luglio 2011 - APE Associazione Proprietà Edilizia

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luglio 2011 - APE Associazione Proprietà Edilizia
 LUGLIO 2011
DECRETO LEGGE 13/05/2011 n. 70
SEMPLIFICAZIONE NEL CAMPO
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
SECCA MEGLIO, SECCA PEGGIO
L’introduzione
della
“cedolare
secca” ha suscitato notevole interesse.
L’affluenza
al
convegno
da
Noi
organizzato, a vari incontri pubblici e la
diffusione di notizie/opinioni mediatiche
confermano questo giustificato interesse.
La cedolare è stata invocata per anni da
Confedilizia, allo scopo di offrire ai
contribuenti locatori una alternativa alla
tradizionale imposizione. Il meccanismo
adottato, con una tassazione separata,
potrebbe dare buoni frutti sia sotto il
profitto del minor peso fiscale, sia sotto i
profili delle regolarizzazioni e delle
diminuzioni dei locali sfitti. Il tempo dirà
se se l’opzione avrà portato buoni frutti.
Quella che appare chiara in questo
momento è la necessità di valutare con
attenzione caso per caso, contratto per
contratto, la convenienza della cedolare.
Non basta dedurre la convenienza dallo
scarto tra l’aliquota irpef propria di
ciascun contribuente per passare al 2119% della cedolare. Occorre riflettere
anche sui vantaggi fiscali irpef che si
perdono,
sull’istat
che
si
perde,
comparandoli con i vantaggi fiscali che si
acquisiscono. Chiunque abbia perplessità
– anche queste giustificate dalla
complessità
in
taluni
casi
della
valutazione – si rivolga all’Associazione. Si
chieda di poter prendere appuntamento
con il dottor Francescut.
Il Presidente Avv. Filippo Germinetti Samantha Novo, Mario Novo
Con decreto legge n° 70 del 13.05.2011,
pubblicata in G.U. n° 110, il Legislatore
introduce alcune azioni di stimolo alla ripresa
economica nel contesto del semestre
europeo.
L’azione di stimolo passa attraverso
indicazioni di semplificazione dei rapporti tra
il cittadino e le imprese verso la pubblica
amministrazione.
Nel
campo
della
produzione
di
documentazione in sede di impatto acustico e
di previsione di clima acustico la confusione
regna sovrana: alcuni Comuni non richiedono
alcunché, altri svolgono azioni di richiesta di
documentazioni anche immotivate.
Il DL 70/2011 del 13.05.2011 intende porre
un freno a questa diaspora di situazioni,
cercando di rendere univoca la procedura di
approccio rivalutando la figura del tecnico
abilitato che, incaricato dal proponente l’opera, viene ad assumere la funzione di
interfaccia totalmente responsabile tra il
privato
cittadino
e
la
pubblica
amministrazione. In questa funzione si
capisce anche che il tecnico abilitato dovrà
avere il supporto del Tecnico Competente in
acustica ambientale.
In tema di inquinamento acustico, la
semplificazione
sulla
procedura
di
dichiarazione di inizio attività si concretizza
nel D.L. 70/2011 con l’art 5.
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Il punto 1 dell’art 5 (Costruzioni private)
introduce gli aspetti generali ed al punto 5 si
entra nel particolare:
1. “Per liberalizzare le costruzioni private
sono apportate modificazioni alla disciplina
vigente nei termini che seguono:
…. omissis
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
“l'autocertificazione” asseverata da un tecnico
abilitato sostituisce la cosiddetta relazione
"acustica";
….. omissis.”
5. Per semplificare il procedimento verso il
rilascio
del
permesso
di
costruire
relativamente agli edifici adibiti a civile
abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n.
447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al
coordinamento degli strumenti urbanistici di
cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6,
per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del
rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica e' sostituita da una autocertificazione
del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione
alla zonizzazione acustica di riferimento".
Di certo per “relazione acustica” si
intende la valutazione previsionale del
clima
acustico,
ma
secondo
l’interpretazione di alcuni funzionari pubblici
la c.d. “relazione acustica” riguarderebbe
anche la relazione previsionale sui requisiti
acustici passivi degli edifici.
Di
certo
v’è
poi
che
questa
semplificazione potrà essere applicata
solo nei comuni che abbiano proceduto
al coordinamento degli strumenti
urbanistici. Dunque in quei comuni in
cui il PGT è vigente e funzionale. La
vigenza della sola zonizzazione acustica
non basta.
QUALE ISTAT SCEGLIERE PER
“CONTRATTI LIBERI”
AD USO ABITATIVO
75% o 100%?
L’art. 24 della legge 392/’78 prevedeva che il
canone di locazione per gli immobili adibiti ad
uso abitazione potesse essere aggiornato
ogni anno nella misura del 75% della
variazione accertata dall’Istat dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatasi nell’anno precedente. il
calcolo va effettuato con riferimento alla
mensilità
antecedente
la
decorrenza
contrattuale
Tale norma è stata abrogata dall’art. 14 della
legge 431/’98. Pertanto le parti possono
liberamente stabilire le variazioni del canone
(anche nella misura del 100% del predetto
indice). Ciò vale per i contratti liberi ( 4
+ 4 ) ma NON per i contratti
regolamentati
(agevolati,
studenti
universitari, transitori) per i quali
invece
la
legge
prevede
che
l’aggiornamento non possa essere
superiore al 75%.
RUBRICA – “Pillole di Condominio” a
cura dell’ Avv. Guido Galofaro Braguti:
FONDAZIONI:
In
condominio
sono
considerate fondazioni tutte le opere murarie
interrate che sorreggono l’edificio tali da
trasmetterne il peso al suolo. Come, peraltro,
le opere atte a convogliare ed allontanare le
acque sotterranee
dalle strutture
di
portamento del fabbricato e le opere di
consolidamento del sottosuolo necessarie a
rendere il piano di appoggio adeguato a
sorreggere il peso dello stabile.
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orientamenti, ha statuito che i condomini
sono “parti originarie” rispetto al giudizio
intrapreso
dall’amministratore
del
condominio, conseguendo la legittimazione
dei singoli ad esperire i mezzi di
impugnazione per evitare gli effetti
sfavorevoli della sentenza resa nei
confronti dell’amministratore.
Il suolo su cui si erge l’edificio nonché le
fondazioni sono di proprietà comune di tutti i
condomini – ossia dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piano dell’edificio
condominiale – salvo che il contrario non
risulti dal titolo come stabilito dall’art. 1117
del codice civile.
Conseguentemente sono a carico di tutti i
condomini, secondo i criteri millesimali, tutte
le spese relative alle opere di consolidamento
e riparazione di fondazioni e sottofondazioni.
Ciò vale anche nel caso in cui il cedimento o
le lesioni riguardino in diversa misura solo
alcune parti dello stabile. Qualora, invece,
l’edificio condominiale sia composto da più
strutture autonome, e gli interventi sulle
fondazioni riguardino una sola di queste, le
conseguenti spese sono imputabili ai soli
condomini del fabbricato interessato, come
indicato dall’art. 1123 ult. comma del codice
civile.
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA a cura
dell’Avv. Guido Galofaro Braguti:
Di seguito si riportano
giurisprudenziali in tema:
recenti
- con sentenza n. 10929 del 18 maggio
2011 la Sez. II Civile della Corte di
Cassazione ha stabilito che non rientra nei
poteri dell'assemblea di condominio
prevedere penali a carico dei condomini
morosi, le quali possono, in teoria, essere
inserite soltanto in regolamenti cosiddetti
“contrattuali”, ossia approvati da tutti i
condomini - unanimità.
- la Suprema Corte, Sez. V penale, con
sentenza 25 maggio 2011, n. 20895
interviene nuovamente in tema di reato di
stalking, statuendo che deve essere punito
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
612 bis c.p. - chi molesta ripetutamente i
condomini di un edificio in maniera tale da
provocare agli stessi uno stato d’ansia.
DATI ISTAT 2011
indirizzi
a) Locazioni:
- la Corte di Cassazione, Sez. III Civile - con
sentenza 19 maggio 2011 n. 11014, in
tema di locazione di un'abitazione adibita
ad uso diverso da quello abitativo - ha
stabilito che la divergenza tra le necessità
familiari indicate nella disdetta e l'effettiva
utilizzazione del bene rilasciato da parte
del figlio nubendo, dopo il fallimento delle
nozze, non comporta la nullità della
disdetta;
b) Condominio:
- la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con
sentenza 11 aprile – 16 maggio 2011 n.
10717, con richiamo ai propri precedenti
FEBBRAIO
100% 2,31 75% 1,725
MARZO
100% 2,5
75% 1,875
APRILE
100% 2,6
75% 1,950
MAGGIO
100% 2,6
75% 1,950
APERTURA SEGRETERIA
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’
DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00
MARTEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA FISCALE e LEGALE;
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MERCOLEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA LEGALE - INQUINAMENTO
ACUSTICO – GESTIONE E STESURA
CONTRATTI DI LOCAZIONE.
GIOVEDI’
dalle
ore
18.00:
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ISCRIZIONI PER L’ANNO 2011
Si comunica agli Associati, NON IN
REGOLA con l’iscrizione per l’anno in
corso che, la quota è rimasta
invariata ad Euro 80,00 e può
essere versata in Associazione
negli orari di apertura della
Segreteria. Ai non associati il
Notiziario locale, , le comunicazioni
generali e particolari e la rivista
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