Piano funzione somministrazione

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Piano funzione somministrazione
Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione
(Deliberazione n. 10 approvata dal Consiglio Comunale il 26 marzo 2012)
TITOLO I
LA FUNZIONE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
ART. 1
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
1.
L’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Comune di Firenze non è sottoposta ad
alcun contingentamento numerico. Tale attività è esercitata in unità immobiliari aventi destinazione d’uso funzionale di
somministrazione stabilita ai sensi del terzo comma dell’art. 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice
del Commercio).
2.
L’avvio di nuove attività di somministrazione ha come condizione preliminare l’acquisizione della destinazione d’uso
funzionale di somministrazione per le unità immobiliari a destinazione commerciale in cui si intende insediare tale
funzione determinata dal possesso dei requisiti oggettivi, strutturali e funzionali stabiliti al successivo Titolo II.
3.
Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria,
edilizia, urbanistica, di sicurezza.
ART. 2
Destinazione d’uso funzionale di somministrazione
1.
Sull’intero territorio comunale è stabilita, ai sensi dell’art. 42 bis del Codice del Commercio e dell’art. 58 L.R. 1/2005,
quale articolazione della destinazione d’uso commerciale come prevista dal vigente Regolamento Edilizio, una distinta
destinazione d’uso funzionale, denominata funzione di somministrazione.
ART. 3
Acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione
1.
La destinazione d’uso funzionale di somministrazione è stata acquisita d’ufficio nelle unità immobiliari in cui, alla data
dell’8 settembre 2008 (data di entrata in vigore del Piano Originario), erano presenti attività di somministrazione
autorizzate dall’Amministrazione Comunale ai sensi della L. 287/1991.
2.
Non hanno acquisito, invece, destinazione d’uso funzionale le unità immobiliari, sedi di attività di somministrazione che
rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 48 del Codice del Commercio e di cui ai successivi articoli 9,10 e 13.
3.
Le unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale in cui una impresa intende avviare una nuova attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 42 bis del Codice del Commercio, acquisiscono la destinazione
d’uso funzionale di somministrazione con la procedura stabilita dal vigente Regolamento Edilizio ed in presenza di
formale asseverazione del possesso dei requisiti oggettivi, strutturali, funzionali di cui al successivo Titolo II.
4.
L’acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione, in unità aventi destinazione d’uso commerciale
non è sottoposta al pagamento degli oneri di cui all’art. 119 della L.R. 1/2005 né al rispetto di quanto previsto attualmente
in materia di parcheggi per il commercio. Tali oneri e adempimenti sono, invece, dovuti quando vi è contestualmente
mutamento di destinazione d’uso con l’acquisizione di destinazione d’uso commerciale.
ART. 4
Perdita della destinazione d’uso funzionale
1.
La cessazione, a qualsiasi titolo, dell’attività di somministrazione non determina il mutamento di destinazione d’uso
funzionale dell’unità immobiliare interessata: essa perde tale destinazione funzionale quando in essa si insedia una
funzione commerciale o acquisisce una diversa destinazione d’uso. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dal
Regolamento Edilizio.
2.
Quando in tali unità immobiliari si insedia una attività commerciale al dettaglio non si applica quanto previsto in materia di
parcheggi.
ART. 5
Insediamenti ed ampliamenti di esercizi di somministrazione
1.
L’insediamento di un nuovo esercizio di somministrazione in una unità immobiliare è sempre condizionato al possesso di
tutti i requisiti di cui al Titolo II, ancorché l’unità immobiliare abbia già acquisito la destinazione d’uso funzionale di
somministrazione con l’entrata in vigore del Piano originario o successivamente secondo le procedure di cui all’ art. 3.
2.
L’asseverazione del possesso dei requisiti deve essere resa in sede titolo edilizio o di lavori edilizi o, qualora non
necessari, in sede di titolo abilitativo amministrativo.
3.
I requisiti di cui al titolo II deve essere altresì posseduti e asseverati nel caso in cui un esercizio esistente ampli, con lavori
edilizi, la originaria superficie di oltre il 15%.
4.
Il rispetto del requisito di cui al successivo art. 17 (accessibilità) deve comunque essere garantito anche nel caso di
ampliamenti inferiori al 15% con lavori edilizi.
5.
Il mantenimento dei requisiti di cui al titolo II deve essere garantito anche in caso di modifiche o riduzione della superficie
nelle unità immobiliari che hanno acquisito la funzione di somministrazione.
ART. 6
Elenco esercizi di somministrazione
1.
L’elenco degli esercizi viene costantemente aggiornato con tutti i dati ad essi relativi al fine di realizzare un monitoraggio
costante di questa funzione.
ART. 7
Elenco degli esercizi storici della somministrazione
1.
Agli esercizi storici della somministrazione, individuati nell’apposito elenco (Allegato 1) si applicano le disposizioni stabilite
al successivo Titolo III.
ART. 8
Attività di somministrazione non soggette ai requisiti comunali
1.
Le unità immobiliari in cui hanno sede attività di somministrazione che, ai sensi dell’ art. 48 del Codice del Commercio,
non sono soggette al possesso dei requisiti comunali, comprese quelle accessorie ad altre attività prevalenti svolte
congiuntamente, (quali attività di spettacolo, trattenimento, espositive ed attività culturali), mantengono la destinazione
d’uso originaria della attività prevalente senza acquisire la destinazione funzionale di somministrazione.
ART. 9
Esercizi di somministrazione presso strutture ricettive alberghiere
1.
Nelle strutture ricettive alberghiere aventi specifica destinazione d’uso turistico – ricettiva prevista dal vigente
Regolamento Edilizio (Alberghi, Residenze turistiche alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici), l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande può esercitarsi con estensione al pubblico generico mantenendo in essere la
destinazione ricettiva alberghiera senza l’acquisizione ai locali interessati alla somministrazione della destinazione d’uso
commerciale e funzionale di somministrazione.
2.
L’attività di somministrazione al pubblico deve essere mantenuta entro la percentuale massima del 25% della superficie
totale dell’unità immobiliare avente destinazione ricettiva alberghiera, quale attività di somministrazione “congiunta” ai
sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 48 del Codice del Commercio. L’attività di somministrazione al pubblico, e
non ai soli ospiti della struttura, deve comunque essere esercitata in locali in possesso dei requisiti di cui a successivi
articoli da 16 a 23, asseverato in sede di titolo abilitativo amministrativo ai sensi dell’art. 43 del Codice.
3.
Gli esercizi di somministrazione al pubblico presenti alla data di approvazione del Piano originario (24 luglio 2008) in una
struttura a destinazione ricettivo alberghiera in base ad una originaria licenza/autorizzazione amministrativa all’attività di
somministrazione si adeguano ai requisiti di cui al secondo comma al momento in cui pongono in essere lavori edilizi o
nel caso di ampliamento della superficie di attività di somministrazione oltre il 15 % della superficie che all’entrata in
vigore del Piano originario era destinata alla somministrazione al pubblico generico.
4.
Solo gli esercizi di somministrazione al pubblico presenti alla data di approvazione del Piano originario (24 luglio 2008) in
una struttura turistico – ricettiva sulla base di una originaria licenza/autorizzazione amministrativa all’attività di
somministrazione e che ne siano a tale data già debitamente autorizzati potranno continuare a godere di accesso
autonomo dei locali di somministrazione dalla pubblica via , dovendosi negli altri casi sottolineare il configurasi di tale
attività di somministrazione come accessoria di quella principale ricettiva e con essa collegata ed integrata e dotata di
almeno un ingresso a comune.
ART. 10
Attività di somministrazione su suolo pubblico
1.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Piano, esercitano attività di somministrazione di alimenti e
bevande, in virtù della specifica autorizzazione amministrativa, in strutture temporanee collocate su suolo pubblico sulla
base di una concessione di occupazione di suolo pubblico, possono proseguire l’esercizio dell’attività, unicamente sino a
che la titolarità dell’azienda permane in capo all’attuale soggetto; in caso di cessione in proprietà per atto tra vivi e mortis
causa non verrà rinnovata la concessione per l’occupazione di suolo pubblico e l’attività dovrà essere trasferita in sede
idonea, che rispetti tutti i requisiti previsti dal presente Piano.
2.
Possono essere concessi ampliamenti della superficie occupata o comunque ulteriori spazi pubblici, ove possibili,
unicamente allo scopo di consentire l’adeguamento ai requisiti minimi obbligatori previsti dalle vigenti normative in
materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
3.
In alternativa, l’attività potrà essere trasformata in Commercio su area pubblica, previa acquisizione dei relativi titoli
abilitativi e nel rispetto delle norme vigenti.
ART. 11
Esercizi di somministrazione in impianti di distribuzione carburanti
1.
Nelle aree destinate a impianti di distribuzione carburanti può essere esercitata l’attività di somministrazione in unità
immobiliari con destinazione d’uso commerciale che acquisiscono destinazione funzionale di somministrazione secondo
le modalità stabilite dal presente Piano.
2.
Agli esercizi di somministrazione presenti alla data di approvazione del presente Piano all’interno delle aree distribuzione
carburanti si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 3.
3.
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 14 e all’art. 19 può essere asseverato dando atto dell’organizzazione complessiva
degli spazi e dei servizi presenti nell’area dell’impianto.
4.
All’attività di somministrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma lett.b) e
comma 3 dell’art.56 del Codice del Commercio.
ART. 12
Attività di somministrazione svolta congiuntamente ad altre attività produttive e limitazioni per l’area Centro storico
patrimonio Unesco
1.
Quando nella stessa unità immobiliare, avente destinazione funzionale di somministrazione, oltre all’attività di
somministrazione si intendano insediare altre attività produttive, esse devono comunque essere compatibili con la
destinazione d’uso commerciale e con i requisiti igienico sanitari; ciascuna delle attività, inclusa la somministrazione,
deve rispettare i requisiti di insediamento e di esercizio per le singole attività.
2.
E’ consentito insediare attività di somministrazione all’interno di altre attività principali, diverse da quelle ex art. 48 del
Codice del Commercio, in unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale o comunque sede di funzione con
essa compatibile, con il limite del 35% della superficie utile dell’unità stessa o comunque per non più di 30 mq. L’attività di
somministrazione in tal caso non è separabile da quella principale, è svolta congiuntamente a quella principale, con gli
stessi orari e le stesse limitazioni.
3.
Nell’Area Centro storico patrimonio Unesco (come individuata nell’Allegato 2) non si applica il comma 2 ed inoltre sono
vietate, le seguenti attività :
a.
attività di somministrazione esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al “fast-food” o
“self-service”, ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all’interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
b.
attività di somministrazione sul Ponte Vecchio.
ART. 13
Esercizi di somministrazione in grandi strutture di vendita organizzati
in forma di Centri Commerciali
1.
Gli esercizi di somministrazione collocati funzionalmente all’internodi nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita
organizzati in forma di Centri Commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la loro presenza deve essere indicata nella relazione posta
a corredo dell’istanza del promotore unico o del rappresentante dei singoli esercenti.
2.
L’istanza segue il procedimento degli atti abilitativi relativi al nuovo insediamento commerciale ed in tale procedimento è
asseverato il possesso dei requisiti di cui al Titolo II anche attraverso l’organizzazione complessiva dell’insediamento
commerciale. A questi esercizi non si applica il requisito di cui all’art. 18.
3.
Qualora dopo l’apertura dell’insediamento commerciale vi si intenda aprire un nuovo esercizio di somministrazione deve
essere asseverato il possesso dei requisiti richiesti di cui al Titolo II per le nuove attività, pur mantenendosi l’attività di
somministrazione nell’ambito della destinazione d’uso commerciale della struttura. I locali destinati a tale attività dovranno
rispondere a tutti i requisiti richiesti per l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande anche
attraverso l’organizzazione complessiva dell’insediamento. Non si applica a questi esercizi il requisito di cui all’art. 18.
4.
La superficie complessiva dei locali destinati ad attività di somministrazione non può essere superiore al 25% della
superficie complessiva dell’insediamento commerciale.
TITOLO II
REQUISITI PER L’ACQUISIZIONE DELLA DESTINAZIONE
D’USO FUNZIONALE DI SOMMINISTRAZIONE
ART. 14
Parcheggi
1.
Agli esercizi di somministrazione che si vanno a collocare in unità immobiliari non aventi già destinazione commerciale
alla data di approvazione del presente Piano, si applicano le norme in materia di parcheggi che regolano l’acquisizione di
tale destinazione d’uso per gli esercizi del commercio al dettaglio.
2.
E’ richiesta uguale disponibilità di parcheggi per ogni nuovo esercizio di somministrazione che si colloca in unità
immobiliari che hanno già destinazione d’uso commerciale quando la superficie
destinata ai servizi al pubblico sia complessivamente superiore a mq 250. Ai fini della verifica della presenza di questo
requisito nel caso di esercizio congiunto nello stessa unità immobiliare dell’attività di somministrazione e di altra/e attività
compatibile con la destinazione commerciale, la superficie utile complessiva al netto delle strutture di servizio e
tecnologiche si considera equamente ripartita fra somministrazione e le altre attività.
3.
La quantificazione del rapporto fra mq. destinati a parcheggio e mq. di attività di somministrazione è quello previsto per gli
esercizi di vicinato, attualmente nella misura di 1mq. per ogni mq. di superficie di somministrazione.
4.
La superficie di parcheggio non è richiesta quando l’esercizio di somministrazione è ubicato in Zone di Traffico Limitato o
escluso.
ART. 15
Assetto dell’unità immobiliare e delle pertinenze
1.
La superficie complessiva dell’unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato fra superficie destinata alla
preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e
superficie destinata alla somministrazione intendendo per tale quella cui i clienti hanno libero accesso, ivi compresa la
superficie dei servizi e la superficie occupata dal bancone di somministrazione: quest’ultima non può essere inferiore al
60% della superficie totale dell’unità immobiliare.
2.
Gli spazi esterni all’unità immobiliare, eventualmente utilizzati come estensione dell’attività, su aree private di pertinenza
o su suolo pubblico, previa acquisizione dei relativi titoli abilitativi, non acquisiscono la funzione di somministrazione e non
possono essere computati ai fini di cui al comma precedente e, fatti salvi i diritti dei terzi e il rispetto delle normative
vigenti, devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a.
in tali spazi può essere svolta la sola attività di somministrazione con esclusione di ogni operazione riconducibile alla
preparazione degli alimenti;
b.
la superficie dello spazio esterno, nel caso di occupazione di suolo pubblico, non può essere superiore al 50% della
superficie destinata alla somministrazione all’interno dell’ unità immobiliare;
c.
deve essere effettuata apposita valutazione nell’ambito della notifica igiene degli alimenti;
d.
deve essere oggetto di apposita valutazione previsionale di impatto acustico se l’attività si protrae sull’area esterna oltre
le ore 22.
Nel caso di occupazione di suolo pubblico le presenti norme integrano quelle già previste dal Piano Comunale per le
occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto.
ART. 16
Sicurezza
1.
Deve essere garantito il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio, con apposita dichiarazione nel titolo
abilitativo amministrativo.
ART. 17
Accessibilità
1.
Per tutti gli esercizi di somministrazione del presente piano l’accessibilità ai locali destinati alla somministrazione al
pubblico da parte dei soggetti diversamente abili, così come disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale in
materia, è requisito obbligatorio e non derogabile.
ART. 18
Magazzini
1.
E’ requisito strutturale dell’unità immobiliare la identificazione di locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di
derrate alimentari, di convenienti dimensioni che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, limitando
l’uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento.
2.
L’area di magazzinaggio è almeno pari al 7% dell’unità immobiliare.
ART. 19
Servizi Igienici
1.
E’ requisito strutturale la presenza di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, dotato di lavabo e WC, distinto e
separato da quelli destinati agli addetti dell’impresa di somministrazione, accessibile ai soggetti diversamente abili,
opportunamente segnalato.
2.
E’ requisito funzionale garantire l’apertura dei servizi igienici di cortesia e la loro manutenzione e pulizia durante l’intero
orario di apertura al pubblico dell’attività.
ART. 20
Inquinamento acustico
1.
Alle unità immobiliari sede di attività di somministrazione si applica il vigente regolamento attività rumorose in materia di
inquinamento acustico e per quanto riguarda l’insonorizzazione le norme specifiche del Regolamento Edilizio.
ART. 21
Smaltimento Rifiuti
1.
E’ requisito strutturale la presenza di un locale o spazio, pari ad almeno il 3% dell’unità immobiliare, destinato alla
gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall’attività, tale da ridurre
progressivamente il numero dei cassonetti stradali su suolo pubblico e incrementare la raccolta differenziata.
2.
I locali di dimensione complessiva superiore a mq. 250, inoltre, devono prevedere locali interni per la raccolta di rifiuti
differenziata, con lo spazio per il deposito per un arco di 24/48 ore per ogni tipo di rifiuto.
Le caratteristiche di tali contenitori sono:
a.
per residui organici alimentari: almeno un contenitore da 150 litri;
b.
per i vuoti e imballaggi in vetro, plastica, lattine: almeno un contenitore da 150 litri;
c.
per rifiuti non riciclabili: almeno un contenitore da 150 litri;
d.
per carta e cartone: uno spazio adeguato.
3.
Sulle soglie degli esercizi, sulle eventuali pertinenze e aree di occupazione di suolo pubblico deve essere collocato un
adeguato numero di posacenere al servizio dei clienti fumatori.
ART. 22
Inserimento nel contesto
1.
La soluzione morfologica degli infissi e delle vetrine deve essere adeguata al tipo di edificio e di spazio pubblico cui il
locale appartiene e quindi essere esplicitata mediante una relazione/elaborato critico esplicativo allegato al titolo
abilitativo amministrativo.
2.
Nel caso di utilizzo di strutture di supporto temporanee su suolo pubblico o su proprietà privata devono essere rispettate
le norme comunali in materia e comunque le specifiche prescrizioni dettate nei rispettivi titoli abilitativi, al fine di garantire
il loro inserimento nel contesto in cui si collocano.
ART. 23
Risparmio energetico
1.
In materia di risparmio energetico devono essere garantiti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa
nazionale e regionale, nonché le norme specifiche del Regolamento Edilizio.
TITOLO III
ESERCIZI STORICI DELLA SOMMINISTRAZIONE
ART. 24
Tutela degli esercizi storici
1.
Agli esercizi di somministrazione presenti nell’elenco degli esercizi di particolare interesse storico allegato al PRG
vigente, è riconosciuto un valore tale da qualificare l’immagine della città. Tali esercizi sono sottoposti, ai sensi dell’art. 42
bis del Codice del Commercio, a un regime particolare di tutela per preservare la presenza di tale funzione in particolari
contesti urbani di cui sono ormai storicamente elemento di identità e riconoscibilità, caratterizzando una piazza, una
strada, un’area di particolare interesse ambientale e paesaggistico.
2.
Gli esercizi soggetti a tale tutela sono quelli inseriti nell’elenco degli esercizi storici di somministrazione allegato al
presente Piano (Allegato 2) risultante dall’aggiornamento dell’elenco parte integrante del P.R.G. approvato nel 1998.
ART. 25
Mutamento destinazione d’uso
1.
Le unità immobiliari che ospitano gli esercizi storici della somministrazione di cui all’articolo precedente non possono
mutare la destinazione d’uso funzionale di somministrazione acquisita con l’approvazione del Piano se non previa
delibera del Consiglio Comunale che ne accerti le mutate condizioni ambientali che hanno determinato tale vincolo. Solo
la rimozione del vincolo fa riacquisire la possibilità di destinare tali locali ad una attività commerciale diversa dalla
funzione di somministrazione ovvero ad altra funzione.
ART. 26
Ampliamenti
1.
Gli esercizi storici della somministrazione possono ampliare la loro attività a locali contigui previa presentazione di un
piano di ampliamento adeguato al tipo di edificio e di spazio pubblico cui il locale appartiene. Tali caratteri devono essere
esplicitati mediante una relazione/elaborato critico esplicativo. Non vi è l’obbligo di adeguamento ai requisiti di cui al Titolo
II, neppure per ampliamenti superiori al 15% della superficie alla data di approvazione del Piano, fatto salvo il rispetto
dell’art. 17 (accessibilità ).
TITOLO IV
ESCLUSIONI ED EFFETTI MANCATA DESTINAZIONE D’USO FUNZIONALE
ART. 27
Piani attuativi
1.
L’Amministrazione Comunale in presenza di Piani Urbanistici attuativi, comunque denominati, per la riqualificazione di
immobili o aree degradate, può prevedere nelle norme di attuazione dei singoli Piani specifiche disposizioni per
disciplinare la collocazione di attività di somministrazione in deroga alle norme del presente Piano purché in unità
immobiliari appositamente individuate dal Piano attuativo stesso e non su strutture temporanee.
ART. 28
Mancata destinazione d’uso funzionale
1.
La mancata acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione, come pure l’assenza o il venir meno di
uno o più dei requisiti di cui al Titolo II, secondo quanto disposto dal presente Piano, comporta, oltre all’applicazione delle
sanzioni pecuniarie di cui al secondo comma dell’art. 103 del Codice del Commercio, la sospensione dell’attività per
assenza dei requisiti urbanistici di cui al primo comma del’art. 42bis, con l’assegnazione di un termine per adeguarsi,
secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate dal terzo comma dello stesso art. 103 (artt 17 ter e 17
quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
2.
Nel caso di non osservanza dei provvedimenti di sospensione, sia in caso di mancata acquisizione della destinazione
d’uso funzionale sia in quello del mancato ripristino dei requisiti nei termini fissati nel provvedimento di sospensione,
viene disposta la chiusura definitiva dell’esercizio ai sensi della lett. c) del primo comma dell’art. 107 del Codice del
Commercio.
TITOLO V
LIMITAZIONI PER IL CONSUMO DI ALCOLICI
ART. 29
Divieti
1.
Ai sensi dell’art. 42 del Codice del Commercio, si stabilisce che su tutto il territorio comunale, è vietato pubblicizzare con
qualsiasi mezzo, visibile dall’esterno o collocato all’esterno del locale di somministrazione o con operazioni pubblicitarie di
altro genere, offerte speciali che inducano il consumo reiterato di alcolici attraverso vendite promozionali.
2.
In caso di violazione verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 30
Norme transitorie
1.
I requisiti introdotti dal presente Piano in variazione rispetto al precedente non si applicano ai rispettivi procedimenti che
risultino formalmente avviati presso lo Sportello Unico delle Attività produttive alla data di approvazione della presente
Deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
2.
L’articolo 15 comma 2 si applica ai nuovi insediamenti e ai trasferimenti di un’attività già esistente, successivi alla data di
entrata in vigore del presente Piano.
3.
L’articolo 29 si applica, dalla data di entrata in vigore del presente Piano, a tutti gli esercenti attività di somministrazione di
alimenti e bevande.
ART. 31
Monitoraggio e Osservatorio
1.
In conformità a quanto previsto dall’art 32.6 del Piano strutturale per l’area Centro Storico UNESCO, sono istituiti:
a.
un’attività di monitoraggio e di georeferenziazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e un
apposito archivio in cui dovranno confluire tutte le segnalazioni che dovessero pervenire per i disagi e i disturbi alla
residenza.
b.
l’apposito organismo denominato Osservatorio che avrà il compito di valutare i dati di cui al punto a) e avanzare proposte.
Allegato 1
ELENCO ESERCIZI STORICI
1) Bar Latteria CAFFELLATTE - Via degli Alfani 39/R
2) Mescita PIAZZINI - Via degli Alfani 70/R
3) Mescita Vini CASA DEL VINO - Via dell’Ariento 16/R
4) Trattoria degli ANTELLESI - Via Faenza 9/11 R
5) Ristorante BUCA DELL’ORAFO - Via dei Girolami 28/R
6) Trattoria ANTICO FATTORE - Via Lambertesca 1/R
7) Ristorante IL BUZZINO - Via dei Leoni 8/R
8) Pasticceria RUGGINI - Via de’ Neri 76/R
9) Ristorante IL LATINI - Via Palchetti 6/R
10) Ristorante SABATINI - Via Panzani 41/43 R
11) Ristorante COCO LEZZONE - Via del Parioncino 26/R
12) Trattoria SOSTANZA - Via del Porcellana 25/R
13) Ristorante Tea Room LE GIUBBE ROSSE - P.zza della Repubblica 13/14 R
14) Bar DONNINI - P.zza della Repubblica 15/R
15) Bar PASZKOWSKI - P.zza della Repubblica 31/35 R
16) Bar Pasticceria GILLI - P.zza della Repubblica 36/40 R
17) Bar Pasticceria ROBIGLIO - Via dei Servi 112/114 R
18) Bar RIVOIRE - P.zza della Signoria 4/R
19) Bar Tabacchi Drogheria BIANCHI - P.zza S. Felice 5/R
20) Trattoria SABATINO - Via Pisana 2/R
21) Ristorante BUCA SAN GIOVANNI - P.zza S.Giovanni 8
22) Trattoria CAMMILLO - B.go S.Jacopo 57/59 R
23) Trattoria GOZZI - P.zza S.Lorenzo 8/R
24) Trattoria ANGIOLINO - Via S.Spirito 36/R
25) Ristorante PAOLI - Via dei Tavolini 12/R
26) Panini Tartufati PROCACCI - Via Tornabuoni 64/R
27) Ristorante BUCA LAPI - Via del Trebbio 1/R
28) Ristorante GIANNINO IN SAN LORENZO - B.go S.Lorenzo 35/37 R
Allegato 2
Centro Storico – Unesco