T R I B U N A L E D I M O D E N A (Sezione II°civile) R.G.XXX/13 Il
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T R I B U N A L E D I M O D E N A (Sezione II°civile) R.G.XXX/13 Il G.T. a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue. I. Il beneficiario, XXX, nato a XXX il XX.XX.1995 ed ivi residente alla via XXX n. 16, come da certificazione medica in atti, risulta in carico presso il Sert di XX sin dall’ottobre 2012 ed ancor prima al Centro Neuropsichiatrico Infantile. Pare che XX abbia iniziato a fare uso di cannabinoidi sin dall’età di 15 anni, prima in modo saltuario, poi frequentemente, fino a farne uso quotidiano. Dalla documentazione in atti risulta un progressivo isolamento sociale in termini sempre più marcati, fino al febbraio 2013, quando casa, di frequentare XX avrebbe cessato di uscire di amici, non rispondere nemmeno se cercato, privo di interessi di sorta, abulico, rassegnato, con oscillazioni talvolta, del violento tono coi dell’umore, familiari irritabile (madre e e, sorella conviventi). Dopo un duplice tentativo suicidiario posto in essere nel marzo 2013, viene prima ricoverato presso SPDC di XX e poi introdotto presso la comunità di recupero “XXX”, con diagnosi di “esordio psicotico in paziente con pregresso uso di cannabinoidi”. Uscito di comunità, XXX sospende la terapia farmacologia, riprende ad uscire di casa girovagando per 2 XXX senza meta, senza obiettivi ed amici. Viene poi nuovamente ricoverato prima a SPDC di XXX e poi ancora al “XXX” con cambio di terapia farmacologica. Il ragazzo, abulico e ritirato, sarebbe privo di coscienza di malattia ed anzi avrebbe negato l’esistenza del problema, manifestando ideazione delirante e megalomanica. Questa, in sintesi, la storia clinica recente del giovane, come emergente dalla documentazione allegata. All’udienza è poi emerso che da sei mesi il ragazzo trovasi ospite della comunità di recupero “XXX” presso XXX, da cui dovrebbe uscire nel mese di giugno prossimo. Riferiscono i genitori che i medici sono soddisfatti della sua compliance ed anche XXX riferisce di sentirsi bene, avendo raggiunto un buon equilibrio, senza avere posto in essere alcun tentativo di fuga dal luogo di cura, con conseguente accettazione del percorso di disintossicazione intrapreso. Tuttavia, la madre ha evidenziato l’opportunità di essere nominata ads nel caso in cui il figlio, già in passato oppositivo, disinteressato e dimentico della terapie di recupero, oltre che dotato di atteggiamento violento, muti l’attuale atteggiamento di accettazione delle cure intrapreso. II. L’accettazione, allo stato, spontanea e convinta da parte di XXX, dell’intrapreso percorso terapeutico di recupero non dell’ads, in apparentemente personale, sembrerebbe e quanto in la grado nomina rendere il di necessaria beneficiario gestire neppure la sarebbe la nomina risulterebbe propria vita ammissibile in diritto. A quest’ultimo riguardo, la nomofilachia, risolvendo un annoso ed assai problematico profilo interpretativo scaturente dalla nuova disciplina normativa in tema di protezione dei disabili, parrebbe avere superato in senso 3 negativo la possibilità, in passato ammessa da talune curie (cfr., ad es., Trib. Modena, 5 novembre 2008, est. Stanzani, in Dir. fam. pers., 2009, 277; Trib. Modena 23 dicembre 2008, ivi, 2009, 699; Trib. Cagliari 22 ottobre 2009, in Fam. dir., 2010, 161; Trib. Firenze 22 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm, 2011, I, 483, con nota di INFANTINO), di procedere a nomina di ads “ora per allora”, insegnando che: “il provvedimento di nomina dell’ads non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti” (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23.707, in Foro it., 2013, I, 2918, con nota di CASABURI; in Nuova giur. comm., 2013, I, 421, con nota di GORGONI; in Fam. dir., 2013, 577, con nota di BETTI; in Giur. it., 2014, 2249, con nota critica della THOBANI). Si legge nella motivazione della pronunzia che il provvedimento giudiziale di nomina va disposto “in modo da salvaguardare effettiva, il diritto necessaria della in quel persona momento alla tutela in quella e determinata situazione” (col. 2250). Applicando espresso pedessiquamente dall’augusto il principio precedente di diritto richiamato, al beneficiario, XXX, non competerebbe in concreto il diritto a nomina di un ads che presieda al compimento e completamento del suo percorso riabilitativo; in quanto, in questo preciso momento storico, egli sembra persona maggiorenne personali in e grado che lo di curare hanno i propri condotto ad interessi accettare, concordandolo coi familiari, il percorso terapeutico di disintossicazione presso la comunità di recupero. Appare evidente che siffatta soluzione, formalmente ineccepibile in diritto a tenore del disposto affidato all’art. 404 c.c. che usa il verbo “trovare” 4 all’indicativo presente (“…si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi…”), tuttavia, nel caso di specie, si porrebbe in contraddizione con la finalità cui tenderebbe, secondo la stessa pronunzia l’istituto dell’ads, di tutela a della persona; “salvaguardia e, del 360° precisamente, diritto della cassazionale, degli interessi consistente persona nella alla tutela effettiva”. E questa soluzione non appare evidentemente accettabile. Ciò appare trasparente se solo si consideri la volubilità di comportamento e di atteggiamento personale dell’ex drogato in fase di disintossicazione, cui è stato diagnosticato “esordio psicotico”. Nella specie, in passato, XXX ha in più di un‘occasione manifestato questo atteggiamento volubile, ambivalente e stolido; sospendendo la terapia farmacologia, come pure i colloqui ambulatoriali e la frequenza semiresidenziale. Al proposito, gli psichiatri hanno evidenziato che XXX, privo di progettualità per il futuro, vada guidato e supervisionato costantemente da un adulto di riferimento nelle decisioni terapeutiche che lo riguardano. Appare fin troppo evidente che la normativa sulla protezione “mite” del disabile introdotta dalla l. n. 6 del 2004 vada intesa in termini consentanei rispetto alla finalità che ha nell’ordinamento, persone prive presieduto ovvero, in alla quella tutto o in di sua introduzione “protezione parte di delle autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1). In concreto, il beneficiario va protetto da atti lesivi dei propri interessi personali e in particolare della propria plausibilmente, inopinatamente salute che potrebbe l’eventuale in futuro compiere dismissione egli, laddove anticipata assai decida dalla 5 comunità con interruzione della disintossicazione, ovvero, compia ulteriori atti per sé nocivi, ricadendo nel mondo degli stupefacenti, una volta decorso il periodo di permanenza presso “XXX”. Viceversa, come hanno suggerito i medici, il ragazzo necessità di un ads che garantisca il completamento del suo percorso riabilitativo, per quanto allo stato egli non si “trovi” nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Sono pertanto in concreto ravvisabili i presupposti della misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, “con la minor limitazione possibile della sua capacità di agire” (art. parametrata 1 l. al n. 6). tempo, La durata della ipoteticamente, nomina va strettamente necessario al completamento del percorso riabilitativo e di disintossicazione di Roberto, periodo allo stato fissato in anni 1, salvo proroghe successive. Nella scelta dell’amministratore va prescelta la madre XXX, convivente col beneficiario, rispetto al padre, da lei separato, che da tempo si è trasferito altrove. NOMINA XXX, nata a XXX il XX.XX.1963 e residente a XXX, via XX, n. 16 amministratore di sostegno del figlio XXX XXX, nato a XXX il XX.XX.1995 ed ivi residente via XXX n. 16, con le seguenti prescrizioni: 1) l’incarico è a tempo determinato per la durata di anni 1; 2) l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; 3) l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome atti: e per conto del beneficiario, i seguenti 6 - definizione progetto con di i servizi socio-sanitari recupero, di un riabilitazione e disintossicazione fino a completa guarigione, anche con introduzione o reintroduzione in struttura; - presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici, come pure prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari; 4) l’amministratore questo Ufficio deve entro il riferire mese per di iscritto febbraio a circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto; 5) l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso; 7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati. Il decreto è provvisoriamente esecutivo. Modena, 24 febbraio 2014 Si comunichi Il G.T. (dott. R. Masoni)