T R I B U N A L E D I M O D E N A (Sezione II°civile) R.G.XXX/13 Il

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T R I B U N A L E D I M O D E N A (Sezione II°civile) R.G.XXX/13 Il
T R I B U N A L E
D I M O D E N A
(Sezione II°civile)
R.G.XXX/13
Il G.T.
a
scioglimento
della
riserva
che
precede
osserva
quanto segue.
I. Il beneficiario, XXX, nato a XXX il XX.XX.1995 ed
ivi residente alla via XXX n. 16, come da certificazione
medica in atti, risulta in carico presso il Sert di XX sin
dall’ottobre
2012
ed
ancor
prima
al
Centro
Neuropsichiatrico Infantile.
Pare che XX abbia iniziato a fare uso di cannabinoidi
sin dall’età di 15 anni, prima in modo saltuario, poi
frequentemente, fino a farne uso quotidiano.
Dalla documentazione in atti risulta un progressivo
isolamento sociale in termini sempre più marcati, fino al
febbraio 2013, quando
casa,
di
frequentare
XX
avrebbe cessato di uscire di
amici,
non
rispondere
nemmeno
se
cercato, privo di interessi di sorta, abulico, rassegnato,
con
oscillazioni
talvolta,
del
violento
tono
coi
dell’umore,
familiari
irritabile
(madre
e
e,
sorella
conviventi).
Dopo un duplice tentativo suicidiario posto in essere
nel marzo 2013, viene prima ricoverato presso SPDC di XX e
poi introdotto presso la comunità di recupero “XXX”, con
diagnosi di “esordio psicotico in paziente con pregresso
uso di cannabinoidi”.
Uscito
di
comunità,
XXX
sospende
la
terapia
farmacologia, riprende ad uscire di casa girovagando per
2
XXX
senza
meta,
senza
obiettivi
ed
amici.
Viene
poi
nuovamente ricoverato prima a SPDC di XXX e poi ancora al
“XXX” con cambio di terapia farmacologica. Il ragazzo,
abulico e ritirato, sarebbe privo di coscienza di malattia
ed
anzi
avrebbe
negato
l’esistenza
del
problema,
manifestando ideazione delirante e megalomanica.
Questa, in sintesi, la storia clinica recente del
giovane, come emergente dalla documentazione allegata.
All’udienza è poi emerso che da sei mesi il ragazzo
trovasi ospite della comunità di recupero “XXX” presso
XXX, da cui dovrebbe uscire nel mese di giugno prossimo.
Riferiscono i genitori che i medici sono soddisfatti
della sua compliance ed anche XXX riferisce di sentirsi
bene, avendo raggiunto un buon equilibrio, senza avere
posto in essere alcun tentativo di fuga dal luogo di cura,
con
conseguente
accettazione
del
percorso
di
disintossicazione intrapreso.
Tuttavia, la madre ha evidenziato l’opportunità di
essere nominata ads nel caso in cui il figlio, già in
passato
oppositivo,
disinteressato
e
dimentico
della
terapie di recupero, oltre che dotato di atteggiamento
violento,
muti
l’attuale
atteggiamento
di
accettazione
delle cure intrapreso.
II. L’accettazione, allo stato, spontanea e convinta
da parte di XXX, dell’intrapreso percorso terapeutico di
recupero
non
dell’ads,
in
apparentemente
personale,
sembrerebbe
e
quanto
in
la
grado
nomina
rendere
il
di
necessaria
beneficiario
gestire
neppure
la
sarebbe
la
nomina
risulterebbe
propria
vita
ammissibile
in
diritto.
A quest’ultimo riguardo, la nomofilachia, risolvendo
un
annoso
ed
assai
problematico
profilo
interpretativo
scaturente dalla nuova disciplina normativa in tema di
protezione dei disabili, parrebbe avere superato in senso
3
negativo
la
possibilità,
in
passato
ammessa
da
talune
curie (cfr., ad es., Trib. Modena, 5 novembre 2008, est.
Stanzani, in Dir. fam. pers., 2009, 277; Trib. Modena 23
dicembre 2008, ivi, 2009, 699; Trib. Cagliari 22 ottobre
2009, in Fam. dir., 2010, 161; Trib. Firenze 22 dicembre
2010, in Nuova giur. civ. comm, 2011, I, 483, con nota di
INFANTINO), di procedere a nomina di ads “ora per allora”,
insegnando che: “il provvedimento di nomina dell’ads non
può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza
di
protezione
del
soggetto,
dunque
alla
situazione
di
incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che
rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già
dei suoi effetti” (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23.707, in
Foro it., 2013, I, 2918, con nota di CASABURI; in Nuova
giur. comm., 2013, I, 421, con nota di GORGONI; in Fam.
dir., 2013, 577, con nota di BETTI; in Giur. it., 2014,
2249, con nota critica della THOBANI).
Si legge nella motivazione della pronunzia che il
provvedimento giudiziale di nomina va disposto “in modo da
salvaguardare
effettiva,
il
diritto
necessaria
della
in
quel
persona
momento
alla
tutela
in
quella
e
determinata situazione” (col. 2250).
Applicando
espresso
pedessiquamente
dall’augusto
il
principio
precedente
di diritto
richiamato,
al
beneficiario, XXX, non competerebbe in concreto il diritto
a
nomina
di
un
ads
che
presieda
al
compimento
e
completamento del suo percorso riabilitativo; in quanto,
in questo preciso momento storico, egli sembra persona
maggiorenne
personali
in
e
grado
che
lo
di
curare
hanno
i
propri
condotto
ad
interessi
accettare,
concordandolo coi familiari, il percorso terapeutico di
disintossicazione presso la comunità di recupero.
Appare evidente che siffatta soluzione, formalmente
ineccepibile in diritto a tenore del disposto affidato
all’art.
404
c.c.
che
usa
il
verbo
“trovare”
4
all’indicativo presente (“…si trova nell’impossibilità di
provvedere ai propri interessi…”), tuttavia, nel caso di
specie, si porrebbe in contraddizione con la finalità cui
tenderebbe,
secondo
la
stessa
pronunzia
l’istituto
dell’ads,
di
tutela
a
della
persona;
“salvaguardia
e,
del
360°
precisamente,
diritto
della
cassazionale,
degli
interessi
consistente
persona
nella
alla
tutela
effettiva”.
E
questa
soluzione
non
appare
evidentemente
accettabile.
Ciò
appare
trasparente
se
solo
si
consideri
la
volubilità di comportamento e di atteggiamento personale
dell’ex drogato in fase di disintossicazione, cui è stato
diagnosticato
“esordio
psicotico”.
Nella
specie,
in
passato, XXX ha in più di un‘occasione manifestato questo
atteggiamento
volubile,
ambivalente
e
stolido;
sospendendo la terapia farmacologia, come pure i colloqui
ambulatoriali
e
la
frequenza
semiresidenziale.
Al
proposito, gli psichiatri hanno evidenziato che XXX, privo
di
progettualità
per
il
futuro,
vada
guidato
e
supervisionato costantemente da un adulto di riferimento
nelle decisioni terapeutiche che lo riguardano.
Appare fin troppo evidente che la normativa sulla
protezione “mite” del disabile introdotta dalla l. n. 6
del 2004 vada intesa in termini consentanei rispetto alla
finalità
che
ha
nell’ordinamento,
persone
prive
presieduto
ovvero,
in
alla
quella
tutto
o
in
di
sua
introduzione
“protezione
parte
di
delle
autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”
(art. 1).
In
concreto,
il
beneficiario
va
protetto
da
atti
lesivi dei propri interessi personali e in particolare
della
propria
plausibilmente,
inopinatamente
salute
che
potrebbe
l’eventuale
in
futuro
compiere
dismissione
egli,
laddove
anticipata
assai
decida
dalla
5
comunità con interruzione della disintossicazione, ovvero,
compia ulteriori atti per sé nocivi, ricadendo nel mondo
degli
stupefacenti,
una
volta
decorso
il
periodo
di
permanenza presso “XXX”.
Viceversa, come hanno suggerito i medici, il ragazzo
necessità di un ads che garantisca il completamento del
suo percorso riabilitativo, per quanto allo stato egli non
si
“trovi”
nell’impossibilità
di
provvedere
ai
propri
interessi.
Sono pertanto in concreto ravvisabili i presupposti
della misura protettiva dell’amministrazione di sostegno,
“con la minor limitazione possibile della sua capacità di
agire”
(art.
parametrata
1
l.
al
n.
6).
tempo,
La
durata
della
ipoteticamente,
nomina
va
strettamente
necessario al completamento del percorso riabilitativo e
di
disintossicazione
di
Roberto,
periodo
allo
stato
fissato in anni 1, salvo proroghe successive.
Nella
scelta
dell’amministratore
va
prescelta
la
madre XXX, convivente col beneficiario, rispetto al padre,
da lei separato, che da tempo si è trasferito altrove.
NOMINA
XXX, nata a XXX il XX.XX.1963 e residente a XXX, via
XX, n. 16 amministratore di sostegno del figlio XXX XXX,
nato a XXX il XX.XX.1995 ed ivi residente via XXX n. 16,
con le seguenti prescrizioni:
1) l’incarico è a tempo determinato per la durata di
anni 1;
2) l’amministratore
deve
adempiere
l’incarico
con
esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario;
3) l’amministratore avrà il potere di compiere, in
nome
atti:
e
per
conto
del
beneficiario,
i
seguenti
6
-
definizione
progetto
con
di
i
servizi
socio-sanitari
recupero,
di
un
riabilitazione
e
disintossicazione fino a completa guarigione, anche
con introduzione o reintroduzione in struttura;
- presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze
o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici
pubblici,
come
pure
prestazione
del
consenso
informato per cure e trattamenti sanitari;
4)
l’amministratore
questo
Ufficio
deve
entro
il
riferire
mese
per
di
iscritto
febbraio
a
circa
l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle
condizioni di vita personali e sociali del medesimo;
nello
stesso
termine
è
tenuto
al
deposito
del
rendiconto;
5) l’amministratore deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere, come pure,
questo
Ufficio,
qualora
vi
sia
dissenso
con
il
beneficiario stesso;
7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di
cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento
degli atti ivi indicati.
Il decreto è provvisoriamente esecutivo.
Modena, 24 febbraio 2014
Si comunichi
Il G.T.
(dott. R. Masoni)