INFO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO - NUOVO

Transcript

INFO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO - NUOVO
Separazione e divorzio
Con l'entrata in vigore del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10
novembre 2014, n. 162, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, in alternativa
alle procedure giudiziali previste dal Codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di
divorzio, è prevista la possibilità di potersi rivolgere ad un avvocato per stipulare accordo di negoziazione
assistita oppure, se sussistano determinate condizioni, sottoscrivere un accordo davanti all’Ufficiale dello
Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita che l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
Con l’entrata in vigore dell’art. 6 della Legge n. 162/2014, a decorrere dall’11 novembre 2014,
2014 i coniugi
possono decidere di sciogliere consensualmente il vincolo matrimoniale mediante convenzione di
negoziazione assistita stipulata avanti agli avvocati, senza doversi recare in Tribunale.
Chi intende adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato, almeno uno per
parte,
parte per raggiungere una soluzione consensuale di:
•
separazione personale
•
scioglimento del matrimonio
•
cessazione degli effetti civili del matrimonio
•
modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Gli avvocati redigeranno un accordo che dovrà essere sottoscritto dai coniugi e trasmesso al Procuratore
della Repubblica che rilascerà un Nulla osta oppure un’autorizzazione se in presenza di figli minori o di figli
portatori di handicap grave o incapaci.
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovranno trasmettere
l’accordo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
•
celebrazione del matrimonio civile
•
celebrazione del matrimonio religioso
•
trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano ed
un cittadino straniero).
L’accordo da trasmettere al Comune di Vigevano potrà essere inviato anche da un solo avvocato, previa
apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo:
[email protected]
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014,
2014 la possibilità per i coniugi di
comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di
divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•
celebrazione del matrimonio civile
•
celebrazione del matrimonio religioso
•
trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano ed
un cittadino straniero)
•
residenza di uno dei coniugi
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minorenni nati nella coppia
NON vi siano figli maggiorenni nati nella coppia,
coppia, o portatori di handicap grave o incapaci o economicamente
non autosufficienti (2)
(2) per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire
ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
Inoltre:
- l’accordo
’accordo NON può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es.: uso della casa coniugale o qualunque utilità
economica tra i coniugi dichiaranti) ad eccezione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno periodico
(assegno di mantenimento),
sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di richiesta congiunta di
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con l’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi)
sono stati ridotti i termini per poter instaurare il
procedimento di divorzio: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza
che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2, lettera b) legge 1/12/1970, n. 898 come
modificato dalla legge 6/5/2015, n. 55).
PROCEDIMENTO:
- entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare, debitamente compilata ma non
firmata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione fornendo le informazioni necessarie per avviare il procedimento;
- l’Ufficio dello Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere; se sussistono le condizioni stabilite per
legge l’Ufficio, in accordo con le parti, stabilirà un primo appuntamento al quale dovranno comparire entrambi i coniugi;
- il giorno dell’appuntamento le parti dichiareranno all’Ufficiale dello Stato Civile la loro volontà di volersi separare o divorziare e
l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare non prima di 30 giorni dalla
firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo
sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
NOTA BENE:
All’atto della dichiarazione resa avanti all’Ufficiale dello Stato Civile i coniugi dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro
16,00 effettuato scegliendo una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario sul codice IBAN IT 69 T 02008 23000 00010 2955644 intestato a Comune di Vigevano - Servizio Tesoreria
- pagamento effettuato con Bancomat o Carta di Credito tramite POS presso gli sportelli Anagrafe situati a Palazzo Esposizioni.
La CAUSALE DA INDICARE,
INDICARE indipendentemente dalla forma di pagamento scelta:
“Diritto fisso per accordo di separazione consensuale (o divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio) reso innanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigevano come previsto dall’art. 12, comma 6, Legge 162/2014”.
Prenotazione appuntamento:
•
e-mail:
[email protected]
•
telefono: 0381 299826 - 0381 299842 - 0381 299806
•
orario d’ufficio: lunedì 08:30 – 18:30
martedì e mercoledì 08:30 – 13:00
giovedì 08:30 – 13:00 e 15:30 – 17:30
venerdì 08:30 – 13:00
Riferimenti normativi:
•
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del
03/12/1970)
•
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)
•
Legge 6 maggio 2015, n. 55
ALLEGATI:
modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
•
modello dichiarazione per separazione
•
modello dichiarazione per divorzio
•
modello dichiarazione per modifiche condizioni
ULTIMO AGGIORNAMENTO 28 OTTOBRE 2016