Comune di Ronco Briantino Regolamento Edilizio

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Comune di Ronco Briantino Regolamento Edilizio
Comune di Ronco Briantino
Provincia di Monza e della Brianza
Regolamento Edilizio
progettisti
Studio associato
ARCHÈ
progetti di architettura
e urbanistica
arch. Franco Resnati
arch. Fabio Massimo Saldini
Comune di
C
R
Ronco
B
Briantino
Regola
amento
o Edilizio
IN
NDICE
TI
ITOLO I - DISPOSIZ
ZIONI GEN
NERALI ................................................................ 7
Art. 1. Principi
Pr
....................................................................................................... 7
Art. 2. Ambito di app
plicazione................................................................................... 7
Art. 3. Natura
N
giurid
dica e signific
cato normatiivo delle disp
posizioni .................................. 7
TI
ITOLO II – NORME PROCEDURALI ................................................................... 9
CAPO I – CLLASSIFICAZIO
ONE DEGLI INT
TERVENTI EDILIZI .................................................. 9
Art. 4. Manutenzione
M
e ordinaria ................................................................................. 9
Art. 5. Manutenzione
M
e straordinarria ..........................................................................10
Art. 6. Restauro
R
e ris
sanamento conservativo
c
o ............................................................10
Art. 7. Ristrutturazio
R
one edilizia ................................................................................11
Art. 8. Demolizione
D
................................................................................................11
Art. 9. In
nterventi di arredo
a
urban
no ..........................................................................11
Art. 10. Interventi re
elativi alle pe
ertinenze .................................................................12
Art. 11. Nuova costrruzione .....................................................................................12
Art. 12. Ristrutturaziione urbanis
stica ........................................................................12
CAPO II – NORME
N
PER L’APPROVAZION
A
NE DEGLI STR
RUMENTI URBANISTICI ATT
TUATIVI ................ 13
Art. 13. Necessità, soggetti
s
legitttimati, docu
umentazione,, procedura di approvaz
zione .....13
CAPO III – TITOLI
T
ABILIT
TATIVI ALLO SVOLGIMENTO
S
O DELL’ATTIVIITÀ EDILIZIA: NECESSITÀ,
SOGGETTI LEG
GITTIMATI,DO
OCUMENTAZIO
ONE TECNICA, PROCEDIMENTO AMMINIS
STRATIVO15
Art. 14. Attività
A
ediliz
izia delle pub
bbliche amm
ministrazioni .............................................15
Art. 15. Attività
A
ediliz
izia libera ..................................................................................15
Art. 16. Interventi su
ubordinati a permesso di
d costruire ...............................................17
Art. 17. Interventi re
ealizzabili me
ediante segn
nalazione certificata di in
nizio attività e
mediante
e denuncia di
d inizio attiv
vità .........................................................................17
Art. 18. Soggetti leg
gittimati a prresentare tito
oli abilitativi edilizi ....................................17
Art. 19. Presentazion
ne della dom
manda di perrmesso di costruire ...................................18
Art. 20. Permesso dii costruire: is
struttoria, provvedimenti interlocuto
ori, provvediimenti
finali, eff
fficacia ......................................................................................................19
Art. 21. Attivazione
A
d
della
segnala
azione certifficata di iniziio attività e d
della denunc
cia di
inizio atttività.........................................................................................................21
Art. 22. Documentaz
zione tecnica
a ............................................................................25
Art. 23. Relazione illlustrativa ..................................................................................28
Art. 24. Documentaz
zione compro
ovante la co
onsistenza ed
dificatoria de
egli edifici es
sistenti ..29
Art. 25. Parere preve
entivo ......................................................................................30
Art. 26. Procedura abilitativa perr impianti allimentati da fonti rinnova
abili ......................30
CAPO IV - MODIFICAZION
M
NI
DEI TITOL
LI ABILITATIVI EDILIZI
............................................ 32
Art. 27. Voltura .....................................................................................................32
Art. 28. Proroga ....................................................................................................32
Art. 29. Varianti ....................................................................................................33
Art. 30. Sostituzione
e del direttorre dei lavori e dell’impres
sa assuntric
ce degli stess
si .........33
CAPO V – AU
UTORIZZAZIO
ONE PER L’ESE
ECUZIONE DI OPERE E LAV
VORI SU BENI CULTURALI E BENI
PA
AESAGGISTIC
CI
................................................................................... 35
Art. 31. Necessità, domanda,
d
soggetti legittiimati ......................................................35
CAPO VI – AGIBILITÀ
A
DEG
GLI EDIFICI ........................................................................ 36
3
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Artt. 32. Certific
cato di agibiilità ................................................................................. 36 Artt. 33. Proced
dimento di riilascio del ce
ertificato di agibilità
a
.......................................... 36 Artt. 34. Dichiarrazione di in
nagibilità .......................................................................... 37 CAPO VII
- VIGILAN
NZA E SANZIO
ONI ......................................................................... 38 Artt. 35. Vigilan
nza sull’attiviità urbanistico edilizia ....................................................... 38 Artt. 36. Respon
nsabilità del titolare del permesso dii costruire, del
d committe
ente, del
cos
struttore e del
d direttore dei lavori, nonché anche
e del progetttista per le o
opere
sub
bordinate a denuncia
d
di inizio attività
à e segnalaz
zione certific
cata di inizio attività ........ 38 Artt. 37. Sanzio
oni edilizie ........................................................................................ 39 Artt. 38. Sanzio
oni per violaz
zione degli obblighi
o
di prrotezione e conservazion
c
ne dei beni
cullturali e di tu
utela dei ben
ni paesaggisttici................................................................. 39 Artt. 39. Proced
dimento amm
ministrativo sanzionatoriio e accertam
mento di con
nformità ....... 39 CAPO VIII
- CERTIFFICATI ED ATTTESTAZIONI ................................................................ 40 Artt. 40. Certific
cato di destiinazione urba
anistica .......................................................... 40 TITOLO
O III - COMMISSION
NE EDILIZ
ZIA............................................................. 41 Artt. 41. Compe
etenze ............................................................................................. 41 Artt. 42. Compo
osizione ........................................................................................... 41 Artt. 43. Nomin
na e durata ....................................................................................... 42 Artt. 44. Funzio
onamento ......................................................................................... 42 Artt. 45. Incomp
patibilità .......................................................................................... 43 Artt. 46. Decade
enza, rimoziione e sospe
ensione ........................................................... 43 TITOLO
O IV - DIS
SCIPLINA DEGLI
D
INT
TERVENTI EDILIZI ................
.
.................. 45 CAPO I - DISCIPLIINA DELLE CO
OSTRUZIONI ................................................................ 45 Artt. 47. Distanze delle costtruzioni dai confini
c
con proprietà
p
di terzi
t
.............................. 45 Artt. 48. Distanze delle costtruzioni daglli spazi pubb
blici................................................ 46 Artt. 49. Distanze tra costru
uzioni .............................................................................. 47 Artt. 50. Distanze per l’aperrtura di vedu
ute ................................................................ 47 Artt. 51. Distanze per la cos
struzione di pozzi, cisterrne, piscine, condutture .................... 48 Artt. 52. Distanze degli albe
eri dalle stra
ade, dagli ed
difici e dai confini di prop
prietà ............ 48 Artt. 53. Sporti ed aggetti su
s spazi pubblici o di uso
o pubblico ....................................... 48 CAPO II
– DISCIPLIINA PER L’INS
STALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO
O E ALTRI IMP
PIANTI
PUBBLIC
CITARI ..................................................................................... 49 Artt. 54. Campo
o di applicaz
zione e definiizioni ............................................................. 49 Artt. 55. Insegn
ne ................................................................................................... 49 Artt. 56. Targhe
e professiona
ali................................................................................... 52 Artt. 57. Tende ...................................................................................................... 52 CAPO III
- MORFOLLOGIA URBANA
A ........................................................................... 53 Artt. 58. Topono
omastica e segnaletica
s
....................................................................... 53 Artt. 59. Numerri civici ............................................................................................. 53 Artt. 60. Struttu
ure e infrastrrutture per impianti
i
tecn
nologici di in
nteresse colle
ettivo ........... 54 Artt. 61. Chiosc
chi, edicole, cabine telefo
oniche ............................................................ 54 Artt. 62. Strade
e private ........................................................................................... 55 Artt. 63. Marcia
apiedi e pass
saggi pedona
ali .................................................................. 55 Artt. 64. Percorrsi ciclabili......................................................................................... 56 Artt. 65. Recinz
zioni................................................................................................. 56 Artt. 66. Access
si e passi carrrabili .............................................................................. 57 4
Comune di
C
R
Ronco
B
Briantino
Regola
amento
o Edilizio
Art. 67. Rampe .....................................................................................................58
Art. 68. Spazi inedifiicati .........................................................................................59
Art. 69. Sistemazion
ni esterne ai fabbricati ................................................................59
CAPO IV – INDIRIZZI PE
ER LA PROMOZ
ZIONE DELLA
A QUALITÀ ARC
CHITETTONIC
CA E PER LA
V
VALORIZZAZIO
ONE DEL PATR
RIMONIO EDIL
LIZIO ESISTENTE
................................... 60
Art. 70. Principi e am
mbito di appllicazione ..................................................................60
Art. 71. Fronti, prosp
petti e faccia
ate..........................................................................60
Art. 72. Coperture .................................................................................................61
Art. 73. Impianti e canalizzazion
c
ni ............................................................................61
CAPO V – REQUISITI DEG
GLI EDIFICI ........................................................................ 63
Art. 74. Servizi fonda
amentali che
e devono ess
sere assicura
rati negli ediffici ........................63
Art. 75. Assenza
A
di barriere
b
arch
hitettoniche ..............................................................63
Art. 76. Caratteristic
che dimensio
onali degli allloggi ......................................................64
Art. 77. Superfici miinime dei loc
cali ..........................................................................64
Art. 78. Altezze
A
miniime dei localli ............................................................................65
Art. 79. Cucine e spa
azi di cottura
a ............................................................................65
Art. 80. Bagni e serv
vizi igienici ................................................................................65
Art. 81. Scale .......................................................................................................66
Art. 82. Soppalchi .................................................................................................66
Art. 83. Aggetti
A
e pa
arapetti .....................................................................................67
Art. 84. Ventilazione
e naturale ..................................................................................67
Art. 85. Ventilazione
e attivata ...................................................................................68
Art. 86. Illuminazion
ne naturale ................................................................................68
Art. 87. Illuminazion
ne artificiale .................
.
.............................................................69
Art. 88. Controllo de
el soleggiame
ento .......................................................................69
Art. 89. Cortili .......................................................................................................70
Art. 90. Cavedi e poz
zzi luce ....................................................................................70
Art. 91. Sotterranei e seminterra
ati ..........................................................................71
Art. 92. Vespai, interrcapedini e griglie
g
di aerrazione ...................................................71
Art. 93. Gronde e plu
uviali .......................................................................................72
Art. 94. Criteri generrali della disciplina degli scarichi ..................................................72
Art. 95. Locali per il deposito deii rifiuti dome
estici ......................................................72
Art. 96. Interventi pe
er favorire lo
o sviluppo de
ella mobilità
à ciclistica ................................73
Art. 97. Canne fuma
arie, canne di
d aerazione e di esalazio
one .........................................73
Art. 98. Comfort igro
otermico ...................................................................................74
Art. 99. Comfort acu
ustico........................................................................................74
Art. 100.. Requisiti dii sicurezza delle
d
costruziioni ........................................................74
Art. 101.. Requisiti dii sicurezza degli
d
impiantti ............................................................75
Art. 102.. Controllo delle
d
caratterristiche nociv
ve dei materriali da costrruzione ..................75
CAPO VI – ESECUZIONE
E
DEGLI INTERV
VENTI EDILIZI ..................................................... 77
Art. 103.. Inizio dei la
avori ........................................................................................77
Art. 104.. Richiesta e determinaz
zione dei pun
nti fissi ....................................................77
Art. 105.. Visite ispetttive .........................................................................................78
Art. 106.. Sicurezza e disciplina generale
g
dei cantieri edilli ...........................................78
Art. 107.. Disposizion
ni concernen
nti la prevenz
zione dei risc
chi di caduta
a dall’alto ...............80
Art. 108.. Recinzioni provvisorie per
p il cantierre e strutturre provvision
nali........................83
Art. 109.. Sistemazio
one e bonifica
a delle aree edificabili ...............................................84
5
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Artt. 110. Scavii ..................................................................................................... 84 Artt. 111. Demo
olizioni ............................................................................................. 85 Artt. 112. Caute
ele per ritrov
vamenti di beni
b
culturalii .................................................... 86 Artt. 113. Mano
omissione de
el suolo pubb
blico ............................................................... 86 Artt. 114. Discip
plina d’uso del
d sottosuollo .................................................................. 88 Artt. 115. Allacc
ciamenti ai pubblici
p
serv
vizi in rete ....................................................... 89 Artt. 116. Ultim
mazione dei la
avori ............................................................................... 89 TITOLO
O V - DISP
POSIZIONI FINALI E TRANSIT
TORIE........................................ 90 Artt. 117. Interrventi urgentti .................................................................................... 90 Artt. 118. Interrventi per ma
anufatti prov
vvisori ............................................................ 90 Artt. 119. Violaz
zioni del Reg
golamento e sanzioni ........................................................ 91 Artt. 120. Entra
ata in vigore...................................................................................... 91 A
ALLEGATO
A GLOSSARIO ..................................................................................92 A:
ALLEGATO B:
A
B REQUISIT
TI DI PRESTA
AZIONE ENERGETICA E SOSTENIBIL
S
LITÀ
NELL’EDILIZ
ZIA ..................................................................................................94 6
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
TITOLO
O I - DISPOSIZ
ZIONI GENERAL
LI
Art. 1. Prin
ncipi
1. In forza de
ella propria autonomia
a statutaria
a e normativa di cui all’ articolo 3 del
eto legislattivo 18 ago
osto 2000, n. 267, e sulla
s
base della legislazione naz
zionale e
decre
regio
onale, il pre
esente Rego
olamento Edilizio,
E
nel disciplinare le attività
à di trasform
mazione
ediliz
zia del terrritorio comu
unale e le caratteristi
c
e
e dellle loro perrtinenze,
che degli edifici
si isp
pira a criterri di semplifficazione, di
d efficacia e di adegua
atezza.
2. Al
A fine di ev
vitare la duplicazione di
d norme, di
d nozioni e concetti g
giuridici già previsti
da disposizion
d
e dello Sta
ato e della Regione
e Lombardia, in materia di
i di legge
confe
erenza dei servizi, spo
ortello unic
co, collaborrazione tra privati e C
Comune, accesso ai
docu
umenti amm
ministrativi è fatto es
splicito rinv
vio alle dis
sposizioni d
di legge, statale
s
e
regio
onale, nel tempo vige
enti, nel rispetto del principio di
d gerarchia
a delle fon
nti e dei
princ
cipi dell’ord
dinamento; in mate
eria di app
provazione degli strumenti urbanistici
attua
ativi, fasi del proced
dimento amministrattivo relativ
vo ai titoli abilitativi edilizi,
vigila
anza e sa
anzioni edilizie, le disposizion
d
i del pres
sente Regolamento Edilizio,
richia
amano le norme
n
espre
esse dalle fonti
f
norma
ative vigentti.
3. Per
P gli aspe
etti di igiene e sanità pubblica, il
i presente Regolamen
nto Edilizio
o integra
le dis
sposizioni del
d vigente
e Regolame
ento Locale d’Igiene; per
p gli acce
ertamenti di
d ordine
igien
nico-sanitarrio attribuitti alla com
mpetente AS
SL e per quanto
q
con
ncerne conttenuti e
argomenti non
n disciplinati dal presente Regolament
R
o Edilizio, si applic
cano le
osizioni del vigente Re
egolamento
o Locale d’Igiene.
dispo
A
Art.
2. Am
mbito di applicazio
a
one
1. Il presente Regolamen
nto Edilizio
o, ai sensi e per gli effetti
e
di cu
ui all'articolo 4 del
R. 6 giugno
o 2001, n. 380 e all'articolo 28 della
d
legge regionale 11 marzo 2005,
2
n.
D.P.R
12, disciplina
d
l'uso del suolo e le iniziative edillizie che co
oncorrono a
alla trasform
mazione
fisica
a del terriitorio del Comune di
d Ronco Briantino, anche con
n riferimen
nto alle
carattteristiche morfologich
he e ambientali dello spazio
s
urba
ano, edifica
ato e non ed
dificato.
2. Le
L trasform
mazioni del territorio sono assog
ggettate, oltre
o
che alle disposiz
zioni del
prese
ente Regolamento Ed
dilizio e alle leggi na
azionali e regionali v
vigenti, anc
che agli
strum
menti di pianificazio
p
genti, seco
ondo le rispettive
ne comunale e terrritoriale vig
mate
erie.
3. I poteri di deroga
d
al Regolamento
o Edilizio possono ess
sere esercittati esclusiv
vamente
ai ca
asi di edificii, impianti e strutture,, pubblici o di interess
se pubblico
o, nei limiti disposti
dall’a
articolo 14 del D.P.R. 6 giugno
o 2001, n. 380 e con
n l'osservan
nza delle modalità
m
stabiilite dalla le
egge region
nale 11 marrzo 2005, n.
n 12.
A
Art.
3. Na
atura giurridica e significato
s
o normatiivo delle disposiziioni
1. Il Regolame
ento Ediliziio è finalizzato a pro
omuovere un
u ordinato
o sviluppo edilizioa con rigua
ardo alla sicurezza, alla
a
funzion
nalità, all'estetica e all'igiene
a
urbanistico, sia
7
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
dello spazio urba
ano, sia co
on riguardo
o al conte
emperamen
nto degli in
nteressi prrivati,
plina dei rap
pporti di vic
cinato.
mediante la discip
menti, il pre
esente Rego
olamento Edilizio
E
esprrime prescrrizioni
2. Nell'ambito di tali fondam
e.
e regole
3. Le prescrizioni
p
i assumono
o il valore di norma obbligatoria, hanno llo stesso valore
v
generalle ed astrattto delle no
orme di legg
ge e riguard
dano:
-
le
e declinazioni delle div
verse tipolog
gie degli interventi ed
dilizi;
le
e norme pro
ocedurali pe
er l'ottenim
mento di tito
oli abilitativ
vi edilizi;
le
e modalità per
p il conse
eguimento del
d certifica
ato di agibillità;
le
e norme reg
golamentari dell'attivittà amministrativa in materia
m
edillizia;
la vigilanza e l'osservanza alle no
orme nell'es
secuzione dei
d lavori e
edili in relazione
nche alle diisposizioni vigenti
v
in materia
m
di sicurezza;
s
an
- le
e modalità per
p l’esecuz
zione degli interventi provvisiona
ali di cantie
ere, in relazione
alla necessità di tutelarre la pubblica incolumità;
uzioni.
- la disciplina delle costru
gli oggetti edilizi, in
n relazione
e alle
4. Le regole deffiniscono i requisiti richiesti ag
ze fondame
entali dell'utenza singo
ola e dell'u
utenza colle
ettiva, stabilendo i live
elli di
esigenz
prestazione dei re
equisiti rite
enuti neces
ssari per il soddisfac
cimento de
elle sopra citate
c
o:
finalità. Le regole riguardano
elle costruzioni in rapporto all'ambiente, allo spazio
o urbano e agli
- i requisiti de
pazi fruibili;;
sp
- i requisiti
r
di comfort e di
d sicurezza
a degli edifici e delle unità
u
immobiliari;
- i requisiti
r
di prestazione
e energetic
ca degli edifici e degli impianti.
8
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
TITOL
LO II – NORME PROCEDURALI
I
CAPO I – CLASSIFICA
C
AZIONE DEG
GLI INTERV
VENTI EDIL
LIZI
A
Art.
4. Ma
anutenzio
one ordina
aria
1. Sono
S
classifficati quali manutenziione ordina
aria, gli inte
erventi edilizi che riguardano
le op
pere di ripa
arazione, rinnovamentto e sostitu
uzione delle
e finiture de
egli edifici e quelle
nece
essarie ad integrare o mantene
ere in effic
cienza gli impianti te
ecnologici esistenti
e
anch
he con l’imp
piego di ma
ateriali dive
ersi, purché
é i predetti materiali rrisultino com
mpatibili
con le
l norme e i regolame
enti comuna
ali vigenti.
2. Sono
S
comprresi tra gli interventi
i
d manutenzione ordin
di
naria le ope
ere di:
- rinnovamento e sosttituzione de
elle finiture
e interne de
elle costruz
zioni, ripara
azione e
vimentazioni interne, riparazione
e e rifacimento degli intonaci
rifacimentto delle pav
e delle tin
nteggiature interne;
- riparazion
ne, sostituzione e posa
a dei rivesttimenti, deg
gli infissi e dei serramenti;
p
o la costruzione
e di arredi fissi all’interno di
- apertura e chiusura dei vani porta
nità immob
biliari;
singole un
- realizzazio
one di pic
ccole opere
e murarie come cre
eazioni di nicchie e muretti
all’interno
o delle singo
ole unità im
mmobiliari;
ne, sostituz
zione e po
osa in opera di appa
arecchi san
nitari all’intterno di
- riparazion
servizi igienici già es
sistenti;
- le opere necessarie
e a mante
enere in efficienza e ad adegu
uare gli impianti
ci esistenti;;
tecnologic
d riparazio
one, rinnov
vamento e sostituzion
ne delle finiture esterne delle
- le opere di
costruzion
ni anche con
c
l’impieg
go di materiali diversi purché ve
engano con
nservate
le caratteristiche esistenti;
- ricorsa de
el manto di
d copertura
a e dell’ord
ditura seco
ondaria del tetto, ripa
arazione
e/o sostituzione di pluviali
p
e grronde anch
he con mate
eriali divers
si, purché vengano
v
eristiche es
sistenti;
conservatte le caratte
- ripristino delle facciate con materiali ave
enti le stes
sse caratteristiche e colori
c
di
esistenti;
quelli pree
- riparazion
ni di balconi e terraz
zzi e rifaciimenti delle pavimen
ntazioni estterne di
cortili, pa
atii e caved
di, anche realizzati
r
co
on l’impiego di materriali diversii purché
vengano conservate
c
le caratterristiche esis
stenti;
- innovazioni da attua
are negli ed
difici e nelle
e unità imm
mobiliari, dirette ad eliminare
n
la realizzazio
one di perrcorsi attre
ezzati e
le barrierre architetttoniche, nonché
l’installaziione di disp
positivi di segnalazion
s
ne atti a fav
vorire la mo
obilità, purrché non
alterino la
a sagoma dell’edificio;
d
;
- riparazion
ne e sostitu
uzione degli infissi e dei serram
menti estern
ni, dei porttoni, dei
cancelli, delle
d
vetrin
ne e delle porte d’ing
gresso dei negozi, an
nche con materiali
m
diversi pu
urché non ne
n siano mu
utate le carratteristiche esteriori (sagoma, disegno,
d
colori, dim
mensioni de
elle porzioni apribili);
- applicazio
oni di zanza
ariere o tende da sole;;
- riparazion
ne delle re
ecinzioni co
on materia
ali aventi le medesime caratte
eristiche
dell'esiste
ente;
- installazio
one di grate
e alle finesttre;
ne, sostituz
zione ed in
nstallazione di antenn
ne pertinenziali agli im
mmobili,
- riparazion
citofoni e videocitofo
oni;
9
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
- m
manutenzion
ne del verd
de privato esistente compresa
c
la potatura degli albe
eri, lo
sp
postamento
o di specie arboree non
n
ad alto
o fusto, la collocazione nei giard
dini o
all’interno de
ei terrazzi di
d elementi ornamenta
ali quali sta
atue, vasche, fioriere;
nstallazione nei giardini, nei corrtili, sui balconi e suii terrazzi d
di arredi es
sterni
- in
qu
uali tralicci,, voliere, giiochi per ba
ambini, barrbecue.
Art. 5.
5 Manute
enzione straordina
s
aria
1. Sono classific
cati quali manutenzione strao
ordinaria, gli interve
enti edilizi che
uardanti il consolidam
c
mento, il rinnovamento
o e la
riguardano le opere e le modifiche rigu
zione di parti anche strutturali
s
d
degli
edifici, la realizza
azione ed iintegrazion
ne dei
sostituz
servizi igienico-sa
i
nitari e tecnologici, no
onché le mo
odificazionii dell’assettto distributivo di
singole unità imm
mobiliari. So
ono di manutenzione straordinar
s
ria anche gli interventti che
comporrtino la tra
asformazion
ne di una singola un
nità immob
biliare in d
due o più unità
immobiliari, o l’aggregazione
e di due o più
p unità im
mmobiliari in
n una unità immobiliare
enzione strraordinaria non debbo
ono costitu
uire un ins
sieme
2. Gli interventi di manute
atico di op
pere che possono portare
p
ad un organ
nismo ediliz
zio diverso
o dal
sistema
precede
ente, né devono
d
cos
stituire mu
utamento tipologico
t
d
della
costrruzione nel suo
insieme
e.
3. Sono compresi tra gli inte
erventi di manutenzio
m
ne straordinaria le opere di:
onsolidamento, rinnov
vamento, sostituzione
s
e delle parrti, anche s
strutturali, delle
- co
co
ostruzioni, quali muri di sosteg
gno, archittravi e sole
ette e, in generale, delle
sttrutture verticali e orrizzontali anche con l’impiego di
d materialii diversi pu
urché
ve
engano con
nservate le caratteristtiche esiste
enti e purch
hé non sia v
variata la quota
q
di intradosso
o delle struttture stesse
e;
ealizzazione
e e integraz
zione dei se
ervizi igienici e di quellli tecnologici;
- re
- re
ealizzazione
e di rampe e ascenso
ori esterni ovvero
o
di altri
a
manufa
atti che altterino
la sagoma de
ell’edificio, diretti ad eliminare
e
le
e barriere architettonic
a
che;
m
e dell’assettto distributivo delle unità
u
immobiliari;
- modificazion
- modeste
m
ridefinizioni dei
d prospettti mediantte la modiffica delle d
dimensioni delle
ap
perture esistenti e me
ediante la realizzazione di nuov
ve aperture
e necessarie
e per
ris
spondere a requisiti di sicurezza e salubrità
à degli amb
bienti confin
nati;
- rip
parazione delle
d
lesioni di muratu
ure ed even
ntuale sostittuzione di p
parte di ess
se.
A
Art.
6. Res
stauro e risaname
r
ento conservativo
1. Sono classifica
ati quali re
estauro e risanamentto conserva
ativo, gli interventi edilizi
e
smo edilizio
o e ad assicurarne la
a funzionalità mediantte un
rivolti a conservare l’organis
insieme
e sistematico di opere che, ne
el rispetto degli elem
menti tipolo
ogici, form
mali e
strutturrali dell’orrganismo stesso, ne consenttano destinazioni d
d’uso con essi
compattibili. Tali interventi comprendo
c
no il conso
olidamento
o, il ripristino e il rin
nnovo
degli elementi co
ostitutivi de
ell'edificio, l'inserimen
nto degli elementi
e
ac
ccessori e degli
ementi esttranei
impiantti richiesti dalle esiigenze delll'uso, l'eliminazione degli ele
all'organismo edilizio.
i
d restauro e risaname
di
ento conservativo son
no volti prin
ncipalmente
e alla
2. Gli interventi
conserv
vazione ed
d alla valo
orizzazione degli ediffici dei qu
uali si inte
ende opera
are il
recuperro degli ele
ementi tipo
ologici, arch
hitettonici ed
e artistici, ovvero un adeguam
mento
funzionale, compa
atibile con i caratterri degli org
ganismi ed
dilizi, il cuii risultato deve
comporrtare un edificio in tuttto riferibile a quello prrecedente.
10
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
3. Gli
G interventi di restauro non dev
vono compo
ortare aume
ento di volu
ume o di su
uperficie
lorda
a di pavime
ento, salvo quelli nece
essari per la
a formazion
ne o l’adeg
guamento di
d servizi
igien
nici e tecnologici indisp
pensabili per
p garantirre i requisitti minimi sttabiliti dalle
e leggi e
dai regolament
r
ti vigenti in
n materia; gli eventua
ali increme
enti di volume o di su
uperficie
lorda
a di pavime
ento connessi all’inizia
ativa ediliziia, sono co
omunque da
a intenders
si, ai fini
proce
edurali e in
i ordine all’ammissi
a
bilità dell’e
edificabilità indotta, c
come interrventi di
nuov
va costruzio
one.
4. Resta
R
ferm
ma la defin
nizione di restauro prevista dall’articolo
d
o 29 del decreto
legis
slativo 22 gennaio 200
04, n. 42.
A
Art.
7. Ris
strutturaz
zione edillizia
1. Sono
S
classifficati quali ristrutturaz
zione ediliz
zia, gli interrventi rivoltti a trasformare gli
organismi ediliz
zi mediante
e un insiem
me sistemattico di operre che poss
sono portarre ad un
utto o in parte div
verso dal precedentte. Tali in
nterventi
organismo edilizio in tu
prendono il ripristino o la sostiituzione di alcuni elementi costtitutivi dell’’edificio,
comp
l’elim
minazione, la modificazione e l’inserimento di nuovi ele
ementi ed iimpianti.
2. Nell’ambito
N
degli interrventi di ris
strutturazio
one edilizia sono ricom
mpresi anch
he quelli
cons
sistenti nella demoliz
zione e ric
costruzione
e parziale o totale nel rispettto della
volum
metria pree
esistente fa
atte salve le sole inn
novazioni necessarie p
per l’adegu
uamento
alla normativa
n
a
antisismica
a.
3. Sono
S
comprresi tra gli interventi di
d ristrutturrazione edilizia gli inte
erventi di recupero
r
a fini residenzia
ali dei sotto
otetti esiste
enti, ai sensi della legge regionale 11 marz
zo 2005,
2.
n. 12
4. Gli
G interven
nti di ristrutturazione non devon
no comporttare increm
mento di su
uperficie
lorda
a di pavime
ento; gli ev
ventuali inc
crementi dii superficie lorda di pavimento connessi
c
all’iniziativa ed
dilizia, sono
o comunqu
ue da intendersi, ai fini proced
durali e in
n ordine
mmissibilità
à dell’edific
cabilità indo
otta, come interventi di
d nuova co
ostruzione.
all’am
Art. 8. Demo
olizione
1. Sono
S
classifficati quali demolizioni, gli interv
venti finalizz
zati a rimuo
overe, in tu
utto o in
parte
e, edifici, manufatti,
m
impianti e strutture
s
preesistenti,, qualunque
e sia l'utiliz
zzazione
successiva dell'area o degli edifici ris
sultanti.
Artt. 9. Interrventi di arredo urrbano
1. Sono
S
classificati quali interven
nti di arre
edo urbano
o, le operre finalizza
ate alla
valorrizzazione e al miglioramento estetico e di fruibilità degli spazi urban
ni. Sono
comp
presi tra le opere di arredo
o urbano la realizzazione di distintivi urbani,
carte
ellonistica murale o a struttura
a autoporta
ante, impianti di seg
gnaletica stradale,
s
attre
ezzatura pe
er l'illuminazione di spazi pubblicii o aperti al pubblico, la posa in opera di
panc
chine, sedili, fioriere
e, conteniitori per rifiuti, fon
ntanelle, p
pensiline, insegne
comm
merciali, ta
arghe professionali e simili.
s
11
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Art. 10. Intervent
I
ti relativii alle perttinenze
1. Sono classifica
ati quali pertinenze, le
e opere a esclusivo
e
se
ervizio di e
edifici, manufatti
nti, con l’esclusione di
d aree nud
de e inedificate, quali le pensilin
ne, le
e struttture esisten
recinzio
oni e i relativi manu
ufatti di in
ngresso, le
e attrezzature sportiv
ve scopertte, le
attrezza
ature per ill gioco all'a
aperto e sim
mili. Sono altresì ricompresi fra le pertinen
nze, i
manufa
atti destinati in modo
o durevole a servizio o ad orna
amento di edifici esistenti,
quali pe
ergolati e tettoie,
t
ripo
ostigli, van
ni per ricov
vero attrezz
zi, vani perr la raccoltta dei
rifiuti urbani, legnaie, gazebo
o.
A
Art.
11. Nu
uova costtruzione
1. Sono di nuova costruzion
ne gli interv
venti di trasformazion
ne edilizia e urbanistic
ca del
d
neii precedentti articoli e precisamen
nte:
territoriio non rienttranti nelle categorie definite
a) la costruzion
ne di manufatti edilizi fuori terra
a o interratti, ovvero l’’ampliamen
nto di
uelli esiste
enti all’este
erno della sagoma esistente, fermo res
stando, pe
er gli
qu
in
nterventi pe
ertinenziali, quanto previsto alla lettera;
b) gli interventti di urban
nizzazione primaria e seconda
aria realizzati da sog
ggetti
omune;
diversi dal co
one di infrrastrutture e di impia
anti, anche
e per pubb
blici servizi, che
c) la realizzazio
omporti la trasformazi
t
ione in via permanentte di suolo inedificato;;
co
d) l’installazione di manuffatti leggerii, anche prefabbricati,, e di struttture di qua
alsiasi
enere, quali roulottes
s, campers,, case mob
bili, imbarc
cazioni, che
e siano utilizzati
ge
co
ome abitazioni, ambie
enti di lavo
oro, oppure
e come dep
positi, magazzini e sim
mili e
ch
he non sian
no diretti a soddisfare esigenze meramente
m
temporane
ee;
e) gli interventii pertinenziiali che com
mportino la realizzazio
one di un vo
olume supe
eriore
nto del volu
ume dell’ed
dificio princiipale;
al 20 per cen
one di depo
ositi di merrci o di matteriali, la re
ealizzazione
e di impiantti per
f) la realizzazio
perto ove comportino
c
l’esecuzion
ne di lavori cui conseg
gua la
atttività produttive all’ap
trrasformazio
one perman
nente del su
uolo in edificato.
Art. 12
2. Ristruttturazione urbanis
stica
1. Sono classifica
ati quali interventi di ristruttu
urazione urbanistica quelli rivo
olti a
nte tessuto urbanistico
o-edilizio co
on altro div
verso media
ante un ins
sieme
sostituire l’esisten
atico di inte
erventi edilizi, anche con la mod
dificazione del disegno
o dei lotti, degli
sistema
isolati e della rete stradale.
12
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
CAPO II – NORME PER
P
L’APPR
ROVAZIONE
E DEGLI STR
RUMENTI U
URBANISTICI
ATTUATIV
VI
Artt. 13. Nec
cessità, so
oggetti le
egittimatii, docume
entazione
e, proced
dura di
a
approvazi
ione
1. In tutti i casi specifficatamente
e previsti dal Piano di Goverrno del Te
erritorio,
oni dello strrumento di pianificazio
one territorriale, è subo
ordinata
l’esecuzione delle previsio
pprovazione
e di piani attuativi
a
ai sensi
s
delle norme vige
enti in mate
eria.
all’ap
2. Sono
S
legittimati a prresentare proposta
p
di piani attuativi di in
niziativa prrivata, i
titola
ari del dirittto di proprrietà o del diritto di superficie
s
d tutte le a
di
aree comprese nel
piano
o. La propo
osta di pian
no attuativ
vo può esse
ere presenttata anche dagli usufruttuari,
previo assenso dei proprie
etari.
N modi e nei termini previsti da
all’articolo 12
1 della leg
gge regiona
ale 11 marz
zo 2005,
3. Nei
n. 12
2, per la prresentazion
ne del piano attuativo
o è sufficien
nte il conco
orso dei pro
oprietari
deglii immobili interessati rappresen
ntanti la maggioranza
a assoluta del valore di detti
immobili in bas
se all’impon
nibile catastale risultante al mom
mento della
a presentaz
zione del
o, costituiti in consorrzio ai sens
si dell’artico
olo 27, com
mma 5, de
ella legge 1 agosto
piano
2002
2, n. 166.
4. La
L proposta
a di piani atttuativi di in
niziativa privata, deve
e indicare:
- generalità
à del prop
ponente; nel
n
caso di soggettto collettiv
vo (società
à, ente,
condomin
nio) è nece
essario anche indicare
e le genera
alità della persona fis
sica che
rappresen
nta il sogge
etto collettiv
vo o che, comunque,
c
è legittima
ata a prese
entare la
proposta in base alllo statuto o a specifico atto deliberativo
d
o da indicare nella
domanda;;
d codice fis
scale del proponente
p
ovvero in caso di so
oggetto div
verso da
- numero di
persona fisica, la denominazion
ne e la ragiione sociale
e, la sede le
egale, il nu
umero di
partita IVA;
à del progettista, con indicazione
e dell’Ordine o del Collegio professionale
- generalità
di apparte
enenza;
- localizzazione e ubic
cazione delll’area, con l’indicazion
ne degli ide
entificativi catastali
c
r
l’area
a oggetto dell’interven
d
nto ;
e della zona urbanisttica in cui ricade
ne di eventtuali vincolii di tutela ambientale
e, culturale, o di altra
a natura
- indicazion
(geologico
o, idrogeo
ologico, sis
smico, ecc…), che gravano sull’area oggetto
dell’interv
vento;
ne del titolo
o che legittiima il propo
onente ad avanzare
a
la
a proposta di piano
- indicazion
attuativo di iniziativa
a privata.
L domanda
a tesa all’o
ottenimento
o dell’appro
ovazione di piano attu
uativo deve
e essere
5. La
corre
edata dalla documentazione prog
gettuale ne
ecessaria per la comp
pleta comprrensione
dell’intervento di trasform
mazione urb
banistica proposto, op
pportunamente rappo
ortata al
creto interrvento pro
ospettato, secondo i contenu
uti di seguito espressi e
conc
confo
ormemente
e alle pre
ecisazioni e specific
cazioni tec
cnico-ammiinistrative dettate
dall’A
Amministra
azione comu
unale:
-
inquadramento terrritoriale con
n individuazione dell’a
ambito ogg
getto di inte
ervento,
ntali, del sistema infrastrutturale e de
ei servizi locali e
dei sistemi ambien
territoriali;
- inquadram
mento prog
grammatico
o con individuazione delle
d
previs
sioni e dellle tutele
previsti dagli
d
strum
menti di programmaz
zione territtoriale e s
settoriale incidenti
i
13
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
-
-
-
-
-
Regolame
ento Ed
dilizio
su
ull’ambito oggetto
o
di intervento, delle prescrizioni e degli indirrizzi previstti dal
PG
GT;
rillievo dello
o stato di fatto delll’ambito di interventto, con in
ndicazione delle
ca
aratteristich
he morfolog
giche e fun
nzionali, de
ello stato di fatto delle
e urbanizza
azioni
e dei sottoservizi tec
cnologici, degli
d
edific
ci eventualmente presenti nei lotti
co
onfinanti;
prrogetto della trasform
mazione urrbanistica proposta, definito ne
elle compo
onenti
tip
pologiche e di destina
azione d’uso, nelle ma
asse e nelle
e altezze delle costruzioni,
co
on le indicazioni relative alle aree
a
per atttrezzature pubbliche
e e di interesse
pu
ubblico o ge
enerale;
prrogetto prreliminare delle ope
ere di urb
banizzazion
ne con de
efinizione delle
ca
aratteristich
he qualitative, funzion
nali ed econ
nomiche de
ei lavori;
re
elazione tec
cnico illustrativa desc
crittiva dellle caratteriistiche dell’intervento, con
in
ndicazione delle azion
ni di svilup
ppo, miglio
oramento e riqualifica
azione prev
viste,
de
elle soluzioni prospettate per la prom
mozione dello svilup
ppo sostenibile
(c
contenimen
nto dei consumi ene
ergetici, co
ontenimentto dei con
nsumi di acqua
a
po
otabile, uso
o razionale delle mate
erie prime, controllo dell’inquina
d
mento acustico,
co
ontrollo
dell’inquinamento
luminoso,,
protez
zione
da
all’inquinam
mento
elettromagne
etico, gesttione dei riifiuti …), degli
d
eventuali impattti attesi e delle
zioni di mittigazione prroposte (co
omponente ambientale
e, paesaggio, viabilità
à, …),
az
de
ella verifica
a degli indic
ci e parame
etri urbanistici;
sttudio della component
c
te geologica
a, idrogeolo
ogica e sism
mica;
sttudio conce
ernente la valutazione degli impa
atti di dete
erminati pia
ani e progrrammi
su
ull'ambiente, studio concernente la
a valutazion
ne di impattto ambienta
ale di determinati
prrogetti, studiio concernen
nte la preven
nzione e la riduzione inttegrate dell'inquinamento
o, nei
ca
asi prescrittti dalle legg
gi in materiia;
sc
chema di co
onvenzione
e;
elaborati pre
escritti da norme spe
eciali o da leggi di settore,
s
dag
gli strumen
nti di
pianificazione territoriale vigenti.
procedura di approvazione dei piani
p
attuattivi è discip
plinata legg
ge regionale 11
6. La p
marzo 2005,
2
n. 12
2 e dalla leg
gge 12 luglio 2011, n.. 106.
7. Per quanto no
on precisato
o nel prese
ente articolo, è fatto espresso
e
richiamo e rinvio
r
alla legge regionale 11 marz
zo 2005, n.. 12 e alle disposizion
ni del piano
o di govern
no del
Territorrio.
14
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
CAPO III – TITOLI ABIILITATIVI ALLO SVOL
LGIMENTO DELL’ATTIV
VITÀ EDILI
IZIA:
NEC
CESSITÀ, SOGGETTI
S
L
LEGITTIMAT
TI,DOCUME
ENTAZIONE
E TECNICA, PROCEDIM
MENTO
AM
MMINISTRA
ATIVO
Art. 14.
1 Attiviità edilizia
ia delle pu
ubbliche amministrazioni
1. Ai
A sensi e per gli effettti di cui all’’articolo 7 del
d D.P.R. 6 giugno 20
001, n. 380
0, non si
appliicano le dis
sposizioni del presente
e capo per:
a)) opere e interventi pubblici ch
he richieda
ano per la
a loro realizzazione, l’azione
a pluralità di ammin
nistrazioni pubbliche allorché
integrata e coordinata di una
l’accordo delle pred
dette amministrazioni, raggiunto
o con l’ass
senso del comune
ell’articolo 34, comm
ma 4, del decreto
interessatto, sia pubblicato ai sensi de
legislativo
o 18 agosto
o 2000, n. 267;
2
b)) opere pub
bbliche, da eseguirsi da
d amminis
strazioni sta
atali o comunque insis
stenti su
aree del demanio statale e op
pere pubbliche di inte
eresse stattale, da realizzarsi
nalmente competenti
c
i, ovvero da conces
ssionari di servizi
dagli entti istituzion
pubblici, previo acce
ertamento di conform
mità con le
e prescrizio
oni urbanisttiche ed
D
18 aprile 1994, n. 383, e successive
s
modificazio
oni;
edilizie ai sensi del D.P.R.
c)) opere pu
ubbliche de
ei comuni deliberate
e dal com
mpetente o
organo comunale,
assistite dalla
d
valida
azione del progetto,
p
ai
a sensi del Decreto le
egislativo 12
1 aprile
2006, n. 163
1
e del d.P.R.
d
5 otto
obre 2010, n. 207.
A
Art.
15. Attività
A
ed
dilizia libe
era
1. Fatte
F
salve le prescriz
zioni degli strumenti urbanistici comunali, e comun
nque nel
rispe
etto delle altre
a
norma
ative di se
ettore aven
nti incidenza sulla dis
sciplina dell'attività
ediliz
zia e, in pa
articolare, delle
d
norme
e antisismiche, di sicu
urezza, anttincendio, igienicosanittarie, di quelle relative
e all'efficien
nza energe
etica nonchè
è delle disp
posizioni co
ontenute
nel codice
c
dei beni culturrali e del paesaggio,
p
di cui al de
ecreto legis
slativo 22 gennaio
2004
4, n. 42, i seguenti
s
intterventi son
no eseguiti senza alcu
un titolo abiilitativo:
a)) gli interve
enti di manutenzione ordinaria;
o
b)) gli interve
enti volti alll'eliminazio
one di barriere archite
ettoniche ch
he non com
mportino
la realizza
azione di ra
ampe o di ascensori
a
esterni,
e
ovv
vero di man
nufatti che alterino
la sagoma
a dell'edificio;
c)) le opere temporanee
t
e per attività di ricerc
ca nel sotto
osuolo che abbiano carattere
geognostiico, ad esclusione di attività di
d ricerca di idrocarburi, e ch
he siano
eseguite in aree este
erne al centro edificato;
d)) i movimenti di terra strettamente pertine
enti all'eserrcizio dell'atttività agric
cola e le
a
pastorali, co
ompresi gli interventi su impiantti idraulici agrari;
a
pratiche agro-silvo-p
e)) le serre mobili stagionali, sprovviste dii strutture in muratu
ura, funzion
nali allo
nto dell'attività agricolla.
svolgimen
2. Nel
N rispetto
o dei mede
esimi presu
upposti di cui
c al comm
ma 1, prev
via comunic
cazione,
anch
he per via
v
telema
atica, delll'inizio de
ei lavori da parte
e dell'inte
eressato
all'am
mministrazione comunale, posso
ono essere eseguiti senza
s
alcun
n titolo abillitativo i
segu
uenti interve
enti:
15
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
a) glli interventi di manute
enzione straordinaria di cui all'arrticolo 3, co
omma 1, le
ettera
b)), del decreto del Presidente
P
ubblica 6 giugno 20
001, n. 38
80 ivi
della Repu
co
ompresa l'a
apertura di porte interne o lo sp
postamento
o di pareti interne, sempre
ch
he non rigu
uardino le parti struttturali dell'e
edificio, non
n comportin
no aumentto del
nu
umero delle unità im
mmobiliari e non im
mplichino incremento dei parametri
urrbanistici;
b) le
e opere dirette a sodd
disfare obie
ettive esige
enze contin
ngenti e te
emporanee e ad
es
ssere imme
ediatamentte rimosse al cessare della nece
essità e, co
omunque, entro
un
n termine non
n
superio
ore a novan
nta giorni;
c) le opere di pavimentaz
p
ione e di finitura di sp
pazi esterni, anche pe
er aree di sosta,
s
he siano co
ontenute en
ntro l'indice
e di perme
eabilità, ove
e stabilito dallo strum
mento
ch
urrbanistico comunale,
c
ivi compresa la realiz
zzazione di intercaped
dini interam
mente
in
nterrate e non accessib
bili, vasche
e di raccolta
a delle acqu
ue, locali to
ombati;
d) i pannelli solari, fotovo
oltaici, a servizio deglii edifici, da realizzare al di fuori degli
mbiti qualifficati nel PGT
P
come centri storrici e nucle
ei di antica formazion
ne ed
am
ed
difici di inte
eresse storico di matriice rurali;
e) le
e aree ludic
che senza fini di lucro e gli elementi di arre
edo delle arree pertine
enziali
de
egli edifici.
3. L'intteressato agli
a
interve
enti di cui al
a comma 2 allega allla comunic
cazione di inizio
dei lavori le auto
orizzazioni eventualm
mente obbliigatorie ai sensi dellle normativ
ve di
a 2, i
settore e, limitatamente aglii interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma
dati ide
entificativi dell'impresa
d
a alla quale
e intende afffidare la re
ealizzazione
e dei lavori.
4. Limitatamente agli inte
erventi di cui al co
omma 2, lettera a)), l'interes
ssato,
ente alla comunicazione di inizio dei la
avori, trasmette all'a
amministrazione
unitame
comuna
ale una rellazione tec
cnica provv
vista di datta certa e corredata degli oppo
ortuni
elaborati progettuali, a firma
a di un tecn
nico abilitato
o, il quale dichiari
d
pre
eliminarmen
nte di
ere rapportti di dipend
denza con l'impresa
l
né
n con il committente e che asse
everi,
non ave
sotto la
a propria responsabil
r
ità, che i lavori sono
o conformi agli strum
menti urban
nistici
approva
ati e ai rego
olamenti ed
dilizi vigentti e che perr essi la norrmativa sta
atale e regio
onale
non pre
evede il rilascio di un titolo
t
abilita
ativo.
5. Rigu
uardo agli interventi
i
d cui al presente artiicolo, l'interessato pro
di
ovvede, nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni, alla presenta
azione deg
gli atti di aggiornam
mento
mine di cui all'articolo
a
3
34-quinquie
es, comma 2, lettera b), del dec
cretocatastale nel term
4 convertito
o, con mod
dificazioni, dalla legge
e 9 marzo 2006,
2
legge 10 gennaio 2006, n. 4,
n. 80.
m
comunicazio
one dell'iniz
zio dei lav
vori ovvero la mancata trasmissione
6. La mancata
della re
elazione tecnica, di cui
c ai comm
mi 2 e 4 del
d presentte articolo, comportano la
sanzion
ne pecuniaria pari a 258 euro. Tale san
nzione è ridotta di d
due terzi se la
comunicazione è effettuata
a spontane
eamente quando
q
l'in
ntervento è in cors
so di
esecuzione.
plificare il rilascio
r
del certificato di prevenz
zione incend
di per le atttività
7. Al fiine di semp
di cui ai commi 1 e 2, il certificato stess
so, ove pre
evisto, è rila
asciato in v
via ordinaria
a con
e a vista. Per
P
le med
desime attività, il term
mine previsto dal priimo periodo del
l'esame
comma 2 dell'artticolo 2 del regolam
mento di cui
c
al decreto del P
Presidente della
blica 12 gen
nnaio 1998,, n. 37, è ridotto a tre
enta giorni.
Repubb
16
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Art. 16. Interrventi sub
bordinatii a perme
esso di co
ostruire
1. Ai
A sensi dell’articolo 33
3 della leg
gge 11 ma
arzo 2005, n. 12, tuttti gli interrventi di
trasfformazione urbanistic
ca ed ediliz
zia del terrritorio sono
o subordinati a perm
messo di
costrruire, fatto salvo qua
anto dispos
sto dall’articolo 6 del decreto de
el Presiden
nte della
Repu
ubblica 6 giugno 2001
1, n. 380, dai commi 3 e 3 bis dell’articolo
o 33 e dall’articolo
41 della medes
sima legge regionale 11
1 marzo 2005, n. 12,, dall’artico
olo 19 della legge 7
sto 1990, n. 241 e dall’articolo 5 della legge
e 12 luglio 2011, n. 10
06.
agos
2. Ai
A sensi dell’articolo 52
2 della legg
ge regionale 11 marzo
o 2005, n. 12, i mutamenti di
destiinazione d’uso di im
mmobili, an
nche non comportanti la realiz
zzazione di
d opere
ediliz
zie, finalizz
zati alla cre
eazione di luoghi di culto
c
e luoghi destina
ati a centrii sociali,
sono
o assentibilii unicamentte mediante permesso
o di costruire.
3. Ai
A sensi de
ell’articolo 60
6 della le
egge region
nale 11 ma
arzo 2005,, n. 12 ne
elle aree
destiinate all’ag
gricoltura, gli interve
enti edificattori relativ
vi alla realizzazione di
d nuovi
fabbricati sono assentibili unicamente mediante
e permesso
o di costruirre.
Art. 17. In
nterventi realizzab
bili media
ante segn
nalazione certificatta di
iniizio attiviità e med
diante den
nuncia dii inizio atttività
1. Ai
A sensi dell’articolo 19
1 della legge 7 agosto 1990 n.
n 241 e d
dell’articolo 5 della
legge
e 12 luglio
o 2011, n. 106, sono
o realizzabili mediantte segnalaz
zione certifficata di
inizio
o attività, gli
g interventti non ricon
nducibili:
a)) agli elenchi di cui all’articolo 15
5 del presen
nte Regolam
mento Edilizio;
b)) ai casi di cui al comm
ma 3 bis de
ell’articolo 52
5 della leg
gge regiona
ale 11 marz
zo 2005,
d comma 1 dell’artic
colo 60 della medesim
ma legge re
egionale 11
1 marzo
n. 12 e del
2005, n. 12;
1
c)) alle fattispecie pre
eviste dall’articolo 10
1
del de
ecreto del Presidentte della
ca 6 giugno 2001, n. 380;
3
Repubblic
d)) ai casi in cui le denu
uncie di iniz
zio dell’attività norma
ate dal decrreto del Pre
esidente
g
200
01, n. 380 siano, in base
b
alla normativa statale
s
o
della Repubblica 6 giugno
e o sostitutiive del perm
messo di co
ostruire;
regionale alternative
e)) ai casi in cui la disc
ciplina prev
vista dalle leggi regio
onali abbia ampliato l’ambito
applicativo delle disp
posizioni dii cui all’articolo 22 del decreto d
del Presiden
nte della
ca 6 giugno 2001, n. 380;
3
Repubblic
che siano co
onformi alle previsio
oni degli strumenti urbanistiici, del presente
p
olamento Edilizio e della disciplin
na urbanistico-edilizia vigente.
Rego
F
salvo quanto disposto dal comma
c
1 de
el presente
e articolo, a
ai sensi dell’articolo
2. Fatto
41 della
d
legge regionale 11
1 marzo 2005,
2
n. 12
2 chi ha tittolo per pre
esentare istanza di
perm
messo di costruire
c
ha facoltà, alternativa
amente e per gli sttessi interv
venti di
trasfformazione urbanistica
a ed ediliziia ad eccez
zione degli interventi di cui al co
omma 3
bis dell’articolo
d
52 e di cui al comma
a 1 dell’articolo 60 della medesim
ma legge re
egionale
11 marzo
m
2005, n. 12, di inoltrare al comune denuncia di inizio attiviità.
Art. 18. Soggetti legittima
ati a pres
sentare tittoli abilittativi edillizi
1. Sono
S
legittim
mati a pres
sentare tito
oli abilitativi edilizi, i se
eguenti sog
ggetti:
- il propriettario; nel caso
c
di com
mproprietà, pro quota indivisa, la domand
da deve
essere firm
mata da tutti i compro
oprietari;
17
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
- l’a
amministratore del condominio per
p quanto riguarda i beni
b
comun
ni;
- il singolo condomino, previo co
onsenso de
ell'assemblea condom
miniale, qu
uando
a
su parti comu
uni;
l’intervento avviene
ntario del proprietario,, laddove nominato,
n
c
con l’indicazione
- il rappresenttante volon
ella procura
a;
de
- il rappresenttante legale
e del propriietario;
d
di su
uperficie;
- il titolare di diritto
usufruttuario, nei limitti di cui all’articolo 986
6 del Codic
ce Civile;
- l’u
- l’e
enfiteuta;
- il titolare de
el diritto di servitù, sia
s volonta
aria che co
oattiva, lim
mitatamente
e alle
pere necess
sarie per l’e
esercizio de
ella servitù;
op
- l’a
affittuario di
d fondo rustico, limita
atamente alle
a
opere consentite
c
in base al titolo
va
antato, secondo quantto prevede la legge 3 maggio 19
982, n. 203;
- il concession
nario di terrre incolte, per il miglioramento dei fabbrica
ati rurali e delle
ase di abita
azione;
ca
- il beneficiario
o di decreto
o di occupa
azione d'urg
genza;
nario di miniere,
m
lim
mitatamente
e alle opere necessa
arie all’esercizio
- il concession
ell’attività in concessio
one;
de
- il conduttore
e o l’affittuario, nel ca
aso in cui in base al contratto a
abbia la fac
coltà,
spressamen
nte conferittagli dal pro
oprietario, di eseguire
e interventi edilizi;
es
- co
olui che ab
bbia ottenu
uto dall’Auttorità Giudiziaria prov
vvedimento
o, di qualu
unque
na
atura, che lo legittimi all’esecuzio
one di interrventi ediliz
zi su fondi a
altrui;
- co
olui che ha ottenuto il godimento
o di beni im
mmobili appartenenti a
al demanio.
oggetti legittimati a presentare
e domande
e per i tito
oli abilitativi, sono altresì
a
2. I so
legittim
mati a presentare do
omanda per ottenerre i parerri o i pro
ovvedimenti nei
procedimenti o ne
ei sub-proce
edimenti re
elativi.
Arrt. 19. Prresentazio
one della
a domand
da di perm
messo di c
costruire
1. La domanda
d
tesa all’otte
enimento di permesso
o di costruiire, redattta in conformità
con la vigente normativa
n
entata all’u
ufficio
sull’imposta di bollo, deve essere prese
o a riceverla, nei giorn
ni e nelle ore specifica
atamente previste.
abilitato
2. Ogn
ni domanda
a deve conc
cernere un unico proce
edimento abilitativo.
3. La domanda tesa all’o
ottenimento
o del perrmesso di costruire,, redatta sulla
stica appo
ositamente
e predispo
osta dall’A
Amministra
azione Co
omunale, deve
modulis
contene
ere i seguenti dati:
- ge
eneralità del
d
richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente,
co
ondominio) è necessa
ario anche indicare le
e generalità
à della perrsona fisica
a che
ra
appresenta il soggetto
o collettivo o che, com
munque, è legittimata
l
a presenta
are la
do
omanda in base allo statuto o a specifico
o atto deliberativo da
a indicare nella
do
omanda;
- nu
umero di codice
c
fiscale del richiedente, ov
vvero in ca
aso di sogg
getto divers
so da
pe
ersona fisic
ca, la denom
minazione e la ragione
e sociale, la
a sede lega
ale, il nume
ero di
pa
artita IVA;
- ge
eneralità, numero
n
di codice fis
scale ed estremi dell’iscrizione all’Ordine o al
Co
ollegio proffessionale, del progetttista e dell direttore dei lavori; nel caso in
i cui
qu
uest’ultimo, all’atto della
d
presen
ntazione della doman
nda, non s
sia stato an
ncora
de
esignato, ill nominativ
vo può ess
sere comun
nicato succ
cessivamente e comu
unque
prrima dell’inizio dei lav
vori. In que
esto caso, il
i direttore dei lavori è tenuto, prima
p
18
mune di
Com
Ronco
Briantino
-
-
R
Regolam
mento Edilizio
E
dell’effettivo inizio dei
d lavori, a sottoscrivere la cop
pia degli e
elaborati alllegati al
mento depo
ositata pres
sso l’Ammin
nistrazione Comunale;;
provvedim
generalità
à dell’assuntore dei lavori che
e è stato incaricato della ese
ecuzione
dell’interv
vento edilizio; nel caso
c
in cui, all’atto
o della prresentazion
ne della
domanda,, non sia stato
s
ancora
a designato
o, il nominativo può essere com
municato
successiva
amente e comunque
e prima dell’inizio
d
d
dei
lavori. In questo caso,
l’assuntorre dei lav
vori è ten
nuto, prim
ma dell’efffettivo iniz
zio dei la
avori, a
sottoscriv
vere la copia degli elaborati alleg
gati al prov
vvedimento
o depositata
a presso
l’Amminis
strazione Co
omunale;
localizzazione e ubicazione dell’immobile, con l’in
ndicazione degli iden
ntificativi
catastali e della disciplina urbanistica in cui ricade l’immobile oggetto
vento;
dell’interv
indicazion
ne di eventtuali vincoli di tutela ambientali, culturale,, o di altra
a natura
gravan
(idrogeolo
ogico,
sis
smico,
ecc…),
no
sull’im
mmobile
che
oggetto
dell’interv
vento;
descrizion
ne sommarria dell’intervento, con
n l’indicazio
one della q
qualificazione dello
stesso;
oincidente con la residenza, dov
ve comunic
care o notifficare gli
indirizzo, ove non co
atti amministrativi in
nerenti il prrocedimento.
4. La
L domanda deve es
ssere corre
edata da un’attestazi
u
ione conce
ernente il titolo
t
di
legitttimazione, dagli elabo
orati progettuali richie
esti dall’artticolo rego
olamento ed
dilizio, e
quan
ndo ne ricorrrano i pres
supposti, dagli altri do
ocumenti prrevisti dalla
a parte II del
d Testo
unico
o delle disp
posizioni leg
gislative e regolamentari in matteria edilizia
a, di cui al decreto
del Presidente
P
della Repubblica 6 giugno 2001
1, n. 380. La
L domanda è accompagnata
da una
u
dichiara
azione del progettista
a abilitato che
c
asseve
eri la conformità del progetto
p
agli strumenti urbanistici
u
approvati ed
e adottatii, al regolamento edilizio vigente
e, e alle
e normative
e di settorre aventi in
ncidenza sulla disciplina dell’atttività ediliz
zia e, in
altre
particolare, alle
e norme antisismiche
e, di sicure
ezza, antincendio, igienico-sanittarie nel
t
conforrmità non comporti
c
v
valutazioni tecnicocaso in cui la verifica in ordine a tale
elative all’effficienza en
nergetica.
discrrezionali,alle norme re
5. Ai
A sensi dell’articolo 20
0 del decre
eto del Pres
sidente della Repubbliica 6 giugn
no 2001,
n. 380 ove il fatto non costituisca più grave
e reato, chiunque, ne
elle dichiara
azioni o
stazioni o asseveraz
zioni di cu
ui al comm
ma 4, dic
chiara o a
attesta fals
samente
attes
l’esis
stenza dei requisiti o dei presup
pposti di cu
ui al medes
simo comm
ma è punito
o con la
reclu
usione da uno
u
a tre anni.
a
In tali casi, il re
esponsabile
e del procedimento informa il
comp
petente ord
dine profess
sionale perr l’irrogazione delle sanzioni disciiplinari.
Art.. 20. Perm
messo di costruire
e: istrutto
oria, prov
vvedimenti interloc
cutori,
p
provvedim
menti fina
ali, effica
acia
1. Il competen
nte ufficio comunale,, entro die
eci giorni dal
d ricevimento, comunica al
edente il no
ominativo del
d respons
sabile del procedimen
p
oli 4 e 5
richie
to ai sensi degli artico
della
a legge 7 agosto
a
1990
0, n. 241 e successiv
ve modifica
azioni e inte
egrazioni. L’esame
delle
e domande si svolge secondo l’orrdine cronologico di prresentazion
ne.
2. Entro
E
sessa
anta giorni dalla pre
esentazione
e della do
omanda, il responsabile del
proce
edimento cura
c
l’istru
uttoria, acq
quisisce, av
vvalendosi dello sporrtello unico
o di cui
all’arrticolo 5 del decreto del Presid
dente della Repubblic
ca 6 giugno 2001, n. 380, i
presc
critti parerri e gli atti di assenso
o eventualm
mente necessari, sem
mpre che gli
g stessi
non siano già stati
s
allegatti alla dom
manda dal richiedente
r
e, valutata
a la conform
mità del
ormativa viigente, form
mula una proposta
p
di provvedimento, corre
edata da
progetto alla no
19
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
una de
ettagliata relazione, con la qualificazio
q
one tecnico
o-giuridica dell’interv
vento
richiesto.
ocedimento, qualora ritenga ch
he ai fini del rilascio
o del
3. Il responsabile del pro
sso di costrruire sia necessario ap
pportare modifiche di modesta e
entità rispetto al
permes
progetto originariio, può, nello stesso
o termine di cui al comma 2,, richiedere
e tali
agioni. L’intteressato si pronuncia
a sulla richiesta di modifica
modifiche, illustrandone le ra
ssato e, in caso di ade
esione, è te
enuto ad inttegrare la d
documentazione
entro il termine fis
nei successivi quin
ndici giornii. La richies
sta di cui al
a presente
e comma so
ospende, fino al
o esito, il de
ecorso del termine
t
di cui
c al comm
ma 2.
relativo
4. . Il termine
t
di cui al comma 2 può essere
e
interrrotto una sola volta d
dal respons
sabile
del prrocedimento, entro trenta giorni
g
dalla presenttazione della doma
anda,
esclusiv
vamente pe
er la motiv
vata richies
sta di docu
umenti che integrino o completino la
docume
entazione presentata
p
e che non siano
s
già nella disponibilità dell’a
amministrazione
o che questa
q
non possa acqu
uisire auton
nomamente
e. In tal ca
aso, il termine ricomin
ncia a
decorre
ere dalla data di ricezio
one della documentaz
zione integrrativa.
5. L’inttegrazione documen
ntale a soddisfacim
mento de
elle esigenze istrutttorie
rappres
sentate, de
eve essere presentatta dal richiedente en
ntro e non oltre sess
santa
giorni dal
d
ricevim
mento del provvedime
ento interlocutorio; l’infruttuoso
o decorrere
e del
termine
e temporale
e per l’inte
egrazione documenta
d
d
le, comporrta la decadenza di diritto
della re
elativa domanda.
6. La relazione
r
di cui al com
mma 2, deve
e contenere
e:
- i dati
d
del sog
ggetto richiedente e del progettis
sta;
- le
e caratteris
stiche edilizie ed urb
banistiche dell’area sulla quale
e dovrà essere
re
ealizzata l’o
opera;
- attti di assens
so, comunq
que denominati, acquisiti;
- la qualificazione tecnico
o-giuridica dell’interve
ento richiesto;
ne della conformità del progettto alle prrescrizioni urbanistich
he ed
- la valutazion
dilizie vigen
nti.
ed
nto finale, che il com
mpetente uffficio comunale provvede a notifficare
7. Il provvedimen
a
da
al dirigente
e o dal resp
ponsabile dell’ufficio,
d
entro il terrmine
all’interressato, è adottato
di trentta giorni da
alla propostta di cui al comma 2, ovvero da
all’esito della conferen
nza di
servizi di cui all’a
articolo 5 comma
c
4 del decreto
o del Presidente dellla Repubblica 6
3
Il term
mine di cui al primo periodo
p
del presente c
comma è fissato
giugno 2001, n. 380.
anta giorni con la med
desima dec
correnza qu
ualora il diriigente o il rresponsabile del
in quara
procedimento abb
bia comunic
cato all’ista
ante i motivi che osttano all’acc
coglimento della
da, ai sensi dell’artico
olo 10-bis della
d
legge 7 agosto 1990, n. 24
essive
domand
41 e succe
modificazioni. Delll’avvenuto rilascio del permesso di costruire
e è data no
otizia al pub
bblico
ne all’albo pretorio.
p
Gli estremi del permess
so di costruire sono indicati
mediante affission
sto presso il cantiere, secondo le modalità
à stabilite d
dal regolam
mento
nel carttello espos
edilizio..
8. I te
ermini di cui
c ai comm
mi 2 e 4 sono
s
raddoppiati per i progetti particolarm
mente
comples
ssi secondo
o la motivata risoluzio
one del resp
ponsabile del procedim
mento.
9. Dec
corso inutilm
mente il termine per l’adozione del provve
edimento co
onclusivo, ove
o
il
dirigentte o il res
sponsabile dell’ufficio
o non abb
bia opposto
o motivato
o diniego, sulla
domand
da di perm
messo di co
ostruire si intende forrmato il sile
enzio-assen
nso, fatti salvi
s
i
casi in cui sussistano vinc
coli ambien
ntali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applican
no le dispos
sizioni di cu
ui ai commi 10 e 11.
10. Qua
alora l’immo
obile oggettto dell’intervento sia sottoposto ad un vinc
colo la cui tutela
t
compette, anche in
n via di de
elega, alla stessa
s
amm
ministrazion
ne comunale, il termine di
cui al comma
c
7 de
ecorre dal rilascio dell relativo atto di assenso. Ove tale atto no
on sia
20
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
favorevole, dec
corso il te
ermine perr l’adozione
e del prov
vvedimento
o conclusiv
vo, sulla
c
si intende formato il sile
enzio-rifiuto
o.
domanda di perrmesso di costruire
1 Qualora
a l’immobile
e oggetto dell’interve
ento sia sotttoposto ad
d un vincollo la cui
11. 10.
tutela non compete all’’amministra
azione com
munale, ov
ve il parere favorev
vole del
getto prepo
osto alla tu
utela non sia
s prodotto
o dall’interressato, il c
competente
e ufficio
sogg
comu
unale acqu
uisisce il re
elativo asse
enso nell’am
mbito della
a conferenz
za di serviz
zi di cui
all’arrticolo 5, co
omma 4 de
el decreto del Preside
ente della Repubblica
R
6 giugno 2001,
2
n.
380. Il termine
e di cui al comma
c
7 decorre
d
dalll’esito della
a conferenz
za. In caso di esito
p l’adozio
one del pro
ovvedimentto conclusiv
vo, sulla
non favorevole, decorso il termine per
c
si intende formato il sile
enzio-rifiuto
o.
domanda di perrmesso di costruire
p il rilascio
o del permesso di cos
struire per gli
g interven
nti di cui all’articolo
12. Il termine per
c
7, del decreto
o del Presid
dente della Repubblica
a 6 giugno 2001, n. 380
3
è di
22, comma
setta
antacinque giorni dalla
a data di prresentazion
ne della dom
manda.
Arrt. 21. Atttivazione
e della seg
gnalazion
ne certific
cata di in
nizio attiv
vità e
d
della
denu
uncia di in
nizio attiività
1. Ai
A sensi de
ell’articolo 5 della leg
gge 12 luglio 2011, n.
n 106, le disposizion
ni di cui
all’arrticolo 19 della
d
legge 7 agosto 19
990, n. 241
1 si interpretano nel s
senso che le stesse
si ap
pplicano alle
e denunce di inizio atttività in ma
ateria ediliz
zia disciplinate dal dec
creto del
Presiidente della
a Repubblic
ca 6 giugno
o 2001, n. 380. Ai sen
nsi dell’artic
colo 19 della legge
7 ag
gosto 1990 n. 241 ne
ei casi di se
egnalazione
e certificata
a di inizio attività in materia
ediliz
zia, il cui rilascio dipenda esclusivame
e
ente dall’a
accertamento di req
quisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amm
ministrativi a contenutto generale
e, e non
a
limitte o conttingente complessivo
c
o o specifici strum
menti di
sia previsto alcun
ne settoria
ale per il rilascio degli atti stessi,
s
è sostituito da una
programmazion
nalazione dell’interessato, con la
a sola esclu
usione dei casi in cui sussistano
o vincoli
segn
ambientali, pae
esaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle ammin
nistrazioni preposte
p
azionale, alla pubb
blica sicure
ezza, all’immigrazion
ne, all’asilo, alla
alla difesa na
dinanza, all’amministtrazione de
ella giustizia
a, all’amministrazione
e delle fina
anze, ivi
cittad
comp
presi gli attti concernenti le reti di acquis
sizione del gettito, an
nche deriva
ante dal
gioco
o, nonché di
d quelli pre
evisti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di
quellli imposti dalla norrmativa co
omunitaria. La segn
nalazione è corredatta dalle
dichiiarazioni so
ostitutive di
d certificaz
zioni e dell’atto di no
otorietà pe
er quanto riguarda
r
tutti gli stati, le
e qualità pe
ersonali e i fatti previsti negli arrticoli 46 e 47 del testo unico
di cu
ui al decretto del Pres
sidente della Repubblica 28 dice
embre 2000, n. 445, nonché
dalle
e attestazio
oni e asse
everazioni di tecnici abilitati, relative
r
allla sussiste
enza dei
requisiti e dei presupposti
p
do; tali atte
estazioni e a
asseverazio
oni sono
di cui al prrimo period
edate daglii elaborati tecnici nec
cessari perr consentire
e le verific
che di com
mpetenza
corre
dell’a
amministra
azione. Nei casi in cui la legge pre
evede l’acq
quisizione d
di pareri di organi
o
o
enti appositi, ov
vvero l’esecuzione di verifiche prreventive, essi
e
sono c
comunque sostituiti
s
e autocertifficazioni, atttestazioni e assevera
azioni o ce
ertificazioni di cui al presente
p
dalle
comm
ma, salve le
l verifiche
e successive
e degli organi e delle amministrrazioni com
mpetenti.
La se
egnalazione
e, corredatta delle dichiarazioni, attestazion
ni e asseve
erazioni non
nché dei
relattivi elabora
ati tecnici, può esserre presenta
ata median
nte posta raccomandata con
avvis
so di ricev
vimento, ad eccezion
ne dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo
esclu
usivo della modalità te
elematica; in tal caso la segnalazione si considera pre
esentata
al momento della ricezione
e da parte dell’ammin
nistrazione comunale.
N
casi in cui sus
ssistano vincoli
v
amb
bientali, paesaggistic
p
ci o cultu
urali, la
2. Nei
segn
nalazione ce
ertificata di inizio attiv
vità non sos
stituisce glii atti di auttorizzazione
e o nulla
21
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
osta, co
omunque denominati,
d
delle amm
ministrazion
ni preposte alla tutela dell’ambiente e
del patrrimonio culturale.
3. L’attività oggetto della segnalaz
zione può essere iniziata
zione all’am
mministrazio
one comuna
ale.
presenttazione dellla segnalaz
da
alla
data
della
4. L’am
mministrazione compe
etente, in caso di accertata ca
arenza dei requisiti e dei
presupp
posti di cu
ui al comm
ma 1, nel termine
t
di trenta gio
orni dal ric
cevimento della
segnala
azione di cu
ui al medesimo comm
ma, adotta motivati provvedime
p
enti di divie
eto di
prosecu
uzione dell’’attività e di
d rimozion
ne degli eve
entuali effe
etti dannos
si di essa, salvo
che, ov
ve ciò sia possibile,
p
l’interessato provveda a conforma
are alla normativa vig
gente
detta attività
a
ed i suoi effettti entro un termine fissato dall’amministrrazione, in ogni
caso non
n
inferiore a trenta
t
gio
orni. È fatto
f
comunque sa
alvo il potere
dell’amministrazio
one compettente di as
ssumere de
eterminazio
oni in via d
di autotutela, ai
quies e 21 -nonies de
ella legge 7 agosto 1
1990 n. 24
41. In
sensi degli articoli 21 -quinq
oni sostitutiive di certifficazione e dell’atto di notorietà ffalse o men
ndaci,
caso di dichiarazio
l’ammin
nistrazione,, ferma res
stando l’app
plicazione delle
d
sanzio
oni penali d
di cui all’articolo
19, com
mma 6, della legge 7 agosto 199
90 n. 241 nonché di quelle
q
di cu
ui al capo VI
V del
testo un
nico di cui al
a decreto del
d Preside
ente della Repubblica
R
2 dicembrre 2000, n. 445,
28
può sem
mpre e in ogni
o
tempo adottare i provvedime
enti di cui al
a primo pe
eriodo.
5. Dec
corso il termine per l’adozione
l
dei provve
edimenti di cui al primo periodo del
comma 3, all’amm
ministrazion
ne è consen
ntito intervenire solo in presenza
a del perico
olo di
p
artistico e culturale, per l’ambie
ente, per la salute, per
p
la
un danno per il patrimonio
za pubblic
ca o la difesa nazionale
n
e previo motivato accertam
mento
sicurezz
dell’imp
possibilità di tutelarre comunque tali interessi mediante conformazione
dell’attività dei privati alla no
ormativa vig
gente.
e il fatto non costituisca più grave rea
ato, chiunq
que, nelle dichiarazio
oni o
6. Ove
attestaz
zioni o asse
everazioni che corredano la segnalazione di
d inizio atttività, dichiara o
attesta falsamente
e l’esistenza dei requis
siti o dei prresupposti di cui al comma 1 è punito
p
con la reclusione da uno a tre
t anni. re
estano altre
esì ferme le
l disposizioni relative
e alla
za sull’attività urbanistico edilizia
a, alle responsabilità e alle sanziioni previstte dal
vigilanz
decreto
o del Presidente della Repubblica
R
6 giugno 2001,
2
n. 38
80, e dalle lleggi region
nali.
7. La denuncia di
d inizio atttività, red
datta in co
onformità con
c
la vigente norm
mativa
posta di bolllo, deve es
ssere prese
entata all’uffficio abilita
ato a riceve
erla, nei gio
orni e
sull’imp
nelle orre specificattamente prreviste.
8. Ogn
ni denuncia di inizio atttività deve concernere un unico procedimento abilitattivo.
9. Il proprietario dell’immob
bile o chi abbia
a
titolo per presentare la de
enuncia di inizio
nizio dei lav
vori, presenta la denu
uncia,
attività,, almeno trrenta giornii prima delll’effettivo in
accomp
pagnata da una dettagliata relaz
zione a firm
ma di un progettista
p
abilitato e dagli
opportu
uni elaborati progettu
uali, che as
sseveri la conformità
c
delle operre da realizzare
agli strrumenti di pianificazio
one vigenti ed adotta
ati ed ai regolament
r
genti,
i edilizi vig
nonchè il rispetto delle norme di sicurez
zza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di
inizio atttività è corrredata dall’indicazion
ne dell’imprresa cui si intende affidare i lavorri.
10. .La segnalazio
one certific
cata di iniz
zio attività e denuncia d’inizio attività de
evono
d
dei documenti e degli elaborati allegati
a
e i seguenti dati:
riportarre l’elenco dettagliato
- ge
eneralità del
d
richiedente; nel
co
ondominio) è necessa
ario anche
ra
appresenta il soggetto
o collettivo
de
enuncia in base allo statuto o
de
enuncia;
caso di soggetto collettivo (società, ente,
indicare le
e generalità
à della perrsona fisica
a che
o che, com
munque, è legittimata
l
a presenta
are la
a specifico
o atto deliberativo da
a indicare nella
22
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
- numero di
d codice fis
scale del richiedente
r
ovvero in caso di so
oggetto div
verso da
persona fisica, la denominazion
ne e la ragiione sociale
e, la sede le
egale, il nu
umero di
partita IVA;
- generalità
à, numero di codice fiscale ed
d estremi dell’iscrizio
d
ne all’Ordine o al
Collegio professiona
p
le, del prog
gettista abillitato assev
verante;
à dell’assuntore dei lavori che
e è stato incaricato della ese
ecuzione
- generalità
dell’interv
vento edilizio;
- localizzazione e ubicazione dell’immobile, con l’in
ndicazione degli iden
ntificativi
catastali e della disciplina urbanistica in cui ricade l’immobile oggetto
vento;
dell’interv
- indicazion
ne di eventtuali vincoli di tutela ambientali, culturale,, o di altra
a natura
gravan
(idrogeolo
ogico,
sis
smico,
ecc…),
no
sull’im
mmobile
che
oggetto
dell’interv
vento;
- descrizion
ne sommarria dell’intervento, con
n l’indicazio
one della q
qualificazione dello
stesso;
- indirizzo, ove non co
oincidente con la residenza, dov
ve comunic
care o notifficare gli
atti amministrativi in
nerenti il prrocedimento.
11. Il progettistta abilitato nella relaziione deve:
a)) descrivere
e in modo chiaro
c
e prreciso le op
pere oggetto di interve
ento, declin
nando la
classificaz
zione dell’in
ntervento edilizio
e
ai se
ensi del pre
esente Rego
olamento Edilizio;
b)) attestare che ricorra
ano le condizioni presc
critte dall’articolo 22 d
del D.P.R. 6 giugno
3
2001, n. 380;
c)) asseverarre che tali opere sian
no conform
mi agli strumenti urba
anistici vige
enti, sia
generali che
c
attuativ
vi, e al presente Rego
olamento Edilizio e no
on in contra
asto con
gli strum
menti urban
nistici adotttati, sia generali
g
ch
he attuativ
vi; dovrà, altresì,
asseverarre il rispettto delle no
orme di sic
curezza e di quelle igienico - sanitarie
s
vigenti.
N
caso in
n cui siano
o dovuti oneri di urb
banizzazion
ne e costo di costruz
zione, il
12. Nel
relattivo calcolo è allegato alla segna
alazione certificata di inizio attività e alla denuncia
d
di in
nizio attività e il paga
amento è effettuato con le mo
odalità prev
viste dalla vigente
norm
mativa, fatta comunqu
ue salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali
e
integ
grazioni.
13. La
L quota re
elativa agli oneri di urbanizzazion
ne è corrisp
posta al co
omune entro trenta
giorn
ni successiv
vi alla presentazione della segnalazione certificata
c
di inizio atttività e
della
a denuncia di inizio atttività, fatta salva la facoltà di ratteizzazione.
14. Nei
N
casi in
n cui la realizzazion
r
e precedutta dalla
e dell’intervento debba essere
sotto
oscrizione, da parte dell’interes
ssato, di atti
a
di impe
egno comu
unque denominati,
l’effic
cacia della denuncia di inizio atttività resta sospesa sino all’av
vvenuta deffinizione
dell’a
adempimen
nto richiestto, che risu
ulta soddis
sfatto anche mediante
e presentazione di
atto unilaterale d’obbligo.
15. Nel
N caso in cui l’interv
vento comporti una diversa
d
des
stinazione d
d’uso, non esclusa
dal PGT,
P
in relazione alla
a quale risu
ulti previsto
o il congua
aglio delle aree per servizi
s
e
attre
ezzature pubbliche e di intere
esse pubblico o gen
nerale, il dichiarante
e allega
impe
egnativa, accompagna
a
ata da fideiussione bancaria o assicurativa. L’impe
egnativa
indic
ca la superficie delle
e aree per servizi e attrezzatu
ure pubblic
che e di in
nteresse
pubb
blico o generale da cedere al comune a titolo di
d conguaglio e l’ass
sunzione
dell’o
obbligo di cedere le aree
a
con la
a loro identtificazione o la loro m
monetizzazione. La
fideiu
ussione ga
arantisce l’’obbligo di cessione delle aree
e per serv
vizi e attre
ezzature
pubb
bliche e di interesse pu
ubblico o generale o il versamen
nto della somma equiv
valente.
23
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
16. I lav
vori oggetto
o della den
nuncia di iniizio attività devono es
ssere iniziatti entro un anno
dalla da
ata di effic
cacia della denuncia stessa
s
ed ultimati en
ntro tre anni dall’inizio dei
lavori. La realizzazione della
a parte di intervento
i
non ultima
ata nel pred
detto termine è
ova denunc
cia. L’intere
essato è te
enuto a com
municare im
mmediatam
mente
subordinata a nuo
une la data di inizio e di ultimazione dei lav
vori, secondo le moda
alità indicatte nel
al comu
regolam
mento ediliz
zio.
17. La sussistenza
s
a del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da
cui risulti la data di
d ricevime
ento della denuncia
d
stessa, l’elen
nco di quan
nto presenttato a
o del progetto, l’atte
estazione del
d
profess
sionista abilitato, non
nchè gli atti di
corredo
assenso
o eventualm
mente nece
essari.
18. Il dirigente o il respons
sabile del competente
c
e ufficio co
omunale, o
ovvero, lad
ddove
s
un
nico per l’e
edilizia, entro il term
mine di trenta giorni dalla
costituitto, dello sportello
presenttazione dellla denuncia
a di inizio attività :
a) ve
erifica la regolarità forrmale e la completezz
c
za della doc
cumentazione presentata;
b) ac
ccerta che l’intervento
o non rientri nel caso di esclusione previsto
o dall’artico
olo 41
della
a legge regiionale 11 marzo
m
2005, n. 12;
c) ve
erifica la co
orrettezza del
d calcolo del
d contribu
uto di costrruzione dov
vuto in relazione
all’in
ntervento.
19. Il dirigente o il respons
sabile del competente
c
e ufficio co
omunale, o
ovvero, lad
ddove
portello uniico per l’ed
dilizia, qualo
ora entro il termine s
sopra indica
ato di
costituitto, dello sp
trenta giorni
g
sia riscontrata
r
l’assenza di una o più
p delle co
ondizioni stabilite, no
otifica
all’interressato l’orrdine motiv
vato di non
n effettuare
e il previsto interventto e, in ca
aso di
falsa attestazione
a
e del proffessionista abilitato, informa l’’autorità g
giudiziaria ed il
consiglio dell’ordin
ne di apparttenenza.
alora non debba provv
vedere ai se
ensi del com
mma 19, il dirigente o il respons
sabile
20. Qua
del com
mpetente uffficio comu
unale, ovve
ero, laddove
e costituito
o, dello spo
ortello unico
o per
l’edilizia
a, attesta sulla
s
denunc
cia di inizio
o attività la chiusura del procedim
mento.
21. La realizzazion
r
ne degli interventi qu
ualora riguardino ben
ni culturali o paesagg
gistici
sottopo
osti a spec
cifica tutela, è subo
ordinata al
a preventiv
vo rilascio
o del pare
ere o
dell’autorizzazione
e richiesti dalle
d
relativ
ve previsio
oni normatiive, conformemente, per i
mbientali, a quanto disposto
d
da
all’articolo 82 della legge regio
onale 11 marzo
m
beni am
2005, n.
n 12.
Ove
e il parere favorevole
e del sogge
etto preposto alla tu
utela non s
sia allegato
o alla
denuncia, il comp
petente uffiicio comunale convoc
ca una conferenza di servizi ai sensi
mine di tre
enta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito
della legge 241/1990. Il term
onferenza; in caso di esito
e
non fa
avorevole la
a denuncia è priva di e
effetti.
della co
22.
23. Qua
alora la denuncia rig
guardi un bene sotttoposto ad un vincollo la cui tutela
t
competta al comun
ne, il termiine di trentta giorni dii cui al com
mma 9 dec
corre dal rillascio
del rela
ativo atto di assenso. Qualora
Q
tale atto non sia favorev
vole, la den
nuncia è priva di
effetti.
mato l’intervento, il progettista
p
o un tecn
nico abilitatto rilascia u
un certifica
ato di
24. Ultim
collaudo
o finale, ch
he va pres
sentato al competente ufficio co
omunale, o
ovvero, lad
ddove
costituitto, allo sp
portello unico per l’e
edilizia, con il quale si attesta
a la conformità
dell’ope
era al progetto presen
ntato con la
l denuncia
a di inizio attività . C
Contestualm
mente
allega ricevuta
r
de
ell’avvenuta
a presentaz
zione in forma digitale
e, nei termini e secon
ndo le
modalittà definite dalla Giun
nta regiona
ale, degli elaborati
e
di aggiornam
mento del data
base to
opografico, di certificazione enerrgetica e de
ella variazio
one catasta
ale consegu
uente
alle op
pere realizz
zate ovverro dichiara
azione che le stesse
e non han
nno compo
ortato
24
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
modificazioni del
d
classam
mento. In assenza di tale do
ocumentazione si ap
pplica la
zione di cui all’articolo 37, comma
a 5, del d.P
P.R. 6 giugn
no 2001, n. 380.
sanz
Arrt. 22. Do
ocumenta
azione tec
cnica
1. Le
L domande
e tese all’o
ottenimento
o di permes
sso di costtruire, nonc
ché le segn
nalazioni
certificate di in
nizio attivittà e le den
nuncie di inizio attività, devono
o essere co
orredate
a documenttazione tec
cnica esplic
cativa della proposta progettuale
e, anche in
n ordine
dalla
alle opportune
o
verifiche te
ecniche com
mprovanti l’’ammissibilità del prog
getto.
2. La
L documen
ntazione tec
cnica deve essere pre
esentata in numero miinimo di du
ue copie,
oltre
e ad una copia aggiiuntiva perr ogni atto
o di assen
nso, comunque deno
ominato,
nece
essario ai fiini della realizzazione
e dell’interv
vento edilizio, che dev
ve essere richiesto
r
dall’A
Amministra
azione comu
unale agli Enti
E
compettenti.
3. Gli
G
elabora
ati grafici, devono essere re
edatti segu
uendo modalità unittarie di
rappresentazion
ne sia nella illustraz
zione grafic
ca delle opere (quottatura, cam
mpitura,
aglio di solu
uzioni tecno
ologiche, ec
cc …), sia nella
n
descrizione dei m
materiali impiegati.
detta
4. Tutti
T
gli elaborati grafiici devono essere pieg
gati second
do il formatto Uni A4 e devono
conte
enere in te
estata l’ind
dicazione del
d tipo di intervento
o, la sua u
ubicazione, il titolo
dell’e
elaborato, il numero progressivo
p
o identificattivo dell’ela
aborato, la data di red
dazione,
le ge
eneralità e la firma in originale del
d richiedente, del progettista (c
con relativo
o timbro
profe
essionale), del diretttore dei la
avori (con relativo timbro
t
pro
ofessionale) e del
rappresentante
e dell’impresa assuntrice dei lavo
ori .
g
dov
vrà essere predisposto idoneo s
spazio liberro, delle
5. In tutti gli elaborati grafici,
ensioni Uni A4, per l’apposizion
l
ne, da parrte dell’Amministrazio
one Comun
nale, dei
dime
timbri di assunz
zione al pro
otocollo e di
d vidimazio
one dei tipi progettuali.
A sensi dell’articolo 5 della legg
ge regionalle 2 febbra
aio 2007, n
n. 1 proce
edimenti
6. Ai
amm
ministrativi relativi all’’avvio, svo
olgimento, trasformaz
zione e ces
ssazione di attività
econ
nomiche, no
onchè per l’installazio
l
zione, eserc
cizio e sicurezza di im
mpianti e
ne, attivaz
agibiilità degli edifici funzio
onali alle atttività economiche, de
evono utilizzare la modulistica
unific
cata predis
sposta dalla
a regione Lo
ombardia.
7. Nei
N casi prrevisti dalle
e leggi vigenti, deve essere prresentata la documen
ntazione
prevista dalla normativa
n
a parte sec
conda del d.P.R.
d
6
tecnica per l’edilizia di cui alla
entazione di
d previsione di impa
atto acustiico e di
giugno 2001, n. 380 e la docume
evisionale del
d clima ac
custico ai se
ensi della le
egge 26 otttobre 1995, n. 447
valuttazione pre
e della legge re
egionale 10 agosto 2001, n. 13.
F
salvi gli elabora
ati prescrittti da norm
me speciali o da leg
ggi di setttore, da
8. Fatti
strum
menti di pianificaz
zione terrritoriale vigenti,
v
gli elabora
ati da allegare,
a
oppo
ortunamentte rapporta
ati al concrreto interve
ento propos
sto e riporrtanti le ind
dicazioni
grafiche signific
cative per le
e opere in progetto, sono:
s
n ogni caso e per qualsiasi tipolog
gia di intervento:
In
a)) attestazio
one di prop
prietà dell’iimmobile oggetto
o
dell’intervento o indicaz
zione di
altro titolo
o reale che legittima il richiedentte all’esecuzione dei la
avori edili;
m
cata
astale in scala 1:1.000
0, con l’ind
dividuazione
e di tutti i mappali
b)) estratto mappa
interessatti dall’inte
ervento; in caso di nuova costruzio
one deve essere
opportuna
amente evidenziata la
a sagoma planimetrica
a dell’opera in progetto
o;
25
e di
Comune
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
c) sttralcio degli atti del PGT vigen
nte e di quello
q
even
ntualmente
e adottato,, con
in
ndividuazion
ne dell’area
a di interv
vento; per gli interventi assoggettati a piano
p
atttuativo, do
ovrà essere
e allegato anche stralc
cio delle tav
vole del piano attuativ
vo;
d rilievo dell’area di intervento
o, a scala non inferio
ore a
d) planimetria generale di
stesa alle aree
a
limitro
ofe per una
a profondità
à di almeno
o 50 metri, con
1::500 ed es
sp
pecificati:
- limiti di proprietà e dell’ambito
d
oggetto di intervento
o;
he;
ento, topon
nomastica, quote altim
metriche e planimetrich
p
- orientame
e presenza di beni cu
ulturali o ambientali
a
tutelati e, in quest’u
ultimo
- eventuale
caso, evid
denziazione
e di emerg
genze naturalistiche ed ambien
ntali, alberature
esistenti con
c
l’indicazione delle relative es
ssenze;
e presenza di costruzioni limitroffe, con rela
ativi distacc
chi ed altez
zze e,
- eventuale
se opporttuno al fin
ne di una migliore comprensio
c
one, prospe
etti e/o se
ezioni
relativi all’intorno so
opra descrittto, con ve
erifiche graffiche delle distanze e delle
nti della costruzione
c
oggetto d’interventto e gli edifici
e
altezze tra le fron
circostantti;
uali infrastrutture e impianti (strade, rete ferrov
viaria
- presenza di eventu
spetto e serrvitù;
elettrodottti, metanodotti, ecc.) e relative fasce di ris
ea d’interve
ento e del suo
s
contestto, debitam
mente
e) rillievo fotogrrafico a collori dell’are
co
orredato da
a rappresen
ntazione pla
animetrica schematica
a con indica
azione dei punti
di ripresa;
erifica dettagliata e documentat
d
ta dei para
ametri tecn
nici – ediliz
zi ed urban
nistici
f) ve
prrevisti dal PGT
P
vigente
e ed eventu
ualmente adottato;
gni altro tavola, allega
ato o docum
mento tecn
nico e planiimetrico, rilievo esplic
cativo
g) og
e descrittivo
o, necessario in relazione alla tip
pologia dell’intervento
o in progettto, ai
vincoli insisttenti sull’arrea oggetto
o dell’interv
vento e alle prevision
ni di legge
e e di
egolamento
o vigenti e alle rego
ole dell’artte o richie
esto in via istruttoria
a dai
re
co
ompetenti uffici
u
comun
nali.
Interrventi di manutenzio
m
one straord
dinaria, res
stauro e risanament
r
o conserva
ativo,
ristru
utturazione
e edilizia:
h) ta
avola grafic
ca in scala 1:200 (o 1.500 per elaborati la
l cui ripro
oduzione grrafica
es
suli dai formati UNI A0)
A
riportan
nte rilievo planivolum
metrico quottato, illustrrativo
de
ello stato di fatto dell’’immobile oggetto
o
d’in
ntervento, comprensiv
c
vo dell’ingombro
de
ell’edificio da
d ristruttu
urare o da restaurare,, delle stra
ade limitroffe, dei fabb
bricati
circostanti con
c
relative altezze, delle disttanze dai confini, de
elle consisttenze
senti, delle urbanizzaz
zioni prima
arie esistenti. Sulla medesima ta
avola,
arrboree pres
qu
ualora l’inttervento in
ncida sui parametri
p
urbanistici
u
ed edilizi, devono essere
rip
portati i calcoli dimosttrativi nonc
ché la loro verifica;
v
avola grafic
ca di proge
etto quotata
a, in scala 1:100 (o 1:200 per elaborati la
l cui
i) ta
rip
produzione
e grafica es
suli dai forrmati UNI A0)
A
con piante, prospetti relativi ad
og
gni lato dell’edificio, con
c
i riferim
menti alle sagome
s
de
egli edifici c
contigui, se
ezioni
significative (almeno due,
d
con indicazione
e delle alte
ezze nette
e dei piani, dei
arapetti e delle
d
apertu
ure), coperrtura e partticolari costtruttivi in s
scala 1:20. Sulla
pa
m
medesima
ta
avola dovra
anno essere
e indicate le
l superfici utili, le de
estinazioni d’uso
de
ei singoli lo
ocali, dei va
ani accesso
ori ecc., nonché il calc
colo di verifica dei rap
pporti
ae
eroilluminanti. Dovran
nno, infine, essere ind
dicati i mate
eriali da utiilizzare e i colori
c
prrescelti perr le parti esterne;
26
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
l) rilievo quo
otato dell’im
mmobile og
ggetto di in
ntervento in
n scala 1:100 (1:200 o 1:500
in relazione all’am
mpiezza dell’interven
d
nto) con piante, prospetti, sezioni
ve ed even
ntuali partic
colari archittettonici;
significativ
m) tavola grafica comparativa trra stato di fatto e stato di proge
m
etto in scala 1:100
ale devono
o essere
(o 1:200 in relazione all’ampiezza dell’iintervento), sulla qua
riportate con i colori di rito le demolizio
oni e le nuove costrruzioni (con
n colore
d
i e con colo
ore rosso le nuove cos
struzioni);
giallo, le demolizioni
portante pla
animetria generale
g
in scala 1:50
00 e piante
e dell’interv
vento in
n)) tavola rip
scala 1:1
100, con dimostrazio
one grafica dei requisiti prev
visti dalla vigente
legislazion
ne in matteria di abbattimentto delle ba
arriere arc
chitettonich
he circa
l’accessibilità, l’adatttabilità e la
a visitabilità
à degli imm
mobili;
nterventi non
n
assogg
gettati al preventivo nulla - o
osta del Comando
o)) per gli in
Provinciale dei Vigili del Fuoco,, oltre alla dichiarazio
one del prog
gettista che
e attesti
dizione, pla
animetria in
n scala ad
deguata dalla quale rrisultino i requisiti
tale cond
minimi di
d prevenz
zione incendi da re
ealizzare (uscite
(
di sicurezza, porte
tagliafuoc
co, estintorii, ecc.).
nterventi di nuova costtruzione, ricostruzione
e di edifici a seguito di demolizio
one:
in
dilizio sia disciplinato
d
da piano attuativo, stralcio
p)) nel caso in cui l’inttervento ed
ole prescritttive del pia
ano attuativ
vo con l’ins
serimento d
della sagom
ma degli
delle tavo
edifici da realizzare;
afica in sca
ala 1:200 (o 1:500 per
p
elabora
ati la cui riproduzione
e grafica
q)) tavola gra
esuli dal formato
f
UN
NI A0) riportante riliev
vo planivolumetrico q
quotato, illu
ustrativo
dello sta
ato di fa
atto dei lotti interressati da
all’edificazio
one, comp
prensivo
dell’ingom
mbro degli edifici da realizzare
e, delle strrade limitro
ofe, dei fa
abbricati
circostantti con rela
ative altezz
ze, delle distanze
d
da
ai confini, delle consistenze
arboree presenti,
p
de
elle urbaniz
zzazioni priimarie esistenti. Sulla
a medesima
a tavola
devono es
ssere riporttati i calcoli dimostrattivi della su
uperficie lorrda di pavim
mento e
del rapporto di copertura, nonc
ché la loro verifica;
v
p
q
quotata,
in scala 1:100 (o 1:200 in relazione
r) tavola grrafica di progetto
all’ampiez
zza dell’inte
ervento) co
on piante, prospetti
p
re
elativi ad og
gni lato dell’edificio
con i riferimenti alle
e sagome degli
d
edific
ci contigui, sezioni sig
gnificative (almeno
e delle altez
zze nette dei
d piani, de
ei parapetti e delle ap
perture),
due, con indicazione
ari costrutttivi in scala 1:20. Sulla medesim
ma tavola dovranno
copertura e particola
dicate le su
uperfici utili, le destin
nazioni d’uso dei sing
goli locali, dei vani
essere ind
accessori ecc..., no
onché il calcolo
c
di verifica dei
d
rapporrti aeroilluminanti.
Dovranno
o infine essere indicatti i materiali da utilizz
zare e i colori prescelti per le
parti esterne;
venti di amp
pliamento di
d edifici es
sistenti occo
orre riprodu
urre in scalla 1:100
s)) per interv
(o 1:200 in relazione
e all’ampiezza dell’intervento), ill rilievo quo
otato dell’im
mmobile
d intervento con pia
ante, prosp
petti, sezio
oni significa
ative ed eventuali
e
oggetto di
particolari architetto
onici;
nto di edifiici esistenti, tavola grafica comparativa
t) per gli intterventi di ampliamen
tra stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100
1
(o 1
1:200 in relazione
all’ampiez
zza dell’inte
ervento), sulla
s
quale devono es
ssere riporttate con i colori
c
di
rito le demolizioni e le nuove costruzionii (con colorre giallo le demolizion
ni e con
sso le nuove costruzioni);
colore ros
27
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
avola riporttante planim
metria generale in sc
cala 1:500 e piante dell’interven
nto in
u) ta
sc
cala 1:100
0, con dim
mostrazione
e grafica dei requis
siti previsti dalla vig
gente
le
egislazione in materiia di abba
attimento delle barriere archittettoniche circa
l’a
accessibilità
à, l’adattab
bilità e la vis
sitabilità de
egli immobili;
er gli interventi non
n assoggetttati al pre
eventivo nu
ulla - osta
a del Com
mando
v) pe
Prrovinciale dei
d Vigili de
el Fuoco, oltre alla dic
chiarazione del progetttista che attesti
ta
ale condizio
one, planiimetria in scala adeg
guata dalla quale risu
ultino i req
quisiti
m
minimi
di prevenzion
ne incendi da realiizzare (uscite di siicurezza, porte
ta
agliafuoco, estintori, ecc...);
e
chema della
a rete di sm
maltimento delle acque reflue, meteoriche
m
e inerenti ai
a cicli
w) sc
prroduttivi, in
n scala 1:100 (o 1:20
00 in relazio
one all’amp
piezza dell’iintervento)), con
ev
ventuali particolari (pozzetti sep
paratori, po
ozzetti di prrima pioggia, camerettte di
ispezione, ec
cc…) in scala 1:50;
el caso in
n cui l’intervento in
nteressi la sistemaziione delle aree estterne,
z) ne
planimetria generale
g
allla stessa scala
s
della rappresentazione dello stato di fatto,
f
on l’indicaz
zione di sbancamen
s
nti, riporti, sistemaziione di arree scoperrte e
co
fo
ormazione di giardini.
Varia
anti:
Nel caso di varianti,
v
olttre alla do
ocumentazione previs
sta per il corrispond
dente
vranno esse
ere presentate tavole
e grafiche c
comparativ
ve tra
interrvento originario, dov
stato
o di progettto assentitto e stato di
d progetto
o variato, in
n scala 1:1
100 (o 1:200 in
relaz
zione all’am
mpiezza de
ell’interventto), sulla quale
q
devo
ono essere riportate con i
colorri di rito le
e opere ass
sentite e non realizza
ate e le opere in variante rispettto al
progetto assentito (con colore
c
giallo
o le opere non realizz
zate e con colore ros
sso le
operre in variante).
nsione del contributo di costruzio
one
Interrventi assoggettati alla correspon
Nel caso di intterventi ed
dilizi che, ai
a sensi de
ella vigente
e legislazio
one nazionale e
onale, comportino la correspons
c
ione di un contributo commisura
ato all’incid
denza
regio
deglii oneri di urbanizzazi
u
ione, deve essere prresentato prospetto
p
riepilogativo
o con
precisa indicaziione delle quantità
q
disaggregate
e necessarie per il callcolo dei re
elativi
orti, comprrese, qualora ricorra il caso, le maggioraz
zioni di cuii all’articolo
o 43,
impo
comm
ma 2 bis della legge regionale
r
1 marzo 2005, n. 12 nonché, qualora ricorrano
11
le co
ondizioni prrescritte dall’ articolo 43 della legge regionale 11 marrzo 2005, n.
n 12,
comp
puto metric
co estimativo e dai prezzi unitarri risultanti dai listini della came
era di
comm
mercio, ind
dustria, artigianato e agricoltura
a
ncia.
della Provin
Nel caso di intterventi ed
dilizi che, ai
a sensi de
ella vigente
e legislazio
one nazionale e
onale, comportino la correspons
sione di un
n contributo
o commisurato al cos
sto di
regio
costrruzione, de
eve essere presentato
o il prospettto allegato al decreto
o ministeriale 10
maggio 1977 re
ecante <<D
Determinaz
zione del co
osto di costtruzione di nuovi edific
ci>>,
ero per op
pere o im
mpianti non
n destinati alla resiidenza, co
omputo me
etrico
ovve
estim
mativo e dai
d
prezzi unitari risu
ultanti dai listini della camera di comme
ercio,
indus
stria, artigianato e agricoltura de
ella Provinc
cia.
Artt. 23. Rellazione illlustrativa
a
1. Ogn
ni progetto di opera edilizia,
e
de
eve essere corredato da una relazione tec
cnicaillustrattiva contenente gli ele
ementi des
scrittivi idon
nei a conse
entire la co
omprension
ne del
28
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
progetto e la verifica
v
dell rispetto delle
d
dispos
sizioni norm
mative, ad illustrare i calcoli
ci dimostrativi dell’am
mmissibilità dell’interv
vento per q
quanto con
ncerne i
planiivolumetric
parametri urbanistico - ed
dilizi, ad es
splicitare i requisiti
r
pre
estazionali.
L relazione
e, in riferim
mento al con
ncreto intervento prop
posto e alle
e effettive opere
o
in
2. La
progetto, deve
e esplicitare
e:
ne dell’are
ea d’interv
vento e sua classificazione nell’ambito dello
- descrizion
strumento
o della pia
anificazione
e comunale
e e, qualo
ora ne rico
orra il caso, nello
strumento
o attuativo;;
estinazione
e d’uso e modalità di attuazione;
a
- tipo di inttervento, de
u
vincoli e co
ondizioni;
- requisiti urbanistici,
d
nto edilizio;
- caratteri dell’interve
ne delle op
pere di urba
anizzazioni esistenti e previste, con riferim
mento a
- descrizion
viabilità, acquedotto
a
o, fognatura
a, distribuz
zione energ
gia, reti di ttelecomunic
cazione,
illuminazione pubbliica, e ad ogni
o
altro servizio o allacciame
ento neces
ssario in
gia dell’intervento in progetto;
p
relazione alla tipolog
ne, ove nec
cessario e con gli approfondime
enti opporttuni in relazione al
- descrizion
tipo di in
ntervento, dei requisiti illumino
otecnici, ac
custici, term
mici e idro
otermici,
nonché dii quelli relativi ai serviizi e agli im
mpianti tecn
nologici e allla sicurezz
za;
elle superffici di prog
getto e dim
mostrazione della co
onformità a tutti i
- calcolo de
parametrii urbanistic
co - edilizi previsti dag
gli strumen
nti di pianifficazione co
omunale
vigenti ed
d eventualm
mente adotttati, anche mediante tabelle
t
esemplificative
e;
ne delle solluzioni prog
gettuali e delle
d
opere
e previste p
per la eliminazione
- descrizion
delle barrriere arch
hitettoniche
e, degli accorgimen
a
ti tecnico - struttu
urali ed
impiantisttici e dei materiali pre
evisti a tale scopo.
N caso tra
attasi di ins
sediamenti produttivi, la relazione deve es
ssere integrata dal
3. Nel
puntto di vista tecnico - sanitario con informazio
oni relative a:
- genere di attività da insediare;
- numero di addetti prrevisti;
ne delle lav
vorazioni efffettuate, con
c
specific
cazione deii materiali trattati,
- descrizion
dei prodottti deposita
ati ed elimin
nati;
ne dei flussii di traffico interessan
nti il comple
esso produtttivo;
- indicazion
one degli accorgimen
nti tecnici adottati al
a fine di eliminare rumori,
- precisazio
esalazionii nocive e rifiuti
r
tossic
ci o nocivi.
Art.. 24. Docu
umentaziione comp
provante
e la consis
stenza ed
dificatoria
a degli
ed
difici esis
stenti
1. Qualora
Q
siia necessario, in quanto presupposto
p
o legittima
ante l'ese
ecuzione
dell’intervento edilizio, ac
ccertare la consistenza edificatoria degli ed
difici esiste
enti, alla
mento di titolo
t
abilittativo edilizio o alla denuncia d’inizio
domanda tesa all’ottenim
attività dev
ve essere allegato
a
ido
oneo rilievo geometric
co e materico comprov
vante le
dell’a
carattteristiche dimensiona
d
ali e archite
ettoniche de
egli edifici interessati.
i
2. Il rilievo, co
ompiuto con
n gli opporttuni mezzi strumentali, deve ess
sere asseve
erato da
essionista abilitato alla
a
progetttazione e deve ess
sere corred
dato da adeguata
profe
docu
umentazione fotografic
ca.
3. In ogni caso
o, la consis
stenza edifiicatoria esistente deve essere ve
erificata su
ulla base
t
abilita
ativi origina
ari e relativ
ve varianti che hanno
o legittimatto l’edificaz
zione; a
dei titoli
tale fine alla do
omanda tesa all’otten
nimento di titolo abilittativo ediliz
zio o alla denuncia
d
zio dell’atttività, dev
ve essere allegata adeguata ricognizion
ne asseverrata da
d’iniz
29
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
professionista ab
bilitato con
n precisa indicazion
ne dei tito
oli abilitattivi (licenz
ze di
cessioni ed
dilizie, auttorizzazioni edilizie, permessi di costruz
zione,
costruzione, conc
a
oni, conces
ssioni o au
utorizzazion
ni in sanatoria,
denunce di inizio attività, asseverazio
c
hanno interessato
o l’immobile
e oggetto dell’interven
d
nto edilizio..
ecc...) che
4. Nel caso in cui l’edific
cio oggetto
o di interv
vento edilizio, sia s
stato realizzato
anteced
dentemente
e all’entratta in vigore della le
egge 17 agosto
a
194
42 n. 1150, la
consiste
enza edifiicatoria le
egittimata potrà es
ssere com
mprovata sulla base
e di
docume
entazione storica
s
catastale o di altro
a
atto prrobatorio analogo.
A
Art.
25. Pa
arere pre
eventivo
1. Per interventi di ristru
utturazione
e edilizia, nonché di nuova costruzion
ne o
ampliam
mento, i soggetti interessati
i
e al com
mpetente ufficio
u
possono presentare
comuna
ale, un pro
ogetto pre
eliminare al
a fine di ottenere un
u parere preventivo
o con
indicazioni compos
sitive per la
a redazione
e del progettto definitiv
vo.
p
prreliminare, deve esse
ere redatto
o in scala adeguata all’esigenz
za di
2. Il progetto
compre
ensione delll’intervento
o proposto e deve ess
sere corredato dai seg
guenti elaborati,
opportu
unamente rapportati
r
o interventto e riporta
anti le indicazioni gra
afiche
al concreto
significa
ative per le
e opere in progetto:
p
- planimetria generale che consenta l’esatta individ
duazione d
dell’immobile e
ell’area ogg
getto di inte
ervento;
de
- rillievo e pro
ogetto delll’immobile oggetto di interventto, con l’in
ndicazione delle
piante di tuttti i piani, adeguatame
a
ente quotate, correda
ate delle de
estinazioni d’uso
ei locali, e con
c
l’indicazione dei prospetti
p
e di
d almeno due
d
sezioni;
de
- do
ocumentaziione fotogrrafica dello
o stato di fatto relatiiva all’imm
mobile e alll’area
d’’intervento;;
- re
elazione illu
ustrativa de
ell’intervento da realizzare e de
elle soluzion
ni progettu
uali di
m
massima.
ompetente ufficio com
munale tra
asmette alla Commiss
sione Ediliz
zia, la proposta
3. Il co
progettuale entro
o trenta giorni
g
dal ricevimen
nto; l’organo adito può form
mulare
azioni al progetto prreliminare, fornire ind
dicazioni per
p
il migliioramento delle
osserva
soluzion
ni progettu
uali e prec
cisare le valenze
v
prrogettuali occorrenti
o
per il corrretto
inserimento ambie
entale e com
mpositivo della
d
propos
sta.
oggetti interessati pos
ssono prese
entare al co
ompetente ufficio com
munale, progetto
4. I so
prelimin
nare inere
ente propo
oste di pia
ani attuativi e loro varianti, corredati dalla
docume
entazione progettuale
p
e necessaria
a per la co
ompleta com
mprensione
e dell’interv
vento
di tras
sformazione
e urbanistica propos
sto, opporrtunamente
e rapportata al con
ncreto
interven
nto prospetttato, al fin
ne di ottenere un parrere preven
ntivo con in
ndicazioni per
p la
redazione del prog
getto definitivo.
A
Art.
26. Prrocedura
a abilitativ
va per im
mpianti aliimentati da fonti
rin
nnovabilii
1. Ai sensi dell’arrticolo 5 de
el decreto le
egislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzio
one e
zio degli impianti di
d produzio
one di en
nergia elettrica alime
entati da fonti
l'eserciz
rinnova
abili, le opere connesse e le infrastruttu
i
ure indispensabili alla
a costruzio
one e
all'eserc
cizio degli impianti, nonchè
n
le modifiche
m
sostanziali
s
degli impia
anti stessi, sono
30
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
sogg
getti all'auttorizzazione
e unica di cui all'a
articolo 12 del decre
eto legisla
ativo 29
dicem
mbre 2003,, n. 387.
2. per
p l'attività
à di costruz
zione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rin
nnovabili
di cu
ui ai paragra
afi 11 e 12 delle linee
e guida adotttate ai sen
nsi dell'artic
colo 12, com
mma 10
del decreto
d
leg
gislativo 29
9 dicembre 2003, n. 387, si ap
pplica la procedura ab
bilitativa
semp
plificata di cui all’artic
colo 6 del decreto legis
slativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Gli
G interven
nti di installazione di impianti so
olari termic
ci sono considerati atttività ad
ediliz
zia libera e sono re
ealizzati, ai
a sensi de
ell'articolo 11, comm
ma 3, del decreto
legis
slativo 30 maggio
m
200
08, n. 115,, previa comunicazion
ne, anche p
per via tele
ematica,
dell'inizio dei lavori da parte
p
dell'in
nteressato all'amministrazione c
comunale, qualora
e le condizio
oni previste
e dall’artico
olo 7 del de
ecreto legis
slativo 3
ricorrrano congiuntamente
marz
zo 2011, n.. 28.
31
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
CAPO
O IV - MODI
IFICAZIONI
I DEI TITO
OLI ABILITA
ATIVI EDIL
LIZI
Art. 27. Voltu
ura
1. Nell’ipotesi di trasferime
ento dell’im
mmobile og
ggetto di titolo
t
abilittativo ediliz
zio, i
sori o gli ev
ventuali ave
enti causa, possono chiedere che
e il relativo
o provvedim
mento
success
sia volturato agli stessi.
s
t
casi, durante
d
il periodo
p
di efficacia del
d
provve
edimento, il successo
ore o
2. In tali
l’avente
e causa dev
ve presenta
are al comp
petente uffficio comunale, la dom
manda di vo
oltura
con indicazione, anche in via
a di autocerrtificazione,, dell’atto con
c
cui è sttata trasferrita la
c
il presuppos
sto per il rilascio del titolo abilittativo
titolarità del dirittto che ha costituito
edilizio..
3. Entrro trenta giiorni dalla data
d
di presentazione della doma
anda, il com
mpetente ufficio
u
comuna
ale emette esplicito attto di voltura, che cos
stituisce appendice al titolo abilittativo
edilizio originario e che non costituisce
c
novazione dei termini di efficacia
a dello stes
sso.
Art. 28.
2 Proro
oga
1. I te
ermini per l’inizio e per
p
l’ultimazione dei lavori
l
poss
sono essere
e prorogatii, per
fatti sopravvenuti estranei alla
a
volontà
à del soggetto intesta
atario del titolo abilittativo
edilizio..
2. La proroga
p
può
ò essere ac
ccordata, co
on provved
dimento mo
otivato del rresponsabile del
compettente ufficio
o comunale
e, esclusiva
amente in consideraz
zione della mole dell’o
opera
da realizzare o de
elle sue parrticolari carratteristiche tecnico-c
costruttive, ovvero qu
uando
amento sia previsto in
n più esercizi finanziarri.
si tratti di opere pubbliche il cui finanzia
3. La proroga,
p
pu
uò essere a
accordata una sola vollta per ogni titolo abilitativo edilizio e
per un termine
t
ma
assimo di dodici
d
mesi..
4. La richiesta di proroga del termin
ne di inizio
o dei lavorri deve ess
sere presentata
eressato, almeno
a
qu
uarantacinque giorni prima della scadenza del rellativo
dall’inte
termine
e, con spec
cificazione dei
d motivi che
c
hanno sostanziato
o l’impossib
bilità di iniz
ziare i
lavori.
r
di proroga de
el termine di
d ultimazio
one dei lavo
ori deve es
ssere presentata
5. La richiesta
dall’inte
eressato, almeno
a
qu
uarantacinque giorni prima della scadenza del rellativo
termine
e, con spec
cificazione dei
d motivi che
c
hanno sostanziato
o l’impossib
bilità di ultimare
i lavori e corredan
ndo la dom
manda con esauriente
e rilievo fottografico a colori e id
donea
relazion
ne, a firma del direttore dei lavorri, che illustri le opere
e realizzate e quelle an
ncora
da eseg
guire.
6. L’ev
ventuale prroroga è rila
asciata dal responsab
bile del com
mpetente ufficio comu
unale,
entro trrenta giorn
ni dalla pres
sentazione della domanda e com
munque entro il perio
odo di
validità del titolo abilitativo
a
e
edilizio
originario.
7. In caso
c
di diniiego alla ric
chiesta di proroga
p
de
ei termini di ultimazione dei lavo
ori, la
prosecu
uzione deg
gli stessi è subordina
ata all’otte
enimento di
d nuovo ttitolo abilittativo
edilizio per le operre mancantti.
32
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Arrt. 29. Var
rianti
1. Costituiscon
C
no variantii, le modiificazioni quantitative
q
e o qualitative all’originario
progetto assenttito.
e all’entità delle
d
modificazioni, le varianti si distinguono in:
2. In relazione
arianti mino
ori
va
va
arianti che
e non incid
dano suglii indici urbanistici e sulle volumetrie, che
c
non
m
modifichino
la destinaz
zione d’uso
o e la cate
egoria edilizia, non a
alterino la sagoma
de
ell’edificio e non vio
olino le ev
ventuali prrescrizioni contenute nel perm
messo di
co
ostruire.
arianti ordin
narie
va
va
arianti che esulano da
alle fattispecie delle va
arianti mino
ori.
A sensi del combinato
o disposto di
d cui all’artticolo 22 de
el decreto d
del Presiden
nte della
3. Ai
Repu
ubblica 6 giugno 2001
1, n. 380, del
d articolo
o 5 della legge 12 lug
glio 2011, n.
n 106 e
dell’a
articolo 41 della legge regionale
e 11 marzo
o 2005, n. 12, per le varianti minori,
m
è
data facoltà all’’interessato
o di presentare comun
nicazione di eseguita a
attività sotttoscritta
da te
ecnico abilittato. Ai finii dell’attivittà di vigilan
nza urbanis
stica ed edilizia, nonch
hé ai fini
del rilascio
r
del certificato di agibilità
à, tali comu
unicazioni costituiscon
c
no parte inttegrante
del procedimen
nto relativo al titolo
o abilitativo
o dell’interrvento prin
ncipale e possono
mune sino alla dichiiarazione di
d ultimazio
one dei la
avori. E’
essere presenttate al com
unque fatta
a salva la facoltà
f
degli interessati di richied
dere il rilas
scio di perm
messo di
comu
costrruire.
4. Le
L varianti minori ha
anno caratttere di accessorietà
à rispetto al provvedimento
abilittativo origiinario e no
on comporttano novaz
zione dei termini
t
tem
mporali di efficacia
dello
o stesso.
5. Qualora,
Q
ne
el corso dei
d
lavori, si intend
dano apporrtare modifiche al progetto
p
apprrovato, app
portando varianti
v
ord
dinarie, l'in
nteressato deve sosp
pendere i lavori e
prese
entare confforme prog
getto di varriante, seco
ondo le norme relative
e all’ottenim
mento di
perm
messo di costruire
c
ov
vvero, rico
orrendone i presuppo
osti, secon
ndo le disp
posizioni
relattive alla de
enuncia di inizio
i
attività. I lavorii potranno riprendere
e solo ad avvenuta
conc
cretizzazione del nuovo
o titolo abillitativo edilizio.
6. Le
L varianti ordinarie determinan
d
azione dei termini tem
mporali di efficacia
o una nova
del provvedime
p
ento origina
ario.
Artt. 30. Sos
stituzione
e del direttore dei lavori e dell’impre
d
esa assun
ntrice
degli stessi
1. Qualora,
Q
du
urante l’esecuzione de
egli interven
nti edilizi, fosse
f
sostituito il diretttore dei
lavorri o l’impresa assuntriice degli ste
essi, l’intes
statario del titolo abilittativo ediliz
zio deve
darne immediatta comunic
cazione al competente
c
e ufficio com
munale.
L comunica
azione, red
datta in forrma scritta e firmata dagli
d
intere
essati, deve
e essere
2. La
prese
entata al competente
c
e ufficio com
munale enttro cinque giorni lavorativi dalla data di
avve
enuta sostittuzione e de
eve contenere:
- generalità
à del richiedente; nel
n
caso di
d soggettto collettiv
vo (società
à, ente,
condomin
nio) è nece
essario anche indicare
e le genera
alità della persona fis
sica che
rappresen
nta il sogge
etto collettiv
vo o che, comunque,
c
è legittima
ata a prese
entare la
33
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
-
Regolame
ento Ed
dilizio
do
omanda in base allo statuto o a specifico
o atto deliberativo da
a indicare nella
do
omanda;
es
stremi del titolo
t
abilita
ativo edilizio cui l’interrvento si rifferisce;
ge
eneralità, numero
n
di codice fis
scale ed estremi dell’iscrizione all’Ordine o al
Co
ollegio proffessionale, del direttorre dei lavorri subentratto;
ge
eneralità dell’assunto
ore dei lavori che
e è sube
entrato ne
ella esecuzione
de
ell’intervento edilizio;
ne
el caso di sostituzion
ne del dire
ettore dei lavori, esa
auriente relazione a firma
co
ongiunta de
el direttore dei lavori sostituito e del diretttore dei lav
vori subenttrato,
ch
he illustri lo
o stato di av
vanzamentto degli stes
ssi.
a del nuovo
o direttore dei lavori non sia sim
multanea con
c
la
3. Nel caso in cui la nomina
cessazio
one del ra
apporto de
el preceden
nte tecnico
o, l’intestatario del ttitolo abilittativo
edilizio deve imm
mediatamen
nte sospend
dere i lavo
ori, che pottranno riprrendere solo ad
avvenuta nomina del sostitutto e previa comunicaz
zione al com
mpetente ufficio comunale.
34
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
CAPO V – AUTORIZZA
A
AZIONE PER L’ESECUZ
ZIONE DI OPERE
O
E LA
AVORI SU BENI
I E BENI PA
AESAGGIST
TICI
CULTURALI
A
Art.
31. Ne
ecessità, domanda
a, soggettti legittim
mati
1. Ai
A sensi dell’articolo 21
1 del decre
eto legislativ
vo 22 genn
naio 2004, n. 42, l'ese
ecuzione
di op
pere e lavori di qualun
nque generre su beni culturali
c
è subordinata
s
a ad autoriz
zzazione
del soprintende
s
ente, da richiedere
r
d parte dell’interess
da
d
sato nei m
modi e nei termini
disciplinati daglli articoli 22
2 e seguentti del decre
eto legislativ
vo 22 genn
naio 2004, n. 42.
l
22 gennaiio 2004, n.
n 42, i
2. . Ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo
proprietari, pos
ssessori o detentori a qualsiasi titolo di im
mmobili ed
d aree di in
nteresse
saggistico, tutelati
t
dalla legge, a termini de
ell'articolo 142
1
del dec
creto legisla
ativo 22
paes
genn
naio 2004, n. 42 , o in base alla
a legge, a termini de
egli articoli 136, 143, comma
1, le
ettera d), e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , non possono
distrruggerli, né
é introdurvii modificazioni che re
echino preg
giudizio ai v
valori paesaggistici
ogge
etto di prote
ezione.
3. I soggetti di
d cui al co
omma 2 ha
anno l'obbligo di presentare, co
on le moda
alità e i
criteri stabiliti dalle
d
dispo
osizioni naz
zionali e regionali in materia,
m
alle amminis
strazioni
petenti il progetto
p
de
egli interve
enti che intendano in
ntraprenderre, correda
ato della
comp
presc
critta docu
umentazione, ed aste
enersi dall'a
avviare i lavori fino a quando non ne
abbia
ano ottenu
uta l'autoriz
zzazione. Sono
S
assog
ggettati a procedimen
p
nto semplifficato di
autorizzazione paesaggisttica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
146, comma 9, del
eto legislattivo 22 gennaio 2004
4, n. 42, gli
g interven
nti di lieve entità indicati nel
decre
decre
eto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
1
4. Fatta
F
salva l'applicazio
one dell'artticolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque
richie
esta l'autorrizzazione prescritta
p
d
dall'articolo
146, dall'a
articolo 147
7 e dall'artic
colo 159
del decreto
d
legiislativo 22 gennaio 20
004, n. 42:
a)) per gli in
nterventi di
d manuten
nzione ordinaria, straordinaria, di consolid
damento
sttatico e di restauro conservativ
c
o stato dei luoghi e l'aspetto
o che non alterino lo
es
steriore deg
gli edifici;
b)) per gli interventi inerenti l'esercizio de
ell'attività agro-silvo-p
a
pastorale che
c
non
co
omportino alterazione
a
nte dello sta
ato dei luog
ghi con cos
struzioni ed
dilizie ed
permanen
altre opere civili,
c
e sem
mpre che si tratti di atttività ed op
pere che no
on alterino l'assetto
l
o del territo
orio;
idrogeologico
glio coltura
ale, la fore
estazione, la riforesta
azione, le opere di bonifica,
b
c)) per il tag
an
ntincendio e di cons
servazione da eseguirsi nei boschi e nellle foreste indicati
da
all'articolo 142 del de
ecreto legis
slativo 22 gennaio
g
20
004, n. 42 purché pre
evisti ed
au
utorizzati in
n base alla normativa in materia.
35
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
CAP
PO VI – AGI
IBILITÀ DE
EGLI EDIFIC
CI
Artt. 32. Cerrtificato di
d agibilità
à
1. Il ce
ertificato di agibilità attesta
a
la sussistenza
s
delle cond
dizioni di sicurezza, ig
giene,
salubrittà, risparm
mio energettico degli edifici e degli
d
impia
anti negli s
stessi insta
allati,
valutate
e secondo quanto
q
disp
pone la norrmativa vigente.
2. Il certificato
c
di agibilità
à è rilasciiato dal responsabile
e del com
mpetente ufficio
u
comuna
ale con riferimento ai seguenti in
nterventi:
a) nu
uove costru
uzioni;
b) ric
costruzioni o sopraele
evazioni, tottali o parzia
ali;
c) in
nterventi su
ugli edifici esistenti che
c
possan
no influire sulle cond
dizioni di cui
c
al
co
omma 1 del presente articolo.
n riferimentto agli interrventi di cu
ui al comma 2 del pre
esente artic
colo, il soggetto
3. Con
titolare del perme
esso di costtruire o il soggetto
s
ch
he ha prese
entato la de
enuncia di inizio
attività,, o i loro successorii o aventi causa, so
ono tenuti a chiedere
e il rilascio
o del
certifica
ato di ag
gibilità. La
a mancata presenttazione de
ella doma
anda comporta
l’applica
azione della sanzione
e amministtrativa pec
cuniaria prevista dall’articolo 24
4 del
D.P.R. 6 giugno 20
001, n. 380
0.
4. Alla domanda per il rilas
scio del certificato di agibilità deve
d
essere
e allegata copia
della diichiarazione
e presentata per la iscrizione in
n catasto, redatta in conformità
à alle
disposiz
zioni dell'articolo 6 del
d
regio decreto
d
13
3 aprile 19
939, n. 65
52 e succe
essive
modificazioni e inttegrazioni.
Art. 33. Procedim
mento di rilascio
r
del
d certific
cato di ag
gibilità
1. Entrro quindici giorni dall’ultimazione dei lavorri di finitura
a dell’interv
vento ediliz
zio, il
soggettto titolare del
d permess
so di costru
uire o il sog
ggetto che ha presenttato la denuncia
di inizio
o attività, o i loro successori
s
o aventi causa, son
no tenuti a presentare al
compettente ufficiio comuna
ale la dom
manda di rilascio de
el certifica
ato di agib
bilità,
correda
ata della seguente doc
cumentazione:
a) ric
chiesta di accatastam
mento dell’edificio, so
ottoscritta dallo stess
so richieden
nte il
ce
ertificato di agibilità, che
c
il comp
petente uffic
cio comuna
ale provved
de a trasme
ettere
al catasto;
e, sottoscrritta dallo stesso rich
hiedente il certificato di agibilittà, di
b) dichiarazione
onformità dell’opera rispetto al
a progetto approvato
o, nonché in ordine
e alla
co
av
vvenuta pro
osciugatura
a dei muri e della salu
ubrità degli ambienti;
c) dichiarazione
e dell’impre
esa installa
atrice che attesta la conformità
à degli imp
pianti
nstallati negli edifici adibiti ad uso civile
e alle pres
scrizioni di legge, ov
vvero
in
ce
ertificato dii collaudo degli
d
stessi, ove prev
visto, ovvero ancora certificazione di
co
onformità degli
d
impian
nti;
d) ce
ertificato dii collaudo statico
s
di cui
c all’artico
olo 67 del D.P.R. 6 g
giugno 200
01, n.
38
80;
e) ov
ve necessario, il certiificato del competente
c
e ufficio te
ecnico della
a regione, di
d cui
all’articolo 62 D.P.R. 6 giugno 200
01, n. 380,, attestante
e la conform
mità delle opere
o
seguite nellle zone sism
miche, alle disposizion
ni vigenti in
n materia;
es
f) dichiarazione
e di confo
ormità delle
e opere re
ealizzate alla
a
normativa vigente in
m
materia
di ac
ccessibilità e superam
mento delle barriere arrchitettoniche.
36
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
nte ufficio comunale comunica al richiede
ente, entro
o dieci giorrni dalla
2. Il competen
zione della domanda di cui all comma 1, il nomiinativo dell responsabile del
ricez
proce
edimento ai
a sensi deg
gli articoli 4 e 5 della legge 7 ago
osto 1990, n. 241.
3. Entro
E
trenta
a giorni dalla ricezione
e della dom
manda di cu
ui al comma
a 1, il respo
onsabile
del competente
c
e ufficio co
omunale, previa
p
even
ntuale ispezione dell’e
edificio, ve
erifica la
docu
umentazione presentatta e rilascia
a il certifica
ato di agibillità.
4. Trascorso
T
in
nutilmente il termine di cui al co
omma 3 de
el presente articolo, l’’agibilità
si inttende attes
stata nel ca
aso sia sta
ato rilasciatto il parere
e dell’ASL d
di cui all’artticolo 5,
comm
ma 3, lette
era a) del D.P.R.
D
6 giu
ugno 2001,, n. 380. In
n caso di au
utodichiara
azione, il
term
mine per la formazione
f
e del silenzio assenso è di sessan
nta giorni.
5. Il termine di
d cui al com
mma 3 può
ò essere interrotto un
na sola voltta dal respo
onsabile
ento, entrro quindici giorni dalla pres
sentazione della do
omanda,
del procedime
usivamente
e per la richiesta di documentaz
d
zione integrativa, che
e non sia già
g nella
esclu
dispo
onibilità dell’Amminis
strazione Comunale o che non
n
possa essere acquisita
a
autonomamentte. In tal caso, il term
mine di tre
enta giorni ricomincia a decorre
ere dalla
cumentazione integrattiva.
data di ricezione della doc
6. Nel
N caso di cui al com
mma 5, l’in
ntegrazione
e documen
ntale a sod
ddisfacimen
nto delle
esige
enze istrutttorie rappre
esentate, deve
d
essere
e presentatta dal richie
edente entrro e non
oltre
e trenta giiorni dal ricevimento
r
o del prov
vvedimento
o interlocuttorio; l’infrruttuoso
deco
orrere del termine temporale per l’inte
egrazione documenttale, comp
porta la
deca
adenza di diritto della relativa domanda.
7. Sono
S
fatte salve
s
le dis
sposizioni dettate
d
in materia
m
dallla legge re
egionale 2 febbraio
f
2007
7, n. 1.
Artt. 34. Dich
hiarazion
ne di inag
gibilità
1. Il rilascio del certific
cato di ag
gibilità, non impedisc
ce l’esercizio del po
otere di
à di un edifiicio o di parte di esso, ai sensi d
dell’articolo 222 del
dichiiarazione di inagibilità
regio
o decreto 27 luglio 1934, n. 1265
5 e del Reg
golamento Locale
L
d’Igiiene.
37
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
CAP
PO VII
- VIIGILANZA E SANZIONI
Art.. 35. Vigillanza sull
ll’attività urbanistiico ediliz
zia
1. Ai sensi
s
e per gli effetti di cui all’articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2
2001, n. 380, il
respons
sabile del competente ufficio comunale
c
esercita,
e
an
nche secon
ndo le mod
dalità
stabilite
e dallo Statuto Comu
unale o dai regolamenti dell'Entte, la vigila
anza sull'atttività
urbanis
stico-edilizia
a nel territtorio comun
nale, al fin
ne di assicu
urarne la rrispondenza
a alle
norme di legge e di regolam
mento, alle prescrizioni degli strrumenti urbanistici ed
d alle
e fissate ne
ei titoli abilitativi.
modalittà esecutive
Artt. 36. Res
sponsabillità del tittolare dell permess
so di costtruire, de
el
comm
mittente, del costrruttore e del diretttore dei lavori,
l
no
onché anc
che
del prrogettista
a per le opere
o
sub
bordinate a denuncia di iniz
zio attivittà e
segnalaz
zione cerrtificata di
d inizio attività
a
1. Il titolare
t
dell permesso
o di costrruire , il committente e il co
ostruttore sono
respons
sabili, ai fin
ni e per glii effetti di cui all’artic
colo 29 del D.P.R. 6 g
giugno 200
01, n.
380, de
ella conform
mità delle opere alla normativa
a urbanistic
ca, alle pre
evisioni dell PGT
nonché, unitamen
nte al direttore dei lavori,
l
a quelle
q
del permesso e alle mod
dalità
ve stabilite dal medes
simo. Essi sono,
s
altres
sì, tenuti all pagamentto delle san
nzioni
esecutiv
pecunia
arie e solida
almente allle spese pe
er l'esecuzione in danno, in caso
o di demolizione
delle op
pere abusiv
vamente re
ealizzate, salvo
s
che dimostrino
d
di non essere responsabili
dell'abu
uso.
2. Il diirettore dei lavori non è responsabile qualo
ora abbia co
ontestato a
agli altri sog
ggetti
la violazione delle
e prescrizioni del perm
messo di co
ostruire, co
on esclusion
ne delle varianti
so d'opera
a, fornend
do al resp
ponsabile del competente uffficio comu
unale,
in cors
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Ne
ei casi di totale
t
ssenziale ris
spetto al permesso
p
di costruire,, il direttorre dei
difformità o di variazione es
d
inoltre
e rinunziare all'incaric
co contestu
ualmente alla
a
comunicazione re
esa al
lavori deve
respons
sabile del competente
c
e ufficio co
omunale. In
I caso contrario il rresponsabile del
compettente uffic
cio comuna
ale, segna
ala al con
nsiglio delll'ordine p
professionalle di
apparte
enenza la violazione
v
in cui è incorso il dirrettore dei lavori, che è passib
bile di
sospens
sione dall'a
albo profess
sionale da tre
t mesi a due
d
anni.
3. Per le opere realizzate dietro prresentazion
ne di denu
uncia di in
nizio attivittà, il
progettista assume la qualità
à di person
na esercentte un serviz
zio di pubblica necess
sità ai
ce Penale. In caso di dichiarazio
oni non verritiere
sensi degli articolii 359 e 481 del Codic
elazione di asseverazione, l'Amm
ministrazion
ne Comunale ne dà co
omunicazio
one al
nella re
compettente ordine professio
onale per l'irrogazione
e delle san
nzioni disciplinari. Res
stano
altresì ferme
f
le disposizioni relative alla vigilanza
a sull’attivittà urbanisttico-edilizia, alle
respons
sabilità e alle
a
sanzion
ni previste dal decretto del Pres
sidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regio
onali.
egnalazione
e certificata
a di inizio attività in materia e
edilizia, ai sensi
4. Nei casi di se
dell’articolo 19 de
ella legge 7 agosto 24
41, ove il fatto
f
non co
ostituisca p
più grave reato,
r
ue, nelle dichiarazio
oni o atte
estazioni o assevera
azioni che
e corredan
no la
chiunqu
segnala
azione di in
nizio attività
à, dichiara o attesta falsamente
e l’esistenza
a dei requiisiti o
dei pre
esupposti di
d cui al co
omma 1 è punito co
on la reclusione da u
uno a tre anni.
Restano
o altresì fe
erme le disposizioni relative alla vigilanz
za sull’attiv
vità urbanis
stico-
38
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
ediliz
zia, alle re
esponsabilittà e alle sanzioni pre
eviste dal decreto de
el Presiden
nte della
Repu
ubblica 6 giiugno 2001, n. 380, e dalle leggii regionali.
Art. 37
7. Sanzion
ni edilizie
e
1. Le
L sanzioni amministrrative di ca
arattere urrbanistico-e
edilizie, sono disciplin
nate dai
segu
uenti articolli del D.P.R
R. 6 giugno 2001, n. 38
80:
-
articolo 30
0 “lottizzaz
zione abusiv
va”;
articolo 31
3 “interventi eseguitti in assen
nza di perm
messo di c
costruire, in totale
difformità
à o con variazioni esse
enziali”
articolo 33
3 “interve
enti di risttrutturazion
ne edilizia in assenza di perm
messo di
costruire o in totale difformità”;
4 “interven
nti eseguiti in parziale difformità dal permes
sso di costrruire”;
articolo 34
articolo 35 “interven
nti abusivi eseguiti su
u suoli di proprietà de
ello Stato o di altri
enti pubblici”;
nti eseguiti in assenza
a o in difformità dalla
a denuncia di inizio
articolo 37 “interven
attività”
8 “interven
nti eseguiti in base a permesso
p
annullato ”.
articolo 38
L violazion
ni in materria di muta
amento dellle destinaz
zioni d’uso, sono disc
ciplinate
2. Le
dall’a
articolo 53 della legge
e regionale 11 marzo 2005,
2
n. 12
2.
3. Le
L fattispec
cie di variazioni essen
nziali, sono
o specificatte dall’artic
colo 54 della legge
regio
onale 11 marzo 2005, n. 12.
Art. 38.. Sanzioni per viollazione de
egli obbliighi di pro
otezione e
c
conservaz
zione deii beni cultturali e di
d tutela dei
d beni p
paesaggis
stici
1. Le
L sanzioni per la viollazione deg
gli obblighi di protezio
one e cons
servazione dei beni
cultu
urali sono disciplinate
d
dal decreto
o legislativo
o 22 gennaio 2004, n. 42
2. Le
L sanzioni per la vio
olazione de
egli obbligh
hi di tutela
a dei beni paesaggisttici sono
disciplinate dal decreto leg
gislativo 22
2 gennaio 2004,
2
n. 42
2 e dall’artic
colo 83 della legge
onale 11 marzo 2005, n. 12.
regio
Art.. 39. Proc
cedimentto amminiistrativo sanziona
atorio e accertame
ento di
conformiità
1. La
L disciplina inerente
e il proced
dimento am
mministrativo sanzion
natorio e inerente
l’acce
ertamento di conform
mità, è rego
olamentata dal Titolo IV del D.P..R. 6 giugn
no 2001,
n. 38
80.
2. Le
L domande tese all’ottenimentto di permesso di co
ostruire in sanatoria, devono
essere corredatte dalla doc
cumentazio
one prevista
a dal prese
ente Regola
amento Edilizio per
il corrrispondentte interventto edilizio.
.
39
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
CAPO VIII
V
- CERTIIFICATI ED
D ATTESTAZ
ZIONI
Arrt. 40. Cerrtificato di
d destina
azione urrbanistica
a
1. I prroprietari de
egli immob
bili o loro de
elegati possono richie
edere al com
mpetente ufficio
u
comuna
ale, il rilasc
cio di certifiicato di des
stinazione urbanistica
u
ai sensi e per gli effe
etti di
cui all’a
articolo 30 del
d D.P.R. 6 giugno 20
001, n. 380
0.
2. A ta
al fine, deve
e essere prresentata id
donea doma
anda che deve indicarre:
- ge
eneralità del
d
richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente,
co
ondominio) è necessa
ario anche indicare le
e generalità
à della perrsona fisica
a che
ra
appresenta il soggetto
o collettivo o che, com
munque, è legittimata
l
a presenta
are la
do
omanda in base allo statuto o a specifico
o atto deliberativo da
a indicare nella
do
omanda ste
essa;
- nu
umero di co
odice fiscale
e del richie
edente;
- es
stremi catastali identifficativi dell’’area d’inte
eresse.
m
catas
stale in sca
ala 1:1.000
0, con
3. Alla domanda deve esserre allegato estratto mappa
l’individ
duazione di tutti i map
ppali interes
ssati.
4. Il re
esponsabile
e del comp
petente ufficio comuna
ale, entro trenta giorrni dalla da
ata di
presenttazione della domanda, rilascia certificato di desttinazione urbanistica che
specifica, per l’im
mmobile oggetto
o
de
ella richiestta, l’esatta
a classifica
azione delll’area
nte dal vig
gente PGT,, l’eventuale esistenz
za di strum
menti della
a pianificazione
risultan
comuna
ale adottatii, la disciplina urbanis
stica così come risulta
ante dagli a
atti del piano di
governo
o del territo
orio.
40
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
TITOLO
O III - COMMIS
C
SSIONE EDILIZI
IA
Art. 41.
4 Comp
petenze
1. La
L Commiss
sione Ediliz
zia è l'organo ordinario di consu
ulenza tecn
nica del Com
mune in
mate
eria edilizia ed urbanis
stica.
2. La
L Commiss
sione Edilizia, in partic
colare, esprime i prop
pri pareri in ordine alla
a qualità
progettuale de
elle opere architettoniche, alla
a qualità edilizia,
e
al loro inse
erimento
onico nell'assetto urba
ano.
armo
3. La
L Commiss
sione Edilizia esprime il proprio parere
p
cons
sultivo, in m
merito a:
-
domande tese all'otttenimento di
d permessi di costruirre;
domande tese all'otttenimento di
d permessi di costruirre in sanato
oria;
procedime
enti tesi all'annullame
ento d'ufficio dei permessi di costtruire;
applicazio
one delle misure di sallvaguardia
pareri pre
eventivi di cui
c all’artico
olo 25 del presente
p
Re
egolamento
o Edilizio.
L Commis
ssione Edilizia esprim
me il proprio parere in merito
o alle prop
poste di
4. La
varia
ante al Pia
ano di Go
overno del Territorio e alle prroposte di modificazioni del
Rego
olamento Edilizio.
5. Il parere de
ella Commiissione Edillizia non co
ostituisce presupposto
p
o vincolantte ai fini
p
ento cui il parere
p
si rife
erisce; nei casi di pare
eri obbligattori, il respo
onsabile
del provvedime
del competente
c
e ufficio com
munale, pu
uò motivata
amente discostarsene
e; in tali fatttispecie
la motivazione deve costituire parte
e integrante
e e sostanz
ziale del prrovvedimen
nto cui il
parere si riferisce.
Art. 42.
4 Compo
osizione
L Commiss
sione Edilizia è compo
osta dai seg
guenti comm
missari, con
n diritto di voto:
1. La
- quattro es
sperti in ma
ateria urbanistico - ed
dilizia;
- due esperrti in materria di tutela paesaggistico - ambientale;
iche.
azione delle
e barriere architetton
a
- un esperto in materiia di elimina
ari esperti devono possedere
e la magg
giore età, essere ammessi
a
2. I commissa
all’es
sercizio deii diritti poliitici, avere comprovata compete
enza e qua
alificata esp
perienza
nelle
e discipline
e tecnico-scientifiche, figurative
e e giuridiche, nelle materie attinenti
a
all’arrchitettura, all’urbaniistica, all’a
attività ediilizia, all’am
mbiente, a
al paesagg
gio, allo
studio ed alla
a gestione del suolo
o, in relaz
zione con le aree d
di interess
se della
mma 1.
Commissione di cui al com
P
a
alle
sedute
e della Commission
C
ne Edilizia,, senza d
diritto di voto, il
3. Partecipa
respo
onsabile de
el compete
ente ufficio comunale o funziona
ario delega
ato, che assume le
funziioni di segrretario verb
balizzante.
41
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
A
Art.
43. Nomina
N
e durata
1. I co
ommissari esperti
e
ave
enti diritto di voto so
ono nomina
ati con deliberazione della
Giunta Comunale.
omponenti della Commissione Edilizia
E
resttano in carrica fino alla scadenza del
2. I co
mandatto dell'Amm
ministrazion
ne Comunale che li ha nominati.
3. La prima sed
duta della Commissio
one Ediliziia deve essere conv
vocata enttro il
esimo giorn
no successivo alla datta di esecutività della deliberazio
one della Giunta
G
quindice
Comuna
ale di nom
mina; in tale
e seduta i commissari aventi diritto di vo
oto, eleggono al
loro intterno il Prresidente e il Vice-P
Presidente che ha il compito d
di coadiuva
are il
Presidente e di sos
stituirlo in caso
c
di ass
senza o imp
pedimento.
d
Comm
missione, sc
celto tra i componentti, è eletto a maggiorranza
4. Il presidente della
a dei com
mponenti aventi
a
dirittto di voto nella se
eduta d’ins
sediamento
o. La
assoluta
votazione si svolg
ge a scrutinio segretto; qualora
a non sia raggiunta la maggiorranza
a nella prim
ma votazion
ne, si proce
ede al ballo
ottaggio tra i due cand
didati che hanno
h
assoluta
raggiun
nto il maggiior numero di voti. Ris
sulta eletto chi ha con
nseguito il m
maggior numero
di voti. La commis
ssione elegg
ge con le sttesse moda
alità il Vice--Presidente
e.
5. Le dimissioni
d
d membro
da
o della Commissione Edilizia,
E
indiirizzate al S
Sindaco, de
evono
essere immediatamente assu
unte al Protocollo del Comune. Esse
E
sono iirrevocabili, non
esa d'atto e sono immediatamentte efficaci.
necessitano di pre
c
di dimissioni o in caso di de
ecesso di un
n membro, ovvero qualora si verrifichi
6. In caso
una cau
usa di decadenza di cu
ui agli artic
coli 45 e 46
6 del presen
nte regolam
mento, la Giunta
G
Comuna
ale provved
de entro qu
uarantacinq
que giorni alla
a surroga
a.
7. Nel caso in cui i compone
enti eletti Presidente
P
o Vice-pres
sidente della Commissione
cessino di ricoprire
e tale carica, si proced
de a nuove
e elezioni co
on le stesse
e modalità di cui
d presentte articolo.
al quartto comma del
8. Il co
ommissario
o nominato in sostituz
zione del co
ommissario decaduto o dimission
nario,
resta in
n carica perr il rimanente periodo di durata della
d
Comm
missione Ediilizia.
9. Alla scadenza
a del term
mine di durata, la Commissio
one Edilizia deve essere
ricostitu
uita con le modalità previste dal presente Regolament
R
to Edilizio.
Art. 44. Funziona
F
amento
1. Il Prresidente, sentito
s
il re
esponsabile
e del compe
etente uffic
cio comuna
ale, fissa le date
della co
onvocazione
e della Com
mmissione, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori, ass
sicura
la regollarità delle discussionii e delle vottazioni.
2. La convocazion
c
ne della Co
ommissione
e deve avvenire con avvisi
a
scrittti, da recap
pitare
a ciascu
uno dei com
mponenti allmeno cinque giorni prima di que
ello stabilito
o per la sed
duta.
3. In caso
c
di particolare urg
genza, la Commission
C
ne potrà es
ssere convo
ocata con avvisi
a
da recapitare a cia
ascuno dei componenti almeno un
u giorno p
prima di que
ello stabilito per
la sedutta.
4. I co
omponenti della Comm
missione Ed
dilizia hann
no l'obbligo
o di astenerrsi dal pren
ndere
parte ai lavori della Commis
ssione, sia nella fase istruttoria che in que
ella decisio
onale,
o sono diretttamente in
nteressati o siano inte
eressati loro
o congiunti ed affini siino al
quando
quarto grado civile
e.
s
della
a Commissiione Edilizia
a hanno luo
ogo in form
ma privata.
5. Le sedute
42
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
6. Il Presidente della Com
mmissione Edilizia, pe
er questionii di particolare rilevan
nza, può
orre la partecipazio
p
one alla seduta, senza dirittto di voto, di funzionari
dispo
dell'A
Amministra
azione Com
munale ov
vvero di esperti di
d compro
ovata e specifica
s
comp
petenza; analogamen
nte ha la fa
acoltà di richiedere l’audizione del progetttista, al
fine dell’illustrazione delle scelte e de
elle motivaz
zioni sottes
se alle prop
poste proge
ettuali.
P la validità delle se
edute e dei pareri occ
corre la pre
esenza di a
almeno la metà
m
dei
7. Per
comp
ponenti ave
enti diritto di voto.
8. I pareri de
ella Commissione Edilizia si intendono validamente
v
e assunti, qualora
abbia
ano ottenu
uto il voto della mag
ggioranza dei
d votanti. In caso di parità dei
d voti,
prevale il voto espresso
e
da
al Presidente.
N
delle comp
petenze de
ella Commissione, il Presidente
P
può rappre
esentare
9. Nell'ambito
esige
enze istrutttorie, chie
edendo al responsab
bile del co
ompetente ufficio comunale,
apprrofondimentti ed indagini ritenuti utili all'espressione de
el parere.
10. Di
D ciascuna
a seduta viiene redattto verbale a cura de
el segretario verbalizz
zante; il
verbale, al fine della attes
stazione di autenticità, deve esse
ere firmato
o da tutti i membri
nti diritto di voto. Il verbale
v
dev
ve riportare
e il testo in
ntegrale del parere re
eso dalla
aven
Commissione, il numero dei voti a favore, contrari e astenuti su ogni proposta
p
minata. Qua
alora i com
mponenti av
venti diritto
o di voto ne
e facciano p
precisa rich
hiesta al
esam
Presiidente, i lorro interventi vengono riportati in
ntegralmentte a verbale.
11. L'Amministr
L
razione Com
munale si occupa
o
della conserva
azione dei verbali in apposita
a
racco
olta, a cui sarà garantito l'acce
esso ai Citttadini, med
diante visura o estrazione in
copia
a, nel risp
petto della
a normativa vigente in materiia di acce
esso ai documenti
amm
ministrativi.
Art. 45
5. Incomp
patibilità
à
per i componenti espe
1. Sussistono
S
erti aventi diritto di vo
oto le mede
esime cond
dizioni di
inele
eggibilità e incompatib
bilità previste dalla leg
gge per i Co
onsiglieri Co
omunali.
2. Non
N
posson
no essere nominati
n
co
ommissari con diritto
o di voto, i rappresen
ntanti di
Orga
ani, Istituzioni e Enti,, esterni alll’Amministtrazione Co
omunale ai quali per legge è
demandato un parere spe
ecifico ed autonomo in
n uno o più
ù procedime
enti di com
mpetenza
a Commissiione. Non possono, altresì,
a
essere nominati commis
ssari con diritto
d
di
della
voto, i compone
enti degli organi
o
di go
overno del Comune.
C
R
fe
erme, altrresì, le cause
c
di incompatib
bilità dettate
3. Restano
deon
ntologiche, sancite dall'Ordine
e Professio
onale cui il memb
bro
even
ntualmente,, iscritto.
dalle norme
nomin
nato è,
4. Le
L cause di ineleggibillità sopravv
venute e quelle di inc
compatibilittà, possono
o essere
rimosse nei mo
odi e nei terrmini previs
sti dalla leg
gge.
ati commissari espertti con dirittto di voto per due
5. I membri che sono sttati nomina
mandati conse
ecutivi, no
on possono
o, allo sca
adere della seconda
a nomina, essere
ati.
immediatamentte rinomina
Art. 46. Decadenza, rimoz
zione e so
ospension
ne
L cause di incompattibilità prev
viste dall'articolo prec
cedente, sia che esis
stano al
1. Le
mom
mento della nomina sia
a che sopra
avvengano ad essa, co
omportano la decaden
nza dalla
43
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
carica di
d compone
ente della Commissio
one Edilizia, fatta salv
va la possibilità della
a loro
rimozione nei mod
di e nei term
mini previstti dalla legg
ge.
ommissari esperti,
e
che
e senza giu
ustificato motivo,
m
rim
mangono as
ssenti per più
p di
2. I co
tre sed
dute conse
ecutive o di dieci sedute
s
nel corso de
ell'anno so
olare, deca
adono
dall'inca
arico.
3. In tali
t
casi, il Presidente informa la
a Giunta Co
omunale, che
c
provved
de, entro trenta
giorni, alla
a
surroga
a del componente dec
caduto.
4. Con
n deliberazio
one della Giunta
G
Com
munale, i componenti della
d
Comm
missione Edilizia,
possono
o essere rimossi quan
ndo compia
ano atti contrari alla Costituzion
ne o per grravi e
persiste
enti violazio
oni di legg
ge o per gravi motivi di ordine
e pubblico. In attesa della
delibera
azione di rimozione, il Presidente
e, qualora sussistono motivi di g
grave e urg
gente
necessità, può sos
spendere i component
c
ti della Com
mmissione Edilizia.
E
44
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
TITOLO
O IV - DI
ISCIPLI
INA DEG
GLI INTE
ERVENTI EDILIZI
CAPO
O I - DISC
CIPLINA DE
ELLE COSTR
RUZIONI
Art. 47. Diistanze de
elle costrruzioni da
ai confinii con prop
prietà di terzi
t
1. Per
P distanza
a delle costtruzioni dal confine co
on propriettà di terzi ffinitime, si intende
la distanza
d
to
opografica misurata come lun
nghezza del segmen
nto rettilin
neo che
cong
giunge la prroiezione ortogonale sul
s piano orizzontale del
d terreno delle delim
mitazioni
perim
metrali este
erne del manufatto
m
e
edilizio
(con
n la sola es
sclusione d
di sporti ag
ggettanti
aperrti aventi prrofondità in
nferiori a metri 1,80) e la linea dii confine.
2. Qualora
Q
sull confine esista un muro,
m
la dis
stanza si misura
m
dall’asse del muro
m
se
ques
sto è comune, dalla fa
accia esterna se il mu
uro è di pro
oprietà di c
chi esegue l’opera,
dalla
a faccia inte
erna se il muro
m
è di prroprietà del vicino.
3. Ne
egli interv
venti di nu
uova costrruzione, dii ristrutturrazione edilizia comp
portante
demolizione e ricostruzion
r
ne, la distan
nza minima
a non può essere
e
inferiore a mettri 5,00.
ui tale distanza sia in
nferiore a metà dell’’altezza de
ella costruz
zione, la
Nel caso in cu
anza minima deve essere incrementata fino
o a raggiung
gere tale m
misura.
dista
4. Distanze min
nori, in ogn
ni caso non inferiori a metri 3,00,, sono cons
sentite in ca
aso di:
q
dell’e
estradosso della solettta di coperttura inferiore a m.
− seminterrrati aventi quota
1,40;
− tensostruttture, tend
doni e tunn
nel di coperrtura aventti strutture
e retrattili ancorate
a
agli edific
ci, realizzati a protezio
one delle ap
perture, se
enza binari ancorati al suolo e
purché av
venti dimensioni –misurate nellla loro mas
ssima este
ensione- infferiori a
mq 6;
− edifici fac
centi parte di piani attuativi
a
qu
uando spec
cificatamen
nte ammesso dalla
normativa
a del piano attuativo stesso;
s
− accordo fra
f
i proprietari, debitamente dimostrato
d
con assen
nso della proprietà
p
asservita mediante atto
a
trascrittto ai Pubblici Registrii Immobilia
ari.
5. E’’ ammessa l’edificazione in fregio
o al confine
e, in caso di:
− edifici fac
centi parte di piani attuativi
a
qu
uando spec
cificatamen
nte ammesso dalla
normativa
a del piano attuativo stesso;
s
− costruzion
ni in unione o in ade
erenza a muri nudi dii fabbricati esistenti, ai sensi
degli artic
coli 873 e seguenti
s
del Codice Civ
vile;
f
i proprietari, debitamente dimostrato
d
con assen
nso delle proprietà
p
− accordo fra
mediante atto trascrritto ai Pubb
blici Registrri Immobiliari
− edifici, im
mpianti e strrutture, pub
bblici o di in
nteresse pu
ubblico.
6. No
on sono co
onsiderate, ai fini del computo della distanza, le cos
struzioni in
nterrate;
non sono altres
sì considera
ati i muri di
d cinta, le recinzioni e i muri is
solati, che abbiano
zza fisica re
eale non superiore
s
a metri 3,00, le struttture di arre
o aventi
altez
edo urbano
altez
zza fisica reale
r
inferiore a mettri 3,00, le
e pertinenz
ze aventi a
altezza fisic
ca reale
inferriore a metrri 3,00 e av
venti superfficie lorda inferiore
i
a mq 25.
7. So
ono fatte salve
s
le deroghe ai se
ensi e agli effetti di cui
c all’articolo 11 del decreto
legis
slativo 30 maggio
m
2008, n. 115.
45
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Art. 48
8. Distanz
ze delle costruzio
c
ni dagli spazi
s
pub
bblici
1. Per distanza delle
d
costru
uzioni dal confine
c
con
n spazi pub
bblici o asso
oggettati all’uso
pubblico
o, si intende la dista
anza topografica misu
urata come
e lunghezza
a del segm
mento
rettiline
eo che cong
giunge la proiezione ortogonale sul
s piano orizzontale d
del terreno delle
delimita
azioni perimetrali estterne del manufatto edilizio (con l’esclu
usione di sporti
s
aggetta
anti aperti aventi
a
profo
ondità inferriori a m. 1,80) e la lin
nea di conffine.
2. Ferm
me restando
o le disposizioni detta
ate in mate
eria dal reg
golamento di esecuzio
one e
attuazio
one del Nu
uovo Codice della Strrada, negli interventii di nuova costruzion
ne, di
ristruttu
urazione ed
dilizia comportante demolizione e ricostruzione, la d
distanza miinima
dal conffine stradale non può essere infe
eriore a:
- m
metri 5,00 per
p strade aventi
a
carre
eggiata di la
arghezza in
nferiore a m
metri 7;
- metri
m
7,50 per
p
strade aventi carrreggiata di
d larghezza
a compresa
a tra metrri 7 e
m
metri
15;
- metri
m
10,00 per strade aventi carrreggiata di larghezza superiore a metri 15.
gli interven
nti di nuov
va costruz
zione, di ristrutturazi
r
ione edilizia comporrtante
3. Neg
demoliz
zione e rico
ostruzione, la distanza minima dal confine
e con altri spazi pubb
blici o
assogge
etti all’uso pubblico, non
n
può ess
sere inferiore a metri 5,00.
4. Ferm
me restand
do le dispos
sizioni dettate in mate
eria dal reg
golamento di esecuzio
one e
attuazio
one del Nuo
ovo Codice della Strad
da, per le zone
z
del territorio com
munale rica
adenti
all'interrno dei ce
entri abita
ati e class
sificate da
al PGT come ambiti a preva
alente
specializzazione produttiva, la
l distanza minima da
al confine stradale
s
di v
viabilità a fondo
f
ntersezioni, può esserre ridotta fiino a metrii 3,00 quallora ricorrano le
cieco e priva di in
seguentti condizion
ni:
- siano rispetttate le dispo
osizioni in materia
m
di distanze
d
tra
a costruzioni;
on ostino motivi
m
di pericolo per la
a circolazio
one;
- no
- no
on ostino motivi
m
deterrminati da interferenze
i
e con eventuali interv
venti sul sis
stema
de
ella mobiilità previsti dai vigenti strumenti
s
della piianificazione e
prrogrammaz
zione territo
oriale e com
munale;
- l’intervento di nuova costruzione,
c
, ricostruzione e amp
pliamento s
sia assogge
ettato
ermesso di
d costruirre convenz
zionato (P
PCC), finalizzato ad assicurarre la
pe
re
ealizzazione
e di interve
enti di riqu
ualificazione urbana ovvero dii miglioram
mento
de
elle condiz
zioni di sic
curezza dellla viabilità
à. La conv
venzione pubblica o l’atto
un
nilaterale d’obbligo,
d
da trascriv
versi a cu
ura e spes
se degli in
nteressati, deve
prrevedere la
l
corresponsione di
d un contributo, determinato
o con app
posita
de
eliberazione
e comunale
e, da destinare a tali finalità, no
onché la ce
essione gra
atuita
de
elle eventu
uali aree necessarie
n
alla realizz
zazione de
elle opere per il trattto di
viabilità interessata dalll’intervento
o edilizio.
sposti di cu
ui al D.P.R.. 8 giugno 2001, n. 327,
3
le med
desime disttanze
5. Fattti salvi i dis
devono essere oss
servate perr le strade e gli spazi pubblici
p
pre
evisti dal PG
GT.
c
di:
6. Disttanze minori sono consentite in caso
- ed
difici facenti parte di piani attu
uativi quan
ndo specific
catamente ammesso dalla
no
ormativa de
ello strume
ento esecuttivo;
- po
ortici esterrni alle porzioni in elevazione
e
dei fabbricati, qualo
ora assoggettati
all’uso pubbllico.
c
di sopraelevazion
ni di edifici esistenti, fatte
f
salve le distanze
e minime tra gli
7. In caso
edifici e qualora non ostino esigenze di sicu
urezza del traffico, è ammes
sso il
nimento dellle distanze
e in atto.
manten
46
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
8. Non
N
sono considerate
c
, ai fini del computo della dista
anza, le cos
struzioni in
nterrate;
non sono altres
sì considera
ati i muri di
d cinta, le recinzioni e i muri is
solati, che abbiano
zza fisica re
eale non superiore
s
a metri 3,00, le struttture di arre
o aventi
altez
edo urbano
altez
zza fisica reale
r
inferiore a mettri 3,00, le
e pertinenz
ze aventi a
altezza fisic
ca reale
inferriore a metrri 3,00 e av
venti superfficie lorda inferiore
i
a mq 25.
Arrt. 49. Diistanze tr
ra costruz
zioni
1. Pe
er distanza
a fra le parreti di costrruzioni finittime, si inttende la distanza top
pografica
misu
urata come
e lunghezz
za del seg
gmento re
ettilineo ch
he congiun
nge la pro
oiezione
ortog
gonale sul piano orizz
zontale del terreno de
elle delimita
azioni perim
metrali este
erne dei
manufatti ediliz
zi (con la sola esclus
sione di sporti aggetttanti apertii aventi profondità
inferriori a metri 1,80) antiistanti.
2. Ne
egli interv
venti di nu
uova edific
cazione, dii ristrutturrazione edilizia comp
portante
demolizione e ricostruzion
r
ne, la distan
nza minima
a tra fabbric
cati non de
eve essere inferiore
i
etri 10,00.
a me
3. Sono
S
amme
esse distanz
ze minori per
p gruppi di
d edifici fac
centi parte di piani atttuativi o
perm
messi di co
ostruire co
onvenzionatti per gli aspetti pla
anivolumetrici; in talle caso,
comu
unque, la distanza
d
de
eve essere tale che la proiezion
ne parallela
a delle pare
eti degli
edific
ci antistantti, non interressi superffici finestra
ate.
4. Non
N
sono considerate
c
, ai fini del computo della dista
anza, le cos
struzioni in
nterrate;
non sono altres
sì considera
ati i muri di
d cinta, le recinzioni e i muri is
solati, che abbiano
zza fisica re
eale non superiore
s
a metri 3,00, le struttture di arre
o aventi
altez
edo urbano
altez
zza fisica reale
r
inferiore a mettri 3,00, le
e pertinenz
ze aventi a
altezza fisic
ca reale
inferriore a metrri 3,00 e av
venti superfficie lorda inferiore
i
a mq 25.
5. So
ono fatte salve
s
le deroghe ai se
ensi e agli effetti di cui
c all’articolo 11 del decreto
legis
slativo 30 maggio
m
2008, n. 115.
Art. 50
0. Distanz
ze per l’a
apertura di
d vedute
e
1. Nel
N caso dii interventii finalizzati all’apertura di vedute dirette verso il fo
ondo del
vicino, la dista
anza tra la delimitazione perimetrale este
erna dell’ed
dificio sul quale
q
si
guono le opere
o
e il fondo del
d
vicino deve essere maggiore di m.
m 1,50.
eseg
Analogamente, nel caso di
d costruzio
one di sporti aggettanti aperti, balconi, ba
allatoi e
mite dello sp
porto e il fo
ondo del vicino deve e
essere mag
ggiore di
simili, la distanza tra il lim
m. 1,50.
N caso di interventi finalizzati all’aperturra di vedutte laterali e
ed oblique verso il
2. Nel
fondo del vicino
o, la distanza tra il latto più vicino della fine
estra o dal più vicino sporto
s
e
ndo del vicino deve es
ssere maggiore di m. 0,75.
0
il fon
3. La
L misura della
d
distan
nza si effettua perpendicolarme
ente al con
nfine del fo
ondo del
vicino, orizzonttalmente e nel punto
o più pross
simo dal qu
uale è poss
sibile eserc
citare la
uta. Qualora
a sul confin
ne esista un
n muro, la distanza si misura dall’asse del muro se
vedu
ques
sto è comune, dalla fa
accia esterna se il mu
uro è di pro
oprietà di c
chi esegue l’opera,
dalla
a faccia inte
erna se il muro
m
è di prroprietà del vicino.
4. Distanze
D
inferiori sono
o consentitte in caso di accordo
o fra i proprietari con
nfinanti,
debittamente dimostrato con assenso
o delle prop
prietà media
ante atto trrascritto ai Pubblici
Regis
stri Immob
biliari.
47
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Art. 51. Diistanze per la costtruzione di
d pozzi, cisterne, piscine,
co
ondutture
e
1. Per la costruziione di poz
zzi, cisterne
e, piscine e vasche per
p
la racco
olta di liquidi in
genere,, deve esse
ere osservata una disttanza minim
ma pari a metri
m
2,00 ttra il confin
ne e il
punto più
p vicino del perimetrro interno delle
d
opere predette. Per le cond
dutture di acqua
a
potabile
e o di acque di fogna, tubature del
d gas e pe
er tutte le opere
o
simillari che pos
ssano
dare orrigine ad infiltrazioni dannose,
d
deve essere
e osservata una distan
nza minima
a pari
a metri 1,00 tra il confine e il punto
o più vicino
o del perim
metro interno delle opere
o
predette.
alora sul co
onfine esistta un muro, la distanza si misura dall’asse del muro se
2. Qua
questo è comune,, dalla facc
cia esterna se il muro è di proprrietà di chi esegue l’opera,
a se il muro
o è di proprietà del vic
cino.
dalla faccia interna
c
in caso di accordo frra i proprie
etari confin
nanti,
3. Disttanze inferiori sono consentite
debitam
mente dimo
ostrato con assenso de
elle proprietà mediantte atto trascritto ai Pubblici
Registrii Immobilia
ari.
Art. 52.
5 Distan
nze deglii alberi da
alle strad
de, dagli edifici
e
ed
dai confin
ni di
p
proprietà
1. Per la distanza
a delle albe
erature dalle strade, devono es
ssere osserrvati gli obblighi
previsti in partico
olare daglii articoli 16,
1
17, 18
8, 29 relattivi a fasce
e di rispettto e
gioni, dal Nu
uovo Codice della Stra
ada e dal re
elativo rego
olamento di esecuzion
ne.
piantag
2. In ogni
o
caso, le
l piantagio
oni lungo le
e strade do
ovranno ess
sere realizz
zate in mod
do da
non com
mprometterre il campo
o visivo nec
cessario perr la sicurezz
za della circolazione.
3. La distanza
d
de
elle alberatture rispettto agli ediffici deve essere comm
misurata con lo
sviluppo
o prevedib
bile della chioma
c
che
e, in ogni caso, non deve dive
enire fatto
ore di
disturbo
o e alteraz
zione delle
e condizioni di ventila
azione o soleggiamen
s
nto di amb
bienti
confinanti prospiciienti.
vono, in og
gni caso, essere oss
servate le distanze d'impianto dal confin
ne di
4. Dev
propriettà, prescrittte dal Codice Civile.
A
Art.
53. Sporti
S
ed aggetti su
s spazi pubblici
p
o di uso pubblico
1. Ferm
me restand
do le dispo
osizioni di carattere tributario,
t
è consentito l’aggetto sul
suolo pubblico
p
o di
d uso pubblico, di grronde, balc
coni, pensiline, tende solari, inse
egne,
purché abbiano profondità inferiori a metri
m
1,50 e purché siano postte ad un’altezza
non infferiore a metri
m
2,50 dal
d piano di
d pavimento dei marrciapiedi e non inferio
ore a
metri 4,50 dal piano di pavim
mento degli spazi desttinati alla ciircolazione di veicoli.
ggiori altez
zze potranno essere prescritte dall’Ammiinistrazione
e Comunale, in
2. Mag
ragione
e di motivi di
d sicurezza
a per il trafffico.
3. Non
n sono amm
messi sportti e aggettii su spazi pubblici
p
o d
di uso pubb
blico destin
nati a
parco, per il gioco
o e lo sportt, ovvero pertinenti a strutture ed
e impiantii per l’istruzione
une.
ovvero destinati ad attrezzatture di interresse comu
48
mune di
Com
Ronco
Briantino
CA
APO II
R
Regolam
mento Edilizio
E
– DIISCIPLINA PER L’INST
TALLAZION
NE DI INSEG
GNE DI ESE
ERCIZIO E ALTRI
A
IMPIA
ANTI PUBBLICITARI
Art. 54.. Campo di
d applica
azione e definizion
d
ni
1. La
L disciplin
na per l’es
secuzione della
d
pubb
blicità e pe
er l’installa
azione di insegne,
i
manifesti, carte
elli pubblic
citari ed alttre forme di pubblicittà e propa
aganda, è regolata
apposito re
egolamento comunale e dal piano generale degli impia
anti, ai sen
nsi e per
dall’a
gli efffetti dell’arrticolo 3 de
el decreto le
egislativo 15
1 novembrre 1993, n. 507.
2. Ai
A fini dei riflessi sulla sicurezza stradale
e, la collo
ocazione di insegne, cartelli,
manifesti, impia
anti di pubblicità o propaganda è comunqu
ue assoggettta alle disp
posizioni
ui al decreto
o legislativo
o 30 novem
mbre 1992, n. 285 (Nu
uovo codice
e della stra
ada) e di
di cu
cui al
a Decreto del
d Presiden
nte della Re
epubblica 16
1 dicembre
e 1992, n. 495 (Regolamento
di es
secuzione e di attuazio
one del nuo
ovo codice della
d
strada
a).
3. Ai
A fini del presente
p
Capo si defiinisce "inse
egna di ese
ercizio" la scritta in caratteri
c
alfan
numerici, completata
c
eventualmente da simboli e da marchi, realiz
zzata e
supp
portata con materiali di qualsias
si natura, in
nstallata ne
ella sede d
dell'attività a cui si
riferiisce o nelle
e pertinenz
ze accesso
orie alla ste
essa. Sono
o equiparatte alle inse
egne, le
iscriz
zioni che identificano l'attività o l'esercizio cui
c si riferis
scono, realiizzate con tecniche
t
pitto
oriche, bass
sorilievi, graffiti ecc... Si definisc
ce "targa di esercizio o professio
onale" la
scrittta in carattteri alfanum
merici, com
mpletata eve
entualmentte da simbo
oli e da marchi che
contraddistingu
uono l’imprresa cui si riferisce, installata nella sede d
dell'attività o nelle
essorie alla
a stessa al fine di indiividuare il luogo di es
sercizio dell’attività
pertinenze acce
nomica. Perr pertinenze
e accessorie
e si intendo
ono gli spaz
zi e le aree
e limitrofe alla
a
sede
econ
dell'a
attività, pos
ste a serviz
zio, anche non
n
esclusivo, della sttessa. Si de
efiniscono “tende”
“
i
manufatti mobiili o semimobili in tess
suto o in materiali
m
ass
similabili, p
posti estern
namente
e
e a protezione
p
d vetrine o ingressi.
di
agli edifici
4. Per
P
quanto concerne gli aspetti di decoro urbano, per
p
l’installa
azione di insegne,
i
targh
he e tende devono ess
sere osserv
vate le disp
posizioni del presente Capo.
Arrt. 55. Ins
segne
1. Al
A fine di co
ontraddistin
nguere il lu
uogo di svo
olgimento di
d un'attivittà commerrciale, di
produzione di beni
b
e serv
vizi o professionale, è ammessa la collocaz
zione sulle facciate
i
di esercizio, con
c
l’osserv
vanza delle
e disposizio
oni di cui ai commi
deglii edifici di insegne
successivi.
L insegne di eserciz
zio devono essere realizzate co
on materiali non dep
peribili e
2. Le
resis
stenti agli agenti
a
atmo
osferici; le strutture di
d sostegno
o devono essere progettate e
costrruite in mo
odo da ass
sicurare la stabilità de
el manufattto, saldam
mente realiz
zzate ed
anco
orate, sia gllobalmente sia nei singoli elemen
nti.
3. La
L collocaziione delle insegne dii esercizio non deve determina
are pericolo
o per la
circo
olazione, né
é intralcio per
p il pubbliico passagg
gio di pedon
ni e ciclisti.
4. La
L grafica delle
d
insegn
ne di esercizio deve es
ssere di norma impron
ntata alla massima
m
semp
plicità, tenendo particolarmente
e conto de
elle esigenz
ze di leggibilità e chiarezza;
nelle
e loro sagome e nell’u
uso dei colo
ori, non de
evono in og
gni caso ge
enerare con
nfusione
con la segnalettica stradale
e, né ostac
colarne la visibilità,
v
né
é arrecare d
disturbo vis
sivo agli
ada.
utenti della stra
49
e di
Comune
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
5. Le insegne di esercizio devono inserirsi arm
monicamentte nel conttesto urban
no di
ento; nel caso
c
di più
ù esercizi presenti
p
in
n un unico edificio o in una co
ortina
riferime
edilizia,, deve ess
sere perseguita la co
ontinuità delle
d
linee orizzontali, allineand
do la
posizion
ne delle ins
segne di ese
ercizio.
6. Le insegne di esercizio, di
d norma, devono ess
sere del tip
po “monofa
acciali” collo
ocate
ssonetti o fasce porrtinsegna, ricavati ne
ella parte superiore delle
negli appositi cas
vi esercizi commercia
ali. In caso
o di assenz
za del cass
sonetto pos
ssono
vetrine dei relativ
essere collocate nella
n
proiez
zione ortogonale supe
eriore della luce delle
e vetrine e delle
etrie di facc
ciata in ade
erenza al lato superio
ore del perrimetro di o
ogni vetrina dei
fonome
relativi esercizi commerciali.
7. Le insegne
i
di esercizio di
d cui al comma 6 devono
d
ave
ere le segu
uenti dimen
nsioni
massim
me:
a) altezza metrri 0,50;
ari alla dime
ensione dellle vetrine o delle fono
ometrie mu
urarie di fac
cciata
b) larghezza pa
corrispondenti;
m
0,15; in ogni ca
aso non son
no ammess
se sporgen
nze dal filo della
c) prrofondità metri
mura
atura magg
giori di mettri 0,05, inc
crementabili fino a me
etri 0,15 pe
er insegne poste
ad una
u
altezz
za da terrra superiore a metri 2,50 se
e aggettan
nti su perrcorsi
esclu
usivamente
e pedonali o ad una altezza da terra maggiore di metri 4,5
50 se
agge
ettanti su se
edi stradalii o passagg
gi accessibilli da autom
mezzi.
8. In alternativa
a
a
alle
insegne
e di eserciz
zio di cui ai commi 6 e 7, in caso
o di impedim
menti
nella co
ollocazione di insegn
ne nella prroiezione ortogonale superiore della luce delle
vetrine e delle fon
nometrie di facciata, è ammessa la collocaziione di inse
egne a lato delle
vetrine e delle fon
nometrie di facciata, avente
a
una superficie massima d
di metri qua
adrati
1,00. L’insegna
L
de
eve essere
e posizionatta sul piano della facciata, in og
gni caso so
olo in
corrispo
ondenza de
el piano terrreno, coerrentemente
e all’ordine architetton
nico dell’edificio,
in modo da non occultare gli elemen
nti architetttonici e da
a non alterrare l’imma
agine
ssiva dell’e
edificio stesso.
comples
9. Per le sedi dii attività site
s
in ediffici posti a distanza dalle carre
eggiate strradali
maggiore di metri 10,00, ferme restand
do le dispos
sizioni di cu
ui al comma
a 6, è amm
messa
cazione di insegne
i
di esercizio
e
av
venti le seg
guenti dime
ensioni mas
ssime:
la colloc
a) altezza metrri 1,00;
ari alla dime
ensione dellle vetrine o delle fono
ometrie mu
urarie di fac
cciata
b) larghezza pa
corrispondenti;
entimetri 15; in ogni caso
c
non so
ono ammes
sse sporgen
nze dal filo della
c) prrofondità ce
mura
atura magg
giori di cen
ntimetri 5, incrementa
abili fino a centimetri 15 per ins
segne
poste
e ad una altezza da terra sup
periore a metri
m
2,50 se aggetta
anti su perrcorsi
esclu
usivamente
e pedonali o ad una altezza da terra maggiore di metri 4,5
50 se
agge
ettanti su passaggi acc
cessibili da automezzi.
10. Nel caso di ed
difici privi di vetrine,, è consentita esclusivamente l’installazione di
un’inseg
gna di eserrcizio per ogni attività, nel rispettto delle dim
mensioni m
massime di cui al
comma 7 e com
munque av
vente una superficie massima di metri quadrati 1,00,
entabile a metri quad
drati 2,00 nel
n caso di sedi di atttività site in edifici po
osti a
increme
distanza
a dalle carrreggiate stradali
s
ma
aggiore di metri 10,0
00. L’insegna deve essere
posizion
nata sul piano della facciata, in ogni cas
so solo in corrispond
denza del piano
terreno, coerentem
mente all’ordine architettonico dell’edificio,
d
in modo d
da non occu
ultare
menti archittettonici e da
d non alterare l’imma
agine comp
plessiva dell’edificio sttesso.
gli elem
E' comu
unque viettata l’ insta
allazione dii insegne sui
s parapettti di balco
oni, sui terrazzi,
dentro le luci delle
e finestre.
50
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
11. Per
P
le sedi di attività site nei so
ottoportici è ammessa
a, in altern
nativa alle insegne
ordin
narie di cui ai commi 6 e 7, la co
ollocazione di insegne di esercizio
o sui pilastrri o sulle
mura
ature di sostegno delle arcate frrontali e di testa dei portici, opp
pure sopra l’arcata
del portico,
p
nel rispetto de
elle seguenti disposizio
oni:
a)) le insegne
e, da collocarsi in ogni caso solo in corris
spondenza del piano terreno,
do
ovranno av
vere spesso
ore inferiorre a centim
metri 3 e dimensione
d
massima di metri
qu
uadrati uno
o;
b)) in caso di
d collocazio
one sui pila
astri o sullle muraturre di sosteg
gno, le dim
mensioni
de
ell’insegna devono ess
sere inferio
ori alla dime
ensione dell pilastro o della mura
atura cui
so
ono appogg
giate e il fillo superiore
e dell’inseg
gna deve essere posto
o a quota inferiore
i
alla quota de
ella linea d’’imposta de
ell’intradoss
so dell’arco
o;
d collocazione sopra
a l’arcata del portico
o, le inseg
gne devono
o avere
c)) in caso di
larghezza massima parri alla dime
ensione dell’arcata corrrispondentte e il filo inferiore
i
ell’insegna deve esserre posto a distanza
d
no
on inferiore
e a dieci centimetri da
alla linea
de
de
ell’intradoss
so dell’arca
ata del porttico stesso;
d)) in presenz
za di più insegne, que
este dovran
nno essere tra
t loro coo
ordinate.
12. Per
P
le sedi di attivittà site all’’interno di gallerie commercia
c
messa la
li, è amm
collocazione di insegne di esercizio
o sulle de
elimitazioni perimetra
ali della ga
alleria o
edificio in cui
c la galleria è inserita
a, nel rispe
etto delle se
eguenti disp
posizioni:
dell’e
a)) le insegne
e da colloc
carsi in ogn
ni caso sollo in corris
spondenza del piano terreno,
do
ovranno av
vere spesso
ore inferiorre a centim
metri 3 e dimensione
d
massima di metri
qu
uadrati uno
o;
b)) in presenz
za di più insegne, que
este dovran
nno essere tra
t loro coo
ordinate;
c)) all’interno
o delle galllerie privatte non assoggettate a servitù d
di uso pub
bblico, è
am
mmessa la collocazion
ne, in corrispondenza
a dell’ingres
sso dell’atttività, di insegne a
ba
andiera, po
oste ad una
a altezza da
a terra superiore a me
etri 2,50 e aventi dim
mensione
m
massima
di metri
m
quadrati 0,60.
13. Per
P
le sedi di attività site in ed
difici produtttivi è amm
messa la c
collocazione
e di una
inseg
gna di ese
ercizio del tipo
t
“mono
ofacciali”, avente
a
dim
mensione m
massima di mq. 2,
altez
zza massim
ma di metri 1 e una pro
ofondità massima di metri
m
0,20. In alternattiva, nei
casi in cui l’insegna, posiz
zionata sulla facciata dell’edificio
o non fosse
e ben visib
bile dalla
da, è possibile colloca
are un’inseg
gna sulla recinzione
r
d
dell’area
di pertinenza
a, senza
strad
agge
etti o sporg
genze su sp
pazi pubblic
ci e avente
e dimension
ne massima
a di mq. 2,, altezza
mass
sima di me
etri 0,50 e una profon
ndità massima di mettri 0,20. L’altezza da terra di
tali insegne non
n deve esse
ere superio
ore all’altezz
za della rec
cinzione. Nei casi in cui non è
ente la re
ecinzione, l’insegna può
p
essere
e posiziona
ata all’interrno del pe
erimetro
prese
dell’a
area di pertinenza, senza
s
agge
etti e sporgenze su spazi
s
pubb
blici, ad un
n’altezza
mass
sima di metri 2 dal filo
o superiore
e dell’insegn
na al piano di campag
gna.
14. Non
N
è conse
entita l'insttallazione di
d insegne a bandiera ad eccezione delle ins
segne di
serviizio relative
e ad uffici postali, farrmacie, serrvizi di pronto soccors
so e di emergenza
strad
dale, stazio
oni di Polizia
a, posti tele
efonici pub
bblici e simiilari, enti pubblici di in
nteresse
gene
erale nonch
hè delle in
nsegne obb
bligatorie per
p
legge o per Reg
golamenti statali
s
e
regio
onali e di quelle
q
amm
messe ai sensi della lettera c) del comma 11 del presente
p
articolo.
A fine di perseguire
e il risparm
mio energe
etico e la riduzione dell’inquin
namento
15. Al
luminoso, l’eve
entuale illum
minazione delle
d
insegne di eserc
cizio deve avvenire mediante
m
mpade ad avanzata tecnologia
a ed eleva
ata efficien
nza lumino
osa, con
l’utiliizzo di lam
l’osservanza de
elle disposiizioni di cu
ui alla legge regionale
e 27 marrzo 2000 n. 17, ai
51
e di
Comune
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
relativi criteri di applicazione
a
e di cui alla
a D.g.r. 20
0 settembre
e 2001 – n
n. 7/6162 e alle
seguentti prescrizio
oni:
a) le
e insegne dotate
d
di illuminazione propria devono presentare
p
una lumin
nanza
m
media
globale minore di
d 10 cd/mq
q; le insegn
ne non dota
ate di illuminazione prropria
de
evono esse
ere illuminate dall’alto verso il basso;
b) tu
utti gli impianti di illum
minazione delle
d
insegn
ne di eserciizio dotate di illuminazione
prropria, dov
vranno ess
sere realizz
zati sulla base
b
di un
n progetto illuminote
ecnico
re
edatto da un
u progettista qualificato che ne
n attesti la
l risponde
enza ai req
quisiti
de
ella legge regionale
r
2 marzo 2000,
27
2
n. 17
7, dei relatiivi criteri di applicazio
one e
de
el presente articolo;
c) ad
d eccezione
e delle inse
egne di serrvizio di cu
ui al comma
a 13 di ind
dispensabile
e uso
no
otturno, le insegne dii esercizio devono ess
sere spente
e entro il relativo orario di
ch
hiusura e co
omunque entro
e
le ore
e 23.00 nel periodo di ora legale
e ed entro le ore
22
2.00 nel periodo di
d ora solare, entro
o le ore 2.00 per le attivittà di
so
omministrazione di alimenti e bevande;
d) l'u
utilizzo di luce interm
mittente è ammesso soltanto per
p
le inse
egne di servizio
prreviste al comma
c
13 del presentte articolo; la collocaz
zione di talli insegne dovrà
d
es
ssere tale da
d escluderre ogni poss
sibile disturrbo alla circ
colazione sttradale;
e) no
on é comunque consentita l'illumina
azione
ab
bbagliamen
nto e disturrbo alla percezione vis
siva.
di
insegne
che
provochi
Arrt. 56. Tarrghe proffessionalii
1. Le targhe ind
dicanti proffessioni ed
d attività in
i genere, devono e
essere collo
ocate
mente al manufatto
m
d’ingresso degli edifici, posso
ono avere una sporg
genza
lateralm
massim
ma di centim
metri 3 e no
on possono superare la dimensio
one massim
ma di mq. 0,50.
2. Nel caso di ubiicazioni di più
p targhe, queste van
nno colloca
ate in appos
siti porta-ta
arghe
multiple
e da installa
are in prossimità dell'ingresso prrincipale de
ell'edificio.
3. Non
n sono cons
sentite targ
ghe con illuminazione
e propria; possono es
ssere illum
minate
con luce
e indiretta dall’alto ve
erso il bass
so, con l’oss
servanza degli orari d
di cui alla le
ettera
c) del comma
c
14 dell’articolo
d
o 55.
Art. 57. Tend
de
1. Le tende
t
a pro
otezione di mostre, vetrine
v
ed accessi pedonali, agg
gettanti su area
pubblica
a o soggettta a pubblico passagg
gio, anche quando
q
non
n finalizzatte alla diffusione
di mess
saggi pubblicitari o prropagandisttici, dovran
nno osserva
are i requis
siti dimensionali
prescrittti dall’articolo 53 del presente Regolamento
R
o Edilizio.
2. Le tende dov
vranno ess
sere impro
ontate a sobrietà
s
fo
ormale e cromatica, con
no in cui sono inserite.
particolare attenziione al conttesto urban
n è consentita l’illuminazione delle tende.
3. Non
52
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
CAPO III
- MORFOLO
OGIA URBANA
Art. 58. Topo
onomastic
ca e segn
naletica
1. L'Amministr
L
razione Com
munale può
ò, per ragio
oni di pubb
blico interes
sse e previo
o avviso
alla proprietà,
p
a
applicare
o fare applic
care sul fron
nte delle co
ostruzioni:
- le targhe con indicaz
zione dei no
omi assegn
nati alle are
ee pubbliche
e;
p segnalazioni strada
ali;
- i cartelli per
ne e i capisaldi per in
ndicazioni altimetriche
a
e, di tracciiamenti, di idranti,
- le piastrin
ecc...;
d pubblic
ci servizi di trasporto
o, di pronto
o soccorso e delle
- i cartelli indicatori dei
farmacie;
- i cartelli segnalatori
s
dei servizi pubblici po
ostali, telefo
onici e simili;
- le targhe e gli apparrecchi relatiivi ai pubblici servizi.
L targhe delle
d
vie, le
e piastrine,, i capisald
di, gli avvis
satori, gli o
orologi eletttrici e i
2. Le
carte
elli sopra in
ndicati, non devono in alcun mod
do essere so
ottratti alla pubblica vista.
v
3. L'installazio
L
v
di
ne di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva
distu
urbo del tra
affico o esse
ere pericolo
osa per la circolazione
c
e veicolare e pedonale
e.
4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbric
cato alla
e sia appos
sto uno de
egli apparec
cchi o deglli indicatorii di cui ai commi pre
ecedenti,
quale
deve
e darne avviso al competente
c
e ufficio comunale
c
o all'Ente interessato, che
presc
crivono nel più breve tempo possibile le cau
utele del ca
aso.
5. La
L manuten
nzione deglli oggetti elencati
e
nel presente articolo nonché delle parti di
facciata da essii direttamente interessate, è a ca
arico degli enti o priva
ati interessati.
N caso di applicazio
one degli in
ndicatori dii cui al pre
esente artic
colo sul fronte
f
di
6. Nel
immobili sogge
ette a tute
ela, dovran
nno essere
e osservate
e le prescrizioni detttate dal
eto legislattivo 29 otto
obre 1999, n. 490.
decre
Art. 59.
5 Nume
eri civici
1. L'Amministr
L
razione Com
munale ass
segna il nu
umero civic
co e i rela
ativi subalterni, da
appo
orsi a cura e a spese dei
d
proprietari degli edifici, in co
orrisponden
nza degli ac
ccessi da
aree pubbliche..
2. Il numero civico deve, in particolare, essere colloc
cato a fian
nco della porta
p
di
esso, a destra di chi la
a guarda da
allo spazio pubblico, ad
a un'altezz
za variabile
e da due
ingre
metrri a tre metri e deve essere mantenuto
m
nella med
desima pos
sizione a cura
c
del
proprietario, a cui è fatto altresì obb
bligo di riprristinare il numero
n
civ
vico qualora
a questo
eggiato o divenuto poc
co leggibile.
sia stato danne
L eventuali variazion
ni della nu
umerazione
e civica, previa notiffica all'interessato,
3. Le
sono
o realizzate a cura e sp
pese del prroprietario dell’edificio
d
.
4. In caso di demolizion
ne dell'edifiicio, di sop
ppressione di porte e
esterne di accesso
onale o di
d variazione della numerazio
one civica,, il proprrietario res
stituisce
pedo
all'Am
mministraz
zione Comu
unale, entrro il termiine di quin
ndici giorni, gli indic
catori in
prece
edenza ass
segnatigli.
53
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
5. Qua
alora la numerazione civica non
n fosse rea
alizzata dal proprietarrio, vi prov
vvede
l'Ammin
nistrazione Comunale,, addebitan
ndone le spese al prop
prietario.
6. Gli Amministra
atori dei condomini
c
s
sono
tenutti ad apporre nei pre
essi dell'en
ntrata
o amministtrato, idone
ea targhetta fissata in
n modo stab
bile, conten
nente
dell'edifficio da loro
i propri dati e reca
apito, affinc
ché possano
o essere co
ontattati ne
ei casi di em
mergenza.
Art. 60.
6 Struttture e infrrastrutturre per im
mpianti tec
cnologicii di intere
esse
collettivo
1. Le strutture
s
e le infrastrrutture perr gli impian
nti tecnologici di inte
eresse colle
ettivo
quali ca
abine elettrriche di tras
sformazione, cabine per
p telecom
municazioni,, attrezzatu
ure di
servizio
o degli imp
pianti di co
omunicazio
oni radio-te
elevisive, attrezzature
a
e di serviz
zio ai
sistemi di distribu
uzione dei combustibiili energetici, devono corrispond
dere a crite
eri di
decoro urbano e di armoniz
zzazione co
on l’ambien
nte circosta
ante e ado
ottare diseg
gno e
oni edilizie
e prevalentti nel conttesto urban
no di
finiture coerenti con le carratterizzazio
riferime
ento.
2. Tali manufatti devono essere prreferibilmen
nte realizz
zati interra
ati; in cas
so di
realizza
azione fuori terra, dev
vono esserre osservatte le prescrizioni inerrenti le disttanze
dai conffini e dalle costruzionii di cui al Capo
C
I del presente
p
Tittolo.
3. Al fine
f
di gara
antire il co
orretto inse
erimento urrbano e di determina
are un rapporto
equilibrrato con il contesto
c
e con le cara
atteristiche
e dei luoghii circostantti, tali manufatti
devono rispettare le seguentti caratteristiche:
stimento de
elle pareti esterne co
on intonaco
o nella colo
orazione da
a scegliers
si con
− rives
riferiimento alle
e tinte pres
senti negli edifici
e
circo
ostanti e, in
n caso di as
ssenza di effetti
e
crom
matici preva
alenti, nellla gamma delle terre naturali. Non è ritenuto con
ngruo
l’utiliizzo di rive
estimenti plastici e ce
eramici di qualsiasi
q
ge
enere, i co
olori accesi e gli
inton
naci trattatii a disegni vistosi;
− porte
e in vetrorresina colorata o in lamiera zin
ncata verniiciata, con colorazion
ne da
scegliersi con riferimento alle tinte presenti neg
gli edifici cirrcostanti;
m
r
ricadenti
in
n ambiti cla
assificati da
al P.R.G. come zone A centri sttorici,
− per manufatti
cope
erture con coppi
c
o altre tegole in cotto.
alizzazione di tali man
nufatti su sp
pazi pubblic
ci o di uso pubblico, al
a fine
4. Nel caso di rea
di minimizzare l’impatto visivo,
v
l’Am
mministrazione Comu
unale può prescriverre la
azione di barriere visiive e masc
cheramenti vegetali da
d attuarsi a cura e spese
s
realizza
dell’Entte proprieta
ario delle sttrutture e delle
d
infrasttrutture.
A
Art.
61. Ch
hioschi, edicole,
e
ca
abine tele
efoniche
1. Chio
oschi, cabin
ne telefonic
che a disposizione del pubblico, edicole e simili situate su
spazi pu
ubblici, anc
che se di tip
po precario
o e provviso
orio, devono corrispon
ndere a critteri di
decoro urbano e di armo
onizzazione
e con l’am
mbiente cirrcostante e non de
evono
sentare ostacolo alla circolazione
c
e del traffic
co. Tali manufatti, in particolare, non
rappres
devono in alcun modo costtituire riduz
zione dei requisiti
r
minimi di ac
ccessibilità degli
visti dalle vigenti
v
norm
mative in materia
m
di eliminazion
e
ne delle barrriere
spazi pubblici prev
architetttoniche.
2. Sono, in ogni caso, fattte salve le
e norme de
el Nuovo Codice
C
dellla Strada e del
o regolamen
nto di esecu
uzione e di attuazione
e.
relativo
54
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Art. 62.
6 Strade
e private
1. La
L costruzio
one di strad
de private è consentitta nell’ambito dei pian
ni attuativi,, ovvero
nelle
e zone no
on urbanizz
zate, prev
via appositta convenz
zione con l’Amministrazione
Comunale.
G enti o i soggetti
s
pro
oprietari de
elle strade debbono
d
prrovvedere:
2. Gli
-
alla pavim
mentazione;;
alla manu
utenzione e pulizia;
all’apposiz
zione e manutenzione
e della segn
naletica pre
escritta;
all’efficien
nza del sedime e del manto
m
strad
dale;
alla realiz
zzazione e manutenziione delle opere di ra
accolta e s
scarico delle acque
meteorich
he, fino alla
a loro immis
ssione nei collettori
c
co
omunali.
L strade private
p
a servizio
s
di residenze con più unità abitative, devono avere
3. Le
largh
hezza minim
ma di metri 4,50 e raggio
r
di cu
urvatura, misurato
m
ne
ella mezzerria della
carre
eggiata, no
on inferiore a metri 7,50 e se cie
eche, devon
no terminare in uno spazio
s
di
manovra tale da consentirre l’agevole
e inversione
e di marcia dei veicoli.
L strade prrivate a serrvizio di res
sidenze con
n una sola unità abitativa, devon
no avere
4. Le
largh
hezza minim
ma di metri 3,50 e raggio
r
di cu
urvatura, misurato
m
ne
ella mezzerria della
carre
eggiata, non inferiore a metri 6,7
75.
5. Le
L strade private a servizio di insediamentii produttivi e commerrciali devon
no avere
largh
hezza minim
ma di metrri 4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di me
etri 5,50
nel caso
c
di doppio senso di
d marcia e raggio di curvatura,
c
misurato nella mezzeria della
carre
eggiata, no
on inferiore a metri 10
0,00; se cie
eche, devon
no terminare in uno spazio
s
di
manovra tale da consentirre l’agevole
e inversione
e di marcia dei veicoli.
L strade private
p
pos
ste all’interrno del cen
ntro abitato
o, debbono
o essere dotate di
6. Le
idone
eo impianto
o di illuminazione.
7. Nel
N caso di comprovatta impossib
bilità tecnic
ca, ovvero per ragione di sicurezza e di
esige
enze paesa
aggistico-am
mbientali, sono amm
messe derog
ghe ai requisiti presc
critti dal
prese
ente artico
olo, subord
dinatamentte alla rea
alizzazione di accorg
gimenti altternativi
ritenuti congrui alle esigen
nze di sicurrezza del trraffico.
Art. 63.
6 Marcia
apiedi e passaggi
p
p
pedonali
1. Le
L strade di
d nuova formazione
f
e, laddov
ve possibile
e, quelle e
esistenti, dovranno
essere munite di
d marciapiiedi ovvero
o di passagg
gi pedonali pubblici o da assoggettare a
saggio pub
bblico, realizzati in co
onformità con i disposti della legge 9
serviitù di pass
genn
naio 1989, n. 13 e su
uccessive modificazion
m
ni ed integrazioni, della legge re
egionale
20 fe
ebbraio 198
89, n. 6, del D.P.R. 24
2 luglio 19
996, n. 503
3 e del D.P..R. 6 giugn
no 2001,
n. 38
80, inerentii l’eliminaziione delle barriere
b
arc
chitettonich
he.
2. Pe
er quanto attiene alle
a
carattteristiche tecniche
t
è fatto, in
noltre, rinv
vio alle
dispo
osizioni di cui al de
ecreto miniisteriale 30
0 novembrre 1999 n. 557, al decreto
minis
steriale 5 novembre 2001, al regolament
r
to regionale 24 aprile
e 2006, n.. 7 e al
Piano
o Urbano del Traffico.
3. La
L
pavime
entazione deve es
ssere realizzata
antis
sdrucciolevo
ole, compatto ed omo
ogeneo.
55
con
l’impieg
go
di
materiale
m
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
4. Non
n sono amm
messe fessure in griglie ed altri manufatti con larghe
ezza o diam
metro
superiore a centim
metri 2,00; i grigliati ad
a elementti paralleli devono,
d
comunque, essere
on gli eleme
enti ortogonali al sens
so di marcia
a.
posti co
5. I su
upporti de
egli appare
ecchi illuminanti, dellla segnale
etica vertic
cale e gli altri
manufa
atti di serrvizio, dev
vono corris
spondere a criteri di decoro
o urbano e di
armoniz
zzazione co
on l’ambiente circosttante e no
on devono rappresentare ostaco
olo e
pericolo
o alla circolazione. Talli manufatti, in partico
olare, non devono
d
cos
stituire riduzione
dei requisiti minim
mi previsti dalle vige
enti normattive in matteria di eliminazione delle
e architetto
oniche.
barriere
A
Art.
64. Percorsi
P
ciclabili
c
1. Le piste
p
ciclabili, qualora siano desttinate ad un
n solo sens
so di marcia
a, devono avere
a
la largh
hezza miniima di me
etri 1,50; le
l piste a due sensi di marcia
a devono avere
a
larghezza minima
a di metrri 2,50 e devono, possibilme
ente, esse
ere separa
ate o
a degli au
utoveicoli in modo d
da garantire la
sopraelevate rispetto alla carreggiata
ma sicurezza
a per i ciclis
sti.
massim
2. La pavimentazione de
eve esserre realizza
ata
ucciolevole, compatto ed omogeneo.
antisdru
con
l’impiego
di
eriale
mate
3. Per quanto non precisato
o nel presente articolo
o è fatto richiamo e rrinvio al de
ecreto
ministeriale 30 novembre 19
999, n. 557.
di sicurezza
a e di
4. Nel caso di comprovata impossibilittà tecnica, ovvero per ragione d
esigenz
ze paesagg
gistico-ambientali, son
no ammess
se deroghe
e ai requisiti prescrittti dal
presentte articolo,, subordinatamente alla realiz
zzazione di accorgim
menti altern
nativi
ritenuti congrui allle esigenze
e di sicurezz
za del traffiico.
Art. 65
5. Recinz
zioni
1. I muri di recinzione, le re
ecinzioni ad
d inferriate o a rete e i cancelli esposti in tu
utto o
e alla pubbllica vista, debbono
d
pre
esentare un
n aspetto decoroso.
d
in parte
2. Le recinzioni
r
n
non
devono
o ostacolarre la visibillità o pregiudicare la sicurezza della
circolaz
zione.
3. Sulle recinzion
ni è vietato
o applicare oggetti ch
he creino pericolo, qu
uali ad esem
mpio,
nato o cocci di vetro.
filo spin
4. L’Am
mministraziione Comu
unale può dettare prescrizioni
p
al fine di garantirre la
sicurezz
za e la visib
bilità alla ciircolazione stradale o di rispettarre il decoro
o ambientale.
5. Le recinzioni
r
trra le proprietà private
e confinanti possono essere realiz
zzate:
-
co
on
co
on
co
on
co
on
muro pie
eno;
muretto o cordolo sovrastato
s
da reti, can
ncellate, inferriate o s
siepi;
reti e sie
epi;
pali infis
ssi al suolo e rete di prrotezione.
a a partire dalla
6. L’alttezza delle recinzioni fra le proprietà privatte confinanti, misurata
quota naturale
n
del terreno da
a recintare,, non deve essere sup
periore a metri 3,00.
56
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
7. Eventuali
E
m
maggiori
alte
ezze, in ogni caso non
n superiori a metri 3,5
50, sono am
mmesse
previo accordo fra i proprrietari conffinanti, deb
bitamente dimostrato
d
con assenso degli
si mediante
e atto trasc
critto ai Pub
bblici Registtri Immobiliari.
stess
8. Nelle
N
aree agricole
a
rica
adenti in te
erritori qualificati dal PGT come sistema de
elle aree
agric
cole e siste
ema delle aree
a
di vallore paesag
ggistico-am
mbientale e
ed ecologiche sono
amm
messe unica
amente recinzioni in siepe o con pali infissi al suolo e rete di pro
otezione,
senz
za muretto o cordolo, salvo che
e per le re
ecinzioni de
elle aree d
di pertinenza degli
edific
ci realizzatti per la co
onduzione del
d fondo agricolo,
a
pe
er le quali sono amm
messe le
recin
nzioni di cui ai commi precedenti. Sono com
munque fattte le disposizioni del PGT per
le arree a parco agricolo.
9. Le
L recinzion
ni in fregio alle strade
e o verso sp
pazi pubblic
ci possono essere rea
alizzate:
- con muretto o cordo
olo, avente altezza ma
assima parri a metri 1
1,00, sovras
stato da
e o inferriatte con maglia aperta;
cancellate
- con reti e siepi.
L
de
elle recinzio
oni in fregio alle stra
ade o vers
so spazi pu
ubblici, mis
surata a
10. L’altezza
partire dalla qu
uota del pia
ano stradalle antistantte, considerato al lord
do del marciapiede
m
0,15, ovvero dalla quota
o, in caso di assenza, dalla quota strradale aumentata di metri
naturale del terrreno in cas
so di altri spazi pubblici confinan
nti, non dev
ve essere su
uperiore
etri 3,00.
a me
11. I cancelli pe
edonali e carrabili
c
ins
seriti nelle recinzioni devono
d
aprrirsi verso l’interno
della
a proprietà.
12. I cancelli po
osti a chius
sura dei passi carrabili devono conformarsi alle larghe
ezze per
ques
sti stabilite.
13. I cancelli a movimento
o motorizza
ato protetto
o da fotoce
ellula, devono essere dotati
d
di
dispo
ositivi di se
egnalazione
e atti a gara
antire la sic
curezza deg
gli utenti.
14. Ferme
F
resta
ando le disp
posizioni de
el Codice Civile,
C
l’Amm
ministrazion
ne Comuna
ale ha la
facolltà di acco
ogliere o richiedere
r
soluzioni alternative
a
di recinziioni in rag
gione di
esige
enze ambie
entali, di igiiene, di sicu
urezza e di decoro.
Arrt. 66. Ac
ccessi e passi
p
carrrabili
1. L’accesso
L
dei veicoli alle
a
aree dii pertinenza
a delle cos
struzioni è consentito tramite
passi carrabili, la cui realizzazione deve
d
esserre autorizza
ata, previo
o assenso dell’Ente
d
azi da cui si
s accede, nel rispetto
o delle disp
posizioni
proprietario delle strade o degli spa
ate dal Nuo
ovo Codice della Strada e dal relativo
r
reg
golamento di esecuzio
one e di
detta
attua
azione.
2. L’accesso
L
ad uno spazio privato
o tramite più passi ca
arrabili, può essere concesso
c
quan
ndo sia gius
stificato da esigenze di
d viabilità interna ed esterna.
e
3. Nelle
N
nuove
e costruzion
ni la larghez
zza del pas
sso carrabile non deve
e essere infferiore a
metrri 3,00 e non
n
superio
ore a metrii 6,00, elev
vabili fino a metri 8.00 per l’ac
ccesso a
comp
plessi ed im
mpianti pro
oduttivi di beni
b
e serviizi.
4. Nelle
N
nuov
ve costruziioni, la distanza minima
m
tra i cancellli, sbarre e altri
accorgimenti simili
s
di re
egolamentazione dell’’accesso ag
gli spazi d
di pertinenza e la
eggiata non
n deve esse
ere minore
e di metri 4,50;
4
l’even
ntuale recin
nzione deve
e essere
carre
racco
ordata con smussi a 45°.
4
57
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
5. L’us
scita dei pa
assi carrabili verso il suolo pubb
blico, deve
e essere se
empre realizzata
adottan
ndo tutti gli
g accorgim
menti funzionali ad una buona
a visibilità, fatta salv
va la
distanza
a minima di
d metri 12,,00 dalle intersezioni.
6. La distanza
d
minima da rispettarsi
r
t
tra
due pas
ssi carrai non
n
deve essere mino
ore di
metri 2,00; la disttanza minim
ma dei pass
si carrabili dal
d confine con proprietà di terzi, non
ssere minorre di metri 1,00.
deve es
7. Nel caso di comprovata
c
a, ovvero per ragion
ne di sicurrezza,
impossibilità tecnica
l’Ammin
nistrazione Comunale può conse
entire derog
ghe ai requ
uisiti prescrritti dal pres
sente
articolo, subordina
ando l’asse
enso alla realizzazione di accorg
gimenti altternativi rittenuti
nze di sicurrezza del traffico.
congrui alle esigen
Art. 67. Ramp
pe
me restand
do le disposizioni in materia
m
d’ig
giene, di sicurezza e di eliminazione
1. Ferm
delle ba
arriere arch
hitettoniche
e, le rampe
e destinate
e al transito
o di veicolii devono essere
realizza
ate con ido
onea pende
enza, non superiore al 20%, pavimentate
p
e con mate
eriale
antisdru
ucciolevole, ed aventti carreggia
ata con dim
mensioni minime
m
parri a metri 4,50,
riducibile, se collegano autorrimesse fino
o a 10 auto
ovetture, a metri 3,50
0. Le dimen
nsioni
e di cui sop
pra, sono ulteriormen
u
te riducibili a metri 2,50
2
in cas
so di rampe
e che
minime
collegan
no autorimesse di pertinenza di edifici mon
no o bifamiliari.
2. Tra l'inizio dellla rampa e l'accesso allo
a
spazio pubblico o altro spazio destinato
o alla
circolaz
zione dei pe
edoni e dei veicoli, de
eve essere
e ricavato id
doneo spaz
zio di attes
sa in
piano, della
d
lunghe
ezza minim
ma di metri 4,00.
3. Le rampe che
e assicuran
no l'accesso a parcheggi pubblici o priva
ati a rotaz
zione,
ndenza non superiore
e al 16%, devono av
vere larghezza minim
ma di
devono avere pen
esa, in piano e non intterrotto da sbarre, can
ncellate e simili,
s
metri 6,00 e lo spazio di atte
ve avere lunghezza minore
m
di metri
m
8,00.
non dev
4. In caso
c
di com
mprovata im
mpossibilità
à tecnica allla realizzaz
zione di rampe carrab
bili, è
consenttito assicu
urare l’acce
esso ai parcheggi privati
p
anc
che media
ante sistem
mi di
elevazio
one mecc
canizzata ed
e automa
atizzata; in
n tale caso
o deve comunque essere
realizza
ato idoneo spazio di attesa
a
in pia
ano prima dell’immiss
sione nello spazio pub
bblico
destinato alla circo
olazione de
ei pedoni e dei veicoli.
p
m
misto
veico
olare e pe
edonale, q
quest'ultimo deve essere
5. In caso di percorso
unamente separato
s
co
on cordoli o altre barriere, deve essere
e
scalinato o den
ntato,
opportu
e avere
e larghezza minima di metri 0,80
0.
6. Le rampe perr il passag
ggio pedonale devono
o essere agevoli,
a
sic
cure e, qu
ualora
d metri 0,5
50, dotate di
d adeguata
a protezion
ne verso il vuoto
v
superino dislivelli maggiori di
e di corrrimano.
7. L'Am
mministraziione Comu
unale, suss
sistendo co
omprovata impossibilità tecnica,, può
consenttire deroghe ai requisiti prescrittti dai comm
mi preceden
nti, subordinando l'ass
senso
alla rea
alizzazione d’accorgim
menti altern
nativi ritenu
uti congrui alle esigen
nze di sicurezza
del trafffico.
58
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Art. 68
8. Spazi in
nedificatii
1. Le
L aree inedificate non possono essere lasciate in sta
ato di abba
andono ma devono
essere soggette
e a manute
enzione perriodica, a cura
c
e spes
se dei proprrietari, in modo
m
da
curarne il decoro e la sicurezza.
s
assic
2. Le
L aree ined
dificate, gli edifici o pa
arti di essi, i manufattti e le infras
strutture in
n disuso,
che determinan
no o che possono determinare
e grave sittuazione ig
gienico - sa
anitaria,
ono essere adeguatam
mente recin
ntati e sotttoposti ad interventi
i
p
periodici di pulizia,
devo
cura del verde, e se neces
ssario, di diisinfestazione o di derrattizzazion
ne.
3. L’Amministr
L
razione Co
omunale, in caso di inottemperanza alle
e disposizioni dei
prece
edenti com
mmi, può ordinare l’ese
ecuzione de
egli opportu
uni interven
nti.
Art. 69
9. Sistema
azioni esterne ai fabbricati
f
i
1. Le
L
sistema
azioni esterne ai fabbricati, compresa
a l’illumin
nazione arrtificiale,
costituiscono parte integrrante del p
progetto edilizio e com
me tali son
no vincolanti ai fini
a ultimazion
ne delle ope
ere.
della
2. Nella
N
progetttazione de
egli spazi re
esiduali e non
n
edificatti del lotto edificabile, devono
essere tenute in debita co
onsiderazio
one le esige
enze di massimo utiliz
zzo della su
uperficie
a verrde.
3. Gli
G spazi estterni devon
no essere dotati di ade
eguata illum
minazione.
4. Nelle
N
zone contigue
c
ag
gli spazi pu
ubblici le sis
stemazioni esterne de
evono armo
onizzarsi
con le
l essenze arboree e le
l tipologie di piantum
mazione esis
stenti o pre
eviste.
5. Fatti
F
salvi accordi
a
fra i proprietari confinan
nti, debitam
mente dimo
ostrati con assenso
delle
e proprietà mediante atto trascritto ai Pubblici
P
Reg
gistri Immobiliari, no
on sono
amm
messe opere
e di sistem
mazione che
e modifichiino lo scolo
o e il deflu
usso natura
ale delle
acqu
ue, arrecand
do danno e pregiudizio ai fondi contigui
c
e a quelli non contigui.
59
e di
Comune
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
CAPO IV – INDIR
RIZZI PER LA
L PROMOZ
ZIONE DELLA QUALIT
TÀ ARCHITE
ETTONICA E PER
LA VA
ALORIZZAZ
ZIONE DEL PATRIMON
P
IO EDILIZI
IO ESISTEN
NTE
Art. 70. Principi e ambito di applica
azione
1. La qualità
q
deg
gli insediam
menti urban
ni e degli elementi
e
de
ell’architettura, concorrono
ad inna
alzare il liv
vello della qualità
q
della vita e in
n quanto tali
t
riveston
no un interesse
pubblico
o, da prom
muovere tra
a gli obietttivi dell'Amministrazio
one Comunale median
nte la
tutela e il migliora
amento del patrimonio
o architettonico.
2. La centralità del progettto deve essere
e
esp
plicitata olttre che ne
elle scelte delle
ni architettoniche ed urbanistich
he riferite alla
a
cultura locale, anc
che nel corrretto
soluzion
uso dei materiali da costruzione e della loro qualità intrinse
eca, al fine
e della coerrenza
mplessivo, la struttura
a dell'edific
cio e gli spa
azi di
architetttonica fra l'impianto urbano com
pertinen
nza.
3. Sulla base di
d questi principi og
gni soggetto coinvo
olto alle d
diverse fasi di
mazione de
el territorio,, ciascuno per
p il proprrio ruolo e per
p la propria compete
enza,
trasform
orienta azioni di promozione
p
e, diffusione
e e sensibilizzazione alle
a
culture
e architettoniche
e urban
ne.
4. Gli indirizzi
i
di cui al presente Capo esprimono specifici criteri generrali di guida
a alla
progettazione a cui sono ass
soggettati, per quanto di merito
o, tutti gli iinterventi edilizi
e
ettuarsi su
ull'intero territorio
t
c
comunale.
Per motiv
vate esige
enze di ordine
o
da effe
tecnologico e di ricomposizio
one tipolog
gica e morffologica deg
gli edifici, s
sono comu
unque
ni alternativ
ve a quelle esplicitate purché finalizzate al raggiungim
mento
ammesse soluzion
edesimo ob
biettivo. In
n tale caso
o, alle dom
mande tese all'ottenimento di titoli
del me
abilitativi edilizi, deve ess
sere allega
ata dichiarazione re
esa dal p
progettista, con
azione delle motivazio
oni che sos
stanziano il
i discostam
mento dagli indirizzi e con
esplicita
illustraz
zione delle soluzioni alternative
e proposte. Per gli ambiti
a
classificati dal PGT
come centri storic
ci e nuclei di
d antica fo
ormazione, edifici di in
nteresse sttorico di ma
atrice
s
gli ind
dirizzi progettuali di guida
g
tecnic
ca agli interventi esplicitati
rurale, sono fatti salvi
egato A delle norme di
d governo del territorio del piano
o delle rego
ole.
nell’ alle
Art. 71.
7 Frontii, prospettti e facciiate
1. Tuttte le frontii degli ediffici e di og
gni altro manufatto
m
d
devono
corrispondere
e alle
esigenz
ze di un co
orretto ed equilibrato
e
inserimentto nel conttesto urban
no e territo
oriale
circosta
ante.
2. Le aperture
a
in facciata, devono
d
risp
pondere ad un princip
pio generale
e di unitarietà e
coordinamento, perseguire
p
un equilibrrato rapporrto fra i pieni e i vu
uoti, seguirre un
o criterio compositivo per quanto riguarda posizione, forma,, proporzio
one e
ordinato
allineam
mento.
3. L’utilizzo dei diversi
d
matteriali sulle
e facciate, deve esserre promoss
so secondo
o una
a identifica
azione prog
gettuale che ne verrifichi la fa
attibilità in
n relazione
e agli
corretta
elementi architetto
onici del co
ontesto.
e ringhiere ed ogni altro manuffatto relativ
vo alle facc
ciate,
4. Gli intonaci, gli infissi, le
nteggiati, salvo
s
che non siano impiegati materiali che per la
a loro
devono essere tin
dono tintegg
giatura o verniciatura.
natura non richied
60
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
5. Negli
N
edifici condominiiali la colorritura delle facciate, de
elle cornici, degli infis
ssi, delle
ringh
hiere e di ogni altro manufatto
o visibile dall'esterno
d
o, deve ess
sere coerente con
l'ordine archite
ettonico delll’edificio sttesso, senz
za interruz
zioni e disc
continuità estranee
e
c
ne e al dise
egno della facciata.
alla composizio
6. I prospetti laterali
l
dei fabbricati destinati
d
a rimanere scoperti
s
devono esserre rifiniti
in arrmonia con le fronti prrincipali.
7. Nella
N
scelta
a degli into
onaci e dei rivestime
enti di facc
ciata devon
no essere utilizzati
u
colorri in armon
nia con qu
uelli degli edifici
e
circo
ostanti e comunque
c
da sceglierrsi nella
gamma delle terre
t
naturrali. Non è ritenuto congruo l’utilizzo di colori acce
esi e di
naci trattatii a disegni vistosi.
inton
8. Nel
N caso di utilizzo di finiture in cotto faccia a vista o in materia
ale lapideo devono
essere utilizzatti materiali aventi carratteristiche
e proprie della
d
tradizione archittettonica
locale.
Art.. 72. Coperture
1. Nella
N
scelta dei manti di copertura deve es
ssere perseguito l’uso di materia
ali propri
della
a tradizione
e locale qua
ali tegole e coppi laterrizi; in ognii caso, i colori delle co
operture
devo
ono armoniz
zzarsi con il
i contesto urbano e paesistico
p
di riferimentto.
2. Nel
N
caso di edifici a cortina, gli sporti di gronda devono
d
ess
sere adegu
uati, per
quan
nto riguarda
a sporgenz
za, inclinaziione e profilo altimetrrico della lin
nea di gron
nda, alle
cope
erture degli edifici dire
ettamente confinanti.
c
3. Nel
N caso dii interventii di recupe
ero del pattrimonio ed
dilizio esisttente, deve
e essere
perse
eguita la rimozione
r
d tutte le strutture precarie
di
p
in lastre di lamiera, ce
ementoamia
anto, vetroresina o altro materia
ale improprrio, reinteg
grando le fa
alde manom
messe e
le relative gronde con idon
nei materia
ali.
Arrt. 73. Im
mpianti e canalizza
c
azioni
1. Sia
S
negli in
nterventi di
d nuova costruzione
c
e che negli interventti di recup
pero del
patrimonio edilizio esisten
nte, deve es
ssere perse
eguita l'insttallazione d
di caldaie, serbatoi,
s
ori, condizionatori, antenne
a
pa
araboliche e altri macchinari e apparecchiature
moto
tecniiche, nei locali al piano terreno o in elevazione privi di elementi q
qualificanti, in vani
interrrati o sem
minterrati appositame
a
ee di pertinenza, ovv
vero nei
nte ricavatti nelle are
sotto
otetti e ne
ei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde
e spioventti senza
emergere dal profilo
p
complessivo de
elle copertu
ure. In caso
o di comprovata impo
ossibilità
ora sia inev
vitabile l’ins
stallazione sulla faccia
ata dell’ed
dificio, deve
e essere
tecniica e qualo
prefe
erita l’insta
allazione su
ulle facciatte secondarie ovvero la loro m
mimetizzazio
one con
oppo
ortune sche
ermature.
2. Le
L tubazioni e le condutture di im
mpianto per l'alimenta
azione delle
e utenze a rete, se
in fa
acciata, non devono interferire con l'estettica dell'ed
dificio e con la composizione
della
a stessa. De
eve essere comunque
e perseguito il collocamento delle tubazioni e delle
cond
dutture sottto traccia.
3. Valvole,
V
ridu
uttori, misu
uratori, e altri
a
apparecchi access
sori collocati lungo i prospetti
p
esterrni, devono
o essere ra
acchiusi en
ntro apposiiti vani mu
uniti di spo
ortello dello
o stesso
colorre del rives
stimento dii facciata o comunque
e verniciato
o in tinta c
coerenteme
ente alla
colorrazione deg
gli infissi de
ell’edificio.
61
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
4. Le colonne
c
di scarico, le canne fum
marie e le condotte
c
in
n genere di grossa sezione
devono, per quanto possibile
e, essere in
nserite in appositi
a
van
ni e cavedi all'interno delle
aso di comp
provata imp
possibilità ttecnica pos
ssono
murature perimetrali dell'ediificio; in ca
s prospetti secondari. E’ comun
nque amme
esso il loro rivestimen
nto in
essere collocate su
o
la lo
oro foderattura in muratura into
onacata o altro
a
materriale tinteg
ggiato
rame oppure
nello stesso colore
e del rivestiimento dellla facciata.
62
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
CAPO V – REQUISITI
R
DEGLI EDIFICI
Art.. 74. Serv
vizi fonda
amentali che devo
ono essere
re assicurrati negli edifici
1. Gli
G edifici, in
n rapporto alla loro sp
pecifica des
stinazione e utilizzazio
one, devono
o essere
dotati degli imp
pianti, delle
e strutture e degli acco
orgimenti tecnici idone
ei ad assicu
urare:
-
la distribu
uzione dell’a
acqua potabile e dell’e
energia eletttrica;
la raccolta
a e l’allonta
anamento delle
d
acque meteoriche e delle ac
cque reflue;
la raccolta
a e l’allonta
anamento dei
d rifiuti so
olidi;
il riscaldamento.
Art. 75.. Assenza
a di barrie
ere archittettonich
he
G organism
mi edilizi, le
e loro parti e le loro pe
ertinenze non devono presentare
e:
1. Gli
- ostacoli fisici fonte di disagio per la mo
obilità di chiunque
c
ed
d in partic
colare di
e, per quals
siasi causa, hanno un
na capacità motoria rid
dotta o imp
pedita in
coloro che
forma perrmanente o temporanea;
- ostacoli che impedis
scano la com
moda e sicura utilizza
azione di sp
pazi, attrezz
zature e
nti;
componen
- ostacoli all’orientam
a
ento e alla
a riconoscib
bilità dei lu
uoghi e delle fonti di pericolo
per chiunq
que ed in particolare
p
p i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi.
per
d garantirre nei modi e nei term
mini disposti dalle leggi vigenti
2. I livelli di prrestazione da
in materia, son
no articolati in:
AC
CCESSIBILIT
TÀ,
cioè po
ossibilità, an
nche per persone
p
con
n ridotta o impedita capacità
c
motoria o sensoriale,
m
s
di raggiun
ngere l’organismo edilizio e le sue singole unità
im
mmobiliari e ambienta
ali, di entra
arvi agevolm
mente e di fruirne spa
azi ed attre
ezzature
in
n condizion
ni di ade
eguata sicurezza ed
d autonom
mia: l’acce
essibilità consente
c
ne
ell’immedia
ato la tottale fruizio
one dell’orrganismo edilizio e delle sue
e unità
im
mmobiliari;
VI
ISITABILITÀ
À, cioè pos
ssibilità, an
nche da pa
arte di persone con ridotta o impedita
ca
apacità motoria o sen
nsoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad alm
meno un
se
ervizio igienico di ogni unità im
mmobiliare. Sono spa
azi di relaz
zione gli sp
pazi per
atttività princ
cipale e sec
condaria come il soggiiorno o il prranzo dell’a
alloggio e quelli
q
dei
luoghi di lav
voro, serviz
zi ed incontro, nei qu
uali il cittad
dino entra in rapporto
o con la
unzione ivi svolta. La visitabilità rappres
senta quind
di un livello di acce
essibilità
fu
lim
mitato ad una partte dell’orga
anismo ed
dilizio o delle
d
sue unità imm
mobiliari,
co
onsentendo
o le relazio
oni fondamentali anch
he alla perrsona con ridotta o impedita
ca
apacità mottoria o sens
soriale;
AD
DATTABILITÀ
À, cioè la possibilità
p
d modificarre nel temp
di
po lo spazio
o costruito, a costi
lim
mitati, allo scopo di renderlo completame
ente ed ag
gevolmente fruibile an
nche da
pa
arte di pers
sone con ridotta o impedita capa
acità motorria o sensoriale. L’ada
attabilità
ra
appresenta quindi un
n livello rid
dotto di qu
ualità, pote
enzialmente
e suscettib
bile, per
orriginaria previsione progettuale
e, di trasformazione
e in livello
o di acces
ssibilità;
l’a
adattabilità è, pertanto, un’acces
ssibilità diffferita.
63
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Art. 76. Cara
atteristich
he dimens
sionali de
egli allog
ggi
1. Ogn
ni alloggio deve
d
essere
e idoneo ad
d assicurare
e lo svolgim
mento delle
e attività prroprie
del nucleo familiarre.
2. L’allloggio può essere a piianta fissa o a pianta libera.
3. In considerazio
c
one della pe
ermanenza
a delle persone e in relazione agli specifici usi,
u
in
ogni alloggio a pia
anta fissa sii distinguon
no:
ocali primarri: camere da
d letto, sa
ale, soggiorno, cucina e sale da p
pranzo;
- lo
- lo
ocali access
sori: studio
o, sala da
a gioco, sa
ala di lettura, sottottetti acces
ssibili,
ve
erande, tav
vernette, ec
cc …;
- lo
ocali di se
ervizio: ba
agni, postii di cottu
ura, lavand
deria, corrridoi, ripos
stigli,
sp
pogliatoi, guardaroba, ecc …
ocali primari e almen
no un bagno, devono essere raggiungibi
r
li internam
mente
4. I lo
all’allog
ggio.
5. Ogn
ni alloggio deve
d
essere dotato allmeno di una camera da letto, d
di una stan
nza di
soggiorrno-pranzo,, di un bagn
no e di una
a cucina o posto
p
di cotttura.
6. In ogni
o
alloggiio a pianta fissa deve
e essere assicurata un
na superficiie utile abittabile
per ogn
ni abitante non inferiore a mq. 14
4,00 per i primi
p
quatttro abitanti ed a mq. 10,00
1
per ogn
ni abitante successivo.
s
.
7. Nel caso in cui l’alloggio sia realizza
ato con pianta libera, deve avere
e una supe
erficie
utile ab
bitabile, co
omprensiva dei serviz
zi, non inferiore a mq. 28,00
0 per la prima
p
persona
a e mq 10,00 per ogn
ni successiv
va persona e nel rispe
etto di quanto stabilitto dal
Regolam
mento Locale d’Igien
ne. Nel ca
aso di alloggi con pianta liberra è comu
unque
obbligattorio realiz
zzare idone
ea delimita
azione fissa
a per l’isolamento del bagno e del
relativo
o antibagno
o.
Art. 77.
7 Superrfici minim
me dei locali
1. Le stanze
s
da letto devon
no avere un
na superficie utile abitabile minima di mq. 9,00
se per una person
na, di mq 14,00
1
se per due perrsone; in og
gni caso il lato minorre del
n
può ess
sere inferiore a metri 2,50.
locale non
2. La superficie dell’even
ntuale cab
bina-armadio può essere
e
ric
compresa nella
ella superfic
cie minima di cui soprra, fino alla
a concorren
nza massim
ma del
determinazione de
ella superfic
cie della sta
anza da letto cui accede.
10% de
3. Il lo
ocale soggio
orno deve avere una superficie utile abitab
bile minima
a di mq. 14
4,00;
nel caso di posto di cottura integrato al locale soggiorno,
s
la superficie minima deve
00.
essere aumentata di mq. 3,0
c
deve avere su
uperficie uttile abitabile minima pari a mq.. 8,00, con
n lato
4. La cucina
minore non inferio
ore a metri 1,80.
5. Il ba
agno costittuente il prrimo serviziio, deve av
vere superficie utile ab
bitabile min
nima,
escluso l’eventuale
e antibagno
o, di mq. 4,00
4
con latto minore non
n
inferiore a m 1,50; gli
ali ulteriorii bagni e servizi igie
enici dovra
anno avere
e superficie
e utile abittabile
eventua
minima di mq. 2,0
00 con lato minore non inferiore a m 1,20.
p
i dettate dalla
d
norma
ativa vigen
nte in
6. Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni
a di eliminazione delle barriere architettonic
che.
materia
64
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Arrt. 78. Alttezze min
nime dei locali
l
1. L’altezza
L
ne
etta media interna de
ei locali di abitazione non deve essere infferiore a
metrri 2,70, ridu
ucibile a me
etri 2,40 pe
er i locali ac
ccessori e di
d servizio.
2. In caso di soffitto
s
non orizzontale, l’altezza netta minima interna
a non potrà
à essere
etri 2,10, ferme
f
restando le disposizioni speciali dettate dalla legge
inferriore a me
regio
onale 15 lug
glio 1996, n. 15 e suc
ccessive mo
odificazioni e integraziioni.
3. L’altezza
L
ne
etta media interna può
ò essere ulteriormente
e riducibile
e a metri 2,,10 per i
corridoi e luoghi di passa
aggio in ge
enere, com
mpresi i rip
postigli e le
e cabine armadio;
a
ezza netta minima
m
di tali
t spazi no
on potrà es
ssere inferio
ore a metri 1,80.
l’alte
4. Gli
G eventuali spazi di altezza
a
infe
eriore ai miinimi sopra
a prescritti in relazione
e all’uso
dei locali, devo
ono essere chiusi mediante ope
ere murarie
e e potrann
no essere utilizzati
u
amente com
me ripostiglio.
unica
Arrt. 79. Cu
ucine e sp
pazi di cotttura
1. Le
L cucine e gli spazi dii cottura, oltre
o
ai requ
uisiti genera
ali, devono avere pavimenti e
pareti perimetrali, queste ultime perr un’altezza
a minima dii metri 1,80
0, con supe
erficie di
eriale impermeabile, liiscio, lavab
bile e resiste
ente.
mate
2. Le
L cucine e gli spazi cottura devono avere
e una dota
azione miniima di imp
pianti ed
attre
ezzature co
ostituita da: lavello, frigorifero,
f
idonea atttrezzatura per la cotttura e il
risca
aldamento dei
d cibi.
3. Devono
D
ess
sere, altresìì, dotati di idoneo sis
stema aspirante, collo
ocato diretttamente
sopra
a ad ogni punto
p
di cotttura, per la
a captazion
ne e l’allonttanamento dei vapori,, dei gas
e deg
gli odori, sffociante in idonea can
nna fumaria
a.
A
Art.
80. Bagni e se
ervizi igie
enici
1. La
L dotazione minima del
d bagno è costituita
a da un vaso, un lava
abo, un bid
det, una
docc
cia o vasca da bagno; gli spazi non
n
aventi la dotazion
ne completa
a di cui sop
pra sono
cons
siderati serv
vizi igienici..
2. I bagni e i servizi igienici devon
no essere separati co
on delimita
azioni fisse a tutta
altez
zza da ogni altro locale
e.
3. I pavimenti e le pareti perimetralli dei bagni e dei servizi igienici, queste ultiime sino
ad un’altezza minima
m
di metri
m
1,80, devono ess
sere piastre
ellati o in o
ogni caso, costituiti
c
m
im
mpermeabile
e, liscio, lav
vabile e res
sistente.
da materiale
4. I bagni e i servizi
s
igien
nici devono
o essere co
onvenientem
mente disim
mpegnati da
agli altri
locali di abitazione; in parrticolare de
evono avere
e accesso da
d apposito
o vano, corrridoio o
mpegno delimitato da serramenti; nel caso in cui abbiiano access
so direttam
mente da
disim
locali di abita
azione dev
vono esserre muniti di idoneo
o antibagn
no, delimittato da
amenti, de
ella dimen
nsione min
nima di mq.
m
1,00. Negli intterventi di nuova
serra
costrruzione, no
on è in ognii caso cons
sentito l’acc
cesso a bag
gni o serviz
zi igienici, anche
a
se
disim
mpegnato da
d antibagno, attrave
erso il loca
ale cucina. Per secon
ndi bagni o servizi
igien
nici, è conse
entito l’acce
esso diretto
o dalla cam
mera da letto.
65
e di
Comune
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Art.. 81. Scalle
1. Ai fiini del pres
sente Regollamento Ed
dilizio, le sc
cale si distin
nguono in s
scale prima
arie e
scale se
econdarie. Le scale primarie
p
so
ono quelle che collegano più piani con div
verse
unità im
mmobiliari ovvero cos
stituiscono l’accesso ad
a una uniità immobiliare, nonc
ché le
scale di generale uso pubblic
co. Le scale secondarrie sono qu
uelle che co
ollegano fra
a loro
ella medesiima unità im
mmobiliare
e.
spazi de
2. I requisiti delle
e scale prim
marie sono dettati dalle norme vigenti
v
in m
materia di ig
giene,
e delle barrriere archite
ettoniche.
di sicurezza e di eliminazione
mo restand
do quanto previsto da
d norme speciali,
s
le scale secondarie de
evono
3. Ferm
essere agevoli e sicure, dotate di opporrtuno corrim
mano e parrapetto di p
protezione verso
v
o, devono avere
a
larghezza minim
ma di metri 0,80 e dev
vono esserre interrotte
e con
il vuoto
apposito pianerottolo, di no
orma, alme
eno ogni 10
1 alzate. Le restanti caratteris
stiche
no essere conformi
c
a quanto stabilito dal Re
egolamento
o Locale d’IIgiene.
dovrann
4. Le scale
s
a chio
occiola devo
ono avere diametro
d
minimo
m
di metri
m
1,40 e pedata miinima
di metri 0,25, esclluse eventu
uali sovrapp
posizioni.
v
l'ape
ertura di po
orte ad una
a distanza, misurata dalla
d
soglia della porta
a alla
5. E' vietata
prima alzata
a
della scala, inferiore a mettri 0,50.
6. Nel caso di sca
ale seconda
arie che collegano spa
azi senza permanenza
a continuatiiva di
persone
e, fermi res
stando i req
quisiti di sicurezza previsti dalle norme vig
genti in materia,
sono am
mmessi req
quisiti dimensionali infferiori a que
elli previsti dal presen
nte articolo..
Art. 82.
8 Soppa
alchi
1. L’alttezza netta
a minima in
nterna degli spazi sotttostanti ai soppalchi n
non deve essere
minore di metri 2,,10; almeno
o la medes
sima altezza
a netta min
nima deve e
essere gara
antita
tra il pa
avimento finito
f
dei so
oppalchi e il soffitto finito
f
dei lo
ocali, ove i soppalchi siano
destinati alla perm
manenza di persone.
nché possa
ano concorrrere alla determinaz
zione della
a superficie
e minima degli
2. Affin
alloggi, la parte soprastante
s
e o sottosttante dei soppalchi
s
d
deve
avere, comunqu
ue, le
altezze minime prescritte dalll’articolo 78 del prese
ente Regola
amento Edilizio.
3. Il co
ollegamentto della superficie soprastante il soppalco
o deve avv
venire con scala
avente le caratte
eristiche minime
m
dellle scale se
econdarie di cui all’’articolo 81
1 del
presentte Regolamento Ediliziio.
4. La superficie
s
d soppalchi, esclusa la scala dii accesso, non
dei
n
deve e
essere supe
eriore
ad un terzo di que
ella del loca
ale cui acce
edono. Qualora l’altezz
za degli spa
azi sottosta
anti e
ppalchi sia maggiore di metri 2,,40, la superficie dei soppalchi potrà
soprasttanti ai sop
essere pari alla me
età di quellla del locale
e su cui pro
ospettano.
uminazione
e deve ess
sere verific
cata per il complesso
o del
5. La regolarità dell'aeroillu
s
consideran
ndo la supe
erficie utile complessiv
va. In ogni caso, le so
olette
locale soppalcato,
del soppalco non devono
d
limitare o ridu
urre la funziionalità delle superficii finestrate..
66
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Art. 83. Aggetti e parapettti
1. Gli
G spazi accessibili
a
caratterizz
zati da afffacci o ch
he prevedo
ono dislive
elli, con
differenze di quote magg
giori di me
etri 0,30, devono
d
essere opporttunamente protetti
o il vuoto.
verso
2. I parapetti, i davanzali e le altrre strutture di prote
ezione verso il vuoto, devono
essere realizzatti con materiali che garantiscan
g
no la sicure
ezza e la re
esistenza agli
a
urti,
ono avere altezza
a
non
n inferiore a metri 1,00, aumen
ntata a mettri 1,10 qu
ualora la
devo
differenza di qu
uota sia ma
aggiore di metri
m
3,00 ed
e essere realizzati
r
in modo da impedire
ampicamen
nto.
l'arra
A
Art.
84. Ventilazio
V
one naturrale
1. Le
L abitazion
ni devono essere
e
prog
gettate e re
ealizzate in
n modo che
e le concen
ntrazioni
di so
ostanze inq
quinanti e di vapore
e acqueo, non possa
ano costituire pericolo
o per il
bene
essere e la salute uma
ana.
2. Al
A fine di perseguirre idonee condizioni di qualiità dell’ariia, l’utilizz
zo della
ventilazione naturale può essere con
nsiderato elemento
e
su
ufficiente, iin relazione
e al tipo
d ricambi attuabili
a
e alle
a
differen
nti tipologie
e di apertura degli inffissi, per
ed al numero di
nere adeguati requisitti di salubrittà.
otten
3. Le
L condizio
oni di ven
ntilazione naturale
n
si ritengono
o soddisfatte quando siano
assic
curate l’aerrazione prim
maria per unità
u
abitattiva nonché
é l’aerazion
ne sussidiaria per i
singo
oli spazi de
ell’unità abittativa stess
sa.
4. L’aerazione
L
primaria deve
d
esserre garantita
a mediante
e aperture permanenti verso
l’este
erno, adeguatamente
e ubicate e dimension
nate second
do le moda
alità della specifica
s
norm
mativa tecnica vigente
e, in relazio
one anche alla
a
eventu
uale necessità di assic
curare la
regolarità del processo
p
di combustio
one negli ambienti in cui sono in
nstallati im
mpianti o
arecchi a fia
amma liberra.
appa
5. L’aerazione
L
sussidiaria
a deve ess
sere garan
ntita media
ante la pre
esenza del doppio
risco
ontro d’aria
a per ogni unità abita
ativa e di superfici
s
fin
nestrate ap
pribili nella
a misura
non inferiore ad 1/8 de
ella superficie utile del
d
pavime
ento per i locali priimari di
azione e i lo
ocali access
sori.
abita
6. Al
A fine della verifica della aerazione suss
sidiaria, le parti aprib
bili dei serrramenti
devo
ono essere misurata in luce arch
hitettonica (computata
a convenzio
onalmente al lordo
dei telai); posso
ono essere computate
e eventuali parti auton
nomamente
e apribili re
ealizzate
e porte di accesso alle
a
unità immobiliari
i
i purché siano
s
a contatto dire
etto con
nelle
l’este
erno.
7. Ferme
F
resta
ando le specifiche no
ormative in
n materia di
d eliminaziione delle barriere
architettoniche e in matteria di sicurezza, l’apertura dei
d
serram
menti deve essere
mente atttivabile da
a persona
a in pos
sizione ere
etta; l’eve
entuale comando
facilm
automatizzato che le atttivi, deve essere fa
acilmente manovrabile da persona in
zione sedutta.
posiz
8. Il requisito del doppio riscontrro d’aria può
p
essere
e derogato,, purché vengano
v
e soluzioni alternative, nei segue
enti casi:
adottate idonee
o edilizio es
sistente;
- negli interrventi di recupero del patrimonio
oggi aventii superficie utile abitab
bile inferiorre a mq 40.
- per gli allo
67
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Arrt. 85. Ven
ntilazione
e attivata
a
1. In sostituzione
s
e della ven
ntilazione naturale
n
è ammessa quella
q
di tiipo attivato
o con
sistemi permanen
nti di condizionamento
o dell’aria, nel rispettto della no
ormativa te
ecnica
ed igien
nico - sanita
aria vigente
e, nei seguenti casi:
- lo
ocali
- lo
ocali
- lo
ocali
lo
ocali
destina
ati ad uffici;
aperti al pubblico destinati ad
a attività commercial
c
li, culturali e ricreative
e;
destina
ati ad attiv
vità che rich
hiedono pa
articolari co
ondizioni di illuminazio
one e
per spe
ettacoli.
chi dovrann
no essere predispostii apparecch
hi di aeraz
zione meccanica
2. Nei bagni ciec
aventi valori
v
minim
mi di proge
etto di 6 volumi per orra, in caso di aerazion
ne continua, e di
12 volu
umi per ora, adegua
atamente temporizza
t
o da garantire alme
eno 3
ti in modo
ricambi ad ogni uttilizzazione dell’ambiente, in caso
o di aerazio
one discontinua.
Art.. 86. Illum
minazione naturalle
1. Gli edifici de
evono ess
sere proge
ettati e realizzati
r
l’ottimiz
zzazione de
ell’uso della
a illuminazio
one naturale.
in
modo
da
assicurare
2. Tuttti i locali prrimari di ab
bitazione, i locali acce
essori, nonc
ché i locali ufficio e i locali
destinati ad attiviità produttiva, devono avere un
na adeguatta superfic
cie finestratta ed
ssicurare l’illluminazion
ne naturale diurna, ne
el rispetto d
delle dispos
sizioni
apribile atta ad as
ente Regola
amento Loc
cale d’Igiene.
del vige
3. Poss
sono usufrruire della sola illum
minazione artificiale
a
i locali di servizio: bagni
b
seconda
ari, posti dii cottura, spogliatoi, ripostigli, gu
uardaroba, lavanderie
e ecc...
4. La superficie
s
a
aeroillumin
estrata apriibile, non dovrà
d
ante riferitta alla superficie fine
essere inferiore al 12,5% (1//8) della su
uperficie di pavimento utile del lo
ocale abitativo.
e utile si inttende la superficie tottale dell’ape
ertura fines
strata
5. Per superficie illuminante
verticale misurata
a in luce architettonic
ca (computtata conve
enzionalmen
nte al lordo dei
d
l’e
eventuale porzione in
nferiore po
osta entro un’altezza di metri 0,60,
telai), detratta
misuratta dal pav
vimento fin
nito del loc
cale e detrratta l’eventuale porrzione supe
eriore
coperta
a da sporgenze, agge
etti, copertture ecc… maggiori di
d metri 1,,20, second
do le
specifiche del segu
uente schema esplicattivo.
Legenda
L = lunghe
ezza dell'agg
getto superio
ore;
p = proiez
zione dell'ag
ggetto = L/2
2. Si calcola per L
maggiore di m. 1,20;
a = superficie finestrrata utile pe
er 1/3 agli effetti
della aeroiilluminazione
e;
b
=
superficie
e
utile
agli
effetti
dell'aeroilluminazione;;
c = superrficie anche se finestratta comunque non
utile ai fini dell'aeroillu
uminazione ((c = m. 0,60
0);
La superficie finestrata utile è da
ata da: b + 1/3
di a.
68
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
6. Esclusivame
E
ente per glii interventi di recupero dei sottottetti, si con
nsidera equ
uivalente
alla superficie
s
f
finestrata
v
verticale,
la
a superficie
e finestrata inclinata p
posta ad un
n’altezza
comp
presa fra metri
m
1,00 e metri 2,00
0 dal piano del pavime
ento.
7. Superfici
S
finestrate diverse
d
da quelle ve
erticali o inclinate dii cui sopra, sono
cons
sentite per l’illuminaziione natura
ale diretta degli spazi accessori e di servizio, con
l’ecce
ezione dellla prima stanza da bagno; sono
s
conse
entite anche negli spazi
s
di
abita
azione quale sistema integrativo
o; in tale ca
aso, non po
otranno concorrere in
n misura
maggiore del 30% del req
quisito minimo dell’illuminazione.
N locali aventi una profondità compresa tra 2,5 vo
olte e 3,5 volte l’alte
ezza del
8. Nei
voltin
no della fin
nestra misu
urata dal pa
avimento finito, la sup
perficie illuminante uttile deve
essere proporz
zionalmente
e incrementata fino a raggiungere il 2
25 % (1/4
4) della
erficie utile del pavime
ento.
supe
9. Nel
N
caso di abitazion
ni a pianta
a libera, deve essere
e garantito
o il regolam
mentare
rapporto illumin
nante per l’’intera supe
erficie.
S
amme
esse anche soluzioni alternative
a
finalizzate a favorire l’utilizzo de
ella luce
10. Sono
naturale attrav
verso sistem
mi e accorrgimenti architettonic
ci e tecnologici di tra
asporto,
ssione e difffusione della luce natturale. In particolare
p
a integraz
ad
zione dei sistemi di
rifles
illum
minazione trradizionali, al fine di trarre i massimi
m
van
ntaggi di c
comfort visivo e di
rispa
armio energ
getico deriv
vanti da un
n maggior utilizzo
u
della luce natu
urale disponibile, è
amm
messa la realizzazione
e di idonei sistemi di trasporto
t
d
della
luce n
naturale sia
a passivi
(fissii) che attivi (mobili), quali
q
condo
otti solari ed
d eliostati.
11. Nei
N casi di cui al com
mma 10, la
a concorren
nza ai fini del compu
uto della su
uperficie
illum
minante utille è compu
utata per il valore dii superficie
e corrispondente alla sezione
effetttiva di pas
ssaggio de
ella luce rid
dotta del coefficiente
c
e di trasmissione glob
bale del
dispo
ositivo; pre
evio speciffico progettto e idone
ea certifica
azione reda
atti da pro
ogettista
aven
nti i requisiti tecnico-p
professiona
ali di cui alll’articolo 10
09 del d.P.R. 6 giugn
no 2001,
n. 38
80, tale co
oncorrenza può essere
e rapportatta alla supe
erficie effetttiva di cap
ptazione
della
a luce diurn
na EDCS (effecting
(
d
daylight
capturing surrface) gara
antita dal sistema,
s
qualo
ora sia assiicurato un fattore
f
med
dio di luce diurna dei locali magg
giore del 2%
%.
Arrt. 87. Illluminazio
one artific
ciale
1. Ogni
O
locale di abitazio
one, di serv
vizio o acce
essorio, dev
ve essere m
munito di impianto
elettrico stabile
e, atto ad
d assicurarre l’illumina
azione artiificiale tale
e da garan
ntire un
male comfort visivo pe
er le operaz
zioni che vi si svolgono
o.
norm
2. Possono
P
usu
ufruire di sola
s
illuminazione artifficiale i locali destinatti a servizi igienici,
gli sp
pogliatoi, i ripostigli, i guardarob
ba, le lavanderie, gli spazi destinati a disimpegno, i
locali non desttinati alla presenza
p
di persone, i locali ap
perti al pub
bblico desttinati ad
erciali, cultu
urali e ricre
eative, i locali destina
ati ad attiv
vità che ric
chiedono
attività comme
dizioni di illu
uminazione
e e i locali per
p spettaco
oli.
particolari cond
Art. 88. Conttrollo del soleggia
amento
n
edific
cazioni dov
vranno esse
ere previsti sistemi di schermatura atti a
1. In tutte le nuove
ntrollo del soleggiame
ento, riduc
cendo al co
ontempo gli effetti
garantire un efficace con
a radiazione
e solare inc
cidente.
della
69
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
2. Il co
ontrollo de
el soleggiam
mento può
ò essere otttenuto, in alternativa
a, attraverrso la
formaziione di aggetti posti al di sopra delle su
uperfici finestrate ovvero attrav
verso
l’arretra
amento delle superficii finestrate rispetto al filo di facciata.
3. Al fiine di assic
curare un adeguato so
oleggiamento, nelle nu
uove abitaz
zioni è vieta
ata la
realizza
azione di unità abitatiive nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci
solo verso nord. Si
S intende per
p affaccio
o verso nord quello in cui l’angolo formato tra la
e est-ovestt sia inferiore a 30°.
linea di affaccio e la direttrice
Art. 89. Corttili
1. Neg
gli interven
nti di ristrrutturazione edilizia, i cortili devono av
vere superrficie,
misuratta alla quotta del pavimento delll'unità imm
mobiliare fuori terra av
vente quotta più
bassa, non inferio
ore ad un quarto dellla somma delle supe
erfici delle fronti reali che
no sul cortile stesso.
insiston
2. Agli effetti de
ella verifica
a di quantto sopra, la superfic
cie libera si misura sulla
perpend
dicolare di ogni frontte al netto delle proie
ezioni orizz
zontali di b
ballatoi, balconi,
gronde e altri spo
orti aperti, aventi dim
mensioni in
nferiori a metri
m
1,50;; parimenti non
sono co
onsiderate al fine dellla verifica,, le rientra
anze aventi il lato ap
perto inferio
ore a
metri 5,00 e profo
ondità non maggiore
m
d
della
metà di
d detto lato aperto.
metro del cortile
c
non è ammess
sa, in ogni caso, la realizzazione di
3. Lungo il perim
nze che abb
biano profo
ondità maggiore di du
ue terzi (2/3) della larrghezza del loro
rientran
lato ape
erto.
4. Neg
gli interventti di recupe
ero del patrrimonio edilizio, in cas
so di situazioni preesis
stenti
non con
nformi al re
equisito di cui
c al comm
ma precede
ente, non è consentito
o porre in essere
opere che
c
determ
minano un peggiorame
p
ento delle condizioni
c
igienico-san
nitarie esistenti,
fatti sallvi interven
nti finalizzatti all’elimina
azione delle
e barriere architettoni
a
iche.
5. Il su
uolo dei co
ortili deve essere
e
sisttemato in modo
m
da co
onsentire il facile defflusso
delle ac
cque meteo
oriche.
6. Gli sporti e gli
g aggetti che si afffacciano sul
s
cortile, devono e
essere posti ad
zza tale da
a non costituire ostac
colo e peric
colo al pas
ssaggio delle persone
e e in
un'altez
ogni caso non infe
eriore a mettri 2,50.
e
pav
vimentate con mate
eriale
7. Le aree di passaggio pedonale devono essere
ucciolevole ed esse
ere realizzate in modo da permette
ere un'agevole
antisdru
percorribilità.
Art. 90. Ca
avedi e po
ozzi luce
1. Fattte salve le prescriz
zioni del Regolamen
nto Locale d'Igiene in materia di
caratterristiche dim
mensionali e costrutttive, nel caso di in
nterventi d
di recupero
o del
patrimo
onio edilizio
o esistente
e è ammes
ssa la realiizzazione di
d cavedi e pozzi luce
e per
l'illumin
nazione e la
a ventilazio
one dei loca
ali di serviz
zio. Nei cas
si di realizza
azione di cavedi
e pozzii luce aperti in alto,, deve ess
sere realizz
zato idoneo accesso agli stess
si per
consenttire le norm
mali operaziioni di puliz
zia.
2. La pavimentaz
p
zione deve essere dotata di idonei sistemi per lo sm
maltimento delle
acque meteoriche
m
.
70
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
3. I cavedii te
ecnici, destinati unica
amente al passaggio
o dei condotti degli impianti
tecniici dell'edifficio, devo
ono essere realizzati con
c
materiiali rispond
denti alle norme di
sicurrezza ed essere
e
dotati di ade
eguato tiraggio naturrale o meccanico da
al piede
dell'e
edificio al colmo
c
del tetto.
t
Devo
ono, inoltre
e, avere strutture fiss
se di colleg
gamento
verticale e piani grigliati,, atti a ga
arantire l'accesso age
evole e sic
curo del pe
ersonale
etto alle ma
anutenzioni.
adde
Artt. 91. Sottterranei e semintterrati
1. I locali sem
minterrati e sotterranei non posso
ono, in ogn
ni caso, ess
sere adibiti a locali
primari di abitazione.
Q
sian
no destinatti a spazi ac
ccessori e di
d servizio, devono po
ossedere i seguenti
s
2. Qualora
requisiti, secondo la precipua utilizza
azione e fattte salve le
e particolari normative
e vigenti
e destinazio
oni:
per le specifiche
s
m
minima
utile
e, aeroillum
minazione naturale
n
diretta confo
ormi alle
- altezza, superficie
prescrizioni del vigen
nte Regolam
mento Loca
ale d'Igiene
e;
- adeguato vespaio ae
erato;
avimento;
- idoneo pa
metrali effic
cacemente protetti co
ontro l'umid
dità del terrreno;
- muri perim
ediante vallvole antirigurgito, po
ompe di
- regolamentare scarico delle acque me
ento o analo
oghi idonei mezzi tecn
nici;
sollevame
e il tetto.
- idonee canne di venttilazione sfocianti oltre
L
ne dei loc
cali sotterra
anei per lo svolgime
ento di atttività lavorrative è
3. L'utilizzazio
subo
ordinata a specifica
s
ap
pprovazione
e da parte della
d
compe
etente ASL.
Arrt. 92. Ves
spai, inte
ercapedin
ni e griglie
e di aeraz
zione
1. In caso di costruzione
c
e di edifici privi di loc
cali cantina
ati, interratti o seminte
errati, e
e degli ediffici costruiti su pilotis,, al fine di assicurare idonea pro
otezione
con l’esclusione
umidità, de
eve essere realizzato idoneo
i
vespaio aerato
o, avente a
altezza miniima pari
dall’u
a metri 0,50, con superrficie di aerazione lib
bera, al ne
etto di eve
entuali griglie, non
a superficie
e in pianta
a del vespaio stesso e uniform
memente
inferriore ad 1//2000 della
distrribuita, in modo
m
che si realizzi la circolazione dell’aria.
2. Allo
A
stesso scopo,
s
dovranno esse
ere realizzate idonee intercapedin
ni aventi la
arghezza
minima pari a metri
m
0,80,, dotate di idonee con
ndutture o canaline
c
pe
er l’allontan
namento
e acque, attte a isolare dal terrreno i muri perimetrrali degli s
spazi destin
nati alla
delle
perm
manenza co
ontinuativa di persone.
3. Solo
S
per ed
difici ad us
so produttiivo/depositto, per motivate esig
genze produttive e
previo parere dell’ASL, è amme
essa, in alternativa,
a
l’adozione di altri idonei
t
e tecnologicii che imp
pediscano la risalita dell’umid
dità per
accorgimenti tecnici
capillarità.
L griglie dii aerazione a coperturra di intercapedini e bocchette,
b
rrealizzate al
a fine di
4. Le
assic
curare l’aerrazione, l’illuminazion
ne e la pro
otezione da
all’umidità d
dei locali interrati,
qualo
ora si ap
prano su spazi pubblici, dev
vono confformarsi a
alle finiturre della
pavim
mentazione
e pubblica circostante
c
e e non dev
vono in alcu
un modo re
ecare pregiiudizio e
peric
colo per la pubblica
p
inc
columità.
71
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
A
Art.
93. Gronde
G
e pluviali
1. Nel caso di ed
difici che si affacciano
o direttame
ente sul suo
olo pubblico, i pluviali non
devono arrecare pregiudizio
p
ed ostaco
olo alla circ
colazione di persone e autoveicoli, e
que non de
evono sporg
gere dal muro
m
perime
etrale dell'e
edificio perr una profo
ondità
comunq
maggiore di metri 0,25.
ealizzazione
e di canaline di scolo di
d coperture
e, balconi, logge, terrrazze,
2. E’ vietata la re
ne recinzion
ni e simili, con
c
recapito
o diretto su
u spazi pub
bblici e di us
so pubblico
o.
pensilin
Art. 94.
9 Criterii generalii della dis
sciplina degli
d
scarrichi
1. La progettazio
one, la costtruzione e la
l manuten
nzione delle
e reti fognarie si effetttuano
ndo le mig
gliori tecnic
che dispon
nibili e che
e comportino costi e
economicam
mente
adottan
ammiss
sibili, tenen
ndo conto, in particolare:
a) de
ella portata
a media, de
el volume annuo e de
elle caratte
eristiche de
elle acque reflue
r
urrbane;
b) de
ella prevenzione di ev
ventuali fen
nomeni di riigurgito che
e comportino la fuoriu
uscita
de
elle acque reflue
r
dalle
e sezioni fog
gnarie;
c) de
ella limitaziione dell'inq
quinamento
o dei ricettori, causato
o da tracim
mazioni orig
ginate
da
a particolarri eventi me
eteorici.
2. Tuttti gli scaric
chi sono dis
sciplinati in
n funzione del rispettto degli obiettivi di qu
ualità
dei corrpi idrici e devono comunque
c
ecreto
rispettare i valori limite previisti dal de
legislatiivo 3 aprile
e 2006, n. 152.
1
3. Ferm
ma restando l'indero
ogabilità dei
d
valori-limite di emissione
e
di cui de
ecreto
legislatiivo 3 aprile
e 2006, n. 152 gli sca
arichi di ac
cque reflue
e industriali che recap
pitano
in reti fognarie
f
sono sottopos
sti alle norm
me tecniche, alle pres
scrizioni reg
golamentarri e ai
valori limite adotttati dall'Au
utorità d'am
mbito com
mpetente in
n base alle
e caratteris
stiche
pianto, e in modo che sia assicurrata la tute
ela del corp
po idrico ric
cettore nonché il
dell'imp
rispetto
o della dis
sciplina de
egli scarich
hi di acqu
ue reflue urbane de
efinita ai sensi
dell'articolo 101 de
el decreto legislativo
l
3 aprile 2006, n. 152..
ue domestiche che rec
capitano in reti fognarrie sono sempre
4. Gli scarichi di acque reflu
ammessi purché osservino i regolame
enti emana
ati dal sogg
getto gesto
ore del servizio
ntegrato ed
d approvati dall'Autorittà d'ambito
o competen
nte.
idrico in
5. Per quanto non precisato
o nel presente articolo
o è fatto richiamo e rrinvio al de
ecreto
legislatiivo 3 aprile 2006, n.. 152, alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26,
2
al
Regolam
mento regionale 24 marzo
m
2006 - n. 2, al Regolam
mento regio
onale 24 marzo
m
2006 - n. 3, al Reg
golamento regionale 24
2 marzo 2006
2
- n. 4,, alle disposizioni del piano
suolo (PUGSS), e al regolamento emanato dal
urbano generale dei servizi nel sottos
soggettto gestore del
d servizio
o.
Art. 95. Loca
ali per il deposito
d
dei
d rifiutii domestiici
1. Ferm
me restand
do le dispo
osizioni detttate dalle leggi spec
ciali vigentti in materria di
rifiuti, la raccolta dei
d rifiuti do
omestici do
ovrà avvenire in confo
ormità ai crriteri dispos
sti dal
mento comu
unale di netttezza urba
ana.
regolam
72
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
2. In tutti gli edifici com
mposti da più di 4 unità
u
immo
obiliari, dev
ve essere ricavato
eo locale per
p il depos
sito dei rifiuti solidi urbani da re
ealizzare co
onformeme
ente alle
idone
carattteristiche dimensiona
ali prescrittte dal vigente Regola
amento Loc
cale d’Igien
ne e alle
segu
uenti dispos
sizioni:
- superficie adeguata, tale da pe
ermettere ad
a una pers
sona adulta un agevole lavoro
ccolta e sis
stemazione delle immondizie e la movimen
ntazione
connesso con la rac
dei restan
nti rifiuti differenziat
d
i e comun
nque aventti dimensio
one minima
a di mq
10,00 perr immobili fino
f
a 8 unità immobiliari, increm
mentati di m
mq 1 per og
gni unità
immobilia
are supplem
mentare.
m
inte
erna di me
etri 2,10 e porta mettallica a te
enuta di la
arghezza
- altezza minima
minima di metri 0,90
0;
- pavimento
o e paretti con raccordi arrotondati riv
vestiti con materiali lisci e
impermea
abili, facilmente lavabili e per un'altezza minima di me
etri 1,80;
o dell'edific
cio, devono
o essere muniti
m
di dispositivi id
donei ad
- se ubicati all'esterno
e la disperrsione dell''aria viziata, distare il più pos
ssibile da aperture
a
assicurare
costituentti vedute ed assicurarre, comunq
que, una diistanza min
nima di die
eci metri
da finestrre e balconi;
cio, devono
o essere dotati
d
di apposita canna di esa
alazione
- se inclusii nell'edific
sfociante sopra il ma
anto di cope
ertura;
esa d'acqua
a, con rela
ativa lancia per il lava
aggio e di scarichi
- presenza di una pre
ati per l'acqua di lava
aggio, il cu
ui recapito dovrà avv
venire in
regolamentari sifona
f
pubblica fognatura.
e, in ogni caso,
c
avere
e superficie sufficiente
e, per la
3. Il locale deposito dei rifiuti deve
olta differen
nziata e il rrecupero di materiale riciclabile (carta,
(
vetrro, metalli, ecc...).
racco
A
Art.
96. In
nterventii per favo
orire lo sv
viluppo de
ella mobiilità ciclis
stica
1. Ai
A sensi dellla legge re
egionale 30
0 aprile 2009, n. 7, in
n caso di interventi di
d nuova
costrruzione e di ristruttu
urazione edilizia
e
com
mportante demolizione e ricostruzione,
comp
portanti la
a realizzaz
zione di edifici,
e
des
stinati a residenza,
r
attività terziarie,
comm
merciali e produttive,
p
aventi Slp
p superiore di mq 400 o aventi p
più di quatttro unità
immobiliari, dev
vono esserre previsti spazi
s
comu
uni per il de
eposito di b
biciclette in
n misura
q
og
gni cento metri
m
quadra
ati di slp di costruzion
ne .
non inferiore a due metri quadrati
T
spazi, da
d ricavarsi all’interno dell’area di
d pertinenz
za degli edifici, devono
o essere
2. Tali
facilm
mente ragg
giungibili dagli
d
ingres
ssi pedonali o carrab
bili e dotati di idonei sistemi
porta
abiciclette.
Art. 97
7. Canne fumarie, canne dii aerazion
ne e di es
salazione
e
1. Ogni
O
unità immobiliare
i
e destinata
a ad abitaziione, deve essere dottata di alme
eno una
cann
na di esalaz
zione e di una canna
a fumaria; nel caso di
d presenza
a di impian
nti per il
risca
aldamento autonomo o per la produzio
one di ac
cqua calda
a funzionanti con
comb
bustibile gassoso o liquido e comunque
e qualora sia previstta la pres
senza di
appa
arecchi e im
mpianti di combustion
ne, anche nelle unità a destinaz
zione diverrsa dalla
resid
denza deve essere pre
evista idone
ea canna fu
umaria.
2. Le
L canne devono
d
essere progetttate e realizzate in modo da impedire il riflusso
dell’a
aria estratta in altri am
mbienti.
73
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
3. Le canne dev
vono esserre indipendenti e sffocianti olttre il tetto
o con app
posito
comignolo.
amini, le canne
c
e i condotti di
d collegam
mento dovra
anno essere dimensiionati
4. I ca
conform
memente allle specifich
he normativ
ve tecniche
e vigenti in materia.
Arrt. 98. Com
mfort igr
rotermico
o
1. Gli edifici devo
ono essere
e progettatti e realizza
ati in modo che si a
abbiano, in ogni
ure superfic
ciali interne adeguate
e alle specifiche
locale, temperature d’aria e temperatu
mbiente, nel rispetto delle
d
dispos
sizioni di cu
ui alle
funzioni svolte all’’interno di ciascun am
m
di contenimen
c
nto del cons
sumo di ene
ergia negli edifici.
vigenti norme in materia
p
opach
he delle parreti degli alloggi non devono ess
sere sedi d
di condensa
azioni
2. Le parti
superfic
ciali nelle co
ondizioni di occupazio
one ed uso previste da
al progetto..
3. Gli elementi costitutivi
c
d
degli
edifici non devo
ono essere imbibiti irrreversibilm
mente
cque meteo
oriche e da eventuali acque
a
fluen
nti o freatich
he o stagna
anti.
dalle ac
4. Dev
ve in ogn
ni caso essere perseguita la
a ricerca di maggio
ore isolam
mento
dell’invo
olucro este
erno, a vantaggio di una riduzion
ne dei costii di gestion
ne degli imp
pianti
termici per la climatizzazione
e.
A
Art.
99. Comfort
C
acustico
a
1. Gli edifici
e
devo
ono essere costruiti in
n modo da
a garantire che i pote
enziali occu
upanti
siano adeguatame
ente difesi dal rumore
e provenien
nte dall’ambiente este
erno, nonch
hé da
e
da sorgenti in
nterne o co
ontigue. In particolare
e, gli edifici devono essere
quello emesso
concepiiti e costru
uiti in mod
do che il rumore
r
cuii sono sotttoposti gli occupanti e le
persone
e situate in prossimità
à, si mantenga a livelli che non nuocciano
n
a
alla loro salute e
tali da consentire
c
soddisfacen
nti condizio
oni di sonno
o, di riposo e di lavoro
o.
2. I re
equisiti attii ad assicu
urare idone
ei livelli di protezione degli ed
difici da rumore
devono essere verrificati per quanto
q
con
ncerne:
-
umorosità proveniente
p
e da ambien
nte esterno
o;
ru
ru
umorosità trasmessa per
p via aere
ea tra ambienti adiace
enti sovrapposti;
ru
umori da ca
alpestio;
ru
umorosità provocata
p
d impianti ed apparec
da
cchi tecnolo
ogici dell’ed
dificio;
ru
umorosità provocata
p
d attività contigue.
da
c
vranno essere osserv
vate, in pa
articolare, le prescriz
zioni di cuii ai decretti del
3. Dov
Presidente del Con
nsiglio dei Ministri
M
1 marzo
m
1991
1 e 5 maggio 1997, e di cui alla legge
n 447.
26 ottobre 1995, n.
Artt. 100. Re
equisiti dii sicurezz
za delle costruzion
ni
r
ne degli ed
difici dovrà conformarrsi ai requisiti genera
ali di resisttenza
1. La realizzazion
meccan
nica, stabiilità statica
a e sicurezz
za in caso di incendiio, stabiliti dalla norm
me di
settore vigenti in materia.
m
74
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
2. Per
P quanto concerne la
a resistenza
a meccanic
ca e la stab
bilità statica
a, gli edifici devono
essere concepitti e costruiti in modo
o tale che le azioni cui
c possono
o essere so
ottoposti
ne non prov
vochino:
durante la costruzione e l'utilizzazion
ell'intero ed
dificio o di una
u
sua parte;
- il crollo de
urazioni di importanza
i
a inammissiibile;
- deformazioni e fessu
e altre parrti dell'operra o alle attrezzature
e, in seguitto a deform
mazione
- danni alle
degli elem
menti portanti;
a che li ha provocati.
p
- danni accidentali sprroporzionatti alla causa
P quanto concerne la
a sicurezza in caso d’incendio, l'e
edificio dev
ve essere co
oncepito
3. Per
e cos
struito in modo
m
che:
- la capacità portante dell'ediificio sia garantita per un p
periodo di tempo
ato;
determina
o e del fumo
o all'interno
o delle opere siano
- la produziione e la prropagazione del fuoco
limitate;
pere vicine sia limitata
a;
- la propagazione del fuoco ad op
anti possano lasciare l'opera o es
ssere socco
orsi altrimen
nti;
- gli occupa
s
de
elle squadre di soccorrso.
- sia presa in considerrazione la sicurezza
Art. 101. Requisiiti di sicur
rezza deg
gli impian
nti
G impianti a servizio di tutti gli spazi dell’organis
smo ediliziio, devono
o essere
1. Gli
conc
cepiti e realizzati in modo
m
tale da
d garantire il massim
mo grado d
di sicurezza
a per gli
utenti e per gli operatori, oltre a dov
ver risponde
ere ad esigenze di fruibilità.
N caso di installazion
ne, trasform
mazione e ampliamen
a
o essere
2. Nel
to di impianti, devono
osservate le no
orme di cui alla Parte II
I del D.P.R
R. 6 giugno 2001, n. 3
380.
G impianti devono es
ssere proge
ettati e realizzati a reg
gola d’arte, secondo le
e norme
3. Gli
tecniiche di sicurezza dell’Ente
d
Ittaliano di Unificazio
one (UNI) e del Comitato
C
Eletttrotecnico Italiano
I
(CE
EI), nonché
é nel rispettto di quantto prescritto
o dalla legislazione
tecniica vigente in materia, utilizzand
do materialii certificati..
Art. 102
2. Controll
llo delle c
caratteris
stiche noc
cive dei m
materiali da
d
costruzio
one
1. Gli
G edifici devono
d
ess
sere conce
epiti e costtruiti in modo
m
da no
on compro
omettere
l’igie
ene o la salu
ute degli oc
ccupanti o dei
d vicini e in modo da
a non provocare:
a))
b))
c))
d))
e))
f)
sviluppo di
d gas tossici;
presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi;
emissione
e di radiazio
oni pericolo
ose;
inquiname
ento o toss
sicità dell’ac
cqua o del suolo;
s
difetti nell’eliminazio
one delle ac
cque di scarico, dei fumi o dei riffiuti solidi o liquidi;
ne di umidittà su parti o pareti dell’opera.
formazion
zione degli elementi tecnici che delimitan
no spazi chiusi
c
di
2. I materiali di costruz
fruizione dell’uttenza (pare
eti perimettrali, pareti interne,pa
areti mobilii, solai, pav
vimenti,
he galleggia
anti, contro
osoffitti, po
orte, ecc...) e gli imp
pianti di fornitura dei servizi,
anch
non devono em
mettere gas
s, sostanze
e aeriformi,, polveri o particelle, dannosi o molesti
75
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
per gli utenti, sia
a in condizioni norma
ali che in condizioni
c
c
critiche,
ad
d esempio sotto
e di elevate temperatu
ure, di irrag
ggiamento diretto
d
o pe
er impregna
azione d’ac
cqua.
l’azione
3. In particolare
p
per la clas
sse di mate
eriali a bas
se di fibre minerali,
m
non è conse
entito
l'utilizzo
o di quelli contenenti
c
fibre di am
mianto; i materiali
m
a base
b
di altrre fibre min
nerali
(di vetrro, ecc…) devono esse
ere trattati e posti in opera
o
in maniera tale da esclude
ere la
presenz
za di fibre in
i superficie e la cess
sione di que
este all'ambiente; in o
ogni caso non
n
è
consenttito l'utilizz
zo di materriali a base
e di fibre minerali
m
nei condotti d
degli impianti di
adduzio
one dell'aria
a.
4. In caso
c
di intterventi su edifici e strutture
s
con
c
presenz
za di mate
eriali conte
enenti
amianto
o, devono trovare applicazione le procedure e le mo
odalità esec
cutive pres
scritte
dalla le
egge 27 ma
arzo 1992 n. 257 e dalla
d
legge regionale 29 settembre 2003 n.
n 17
per il ris
sanamento
o, la bonifica e lo smalltimento de
ell’amianto.
5. Dev
ve essere, comunque, segnalato
o l'impiego
o di fibre minerali
m
ed
d individua
ata la
localizza
azione, al fine di consentire
c
la messa in opera
a di opporrtune azioni di
salvagu
uardia e bon
nifica in un eventuale successivo
o intervento
o edilizio.
76
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
CAPO VI – ESECUZIIONE DEGL
LI INTERVENTI EDILIZ
ZI
Art. 10
03. Inizio dei lavorri
1. Nei
N titoli abilitativi edilizi sono ind
dicati i term
mini temporrali per l’inizio dei lavo
ori.
2. Il termine temporale per
p l'inizio dei
d lavori per
p qualsias
si interventto, non può
ò essere
eriore ad un
n anno, de
eterminato a partire dalla
d
data di
d emission
ne del perm
messo di
supe
costrruire, ovvero dallo sca
adere del trentesimo
t
giorno dalla data di p
presentazio
one della
denu
uncia di iniz
zio attività.
3. L’intestatari
L
io del tito
olo abilitattivo edilizio, deve comunicarre per isc
critto al
comp
petente uffficio comu
unale la data
d
dell'in
nizio dei la
avori, entrro il terzo
o giorno
lavorrativo dall'e
effettivo inizio.
4. La
L comunica
azione, con
ntrofirmata dal direttore dei lavori e dal lega
ale rappres
sentante
dall'impresa ass
suntrice de
egli stessi, deve
d
contenere:
mi del titolo abilitativo edilizio cui i lavori si riferiscono;
r
;
- gli estrem
i numero di
d codice fiscale
f
del titolare, ov
vvero in
- le generalità, la residenza, e il
eralità del legale
caso di soggetto diverso da persona fisica, le gene
ntante, la denominazi
d
agione socia
ale, la sede
e legale, il numero
one e la ra
rappresen
di partita IVA;
alità delle imprese esecutrici dei lavorri, le generalità del legale
- le genera
rappresen
ntante, la denominazi
d
agione socia
ale, la sede
e legale, il numero
one e la ra
di partita
a IVA, il numero
n
di iscrizione alla Came
era di Com
mmercio In
ndustria,
Artigianatto e Agricoltura;
r
dalle imprese esecutrici
e
in merito a
all'organico
o medio
- una dichiiarazione resa
annuo, distinto perr qualifica, nonché una
u
dichiarrazione relativa al contratto
oni sindac
cali comparativamen
nte più
collettivo stipulato dalle organizzazio
rappresen
ntative, app
plicato ai lavoratori dip
pendenti;
cato di regolarità contributiva delle impres
se esecutric
ci . Tale ce
ertificato
- un certific
può esserre rilasciato
o, oltre che dall'INPS
S e dall'INA
AIL, per qu
uanto di rispettiva
competen
nza, anche dalle casse
e edili le qu
uali stipulano una app
posita conv
venzione
con i pre
edetti istitu
uti al fine del rilascio
o di un do
ocumento u
unico di re
egolarità
contributiva;
ponsabile del
d cantiere
e.
- le generalità del resp
L
dei lavori si manifesta
m
co
on l’avvio delle
d
fasi di attività ed
dilizia, in relazione
5. L'inizio
alla dimensione
e e natura dei lavori, che dimo
ostrino l'efffettiva volo
ontà di darre corso
secuzione dell'interve
d
ento edilizio
o; non son
no idonee a costituire
e inizio de
ei lavori,
all'es
operre meramen
nte prepara
atorie di alle
estimento del
d cantiere
e edile.
6. L’infruttuoso
L
o decorrere del term
mine tempo
orale per l'inizio
l
dei lavori, cos
sì come
even
ntualmente prorogato,, comporta la decaden
nza di dirittto del relativo titolo ab
bilitativo
ediliz
zio.
Arrt. 104. Riichiesta e determiinazione dei puntii fissi
1. Prima
P
dell'e
esecuzione di interventi di nuov
va edificazione o di interventi tesi
t
alla
realiz
zzazione di recinzio
oni, intere
essanti su
uperfici di pertinenza dell'inttervento
confiinante con proprietà pubbliche
p
o assoggettate all'uso pubblico, s
siano esse esistenti
e
o prreviste da strumenti urbanistici vigenti, l’’intestatario
o del perm
messo di co
ostruire,
77
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
deve richiedere all'Amminist
a
trazione Co
omunale la
a ricognizio
one per la determinazione
metrici e pla
animetrici.
dei punti fissi altim
sato deve
e provvedere alla identificazione med
diante
2. A tale fine, l'interess
a segnalazio
one, dei ca
apisaldi alttimetrici e planimetric
ci cui
picchetttatura o alltra idonea
dovrà essere
e
riferiito il traccia
amento dell'opera da realizzare.
3. La ricognizion
ne da partte di perso
onale del competentte ufficio comunale deve
v
giorn
ni lavorativ
vi dalla da
ata di pre
esentazione
e della relativa
avvenirre entro venti
domand
da.
4. Al termine delle
d
operrazioni di ricognizione, deve essere rredatto ve
erbale
e dei lavo
ori e dal legale rap
ppresentante dell'imp
presa
controfiirmato dal direttore
assuntrrice degli sttessi, nel quale
q
devono essere identificati la linea di confine co
on gli
spazi pubblici
p
o di uso pubblico, la quota altim
metrica di riferimentto del pian
no di
campag
gna, la de
elimitazione
e del perim
metro della
a costruzio
one e gli e
elementi metrici
m
indispen
nsabili alla corretta individuazion
ne della dislocazione della
d
stessa
a sul terreno.
5. La picchettattura o altra segna
alazione idonea,
i
dovrà esse
ere mante
enuta
nentemente
e visibile per tutta la
a durata de
el cantiere edile e co
omunque fino
f
a
perman
trenta giorni
g
succe
essivi alla data
d
di dich
hiarazione di
d fine lavorri.
6. Nei casi di interventi edilizi di nuova edificazione o di interrventi tesi alla
realizza
azione di re
ecinzioni, oggetto
o
di denuncia
d
di
d inizio attività, il pro
ogettista ch
he ha
asseverrato l'interv
vento ovve
ero un tecn
nico abilitatto, successivamente a
al concretiz
zzarsi
delle co
ondizioni di efficacia della denunc
cia e prima
a dell’effettiivo inizio de
elle opere, deve
provved
dere alla id
dentificazione, median
nte picchetttatura o altra
a
idone
ea segnalaz
zione,
della lin
nea di confiine con gli spazi pubb
blici o di uso pubblico,, della quotta di riferim
mento
del piano di cam
mpagna, de
el perimetrro della co
ostruzione e degli e
elementi metrici
m
nsabili per la corretta individuaziione della dislocazione
d
e della stes
ssa sul terre
eno.
indispen
7. Delle operazioni di cui so
opra, deve essere
e
reda
atto idoneo
o verbale co
ontrofirmatto dal
gale rappre
esentante dell'impresa
d
a assuntrice
e degli stes
ssi; il
direttorre dei lavorri e dal leg
verbale
e deve essere trasmes
sso all'Amm
ministrazione Comunale prima de
ell'effettivo inizio
dei lavo
ori.
8. La picchettattura o altra segna
alazione idonea,
i
dovrà esse
ere mante
enuta
nentemente
e visibile per tutta la
a durata de
el cantiere edile e co
omunque fino
f
a
perman
trenta giorni
g
succe
essivi alla data
d
di dich
hiarazione di
d fine lavorri.
Art. 105. Visite isp
pettive
1. L'Am
mministraziione Comu
unale duran
nte l'esecu
uzione dei lavori edilli, può disporre
l'effettu
uazione di visite
v
ispetttive tese alla verifica della regola
are esecuzione delle opere
o
e all'ac
ccertamento
o del rispe
etto del pro
ogetto assentito. A tal
t fine, l'A
Amministrazione
Comuna
ale può richiedere la presen
nza del direttore
d
d
dei
lavori e del legale
rappres
sentante de
ell'impresa assuntrice degli stessi.
Art. 106
6. Sicurez
zza e disc
ciplina ge
enerale de
ei cantierri edili
1. Ferm
me restand
do le disposizioni in materia
m
di qualificazio
one delle im
mprese di cui
c al
Decreto
o legislativo
o 12 aprile
e 2006, n. 163 e al d.P.R.
d
5 otttobre 2010
0, n. 207, tutti
t
i
lavori edili
e
discipliinati dal prresente Reg
golamento Edilizio, de
evono esse
ere realizza
ati da
78
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
perso
onale qualiificato e in possesso dei requisiti e delle idoneità te
ecnico-profe
essionali
previsti dalle leggi di setto
ore.
ealizzazione
e e conduziione dei can
ntieri edili, devono essere adotta
ate tutte
2. In fase di re
ecessarie misure
m
perr garantire la sicurezza e la inc
columità dei lavorato
ori, per
le ne
prevenire ognii forma di pericolo per la pu
ubblica inc
columità, p
per evitare
e danni
mbiente e per
p attenua
are le moles
stie a terzi..
all'am
3. In particola
are, devono essere osservate le disposiz
zioni speciifiche prev
viste dal
e alle misure per la tu
utela della salute e
Decrreto legislattivo 9 aprile 2008, n. 81 relative
per la sicurezz
za dei lavo
oratori nei cantieri temporanei
t
o mobili, sia nella fase di
d
c
che
durante
e l’esecuzio
one dei lavo
ori edili o d
di ingegneriia civile.
progettazione dell’opera
mmittenti, i responsab
bili dei lavo
ori, il coordinatore in materia
m
di s
sicurezza e gli altri
I com
sogg
getti individ
duati dalla norme vige
enti in matteria, ognuno per parrte di comp
petenza,
provvedono:
nimento del cantiere in
n condizion
ni ordinate e di soddisffacente salubrità;
a)) al manten
b)) alla sceltta dell’ubicazione di posti di lav
voro tenen
ndo conto delle condizioni di
ac
ccesso a tali posti, deffinendo vie o zone di spostamen
s
olazione;
to o di circo
c)) alle condiz
zioni di movimentazio
one dei vari materiali;
d)) alla man
nutenzione,, al contro
ollo prima dell’entratta in serv
vizio e il controllo
c
pe
eriodico de
egli appres
stamenti, delle
d
attrez
zzature di lavoro de
egli impiantti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti
d
che possono pregiudicare
p
e la sicurez
zza e la
alute dei lav
voratori;
sa
e)) alla delim
mitazione e all’allestime
ento delle zone
z
di stoccaggio e d
di deposito dei vari
m
materiali,
in particolare
e quando si tratta di materie
m
e di sostanze p
pericolose;
f) all’adeguamento, in funzione
f
de
ell’evoluzion
ne del canttiere, della durata effe
ettiva da
atttribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
o;
g)) la coopera
azione e il coordiname
c
ento tra datori di lavoro e lavoratori autono
omi;
h)) le interaz
zioni con le attività ch
he avvengo
ono sul luog
go, all’interrno o in pro
ossimità
de
el cantiere.
4. Devono
D
ess
sere altres
sì adottati tutti gli opportuni
o
accorgimen
nti atti a limitare
l'inqu
uinamento acustico e a evitare
e l'inquinamento atm
mosferico e delle acq
que, nel
rispe
etto delle no
orme vigen
nti in materria.
5. In relazion
ne all’entittà del cantiere, alla durata prevista delle lavo
orazioni,
ale e spaziale dei lavo
ori, nei can
ntieri devon
no essere realizzati
r
all’orrganizzazione tempora
idone
ei servizi igienici, con
c
scarich
hi conformi alla normativa vig
gente e adeguata
fornitura di acq
qua potabile, dotati di docce e spogliatoi
s
a disposizione dei lavo
oratori e
umero adeg
guato agli addetti. Do
ovrà essere
e altresì re
ealizzato ido
oneo spazio per le
in nu
operrazioni di prronto interv
vento di priimo soccors
so in caso d’infortunio
d
o.
6. Nel
N caso in cui sia pre
evista la rea
alizzazione di alloggi temporane
ei per i lavo
oratori e
per il personale
e di custod
dia, di stru
utture da destinare
d
a spazio me
ensa o perr uffici dite, dovranno essere
e assicurati i requis
siti di abita
abilità pres
scritti dal vigente
vend
Rego
olamento Lo
ocale d'Igie
ene.
7. Nei
N cantieri edili devon
no essere mantenuti
m
a disposizio
one dei fun
nzionari com
munali e
delle
e Autorità competenti, i tipi proge
ettuali relattivi all'interrvento in co
orso di esec
cuzione,
muniti del visto
o originale di approvazione, o copia
c
degli stessi; in caso di in
nterventi
etto di den
nuncia di inizio attiv
vità o seg
gnalazione certificata di inizio attività,
ogge
dovrranno esse
ere tenutii a dispo
osizione co
opia della denuncia
a o segnalazione
debittamente co
orredata dall'assevera
azione da parte del progettista
a e degli elaborati
e
79
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
allegati alla stess
sa, riportan
nti gli estrremi della data di prresentazion
ne al proto
ocollo
comuna
ale.
8. Il le
egale rapprresentante dell'impres
sa assuntric
ce dei lavori deve ess
sere presen
nte in
cantiere
e o vi dev
ve assicura
are la pre
esenza permanente di
d idonea persona ch
he lo
rappres
senti quale responsabile del canttiere. Le ge
eneralità de
el responsabile del can
ntiere
devono essere comunicate
e all'Amm
ministrazione
e Comuna
ale contes
stualmente alla
azione di inizio dei lavori.
dichiara
9. In caso
c
di inte
erruzione dei lavori, devono
d
esse
ere eseguitte le opere
e necessarie
e alla
garanzia della sicurezza, alla
a tutela delll'ambiente e dell'igien
ne, al rispettto del deco
oro.
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esisttente e ne
egli interventi di
10. Neg
ampliam
mento deglli edifici, de
evono esse
ere messe in atto tuttte le misurre idonee atte
a
a
tutelare
e gli eventu
uali occupanti delle po
orzioni di ed
dificio non interessate
e dai lavori edili;
dovrann
no altresì essere po
osti in essere tutti gli accorg
gimenti tec
cnici al fin
ne di
minimiz
zzare i disa
agi e al fine
e di consen
ntire l'acces
sso all'edific
cio e alle u
unità immob
biliari
non inte
eressate da
all'interventto e, per qu
uanto possibile, l'uso delle parti comuni.
11. Nel deposito e nell'accata
astamento di materiali di lavoraz
zione al suo
olo o sui pia
ani di
lavoro, devono es
ssere adottati tutti gli
g accorgim
menti atti ad
a impedirre l'insorge
ere di
pericolo
o per i lavoratori e perr la pubblica incolumittà.
12. Nei cantieri ed
dili nei quali siano in corso interventi edilizi disciplina
ati dal pres
sente
Regolam
mento Edilizio, deve
e essere affissa, in
n vista de
el pubblico
o, una ta
abella
chiaram
mente leggiibile avente
e dimensio
oni minime di metri 0,50
0
di altezza e di metri
1,00 di larghezza, con l'indiicazione de
egli estrem
mi del titollo abilitativ
vo edilizio, delle
s
del direttore dei
d lavori, dell'impresa
d
a assuntric
ce dei
generallità del titolare dello stesso,
lavori e del respon
nsabile del cantiere.
13. Sono esentati dall’obblig
go di cui al comma precedentte gli interventi edilizi di
enzione ordinaria.
manute
14. La tabella
t
e le scritte sono esenti da
al pagamen
nto di tasse e dei dirittti comunali..
15. In caso di viiolazioni alle disposiz
zioni del presente
p
a
articolo,
l'A
Amministrazione
ale procede alle oppo
ortune seg
gnalazioni alle
a
Autorittà compete
enti all'adozione
Comuna
dei con
nseguenti provvedim
menti e pu
uò ordinarre la sosp
pensione d
dei lavori, fino
all'accertamento dell'avvenut
d
ta osservan
nza delle prrescrizioni violate.
v
o nel presente articolo
o è fatto ric
chiamo e rrinvio al De
ecreto
16. Per quanto non precisato
legislatiivo 9 aprile
e 2008, n. 81.
8
Art. 107.
1
Disp
posizioni c
concerne
enti la pre
evenzione
e dei risc
chi di cadu
uta
d
dall’alto
1. Al fiine di prevenire i risc
chi di inforttunio sul lavoro a seguito di cad
dute nell’altto nei
cantieri temporane
ei o mobili di cui al de
ecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il pres
sente
venzione, anche
a
in attuazione del
d decreto
o n. 119 del 14
articolo detta norrme di prev
o2009 del Direttore
D
Ge
enerale dellla Direzione Sanità de
ella regione
e Lombardia
a.
gennaio
2. Le seguenti
s
dis
sposizioni si
s applicano
o alle nuove
e costruzion
ni di qualsiasi destinazione
d’uso (residenziale, commerrciale, indu
ustriale, agricolo ecc…
…) nonché in occasione di
nti su ediffici esistenti che com
mportino an
nche il rifa
acimento s
strutturale della
interven
copertu
ura.
3. L’inttera opera deve esserre progettata ed eseguita in mod
do che le successive azioni
a
di veriffica, manuttenzione o di riparaz
zione dell’o
opera stess
sa e delle sue pertine
enze,
80
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
e, possano avvenire in condizion
comp
prese le componenti tecnologich
t
ni di sicurez
zza per i
lavorratori che effettuano
e
t
tali
lavori e per le perrsone prese
enti nell’edificio ed inttorno ad
esso.
P
l’access
so alla cope
ertura devo
ono esservi una o più
ù aperture aventi le seguenti
s
4. Per
dime
ensioni minime:
- l’apertura verticale di
d accesso alla
a
copertu
ura deve av
vere larghezza ≥ 0,70
0 metri e
esenza di vincoli costrruttivi non e
eliminabili saranno
altezza di ≥ 1,20 metri. In pre
c
one dimens
sioni divers
se, ma che devono ga
arantire un agevole
prese in considerazio
passaggio
o delle pers
sone e dei materiali;
m
esso al sotttotetto de
eve essere dimension
nata sui
- l’apertura orizzontale di acce
ali e attrezzature da trasportare
e e comunq
que non
prevedibilli ingombri di materia
deve averre una supe
erficie inferriore a 0,50
0 mq;
- l’apertura orizzontale
e o inclinatta di access
so alla cope
ertura deve
e avere le seguenti
s
ce netta di passaggio::
misure minime di luc
- superficie ≥ 0.50 mq;
f
retta
angolare, il
i lato inferiore deve essere ≥ 0,70 metri; nelle
- se di forma
vecchie
e costruzio
oni esso può esserre ridotto a 0,65 m
metri nel rispetto
comunque della superficie
s
m
minima
prev
vista;
ezione circo
olare il diam
metro deve essere ≥ 0,80
0
metri.
- se a se
5. l’’accesso da
a aperture orizzontalli o inclina
ate non de
eve comportare la rim
mozione
dell’a
anta dalla/e sede/i in
n cui è ince
ernierata allo
a
stipite ed il sistem
ma di conn
nessione
dell’a
anta allo stipite deve
e essere tale da impe
edire il disttacco accid
dentale delll’anta in
posiz
zione di ap
pertura; l’a
anta dovrà inoltre es
ssere provv
vista di me
eccanismo tale da
evita
are l’investimento imp
provviso e incontrollato
o del sogge
etto che la apre.
6. L’accesso
L
aii luoghi ele
evati deve poter
p
avven
nire in cond
dizioni di sicurezza. Gli
G edifici
devo
ono essere muniti di id
donei manu
ufatti tali da
d consentire l’accesso
o sulla copertura e
perm
mettere gli interventi di manutenzione e riiparazione, in sicurez
zza. Le mod
dalità di
accesso in sicurezza ai luoghi elevatti dovranno
o essere de
efinite nel ffascicolo de
ell’opera
n un docum
mento equiv
valente pre
edisposto dal
d progettiista o dal direttore
d
se previsto o in
d
e di cui al presente comma
c
non
n elimina l’obbligo di allestire
dei lavori. La disposizione
ee opere provvisionali laddove si
s configura
ano lavori importanti sulle faccia
ate e sui
idone
tetti nel rispetto
o della norm
mativa vige
ente.
7. Per
P gli edifici per i quali non esiste la poss
sibilità di ac
ccesso alla copertura tramite
aperrtura dall’interno dell’e
edificio med
desimo e non
n
sono prrevisti man
nufatti fissi esterni,
dovrrà essere de
escritta una
a modalità d’accesso che
c
minima
amente pre
eveda:
- L’attrezza
atura più ido
onea da utilizzare perr accedere alla
a copertu
ura;
edificio dove
e operare l’accesso in relazione alla posizio
one sulla
- il punto esterno all’e
mi di ancoraggio.
copertura dei sistem
Tale descrizione
e deve far parte degli elaborati del fascico
olo dell’opera se previisto o in
un documento equivalente
e
e.
n
edifici per conse
entire l’acce
esso ed il llavoro in sicurezza
8. I manufatti richiesti negli
sulle
e coperture,, possono essere
e
costituiti da dis
spositivi di ancoraggio
o. Questi dispositivi
richie
edono che:
- siano dislo
ocati in mo
odo da cons
sentire di procedere
p
in
n sicurezza
a su qualsia
asi parte
della copertura, a partire
p
dal punto di accesso alla stessa, fino al pu
unto più
lontano;
- siano chia
aramente id
dentificati per
p forma e/o
e colore o con altro mezzo analogo;
a di accesso alla cope
ertura sia posta
p
idone
ea cartellonistica identtificativa
- nella zona
da cui risulti l’obblig
go dell’uso di imbracatture di sicu
urezza e di funi di trattenuta,
81
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
l’identificazio
one e la po
osizione deii dispositivii fissi a cui ancorarsi e le modalità di
ncoraggio;
an
l’ancoragg
- il punto di accesso sia
s
conform
mato in modo
m
da consentire
c
gio al
m
manufatto
fisso senza rischio
r
di ca
aduta.
Questi dispositivi devono essere
e
realizzati in modo da mantenere
e nel temp
po le
arie caratte
eristiche di resistenza
a e solidità. L’azione
e di mante
enimento di
d tali
necessa
requisitti è a carico
o del proprietario dell’’edificio e verrà
v
esercitata sulla b
base di ade
eguati
program
mmi di manutenzio
m
ne eseguiiti da personale sp
pecializzato
o seguend
do le
prescriz
zioni del fa
abbricante. I dispositivi di anco
oraggio dev
vono posse
edere i req
quisiti
previsti dalle relattive norme UNI EN e norme
n
EN vigenti.
v
s
adottate devono esserre evidenziate nella documenta
d
azione tecnica a
9. Le soluzioni
corredo
o delle dom
mande tese
e all’ottenim
mento di permesso
p
d costruire
di
e, nonché delle
segnala
azioni certifficate di iniz
zio attività e delle den
nuncie di inizio attività
à.
10. A lavori ultima
ati l’installattore attesta
a la conform
mità dell’installazione dei manuffatti o
nsentono l’a
accesso e il lavoro in sicurezza
s
su
ulla copertu
ura median
nte:
disposittivi che con
- la dichiarazione della corretta messa
m
in op
pera dei co
omponenti di sicurezza in
elazione alle
e indicazion
ni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
re
- le
e certificazio
oni del prod
duttore di materiali
m
e componentti utilizzati;
- la verifica della rispond
denza delle
e soluzioni adottate a quanto descritto in sede
prrogettuale.
atto della progettazion
p
ne di edific
ci dotati di ampie sup
perfici fines
strate sarà cura
11. All’a
del progettista ind
dicare negli elaborati di progettto, le attre
ezzature fis
sse previste
e per
ezza le suc
ccessive op
pere di ma
anutenzione o pulizia
a delle sup
perfici
eseguirre in sicure
verticali esterne.
ossimo all’’accesso alla
a
copertura dovrà essere e
esposta id
donea
12. In luogo pro
e richiami l’obbligo dii utilizzare appropriatti dispositiv
vi di protezione
cartellonistica che
uale. Inoltre
e, nell’affid
damento de
ei lavori di manutenzio
one, verific
ca o riparaz
zione,
individu
il comm
mittente dev
ve prenderre in consid
derazione il fascicolo dell’opera, se predisp
posto,
ed info
ormare dell contenuto l’appalta
atore affinc
ché questi possa es
seguire i lavori
l
commis
ssionati ten
nendo conto
o delle cara
atteristiche dell’opera,, dei rischi potenziali, degli
elementi protettivi incorporati nell’operra e delle attrezzature
a
e ausiliarie necessarie
e. Tali
ssere fornitte a maggiior ragione
e laddove non
n
esiste la possibilità di
notizie devono es
o alla copertura tramite aperttura all’intterno dell’e
edificio me
edesimo e non
accesso
esistono
o manufattti fissi per accedervi.
a
13. Il fa
ascicolo delll’opera, lad
ddove prev
visto, deve contenere le informa
azioni utili ai
a fini
della prrevenzione e protezio
one dai risc
chi cui sara
anno espos
sti i lavorattori nel corrso di
lavori successivi
s
e i provvedimenti prog
grammati per
p prevenire tali risc
chi. Ove no
on sia
previsto
o il fascico
olo, sarà cu
ura del pro
ogettista o dal diretto
ore dei lav
vori redigerre un
docume
ento analog
go con la descrizione degli eleme
enti protetttivi incorporati nell’opera e
delle attrezzature
e ausiliarie
e necessariie per con
ndurre i la
avori di m
manutenzion
ne in
za. Copia del
d fascicolo dell’operra o docum
mento equiv
valente vie
ene allegata
a alla
sicurezz
richiesta di abitab
bilità o di agibilità del fabbrica
ato o collaudo per fine lavori; deve
p
o o comunq
que al resp
ponsabile de
ell’immobile
e. Il docum
mento
essere fornita al proprietario
ssere aggio
ornato in occasione
o
d ogni inte
di
ervento successivo su
ulle compo
onenti
deve es
statiche
e e/o sugli impianti.
82
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Art.. 108. Rec
cinzioni provvisor
p
rie per il cantiere
c
e strutturre provvis
sionali
1. I cantieri edili
e
devon
no essere opportuna
amente delimitati e isolati con
n idonei
accorgimenti tecnici
t
pro
otettivi, attti a salva
aguardare la pubblic
ca incolum
mità, ad
curare la tu
utela e la salute
s
della popolazion
ne e a perm
mettere il pubblico transito e
assic
l'acce
esso agli sp
pazi pubblic
ci o di uso pubblico co
onfinanti co
on l'area im
mpegnata dai lavori
edili..
2. Gli
G interven
nti di recup
pero del pa
atrimonio edilizio
e
esis
stente, inte
eressanti fa
abbricati
insistenti o con
nfinanti con
n spazi pub
bblici o di uso pubblico, possono effettua
arsi solo
zione di re
ecinzione chiusa
c
dei fabbricati stessi o prrevia l'adoz
zione di
previa realizzaz
oghe misurre protettive atte a ga
arantire la pubblica
p
inc
columità.
analo
3. Le
L disposizioni del pre
ecedente co
omma non si applican
no in caso d
d’interventi edili di
modesta entità
à la cui durata sia inferiore a cinque
c
giorrni continua
ativi, purch
hé siano
ortunamentte vigilati e segnalati e a condiz
zione che siano
s
poste
e in essere
e idonee
oppo
misu
ure protettiv
ve per evita
are ogni po
ossibile periicolo e inco
onveniente.
4. L'autorizzaz
L
zione alla re
ealizzazione
e delle recinzioni prov
vvisorie di c
cantiere e alla
a posa
di strutture pro
ovvisionali di
d cantiere, si considera compres
sa nel titolo
o abilitativo
o edilizio
cui il cantiere si riferisce.
E obbligo del
d committente, del direttore dei lavori e dell'impres
sa assuntriice degli
5. E'
stess
si, acquisire, preventiivamente alla
a
realizza
azione delle
e recinzion
ni, il benesttare e il
nulla
a - osta da
a parte deg
gli Enti ese
ercenti le condutture e i cavi, a
aerei e sottterranei,
even
ntualmente presenti ne
ell'area di cantiere.
c
Qualora la re
ecinzione ra
acchiuda manufatti
m
attinenti a serrvizi pubblic
ci, deve essere sempre consentiito pronto e libero accesso al
onale degli Enti eserce
enti tali pubblici serviz
zi.
perso
6. Il committe
ente, qualo
ora le operre di predis
sposizione del cantie
ere presupp
pongano
a di spazi pubblici
p
deve preventtivamente o
ottenere l'a
apposita
l'occupazione temporanea
orizzazione da parte de
ella compettente Autorrità.
Auto
7. Le
L recinzion
ni provvisorrie di cantiere devono
o essere re
ealizzate co
on idonei materiali,
m
devo
ono avere aspetto de
ecoroso, alltezza miniima pari a metri 2,0
00 e risulta
are non
trasp
parenti.
8. Le
L porte o i cancelli ricavate nelle
n
recinz
zioni provv
visorie, dev
vono aprirs
si verso
l'inte
erno dell'area di ca
antiere, de
evono esse
ere realizz
zate in m
modo da impedire
l'accidentale intterferenza con gli spa
azi pubblici o di uso pubblico co
onfinanti e devono
ute chiuse dopo l'orarrio di lavoro
o e comunq
que quando
o i lavori non sono
essere mantenu
orso.
in co
9. Gli
G angoli delle
d
recinz
zioni o di altre struttture provvisionali di cantiere sp
porgenti
verso
o il suolo pubblico,
p
de
evono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche
e ros
sse con ido
onea vernic
ce riflettentte e devon
no essere muniti
m
di se
egnale illum
minato a
luce rossa, che
e deve rim
manere acce
eso dal tra
amonto al levare del sole e comunque
secondo l'orario
o della pubblica illumin
nazione.
L recinzion
ne deve ess
sere corredata, ove ne
ecessario, da
d regolam
mentare seg
gnaletica
10. La
strad
dale e da integrazione
e di illumin
nazione stra
adale, seco
ondo le dis
sposizioni im
mpartite
dalla
a competente Polizia Locale
L
e a cura
c
e spese
e del comm
mittente deii lavori.
11. L'Amministr
L
razione Com
munale ha la facoltà di
d servirsi delle
d
recinz
zioni provv
visorie di
cantiere prospe
ettanti verrso spazi pubblici,
p
pe
er il serviz
zio delle p
pubbliche affissioni
a
za che sia dovuto per tale
t
uso ne
essun corris
spettivo.
senz
12. Tutte
T
le sttrutture provvisionali presenti nei cantieri edili ((ponti di servizio,
s
impa
alcature, sc
cale, rampe
e, parapettti e simili) devono av
vere requis
siti di resis
stenza e
stabiilità ed es
ssere dotatte di idone
ee protezio
oni atte a garantire l'incolumità delle
83
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
persone
e e l'integrrità delle co
ose; devon
no altresì essere confo
ormi alle v
vigenti norm
me di
legge in
n materia di
d prevenzio
one degli in
nfortuni sul lavoro.
13. Le fronti
f
dei ponti prosp
picienti spa
azi pubblic
ci o di uso
o pubblico, devono essere
adeguatamente ch
hiuse con te
eli di rivesttimento, stuoie, gratic
cci, reticolati o altro mezzo
m
sione delle polveri e atto
a
ad assicurare dife
esa e tratte
enuta
idoneo per impediire la diffus
adute accid
dentali di materiali.
m
contro i rischi di ca
14. Le scale
s
aeree, i ponti mobili, gli ap
pparecchi e i macchina
ari per il so
ollevamento
o non
possono
o essere po
osti in eserrcizio se non sono muniti del rela
ativo certificato di collaudo
rilasciatto dalle Autorità comp
petenti; og
gni altro ma
acchinario impiegato
i
n
nei cantierii edili
deve ris
spondere alle norme di
d legge vig
gente in ma
ateria.
15. Imm
mediatamen
nte dopo il compime
ento dei lav
vori edili, l'impresa a
assuntrice deve
provved
dere alla rimozione
r
della recin
nzione e delle
d
struttture provv
visionali e deve
restituirre al pristino stato l'eventuale spazio pu
ubblico tem
mporaneam
mente occupato,
liberand
dolo da ogn
ni ingombro
o o impedim
mento.
16. In difetto
d
dell'o
osservanza
a delle pres
scrizioni del presente articolo, l'A
Amministrazione
Comuna
ale procede alle oppo
ortune seg
gnalazioni alle
a
Autorittà compete
enti all'adozione
dei co
onseguenti provvedim
menti e può ordin
nare l'ese
ecuzione d
degli oppo
ortuni
accorgimenti, fattta salva la facoltà di interv
vento sosttitutivo d'u
ufficio a spese
s
dempiente..
dell'inad
17. Per quanto non precisato
o nel presente articolo
o è fatto ric
chiamo e rrinvio al De
ecreto
legislatiivo 9 aprile
e 2008, n. 81.
8
Art. 10
09. Sistem
mazione e bonifica
a delle arree edific
cabili
1. E' vietato realizzare nuov
ve costruzio
oni su terre
eni che sian
no serviti co
ome depos
sito di
n genere, le
etame o alttro materiale insalubre
e che abbia
a potuto inq
quinare il suolo,
s
rifiuti in
se non previo com
mpleto risan
namento de
el sottosuolo corrispon
ndente.
cedentemente all'ese
ecuzione di
d lavori edili inte
eressanti a
aree indus
striali
2. Prec
dismess
se, attività
à di depos
sito e com
mmercio di idrocarburi, attività di deposito o
commercio di sos
stanze o preparati
p
to
ossici, dev
vono essere
e effettuatte le opportune
accertamen
nto dei limitti di contam
minazione dei
d suoli, n
nel rispetto delle
verifiche tese all'a
ure fissate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in matteria.
procedu
3. Qua
alora il terrreno oggettto di edific
cazione fos
sse soggettto a infiltrrazioni di acque
a
sotterra
anee o sup
perficiali, dovrà
d
esse
ere operato
o un idone
eo drenagg
gio e dovrranno
essere adottati gli adeguati accorgimen
nti atti a ga
arantire la salubrità
s
de
el sito.
donate o che
c
comunq
que interes
ssano
4. Gli interventi di sistemazione di arree abband
i gravi sittuazioni di carenza di condizioni igienico - sanitarie, devono essere
luoghi in
precedu
ute da adeg
guati interv
venti di risa
anamento e dovrà essere acquis
sito il bene
estare
dell’ente competen
nte in mate
eria di prote
ezione amb
bientale.
Art. 110. Sca
avi
1. La stabilità
s
degli scavi de
eve essere assicurata in modo da
d resistere
e alla spintta del
terreno circostante e in mod
do da non compromettere la sic
curezza di e
edifici, imp
pianti,
atti posti ne
elle vicinan
nze.
strutturre e manufa
84
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
2. La
L sicurezza
a degli ediffici, degli im
mpianti, delle strutturre e dei ma
anufatti circ
costanti,
deve
e essere ve
erificata a cura del direttore de
ei lavori e del
d responsabile del cantiere
mediante idone
eo monitora
aggio.
Q
fos
sse riscontrrata qualsia
asi anomalia, lesione o infiltrazione d'acqua negli
3. Qualora
edific
ci circostan
nti, il diretttore dei la
avori e il responsabile
e del cantiiere devono darne
immediata com
municazione
e all'Ammin
nistrazione Comunale, fermo restando l'ob
bbligo di
ni operazio
one di scav
vo e di ado
ottare tutte
e le cautelle per gara
antire la
sospendere ogn
uoghi.
sicurrezza dei lu
4. In tali casi, l'Amministrazione Comunale,
C
fatta salva l'opportu
unità di prrocedere
mittente de
ei lavori, può richiede
ere allo stes
sso, idonea
a perizia
d'uffficio a spese del comm
redatta da tec
cnico abilita
ato e attestante l'ins
sussistenza
a di perico
oli per la pubblica
p
vero in caso di accerttato pericollo, può ord
dinare l'ese
ecuzione de
ei rimedi
incolumità, ovv
giare la situ
uazione gen
neratasi.
ritenuti congrui a frontegg
G scavi non
n
devono
o in alcun
n modo arrrecare da
anno, impe
edire o dis
sturbare
5. Gli
l'ordinario uso degli spaz
zi pubblici o di uso pubblico; qualora
q
risultasse necessaria
emporanea
a di tali spazi, il comm
mittente dei lavori deve preventiv
vamente
l'occupazione te
nere le ap
pposite Auttorizzazionii per l'occupazione del
d
suolo pubblico e per la
otten
manomissione del suolo pubblico.
F
restando gli ade
empimenti previsti
p
dalla norme vigenti
v
in m
materia di riffiuti e di
6. Fermi
gestiione delle terre e ro
occe da sc
cavo, per ogni
o
interv
vento di sc
cavo che comporti
c
l'allo
ontanamentto di materriale di risu
ulta, deve essere
e
comunicato al competentte ufficio
comu
unale, l'idoneo recapitto in cui si intende con
nferire tale materiale.
7. Nelle
N
operazioni di tra
asporto dev
ve evitarsi ogni imbra
attamento d
del suolo pubblico;
in ca
aso di eve
entuali disp
perdimenti di materiali lungo il
i percorso
o verso il recapito
autorizzato, la pulizia delle strade è a cura e sp
pese dell'im
mpresa assuntrice dei lavori e
mmediatamente.
dovrrà essere efffettuata im
8. E'
E in ogni ca
aso facoltà dell'Ammin
nistrazione Comunale,, ordinare l'adozione di
d idonei
accorgimenti te
ecnici al fine
e di evitare
e l'imbrattamento del suolo pubb
blico.
N casi di scavi
s
che co
omportino pregiudizio
o delle cond
dizioni di sic
curezza dell traffico
9. Nei
a causa del rile
evante num
mero di tras
sporti nece
essari all'allontanamen
nto dei matteriali di
nistrazione Comunale
e potrà pre
escrivere pa
articolari orari e perc
corsi per
risultta, l'Ammin
l'effe
ettuazione di
d detti tras
sporti.
10. La
L raccolta,, il trasporrto, lo smaltimento e l'eventua
ale riutilizz
zo dei matteriali di
risultta di scavii sono, in ogni caso,, soggetti al rispetto delle vige
enti disposizioni in
mate
eria di rifiutti e alle pre
escrizioni di carattere igienico-sanitario.
Art. 111.
1
Dem
molizioni
1. In tutti i ca
antieri in cu
ui si proced
da ad interv
venti di de
emolizione a mezzo dii palle o
o meccanico
o, ovvero a mezzo di esplosivi, dovranno trovare
altri macchinarri a braccio
ele atte a impedire
i
l'iinsorgere di
d situazioni di pericolo per la
appliicazione tutte le caute
pubb
blica incolum
mità.
2. Nei
N cantierii dove si procede
p
all'effettuazio
one di dem
molizioni, si deve provvedere
affinché i mate
eriali risulta
anti dalle sttesse, veng
gano fatti scendere
s
al suolo a mezzo
m
di
osite tromb
be o recipienti e comunque previa bagn
natura allo
o scopo di evitare
appo
l'ecce
essivo sollevamento di polveri; l'Amministrazione Comunale potrà pre
escrivere
l'ado
ozione di sp
peciali accorrgimenti allo scopo di evitare l'ec
ccessiva po
olverosità.
85
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
3. Nei casi di dem
molizioni di edifici fac
centi parte di cortine edilizie o c
comunque a cui
siano addossati alltri fabbrica
ati o strutture, devon
no essere adottate
a
tuttte le caute
ele in
d non compromette
erne la sicurezza. An
nalogamentte, in caso
o di demolizioni
modo da
parziali, deve essere salva
aguardata la stabilità
à e l’uso della parte
e residua della
costruzione.
anti luoghi in gravi situazioni di carenz
za di condizioni
4. Le demolizioni interessa
o - sanitarie
e, devono essere
e
precedute da adeguati interventi di rrisanamento.
igienico
5. I materiali
m
ris
sultanti alle demolizioni non devono
d
ess
sere accata
astati sul suolo
pubblico
o; qualora si rendess
se necessa
ario per le particolari condizioni di lavoro o in
ragione
e della nattura delle opere, occ
cupare tem
mporaneame
ente spazi pubblici per
p
il
momen
ntaneo acc
catastamen
nto dei materiali
m
di risulta,, il comm
mittente dovrà
d
preventtivamente ottenere l'apposita Autorizzaz
zione per l'occupaziione del suolo
pubblico
o. In tali casi, dov
vranno ess
sere adottate tutte le cautele
e per imp
pedire
l'insorgere di periicoli per la pubblica incolumità e dovrann
no essere a
adottati tuttti gli
arantire il rispetto del decoro.
accorgimenti tecniici atti a ga
mi restando
o gli adem
mpimenti prrevisti dalla
a norme viigenti in m
materia di rifiuti,
r
6. Ferm
per ogni interven
nto di dem
molizione che
c
comporti l'allonta
anamento di materia
ale di
u
comunale, l'ido
oneo recapito in
risulta, deve essere comunicato al competente ufficio
cui si in
ntende confferire tale materiale.
m
7. Nelle operazioni di traspo
orto deve evitarsi
e
ogn
ni imbrattamento del suolo pubb
blico;
o di eventu
uali disperrdimenti di materiali lungo il percorso
p
ve
erso il rec
capito
in caso
autorizz
zato, la pullizia delle strade
s
è a cura
c
e spes
se dell'imprresa assunttrice dei lav
vori e
dovrà essere
e
effetttuata imme
ediatamentte.
8. E' in
n ogni caso
o facoltà dell'Amministtrazione Co
omunale, orrdinare l'ad
dozione di id
donei
accorgimenti tecniici al fine di evitare l'im
mbrattame
ento del suo
olo pubblico
o.
molizioni ch
he comporttino pregiud
dizio delle condizioni di sicurezz
za del
9. Nei casi di dem
traffico a causa del rilevan
nte numero
o di traspo
orti necess
sari all'allon
ntanamento
o dei
materia
ali di risulta
a, l'Ammin
nistrazione Comunale potrà pres
scrivere pa
articolari orrari e
percors
si per l'effetttuazione di detti trasp
porti.
10. La raccolta, il trasporto,, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei materiali di
molizioni sono, in ogni
o
caso, soggetti al rispetto
o delle viigenti
risulta delle dem
zioni in matteria di rifiu
uti e alle prrescrizioni di
d carattere
e igienico-sa
anitario.
disposiz
Art. 112. Cau
utele per ritrovame
r
enti di be
eni culturrali
11. I ritrovamentii di cose immobili o mobili in
ndicate ne
ell'articolo 10 del de
ecreto
naio 2004, n. 42, devono essere immediata
amente, e c
comunque entro
legislatiivo 22 genn
ventiqu
uattro ore, denunciati alla competente So
oprintenden
nza o all'A
Amministrazione
Comuna
ale ovvero all'Autorità
à di Pubblic
ca Sicurezz
za nei mod
di e nei terrmini discip
plinati
dall’articolo 90 del decreto le
egislativo 22
2 gennaio 2004,
2
n. 42
2.
A
Art.
113. Manomis
ssione de
el suolo pubblico
1. La manomissio
m
one di suolo
o pubblico è soggetta ad appositta Autorizza
azione rilas
sciata
dall’Amministrazio
one Comuna
ale.
unque, sog
ggetti priva
ati o Enti erogatori di
d pubblici servizi, in
ntenda ese
eguire
2. Chiu
interven
nti che com
mportano la
a manomis
ssione del suolo pubb
blico, fatte salve le norme
86
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
che regolamenttano l'occupazione di suolo pubblico, deve
e presentare
e idonea domanda
ompetente ufficio
u
comunale.
al co
3. La
L domanda
a, redatta in carta lega
ale, deve contenere:
c
- le generalità, la resiidenza, e ill numero di
d codice fiiscale del rrichiedente,, ovvero
o da pers
sona fisica
a, le gene
eralità dell legale
in caso di soggettto diverso
ntante, la denominazi
d
one e la ra
agione socia
ale, la sede
e legale, il numero
rappresen
di partita IVA;
presa esecu
utrice dei la
avori;
- le generalità dell'imp
ne esatta del
d luogo in cui si inten
nde effettua
are l'intervento.
- l'ubicazion
L domand
da deve es
ssere corre
edata dalla
a seguente
e documentazione in duplice
4. La
copia
a:
- planimetrria catastale
e in scala 1.1000
1
con individuazione dell'are
ea d'interve
ento;
e orientata,, in scala non inferiore
e a 1:500, con individ
duazione
- planimetrria generale
delle dimensioni dell'intervento
o e con la prospettazione dello
o stato dei luoghi:
o, presenz
za di vege
etazione,
materiali della pavimentazione del suolo pubblico
acinesche, caditoie, co
ordoli, e di eventuali a
altri manufatti.
aiuole, chiusini, sara
zazione è subordinato alla prese
entazione d
di idonea ca
auzione,
5. Il rilascio dell’Autorizz
d
si con app
posita delib
berazione del
d compettente organ
no comuna
ale sulla
da determinars
base
e dei costi parametrici
p
dei lavori da effettua
are, a garan
nzia della corretta oss
servanza
di tu
utte le dis
sposizioni contenute
c
nella stess
sa e della congrua rrealizzazion
ne degli
interrventi di sca
avo, riempiimento e ripristino del suolo pubblico.
6. Gli
G interven
nti da esegu
uirsi in cas
si d'urgenza
a e di peric
colo per la pubblica e privata
incolumità pos
ssono essere esegu
uiti senza preventiv
va autorizz
zazione, sotto
s
la
onsabilità personale del comm
mittente de
ei lavori, nei limiti indispensa
abili per
respo
l'elim
minazione dell'inconve
d
eniente. In tali casi, entro tre giorni lavo
orativi l'inte
eressato
dovrrà, comunque provved
dere alla re
egolarizzaziione dell'intervento urgente, neii modi e
nei termini pres
scritti dai commi prece
edenti.
A termine
e dei lav
vori di manomissio
m
one del suolo
s
pub
bblico, il titolare
7. Al
dell'A
Autorizzazio
one è te
enuto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione
Comunale, per mezzo di comunicazio
c
one scritta.
E
trenta
a giorni da
al ricevimento della comunicazi
c
8. Entro
one, deve essere efffettuata,
alla presenza del soggettto titolare
e dell'Autorizzazione o di suo delegato, verifica
onale dell'A
Amministraz
zione Comu
unale, tesa
a alla verifiica della
ispetttiva da parrte di perso
cong
gruità dei la
avori di riprristino effettuati.
9. In caso di esito
e
negatiivo della ve
erifica, l'Am
mministrazio
one Comun
nale potrà ordinare
o
nadempientte l'esecuzione dei lavori
l
nece
essari che dovranno essere
al soggetto in
guiti entro dieci
d
giorni, ovvero, potrà
p
ordinarne l'esec
cuzione d'ufficio con addebito
a
eseg
delle
e spese al soggetto titolare
t
dellla Autorizzazione. In tale caso, l'Amministrazione
Comunale pro
ovvederà ad
a
escute
ere la garanzia pre
estata, de
etraendo il costo
d
o della cauz
zione.
dell'intervento dall'importo
a garanzia prestata sarà rilasc
ciata nei
10. In caso di esito positivo della verifica, la
successivi trentta giorni.
N
eressano il suolo pubb
blico, la pa
avimentazio
one o la
one di scavi che inte
11. Nell'esecuzi
vege
etazione es
sistente non dovrà es
ssere danneggiata o lesionata o
oltre il limiite dello
scavo. La stess
sa, pertantto, dovrà essere
e
opp
portunamen
nte tagliata
a con continuità in
a sezione de
ello scavo.
modo da delimiitare con prrecisione la
87
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
12. Il materiale
m
d risulta dello
di
d
scavo
o non dov
vrà in alcu
un modo o
occupare spazio
pubblico
o oltre a quello ogg
getto di ap
pposita auttorizzazione
e all'occupazione e dovrà
d
essere tempestiva
t
amente conferito press
so le discarriche autorizzate.
13. I rie
empimenti, da effettuarsi con i materiali
m
prrescritti nell'Autorizzaz
zione, dovrranno
essere eseguiti im
mmediatame
ente dopo l'effettuazio
l
one dei lavo
ori, in modo da limitare gli
enienti per il pubblico transito.
inconve
14. Dov
vrà essere
e cura del
d
sogge
etto titolare dell'Au
utorizzazion
ne, ripristtinare
immediatamente eventuali cedimenti e conservare il piano
p
del suolo pub
bblico
messo, unifo
orme e priv
vo di dislivelli.
manom
15. In caso
c
di manomissione
e di strade o di acces
ssi a edifici pubblici, p
potranno essere
prescrittti orari e modalità
m
di esecuzione
e dei lavori,, anche in ordine
o
al differimento degli
interven
nti, in ragione di as
ssicurare il transito veicolare
v
e pedonale. Per interrventi
interess
santi le sttrade di maggiore
m
intensità di
d traffico,, potrà es
ssere prescritto
l'utilizza
azione di te
ecniche "spingitubo".
16. Imm
mediatamen
nte dopo il riempimen
nto dovrà essere
e
eseg
guito il riprristino del suolo
pubblico
o danneggiato, con
n le mod
dalità ese
ecutive e i materia
ali determ
minati
nell'Auttorizzazione
e.
17. I lavori di rip
pristino dov
vranno ess
sere preced
duti dalla messa in quota di tutti
t
i
e caditoie, i cordoli dei
d
marciapiedi o de
elle aiuole e gli
chiusinii, le saracinesche, le
eventua
ali altri manufatti
m
p
presenti
ne
ell'area ogg
getto dell'intervento,, siano es
ssi di
propriettà pubblica o privata.
18. I la
avori di ripristino dovranno comprendere anche
e l'eventua
ale segnaletica
orizzonttale e verticale danne
eggiata, da eseguirsi con
c
i materiali e le mo
odalità pres
scritte
dall'Amministrazio
one Comunale, che po
otrà comun
nque fare eseguire
e
i la
avori da prropria
a incaricata
a, con adde
ebito dei cos
sti al sogge
etto titolare
e dell'Autorizzazione.
impresa
19. Per tutta la du
urata dell'A
Autorizzazio
one e comunque fino
o all'espleta
amento positivo
della viisita ispettiiva di colllaudo, il so
oggetto tito
olare dell'A
Autorizzazio
one, è obblligato
alla delimitazione
e dell'area di cantierre con idonea recinz
zione o tra
ansenna attta a
o all'area og
ggetto di in
ntervento e a limitare
e la diffusio
one di polv
veri e
interdire l'accesso
eve essere corredata,, ove nece
essario, da regolamentare
rumori. La delimitazione de
etica strada
ale, secondo
o le disposizioni imparrtite dall'Am
mministraziione Comun
nale.
segnale
20. Il so
oggetto tito
olare dell'Autorizzazione è responsabile di qualsiasi
q
da
anno prodo
otto a
persone
e, animali o cose, provocato
o nel cors
so dei lav
vori. Il so
oggetto tittolare
dell'Auttorizzazione
e è, in particolare,
p
responsab
bile di ev
ventuali da
anni prodo
otti a
tubazioni, cavi, condutture
c
, vegetazione, aiuolle, chiusini, saracine
esche, cad
ditoie,
uali altri ma
anufatti, di proprietà pubblica
p
o privata.
p
cordoli, e a eventu
Art. 114
4. Discipliina d’uso del sotto
osuolo
so degli sp
pazi di sotttosuolo perr finalità pubbliche, nel
n rispetto
o della dire
ettiva
1. L’us
della Presidenza del
d Consiglio dei Min
nistri del 3 marzo 19
999, ha come obiettivo la
zazione deg
gli spazi di superficie
s
r
rispetto
ai quali
q
gli spa
azi nel sotttosuolo risu
ultano
valorizz
complementari.
s
di sotttosuolo per finalità pu
ubbliche, deve intende
ersi l’utilizz
zo del
2. Per uso degli spazi
sottosuolo per i sottoserv
vizi impian
ntistici, i locali tec
cnici, la rrealizzazion
ne di
assaggi pe
edonali o veicolari, la realizz
zazione dii parchegg
gi interratti, la
sottopa
realizza
azione di re
eti di viabilittà, la realiz
zzazione di reti di trasporto pubb
blico.
3. Gli spazi
s
del so
ottosuolo dovranno es
ssere :
88
mune di
Com
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
- ventilati anche a mezzo di prese d’a
aria e/o in
ntercapedin
ni adeguattamente
protette;
- illuminati artificialme
ente e/o na
aturalmente
e;
- identificatti nel soprassuolo con idonea seg
gnaletica;
ativa per il superame
ento delle barriere a
architettonic
che e a
- conformi alla norma
ativa a misure di sicurrezza dei siistemi antin
ncendio.
quella rela
4. Ogni
O
nuov
vo interve
ento deve
e essere compatibile con i futuri sviluppi
dell’o
occupazione del suolo e non deve
d
costittuire eleme
ento di po
ossibile lim
mitazione
futurra.
5. Per
P
quanto non prec
cisato nel presente articolo
a
è fatto richiamo e rin
nvio alle
dispo
osizioni del piano urba
ano generale dei serviizi nel sotto
osuolo (PUG
GSS).
A
Art.
115. Allacciam
A
menti ai pubblici
p
se
ervizi in rrete
1. L'allacciame
L
ento ai pub
bblici serviizi in rete,, deve ess
sere debitamente auttorizzato
daglii Enti ese
ercenti tali servizi. L’allacciamento alla rete fogn
naria deve essere
autorizzato dall’Ente gesttore preven
ntivamente al rilascio del perme
esso di cos
struire o
ne della denuncia
d
di inizio dell’attività
à, della
preventivamentte alla prresentazion
nalazione ce
ertificata di inizio dell’attività o di
d altro tito
olo abilitativ
vo edilizio previsto
segn
dall’o
ordinamentto vigente.
2. L'Amministr
L
razione Comunale, in ragion
ne di es
sigenze te
ecnologiche
e e di
armo
onizzazione
e con le opere
o
pubbliche esis
stenti o in
n corso dii esecuzion
ne, può
presc
crivere, in accordo con
c
l’Ente gestore, i punti d’im
mmissione d
degli scaric
chi nella
fognatura e detttare le modalità di raccordo con le altre retti impiantis
stiche.
A
Art.
116. Ultimazio
U
one dei la
avori
1. Nei
N titoli ab
bilitativi ed
dilizi sono indicati i termini
t
tem
mporali per l’ultimaziione dei
lavorri.
2. Il termine temporale
t
n può esse
ere superiore a tre
per l’ultimazione dei lavori non
ato a partirre dalla data
a di inizio dei
d lavori.
anni,, determina
3. L’intestatari
L
io di titolo abilitativo edilizio
o, deve comunicare
e per isc
critto al
comp
petente uffficio comun
nale la data dell’ultim
mazione deii lavori, en
ntro il terzo
o giorno
lavorrativo dall'e
effettiva conclusione.
4. La
L comunic
cazione, red
datta sugli appositi moduli
m
predisposti da
all'Amministrazione
Comunale, de
eve essere
e controfirrmata dal direttore dei lavo
ori e dal legale
e dall'impresa assuntrice degli ste
essi.
rappresentante
L
ne dei lavo
ori si concrretizza, in relazione alla
a
dimens
sione e nattura dei
5. L'ultimazion
lavorri edili, co
on il raggiu
ungimento dei requisiti di agib
bilità del ffabbricato oggetto
dell'intervento edilizio.
e
m
ultimazione dei lavori alla scaden
nza del terrmine temp
porale di
6. In caso di mancata
acia del tito
olo abilitatiivo edilizio,, così come
e eventualm
mente prorogato, il pe
ermesso
effica
di co
ostruire de
ecade di diritto
d
per la parte non
n
eseguita; l'esecu
uzione delle
e opere
resid
due è subordinata all''ottenimentto di nuovo
o titolo abilitativo ediilizio, comm
misurato
all'en
ntità dei lav
vori ancora da effettua
are.
89
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
T
TITOLO
V - DIS
SPOSIZI
IONI FIN
NALI E TRANSI
T
TORIE
Arrt. 117. Intervent
I
ti urgenti
1. Gli interventi da
d eseguirs
si in casi d'urgenza e di pericolo
o per la pu
ubblica e prrivata
mità possono essere
e eseguiti, nei limitti indispen
nsabili perr l'eliminazione
incolum
dell'inco
onveniente, senza pre
eventiva ac
cquisizione del titolo abilitativo
a
e
edilizio, sottto la
respons
sabilità pers
sonale del committente dei lavorri.
2. In tali
t
casi, gli
g interess
sati devono dare im
mmediata segnalazion
s
ne dei lavo
ori al
compettente ufficio
o comunale
e, allegando idonea attestazione
a
e a firma d
di professio
onista
abilitato
o alla prog
gettazione,, inerente la sussisttenza del pericolo e la descrizione
dettagliiata degli interventi e degli accorgime
enti tecnici da porrre in atto
o per
l’elimina
azione dello
o stesso.
3. Entrro trenta giiorni dall'inizio dei lavori, gli inte
eressati dev
vono presen
ntare il progetto
e la co
orrisponden
nte doman
nda tesa all’ottenime
a
ento del provvedime
p
ento edilizio, in
relazion
ne alla natu
ura dell'inte
ervento.
Art. 118. Intervent
I
ti per man
nufatti prrovvisori
1. Le opere
o
direttte a soddisfare obiettive esige
enze contin
ngenti e temporanee e ad
essere immediata
amente rim
mosse al ce
essare della necessità
à e, comunque, entrro un
e non superriore a nov
vanta giornii possono essere
e
realizzate, ai se
ensi dell’articolo
termine
6 del D:P.R.
D
6 giu
ugno 2001,, n. 380, previa comu
unicazione, anche perr via telema
atica,
dell'iniz
zio dei lavorri da parte dell'interes
ssato all'am
mministrazio
one comunale.
2. I ma
anufatti oggetto dell’in
ntervento devono
d
risp
pettare le se
eguenti pre
escrizioni:
- de
evono risp
pettare le normative di settorre aventi incidenza sulla disciplina
de
ell'attività edilizia e,, in partic
colare, le norme an
ntisismiche, di sicurrezza,
an
ntincendio, igienicosan
nitarie, di quelle
q
relative all'efficienza energ
getica nonc
chè le
disposizioni contenute nel codice
e dei beni culturali e del paesa
aggio, di cui
c
al
ecreto legis
slativo 22 gennaio
g
200
04, n. 42;
de
- de
evono averre le dimen
nsioni minime necess
sarie in rela
azione al loro uso, essere
re
ealizzati in materiali leggeri, co
on requisiti di agevole asportabilità, ed avere
a
as
spetto compatibile con
n il decoro urbano e con l’ambien
nte circosta
ante;
- no
on devono
o comportare perico
olo e osta
acolo alla circolazion
ne veicolare e
pe
edonale;
- de
evono osse
ervare le diisposizioni inerenti le distanze delle
d
costruzioni dai co
onfini
co
on proprietà
à di terzi, dagli
d
spazi pubblici e in materia di
d distanze tra costruz
zioni.
c
one di cui al primo co
omma deve essere so
ottoscritta da soggettti che
3. La comunicazio
siano nel
n
legittim
mo possesso dell'area
a interessata dall'inte
ervento e deve conte
enere
espress
sa impegna
ativa con la
a quale il richiedente
r
assuma l'o
obbligazion
ne di procedere,
entro la
a scadenza di cui al co
omma 1, all'integrale rimozione
r
d manufatti.
dei
4. La comunicazione deve essere co
orredata da
alla descriz
zione delle
e caratteris
stiche
ogiche del manufatto
o, dei materiali da usare e dell'esatta
d
ubicazione
e del
morfolo
manufa
atto stesso.
90
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
5. La
L comunica
azione di cui al presen
nte articolo
o non sostittuisce, né l’autorizzazione per
l'occupazione di
d spazi e aree pubb
bliche né gli altri tittoli abilitattivi eventualmente
essari in relazione alla natura dell’opera.
nece
ento provv
6. Le
L disposizio
oni del pres
sente artico
olo non si applicano
a
a
all'insediam
visorio di
impia
anti destina
ati al merc
cato settima
anale od a spettacoli viaggianti né all'occu
upazione
temp
poranea di suolo pubblico
p
co
on stands per iniziative cultturali, politiche e
comm
merciali da
a porre su
u aree a tale fine messe
m
a disposizione dalla com
mpetente
autorità comunale, insedia
amento perr il quale non è neces
ssario alcun
n provvedim
mento in
eria edilizia.
mate
A
Art.
119. Violazion
ni del Reg
golamentto e sanziioni
1. Fatte
F
salve
e le sanziioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
urbanistica ed edilizia, la
l violazion
ne delle disposizioni
d
ente Regolamento
del prese
zio, compo
orta l’applic
cazione delle sanzionii amministrative prev
viste dall’arrticolo 7
Ediliz
bis del
d decreto legislativo
o 18 agosto
o 2000, n. 267, previa eliminaz
zione, ove occorra,
del motivo
m
che ha dato luo
ogo all’infra
azione.
Art. 120
0. Entrata
a in vigorre
1. Il presente Regolamen
nto Edilizio
o assume efficacia,
e
ai sensi e pe
er gli effettti di cui
m
200
05, n. 12, dalla data di esecutività della relativa
alla legge regionale 11 marzo
berazione di approvaziione.
delib
2. Alle
A
doman
nde presen
ntate prece
edentemen
nte all’entrrata in vig
gore del presente
p
Rego
olamento Edilizio, si
s applica la norm
mativa vige
ente alla data dellla loro
prese
entazione, fatta comu
unque salva
a la possib
bilità per gli interessatti di adeguarsi alle
dispo
osizioni del presente Regolament
R
to Edilizio.
91
e di
Comune
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Allegatto A: Gloss
sario
Al fine di individuare e controllare i requisiti ediliizi ed urbanistici delle
e trasforma
azioni
d
interv
venti edilizi,, sono assu
unti dal pres
sente Rego
olamento Ed
dilizio
d'uso del suolo e degli
enti termini, di seguitto elencati con le relative defin
nizioni. In caso di te
ermini
i segue
precisatti in altri sttrumenti no
ormativi co
omunali, il Regolamen
R
si riferisce a tali
to Edilizio s
definizio
oni.
a netta: è la misura che
c
si consiidera ai fini dell’individ
duazione de
egli spazi frruibili
Altezza
ed è misurata dal piano di pavimento
p
el solaio so
ovrastante o tra
finito all’inttradosso de
d pavimentto finito e intradosso delle struttture emerg
genti dal so
offitto quan
ndo il
piano di
loro inte
erasse risulti inferiore
e a metri 0,40.
L’altezz
za virtuale utile, per i locali ave
enti soffitti inclinati, a più pendenze o currvi, è
data da
al rapporto
o tra il volu
ume utile dello
d
spazio
o interessa
ato e la relativa supe
erficie
utile.
ure: luci e vedute: pe
er luci si intendono ap
perture che
e danno pas
ssaggio di aria
a
e
Apertu
di luce ma non permettono
p
o l'affacciam
mento; per vedute si
s intendon
no aperture
e che
permetttono anche
e l'affacciam
mento, o dirretto oppurre obliquo o laterale.
ggiata: parte della strada destinata allo scorrime
ento dei v
veicoli; es
ssa è
Carreg
compos
sta da una o più corsie di marcia ed, in ge
enere, è pa
avimentata e delimitata da
strisce di margine.
e stradale: limite
uale risulta
a dagli attti di
della prroprietà sttradale qu
Confine
acquisiz
zione o dalle fasce di esproprio del
d progettto approvatto; in manc
canza, il co
onfine
è costittuito dal cig
glio esterno
o del fosso di guardia
a o della cu
unetta, ove
e esistenti, o dal
piede della scarpa
ata se la strrada è in rilevato o da
al ciglio sup
periore della scarpata se la
a.
strada è in trincea
cio: è la su
uperficie pia
ana o curva
a delimitata
a dai vari sp
pigoli - vertticali,
Fronte dell'edific
nati - che delimitano una faccia
a esterna dell'elevaziione dell'ed
dificio
orizzonttali e inclin
stesso, senza tene
er conto di sporti agg
gettanti ape
erti aventi profondità
p
inferiori a metri
1,50 .
e: si definis
sce parete finestrata,
f
un fronte dell'edificio
d
dotato di una
u
o
Pareti finestrate
più ape
erture aven
nti i requisiti di vedutte. Si definiscono pros
spicienti du
ue pareti, di
d cui
anche una
u
sola fin
nestrata, che
c
si frontteggiano interessando
o l'affacciam
mento direttto di
almeno una vedu
uta. Per afffacciamento diretto, si intende la proiezio
one ortogo
onale,
o al piano della
d
veduta
a, del suo asse
a
median
no.
rispetto
enziale, ge
eneralmente
e destinato
o alla
Pensiliina: manuffatto apertto a caratttere pertine
protezio
one di ingre
essi e apertture; è costituita da struttura in aggetto da
alle delimita
azioni
verticali di un edifficio, sormo
ontata da co
opertura in materiale durevole.
ufatto aperrto a caratttere pertin
nenziale, generalmen
g
nte destina
ato al
Pergolato: manu
no di tende
e, stuoie e piante ram
mpicanti, è costituito da
d struttura
a in elementi in
sostegn
legno o metallo.
d un edificio: porzio
one di spaz
zio racchius
sa tra due solai, delim
mitata in tu
utto o
Piano di
in parte
e da paretii perimetra
ali, o anche
e priva di pareti
p
perim
metrali; il s
solaio supe
eriore
può pre
esentarsi piano, inclina
ato o voltatto.
92
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
Sago
oma dell''edificio: figura solida delimittata dalle varie sup
perfici - verticali,
v
orizz
zontali, incllinate e cu
urve - che contengon
no tutte le fronti dell'edificio ste
esso e i
pianii delle cope
erture (fald
de, lastrici solari, cope
erture a te
errazza), co
ompresi i balconi
b
e
gli alltri corpi ag
ggettanti av
venti sporgenza magg
giore di mettri 1,80.
93
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
Alle
egato B: re
equisiti di prestazion
ne energe
etica e sos
stenibilità nell’ediliz
zia
B.1 Finalità ed ob
biettivi gene
erali
1. Il co
omune, in armonia
a
co
on gli indiriz
zzi della po
olitica energ
getica dell'U
Unione euro
opea,
naziona
ale, regiona
ale e prov
vinciale dis
sciplina con
n il presen
nte allegatto gli interrventi
program
mmatici e operativi
o
in materia dii riduzione del consum
mo energetico e l’utiliz
zzo di
energia
a da fonti rinnovabili
r
nel settore
e dell’edilizia al fine di
d promuov
vere lo svilluppo
sostenib
bile del sistema energ
getico conttribuendo a ridurre la dipendenz
za energetica e
le emiss
sioni di gas
s a effetto serra.
s
2. Il prresente alle
egato è inttegrato da ulteriori temi a comp
pletamento delle tema
atiche
concern
nenti la sos
stenibilità quali
q
l’uso razionale delle
d
risorse
e idriche e il consumo dei
materia
ali al fine dii minimizza
are gli impa
atti ambientali derivan
nti dalle cos
struzioni ed
dilizie
e miglio
orarne il comfort ambientale inte
erno.
B.2 Norrma di rinv
vio
1. Al fiine di evita
are la duplicazione di norme, di nozioni e requisiti
r
tec
cnici già previsti
da disposizioni di legge
l
dello Stato e de
ella Regione
e Lombardia
a, in materria di:
metodologia per il calco
m
olo delle prrestazioni energetiche integrate d
degli edifici;
ap
pplicazione di requisiti minimi in materia di prestazion
ni energetiche degli ed
difici;
re
endimento degli
d
impianti termici o di climatizzazione;
crriteri generrali per la certificazion
c
ne energetiica degli ed
difici e per il trasferim
mento
de
elle relative
e informazio
oni in sede di compravendita e lo
ocazione;
- ispezioni perriodiche deg
gli impianti di climatiz
zzazione;
arantire la qualificazio
one e l'indip
pendenza degli
d
espertti incaricati della
- crriteri per ga
ce
ertificazione
e energetic
ca e delle is
spezioni deg
gli impianti;
è fatto esplicito riichiamo e rinvio
r
alle disposizioni di settore
e pro temp
pore vigenti e in
particolare:
-
-
9.08.2005 n. 192;
al decreto legislativo 19
el Presidentte della Rep
pubblica 2 aprile 2009
9 , n. 59;
al decreto de
3.03.2011 n.28;
al decreto legislativo 03
2
n. 24
4;
alla legge regionale 11 dicembre 2006,
zione della Giunta Reg
gionale n. VIII/8745
V
d 22/12/2
del
2008.
alla deliberaz
B.3 Am
mbito di app
plicazione
1. Ai fini
f
del con
ntenimento dei consumi energettici e della
a riduzione delle emis
ssioni
inquinanti, fatte sa
alve le ecce
ezioni di cu
ui alle dispo
osizioni di settore vige
enti e fatte salve
cifiche esclusioni operate negli articoli se
eguenti, le disposizioni del pres
sente
le spec
allegato
o si applica
ano a tutte
e le categorie di edific
ci, così com
me classific
cati in base
e alla
destinazione d’uso
o indicata all’articolo
a
3 del Decre
eto del Pres
sidente della
a Repubblic
ca 26
agosto 1993, n. 412, nel caso di:
ne e realizz
zazione di edifici di nuova
n
costrruzione e d
degli impianti in
a) progettazion
ssi installatti;
es
b) o
opere di ristrutturazio
one degli edifici e degli
d
impianti esisten
nti, ampliam
menti
vo
olumetrici e installazio
one di nuov
vi impianti in
i edifici es
sistenti.
2. Ai fini
f
dell’uso razionale
e delle ris
sorse idrich
he e di consumo dei materia
ali, le
disposiz
zioni del presente
p
allegato si applicano, per quan
nto di merrito, a tuttti gli
interven
nti edilizi.
94
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
3. Sono
S
comun
nque fatte salve, per gli immobili tutelati ai
a sensi del decreto leg
gislativo
22 gennaio 200
04, n. 42 le
e prescrizion
ni dettate dall’Ente
d
preposto alla tutela del bene.
B.4 Requisiti degli impiianti per la
l climatizz
zazione in
nvernale ovvero per il solo
risca
aldamento ambientale
e e per la produzione
p
e di acqua calda
c
sanittaria
1. Ai
A sensi della deliberaz
zione della Giunta Reg
gionale n. VIII/8745
V
d
del 22/12/2
2008 nel
caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione dii nuova
allazione o di ristruttturazione di impiantti termici è obbligattorio proge
ettare e
insta
realiz
zzare l’impianto di pro
oduzione di energia te
ermica in modo
m
tale da coprire almeno il
50%
% del fabbisogno ann
nuo di ene
ergia prima
aria per la produzion
ne di acqu
ua calda
sanittaria attrav
verso il con
ntributo di impianti
i
aliimentati da
a fonti di Energia rinn
novabile.
Le biomasse
b
devono essere utilizza
ate nel risp
petto delle disposizio
oni che la Regione
Lomb
bardia em
mana per il
i contenim
mento e la prevenz
zione degli episodi acuti
a
di
inquinamento atmosferico
a
o.
L coperturra del 50%
% del fabbisogno annuo di enerrgia primarria richiesta
a per la
2. La
produzione di acqua
a
calda
a sanitaria si
s intende rispettata
r
q
qualora
l’acq
qua calda sanitaria
s
vi da una rete
r
di tele
eriscaldame
ento, che sia alimenta
ata anche da combus
stione di
deriv
R.S.U
U. e/o biogas, o da reflui ene
ergetici di un process
so produttivo non alltrimenti
utiliz
zzabili. La presente
p
dis
sposizione si intende rispettata qualora
q
si u
utilizzino pompe di
calorre purché siano rispe
ettati i valo
ori fissati nella
n
Tabella A.5.1 di cui all’Allegato A
della
a deliberazione della Giunta
G
Reg
gionale n. VIII/8745
V
d 22/12/2
del
2008. Si co
onsidera
altre
esì rispettatto il dispostto di cui sopra qualora
a pari fabbiisogno di energia prim
maria sia
sodd
disfatto tram
mite il conttributo di impianti alimentati da
a fonti di energia rinn
novabile,
utiliz
zzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscald
damento.
3. Se
S l’ubicazione dell’ed
dificio rende impossib
bile l’installazione di iimpianti alimentati
secondo le dis
sposizioni di
d cui ai commi 1 e 2, oppure
e esistano condizioni tali da
edire il loro
o sfruttamento ottim
male, le pre
escrizioni di
d cui al p
precedente articolo
impe
possono esserre omesse
e. L’eventu
uale omiss
sione dovrà essere dettagliattamente
umentata nella
n
relazione tecnic
ca di cui all’Allegato
a
B della d
deliberazion
ne della
docu
Giunta Regionale n. VIII/8
8745 del 22
2/12/2008.
A sensi della delibera
azione della Giunta Regionale
R
n VIII/874
n.
45 del 22/1
12/2008
4. Ai
per gli
g impianti termici nu
uovi o ristru
utturati, è prescritta
p
l’installazion
ne di dispos
sitivi per
la re
egolazione automatica
a
della temp
peratura am
mbiente ne
ei singoli locali o nelle
e singole
zone
e che hanno caratte
eristiche di uso ed esposizion
ni uniformii, al fine di non
determinare sovra riscalda
amento per effetto de
egli apporti solari e de
egli apporti gratuiti
d
dispos
sitivi è aggiiuntiva risp
petto ai sisttemi di rego
olazione
interrni. L’installlazione di detti
di cu
ui all’artico
olo 7, comm
mi 2, 4, 5 e 6 del Decreto
D
Pre
esidente de
ella Repubblica 26
agos
sto 1993, n.
n 412 e successive modifiche
m
ed
d integrazio
oni, e deve
e comunque
e essere
tecniicamente compatibile con l’eventtuale sistem
ma di conta
abilizzazione.
5. Ai
A sensi della deliberaz
zione della Giunta Reg
gionale n. VIII/8745
V
d
del 22/12/2
2008, in
tutti gli edifici esistenti,
e
ap
ppartenenti alle categorie E.1 ed
d E.2 indica
ata all’artico
olo 3 del
Decrreto del Presidente della Repub
bblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di
d nuova
insta
allazione o ristruttura
azione dell’impianto termico e in caso d
di sostituzione del
gene
eratore di calore,
c
devo
ono essere
e realizzati gli interven
nti necessa
ari per perm
mettere,
ove tecnicamen
nte possibile, la conta
abilizzazion
ne e la term
moregolazio
one del calore per
ola unità im
mmobiliare. Gli eventu
uali impedim
menti di nattura tecnica
a alla realiz
zzazione
singo
dei predetti
p
inte
erventi dev
vono essere
e motivati nella relazione tecnica
a di cui all’’Allegato
B della delibera
azione della
a Giunta Re
egionale n. VIII/8745 del
d 22/12/2
2008.
95
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
B.5 Oriientamento
o dell’edific
cio
1. La posizione degli
d
edific
ci all’interno di un lo
otto deve privilegiare
p
il rapporto tra
o e l’ambiente allo scopo di migliorare
m
il microclim
ma interno
o, sfruttand
do le
l’edificio
risorse energetiche rinnovabili (in partic
colare la radiazione so
olare).
a
di documenta
d
ati impedim
menti di nattura tecnica
a e funzionale, gli ediffici di
2. In assenza
nuova costruzione
c
e devono essere
e
posiz
zionati con l’asse long
gitudinale principale lungo
l
la direttrice Est-O
Ovest con una
u
tolleran
nza di 45° e le interd
distanze fra
a edifici con
ntigui
arantire ne
elle peggiorri condizion
ni stagionalli (21
all’interrno dello sttesso lotto devono ga
dicembre) il minim
mo ombreg
ggiamento possibile
p
su
ulle facciate
e. Gli ambiienti nei qu
uali si
ono essere disposti a Sud-Est, Sud
S
e
svolge la maggiorr parte dellla vita abittativa devo
vest. Gli spa
azi che han
nno meno bisogno
b
di riscaldamen
r
nto e di illuminazione (box,
Sud-Ov
ripostigli, lavande
erie e corridoi) devon
no essere preferibilme
p
ente dispos
sti lungo il lato
e più freddo
o e gli spaz
zi più utilizz
zati. Le ape
erture
Nord e servire da cuscinetto fra il fronte
me devono essere
e
collo
ocate da Su
ud-Est a Su
ud-Ovest.
massim
3. Al fine
f
di conc
correre ad un uso razionale delle risorse climatiche ed energe
etiche
nella progettazion
p
ne di nuov
vi edifici deve
d
esserre controlla
ato l’acces
sso al sole
e agli
organismi edilizi, ai sistemi solari attivi e passivi e agli spaz
zi di vita esterni med
diante
o di un app
proccio prog
gettuale integrato che
e controlli l’apporto
l
en
nergetico solare
s
l’utilizzo
e gli efffetti diretti ed indirettii che questo produce sul microclima esterno e sugli ed
difici.
4. Al fine di co
ontenere la temperratura inte
erna degli ambienti e di lim
mitare
uentemente
e i fabbiso
ogni energe
etici per il raffrescam
mento degli edifici, de
evono
consegu
essere adottati sistemi
s
ch
he contribu
uiscano a ridurre gli apporti termici dovuti
d
ggiamento solare durante il reg
gime estivo
o, considerrando in m
modo sinerg
gico i
all’irrag
seguentti aspetti:
- ad
dozione di sistemi che consento
ono la prottezione delle chiusure
e maggiorm
mente
es
sposte all’irrraggiamen
nto solare;
- ad
dozione di soluzioni che conse
entono la riduzione dell’apporto
d
o di calore
e per
irrraggiamentto solare atttraverso le
e superfici vetrate.
v
Tenendo conto di tali aspetti, il progettiista dovrà individuare
i
le strategie più opportune
d
soluziioni adotta
ate, fornen
ndone adeg
guata
per garantire la massima efficacia delle
dimostrrazione.
5. Le soluzioni adottate
a
d
devono,
pe
er quanto concerne al solegg
giamento estivo
e
o e gestire
e in manierra strategic
ca il rapporto fra sup
perfici
controllare l’ombrreggiamento
meabilizzate
e e verdi, la loro pos
sizione in riferimento
r
al costruitto e predilligere
imperm
quali materiali
m
di finitura de
elle superfic
ci esterne, quelli con
n caratteristiche di ele
evata
riflettan
nza della ra
adiazione solare.
s
Le coperture degli edific
ci possono essere pro
otette
dagli effetti
e
della
a radiazione solare con
c
soluzio
oni specific
che, quali ad esemp
pio la
ventilaz
zione delle medesime
e, i tetti verdi, ecc. Gli spazi di
d sosta es
sterni, nonché i
percors
si-ciclopedo
onali, devo
ono essere
e opportun
namente ombreggiat
o
ti. Per qu
uanto
riguarda il soleggiiamento inv
vernale, l’a
accesso al sole
s
agli orrganismi ed
dilizi e agli spazi
olare dei lu
uoghi di so
osta) deve
e essere atttentamente controlla
ato in
esterni (in partico
relazion
ne ad even
ntuali ostru
uzioni esterrne. In pre
esenza di zone
z
dedic
cate ad osp
pitare
sistemi solari attivi o pas
ssivi è ob
bbligatorio controllare
e il soleggiamento delle
medesime, che ga
arantisca un’esposizio
u
one al sole superiore al 70% ve
erificata alle
e ore
v
pro
ogettuali e delle strattegie adottate in merrito al
12 del 21 dicembre. Delle verifiche
orto energetico solare,, deve esse
ere data dim
mostrazione
e nella relazione
controllo dell’appo
a al titolo abilitativo
a
e
edilizio.
illustrattiva allegata
6. Al fiine di conc
correre ad un uso razionale delle
e risorse cllimatiche ed energetic
che e
migliora
are il bene
essere neg
gli organismi edilizi e negli sp
pazi di vitta esterni nella
progettazione di nuovi edifici deve es
ssere adotttato approc
ccio progettuale integrato
o dei flussi e dell’inten
nsità dei ve
enti e delle
e brezze ne
ei diversi pe
eriodi
mirato al controllo
96
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
dell’a
anno. In particolare
p
al fine di proteggere
e gli organ
nismi ediliz
zi esposti ai venti
inverrnali preva
alenti, devo
ono essere
e valutati id
donei acco
orgimenti (quali ad esempio,
e
barriiere di vege
etazione, barriere
b
natturali) che consentano
o di ottene
ere tale pro
otezione.
Al fin
ne di utilizz
zare l’effettto benefico delle brezz
ze estive negli organismi edilizi, devono
essere valutatii orientamenti degli edifici in modo tale
e da avere
e il prospe
etto con
ci degli spa
azi destinatti ad attivittà principale esposto alle brezze estive
maggiori affacc
e progettua
ali e delle strategie
s
adottate in merito il controllo
c
prevalenti. Delle verifiche
ella direzio
one dei ve
enti invern
nali domin
nanti e de
elle brezze
e estive
progettuale de
ontrollo delll’apporto energetico
e
solare, dev
ve essere d
data dimostrazione
prevalenti al co
a relazione illustrativa allegata al titolo abilitativo ediliz
zio.
nella
B.6 Tetti
T
verdi
1. Al
A fine di migliorare
m
la
a gradevole
ezza della vita
v
urbana
a, di ottene
ere un sign
nificativo
rispa
armio enerrgetico e di
d ridurre l'inquiname
ento, è co
onsigliata la realizzaz
zione di
cope
erture a verde, intese
e quali coperture continue dotatte di un sistema che utilizza
specie vegetalli in grado di adatttarsi e svilupparsi nelle condizioni am
mbientali
ali coperture sono rea
alizzate tra
amite un
carattteristiche della coperrtura di un edificio. Ta
siste
ema strutturale che prrevede in particolare
p
uno
u
strato colturale opportuno sul
s quale
radifficano ass
sociazioni di specie
e vegetali.. L’utilizzo
o dell’inve
erdimento pensile
contribuisce, infatti, al miglioram
mento de
ell’inserimen
nto ambie
entale deii nuovi
diamenti, alla
a
regolaz
zione del deflusso
d
de
elle precipitazioni, alla regolaziione del
insed
microclima, alla
a protezion
ne dall’inqu
uinamento acustico
a
e alla riduzio
one della presenza
p
olvere nell’a
aria.
di po
B.7 Uso
U razion
nale del verrde
1. Gli
G alberi a medio e alto fusto prroiettano ombra sul suolo e sugli edifici a seconda
della
a forma della chioma, del grado di
d copertura
a del fogliame e dell’a
altezza del sole.
s
In
gene
erale, l’effe
etto di omb
breggiamen
nto sul suo
olo è modesto per le
e chiome a forma
fusifo
orme e ov
voidale, me
entre è se
ensibile per quelle co
on altre fo
orme. Sulle
e pareti
verticali degli edifici,
e
l’om
mbreggiame
ento è dete
erminato in
n modo rile
evante in relazione
d alberi, diisposti a distanza mo
olto ravvicinata fra
alla densità degli alberi. Un filare di
eggiamento
o molto se
ensibile anc
che con ch
hiome a
loro, può produrre effettti di ombre
ma fusiforme
e od ovoida
ale.
form
2. Nel
N periodo estivo le alberature correttame
ente localiz
zzate produ
ucono una serie di
effettti positivi sugli
s
edifici::
- impedisco
ono il surris
scaldamento delle pare
eti opache;;
o il comfortt termico degli ambien
nti interni;
- migliorano
ono un ec
ccessivo so
oleggiamento di eventuali siste
emi solari passivi
- impedisco
presenti;
- riducono la
l necessità
à di scherm
mature mob
bili artificialii.
3. Una
U
scelta errata delle essenze arboree pu
uò però prrodurre nel periodo in
nvernale
effettti negativi causati dall’ostruziione al so
oleggiamen
nto delle s
strutture verticali,
v
mantenendo frredde le pareti
p
e facilitando fenomeni
f
d condensa all’intern
di
no degli
ambienti.
A
nostre latitudini è quindi opportuno utilizzare alberature
e a foglia caduca
4. Alle
dispo
oste in dire
ezione sud-e
est e sud-o
ovest rispettto alla facc
ciata consid
derata. In tal
t modo
veng
gono mante
enuti gli efffetti positiv
vi di ombre
eggiamento
o e raffrescamento du
urante la
stagiione calda e fortemente ridotti gli effetti negativi du
urante la stagione fre
edda. La
mess
sa a dimora di alberi negli orien
ntamenti es
st e ovest riduce
r
il carico termic
co estivo
senz
za consegue
enze negative sull’irraggiamento invernale.
97
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
5. Delle verifiche progettuali e delle sttrategie ad
dottate in merito
m
all’uso razionalle del
d
essere
e data conttezza nella relazione illustrativa allegata
a
al titolo abilittativo
verde deve
edilizio..
B.8 Ges
stione delle
e acque me
eteoriche
1. Nella progetta
azione di in
nterventi assoggettat
a
ti a pianific
cazione atttuativa, de
evono
s
di convoglia
amento, filtrazione e accumullo delle acque
a
essere previsti sistemi
nienti dalle strade, dalle piazze e dalle aree
e a parcheg
ggio, in mod
do da
meteoriche proven
ere la porrtata mass
sima in us
scita dalla nuova urrbanizzazion
ne, second
do le
contene
indicazioni delle autorità co
ompetenti e le meto
odologie di
d calcolo d
disponibili nella
ovranno preferire que
ei dispositiv
vi che garantiscano il più
letteratura scientiifica. Si do
nza del valo
ore della po
ortata in us
scita e che consentano
o il lavaggio
o e la
possibile la costan
d
invasii, sia essa periodica
p
eseguita a mano
m
o auto
omatica.
pulizia degli
2. In alternativa
a
agli invasi potranno essere
e
adotttati degli interventi
i
d
di tipo “difffuso”,
distribu
uiti sull’inte
era area urbanizzata,, atti a favorire l’inffiltrazione nel suolo (Best
Manage
ement Prac
ctices, BMP
P) o interve
enti di lam
minazione diffusi,
d
o in
nvasi in linea in
tubazioni opportun
namente so
ovradimens
sionate.
entazione del
d
piano attuativo dovrà es
ssere data dimostrazione
3. Nella docume
s
di convogliam
mento, filtrazione ed accumulo della
dettagliiata degli eventuali sistemi
acque meteoriche
m
scelti in co
onformità al
a livello di prestazione
e richiesto dalla norm
mativa
di setto
ore e relativ
vo calcolo in relazione
e alla carattteristiche specifiche
s
d
del sito in cui si
colloca l’interventto, alla pre
esenza di corpi idricii superficia
ali, alle carratteristiche
e del
one dei defflussi.
terreno, con la vallutazione della capacittà di riduzio
gli interventti di nuova costruzione e di ristrutturazione
e comportante demolizione
4. Neg
e ricosttruzione, de
eve essere valutata la
a fattibilità tecnica di sistemi
s
di c
convogliamento,
filtrazio
one e accum
mulo delle acque metteoriche prrovenienti dal
d coperto
o degli edifiici da
indirizza
are a recup
pero per usi compatibiili all’interno o all’este
erno dell’edificio.
5. L’ac
cqua meteo
orica raccoltta deve ess
sere accumulata in ido
onei serbatoi a cielo aperto
o interrrati adegu
uatamente dimension
nati in funzione dell’’estensione
e della zon
na di
raccolta
a e dei volu
umi necess
sari; essi de
evono esse
ere dotati di
d idonei accessi al sis
stema
di accum
mulo per co
onsentirne la periodica manutenzione e di sistemi
s
di ttroppo pien
no tali
da veicolare le acq
que in ecce
esso verso sistemi di infiltrazione
e nel terren
no o se, ciò
ò non
bile, verso corpi idrici superficiali.
è possib
6. Qua
alora non risultasse te
ecnicamentte possibile
e il recuperro, devono essere adottati
preferib
bilmente sis
stemi di drrenaggio ch
he consentano di infiltrare nel terreno le acque
a
proveniienti dalle coperture, evitando però
p
l’immiissione dire
etta in falda, attraverrso la
presenz
za di uno strato di terreno idoneo a dete
erminare una
u
filtrazio
one delle acque
a
stesse.
7. Nella relazione
e illustrativa
a allegata all’atto
a
abilitativo ediliizio deve essere conte
enuta
agliata deii sistemi scelti e relativo calcolo
c
in relazione alle
descriziione detta
caratterristiche spe
ecifiche del sito in cu
ui si colloca
a l’interven
nto, alla prresenza di corpi
idrici su
uperficiali, alle caratte
eristiche de
el terreno, con la valutazione d
della capacità di
riduzion
ne dei deflussi, oltre alla descrizione dettagliiata degli interventti di
manute
enzione da eseguirsi sui sistemi progettati.
p
B.9 Rec
cupero dell
lle acque meteoriche
m
1. Al fine
f
della riduzione
r
d consumo di acqua
del
a potabile, negli interventi di nuova
n
costruzione, fatte
e salve ne
ecessità sp
pecifiche co
onnesse ad attività produttive
e con
zioni partic
colari, dev
ve essere perseguito
o l’utilizzo delle acque meteorriche,
prescriz
raccolte
e dalle cope
erture degli edifici, pe
er l’irrigazio
one del verrde pertinen
nziale, la pulizia
p
98
Com
mune di
Ronco
Briantino
R
Regolam
mento Edilizio
E
dei cortili
c
e de
ei passagg
gi. Le cope
erture dei tetti devo
ono essere munite di idonei
accorgimenti te
ecnici atti a convogliare le acque
e meteorich
he nel siste
ema di racc
colta per
utilizzate.
poter essere riu
G edifici di nuova cos
struzione, con una su
uperficie de
estinata a v
verde pertinenziale
2. Gli
supe
eriore a 30
00 mq, de
evono dota
arsi di una
a cisterna per la rac
ccolta delle
e acque
mete
eoriche, il cui volume
e deve essere calcola
ato in funzione dei se
eguenti parametri:
cons
sumo annuo
o totale di acqua perr irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno
determinato a sua
s
volta dalla superfiicie di racco
olta della co
opertura, d
dall'altezza annuale
oggia, dal coefficiente
c
e di deflusso
o, efficienza del filtro.
di pio
3. La
L cisterna deve esse
ere dotata di un siste
ema di filtratura per l’acqua in entrata,
deve
e essere op
pportuname
ente collegata ad ade
eguato reca
apito per smaltire l’ev
ventuale
acqu
ua in ecces
sso e di un adeguato sistema di pompag
ggio per fo
ornire l’acq
qua alla
press
sione necessaria agli usi suddettti. L’impianto idrico così formatto non può
ò essere
collegato alla normale
n
rette idrica e le sue bocchette devono essere
e dotate di dicitura
ondo la norrmativa vigente.
“acqua non pottabile”, seco
B.10
0 Uso razionale delle risorse
r
idri
riche
1. Gli
G edifici devono
d
ess
sere concep
piti e costrruiti in mo
odo da perrseguire il migliore
utiliz
zzo delle risorse idriche; a tale fine tutti gli edifici di
d nuova costruzione devono
essere dotati di
d impianto
o idrico corrredato di dispositivi di riduzion
ne del cons
sumo di
ua potabile,, quali ad esempio, erogazione
e differenzia
ata, limitattori di flusso degli
acqu
scariichi, rubine
etti a tempo, miscelattori aria/ac
cqua frangig
getto, cass
sette di sca
arico dei
w.c. con dispos
sitivi di ero
ogazione diffferenziata del volume
e d’acqua, ecc … Neg
gli edifici
cond
dominiali è prescritta l’applicazio
l
ne di conta
atori volum
metrici per la
a contabiliz
zzazione
indiv
viduale del consumo di acqua potabile, per indurre comporttamenti corretti di
rispa
armio e razionalizzazio
one dei con
nsumi.
2. Al
A fine di riidurre il co
onsumo di acqua pota
abile prove
eniente da falde sotte
erranee,
devo
ono, inoltre
e, essere perseguiti
p
usi compatibili delle acque me
eteoriche, quali
q
ad
esem
mpio: risciacquo w.c
c., lavaggio autome
ezzi, lavag
ggio spazi esterni, sistema
antin
ncendio, inn
naffio giard
dini, ecc …
B.11
1 Recupero
o, riciclo e riutilizzo
r
de
ei materialii
1. Al
A fine di fa
avorire l’im
mpiego di materiali
m
riciclati e/o di recuperro per dim
minuire il
cons
sumo di nuo
ove risorse
e, negli inte
erventi di nuova
n
costrruzione è c
consigliato l’utilizzo
di materiali e fiiniture natu
urali o riciclabili, che richiedano
r
un basso c
consumo di energia
mbientale nel
n loro inte
ero ciclo di vita.
e un contenuto impatto am
2. In particola
are, ferme
e restando le dispos
sizioni vige
enti in ma
ateria di rifiuti,
r
è
sigliato l’utilizzo di matteriali di recupero con
n particolare
e riferimento a:
cons
- inerti da demolizione da impie
egare per sottofondi,
s
riempimen
nti, opere esterne;
e
malte; calcestruzzi;
- legno per strutture principali
p
e secondarie
e;
- travi e putrelle in ferrro;
- mattoni e pietre di recupero pe
er murature
e;
d coperturra coppi, teg
gole;
- elementi di
aniglia, legno, pietra);
- pavimentii (cotto, gra
d materiali con alto contenuto di materia
a riciclata c
come ad esempio:
- impiego di
fibra di ce
ellulosa, fibra di legno, legno cem
mento, plas
stica, alluminio, ecc…
L
d materiali ecosostenibili deve
di
e comunque garantire il rispetto delle
3. L’impiego
norm
mative rigua
ardanti il ris
sparmio en
nergetico e la qualità acustica
a
degli edifici.
99
Comune
e di
Ronco
no
Briantin
Regolame
ento Ed
dilizio
4. Nel caso in cui il pro
ogetto pre
eveda la realizzazion
ne di rilevati, re-in
nterri,
riempim
menti, sotttofondazion
ni, deve essere pe
erseguito l’impiego di materia
ali e
compon
nenti deriva
anti da attiv
vità di riciclaggio.
5. Se l’intervento
l
o prevede demolizioni
d
a
, sbancamenti devono essere perseguite azioni
per il riutilizzo,
r
ill riciclaggio
o e il recu
upero di materiale
m
in
nerte secon
ndo le mod
dalità
consenttite dalla no
ormativa viigente.
100