Crediti di Firma - Mediocredito Italiano

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Crediti di Firma - Mediocredito Italiano
Foglio informativo n. 2006
Crediti di Firma
Informazioni sulla banca.
Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 – Milano
Numero verde: 800.530.701
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
Che cosa sono i Crediti di Firma
Con il credito di firma la Banca si impegna, nei confronti del Cliente, a prestare, nell’interesse di quest’ultimo,
fideiussioni o altra idonea cautela a garanzia di obbligazioni del Cliente medesimo nei confronti di terzi.
Si tratta normalmente di garanzie contenenti l’impegno della Banca a corrispondere al beneficiario, a sua
semplice richiesta, l’importo stabilito, senza che possa opporre alcuna eccezione spettante al Cliente.
La Banca ha diritto di ottenere dal Cliente l’immediato rimborso di quanto dalla stessa versato in forza della
garanzia prestata. Il conseguente credito della Banca nei confronti del Cliente, così come il credito per la
commissione dovuta dal Cliente a fronte della garanzia prestata dalla Banca, possono essere assistiti da
garanzie reali (principalmente pegni) e/o personali (principalmente fideiussioni) e/o da cessioni di crediti.
È possibile richiedere che il credito di firma, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente,
venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive
modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di
garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà
valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per
intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli
ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Condizioni economiche.
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Dettaglio condizioni economiche.
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CREDITI DI FIRMA
Spesa dovuta alla Banca per il rilascio della garanzia richiesta: fino al 4% della somma garantita.
Pagamento della commissione: in via anticipata, per ogni periodo da concordarsi tra la Banca e il Cliente,
sino a quando la Banca non sia definitivamente liberata da ogni sua obbligazione connessa alle garanzie
prestate, fermo restando che, in nessun caso, il Cliente può vantare alcun diritto alla restituzione delle somme
versate a titolo di spesa .
Tasso degli interessi compensativi e di mora: tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le
operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea,
maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è normalmente pubblicato sul sito
www.ecb.it sul circuito Reuters alla pagina ECB01 E SUL “Il Sole 24 Ore”).
Metodo di calcolo della spesa e degli interessi: la spesa e gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo
diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile.
Spese.
Diritti forfettari di
Istruttoria.
Spesa accessoria
Importo pari al 2% sull’importo del finanziamento richiesto, con un minimo di €
3.000,00.
Nella misura massima dell’importo pari al 2% del finanziamento
Spese per la stipula di
qualsiasi atto (diverso
dal contratto di
finanziamento)
Spese notarili
Spese per consulenza
ed assistenza legale
Spese per ogni
sollecito di
pagamento (salvo il
primo)
Oneri fiscali
Diritti di revisione :
- in Italia: euro 500,00;
- all’estero: euro 1.500,00.
Spese per la
liberazione di beni e/o
diritti dalle garanzie
date, a seguito
dell’estinzione del
finanziamento,
laddove la legge non
vieti di addebitare
alcun onere:
€ 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché
eventuali spese notarili
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A carico del cliente
A carico del cliente
€ 5,00
tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto
importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00
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Spese di acquisizione
della garanzia del
Fondo di Garanzia ex
legge 662/96
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CREDITI DI FIRMA
Nel caso di credito di firma assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge
662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da
parte del Fondo medesimo di una commissione “una tantum” diversificata in
funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o
media), calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di
finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del
3% dell’importo garantito.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Principali clausole contrattuali che regolano l’operazione pubblicizzata
IMPEGNI VARI
Il Cliente deve tenere indenne la Banca da ogni spesa, onere o costo che dovesse sopportare qualora la
stessa non provvedesse al pagamento richiesto dal beneficiario della garanzia a seguito di provvedimento
dell’autorità giudiziaria o qualora la Banca, d’accordo con il Cliente, ritenesse l’escussione abusiva o
fraudolenta.
RECESSO DAL RAPPORTO
La Banca avrà diritto di recedere dal rapporto così come di rifiutarsi di adempiere le sue obbligazioni, oltre che
nel caso di mancato adempimento di qualsiasi obbligo assunto dal Cliente o dai garanti, qualora si verifichino i
fatti a cui si riferiscono i loro obblighi di comunicazione o laddove il bilancio del Cliente o il bilancio consolidato
del gruppo a cui il Cliente appartiene evidenzi indici economici e/o finanziari difformi rispetto ai valori
concordati con la Banca, ovvero quando si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del Cliente o
dei garanti di far fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie o tali da rendere i beni cauzionali
insufficienti alla sicurezza della Banca, o qualora si verifichino mutamenti dell'assetto proprietario del Cliente.
Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
A) Certificazioni
Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00.
Reclami.
Reclami ricorsi e conciliazione.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
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CREDITI DI FIRMA
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
Legenda.
CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in
essere con la Banca
CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito
verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso nei confronti della Banca
SPESA ACCESSORIA: costo connesso allo svolgimento, in sede di istruttoria del servizio richiesto, di analisi
finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare
rilievo
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in
occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da
garanzie estere
EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE
(European Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo
target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla
quotazione
FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento
dell’obbligazione del Cliente.
GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per
il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer
System
INTERESSI COMPENSATIVI: interessi prodotti di pieno diritto da crediti liquidi ed esigibili
INTERESSI DI MORA: interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme
dovute
ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto
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CREDITI DI FIRMA
LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi
notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie che assistono l’operazione, a seguito
dell’estinzione della stessa
OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro
iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso
di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e
su “ Il Sole 24 ORE”)
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un
tasso
PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca
il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni
contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente
all’estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l’accettabilità
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