Appendice n. …..2010 a POLIZZA CUMULATIVA

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Appendice n. …..2010 a POLIZZA CUMULATIVA
Appendice n. …..2010
a
POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI
CONVENZIONE N. 038/378239
FONDO ASSISTENZA PREVIDIR
FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA
Con riferimento alla Polizza Convenzione
Stipulata in data 31/12/2003
tra la Spettabile
PREVIDIR – FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA – via Andrea Noale, 206 – 00155
Roma - in seguito chiamata “CONTRAENTE” che agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti
a CONFINDUSTRIA
e la Spettabile
INA ASSITALIA – in seguito chiamata “SOCIETÀ”
Con la presente appendice si da e si prende atto che i termini e le condizioni tutte, anche quelle
intervenute successivamente alla stipula del contratto medesimo, vengono integralmente
sostituite dal testo dattiloscritto allegato alla presente a far data dalle ore 24.00 del 31/03/2010.
Si conviene, altresì, che su tutto quanto contemplato dalle condizioni tutte della presente
appendice, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato.
La presente appendice, emessa in TRE originali, in Frosinone il ……………., è composta da pag.
n. …, compresa la presente.
LA CONTRAENTE
LA SOCIETA’
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ASSICURAZIONE INFORTUNI
CUMULATIVA AZIENDALE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
“ASSICURATO”
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
“ASSICURAZIONE”
Il contratto di Assicurazione
“ASSOCIATA”
Impresa associata al Contraente
“BENEFICIARIO”
La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in caso di infortunio
dell’Assicurato
“CONTRAENTE”
Il soggetto che stipula l’Assicurazione
“FRANCHIGIA”
Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato
“INDENNIZZO”
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
“INFORTUNIO”
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o
un’inabilità temporanea..
“INVALIDITA’ PERMANENTE”
La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità
generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
sua professione.
“ISTITUTO DI CURA”
Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero, regolarmente
autorizzati, in base ai requisiti di legge o dalle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente
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all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti
termali, le case di convalescenza e soggiorno.
“MALATTIA”
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
“POLIZZA”
Il documento che prova l’Assicurazione.
“PREMIO”
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
“RISCHIO”
La possibilità del verificarsi del sinistro.
“SINISTRO”
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione .
“SOCIETÀ”
INA ASSITALIA
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Normativa generale
Art. 1) Persone assicurabili
Le Imprese associate a PREVIDIR possono chiedere ed ottenere l'iscrizione al Programma
Infortuni a favore dei soggetti appresso indicati:
A:
Dirigenti alle dipendenze delle Imprese associate;
B:
i Titolari, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori delle Imprese Associate,
Collaboratori ex legge n. 30 del 14/2/2003 (legge Biagi) nonché gli altri soggetti ritenuti
idonei a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo;
C:
i dipendenti delle Imprese Associata, i quali abbiano diritto a fruire di prestazioni
assistenziali integrative sulla base di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Ciascuna Impresa associata verrà identificata con un proprio numero di certificato in applicazione
alla presente polizza convenzione, al quale le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli
adempimenti.
Art. 2) Somme Assicurate
I capitali assicurati possono essere fissi o variabili in base all’ammontare delle retribuzioni. In ogni
caso, il limite massimo assicurato per ogni singola testa non potrà in nessun caso superare:
-
€ 2.500.000,00 per il Caso Morte
€ 2.500.000,00 per il Caso di Invalidità Permanente
€ 15.000.000,00 per i mezzi di trasporto
Art. 3) Garanzie e premi
La copertura si intende prestata dalla Società nei confronti dell’Impresa Associata dalle ore 24.00
del giorno in cui PREVIDIR avrà comunicato l’accettazione dell’adesione, unitamente
all’ammontare del premio.
La copertura durerà fino alle ore 24.00 del 31 dicembre dell'anno in cui è stata ottenuta, a meno
che l'Impresa Associata richieda esplicitamente di far cessare l'iscrizione ad una specifica data
precedente.
Qualora l’ingresso non avvenisse alla data di decorrenza della presente polizza fissata al 31/12 di
ciascuna annualità, il premio sarà conteggiato in pro-rata temporis in ragione del minor periodo.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento
del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
-4-
Art. 4) Modalità amministrative
In base alle indicazioni fornite dalla Contraente la Società rilascerà all’Impresa associata un
certificato che sarà considerato parte integrante della presente polizza.
Su tale certificato verranno indicate:
-
Impresa Associata
Categorie e/o persone assicurate e casi assicurati
I multipli di retribuzioni garantiti/l’ammontare delle retribuzioni preventivate/limiti di
risarcimento per persona o in alternativa i capitali assicurati
Tipo di rischio garantito: Professionale/Extraprofessionale/Professionale ed Extra
Il periodo di copertura
Premio alla firma
Premio lordo annualità successiva
Inoltre, qualora intervenissero variazioni in corso di copertura, la Società rilascerà un’appendice al
certificato cui si riferisce che sarà anch’essa parte integrante della polizza.
Art. 5) Determinazione dei premi
I premi annui lordi si intendono fissati come da tabella A) allegata e parte integrante della presente
appendice. Per le garanzia “DIARIA PER RICOVERO DA INFORTUNIO” e “DIARIA PER
APPLICAZIONE DI APPARECCHIO DI CONTENZIONE” si farà riferimento alla tabella
B) allegata e che forma parte integrante della presente appendice.
Art. 6) Decorrenza e durata della appendice
La presente appendice ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31/03/2010 ed ha durata fino alle ore
24.00 del 31/12/2010. La polizza convenzione n. 038/378239 si rinnoverà per periodi di 12 mesi,
salvo disdetta data da una delle Parti, con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 7) Regolazione del premio
Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene
anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato
alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio,
fermo l’eventuale premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del
contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla
relativa comunicazione.
Il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti.
-5-
Art. 8) Variazioni nelle persone e/o categorie
assicurate
L’assicurazione vale per le persone e/o categorie indicate in polizza se ed in quanto permanga
rispetto ad esse il rapporto sulla base del quale è stipulata l’assicurazione.
L’Associata deve denunciare alla Contraente, e questa alla Società, le sostituzioni e le nuove
inclusioni che si verifichino nel personale assicurato e la Società ne prende atto.
L’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuata la
comunicazione alla Società.
La regolazione del premio verrà effettuata al 30/03, 30/06, 30/09, 30/12 di ogni anno mediante
appendice.
La Contraente verserà il maggior premio dovuto nei 60 (sessanta) giorni successivi.
Art. 9) Altre assicurazioni
A deroga dell’art. 1910 del Codice Civile la Contraente e/o l’Associata e/o l’Assicurato non sono
tenuti a comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l’obbligo
alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone
con la Società stessa.
Art. 10) Buona fede
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni di una circostanza aggravante il rischio, così come
qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontaria da parte della Contraente o della
Associata o dell’Assicurato non pregiudicheranno questa assicurazione.
Resta inteso che l’Associato avrà l’obbligo di corrispondere alla Contraente e questa alla Società il
maggior premio proporzionalmente al rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la
circostanza aggravante si è verificata.
Art. 11) Anticipata risoluzione del contratto
Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto richiesta dall’Impresa Associata sono
dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l’intero ammontare del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso, al momento in cui si è verificata la causa che
ha provocato la risoluzione.
Art. 12) Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal contratto devono essere fatte per iscritto alla Direzione della
Società e/o al Broker quale è assegnata la polizza.
Art. 13) Competenza territoriale
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’art. 2.14 CONTROVERSIE è competente
esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società.
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Art. 14 Ripartizione premio di polizza in caso di copertura professionale ed extraprofessionale
In caso di copertura prestata in forma completa ovvero per rischi professionali e rischi
extraprofessionali, si dà atto che:
-
l’80% del tasso di polizza viene imputato al rischio professionale;
-
il 20% del tasso di polizza viene imputato al rischio extraprofessionale.
Art. 15) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 16) Modalità amministrative
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le MIZAR
International Insurance Brokers srl – Via Giacomo Peroni, 400/402 – Roma 00131 – di
conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti, per conto della Contraente,
dalla suddetta società di brokeraggio.
-7-
Condizioni Generali Di Assicurazione
1.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1. Ambito di operatività dell’assicurazione
Per ciascuna categoria o persona assicurata l’assicurazione è operante per l’ambito di operatività
indicata nel relativo certificato di assicurazione.
Art.1.2. Rischi professionali ed extraprofessionali
Qualora la combinazione prescelta preveda la copertura dei rischi professionali ed
extraprofessionali, viene convenuto che:
l’assicurazione è valida 24 ore su 24
Art.1.3. Rischi Solo Professionali, compreso rischio in itinere
Qualora la combinazione prescelta preveda la copertura dei soli rischi professionali, compreso
rischio in itinere, viene convenuto che:
l’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento
delle attività professionali principali e secondarie che gli derivano dal rapporto di lavoro con
l’associato, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dall’abitazione al luogo di
lavoro e viceversa, nonché per gli spostamenti per esigenze di lavoro.
Art.1.4. Rischi solo extraprofessionali
Qualora, invece, la combinazione prescelta preveda la garanzia per i soli rischi extra-professionali
viene convenuto che:
l’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento di
ogni attività che non abbia carattere professionale.
2.
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
E’ considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte,
un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione :
a)
b)
c)
Le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni;
L’assideramento ed il congelamento
l’asfissia per fuga di gas, vapori e esalazioni velenose;
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d)
gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione o assorbimento di sostanze in
genere;
e)
le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza,
nonché delle infezioni od avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti ;
f)
l’annegamento;
g) le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
h) le ernie addominali traumatiche, con intesa che:
 nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico,
verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10%
(dieciprocento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
 qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di
inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
 qualora insorga contestazione circa la natura o l’operabilità dell’ernia, la decisione è
rimessa al collegio medico, di cui all’art. 2.14 CONTROVERSIE
i)
gli infortuni derivanti dal manifestarsi di eventi naturali, compresi movimenti tellurici,
maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, valanghe e slavine.
j)
le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio
indennizzabile a termini di polizza.
Sono altresì compresi dalla presente assicurazione:
colpa grave – gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi
dell’Assicurato (a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile).
servizio militare – gli infortuni avvenuti durante il servizio di leva in tempo di pace e durante il
servizio sostitutivo dello stesso e i richiami per esercitazioni, con esclusione degli infortuni
derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi;
pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad
eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo
nonché, in via esemplificativa, gli infortuni:
 sofferti in conseguenza a scariche elettriche o contatto con corrosivi;
 causati durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata,
purché l’assicurato sia regolarmente abilitato;
 durante scalate di rocce ed accesso a ghiacciai fino al 3° grado nonché oltre, purché non in
solitaria;
 in stato di malore, incoscienza e vertigini;
 a seguito di azioni di dirottamento o di pirateria aerea;
 sofferti in occasione di rapine attentati sequestri, tumulti popolari, atti violenti od
aggressioni in genere.
2. 2
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione:
-9-
 gli infortuni occorsi per eventi connessi allo stato di guerra, salvo quanto previsto all’art 4.
delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
 gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è
privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente
scaduta, a condizione che l'Assicurato rinnovi il documento entro tre mesi; l’assicurazione
è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del
sinistro stesso;
 gli infortuni subiti sotto l’influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti
volontariamente;
 gli infortuni subiti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti in genere;
 gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o trattamenti non resi necessari da infortunio;
 gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a
motore in gare, competizioni e relative prove , salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
 gli infortuni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o
tentati;
 durante la guida e l’uso, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.3 di mezzi di
locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
 in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
2. 3 RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’assicurato durante viaggi aerei, turistici o di
trasferimento, effettuati come passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
 da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di
passeggeri;
 da aereoclubs.
In caso di sinistro – o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa
causa, evento o circostanza – che colpisca più assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà
superare la somma complessiva di :
 € 15.000.000,00 per il caso di morte
 € 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale.
Dette limitazioni si intendono uniche per aeromobile e per tutti i certificati della presente polizza e
per tutte le polizze stipulate dal Contraente o dalla Associata con la Società per il rischio Infortuni.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale
sui singoli contratti.
2. 4
ESONERO DENUNCIA INFERMITA’ E DIFETTI FISICI
- 10 -
Sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti, indistintamente, gli assicurati,
indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute e/o da pregresse minorazioni
fisiche o mutilazioni dalle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque
espressamente confermato quanto previsto dall’art. 2.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione
(Criteri di indennizzabilità).
La Contraente è pertanto esonerata dall’obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o
mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in
seguito sopravvenire.
2. 5
LIMITE DI ETA’
L’assicurazione non vale per le persone di età superiore agli 80 anni.
Per quelle che raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale
del premio, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti
successivamente, premi che, in tal caso, verranno restituiti.
2. 6
LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per tutto il mondo.
SINISTRI
2. 7
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che
lo determinarono, corredata con certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione
della Società o alla MIZAR cui è assegnata la polizza, entro 15 giorni lavorativi dall’infortunio o
dal momento in cui la Contraente, l’assicurato od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la
possibilità.
Avvenuto l’infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l’assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 30 giorni e sino a guarigione
avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante
il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’assicurato, salvo che siano
espressamente comprese nell’assicurazione.
- 11 -
PERIZIE E RISARCIMENTI
2. 8
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano
indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza
che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono
portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non
indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetto fisico, l’indennità per l’invalidità
permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso
avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da
condizioni preesistenti.
2. 9
MORTE - BENEFICIARI
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi - anche
successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è
avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli aventi diritto previsti dal
contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso, diversamente alle
persone designate dall’assicurato, la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso la
Contraente o l’Associata, od in assenza di dichiarazioni agli eredi legittimi e/o testamentari.
2. 10 MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non
venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in
polizza il capitale previsto per il Caso Morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la
dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 del Cod. Civile.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, risulterà che l’assicurato è vivo, la
Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente
eventualmente subita.
2. 11 INVALIDITÀ PERMANENTE
A) Se l’infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche
successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale
- 12 -
l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla
somma assicurata per l’Invalidità Permanente. La valutazione del grado di percentuale di
invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del
30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data del 24/07/2000, con
rinuncia della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
B) La Società prende atto che, se l’assicurato è mancino, il grado di invalidità per il lato destro
è applicato al sinistro e viceversa.
C) Nel caso in cui l’assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad
un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che
venissero usati come “destri”, si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado
di invalidità permanente, fermo restando il disposto dell’Art. 2.8 CRITERI DI
INDENNIZZABILITÀ.
D) FRANCHIGIA (esclusi i dirigenti) - si conviene che nei casi previsti nella tabella A)
allegata, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità permanente quando questa sia di
grado non superiore al 3% dell’Invalidità Permanente Totale. Se invece essa risulta
superiore al 3% dell’invalidità Permanente totale, sarà corrisposto l’indennizzo integrale.
A maggior chiarimento di quanto trascritto nella Tabella A) Determinazione dei costi
assicurativi al punto e) “piano alternativo” si precisa che l’indennizzo per invalidità
permanente verrà così corrisposto:
 non si farà luogo a indennizzo per Invalidità permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale; qualora il grado di invalidità permanente risulti
superiore al 5% verrà corrisposto l’indennizzo per la parte eccedente;
 Se l’Invalidità Permanente risulti di grado pari o superiore al 15% l’indennizzo sarà
liquidato senza applicazione di franchigie;
 Se l’Invalidità Permanente risulti di grado compreso tra il 16% e il 49%,
l’indennizzo da corrispondere verrà calcolato con una maggiorazione del 30%;
 Se l’Invalidità Permanente risulti di grado pari o superiore al 50% verrà corrisposto
un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.
2.12 CUMULO DI INDENNITA’
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell’infortunio, ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai
beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata o quella assicurata
per il caso di morte - ove questa sia superiore - e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile
agli eredi. Tuttavia se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che
l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi
l’importo liquidato od offerto.
- 13 -
2. 13 LIQUIDAZIONE
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida
l’indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro
accettazione, provvede al pagamento.
L’indennità verrà corrisposta in Italia ed in Euro.
2. 14 CONTROVERSIE
In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità
permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a conferire
mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge
senza contravvenire alla legge stessa.
La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto
entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta
per iscritto con l’indicazione del medico designato, dopodiché la Società comunica all’assicurato,
entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa.
Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di
disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve
riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il collegio invitando
l’Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’Assicurato,
nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o
presso la sede legale della Società. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il
medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E’
data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il
Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione
definitiva dell’infortunio.
La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di
firmare il relativo verbale.
- 14 -
Condizioni Particolari di Assicurazione
(sempre valide e operanti)
Art. 1 - CONDIZIONI VALIDE PER ASSICURAZIONE STIPULATA IN BASE
ALL’AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI
a) Agli effetti assicurativi per ‘retribuzione’ si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il
dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse,
i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a
titolo di rimborso spese), quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la
partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l’equivalente in denaro di tutte le
corresponsioni in natura, purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il premio di
assicurazione.
b) Per liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella
percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio, moltiplicato per le
mensilità del contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non
pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all’infortunato nei dodici
mesi precedenti i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato ossia conteggiabile il
premio di assicurazione. Per i dipendenti che non abbiano raggiunto l’anno di servizio e per
quelli assunti temporaneamente, per liquidazione dell’indennità è considerata retribuzione
annua dell’infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera
media attribuibile all’infortunato per il periodo di tempo decorrente dall’assunzione in servizio
fino al giorno dell’infortunio.
c) L’Associata e la Contraente sono esonerate dall’obbligo della preventiva denuncia delle
generalità delle persone assicurate.
Per l’identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il
computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione
dell’Associata, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni
altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone incaricate dalla
Società di fare accertamenti e controlli.
d) Il tasso di premio viene pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni
millesimo di retribuzione computata ai sensi di cui al punto A).
Al premio risultante verranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed
aggiunte le addizionali e le tasse.
Il premio viene anticipato dalla Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione, pure
specificato nel conteggio del premio e lo stesso verrà regolato come previsto all’art. 7
Regolazione del Premio delle Normativa Generale di Assicurazione.
Art. 2 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell’assicurato al diritto di rivalsa che le compete per l’articolo 1916
del C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
- 15 -
Art. 3 - DANNI ESTETICI
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle condizioni di polizza, con conseguenze di
carattere estetico che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la
Società rimborserà fino al massimo di € 5.000,00 le spese documentate sostenute dall’assicurato
per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per
interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Art. 4 - RISCHIO GUERRA
A modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa agli infortuni
derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di giorni 14 dall’inizio delle ostilità, se ed in
quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
Limitatamente al rischio volo previsto nella presente polizza, l’assicurazione si intende estesa agli
eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei Paesi in stato di guerra.
Art. 5 - TERRORISMO
La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da atti terroristici, con esclusione di quelli
posti in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque
sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l’azione.
E’ definito atto di terrorismo un atto che prevede l’uso della forza o violenza e/o minaccia, che
abbia motivi politici, religiosi ideologici o etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di
persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più
organizzazioni, con uno o più governi e con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o
intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
Art. 6 – DIRIGENTI, QUADRI
Relativamente alle categorie Dirigenti e Quadri se previste dal CCNL, si conviene quanto segue:
1. l’assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso
della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l’attitudine al
lavoro;
2. la valutazione dell’invalidità permanente da malattia professionale farà riferimento alla
Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124, e successive modifiche intervenute fino
alla data del 24/07/2000, con rinuncia della Società all’applicazione della franchigia
relativa prevista dalla legge.
3. Il periodo massimo per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dal
giorno della denuncia della malattia.
4. Qualora in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l’attitudine al lavoro
dell’assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la
prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il
caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100% (centoprocento).
- 16 -
Inoltre, il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965 deve intendersi comprensivo
dell’ampliamento disposto con sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997, in base alla
quale l’INAIL indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non
tabellate di cui l’assicurato dimostri l’origine professionale.
Qualora l’invalidità permanente conseguente ad infortunio o malattia professionale, accertata con i
criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di assicurazione, comporti una riduzione della
capacità lavorativa generica del dirigente in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il
100% del capitale assicurato.
Per la categoria Dirigenti è consentita l’assunzione di capitali corrispondenti a multipli della
retribuzione superiore a 5 (cinque) volte per il Caso di Morte e 6 (sei) volte per l’Invalidità
Permanente.
Relativamente alla Invalidità Permanente sulle sole somme eccedenti 6 (sei) volte la retribuzione
annua verrà applicata una franchigia assoluta del 10%.
Resta convenuto che in nessun caso la garanzia potrà superare i limiti massimi di capitale previsti
in polizza pari a:
- € 2.500.000,00 per il Caso di Morte
- € 2.500.000,00 per il Caso di Invalidità Permanente Totale.
Art. 7 - RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’assicurato all’estero a seguito di evento indennizzabile la Società rimborsa
agli eredi, di cui all’art. 2.9 Morte - beneficiari, le spese sostenute per il trasporto della salma in
patria, entro il limite massimo di € 5.000,00.
Art. 8 – MALATTIE TROPICALI
L’assicurazione si intende estesa alle malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in
materia.
La garanzia viene prevista fino alla concorrenza delle somme stabilite per la garanzie infortuni.
La somma assicurata per l’Invalidità permanente è assoggettata ad una franchigia relativa del 20%.
Pertanto non si farà luogo all’indennizzo per la Invalidità Permanente quando questa sia di grado
non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale
verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di invalidità Permanente residuato.
Art. 9 - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia è estesa al rimborso delle spese mediche e di cura praticate presso ambulatori o
“pronto soccorso” degli Istituti di Cura o a domicilio, rese necessarie a seguito dell’infortunio
subito e indennizzabile a termini delle Condizioni Generali.
- 17 -
Dette spese comprendono il trasporto in ambulatorio o pronto soccorso, onorari dei medici, onorari
del chirurgo e spese della sala operatoria, medicinali e materiali di cura, gli accertamenti
diagnostici, le radioscopie e le radiografie, spese fisioterapiche in genere, spese per l’assistenza
domiciliare, da parte di sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante.
Sono ricomprese le operazioni di plastica solo se necessarie ad eliminare o contenere il grado di
invalidità permanente.
La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo di € 10.000,00
per infortunio e per anno assicurativo.
Art. 10 - RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI COMMORIENZA
Se il medesimo infortunio provoca la morte dell’assicurato e del suo coniuge o convivente more
uxorio e se i loro figli minorenni risultano tra i beneficiari dell’assicurazione, la Società paga la
somma convenuta per il caso di morte aumentata del 100%, ma entro il limite di € 1.500.000,00.
Art. 11 – LIQUIDAZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE
Per i casi di invalidità Permanente conseguente ad infortunio di grado non inferiore al 66%
accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione verrà
corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato, salvo quanto previsto all’art. 6 in
riferimento alla categoria dei Dirigenti.
Art. 12 – ASPETTATIVA
La garanzia assicurativa si intende estesa al personale dipendente che per qualsiasi motivo possa
essere in aspettativa, per malattia, infortunio o maternità o possa essere soggetto ad altre forme di
prestazioni lavorative parziali, quali part-time, orario ridotto e cassa integrazione; sia esso senza
retribuzione o con retribuzione ridotta.
Per la determinazione dei capitali assicurati si farà riferimento alla retribuzione annua di fatto
virtuale riferita al momento dell’infortunio.
Per retribuzione di fatto virtuale si intende la retribuzione equivalente a quella che sarebbe stata
corrisposta qualora il dipendente fosse stato regolarmente in servizio al momento dell’infortunio
con i criteri di cui all’ art. 1 delle Condizioni Particolari, che viene confermato e che il Contraente
si impegna a comunicare nei termini dell’art. 7 Regolazione Premio della Normativa Generale.
- 18 -
Condizioni Particolari di Assicurazione
(valide se espressamente richiamate per le somme indicate nel certificato di polizza)
Art. 13 – DIARIA PER RICOVERO DA INFORTUNIO
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità
assicurata per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 300 giorni per
ogni infortunio.
L'indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital
(degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o
da documento sanitario equivalente.
La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione
alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita
dall'istituto di cura.
La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata,
qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.
In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia nella
valuta avente corso legale in Italia.
La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.
Art. 14 – DIARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO DI CONTENZIONE
Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l’Assicurato abbia
riportato:
 “frattura” o lesione capsulo-legamentosa trattata chirurgicamente e gli sia stato applicato
apparecchio di contenzione (apparecchio gessato, bendaggio rigido, fissatori esterni, tutori di
contenzione), anche senza ricovero
 “distorsione grave” per la quale, a seguito di referto di pronto soccorso, si sia resa necessaria
l’applicazione di apparecchio di contenzione la cui applicazione o rimozione possa essere
effettuata esclusivamente da personale sanitario, anche senza ricovero (apparecchio gessato,
bendaggio rigido, con esclusione di tutori).
la Società corrisponde l’Indennità per “apparecchi di contenzione” indicata nel certificato di
polizza. Tale indennità viene corrisposta fino alla rimozione dell’apparecchio e comunque per un
massimo di 40 giorni, sempreché l’Assicurato si sia trovato nella totale incapacità fisica ad
attendere alle proprie abituali occupazioni.
La giornata di applicazione della’apparecchio e quella di rimozione sono considerate una sola
giornata.
La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.
L’erogazione della indennità avrà luogo previa presentazione alla Società della certificazione in
originale indicante il giorno di applicazione dell’apparecchio e quello della rimozione.
- 19 -
Tabella A) - Allegata ad appendice n.
a Polizza Convenzione Infortuni N. 038/378239 - PREVIDIR
DETERMINAZIONE DEI COSTI ASSICURATIVI – Caso Morte e Invalidità Permanente
(Tassi comprensivi di imposte, conteggiati pro-mille e per ogni multiplo di retribuzione assicurato)
FRANCHIGIA
CATEGORIA
a) DIRIGENTI
b) Tutti i DIPENDENTI
esclusi gli operai
c) OPERAI
d) TITOLARI, LEGALI
RAPPRESENTANTI,
MEMBRI C.d.A.
e) Piano alternativo
punto b)
NOTA





PROFESSIONALE. ED EXTRAPROFESSIONALE
MORTE
INVALIDITÀ
PERMANENTE
SOLO PROFESSIONALE
SOLO EXTRAPROFESSIONALE
MORTE
INVALIDITÀ
PERMANENTE
MORTE
INVALIDITÀ
PERMANENTE
0
0,65
0,65
===
===
===
===
3% relativa
0
0,65
0,70
0,65
0,80
0,20
0,20
0,30
0,45
0,45
0,50
3% relativa
0
0,80
0,90
0,80
1,10
0,50
0,50
0,55
0,75
===
===
===
===
3% relativa
0,65
0,65
===
===
===
===
0,48
0,48
===
===
===
===
al Ved. nota a piè di
pagina
se il grado di invalidità permanente non supera il 5% non si corrisponde alcun indennizzo;
per invalidità permanente oltre il 5% e sino al 15% viene liquidato l’indennizzo con applicazione della franchigia del 5%;
per invalidità oltre il 15% non si applica nessuna franchigia;
per invalidità oltre il 15% e fino al 50%, maggiorazione del 30% dell’indennizzo dovuto;
per invalidità permanente superiore al 50%, indennizzo 100% della somma assicurata.
- 20 -
Tabella B) - Allegata ad appendice n.
a Polizza Convenzione Infortuni N. 038/378239 - PREVIDIR
DETERMINAZIONE DEI COSTI ASSICURATIVI Diaria Ricovero da Infortunio - Diaria per applicazione apparecchi di contenzione
DIARIA PER RICOVERO DA INFORTUNIO
Categoria
Dirigenti
Dipendenti esclusi operai
Operai
Titolari, Legali Rappresentati,
Membri CDA
Tasso per Euro
Rischio
Prof. + Extra
0,25
0,25
0,40
Rischio
Solo prof.
0,10
0,25
Rischio
Solo extra
0,25
0,25
Somma massima
assicurabile
(in Euro)
200
100
100
0,25
-
-
200
DIARIA PER APPLICAZIONE APPARECCHI DI CONTENZIONE
Categoria
Dirigenti
Dipendenti esclusi operai
Operai
Titolari, Legali Rappresentati,
Membri CDA
Tasso per Euro
Rischio
Prof. + Extra
0,30
0,30
0,50
0,30
Rischio
Solo prof.
0,15
0,30
Rischio
Solo extra
0,30
0,30
Somma massima
assicurabile
(in Euro)
100
50
50
-
-
100
- 21 -