Guida al 730 - Altroconsumo
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Guida al 730 - Altroconsumo
730 GUIDA AL 2016 Supplemento n. 2 di Altroconsumo n. 303, maggio 2015 Anno XLII - Altroconsumo: via Valassina 22, 20159 Milano Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI Trovate tutti gli aggiornamenti ministeriali su www.altroconsumo.it/730 SOMMARIO 3 Date da ricordare 34 Detrazioni 4 Cosa c'è di nuovo 40 Deduzioni dal reddito 6 I tartassati 43 Ristrutturazioni Per non dimenticare tutti gli appuntamenti con il Fisco relativi al 730. Tutte le novità positive e negative del modello 730 di quest'anno. Chi deve presentare il modello 730 e chi, invece, è obbligato a fare l'Unico. 10 Di fronte al Fisco Come mettere nel frontespizio la nostra identità fiscale. Chi è il sostituto d'imposta e cosa fa. 12 Il 730 precompilato Come accedere al proprio modello online e come funziona. 16 Familiari a carico Quando e come il Fisco consente di detrarre figli e parenti che pesano sul nostro reddito. Per risparmiare sulle imposte dobbiamo detrarre le spese elencate dal Fisco. Le altre spese che vanno a ridurre il reddito su cui si calcola l'imposta si incorniciano nel Quadro E. Se ristrutturi la casa il Fisco ti riconosce uno sconto. 47 Risparmio energetico Le spese per gli interventi di riqualificazione energetica vanno riportate nel Quadro E sezione IV. 50 Se il Fisco è a debito Gli acconti, i crediti d'imposta e altre ritenute vanno indicati nei Quadri F, G e I del modello. 53 Integrare il 730 Quando usare i quadri aggiuntivi di Unico - RM, RT e RW - insieme al 730. 54 La resa dei conti 19 Case e terreni Redditi da terreni e fabbricati: come compilare il Quadro A e il Quadro B del modello. Nel modello 730-3 si riepilogano redditi, detrazioni, deduzioni e imposte, calcolando l'importo da versare al Fisco o i rimborsi che questi ti deve. 26 Lavoratori e pensionati 62 Correggere il 730 30 Risparmi & Co. 63 L'otto, cinque e due per mille Con la Certificazione Unica alla mano, compiliamo il Quadro C del modello. Redditi da capitale o lavoro autonomo: incorniciati nel Quadro D. Come comportarsi se ti accorgi che nel modello che hai già compilato e consegnato c'è un errore. Scegli a chi destinare l'8, il 5 e il 2 per mille della tua Irpef. Trovi gli aggiornamenti delle istruzioni per la compilazione del 730 diffusi dall’Agenzia delle entrate dopo la chiusura di questa Guida su www.altroconsumo.it/730 DATE DA RICORDARE Dal 15 aprile 2016 Accedi al tuo 730 online tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 7 luglio 2016 Invia il tuo 730 online o rivolgiti al Caf o al professionista abilitato per la sua compilazione. Da luglio 2016 (per i pensionati da agosto o settembre 2016) Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme che risultano dal modello 730-3. Se hai scelto di rateizzare i versamenti in saldo e gli eventuali acconti, in questa data ti viene trattenuta la prima rata. Entro il 30 settembre 2016 > Se hai dimenticato di indicare qualcosa nel 730, da cui scaturisce una maggiore imposta o un minor credito, presenta l’Unico “correttivo nei termini” e versa il dovuto tramite il modello F24. > Comunica al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o l'unico acconto dell’Irpef di novembre o di volerlo fare in misura inferiore a quanto risulta dal modello 730-3. Entro il 25 ottobre 2016 Se ti sei accorto di aver dimenticato di indicare nel 730 spese che ti permettono di ottenere un maggior credito o un minor debito d’imposta oppure se hai sbagliato a compilare il quadro del sostituto d’imposta, presenta il modello 730 integrativo con la relativa documentazione a un Caf o a un professionista abilitato. A novembre 2016 Ricevi la busta paga dove sono state trattenute le somme dovute come secondo o unico acconto Irpef che risultano dal modello 730-3. Entro il 31 dicembre 2016 Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi che ti spettano. Entro il termine per presentare l’Unico 2017 Se non hai indicato alcuni redditi nel 730, presenta l’Unico “dichiarazione integrativa” e versa il dovuto tramite il modello F24. Se, invece, non hai indicato alcuni oneri, presenta l’Unico “dichiarazione integrativa a favore” e chiedi a rimborso il credito d’imposta. Altroconsumo Edizioni Srl Reg. Trib. Milano n. 116 dell’8/3/1985 Altroconsumo via Valassina 22 - 20159 Milano tel. 02.66890.1, fax 02.66890.288 Direttore responsabile Rosanna Massarenti Chiuso in redazione il 13 aprile 2016 Stampa: ELCOGRAF S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Mondadori 15 - 37131 Verona NOVITÀ COSA C'È DI NUOVO D opo la novità del 2015 - che ha visto la nascita del 730 precompilato online - quest'anno nuovi ingressi, conferme o modifiche al modello sembrano poca cosa. L'impressione che si ha è che, al di là di ogni sconto fiscale che venga concesso, il modello 730 rimanga un prodotto per addetti ai lavori, perfino nella sua veste web. Anche se precompilato, la difficoltà nella corretta tenuta della documentazione e il controllo di quanto già inserito dal Fisco, lasciano molti dubbi ai contribuenti. Ristrutturazioni & Co. Le agevolazioni fiscali destinate alle ristrutturazioni edilizie cambiano ogni anno, perché il governo interviene sulla percentuale o sul massimale. Insomma, la suspence è assicurata: un'incertezza che ritroviamo nel modello 730, dove si concentrano tutte le variazioni decise dal governo negli ultimi anni. Per quest'anno è stata confermata la detrazione al 50% delle spese sostenute nel 2015 per interventi di ristrutturazione edilizia (per un massimo di 96.000 euro). C'è uno sconto ancora più consistente se si unisce il recupero delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (il tetto massimo di spesa è di 10.000 euro e la detrazione va spalmata in dieci rate annuali di pari importo). Confermata anche la detrazione del 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Tra gli interventi agevolati, si è aggiunto quello relativo all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (come ad esempio le caldaie a pellet o a sansa). Segnali positivi e sconti Nel modello 730 possiamo trovare anche segnali positivi nel riconoscimento da parte del Fisco degli sforzi economici in solidarietà fatte dagli italiani. Infatti, è stata aumentata la spesa massima detraibile per chi dona denaro alle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale): si passa da 2.065 euro annui a 30.000 euro, su cui si recupera il 26% dell'importo. Un altro segnale positivo viene dall'inserimento delle associazioni culturali iscritte in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra i destinatari del 2 per mille dell'Irpef. Non da ultimo segnaliamo l'ampliamento dei soggetti per cui è possibile portare in detrazione le spese funebri. Infatti, se una volta era necessario il vincolo 4 Guida al 730 di parentela tra il dichiarante e il defunto per il quale si era sostenuta la spesa del funerale, ora, caduta questa limitazione, anche in caso di coppie di fatto il superstite che si occupa delle esequie può avere accesso alla detrazione. A tutta scuola Finalmente tutti i livelli di istruzione sono uguali davanti al fisco! Se prima le detrazioni riguardavano solo le rette di frequenza all'università e le spese di iscrizione alle scuole superiori, il Fisco ora ha deciso di dare una mano a tutti gli studenti: dal nido al master. Infatti, oltre alle detrazioni per le rette dell'asilo nido, è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo massimo di 400 euro per alunno o studente; Per l'università è stata regolamentata la detraibilità delle rette di frequenza a università non statali. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca deve emanare ogni anno, entro il 31 gennaio, un decreto che stabilisce per ogni facoltà universitaria non statale, l'importo massimo detraibile delle spese di frequenza, che vengono recuperate al 19% nella dichiarazione dei redditi. Da ultimo, è riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. La soglia dei 4.000 Come lo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate allunga i tempi di rimborso per fare una serie di controlli quando dal modello 730 emerge che il contribuente vanta nei suoi confronti un credito superiore ai 4.000 euro. Sicuramente i vincoli sono meno stringenti rispetto al passato, perché il controllo preventivo scatta solo se presenti il 730 tramite il sostituto d'imposta o lo fai autonomamente. Viceversa, se ti avvali di un Caf o professionista che appone il visto di conformità, anche al superamento dei 4.000 euro di rimborso il controllo non scatta. È pur vero che se si vuole rendere più autonomi i contribuenti, questo rimane un vincolo ingombrante. Inoltre, anche grazie alle detrazioni maggiorate sulle ristrutturazioni edilizie e sulle riqualificazioni energetiche, non è così insolito arrivare a questa soglia di rimborso. 730 ONLINE CONTA SU DI NOI È PRECOMPILATO, MA INCOMPLETO: MANCANO LE SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI CHE PUOI DETRARRE. I NOSTRI FISCALISTI TI AIUTANO. Per spiegazioni e chiarimenti, il servizio di consulenza fiscale è attivo tutti i giorni. Se vuoi farti assistere per il controllo del modello e la consegna, vai sul nostro sito: l’accordo con CAF nazionale del lavoro offre un servizio online, a tariffe molto scontate. www.altroconsumo.it/730 oppure 02 69 61 570 CHI DICHIARA I TARTASSATI D al 2015, con l'introduzione del 730 precompilato online, presentare la dichiarazione dei redditi diventa un po' più semplice: dal 15 aprile infatti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati il modello già compilato sul proprio sito. Ricorda che il modello 730, a prescindere dalla modalità con cui scegli di presentarlo, rappresenta un'opportunità per recuperare parte delle spese che hai sostenuto durante l'anno. Pertanto, anche se sei tra i fortunati che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potresti usarla per far valere deduzioni e detrazioni o acconti di imposta che hai versato in eccesso nei periodi precedenti, ottenendo quanto ti spetta direttamente nella busta paga o sulla pensione. Se, infine, sei a credito con il Fisco, puoi usare il 730 per pagare altre imposte tramite la compensazione. Chi non deve dichiararsi? I contribuenti che possono tirare un sospiro di sollievo, perché liberi dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, sono quelli che nel 2015 hanno avuto: > solo redditi da lavoro dipendente o da pensione; > solo redditi da lavoro dipendente o da pensione oltre al reddito dell'abitazione principale con le sue eventuali pertinenze e redditi di altri fabbricati non locati situati obbligatoriamente in un Comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale; > solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Queste tre situazioni sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione solo se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato a effettuare le ritenute d'acconto oppure, in caso di più sostituti, dall'ultimo che li ha certificati effettuando il conguaglio delle imposte. Possono evitare di presentare la dichiarazione anche coloro che nel 2015 hanno avuto esclusivamente: > redditi esenti, ad esempio le rendite Inail per invalidità permanente o per morte, le borse di studio, le pensioni sociali, le indennità d'accompagnamento, gli assegni per i ciechi, i sordi e gli invalidi civili...; > redditi su cui hanno già pagato le tasse, tramite ritenute alla fonte, quali: gli interessi sui conti correnti bancari o postali o i redditi derivanti da lavori socialmente utili; > redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui BoT (Buoni ordinari del Tesoro) o sugli altri titoli del debito pubblico; > redditi derivanti dal possesso dell’abitazione principale con sue eventuali pertinenze e altri fabbricati 6 Guida al 730 non locati situati obbligatoriamente in un Comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale. Esistono poi casi di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi che dipendono dal reddito. Non deve presentare il 730 chi possiede: > solo redditi di terreni e/o fabbricati, comprese l'abitazione principale e relative pertinenze, per un totale complessivo di massimo 500 euro; > un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro nel quale sia incluso un assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge. Non si considera l'assegno relativo al mantenimento dei figli; > un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che includa uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro: ad esempio, le collaborazioni occasionali pagate con ritenuta d'acconto; > un reddito complessivo inferiore a 28.158,28 euro derivante dai compensi erogati a chi pratica attività sportiva dilettantistica; > un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in cui sia incluso un reddito da lavoro dipendente o assimilato; > un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro (7.750 euro per i soggetti ultrasettantacinquenni) che includa un reddito da pensione e redditi da terreni (se ci sono) per un importo massimo di 185,92 euro. In questi ultimi due casi il periodo di lavoro o di pensione deve essere di 365 giorni. Se hai già pagato l'Imu, il reddito derivante dall’abitazione principale e pertinenze non entra nel calcolo dei limiti di reddito appena elencati. Quando ti tocca Ci sono casi in cui non si può ignorare il Fisco. Modello 730 o Unico, sei comunque obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi se le addizionali comunale e/o regionale non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore dal sostituto d'imposta. L'obbligo di dichiarazione scatta anche se hai percepito solo redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali hai scelto di pagare la cedolare secca o se rientri nei casi in cui devi versare il contributo di solidarietà e questo non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta. E via con il 730! Con il 730 si possono dichiarare solo alcune tipologie di reddito percepito nel 2015: i redditi da lavoro dipendente e assimilati (collaborazioni coor- CHI dinate e continuative o a progetto), quelli dei terreni, dei fabbricati, di capitale, di lavoro autonomo senza partita Iva (collaborazioni occasionali) e alcuni redditi diversi e assoggettabili a tassazione separata (vedi il quadro D). Inoltre, puoi presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 se nel 2016: > percepisci redditi da lavoro dipendente o da pensione (compresi i compensi degli italiani che lavorano all'estero e per i quali il reddito viene determinato in base alla retribuzione convenzionale stabilita dal ministero); > percepisci indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, cioè la cassa integrazione, la mobilità...); > sei sacerdote della Chiesa cattolica; > sei giudice costituzionale, parlamentare o titolare di altre cariche pubbliche elettive (consigliere regionale, comunale, provinciale...); > sei impegnato in lavori socialmente utili; > hai un contratto di lavoro dipendente o assimilato a tempo determinato di durata inferiore all’anno e presenti la dichiarazione al datore di lavoro (se ne ha dato la possibilità), purché il contratto duri almeno da aprile a luglio 2016; se, invece, il contratto dura da giugno a luglio 2016 puoi rivolgerti al Caf o a un professionista abilitato se hai i dati del datore di lavoro che ti farà il conguaglio in busta paga; > hai un contratto di lavoro a tempo determinato con la scuola, che dura almeno da settembre 2015 a giugno 2016; > sei produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione 770, Irap e Iva; > possiedi solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2016 e conosci i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio; > sei socio di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca. Se rientri in uno dei casi precedenti ma non hai un sostituto d'imposta che possa fare il conguaglio in busta paga o sulla pensione - magari perché è terminato il rapporto di lavoro - puoi comunque presentare il 730. Se il conguaglio risulta a credito, sarà l'Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso. In caso di debito, devi pagare tramite modello F24. Quando l’Unico s'ha da fare Non hai scelta e devi presentare l’Unico se nel 2015: IN DICHIARA PARTICOLARE La Certificazione Unica La Certificazione Unica, che ha sostituito il vecchio Cud e le altre certificazioni, deve essere consegnata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) entro il 28 febbraio di ogni anno ai lavoratori dipendenti e assimilati, ad alcuni lavoratori autonomi e ai pensionati. In particolare la Certificazione attesta relativamente all'anno precedente: • i redditi complessivi da lavoro dipendente e assimilato (per esempio, per le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto); • i redditi complessivi da lavoro autonomo e provvigioni; • le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d'affari; • le relative ritenute d'acconto e le detrazioni già effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la Certificazione Unica deve essere consegnata entro 12 giorni da quando ne viene fatta richiesta dall'ex dipendente. privilegiata (nei cosiddetti paradisi fiscali); > hai percepito, in qualità di beneficiario, redditi provenienti da trust; > redditi derivanti da agroenergie oltre i limiti previsti dal decreto legge n.66 del 24/04/2014; > non risiedevi in Italia nel 2015 o non lo sei nel 2016; > devi presentare la dichiarazione per un parente defunto; > sei obbligato a presentare la dichiarazione Irap, Iva o con modello 770; > utilizzi crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli indicati al rigo G4. Marito e moglie con la congiunta Se sei sposato puoi usare la dichiarazione congiunta, purché entrambi abbiate solo redditi dichiarabili con il 730 e almeno uno rientri tra coloro che possono usarlo. Tuttavia, la congiunta non compensa debiti e crediti tra i coniugi, ma permette il conguaglio congiunto con un unico sostituto d’imposta. Ricorda che non si può presentare la dichiarazione congiunta per conto di persone incapaci - compresi i minori - e se il coniuge è deceduto prima di presentare la dichiarazione. 7 luglio 2016: il D-day del 730 > hai prodotto redditi di impresa; > hai prodotto redditi da lavoro autonomo per i quali > direttamente all’Agenzia delle Entrate in via tele- è richiesta la partita Iva; > hai prodotto redditi diversi non compresi nel quadro D del 730, righi D4 e D5; > hai realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società che non operano in mercati regolamentati e hanno sede in Paesi o territori a fiscalità matica, ma solo con il modello precompilato; > al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; in tal caso puoi scegliere se fargli una delega perché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata e accettarla, modificarla o integrarla oppure se presentargli il La dichiarazione dei redditi può essere presentata: Guida al 730 7 CHI DICHIARA modello cartaceo già compilato; > a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere), fornendogli una delega perché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata e accettarla, modificarla o integrarla e consegnargli copia dei documenti necessari a verificare i dati inseriti nella dichiarazione; oppure consegnando il modello cartaceo già compilato con la documentazione. Entro il 7 luglio - termine per presentare la dichiarazione sia online che cartacea - i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730-3, affinché possa verificarne il contenuto prima che venga trasmessa all’Agenzia delle Entrate. E il conguaglio? A luglio e agosto Se sei un lavoratore dipendente, nella busta paga di luglio troverai il conguaglio. Infatti, sulla base del prospetto di liquidazione del 730, ti vengono accreditati i rimborsi oppure addebitate le somme o le rate COSE CHE CAPITANO Quando il datore di lavoro non consegna la Certificazione Unica “ Voglio presentare il 730 precompilato tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate ma non posso controllare se i dati del reddito da lavoro sono corretti perché non ho ancora la Certificazione Unica del mio datore di lavoro. Come devo comportarmi? „ Dal 2015, al posto del CUD, il lavoratore riceve dal datore di lavoro la CU, ovvero la Certificazione Unica, indispensabile per la dichiarazione dei redditi. La Certificazione Unica deve essere consegnata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre in caso di cessazione del rapporto di lavoro va consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. L’omesso, il tardivo, l’incompleto o l’infedele rilascio al contribuente della Certificazione dei redditi è punito con una sanzione amministrativa (da 258 euro a 2.065 euro) anche se, in passato, l'amministrazione finanziaria ha chiuso un occhio in quei casi in cui la Certificazione viene rilasciata in ritardo, ma comunque in tempo utile per consentire al contribuente di dichiarare i propri redditi. La valutazione, comunque, spetta sempre all’Agenzia delle Entrate. È però diritto e compito del contribuente sollecitare il sostituto d’imposta e, in caso di mancata consegna, denunciare la violazione al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se non hai ancora ricevuto la tua CU, ti consigliamo di chiederne la consegna al sostituto d’imposta con una raccomandata a/r precisando che, in caso contrario, si procederà con la segnalazione all’amministrazione finanziaria. Puoi utilizzare il modello di lettera di sollecito che trovi sul nostro sito www.altroconsumo.it/imposte-tasse e inviarla al datore di lavoro (anche via PEC). Ricorda comunque che il datore di lavoro è obbligato ad inviare la CU anche all'Agenzia delle Entrate, pena un'ulteriore sanzione, pertanto i dati inseriti nel 730 precompilato sono gli stessi che trovi nella CU che non hai ricevuto. 8 Guida al 730 dovute al Fisco a titolo di saldo e primo acconto. Se sei un pensionato il conguaglio arriva con la pensione di agosto o di settembre. In caso di debito, se la retribuzione mensile è insufficiente a coprire il dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi viene trattenuta nei mesi successivi. L'eventuale secondo o unico acconto per le imposte del 2015 viene trattenuto nella pensione o nella busta paga di novembre. Per questo motivo bisogna indicare nel 730 i dati del datore di lavoro o dell'ente pensionistico che, come sostituti d’imposta, si occuperanno del conguaglio. I dati per compilare il quadro relativo li trovi nella Certificazione Unica che il sostituto d'imposta deve averti consegnato entro il 28 febbraio scorso. Se hai cambiato lavoro, e di conseguenza il sostituto che farà il conguaglio è diverso da quello che ha rilasciato la CU, devi ricordarti di indicare nel 730 i dati del nuovo datore di lavoro. Se nella CU trovi compilata la casella “codice sede” che si riferisce all'Inps competente, copiala nella omonima casella del 730. Se il sostituto d'imposta non c'è Se al momento di effettuare il conguaglio non hai un sostituto d'imposta che possa accreditare o addebitare il saldo della dichiarazione sulla busta paga, devi indicare la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" che trovi nel frontespizio e, se presenti il 730 tramite un Caf o un professionista, nella sezione "dati del sostituto" devi barrare la casella "mod. 730 dipendenti senza sostituto d'imposta". Se dal 730 presentato online o cartaceo risulta: > un credito e hai già fornito il tuo Iban all'Agenzia delle Entrate (sul sito www.agenziaentrate.gov.it o presso uno dei loro uffici) lo ricevi direttamente sul conto corrente. Se l'Agenzia non ha gli estremi del tuo conto corrente e il credito non supera i 1.000 euro, ti manda un invito a presentarti in Posta per riscuotere il rimborso in contanti; se, invece, ti deve rimborsare più di 1.000 euro, la Banca d'Italia emette un vaglia cambiario a te intestato che puoi riscuotere in banca; > un debito devi pagare entro il 16 giugno 2016 utilizzando il modello F24. Se ti sei rivolto a un Caf o a un professionista, ti devono consegnare entro il 10 giugno l'F24 compilato che puoi pagare fisicamente o in via telematica presso qualsiasi banca convenzionata, ufficio postale o agente della riscossione oppure utilizzare i servizi online dell'Agenzia delle Entrate. Se hai presentato il 730 online, nel sito dedicato al 730 precompilato trovi la sezione in cui puoi pagare l'F24 online, altrimenti puoi stamparlo e pagarlo con le modalità appena viste. Limiti di pagamento Se dal conguaglio risulta un debito o un credito pari o minore di 10,33 euro, il Fisco è magnanimo e ti esonera dalla presentazione del 730: CHI ricordati però di conservare i documenti per 5 anni in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate. Se il debito o il credito d’imposta risultante dal conguaglio non supera il limite di 12 euro (è compreso tra 10,34 e 12 euro), non ci saranno addebiti o rimborsi, ma la dichiarazione deve comunque essere presentata. Questo limite riguarda sia l'Irpef, sia l'addizionale comunale o regionale considerate singolarmente. Se, come abbiamo appena visto, non hai il sostituto d'imposta e ti trovi un credito inferiore a 12 euro, puoi usarlo in compensazione per pagare altre imposte. Trovi i conguagli di ogni singola imposta e l'indicazione di quanto ti viene rimborsato o addebitato nel modello 730-3, che ti viene consegnato da chi ti presta assistenza fiscale, nella sezione "liquidazione delle imposte del dichiarante" (vedi il capitolo "La resa dei conti") o che ti viene messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con la presentazione del precompilato. Scatta il controllo preventivo Se presenti il 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta, effettuando modifiche - rispetto alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate - che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza (ad esempio collegati alla tipologia e all'entità delle integrazioni o alla grossa differenza tra il rimborso ricalcolato e quello di partenza proposto dall'Agenzia) oppure determinano un rimborso superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fare controlli preventivi, in via automatizzata o tramite la verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio o dalla data di presentazione del 730 se successiva. Il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate con le modalità previste in caso di assenza del sostituto d'imposta, entro gennaio 2017 (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se il 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Attenzione ai controlli L'Agenzia delle Entrate non fa nessun controllo sui documenti se presenti il 730 precompilato senza fare modifiche, direttamente tramite il sito dell’Agenzia oppure tramite il sostituto d’imposta, sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) IN DICHIARA PARTICOLARE Se il contribuente muore, l'erede si occupa delle imposte In caso di decesso del contribuente, gli eredi devono verificare se bisogna presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Infatti, potrebbero esserci situazioni rimaste in sospeso, come due Certificazioni Uniche da conguagliare o crediti da riscuotere che finiranno nelle tasche degli eredi. Allo stesso modo potrebbe essere conveniente presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare detrazioni e deduzioni a cui avrebbe avuto diritto il defunto e che, altrimenti, andrebbero perse. Il caso tipico riguarda gli anziani che potrebbero aver sostenuto ingenti spese mediche nell'anno del decesso. Tocca a uno degli eredi presentare il modello Unico in nome e per conto del defunto. Infatti, non può essere presentata una dichiarazione congiunta erede-defunto, quindi non è possibile utilizzare il 730 con tutti i vantaggi relativi ai tempi di rimborso. Questa possibilità è invece riservata al rappresentante legale per persona incapace e al tutore o amministratore di sostegno per persona con limitata capacità di agire In caso di debito, l'erede verserà, per conto del defunto, quanto deve al Fisco utilizzando il modello F24. Allo stesso modo, se c'è un credito da riscuotere chiederà la somma a rimborso tramite il modello Unico, ma dovrà aspettare i tempi biblici del Fisco. Lo stesso discorso vale per tutte le altre imposte che il defunto ha lasciato in sospeso nell'anno del decesso, quindi uno degli eredi deve ricordarsi ad esempio di versare in nome e per conto suo Tasi e o Imu se dovute. che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. I controlli, invece, possono riguardare i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta tramite la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata e non modificata anche se le variazioni non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta: ad esempio, se modifichi il tuo indirizzo di residenza nell'ambito dello stesso Comune non cambia il calcolo delle addizionali comunale e regionale all'Irpef. Se presenti il 730 precompilato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista, i controlli documentali saranno effettuati nei loro confronti anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati da terzi all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque controllare la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Il Fisco ha cinque anni di tempo per chiederti conto di quanto dichiarato, quindi, non buttare via niente prima del 31 dicembre 2020. In alcuni casi è meglio conservare i documenti anche per più tempo, come quando si è fatta una ristrutturazione edilizia oppure ci sono stati interventi per il risparmio energetico e la detrazione è stata rateizzata come previsto dalla legge. Crea, quindi, un bell'archivio fiscale da cui attingere. Guida al 730 9 FRONTESPIZIO DI FRONTE AL FISCO S i parte compilando il frontespizio: inserisci i dati anagrafici e il codice fiscale che deve essere lo stesso riportato sulla tua tessera sanitaria. Se dovessi accorgerti che il codice fiscale è sbagliato, usalo fino quando non ti viene attribuito quello giusto, che va richiesto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ricorda che fornire dati falsi all'Agenzia è un reato perseguibile con sanzioni anche salate che, nei casi più gravi, possono avere conseguenze penali. Se sei il contribuente Nel rigo contribuente, la casella “dichiarante” deve essere barrata da chi presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione è congiunta, quello tra i coniugi che intende utilizzare il proprio sostituto d’imposta per il conguaglio deve barrare sia la casella “dichiarante” che la casella “dichiarazione congiunta”. L'altro metterà la crocetta solo su “coniuge dichiarante”. Attenzione al codice fiscale: nella casella corrispondente inserisci quello del contribuente cui si riferisce la dichiarazione. La casella "soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata da chi possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili e risulta a carico di un familiare. Se non hai un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio indica la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto". Il quadro K riguarda gli amministratori di condominio, mentre la casella "situazioni particolari" deve essere usata in caso di chiarimenti sulla compilazione del 730, che il Fisco eventualmente fornisce dopo la pubblicazione delle istruzioni ufficiali. Nella parte dei dati anagrafici, il Fisco ti chiede la carta d'identità. Anche in questo caso è bene fare attenzione ad alcune situazioni particolari: > chi è nato all’estero deve indicare, al posto del “Comune”, lo Stato di nascita, senza ovviamente compilare lo spazio relativo alla provincia; > la parte della “residenza anagrafica” si compila solo se hai cambiato residenza, anche nell’ambito dello stesso Comune, nel periodo dal primo gennaio 2015 fino alla data di presentazione della dichiarazione. In questo caso indica la nuova residenza specificando giorno, mese e anno della variazione; > se presenti la tua prima dichiarazione dei redditi, sei obbligato a indicare la residenza anagrafica e devi barrare la casella “dichiarazione presentata per la prima volta”. L'indicazione del numero di telefono e della mail è facoltativa e serve a chi vuole ricevere informazioni e aggiornamenti dall'Agenzia delle entrate. 10 Guida al 730 Dichiarare per un altro Se devi presentare la dichiarazione per conto di persone incapaci o di un minore, puoi usare il 730 solo se la persona per cui presenti il modello ha le caratteristiche per usarlo (vedi "I tartassati"). In questo caso devi usare due 730: in entrambi i modelli devi indicare il codice fiscale di chi stai rappresentando e il tuo nella casella “rappresentante o tutore”, ricorda, però, che sei tu a doverli firmare entrambi. Nel primo modello 730 barra la casella "Dichiarante" e barra la casella "Tutelato" se sei il rappresentante legale o l'amministratore di sostegno, oppure la casella "Minore" se sei il genitore che presenta la dichiarazione per i redditi del minore. In questo modello riporta tutti i redditi e i dati anagrafici del contribuente per il quale stai presentando la dichiarazione. Nel secondo modello 730, nel rigo "contribuente", barra la casella "rappresentante o tutore" e compila con i tuoi dati i riquadri dei dati anagrafici e della residenza anagrafica. Quello che conta è il domicilio Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica: quindi, in caso di variazione della residenza, cambiano sia il domicilio fiscale che le tasse da pagare. Il domicilio fiscale è importante per versare le addizionali comunale e regionale all'Irpef, che sono stabilite dalle singole amministrazioni locali, per cui possono essere più o meno onerose a seconda di dove si abita. Se non hai cambiato la residenza o hai cambiato casa, ma sei rimasto nello stesso Comune, puoi compilare solo il rigo domicilio fiscale al 1/1/2015 lasciando gli altri in bianco. Se hai cambiato il Comune di residenza devi compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. In questo modo il Fisco può farti pagare correttamente le addizionali comunale e regionale. Attenzione, però, ai fini fiscali, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Devi compilare: > il rigo domicilio fiscale al 1/1/2015 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2014; mentre devi indicare il vecchio Comune di residenza se hai cambiato casa dal 3 novembre 2014; > il rigo domicilio fiscale al 1/1/2016 indicando il nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2015; mentre se hai cambiato casa dal 3 novembre 2015 indica il vecchio Comune di residenza. I residenti in Veneto, Basilicata e Lazio che si trovano FRONTESPIZIO ESEMPIO La signora Anna Rossi ci aiuta nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Nella casella Mod. N. (in alto a destra), Anna indica “1” e inizia la sua dichiarazione bar- rando la casella “dichiarante”. Inserisce il proprio codice fiscale e i dati anagrafici. La signora Rossi vive con il marito e i due figli a Milano, ma non avendo cambiato residen- in situazioni particolari (trovi l'elenco nell'Appendice alle istruzioni ministeriali al 730), versano l'addizionale regionale con un'aliquota agevolata e pertanto devono barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale". E il sostituto d'imposta? Per ottenere il conguaglio in busta paga o sulla pensione devi inserire correttamente i dati del sostituto d'imposta. Se sei un lavoratore dipendente, assimilato o un pensionato trovi i dati che ti servono nella Certificazione Unica 2016. Se il sostituto d'imposta che farà i conguagli è diverso za nel 2015, indica “Milano” solo nel rigo "domicilio fiscale al 01/01/2015". Per concludere la compilazione del frontespizio, Anna che è una lavoratrice dipendente, indica i dati del proprio datore di lavoro nella sezione dedicata al sostituto d’imposta: sarà lui a occuparsi di effettuare il conguaglio sulla sua busta paga di luglio. da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, inserisci i dati del nuovo sostituto che chiederai direttamente a lui. Ci sono poi i casi particolari in cui bisogna fare attenzione e cioè: > se la dichiarazione è congiunta, bisogna indicare i dati del sostituto del "dichiarante", il coniuge dichiarante non compila il quadro; > se la dichiarazione è per conto dell'incapace, vanno indicati i dati del sostituto d'imposta del minore o del tutelato (nella dichiarazione del rappresentante o del tutore il riquadro non si deve compilare); > se non hai il sostituto d'imposta devi barrare la casella corrispondente (e presentare la dichiarazione a un Caf o a un professionista). Guida al 730 11 PRECOMPILATO IL 730 PRECOMPILATO I l 15 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati i 730 precompilati sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Che cosa c'è nel precompilato? L'Agenzia delle entrate per predisporre il modello 730 precompilato utilizza i dati inviati da diversi soggetti. Pertanto troverai già inseriti: > i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata dal sostituto d'imposta (i dati dei familiari a carico, i redditi da lavoro dipendente o da pensione, i compensi per prestazioni occasionali, le ritenute Irpef e le addizionali...); > le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni, anche le voci a ripartizione pluriennale inserite negli anni precedenti (spese di ristrutturazione, crediti o eccedenze d'imposta...); > alcuni dati di terreni e fabbricati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; > gli altri eventuali dati presenti all'Anagrafe tributaria, quali i versamenti e le compensazioni fatte con il modello F24 e le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari. Se alcune delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, non vengono inserite nella dichiarazione ma in un apposito prospetto per consentirti di verificarle ed eventualmente inserirle nel 730 precompilato. Nel prospetto sono inseriti anche i dati incongruenti e che richiedono quindi una verifica da parte tua, come nel caso in cui gli interessi passivi sul mutuo comunicato dalla banca siano superiori a quelli che hai dichiarato l’anno prima. In questa sezione trovi anche i dati delle spese sostenute nel 2015 per ristrutturazioni edilizie o di riqualificazione energetica. Devi verificarne l'esattezza e inserirle autonomamente nel 730 nel quadro E sezione III A e III B per le ristrutturazioni e sezione IV per gli interventi di riqualificazione. Non aver timore di non aver diritto alla detrazione, se hai fatto tutto quello che dovevi e hai conservato tutti i documenti: il fatto che non trovi la spesa nel precompilato non significa che non ne hai diritto. Attento alle spese mediche La grande novità del 2016 rappresenta l'inserimento delle spese mediche all'interno del 730 precompilato. Purtroppo però, nel corso del 2015, i soggetti tenuti alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute in corso d'anno dai contribuenti (farmacisti, medici, ospedali...) non hanno fatto sempre il loro dovere. Per questo motivo, controlla attentamente quanto trovi nel quadro E relativamente a questo tipo di spesa detraibile, perché quasi sicuramente i dati che troverai inseriti saranno incompleti. Inoltre, se un familiare risulta a carico di più contribuenti, la sua spesa sarà divisa in automatico in base alla percentuale di carico che risulta all'Agenzia in base alle Certificazioni Uniche. Tuttavia, soprattutto in presenza di figli, non sempre la divisione al 50% risulta la più conveniente. Per non sbagliare e non perdere detrazioni cui hai diritto, confronta la documentazione in tuo possesso con le istruzioni che trovi nel capitolo "Detrazioni" di questa guida e inserisci tutte le modifiche del caso. Il 730 lo faccio da me! IN PARTICOLARE Usa il Pin dell'anno scorso I codici di accesso alla compilazione del 730 sono gli stessi che hai usato lo scorso anno. Se hai perso il Pin puoi recuperarlo online solo se hai fatto la registrazione ai Servizi Telematici tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In tutti gli altri casi purtroppo devi recarti in un Ufficio Territoriale e chiedere una nuova registrazione. Se hai perso la password puoi ricrearne una nuova solo se hai conservato la comunicazione contenente la password di primo accesso (rilasciata al momento dell'abilitazione) e possiedi il codice Pin. Basta accedere all'area riservata presente nell'home page del sito dell'Agenzia delle Entrate e selezionare "Hai dimenticato la password o il Pin?", quindi accedere alla funzione "Ripristina password". Altrimenti puoi fare riferimento agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. 12 Guida al 730 Per presentare il 730 direttamente all’Agenzia delle Entrate, devi percorrere tre semplici tappe. Accedi alla tua area personale Collegati al sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate. gov.it ) e accedi alla tua area personale tramite il codice Pin che puoi chiedere: > per telefono, al numero verde 848.800.444; > agli uffici territoriali dell'Agenzia; > online, dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Otterrai subito la prima parte del codice Pin mentre la seconda ti sarà inviata a casa per posta. In alternativa, puoi accedere ai servizi online dell'Agenzia utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi o il Pin dell'Inps. Se non hai ancora il Pin per i servizi online dell'Inps, richiedilo sul sito www.inps.it e poi convertilo in Pin "dispositivo" direttamente dal tuo computer oppure chiamando il call center Inps 803164. PRECOMPILATO C A F C A F E L I SIM E L I SIM Visualizza il 730 Una volta entrato nella tua area personale, per prima cosa devi: > indicare i dati del sostituto d’imposta che farà il conguaglio sulla busta paga o sulla pensione; > compilare la scheda con la scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille. Verifica con attenzione i dati che sono stati inseriti dall'Agenzia e scegli se accettare e inviare la dichiarazione dei redditi così com'è oppure se modificarla. Invia o modifica la dichiarazione Se ritieni di non dover modificare o integrare il precompilato, non devi far altro che accettare il 730 Guida al 730 13 PRECOMPILATO C A F C A F E L I SIM E L I SIM cliccando sull’apposito comando e seguendo la procedura guidata fino al tasto di "invio". Se devi modificare o integrare il precompilato perché alcuni dati non sono corretti o sono incompleti - ad esempio mancano dei redditi o non sono stati inseriti oneri detraibili o deducibili di cui il Fisco non era a conoscenza - basta cliccare sul tasto "modifica il 730" e inserire le variazioni nei quadri di riferimento. Quando hai terminato le modifiche, premi il tasto "invio", il 730 verrà rielaborato e potrai visualizzare il nuovo dettaglio della liquidazione delle imposte nel prospetto di liquidazione che corrisponde al modello 730-3 cartaceo. Dopo l'invio della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ti fornisce il numero di protocollo con cui è stata acquisita dal sistema. La ricevuta di avvenuta presentazione, che dovrai conservare insieme alla dichiarazione, sarà disponibile nel tuo profilo dopo qualche giorno. 14 Guida al 730 Se ti affidi a qualcun altro Se non ti senti sicuro e per la compilazione preferisci affidarti al tuo sostituto d'imposta, al Caf o a un professionista abilitato, ricorda che devi fornirgli una delega ad accedere alla tua dichiarazione precompilata per fare le modifiche necessarie e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Se non ti viene consegnato il modello di delega da chi si occupa della tua dichiarazione, puoi usare il modello che trovi sul nostro sito www.altroconsumo.it/730. Il sostituto d'imposta Se il tuo sostituto di imposta presta assistenza fiscale, devi consegnargli: > la delega per l’accesso al 730 precompilato; > il modello 730-1 per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, anche se lo lasci in bianco. Per la consegna al sostituto puoi utilizzare una normale PRECOMPILATO C A F C A F E L I SIM E L I SIM busta indicando, oltre al tuo nome cognome e codice fiscale, “Scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille”. Verifica sempre la correttezza dei dati inseriti sulla copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione che il sostituto ti deve consegnare entro e non oltre il 7 luglio 2016. Caf o professionista Se ti affidi a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista, ragioniere o perito commerciale) devi consegnare: > la delega per accedere al 730 precompilato; > il modello 730-1 per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille; > i documenti necessari a verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi e, in particolare, il diritto alle deduzioni e alle detrazioni richieste (la Certificazione Unica, le altre certificazioni che documentano le ritenute, gli scontrini fiscali, le fatture, i versamenti delle imposte effettuati con l'F24, il modello Unico se ci sono crediti per cui hai chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi... ). Per eventuali controlli fiscali, ricordati di consegnare le copie e conservare gli originali almeno fino al 31 dicembre 2020. I Caf e i professionisti devono verificare che i dati indicati nel precompilato siano conformi alla documentazione consegnata dal contribuente e, laddove fossero scorretti o incompleti, provvedere a integrarli o modificarli. Fatte le verifiche, al contribuente viene rilasciato il visto di conformità che attesta la correttezza dei dati e il modello 730-3 che è il prospetto di liquidazione su cui sono indicati i rimborsi o le trattenute effettuate. Infine, verifica anche tu la correttezza dei dati inseriti nella copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione che ti viene consegnata entro e non oltre il 7 luglio 2016. L'infedeltà costa cara Se il visto di conformità messo dal Caf o dal professionista a cui ci siamo affidati per la dichiarazione dei redditi è "infedele", sarà il Caf o il professionista a dover pagare il maggior tributo, gli interessi e le sanzioni che sarebbero state chieste al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente l’infedeltà non deve essere stata causata dalla malafede del contribuente. Insomma, se il Caf sbaglia, mettendo il visto di conformità sui dati che l'Agenzia delle Entrate giudica scorretti, sarà lui a pagare. Se, rilevato l’errore, il Caf o il professionista trasmettono all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di rettifica entro il 10 novembre o - se il contribuente non vuole presentare la nuova dichiarazione - trasmettono una dichiarazione dei dati relativi alla rettifica, saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi rimangono a carico del contribuente. Guida al 730 15 FIGLI & CO . FAMILIARI A CARICO C ompilare il modello 730 significa anche tenere conto di nuove nascite, morti, matrimoni e separazioni: ogni accadimento della nostra vita incide infatti sull'entità delle tasse che paghiamo allo Stato. Il Fisco considera inoltre il fatto che i figli quarantenni vivono ancora con noi a causa della precarietà del lavoro o vivono per conto proprio ma sono a nostro carico. Insomma, anche se lo stato di famiglia non conta ancora abbastanza in confronto agli altri Paesi d'Europa, paghiamo le tasse anche in funzione dei familiari che abbiamo a carico. Quali detrazioni sono previste per i familiari a carico? Il Fisco consente di sottrarre determinati importi dall'imposta lorda (Irpef), dopo averla calcolata sui redditi dichiarati. Tali detrazioni variano secondo il reddito e il numero dei famigliari. Non conta l'età ma il reddito Per essere considerati a carico l'età non conta; il reddito sì. Infatti, i figli, il coniuge e gli altri familiari, nel 2015, non devono avere avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo delle spese deducibili. Per il calcolo di questo limite, il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non si considera solo se il familiare ne ha pagato l'Imu (ad esempio perché la casa è di lusso). Lo stesso accade se ha pagato l'Imu sui fabbricati non locati. Questo limite però vale per tutto l'anno considerato complessivamente. Quindi, se un figlio ha fatto una collaborazione occasionale di soli due mesi, percependo complessivamente 3.000 euro, il genitore perde le detrazioni per tutto l'anno. Infatti, la de- IN PARTICOLARE Extracomunitari: le detrazioni per i familiari a carico I cittadini extracomunitari che chiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare. Possono presentare alternativamente: • la documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del Prefetto competente per territorio; • la documentazione con apposizione dell'apostille (che convalida l'atto), per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; • la documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese di origine. 16 Guida al 730 trazione non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato la soglia dei 2.840,51 euro. Se il genitore ha ottenuto indebitamente le detrazioni in busta paga o nella pensione, tramite il 730 le restituirà al Fisco. E i bamboccioni? Le detrazioni per i figli (sono equiparati ai figli naturali: i riconosciuti, gli adottivi e gli affidati) spettano anche se questi non convivono con chi li dichiara a proprio carico e anche se non sono residenti in Italia. La detrazione viene riconosciuta a prescindere dall'età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora studente. L'unico limite che il Fisco impone ai genitori è che facciano metà per uno: se non sono legalmente separati, devono ripartirsi al 50% la detrazione per ogni figlio a carico. I genitori possono, di comune accordo, attribuire tutta la detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che sia persa in tutto o in parte dal genitore con reddito particolarmente basso. Per capire come godere al massimo della detrazione, fai qualche conto usando le indicazioni riportate nel capitolo "La resa dei conti". Infatti, la detrazione diminuisce all'aumentare del reddito, quindi attribuendola completamente al reddito più alto, il totale della detrazione percepita dalla famiglia risulta più basso. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, la detrazione spetta al 100 per cento al genitore affidatario; in caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 50 per cento. Anche in questo caso, però, è possibile - per i motivi appena ricordati - decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito più elevato, a patto che, nell'affidamento congiunto, restituisca il 50 per cento della detrazione all'altro genitore. Ci sono alcuni casi in cui la detrazione spetta per intero a un solo genitore: > quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico; > se rimane vedovo/a con figli e si risposa; > per figli adottivi o affidati del solo contribuente, anche se questi è coniugato; > se l'altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio. Nell'ultimo caso la detrazione per il primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge, se più conveniente. Se è tua moglie a mantenerti Il Fisco permette di dichiarare fiscalmente a proprio carico il coniuge che non raggiunge il limite di reddito di 2.850,41 euro annui complessivi, a prescindere che FIGLI & sia convivente o che addirittura viva all'estero. L'unico vincolo per usufruire delle detrazioni è che non ci sia un provvedimento di separazione legale: infatti in questo caso il coniuge continua a essere dichiarabile a carico, ma rientra negli "altri familiari". La suocera è scaricabile! Non solo coniuge e figli: per il Fisco anche altri familiari danno diritto a specifiche detrazioni. Per ottenere le agevolazioni previste per i familiari a carico, devono essere rispettate alcune condizioni particolari. Innanzitutto, questi devono convivere con chi li dichiara a proprio carico o ricevere da lui assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In questo secondo caso si deve allegare un'autocertificazione al 730. In caso di controllo del Fisco, si può provare quanto dichiarato tramite mezzi che l'amministrazione finanziaria giudica come “idonei”. Tra questi rientrano, ad esempio, l'intestazione delle utenze domestiche, di un contratto di affitto o la documentazione bancaria da cui risultino i versamenti fatti a quel familiare. Possono essere dichiarati a carico: > il coniuge legalmente separato (questa condizione deve risultare da una sentenza di separazione); > i discendenti dei figli (i nipoti); > i genitori, anche adottivi; > i nonni; > i suoceri, > i generi e le nuore; > i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre. Mariti, mogli ed ex Se sei sposato devi barrare la casella “C” nel quadro “Coniuge e familiari a carico” e riportare nel rigo 1 il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico. Non devi compilarlo in caso di annullamento, divorzio e separazione legale. La casella “mesi a carico” è da utilizzare solo se, nel 2015, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato per tutto l'anno, scrivi “12”. Se ti sei sposato nel 2015 oppure durante l'anno c'è stata una separazione legale o il matrimonio è stato sciolto o annullato oppure il coniuge è morto, indica il numero di mesi in cui è stato a carico. Il mese si considera sempre intero. Per esempio, se le nozze sono state celebrate nel maggio del 2015, la detrazione spetterà per otto mesi. Tanti figli? Più detrazioni Barra la casella “F1” per il primo figlio a carico, cioè quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Nei righi successivi barra le caselle: > “F” per indicare un figlio successivo al primo; > “A” se si tratta di un altro familiare; > “D” se il figlio è portatore di handicap ai sensi IN CO . PARTICOLARE A carico dei genitori se il tuo reddito è basso Il Fisco considera a carico del contribuente il familiare che, nel corso dell'anno abbia percepito un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro. Per calcolare questo limite il Fisco non considera le eventuali deduzioni cui ha diritto il familiare dichiarato a proprio carico. Inoltre, devono essere considerati anche i seguenti redditi che sono esenti da imposta o pagano un'imposta sostitutiva: • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni e dalla Santa Sede; • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri); • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva agevolata per l'imprenditoria giovanile e per la mobilità , o al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni; • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sugli affitti. dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. In questo caso, non è necessario barrare anche la casella “F”. Nella casella “codice fiscale” scrivi il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiari a tuo carico anche se le detrazioni vengono percepite da un altro soggetto. Ricorda di inserire il codice fiscale anche dei figli eventualmente residenti all'estero. Nella casella “mesi a carico” indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a tuo carico. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2015, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scriverai “5”. Allo stesso modo, nella casella “minore di 3 anni” indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2015, nella casella scriverai “7”; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2015, indicherai “9”. Il Fisco riconosce la detrazione per l'intero mese, anche se la condizione per usufruirne si è verificata per un solo giorno. Nella casella “percentuale” indica la percentuale di detrazione spettante: "100" per l'intera detrazione, "50" per la metà e "0" se la detrazione spetta interamente all'altro genitore. Un caso particolare è quello in cui uno dei genitori è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio: se si verifica una di queste circostanze, l'altro genitore ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, mentre per gli altri figli all'intera detrazione. Fai attenzione e indica nella casella “percentuale” del rigo 2 la lettera “C”. Se la detrazione non spetta per l'intero anno, bisogna compilare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione è riconosciuta come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta come coniuge. Guida al 730 17 FIGLI & COSE CO . CHE CAPITANO Se convivi e il tuo partner è disoccupato sei sfortunato „ “ Il mio compagno non lavora, visto che viviamo insieme da diverso tempo, posso dichiararlo a mio carico e ottenere la detrazione? Purtroppo, in attesa delle evoluzioni normative attualmente in corso che potrebbero portare a equiparare al coniuge il convivente, al momento non è possibile dichiarare a proprio carico un partner senza che vi sia un legame coniugale. Sanzioni sulle detrazioni per figli a carico? No grazie. “ Mio figlio ha trovato lavoro e ha superato il limite di reddito per esser considerato a mio carico. Il mio datore di lavoro non ha fatto il conguaglio sulla mia busta paga, anche se io glielo avevo richiesto. Pagherò delle sanzioni per questo nel 730? „ Con il 730 si restituiscono le detrazioni indebitamente percepite ma non vengono applicate sanzioni o interessi. Se l'Agenzia delle Entrate dovesse effettuare un controllo e riscontrare delle anomalie tra quanto dichiarato nel 730 e la realtà, allora emetterebbe una cartella esattoriale contenente sanzioni e interessi oltre alla maggior imposta dovuta. In ogni caso, sarà chi ti presta l'assistenza fiscale ad attribuirti automaticamente la detrazione più conveniente. Infatti, poiché le detrazioni per i figli e per il coniuge non sono fisse, ma variano in funzione della composizione del nucleo e del reddito complessivo, potrebbe accadere che comunque la detrazione prevista per il coniuge sia più bassa di quella attribuita al figlio. Barra la casella di colonna 8 "detrazione 100% affidamento figli" se sei il genitore che fruisce dell'intera detrazione in caso di affidamento congiunto, esclusivo o condiviso dei figli. Se sei il genitore affidatario, o in caso di affidamento congiunto, e non puoi usufruire in tutto o in parte della detrazione, perché hai dei limiti di reddito, la detrazione viene assegnata interamente all'altro genitore. Ovviamente, questa situazione può essere oggetto di valutazione in sede di accordo economico di separazione. Per le famiglie numerose, l'amministrazione finanziaria concede un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro da indicare nella casella “percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”, riservata ai contribuenti con più di tre figli. Riporta la percentuale riferita alla ulteriore detrazione che ti spetta: per calcolarla trovi le indicazioni nella parte della guida dedicata al calcolo dell'imposta, chiamata “La resa dei conti”. Ricorda che, in caso di separazione, annullamento o divorzio, la percentuale di ulteriore detrazione spetta in base agli affidamenti decisi dal giudice. Infine, se uno solo dei genitori possiede i requisiti (due figli avuti dal precedente matrimonio e due dall'attuale coniuge), la detrazione gli spetta per intero anche se l'altro coniuge non è a suo carico. Nella casella "numero di figli in affido preadottivo a carico del contribuente", devi indicare il numero dei figli che hai in affido preadottivo. In questo caso, utilizza un rigo per ognuno di loro, barrando la casella "F" o "D" e compilando i dati relativi ai mesi per i quali li dichiari a tuo carico. Il campo relativo al loro codice fiscale deve esser lasciato in bianco in modo tale da garantire una maggior tutela della loro privacy. ESEMPIO Anna, mamma di Marco e Sofia, compila il proprio quadro dei familiari a carico. Sapendo che è obbligatorio indicare il codice fiscale del coniuge, barra la casella C e completa il rigo 1 con il codice 18 Guida al 730 fiscale del marito. Nel rigo 2 indica il codice fiscale del figlio Marco, barrando la casella F1 e indicando “12” nella casella mesi a carico. Poiché Marco è nato nel 2010 e, quindi, ha più di tre anni, non bisogna scrivere nulla nella colonna 6. Nel rigo 3, Anna indica il codice fiscale della piccola Sofia, che è nata il 15 maggio 2012. Barra la casella F e indica “12” nella casella mesi a carico. Poiché Sofia ha com- piuto tre anni nel maggio del 2015, indica “5” nella colonna 6. Anna e Mario, decidono che è più conveniente dichiarare a loro carico i figli al 50%. Anna indica "50" in entrambi i righi della colonna 7. QUADRO A - QUADRO B CASE E TERRENI S e hai un terreno o una casa di proprietà devi dichiararli nel modello 730, rispettivamente nel quadro A e quadro B. Non devi fare nessun altro calcolo, ma prestare attenzione solo in caso di pagamento dell'Imu: sarà il Fisco a valutare se e quanto reddito producono fabbricati e terreni ai fini della tassazione. Se la terra dà i suoi frutti La prima cosa da fare è capire se devi dichiarare il tuo terreno. Per inserirlo nella dichiarazione devi avere il reddito dominicale e quello agrario, che trovi sui documenti di proprietà. Ricorda che, se è un terzo a svolgere attività agricola sul terreno di tua proprietà, devi dichiarare soltanto il reddito dominicale. Per il reddito agrario bisogna controllare se la coltura praticata corrisponde a quella riportata al catasto. Infatti, a seconda di cosa coltivi sul terreno, il reddito ai fini fiscali sale o scende. Quindi, se la coltura del terreno è cambiata, bisogna denunciarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. Ci sono alcuni tipi di terreno che non producono reddito dominicale e agrario e, quindi, non vanno dichiarati. Sono i terreni: > di pertinenza di fabbricati urbani (ad esempio, il giardino o il cortile condominiale); > i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, quando per tutto l’anno chi li possiede non è riuscito a percepire alcun reddito dal loro utilizzo; > affittati per uso non agricolo (come una cava o una miniera), che sono considerati “redditi diversi”; > situati all'estero. Devono, invece, dichiarare: > i proprietari di terreni (anche i possessori a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale) regolarmente iscritti a catasto con attribuzione della rendita catastale; > gli affittuari che svolgono attività agricola sul terreno in affitto e gli associati in caso di conduzione associata. In questo caso si deve compilare solo la parte del reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto; > il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare dell'impresa agricola individuale che coltiva il terreno. In caso di usufrutto, il titolare della nuda proprietà non deve dichiarare il terreno. L'elenco delle attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario si trova nell’Appendice alle istruzioni ministeriali del modello 730. Sul terreno fertile si paga l'Imu Se i terreni non sono affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali comunale e regionale sul reddito dominicale. Il reddito agrario, invece, continua a essere normalmente tassato. Quindi, chi presta assistenza fiscale, calcola il reddito di questi terreni considerando solo il reddito agrario. Se il terreno è affittato, sono dovute sia l'Irpef sia le addizionali, oltre all'Imu. L'unico caso in cui - anche se il terreno non è affittato - si paga l'Irpef è quello dei terreni esenti da Imu: > i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non situati in zone montane o di collina; > i terreni agricoli e quelli non coltivati, che si trovano nei Comuni classificati dall'Istat come totalmente montani; > i terreni agricoli e quelli non coltivati, che si trovano nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448 del 2001; > i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a loro concessi in comodato o affitto, che si trovano nei Comuni classificati dall'Istat come parzialmente montani. In questi casi va barrata la casella “Imu non dovuta”. Il reddito viene rivalutato Se i tuoi terreni producono reddito devi dichiararli nel 730. Ai fini del calcolo delle imposte, chi ti presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario che dichiari nel quadro A. Il reddito dominicale è rivalutato dell'80% mentre quello agrario del 70%. Entrambi sono ulteriormente rivalutati del 30%, a meno che si tratti di terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e IN PARTICOLARE Come ti dichiaro le "agroenergie" L'agricoltore che produce e vende agroenergie deve dichiararle nel quadro A del 730, perché si considerano produttive di reddito agrario. In particolare, si dichiarano la produzione e la vendita di: • energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (entro i 2.400.000 kWh l'anno) e fotovoltaiche (fino a 260.000 kWh l'anno); • carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, entrambi provenienti prevalentemente dal fondo; Se superi i limiti appena citati, devi compialre l'Unico al posto del 730. Guida al 730 19 QUADRO A - QUADRO B condotti da imprenditori agricoli professionali che devono essere iscritti alla previdenza agricola. In questo caso l'ulteriore rivalutazione è del 10% al posto del 30% ordinario. Il Fisco concede un po' di respiro a chi dà spazio ai giovani agricoltori, affittandogli il terreno. Infatti, non vengono rivalutati i redditi dominicali e agrari per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli - con contratti di almeno 5 anni - a giovani che non hanno ancora compiuto quarant'anni che posseggono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, o che la ottengano entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. Se svolgono l'attività in forma societaria, la maggioranza delle quote del capitale sociale deve essere posseduto da giovani che posseggono le qualifiche necessarie. E il Fisco raccoglie Nel quadro A, per ciascun terreno devi indicare: > nella colonna 1 il reddito dominicale; > nella colonna 3 il reddito agrario. La rivalutazione di questi due importi viene fatta da chi ti presta l'assistenza fiscale con le percentuali che abbiamo visto nel paragrafo precedente. Nella colonna 2 devi indicare uno dei seguenti codici se sei rispettivamente: – proprietario del terreno non affittato: “1”; IN PARTICOLARE La prima casa non è l'abitazione principale! Qual è la differenza tra “abitazione principale” e “prima casa”? Per il Fisco queste due definizioni hanno significati molto diversi. La prima casa per il Fisco è l'immobile utilizzabile come abitazione, di proprietà del contribuente, anche se questi effettivamente non ci vive. Infatti, quando si parla di “agevolazioni prima casa” si deve far riferimento esclusivamente al momento della compravendita dell’immobile, quando, se ci sono le caratteristiche necessarie, si può usufruire di importanti riduzioni in materia di Iva, imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria. Per essere definita come prima casa, l’abitazione deve essere “non di lusso” e deve trovarsi nel Comune di residenza del contribuente. Inoltre, quest'ultimo non deve possedere altre case in quel Comune e se ha già utilizzato questi sconti d'imposta per un immobile acquistato in precedenza, deve venderlo entro al massimo un anno dal nuovo acquisto. Queste caratteristiche devono essere indicate nel rogito d'acquisto e se non risiedi nel Comune in cui hai acquistato la casa, deve trasferirvi la residenza in tale Comune entro 18 mesi dall’acquisto. Di conseguenza, la prima casa può non essere la tua abitazione principale, proprio perché la residenza deve essere nel Comune dell'immobile, non necessariamente nella casa. Un immobile, invece, per essere definito come abitazione principale deve essere la “dimora abituale” del contribuente e/o della sua famiglia. Questa definizione è utile per ottenere le agevolazioni che il Fisco riconosce sull'Imu e sull'Irpef. 20 Guida al 730 – proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (il regime vincolistico): “2”; – proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato): “3”; – conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario: “4”; – socio di società semplice: “5”; – partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare: “6”; – titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare: “7”; – socio di società semplice: “10”; > nella colonna 4 i giorni di possesso del terreno (365 per tutto l’anno); > nella colonna 5 la percentuale di possesso (100 per la titolarità esclusiva); > nella colonna 6, se il terreno è dato in affitto in regime vincolistico, il canone che risulta dal contratto e che corrisponde al periodo di colonna 4; > nella colonna 7 il codice che corrisponde ai seguenti casi particolari: – "2" per la perdita per eventi naturali di almeno il 30% del raccolto nell’anno per il quale il danneggiato ha sporto denuncia all'ufficio del Territorio entro 3 mesi dall'accaduto o comunque entro 15 giorni dall'inizio del raccolto. In questa situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef; – "3" per il terreno in conduzione associata; – "4" per il terreno dato in affitto su cui si usufruisce delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile in agricoltura; – "6" se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4. Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3 (vedi "La resa dei conti"). Inoltre, devi indicare: > nella colonna 8, barrandola, che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Questa situazione si manifesta se, nel corso dell'anno, si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, è stato affittato...). Occorre compilare un rigo del quadro per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Se però la percentuale di possesso del reddito agrario e del reddito dominicale non sono uguali, devi compilare due righi separati senza barrare questa casella; > barra la colonna 9 se il terreno è esente da Imu. Se il terreno è indicato su più righe devi barrare solo la casella in corrispondenza della prima riga; > barra la casella di colonna 10 nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola. Se la condizione riguarda solo parte dell'anno, devi compilare due righi distinti e barrare solo la prima casella. QUADRO Se invece la condizione permane tutto l'anno, ma si sono verificate variazioni sul terreno, devi indicare le diverse situazioni in righi separati e barrare la casella in ognuno di essi. Chi deve dichiarare la casa? Il quadro B (Redditi dei fabbricati) deve essere compilato da: > i proprietari di fabbricati iscritti a Catasto o che devono essere iscritti con attribuzione di rendita catastale; > i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali; > i titolari dell’usufrutto o di altro diritto reale sul fabbricato; > i soci di società semplici e di società a esse equiparate, che producono reddito di fabbricati. In caso di usufrutto o altro diritto reale (diritto d'uso o d'abitazione che spetta al coniuge superstite), il titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare nulla. Non producono reddito da fabbricato e, quindi, non devono essere dichiarati: > le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite a usi agricoli perché il reddito è già compreso in quello del terreno; > le unità immobiliari che, sulla base della normativa vigente, non hanno i requisiti per essere considerate rurali, devono essere dichiarate utilizzando la rendita presunta se quella definitiva non è ancora stata attribuita. In ogni caso, sono considerate produttive di reddito le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso; > le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; > i fabbricati rurali destinati all’agriturismo; > le unità immobiliari, per il periodo in cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia e durante il quale non vengono utilizzate; > gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente, in questo caso, deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio l'utilizzo; > le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze; > i fabbricati (non abitabili al 7/5/2004) siti in zone rurali che ristrutturati diventano abitabili e vengono locati dall'imprenditore agricolo a certe condizioni. COSE A - QUADRO B CHE CAPITANO E se mio figlio non paga l'affitto? “ „ Ho dato a mio figlio l’uso gratuito di una casa di mia proprietà, ma non ho registrato alcun contratto di comodato d'uso in Comune: come devo dichiararlo nel 730? Il contratto di comodato d’uso gratuito per un bene immobile non deve essere per forza redatto in forma scritta, ma può essere anche solo un accordo verbale (se si mette tutto nero su bianco allora bisogna registrare il contratto). Quando il figlio trasferisce la residenza nella casa, per il Fisco si è costituito formalmente il comodato d’uso gratuito. A partire dalla data di variazione della residenza, il proprietario potrà dichiarare la casa come concessa in uso gratuito a un familiare. Se la casa si trova nello stesso Comune in cui il proprietario ha la propria abitazione principale, pagherà l'Irpef e le addizionali sul 50% del valore dell'immobile. Inoltre, il Comune potrebbe aver deliberato l'esenzione dall'Imu in caso di abitazione concessa in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli che la utilizzino come abitazione principale. Ai fini Irpef, nel quadro B dovrà indicare il codice “10” nella colonna 2. Agevolata l'abitazione principale Per il Fisco, l’abitazione principale è quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente (vedi riquadro a pag. 20: "La prima casa non è l'abitazione principale!"). Per esser considerata abitazione principale dei familiari, questi devono avere lì la residenza. Il trattamento fiscale dell'abitazione principale è agevolato, infatti, ti spetta una deduzione dal reddito complessivo pari al reddito prodotto dall'abitazione e dalle sue pertinenze. Questo vale se non devi pagare l'Imu: infatti, sulle abitazioni principali considerate di lusso (classificate come A1, A8 o A9) l'Imu continua ad esser dovuta (vedi box "sulla casa decide l'Imu" a pag. 23). Il Fisco, però, concede la deduzione per una sola unità immobiliare, per cui se hai due case, una adibita a tua abitazione principale e l’altra utilizzata da un familiare, la deduzione spetta solo per quella usata da te. Per chi è ricoverato in maniera permanente in un istituto di ricovero o sanitario, la deduzione spetta comunque, purché la casa non venga affittata. Attenzione: il Fisco considera pertinenze gli immobili destinati e utilizzati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato (ad esempio il box non è nello stesso condominio in cui vivi, ma è sufficientemente vicino per giustificarne un utilizzo pertinenziale). Hai affittato casa Se hai dato la casa in affitto, il canone di locazione da dichiarare è quello che risulta dal contratto, a cui bisogna togliere le spese di condominio, luce, acqua, Guida al 730 21 QUADRO COSE A - QUADRO B CHE CAPITANO Nessuno sconto fiscale sulla sublocazione “ „ Ho una casa in affitto al mare che, in accordo con il proprietario, ho sublocato. Come dichiaro i canoni di sublocazione? Il Fisco considera i redditi percepiti per la sublocazione di un immobile come “redditi diversi” ai fini fiscali: quindi devono essere dichiarati interamente nel quadro D, rigo D4, colonna 1, codice “3”. Affitto "occasionale": non sfugge al Fisco “ „ Affitto un immobile, come privato, per periodi molto brevi. Come lo devo dichiarare? La durata del contratto non è rilevante per il Fisco: puoi comunque optare per il regime ordinario o per la cedolare secca. Se il contratto dura meno di 30 giorni non sei obbligato a registrarlo, pertanto se opti per la cedolare secca non puoi farlo al momento della registrazione ma lo dichiarerai nel 730 barrando la colonna 11 della sezione I del quadro B gas e simili (solo se comprese nel canone). Il canone deve essere calcolato in base al periodo di possesso (indicato nella colonna 3). In caso di comproprietà, il canone di locazione va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, posto auto, cantina...) devi indicare nella colonna 6, per ogni unità immobiliare, la quota del canone di affitto corrispondente. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applica la formula: Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita totale delle rendite I locali condominiali (portineria, alloggio del portiere...) che hanno un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino, indicando il codice “9” a colonna 2. Per indicare la cifra giusta devi farti consegnare dall’amministratore i documenti necessari con le quote in millesimi: infatti, devi inserire il reddito solo se la quota di reddito a te riferibile è superiore a 25,82 euro. Se non hai percepito i canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, non li devi dichiarare. L'immobile sarà tassato sulla base della rendita catastale. La cedolare secca sull'affitto Il regime di tassazione della "cedolare secca" sugli affitti prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Se si sceglie questa opzione, i canoni di locazione percepiti sono esclusi 22 Guida al 730 dal reddito complessivo e, di conseguenza, non se ne deve tenere conto ai fini del calcolo dell'Irpef. La base imponibile della cedolare è costituita dal canone di locazione annuo, sul quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal Codice civile o a canone libero. È prevista poi un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998), relativi ad abitazioni site nei Comuni elencati dall’articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto-legge n. 551 del 1988 e negli altri Comuni elencati nelle delibere del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica). La scelta del regime della cedolare secca si fa al momento della registrazione del contratto. Si può scegliere al momento della dichiarazione dei redditi solo per i contratti senza obbligo di registrazione, cioè i contratti di durata inferiore a 30 giorni totali annui. Qualsiasi sia il momento in cui hai fatto la scelta, nella dichiarazione dei redditi o in sede di registrazione del contratto, nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B, devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione. Nei calcoli finali, il reddito derivante dalla locazione a cui si applica la cedolare secca, farà parte del reddito complessivo ai fini della valutazione della condizione di familiare a carico, per il calcolo delle detrazioni per familiari a carico e di quelle per oneri e per stabilire se spettano e a quanto ammontano i benefici, fiscali e non, collegati al possesso di determinati requisiti di reddito (come l'Isee). Non viene invece considerato per il pagamento dell'Irpef. Le mille rendite della casa Nella prima sezione del quadro B sono indicati i redditi derivanti dai fabbricati ai fini del calcolo delle imposte. Bisogna riportare: > nella colonna 1, la rendita catastale. Che sarà rivalutata del 5% da chi ti presta l’assistenza fiscale ai fini del calcolo dell’imposta. In caso di immobili non ancora censiti in catasto, devi indicare la rendita catastale presunta, per quelli di interesse storico o artistico inseriscila al 50%; > nella colonna 2, l’utilizzo del fabbricato con uno dei seguenti codici: – abitazione principale: “1”. Se l'immobile è usato in parte come abitazione principale e in parte è locato, devi indicare il codice "11" o "12" a seconda del tipo di contratto; – tenuto a disposizione: “2”. Su questi immobili normalmente si paga l'Imu, pertanto non sono imponibili ai fini Irpef e addizionali. Tuttavia, se l'immobile si trova nello stesso Comune di quello dichiarato con il QUADRO codice "1", risulterà imponibile per il 50%; – locato in libero mercato (o patti in deroga): “3”; – locato con equo canone: “4”; – pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina...) se iscritta in catasto con autonoma rendita: “5”; – locato a canone concordato (sulla base dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5 comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) e sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa: “8”. Usa lo stesso codice anche se è locato a canone concordato, hai scelto la cedolare secca e l'immobile si trova in uno dei Comuni dichiarati in stato di emergenza per eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28/5/14; – non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici da 1 a 17 perché si tratta, ad esempio, di un'unità immobiliare priva di allacciamenti alla rete della luce, del gas e dell'acqua e, quindi, di fatto inutilizzata; oppure della pertinenza di un immobile tenuto a disposizione; oppure di un immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero; oppure di un immobile di proprietà condominiale (come i locali della portineria) e dichiarato dal singolo condomino perché la quota di reddito a lui spettante supera i 25,82 euro: "9"; – abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare che vi abbia la residenza o utilizzata come abitazione principale da uno o più proprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se padre e figlio posseggono un appartamento in cui vive solo il figlio, questi lo dichiara col codice "1", mentre il padre, che vive in una casa di sua esclusiva proprietà, ricade in questa fattispecie per lo stesso appartamento): "10"; – immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato in regime di libero mercato o di patti in deroga: "11"; – immobile situato in uno dei Comuni ad alta densità abitativa e utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato a canone concordato, oppure, alle stesse condizioni ma con scelta della cedolare secca e sito in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza: "12"; – situato in Abruzzo e dato in locazione a residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili: "14"; – situato in Abruzzo e dato in comodato gratuito a residenti nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili: "15". – reddito dei fabbricati attribuito da società semplice e imponibile ai fini Irpef perché locati o con esenzione Imu: "16". Se il reddito non è imponibile ai fini Irpef indica il codice "17". In entrambi i casi non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso. I codici 8, 12 e 14 prevedono, in caso di tassazione ordinaria, la riduzione del 30% del reddito del fabbricato. I primi due, in caso di applicazione del regime della cedolare secca, prevedono un'aliquota agevolata del 10%. A - QUADRO B Inoltre, bisogna riportare: > nella colonna 3, i giorni di possesso (365 per tutto l’anno). I fabbricati di nuova costruzione vanno dichiarati dalla data in cui diventano idonei all'uso cui sono destinati o dall'utilizzo del possessore; > nella colonna 4, la percentuale di possesso (100 se si è l'unico proprietario); > nella colonna 5, da compilare in caso di locazione, indica il codice che corrisponde alla percentuale di canone che riporterai a colonna 6: – "1" per il 95% del canone di locazione sottoposto a tassazione ordinaria; – "2" per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano tassati in via ordinaria per il 75% del canone; – "3" per il 100% del canone di locazione tassato con la cedolare secca; – "4" per il 65% del canone percepito su immobili di interesse storico o artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; > nella colonna 6, indica: – il 95% del canone di locazione che risulta dal contratto se hai indicato il codice 1 a colonna 5; – il 75% del canone se hai inserito il codice 2 a colonna 5; – il 100% se hai scelto il regime della cedolare secca IN PARTICOLARE Sulla casa decide l'Imu Per capire come e se viene tassato l'immobile nel 730 si fa riferimento all'Imu e, a seconda del trattamento fiscale, il reddito viene indicato diversamente nel modello 730-3 (vedi capitolo "La resa dei conti"). Compila il quadro B tenendo conto di alcune regole: • la rendita catastale viene sempre rivalutata del 5% e rapportata al periodo e alla percentuale di possesso indicati a colonna 3 e 4 del quadro B; • sulle abitazioni principali di lusso, cioè classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si paga l'Imu, quindi sono esenti da Irpef e addizionali. Per questo motivo non ne trovi traccia nel rigo 7 del 730-3, ma finiscono nel rigo 148 del modello; • il reddito dell'abitazione principale esente dall'Imu concorre alla formazione del reddito ai fini dell'Irpef e delle addizionali, ma ti spetta una deduzione dal reddito complessivo (rigo 12 del 730-3) di un importo pari all’ammontare della rendita catastale dell’immobile stesso; • le pertinenze all'abitazione principale seguono il trattamento di questa. Se possiedi due pertinenze con la stessa classe catastale (come ad esempio due box con classe C6), ai fini Imu una delle due è considerata come seconda casa e come tale tassata, ma nel 730 sono indicate entrambe con codice 5 a colonna 2 e la seconda pertinenza sarà indicata con il codice 2 a colonna 12; • se la casa non è locata, l’Imu sostituisce Irpef e relative addizionali e il reddito viene riportato nel rigo 147 del 730-3. Se però la casa si trova nello stesso Comune in cui hai l'abitazione principale (codice 3 a colonna 12), il 50% del reddito viene tassato anche nel 730 e lo trovi indicato nel rigo 3 del 730-3. Le sue eventuali pertinenze (codice 2 a colonna 12) finiscono nel rigo 147. Guida al 730 23 QUADRO A - QUADRO B indicando il codice 3 a colonna 5; – il 65% se hai indicato il codice 4 a colonna 5; > nella colonna 7, da compilare in casi particolari, indicando il codice corrispondente alla tua situazione: – "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed il Comune ha rilasciato la certificazione di non imponibilità fiscale attestante la distruzione dell'immobile. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2; – "3" se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. Anche in questo caso devi indicare il codice “9” a colonna 2; – "4" se l’immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione previsti dal contratto, in tutto o in parte, e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il canone è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4; – "5" se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (ad esem- ESEMPIO Anna indica l’abitazione principale nel rigo B1 con codice utilizzo “1” e percentuale di possesso 50% perché ne è cointestataria con il marito Mario. Fa lo stesso per il box di pertinenza, che indica con il codice “5” nel rigo B2. Indica il codice Comune “F205” di Milano. Anna possiede un altro appartamento a Milano, che affitta secondo libero mercato. Per dichiarare l'immobile usa il rigo 24 Guida al 730 B3 e indica il codice "3" nella colonna "utilizzo". Quindi riporta i 365 giorni per i quali si è protratto l'utilizzo e completa il rigo scrivendo il possesso al 100%. Nella colonna 5 indica il codice "3" corrispondente al 100% del canone di locazione, in quanto Anna ha adottato il regime della cedolare secca sull'affitto. Nella colonna 6 indica il canone di locazione di 12.000 euro annui. Anna completa il rigo con il codice Comune a colonna 9 e barra la colonna 11 per indicare la scelta della cedolare secca. Passa alla compilazione del rigo B4, dove indica i dati relativi alla casetta in montagna, che possiede al 50% con il marito. Indica il codice utilizzo "2", valido per le case tenute a disposizione, e completa con giorni, periodo di possesso, e codice Comune. Su questo immobile, Anna non pagherà Irpef e addizionali perché sono state sostituite dall'Imu. A questo punto passa alla compilazione della sezione II con i dati del contratto di locazione per il quale versa la cedolare secca. Al rigo B11 riporta gli estremi del contratto di registrazione della locazione, indicando il numero del rigo di riferimento della sezione precedente a colonna 1. QUADRO pio se l'immobile è posseduto da tre proprietari e locato da due di questi al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente; – "6" se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto ai sensi della legge n. 9 del 2007 e del decreto legge n. 192 del 2014. In questo caso il reddito dell'immobile, relativo al periodo per cui è esecutiva la sospensione dello sfratto, non viene tassato. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 29 giugno 2015. L’agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad abitazione situati nei Comuni capoluoghi di provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta densità abitativa definiti con delibera CIPE n. 87 del 2003 e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza; > barra la colonna 8, se dichiari lo stesso immobile su più righi, per indicare che quello che stai utilizzando è la prosecuzione del precedente; > nella colonna 9, il codice catastale del Comune dove è situato l’immobile dichiarato (trovi l’elenco nell’appendice alle istruzioni ministeriali); > nella colonna 10, l’Imu o la mini Imu dovuta dal dichiarante per l'anno 2013. Non compilare questo rigo se l'Imu non era dovuta o se l'Imu è stata versata dall'amministratore per gli immobili di proprietà del condominio. In caso di più proprietari devi indicare l'Imu da te dovuta, non quella totale; > barra la casella di colonna 11, se opti per la cedolare secca sulle locazioni. La casella va compilata solo se nella colonna 2 sono stati indicati i codici "3" (canone libero), "4" (equo canone), "8" (canone concordato agevolato); "11" (locazione parziale abitazione principale con canone libero), "12" (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) o "14" (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo). Chi ti presta l'assistenza fiscale applicherà l'aliquota del 21% o del 10%. Attenzione, se hai barrato la casella, devi compilare la sezione II del quadro B; > nella colonna 12 indica il codice corrispondente alla tua situazione: – "1" fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi; – "2" abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu, come nel caso di abitazione principale di lusso. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate all'Imu; A - QUADRO B – "3" immobile a uso abitativo non locato, assoggettato all'Imu e situato nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile fa parte della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali per il 50%. La sua eventuale pertinenza va indicata con il codice "9". Dichiariamo il contratto Nella sezione II del quadro B devono essere inseriti i dati per usufruire della riduzione del 30% del reddito previsto per i contratti di locazione o comodato, contrassegnati dai codici “8”, “12” o “14” a colonna 2, o per applicare la cedolare secca (se hai barrato la casella di colonna 11). Devi compilare i righi da B11 a B14: > nella colonna 1 indica il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato o dato in comodato. Nel caso di locazione contemporanea di più parti dello stesso immobile con unica rendita catastale, devi compilare un rigo per ogni parte, riportando sempre lo stesso numero del rigo del quadro B sezione I; > nella colonna 2 scrivi il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, se hai usato più modelli; > nelle colonne da 3 a 6 riporta i dati della registrazione del contratto di locazione se l'hai registrato presso un ufficio dell'Agenzia e sulla tua copia non è stato indicato il codice identificativo del contratto. Se per la registrazione online hai usato Siria, Iris, Locazioni web, Contratti online o il nuovo modello RLI, compila la colonna 7. Altrimenti, devi indicare: – la data di registrazione del contratto a colonna 3; – a colonna 4 i codici: "3" se hai registrato il contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o "3A" e "3B" per i codici utilizzati negli anni scorsi presso gli uffici; – a colonna 5 il numero di registrazione e l'eventuale sottonumero; – a colonna 6 il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove hai registrato il contratto. Trovi i codici nella sezione dedicata alla registrazione dei contratti di locazioni del sito dell'Agenzia elle Entrate: www.agenziaentrate.it; > a colonna 7 il codice da 17 cifre identificativo del contratto che trovi apposto dall'Ufficio dell'Agenzia sulla tua copia in sede di registrazione o in caso di registrazione telematica sulla ricevuta di registrazione. > barra la colonna 8 in caso di contratto di locazione di durata inferiore a 30 giorni complessivi nell'anno che non è stato registrato. Attenzione: se barri questa casella non devi compilare le colonne da 3 a 7; > nella colonna 9 scrivi l’anno in cui hai presentato la dichiarazione Ici o quella Imu per l’immobile in questione. > barra la colonna 10 se hai messo i codici 8 o 12 nella colonna 2 della sezione I del quadro B per immobili siti in Comuni in stato di emergenza. Guida al 730 25 QUADRO C LAVORATORI E PENSIONATI T utti coloro che hanno un reddito da lavoro - dipendenti, pensionati, precari, sacerdoti, studenti con borsa di studio - devono dichiararlo nel quadro C del 730. Questa parte della dichiarazione va compilata tenendo sotto mano la CU, ovvero la Certificazione Unica che ti è stata consegnata alla fine di febbraio dal tuo datore di lavoro o dall'ente pensionistico che ti versa la pensione. I redditi che devi dichiarare Nella sezione I del quadro C devi indicare: > i redditi di lavoro dipendente e di pensione; > i redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera; > i redditi di lavoro o pensione dei contribuenti iscritti al registro anagrafico di Campione d'Italia; > le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti dall’Inps o da altri enti (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, malattia, maternità e allattamento...); > le indennità e i compensi che i lavoratori dipendenti percepiscono da terzi per incarichi svolti per conto del datore di lavoro; > i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; > nel caso di riscatto volontario della pensione integrativa, l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dall'1/1/2001 al 31/12/2006; > i compensi ricevuti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili; > le retribuzioni corrisposte dai privati a collaboratori familiari, giardinieri, autisti e altri addetti alla casa, IN PARTICOLARE Pensione e lavoro: dichiarali separatamente Per la compilazione dei righi da C1 a C3, devi fare molta attenzione se hai posseduto contemporaneamente - durante il 2015 - sia redditi da lavoro che redditi da pensione, magari perché sei andato in pensione lo scorso anno. In particolare, se hai una Certificazione Unica 2016 che certifica: • un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, devi compilare due righi distinti, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della CU; • un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, devi compilare due righi distinti, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della CU. In entrambi i casi, nel rigo C5, riporta nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della CU e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della CU. 26 Guida al 730 sulle quali non siano state fatte ritenute d’acconto; > i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%; > le borse di studio o sussidi di studio e di addestramento professionale (tra cui i piani di inserimento professionale), se al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente; > le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata; > le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni per i ministri di culto: – dell’Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno; – delle Assemblee di Dio in Italia; – dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia; – della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate; – della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; – della Chiesa apostolica in Italia; – dell'Unione Buddhista Italiana e gli organismi da essa rappresentati; – dell'Unione Induista Italiana e gli organismi da essa rappresentati; > i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Asl con contratto di lavoro dipendente; > i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, corrisposti anche per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazioni a giornali o riviste non corrisposti come diritti d'autore e le partecipazioni a collegi o commissioni. Non costituiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa i compensi che rientrano: - nell’oggetto proprio dell’attività professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti, o da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile); - nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente; - nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale non professionale rese per società e associazioni sportive dilettantistiche. Infine, non devono essere dichiarati, perché non vanno sommati ai redditi totali, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o dal professionista, al coniuge, ai figli minori o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. QUADRO Trovi tutto nella CU Per compilare il quadro C tieni a portata di mano la Certificazione Unica. Ti indichiamo i punti della CU in cui trovi le cifre da riportare nel 730. La casella "casi particolari", che trovi a inizio quadro, riguarda i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero e i docenti e ricercatori che hanno svolto attività di docenza o ricerca all'estero a determinate condizioni. Nelle istruzioni ministeriali, trovi i codici per compilare questa casella e ottenere le agevolazioni cui hai diritto. Fai attenzione: se hai superato i limiti di deducibilità dei contributi per la previdenza complementare - perché certificati in più modelli di Certificazione Unica e non sono stati conguagliati - devi usare questa casella indicando il codice “3”. Ricorda di indicare nei righi da C1 a C3 il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi che ti è stata dedotta in misura superiore ai limiti previsti; Per ogni rigo, nella sezione I, alla colonna 1 riporta il codice se indichi: > “1” redditi di pensione. Se sei titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad esempio, quelli dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) devi riportare il codice “2”; > “2” redditi di lavoro dipendente o assimilati; > “3” compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato. Per inserire nel modo giusto questi redditi particolari, ti rimandiamo alla pagina 28 delle istruzioni ministeriali; > “4” redditi provenienti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi, mantenendo la residenza in Italia; > “5” redditi di lavoro dipendente e “6” per quelli di pensione se prodotti in euro, da contribuenti con residenza a Campione d'Italia. La colonna 2 deve essere compilata solo per redditi indicati con i codici “2”, “3”, “4”, “5” nella colonna precedente. Riporta il codice: > “1” se il contratto è a tempo indeterminato (nella CU è compilato il punto 1); > “2” se il contratto è a tempo determinato (nella CU è compilato il punto 2). Nella colonna 3 devi indicare i redditi percepiti che sono quelli indicati nei punto 1, 2 o 3 della CU. In questa sezione del quadro C si possono indicare al massimo tre redditi. Se ne hai percepiti di più devi utilizzare un secondo modello 730, contrassegnandolo con il numero “2” (in alto a destra sulla prima pagina). Ricorda, però, che il totale delle ritenute applicate va riportato unicamente nelle sezioni III e IV del primo modello utilizzato. Stakanovisti oppure no I giorni di lavoro nell'anno finiscono nel rigo C5: > nella colonna 1 indica il numero di giorni di lavoro dipendente o assimilato prestato nell'anno (365 per tutto l'anno): lo trovi al punto 6 della CU; IN C PARTICOLARE Bonus Irpef Per il 2015 viene riconosciuto un credito, il cosiddetto "bonus Irpef" di 960 euro, per chi possiede un reddito massimo, proveniente da lavoro dipendente o assimilato, di 24.000 euro. Tra i 24.000 euro e i 26.000 il credito decresce fino ad azzerarsi. Per calcolare il limite di reddito si considerano i redditi esenti da imposta percepiti dai ricercatori, docenti universitari e lavoratori rientrati in Italia, mentre non si conteggia il TFR erogato in busta paga. Per ottenerlo, il reddito deve essere tale da produrre imposte superiori alle detrazioni da lavoro dipendente. Il credito è normalmente attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire da gennaio, ma viene ricalcolato da chi presta assistenza fiscale tenendo conto di tutti i redditi dichiarati dal contribuente. In questo modo, con il 730, si recupera la parte che eventualmente non è stata attribuita correttamente oppure si restituisce allo Stato quanto ingiustamente percepito. Per consentire il calcolo corretto del bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14. Indicando a colonna 1 il punto 391 della CU, cioè: • "1" se il datore di lavoro ha erogato tutto o in parte il bonus. In questo caso nella colonna 2 indica l’importo del bonus (punto 392 della CU); • "2" se il datore di lavoro non ha erogato neanche in parte il bonus. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14; • "2"se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non ha la CU perché il datore di lavoro non è un sostituto d’imposta. Nella colonna 2 indica l’importo del bonus erogato che trovi nel punto 392 della CU. Nel 730 non va inserito il bonus riconosciuto ma non erogato che viene indicato nel punto 393 della CU. A colonna 3 e colonna 4 riporta rispettivamente i codici indicati nei punti 466 e 467 della CU. Concludi il rigo C14 indicando a colonna 5 l’importo che eventualmente trovi al punto 477 della CU. Se hai più modelli di CU non conguagliati, nella colonna 1 indica "1" se al punto 391 di almeno uno dei modelli è indicato il codice "1", oppure indica "2" se su tutte le CU è riportato il codice "2" al punto 391. Nella colonna 2 riporta la somma degli importi indicati nel punto 392 delle CU. Se nelle CU trovi codici diversi nel punto 466 o 468, per la compilazione delle colonne 3 e 4, devi usare un rigo per ogni codice. Nella colonna 5 riporta la somma degli importi indicati nel punto 477 delle CU. Se hai una CU che conguaglia tutti i tuoi redditi, usa solo questa per la compilazione. Infine, se hai una CU che conguaglia solo alcuni redditi, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 segui le istruzioni valide per i modelli di CU non conguagliati, tenendo presente che la CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce solo le CU conguagliate. > nella colonna 2 indica il numero di giorni di pensione dell'anno: lo trovi al punto 7 della CU. Ricorda che il numero massimo di giorni che puoi indicare è 365 anche se hai avuto più rapporti di lavoro o sei andato in pensione durante l'anno. Infatti, devi considerare il totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che i periodi che si sovrappongono devono essere considerati una volta sola. Se lavori part time, i giorni vengono considerati Guida al 730 27 QUADRO C per intero. Nel numero di giorni di lavoro che indichi nella colonna devi comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre non bisogna considerare i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, nel caso in cui sei stato assente perché hai chiesto e ottenuto un periodo di aspettativa senza reddito). I redditi assimilati al lavoro La sezione II del quadro C riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non viene rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Questi redditi, se risultano dalla CU, sono indicati ai punti 4 o 5. In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C6 a C8, devi indicare: > gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti dal giudice a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali e percepiti periodicamente (c.d. “contributo casa”). Ricordati di barrare la casella 1. Sono esclusi da questi redditi quelli destinati al mantenimento dei figli e, se il provvedimento del giudice non distingue la quota destinata al coniuge da quella per i figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per il 50%. Se, però, il coniuge non ha versato uno o più assegni e quindi non si deve dichiararne il reddito, bisogna procurarsi le prove: per esempio, attraverso l’estratto conto bancario o una dichiarazione dell’ex coniuge, altrimenti si rischia di pagare le tasse su redditi che non si sono percepiti; > gli assegni periodici a cui non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari...; > i compensi e le indennità corrisposte dagli enti pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad esempio i componenti delle commissioni (edilizie, elettorali...); > i compensi per i giudici tributari, i giudici di pace, gli esperti del tribunale di sorveglianza e le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelle percepite dai giudici costituzionali; > le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato; > i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN. Addizionali e ritenute Nella sezione III devi indicare il totale delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef. Nel rigo C9 indica il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, il cui importo è riportato nel punto 21 della CU. Nel rigo C10 indica il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui importo è riportato nel punto 22 della CU. Nella sezione IV va indicata l’addizionale comunale. Nel rigo C11 indica l’acconto 2015 riportato al punto 26 della CU. Nel rigo C12 indica il saldo 2015 riportato al punto 27 della CU. Nel rigo C13 riporta l’acconto per il 2016 indicato al punto 29 della CU. Il contributo di solidarietà Se hai un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, devi pagare il contributo di solidarietà (il 3%) sulla parte di reddito eccedente la soglia. ESEMPIO Anna compila il quadro C con i dati della Certificazione Unica. Possiede un reddito da lavoro dipendente a tempo indeter- 28 Guida al 730 minato, quindi riporta il codice “2” a colonna 1 e il codice “1” a colonna 2. Copia il punto 1 della CU nella colonna 3 e indi- ca 365 giorni di lavoro nel rigo C5. Indica nel rigo C9 le ritenute Irpef trattenute dall’azienda (punto 21 della CU), il rigo C10 con l’addizionale regionale versata (punto 22 della CU), e i righi C11, C12 e C13 relativi all'addizionale comunale . QUADRO Per esempio, su 310.000 euro, il contributo si calcola sui 10.000: quindi sarà di 300 euro (il 3%). Nel rigo C15, a colonna 1, devi riportare quanto indicato al punto 453 della CU, mentre a colonna 2 devi riportare il contenuto del punto 451 della CU. E se lavori all'estero? Alcuni redditi da lavoro dipendente o da pensione percepiti all'estero devono essere dichiarati nel 730. La tassazione cambia a seconda della Convenzione che l'Italia ha stipulato con il Paese in cui si è percepito il reddito. Bisogna dichiarare: > i redditi percepiti in un Paese con il quale l'Italia non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni oppure in un Paese in cui c'è una Convenzione che prevede la tassazione dei redditi sia in Italia sia all'estero. In questo caso, hai diritto al credito d'imposta per le tasse che hai pagato all'estero; > i redditi prodotti in un Paese con il quale esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione esclusivamente in Italia. In questo caso, se sei stato tassato all'estero, non hai diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, chiedendolo direttamente all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Il trattamento è diverso a seconda che si parli di reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato e reddito da pensione. Vediamo le modalità di tassazione di alcuni dei principali Paesi in cui lavorano gli italiani; per gli altri devi verificare le singole Convenzioni rivolgendoti a un esperto (Caf o professionista). La tassazione esclusiva in Italia è prevista in quasi tutte le Convenzioni (Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) quando si tratta degli stipendi pagati da un datore di lavoro privato purché vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: – sei residente in Italia e lavori nel Paese estero meno di 183 giorni all'anno; – gli stipendi sono pagati da un datore di lavoro residente in Italia; – il costo del tuo stipendio è sostenuto dalla sede italiana del tuo datore di lavoro, non da un'organizzazione o base fissa che questi ha nell’altro Stato. I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile: pertanto, il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2015 si fa riferimento al D.M. 14 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2015. Si tratta di quei contribuenti che, pur avendo soggior- IN C PARTICOLARE Frontalieri e residenti a Campione d'Italia Se sei un frontaliere o possiedi redditi prodotti in euro e risiedi a Campione d'Italia, per la compilazione della colonna 3 (Reddito) dei righi da C1 a C3 devi seguire alcune regole: • se nella colonna 1 hai inserito il codice "4" riporta a colonna 3 l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In particolare, se è compilato il punto 455 della CU riportalo a colonna 3 e nella colonna 2 indica "1", se è compilato il punto 456 della CU, riportalo a colonna 3 e indica "2" a colonna 2; • se nella colonna 1 è hai inserito il codice "5" riporta a colonna 3 l’intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare se è compilato il punto 457 della CU, riportalo a colonna 3 e nella colonna 2 indica "1", se è compilato il punto 458 della CU, riportalo nella colonna 3 e nella colonna 2 indica "2". Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia) riporta nella colonna 3 il punto 459 della CU. nato all’estero per più di 183 giorni, sono considerati residenti in Italia in quanto vi hanno mantenuto i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2015 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro. È importante ricordare che, se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione (anche tramite ISEE - indicatore della situazione economica equivalente), deve essere dichiarato l’intero reddito prodotto all’estero, compresa la quota esente. Se la pensione è straniera Sono pensioni estere quelle erogate a un residente in Italia da parte di un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro in quello Stato. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Le pensioni pubbliche sono quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale e solitamente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Le pensioni private sono quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico e, solitamente, sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Guida al 730 29 QUADRO D RISPARMI & CO. T utto ciò che hai guadagnato grazie a investimenti, è reddito da capitale, che il Fisco ti chiede di incorniciare nel quadro D. Questo stesso quadro ospita anche i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale o tassati separatamente. La sezione I è dedicata ai redditi da capitale, da lavoro autonomo e redditi diversi. La sezione II, invece, tratta dei redditi tassati separatamente, come gli arretrati da lavoro dipendente, i rimborsi di oneri già detratti e le plusvalenze, cioè il guadagno ottenuto sugli investimenti. Tutti i redditi da capitale Per dichiarare gli utili derivanti dalla partecipazione in società e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo e tutti gli altri redditi da capitale, devi compilare i righi D1 e D2. Devono essere indicate nel 730 solo le partecipazioni qualificate, cioè le quote che danno diritto al voto nell'assemblea della società e che corrispondono a una determinata percentuale del capitale sociale (vedi riquadro qui sotto). Le partecipazioni non qualificate, devono essere riportate nel modello 730 solo se riguardano società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Tutte le informazioni necessarie per la compilazione di questi righi sono riportate nella certificazione degli utili (Cupe - Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) rilasciata dalla società emittente italiana o estera o dall’intermediario a cui ti sei rivolto. IN PARTICOLARE Le tue partecipazioni sono qualificate oppure no? Per capire se le partecipazioni che possiedi sono qualificate o meno e, quindi, sottoposte a regimi di tassazione diversi, ti spieghiamo come distinguerle. Le partecipazioni qualificate hanno caratteristiche diverse a seconda che riguardino società quotate o meno in Borsa. • Per le società quotate in Borsa sono qualificate le quote che consentono di avere almeno il 2% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria oppure di detenere almeno il 5% del capitale. • Per le società non quotate in Borsa sono qualificate le azioni che consentono di avere almeno il 20% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria oppure di detenere almeno il 25% del capitale sociale o del patrimonio. Le partecipazioni non qualificate, che riguardano la maggior parte dei contribuenti, sono quelle che non garantiscono queste percentuali di voto o di capitale sociale. 30 Guida al 730 Ricorda che i redditi da capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo se derivano da: > utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, devono essere indicati nel 730 nella misura del 49,72% del loro ammontare; > utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, devono essere indicati nel 730 nella misura del 40% del loro ammontare; > utili o proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori che possiedono un regime fiscale privilegiato, devono essere indicati interamente. Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali o enti commerciali residenti e non residenti, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione (non li devi dichiarare se sei l'associato che dà come unico apporto il proprio lavoro) e dai contratti di cointeressenza e gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. > Nella colonna 1 del rigo D1 indica il codice: > “1” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati o territori aventi un regime fiscale non privilegiato, che siano formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; > “2” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; > “3” per utili e altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se, per tali utili, è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello, li devi indicare nella sezione V del quadro RM del modello Unico; > “4” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello; > “5” per utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati con un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; > “6” per utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Stati con un regime fiscale privilegiato, prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 per i quali QUADRO è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate con interpello; > “7” utili e altri proventi prodotti entro l'esercizio in corso al 31/12/2007, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali si vuol far valere la sussistenza delle condizioni della lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, e non è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite interpello, o non è stato presentato; > “8” utili e altri proventi con le stesse caratteristiche indicate col codice “7” ma prodotti a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2007. Nella colonna 2 del rigo D1 riporta: > il 40% della somma degli utili percepiti nel 2015 se alla colonna 1 hai indicato il codice “1”, “4” o “7” (punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili); > il 49,72% della somma degli utili percepiti nel 2015 se hai indicato nella colonna 1 il codice “5”, “6” o “8” (punti 29, 31 e 33 della certificazione degli utili); > il 100% della somma degli utili corrisposti nel 2013 se hai indicato nella colonna 1 il codice “2” o “3” (punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili). Nella colonna 4 riporta il totale delle ritenute d’acconto subite (punto 38 della certificazione degli utili). Se ti sono state rilasciate più certificazioni Cupe contenenti utili o proventi che hanno la stessa codifica devi compilare un solo il rigo D1 riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi ai proventi e a colonna 4 la somma delle ritenute subite. Se, invece, hai percepito utili o proventi che devono esser dichiarati con codici diversi, devi compilare più righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D procurandoti un altro modello 730. Nel rigo D2 indica gli altri redditi di capitale: per questi ultimi ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali, perché sono redditi di natura particolare e poco diffusi, come le rendite perpetue dovute per la cessione di un immobile o i compensi percepiti per la prestazione di garanzie quali fideiussioni pegni o ipoteche. Libri, articoli, brevetti e protesti Nel rigo D3 vengono indicati i redditi che per natura possono essere assimilati al lavoro autonomo. Per i compensi da lavoro autonomo che non derivano da attività professionale sono previste detrazioni specifiche, che saranno applicate da chi presta l’assistenza fiscale. Per dichiarare questi redditi devi consultare la certificazione che ti ha rilasciato chi ha erogato i compensi nel 2015. Nella colonna 1 riporta il codice: > “1” per i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli, know-how, libri, articoli di giornali...), cioè i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale (indicati con la lettera B nel punto 1 della CU); > “2” per i compensi derivanti dall’attività di levata D dei protesti esercitata dai segretari comunali (indicati con la lettera E nel punto 1 della CU); > “3” per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (indicati con le lettere C o D nel punto 1 della CU). Nella colonna 2 del rigo D3 indica il reddito percepito nel 2015 al lordo della relativa riduzione forfettaria che sarà operata in sede di calcolo dell’imposta. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “1” e hai meno di 35 anni, la riduzione sarà del 40%, se hai superato i 35 anni la riduzione sarà del 25%. Se, invece, a colonna 1 hai indicato il codice "2" la riduzione è del 15%. Nella colonna 4 devi indicare le ritenute d'acconto subite. Il Fisco non fa sconti Nel rigo D4 indica i redditi diversi per i quali il Fisco non riconosce detrazioni. Nella colonna 1 del rigo D4 riporta il codice relativo al tipo di reddito dichiarato: > “1” per quanto percepito con la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di lavori per rendere i terreni edificabili; > “2” per quanto percepito per la vendita di immobili o terreni, acquistati o costruiti da meno di cinque anni. Sono esclusi quelli percepiti per la cessione di immobili acquisiti per successione e gli immobili che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la vendita, sono stati adibiti a tua abitazione principale o dei tuoi familiari. Per gli immobili ricevuti in donazione, i cinque anni si calcolano dalla data di acquisto o costruzione dell’immobile da parte di chi te lo ha donato. Non devi indicare nulla se, al momento della vendita, il notaio ha applicato e versato l'imposta sostitutiva sul guadagno realizzato; > “3” per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto, dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili; > “4” per i redditi fondiari non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli...), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; > “5” per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero (diversi da quelli indicati con il codice "8"); > “6” per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che hai percepito a titolo gratuito (ad esempio, perché sei erede e legatario dell’autore o inventore) o di cui hai acquistato a titolo oneroso i diritti all’utilizzo (indicati con le lettere L o L1 B nel punto 1 della CU). Guida al 730 31 QUADRO IN D PARTICOLARE Il rimborso delle spese detratte o dedotte nel 730 del 2015 Nel quadro D, al rigo D7 colonna 1 si indicano imposte e oneri rimborsati nel 2015. Con il codice “3” o “4” le somme vanno indicate nella misura in cui sono state detratte o dedotte. Se hai indicato il codice “4” e il rimborso riguarda le spese sanitarie per cui hai scelto la rateizzazione in quattro rate, nel rigo D7 devi riportare l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate si dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla dichiarazione di quest'anno, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato. Se nella colonna 1 hai riportato il codice “5” devi scrivere la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti hai beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2010 per 20.000 euro, di cui 5.000 euro sono stati rimborsati nel 2015 e hai optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data da: 5.000 x 5 (cioè il numero di rate detratte dal 2010 al 2014) = 2.500 euro 10 A partire da questa dichiarazione, nella sezione III del quadro E dovrai indicare, per le restanti quattro rate, la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati. Quindi, tornando all'esempio appena fatto: 20.000 - 5.000 = 15.000 euro. Attenzione: gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito totale senza deduzione di spese, mentre gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito ridotto del 25%; > “7” per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (indicati con la lettera N nel punto 1 della CU). Indica questo codice anche per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Attenzione: questi ultimi compensi vanno indicati in colonna 2 solo se eccedono complessivamente 7.500 euro; > "8" per i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale; 32 Guida al 730 > "9" per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come le vincite conseguite all’estero grazie alla partecipazione a giochi online. Nella colonna 2 del rigo D4 (Redditi diversi) indica il reddito lordo che hai percepito nel 2015. Nel caso di terreni e fabbricati situati all’estero: > per gli immobili locati (indicati con il codice "5" nella colonna 1), se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero, in questa colonna indica il canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Se il reddito derivante dalla locazione è, invece, soggetto a imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare dichiarato in tale Stato per il 2015 al netto delle spese strettamente inerenti, eventualmente riconosciute nello Stato estero; > per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’Ivie e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice "8" nella colonna 1), il reddito non è tassato con Irpef e addizionali. Nella colonna 3 indica le spese sostenute per la produzione dei redditi indicati coi codici “1”, “2” e “3” nella colonna 1, ma verifica sulle istruzioni ministeriali se rientri in alcuni casi particolari. Nella colonna 4 riporta le ritenute d'acconto che hai subito. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “7” riporta il totale delle ritenute. Il totale dell’addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F (nel capitolo della guida "Se il Fisco è a debito"). Se sei collaboratore occasionale I redditi diversi, per i quali è prevista la detrazione, sono da indicare al rigo D5. Sono redditi che godono di una detrazione particolare, che sarà applicata al momento del calcolo dell'imposta da chi presta l'assistenza fiscale. Nel rigo D5 indica nella colonna 1 il codice corrispondente al tipo di reddito dichiarato è: > “1” per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; > “2” per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che non sono esercitate abitualmente, come le collaborazioni occasionali (indicati con le lettere M, M2 od O nel punto 1 della CU); > “3” per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (indicati con le lettere M1 od O1 nel punto 1 della CU); > “4” per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Nella colonna 2 riporta il reddito lordo. Nella colonna 3 indica le spese relative alla produzione dei redditi dichiarati. Nella colonna 4 riporta l’importo delle ritenute d'acconto che hai subito. Presta attenzione, perché le spese da indicare nella colonna 3 non possono superare i compensi. Per non QUADRO avere brutte sorprese in caso di controllo fiscale, compila e conserva un prospetto per ogni reddito, dove indicherai il lordo dei compensi percepiti, le spese relative alla loro produzione e il reddito conseguito. Nella sezione II, dedicata ai redditi soggetti a tassazione separata, al rigo D6 si devono indicare i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari nel 2015 grazie a una successione. Se è il tuo caso, meglio consultare le istruzioni ministeriali prima di procedere alla compilazione di questo rigo. Dichiara rimborsi ed eredità Nel rigo D7 indica nella colonna 1 le imposte e gli oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi soggetti a tassazione separata. Indica il codice: > “1” per gli arretrati di lavoro dipendente e indennità sostitutive del reddito corrisposti da un soggetto non obbligato a operare ritenute (per esempio, il datore di lavoro per la colf); > “2” indennità per il risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni; > “3” per il rimborso di imposte o oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo, nel 2015 sono stati rimborsati (anche come credito d’imposta) da parte dell'Agenzia delle Entrate o di terzi (vedi riquadro nella pagina precedente: "Il rimborso delle spese detratte o dedotte"); > “4” per il rimborso di oneri che hai detratto negli anni precedenti e che, nel 2015, sono stati rimborsati da parte di terzi, compreso il sostituto d’imposta; > “5” per il rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali hai fruito della detrazione; D > “6” per le plusvalenze sulla cessione di terreni edificabili così definiti dal piano regolatore generale; > “7” per le plusvalenze e le indennità di esproprio. Devi indicarle solo se sono state assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendi optare per la tassazione ordinaria: in questo caso la ritenuta operata alla fonte si considera versata a titolo d'acconto; > “8” redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo supera i 5 anni. Nella colonna 2 barra la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Non puoi barrare questa casella se a colonna 1 hai indicato il codice "1". Nella colonna 3 indica l'anno: > in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito se a colonna 1 hai indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8; > in cui hai fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 hai indicato il codice 3 o 4; > in cui hai sostenuto le spese di recupero del patrimonio edilizio, se a colonna 1 hai indicato il codice 5. Nella colonna 4 indica il reddito percepito. Se hai indicato i codici "3" o "4", devi inserire i redditi nella misura in cui li hai percepiti entro un massimo pari all’importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione (vedi riquadro a pagina precedente). Se hai indicato i codici "6" o "7" controlla nell'appendice delle istruzioni ministeriali il calcolo delle plusvalenze. Infine, nella colonna 7, indica l’importo delle eventuali ritenute d’acconto che hai subito relativamente ai redditi che hai dichiarato. ESEMPIO Anna nel 2015 ha effettuato una collaborazione occasiona- le. La dichiara nel quadro D indicando al rigo D5 il codi- ce “2” a colonna 1, il reddito lordo e le ritenute subite ri- spettivamente a colonna 2 e a colonna 4. Guida al 730 33 QUADRO E - SEZIONE I DETRAZIONI S pese mediche, interessi sul mutuo, tasse universitarie, corsi sportivi per bambini. Se per tutto il 2015 hai conservato scontrini dei farmaci, fatture, ricevute e tutta la documentazione necessaria, potrai detrarre le spese per risparmiare sulle imposte. Le detrazioni, infatti, si sottraggono dall'imposta e si suddividono a seconda della percentuale di sgravio cui danno diritto. Spese mediche, ricoveri, trapianti Le spese detraibili si dichiarano per intero, perché spetta a chi presta l'assistenza fiscale calcolare la percentuale corretta di detrazione e applicare gli eventuali limiti massimi di spesa previsti. Nei righi E1, E2 ed E3 indica il totale delle spese sanitarie sostenute nel 2015 per te o per i familiari che dichiari a tuo carico. Nella colonna 2, nel rigo E1 indica le spese sanitarie sostenute per: prestazioni chirurgiche, specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; acquisto o affitto di protesi sanitarie o dispositivi medici (aerosol, sfigmomanometro...); prestazioni rese da un medico generico (comprese le visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a un'operazione chirurgica o degenze; acquisto di medicinali; spese relative al trapianto di organi; ticket IN PARTICOLARE Controlla la Certificazione Unica I codici che trovi nella tabella a pagina 37 sono gli stessi che potresti trovare nella Certificazione Unica se il tuo datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle imposte. Pertanto controlla i punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della CU perché devi riportarne l'importo nei righi da E1 a E12 del 730. Spese mediche sostenute all'estero Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili nella dichiarazione dei redditi con gli stessi criteri usati per quelle sostenute in Italia. L'importante è aver conservato la documentazione che prova il tipo di prestazione e l’importo che è stato pagato. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, spagnolo o tedesco occorre una traduzione in italiano, che può essere fatta dallo stesso contribuente, che la deve sottoscrivere per garantirne la veridicità. Questa possibilità c'è solo per le lingue elencate: infatti, se la documentazione è redatta in una lingua diversa da queste, bisogna presentare una traduzione giurata del documento. Per ottenere questo tipo di traduzione rivolgiti al Tribunale, che ti indicherà uno o più professionisti a cui rivolgerti per la traduzione che verrà poi asseverata dal Tribunale stesso. 34 Guida al 730 sanitari; assistenza infermieristica, riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia...) e prestazioni rese da personale qualificato, come addetto all’assistenza di base, educatore professionale o operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo e da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Attenzione: nella somma delle spese mediche detraibili, devi inserire anche il bollo da 2 euro applicato alle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Nella colonna 1 del rigo E1 “determinate patologie”, il contribuente affetto da patologie per le quali il Servizio sanitario nazionale gli ha riconosciuto l'esenzione dal ticket, deve indicare le spese sanitarie sostenute per prestazioni ricevute in strutture private non convenzionate con il Ssn. Queste spese non devono essere, quindi, indicate nella colonna 2 dello stesso rigo. Se queste spese, per una parte, non trovano capienza nell’imposta dovuta, cioè sono più alte dell'imposta dovuta, chi presta l'assistenza fiscale farà una segnalazione nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del 730: se hai avuto spese di questo tipo, controlla la presenza di questa segnalazione, perché indica che un tuo familiare potrebbe inserirle nel proprio 730, al rigo E2. Per usufruire di questa possibilità non è necessario che il familiare dichiari a carico il contribuente incapiente, ma che ovviamente abbia sostenuto le spese sanitarie per lui. Tieni presente, però, che la spesa massima che puoi indicare nel rigo E2 non va oltre i 6.197,48 euro. Sulla somma delle spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 incombe la franchigia di 129,11 euro, per cui la detrazione del 19% sarà calcolata solo sulla parte che eccede tale cifra. In pratica, se hai dichiarato 500 euro di spese mediche, la detrazione del 19% ti sarà riconosciuta su 370,89 euro (cioè 500 - 129,11). Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili nella dichiarazione dei redditi con gli stessi criteri usati per quelle sostenute in Italia (vedi riquadro qui a sinistra). Nessuna franchigia, invece, per le spese da indicare nel rigo E3: quelle sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti ai sensi della legge n.104 del 1992). Per dimostrare la condizione di portatore di handicap a chi presta assistenza fiscale, bisogna presentare la documentazione rilasciata dalla commissione medica QUADRO che ha riconosciuto l’invalidità oppure si può fare un’autocertificazione accompagnata da una fotocopia della carta d’identità. Se sommando gli importi dei righi E1, E2 ed E3 il totale delle spese supera i 15.493,71 euro puoi scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo, basta barrare la casella "rateazione" che trovi a fianco del rigo E2. Conviene ricorrere a questo espediente se si ha un reddito basso e si rischia di essere incapienti e, quindi, di perdere parte della detrazione che ci spetta. Meglio chiedere a chi ci presta l'assistenza fiscale che saprà se cogliere questa possibilità. Nel rigo E4 indica le spese per l’acquisto: > di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992; > di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti pluriamputati. La spesa massima detraibile è di 18.075,99 euro e spetta per un solo veicolo, a condizione che sia utilizzato esclusivamente o prevalentemente a beneficio del portatore di handicap. La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui risulta che il veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se è stato rubato e non ritrovato, dal limite di spesa va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. Fai attenzione, perché in caso di vendita o donazione del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, devi versare al Fisco la detrazione di cui hai usufruito, a meno che il trasferimento sia dovuto a un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso, indica nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero della rata di cui stai beneficiando. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi quali l'assicurazione, il carburante e il lubrificante. Le spese straordinarie si sommano al costo di acquisto del veicolo per il raggiungimento del limite di spesa consentito. Nel rigo E5 si indica la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida per non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Se possiedi un cane guida, ricorda che ti spetta anche la detrazione forfettaria di 516,46 euro annui per il suo mantenimento. Fai attenzione, questa detrazione spetta esclusivamente al non vedente e non a chi lo IN E - SEZIONE I PARTICOLARE I documenti da avere per farti fare lo sconto dal Fisco Per detrarre le spese mediche, indicate nei righi E1, E2, E3 ed E25, devi conservare la corretta documentazione. Le spese per l’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale (il cosiddetto "scontrino parlante"). Per ottenere la detrazione è sufficiente che la natura di quanto acquistato sia validamente descritta. Quindi lo scontrino deve riportare la dicitura: farmaco, medicinale, f.co, med., SOP e OTC (cioè, medicinali da banco o di automedicazione), omeopatico, preparazione galenica e ticket. Non è più necessaria la fotocopia della prescrizione medica. Gli scontrini devono indicare il numero di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) al posto del nome del farmaco, per rispettare la privacy del contribuente. Infine, non sono detraibili né i parafarmaci né gli integratori, mentre lo sono i fitoterapici riconosciuti dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) come medicinali e, quindi, indicati come tali sullo scontrino. Per detrarre i dispositivi medici (aerosol, sfigmomanometro...) è necessario che abbiano la marcatura CE. Generalmente basta lo scontrino parlante da cui risulti che il dispositivo la possiede. Se questa indicazione mancasse devi conservare la confezione e allegarla allo scontrino parlante. Per l'acquisto di protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, serve anche la prescrizione del medico curante, a meno che si tratti di attività svolte da ausiliari della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura o la ricevuta non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, quest'ultimo deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica puoi autocertificare, allegando una fotocopia della carta d'identità, la necessità della spesa per te o per i familiari a tuo carico e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture o ricevute serve anche una certificazione del medico curante, che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992. Spese mediche per i figli: come risparmiare di più Le detrazioni per le spese mediche sostenute per il figlio spettano al genitore che lo dichiara a suo carico. In caso di detrazione del figlio al 50%, le spese possono essere detratte anche in percentuali diverse, basta annotare sulla documentazione la ripartizione tra i genitori. Allo stesso modo si può, quindi, decidere di farle detrarre interamente da uno solo dei coniugi. Questa scelta è particolarmente conveniente se uno dei due genitori non ha spese mediche da detrarre per sé: infatti, lasciando quelle sostenute per il figlio interamente all'altro genitore, si sconta la franchigia di 129,11 euro una sola volta. Attenzione, però, all'intestazione della documentazione medica, perché se fatture e scontrini dei farmaci sono intestati direttamente al bambino, i genitori possono disporne liberamente nei modi appena visti, mentre se i documenti sono intestati a uno solo dei due genitori, sarà esclusivamente questi che potrà inserirli nella dichiarazione dei redditi. dichiara a proprio carico. Per ottenerla devi barrare la casella E81. Compila il rigo E6 se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hai sostenuto spese sanitarie che hai rateizzato. Questa scelta è possibile per un importo di spesa superiore a 15.493,71 euro. Devi riportare a Guida al 730 35 QUADRO E - SEZIONE I colonna 2 l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e nella casella di colonna 1 il numero della rata di cui usufruisci. Tutto sui mutui Nel rigo E7 e nei righi da E8 a E12 contrassegnati con i codici 8, 9, 10 e 11 indica gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2015 per i mutui. Ricorda che: > gli oneri accessori sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo: la commissione spettante agli istituti per l'intermediazione, gli oneri fiscali come l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo. La fattura del notaio deve indicare separatamente le spese per la stipula del contratto di mutuo e quelle di compravendita, queste ultime non sono detraibili; > l'abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari hanno la dimora abi- IN PARTICOLARE Se l'assicurazione ti rimborsa le spese mediche, il Fisco no Non possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nel 2015 che sono già state rimborsate da terzi nello stesso anno. Per esempio, in caso di incidente stradale, se le spese mediche sono state risarcite dall’assicurazione non devi dichiararle nelle detrazioni. Allo stesso modo non puoi detrarre le spese sanitarie che ti vengono rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati da te o dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (sono segnalati al punto 441 della CU). Non puoi usufruire della detrazione se sono inferiori a 3.615,20 euro, ma se la quota di contributi sanitari versati supera questo limite (viene segnalato al punto 442 della CU) puoi indicare proporzionalmente le spese sanitarie rimborsate. Ad esempio, in caso di contributi versati per 4.500 euro e spese mediche rimborsate per 3.000 euro, bisogna prima calcolare in questo modo la percentuale di detraibilità: Percentuale di detraibilità = (4.500 - 3.615,20) x 100 = 19,66% 4.500 La percentuale va applicata alle spese rimborsate per ottenere la quota da indicare nel 730: Spese mediche detraibili = 3.000 x 19,66% = 589,80 Per le spese mediche rimborsate solo parzialmente, la parte di spesa non rimborsata può essere portata in detrazione. Si detraggono completamente le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati da te per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19% e quelle rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro...) o pagate direttamente da lui con o senza trattenuta a carico del dipendente (li trovi nel punto 444 della CU). 36 Guida al 730 tuale. Quindi la detrazione spetta all'acquirente e intestatario del mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non divorzia, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria residenza spetta comunque la detrazione per la quota di competenza se l’immobile è usato come abitazione principale dai suoi familiari; > la dimora abituale nell'abitazione principale non è richiesta al personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare o civile; > in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, gli interessi sono detraibili solo per l’importo effettivamente rimasto a tuo carico; > la detrazione spetta se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e se l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. La detrazione spetta anche in caso di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari o per trasferimenti per motivi lavorativi, a condizione che l’immobile non sia locato. Non si perde la detrazione neanche se non si rispetta la scadenza dell'anno per motivi di lavoro (trasferimento) avvenuti dopo l’acquisto. In caso di estinzione del mutuo originario e di stipula di un nuovo mutuo con una banca diversa, in caso di trasferimento del mutuo a un'altra banca (surroga) o di rinegoziazione non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo; > se l'immobile non è più usato come abitazione principale, la detrazione si perde dall'anno successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, se si torna a utilizzare l’immobile come abitazione principale, si può fruire nuovamente della detrazione a decorrere da quel momento; > in caso di trasferimento del mutuo a un'altra banca (surroga) o di rinegoziazione, la detrazione spetta per l'importo massimo pari alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione di quello nuovo; > se l’immobile acquistato è in ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché non siano trascorsi più di due anni dall’acquisto; > se hai acquistato un immobile locato, la detrazione spetta immediatamente a condizione che, entro tre mesi dall’acquisto, notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, adibisci l’immobile ad abitazione principale; > la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’immobile. Il mutuo stipulato ad hoc per acqui- QUADRO stare una pertinenza dell’abitazione non è detraibile; > sono detraibili le quote che gli acquirenti di nuove costruzioni versano a titolo di rimborso degli interessi su mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall’impresa costruttrice e che risultano ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione si fa riferimento alla data della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. Questi interessi, certificati dall'impresa, possono essere alternativamente indicati con il codice 8 nei righi da E8 a E12; > la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori. Se, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi; > per i mutui stipulati prima del 1993, il limite di 4.000 euro si riferisce a ciascun intestatario del mutuo. In questo caso, però, non devi aver variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se perdi i requisiti, a partire dall'anno in cui avviene la variazione, la detrazione massima ammessa diventa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo; > non sono detraibili gli interessi pagati a seguito di forme di finanziamento diverse da quelle relative a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili; > se il mutuo è superiore al costo d’acquisto dell’immobile, puoi detrarre solo gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi detraibili puoi usare la formula: Interessi detraibili = costo dell’immobile x interessi pagati capitale del mutuo Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. E Nei righi da E8 a E12 si indicano tutte le detrazioni che vengono contraddistinte dai codici che trovi riassunti nella tabella qui a lato. Se devi indicare più di cinque codici diversi devi compilare un altro modello. Per ogni detrazione indica a colonna 1 il codice che identifica la spesa e a colonna 2 l'importo. Ti indichiamo i codici per ottenere la detrazione del 19% delle spese più diffuse. Indica il codice: > "8" per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili diversi dall'abitazione principale stipulati prima del 1993. L’importo massimo detraibile è di 2.065,83 euro per I SPESE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% Codice Tipo di spesa Rigo Spese sanitarie E1 Spese sanitarie per familiari non a carico E2 Spese sanitarie per persone con disabilità E3 Spese veicoli per persone con disabilità E4 Spese acquisto di cani guida E5 Spese sanitarie rateizzate E6 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale E7 8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili da E8 a E 12 da E8 a E 12 9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale da E8 a E 12 11 Interessi per prestiti o mutui agrari da E8 a E 12 12 Spese per l'istruzione diverse da quella universitaria da E8 a E 12 13 Spese per l'istruzione universitaria da E8 a E 12 14 Spese funebri da E8 a E 12 15 Spese per addetti all’assistenza personale da E8 a E 12 16 Spese per attività sportive per ragazzi da E8 a E 12 17 Spese per l'intermediazione immobiliare da E8 a E 12 18 Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede da E8 a E 12 20 Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari da E8 a E 12 21 Erogazioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche da E8 a E 12 22 Erogazioni alle società di mutuo soccorso da E8 a E 12 23 Erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale da E8 a E 12 24 Erogazioni a favore della società di cultura Biennale di Venezia da E8 a E 12 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico da E8 a E 12 26 Erogazioni per attività culturali e artistiche da E8 a E 12 27 Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo da E8 a E 12 28 Erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale da E8 a E 12 29 Spese veterinarie da E8 a E 12 30 Spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi da E8 a E 12 31 Erogazioni agli istituti scolastici di ogni ordine e grado da E8 a E 12 32 Riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico da E8 a E 12 33 Spese per gli asili nido da E8 a E 12 35 Erogazioni al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato da E8 a E 12 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni da E8 a E 12 37 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza da E8 a E 12 99 Altre spese detraibili da E8 a E 12 SPESE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26% Codice Tipo di spesa Attento a non sbagliare codice - SEZIONE Rigo 41 Erogazioni liberali a favore di Onlus da E8 a E 12 42 Erogazioni liberali a favore di partiti politici da E8 a E 12 ogni intestatario del mutuo; > "9" per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro; > "10" per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale contratti a partire dal 1998. La detrazione spetta su Guida al 730 37 QUADRO E - SEZIONE I un importo massimo di 2.582,28 euro; > "12" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La spesa massima detraibile è di 400 euro a studente e spetta anche per i familiari a tuo carico. Non è cumulabile con quella indicata con il codice 31; > "13" per le spese di istruzione sostenute anche per i familiari a tuo carico, per la frequenza a corsi d'istruzione secondaria (ad esempio il liceo), universitaria, di perfezionamento e di specializzazione tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. Sono detraibili anche le spese per master gestiti da istituti universitari, per il Sils e per i dottorati di ricerca. La documentazione deve essere fornita dall'istituto. Sono detraibili anche le tasse universitarie pagate per gli anni fuori corso; > "14" per le spese funebri sostenute per la morte di persone anche senza vincolo di parentela con te. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550 euro; > "15" per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nel caso in cui tu o un tuo familiare (anche non fiscalmente a carico) non siate autosufficienti. Il limite massimo di spesa è di 2.100 euro purché il tuo reddito complessivo sia inferiore a 40.000 euro annui, compreso il reddito dei fabbricati per cui percepisci la cedolare secca. Se più familiari sostengono la spesa per lo stesso congiunto, lo sconto va ripartito. Per il Fisco non sono autosufficienti le persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti o che necessitano di sorveglianza continua. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e le spese devono essere documentate con ricevute che contengono i tuoi dati anagrafici e quelli dell'addetto all'assistenza. Se la spesa è sostenuta per un familiare la ricevuta deve contenere anche i suoi dati; > "16" per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La spesa massima detraibile è di 210 euro a ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, si compilano più righi, da E8 a E12, riportando in ognuno il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Dalla fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, deve risultare la denominazione o ragione sociale e la sede legale, o il codice fiscale e i dati anagrafici di chi ha reso la prestazione; la causale del pagamento e l'importo; l’attività sportiva esercitata; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi paga. Se la spesa viene ripartita, ad esempio, tra i genitori, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno; > "17" per i compensi, per un massimo di 1.000 euro, pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale. Se la casa è acquistata da più soggetti la detrazione va ripartita in base alle quote di possesso; > "18" per le spese sostenute dagli studenti uni- ESEMPIO Anna compila il proprio quadro E. Al rigo E1, colonna 2, indica “3.250 euro” di spese mediche che ha sostenuto per sé e per i suoi bambini. Anche se i bambini sono a carico al 50% col marito, Anna inserisce 38 Guida al 730 le loro spese solo nella sua dichiarazione, per evitare di scontare due volte la franchigia di 129,11 euro prevista su queste spese. Nel rigo E7 riporta il 50% della cifra che risulta dalla docu- mentazione inviata dalla banca, per gli interessi versati sul mutuo che ha acceso con il marito per l’acquisto dell’abitazione principale. Nel rigo E8 colonna 1 indica con il codice "16" il costo del corso di base- ball del figlio Marco. Mentre nel rigo E9, con il codice “33”, indica (pur avendo speso molto di più) il limite massimo di 632 euro di detrazione che le spetta per la retta dell’asilo nido della piccola Sofia. QUADRO versitari (o da chi li dichiara a carico) per locazioni (stipulate ai sensi della Legge n. 431 del 1998) o per contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative. Gli studenti devono essere iscritti a un'università situata ad almeno 100 km dal Comune di residenza e in una provincia diversa, oppure in uno Stato membro dell'Unione Europea. L'importo massimo detraibile è di 2.633 euro; > "20" per le erogazioni in denaro, entro un limite massimo di 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati. Nel limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice "41" (cioè le erogazioni alle Onlus). I versamenti devono essere effettuati a: Onlus o organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici o associazioni sindacali di categoria. Non è concesso l'uso del contante: per la detrazione devi usare un versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nel caso di utilizzo della carta di credito, per giustificare la spesa basta conservare l’estratto conto della carta; > "29" per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La spesa massima detraibile è di 387,34 euro, ma la detrazione viene calcolata al netto della franchigia di 129,11 euro; > "30" per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. In base alla legge n. 381 del 1970 si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso l'apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio; > "32" per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. I contributi versati direttamente dall’interessato possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo; > "33" per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette di asili nido, pubblici o privati, per un importo massimo di 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o a uno solo dei coniugi, si può indicare sullo stesso la percentuale di ripartizione; E - SEZIONE I > "36" per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni pagate per te e per i familiari a carico, per un massimo di 530 euro l'anno. Sono detraibili le assicurazioni stipulate o rinnovate: – entro il 31 dicembre 2000 se il contratto ha durata di almeno cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; – dal 1° gennaio 2001 se il contratto ha per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante) o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta se l’impresa di assicurazione non può recedere dal contratto; > "37" per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo massimo di 1291,14 euro, al netto dei premi indicati con il codice "36". Per essere detraibile, l’impresa di assicurazione non deve poter recedere dal contratto; > per i codici da 21 a 28, 31 e 99, che riguardano sostanzialmente diversi tipi di erogazioni liberali, ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Onlus e partiti: più sconti per te Per le erogazioni in denaro alle Onlus e quelle ai partiti e movimenti politici è prevista una detrazione del 26% della spesa, che devi indicare nei righi da E8 a E12 con il codice: > "41" per le erogazioni in denaro a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La detrazione spetta per una spesa massima di 30.000 euro annui, che devono comprendere anche le eventuali spese che hai indicato con il codice "20" (erogazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche). Dove possibile, si possono indicare entrambe con il codice "41" perché si avrà diritto a una maggior detrazione (del 26% invece del 19%), oppure si possono dedurre dal reddito avendo uno sconto maggiore che dipende dall'aliquota marginale che versi (vedi a pag. 41). Non è concesso l'uso del contante: per godere della detrazione devi aver fatto un versamento postale o bancario o aver usato carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari; > "42" per le erogazioni in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici. La detrazione spetta per importi tra i 30 e i 30.000 euro annui versati tramite banca, ufficio postale, o altri sistemi di pagamento tranne il contante. Il mezzo utilizzato deve esser idoneo a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta individuazione soggettiva e reddituale del contribuente. Guida al 730 39 QUADRO E - SEZIONE II DEDUZIONI DAL REDDITO I contributi previdenziali per le colf, gli assegni versati all'ex coniuge e, ancora, i costi per l'adozione all'estero e quelli per i portatori di handicap, sono voci che possono essere portate in deduzione in modo da ridurre il reddito su cui viene calcolata l'imposta. Siamo nella sezione II del Quadro E. In questa sezione non devi riportare le spese già considerate dal tuo datore di lavoro, le trovi indicate nei punti 431, 432 e 437 della CU. Contributi pensione Nel rigo E21, indica i contributi previdenziali e assistenziali che versi per legge o volontariamente alla forma pensionistica obbligatoria cui appartieni, quali i contributi Inail per l’assicurazione casalinghe, quelli agricoli unificati versati all'Inps e i contributi volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza, compresi il riscatto degli anni di laurea, la ricongiunzione di periodi assicurativi, i contributi agricoli unificati versati all'Inps, la prosecuzione volontaria e il "fondo casalinghe". Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico. Assegni versati all'ex coniuge Nel rigo E22, indica nella colonna 1 il codice fiscale dell’ex coniuge a cui versi gli assegni per separazione o divorzio e nella colonna 2 il totale degli assegni versati. Attenzione: non sono deducibili gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se la COSE CHE CAPITANO La retta dell'istituto in cui è ricoverato mio suocero disabile si può dedurre? “ La scorsa estate abbiamo fatto ricoverare mio suocero, che è riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92, in un istituto medico. La retta è molto onerosa, quindi, in parte la devo pagare io. Ho diritto a qualche sgravio fiscale? „ In caso di ricovero in una struttura assistita non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica: quindi è necessario che queste spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto in cui è ricoverato. Le spese sono deducibili anche se vengono sostenute per il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i nonni, i generi e le nuore, i suoceri e i fratelli o sorelle. La deduzione viene riconosciuta anche se questi familiari non sono a vostro carico. Quindi è possibile dedurre la parte di rata sostenuta in favore del familiare, allegando alla fattura un'autocertificazione del ricoverato che dichiara le quote versate dal familiare. 40 Guida al 730 sentenza di divorzio non distingue la quota destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà. Indica anche il cosiddetto "contributo casa" stabilito dal giudice a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali. Non sono, invece, deducibili gli assegni versati in un'unica soluzione. Contributi per colf, tate e badanti Nel rigo E23, riporta i contributi previdenziali e assistenziali che versi per colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane. La deduzione ti spetta solo sulla parte di contributi che è rimasta a tuo carico, per una spesa massima di 1.549,37 euro. Spese per portatori di handicap Se sei portatore di handicap, (ai sensi della legge n. 104 del 1992 o riconosciuto tale da altre commissioni mediche) indica nel rigo E25 le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica che hai sostenuto nel 2015, indipendentemente dal fatto che percepisci l’assegno di accompagnamento. Sono deducibili anche le spese sostenute per i familiari non a carico (vedi riquadro "Cose che capitano" qui a fianco). Le spese di assistenza deducibili sono quelle per: > l’assistenza infermieristica e riabilitativa; > il personale con la qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; > il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o con la qualifica di educatore professionale oppure addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le spese per l'acquisto di medicinali per portatori di handicap non devono essere detratte, ma sono deducibili. Invece, le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione, rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nei righi E1, E2, E3 e E4. Onlus, Ong e adozione all'estero Nel rigo E24, indica le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose (trovi l'elenco nelle istruzioni ministeriali), la deduzione massima per ogni donazione è di 1.032,91 euro. Nel rigo E26 devi indicare gli altri oneri deducibili riportando l’importo nella colonna 2 e il codice nella colonna 1. I codici da utilizzare sono: QUADRO E - SEZIONE > “6” per i contributi versati, per te o per i tuoi familiari a carico, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. I contributi sono deducibili nel limite di 3.615,20 euro, compresi gli eventuali importi indicati nel punto 441 della CU, che però non devono essere indicati in questo rigo perché sono stati già dedotti dal datore di lavoro; > “7” per i contributi versati alle Ong che operano con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta l’assistenza fiscale ti dedurrà tali importi entro il limite del 2% del reddito complessivo. Oppure puoi indicarli col codice 8 (vedi punto seguente). Trovi l’elenco delle Ong deducibili sul sito www.esteri.it; > “8” per le erogazioni alle Onlus, ad associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, alle fondazioni e associazioni che si occupano della tutela, della promozione e della valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica. Chi presta l’assistenza fiscale deduce tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, entro i 70.000 euro. L'indicazione in questa sezione è alternativa a quella prevista nei righi da E8 a E12 con i codici "23" o "41" che comporta la detrazione rispettivamente del 19% o del 26% del contributo versato; > “9” per le erogazioni in denaro o natura in favore di università e fondazioni universitarie, enti di ricerca o enti parco; > "11" per le altre spese deducibili, tra le quali rientrano le spese sostenute dai genitori per l'adozione di minorenni stranieri, che sono deducibili dal reddito per il 50% di quanto sostenuto, diviso eventualmente tra i genitori. Queste spese devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Sono deducibili le spese sostenute nell’anno, a prescindere dalla conclusione effettiva dell’adozione, tra cui quelle per l’assistenza che i genitori hanno ricevuto, per la legalizzazione o la traduzione dei documenti, per la richiesta di visti, per i viaggi e il soggiorno all’estero, per l’eventuale quota associativa se la procedura è stata curata da enti e le altre spese documentate per l'adozione del minore. Le pensioni complementari Se non hai contributi per la previdenza complementare non devi compilare i righi da E27 a E31. Questa situazione si verifica se non è indicato alcun importo al punto 413 della CU e non hai fatto versamenti ad altre forme di previdenza complementare. I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo massimo di 5.164,57 euro. Questo limite non si applica e puoi dedurre tutti i contributi versati se sei iscritto alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della IN II PARTICOLARE Se fai beneficenza evita i contanti Per dedurre i versamenti che indichi al rigo E26 con i codici 7, 8 e 9, i pagamenti devono essere fatti con versamento postale o bancario, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Se li fai con carta di credito è sufficiente conservarne l’estratto conto. Previdenza sociale. Se hai aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, devi compilare più di un rigo. Per la compilazione corretta di questa sezione devi avere a portata di mano la tua Certificazione Unica 2016 (d'ora in poi CU). Nel rigo E27 indica i contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali, nel limite devi considerare sia i tuoi versamenti che quelli del datore di lavoro. Se nel punto 411 della CU è indicato il codice "1", indica i dati riportati nei punti 412 e 413 della CU. Se i versamenti non sono avvenuti tramite il sostituto di imposta, devi indicare l’ammontare dei versamenti. In particolare: > a colonna 1 riporta la cifra indicata nel punto 412 della CU. Se è stato compilato il punto 421 della CU indica la differenza tra i punti 412 e 422 della CU; > a colonna 2 riporta la cifra indicata nel punto 413 della CU. Se è stato compilato il punto 421 della CU indica la differenza tra i punti 413 e 423 della CU. A colonna 2 indica anche le somme che hai versato a fondi negoziali o alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta. Compila il rigo E28 per i contributi versati da lavoratori di prima occupazione, successiva al 1/1/2007, oppure dai contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta. Il limite di deducibilità ordinario è aumentato se, nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai versato un importo inferiore. Infatti, dal sesto anno e per i venti anni successivi il limite è di 5.164,57 euro incrementato della differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni. La deduzione non può comunque superare i 7.746,86 euro. Se nel punto 411 della CU è indicato il codice "3", i dati da indicare sono quelli dei punti 412, 413 e 417 della CU. In particolare: > a colonna 1 riporta la somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU; > a colonna 2 riporta l’importo indicato nel punto 413 della CU e le somme che hai versato ai fondi negoziali, o alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro. Guida al 730 41 QUADRO E - SEZIONE II Nel rigo E29, indica i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario. Se nel punto 411 della CU è indicato il codice "2", i dati da indicare sono riportati nei punti 412 e 413 della CU. In particolare a colonna 1, riporta l’importo indicato nel punto 412 della CU e a colonna 2 riporta l’importo indicato nel punto 413 della CU. Nel rigo E30, indica i contributi versati per familiari a carico per la parte che non hanno dedotto loro. Se li hai versati tramite il datore di lavoro è compilato il punto 421 della CU. Quindi, indica nella colonna 1 l’importo indicato nel punto 422 della CU e nella colonna 2 l’importo indicato nel punto 423 della CU. Nel rigo E31, indica i contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici, come il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola. Per questi contributi l’importo deducibile non può superare il 12% del reddito complessivo e, comunque, 5.164,57 euro. Solo per i redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può comunque superare il doppio della quota di Tfr (Trattamento di fine rapporto) destinata ai fondi pensione anche nel rispetto dei limiti appena visti. I dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27. Se nel punto 411 della CU è indicato il codice "4", i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della CU. In particolare indica: > a colonna 1 l’importo presente nel punto 412; > a colonna 2 l’importo indicato al punto 414; > a colonna 3 l’importo indicato nel punto 413. Compro per affittare Se devi usufruire della deduzione prevista per chi tra il 12/11/14 e il 31/12/17 acquista o costruisce immobili abitativi da destinare per almeno 8 anni alla locazione, devi compilare il rigo E32. L'agevolazione prevede la deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. In entrambi i casi limite massimo complessivo di spesa (valido anche per più immobili) è di 300.000 euro, comprensivi di Iva. La deduzione è ripartita in otto rate annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. A colonna 1 del rigo E32 indica la data di stipula del contratto di locazione, a colonna 2 la spesa sostenuta e a colonna 3 gli eventuali interessi passivi pagati nell’anno sul mutuo contratto per l’acquisto. Restituire i redditi Se nel 2015 hai dovuto restituire, a chi te li ha erogati, redditi da lavoro dipendente, autonomo professionale o redditi diversi (collaborazioni occasionali...) che sono stati tassati - anche con imposta sostitutiva - in anni precedenti, puoi dedurli dal reddito complessivo. Usa il rigo E33 indicando a colonna 1 il punto 440 della CU o le somme restituite nel 2015 e a colonna 2 il punto 149 del mod 730-3 dello scorso anno oppure il rigo RN47 colonna 9 dell'Unico dello scorso anno. ESEMPIO Anna passa ora alla compilazione del proprio quadro E nella sezione II dedicata alle 42 Guida al 730 deduzioni. Poiché Anna non ha aderito ad alcun fondo pensione, non compila la sezione dedicata alla previdenza complementare. Riporta il codice "8" al rigo E26 indicando quanto ha versato per un'adozione a distanza fatta con una Onlus. QUADRO E - SEZIONE III RISTRUTTURAZIONI T utti coloro che pensano di poter contare sulle agevolazioni fiscali per ristrutturare la casa, devono considerare che ogni anno il governo cambia le carte in tavola in materia. Anche per il 2015 e per il 2016 sono stati confermati gli sconti "gonfiati" al 50% per una spesa massima detraibile di 96.000 euro. Ma ancora una volta questo maggiore sconto è a termine: scade il 31 dicembre 2016. Peccato, perché da quando è stato introdotto, il 26 giugno 2012, ha dato una scossa positiva ai contribuenti che prima godevano di uno sconto del 36% e per una spesa massima di 48.000 euro. Nel modello 730 si concentrano tutte le variazioni decise dal governo negli ultimi anni, quelle che ci spettano fino alla prossima manovra. Fortunatamente, sarà chi ti presta l'assistenza fiscale a calcolare la percentuale di detrazione da applicare, in base a quando hai sostenuto le spese di ristrutturazione. I casi in cui lo sconto ti spetta La detrazione sulle ristrutturazioni spetta a chi è proprietario, nudo proprietario, locatario, comodatario o a chi possiede un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull'immobile. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e fatture e bonifici siano intestati a lui. Se si vende o si dona l'immobile ristrutturato prima che sia trascorso l’intero periodo per godere della detrazione, si può decidere se continuare a detrarre le rate mancanti oppure trasferire tale agevolazione all'acquirente (se persona fisica) o al donatario dell'immobile, questa scelta deve essere indicata nel rogito di vendita o nell'atto di donazione. In caso di morte del titolare del diritto, la detrazione si trasmette all'erede che conserva materialmente l'immobile su cui erano stati fatti i lavori di ristrutturazione. L'inquilino o il comodatario possono continuare a detrarre le spese che hanno sostenuto per la ristrutturazione dell'immobile anche dopo la cessazione del contratto. Puoi detrarre dalle imposte le seguenti spese di ristrutturazione edilizia: > la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali: per esempio, il condominio che rifà la facciata; > la manutenzione straordinaria sulla tua casa: per esempio, rifai il bagno, pavimenti e tubazioni…; > il restauro e il risanamento conservativo: ad esempio l'apertura di nuove finestre per esigenze di aerazione dei locali; > la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a causa di calamità per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; > la cablatura degli edifici, gli interventi di contenimento dell'inquinamento acustico o di messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici; > l'acquisto di box o posti auto pertinenziali di nuova costruzione per il solo costo di realizzazione, che sarà documentato dal costruttore; > la bonifica dell'amianto, la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (la porta blindata, le sbarre alle finestre), l'eliminazione di barriere architettoniche o interventi volti a evitare gli infortuni domestici. Scopri quanto risparmi Per capire quanto risparmi, verifica come cambia la percentuale di detrazione e la spesa massima detraibile a seconda di quando hai fatto la ristrutturazione: > il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015; > il 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006; > il 36% per le spese sostenute: – nel 2005; – nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; – dal 2007 al 2011; – dal 1° gennaio al 25 giugno 2012. La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. Per chi, negli anni scorsi, aveva ripartito la detrazione in 5 rate la ripartizione non cambia. La spesa massima detraibile varia in funzione del momento in cui hai sostenuto la spesa, per cui detrai: > al massimo 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012; > al massimo 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. Per il 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro da cui devono essere sottratte le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro. Il limite di spesa detraibile deve esser riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio i coniugi comproprietari), il limite va ripartito tra loro. Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla singola persona per ogni singola unità immobiliare. Se gli interventi di ristrutturazione consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni preceGuida al 730 43 QUADRO E - SEZIONE III denti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili, devi tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, per gli interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 che sono proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite di 48.000 euro. Misure antisismiche: case sicure Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2015 per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013) effettuate su edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003) che sono adibiti ad abita- IN PARTICOLARE I documenti necessari per avere gli sgravi fiscali Per godere delle detrazioni sulle ristrutturazioni bisogna essere più fiscali del Fisco quando si prepara la documentazione. Ecco i passi da fare. • Devi indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile ristrutturato nel quadro E sezione III-B. Se i lavori li fa l'affittuario o il comodatario, bisogna indicare anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, il contratto d'affitto) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. • Bisogna allegare alla documentazione da conservare per la detrazione la dichiarazione di inizio attività inviata con raccomandata alla Asl competente per territorio solo se prevista dalle norme sulla sicurezza. • Per godere della detrazione, le spese di ristrutturazione vanno pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In caso di più beneficiari occorre indicare il codice fiscale di ognuno. • Occhio alla data della fattura: se è datata nell'anno precedente al sostenimento della spesa (ad esempio, dicembre 2015) e il bonifico è stato fatto l'anno successivo (gennaio 2016) la detrazione compete nell'anno del bonifico (nell'esempio va indicato nel 730 del 2017 sui redditi del 2016). • Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, al posto di tutta la documentazione prevista, puoi utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui dichiara di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indica la somma che ti spetta, sulla base dei tuoi millesimi di proprietà, per fruire della detrazione. • Per ogni immobile ristrutturato devi conservare con fatture e bonifici altri documenti: la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), le ricevute dell’Ici o dell'Imu se dovuta, la delibera di approvazione dei lavori su parti comuni di edifici con la tabella millesimale di ripartizione delle spese, eventuali concessioni o autorizzazioni. • Se non sei tenuto ad avere i documenti indicati al punto precedente, fai un'autocertificazione in cui indichi la data di inizio lavori e dichiari che gli interventi rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione. 44 Guida al 730 zione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta del 65% su una spesa massima di 96.000 euro per immobile. Devono essere indicate con il codice "4" a colonna 2 dei righi da E41 a E44. Se la casa è già ristrutturata Si possono detrarre le spese d’acquisto di case che fanno parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie. In questo caso la detrazione del 36% o del 50% si calcola sul 25% del prezzo di vendita dell’immobile, che risulta dal rogito. Il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 36% è comunque di 48.000 euro, anche se risultasse superiore al 25% del prezzo d’acquisto. Se hai comprato dopo il 26 giugno 2012, il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro. Anche questa detrazione va ripartita in dieci rate e il limite massimo di spesa va diviso tra gli aventi diritto in caso di comproprietà. Incorniciare il Quadro E Le detrazioni per le ristrutturazioni del 36%, del 41% o del 50% sono da riportare nei righi dall’E41 all’E44. Per ogni rigo indica: > a colonna 1 l’anno in cui hai sostenuto le spese; > a colonna 2 il codice corretto: "1" per le spese fatturate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%); "2" per le spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o prima del primo gennaio 2006 e spese sostenute dal primo gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%); "3" per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%); "4" per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2015 per l'adozione di misure antisismiche su edifici siti nelle zone sismiche ad alta pericolosità su immobili adibiti ad abitazione principale o attività produttiva (detrazione del 65%); > a colonna 3 il codice fiscale: – del condominio, per lavori su parti comuni condominiali, barra la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali dell’immobile. Per lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 indica il codice fiscale del condominio senza compilare la sezione III-B; – della società (semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice) i cui redditi ti vengono imputati, che ha effettuato i lavori dal 14 maggio 2011. Devi compilare anche la sezione III-B; – di chi ha inviato, anche per tuo conto, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011. Se hai fatto tu la comunicazione non devi indicare nulla; – dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha fatto i lavori su un'unità immobiliare acquistata che fa parte di edifici ristrutturati; QUADRO > a colonna 4 il codice: "1" per interventi iniziati in anni precedenti e ancora in corso nell’anno indicato in colonna 1; "3" per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (sostenute nel 2006, che danno diritto alla detrazione del 36% su una spesa massima di 100.000 euro da dividere in 10 anni); "4" per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati; > a colonna 5 il codice: "1" se hai ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che, avendo più di 75 anni, aveva scelto di rateizzare la spesa in 5 rate; "4" se nel 2015 hai ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa in 10 rate. In questo caso non compilare le colonne 6 e 7; > a colonna 6 l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate; > a colonna 7 indica 10, pari al numero delle rate in cui hai ripartito la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa. Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6; > a colonna 8 il numero della rata che utilizzi per il 2015, inserendolo nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10). Per le spese sostenute nel 2015 indica "1" nella casella "10"; > a colonna 9 l'importo delle spese sostenute nell'anno indicato a colonna 1 anche se è stata fatta la rideterminazione delle rate. Se hai indicato il codice "4" a colonna "4" riporta il 25% del prezzo di acquisto. Se hai indicato il codice "1" in colonna "4" puoi indicare al massimo la differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni precedenti per lo stesso intervento; > a colonna 10 un numero progressivo per identificare l’immobile ristrutturato, devi riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della sezione III-B. Se su uno stesso immobile sono stati fatti più interventi, identificalo con lo stesso numero. Devi numerare anche gli interventi su parti comuni condominiali. La casa ha una carta di identità Nella sezione III-B del quadro E devi indicare i dati catastali della casa che hai ristrutturato, ma solo per gli immobili ristrutturati a partire dal 2011, per i quali non c'è più l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. Se hai già compilato questi righi nelle scorse dichiarazioni, per interventi fatti nel 2011, nel 2012, nel 2013 o nel 2014 non è necessario copiare ancora i dati. Se le righe a disposizione non sono sufficienti, compila uno o più modelli aggiuntivi. Ricordati di compilare la colonna 10 della sezione III-A per collegare gli immobili ai dati corrispondenti. Per la compilazione recupera i dati da una visura catastale aggiornata o dal rogito d'acquisto della casa. Nei righi E51 ed E52: > a colonna 1 riporta il numero progressivo dell'immobile ristrutturato che hai indicato a colonna 10 IN E - SEZIONE III PARTICOLARE Il dossier da consultare online Tutto quello che devi sapere per non perdere le detrazioni che il Fisco riserva a chi ristruttura la casa e a chi fa interventi di riqualificazione energetica, lo trovi nel dossier sul nostro sito "Ristrutturare casa: guida agli incentivi": www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse della sezione precedente. Se hai compilato più righi per uno stesso immobile, indicando lo stesso numero d'ordine a colonna 10, qui usa un solo rigo; > barra la colonna 2 se si tratta di lavori effettuati su parti condominiali per cui nella colonna 3 della sezione precedente hai inserito il codice fiscale del condominio, in questo caso non devi compilare le altre colonne del rigo; > a colonna 3 indica il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile; > a colonna 4 indica "T" o "U" se l'immobile è censito rispettivamente nel catasto dei Terreni o Urbano; > a colonna 5 riporta la Sezione Urbana o il Comune Catastale che trovi nel documento catastale. Se non sono indicati non compilare la colonna; > a colonna 6 riporta il numero del foglio indicato nel documento catastale; > a colonna 7 indica la particella che può esser composta da due parti separate da una barra spaziatrice. Se così non fosse indicala esclusivamente a sinistra della barra della colonna; > a colonna 8 scrivi, se presente, il subalterno. Ristrutturi e sei in affitto: detrai Se l'immobile che hai ristrutturato non è di tua proprietà, ma ne sei l'affittuario o il comodatario, per godere delle detrazioni compila il rigo E53 con gli estremi del contratto di locazione o di comodato (i dati sono sul contratto di locazione o sulla ricevuta di registrazione online) in aggiunta ai dati dell'immobile che hai inserito nei righi precedenti. Per la compilazione delle colonne 1 e 2 fai riferimento alle istruzioni dei righi E51 ed E52. Per le altre colonne indica: > a colonna 3 la data di registrazione del contratto; > a colonna 4 il codice relativo alla modalità di registrazione: "3" per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, "3P" per la registrazione telematica con Siria o Iris, "3T" per la registrazione telematica con altre applicazioni come Locazioni Web e Contratti online; > a colonna 5 il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto; > a colonna 6 il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto. Se l'immobile non è stato ancora censito, riporta i dati della domanda di accatastamento nelle colonne Guida al 730 45 QUADRO E- SEZIONE III 7 (data di presentazione della domanda), 8 (numero della domanda) e 9 (provincia in cui si trova l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in cui hai presentato la domanda di accatastamento). Quando si conclude il contratto di affitto o il comodato, le detrazioni per la ristrutturazione, ma anche quelle per i mobili che spettano all'inquilino e al comodatario non si perdono. Lo sconto anche sui mobili Il Fisco vi dà la possibilità di recuperare in 10 anni il 50% della cifra spesa (per un massimo di 10.000 euro) per l'acquisto di mobili destinati ad arredare la casa oggetto di ristrutturazione. Questa agevolazione riguarda anche l'acquisto di grandi elettrodomestici (nuovi frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie...) di classe A+ o superiore (A per i forni) provvisti di etichetta energetica. La detrazione vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (se gli interventi di ristrutturazione sono stati fatti a partire dal 26 giugno 2012). Per le ristrutturazioni su parti comuni condominiali si può detrarre solo l'acquisto di beni per l’arredo delle parti comuni (guardiole, alloggio del portiere...). Per godere della detrazione bisogna pagare i mobili e gli elettrodomestici con bonifico bancario o postale che riporti gli stessi dati previsti per detrarre le spese di ristrutturazione edilizia o tramite carte di credito o carte di debito. Quindi, occhio a non pagare con assegno, contanti o altri mezzi di pagamento, perché si rischia di perdere la detrazione. Se paghi con carta di credito o di debito, la data di pagamento che fa fede è quella del giorno di utilizzo, evidenziata nella ricevuta della transazione. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredamento. Conserva la documentazione attestante il pagamento (ricevute dei bonifici o di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documenti di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni dove sono specificate la natura, la qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Nel rigo E57 nelle colonne 1 e 3 indica la rate che stai detraendo, nelle colonne 2 e 4 inserisci la spesa sostenuta. Chi ti presta l'assistenza fiscale ripartirà la detrazione in 10 rate annuali. ESEMPIO Anna indica nella sezione III A del quadro E le spese che ha sostenuto a metà con il marito nel 2015 per rifare impianti e piastrelle della casa. Nel rigo E41 indica "2015" a colonna 1, l'anno in cui ha so- 46 Guida al 730 stenuto la spesa. Non avendo nulla di particolare da dichiarare, passa a inserire la prima delle 10 rate annuali che le spetteranno sotto la colonna 8, in corrispondenza del numero di rate pari a 10. A colonna 9 indica la spesa sostenuta da lei e, a colonna 10, indica "1" per poter compilare la sezione successiva. Per compilare la sezione III B, Anna recupera il rogito d'acquisto e, dopo aver indicato "1" nella colonna 1 del rigo E51, semplicemente ricopia i dati catastali dell'immobile. Nel rigo E57 a colonna 1 Anna indica i 7.000 euro che ha speso per l'acquisto dei mobili della cucina. QUADRO E - SEZIONE IV RISPARMIO ENERGETICO P agare meno tasse risparmiando energia: un premio che ti elargisce il Fisco. Ti spetta infatti una detrazione consistente per gli interventi di riqualificazione energetica, quelli sull’involucro degli edifici (come la sostituzione degli infissi), quelli di installazione di pannelli solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, e, ancora, l'acquisto di schermature solari e quello di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per usufruire dello sgravio, devi compilare la sezione IV del quadro E con le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti. Ti spetta una detrazione d’imposta pari al: > 55% delle spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013; > 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 a fine 2016. A partire dal 2011, la spesa è detraibile solo in 10 rate annuali di pari importo. Per rimanere sempre informato sulle novità e gli aggiornamenti normativi vai sul nostro sito www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse dove trovi il dossier ristrutturazione e riqualificazione energetica, oppure consulta il nostro sito www.casarinnovabile.it. Detrazioni, rateazione e limiti Per sfruttare la detrazione, gli immobili devono essere "esistenti": non è quindi prevista la detrazione per immobili di nuova costruzione. Sono detraibili anche le spese per le prestazioni professionali (certificazioni tecniche, progetti...) e le opere edilizie funzionali all'intervento di risparmio energetico. La rateazione cambia a seconda dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa: > per le spese sostenute nel 2008, resta la ripartizione scelta per gli anni scorsi, che può andare da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni, quindi rimangono nel 730 di quest'anno solo le detrazioni per cui è stata scelta una rateazione da 8 a 10 anni; > dal 2011 le rate possono essere solo dieci. La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e, dal 2009, non lo è nemmeno con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per gli stessi interventi. A seconda del tipo di intervento, il limite massimo di detrazione cambia (vedi il dettaglio a pag. 49). Fai attenzione, perché tale limite è riferito all’unità immobiliare e, di conseguenza, deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata dalle fatture. Per gli interventi su parti condominiali, invece, l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a singole parti del condominio. Chi ha diritto alla detrazione Puoi fruire della detrazione se possiedi l'immobile su cui sono stati fatti gli interventi per il risparmio energetico a titolo di proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, ma anche se è in locazione o comodato. Se si tratta di interventi sulle parti comuni condominiali, ne hai diritto come condomino. Ha diritto agli sgravi fiscali anche il familiare convivente del possessore, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. COSE CHE CAPITANO Riqualificazione energetica con bonus mobili? “ Devo sostituire la caldaia e ho scelto di comprarne una a condensazione, così da poter sfruttare la detrazione al 65%. Devo rifare anche i mobili della cucina, posso usare la detrazione mobili visto che cambio la caldaia? „ Per poter sfruttare la detrazione del 50% della spesa per i mobili (vedi capitolo "ristrutturazioni"), devi aver effettuato interventi di ristrutturazione straordinaria sull'immobile per il quale vuoi comprarli. Pertanto, se per la caldaia utilizzi le detrazioni al 65%, per la riqualificazione energetica non hai accesso al beneficio sui mobili. Tuttavia, poiché la sostituzione della caldaia rientra a tutti gli effetti tra le ristrutturazioni straordinarie, se per questa opti per la detrazione al 50%, hai accesso anche alla detrazione del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto della cucina, entro un massimo di 10.000 euro di spesa detraibile. Devi fare due conti: da un lato perdi il 15% della detrazione sulla caldaia ma ne guadagni il 50% sulla spesa per la cucina. Ho pagato con assegno: posso rimediare per avere la detrazione? “ „ A gennaio di quest'anno ho sostituito la caldaia con una a pompa di calore. Per la fretta ho pagato con assegno e non con bonifico: posso sanare in qualche modo la situazione? Per poter usufruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, così come per quelli di ristrutturazione edilizia, è necessario pagare con bonifico bancario o postale. Se ci accorgiamo di avere pagato in altro modo, possiamo rimediare seguendo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che il contribuente possa concordare con il fornitore la restituzione del pagamento errato e rifare il pagamento, utilizzando correttamente il bonifico bancario o postale. Guida al 730 47 QUADRO E - SEZIONE IV In caso di vendita o di donazione dell’immobile sulla quale sono stati realizzati gli interventi, prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti che risulti dal rogito o dall'atto di donazione, all’acquirente o al donatario. Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente l'immobile. L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese di riqualificazione energetica, conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato cessano. IN Pannelli solari & Co.: i righi giusti Nella colonna 1 dei righi da E61 a E63 fai attenzione a indicare il codice giusto che individua il tipo d’intervento effettuato: > “1” per interventi di riqualificazione energetica diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio, che permettono di ottenere gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale definiti dal Ministro dello Sviluppo economico (ad esempio, sostituzione o installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse...); > “2” per interventi sull’involucro degli edifi- PARTICOLARE I documenti da avere per detrarre gli interventi di risparmio energetico Per far valere la detrazione del 55% o del 65% per gli interventi di risparmio energetico è necessario: • avere la fattura; • avere l’asseverazione (cioè la certificazione) di un tecnico che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza inferiore o uguale a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori; • avere l’attestato di certificazione energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'immobile ed è consegnato, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. Se non ci sono tali procedure, ai fini della detrazione vale l'attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema stabilito dal ministro dell’Economia e delle Finanze. L'attestato non è più richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; • stilare una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere: i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, il tipo di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo (con specificate le spese professionali) e all’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questi tre documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo una ricevuta informa- 48 Guida al 730 tica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori coincide con il giorno del "collaudo" degli impianti. Se non è previsto il collaudo per il tipo di intervento realizzato, chi effettua i lavori o il tecnico che compila la scheda informativa possono rilasciare un altro tipo di documentazione che provi tale data. Non è ammessa l'autocertificazione. Se la complessità dei lavori eseguiti non è adeguatamente descritta negli schemi resi disponibili dall’Enea, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a: Enea - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - via Anguillarese 301 - 00123 - Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "detrazioni fiscali - riqualificazione energetica". Il pagamento deve esser fatto tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Insieme alla dichiarazione dei redditi bisogna conservare (per l'eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria): l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese di riqualificazione energetica sono state fatte dall'affittuario o comodatario, deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal proprietario dell'immobile. QUADRO ci esistenti. Si tratta di interventi come la fornitura e posa in opera di materiale coibente, l'installazione di nuove finestre comprensive di infissi…; > “3” per installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda a uso domestico; > “4” per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di pompa di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici cosiddetti "a bassa entalpia". Dal 2012 sono compresi gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria; > “5” per acquisto e posa in opera di schermature solari. Si tratta di schermature solari a protezione di una superficie vetrata come le tende parasole, che non siano liberamente smontabili; > “6” per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (ad esempio le stufe a pellet). Nella colonna 2 indica l’anno in cui hai sostenuto le spese per cui chiedi la detrazione. Compila la colonna 3 solo se hai sostenuto le spese nel 2013. Indica il codice: > "1" per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 che danno diritto alla detrazione del 55%; > "2" per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 che danno diritto alla detrazione del 65%. A colonna 4 indica il codice: > “1” per interventi iniziati tra il 2008 e il 2014 e ancora in corso nel 2015; > “2” per spese sostenute prima del 2015 relative a un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2015; > “3” se sono presenti entrambe le condizioni dei due punti precedenti. La colonna 5 è riservata al caso specifico di chi E - SEZIONE IV ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile dal 2009 al 2015, oggetto di interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2008, e vuole rideterminare il numero di rate in cui sfruttare la detrazione. Se ti trovi in questa condizione, indica in questa colonna il numero di rate inizialmente scelto. Il Fisco ti dà la possibilità di detrarre la spesa residua esclusivamente in dieci rate annuali, quindi la rideterminazione può esser fatta solo scegliendo questa suddivisione. Nella colonna 6 riporta la rateazione scelta: "10" per le detrazioni dal 2011 al 2015 e tra "8" e "10" per le spese relative al 2008. Nella colonna 7 indica il numero della rata che utilizzi nel 2015, quindi per le spese del 2015 indica “1”. Nella colonna 8 indica la spesa totale che hai sostenuto nell'anno indicato a colonna 2. I limiti sono diversi a seconda del tipo di intervento effettuato: > 181.818,18 euro se hai messo il codice "1" a colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; > 153.846,15 euro se hai messo il codice "1" a colonna 1, per le spese dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; > 109.090,90 euro se hai messo il codice "2" o "3" a colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; > 92.307,69 euro se hai messo il codice "2" o "3" a colonna 1, per le spese dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; > 54.545,45 euro se hai messo il codice "4" a colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; > 46.153,84 euro se hai messo il codice "4" a colonna 1, per le spese dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; > 92.307,69 euro se hai messo il codice "5" a colonna 1, per le spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015; > 46.153,84 euro se hai messo il codice "6" a colonna 1, per le spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. ESEMPIO Anna compila la sezione IV del quadro E, dedicata alle ristrutturazioni che comportano un risparmio energetico. Nel 2015 Anna e suo marito hanno cambiato gli infissi di casa. Indicano entrambi il 50% della spesa nel proprio 730 a colonna 8. A colonna 1 Anna indica il codice "2", corrispondente al tipo di intervento effettuato (in questo caso sull'involucro di edifici esistenti) e nella colonna 2 indica l'anno in cui è stata sostenuta la spesa. A colonna 6 indica le 10 rate con cui deve ripartire la detrazione e a colonna 7 il numero della rata che sta utilizzando. Guida al 730 49 QUADRI F - G - I SE IL FISCO È A DEBITO S iamo all'epilogo, finalmente l'ultima pagina del 730 è arrivata: i quadri F, G e I ci permettono di recuperare quanto pagato in più di tasse negli anni precedenti, di recuperare i crediti d'imposta o di usare il credito con il Fisco per pagare altre imposte. Una firma ed è fatta! Anche per quest'anno il 730 è acqua passata: firma in fondo alla pagina e indica il numero di modelli utilizzati per fare il 730. Se vuoi che il Caf o il professionista a cui ti sei rivolto ti informino su eventuali irregolarità presenti nella dichiarazione e segnalate dall'Agenzia delle Entrate barra la casella relativa. Chi ti presta l'assistenza fiscale segnalerà che accetta di renderti questo servizio sul 730-2, il modello che ti consegna insieme alla documentazione fornita e che prova l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Acconti e ritenute già versati Hai pagato più tasse di quelle dovute negli anni scorsi? Sei un creditore del Fisco? Devi riportare quanto già versato (le ritenute) o devi segnalare gli acconti Irpef già versati? Fatti valere nel quadro F. Nella sezione I trovano spazio gli acconti versati per il 2015 relativamente a Irpef, addizionale comunale e cedolare secca. In caso di dichiarazione congiunta, marito e moglie devono compilare, ciascuno nel proprio modello, il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati. Nel rigo F1 devi indicare l'acconto Irpef versato per il 2015, al netto degli interessi in caso di rateazione. Se nel 2015 hai presentato il 730, riporta: > nella colonna 1, il punto 121 della CU; > nella colonna 2, il punto 122 della CU; > nella colonna 3, il punto 124 della CU; > nella colonna 5, il punto 126 della CU; > nelle colonna 6, il punto 127 della CU; Se hai pagato le imposte autonomamente, utilizzando il modello di versamento F24, indica: > nella colonna 1, le imposte versate con codice tributo "4033" e anno 2015; > nella colonna 2, le imposte versate con codice tributo "4034" e anno 2015; > nella colonna 4, le imposte versate con codice tributo "3843" e anno 2015; > nella colonna 5, le imposte versate con codice tributo "1840" e anno 2015 > nelle colonna 6, le imposte versate con codice tributo "1841" e anno 2015. Se hai presentato il 730/2015 senza sostituto, indica: > nella colonna 1, il punto 94 del 730-3 del 2015, se hai versato con F24 l'importo del rigo 234; 50 Guida al 730 > nella colonna 2, il punto 95 del 730-3 del 2015, se hai versato con F24 l'importo del rigo 244; > nella colonna 4, il punto 97 del 730-3 del 2015, se hai versato con F24 l'importo del rigo 236; > nella colonna 5, il punto 100 del 730-3 del 2015, se hai versato con F24 l'importo del rigo 239; > nelle colonna 6, il punto 101 del 730-3 del 2015, se hai versato con F24 l'importo del rigo 245. Se hai subito ritenute su redditi (non inserite nei quadri C e D) devi compilare la sezione II. Nel rigo F2 devi indicare: > nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali; > nella colonna 4 l’addizionale regionale e a colonna 5 l'addizionale comunale trattenute su quanto percepito per attività sportive dilettantistiche (nel rigo D4 hai indicato il codice “7”); > nella colonna 6 l'Irpef e a colonna 7 l’addizionale regionale sui compensi per lavori socialmente utili indicati nei punti 498 e 499 della CU. Nella sezione III si indicano le eccedenze d'imposta che derivano dalla precedente dichiarazione: in pratica si utilizza questa sezione se dalla dichiarazione dei redditi degli scorsi anni risultavano crediti relativi all'Irpef, alle addizionali o alla cedolare secca che non hai recuperato in tutto o in parte. Nel rigo F3 indica: > a colonna 1 il credito Irpef che risulta dalla dichiarazione sui redditi 2014 (punto 6 "credito Irpef non rimborsato dal sostituto") oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se non l'hai presentata lo scorso anno. Se con il 730 del 2015, avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta per pagare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, oppure, hai presentato il 730 senza sostituto e avevi un credito inferiore a 12 euro: riporta in questa colonna anche la somma delle colonne 4 e 5 del rigo 191 del 730-3 del 2015; > a colonna 2 l’importo del credito Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con l'F24; > a colonna 3 l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria riportato nella colonna 4 del rigo RX18 dell'Unico 2015; > a colonna 4 il credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con l'F24; > a colonna 5 il credito da cedolare secca indicato nel punto 94 della CU "credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto". Se con il 730 del 2015 avevi chiesto di utilizzare questo credito per pagare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, oppure, hai presentato il 730 senza sostituto e avevi un credito inferiore a 12 euro: riporta in questa colonna anche la somma delle colonne 4 e 5 del rigo 194 del 730-3 del 2015; QUADRO > a colonna 6 il credito da cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con l'F24. Nel rigo F4 indica: > a colonna 1 il codice Regione relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014; > a colonna 2 il credito relativo all’addizionale regionale risultante dalla dichiarazione sui redditi 2014 (punto 74 della CU "credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto"). Se con il 730 del 2015 avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta per pagare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, oppure, hai presentato il 730 senza sostituto e avevi un credito inferiore a 12 euro: riporta in questa colonna anche la somma delle colonne 4 e 5 del rigo 192 del 730-3 del 2015; > a colonna 3 il credito relativo all'addizionale regionale eventualmente utilizzata in compensazione con l'F24; > a colonna 4 il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015; > a colonna 5 il credito relativo all’addizionale comunale risultante dalla dichiarazione sui redditi 2014 (punto 84 della CU "credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto"). Se con il 730 del 2015 avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta per pagare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto, oppure, hai presentato il 730 senza sostituto e avevi un credito inferiore a 12 euro: riporta in questa colonna anche la somma delle colonne 4 e 5 del rigo 193 del 730-3 del 2015; > a colonna 6 il credito relativo all’addizionale comunale eventualmente utilizzata in compensazione con l'F24. Abbiamo illustrato, fin qui, le sezioni più comuni del quadro F. Per la compilazione delle altre sezioni ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Sono le sezioni: – "IV" dedicata alle ritenute e agli acconti sospesi per eventi eccezionali a particolari soggetti (vittime dell'estorsione, di calamità naturali...); – "VI" dedicata a chi risiede nei Comuni che hanno stabilito soglie di esenzione sull'addizionale comunale in presenza di particolari situazioni non risultanti dal 730, ma da altra documentazione (ad esempio l'Isee). Per il 2016 nessun acconto Se per i redditi dell'anno prossimo decidi di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti Irpef, devi compilare la sezione V del quadro F. Per esempio, si può decidere di non versare alcun acconto, se nel 2015 hai cambiato lavoro e non hai fatto conguagliare i redditi all’ultimo datore di lavoro. In questo caso, il saldo di imposte che pagherai sarà piuttosto salato, ma lo stesso non accadrà l'anno prossimo, a meno che non si cambi di nuovo lavoro. Il Fisco ti chiede l'acconto sui redditi dell'anno prossimo, aspettandosi più o meno la stessa cifra, e ti chiede di pagare gli acconti per il 2016, pari al 100% del saldo 2015. Attenzione, però: se sei certo di non cambiare lavoro F - G - I nel 2016, puoi decidere di non versare nulla in acconto e barrare la casella 1 del rigo F6. Se, invece, vuoi versare un acconto inferiore a quello risultante dal 730, non barrare la casella 1, ma indica nella casella 2 la somma che ti deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2016. Lo stesso discorso vale per l’acconto dell’addizionale comunale. Se non vuoi versarlo, barra la casella 3 del rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala nella colonna 4. Puoi fare lo stesso anche con l’acconto della cedolare secca: se non vuoi versarlo, barra la casella 5 del rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala nella colonna 6. La colonna 7 del rigo F6 è dedicata a chi intende rateizzare quanto dovuto al Fisco a titolo di saldo e primo acconto per Irpef, addizionali e cedolare. Indica in quante rate vuoi fare i versamenti (da 2 a 5, massimo 4 per i pensionati). Se sei senza sostituto d'imposta puoi scegliere di rateizzare da un minimo di due a un massimo di sette rate. In questa casella il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio sulla tua busta paga calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione. Se hai un credito d'imposta Il quadro G deve essere compilato se hai un credito d’imposta che deriva da: > il riacquisto della prima casa; > i canoni di locazione di un immobile che non hai percepito e per i quali è stata emessa la convalida di sfratto per morosità; > le quote versate per il reintegro di un fondo pensione da cui avevi chiesto un anticipo; > i redditi che hai percepito in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e per le quali chi ti presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta; > le spese di ristrutturazione dell'abitazione principale che possiedi in una delle zone colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009; > l'incremento dell'occupazione da parte dei datori di lavoro nelle aree svantaggiate; > in caso di mediazione, l'indennità corrisposta al soggetto abilitato cui ti sei rivolto e, in caso di negoziazione o arbitrato, il compenso corrisposto all'avvocato che se ne è occupato; > le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Il rigo G1 deve esser compilato da chi ha maturato un credito d’imposta a seguito del vendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa e il conseguente riacquisto di altro immobile avente le stesse caratteristiche per esser considerato prima casa. Il credito è pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato (in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto). Non devi compilare questo rigo se hai già utilizzato il credito di imposta per ridurre l’imposta di registro Guida al 730 51 QUADRO F - G - I dovuta sull’atto di acquisto agevolato o per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. A colonna 1 riporta l'eventuale credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del 730-3 del 2015. A colonna 2 indica il credito d’imposta maturato nel 2015 e a colonna 3 il credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione col modello F24 fino alla data di presentazione del 730. Per gli altri righi del quadro ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali perché riguardano casi poco frequenti. Con il 730 ci pago l'Imu Il quadro I è riservato a chi vuole usare l’eventuale credito che risulta dal 730 per pagare altre imposte che dovrà versare nel 2016 utilizzando il modello F24. Con l'F24 puoi, ad esempio, comunicare al Fisco di prelevare dal credito Irpef che deriva dal 730, quanto devi versare al Comune per l'Imu, la Tasi, la Tari... Per usare in compensazione il credito che risulta dal 730, devi compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello F24 con saldo inferiore a 1.000 euro. Per saldi superiori puoi usare solo i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o i servizi di Internet banking. Ricorda che devi presentare l'F24 anche con saldo a zero, ma puoi farlo solo tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Se fai questa scelta, non ottieni il rimborso del credito d'imposta o ne ottieni solo la parte che non hai chiesto di usare in compensazione con altre imposte. Al rigo I1 nella casella 1, indica l’ammontare delle imposte che vuoi versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta. Se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1 puoi usare il credito in compensazione, ma devi versare la differenza (ad esempio devi pagare 150 euro d'imposte con l'F24 e hai solo 100 euro di credito: la differenza di 50 euro la versi tu sempre tramite l'F24). Puoi barrare la casella 2 se vuoi utilizzare in compensazione con l'F24 l'intero credito che risulta dal 730. L’importo esatto del credito che può essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte è riportato nel modello 730-3. Trovi il dettaglio nei righi da 191 a 198 del 730-3, dove sono riportate anche le informazioni sul codice tributo, l’anno di riferimento, il codice Regione e il codice Comune, da usare per la compilazione dell'F24. In caso di dichiarazione congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura usare il credito che risulta dalla propria dichiarazione. Se devi presentare il 730 integrativo, ed entro la data di presentazione del 730 integrativo hai già utilizzato in compensazione con l'F24 il credito che è indicato nel quadro I della dichiarazione originaria, devi indicare nel quadro I del 730 integrativo un importo pari al credito usato in compensazione. Se non avevi compilato il quadro I nel 730 originario o non hai usato il credito della dichiarazione originaria, puoi lasciare in bianco o compilare in modo diverso il quadro I del 730 integrativo. ESEMPIO Anna non ha versato acconti Irpef per il 2015, quindi non indica nulla nelle colonne 1 e 2 del rigo F1. 52 Guida al 730 Indica, invece, nelle colonne 5 e 6 del rigo F1, l'acconto e il saldo che ha dovuto versare per la cedolare secca. È arrivata finalmente alla fine. Riporta il numero di modelli compilati nella casella apposita e completa la dichiarazione dei redditi 2015 mettendo la sua bella firma nello spazio apposito. Tira un sospiro di sollievo: anche quest'anno è fatta. UNICO RM RT E RW ABBINARE IL 730 ALL'UNICO S e percepisci redditi particolari che sarebbero da dichiarare con il modello Unico, puoi fare lo stesso il 730 per approfittare di tempi più brevi, in caso di rimborso, e poter contare sulla maggiore semplicità che questo modello ti assicura. 730 + Unico Puoi presentare il frontespizio e alcuni quadri dell’Unico Persone Fisiche - rispettandone le relative scadenze - insieme al tuo modello 730. Una soluzione che si può adottare solo in alcuni casi, elencati qui di seguito. Per i redditi non indicati qui sotto devi presentare per forza l'Unico. IN PARTICOLARE IVIE e IVAFE nel quadro RW Devi versare l’IVIE - imposta sul valore degli immobili all'estero - sugli immobili che possiedi all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale e sei residente in Italia. L'IVAFE - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero - si applica invece sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero. Entrambe le imposte possono essere calcolate e versate indicandole nel quadro RW del modello Unico, rispettando i termini e le modalità di versamento previsti per l'Irpef. Pertanto, entro il 16 giugno si versa il saldo dello scorso anno e il primo acconto dell'anno in corso, entro il 30 novembre il secondo acconto. Il quadro RM dell'Unico Puoi presentare il quadro RM dell’Unico abbinato al 730 se nel 2015: > hai percepito redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla legge italiana oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sulle quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva; > hai percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non fanno da sostituto d’imposta; > hai percepito proventi da depositi a garanzia per cui è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; > hai percepito redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto tassati con imposta sostitutiva al 20%. Se scegli di utilizzare il quadro RM abbinato al 730 non puoi optare per la tassazione ordinaria che è prevista per alcuni dei redditi appena visti. Il quadro RT dell'Unico Devi utilizzare il quadro RT dell’Unico se nel 2015: > non hai optato per il regime amministrato o gestito e hai realizzato plusvalenze derivanti da partecipazio- ni non qualificate (escluse quelle che derivano dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori con fiscalità privilegiata) i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria; > hai realizzato solo minusvalenze da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e le vuoi riportare negli anni successivi; > hai rivalutato il valore delle partecipazioni nel 2015. Il quadro RW dell'Unico Usa il modulo RW dell’Unico, se nel 2015 hai avuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Presentalo anche per il calcolo delle imposte (Ivie - imposta sul valore degli immobili situati all’estero e Ivafe - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per immobili situati all'estero di cui sei proprietario (o titolare di altro diritto reale) o ad attività finanziarie che possiedi all'estero. Guida al 730 53 MODELLO 730-3 LA RESA DEI CONTI I l modello 730 è stato compilato in tutte le sue parti: siamo alla resa dei conti con il Fisco, di cui si occupa chi ti presta assistenza fiscale. Avrai quindi, attraverso il modello 730-3, il quadro completo di quanto devi versare al Fisco o di quanto invece ti deve essere rimborsato perché hai pagato più tasse del dovuto. Tale modello ti verrà consegnato da chi presta l'assistenza fiscale dopo aver presentato il 730. Ricorda che se fai la dichiarazione congiunta il modello sarà uno solo. Fare il punto sui redditi Nella prima sezione del modello 730-3 trovi il riepilogo dei redditi già rivalutati o decurtati ai fini del calcolo dell'imposta finale. Rivalutare i redditi da terreni Nei righi 1 e 2 sono riportati, rispettivamente, il reddito dominicale e quello agrario, rivalutati per calcolare il reddito che producono ai fini delle imposte, calcolo che deve essere fatto separatamente per ciascun reddito. Per rivalutare i redditi da terreni bisogna moltiplicare il reddito dominicale per 2,34 e il reddito agrario per IN PARTICOLARE L'Imu pesa sulle detrazioni Le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli...) e quelle per lavoro dipendente variano in base allo scaglione di reddito a cui appartieni, cioè in base a quanto guadagni. Più detrazioni puoi far valere, più si riduce l'imposta netta da pagare. Il calcolo di queste detrazioni è influenzato dall'Imu. Il reddito del fabbricato non locato su cui hai versato l'Imu non viene considerato per il calcolo del reddito complessivo (rigo 11 del 730-3) e quindi delle detrazioni. L'abitazione principale e le pertinenze non influiscono mai sul calcolo delle detrazioni. Infatti, se non hai versato l'Imu, il reddito da queste derivante confluisce nel reddito complessivo, ma ai fini del calcolo del reddito imponibile non se ne tiene conto, perché devi sottrarre da questo la deduzione indicata al rigo 12 del 730-3 ("Deduzione abitazione principale e pertinenze"). Allo stesso modo, se hai versato l'Imu, il reddito è esente da Irpef e addizionali e non influisce sulle detrazioni. L'esenzione vale anche se l'Imu era dovuta ma non l'hai versata perché era inferiore al limite minimo previsto dal Comune. Se possiedi un fabbricato a uso abitativo su cui hai versato l'Imu che si trova nello stesso Comune in cui hai l'abitazione principale (di proprietà o in affitto), il 50% della sua rendita catastale rivalutata (e maggiorata di un terzo se hai indicato il codice 2 a colonna 2 del quadro RB) rientra nel reddito complessivo e, quindi, nel calcolo della detrazione. 54 Guida al 730 2,21. Se sei coltivatore diretto o imprenditore agricolo, la rivalutazione si ottiene moltiplicando il reddito dominicale per 1,98 e il reddito agrario per 1,87. Per i terreni non affittati, l'Imu ha sostituito Irpef e addizionali sul reddito dominicale che, quindi, non compare; il reddito agrario invece, continua a essere tassato. I terreni affittati e quelli per i quali valgono le esenzioni dal pagamento dell'Imu, sono tassati regolarmente con Irpef e addizionali. Ricorda che i redditi rivalutati dei terreni sono rapportati alla percentuale di possesso e al periodo in cui è durato il possesso. Se nel quadro A, colonna 7, righi da A1 ad A8 hai inserito uno dei codici che segnalano casi particolari (come, ad esempio la perdita del 30% del raccolto per eventi naturali) troverai applicate le riduzioni del caso, che sono segnalate anche nella casella "messaggi" che trovi nell'ultima pagina del modello 730-3. Calcolare la rendita della casa Nel rigo 3 sono riportati i redditi dei fabbricati. Questi redditi sono calcolati rivalutando del 5% la rendita catastale dell’immobile e rapportando il risultato alla percentuale e al periodo di possesso. In questo rigo sono presenti esclusivamente i redditi da fabbricati per i quali non hai pagato l'Imu perché questa imposta sostituisce Irpef e addizionali. Se la casa è data in affitto e non hai scelto il regime della cedolare secca, il reddito è dato dal valore più alto tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione annuale ridotto del 5% (del 25% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Se hai affittato con “canone concordato” l'immobile che si trova in un Comune ad alta densità abitativa o si trova in Abruzzo nelle zone colpite dal sisma (codici "8" e “14" a colonna 2 del quadro B), hai diritto a una riduzione del 30% del reddito imponibile. Se il fabbricato non locato si trova nello stesso Comune in cui hai l'abitazione principale e vi hai pagato l'Imu, in questo rigo troverai il 50% della rendita catastale rivalutata (se hai inserito il codice 2 a colonna 2 del quadro RB, la rendita viene maggiorata anche di un terzo). Se l'abitazione principale e le sue pertinenze non sono soggette a Imu, il loro reddito rivalutato è indicato al rigo 7. Lo stesso importo sarà indicato anche al rigo 12, per permettere la deduzione del reddito derivante dall'abitazione principale dal reddito complessivo. Viceversa, se hai versato l'Imu perché l'abitazione principale è considerata di lusso (classe A1, A8 o A9), troverai il reddito dell'abitazione principale e delle MODELLO 730-3 pertinenze nel rigo 148 della sezione "altri dati" del modello 730-3. Ricorda che se possiedi più pertinenze all'abitazione principale con la stessa classe catastale, ai fini Imu una è tassata come seconda casa ma la trovi in questo rigo perché hai indicato il codice 2 a colonna 12 del quadro RB. I guadagni del tuo lavoro Nel rigo 4 sarà indicato il totale dei redditi da lavoro dipendente e assimilati che hai dichiarato nel quadro C del 730. Nel rigo 5 sarà indicato il totale dei redditi che hai riportato nel quadro D del 730, al netto delle relative spese o riduzioni d’imposta. La cedolare secca Nel rigo 6 è indicato il canone di locazione su cui è applicato il regime di tassazione separato della cedolare secca, che hai scelto nel quadro B. L'Irpef è lorda Nella parte del 730-3, dedicata al calcolo dell'Irpef, sono riportati i dati utilizzati per determinare il reddito imponibile e la relativa imposta dovuta partendo dal reddito complessivo, che comprende anche i redditi sottoposti a cedolare secca. Il reddito imponibile Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi elencati nel quadro precedente (“riepilogo dei redditi”). Per ottenere il reddito imponibile, si sottraggono dal reddito complessivo: > i redditi da locazione su cui si è scelto il regime della cedolare secca (rigo 6); > la deduzione riconosciuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze (rigo 12); > gli oneri deducibili, sulla base di quanto indicato nella sezione II del quadro E (rigo 13 del 730-3). L’imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote previste per ogni scaglione del reddito imponibile. COME SI CALCOLA L'IRPEF Reddito imponibile (R.I.) in euro fino a 15.000 da 15.001 a 28.000 Formula per il calcolo dell'imposta 23% 3.450 + (R.I. - 15.000) x 27% da 28.001 a 55.000 6.960 + (R.I. - 28.000) x 38% da 55.001 a 75.000 17.220 + (R.I. - 55.000) x 41% oltre 75.001 25.420 + (R.I. - 75.000) x 43% L’imposta lorda L'imposta lorda, riportata nel rigo 16, si calcola sul reddito imponibile, individuando lo scaglione di reddito di appartenenza e applicando la relativa formula. Come ti calcolo le detrazioni In questa sezione del modello 730-3 sono riportate tutte le detrazioni e i crediti d'imposta che ti aiutano a ridurre l'imposta netta da pagare. Le detrazioni che trovi dal rigo 21 al rigo 27, variano in base allo scaglione di reddito a cui si appartiene. Per capire a quale scaglione appartieni, devi considerare il rigo 11 del 730-3 (reddito complessivo) e sottrarre il rigo 12 del 730-3 (deduzione per abitazione principale). Infatti, per il calcolo delle detrazioni, si considera anche l'eventuale reddito derivante dalla locazione per il quale hai scelto il regime della cedolare secca. In questo modo, ottieni il reddito complessivo da utilizzare nelle formule per il calcolo delle detrazioni. Inoltre, per applicare correttamente le formule che trovi nei paragrafi seguenti, ricorda che i risultati delle divisioni devono essere considerati solo per le prime quattro cifre decimali non arrotondate. Ad esempio, se il quoziente della divisione fosse 0,5678, per calcolare la detrazione devi utilizzare 0,567. Infine, se nelle formule il quoziente è minore di zero, non ti spetta la detrazione, se è maggiore o uguale a uno ti spetta per intero. Guida al 730 55 MODELLO 730-3 ULTERIORE DETRAZIONE PER IL CONIUGE Reddito netto (in euro) Maggiorazione spettante (in euro) Da 29.000 a 29.200 10 Da 29.200 a 34.700 20 Da 34.700 a 35.000 30 Da 35.000 a 35.100 20 Da 35.100 a 35.200 10 detrazione per il coniuge". Se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000 euro la formula per il calcolo è: Detrazione spettante = [690 x (80.000 - reddito complessivo)] 40.000 Se il reddito supera gli 80.000 euro il Fisco non riconosce alcuna detrazione per il coniuge che hai dichiarato a tuo carico. Il valore dei figli Come scaricare il marito Partiamo con la detrazione per il coniuge a carico indicata nel rigo 21. Se il tuo reddito complessivo non supera i 15.000 euro, la detrazione per il coniuge si calcola con la seguente formula: Detrazione spettante = [800 - (110 x reddito complessivo)] 15.000 La detrazione deve esser rapportata ai mesi per cui il coniuge viene dichiarato a carico (casella 5 del rigo 1 nel quadro "familiari a carico"). Se il reddito è compreso tra 15.000 e 40.000 euro la detrazione, invece, si calcola così: Detrazione spettante = 690 x mesi a carico 12 Calcolata la detrazione, se il reddito è compreso tra 29.000 e 35.200 euro, alla detrazione si sommano importi fissi che non dipendono dai mesi per cui hai dichiarato il coniuge a carico. Trovi gli importi nella tabella qui sopra: "Ulteriore 56 Guida al 730 La detrazione per figli a carico è riportata nel rigo 22. Nel rigo successivo sarà indicata l'ulteriore detrazione fissa di 1.200 euro per chi ha più di tre figli e che è indipendente dal reddito. Il Fisco ti sconta 950 euro per ogni figlio, che in alcuni casi particolari diventano: > 1.220 euro per ciascun figlio che ha meno di 3 anni; > 1.350 euro per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni; > 1.620 euro per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni. Se i figli a carico sono più di tre, il Fisco riconosce 200 euro di detrazione in più per ciascun figlio a partire dal primo e, quindi, sono pari a: > 1.150 euro per ogni figlio che ha più di tre anni; > 1.420 euro per ogni figlio con meno di tre anni; > 1.550 euro per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni; > 1.820 euro per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni. La detrazione individuata, deve essere rapportata al numero di mesi per cui hai avuto a carico il figlio e alla percentuale di spettanza. Per determinare l’ammontare della detrazione che ti spetta devi calcolare: MODELLO 730-3 Incremento = (numero di figli a carico - 1) x 15.000 Quoziente = (95.000 + Incremento) - Reddito complessivo 95.000 + Incremento Se il Quoziente è compreso tra zero e uno, somma le detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun figlio e calcola la detrazione spettante: Quindi, per individuare la detrazione spettante, devi calcolare: Quoziente = 80.000 - Reddito complessivo 80.000 La detrazione spettante è: Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente Detrazione spettante = Totale Detrazioni Teoriche x Quoziente Facciamo un esempio per capire meglio. Mario Rossi ha un solo figlio a carico al 50% per tutto l’anno e lo stesso ha compiuto tre anni ad agosto 2015, quindi avrà diritto alla detrazione maggiore solo per otto mesi. Di conseguenza la detrazione teorica sarà: Detrazione teorica = (1220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50 = 565 100 Ipotizzando che Mario abbia un reddito complessivo di 30.000 euro e 1.000 euro di deduzione per l'abitazione principale perché non ha versato l'Imu: 1. Reddito Netto = 30.000 - 1.000 = 29.000 2. Incremento = (1 -1) x 15.000 = 0 3. Quoziente = (95.000 - 29.000) = 0,6947 95.000 Detrazione spettante = 565 x 0,6947 = 393 Se hai una famiglia numerosa (più di tre figli) e ti spettano le detrazioni per figli a carico, il Fisco ti riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200 euro. L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche se il quarto figlio è nato nel 2015 e viene indicata al rigo 23. Questa ulteriore detrazione è una tantum, quindi non spetta per ogni figlio e non varia se ne hai più di quattro; inoltre deve essere divisa al 50% tra i genitori non legalmente separati e non è possibile fare una diversa ripartizione. Devi prestare attenzione, perché se l’ulteriore detrazione per figli risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo dell'ulteriore detrazione che non può essere goduta verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito. Gli altri familiari a carico Nel rigo 24 sarà riportata la detrazione prevista per altri familiari a carico, che è di 750 euro. Questa detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico devono essere rapportate ai mesi per cui si dichiara a carico il familiare. Se guadagni di più detrai di meno Nel rigo 25 sono indicate le detrazioni per lavoro dipendente, che variano in funzione del reddito e del periodo di lavoro svolto. Per calcolarle, occorre considerare il reddito complessivo, sommando anche l'eventuale reddito sul quale versi la cedolare secca sull'affitto. L’importo della detrazione che risulta dalle operazioni indicate nella tabella qui sotto, deve essere moltiplicato per i giorni lavorati - che hai indicato nel modello 730 al quadro C, rigo C5, colonna 1 - e diviso per 365 se hai lavorato solo per una parte dell’anno. Se il reddito complessivo è inferiore a 8.000 euro, la detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. Quando l'età dei pensionati conta Il rigo 26 riguarda la detrazione per redditi da pensione, che varia in funzione del reddito e del periodo di pensione. Per calcolare la detrazione, si procede nello stesso modo che abbiamo usato con i redditi da lavoro, ma facendo riferimento alla tabella a pagina 58. Come puoi vedere dalla tabella a pagina seguente, "Detrazione in base all'età e al reddito", la detrazione è diversa anche in base all’età del pensionato al 31 dicembre 2015. La detrazione deve essere moltiplicata per i giorni di pensione (nel 730 al rigo C5 colonna 2 del quadro C) e divisa per 365. Se il reddito è inferiore a 7.500 euro, la detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i pensionati con meno di 75 anni. Per gli ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a 7.750 euro la detrazione minima è di 713 euro. LE DETRAZIONI DA APPLICARE AL REDDITO DA LAVORO Reddito (in euro) Detrazione (in euro) Inferiore a 8.000 Compreso tra 8.001 e 28.000 Compreso tra 28.001 e 55.000 Oltre 55.000 1.880 978 + 902 x (28.000 - reddito) 20.000 978 x (55.000 - reddito) 27.000 0 Guida al 730 57 MODELLO 730-3 DETRAZIONE IN BASE ALL'ETÀ E AL REDDITO DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI Reddito (in euro) Reddito (in euro) ETÀ INFERIORE A Detrazione (in euro) 75 Inferiore a 4.800 ANNI Inferiore a 7.500 Compreso tra 7.501 e 15.000 1.725 1.255 + 470 x (15.000 - reddito) 7.500 1.255 x Compreso tra 15.001 e 55.000 Oltre 55.000 ETÀ PARI O SUPERIORE A (55.000 - reddito) 40.000 0 75 1.783 1.297 + Compreso tra 15.001 e 55.000 Oltre 55.000 Compreso tra 15.001 e 55.000 Il rigo 27 riporta i redditi assimilati al lavoro dipendente. Guarda la tabella qui sopra a destra (detrazioni per redditi assimilati) per individuare la detrazione che ti spetta. Se nel 730 hai indicato redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente nella sezione II del quadro C oppure nei righi D3 e D5 del quadro D, il reddito di riferimento è lo stesso individuato nelle due sezioni precedenti, ma la detrazione non deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto. Attenzione: le detrazioni cambiano se si tratta di altri redditi assimilati, come gli assegni all’ex coniuge per separazione o divorzio: fai riferimento alla seconda tabella in alto a destra (detrazioni per altri redditi assimilati) utilizzando gli stessi criteri della precedente. Le detrazioni per oneri Le spese (cioè gli "oneri" nel linguaggio del Fisco) che hai indicato nel quadro E, vengono riportate nel quadro 730-3, suddivise in base alla sezione del 730 cui appartengono. Le spese indicate nella sezione I sulle quali spetta una detrazione del 19% e del 26% sono riportate nel rigo 28. Chi presta l'assistenza fiscale somma gli importi e, una volta sottratte le eventuali franchigie (spese mediche, veterinarie...) e fissati i limiti di spesa massima agevolabile (interessi sui mutui, rette per l'asilo nido...), applica alla cifra ottenuta la percentuale di detrazione. Nel rigo 29 del 730-3 trovi le detrazioni del 36%, del 41% o del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie. Queste detrazioni, indicate nella sezione III del quadro E, sono calcolate singolarmente per ogni rigo che hai compilato. Quindi, alla somma indicata a colonna 9 di ogni rigo (da E41 a E 44), è applicata la percentuale di detrazione che ti spetta e il risultato è diviso per il numero di rate indicato a colonna 8. La Detrazione (in euro) Inferiore a 7.500 (55.000 - reddito) 40.000 0 0 DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI ASSIMILATI Compreso tra 7.501 e 15.000 1.297x 1.104 (55.000 - reddito) 1.104 x 50.200 Oltre 55.000 486 x (15.000 - reddito) 7.250 Redditi assimilati al lavoro dipendente 58 Guida al 730 Compreso tra 4.801 e 55.000 Reddito (in euro) ANNI Inferiore a 7.750 Compreso tra 7.751 e 15.000 Detrazione (in euro) Oltre 55.000 1.725 1.255 + 470 x (15.000 - reddito) 7.500 1.255 x (55.000 - reddito) 40.000 0 somma dei singoli importi è indicata nel 730-3. Le detrazioni sulle spese per l'acquisto di mobili o elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati, vengono indicate nel rigo 30. In questo rigo si trova il 50% dell'importo indicato nel rigo E57 del quadro E, diviso per le 10 rate previste. Le detrazioni sulle spese per gli interventi di risparmio energetico sono calcolate con la stessa procedura appena vista per le spese di ristrutturazione edilizia. Il totale di queste spese, sulle quali viene applicata la detrazione del 55% o del 65% dell'onere sostenuto, sono indicate nel rigo 31 del 730-3. Le detrazioni per canoni di locazione che hai indicato eventualmente nel quadro E, ai righi E71 e E72, sono riportate al rigo 32 del 730-3. Si tratta delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni variano a seconda del reddito complessivo (compreso quello su cui si paga la cedolare secca) e vengono riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi riportati nella tabella a pagina a fianco "Detrazioni per locazione: casella 1 rigo E71". Ricorda che ti vengono rimborsate sotto forma di credito d'imposta, anche nel caso in cui fossi incapiente, cioè se la tua imposta, al netto delle detrazioni per familiari a carico e per i vari tipi di reddito dichiarato, risulta più bassa delle detrazioni per locazione che ti spettano. Nel rigo E71 del quadro E (Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale) indica a colonna 1 il codice: > "1" se hai stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/98; > "2" se sei intestatario di un contratto di locazione a canone convenzionale per la tua abitazione principale, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, e art. 4, MODELLO 730-3 DETRAZIONI PER LOCAZIONE: CASELLA 1 RIGO E71 Codice 1 2 3 4 Limite di reddito (in euro) Detrazione (in euro) Inferiore a 15.493,71 300 Da 15.493,71 a 30.987,41 150 Inferiore a 15.493,71 495,80 Da 15.493,71 a 30.987,41 247,90 Inferiore a 15.493,71 991,60 Inferiore a 15.493,71 900 Da 15.493,71 a 30.987,41 450 attribuita da chi presta l’assistenza fiscale è di: > 991,60 euro se il tuo reddito totale è inferiore a 15.493,71 euro; > 495,80 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Le due detrazioni non sono cumulabili, ma puoi scegliere quella a te più favorevole. Se durante l’anno ti trovi in situazioni diverse, puoi avere più detrazioni. Il rigo 33 è utilizzato per indicare le altre detrazioni indicate nella sezione VI del quadro E. I righi da 41 a 45 sono dedicati agli eventuali crediti d'imposta cui hai diritto, come ad esempio quello per il riacquisto della prima casa. Nel rigo 48 vengono sommate tutte le detrazioni e i crediti d'imposta che ti spettano. commi 2 e 3 della legge n. 431/98; > "3" se hai un'età compresa fra i 20 e i 30 anni e hai stipulato un contratto di locazione per l’abitazione principale ai sensi della legge n. 431/98. Se il requisito dell’età è soddisfatto per una parte dell’anno, si può sfruttare l'agevolazione per il periodo corrispondente e spetta per i primi tre anni di stipula del contratto. L'immobile affittato non deve essere l'abitazione principale dei genitori. > "4" sei hai stipulato un contratto di locazione per un alloggio sociale (definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008) da utilizzare come abitazione principale. A colonna 2 indica il numero di giorni nei quali l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale e a colonna 3 la percentuale di detrazione spettante, in caso di contratti cointestati. Il rigo E72 del quadro E va compilato dai lavoratori dipendenti (sono esclusi i redditi assimilati) che hanno trasferito la residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nel limite dei tre anni precedenti a quello di richiesta della detrazione e, di conseguenza, sono titolari di un contratto di locazione per l'abitazione principale. Il nuovo Comune deve distare almeno 100 chilometri dal precedente e appartenere a una Regione diversa. La detrazione spetta per i primi tre anni del trasferimento della residenza. A colonna 1 indica il numero di giorni nei quali l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale e a colonna 2 la percentuale di detrazione spettante in caso di contratti cointestati. La detrazione che ti viene Quanto ti tocca pagare Nei righi da 51 a 62 troviamo l'imposta netta e la differenza tra questa e quanto hai già versato, oltre ad altri crediti come quelli per le imposte pagate all'estero e gli acconti versati. L’imposta netta indicata al rigo 51 è ottenuta sottraendo dall’imposta lorda (rigo 16 del 730-3) la somma delle detrazioni e dei crediti d’imposta che viene indicata nel rigo 48. Tutto quello che puoi recuperare Nel rigo 57 scopriamo se dobbiamo ancora soldi al Fisco oppure se possiamo recuperare qualcosa. Infatti, dall’imposta netta si sottraggono: > i crediti d'imposta legati al sisma d'Abruzzo (quadro G righi G5 e G6 del 730 - righi 52 e 53 del 730-3).; > i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero (quadro G rigo G4 del 730 - rigo 54 del 730-3); > i crediti d'imposta per le erogazioni liberali alla cultura (quadro G rigo G9 del 730 - rigo 55 del 730-3); > il credito d’imposta per le locazioni non percepite (quadro G rigo G2 del 730 - rigo 57 del 730-3); > le ritenute che hai già versato tramite i sostituti d’imposta (quadri C e D del 730 - rigo 59 del 730-3); > le eccedenze che risultano da dichiarazioni presentate negli anni precedenti (quadro F sezione III del 730 - rigo 61 del 730-3). Dalla differenza così ottenuta, bisogna sottrarre gli acconti eventualmente versati in corso d’anno (quadro F rigo F1 del 730 - rigo 62 del 730-3). Guida al 730 59 MODELLO 730-3 Addizionali regionale e comunale Nei righi dal 71 al 79 si calcolano, sulla base del domicilio fiscale, l’addizionale regionale dovuta per il 2015, il saldo 2015 e l’acconto per il 2016 dell’addizionale comunale. Ai fini del calcolo delle addizionali regionale e comunale, il reddito imponibile considerato è quello che risulta dal rigo 14 e che viene riportato al rigo 71. Per il calcolo finale sono riportati i versamenti inseriti nel quadro C. Cedolare secca La cedolare secca sulle locazioni trova spazio nei righi da 81 a 83, dove viene indicato il totale dovuto per il 2015 e gli acconti versati durante l'anno oltre l'eventuale eccedenza di versamento che risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Ricordiamo che per lo scorso anno l'acconto era stato fissato al 95% del dovuto. Nei successivi tre righi è evidenziata la base imponibile per calcolare il contributo di solidarietà dovuto per il 2015 (per redditi complessivi superiori ai 300 mila euro) e quello eventualmente già versato. La liquidazione del Fisco La resa dei conti è nel quadro "liquidazione delle imposte del dichiarante": infatti, dal rigo 91 al 102 vengono indicate separatamente tutte le imposte e 60 Guida al 730 gli eventuali acconti da versare. I righi 91, 92, 93 e 99 del 730-3 sono dedicati rispettivamente all’Irpef, all’addizionale regionale, alla comunale e alla cedolare secca. Nella sezione “crediti”: > nella colonna 1 dei righi 92 e 93 sono indicati i codici che individuano la Regione e il Comune di residenza; > nella colonna 2 sono indicati per ogni singola imposta gli importi inferiori a 12 euro che non ti saranno rimborsati dal sostituto d'imposta; > nella colonna 3 è riportato il credito che ti spetta per ogni imposta; > nella colonna 4 viene eventualmente indicato l’importo del credito d'imposta di colonna 3 che decidi di utilizzare per pagare altre imposte. In quest’ultimo caso, sarà compilata la sezione del 730-3: “dati per la compilazione del modello F24”. Copierai i dati di questo quadro nel modello F24 che serve per pagare altre imposte (Imu, Tasi...); > nella colonna 5 trovi il credito d'imposta che ti viene versato dal sostituto d'imposta in busta paga o sulla pensione. Nella sezione “debiti”: > nella colonna 6 sono indicati, per ogni imposta, gli importi inferiori a 12 euro non addebitati; > nella colonna 7 trovi il debito per ogni imposta. Nel rigo 97 trovi l'acconto per l'addizionale comunale 2016 se non è stata sufficientemente trattenuta dal sostituto d'imposta in corso d'anno. Ricorda che MODELLO 730-3 se l'importo è inferiore a 10 euro non se ne tiene conto nella somma finale degli importi indicata nei successivi righi dal 161 al 164. Dal rigo 94 al 96, se si è a debito, sono calcolati gli acconti. Per l'Irpef, se il debito al rigo 60 è inferiore a 51,65 euro non devi versare nulla. Se superi questa soglia il Fisco ti chiede ben il 100% del debito come acconto per quest’anno. In più, se il tuo debito è inferiore a 257,52 euro, ti sarà trattenuto solo l'acconto unico di novembre, mentre se è superiore a questa cifra, ti tratterranno il 40% dell’acconto a luglio e il restante 60% a novembre. Nei righi 100 e 101 trovi quanto devi pagare di acconto sulla cedolare secca per il 2016, che è pari al 95% del dovuto per il 2015. Per sapere se devi versare l'acconto in una sola soluzione o in due rate, segui le regole appena viste per l'Irpef. Nella sezione "altri dati" di questa pagina generalmente si trovano compilati: > il rigo 136 in caso di scelta di rateazione delle spese mediche come visto nel capitolo "detrazioni"; > il rigo 137 con il reddito complessivo percepito, cui si deve far riferimento per le agevolazioni fiscali; > il rigo 147 con i redditi fondiari non imponibili (come ad esempio, i fabbricati non locati per cui hai versato l'Imu); > il rigo 148 con il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze considerate esenti da Irpef e addizionali perché hai pagato già l'Imu Credito o debito? A questo punto, si tirano le somme e nei righi dal 161 al 164 trovi quanto devi al Fisco o quanto credito vanti nei suoi confronti. Se sei a debito, il rigo 161 riporta quanto sarà trattenuto in busta paga a luglio (agosto o settembre per i pensionati) e a novembre. Il versamento dell'acconto di luglio comprende oltre al primo acconto per il 2016, l’eventuale saldo che risulta dovuto per il 2015. Se hai scelto di rateizzare, devi dividere l’importo indicato nella colonna 1 del rigo 161 per il numero di rate che hai indicato nel quadro F (rigo F6 colonna 7) e che viene riportato anche in questo quadro. Il secondo acconto (colonna 2 del rigo 161), che si paga a novembre, non può essere rateizzato nemmeno se la somma risultasse ingente. Se, facendo bene i conti, entro il 30 settembre 2016 ti accorgi che è inutile versare in tutto o in parte quanto dovuto per il secondo acconto, puoi comunicarlo al sostituto d’imposta che, a novembre, tratterrà quanto da te deciso. Se, invece, hai compilato il rigo F6 del quadro F dichiarando di fare versamenti inferiori o di non farli del tutto, la liquidazione tiene conto della scelta. Le colonne del rigo 162 sono riservate a chi non ha il sostituto d'imposta e che trova indicati gli stessi importi come li abbiamo appena visti per il rigo precedente. In questo caso sarà compilata anche la sezione "importi da versare mod F24 (730 dipendenti senza sostituto)" per permetterti la corretta compilazione dell'F24 e il successivo versamento. La stampa dell'F24 viene fatta da chi ti presta l'assistenza fiscale. Se sei a credito con il Fisco, il rimborso che trovi nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto/settembre è indicato nel rigo 163 del 730-3. Il rigo 164 è per chi non ha sostituto d'imposta e risulta a credito, in questo campo viene indicato quanto verrà rimborsato dall'Agenzia delle Entrate. Se la dichiarazione è congiunta, nel prospetto c'è solo l'importo complessivo, che tiene conto della liquidazione delle imposte dei coniugi. Compensa le imposte con l'F24 Puoi utilizzare eventuali crediti d'imposta (Irpef, addizionali o cedolare secca) per versare l'Imu, la Tasi o altre imposte, per farlo devi aver compilato il quadro I (vedi "Se il Fisco è a debito"). In questo caso chi ti presta assistenza fiscale indicherà nel quadro "dati per la compilazione del modello F24" (righi da 191 a 198) l'ammontare di ogni credito che ti spetta nel rigo di riferimento, così da poterli riportare nell'F24 che usi per il pagamento. Ricorda che se l'F24 ha saldo pari a zero, perché ad esempio versi 100 euro di Imu usando 100 euro di credito Irpef, devi presentarlo comunque. Se non hai sostituto d'imposta, a colonna 5 trovi gli eventuali crediti d'imposta che essendo inferiori a 12 euro non sono rimborsati dal Fisco, ma possono essere usati in compensazione. Guida al 730 61 QUADRO F CORREGGERE IL 730 E rrare humanum est, si sa già dai tempi di Cicerone. Ma siccome perseverare è diabolico, se dovessi accorgerti che chi ti ha prestato assistenza fiscale ha commesso degli errori, devi segnalarlo immediatamente: in questo modo si potrà rimediare facilmente presentando un modello 730 "rettificativo". Se invece l'errore è tuo, non preoccuparti, hai diverse possibilità e un'ampia disponibilità di tempo per rimediarvi. Se l'errore è a tuo vantaggio Se ti sei dimenticato di qualche elemento che andava indicato nel 730 (per esempio, non hai inserito oneri detraibili o acconti Irpef già versati) e la rettifica significa un maggiore credito o un minor debito a tuo favore o riguarda dati che non portano ad alcuna variazione di imposta rispetto al 730 originario, puoi: > presentare a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre 2016, un nuovo 730 con tutta la documentazione allegata, indicando il codice "1" nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio anche se l'assistenza è stata prestata dal sostituto d'imposta; > presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 30 settembre 2016, barrando la casella “correttiva nei termini” sul frontespizio; > presentare il modello Unico entro le date utili relative all'Unico 2017, cioè quello sui redditi 2016, barrando la casella “dichiarazione integrativa a favore” sul frontespizio. Se sbagli il sostituto d'imposta Se ti accorgi di non aver fornito i dati corretti per identificare il sostituto d'imposta che farà il conguaglio, presenta entro il 25 ottobre 2016 un nuovo 730, indicando il codice "2" nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Se oltre ai dati del sostituto hai anche fatto errori di compilazione che comportano un maggior credito, indica il codice "3" nella casella “730 integrativo”. Se l'errore è a tuo svantaggio Se non hai indicato nel 730 qualche reddito o alcune spese che hai inserito non sono da considerare valide e, negli altri casi in cui l'errore comporta un minor credito o un maggior debito per te, devi rimediare con il modello Unico, presentandolo: > entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) e pagare, oltre al maggior tributo dovuto, gli interessi legali e la sanzione ridotta; > entro il termine previsto per la presentazione del 62 Guida al 730 modello Unico 2017 (dichiarazione integrativa) e pagare contestualmente il maggior tributo dovuto, gli interessi legali e la sanzione ridotta; > entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, versando la sanzione intera e gli interessi legali. Devi compilare l'integrativo Se sei nella situazione indicata con il codice "1" nella casella 730 integrativo (cioè l'errore è a tuo favore), devi compilare il quadro F sezione VII. Per i crediti che ti sono stati rimborsati dal sostituto d'imposta compila il rigo F9 indicando: > nella colonna 1 il credito Irpef rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal 730-3 originario (rigo 91 colonna 5), se la dichiarazione presentata era congiunta indica il rigo 111 colonna 5 del 730-3; > nella colonna 2 il credito sull’addizionale regionale rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal 730-3 originario (rigo 92 colonna 5), se la dichiarazione presentata era congiunta indica il rigo 112 colonna 5 del 730-3; > nella colonna 3 il credito relativo all’addizionale comunale rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal 730-3 originario (rigo 93 colonna 5), se la dichiarazione presentata era congiunta indica il rigo 113 colonna 5 del 730-3; > nella colonna 4 il credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal 730-3 originario (rigo 99 colonna 5), se la dichiarazione presentata era congiunta indica il rigo 119 colonna 5 del 730-3. Se hai usato i crediti che risultavano dal 730 originario per pagare altre imposte (come l'Imu) usando il modello F24, compila il rigo F10 indicando: > nella colonna 1 il credito Irpef indicato nella colonna 4 del rigo 91 del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, hai usato in compensazione con l’F24 per il versamento di altre imposte; > nella colonna 2 il credito per addizionale regionale indicato nella colonna 4 del rigo 92 del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, hai usato in compensazione con l’F24; > nella colonna 3 il credito per addizionale comunale indicato in colonna 4 del rigo 93 del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, hai usato in compensazione con l’F24; > nella colonna 4 il credito per la cedolare secca sulle locazioni indicato in colonna 4 del rigo 99 del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, hai usato in compensazione con l’F24 per versare altre imposte. SCHEDE DELL '8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE OTTO, CINQUE, DUE PER MILLE H ai finito di compilare il 730: prima di presentarlo, scegli a chi destinare il tuo otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Per esprimere la scelta devi compilare la scheda che trovi allegata al 730, firmando la casella nel riquadro corrispondente. Se invece non devi presentare la dichiarazione dei redditi, puoi comunque destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef, consegnando la scheda allegata alla Certificazione Unica al sostituto d'imposta o al Caf. L’otto, il cinque e il due per mille non sono alternativi tra loro: puoi quindi scegliere di compilare tutti, alcuni o nessun quadro senza. Chiese: otto per mille Per scegliere a chi destinare l'otto per mille della tua Irpef, devi firmare la casella corrispondente all'istituzione che vuoi finanziare. Scegli tra gli interventi: > di interesse sociale o umanitario gestiti direttamente dallo Stato; > di carattere religioso o caritativo gestiti dalla Chiesa cattolica; > sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, effettuati dall'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; > sociali e umanitari anche in Paesi del terzo mondo organizzati dalle Assemblee di Dio in Italia; > di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale, gestiti anche indirettamente dalla Chiesa Evangelica Valdese; > sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, gestiti anche indirettamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia; > di tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, ai fini della conservazione delle tradizioni, dei beni culturali ebraici e del patrimonio storico e artistico, nonché a interventi sociali e umanitari per la tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo gestiti dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; > di mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale; > sociali culturali e umanitari, anche a favore di Paesi esteri, da parte della Chiesa apostolica in Italia; > sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero da parte dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; > culturali, sociali e umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte dell’Unione Buddhista Italiana; > di sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali eventualmente anche a favore di altri Paesi da parte dell’Unione Induista Italiana. Se non esprimi la scelta, la tua quota d’imposta sarà trattenuta e verrà ripartita tra le istituzioni secondo la proporzione che risulta dalle scelte fatte da tutti i contribuenti. Tuttavia, la quota proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio e alla Chiesa apostolica viene devoluta alla gestione statale, quindi questa istituzione non prende la sua quota. Onlus & Co.: cinque per mille Puoi scegliere di destinare il cinque per mille delle tue imposte a una delle seguenti finalità: > al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997; > al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; > al finanziamento della ricerca sanitaria; > al finanziamento di organismi privati per l’attività di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; > al sostegno alle attività sociali svolte dal tuo Comune di residenza; > al sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni che svolgono attività d’interesse sociale. Per fare la tua scelta devi firmare in corrispondenza del quadro in cui vi è indicata la finalità che vuoi perseguire con la tua donazione. Inoltre, se vuoi indirizzare il tuo contributo a un ente specifico, devi segnalarne il codice fiscale nell’apposita griglia indicata nella casella stessa. Partiti politici: due per mille Puoi scegliere di destinare una quota pari al due per mille delle tue imposte sul reddito a favore di un partito politico (iscritto nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate). Le associazioni culturali Da quest'anno puoi destinare una quota pari al due per mille della tua imposta sul reddito a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Art. 1, comma 985, L. 28/12/2015, n. 208). Guida al 730 63 730