la nuova deduzione del costo “residuo”
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la nuova deduzione del costo “residuo”
INFORMATIVA N. 130 – 26 APRILE 2016 IRAP LA NUOVA DEDUZIONE DEL COSTO “RESIDUO” DEL PERSONALE E IL MOD. IRAP 2016 Art. 1, comma 20, Legge n. 190/2014 Art. 11, D.Lgs. n. 446/97 Circolare Agenzia Entrate 9.6.2015, n. 22/E Istruzioni mod. IRAP 2016 Nel quadro IS del mod. IRAP 2016 è presente un nuovo rigo destinato all’indicazione della deduzione “residuale” del costo riferito al personale dipendente a tempo indeterminato, ossia alla differenza tra il costo complessivo e le altre deduzioni spettanti. Il relativo ammontare va altresì evidenziato nell’apposito rigo contenuto negli specifici quadri (IQ / IP / IC / IE) utilizzabili ai fini dell’individuazione del valore della produzione. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 2 di 15 Come noto, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP l’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 riconosce alcune deduzioni volte a ridurre l’onere della componente collegata al costo del personale dipendente. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 20, Finanziaria 2015, è stata introdotta una nuova deduzione che rende integralmente deducibile il costo del lavoro a tempo indeterminato. Trattasi di una deduzione residuale, posto che la stessa “copre” la parte del costo del personale dipendente a tempo indeterminato eccedente le altre deduzioni spettanti. È quindi necessario individuare prioritariamente le altre deduzioni e soltanto l’eccedenza rispetto al predetto costo rappresenta la deduzione residuale. Non sambra quindi possibile “evitare” il calcolo delle altre deduzioni e considerare l’intero costo del personale a tempo indeterminato quale deduzione residuale. Tipo deduzione Tipologia dipendenti Ammontare Contributi INAIL Tutti 100% Tutti i soggetti passivi IRAP co. 1, lett. a), n. 1) A tempo indeterminato € 7.500 € 13.500 - donne - giovani<35anni Tutti i soggetti passivi IRAP (escluse imprese operanti in concessione e a tariffa e di Enti pubblici) co. 1, lett. a), n. 2) € 15.000 Tutti i soggetti passivi IRAP (escluse banche, assicurazioni, imprese operanti in concessione/a tariffa, Enti pubblici) co. 1, lett. a), n. 3) 100% Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi imprese operanti in concessione/tariffa, Enti pubblici) co. 1, lett. a), n. 4) 100% Tutti i soggetti passivi IRAP co. 1, lett. a), n. 5) 100% Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi Enti pubblici) co. 1, lett. a), n. 5) Parte che non concorre al reddito del dipendente Imprese autorizzate all’autotrasporto merci co. 1-bis co. 4-bis 1 CUNEO FISCALE Deduzione base Deduzione maggiorata A tempo indeterminato Deduzione contributi previdenziali A tempo indeterminato Spese apprendisti, disabili e CFL Ricerca e sviluppo Indennità trasferta autotrasportatori 2015 € 21.000 - donne - giovani<35anni Apprendisti disabili assunti con CFL Personale addetto alla R&S Tutti Beneficiari Art. 11, D.Lgs. 446/97 Forfetaria per ogni dipendente fino a max di 5 Tutti € 1.850 Soggetti passivi IRAP (esclusi Enti pubblici) con componenti positivi IRAP ≤ € 400.000 Deduzione incremento occupazionale A tempo indeterminato € 15.000 (potenziale) Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi Enti pubblici) co. 4-quater A tempo indeterminato Costo lavoro – deduzioni precedenti Tutti i soggetti passivi IRAP (esclusi quelli che determinano la base imponibile con il metodo retributivo) co. 4-octies Deduzione costo personale residuo RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 3 di 15 Per gli enti non commerciali che svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale le deduzioni ex comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4, comma 4-bis.1 e comma 4quater spettano esclusivamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale. Per i dipendenti utilizzati “promiscuamente”, la deduzione spetta in misura proporzionale ai ricavi / proventi dell'attività commerciale rispetto ai ricavi / proventi complessivi. Di seguito, dopo aver sinteticamente riepilogato le “vecchie” deduzioni spettanti per il personale dipendente, si esamina la nuova deduzione di cui al citato comma 4-octies. DEDUZIONE PER ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Dal valore della produzione è possibile dedurre, ai sensi del citato comma 1, lett. a), n. 1, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (ad esempio, contributi INAIL, IPSEMA per il settore marittimo, ENPAIA per il settore agricolo). Nell'ipotesi di distacco del personale o somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale. Tale deduzione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.3.2008, n. 99/E spetta anche in relazione ai contributi riferiti: alla posizione personale del contribuente; ai collaboratori dell’impresa familiare; sempreché gli stessi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile IRAP. L’importo dei contributi assistenziali deducibili dalla base imponibile IRAP va individuato, secondo quanto precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 28.10.2009, n. 265/E: per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, e pertanto relativamente ai contributi pagati nell’anno; per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti. DEDUZIONI PER IL “CUNEO FISCALE” La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, disciplinata dal citato comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, si concretizza, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, nella deducibilità: di un importo forfetario differenziato a seconda della Regione di impiego del dipendente e della tipologia di dipendente; del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Le deduzioni in esame: non sono applicabili, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.4.2008, n. 132/E, ai costi connessi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio, compensi corrisposti ai soci di una società per l’attività di amministratore) e, in generale, “in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato”; non spettano con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato destinati dall'impresa a strutture produttive estere, secondo quanto specificato dall'Agenzia nella Circolare 19.11.2007, n. 61/E; in caso di personale dipendente distaccato presso un’altra struttura, come chiarito dall’Agenzia nella Risoluzione 10.6.2008, n. 235/E, spettano all’impresa distaccataria, ossia a quella che effettivamente impiega il lavoratore, per il numero di giorni in cui il dipendente è distaccato. A tal fine è necessario: verificare in capo all’impresa distaccante che il lavoratore sia a tempo indeterminato; computare i giorni in cui il lavoratore viene impiegato presso l’impresa distaccataria. Nell'ipotesi in cui il distacco riguardi un periodo di tempo inferiore all'anno le deduzioni dovranno essere proporzionalmente ripartite tra il distaccante e il distaccatario; verificare che l’impresa distaccataria possa usufruire delle deduzioni per il cuneo fiscale. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 4 di 15 DEDUZIONE FORFETARIA La deduzione forfetaria spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta è pari a: Regione di impiego del lavoratore Non svantaggiata Svantaggiata (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) Deduzione Dipendente di sesso Altro dipendente femminile o di età < 35 anni € 13.500 € 7.500 € 21.000 € 15.000 La “deduzione maggiorata”: è alternativa alla “deduzione base” in relazione ai singoli lavoratori impiegati. Non è quindi necessario effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti; è soggetta alle regole degli aiuti “de minimis”, secondo le quali l’importo massimo di aiuti concessi non può essere superiore a € 200.000 (€ 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) nell’arco di 3 esercizi finanziari. La “deduzione base” e la “deduzione maggiorata” devono essere ragguagliate: in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi nonché di inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno; ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI La deduzione c.d. “cuneo fiscale”, rappresentata anche dalla componente analitica dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato: va individuata, secondo la citata Risoluzione n. 265/E: per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, ossia considerando i contributi pagati nell’anno; per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti; spetta con riferimento a quanto versato dal datore di lavoro: in ottemperanza a disposizioni di legge; alle forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252/2005; a Casse, Fondi, Gestioni previste dai contratti collettivi o da accordi / regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza; non è riconosciuta, come precisato nella citata Circolare n. 61/E: per i contributi riferiti ai dipendenti impiegati all'estero; ai soggetti che determinano l’IRAP con il metodo retributivo. Relativamente ai contributi previdenziali riferiti alla 13esima mensilità l'importo della deduzione va determinato “pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità” e spetta in misura pari al 100% dei contributi riferiti al dipendente, sia relativi alla retribuzione ordinaria, alla 13esima / 14esima mensilità ed alle ferie e permessi. DURC Ai fini della fruizione della deduzione in esame, il citato art. 11 non prevede alcun particolare adempimento in capo al contribuente. Tuttavia , considerato che la Finanziaria 2007 dispone che: “… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva …” RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 5 di 15 si è posta la questione circa la necessità del DURC anche ai fini dell’agevolazione in esame. A tal proposito, il Ministero del Lavoro: in un primo momento, nell’ambito della Circolare 30.1.2008, n. 5, aveva ritenuto necessario il DURC, affermando che nel concetto di “benefici normativi e contributivi” rientrano anche le agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro tra cui appunto il cuneo fiscale; successivamente, in via ufficiosa, ha sostenuto che non sussiste la necessità di tale documento poiché per le agevolazioni di natura fiscale sarà l’Amministrazione finanziaria a verificare la regolarità contributiva mediante il collegamento informatico con gli enti previdenziali. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro nella Circolare 27.4.2009, n. 4, secondo la quale per la fruizione del cuneo fiscale non è necessario il DURC. DEDUZIONE PER APPRENDISTI, CFL, DISABILI E RICERCA E SVILUPPO Dal valore della produzione sono integralmente deducibili, ai sensi del citato comma 1, lett. a), n. 5, anche le spese (salari e stipendi, contributi previdenziali, quota accantonamento TFR, ecc.) sostenute dal datore di lavoro nel periodo d'imposta con riferimento ai seguenti soggetti. La deduzione spetta, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.4.2005, n. 13/E, anche con riguardo ai costi per il personale assunto con un contratto di inserimento di cui al D.Lgs. n. 276/2003. Apprendisti Se nel corso del periodo d’imposta si verifica la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2016, è possibile fruire: per il periodo (numero giorni) in cui il lavoratore è inquadrato come apprendista, della deduzione specifica per tali soggetti, pari al costo del lavoro; per la rimanente parte dell’esercizio, della deduzione per il cuneo fiscale ovvero, in alternativa, di quella di cui al comma 4-bis.1, pari a € 1.850 per dipendente. Personale con contratto di inserimento La deduzione spetta anche per i costi relativi al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal citato D.Lgs. n. 276/2003. Personale addetto alla ricerca La deduzione è riconosciuta a fronte dei costi per il personale addetto: alla ricerca di base, ossia alle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un’utilità generica per l'impresa; alla ricerca applicata e sviluppo, ossia all’attività finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto; anche se sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. La deduzione è subordinata all’attestazione dell’effettività dei costi da parte del Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti, da un professionista contabile o dal responsabile del CAF. Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.4.2009, n. 104/E, nelle società di capitali l’attestazione va rilasciata dal soggetto a cui è stato attribuito il controllo contabile, ossia dal revisore / società di revisione ancorché la società sia dotata del Collegio sindacale. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 6 di 15 Disabili La deduzione spetta per i soggetti: di cui all'art. 1, Legge n. 68/99, ossia persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, ecc.; che, al momento dell'assunzione (avvenuta entro il 23.3.99), erano in possesso dei requisiti ex Legge n. 482/68, ossia soggetti affetti da minorazioni fisiche che ne riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore a 1/3); anche se intrattengono con l’impresa un rapporto di co.co.co. DEDUZIONE DI € 1.850 La deduzione pari ad € 1.850 per ogni lavoratore dipendente (a tempo determinato o indeterminato) impiegato nel periodo d’imposta, prevista dal citato comma 4-bis.1: spetta: se l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione è inferiore o pari a € 400.000. Detto limite va ragguagliato in caso di inizio / cessazione dell'attività in corso d'anno o di esercizio con durata superiore / inferiore a 12 mesi; con riferimento ad un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti impiegati. Di fatto, pertanto, la deduzione massima usufruibile è pari a € 9.250 (1.850 x 5); non spetta in relazione agli apprendisti, ai disabili, ai soggetti assunti con contratto di formazione lavoro nonché al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal citato D.Lgs. n. 276/2003; deve essere: ragguagliata alla durata del rapporto di lavoro (giorni) nell’esercizio in caso di lavoro a tempo determinato; ridotta proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale (part-time). DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE La deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente spetta, ai sensi del citato comma 4-quater: “per i soggetti … che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente ...”. Pertanto, per fruire di tale deduzione è richiesta la presenza (contestuale) di 2 condizioni, ossia che: 1. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche part-time. Sono considerate “nuove assunzioni” anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ad esempio, trasformazione di un contratto di apprendistato seguito dalla stipula di un contratto a tempo indeterminato); 2. si verifichi un incremento della base occupazionale. A tal fine è necessario confrontare: la consistenza al 31.12 del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Tenendo conto di quanto chiarito dall’Agenzia nelle citate Circolari 13.2.2006, n. 7/E e 12.7.2006, 26/E: non vanno considerati i dipendenti cessati nel corso dell’anno ossia il cui rapporto di lavoro è terminato prima del 31.12. Così, ad esempio, non va considerato il dipendente il cui rapporto è cessato il 30.12 mentre va conteggiato il dipendente per il quale il 31.12 è l’ultimo giorno di lavoro; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 7 di 15 i soggetti assunti con contratto a tempo parziale vanno conteggiati come “1” unità senza effettuare alcuna proporzione rispetto al ridotto orario lavorativo; vanno considerati anche i lavoratori a tempo indeterminato che al 31.12 sono in aspettativa non retribuita; rilevano anche i lavoratori disabili ed il personale addetto alla ricerca e sviluppo assunti a tempo indeterminato, come per la generalità dei dipendenti, a prescindere dal fatto che con riferimento a detti soggetti sia possibile beneficiare delle specifiche deduzioni IRAP indipendenti dall’incremento occupazionale; con riferimento agli enti non commerciali rilevano solo i dipendenti occupati nell’attività commerciale ed eventualmente quelli occupati promiscuamente sia nell’attività commerciale che in quella istituzionale, conteggiando comunque il soggetto come “1” unità, senza rapportare in alcun modo l’apporto all’una o all’altra attività; la media dei lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente, individuata utilizzando la media aritmetica, sulla base del seguente rapporto: numero complessivo dei giorni dell’anno riferiti ai dipendenti a tempo indeterminato 365 gg A tal fine va tenuto presente che: devono essere computati tutti i lavoratori a tempo indeterminato; i lavoratori part-time sono computati in misura pari al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto e quelle previste dal contratto a tempo pieno; vanno conteggiati anche i lavoratori disabili e quelli addetti alla ricerca e sviluppo con le medesime modalità previste per la generalità dei dipendenti. Come precisato nella citata Circolare n. 26/E, la deduzione spetta anche alle società neocostituite qualora le stesse non derivino dall’assorbimento di attività di imprese preesistenti. In tal caso tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono incremento occupazionale posto che la media di occupati nel periodo precedente è pari a zero. Se l’impresa di nuova costituzione deriva dall’assorbimento, fusione, conferimento, ecc. di imprese preesistenti, il personale rilevato / acquisito non configura un incremento occupazionale cui è collegato il diritto alla deduzione La deduzione spetta al verificarsi di una differenza positiva, anche minima, tra il numero di lavoratori alla fine dell’anno e il numero medio di lavoratori dell’anno precedente. Così, relativamente al 2015, dovranno essere considerati i lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 31.12.2015 e la media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel 2014. In mancanza di tale requisito la deduzione non spetta, ancorché siano intervenute assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, come chiarito nella citata Circolare n. 7/E, nel caso in cui nello stesso periodo d’imposta si verificano sia assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato sia cessazioni di lavoratori con il medesimo contratto, i nuovi assunti, costituendo sostituzioni di precedenti lavoratori, rappresentano un incremento della base occupazionale soltanto qualora il relativo numero sia superiore rispetto agli analoghi rapporti di lavoro cessati. PERIODI DI SPETTANZA DELLA DEDUZIONE Al sussistere dei requisiti richiesti, l’agevolazione spetta per il periodo d’imposta di assunzione e i 2 periodi successivi, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. Con riferimento ai dipendenti per i quali, in un determinato anno, sussistono le condizioni per la spettanza della deduzione, la stessa può essere fruita anche negli anni successivi senza necessità di ulteriori condizioni, salvo il proseguimento del rapporto di lavoro. Così, la deduzione “maturata” nel 2014 può essere fruita, relativamente ai dipendenti cui la stessa si riferisce, anche nel 2015 e 2016 a prescindere dal fatto che in tali anni si verificheranno nuove assunzioni e un incremento occupazionale. Come precisato nella citata Circolare n. 7/E, il requisito della permanenza del medesimo rapporto di impiego deve essere inteso nel senso che “lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 8 di 15 Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita”. Di conseguenza, la cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno fa venire meno la deduzione con riferimento a quel dipendente per tutto l’anno in cui si è verificata la risoluzione del rapporto, indipendentemente dalla data di cessazione. Per un dipendente assunto e cessato nello stesso anno non spetta alcuna deduzione. MISURA DELLA DEDUZIONE La deduzione spetta: in misura pari al costo sostenuto nell’anno per il dipendente neoassunto, con il limite di € 15.000, da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno; nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico (compreso il costo dei dipendenti disabili ed addetti alla ricerca e sviluppo, dei dipendenti assunti con contratto di somministrazione e di apprendistato e l’accantonamento al Fondo TFR; è escluso il costo dei lavoratori a progetto, in quanto “non dipendenti”). Come precisato nella citata Circolare n. 7/E, le imprese non tenute alla presentazione del bilancio ed i lavoratori autonomi devono utilizzare criteri di determinazione dei costi conformi a quanto stabilito dall’art. 2425, C.c.. L’incremento del costo del personale rilevato a Conto economico costituisce il limite massimo della deduzione complessivamente spettante. Al fine di determinare la deduzione spettante è pertanto necessario: 1. raffrontare, per ciascun nuovo assunto, il costo effettivamente sostenuto con l’importo di € 15.000 (o il minor importo derivante dal ragguaglio). Il minore dei 2 costituisce la deduzione teorica spettante per il singolo nuovo assunto; 2. raffrontare la deduzione teorica complessiva (somma delle singole deduzioni spettanti per ciascun nuovo assunto) con l’incremento del costo del lavoro dell’anno; il minor valore corrisponde alla deduzione complessiva effettivamente spettante. Mentre il primo confronto per ottenere la deduzione teorica viene effettuato con riferimento a ciascun dipendente, il secondo, necessario per l’individuazione della deduzione effettiva, va effettuato su base globale. DECADENZA La decadenza dalla deduzione in esame si verifica: nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento / dimissioni), anche per causa non imputabile al datore di lavoro. In tal caso l’agevolazione decade limitatamente al singolo dipendente cessato. La deduzione viene meno per l’intero anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui lo stesso è terminato; qualora, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. La verifica relativa al mantenimento della deduzione va effettuata alla fine di ogni anno. La decadenza opera per tutti i dipendenti agevolati ma non pregiudica il diritto alla deduzione, negli anni successivi, per eventuali nuove assunzioni, al ricorrere delle condizioni richieste. DEDUZIONE RESIDUALE COSTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO La nuova deduzione di cui al citato comma 4-octies è riconosciuta ai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia: società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali; imprese individuali e società di persone (snc, sas) incluse le società semplici. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 9 di 15 Con riferimento a tali soggetti la deduzione spetta a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato; banche ed altri enti / società finanziari; imprese di assicurazione; lavoratori autonomi, sia in forma individuale che associata; produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero (volume d’affari annuo non superiore a € 7.000). Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare 9.6.2015, n. 22/E, la deduzione: spetta alle imprese che operano in concessione e a tariffa; non spetta ai soggetti la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo ex artt. 10 e 10-bis, D.Lgs. n. 446/97, ossia: enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale; Amministrazioni pubbliche e Enti pubblici. DEDUZIONE SPETTANTE Come accennato, la deduzione in esame è riconosciuta in misura pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato ed alcune deduzioni previste dal citato art. 11. In particolare, come evidenziato nella citata Circolare n. 22/E: “se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto”. Di conseguenza “quanto minori sono le deduzioni fruibili in applicazione dell’articolo 11, tanto maggiore è il differenziale deducibile”. Alla luce di quanto sopra è quindi necessario: determinare prioritariamente le deduzioni previste dai commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4quater. Va evidenziato che nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2015 è precisato che “la norma consente la deduzione integrale … del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo …”. Da ciò si desume che le citate deduzioni sono esclusivamente quelle riferite ai dipendenti a tempo indeterminato; dedurre l’eventuale costo del personale eccedente rispetto a tali deduzioni. NUOVA DEDUZIONE costo complessivo personale dipendente a tempo indeterminato meno deduzione comma 1, lett. a premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, assunti con contratti di inserimento (ex CFL) e addetti alla ricerca e sviluppo deduzione comma 1-bis indennità di trasferta autotrasportatori deduzione comma 4-bis.1 € 1.850 per dipendente deduzione comma 4-quater per incremento della base occupazionale RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 10 di 15 Va osservato che, come evidenziato da Assonime nella Circolare 2.4.2015, n. 7: “la tecnica legislativa adottata per conferire il diritto alla deduzione dei costi in esame sarebbe potuto essere diversa; in particolare, il legislatore avrebbe potuto più semplicemente riformulare l’art. 11 sostituendo le deduzioni parziali preesistenti dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, e lasciando soltanto quelle che riguardano altre tipologie contrattuali … Rimane, comunque, indubbio che la volontà legislativa era quella di introdurre una deduzione analitica dell’intero ammontare dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato …”. Il beneficio spetta a prescindere dal fatto che il soggetto interessato usufruisca di tutte le deduzioni di cui all’art. 11 rilevanti ai fini in esame. Così, ad esempio, le imprese esercenti un’attività in concessione e a tariffa possono fruire dell’agevolazione ancorché escluse, per espressa previsione normativa, dalla deduzione del cuneo fiscale. Secondo quanto specificato nella citata Relazione “nel calcolo delle deduzioni … si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4.bis.2 e 4-septies”, D.Lgs. n. 446/97, ossia: il ragguaglio ad anno dei componenti positivi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore a 12 mesi ai fini della deduzione ex comma 4-bis.1; la previsione in base alla quale l’importo delle deduzioni di cui ai citati commi 1, 4-bis.1 e 4quater non può superare il limite rappresentato dal costo del lavoro. DIPENDENTI AGEVOLATI La deduzione in esame spetta con riferimento ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. La deduzione opera dal 2015 per i lavoratori a tempo indeterminato, a prescindere dalla data di assunzione degli stessi, e pertanto anche con riferimento a quelli con contratti in essere alla predetta data. La stessa, come chiarito nella citata Circolare n. 22/E, è riconosciuta anche nelle seguenti fattispecie: Contratti a termine Distacco del personale La deduzione non spetta relativamente ai dipendenti con contratto di lavoro a termine in funzione del tipo di attività svolta (lavoro stagionale) o di preclusioni legali / regolamentari (ad esempio, calciatori con contratto di durata massima di 5 anni). La norma è infatti finalizzata ad incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La deduzione è riconosciuta all’impresa distaccante relativamente ai costi sostenuti per i dipendenti distaccati a tempo indeterminato. Di conseguenza, gli importi spettanti a titolo di rimborso delle spese riferite a detti dipendenti sono rilevanti ai fini IRAP. Trattasi di un’interpretazione “innovativa”, posto che le altre deduzioni sono riconosciute, in genere, all’impresa distaccataria (ad esempio, cuneo fiscale). Va evidenziato che le istruzioni al mod. IRAP 2016 non risultano allineate alla citata Circolare posto che nelle stesse è precisato che: gli importi spettanti a titolo di rimborso delle spese riferite al personale distaccato non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP; nei confronti del soggetto distaccatario, detti importi rappresentano costi non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni ex art. 11). Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 11 di 15 Somministrazione di personale L’agevolazione è collegata alla natura del rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed i dipendenti, con la conseguenza che, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l’utilizzatore sia a tempo determinato / indeterminato, il beneficio spetta a condizione che il rapporto esistente tra il datore di lavoro (somministratore) e il dipendente sia a tempo indeterminato. La deduzione, per il periodo di impiego del personale somministrato, spetta all’utilizzatore. Per effetto dell’integrazione del comma 4-octies ad opera della Finanziaria 2016, la deduzione è “ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”. Detta novità è comunque applicabile dal 2016. COSTO DEL LAVORO RILEVANTE Il costo del lavoro riferito al personale dipendente a tempo indeterminato, rilevante ai fini in esame, è costituito dall’importo contabilizzato nella voce B.9 di Conto economico ossia da: retribuzioni, contributi previdenziali; costi riferiti a mensilità aggiuntive, ferie e permessi; accantonamento al Fondo TFR. A tale proposito nella citata Circolare n. 22/E è precisato che: “le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 primo periodo di applicazione della norma per i c.d. «solari» -– compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014 – rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili … trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro”. L’accantonamento al Fondo TFR è quindi deducibile nel periodo d’imposta di imputazione dello stesso a Conto economico e non in quello in cui il TFR è erogato al dipendente, posto che lo stesso non è la conseguenza di una valutazione bensì rappresenta un debito certo individuato secondo le specifiche regole civilistiche. Accantonamenti a Fondi per oneri futuri Gli accantonamenti (voci B.12 e B.13 di Conto economico), ancorché riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato, sono indeducibili ai fini IRAP avendo gli stessi natura estimativa. La deducibilità è tuttavia soltanto “sospesa” essendo la stessa riconosciuta nel periodo d’imposta in cui si saranno sostenute le spese previste per le quali l’accantonamento è stato effettuato. In particolare, come precisato nella citata Circolare n. 22/E: non rilevano ai fini in esame, e pertanto non possono essere ricompresi nel costo del personale deducibile, gli accantonamenti effettuati dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi con il rapporto di lavoro (ad esempio, per controversie con i dipendenti, per erogazioni spettanti ai dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro). Gli stessi rileveranno nel momento in cui si verificherà l’evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio “in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla base imponibile IRAP” dal 2015. Tali accantonamenti non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte dirette; gli accantonamenti operati prima dell’entrata in vigore della nuova deduzione, ossia, in generale, fino al 2014, saranno ricompresi nel costo del personale deducibile nel periodo d’imposta in cui si realizzerà l’evento che li ha determinati, ossia nel quale la spesa sarà sostenuta, “ancorché non imputati a conto economico in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 12 di 15 Poiché tali accantonamenti possono aver concorso alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte dirette, è necessario rideterminare l’IRAP dedotta negli esercizi precedenti riferita agli stessi rilevando una sopravvenienza attiva ex art. 88, TUIR nell’esercizio di sostenimento della spesa per la quale l’accantonamento è stato operato. A tal fine gli utilizzi dovranno essere attribuiti prioritariamente ai fondi utilizzati fino al 2014 che hanno generato un’IRAP deducibile, partendo da quelli di data più remota. In ogni caso “restano ferme le deduzioni già operate e le istanze di rimborso già presentate”. ALTERNATIVITÀ DELLE DEDUZIONI Per effetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 4-septies, D.Lgs. n. 446/97: è sempre consentita la deduzione dei contributi assicurativi ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2016, “non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall’articolo 11”; le deduzioni per il “cuneo fiscale” sono alternative, per ciascun lavoratore: alla deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con contratto di formazione lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5); alla deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi del VAP non superiori a € 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1). Va evidenziato che, stante la nuova deduzione di cui al citato comma 4-octies, non è più necessario, con riguardo ai dipendenti a tempo indeterminato, valutare la convenienza ad applicare la deduzione “alternativa” di ammontare più elevato. Relativamente alla nuova deduzione di cui al citato comma 4-octies non si pone alcuna questione di alternatività, essendo la stessa residuale rispetto alle altre deduzioni. COMPILAZIONE DEL MOD. IRAP 2016 DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE Nel mod. IRAP 2016 le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate: nell’apposita Sezione I – “Deduzioni – art. 11. D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS (compilata da tutti i soggetti che usufruiscono delle deduzioni). Tale sezione presenta la seguente struttura: INAIL Cuneo fiscale Comma 1, lett. a), n. 5 Alternative (per ciascun dipendente) Comma 4-bis.1 Comma 4-quater Comma 4-octies RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 13 di 15 In tale Sezione: a colonna 1 di tutti i righi va indicato il numero di soggetti per i quali si usufruisce della deduzione; a colonna 2 dei righi IS1, IS3, IS5, IS6 e IS7 e a colonna 3 dei righi IS2 e IS4 va indicato l’ammontare della deduzione spettante; a colonna 2 di rigo IS2, denominata “soggetti al «de minimis»”, va riportato l’ammontare della deduzione “maggiorata” (€ 15.000 / € 21.000) già ricompresa a colonna 3 dello stesso rigo; a colonna 2 di rigo IS4, vanno indicati i costi riferiti al personale addetto alla ricerca e sviluppo già compresi a colonna 3. nell’apposito rigo del quadro di riferimento: Deduzione Art. 11, co. 1, lett.a) € 1.850 Incremento occupazionale Costo residuo personale dipendente Quadro IQ Quadro IP Quadro IC Quadro IE persone fisiche società di persone società di capitali enti non commerciali IQ61 IQ62 IQ63 IQ64 IP67 IP68 IP69 IP70 IC66 IC67 IC68 IC69 IE54 IE55 IE56 IE57 ESEMPLIFICAZIONI Esempio 1 La Alfa e Alfa sas nel 2015: realizza un valore della produzione pari a € 500.000; per tutto l’anno impiega 4 dipendenti, per i quali sostiene i seguenti costi. Costi sostenuti Dipendenti impiegati nel 2015 Retrib. lorda Contrib. previd. INAIL Totale A tempo determinato € 20.000 € 6.000 € 100 € 26.100 B a tempo indeterminato donna € 36.000 € 11.000 € 180 € 47.180 C a tempo indeterminato 35 anni € 33.000 € 10.000 € 165 € 43.165 D indeterminato € 42.000 € 12.000 € 210 € 54.210 Totale € 144.555 Deduzioni per il personale dipendente a tempo determinato Per il dipendente con contratto a tempo determinato, considerato che la società ha un valore della produzione superiore a € 400.000 non spetta la deduzione pari a € 1.850. Per lo stesso spetta comunque la deduzione dei contributi assistenziali, pari a € 100. Deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato Per i 3 dipendenti a tempo indeterminato: va innanzitutto determinata la deduzione “cuneo fiscale”, come segue: Dipendente Deduzione forfetaria Contrib. previd. Totale deduzione B 13.500 11.000 24.500 C 13.500 10.000 23.500 D 7.500 12.000 19.500 34.500 33.000 67.500 Totale RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 14 di 15 va individuata la nuova deduzione, come segue: Dipendente Costo totale (a) INAIL (b) Deduz. forfetaria (c) B 47.180 180 13.500 11.000 22.500 C 43.165 165 13.500 10.000 19.500 D 54.210 210 7.500 12.000 34.500 Totale 144.555 555 34.500 33.000 76.500 Contrib. Deduzione residuale previd. (a – b – c – d) (d) Di conseguenza, relativamente ai 4 dipendenti le deduzioni spettanti sono le seguenti: INAIL (dipendenti a tempo determinato / indeterminato) Dipendenti a tempo indeterminato 655 rigo IS1 Cuneo fiscale 67.500 righi IS2 e IS3 Deduzione residuale 76.500 rigo IS7 Il quadro IS del mod. IRAP 2016 va così compilato. 4 655 3 34.500 33.000 3 76.500 144.655 144.655 La deduzione complessivamente spettante risulta di fatto, pari alla somma delle seguenti deduzioni. Dipendenti a tempo determinato 100 Dipendenti a tempo indeterminato (555 + 34.500 + 33.000 + 76.500) 144.555 Totale 144.655 Esempio 2 Con riferimento all’esempio 1, si ipotizzi che la società presenti un valore della produzione 2015 pari a € 380.000. Deduzioni per il personale dipendente a tempo determinato Per il dipendente con contratto a tempo determinato, considerato che la società ha un valore della produzione non superiore a € 400.000 spetta la deduzione pari a € 1.850. Per lo stesso spetta comunque la deduzione dei contributi assistenziali, pari a € 100. Deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato Per i 3 dipendenti a tempo indeterminato, la società può scegliere se fruire del cuneo fiscale ovvero della deduzione pari a € 1.850. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2016 n. 130 - pagina 15 di 15 Considerato che non è più necessario effettuare una valutazione di convenienza tra l’una e l’altra deduzione, la società può scegliere, in quanto di più immediata determinazione, la deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente, complessivamente pari a € 5.550 (tale soluzione consente di non determinare la deduzione ancorata al cuneo fiscale e di “usufruire” della stessa sotto forma della nuova deduzione residuale). In tal caso la nuova deduzione va individuata come segue: Dipendente Costo totale (a) INAIL (b) Deduz. € 1.850 (c) B 47.180 180 1.850 45.150 C 43.165 165 1.850 41.150 D 54.210 210 1.850 52.150 144.555 555 5.550 138.450 Totale Deduzione residuale (a – b – c) Di conseguenza, relativamente ai 4 dipendenti le deduzioni spettanti sono le seguenti: INAIL (per dipendenti a tempo determinato / indeterminato Dipendente a tempo determinato Dipendenti a tempo indeterminato € 1.850 per dipendente Deduzione residuale 655 rigo IS1 1.850 rigo IS5 5.550 rigo IS5 138.450 rigo IS7 Il quadro IS del mod. IRAP 2016 va così compilato. 4 4 655 5.550 + 1.850 7.400 3 138.450 146.505 146.505 La deduzione complessivamente spettante risulta di fatto, pari alla somma delle seguenti deduzioni. Dipendenti a tempo determinato (100 + 1.850) Dipendenti a tempo indeterminato (555 + 5.550 + 138.450) 1.950 144.555 Totale 146.505 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]