Al Sig. Proc. della Rep. c/o Trib. di Trani Al Sig. Proc
Transcript
Al Sig. Proc. della Rep. c/o Trib. di Trani Al Sig. Proc
Al Sig. Proc. della Rep. c/o Trib. di Trani Al Sig. Proc. Reg. Corte dei Conti Bari Al Sig. Presidente della Prov. BAT Al Sig. Sindaco della Città di Trani LORO SEDI OGGETTO: Immobile in Trani, Viale de Gemmis n° 44, in catasto urbano Fg. 26, P.lla 1232 – Integrazione previsioni del P.d.L. “Caputo Telesio” - Esposto. L’odierno esponente, in qualità di cittadino tranese, nonché rappresentante del Movimento Civico FORZA TRANI, in relazione all’oggetto, PREMESSO - che deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 2/8/74 fu approvato il Piano di Lottizzazione “Caputo e Telesio”; - che in data 10/4/81 e 9/3/88 vennero sottoscritte le convenzioni fra Comune di Trani e Società Novaco snc, divenuta proprietaria dell’area, per l’attuazione del Piano di Lottizzazione de quo; - che detto Piano di Lottizzazione, oltre alla realizzazione di fabbricati per civile abitazione ed alla infrastrutturazione viaria della maglia, prevedeva la realizzazione di una struttura destinata ad Asilo di uso pubblico; - che con deliberazione di Giunta Comunale del 22/02/1990, fu stabilito l’esonero del solo contributo relativo alle Opere di Urbanizzazione Secondaria per la realizzazione dell’asilo, in quanto l’Attrezzatura scolastica costituisce di per sé opera di Urbanizzazione secondaria (art. 9 legge 10/1977); - che per la realizzazione di tale struttura furono stipulati, in data 14/6/90 e 19/11/1991, gli atti d’obbligo da ritenersi integrativi della convenzione de quo; - che negli anni, in relazione all’immobile de quo, furono rilasciate: o la Concessione Edilizia n° 63 del 30/6/90 per la costruzione di un asilo nido, in favore della società Novaco snc; o la Concessione Edilizia n° 84 del 22/11/1991, in variante, per la costruzione di un piano cantinato all’Asilo Nido e sistemazione del suolo, in favore della Novaco snc; o la Concessione Edilizia n° 56 del 25/6/93, di voltura alla società “Il nido della Felicità Srl” o la Concessione Edilizia n° n° 51 del 26/9/94, variante strutturale all’Asilo Nido con ampliamento della rampa di discesa al Piano cantinato ad Uso deposito e varianti di tramezzature sia al Piano cantinato leggermente diminuito come estensione e sia al Piano Terra; o ulteriori varianti approvate dalla Commissione Edilizia nelle sedute del 3/2/1995 e 14/12/1995 - che ulteriori varianti in corso d’opera sono state comunicate, in data 24/2/97 e 10/7/97, rese ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge 398/93, come modificato dall’art.2, comma 60 della Legge 662/1996; - che, con richiesta del 28/1/2003, veniva richiesto il cambio di destinazione d’uso del Piano Terra per attività di servizi ed assistenza, attività ludiche ed in genere, manifestazioni per ragazzi, attività didattiche, scuole private di ogni ordine e grado, corsi professionali, gioco, sport; - che, con deliberazione di Consiglio Comunale, n° 29 del 26/7/2006 è stato adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani, il quale all’art. 3.03 delle Norme Tecniche di Attuazione, individua le Urbanizzazioni Secondarie in quelle già definite nell’art. 3 del DM 1444/1968 e nell’allegato C alla Legge Regionale Puglia n° 6/79; - che, con richiesta del 13/12/2006, veniva richiesto il cambio di destinazione d’uso del Piano Interrato per attività commerciale; - che il Dirigente dell’UTC, in data 26/6/2008, con opinabile atto autocratico, autorizzava l’agibilità al piano interrato ad uso attività commerciale polifunzionale ed al piano terra ad attività di servizi ed assistenza, attività ludiche ed in genere, manifestazioni per ragazzi, attività didattiche, scuole private di ogni ordine e grado, corsi professionali, gioco, sport, dell’immobile in Viale de Gemmis, 44 in catasto al foglio di mappa 26, particella 1232, di proprietà della Società “Il Nido della Felicità”; - che l’immobile in questione veniva accatastato in data 15/07/08, con le seguenti categorie: o Piano Interrato: Sub 4, Categoria D/8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un' attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, consistenza non disponibile; o Piano Terra: Sub 5, Categoria D/8, consistenza non disponibile; o Piano 1°: Sub. 6, Categoria C/2 “Magazzini e locali deposito”, consistenza 13 mq; o Piano 1°: Sub 7, Categoria F/5 “Lastrico solare, consistenza 642 mq; - che in data 16/9/2010 la Società il Nido della Felicità ha presentato istanza per ottenere, per il solo piano terra dell’immobile, le seguenti destinazioni, comprensive di quella già conferita: “Istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, uffici per pubbliche amministrazioni, uffici per la protezione civile, ecc), spazi attrezzati a parco ed attrezzature sportive per il gioco e lo sport, così come previsto dal DM 1444/68; - che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 62 del 26/11/2010, ha deliberato di consentire che l’immobile destinato ad Asilo nelle previsioni del Piano di Lottizzazione “Caputo Telesio” possa essere utilizzato per tutte le destinazioni contenute all’art. 3 del DM 144/68; PREMESSO INOLTRE - che la neocostituita Provincia Barletta – Andria – Trani, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 24 del 18/11/2009, ha espresso la necessità di individuare immobili da condurre in locazione per l’ubicazione degli Uffici Provinciali; - che a tale scopo è stato Pubblicato apposito Avviso Pubblico, cui sono seguite 24 manifestazioni di interesse, di cui 6 relative ad immobili siti nel Comune di Trani; - che a seguito dell’esame di tali manifestazioni di interesse, sono stati individuati due immobili nel Comune di Trani, uno dei quali è quello in questione; - che il parere favorevole, espresso dal Dirigente provinciale del settore Edilizia e manutenzione è subordinato ad una serie di modifiche da apportare: o mutare la destinazione urbanistica dall’attuale a quella direzionale-uffici; o apportare modifiche distributive agli spazi interni al fine di assicurare il rispetto delle normative. - che la società Il Nido della Felicità srl, si è impegnata ad effettuare i lavori richiesti entro il termine del 31/01/2011, nonché a produrre le certificazioni indicate nel medesimo documento; - che, infine, in data 4/4/2011 gli Uffici Provinciali ubicati nell’immobile in Trani, Viale de Gemmis n° 44 sono stati formalmente inaugurati. EVIDENZIATO - che dagli atti a conoscenza dell’istante non è chiaro con quale specifico provvedimento sia stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso (da asilo ad attività varie) dei locali al piano terra, richiamato nel certificato di agibilità del 26/06/08; - che da quanto a conoscenza dello scrivente non è chiaro con quale atto sia stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso (da deposito ad uso commerciale) dei locali al piano interrato, richiamato nel certificato di agibilità del 26/06/08; - che è quantomeno singolare che i locali al piano terreno, destinati principalmente ad edilizia scolastica, siano stati accatastati nella categoria speciale D/8 (a destinazione commerciale), anziché nella più corretta D/11 (scuole ed istituti scientifici privati); - che è quantomeno singolare che i locali al piano interrato, destinati inizialmente a deposito, ed in seguito ad attività commerciale, siano stati accatastati nella categoria speciale D/8 anziché nell’ordinaria categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); - che in ogni caso il cambio di destinazione da Asilo (considerato Urbanizzazione Secondaria, e come tale esentato dal pagamento dei relativi Oneri) ad altra destinazione urbanistica, diversa da quelle considerate “Urbanizzazioni Secondarie”, così come definite dalla normativa (DM 144/68 e Legge Regionale 6/79), costituendo variante delle previsioni di PRG o di PUG (rispettivamente prima e dopo l’adozione del PUG, intervenuta in data 26/07/2006) necessitava di doppio passaggio in Consiglio Comunale, rispettivamente per l’Adozione e la successiva Approvazione, previa pubblicazione ed esame delle eventuali Osservazioni pervenute; - che il cambio di destinazione d’uso, da quelli originariamente previsti (asilo e deposito) a quelli di fatto in essere (Uffici provinciali), comporta: o un’ulteriore riduzione delle Urbanizzazioni Secondarie del Quartiere, già carenti, per effetto della caducazione dei vincoli, atteso che gli uffici provinciali non possono essere considerati attrezzature amministrative di interesse comune (ex art. 3 DM1444/68), ma, al più, attrezzature di interesse generale (ex art 4 DM 1444/68); o un aumento del carico di Urbanizzazioni Secondarie del Quartiere; in particolar modo dei parcheggi pertinenziali, da calcolarsi nella misura prevista dall’art. 5 del DM 144/68, per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale; o la necessità di corrispondere gli oneri di Urbanizzazione Secondaria, essendo venuto meno il requisito che aveva consentito tale esonero; - che in ogni caso, la società “Il Nido della Felicità srl”, ha richiesto il cambio di destinazione d’uso per i soli locali al piano terra, per cui i locali al piano interrato (inizialmente destinati a deposito, ed in seguito, sia pure irregolarmente, destinati ad attività commerciale), non hanno una destinazione urbanistica compatibile con quella prevista dalla Provincia (Uffici, Sala Conferenze, Archivio); - che, anche ritenendo regolare la delibera di Consiglio Comunale n° 62/2010, i lavori di adeguamento, consistenti nella formazione di numerose pareti interne, nell’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, e nella realizzazione degli impianti a servizio dei nuovi ambienti, avrebbe richiesto, ai sensi del Regolamento Edilizio e del Testo Unico in materia edilizia, il rilascio di apposito titolo abilitativo (DIA) , di cui non è dato sapere se sia stato o meno rilasciato. - che la proprietà, al termine dei lavori (previsti per il 31/01/2011), avrebbe dovuto provvedere a variare la destinazione catastale dell’immobile al fine della regolarizzazione fiscale dello stesso; variazione che alla data odierna, non risulta ancora in atti. Per tutto quanto sopra evidenziato CHIEDE agli Organi destinatari del presente esposto, ciascuno per le proprie competenze, di verificare la regolarità degli atti amministrativi richiamati, o di quelli comunque relativi all’iter amministrativo connesso alla vicenda de quo, deliberando, se del caso, i consequenziali provvedimenti. Chiede, infine, di essere avvisato in caso di archiviazione del presente esposto. Trani, 6 aprile 2011 Roberto Visibelli