Documento - Federvolley
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FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.24 Riunione del 15 febbraio 2017 Composto da: - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Massimo Argirò Componente Relatore 25.16.17 Procedimento disciplinare nei confronti di: - BERTOGNA KATIA - allenatore - TAVAGNUTTI MARIO - allenatore Con atto di deferimento pervenuto in data 20 Gennaio 2017, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: - BERTOGNA KATIA, per aver pubblicato sul social network Facebook frasi offensive e lesive della classe arbitrale nonché dell’immagine della FIPAV, con violazione degli artt. 14 e 16, Statuto FIPAV; degli artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; dell’art. 19, RAT FIPAV; dell’art. 93, Regolamento Struttura Tecnica – Libro Terzo FIPAV; dell’art. 7 Codice di comportamento sportivo del CONI. Si contesta l’aggravante di cui alla lettera f) dell'art. 103, Reg. Giur. - TAVAGNUTTI MARIO, per aver pubblicato sul social network Facebook frasi offensive e lesive della classe arbitrale nonché dell’immagine della FIPAV, con violazione degli artt. 14 e 16, Statuto FIPAV; degli artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; dell’art. 19, RAT FIPAV; dell’art. 93, Regolamento Struttura Tecnica – Libro Terzo FIPAV; dell’art. 7 Codice di comportamento sportivo del CONI. Si contesta l’aggravante di cui alla lettera f) dell'art. 103, Reg. Giur. Il Tribunale deliberava dunque di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 15 febbraio 2017. Con raccomandata del 31 gennaio 2017, la sig.ra Bertogna inviava memoria 1 difensiva a sua firma, con la quale chiedeva l'archiviazione del procedimento a suo carico. All’udienza del 15 febbraio 2017, nessuno compariva per gli incolpati, mentre il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’applicazione di sanzione nei confronti di entrambi gli incolpati. IL TRIBUNALE FEDERALE Letti gli atti ed esaminata la documentazione acquisita, Udita la relazione della Procura Federale e le conclusioni rassegnate, OSSERVA In data 17.11.2016 il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia trasmetteva alla Procura Federale gli estratti delle pagine Facebook personali dell'Allievo allenatore Katia Bertogna, dell'Allenatore Mario Tavagnutti e dell'Allievo Allenatore Simone Cappelletti, nelle quali risultavano pubblicati giudizi ritenuti - dal Responsabile del Comitato - lesivi della reputazione e della onorabilità della classe arbitrale nonché dell'immagine della FIPAV. La Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini agli incolpati a seguito del quale il Sig. Cappelletti decideva di definire il procedimento disciplinare tramite applicazione di sanzione su richiesta, ex art. 53 Reg. Giur.concordata con la Procura e ratificata dalla Procura Generale dello Sport. Per quanto concerne le residue posizioni, nello specifico, l’incolpata BERTOGNA così commentava: “Arbitrare non è facile, questo lo so (tornerei molto volentieri), vedere certi arbitri che ascoltano le panchine e il pubblico x i falli o palle dentro-fuori e poi fischiare perché protestano vuol dire che non hai le palle x gestire la gara. Mi chiedo, come mi ha detto qualcuno che io non capisco nulla di come si arbitra parliamone, ma il regolamento questi arbitri lo sanno????? Se mi mettono sul seggiolone di nuovo, dopo 5 anni di non attività, faccio più bella figura di alcuni!!!!!!", mentre il TAVAGNUTTI: "...brave ragazze.. Lascio il commento alla grande Sara. Io, da ex centrale, visto il livello delle alzatrici del Martignacco e sentiti i commenti dei genitori delle ragazze e delle friulane, contenti del fatto che rispetto ad altre partite non siano state fischiate molte trattenute, mi permetto di sottolineare il fatto che questo "stile Chions" non permette ai centrali di giocare a muro!! E credo che le società "leader" 2 del movimento pallavolistico regionale dovrebbero perseguire maggiormente la pulizia del gesto, invece di protestare e far cambiare le designazioni. Gli arbitri provinciali han fatto smettere una nostra ragazza per molto meno!! L'avranno sulla coscienza, ma credo che se ne freghino!!" Il Tavagnutti faceva pervenire una memoria difensiva nella quale riconosceva la paternità del post ed al contempo tentava di chiarire la portata non offensiva del medesimo. La Bertogna, al contrario, in un primo momento disconosceva il profilo social attribuito alla stessa. La procura Federale, di contro, ritenendo i fatti provati e ribadendo l’efficacia lesiva delle affermazioni riportate nei post, comunicava la conclusione delle indagini e deferiva gli incolpati dinanzi a questo Tribunale. I fatti nella loro storicità risultano accertati, ancorché l’incolpata Bertogna – nella memoria inviata prima dell’udienza di discussione – abbia eccepito la portata non offensiva del proprio post, sostenendo di aver formulato semplicemente una "critica", evidenziando altresì una presunta "genericità" dei suoi commenti sul social network, "non attribuiti ad alcuno", tali argomentazioni appaiono senza dubbio prive di pregio, considerata l'effettiva portata del post attribuito alla medesima, nel quale l'incolpata ha leso con evidenza la dignità della classe arbitrale e l'immagine della FIPAV con frasi quali: "... vedere certi arbitri che ascoltano le panchine e il pubblico x i falli o palle dentro-fuori e poi fischiare perché protestano vuol dire che non hai le palle x gestire la gara... ma il regolamento questi arbitri lo sanno?????" Le argomentazioni addotte dalla Bertogna, sotto ulteriore profilo, appaiono fortemente contraddittorie con quanto inizialmente eccepito dalla stessa innanzi alla Procura Federale, con e-mail del 21.12.2016, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, nella quale dichiarava di apprendere in quel momento: "...di avere un profilo social di cui non sono al corrente...". Per quanto riguarda il Tavagnutti, lo stesso, fornendo la propria interpretazione delle parole usate e negandone la portata lesiva della reputazione altrui, di fatto si è riconosciuto quale autore materiale del post. Appare pertanto evidente la paternità del post. Quanto al contenuto del messaggio postato, ritiene questo Tribunale che la portata lesiva del medesimo, se pur di moderato tenore, sia comunque insita nelle parole usate, 3 laddove l'incolpato scrivendo "...Gli arbitri provinciali han fatto smettere una nostra ragazza per molto meno!! L'avranno sulla coscienza, ma credo che se ne freghino!!...", offende chiaramente la reputazione della classe arbitrale, attribuendo alla stessa "colpe" e condotte riprovevoli, tramite l'utilizzo di termini ed espressioni fortemente lesivi dell'immagine dell'intera categoria. Parimenti, non vi è dubbio le espressioni riportate dai due incolpati offendano anche gli Organi Federali in senso lato così da costituire violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 14 e 16 Statuto FIPAV, degli artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV, dell’art. 19 R.A.T. Fipav, dell’art. 93, Regolamento Struttura Tecnica – Libro Terzo FIPAV, nonché violazione del divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione altrui, ex art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Risulta pertanto accertata la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti agli stessi ascritti. Quanto alla misura della sanzione, tenuto conto della sussistenza della circostanza aggravante contestata ad entrambi gli incolpati, della contenuta portata lesiva del post attribuito al Tavagnutti; tenuto conto, al contrario, della maggiore portata offensiva del post della Sig.ra Bertogna, il Tribunale ritiene equa e congrua la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Katia Bertogna la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 40 (quaranta) ed a carico del tesserato Mario Tavagnutti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 30 (trenta). Roma, 1 marzo 2017 IL PRESIDENTE F.to Avv. Massimo Rosi 4