credito imposta 07

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credito imposta 07
CIRCOLARE N. 38/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Ufficio Imprese
Roma, 11 aprile 2008
Prot.: 2008/57011
Alle Direzioni regionali
Agli Uffici locali
e, p.c.,
Al Ministero dell’Economia e
delle Finanze
Dipartimento per le politiche
fiscali
Al Comando Generale
Guardia di Finanza
Alle
Direzioni
dell’Agenzia
della
centrali
Agli Uffici centrali di staff
dell’Agenzia
OGGETTO: Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –
Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in
aree svantaggiate
2
INDICE
Premessa................................................................................................................ 3
1.1 Beneficiari ....................................................................................................... 3
1.2 Soggetti esclusi................................................................................................ 5
1. 3 Ambito territoriale.......................................................................................... 7
1.4 Procedura per la fruizione dell’agevolazione................................................ 12
1.4.1 Progetti di investimento non rientranti nei “grandi progetti” ................... 15
1.4.2 Grandi progetti d’investimento ................................................................. 16
1.5 Oggetto dell’agevolazione ............................................................................ 16
1.5.1 Beni materiali: macchinari, impianti e attrezzature .................................. 22
1.5.2 Beni immateriali: programmi informatici e brevetti ................................. 25
1.6 Struttura produttiva ....................................................................................... 26
1.7 Requisito della novità.................................................................................... 26
1.8 Decorrenza delle disposizioni ....................................................................... 27
1.9 Misura dell’agevolazione .............................................................................. 32
1.10 Cumulabilità ................................................................................................ 35
1.11 Utilizzo del credito d’imposta..................................................................... 38
1.12 Trattamento fiscale...................................................................................... 40
1.13 Rideterminazione del credito d’imposta ..................................................... 41
1.14 Controlli ...................................................................................................... 42
3
Premessa
Con Decisione C (2008) 380 cor1 del 25 gennaio 2008 (relativa all’Aiuto
N 39/2007) - di seguito, in breve, “Decisione” - la Commissione europea ha
approvato l’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 2 (legge finanziaria 2007).
Tale agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nel
rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013 3 (di seguito “Orientamenti”) per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi
espressamente
indicati
nel
comma
273
(di
seguito,
definiti
anche
“investimento/i”), connessi ad un progetto d’investimento iniziale, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate (sul punto si veda il successivo
paragrafo 1.3), da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; solo
l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere
dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
1.1 Beneficiari
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa, individuabili in base all’articolo 53 del TUIR, indipendentemente dalla
natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture
produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di
1
Con nota C(2008) 1285 final del 9 aprile 2008 la Commissione europea ha trasmesso alla Rappresentanza
permanente dell’Italia presso l’Unione europea il “Corrigendum” all’originaria Decisione n. C (2008) 380
del 25 gennaio 2008, che rettifica talune imprecisioni che come affermato dalla stessa Commissione, “non
alterano la sostanza della decisione”.
2
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 dicembre 2006.
3
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 04 marzo 2006.
4
seguito Trattato CE), ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Per quanto concerne il settore agricolo, il credito d’imposta si applica nel rispetto degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale” 4 - alle attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, con riferimento ai soli casi in
cui tali attività non siano esercitate da imprenditori agricoli come definiti all’art. 1
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
In particolare, si ricorda che per imprese operanti nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli gli aiuti per gli investimenti le cui spese
ammissibili siano superiori a 25 mil. EUR, o se l’importo effettivo dell’aiuto
supera i 12 mil. EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a
norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE 5 .
Il regime si applica, inoltre, al settore dei trasporti, nel rispetto delle
discipline comunitarie specifiche di settore e, ove prevista, previa autorizzazione
comunitaria, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione degli attivi mobili
dall’agevolazione. Al riguardo si precisa che la normativa comunitaria esclude, in
generale, gli aiuti, compresi quelli de minimis, destinati all’acquisto di veicoli per
il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci
su strada per conto terzi.
In assenza di un’espressa esclusione normativa si ritiene che possono
fruire dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, con riferimento
all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa
quella relativa ai grandi progetti di investimento 6 , l’applicazione del beneficio in
4
In Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 319 del 27 dicembre 2006.
Vedi “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”, paragrafo
IV.B.2, punto (45).
6
Si ricorda che, con l'entrata in vigore degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013, tale disciplina non è più regolamentata separatamente ma è parte degli Orientamenti stessi.
5
5
esame è espressamente subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali
definite dalle predette discipline dell’Unione europea e alla preventiva
autorizzazione della Commissione europea, ove prescritta.
Per i grandi progetti di investimento, si applicano le disposizioni
contenute nel paragrafo 4.3 degli Orientamenti. In particolare, per «grande
progetto di investimento ai sensi del punto 60 degli Orientamenti, si intende un
“investimento iniziale” con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di euro.
Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificiosamente
suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un
grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora
l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo
di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo
economicamente indivisibile.
Si ricorda che, secondo quanto previsto nella nota 61 degli Orientamenti,
“le maggiorazioni per le PMI 7 , non possono essere concesse ai grandi progetti di
investimento”.
1.2 Soggetti esclusi
Il comma 275 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 esclude dal
beneficio i soggetti che operano “nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre
sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché i settori
dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo”.
7
Piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio
2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996. In proposito vedi anche il
D.M. 18 aprile 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238 ) relativo
all’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese
6
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1-bis, del decreto
legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127 - il credito d’imposta è stato esteso anche al settore della pesca “nel rispetto
degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea C 229 del 14 settembre 2004” 8 .
A tal riguardo, con nota prot. n. 5657 del 27 febbraio 2008, il Ministero
delle politiche alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e
agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ha
comunicato che con nota n. 5656 del 27 febbraio 2008 “è stato notificato alla
competente Direzione della Commissione Europea l’art. 15 comma 1-bis e 1-ter
della legge 3 agosto 2007, n. 127”: conseguentemente, le imprese operanti nel
settore della pesca potranno fruire del credito d’imposta solo dopo che la
Commissione europea avrà positivamente valutato la descritta estensione
dell’ambito soggettivo.
Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria, secondo la definizione
degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 1 ottobre 2004). In
particolare, la Commissione europea ritiene che un’impresa sia in difficoltà
quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può
ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in
assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi
certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. “In linea di
principio, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è considerata in
difficoltà nei seguenti casi:
8
La nuova disciplina in materia è contenuta negli “Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore
della pesca e dell’acquacoltura”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C 84 del 3
aprile 2008.
7
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più
della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale
capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità
illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei
fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un
quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal
diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura
concorsuale per insolvenza” 9 .
1. 3 Ambito territoriale
Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi,
connessi ad un progetto d’investimento iniziale, destinati a strutture produttive
localizzate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.
Con decisione C(2007) 5618 def. cor. del 28 novembre 2007, la
Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2007-2013 che individua le aree ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c ), del Trattato CE e indica i relativi
massimali di intensità degli aiuti.
Il regime di aiuto in questione dovrà adattarsi alle eventuali modifiche
della Carta degli aiuti a finalità regionale e dei relativi massimali di intensità degli
aiuti; l’elenco dettagliato delle aree e delle intensità applicabili è rinvenibile al
seguente indirizzo http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp.
9
Cfr Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà -GUCE C 244 del 1 ottobre 2004- punto 10.
8
Ad ogni buon fine, nelle tabelle che seguono sono indicate, per le sole
regioni nelle quali è prevista la concessione del credito d’imposta, le percentuali di
intensità di aiuto previste per ciascuna area in deroga, distinte in relazione alla
dimensione dell’impresa.
Le intensità di aiuto, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL),
sono distintamente indicate a seconda che si tratti di:
A) aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a), del Trattato CE per l’intero periodo 2007-2013: sono le aree in
deroga per le quali la Carta italiana ha fissato le intensità di aiuto per
tutto il periodo di validità della stessa;
B) aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a), del Trattato CE fino al 31 dicembre 2010 (Regioni ad effetto
statistico): sono le aree (di fatto, la Regione Basilicata)) in cui è
prevista, al termine del 2010, la verifica della sussistenza delle
condizioni che giustificano il mantenimento delle stesse nell’ambito
della medesima deroga;
C) aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, vale a dire le aree
ammesse alla predetta deroga per l’intero periodo di validità della Carta
senza la necessità di ulteriore verifiche durante il periodo di validità
della Carta stessa;
D) aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c) del Trattato CE per il periodo 2007-2008 (phasing-out): sono alcune
aree ammesse alle deroghe esclusivamente per il periodo indicato (anni
2007 e 2008)
9
A) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato CE per l'intero periodo 2007-2013
CALABRIA
(intero territorio regionale)
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
Fino al 31/12/2010
40%
50%
60%
Dall’1/01/2011 al 31.12.2013
30%
40%
50%
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
30%
40%
50%
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
30%
40%
50%
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
30%
40%
50%
CAMPANIA
(intero territorio regionale)
Fino al 31/12/2013
PUGLIA
(intero territorio regionale)
Fino al 31/12/2013
SICILIA
(intero territorio regionale)
Fino al 31/12/2013
10
B) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato CE fino al 31.12.2010 (Regioni ad effetto statistico)
BASILICATA
(intero territorio regionale)
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
Fino al 31/12/2010
30%
40%
50%
Dall’1/01/2011 al 31.12.2013*
20%
30%
40%
* Tale regione è ammessa agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al
31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 2011 la regione stessa sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c); tuttavia, qualora la revisione delle intensità di aiuto, da effettuarsi nel 2010,
dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della Regione interessata sia sceso sotto il 75% della media
UE-25, essa rimarrà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con gli stessi
massimali d'aiuto previsti fino al 2010.
C) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
del Trattato CE per l'intero periodo 2007 – 2013
ABRUZZO
(solo nelle zone censuarie indicate*)
Fino al 31/12/2013
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
15%
25%
35%
.Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni
individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì
rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
MOLISE
(solo nelle zone censuarie indicate*)
Fino al 31/12/2013
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
15%
25%
35%
Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate
nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì rinvenibile al
seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
11
SARDEGNA
(solo nelle zone censuarie indicate*)
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
Fino al 31/12/2010
25%
35%
45%
Dall’1/01/2011 al 31.12.2013*
15%
25%
35%
* Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni
individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì
rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
D) Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
del Trattato CE per il periodo 2007 - 2008 (phasing- out)
ABRUZZO
(solo nelle zone censuarie indicate*)
Fino al 31/12/2008
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
10%
20%
30%
* Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni
individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì
rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
MOLISE
(solo nelle zone censuarie indicate*)
Fino al 31/12/2008
GRANDE
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
10%
20%
30%
* Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni
individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (l’elenco è altresì
rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp)
12
1.4 Procedura per la fruizione dell’agevolazione
Il regime agevola i progetti di investimento iniziale in conformità a quanto
stabilito dagli Orientamenti 10 . Pertanto, il credito d’imposta potrà essere concesso
soltanto a progetti di investimento iniziale, in conformità alla definizione
contenuta negli Orientamenti, e saranno agevolabili soltanto i beni connessi ad un
progetto di investimento iniziale.
Per investimento iniziale si intende “un investimento in attivi materiali e
immateriali riguardante:
− la creazione di un nuovo stabilimento;
− l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
− la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi
prodotti aggiuntivi;
− un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
di uno stabilimento esistente”.
Saranno ammissibili i costi/beni materiali o immateriali che fanno parte di
un progetto di investimento iniziale. Pertanto, l’agevolazione può esser concessa
in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi strutturali quali la creazione
di un nuovo impianto l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di
impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, in quanto gli stessi si
realizzano:
a)
attraverso interventi intesi ad aumentare la capacità produttiva degli
impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o
con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso
esistente di maggiore capacità produttiva;
b)
10
attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
Vedi paragrafo 4.1.1, punto 33.
13
c)
attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento
tecnologico dell’impianto che consenta di incrementare i livelli di
produttività degli impianti.
Pertanto, saranno ammissibili al credito d’imposta i costi relativi a “beni
strumentali nuovi”, ai sensi del comma 271 della finanziaria 2007, che fanno parte
di un progetto di investimento iniziale.
Prima di fruire dell’agevolazione (vale a dire, di utilizzare il credito
d’imposta), i beneficiari, in conformità a quanto indicato al punto 19 della
Decisione, “presenteranno all’Agenzia delle entrate un formulario” 11 , predisposto
secondo lo schema che sarà approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, il quale che dovrà contenere:
− notizie sull’impresa, quali ragione sociale, indirizzo, codice di attività
economica, referente da contattare, recapiti (telefono, fax, indirizzo di
posta elettronica);
− notizie sul progetto di investimento, con indicazione della struttura
produttiva, una descrizione sintetica del progetto, una previsione
dell’ammontare dell’investimento, articolato per categorie di beni
agevolabili (di seguito specificate) e per anno di realizzazione,
l’ammontare dell’aiuto calcolato nel rispetto delle intensità previste
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, delle
maggiorazioni PMI (laddove applicabili) e, per i grandi progetti
d’investimento, in conformità con il massimale di aiuti corretto di cui
al punto 67 degli Orientamenti.
In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 272, della legge
finanziaria 2007 stabilisce che il regime “non è cumulabile con il sostegno de
minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili”, nel formulario dovrà, altresì, essere contenuta un’attestazione
11
Per i progetti che rientrano nella disciplina comunitaria dei “grandi progetti d’investimento” vedi anche
paragrafo 1.4.2.
14
sottoscritta dal contribuente (o dal legale rappresentante) in cui lo stesso dichiara
che:
− l’agevolazione fiscale concessa nell’ambito del regime in oggetto non
verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a
finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento
allo stesso progetto di investimento iniziale;
− l’agevolazione fiscale concessa nell’ambito del regime in oggetto non
è/sarà cumulata con il sostegno “de minimis”, né con altri aiuti di Stato
che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili (si ricorda che il
“divieto di cumulo” deve intendersi anche con specifico riferimento
agli aiuti concessi sotto forma di garanzia dai Confidi).
Gli interventi che saranno finanziati con il credito di imposta, relativi alle
imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
dovranno essere coerenti con l’obiettivo della promozione dell’ammodernamento
e dell’innovazione delle imprese e dell’integrazione delle filiere del Piano
Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale [di cui all’articolo 11 del
Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)] che, in tale contesto, stabilisce che le singole misure o combinazioni di
misure da privilegiare nel perseguimento di tale obiettivo saranno definite da
ciascun Piano di Sviluppo Rurale (PSR) in relazione alla loro strategia e ai
fabbisogni specifici del territorio regionale.
A tal fine, nel caso di imprese operanti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, il progetto di investimento iniziale dovrà
essere accompagnato da una dichiarazione che assicuri la coerenza e la conformità
degli investimenti al PSR approvato dalla Regione interessata. Tale dichiarazione
dovrà essere resa nel formulario.
15
La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni statuite
dalla base giuridica dell’aiuto, automatica. Pertanto, la presentazione del
formulario non vale quale istanza preventiva, tuttavia, coerentemente con quanto
previsto dalla più volte richiamata Decisione, rappresenta una condizione
necessaria per la successiva fruizione del credito d’imposta.
Di seguito, è descritto più in dettaglio il meccanismo di funzionamento del
regime di aiuto.
1.4.1 Progetti di investimento non rientranti nei “grandi progetti”
Qualora il progetto d’investimento evidenzi costi ammissibili per un
importo complessivo fino a 50 milioni di euro (quindi non rientrante nei grandi
progetti d’investimento) - prima di procedere alla compensazione del credito
d’imposta e, in ogni caso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il diritto
all’agevolazione - le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta devono
presentare il formulario al Centro Operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara,
che ne verifica la corretta compilazione (si ribadisce che il predetto formulario non
costituisce istanza e non ne assolve le finalità, poiché, l’amministrazione si limita
ad una “presa d’atto” delle informazioni in esso contenute, atteso che la fruizione
dell’agevolazione è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica).
Si evidenzia che, come sarà meglio specificato in seguito, l’iniziale utilizzo
del credito d’imposta deve avvenire in occasione del primo versamento delle
imposte sui redditi successivo al momento in cui il credito si considera maturato
(cioè, quando è realizzato il relativo investimento) e, comunque, successivamente
alla data di presentazione del formulario al Centro Operativo dell’Agenzia delle
entrate.
Così, ad esempio, un soggetto (con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) che ha effettuato investimenti agevolabili nel 2008 dovrà presentare
il formulario:
16
-
prima delle date di utilizzo iniziale del credito maturato (si veda, a
tal proposito quanto illustrato al paragrafo 1.11);
-
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
(31 luglio 2009, salvi i casi di periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare), qualora non già presentato in epoca precedente.
Il formulario è presentato con riferimento a ciascun autonomo progetto
d’investimento, annuale o pluriennale 12 ; per un progetto d’investimento
pluriennale, il formulario dovrà essere inviato entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta in cui sono
realizzati gli investimenti pianificati nel progetto e dovrà altresì contenere i dati
relativi agli investimenti che saranno realizzati nei periodi successivi.
1.4.2 Grandi progetti d’investimento
Nel caso di un “grande progetto di investimento” 13 , il beneficiario dovrà
presentare un secondo esemplare del formulario anche al Ministero dello Sviluppo
economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per la
Politica Industriale - Ufficio XIII Politiche industriali comunitarie, al fine di
assicurare il rispetto della specifica disciplina comunitaria 14 ; in particolare:
a) per progetti con spese ammissibili superiori a 50 milioni di euro e fino a
100 milioni di euro - per i quali, ai fini del calcolo dell’aiuto, il
beneficiario abbia applicato il massimale corretto di aiuti a finalità
regionale di cui al punto 67 degli Orientamenti (sulla base della tabella e
della relativa formula di calcolo riportata nell’Allegato 1) - il Ministero
12
I progetti d’investimento possono essere agevolati solo con riferimento alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2013.
13
Come precedentemente illustrato, per grande progetto “si intende un «investimento iniziale»…con una
spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR”. Per tali investimenti gli Orientamenti prevedono
l’applicazione di un massimale di aiuto ridotto (si veda, al riguardo, quanto contenuto nel paragrafo 4.3
degli stessi Orientamenti e sintetizzato nell’Allegato I alla presente circolare).
14
Vedi paragrafo 4.3 degli Orientamenti.
17
dello Sviluppo economico, ricevuto il predetto formulario 15 , accerterà
la corretta applicazione del metodo di calcolo e che l’importo dell’aiuto
risultante si attesti entro la soglia di notifica. Al fine di poter procedere,
nel rispetto del punto 65 degli Orientamenti, alla trasmissione alla
Commissione Europea (CE) del modulo di cui all’Allegato III degli
Orientamenti stessi (riportato in Allegato 2), il Ministero dello Sviluppo
economico accerterà, inoltre, la completezza delle informazioni fornite,
atte a consentire tale adempimento. Solo a seguito del “positivo
riscontro” comunicato all’interessato, questi potrà utilizzare il credito
d’imposta, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma agevolativa. Si
precisa che la predisposizione e la presentazione del formulario non
costituisce istanza e non ne assolve le finalità atteso che la fruizione
dell’agevolazione è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica;
b) per progetti con spese ammissibili superiori a 100 milioni di euro - per i
quali il beneficiario, dopo aver applicato il massimale corretto di aiuti a
finalità regionale di cui al punto 67 degli Orientamenti (sulla base della
tabella e della relativa formula di calcolo riportata in allegato 1), abbia
espressamente
scelto
di
limitare
l’importo
dell’aiuto
fruibile,
attestandolo entro la soglia di notifica - il Ministero dello Sviluppo
economico, ricevuto il predetto formulario 16 , accerterà la completezza
delle informazioni fornite, per procedere, nel rispetto del punto 65 degli
Orientamenti, alla trasmissione alla CE del modulo di cui all’Allegato
III degli Orientamenti stessi. Solo a seguito del “positivo riscontro”
comunicato all’interessato questi potrà utilizzare il credito d’imposta,
nel rispetto dei limiti previsti dalla norma agevolativa. Si precisa che la
predisposizione e la presentazione del formulario non costituisce istanza
15
Il formulario dovrà esser inviato a: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la
Competitività - Direzione Generale per la Politica Industriale - Ufficio XIII Politiche industriali
comunitarie, Via Molise 2 - 00187 Roma (tel. +39 06 4705 2387 - Fax +39 06 4788 7926 ).
16
Da inviare all’indirizzo indicato nella nota 15.
18
e non ne assolve le finalità atteso che la fruizione dell’agevolazione è, al
verificarsi delle condizioni previste, automatica;
c) per progetti con spese ammissibili superiori a 100 milioni di euro - per i
quali il beneficiario, dopo, aver applicato il massimale corretto di aiuti a
finalità regionale di cui al punto 67 degli Orientamenti (sulla base della
tabella e della relativa formula di calcolo riportata in allegato 1), abbia
scelto di non limitare l’importo dell’aiuto entro la soglia di notifica - il
Ministero dello Sviluppo economico, ricevuto il predetto formulario 17
ed accertato il superamento di detta soglia di notifica, procederà, nel
rispetto dell’obbligo di cui al punto 64 degli Orientamenti, alla relativa
notifica individuale alla CE. Per la fruizione del credito d’imposta il
beneficiario dovrà, quindi, attendere la decisione di approvazione da
parte della CE stessa;
d) per un progetto di investimento iniziale da realizzare nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con importo
di spesa ammissibile prevista superiore a 25 milioni di euro, ovvero nel
caso di importo inferiore con aiuto previsto superiore a 12 milioni di
euro, il Ministero dello Sviluppo economico, ricevuto il predetto
formulario 18 ed accertato che l’importo dell’aiuto calcolato si attesti al
di sopra della soglia di notifica, procederà alla relativa notifica
individuale alla CE. Per la fruizione del credito d’imposta il beneficiario
dovrà, quindi, attendere la decisione comunitaria di approvazione da
parte della CE stessa.
La presentazione del formulario al Ministero dello Sviluppo Economico
ed al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate può essere effettuata
senza seguire alcuna priorità: in altri termini, il potenziale beneficiario del credito
d’imposta potrà presentare il fomulario prima al Ministero dello Sviluppo
17
18
Da inviare all’indirizzo indicato nella nota 15.
Da inviare all’indirizzo indicato nella nota 15.
19
economico e successivamente all’Agenzia delle entrate ovvero prima all’Agenzia
delle entrate e successivamente al Ministero dello Sviluppo economico.
1.5 Oggetto dell’agevolazione
Il regime di aiuti in esame, in conformità a quanto stabilito dagli
Orientamenti, agevola “investimenti facenti parte di un progetto d’investimento
iniziale avviati dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dopo il 1° gennaio
2007”, come espressamente indicato al punto 30 della Decisione.
Devono ritenersi agevolabili esclusivamente beni, materiali ed immateriali
ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR.
In particolare, il comma 273 della legge finanziaria restringe l’ambito dei
beni agevolabili alle seguenti categorie:
-
“macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art. 2424 del
codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che
vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271”
[comma 273, lettera a)];
-
“programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie
imprese” [comma 273, lettera b)];
-
“brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi
della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono
agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta” [comma
273, lettera c)] .
20
Considerato che la disposizione in questione deve considerarsi tassativa,
restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio
diverse da quelle indicate nella norma agevolativa, compresi gli immobili e gli
autoveicoli. Si ricorda, in particolare, che anche per le imprese che effettuano il
trasporto per conto terzi sono sempre escluse dall’agevolazione le acquisizioni dei
mezzi di trasporto (cd. attivi mobili).
Non sono agevolabili - in quanto non concretizzano un “bene”
ammortizzabile di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR - le spese e gli
oneri pluriennali deducili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 108 dello
stesso TUIR.
Nella determinazione dell’investimento ammissibile i beni nuovi sono
assunti al costo di acquisto o di costruzione.
Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione
finanziaria, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti
comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare
l’acquisto dell’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Infatti, come sarà
chiarito in seguito, il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca
dell’agevolazione.
Sono in ogni caso esclusi dal regime gli investimenti di mera sostituzione.
Il credito d’imposta spetta per ciascun esercizio fiscale in cui sono
realizzati gli investimenti indicati nel formulario. L’ammontare dell’investimento
ammissibile all’agevolazione in argomento è dato, per ciascun periodo d’imposta e
per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni
nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli
ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura
produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Tuttavia, nel calcolo
dell’investimento ammissibile restano esclusi gli “ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della
21
loro entrata in funzione”, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’importo
complessivo dell’investimento lordo.
Tuttavia, le disposizioni della legge n. 296 del 2006 prevedono che gli
ammortamenti da portare in deduzione dal costo delle acquisizioni dei beni
agevolabili (che, si ricorda, sono macchinari, impianti, attrezzature varie,
programmi informatici, brevetti) sono esclusivamente quelli relativi alle citate
categorie di beni; così, ad esempio, se il progetto d’investimento ha previsto
l’acquisizione nel periodo d’imposta di nuovi impianti, di nuove attrezzature e di
nuovi brevetti, il prezzo di acquisto di tali beni deve essere ridotto degli
ammortamenti degli impianti, delle attrezzature e dei brevetti già esistenti nella
struttura produttiva, senza tener conto degli ammortamenti dei beni appartenenti
alle restanti categorie agevolabili (nello specifico, macchinari e programmi
informatici) per le quali, nel medesimo periodo d’imposta, non sono effettuate
nuove acquisizioni.
Si veda, a riguardo, l’esempio illustrato nella tabella seguente.
22
Determinazione dell’investimento agevolabile
Descrizione
Importo
A
Impianti nuovi
B
Macchinari nuovi
C
Attrezzature nuove
D
Programmi informatici nuovi
E
Brevetti nuovi
F
INVESTIMENTO LORDO (A+B+C+D+E)
G
Ammortamento impianti
12.000,00
H
Ammortamento macchinari
11.000,00
I
Ammortamento attrezzature
8.000,00
L
Ammortamento programmi informatici
2.000,00
M
Ammortamento brevetti
10.000,00
N
Totale ammortamenti rilevanti (G+I+M)
30.000,00
INVESTIMENTO NETTO (F-N)
100.000,00
0
20.000,00
0
80.000,00
200.000,00
170.000,00
1.5.1 Beni materiali: macchinari, impianti e attrezzature
Per l’individuazione di tali beni, la noma, ai fini della concessione del
credito d’imposta, fa esplicito riferimento ai beni “classificabili nell’attivo dello
stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424
del codice civile”.
Si tratta, più precisamente, dei beni classificati come “Impianti e
macchinario” nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 (voce
B.II.2) e come “Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3).
Gli impianti e il macchinario identificano beni strumentali, fissi o mobili,
aventi fisica esistenza, compresi gli stabilimenti industriali tecnicamente
23
organizzati e gli opifici industriali, considerati sia nella loro aggregazione
funzionale (vale a dire, come una pluralità di beni coordinati per l’attività
produttiva) sia anche singolarmente nella loro individualità fisica e giuridica.
Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di
produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale
rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori,
pompe, impianti di
trasporto
interno,
servizi
vapore,
riscaldamento
e
condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti
(quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali
“macchinario”, automatico e non automatico.
E’ utile ricordare che nel concetto di “impianti”, in senso lato, si
individuano - come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n.
181 del 27 ottobre 1994 - anche i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al
suolo, nonché le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie.
Tuttavia, la disposizione agevolativa fa riferimento ad impianti e
macchinari “diversi da quelli infissi al suolo”.
A tal fine, si ritiene, in linea generale, che siano diversi da quelli infissi al
suolo - in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007,
emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici - gli impianti
e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro
luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Ciò vale anche per i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al
suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità
senza “antieconomici” interventi di adattamento.
Resta inteso che in taluni casi particolari la qualificazione dei beni quali
impianti/macchinari “diversi da quelli infissi al suolo” potrà essere valutata, in
concreto e sulla base di valutazioni oggettive, secondo criteri diversi da quelli
24
menzionati che, con diretto riferimento alla specifica fattispecie, possano risultare
maggiormente significativi.
Sono, altresì, agevolabili:
ƒ attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché
equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
ƒ attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale
dell’impresa;
ƒ attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari,
anche se con un più rapido ciclo d'usura.
Deve trattarsi, in ogni caso, di beni ammortizzabili ai sensi degli articoli
102 ovvero 102-bis del TUIR.
Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni
non interamente separabili dall’immobile stesso), nella misura in cui gli stessi
siano parte di un progetto di investimento iniziale, rileverà esclusivamente il costo
relativo alla parte di essi separabile dall’immobile, determinata in base al costo
specifico ovvero mediante criteri proporzionali (si pensi, ad esempio, ad un
impianto elettrico ovvero ad un impianto di aria condizionata, per i quali saranno
agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza
procedere ad alcun intervento sull’immobile).
Taluni beni materiali possono presentare caratteristiche riconducibili sia
alle tipologie agevolabili sia a tipologie non agevolabili (si pensi, ad esempio, ad
un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e simili, che incorporano un macchinario
ad un automezzo); in tali ipotesi, atteso l’esplicito rinvio della norma agevolativa
all’articolo 2424 del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi
tra quelli agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di
bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno
essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle
richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale.
25
1.5.2 Beni immateriali: programmi informatici e brevetti
Con riguardo ai beni immateriali si precisa che ai sensi del punto 56 degli
Orientamenti, gli stessi sono agevolabili solo se:
-
sono utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva
beneficiaria degli aiuti
-
sono ammortizzabili ai sensi dell’articolo 103 del TUIR;
-
sono acquistati da terzi a prezzi di mercato;
-
figurano nell’attivo dell’impresa;
-
permangano nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un
periodo di almeno cinque anni.
Sono agevolabili, limitatamente alle PMI 19 , le acquisizioni di programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa nella
misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a “trasferimenti di tecnologia
mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze
tecniche” 20 . Per tutte le tipologie di imprese, sono agevolabili le acquisizioni di
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte
in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal
programma.
Come precisato nel paragrafo 3, punto 50, della Decisione, “il regime
contiene una clausola 21 in base alla quale la totalità dei costi di investimento in
attivi immateriali non eccede il 50% della spesa d’investimento totale ammissibile
per il progetto nel caso delle grandi imprese conformemente al punto 55 degli
Orientamenti 22 ”.
19
Vedi nota 7.
Vedi Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 34.
21
Vedi articolo 1, comma 273, lettera c), ultimo periodo, della legge finanziaria 2007.
22
Gli Orientamenti, al citato punto 55, prevedono che “per le PMI, può sempre essere presa in
considerazione la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di
tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non
20
26
1.6 Struttura produttiva
Per “struttura produttiva” - in conformità a quanto precisato con la
circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 (relativa al credito d’imposta per investimenti
nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388) - deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori
di cui al comma 271 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, in cui il
beneficiario esercita l’attività d’impresa.
Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme
coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente
identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia
decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di
un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al
mercato.
Può trattarsi, altresì, di una autonoma diramazione territoriale dell’azienda
ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia
organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di
costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale
situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
1.7 Requisito della novità
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre, per il requisito della
novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a
qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in
cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né
il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad
altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.
brevettate. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino al 50 % della spesa di investimento
totale ammissibile per il progetto”.
27
Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti ove alla loro
realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste,
purché il costo del bene usato usato non sia “prevalente” rispetto al costo
complessivamente sostenuto.
Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia
stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l’impiego del
bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo.
Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali, il
requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di
utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a
condizione che l’acquisto sia effettuato direttamente dall’autore.
1.8 Decorrenza delle disposizioni
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006 n. 299, Supplemento
Ordinario e - secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1364 - è entrata in
vigore il 1° gennaio 2007.
Il comma 271 della legge finanziaria, come modificato prima dall’articolo
1, comma 284, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dall’articolo 29, comma
10-bi, del decreto legge 31 dicembre 2007, n 248 (cd. “decreto milleproroghe”),
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che il
credito d’imposta spetta “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013”, nonché che “è fatta salva la diversa decorrenza
dei credito di imposta di cui al periodo precedente eventualmente prevista
dall’autorizzazione di cui al comma 279”.
28
Il successivo comma 279 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 271 a 278 - che costituiscono la base giuridica del regime di aiuti in
esame - all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88
paragrafo 3 del Trattato UE.
Al riguardo, per effetto del combinato disposto delle disposizioni
contenute nei punti 38 23 e 108 24 degli Orientamenti, la già richiamata decisione
del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007), con cui la Commissione europea ha
autorizzato l’agevolazione in esame, specifica:
-
al punto 7, che “il regime entra in vigore retroattivamente con
decorrenza
dal
primo
gennaio
2007,
successivamente
all’approvazione del medesimo da parte della Commissione”;
-
al punto 30, che “l’aiuto disposto dal regime in questione sarà
concesso a investimenti facenti parte di un progetto d’investimento
iniziale avviati dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dopo il 1°
gennaio 2007”.
23
In particolare, gli Orientamenti, al punto 38, così recitano: “è importante garantire che gli aiuti a finalità
regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero
altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di
regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del
regime abbia successivamente confermato per iscritto (39) che il progetto, con riserva di una verifica
particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima
dell'avvio dei lavori del progetto (40). Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito
in tutti i regimi di aiuto (41). In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una
dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva
l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le
condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti”.
La nota 41 al predetto punto 38 prevede, poi, che “l’unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di
aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le
spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità”, come, appunto nel caso
dell’incentivo in esame.
24
“La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza
degli aiuti a finalità regionale in un'Unione allargata. In particolare, risulta necessario garantire che gli
Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso
al testo completo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale applicabili nell'UE. La Commissione ritiene
che questo sia facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i
regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione richiederà sistematicamente l'impegno, da parte dello
Stato membro, a pubblicare su Internet l'intero testo del regime di aiuti definitivo e a comunicare alla
Commissione l'indirizzo Internet di detta pubblicazione. I progetti per i quali le spese sono state sostenute
prima della data di pubblicazione del regime non saranno ammissibili agli aiuti a finalità regionale” (cfr
Orientamenti citati, punto 108).
29
Pertanto, fermo restando che la concreta fruizione dell’agevolazione (vale
a dire l’utilizzo del credito d’imposta nelle forme previste) può avvenire soltanto
dopo l’approvazione del regime stesso da parte della CE (quindi, in data
successiva al 25 gennaio 2008), saranno agevolabili gli investimenti, nell’ambito
di un progetto d’investimento iniziale, per i quali siano state sostenute spese dopo
il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della norma agevolativa.
In particolare, l’acquisizione del bene nel periodo d’imposta deve essere
considerata secondo i criteri della competenza temporale stabiliti nell’art. 109 del
TUIR; pertanto:
-
le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla
data della consegna o spedizione;
-
gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla
realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in
cui esse sono ultimate. Nell’ipotesi in cui l’investimento venga
realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si
considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione
ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione
degli stessi. L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo
agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi
liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il
contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla
somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, permette di individuare
con certezza la porzione di opera realizzata e quindi agevolabile
nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.
Per gli investimenti realizzati in economia i relativi costi sono determinati
con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta
avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato art. 109.
30
Il credito d’imposta spetta dalla data in cui sono realizzati i relativi
investimenti ed è fruibile - nel rispetto dei vincoli di utilizzo previsti dalla norma
agevolativa - a decorrere dalla predetta data, anche per i versamenti delle imposte
sui redditi da effettuare nel corso del periodo d’imposta in cui gli investimenti
stessi sono realizzati. Così, ad esempio, se - in relazione ad un progetto
d’investimento (per il quale sia già stato inviato al Centro operativo dell’Agenzia
delle entrate di Pescara il relativo formulario) - è consegnato un macchinario in
data 15 settembre 2008, il relativo credito d’imposta (calcolato, anche sulla base di
stime, a tale data) potrà essere utilizzato in occasione della scadenza per il
versamento delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta
immediatamente successiva (nello specifico, per la seconda rata di acconto,
ordinariamente prevista, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare, per il 30 novembre di ogni anno).
Non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in
questione i progetti di investimento che hanno avuto inizio prima della data di
entrata in vigore della legge n. 296 del 2006; pertanto, le acquisizioni di beni e le
prestazioni di servizi (ivi comprese quelle derivanti da appalto) relative a progetti
avviati prima del 1° gennaio 2007 ed effettuate successivamente a tale data non
possono rientrare nell’investimento agevolabile.
Così, ad esempio, l’agevolazione in esame non può essere fruita per spese
sostenute successivamente al 31 dicembre 2006 relative a progetti d’investimento
realizzati (ovviamente in parte) ai fini dell’analogo credito d’imposta di cui
all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’articolo 62 della
legge 27 dicembre 2002, n. 298.
Un progetto può considerarsi avviato nel momento in cui il soggetto
interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo
non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati nel progetto stesso.
31
In conformità con quanto precisato con la circolare n. 32/E del 3 giugno
2003 (relativa al credito d’imposta per aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388), l’avvio può risultare da uno o più elementi tra
loro coordinati, che diano prova certa dell’inizio dell’attuazione del progetto di
investimento iniziale .
Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dei
beni, connessi a tale progetto di investimento oggetto di agevolazione:
a) per gli investimenti che comportano l’acquisizione di beni mobili, la
prova dell’inizio della realizzazione dell’investimento coincide con la
data di conclusione del contratto, quale risulta:
i.
dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
ii.
dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari
riconducibili al contratto concluso tra le parti;
iii.
dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente
riferibili all’investimento contemplato dal contratto;
iv.
da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza
l’impegno ad acquisire il bene oggetto dell’investimento
(quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a
movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o
attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
b) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova
dell’avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà
desumersi da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non
equivoco l’avvio dell'investimento (ad esempio, la registrazione di un
contratto di appalto ovvero l’apertura di un cantiere);
c) per gli investimenti realizzati in economia l'avvio si ha nel momento in
cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano
32
sostenute, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le spese
imputate al valore del bene in corso di realizzazione.
Ancorché la norma agevolativa faccia riferimento agli investimenti
realizzati “fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2013”, il credito d’imposta spetta esclusivamente per investimenti
realizzati fino al 31 dicembre 2013, atteso che al punto 50 della decisione
stabilisce che “il regime scadrà il 31 dicembre 2013”.
1.9 Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta per
beni strumentali nuovi acquisiti, anche mediante contratto di locazione finanziaria,
applicando all’ammontare delle spese agevolabili (investimento netto 25 ), relative
ai beni connessi ad un progetto d’investimento iniziale:
-
le intensità di aiuto nella misura massima stabilita dalla Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013,
approvata con decisione C(2007) 5618 def. del 28/11/2007;
-
le maggiorazioni per la piccola impresa ovvero per la media
impresa, laddove applicabili;
-
il massimale di aiuti corretto nel caso di grandi progetti
d’investimento 26 .
investimento netto x intensità di aiuto = credito d’imposta
25
Vedi paragrafo 1.5.
Le intensità applicabili sono riportate, per ciascun area territoriale ammessa al beneficio, nel paragrafo
“1.3 Ambito territoriale” e sono inoltre disponibili, come precedentemente illustrato, all’indirizzo
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).
26
33
Il
beneficiario
deve
comunque
partecipare
al
finanziamento
dell’investimento con un apporto minimo: al riguardo, gli Orientamenti prevedono
che “onde garantire che l’investimento sia economicamente redditizio e
finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il
beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei
costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno,
in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico” 27 .
In tutti i casi, ivi compresi i grandi progetti di investimento, qualora i costi
per l’intero progetto risultino (a posteriori) più alti dei costi pianificati,
l'ammontare dell’aiuto, calcolato sulla base della stima dei costi ammissibili ed
evidenziato nel formulario, non potrà essere aumentato.
I nuovi investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria agevolabili solo se i relativi contratti contengono “l’obbligo di acquisire l’attivo
alla scadenza del contratto di locazione”, in conformità al punto 53 degli
Orientamenti - concorrono alla determinazione delle spese ammissibili in misura
pari al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni stessi (detto costo non
comprende le spese di manutenzione). Nessuna rilevanza può attribuirsi, pertanto,
al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall’impresa.
Sempre in ordine alla determinazione dell’investimento netto agevolabile,
occorre portare in diminuzione dal costo complessivo dei beni agevolabili acquisiti
nel periodo d’imposta anche gli “ammortamenti figurativi” relativi ai beni
(appartenenti alle categorie agevolabili) detenuti in leasing ed utilizzati nella
medesima struttura produttiva 28 , vale a dire gli ammortamenti che sarebbero stati
calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà: la
determinazione (extracontabile) di tali “ammortamenti figurativi” sarà effettuata
27
Vedi punto 39 degli Orientamenti. In particolare, alla nota 42 è precisato che “ciò non accade ad esempio
nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non
rispettano il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, le garanzie statali che
contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma de minimis”.
28
Ciò vale, dal periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione, anche per i beni agevolati.
34
tenendo conto del costo di acquisizione del bene da parte del concedente e dei
coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, fermo restando che gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria rilevano
esclusivamente per l’utilizzatore. Ovviamente, i beneficiari che contabilizzano le
operazioni di leasing secondo il cosiddetto “metodo finanziario” (compresi i
soggetti che rilevano tali operazioni in conformità al principio contabile IAS 17),
quindi con evidenza degli ammortamenti nel bilancio dell’utilizzatore, terranno
conto degli ammortamenti dedotti.
Gli ammortamenti relativi ai beni agevolati, siano essi acquisiti a titolo di
proprietà ovvero in locazione finanziaria, rileveranno, in diminuzione, a partire
dall'esercizio successivo a quello di entrata in funzione dei beni cui si riferiscono.
Il credito d’imposta è calcolato applicando al costo complessivo (come
sopra individuato) - sostenuto in ciascun periodo d’imposta per acquisire i beni
agevolabili - i massimali di aiuto a finalità regionale stabiliti dalla carta italiana
per gli aiuti regionali per il periodo 2007-2013, espressi in equivalente
sovvenzione lordo, le maggiorazioni PMI laddove applicabili, il massimale di aiuti
corretto nel caso di grandi progetti d’investimento.
A tal proposito, si ricorda che gli Orientamenti, al punto 41, prevedono
che “l’intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato
dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili.
Per gli aiuti notificati individualmente alla Commissione, l’equivalente
sovvenzione lordo è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi i costi
d'investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della
concessione degli aiuti” e che “nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante
esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l’attualizzazione delle rate di
aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogni qualvolta diventa
effettivo il vantaggio fiscale”.
35
Si ritiene che tali prescrizioni, con riferimento all’agevolazione in esame,
siano sempre rispettate in quanto l’aiuto è calcolato applicando la percentuale
prevista (per le diverse aree ammissibili) dalla citata Carta all’investimento
realizzato in ciascun periodo d’imposta: in effetti, il descritto criterio di
determinazione del credito d’imposta considera come parametro di calcolo
dell’aiuto un importo (l’ammontare dell’investimento) che, in quanto realizzato
nel medesimo periodo d’imposta, è sempre espressione di un “valore attuale”. Ciò,
ovviamente, vale anche nelle ipotesi di progetti pluriennali, in cui gli investimenti
realizzati in ciascun esercizio costituiscono gli stati di avanzamento lavori annuali
del complessivo progetto d’investimento.
In altri termini, non è necessario attualizzare “i costi d’investimento…al
loro valore al momento della concessione degli aiuti”, ovvero “ogni qualvolta
diventa effettivo il vantaggio fiscale”secondo quanto prescritto dagli Orientamenti,
perché già espressi in valore attuale al momento in cui l’aiuto può considerarsi
spettante (quindi concesso e, al contempo, effettivamente fruibile) che per un
agevolazione “automatica” come quella in esame, coincide proprio con il
momento in cui è acquisito il bene agevolabile.
1.10 Cumulabilità
Il regime non prevede la possibilità di cumulo. Infatti, ai sensi dell’art. 1,
comma 272 della legge finanziaria 2007, il credito d’imposta non è cumulabile
con il sostegno “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
Inoltre, l’agevolazione fiscale concessa nell’ambito di tale regime non potrà
essere combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità
regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto
di investimento iniziale.
36
Si evidenzia che il divieto di cumulo con altri aiuti ricomprende anche il
caso di eventuali garanzie ottenute da amministrazioni pubbliche o fondi di
garanzia pubblici anche se gestiti da enti privati, a fronte di finanziamenti bancari
destinati alla copertura finanziaria del progetto d’investimento.
Il credito d’imposta può, invece, essere cumulato, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili
come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE ovvero come aiuti “de
minimis”.
Il rispetto di tali regole è assicurato con le modalità indicate al precedente
paragrafo “1.4 Procedura per la fruizione dell’agevolazione”, al momento della
presentazione del formulario.
Inoltre, le imprese che fruiscono del credito di imposta, entro la data della
presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio sociale, dovranno
apporre su ciascun titolo di spesa 29 , relativo ai beni oggetto di agevolazione
acquisiti nel medesimo esercizio, un timbro recante la seguente dicitura: “spesa
agevolata con credito di imposta previsto all’art. 1, commi 271-279, della legge
296/2006, dichiarazione dei redditi presentata nell’anno ……”.
Il rispetto del divieto di cumulo sarà oggetto di controllo da parte delle
autorità competenti da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del
credito d’imposta, secondo quanto previsto dall’articolo, articolo 1, comma 278,
della legge finanziaria 2007.
Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 1223, della legge n. 296 del
2006, prevede che “i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato CE
possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di
29
Fatture, contratti e ogni altro documento dal quale risulti l’acquisizione, anche in locazione finanziaria,
del bene agevolato.
37
non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al
presente comma”.
La disposizione di cui al comma 1223 ha trovato attuazione nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, recante la disciplina delle
modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione
Europea, di cui all’articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In relazione agli “aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali”,
in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del citato DPCM, con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007 (in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 22 agosto 2007) è stato
approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: tale modello
può essere presentato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando il
prodotto informatico reso gratuitamente disponibile, a tal fine, dall’Agenzia delle
Entrate.
Pertanto, il beneficiario, per fruire del credito d’imposta, dovrà aver
presentato, con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 6 del citato DPCM 23
maggio 2007, il predetto modello di dichiarazione sostitutiva.
Sarà sospesa la fruizione dell’agevolazione in oggetto (e, qualora fruita,
richiesta la restituzione delle somme utilizzate) a tutti i soggetti che sono
destinatari di un ordine di recupero conseguente ad una decisione comunitaria di
illegittimità e incompatibilità con il mercato comune di un precedente aiuto e che
non hanno rimborsato o perlomeno depositato in un conto bloccato gli aiuti
dichiarati illegali e incompatibili (inclusi gli interessi).
38
1.11 Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è determinato in relazione ai nuovi investimenti
previsti dal progetto di investimento iniziale (evidenziati nel formulario) e
realizzati in ciascun periodo d’imposta; esso va indicato nella dichiarazione dei
redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta in cui sono effettuati i relativi
investimenti.
Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile:
1)
per il versamento (mediante compensazione “interna”) delle somme
dovute, in acconto e a saldo, a titolo di imposte sui redditi per il
periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i
periodi d’imposta successivi;
2)
per l’eccedenza, in compensazione (con modello F24) ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
La compensazione di cui al punto 2) può essere fruita - con riferimento al
credito “maturato” sugli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta - a
decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito stesso.
Così, ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare che effettua investimenti nell’anno 2008 potrà utilizzare il credito:
-
a scomputo del versamento delle somme dovute, ai fini IRPEF o
IRES, in acconto e a saldo per il medesimo periodo d’imposta in cui il
credito d’imposta è maturato (2008):;
-
a scomputo del versamento delle somme dovute, ai fini IRPEF o
IRES, in acconto e a saldo per i successivi periodi d’imposta;
-
in compensazione, con il modello F24, di debiti tributari e
previdenziali a decorrere dal sesto mese successivo al 31 luglio 2009
39
(cioè al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi),
quindi a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Atteso che, come precedentemente chiarito, l’agevolazione spetta anche
per investimenti realizzati nel 2007, il credito d’imposta maturato nel medesimo
anno può essere utilizzato:
-
a scomputo del versamento delle somme dovute a saldo per lo
stesso 2007 da versare nel giugno 2008 (mediante compensazione
“interna”);
-
a scomputo del versamento dell’imposta dovuta in acconto per il
2008;
-
in compensazione con il modello F24 a decorrere dal mese di
gennaio 2009.
Si ricorda che considerati i tempi di autorizzazione del regime di aiuti in
questione, non è stato possibile utilizzare il credito maturato nel 2007 per il
versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi dello stesso 2007.
Conseguentemente, in sede di dichiarazione dei redditi, i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare non dovranno compilare la colonna Ires
(Acconti) o Irpef (Acconti) presente nella Sezione XVII bis del quadro RU dei
modelli UNICO 2008.
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, le date in cui è possibile fruire del credito devono individuarsi, caso per
caso, avendo riguardo alla durata del singolo periodo d’imposta e, di conseguenza,
alle specifiche date di scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi e di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali soggetti, previa presentazione
del formulario, potranno utilizzare la colonna Ires (Acconti) della predetta Sezione
40
XVII bis del quadro RU dei modelli UNICO 2008 ai fini del versamento
dell’acconto Ires dovuti per il periodo dì’imspota 2007/2008 30 .
In ordine all’utilizzo dei crediti d’imposta, l’articolo 1, comma 53 della
legge 27 dicembre n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto che “a partire dal 1°
gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi
istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare
eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente
previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero
importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l’eccedenza”.
Considerato che la noma impone il vincolo di utilizzo “anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive”, si ritiene che la limitazione
debba applicarsi anche al credito maturato nell’anno 2007 (per il quale, nelle more
dall’autorizzazione comunitaria, non è stato effettuato, nell’anno stesso, alcun
utilizzo), la cui fruizione ha inizio nell’anno 2008.
Con specifico riferimento all’agevolazione in questione, il predetto
comma 53 prevede che il limite di utilizzo di 250.000 euro “…non si applica al
credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010”.
1.12 Trattamento fiscale
Come precisato al comma 276, il credito d’imposta “non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive”. A tal fine, in ciascun periodo d’imposta in cui è effettuato
l’ammortamento dei beni agevolati, occorrerà sterilizzare gli effetti della
30
La possibilità di utilizzare il credito per il versamento degli acconti dipende, caso per caso, dalla data di
scadenza degli acconti.
41
contabilizzazione del credito come contributo in conto impianti con opportune
variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi; in particolare:
a) nel caso in cui il contributo venga contabilizzato come rettifica del costo
dei beni agevolati, la variazione in diminuzione sarà pari alla differenza
tra le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, calcolate sul costo
del bene al lordo del contributo, e le minori quote stanziate in bilancio,
determinate sul costo al netto del contributo stesso;
b) nel caso in cui si contabilizzi il contributo secondo la tecnica dei
risconti, la variazione in diminuzione sarà pari alle quote del credito
d’imposta maturato imputate al conto economico come componenti
positivi in funzione della durata dell’ammortamento dei beni agevolati.
Il credito, inoltre, non rileva “ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi”, vale a dire al rapporto di
deducibilità, rispettivamente, degli interessi passivi e delle spese generali.
1.13 Rideterminazione del credito d’imposta
È prevista, la “rideterminazione” (o revoca) del credito d’imposta nel caso
in cui i beni oggetto dell’agevolazione:
a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (comma
277, primo periodo);
b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il
quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi
sono entrati in funzione (comma 277, secondo periodo).
Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, la revoca
dell’agevolazione ha effetto anche qualora, nei termini indicati al punto b), non
42
venga esercitato il diritto di riscatto ovvero nell’ipotesi in cui il relativo contratto
sia ceduto a terzi.
Per effetto della rideterminazione, il credito d’imposta è computato, per
ciascun periodo d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati
il costo dei beni non entrati in funzione ovvero fatti uscire dal regime di impresa.
Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi di cui al
precedente punto b), vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, “il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni”, secondo quanto disposto dal comma 275, terzo periodo.
In altri termini, fino a concorrenza del costo non ammortizzato del bene
sostituito, l’acquisto del bene nuovo costituisce “mero rimpiazzo” e non può
essere oggetto di agevolazione; in tale ipotesi, inoltre, il beneficio viene
proporzionalmente meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene
uscente (sostituito) è superiore a quello del nuovo bene (sostituto).
Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di
rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il
termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano dette ipotesi.
1.14 Controlli
L’articolo, comma 278 della legge finanziaria 2007 prevede che, con
l’emanazione di uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, verranno adottate le
disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione dell’agevolazione in esame secondo quanto previsto dalle relative
disposizioni della legge finanziaria. Tali verifiche dovranno essere effettuate dopo
almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta.
43
In ogni caso, le amministrazioni interessate provvederanno a verificare,
per quanto di propria competenza, che l’agevolazione sia fruita nel rispetto delle
pertinenti discipline comunitarie.
In particolare, sotto il profilo fiscale, fermi restando i riscontri ex ante
descritti nel paragrafo “Oggetto dell’agevolazione”, l’attività di controllo ex post
si concretizza:
„
nella preliminare verifica dell’esistenza dei presupposti e delle
condizioni fissati dalla legge per usufruire dell’agevolazione;
„
nel riscontro dell’esatto ammontare del credito spettante, nonché
dell’effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione;
„
nella successiva notifica al contribuente, nei casi di riscontrato
indebito utilizzo del
credito, di
un
apposito atto
di recupero,
contenente l’invito a versare le complessive somme dovute (credito
indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni
dalla data di notifica; qualora il contribuente non ottemperi
all’invito, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo a titolo
definitivo.
IL DIRETTORE
Massimo Romano
44
ALLEGATO 1
Aiuti ai Grandi Progetti d’investimento
Il punto 67 degli Orientamenti, in relazione alle regole per la valutazione
dei grandi progetti di investimento, prevede che “gli aiuti a finalità regionale a
favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale corretto
di aiuti a finalità regionale secondo la seguente tabella:
Tabella 1
Spesa ammissibile
Fino a 50 milioni di EUR
Massimale di aiuti corretto
100 % del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 50 % del massimale regionale
milioni di EUR
Per la parte superiore a 100 milioni di 34 % del massimale regionale
EUR
Inoltre, sempre al punto 67 degli Orientamenti, è stabilito che “l'importo
di aiuto ammissibile per un grande progetto di investimento viene calcolato in
base alla seguente formula:
importo massimo dell'aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), dove
R è il massimale regionale prima della correzione;
B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR;
C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR.
Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data dalla
concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data
della notifica”.
Pertanto, nel caso di un grande progetto d’investimento, l’importo dell’aiuto
fruibile sarà calcolato applicando il massimale di aiuti corretto (tabella 1) e la
sopra riportata formula di calcolo.
Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è sempre
l’intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a favore di grandi imprese.
45
Le maggiorazioni PMI non possono essere concesse ai grandi progetti
d’investimento. (cfr. nota 61 degli Orientamenti)
Il punto 64 degli Orientamenti recita: Gli Stati membri devono notificare
individualmente alla Commissione tutti gli aiuti concedibili a progetti di
investimento in base ad un regime di aiuti esistente qualora gli aiuti proposti
provenienti da tutte le varie fonti - eccedano il massimale di aiuto consentito per
un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alla
tabella e alle norme di cui al punto 67 degli Orientamenti, come sopra riportati.
Nella tabella 2 che segue sono riportate le soglie di notifica, calcolate con
riferimento alle intensità di aiuto applicabili nelle aree delle regioni ammissibili
alle deroghe 87.3 lettere a) e c) del Trattato CE cui la norma agevolativa fa
riferimento. Ai sensi del punto 64 degli Orientamenti, il valore/importo della
soglia della notifica
corrisponde
al massimale di aiuto consentito per un
investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR, calcolato secondo
il metodo e la tabella di cui al punto 67 degli Orientamenti.
Tabella 2
Regioni
Calabria
Campania, Puglia e
Sicilia
Basilicata
Sardegna
Abruzzo e Molise
Intensità degli aiuti
Soglie di notifica
Fino al 2010
Dal 2011
Fino al 2010
Dal 2011
40%
30%
30.000.000
22.500.000
30%
30%
22.500.000
22.500.000
30%
20%
22.500.000
15.000.000
25%
15%
18.750.000
11.250.000
15%
10%
15%
10%
11.250.000
7.500.000
11.250.000
7.500.000
Pertanto, ai sensi del punto 64 degli Orientamenti, devono essere notificati
individualmente alla Commissione europea tutti gli aiuti concedibili a progetti di
46
investimento relativi a questo regime qualora l’ammontare totale dell’aiuto,
calcolato in conformità con il punto 67 degli Orientamenti, ecceda le sopra
indicate soglie di notifica.
IL DIRETTORE
Massimo Romano
47
Esempio 1
Grande progetto d’investimento con costi ammissibili fino a 100 milioni di
euro
Per un progetto d’investimento iniziale da realizzare in Campania i cui
costi ammissibili siano pari a 70.000.000 di euro, il beneficiario, in conformità a
quanto illustrato nella Tabella 1 applicherà:
-
fino a concorrenza dell’importo di 50.000.000 di euro, il massimale
regionale “pieno” del 30% (con corrispondente aiuto pari a 15.000.000
di euro);
-
sull’importo eccedente (pari a 20.000.000 di euro), il 50% del
massimale regionale, vale a dire il 15% (con corrispondente aiuto pari
a 3.000.000 di euro).
L’aiuto fruibile, calcolato applicando il metodo del massimale di aiuti
corretto, è complessivamente pari a 18.000.000 di euro, valore che si attesta entro
la soglia di notifica che, per una intensità di aiuto (GI) pari a 30% è pari a
22.500.000 di euro.
48
Esempio 2
Grande Progetto d’investimento con costi ammissibili superiori a 100 milioni
di euro
Per un progetto d’investimento iniziale da realizzare in Campania i cui
costi ammissibili siano pari a 120.000.000 di euro, il beneficiario, in conformità a
quanto illustrato nella Tabella 1 applicherà:
-
fino a concorrenza dell’importo di 50.000.000 di euro, il massimale
regionale “pieno” del 30% (con corrispondente aiuto pari a 15.000.000
di euro);
-
sull’importo compreso tra 50 e 100 milioni di euro il 50% del
massimale regionale, vale a dire il 15% (con corrispondente aiuto pari
a 7.500.000 di euro);
-
sull’importo eccedente pari a 20 milioni di euro il 34% del massimale
regionale (con corrispondente aiuto pari a 2.040.000 di euro)
L’aiuto fruibile, calcolato applicando il metodo del massimale di aiuti
corretto, è complessivamente pari a 24.540.000 di euro, valore che si attesta sopra
la soglia di notifica che, per una intensità di aiuto (GI) pari a 30% è pari a
22.500.000 di euro.
Nel caso quindi di grandi progetti d’investimento con spese ammissibili
superiori a 100 milioni di euro e con un valore di aiuto fruibile superiore alla
specifica soglia di notifica, :
1. il beneficiario potrà scegliere di limitare l’importo dell’aiuto fruibile
attestandolo entro la soglia di notifica (22.500.000 di euro) ed in
questo caso l’Amministrazione non procederà alla notifica
individuale alla CE
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2. il beneficiario potrà scegliere di non limitare l’importo dell’aiuto
fruibile attestandolo entro la soglia di notifica ed in questo caso, nel
rispetto dell’obbligo di cui al punto 64 degli Orientamenti,
l’Amministrazione, procederà, alla relativa notifica individuale alla
CE.
IL DIRETTORE
Massimo Romano
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ALLEGATO 2
Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche riguardo ad aiuti
destinati ai grandi progetti d'investimento, richieste al punto 65 degli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
1. Aiuti a favore di (denominazione dell’impresa beneficiaria/delle imprese
beneficiarie degli aiuti);
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione,
al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti);
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle
autorità che concedono gli aiuti);
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento;
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento;
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello UAL-II) nel quale viene
effettuato l'investimento;
7. Tipo di progetto (costruzione di un nuovo stabilimento, estensione di uno
stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento
esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente);
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con
nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori
dei servizi);
9. Breve descrizione del progetto di investimento:;
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR);
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR;
12. Intensità degli aiuti ( % in ESL);
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso);
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14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto;
15. Data di concessione degli aiuti: