luglio 2011 - APE Associazione Proprietà Edilizia
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luglio 2011 - APE Associazione Proprietà Edilizia
LUGLIO 2011 DECRETO LEGGE 13/05/2011 n. 70 SEMPLIFICAZIONE NEL CAMPO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO SECCA MEGLIO, SECCA PEGGIO L’introduzione della “cedolare secca” ha suscitato notevole interesse. L’affluenza al convegno da Noi organizzato, a vari incontri pubblici e la diffusione di notizie/opinioni mediatiche confermano questo giustificato interesse. La cedolare è stata invocata per anni da Confedilizia, allo scopo di offrire ai contribuenti locatori una alternativa alla tradizionale imposizione. Il meccanismo adottato, con una tassazione separata, potrebbe dare buoni frutti sia sotto il profitto del minor peso fiscale, sia sotto i profili delle regolarizzazioni e delle diminuzioni dei locali sfitti. Il tempo dirà se se l’opzione avrà portato buoni frutti. Quella che appare chiara in questo momento è la necessità di valutare con attenzione caso per caso, contratto per contratto, la convenienza della cedolare. Non basta dedurre la convenienza dallo scarto tra l’aliquota irpef propria di ciascun contribuente per passare al 2119% della cedolare. Occorre riflettere anche sui vantaggi fiscali irpef che si perdono, sull’istat che si perde, comparandoli con i vantaggi fiscali che si acquisiscono. Chiunque abbia perplessità – anche queste giustificate dalla complessità in taluni casi della valutazione – si rivolga all’Associazione. Si chieda di poter prendere appuntamento con il dottor Francescut. Il Presidente Avv. Filippo Germinetti Samantha Novo, Mario Novo Con decreto legge n° 70 del 13.05.2011, pubblicata in G.U. n° 110, il Legislatore introduce alcune azioni di stimolo alla ripresa economica nel contesto del semestre europeo. L’azione di stimolo passa attraverso indicazioni di semplificazione dei rapporti tra il cittadino e le imprese verso la pubblica amministrazione. Nel campo della produzione di documentazione in sede di impatto acustico e di previsione di clima acustico la confusione regna sovrana: alcuni Comuni non richiedono alcunché, altri svolgono azioni di richiesta di documentazioni anche immotivate. Il DL 70/2011 del 13.05.2011 intende porre un freno a questa diaspora di situazioni, cercando di rendere univoca la procedura di approccio rivalutando la figura del tecnico abilitato che, incaricato dal proponente l’opera, viene ad assumere la funzione di interfaccia totalmente responsabile tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione. In questa funzione si capisce anche che il tecnico abilitato dovrà avere il supporto del Tecnico Competente in acustica ambientale. In tema di inquinamento acustico, la semplificazione sulla procedura di dichiarazione di inizio attività si concretizza nel D.L. 70/2011 con l’art 5. Pagina 1 di 4 Il punto 1 dell’art 5 (Costruzioni private) introduce gli aspetti generali ed al punto 5 si entra nel particolare: 1. “Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: …. omissis e) per gli edifici adibiti a civile abitazione “l'autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; ….. omissis.” 5. Per semplificare il procedimento verso il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". Di certo per “relazione acustica” si intende la valutazione previsionale del clima acustico, ma secondo l’interpretazione di alcuni funzionari pubblici la c.d. “relazione acustica” riguarderebbe anche la relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici. Di certo v’è poi che questa semplificazione potrà essere applicata solo nei comuni che abbiano proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici. Dunque in quei comuni in cui il PGT è vigente e funzionale. La vigenza della sola zonizzazione acustica non basta. QUALE ISTAT SCEGLIERE PER “CONTRATTI LIBERI” AD USO ABITATIVO 75% o 100%? L’art. 24 della legge 392/’78 prevedeva che il canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitazione potesse essere aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. il calcolo va effettuato con riferimento alla mensilità antecedente la decorrenza contrattuale Tale norma è stata abrogata dall’art. 14 della legge 431/’98. Pertanto le parti possono liberamente stabilire le variazioni del canone (anche nella misura del 100% del predetto indice). Ciò vale per i contratti liberi ( 4 + 4 ) ma NON per i contratti regolamentati (agevolati, studenti universitari, transitori) per i quali invece la legge prevede che l’aggiornamento non possa essere superiore al 75%. RUBRICA – “Pillole di Condominio” a cura dell’ Avv. Guido Galofaro Braguti: FONDAZIONI: In condominio sono considerate fondazioni tutte le opere murarie interrate che sorreggono l’edificio tali da trasmetterne il peso al suolo. Come, peraltro, le opere atte a convogliare ed allontanare le acque sotterranee dalle strutture di portamento del fabbricato e le opere di consolidamento del sottosuolo necessarie a rendere il piano di appoggio adeguato a sorreggere il peso dello stabile. Pagina 2 di 4 orientamenti, ha statuito che i condomini sono “parti originarie” rispetto al giudizio intrapreso dall’amministratore del condominio, conseguendo la legittimazione dei singoli ad esperire i mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza resa nei confronti dell’amministratore. Il suolo su cui si erge l’edificio nonché le fondazioni sono di proprietà comune di tutti i condomini – ossia dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell’edificio condominiale – salvo che il contrario non risulti dal titolo come stabilito dall’art. 1117 del codice civile. Conseguentemente sono a carico di tutti i condomini, secondo i criteri millesimali, tutte le spese relative alle opere di consolidamento e riparazione di fondazioni e sottofondazioni. Ciò vale anche nel caso in cui il cedimento o le lesioni riguardino in diversa misura solo alcune parti dello stabile. Qualora, invece, l’edificio condominiale sia composto da più strutture autonome, e gli interventi sulle fondazioni riguardino una sola di queste, le conseguenti spese sono imputabili ai soli condomini del fabbricato interessato, come indicato dall’art. 1123 ult. comma del codice civile. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA a cura dell’Avv. Guido Galofaro Braguti: Di seguito si riportano giurisprudenziali in tema: recenti - con sentenza n. 10929 del 18 maggio 2011 la Sez. II Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che non rientra nei poteri dell'assemblea di condominio prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti cosiddetti “contrattuali”, ossia approvati da tutti i condomini - unanimità. - la Suprema Corte, Sez. V penale, con sentenza 25 maggio 2011, n. 20895 interviene nuovamente in tema di reato di stalking, statuendo che deve essere punito - ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 612 bis c.p. - chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato d’ansia. DATI ISTAT 2011 indirizzi a) Locazioni: - la Corte di Cassazione, Sez. III Civile - con sentenza 19 maggio 2011 n. 11014, in tema di locazione di un'abitazione adibita ad uso diverso da quello abitativo - ha stabilito che la divergenza tra le necessità familiari indicate nella disdetta e l'effettiva utilizzazione del bene rilasciato da parte del figlio nubendo, dopo il fallimento delle nozze, non comporta la nullità della disdetta; b) Condominio: - la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con sentenza 11 aprile – 16 maggio 2011 n. 10717, con richiamo ai propri precedenti FEBBRAIO 100% 2,31 75% 1,725 MARZO 100% 2,5 75% 1,875 APRILE 100% 2,6 75% 1,950 MAGGIO 100% 2,6 75% 1,950 APERTURA SEGRETERIA MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 MARTEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA FISCALE e LEGALE; Pagina 3 di 4 MERCOLEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA LEGALE - INQUINAMENTO ACUSTICO – GESTIONE E STESURA CONTRATTI DI LOCAZIONE. GIOVEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA ASSICURATIVA – LEGALE TECNICO EDILIZIA E GESTIONE CAUZIONI. composto da 4 locali con doppi servizi. Telefonare ore serali 334.7036082. GERENZANO: AFFITTASI in zona centrale, in palazzina dio 6 unità, appartamento di 3 locali con servizi cantina e box. Tel. ore serali 02.9680741. UBOLDO: AFFITTASI in palazzina tranquilla bilocale con cucina abitabile + box doppio. Tel. ore serali 3407240390. TELEFONARE IN ASSOCIAZIONE PER PRENOTARE L’APPUNTAMENTO CON I CONSULENTI ROVELLO PORRO: VENDESI (via dei caduti 17) appartamento di mq.95 composto da cucina abitabile, salone, 2 camere, balcone, bagno, cantina box auto e posto auto. Tel. 02.96751093 COMUNICATO ISCRIZIONI PER L’ANNO 2011 Si comunica agli Associati, NON IN REGOLA con l’iscrizione per l’anno in corso che, la quota è rimasta invariata ad Euro 80,00 e può essere versata in Associazione negli orari di apertura della Segreteria. Ai non associati il Notiziario locale, , le comunicazioni generali e particolari e la rivista ”Confedilizia Notizie”, NON VERRANNO PIU’ INVIATI. BREGNANO: VENDESI (via Carcano 9) villa indipendente di mq. 280 posta su 2 piani compresa di box, cantina, lavanderia e laboratorio per un totale compreso terreno e giardino di 2000 mq. Prezzo trattabile. Tel.3382963187 TURATE:VENDESI (zona residenziale) villetta a schiera su 3 livelli composta da cucina abitabile, salone, 2 bagni, 3 camere, 2 balconi, giardino, doppio box e lavanderia. Telefonare ore serali 366.3557614. L’ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA DI SARONNO SARA’ CHIUSA PER LE VACANZE ESTIVE DAL GIORNO 25 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE COMPRESI. PICCOLI ANNUNCI GRATUITI SARONNO: VENDESI (Piazza Santuario 7) bilocale appartamento di mq.75 arredato con cantina e posto auto nel cortile condominiale e 2 balconi. Prezzo € 125.000,00 Tel. ore pasti 328.4829489 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Alle famiglie di tutti gli associati SARONNO: VENDESI (Via A. 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