convenzione - Comune di Molochio
Transcript
convenzione - Comune di Molochio
CONVENZIONE TRA FINCALABRA S.p.A., nella persona del Presidente Umberto De Rose, nato a Cosenza il giorno 27 marzo 1957, c.f. DRS MRT 57 C 27D086Q BANCA ……………………………………………………………., nella persona del ……………………… Sig. ……………………………………., nato a …………………….. ( ) il ……………. 19.., c.f. ………………………………… PREMESSO Che Fincalabra S.p.A., Società in house della Regione Calabria, (d’ora innanzi denominata Fincalabra), con DGR n.843/2009 e successive modificazioni, è stata individuata quale soggetto gestore di un bando , denominato “ Fondo di garanzia regionale per operazioni di microcredito – POR Calabria FSE 2007-2013 ” ( d’ora innanzi denominato “Fondo” ), di un ammontare complessivo di 20 milioni di Euro, finalizzato alla promozione di programmi di microcredito come strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale al fine di: - sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate; - sostenere lo sviluppo occupazionale attraverso l’autoimpiego e la creazione di microimprese; - contribuire alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. Che il Fondo ha come oggetto: a) la concessione di Garanzia per favorire l’accesso al credito al fine di sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali o attività professionali o altre attività di lavoro autonomo, da parte di soggetti deboli e svantaggiati residenti nella Regione Calabria al momento della pubblicazione del bando; b) l’erogazione di un contributo in conto interesse, nella misura del 100% degli interessi passivi maturati in relazione al prestito acceso presso l’istituto di credito convenzionato; c) l’erogazione di servizi di assistenza personalizzata per l’aspirante beneficiario, consistente nella stesura del piano di impresa e nel tutoraggio per i 24 mesi successivi alla data di ammissione. che tra le banche presenti nella Regione,la Banca …………………. ( d’ora innanzi denominata Banca), è tra quelle che hanno manifestato interesse a instaurare con Fincalabra un rapporto teso a concedere finanziamenti, con le modalità previste ed ai soggetti indicati nel Bando, ai residenti nella Regione Calabria al momento della pubblicazione del bando. 1 TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Fincalabra trasmetterà alla Banca, indicata dal richiedente, le domande positivamente valutate, su modulistica predisposta da Fincalabra, con indicazione dell’ammontare del finanziamento richiesto e/o rideterminato, per fare fronte alla copertura degli investimenti programmati; Art. 2 La Banca provvederà a proprie valutazioni di merito creditizio, tenendo in debito conto le finalità e i soggetti beneficiari del Fondo. Le delibere di concessione o di diniego del finanziamento dovranno pervenire a Fincalabra entro 15 giorni dalla data della richiesta Art. 3 Le condizioni alle quali saranno regolati i rapporti tra la Banca ed i soggetti ammessi alle agevolazioni non potranno superare i limiti di seguito riportati: durata: minimo 36 – massimo 60 mesi, comprensivi di un anno di preammortamento tasso da applicare: Euribor sei mesi su base 365 rilevato sul quotidiano “Il Sole 24Ore” il giorno antecedente la data di stipula del contratto, maggiorato di uno spread di volta in volta determinato dalla Banca; garanzia: sono escluse ulteriori garanzie reali oltre a quelle previste dal Fondo Art. 4 Per i finanziamenti concessi dalla Banca, nei limiti previsti dal Bando, sarà riconosciuto: Garanzia da parte della Regione Calabria per un importo massimo dell’80% del finanziamento concesso. La garanzia rilasciata copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione della sola quota capitale del finanziamento concesso. L’efficacia della garanzia decorre automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento. tasso di contribuzione : pari al 100% del tasso applicato; L’erogazione del contributo in c/interessi verrà erogato alle imprese beneficiarie alla scadenza delle singole rate, comprese quelle di preammortamento, per il tramite della Banca che ha erogato il finanziamento. A tal proposito la Banca farà pervenire a Fincalabra il piano di ammortamento del finanziamento concesso, con evidenziato la quota capitale e la quota interessi. 2 Art. 5 In caso d’inadempienza del soggetto beneficiario, la Banca invia al beneficiario inadempiente e, per conoscenza alla Fincalabra, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta. Dalla data di revoca del contratto, tempestivamente comunicata a Fincalabra, cesserà l’erogazione del contributo in c/interessi. Trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell’intimazione di cui al capoverso precedente senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti, la Banca richiede a Fincalabra l’attivazione del Fondo tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i 90 giorni successivi e può avviare a proprie spese il recupero della quota del finanziamento non garantito dal Fondo. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia del contratto di finanziamento; b) copia dell’atto di erogazione; c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze; d) dichiarazione della Banca che attesti: i. La data di inadempimento, come definito in precedenza; ii. La data di intimazione al pagamento; iii. L’ammontare dell’esposizione, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali di mora. Nel limite dell’importo garantito, Fincalabra liquida alla Banca, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, la somma dovuta entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle richiesta. Se dopo l’erogazione del Fondo, il beneficiario paga totalmente o parzialmente il debito, la Banca riversa al Fondo le somme riscosse eccedenti la quota coperta dalla garanzia del Fondo. A seguito della liquidazione alla Banca dell’importo garantito, Fincalabra è surrogata nei diritti della Banca e provvede al recupero , anche tramite incarico affidato alla stessa Banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero. L’ammissione al Fondo e la liquidazione degli importi dovuti alla Banca sono deliberati da Fincalabra esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di eventuale ammissione alla garanzia o disponibili alla data di eventuale attivazione del Fondo. Fincalabra comunica tempestivamente alla Banca l’avvenuto esaurimento delle risorse. Art. 6 La Banca invierà a Fincalabra, entro il 31 dicembre di ogni anno, un report sintetico sull’andamento dei finanziamenti agevolati. Art. 7 3 La presente convenzione ha decorrenza immediata e avrà termine entro cinque anni dalla data di stipula. Art. 8 Fincalabra e la Banca potranno, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, stipulare convenzioni integrative e/o modificare la presente Convenzione mediante semplice scambio di corrispondenza e d’intesa tra le parti. Art. 9 Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti il Foro esclusivamente competente è quello di Catanzaro. Art. 10 Ai fini fiscali, le parti dichiarano che la presente convenzione è esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell’ art. 15 del D.P.R. 601/73 Letto, approvato, sottoscritto Catanzaro, … …….. 2010 FINCALABRA S.p.A. Il Presidente BANCA ………………………………………. Il Presidente 4