imposta comunale sugli immobili
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imposta comunale sugli immobili
Comune aderente al “Coordinamento Comasco per la Pace” Delib. C.C. n. 67 del 14/12/1998 www.comune.casnateconbernate.co.it e-mail [email protected] REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 21/2/2000 (modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 2 del 5/2/2001, n. 4 del 18/1/2002, n. 2 del 17/2/2003 e n. 6 del 21/2/2008) ART. 1 Estensione dell’aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d’uso a parenti Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del decreto leg.vo 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e a parenti in linea collaterale entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione di cui all’articolo 8 – comma 2 – del decreto leg.vo 504/1992. ART. 2 Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali 1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera d) del decreto leg.vo 446/97, le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoia chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale. 2. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che le detrazioni spettano soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo delle detrazioni che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. ART. 3 Elevazione detrazione per l’abitazione principale a € 258,23 per talune categorie di cittadini Ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del decreto leg.vo 504/92 e successive integrazioni e modificazioni, la detrazione di cui all’articolo 8 – comma 2 a favore dei nuclei familiari in particolari situazioni di carattere sociale è elevata a € 258,23 come segue: - proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo di importo non superiore al doppio della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti vigente al 31 dicembre dell’anno precedente, escluso quello derivante dall’abitazione principale, incrementato di € 516,46 per ogni familiare a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni disabile non autosufficiente a carico. L’ammontare del reddito va riferito all’intero nucleo familiare; b) l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a € 774,69 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni in villini, abitazioni in ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). ART. 4 Valore aree fabbricabili Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera g) del D. Lgs. 446/97, al fine di ridurre al massimo l’insorgere del contenzioso, i valori venali in comune commercio della aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5° dell’articolo 5 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni per zone omogenee, ai fini dell’ applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto: ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI C1 ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI C2 – C3 ZONE OMOGENEE D (D1 – D2 – D3) VALORE VENALE PER MQ. € 75,00 € 60,00 € 60,00 Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I valori di cui alla precedente tabella potranno essere variati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo. ART. 5 Compenso incentivante la produttività Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p) del decreto leg.vo 446/97, è istituito in questo Comune un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario. Il fondo di cui al primo comma è alimentato con l’accantonamento del 2% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili, ivi compresi le sanzioni e gli interessi. Le somme di cui al precedente comma saranno destinate dalla Giunta Comunale per l’1%, se necessario, per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, e per l’1% per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto. Questi ultimi compensi saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti nazionali di lavoro vigenti nel tempo.