I diritti dei passeggeri degli aerei
Transcript
I diritti dei passeggeri degli aerei
Le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare il passeggero sui suoi diritti nel caso di imbarco negato, cancellazione o ritardo del volo. Che cosa dovete fare se ritenete che i vostri diritti di passeggero siano stati violati? Se, in base alla legislazione dei diritti del passeggero aereo, il passeggero ritiene che i suoi diritti siano stati violati: → se il passeggero non è soddisfatto della risposta ottenuta, può inoltrare un reclamo a una delle autorità nazionali competenti per l’applicazione della legislazione (NEB). Le informazioni complete su tutte le autorità nazionali competenti sono disponibili nel sito web della Commissione europea all’indirizzo: ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm NOTA: In linea di principio, i reclami devono essere presentati nel paese in cui si è verificato l’incidente. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: ec.europa.eu/passenger-rights o tramite Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) A lcuni gestori di telefonia mobile non consentono l’accesso al numero 00 800 o non ne accettano la gratuità. (*) COMMISSIONE EUROPEA > Per problemi riguardanti le persone con mobilità ridotta: Civilās aviācijas aģentūra Civil aviation agency + 371 67830968 www.caa.lv LITUANIA Civilines Aviacijos Administracija Civil Aviation Administration + 370 5 2739116 www.caa.lt LUSSEMBURGO Direction du Marché Intérieur et de la Consommation Ministry of Economy and Foreign Trade + 352 2478 4112 www.eco.public.lu UNGHERIA Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hungarian Authority for Consumer Protection + 36 1 459 4800 www.nfh.hu > Per problemi riguardanti le persone con mobilità ridotta: Egyenlő Bánásmód Hatóság Equal Treatment Authority + 36 1 336 78 43 www.egyenlobanasmod.hu MALTA Department of Civil Aviation + 356 2122 2936 www.dca.gov.mt PAESI BASSI Inspectie Verkeer en Waterstaat Transport and Water Management Inspectorate + 31 884 890 000 www.ivw.nl AUSTRIA > Per i diritti delle persone Bundesministerium disabili o con mobilità für Verkehr, Innovation ridotta (negli aeroporti) und Technologie Hellenic Civil Aviation Authority Federal Ministry of Transport, Airport Division Innovation and Technology + 30 210 8916424-413 + 43 1-711 6265/9204 www.bmvit.gv.at SPAGNA Agencia Estatal POLONIA de Seguridad Aérea Urząd Lotnictwa Cywilnego Air Safety Agency Commission on + 34 91 597 8321 / 7231 / 5075 Passengers’ Rights www.seguridadaerea.es + 48 (22) 520 74 84 FRANCIA www.ulc.gov.pl Direction générale PORTOGALLO de l’aviation civile (DGAC) Instituto Nacional Civil Aviation Authority de Aviação Civil (INAC) Fax + 33 1 58 09 38 45 www.developpement-durable.gouv.fr Civil Aviation Authority + 351 (21)842-3500 ITALIA www.inac.pt/vPT/Passageiros/ Ente nazionale Paginas/Passageiros.aspx per l’aviazione civile ROMANIA Civil Aviation Authority Autoritatea Națională pentru + 39 06 44596-1 www.enac.gov.it Protecția Consumatorilor National Authority CIPRO for Consumer Protection Department of Civil Aviation + 40 372 131 951 + 357 22 404150 www.anpc.ro www.mcw.gov.cy SLOVENIA LETTONIA Ministry of Transport Patērētāju tiesību Directorate of Civil Aviation aizsardzības centrs Aviation Inspection Department Consumer Rights + 386 1 478 82 01 Protection Centre www.mzp.gov.si/en/areas_of_ + 371 67388624 work/civil_aviation/ www.ptac.gov.lv BELGIO Direction générale ‘Transport aérien’ Directoraat-generaal ‘Luchtvaart’ + 32 2 277 44 00 www.mobilit.fgov.be BULGARIA General Directorate Civil Aviation Administration Ministry of Transport of the Republic of Bulgaria + 359 2 937 10 47 www.caa.bg REPUBBLICA CECA Úřad pro civilní letectví Civil Aviation Authority + 420 225 422 726 www.ucl.cz / www.caa.cz DANIMARCA Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Authority + 45 3618 6000 www.slv.dk GERMANIA Luftfahrt-Bundesamt (LBA) Civil Aviation Authority + 49 531 2355 115 www.lba.de ESTONIA Tarbijakaitseamet Consumer Protection Board + 372 6201 708 / 736 www.consumer.ee IRLANDA Commission for Aviation Regulation + 353 (0) 1 6611700 www.aviationreg.ie GRECIA Hellenic Civil Aviation Authority + 30 210 891 6150 www.ypa.gr / www.hcaa.gr SLOVACCHIA Slovenská obchodná inšpekcia – Slovak Trade Inspectorate Ústredný inšpektorát – Central Inspectorate + 421 2 58272 103 / 140 www.soi.sk FINLANDIA Kuluttajariitalautakunta Consumer Disputes Board + 358 10 36 65200 www.kuluttajariita.fi > Per problemi riguardanti le persone con mobilità ridotta: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Finnish Transport Safety Agency + 358 20 618 500 www.trafi.fi SVEZIA Konsumentverket Swedish Consumer Agency + 46 771 42 3300 www.konsumentverket.se Allmänna reklamationsnämnden (ARN) National Board for Consumer Complaints + 46 8 508 860 00 www.arn.se > Per problemi riguardanti le persone con mobilità ridotta: Swedish Transport Agency Civil Aviation Department + 46 771 50 35 03 REGNO UNITO Air Transport Users Council + 44 20 7240 6061 www.auc.org.uk Civil Aviation Authority + 44 207 379 7311 > Per problemi riguardanti le persone con mobilità ridotta: 1. England Equality and Human Rights + 44 8456 046 610 www.equalityhumanrights.com 2. Wales Equality and Human Rights + 44 8456 048 810 www.equalityhumanrights.com 3. Scotland Equality and Human Rights + 44 8456 045 510 www.equalityhumanrights.com 4. Northern Ireland Consumer Council for Northern Ireland 0800 121 60 22 www.consumercouncil.org.uk ISLANDA Flugmalastjorn Islands Civil Aviation Administration + 354 569 41 00 www.caa.is NORVEGIA Flyklagenemnda Dispute Resolution Board + 47 2313 6990 / 2254 6000 www.flyklagenemnda.no SVIZZERA Office Fédéral de l’Aviation Civile / Bundesamt für Zivilluftfahrt Federal Office for Civil Aviation + 41 31 325 95 96 www.bazl.admin.ch In caso di problemi riguardanti bagagli smarriti, in ritardo e/o danneggiati, il passeggero può contattare il Centro europeo dei consumatori (ECC) del paese in cui risiede: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm Può anche contattare le organizzazioni dei consumatori nazionali: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national Pubblicato da: Commissione europea, 1049 Bruxelles, BELGIO DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI I vostri diritti in qualità di passeggeri aerei MI-32-10-349-IT-D - © Foto: Commissione europea - iStockphoto.com → deve, innanzi tutto, contattare la compagnia aerea oppure, per problemi riguardanti le persone con mobilità ridotta, l’aeroporto; Elenco delle Autorità nazionali competenti per l’applicazione del regolamento (NEB) da contattare riguardo ai diritti del passeggero (imbarco negato, cancellazione, ritardo) e ai diritti di una persona disabile o con mobilità ridotta (PMR) I tuoi diritti di passeggero Che cosa dovete sapere in mano COMMISSIONE EUROPEA Imbarco negato? Cancellazione? Lunghi ritardi? Bagaglio smarrito? Viaggiare in aereo è diventato un fenomeno molto diffuso fin dall’inizio degli anni novanta. Questa rapida crescita ha però causato alcuni disagi, soprattutto per i passeggeri. Sulla scia della diffusione di questo fenomeno, l’Unione europea (UE) lavora dal 1991 per garantire i diritti fondamentali a tutti i passeggeri rafforzando la legislazione comunitaria da applicare a tutti i paesi dell’Unione europea. Nel febbraio 2005 è stato adottato il regolamento (CE) n. 261/ 2004, che stabilisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza per i passeggeri aerei in determinate situazioni. Questa legislazione si applica a tutti i passeggeri che partono dagli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro e a coloro che giungono in tali aeroporti da un paese terzo, a condizione che il vettore che opera il volo sia una compagnia aerea dell’Unione europea. I diritti di chi viaggia in aereo includono: → il diritto all’informazione; → il diritto al rimborso o a un volo alternativo se il volo viene cancellato o viene negato l’imbarco; il diritto al rimborso se il volo subisce un ritardo di cinque o più ore; → il diritto all’assistenza e, in determinate circostanze, il diritto alla compensazione economica a fronte di lunghi ritardi, cancellazione o imbarco negato; → il diritto al reclamo e all’accesso alle forme di indennizzo; → il diritto a viaggiare alle stesse condizioni di altri cittadini per chi è disabile o ha problemi di mobilità ridotta. La legislazione europea stabilisce altresì su chi ricade la responsabilità in caso di lunghi ritardi, morte, lesioni o bagaglio danneggiato al fine di garantire che il viaggiatore ottenga sempre ciò a cui ha diritto. RIEPILOGO DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI Persone disabili e con mobilità ridotta La legislazione comunitaria tutela le persone disabili e/o con mobilità ridotta dalla discriminazione durante la prenotazione e l’imbarco. Tali passeggeri hanno anche il diritto di ricevere assistenza negli aeroporti (al momento della partenza, dell’arrivo e in transito) e a bordo degli aerei. Per agevolare l’assistenza, si consiglia di comunicare in anticipo le proprie esigenze. a meno che la compagnia aerea sia in grado di provare che il ritardo è imputabile a circostanze eccezionali. Inoltre, le compagnie possono essere considerate responsabili dei danni arrecati dai ritardi. Imbarco negato In caso di imbarco negato su un volo, le compagnie aeree devono inizialmente fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla loro prenotazione in cambio di alcuni benefici. Inoltre il vettore ha l’obbligo di offrire a questi volontari la scelta tra il rimborso totale e un volo alternativo. Il passeggero può avere diritto a un risarcimento compreso tra 125 e 600 euro, a seconda della distanza del volo e dei ritardi subiti prima di imbarcarsi su un volo alternativo. Quando i passeggeri scelgono volontariamente un volo alternativo, la compagnia aerea deve anche, all’occorrenza, fornire l’assistenza necessaria, ad esempio vitto, accesso a un telefono, il pernottamento di una o più notti e il trasporto dall’aeroporto al luogo di pernottamento e viceversa. Cancellazione Il passeggero ha anche diritto alla stessa compensazione economica offerta in caso di imbarco negato, a meno che non sia stato informato della cancellazione almeno 14 giorni prima del volo, che non abbia ricevuto un volo alternativo a un orario vicino a quello originale o che la compagnia aerea non riesca a dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali. Inoltre la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: → il rimborso del biglietto entro sette giorni; → un volo alternativo per la destinazione finale in condizioni simili a quelle originali; e, all’occorrenza, l’assistenza necessaria (accesso a un telefono, bibite, vitto, alloggio e trasporto all’alloggio). Lunghi ritardi Il passeggero ha il diritto di ricevere assistenza dalla compagnia aerea (accesso a un telefono, bibite, pasto, alloggio e trasporto all’alloggio) se il ritardo è pari a: → due o più ore per le tratte di 1 500 km o meno; → tre o più ore per le tratte più lunghe all’interno dell’Unione europea e per le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 km; → quattro o più ore per le tratte più lunghe di 3 500 km al di fuori dell’Unione europea. Se il ritardo è superiore a cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio, ha anche diritto al rimborso del biglietto e a un volo di ritorno al luogo iniziale di partenza. Se arrivate alla destinazione finale con un ritardo minimo di tre ore o più, avete diritto a un indennizzo identico a quello offerto in caso di cancellazione del volo, Bagaglio Se il bagaglio viene smarrito, danneggiato o subisce ritardi, il passeggero può avere diritto a un risarcimento massimo di circa 1 220 euro. Tuttavia, le compagnie aeree non sono responsabili se hanno adottato tutte le misure possibili per evitare il danno o se non era possibile adottare tali misure. Per i bagagli danneggiati, è necessario presentare reclamo alla compagnia aerea entro sette giorni dalla ricezione del bagaglio. Per i bagagli ricevuti con ritardo, il reclamo va presentato entro 21 giorni al massimo. ? Identità della compagnia aerea Il passeggero deve essere informato in anticipo sul vettore che opera il volo. Le compagnie aeree ritenute «non sicure» sono bandite dall’Unione europea o limitate nel loro operato. Un elenco di tali compagnie è disponibile all’indirizzo: ec.europa.eu/transport/air-ban/ Pacchetti vacanza Gli organizzatori e i rivenditori di pacchetti vacanza hanno l’obbligo di fornire informazioni accurate e complete sui pacchetti vacanza prenotati. Devono onorare i termini contrattuali e tutelare i passeggeri in caso di insolvenza. Gli operatori turistici che propongono pacchetti vacanza devono fornire informazioni precise sulla vacanza prenotata, devono rispettare gli obblighi contrattuali e tutelare i passeggeri in caso di insolvenza dell’organizzatore. Trasparenza dei prezzi Conformemente alla normativa UE, le condizioni applicabili devono essere spiegate ai passeggeri ogni qual volta viene acquistato un biglietto per un volo in partenza da un aeroporto dell’UE. Il prezzo finale da pagare deve essere sempre indicato e deve includere la tariffa applicabile, come pure le tasse ed eventuali spese, supplementi e oneri che sono inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Il prezzo deve anche mostrare la suddivisione tra la tariffa, le tasse, gli oneri aeroportuali e le altre spese, supplementi e oneri. Eventuali supplementi opzionali devono essere indicati in forma chiara, trasparente e non ambigua sin dall’inizio del processo di prenotazione e il passeggero che desidera usufruirne deve accettarli espressamente.