Articolo RAEE - Unione Artigiani
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I RAEE “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” La famiglia dei RAEE racchiude tutti i rifiuti derivanti dai piccoli e grandi elettrodomestici, dai computer, dai dispositivi elettrici ed elettronici, dai cellulari, dalle lampade fluorescenti ecc, una volta giunti al termine del loro ciclo di vita. La problematica dello smaltimento e del riciclo dei RAEE sta acquistando un carattere di urgenza a causa della sempre maggiore diffusione all’interno degli uffici e delle famiglie di prodotti tecnologici dal ciclo di vita sempre più breve. Queste apparecchiature sono solitamente composte da materie prime riciclabili o nobili, che possono essere recuperate e riutilizzate. Ma possono altresì contenere sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente. È per questo motivo che la legge ha disposto che i RAEE non potranno più semplicemente essere portati in discarica ma dovranno essere recuperati secondo precise procedure. Con l’entrata in vigore della direttiva europea 2002/96, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.151 del 25/7/2005, è stato attribuito ai produttori l’onere di istituire, gestire e finanziare sistemi di raccolta e di trattamento dei RAEE, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia ambientale. I produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche sono pertanto oggi obbligati ad aderire ad uno dei Sistemi Collettivi esistenti, ai quali è affidato il compito di recuperare tutti i RAEE raccolti dalle piazzole ecologiche comunali e dalla distribuzione. La Normativa RAEE Decreto Legislativo n.151 del 25/7/2005 Il Decreto stabilisce che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non possano più semplicemente finire in discarica. Devono essere raccolti presso le piazzole ecologiche comunali adeguatamente attrezzate o presso i distributori, che devono ritirare gratuitamente le vecchie attrezzature in ragione di uno contro uno, a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. La legge impone ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di istituire, su base collettiva, sistemi di recupero e di trattamento dei RAEE e di finanziare la loro gestione a partire dai centri di raccolta. Con riferimento a quest’ultimo obbligo, il legislatore ha espressamente stabilito che i produttori dovranno organizzare e gestire le operazioni di smaltimento dei rifiuti delle proprie apparecchiature giunte a fine vita. Il finanziamento di dette operazioni avviene tramite l’applicazione di un eco-contributo al prezzo di vendita. L’entità di tale ecocontributo viene definita in relazione al costo delle operazioni di raccolta, riciclo e smaltimento. Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della nuova normativa, non saranno pertanto più a carico dei Comuni le attività di ritiro dei RAEE dai Centri di raccolta comunali, del loro trasporto ai centri di trattamento, né tantomeno il processo di trattamento e recupero dei materiali. Tutte queste competenze passano infatti ai produttori, attraverso i Sistemi collettivi. Restano invece di competenza degli enti locali la gestione dei centri di raccolta ed il rapporto con gli utenti (eventuale servizio a domicilio, orari di apertura dei centri ecc). Produttori DEFINIZIONE: Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. Obblighi 1. ADESIONE AI SISTEMI COLLETTIVI 2. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI 3. COMUNICAZIONE DEI DATI DI VENDITA 4. FINANZIAMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 5. OBBLIGHI DI MARCATURA DEL PRODOTTO 6. INFORMAZIONI AGLI UTENTI 1. ADESIONE AI SISTEMI COLLETTIVI: Con l’emanazione dei Decreti Attuativi i produttori sono responsabili del finanziamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei prodotti a fine vita. Fino al 13 Agosto 2011, data convenzionale per l’applicazione dell’EcoCotributo RAEE (ECR), non sono ammessi Sistemi Individuali, pertanto sino ad allora il Produttore è obbligato ad aderire ad un Sistema Collettivo. 2. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI: I produttori sono soggetti all’Iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori, gestito dal Ministero dell’Ambiente: ogni produttore/importatore deve registrarsi presso le Camere di Commercio, che comunicano al Comitato di Vigilanza e Controllo l’elenco delle imprese identificate come I COSTI di ISCRIZIONE AL REGISTRO SONO: produttori/importatori. Euro 168,00 tassa di concessione governativa da pagare Il Registro Nazionale rilascia con versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a: successivamente al Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 Centro Operativo Pescara produttore un codice Tasse Concessioni Governative identificativo alfanumerico di indicando causale "8617 - Iscrizione RAEE" e il codice fiscale del soggetto iscritto. 16 cifre che dovrà comparire Euro 30,00 diritti di segreteria da pagare tramite Telemaco Pay. in tutte le Fatture al fine di Euro 14,62 imposta di bollo da pagare tramite Telemaco Pay. permettere controlli efficaci ed efficienti. L’assenza del codice non consentirà la commercializzazione dei prodotti sul mercato nazionale. Le modalità di funzionamento del Registro sono specificate nel Decreto Ministeriale 25 Settembre 2007. Per procedere alla Iscrizione al Registro il produttore deve essere in possesso della Carta Nazionale Dei Servizi (CNS) o della Business Key rilasciate dalla camera di commercio territoriale di competenza. 3. COMUNICAZIONE DEI DATI DI VENDITA: I produttori devono dichiarare al Registro Nazionale i quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in peso e n° di pezzi) immessi sul mercato italiano nell’anno precedente, al fine della determinazione delle rispettive quote di mercato (nel caso l’azienda sia di nuova costituzione dovrà effettuare una stima dell’immesso nell’anno corrente). Il Produttore è tenuto a dichiarare: 1. L'appartenenza a una o più delle tipologie di attività (art. 3, comma 1, lettera m del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151); 2. il codice ISTAT dell'attività che lo individua come produttore di AEE. 3. il numero e il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise per categoria (allegati 1A e 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151) e tra apparecchiature domestiche e professionali. Quest'ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione (art. 10, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151); 4. le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva; 5. l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea; 6. le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151; 7. per ogni categoria di AEE, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. Una volta completata l’iscrizione, al Produttore verrà rilasciato, tramite il sistema informatico della Camera di Commercio, un unico numero di iscrizione per ciascun settore merceologico. Tale numero dovrà essere indicato entro 30 giorni dalla data di rilascio del numero, dal Produttore stesso, su tutte fatture. In assenza di tale numero, il produttore ed importatore non potrà commercializzare i propri prodotti sul territorio nazionale. 4. FINANZIAMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO: Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE i produttori possono applicare l’EcoContributo RAEE (ECR) sul prodotto visibile in fattura evidenziato all’utente finale. 5. OBBLIGHI DI MARCATURA DEL PRODOTTO: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2006 devono riportare, al momento dell’immissione sul mercato italiano, oltre al marchio identificativo del produttore, il simbolo del cassonetto barrato riportato nell’allegato 4 del Decreto legislativo o anche simbolo contenuto nelle norma EN 50419. Tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2006. 6. INFORMAZIONI AGLI UTENTI: Il produttore di AEE fornisce all’interno delle istruzioni per l’uso adeguate informazioni concernenti l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti una raccolta separata, i sistemi di raccolta dei RAEE nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova, gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse AEE o di parti di esse. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del Dlgs n. 22/1997). Per ogni ulteriore informazione potete collegarvi ai siti: www.cdcraee.i www.impresa.gov.it www.registroaee.it
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