1347/k argiolas luciano
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Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avv. Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Luciano ARGIOLAS - Tecnico nel procedimento disciplinare n. 1347/K ***** A seguito dell’esame della denuncia del 11/09/2011 a firma del Signor M. Giuseppe Della Lama, VicePresidente del C.R. Lazio, relativo a fatti avvenuti in occasione delle qualificazioni Regionali al Campionato Italiano Cadetti M/F di Kumite tenutesi in pari data presso l’Impianto sportivo di Montalto di Castro, concernente presunti comportamenti antiregolamentari e antisportivi tenuti dal tesserato il tecnico sig. Luciano ARGIOLAS, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo per aver tenuto un comportamento irriguardoso e antisportivo nei confronti del Signor Della Lama, in aperta violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva sanciti dalle Carte Federali. Da tale denuncia risultava, infatti, che l’Argiolas, in occasione della predetta competizione, si trovasse a bordo del tatami di gara e che stesse per fare da tecnico ad un’atleta della società Shorin Club senza esserne tesserato. Invitato, pertanto, come da normativa federale, dal Commissario degli U.d.G. il Signor Andrea Lentini ad allontanarsi dal tatami, l’Argiolas si alzava con aria minacciosa e si avviava all’uscita dell’impianto sportivo. Giunto all’esterno del luogo di svolgimento di gara, l’Argiolas incrociava il Signor Della Lama e la Signora Patrizia Priore della Società Shorin Club Maestro 6 DAN, e ne nasceva un alterco sull’accaduto nel quale l’Argiolas inveiva con frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del Della Lama quasi ad arrivare ad uno scontro fisico. Interveniva tempestivamente il genitore di un atleta che prontamente bloccava l’Argiolas. In fase istruttoria il Sostituto Procuratore Federale con nota del 11.11.2011, al fine di poter disporre di ogni elemento probatorio e oggettivo utile per la valutazione della valenza disciplinare dei fatti esposti, formulava richiesta di informazioni al Vice Presidente del CR Lazio Signor Giuseppe Della Lama, al Commissario Ufficiale di Gara Signor Andrea Lentini e al Maestro Signora M. Patrizia Priore, presenti in occasione della sopracitata competizione, invitandoli a riferire quanto di loro conoscenza in ordine al comportamento tenuto dal denunciato nelle circostanze indicate, nonché in merito all’intera vicenda esposta. Successivamente il Sostituto Procuratore Federale, ricevuto riscontro dai tesserati Della Lama e Lentini, con nota del 23.01.2012, regolarmente notificata in data 30.01.2012, comunicava al tesserato Argiolas di aver promosso azione disciplinare nei suoi confronti per i fatti sopra descritti, contestandogli la violazione degli artt. 8, comma 3, e 10 dello Statuto Federale, contestualmente concedendo allo stesso termine per l’inoltro di eventuali deduzioni e considerazioni a difesa in ossequio a quanto disposto dall’art. 13, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva. L’Argiolas, di contro, non inviava alcun atto difensivo alla competente Procura. Pertanto, con provvedimento del 08.06.2012, il Sostituto Procuratore Federale, esperiti i necessari accertamenti e ravvisati elementi di responsabilità a carico del tecnico, precisava le conclusioni e rimetteva gli atti al Giudice Sportivo con la richiesta di irrogazione a carico del rubricato della squalifica di mesi quattro per i fatti contestati. All’udienza di discussione sul caso, fissata per il giorno 11.07.2012, l’Argiolas risultava assente. Risultava presente il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Veronica Savarese, il quale si riportava al contenuto e alle conclusioni del deferimento depositato, insistendo per l’accoglimento delle stesse. Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva, espone i seguenti Motivi della Decisione I fatti contestati, alla luce della documentazione allegata, risultano provati in quanto vengono riferiti da un Organo Federale, e confermati da un Arbitro Federale, le cui affermazioni, ai sensi del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva (art. 13, comma 2), costituiscono piena prova, non essendo oltretutto stata provata dal denunciato la loro falsità od inesattezza. In particolare, non è emerso alcun dubbio circa il comportamento di sfida tenuto dall’Arciola nei confronti del Signor Della Lama in qualità di Vice Presidente del C.R. Lazio il quale ha invitato il tecnico in occasione della gara di Qualificazione Regionale al Campionato Italiano Cadetti M/F di kumite ad allontanarsi dal tatami di gara poiché non tesserato per nessuna delle due società in gara. Comportamento questo che alcuni istanti dopo degenerava in in insulti, frasi ingiuriose e minacce fin quasi ad arrivare ad uno scontro fisico. Le circostanze di fatto sono indici significativi di un atteggiamento contrario ai principi di etica e correttezza sportiva esternato attraverso il proferimento di frasi ingiuriose ed offensive rivolte nei confronti di un altro tesserato, tenuto conto del contesto pubblico in cui si sono verificate, oltre che lesive della dignità dell’attività svolta. 2 Il comportamento tenuto dal tecnico conduce alla violazione degli artt. 8, comma 3, e 10, comma 2, dello Statuto Federale, i quali sanciscono chiaramente l’obbligo di osservare con correttezza e disciplina le norme federali e, in generale, quelle che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, nonché dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva che impone il dovere a chiunque faccia parte della Federazione di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale. P.Q.M. Il Giudice Sportivo, in accoglimento della richiesta formulata nei termini e nei modi dall’Ufficio della Procura Federale, commina a: Luciano ARGIOLAS, tecnico, ai sensi del vigente art. 17 del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica per mesi quattro a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento. Roma, 11 luglio 2012 IL GIUDICE SPORTIVO (Avv. Alessandro Avagliano) Sentenza depositata il 25.07.2012 3