ordinanza ferie farmacie - Comune di Castelfranco di Sotto
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ordinanza ferie farmacie - Comune di Castelfranco di Sotto
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA ORDINANZA DEL SINDACO n° 20 del 09/06/2016 Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’, PER FERIE ANNUALI, DELLE FARMACIE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO. ANNO 2016 IL SINDACO Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2000 n°16, relativa a “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare il Capo II della Legge Regionale sopra citata, "Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei dispensari", ed in specifico l'art. 35, recante "Ferie", il quale prevede che: 1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni la vorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e co munque frazionata in non più di tre periodi; 2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art.25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda u.s.l.; Preso atto che la normativa sopra citata non prevede un periodo minimo di chiusura per ferie delle farmacie; Preso atto che i Comuni del Comprensorio del Cuoio, ossia Fucecchio, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno e Santa Maria a Monte, afferiscono tutti, ai sensi dell’art. 28 della suddetta legge, ad uno stesso Bacino di Utenza n. 2, omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenze del servizio; Preso atto pertanto che le farmacie del comune di Castelfranco di Sotto fanno parte del Bacino di utenza n°2 dell'Azienda Sanitaria Locale n°11, nel quale il servizio ordinario di guardia farmaceutica è articolato in dodici turni, numerati da 1 a 12; Vista la propria Ordinanza n° 270 del 29/12/2010, “Variazioni al servizio di guardia farmaceutica e riepilogo degli orari di attività delle farmacie operanti nel comune di Castelfranco di Sotto”, la successivo Ordinanza n° 19 del 10/04/2014, per aggiornamento della n°270/2010, l’Ordinanza n°5 del 26/02/2016 e l’Ordinanza n°8 del 08/03/2016, relative agli orari di attività ed alla turnazione tra le Farmacie operanti nel comune di Castelfranco di Sotto, ai fini della garanzia del servizio all’utenza, nell'ambito del bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale n°2, costituito dal Comprensorio del Cuoio, e cioè dai Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli In Val D'Arno, Santa Croce Sull'Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte; Viste le comunicazioni relative ai periodi di apertura durante il periodo estivo e le richieste di chiusura per ferie estive, pervenute allo Sportello Unico alle Attività Produttive, prodotte dai titolari delle Farmacie operanti in questo Comune, con le quali: La Farmacia Meoni s.n.c. richiede la possibilità di derogare alla fruizione delle ferie estive per l’anno 2016, sulla base di quanto previsto dall'art.35 della Legge Regionale sopra citata; La Farmacia Comunale Azienda Speciale richiede la possibilità di derogare alla fruizione delle ferie estive per l’anno 2016, sulla base di quanto previsto dall'art.35 della Legge Regionale sopra citata; La Farmacia Baschieri s.n.c. di Orentano richiede la possibilità di derogare alla fruizione delle ferie estive per l’anno 2016, sulla base di quanto previsto dall'art.35 della Legge Regionale sopra citata; La Farmacia Baschieri s.n.c. – Proiezione di Villa Campanile – richiede la chiusura dal 18 luglio al 21 agosto p.v.; La Farmacia Predara Farma s.n.c.- richiede la chiusura dal 14 Agosto al 21 Agosto p.v.; Visti i sotto indicati pareri, espressi sulla turnazione proposta, richiesti dal comune di Fucecchio a nome dei comuni appartenenti al bacino di utenza n°2, in qualità di Ente coordinatore a livello di zona: - parere favorevole dell’Azienda USL 11 - Dipartimento Farmaceutico, di cui alla nota del 19/05/2016, n°62113; - parere favorevole della Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Pisa – Federfarma Pisa, di cui alla nota del 26/05/2016; - parere favorevole della Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze di cui alla nota del 02/05/2016, prot n° 434; - parere favorevole solo in parte, relativamente ad altri comuni facenti parte del bacino, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, di cui alla nota del 10/05/2016, prot.n°138; - parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze di cui alla nota n°122/16 del 20/05/2016; Preso atto che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, nel parere espresso e sopra citato, per la parte riguardante il Comune di Castelfranco di Sotto, ha espresso parere favorevole; Dato atto che le osservazioni e motivazioni per parere negativo, di cui al parere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa del 10/05/2016, saranno valutate dalle competenti Amministrazioni Comunali cui afferiscono le Farmacie interessate; Preso atto che le modifiche apportate al servizio farmaceutico rientrano nei limiti indicati all’art.35, comma 4, della Legge Regionale n°16/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Dato atto che tutti i Comuni facenti parte del Bacino di Utenza Omogeneo n°2 della Azienda Sanitaria Locale n°11 provvederanno a disciplinare la materia con propri provvedimenti, che faranno riferimento alla turnazione sotto approvata ed ai relativi pareri espressi in merito dagli aventi diritto; Vista la L.R. n°16 del 25/02/00, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” ed in particolare l’art.25 relativo alle competenze del Sindaco in materia di orari e turni di servizio delle farmacie; Visto l’art.36 della medesima Legge Regione Toscana n°16/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni, relativo a “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”; Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il vigente Statuto comunale; ORDINA 1. Le Farmacie ubicate sul territorio di questo Comune osserveranno la chiusura per ferie estive, nell’anno 2016, nel periodo e nel modo sottoindicato: FARMACIA COMUNALE AZIENDA SPECIALE –Via Solferino n°13 – CAPOLUOGO: SEMPRE APERTA durante il periodo estivo; FARMACIA MEONI S.N.C. - via De Gasperi n.5 - CAPOLUOGO: SEMPRE APERTA durante il pe riodo estivo; FARMACIA BASCHIERI S.N.C. - Piazza Matteotti n.13 – fraz. ORENTANO: SEMPRE APERTA durante il periodo estivo; PROIEZIONE FARMACEUTICA – FARMACIA BASCHIERI S.N.C. – Villa Campanile: CHIUSU RA dal 18 luglio al 21 agosto p.v.; FARMACIA PREDARA FARMA S.N.C.-Via Puccini n°56/58-CAPOLUOGO: CHIUSURA dal 14 agosto al 21 agosto p.v. 2. Sono autorizzate, per quanto di competenza del comune di Castelfranco di Sotto, le variazioni del servizio ordinario di guardia farmaceutica, articolato in 12 turni, conseguenti al piano ferie 2016. 3. Ai sensi dell'art. 36 della Legge Regione Toscana n°16/2000 è fatto obbligo ai titolari di farmacia di esporre al pubblico un cartello o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile: L’orario di apertura ed i turni di servizio, con l’indicazione di tutte le farmacie di turno nel bacino di utenza n° 2, completo di indirizzi e numeri di telefono; copia della presente Ordinanza. PRENDE ATTO Delle chiusure per ferie per il corrente anno, relativamente alle altre Farmacie appartenenti al Bacino di Utenza n° 2, di cui all’Ordinanza n° 270 del 29/12/2010, e delle modifiche conseguentemente intervenute nella composizione dei turni ordinari di guardia farmaceutica, numerati da 1 a 12, e di tutte le altre modifiche degli orari e giorni di apertura della Farmacie del Bacino di Utenza n°2. Le variazioni sopra ricordate saranno oggetto di appositi provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali competenti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e ss. della Legge 7/8/1990, n°241, si dà atto che il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Alessandro Piazza, Responsabile del Settore n°5. DISPONE Altresì che il presente provvedimento sia: pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune; comunicato agli interessati; trasmesso alla AU.S.L. Toscana Centro – Dipartimento del Farmaco; trasmesso all’Ordine dei Farmacisti ed alla Associazione Titolari di Farmacie della Provincia di Pisa; trasmesso al locale Comando di Polizia Municipale ed al locale Comando dei Carabinieri, per i con trolli previsti dalle leggi vigenti in materia, nonché, per conoscenza, alle altre Amministrazioni Comu nali costituenti il bacino di utenza. Ad esso saranno date ulteriori forme di pubblicità, al fine di dare la massima informazione alla popolazione. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto ovvero dalla data di conoscenza dello stesso, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. Il Sindaco Gabriele Toti Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Gabriele Toti ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.