diritto europeo e internazionale - Ordine degli Avvocati di Milano
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La Rivista del Consiglio Diritto europeo e internazionale n. 2/2012 DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE LA RECENTE RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CROATO E IL SISTEMA PROCESSUALE PENALE ITALIANO: PROFILI COMPARATIVI Incontro di studio tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Croati e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano Zagabria, 8 marzo 2012 In data 8 marzo 2012 si è svolto a Zagabria il seminario di studi, intitolato ‘‘Previsioni incostituzionali del codice di procedura penale croato in relazione alle previsioni del codice di procedura penale italiano’’, organizzato dalla Croatian Bar Association (Hok) nell’ambito della convenzione tra la stessa Hok e l’Ordine degli Avvocati di Milano. Dinanzi al Presidente della Repubblica di Croazia, Prof. Ivo Josipovic, all’Ambasciatore italiano a Zagabria, Dott.ssa Emanuela D’Alessandro, al Console Generale della Repubblica di Croazia a Milano, Ivan - Dani Moršan, e ad una platea particolarmente qualificata, composta da giudici della Corte Costituzionale croata, avvocati e membri del mondo accademico, sono stati approfonditi, anche attraverso l’esame dell’esperienza italiana, gli aspetti di maggiore criticità della novella legislativa, entrata in vigore nel settembre 2011, che ha profondamente modificato il codice di procedura penale croato. La prima sessione del seminario si è stata incentrata sullo studio della novella legislativa croata ed sulle frizioni della modifica legislativa con il testo costituzionale, mentre nella seconda parte della giornata i relatori hanno affrontato i profili essenziali della legislazione processuale penale italiana, nell’intento di individuare soluzioni legislative applicabili anche nel sistema della Croazia. I lavori sono stati introdotti dall’Avv. Branco Baica (Avvocato in Sebenico), il quale ha rilevato l’imperfetta struttura del sistema processuale croato, i cui elementi inquisitori della fase pre-trial si pongono in netto contrasto con la struttura tendenzialmente accusatoria del trial. Un’analisi ancora più critica delle modifiche legislative introdotte nel tessuto codicistico è stata svolta dall’Avv. Jasna Novak (Avvocato in Zagabria), che ha sottolineato lo squilibrio di poteri e di garanzie tra il Pubblico Ministero ed il difensore. In particolare, l’Avv. Novak ha affrontato analiticamente i numerosi 59 Diritto europeo e internazionale La Rivista del Consiglio n. 2/2012 profili di criticità - ad esempio, la facoltà per l’organo della Pubblica Accusa di intercettare le conversazioni tra il difensore e l’arrestato - che fanno ritenere la novella legislativa croata in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Dal richiamo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ha preso l’abbrivio il terzo intervento della giornata affidato all’Avv. Giovanni Bana (Avvocato in Milano e Presidente della Commissione di Diritto Penale europeo dell’Uae - Unione degli Avvocati Europei). L’Avv. Bana ha, infatti, chiarito la necessità per gli Stati membri di uniformarsi ai principi dettati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; quindi ha illustrato il percorso legislativo italiano, contraddistinto dal superamento del sistema tendenzialmente inquisitorio tipico del codice di procedura penale del 1930, per adottare nel 1988 un sistema tendenzialmente accusatorio. Il relatore ha, inoltre, ricordato le successive tappe che hanno segnato l’esperienza italiana, quali l’introduzione del giudice unico nel 1999 e la modifica costituzionale dell’art. 111 Cost., che ha introdotto espressamente i principi del ‘‘giusto processo’’ nel sistema processuale penale. Fissate le coordinate costituzionali del procedimento penale italiano, ha preso la parola l’Avv. Lucio Camaldo (Università di Milano), illustrando i meccanismi di ricerca della prova nella fase delle indagini preliminari. La ricognizione della disciplina ha preso le mosse da un breve excursus storico nel corso del quale l’Avv. Camaldo ha evidenziato le linee di discontinuità tra il codice di procedura penale del 1930, nel quale il giudice istruttore svolgeva un ruolo di assoluta preminenza, ed il sistema attuale nel quale la raccolta delle prove, anche a discarico, è principalmente affidata all’organo della Pubblica Accusa. È stato, infine, rilevato che il ruolo di preminenza che comunque il Pubblico Ministero continua a rivestire nel corso delle indagini preliminari è bilanciato da un sistema di garanzie difensive, dirette a tutelare le prerogative di un processo equo, secondo i principi dell’art. 6 Cedu. In particolare, l’attenzione è stata rivolta all’anticipazione della discovery, garantita dall’art. 415-bis c.p.p., introdotto dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479: tale meccanismo, infatti, consente all’indagato, da un lato, di conoscere l’ipotesi accusatoria ed il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini dal Pubblico Ministero; dall’altro, in seguito a tale avviso l’indagato può presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa alle investigazioni difensive eventualmente svolte, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. L’attenzione della numerosa platea è stata, infine, richiamata sugli interventi 60 La Rivista del Consiglio Diritto europeo e internazionale n. 2/2012 eventuali del giudice per le indagini preliminari, chiamato a pronunciarsi unicamente nelle ipotesi di richiesta di suo intervento, come nei casi di autorizzazione alla proroga delle indagini, ovvero nei casi di autorizzazione per l’espletamento delle intercettazioni telefoniche o ambientali. Tratteggiati i profili salienti dei protagonisti nella fase delle indagini preliminari del sistema italiano, ha preso la parola il Dott. Maurizio Ascione (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), che ha delineato la fisionomia attuale del Pubblico Ministero. La soluzione adottata dal legislatore italiano è quella di un pubblico ministero rappresentante della legge e quindi svincolato dal controllo del potere esecutivo. La Costituzione italiana impone, infatti, al pubblico ministero l’obbligo di esercitare l’azione penale; da ciò si fa comunemente derivare la soggezione del pubblico ministero solamente alla legge. In particolare, il magistrato che fa parte del pubblico ministero ha una piena indipendenza di status (art. 105 Cost.), è inamovibile nel grado e nella sede (art. 107 Cost.), è nominato a seguito di pubblico concorso ed i provvedimenti disciplinari e le promozioni che lo riguardano sono deliberati dal Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.). L’ufficio del pubblico ministero è inoltre organizzato secondo rapporti di dipendenza gerarchica che, in ogni caso, assumono una configurazione particolare in quanto devono contemperare due opposte esigenze: da un lato, deve essere, infatti, garantita la posizione di indipendenza del singolo magistrato del pubblico ministero; dall’altro, deve essere assicurata la buona organizzazione dell’ufficio della pubblica accusa, che ha oneri di iniziativa e di impulso del processo. È stato, infine, ricordato che la funzione di polizia giudiziaria è svolta sotto la direzione del pubblico ministero e sotto la sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte d’appello. La sessione è stata, quindi, conclusa dall’ultimo relatore della giornata, Avv. Federico Cerqua (Università di Milano), che ha esaminato i profili dell’attuazione del diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari. Il formante normativo è stato individuato nell’art. 24, comma 2, Cost., secondo cui il diritto di difesa nell’ordinamento italiano è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento penale. A tale riguardo, è stato quindi osservato che nella legislazione italiana sono assicurati sia il diritto di difesa statico, che si manifesta nella conoscenza dell’ipotesi accusatoria, qualora debba essere compiuto un atto che richiede la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, sia il diritto di difesa dinamico, inteso come facoltà per il difensore di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. A tale proposito, l’Avv. Cerqua ha sottolineato l’importanza per il sistema italia61 Diritto europeo e internazionale La Rivista del Consiglio n. 2/2012 no della l. 7 dicembre 2000, n. 397, con la quale sono state finalmente inserite nella sistema codicistico le investigazioni del difensore. I lavori sono stati conclusi dalla relazione di sintesi dell’Avvocato Baica, il quale ha auspicato un intervento della Corte Costituzionale croata, diretto a ristabilire l’equilibrio tra i poteri investigativi del pubblico ministero e le garanzie difensive per l’indagato, anche alla luce dei principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Gli auspicati progressi della legislazione processuale croata verso un’armonizzazione in ottica europea potranno essere registrati nel prossimo incontro che l’Ordine degli Avvocati di Milano organizzerà per ricambiare l’ospitalità offerta dai colleghi della Croatian Bar Association. Federico Cerqua avvocato in Milano 62 Lucio Camaldo avvocato in Milano