regolamento per - Comune di Chioggia

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regolamento per - Comune di Chioggia
REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE
ED ESTETISTA
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 123 del 24/09/2008)
INDICE
Art. 1
Oggetto del regolamento
Art. 2
Tipologia degli esercizi
Art. 3
Abilitazione professionale
Art. 4
Attività didattiche
Art. 5
Esercizio dell’attività
Art. 6
Dichiarazione di inizio attività
Art. 7
Variazioni
Art. 8
Modifiche sostanziali dei locali
Art. 9
Subingresso nella titolarità o gestione dell’azienda
Art. 10
Requisiti igienico – sanitari dei locali
Art. 11
Norme igieniche per l’esercizio dell’attività
Art. 12
Sospensione dell’attività
pag. 8
pag. 8
Art.13
Orari
pag. 8
Art. 14
Tariffe
pag. 8
Art. 15
Controlli
pag. 9
Art. 16
Sanzioni
pag. 9
Art. 17
Attività abusive
pag. 9
Art. 18
Provvedimenti d’urgenza
pag. 9
Art. 19
Norme transitorie
pag. 9
Art. 20
Abrogazione norme precedenti
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 10
ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento
Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma
societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, con o senza scopo di lucro,
sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata
dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge del 17 agosto 2005 n. 174, dalla Legge 4
gennaio 1990 n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991 n. 29 e dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito
nella Legge 2 aprile 2007 n. 40, dagli artt.17 e 18 della L.R. 16 agosto 2007 n.21, nonché dalle
disposizioni del presente regolamento.
Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura, ospedali,
caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro
luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono
sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
Non sono soggette al presente regolamento:
A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona
ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie previste dal testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
C) le attività di tatuatore1 e di piercing2. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio
attività ai sensi della Legge n. 241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 1 giugno 2001, n. 9 approvata dalla Giunta
Regionale del Veneto con delibera 17.08.2001 n. 1245.
L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto,
integrate con quelle contenute nelle linee guida del Ministero della Sanità alle quali si rinvia.
ARTICOLO 2
Tipologia degli esercizi
La dichiarazione di cui all’art. 6 può essere presentata per una o entrambe le seguenti tipologie:
A - ACCONCIATORE :
trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare,
mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il
taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti
cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle
imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela
prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi
effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni.
1
Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed
intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
2
Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell’attività dovrà fare la
comunicazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 114/98 previa individuazione e separazione, anche
mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere
esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
B - ESTETISTA:
trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, ai sensi dell’art. 1 della L. 4
gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Comprende anche le attività di decorazione e ricostruzione delle unghie.
Tali attività e l’uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle
apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L.
4 gennaio 1990, n. 1.
Sono escluse dall’attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a
finalità di carattere terapeutico.
ARTICOLO 3
Abilitazione professionale
L’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato al possesso:
a) per l’attività di acconciatore della apposita abilitazione professionale prevista dall’art. 3 della
Legge 17 agosto 2005 n. 174;
b) per l’attività di estetista dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 8 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in
forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.
E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle
rispettive attività.
ART. 4
Attività didattiche
Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli
allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono soggette alla dichiarazione di inizio
attività (D.I.A.) ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni.
La D.I.A.deve rispettare le seguenti condizioni:
a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano
effettuate da persone non abilitate alla professione;
d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per
l'uso di materiali di consumo.
Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non
artigiana, già esercitante dell’attività di cui all'art. 2, possono effettuare corsi di aggiornamento
professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati
anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.
ART. 5
Esercizio dell’attività
Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di acconciatore e di
estetista, deve presentare apposita dichiarazione di inizio di attività con le modalità previste dall’art.
19 della Legge 7 agosto 1990 n.241, corredata della documentazione prescritta.
Le attività professionali di acconciatore e di estetista devono essere esercitate in locali che
rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari nel rispetto delle modalità e dei criteri
previsti dalla normativa vigente in materia.
Il trasferimento della sede d’esercizio dell’attività è soggetta alla presentazione della dichiarazione
di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e secondo le modalità
dell’art.6 del presente regolamento.
E’ fatto divieto di esercitare le attività in forma ambulante o di posteggio.
Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai
titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare, in favore di persone
inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
Le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, che esercitano
professionalmente l’attività di acconciatore e/o di estetista possono avvalersi anche di soggetti non
stabilmente inseriti nell’impresa, purchè in possesso dell’abilitazione e/o qualificazione
professionale previste dalla Legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla Legge n. 1 del 4.1.90. A tal
fine, le imprese di cui al presente comma possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali
previste dalla legge.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore e/o di estetista deve essere
designato, nella persona del titolare, di un socio partecipate al lavoro, di un familiare coadiuvante o
di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione o
qualificazione professionale; il responsabile designato deve svolgere attività esclusiva in un’unica
sede.
ART. 6
Dichiarazione di inizio attività
La dichiarazione di inizio attività delle attività soggette al presente regolamento va presentata al
Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui
al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
c) precisa ubicazione dei locali ove intende esercitare l'attività, nonché dichiarazione che gli stessi
possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente normativa;
d) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del direttore dell'azienda.
Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
1) documentazione relativa ai:
- requisiti professionali di cui alla legge n.1/1990 per l’esercizio dell’attività di estetista;
- requisiti professionali di cui alla legge n.174/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, per l’esercizio dell’attività di acconciatore.
tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci lavoranti nel
caso di società, od almeno uno in caso di società di due soli contitolari tenuta all’iscrizione
all’A.I.A. (Albo Imprese Artigiane) ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
2) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto della società;
3) atto comprovante la disponibilità dei locali d’esercizio (a titolo di proprietà, locazione …);
4) dichiarazione inizio attività relativa ai locali d’esercizio presentata all’U.L.S.S., con
dimostrazione dell’avvenuto assenso (tramite decorso dei termini o con verbale di sopralluogo da
parte del personale competente), comprensiva dei relativi allegati;
5) dichiarazione ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n.575 (antimafia);
6) elenco delle prestazioni (tra quelle ammesse per la tipologia di attività).
La dichiarazione di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su
richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo.
Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il
domicilio del cliente devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività ed esibirla ad
ogni richiesta degli organi di vigilanza.
ART. 7
Variazioni
Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che
siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori
tecnici d’azienda, deve esserne data comunicazione al competente Ufficio Comunale entro 30 giorni
dalla data dell’atto.
Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del
direttore d’azienda anche temporanee, per le imprese non aventi i requisiti di cui all’art. 3 della L.
08/08/85 n. 443, deve essere data contestuale comunicazione al competente Ufficio Comunale.
Alla comunicazione deve essere allegata la relativa abilitazione e/o qualificazione professionale.
L’attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso dell’abilitazione e/o
qualificazione professionale.
ART. 8
Modifiche sostanziali dei locali
Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto dichiarato inizialmente,
deve essere preventivamente comunicata al Comune per le verifiche di legge.
Il Dirigente del Settore competente prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione
all’interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Dirigente ne
vieta l’attuazione.
Per l’attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell’apposito
elenco, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, e deve essere comunicata al Comune.
ART. 9
Subingresso nella titolarità o gestione dell’azienda
Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o per mortis causa,
comporta di diritto il trasferimento dell’attività, semprechè sia provato l’effettivo trasferimento
dell’esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e presenti
dichiarazione inizio attività per subingresso entro 180 gg. dalla data di acquisto del titolo. Tale
termine potrà essere prorogato dal Dirigente competente in caso di comprovata necessità.
Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell’atto di trasferimento
dell’esercizio o, per mortis causa, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività solo dopo
aver presentato la D.I.A. per subingresso al Comune.
Nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga assunto, ai sensi dell’art.5, terzo comma, della legge 8
agosto 1985, n.443, dal coniuge, dai figli minorenni dell’imprenditore invalido, decaduto, interdetto
o inabilitato, dovrà essere data comunicazione del nominativo del personale in possesso della
relativa qualificazione professionale.
Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, per atto tra vivi o per mortis causa, il titolare deve
darne comunicazione al Comune.
ART. 10
Requisiti igienico – sanitari dei locali
I locali adibiti alle attività di acconciatore e di estetista devono soddisfare i seguenti requisiti:
le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi e comunque separati da
quelli eventualmente destinati all’attività di acconciatore;
le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte presso l’abitazione dell’esercente a
condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione;
i locali devono possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai
regolamenti edilizi locali (altezza, superficie, aerazione, illuminazione) nonché quelli relativi
all’igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
essere dotati di impianti tecnologici, idrotermosanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni
della normativa vigente;
avere i pavimenti i rivestimenti delle pareti, fino a mt. 1,80 di altezza, realizzati con materiali
resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
essere dotati di adeguato servizio igienico con locale antibagno; qualora il numero degli addetti
sia superiore a cinque (compreso il titolare) devono essere previsti servizi igienici distinti per clienti
e dipendenti;
essere dotati di idonei contenitori per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili
agli urbani e/o speciali;
rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;
per l’attività di estetista altresì:
superficie finestrata illuminante pari al almeno 1/10 della superficie pavimentata; superficie
apribile (esclusa quella della porta d’entrata) pari ad almeno 1/20 della superficie pavimentata. Se la
superficie apribile è insufficiente o maldistribuita si può integrare con impianto di ventilazione
meccanica tale da assicurare 4-6 ricambi/ora;
eventuali box di dimensioni minime mq.6 (ammessi mq.4 per attività di manicure e pedicure),
ciascuno dotato di lavamani. Pareti divisorie (fino a mt.2,40) in materiale liscio lavabile e
disinfettabile.
ART. 11
Norme igieniche per l’esercizio dell’attività
La strumentazione utilizzata nell’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve
essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico.
Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole,
pennelli, pinze ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta
disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura devono essere preventivamente informati
dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso delle sostanze e
prodotti vari utilizzati.
L’accertamento dell’idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili
destinate allo svolgimento delle attività spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per
territorio.
Gli operatori addetti devono attenersi alle eventuali modalità operative emanate dalle autorità
preposte, ivi comprese quelle relative all’idoneità sanitaria.
ART. 12
Sospensione dell’attività
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere
comunicata al competente Ufficio comunale.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Dirigente
del Settore per cause di forza maggiore o motivi eccezionali.
ART. 13
Orari
Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del
Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Le attività di cui al presente regolamento non sono soggette al rispetto dell’obbligo della chiusura
infrasettimanale.
E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre l’orario in maniera ben visibile dall’esterno del
negozio.
E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso
oltre i limiti di orario.
ART. 14
Tariffe
Il titolare dell’attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all’attenzione della clientela in
prossimità della cassa dell’esercizio.
ART. 15
Controlli
Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati
ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, in cui si svolgono le attività suddette.
ART. 16
Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 della
legge n.174/05 (per l’attività di acconciatore) e dall’articolo 12 della legge n.1/1990 (per l’attività di
estetista), sono punite con sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00.
Si applicano le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Il Comune, inoltre, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento,
previa diffida, può disporre la sospensione dell’attività nonchè disporre la sua cessazione quando
vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio o non ottemperi entro 180 gg. alle
prescrizioni di cui alla diffida stessa o per gravi violazioni delle leggi di riferimento
soprarichiamate.
ART. 17
Attività abusive
Ferme restando le sanzioni di cui all’art.16 il Dirigente ordina la immediata cessazione dell’attività
quando questa venga esercitata senza che sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio
attività (o la stessa non si sia perfezionata secondo le modalità previste dall’art.19 della legge
n.241/90) di cui all’art.6, disponendo altresì la chiusura dell’eventuale locale.
In caso di mancata ottemperanza, il Dirigente dispone l’esecuzione forzata a spese dell’interessato.
ART. 18
Provvedimenti d’urgenza
Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente articolo 16, nei casi
contingibili e d’urgenza determinati da ragioni di igiene e sanità pubblica anche se non previsti nel
presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d’ufficio a norma dell'art.
54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quali:
la chiusura dell'esercizio;
la sospensione dell’attività;
l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente
idoneo;
la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.
ART.19
Norme transitorie
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174, le autorizzazioni comunali
rilasciate prima dell’entrata in vigore della citata legge per l’esercizio dell’attività di parrucchiere
per uomo o per donna, ai sensi dell’art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, s’intendono di diritto valide per l’esercizio dell’attività di acconciatore.
Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
“barbiere” è consentita la prosecuzione dell’attività.
A coloro che hanno esercitato l’attività di “barbiere” è comunque garantito il diritto di svolgere tale
attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
ART.20
Abrogazione norme precedenti
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed in contrasto con il
presente regolamento.