Comune di Ronco Briantino Regolamento Edilizio
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Comune di Ronco Briantino Regolamento Edilizio
Comune di Ronco Briantino Provincia di Monza e della Brianza Regolamento Edilizio progettisti Studio associato ARCHÈ progetti di architettura e urbanistica arch. Franco Resnati arch. Fabio Massimo Saldini Comune di C R Ronco B Briantino Regola amento o Edilizio IN NDICE TI ITOLO I - DISPOSIZ ZIONI GEN NERALI ................................................................ 7 Art. 1. Principi Pr ....................................................................................................... 7 Art. 2. Ambito di app plicazione................................................................................... 7 Art. 3. Natura N giurid dica e signific cato normatiivo delle disp posizioni .................................. 7 TI ITOLO II – NORME PROCEDURALI ................................................................... 9 CAPO I – CLLASSIFICAZIO ONE DEGLI INT TERVENTI EDILIZI .................................................. 9 Art. 4. Manutenzione M e ordinaria ................................................................................. 9 Art. 5. Manutenzione M e straordinarria ..........................................................................10 Art. 6. Restauro R e ris sanamento conservativo c o ............................................................10 Art. 7. Ristrutturazio R one edilizia ................................................................................11 Art. 8. Demolizione D ................................................................................................11 Art. 9. In nterventi di arredo a urban no ..........................................................................11 Art. 10. Interventi re elativi alle pe ertinenze .................................................................12 Art. 11. Nuova costrruzione .....................................................................................12 Art. 12. Ristrutturaziione urbanis stica ........................................................................12 CAPO II – NORME N PER L’APPROVAZION A NE DEGLI STR RUMENTI URBANISTICI ATT TUATIVI ................ 13 Art. 13. Necessità, soggetti s legitttimati, docu umentazione,, procedura di approvaz zione .....13 CAPO III – TITOLI T ABILIT TATIVI ALLO SVOLGIMENTO S O DELL’ATTIVIITÀ EDILIZIA: NECESSITÀ, SOGGETTI LEG GITTIMATI,DO OCUMENTAZIO ONE TECNICA, PROCEDIMENTO AMMINIS STRATIVO15 Art. 14. Attività A ediliz izia delle pub bbliche amm ministrazioni .............................................15 Art. 15. Attività A ediliz izia libera ..................................................................................15 Art. 16. Interventi su ubordinati a permesso di d costruire ...............................................17 Art. 17. Interventi re ealizzabili me ediante segn nalazione certificata di in nizio attività e mediante e denuncia di d inizio attiv vità .........................................................................17 Art. 18. Soggetti leg gittimati a prresentare tito oli abilitativi edilizi ....................................17 Art. 19. Presentazion ne della dom manda di perrmesso di costruire ...................................18 Art. 20. Permesso dii costruire: is struttoria, provvedimenti interlocuto ori, provvediimenti finali, eff fficacia ......................................................................................................19 Art. 21. Attivazione A d della segnala azione certifficata di iniziio attività e d della denunc cia di inizio atttività.........................................................................................................21 Art. 22. Documentaz zione tecnica a ............................................................................25 Art. 23. Relazione illlustrativa ..................................................................................28 Art. 24. Documentaz zione compro ovante la co onsistenza ed dificatoria de egli edifici es sistenti ..29 Art. 25. Parere preve entivo ......................................................................................30 Art. 26. Procedura abilitativa perr impianti allimentati da fonti rinnova abili ......................30 CAPO IV - MODIFICAZION M NI DEI TITOL LI ABILITATIVI EDILIZI ............................................ 32 Art. 27. Voltura .....................................................................................................32 Art. 28. Proroga ....................................................................................................32 Art. 29. Varianti ....................................................................................................33 Art. 30. Sostituzione e del direttorre dei lavori e dell’impres sa assuntric ce degli stess si .........33 CAPO V – AU UTORIZZAZIO ONE PER L’ESE ECUZIONE DI OPERE E LAV VORI SU BENI CULTURALI E BENI PA AESAGGISTIC CI ................................................................................... 35 Art. 31. Necessità, domanda, d soggetti legittiimati ......................................................35 CAPO VI – AGIBILITÀ A DEG GLI EDIFICI ........................................................................ 36 3 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Artt. 32. Certific cato di agibiilità ................................................................................. 36 Artt. 33. Proced dimento di riilascio del ce ertificato di agibilità a .......................................... 36 Artt. 34. Dichiarrazione di in nagibilità .......................................................................... 37 CAPO VII - VIGILAN NZA E SANZIO ONI ......................................................................... 38 Artt. 35. Vigilan nza sull’attiviità urbanistico edilizia ....................................................... 38 Artt. 36. Respon nsabilità del titolare del permesso dii costruire, del d committe ente, del cos struttore e del d direttore dei lavori, nonché anche e del progetttista per le o opere sub bordinate a denuncia d di inizio attività à e segnalaz zione certific cata di inizio attività ........ 38 Artt. 37. Sanzio oni edilizie ........................................................................................ 39 Artt. 38. Sanzio oni per violaz zione degli obblighi o di prrotezione e conservazion c ne dei beni cullturali e di tu utela dei ben ni paesaggisttici................................................................. 39 Artt. 39. Proced dimento amm ministrativo sanzionatoriio e accertam mento di con nformità ....... 39 CAPO VIII - CERTIFFICATI ED ATTTESTAZIONI ................................................................ 40 Artt. 40. Certific cato di destiinazione urba anistica .......................................................... 40 TITOLO O III - COMMISSION NE EDILIZ ZIA............................................................. 41 Artt. 41. Compe etenze ............................................................................................. 41 Artt. 42. Compo osizione ........................................................................................... 41 Artt. 43. Nomin na e durata ....................................................................................... 42 Artt. 44. Funzio onamento ......................................................................................... 42 Artt. 45. Incomp patibilità .......................................................................................... 43 Artt. 46. Decade enza, rimoziione e sospe ensione ........................................................... 43 TITOLO O IV - DIS SCIPLINA DEGLI D INT TERVENTI EDILIZI ................ . .................. 45 CAPO I - DISCIPLIINA DELLE CO OSTRUZIONI ................................................................ 45 Artt. 47. Distanze delle costtruzioni dai confini c con proprietà p di terzi t .............................. 45 Artt. 48. Distanze delle costtruzioni daglli spazi pubb blici................................................ 46 Artt. 49. Distanze tra costru uzioni .............................................................................. 47 Artt. 50. Distanze per l’aperrtura di vedu ute ................................................................ 47 Artt. 51. Distanze per la cos struzione di pozzi, cisterrne, piscine, condutture .................... 48 Artt. 52. Distanze degli albe eri dalle stra ade, dagli ed difici e dai confini di prop prietà ............ 48 Artt. 53. Sporti ed aggetti su s spazi pubblici o di uso o pubblico ....................................... 48 CAPO II – DISCIPLIINA PER L’INS STALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO O E ALTRI IMP PIANTI PUBBLIC CITARI ..................................................................................... 49 Artt. 54. Campo o di applicaz zione e definiizioni ............................................................. 49 Artt. 55. Insegn ne ................................................................................................... 49 Artt. 56. Targhe e professiona ali................................................................................... 52 Artt. 57. Tende ...................................................................................................... 52 CAPO III - MORFOLLOGIA URBANA A ........................................................................... 53 Artt. 58. Topono omastica e segnaletica s ....................................................................... 53 Artt. 59. Numerri civici ............................................................................................. 53 Artt. 60. Struttu ure e infrastrrutture per impianti i tecn nologici di in nteresse colle ettivo ........... 54 Artt. 61. Chiosc chi, edicole, cabine telefo oniche ............................................................ 54 Artt. 62. Strade e private ........................................................................................... 55 Artt. 63. Marcia apiedi e pass saggi pedona ali .................................................................. 55 Artt. 64. Percorrsi ciclabili......................................................................................... 56 Artt. 65. Recinz zioni................................................................................................. 56 Artt. 66. Access si e passi carrrabili .............................................................................. 57 4 Comune di C R Ronco B Briantino Regola amento o Edilizio Art. 67. Rampe .....................................................................................................58 Art. 68. Spazi inedifiicati .........................................................................................59 Art. 69. Sistemazion ni esterne ai fabbricati ................................................................59 CAPO IV – INDIRIZZI PE ER LA PROMOZ ZIONE DELLA A QUALITÀ ARC CHITETTONIC CA E PER LA V VALORIZZAZIO ONE DEL PATR RIMONIO EDIL LIZIO ESISTENTE ................................... 60 Art. 70. Principi e am mbito di appllicazione ..................................................................60 Art. 71. Fronti, prosp petti e faccia ate..........................................................................60 Art. 72. Coperture .................................................................................................61 Art. 73. Impianti e canalizzazion c ni ............................................................................61 CAPO V – REQUISITI DEG GLI EDIFICI ........................................................................ 63 Art. 74. Servizi fonda amentali che e devono ess sere assicura rati negli ediffici ........................63 Art. 75. Assenza A di barriere b arch hitettoniche ..............................................................63 Art. 76. Caratteristic che dimensio onali degli allloggi ......................................................64 Art. 77. Superfici miinime dei loc cali ..........................................................................64 Art. 78. Altezze A miniime dei localli ............................................................................65 Art. 79. Cucine e spa azi di cottura a ............................................................................65 Art. 80. Bagni e serv vizi igienici ................................................................................65 Art. 81. Scale .......................................................................................................66 Art. 82. Soppalchi .................................................................................................66 Art. 83. Aggetti A e pa arapetti .....................................................................................67 Art. 84. Ventilazione e naturale ..................................................................................67 Art. 85. Ventilazione e attivata ...................................................................................68 Art. 86. Illuminazion ne naturale ................................................................................68 Art. 87. Illuminazion ne artificiale ................. . .............................................................69 Art. 88. Controllo de el soleggiame ento .......................................................................69 Art. 89. Cortili .......................................................................................................70 Art. 90. Cavedi e poz zzi luce ....................................................................................70 Art. 91. Sotterranei e seminterra ati ..........................................................................71 Art. 92. Vespai, interrcapedini e griglie g di aerrazione ...................................................71 Art. 93. Gronde e plu uviali .......................................................................................72 Art. 94. Criteri generrali della disciplina degli scarichi ..................................................72 Art. 95. Locali per il deposito deii rifiuti dome estici ......................................................72 Art. 96. Interventi pe er favorire lo o sviluppo de ella mobilità à ciclistica ................................73 Art. 97. Canne fuma arie, canne di d aerazione e di esalazio one .........................................73 Art. 98. Comfort igro otermico ...................................................................................74 Art. 99. Comfort acu ustico........................................................................................74 Art. 100.. Requisiti dii sicurezza delle d costruziioni ........................................................74 Art. 101.. Requisiti dii sicurezza degli d impiantti ............................................................75 Art. 102.. Controllo delle d caratterristiche nociv ve dei materriali da costrruzione ..................75 CAPO VI – ESECUZIONE E DEGLI INTERV VENTI EDILIZI ..................................................... 77 Art. 103.. Inizio dei la avori ........................................................................................77 Art. 104.. Richiesta e determinaz zione dei pun nti fissi ....................................................77 Art. 105.. Visite ispetttive .........................................................................................78 Art. 106.. Sicurezza e disciplina generale g dei cantieri edilli ...........................................78 Art. 107.. Disposizion ni concernen nti la prevenz zione dei risc chi di caduta a dall’alto ...............80 Art. 108.. Recinzioni provvisorie per p il cantierre e strutturre provvision nali........................83 Art. 109.. Sistemazio one e bonifica a delle aree edificabili ...............................................84 5 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Artt. 110. Scavii ..................................................................................................... 84 Artt. 111. Demo olizioni ............................................................................................. 85 Artt. 112. Caute ele per ritrov vamenti di beni b culturalii .................................................... 86 Artt. 113. Mano omissione de el suolo pubb blico ............................................................... 86 Artt. 114. Discip plina d’uso del d sottosuollo .................................................................. 88 Artt. 115. Allacc ciamenti ai pubblici p serv vizi in rete ....................................................... 89 Artt. 116. Ultim mazione dei la avori ............................................................................... 89 TITOLO O V - DISP POSIZIONI FINALI E TRANSIT TORIE........................................ 90 Artt. 117. Interrventi urgentti .................................................................................... 90 Artt. 118. Interrventi per ma anufatti prov vvisori ............................................................ 90 Artt. 119. Violaz zioni del Reg golamento e sanzioni ........................................................ 91 Artt. 120. Entra ata in vigore...................................................................................... 91 A ALLEGATO A GLOSSARIO ..................................................................................92 A: ALLEGATO B: A B REQUISIT TI DI PRESTA AZIONE ENERGETICA E SOSTENIBIL S LITÀ NELL’EDILIZ ZIA ..................................................................................................94 6 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E TITOLO O I - DISPOSIZ ZIONI GENERAL LI Art. 1. Prin ncipi 1. In forza de ella propria autonomia a statutaria a e normativa di cui all’ articolo 3 del eto legislattivo 18 ago osto 2000, n. 267, e sulla s base della legislazione naz zionale e decre regio onale, il pre esente Rego olamento Edilizio, E nel disciplinare le attività à di trasform mazione ediliz zia del terrritorio comu unale e le caratteristi c e e dellle loro perrtinenze, che degli edifici si isp pira a criterri di semplifficazione, di d efficacia e di adegua atezza. 2. Al A fine di ev vitare la duplicazione di d norme, di d nozioni e concetti g giuridici già previsti da disposizion d e dello Sta ato e della Regione e Lombardia, in materia di i di legge confe erenza dei servizi, spo ortello unic co, collaborrazione tra privati e C Comune, accesso ai docu umenti amm ministrativi è fatto es splicito rinv vio alle dis sposizioni d di legge, statale s e regio onale, nel tempo vige enti, nel rispetto del principio di d gerarchia a delle fon nti e dei princ cipi dell’ord dinamento; in mate eria di app provazione degli strumenti urbanistici attua ativi, fasi del proced dimento amministrattivo relativ vo ai titoli abilitativi edilizi, vigila anza e sa anzioni edilizie, le disposizion d i del pres sente Regolamento Edilizio, richia amano le norme n espre esse dalle fonti f norma ative vigentti. 3. Per P gli aspe etti di igiene e sanità pubblica, il i presente Regolamen nto Edilizio o integra le dis sposizioni del d vigente e Regolame ento Locale d’Igiene; per p gli acce ertamenti di d ordine igien nico-sanitarrio attribuitti alla com mpetente AS SL e per quanto q con ncerne conttenuti e argomenti non n disciplinati dal presente Regolament R o Edilizio, si applic cano le osizioni del vigente Re egolamento o Locale d’Igiene. dispo A Art. 2. Am mbito di applicazio a one 1. Il presente Regolamen nto Edilizio o, ai sensi e per gli effetti e di cu ui all'articolo 4 del R. 6 giugno o 2001, n. 380 e all'articolo 28 della d legge regionale 11 marzo 2005, 2 n. D.P.R 12, disciplina d l'uso del suolo e le iniziative edillizie che co oncorrono a alla trasform mazione fisica a del terriitorio del Comune di d Ronco Briantino, anche con n riferimen nto alle carattteristiche morfologich he e ambientali dello spazio s urba ano, edifica ato e non ed dificato. 2. Le L trasform mazioni del territorio sono assog ggettate, oltre o che alle disposiz zioni del prese ente Regolamento Ed dilizio e alle leggi na azionali e regionali v vigenti, anc che agli strum menti di pianificazio p genti, seco ondo le rispettive ne comunale e terrritoriale vig mate erie. 3. I poteri di deroga d al Regolamento o Edilizio possono ess sere esercittati esclusiv vamente ai ca asi di edificii, impianti e strutture,, pubblici o di interess se pubblico o, nei limiti disposti dall’a articolo 14 del D.P.R. 6 giugno o 2001, n. 380 e con n l'osservan nza delle modalità m stabiilite dalla le egge region nale 11 marrzo 2005, n. n 12. A Art. 3. Na atura giurridica e significato s o normatiivo delle disposiziioni 1. Il Regolame ento Ediliziio è finalizzato a pro omuovere un u ordinato o sviluppo edilizioa con rigua ardo alla sicurezza, alla a funzion nalità, all'estetica e all'igiene a urbanistico, sia 7 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio dello spazio urba ano, sia co on riguardo o al conte emperamen nto degli in nteressi prrivati, plina dei rap pporti di vic cinato. mediante la discip menti, il pre esente Rego olamento Edilizio E esprrime prescrrizioni 2. Nell'ambito di tali fondam e. e regole 3. Le prescrizioni p i assumono o il valore di norma obbligatoria, hanno llo stesso valore v generalle ed astrattto delle no orme di legg ge e riguard dano: - le e declinazioni delle div verse tipolog gie degli interventi ed dilizi; le e norme pro ocedurali pe er l'ottenim mento di tito oli abilitativ vi edilizi; le e modalità per p il conse eguimento del d certifica ato di agibillità; le e norme reg golamentari dell'attivittà amministrativa in materia m edillizia; la vigilanza e l'osservanza alle no orme nell'es secuzione dei d lavori e edili in relazione nche alle diisposizioni vigenti v in materia m di sicurezza; s an - le e modalità per p l’esecuz zione degli interventi provvisiona ali di cantie ere, in relazione alla necessità di tutelarre la pubblica incolumità; uzioni. - la disciplina delle costru gli oggetti edilizi, in n relazione e alle 4. Le regole deffiniscono i requisiti richiesti ag ze fondame entali dell'utenza singo ola e dell'u utenza colle ettiva, stabilendo i live elli di esigenz prestazione dei re equisiti rite enuti neces ssari per il soddisfac cimento de elle sopra citate c o: finalità. Le regole riguardano elle costruzioni in rapporto all'ambiente, allo spazio o urbano e agli - i requisiti de pazi fruibili;; sp - i requisiti r di comfort e di d sicurezza a degli edifici e delle unità u immobiliari; - i requisiti r di prestazione e energetic ca degli edifici e degli impianti. 8 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E TITOL LO II – NORME PROCEDURALI I CAPO I – CLASSIFICA C AZIONE DEG GLI INTERV VENTI EDIL LIZI A Art. 4. Ma anutenzio one ordina aria 1. Sono S classifficati quali manutenziione ordina aria, gli inte erventi edilizi che riguardano le op pere di ripa arazione, rinnovamentto e sostitu uzione delle e finiture de egli edifici e quelle nece essarie ad integrare o mantene ere in effic cienza gli impianti te ecnologici esistenti e anch he con l’imp piego di ma ateriali dive ersi, purché é i predetti materiali rrisultino com mpatibili con le l norme e i regolame enti comuna ali vigenti. 2. Sono S comprresi tra gli interventi i d manutenzione ordin di naria le ope ere di: - rinnovamento e sosttituzione de elle finiture e interne de elle costruz zioni, ripara azione e vimentazioni interne, riparazione e e rifacimento degli intonaci rifacimentto delle pav e delle tin nteggiature interne; - riparazion ne, sostituzione e posa a dei rivesttimenti, deg gli infissi e dei serramenti; p o la costruzione e di arredi fissi all’interno di - apertura e chiusura dei vani porta nità immob biliari; singole un - realizzazio one di pic ccole opere e murarie come cre eazioni di nicchie e muretti all’interno o delle singo ole unità im mmobiliari; ne, sostituz zione e po osa in opera di appa arecchi san nitari all’intterno di - riparazion servizi igienici già es sistenti; - le opere necessarie e a mante enere in efficienza e ad adegu uare gli impianti ci esistenti;; tecnologic d riparazio one, rinnov vamento e sostituzion ne delle finiture esterne delle - le opere di costruzion ni anche con c l’impieg go di materiali diversi purché ve engano con nservate le caratteristiche esistenti; - ricorsa de el manto di d copertura a e dell’ord ditura seco ondaria del tetto, ripa arazione e/o sostituzione di pluviali p e grronde anch he con mate eriali divers si, purché vengano v eristiche es sistenti; conservatte le caratte - ripristino delle facciate con materiali ave enti le stes sse caratteristiche e colori c di esistenti; quelli pree - riparazion ni di balconi e terraz zzi e rifaciimenti delle pavimen ntazioni estterne di cortili, pa atii e caved di, anche realizzati r co on l’impiego di materriali diversii purché vengano conservate c le caratterristiche esis stenti; - innovazioni da attua are negli ed difici e nelle e unità imm mobiliari, dirette ad eliminare n la realizzazio one di perrcorsi attre ezzati e le barrierre architetttoniche, nonché l’installaziione di disp positivi di segnalazion s ne atti a fav vorire la mo obilità, purrché non alterino la a sagoma dell’edificio; d ; - riparazion ne e sostitu uzione degli infissi e dei serram menti estern ni, dei porttoni, dei cancelli, delle d vetrin ne e delle porte d’ing gresso dei negozi, an nche con materiali m diversi pu urché non ne n siano mu utate le carratteristiche esteriori (sagoma, disegno, d colori, dim mensioni de elle porzioni apribili); - applicazio oni di zanza ariere o tende da sole;; - riparazion ne delle re ecinzioni co on materia ali aventi le medesime caratte eristiche dell'esiste ente; - installazio one di grate e alle finesttre; ne, sostituz zione ed in nstallazione di antenn ne pertinenziali agli im mmobili, - riparazion citofoni e videocitofo oni; 9 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio - m manutenzion ne del verd de privato esistente compresa c la potatura degli albe eri, lo sp postamento o di specie arboree non n ad alto o fusto, la collocazione nei giard dini o all’interno de ei terrazzi di d elementi ornamenta ali quali sta atue, vasche, fioriere; nstallazione nei giardini, nei corrtili, sui balconi e suii terrazzi d di arredi es sterni - in qu uali tralicci,, voliere, giiochi per ba ambini, barrbecue. Art. 5. 5 Manute enzione straordina s aria 1. Sono classific cati quali manutenzione strao ordinaria, gli interve enti edilizi che uardanti il consolidam c mento, il rinnovamento o e la riguardano le opere e le modifiche rigu zione di parti anche strutturali s d degli edifici, la realizza azione ed iintegrazion ne dei sostituz servizi igienico-sa i nitari e tecnologici, no onché le mo odificazionii dell’assettto distributivo di singole unità imm mobiliari. So ono di manutenzione straordinar s ria anche gli interventti che comporrtino la tra asformazion ne di una singola un nità immob biliare in d due o più unità immobiliari, o l’aggregazione e di due o più p unità im mmobiliari in n una unità immobiliare enzione strraordinaria non debbo ono costitu uire un ins sieme 2. Gli interventi di manute atico di op pere che possono portare p ad un organ nismo ediliz zio diverso o dal sistema precede ente, né devono d cos stituire mu utamento tipologico t d della costrruzione nel suo insieme e. 3. Sono compresi tra gli inte erventi di manutenzio m ne straordinaria le opere di: onsolidamento, rinnov vamento, sostituzione s e delle parrti, anche s strutturali, delle - co co ostruzioni, quali muri di sosteg gno, archittravi e sole ette e, in generale, delle sttrutture verticali e orrizzontali anche con l’impiego di d materialii diversi pu urché ve engano con nservate le caratteristtiche esiste enti e purch hé non sia v variata la quota q di intradosso o delle struttture stesse e; ealizzazione e e integraz zione dei se ervizi igienici e di quellli tecnologici; - re - re ealizzazione e di rampe e ascenso ori esterni ovvero o di altri a manufa atti che altterino la sagoma de ell’edificio, diretti ad eliminare e le e barriere architettonic a che; m e dell’assettto distributivo delle unità u immobiliari; - modificazion - modeste m ridefinizioni dei d prospettti mediantte la modiffica delle d dimensioni delle ap perture esistenti e me ediante la realizzazione di nuov ve aperture e necessarie e per ris spondere a requisiti di sicurezza e salubrità à degli amb bienti confin nati; - rip parazione delle d lesioni di muratu ure ed even ntuale sostittuzione di p parte di ess se. A Art. 6. Res stauro e risaname r ento conservativo 1. Sono classifica ati quali re estauro e risanamentto conserva ativo, gli interventi edilizi e smo edilizio o e ad assicurarne la a funzionalità mediantte un rivolti a conservare l’organis insieme e sistematico di opere che, ne el rispetto degli elem menti tipolo ogici, form mali e strutturrali dell’orrganismo stesso, ne consenttano destinazioni d d’uso con essi compattibili. Tali interventi comprendo c no il conso olidamento o, il ripristino e il rin nnovo degli elementi co ostitutivi de ell'edificio, l'inserimen nto degli elementi e ac ccessori e degli ementi esttranei impiantti richiesti dalle esiigenze delll'uso, l'eliminazione degli ele all'organismo edilizio. i d restauro e risaname di ento conservativo son no volti prin ncipalmente e alla 2. Gli interventi conserv vazione ed d alla valo orizzazione degli ediffici dei qu uali si inte ende opera are il recuperro degli ele ementi tipo ologici, arch hitettonici ed e artistici, ovvero un adeguam mento funzionale, compa atibile con i caratterri degli org ganismi ed dilizi, il cuii risultato deve comporrtare un edificio in tuttto riferibile a quello prrecedente. 10 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 3. Gli G interventi di restauro non dev vono compo ortare aume ento di volu ume o di su uperficie lorda a di pavime ento, salvo quelli nece essari per la a formazion ne o l’adeg guamento di d servizi igien nici e tecnologici indisp pensabili per p garantirre i requisitti minimi sttabiliti dalle e leggi e dai regolament r ti vigenti in n materia; gli eventua ali increme enti di volume o di su uperficie lorda a di pavime ento connessi all’inizia ativa ediliziia, sono co omunque da a intenders si, ai fini proce edurali e in i ordine all’ammissi a bilità dell’e edificabilità indotta, c come interrventi di nuov va costruzio one. 4. Resta R ferm ma la defin nizione di restauro prevista dall’articolo d o 29 del decreto legis slativo 22 gennaio 200 04, n. 42. A Art. 7. Ris strutturaz zione edillizia 1. Sono S classifficati quali ristrutturaz zione ediliz zia, gli interrventi rivoltti a trasformare gli organismi ediliz zi mediante e un insiem me sistemattico di operre che poss sono portarre ad un utto o in parte div verso dal precedentte. Tali in nterventi organismo edilizio in tu prendono il ripristino o la sostiituzione di alcuni elementi costtitutivi dell’’edificio, comp l’elim minazione, la modificazione e l’inserimento di nuovi ele ementi ed iimpianti. 2. Nell’ambito N degli interrventi di ris strutturazio one edilizia sono ricom mpresi anch he quelli cons sistenti nella demoliz zione e ric costruzione e parziale o totale nel rispettto della volum metria pree esistente fa atte salve le sole inn novazioni necessarie p per l’adegu uamento alla normativa n a antisismica a. 3. Sono S comprresi tra gli interventi di d ristrutturrazione edilizia gli inte erventi di recupero r a fini residenzia ali dei sotto otetti esiste enti, ai sensi della legge regionale 11 marz zo 2005, 2. n. 12 4. Gli G interven nti di ristrutturazione non devon no comporttare increm mento di su uperficie lorda a di pavime ento; gli ev ventuali inc crementi dii superficie lorda di pavimento connessi c all’iniziativa ed dilizia, sono o comunqu ue da intendersi, ai fini proced durali e in n ordine mmissibilità à dell’edific cabilità indo otta, come interventi di d nuova co ostruzione. all’am Art. 8. Demo olizione 1. Sono S classifficati quali demolizioni, gli interv venti finalizz zati a rimuo overe, in tu utto o in parte e, edifici, manufatti, m impianti e strutture s preesistenti,, qualunque e sia l'utiliz zzazione successiva dell'area o degli edifici ris sultanti. Artt. 9. Interrventi di arredo urrbano 1. Sono S classificati quali interven nti di arre edo urbano o, le operre finalizza ate alla valorrizzazione e al miglioramento estetico e di fruibilità degli spazi urban ni. Sono comp presi tra le opere di arredo o urbano la realizzazione di distintivi urbani, carte ellonistica murale o a struttura a autoporta ante, impianti di seg gnaletica stradale, s attre ezzatura pe er l'illuminazione di spazi pubblicii o aperti al pubblico, la posa in opera di panc chine, sedili, fioriere e, conteniitori per rifiuti, fon ntanelle, p pensiline, insegne comm merciali, ta arghe professionali e simili. s 11 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Art. 10. Intervent I ti relativii alle perttinenze 1. Sono classifica ati quali pertinenze, le e opere a esclusivo e se ervizio di e edifici, manufatti nti, con l’esclusione di d aree nud de e inedificate, quali le pensilin ne, le e struttture esisten recinzio oni e i relativi manu ufatti di in ngresso, le e attrezzature sportiv ve scopertte, le attrezza ature per ill gioco all'a aperto e sim mili. Sono altresì ricompresi fra le pertinen nze, i manufa atti destinati in modo o durevole a servizio o ad orna amento di edifici esistenti, quali pe ergolati e tettoie, t ripo ostigli, van ni per ricov vero attrezz zi, vani perr la raccoltta dei rifiuti urbani, legnaie, gazebo o. A Art. 11. Nu uova costtruzione 1. Sono di nuova costruzion ne gli interv venti di trasformazion ne edilizia e urbanistic ca del d neii precedentti articoli e precisamen nte: territoriio non rienttranti nelle categorie definite a) la costruzion ne di manufatti edilizi fuori terra a o interratti, ovvero l’’ampliamen nto di uelli esiste enti all’este erno della sagoma esistente, fermo res stando, pe er gli qu in nterventi pe ertinenziali, quanto previsto alla lettera; b) gli interventti di urban nizzazione primaria e seconda aria realizzati da sog ggetti omune; diversi dal co one di infrrastrutture e di impia anti, anche e per pubb blici servizi, che c) la realizzazio omporti la trasformazi t ione in via permanentte di suolo inedificato;; co d) l’installazione di manuffatti leggerii, anche prefabbricati,, e di struttture di qua alsiasi enere, quali roulottes s, campers,, case mob bili, imbarc cazioni, che e siano utilizzati ge co ome abitazioni, ambie enti di lavo oro, oppure e come dep positi, magazzini e sim mili e ch he non sian no diretti a soddisfare esigenze meramente m temporane ee; e) gli interventii pertinenziiali che com mportino la realizzazio one di un vo olume supe eriore nto del volu ume dell’ed dificio princiipale; al 20 per cen one di depo ositi di merrci o di matteriali, la re ealizzazione e di impiantti per f) la realizzazio perto ove comportino c l’esecuzion ne di lavori cui conseg gua la atttività produttive all’ap trrasformazio one perman nente del su uolo in edificato. Art. 12 2. Ristruttturazione urbanis stica 1. Sono classifica ati quali interventi di ristruttu urazione urbanistica quelli rivo olti a nte tessuto urbanistico o-edilizio co on altro div verso media ante un ins sieme sostituire l’esisten atico di inte erventi edilizi, anche con la mod dificazione del disegno o dei lotti, degli sistema isolati e della rete stradale. 12 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E CAPO II – NORME PER P L’APPR ROVAZIONE E DEGLI STR RUMENTI U URBANISTICI ATTUATIV VI Artt. 13. Nec cessità, so oggetti le egittimatii, docume entazione e, proced dura di a approvazi ione 1. In tutti i casi specifficatamente e previsti dal Piano di Goverrno del Te erritorio, oni dello strrumento di pianificazio one territorriale, è subo ordinata l’esecuzione delle previsio pprovazione e di piani attuativi a ai sensi s delle norme vige enti in mate eria. all’ap 2. Sono S legittimati a prresentare proposta p di piani attuativi di in niziativa prrivata, i titola ari del dirittto di proprrietà o del diritto di superficie s d tutte le a di aree comprese nel piano o. La propo osta di pian no attuativ vo può esse ere presenttata anche dagli usufruttuari, previo assenso dei proprie etari. N modi e nei termini previsti da all’articolo 12 1 della leg gge regiona ale 11 marz zo 2005, 3. Nei n. 12 2, per la prresentazion ne del piano attuativo o è sufficien nte il conco orso dei pro oprietari deglii immobili interessati rappresen ntanti la maggioranza a assoluta del valore di detti immobili in bas se all’impon nibile catastale risultante al mom mento della a presentaz zione del o, costituiti in consorrzio ai sens si dell’artico olo 27, com mma 5, de ella legge 1 agosto piano 2002 2, n. 166. 4. La L proposta a di piani atttuativi di in niziativa privata, deve e indicare: - generalità à del prop ponente; nel n caso di soggettto collettiv vo (società à, ente, condomin nio) è nece essario anche indicare e le genera alità della persona fis sica che rappresen nta il sogge etto collettiv vo o che, comunque, c è legittima ata a prese entare la proposta in base alllo statuto o a specifico atto deliberativo d o da indicare nella domanda;; d codice fis scale del proponente p ovvero in caso di so oggetto div verso da - numero di persona fisica, la denominazion ne e la ragiione sociale e, la sede le egale, il nu umero di partita IVA; à del progettista, con indicazione e dell’Ordine o del Collegio professionale - generalità di apparte enenza; - localizzazione e ubic cazione delll’area, con l’indicazion ne degli ide entificativi catastali c r l’area a oggetto dell’interven d nto ; e della zona urbanisttica in cui ricade ne di eventtuali vincolii di tutela ambientale e, culturale, o di altra a natura - indicazion (geologico o, idrogeo ologico, sis smico, ecc…), che gravano sull’area oggetto dell’interv vento; ne del titolo o che legittiima il propo onente ad avanzare a la a proposta di piano - indicazion attuativo di iniziativa a privata. L domanda a tesa all’o ottenimento o dell’appro ovazione di piano attu uativo deve e essere 5. La corre edata dalla documentazione prog gettuale ne ecessaria per la comp pleta comprrensione dell’intervento di trasform mazione urb banistica proposto, op pportunamente rappo ortata al creto interrvento pro ospettato, secondo i contenu uti di seguito espressi e conc confo ormemente e alle pre ecisazioni e specific cazioni tec cnico-ammiinistrative dettate dall’A Amministra azione comu unale: - inquadramento terrritoriale con n individuazione dell’a ambito ogg getto di inte ervento, ntali, del sistema infrastrutturale e de ei servizi locali e dei sistemi ambien territoriali; - inquadram mento prog grammatico o con individuazione delle d previs sioni e dellle tutele previsti dagli d strum menti di programmaz zione territtoriale e s settoriale incidenti i 13 Comune e di Ronco no Briantin - - - - - Regolame ento Ed dilizio su ull’ambito oggetto o di intervento, delle prescrizioni e degli indirrizzi previstti dal PG GT; rillievo dello o stato di fatto delll’ambito di interventto, con in ndicazione delle ca aratteristich he morfolog giche e fun nzionali, de ello stato di fatto delle e urbanizza azioni e dei sottoservizi tec cnologici, degli d edific ci eventualmente presenti nei lotti co onfinanti; prrogetto della trasform mazione urrbanistica proposta, definito ne elle compo onenti tip pologiche e di destina azione d’uso, nelle ma asse e nelle e altezze delle costruzioni, co on le indicazioni relative alle aree a per atttrezzature pubbliche e e di interesse pu ubblico o ge enerale; prrogetto prreliminare delle ope ere di urb banizzazion ne con de efinizione delle ca aratteristich he qualitative, funzion nali ed econ nomiche de ei lavori; re elazione tec cnico illustrativa desc crittiva dellle caratteriistiche dell’intervento, con in ndicazione delle azion ni di svilup ppo, miglio oramento e riqualifica azione prev viste, de elle soluzioni prospettate per la prom mozione dello svilup ppo sostenibile (c contenimen nto dei consumi ene ergetici, co ontenimentto dei con nsumi di acqua a po otabile, uso o razionale delle mate erie prime, controllo dell’inquina d mento acustico, co ontrollo dell’inquinamento luminoso,, protez zione da all’inquinam mento elettromagne etico, gesttione dei riifiuti …), degli d eventuali impattti attesi e delle zioni di mittigazione prroposte (co omponente ambientale e, paesaggio, viabilità à, …), az de ella verifica a degli indic ci e parame etri urbanistici; sttudio della component c te geologica a, idrogeolo ogica e sism mica; sttudio conce ernente la valutazione degli impa atti di dete erminati pia ani e progrrammi su ull'ambiente, studio concernente la a valutazion ne di impattto ambienta ale di determinati prrogetti, studiio concernen nte la preven nzione e la riduzione inttegrate dell'inquinamento o, nei ca asi prescrittti dalle legg gi in materiia; sc chema di co onvenzione e; elaborati pre escritti da norme spe eciali o da leggi di settore, s dag gli strumen nti di pianificazione territoriale vigenti. procedura di approvazione dei piani p attuattivi è discip plinata legg ge regionale 11 6. La p marzo 2005, 2 n. 12 2 e dalla leg gge 12 luglio 2011, n.. 106. 7. Per quanto no on precisato o nel prese ente articolo, è fatto espresso e richiamo e rinvio r alla legge regionale 11 marz zo 2005, n.. 12 e alle disposizion ni del piano o di govern no del Territorrio. 14 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E CAPO III – TITOLI ABIILITATIVI ALLO SVOL LGIMENTO DELL’ATTIV VITÀ EDILI IZIA: NEC CESSITÀ, SOGGETTI S L LEGITTIMAT TI,DOCUME ENTAZIONE E TECNICA, PROCEDIM MENTO AM MMINISTRA ATIVO Art. 14. 1 Attiviità edilizia ia delle pu ubbliche amministrazioni 1. Ai A sensi e per gli effettti di cui all’’articolo 7 del d D.P.R. 6 giugno 20 001, n. 380 0, non si appliicano le dis sposizioni del presente e capo per: a)) opere e interventi pubblici ch he richieda ano per la a loro realizzazione, l’azione a pluralità di ammin nistrazioni pubbliche allorché integrata e coordinata di una l’accordo delle pred dette amministrazioni, raggiunto o con l’ass senso del comune ell’articolo 34, comm ma 4, del decreto interessatto, sia pubblicato ai sensi de legislativo o 18 agosto o 2000, n. 267; 2 b)) opere pub bbliche, da eseguirsi da d amminis strazioni sta atali o comunque insis stenti su aree del demanio statale e op pere pubbliche di inte eresse stattale, da realizzarsi nalmente competenti c i, ovvero da conces ssionari di servizi dagli entti istituzion pubblici, previo acce ertamento di conform mità con le e prescrizio oni urbanisttiche ed D 18 aprile 1994, n. 383, e successive s modificazio oni; edilizie ai sensi del D.P.R. c)) opere pu ubbliche de ei comuni deliberate e dal com mpetente o organo comunale, assistite dalla d valida azione del progetto, p ai a sensi del Decreto le egislativo 12 1 aprile 2006, n. 163 1 e del d.P.R. d 5 otto obre 2010, n. 207. A Art. 15. Attività A ed dilizia libe era 1. Fatte F salve le prescriz zioni degli strumenti urbanistici comunali, e comun nque nel rispe etto delle altre a norma ative di se ettore aven nti incidenza sulla dis sciplina dell'attività ediliz zia e, in pa articolare, delle d norme e antisismiche, di sicu urezza, anttincendio, igienicosanittarie, di quelle relative e all'efficien nza energe etica nonchè è delle disp posizioni co ontenute nel codice c dei beni culturrali e del paesaggio, p di cui al de ecreto legis slativo 22 gennaio 2004 4, n. 42, i seguenti s intterventi son no eseguiti senza alcu un titolo abiilitativo: a)) gli interve enti di manutenzione ordinaria; o b)) gli interve enti volti alll'eliminazio one di barriere archite ettoniche ch he non com mportino la realizza azione di ra ampe o di ascensori a esterni, e ovv vero di man nufatti che alterino la sagoma a dell'edificio; c)) le opere temporanee t e per attività di ricerc ca nel sotto osuolo che abbiano carattere geognostiico, ad esclusione di attività di d ricerca di idrocarburi, e ch he siano eseguite in aree este erne al centro edificato; d)) i movimenti di terra strettamente pertine enti all'eserrcizio dell'atttività agric cola e le a pastorali, co ompresi gli interventi su impiantti idraulici agrari; a pratiche agro-silvo-p e)) le serre mobili stagionali, sprovviste dii strutture in muratu ura, funzion nali allo nto dell'attività agricolla. svolgimen 2. Nel N rispetto o dei mede esimi presu upposti di cui c al comm ma 1, prev via comunic cazione, anch he per via v telema atica, delll'inizio de ei lavori da parte e dell'inte eressato all'am mministrazione comunale, posso ono essere eseguiti senza s alcun n titolo abillitativo i segu uenti interve enti: 15 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio a) glli interventi di manute enzione straordinaria di cui all'arrticolo 3, co omma 1, le ettera b)), del decreto del Presidente P ubblica 6 giugno 20 001, n. 38 80 ivi della Repu co ompresa l'a apertura di porte interne o lo sp postamento o di pareti interne, sempre ch he non rigu uardino le parti struttturali dell'e edificio, non n comportin no aumentto del nu umero delle unità im mmobiliari e non im mplichino incremento dei parametri urrbanistici; b) le e opere dirette a sodd disfare obie ettive esige enze contin ngenti e te emporanee e ad es ssere imme ediatamentte rimosse al cessare della nece essità e, co omunque, entro un n termine non n superio ore a novan nta giorni; c) le opere di pavimentaz p ione e di finitura di sp pazi esterni, anche pe er aree di sosta, s he siano co ontenute en ntro l'indice e di perme eabilità, ove e stabilito dallo strum mento ch urrbanistico comunale, c ivi compresa la realiz zzazione di intercaped dini interam mente in nterrate e non accessib bili, vasche e di raccolta a delle acqu ue, locali to ombati; d) i pannelli solari, fotovo oltaici, a servizio deglii edifici, da realizzare al di fuori degli mbiti qualifficati nel PGT P come centri storrici e nucle ei di antica formazion ne ed am ed difici di inte eresse storico di matriice rurali; e) le e aree ludic che senza fini di lucro e gli elementi di arre edo delle arree pertine enziali de egli edifici. 3. L'intteressato agli a interve enti di cui al a comma 2 allega allla comunic cazione di inizio dei lavori le auto orizzazioni eventualm mente obbliigatorie ai sensi dellle normativ ve di a 2, i settore e, limitatamente aglii interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma dati ide entificativi dell'impresa d a alla quale e intende afffidare la re ealizzazione e dei lavori. 4. Limitatamente agli inte erventi di cui al co omma 2, lettera a)), l'interes ssato, ente alla comunicazione di inizio dei la avori, trasmette all'a amministrazione unitame comuna ale una rellazione tec cnica provv vista di datta certa e corredata degli oppo ortuni elaborati progettuali, a firma a di un tecn nico abilitato o, il quale dichiari d pre eliminarmen nte di ere rapportti di dipend denza con l'impresa l né n con il committente e che asse everi, non ave sotto la a propria responsabil r ità, che i lavori sono o conformi agli strum menti urban nistici approva ati e ai rego olamenti ed dilizi vigentti e che perr essi la norrmativa sta atale e regio onale non pre evede il rilascio di un titolo t abilita ativo. 5. Rigu uardo agli interventi i d cui al presente artiicolo, l'interessato pro di ovvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presenta azione deg gli atti di aggiornam mento mine di cui all'articolo a 3 34-quinquie es, comma 2, lettera b), del dec cretocatastale nel term 4 convertito o, con mod dificazioni, dalla legge e 9 marzo 2006, 2 legge 10 gennaio 2006, n. 4, n. 80. m comunicazio one dell'iniz zio dei lav vori ovvero la mancata trasmissione 6. La mancata della re elazione tecnica, di cui c ai comm mi 2 e 4 del d presentte articolo, comportano la sanzion ne pecuniaria pari a 258 euro. Tale san nzione è ridotta di d due terzi se la comunicazione è effettuata a spontane eamente quando q l'in ntervento è in cors so di esecuzione. plificare il rilascio r del certificato di prevenz zione incend di per le atttività 7. Al fiine di semp di cui ai commi 1 e 2, il certificato stess so, ove pre evisto, è rila asciato in v via ordinaria a con e a vista. Per P le med desime attività, il term mine previsto dal priimo periodo del l'esame comma 2 dell'artticolo 2 del regolam mento di cui c al decreto del P Presidente della blica 12 gen nnaio 1998,, n. 37, è ridotto a tre enta giorni. Repubb 16 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Art. 16. Interrventi sub bordinatii a perme esso di co ostruire 1. Ai A sensi dell’articolo 33 3 della leg gge 11 ma arzo 2005, n. 12, tuttti gli interrventi di trasfformazione urbanistic ca ed ediliz zia del terrritorio sono o subordinati a perm messo di costrruire, fatto salvo qua anto dispos sto dall’articolo 6 del decreto de el Presiden nte della Repu ubblica 6 giugno 2001 1, n. 380, dai commi 3 e 3 bis dell’articolo o 33 e dall’articolo 41 della medes sima legge regionale 11 1 marzo 2005, n. 12,, dall’artico olo 19 della legge 7 sto 1990, n. 241 e dall’articolo 5 della legge e 12 luglio 2011, n. 10 06. agos 2. Ai A sensi dell’articolo 52 2 della legg ge regionale 11 marzo o 2005, n. 12, i mutamenti di destiinazione d’uso di im mmobili, an nche non comportanti la realiz zzazione di d opere ediliz zie, finalizz zati alla cre eazione di luoghi di culto c e luoghi destina ati a centrii sociali, sono o assentibilii unicamentte mediante permesso o di costruire. 3. Ai A sensi de ell’articolo 60 6 della le egge region nale 11 ma arzo 2005,, n. 12 ne elle aree destiinate all’ag gricoltura, gli interve enti edificattori relativ vi alla realizzazione di d nuovi fabbricati sono assentibili unicamente mediante e permesso o di costruirre. Art. 17. In nterventi realizzab bili media ante segn nalazione certificatta di iniizio attiviità e med diante den nuncia dii inizio atttività 1. Ai A sensi dell’articolo 19 1 della legge 7 agosto 1990 n. n 241 e d dell’articolo 5 della legge e 12 luglio o 2011, n. 106, sono o realizzabili mediantte segnalaz zione certifficata di inizio o attività, gli g interventti non ricon nducibili: a)) agli elenchi di cui all’articolo 15 5 del presen nte Regolam mento Edilizio; b)) ai casi di cui al comm ma 3 bis de ell’articolo 52 5 della leg gge regiona ale 11 marz zo 2005, d comma 1 dell’artic colo 60 della medesim ma legge re egionale 11 1 marzo n. 12 e del 2005, n. 12; 1 c)) alle fattispecie pre eviste dall’articolo 10 1 del de ecreto del Presidentte della ca 6 giugno 2001, n. 380; 3 Repubblic d)) ai casi in cui le denu uncie di iniz zio dell’attività norma ate dal decrreto del Pre esidente g 200 01, n. 380 siano, in base b alla normativa statale s o della Repubblica 6 giugno e o sostitutiive del perm messo di co ostruire; regionale alternative e)) ai casi in cui la disc ciplina prev vista dalle leggi regio onali abbia ampliato l’ambito applicativo delle disp posizioni dii cui all’articolo 22 del decreto d del Presiden nte della ca 6 giugno 2001, n. 380; 3 Repubblic che siano co onformi alle previsio oni degli strumenti urbanistiici, del presente p olamento Edilizio e della disciplin na urbanistico-edilizia vigente. Rego F salvo quanto disposto dal comma c 1 de el presente e articolo, a ai sensi dell’articolo 2. Fatto 41 della d legge regionale 11 1 marzo 2005, 2 n. 12 2 chi ha tittolo per pre esentare istanza di perm messo di costruire c ha facoltà, alternativa amente e per gli sttessi interv venti di trasfformazione urbanistica a ed ediliziia ad eccez zione degli interventi di cui al co omma 3 bis dell’articolo d 52 e di cui al comma a 1 dell’articolo 60 della medesim ma legge re egionale 11 marzo m 2005, n. 12, di inoltrare al comune denuncia di inizio attiviità. Art. 18. Soggetti legittima ati a pres sentare tittoli abilittativi edillizi 1. Sono S legittim mati a pres sentare tito oli abilitativi edilizi, i se eguenti sog ggetti: - il propriettario; nel caso c di com mproprietà, pro quota indivisa, la domand da deve essere firm mata da tutti i compro oprietari; 17 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio - l’a amministratore del condominio per p quanto riguarda i beni b comun ni; - il singolo condomino, previo co onsenso de ell'assemblea condom miniale, qu uando a su parti comu uni; l’intervento avviene ntario del proprietario,, laddove nominato, n c con l’indicazione - il rappresenttante volon ella procura a; de - il rappresenttante legale e del propriietario; d di su uperficie; - il titolare di diritto usufruttuario, nei limitti di cui all’articolo 986 6 del Codic ce Civile; - l’u - l’e enfiteuta; - il titolare de el diritto di servitù, sia s volonta aria che co oattiva, lim mitatamente e alle pere necess sarie per l’e esercizio de ella servitù; op - l’a affittuario di d fondo rustico, limita atamente alle a opere consentite c in base al titolo va antato, secondo quantto prevede la legge 3 maggio 19 982, n. 203; - il concession nario di terrre incolte, per il miglioramento dei fabbrica ati rurali e delle ase di abita azione; ca - il beneficiario o di decreto o di occupa azione d'urg genza; nario di miniere, m lim mitatamente e alle opere necessa arie all’esercizio - il concession ell’attività in concessio one; de - il conduttore e o l’affittuario, nel ca aso in cui in base al contratto a abbia la fac coltà, spressamen nte conferittagli dal pro oprietario, di eseguire e interventi edilizi; es - co olui che ab bbia ottenu uto dall’Auttorità Giudiziaria prov vvedimento o, di qualu unque na atura, che lo legittimi all’esecuzio one di interrventi ediliz zi su fondi a altrui; - co olui che ha ottenuto il godimento o di beni im mmobili appartenenti a al demanio. oggetti legittimati a presentare e domande e per i tito oli abilitativi, sono altresì a 2. I so legittim mati a presentare do omanda per ottenerre i parerri o i pro ovvedimenti nei procedimenti o ne ei sub-proce edimenti re elativi. Arrt. 19. Prresentazio one della a domand da di perm messo di c costruire 1. La domanda d tesa all’otte enimento di permesso o di costruiire, redattta in conformità con la vigente normativa n entata all’u ufficio sull’imposta di bollo, deve essere prese o a riceverla, nei giorn ni e nelle ore specifica atamente previste. abilitato 2. Ogn ni domanda a deve conc cernere un unico proce edimento abilitativo. 3. La domanda tesa all’o ottenimento o del perrmesso di costruire,, redatta sulla stica appo ositamente e predispo osta dall’A Amministra azione Co omunale, deve modulis contene ere i seguenti dati: - ge eneralità del d richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, co ondominio) è necessa ario anche indicare le e generalità à della perrsona fisica a che ra appresenta il soggetto o collettivo o che, com munque, è legittimata l a presenta are la do omanda in base allo statuto o a specifico o atto deliberativo da a indicare nella do omanda; - nu umero di codice c fiscale del richiedente, ov vvero in ca aso di sogg getto divers so da pe ersona fisic ca, la denom minazione e la ragione e sociale, la a sede lega ale, il nume ero di pa artita IVA; - ge eneralità, numero n di codice fis scale ed estremi dell’iscrizione all’Ordine o al Co ollegio proffessionale, del progetttista e dell direttore dei lavori; nel caso in i cui qu uest’ultimo, all’atto della d presen ntazione della doman nda, non s sia stato an ncora de esignato, ill nominativ vo può ess sere comun nicato succ cessivamente e comu unque prrima dell’inizio dei lav vori. In que esto caso, il i direttore dei lavori è tenuto, prima p 18 mune di Com Ronco Briantino - - R Regolam mento Edilizio E dell’effettivo inizio dei d lavori, a sottoscrivere la cop pia degli e elaborati alllegati al mento depo ositata pres sso l’Ammin nistrazione Comunale;; provvedim generalità à dell’assuntore dei lavori che e è stato incaricato della ese ecuzione dell’interv vento edilizio; nel caso c in cui, all’atto o della prresentazion ne della domanda,, non sia stato s ancora a designato o, il nominativo può essere com municato successiva amente e comunque e prima dell’inizio d d dei lavori. In questo caso, l’assuntorre dei lav vori è ten nuto, prim ma dell’efffettivo iniz zio dei la avori, a sottoscriv vere la copia degli elaborati alleg gati al prov vvedimento o depositata a presso l’Amminis strazione Co omunale; localizzazione e ubicazione dell’immobile, con l’in ndicazione degli iden ntificativi catastali e della disciplina urbanistica in cui ricade l’immobile oggetto vento; dell’interv indicazion ne di eventtuali vincoli di tutela ambientali, culturale,, o di altra a natura gravan (idrogeolo ogico, sis smico, ecc…), no sull’im mmobile che oggetto dell’interv vento; descrizion ne sommarria dell’intervento, con n l’indicazio one della q qualificazione dello stesso; oincidente con la residenza, dov ve comunic care o notifficare gli indirizzo, ove non co atti amministrativi in nerenti il prrocedimento. 4. La L domanda deve es ssere corre edata da un’attestazi u ione conce ernente il titolo t di legitttimazione, dagli elabo orati progettuali richie esti dall’artticolo rego olamento ed dilizio, e quan ndo ne ricorrrano i pres supposti, dagli altri do ocumenti prrevisti dalla a parte II del d Testo unico o delle disp posizioni leg gislative e regolamentari in matteria edilizia a, di cui al decreto del Presidente P della Repubblica 6 giugno 2001 1, n. 380. La L domanda è accompagnata da una u dichiara azione del progettista a abilitato che c asseve eri la conformità del progetto p agli strumenti urbanistici u approvati ed e adottatii, al regolamento edilizio vigente e, e alle e normative e di settorre aventi in ncidenza sulla disciplina dell’atttività ediliz zia e, in altre particolare, alle e norme antisismiche e, di sicure ezza, antincendio, igienico-sanittarie nel t conforrmità non comporti c v valutazioni tecnicocaso in cui la verifica in ordine a tale elative all’effficienza en nergetica. discrrezionali,alle norme re 5. Ai A sensi dell’articolo 20 0 del decre eto del Pres sidente della Repubbliica 6 giugn no 2001, n. 380 ove il fatto non costituisca più grave e reato, chiunque, ne elle dichiara azioni o stazioni o asseveraz zioni di cu ui al comm ma 4, dic chiara o a attesta fals samente attes l’esis stenza dei requisiti o dei presup pposti di cu ui al medes simo comm ma è punito o con la reclu usione da uno u a tre anni. a In tali casi, il re esponsabile e del procedimento informa il comp petente ord dine profess sionale perr l’irrogazione delle sanzioni disciiplinari. Art.. 20. Perm messo di costruire e: istrutto oria, prov vvedimenti interloc cutori, p provvedim menti fina ali, effica acia 1. Il competen nte ufficio comunale,, entro die eci giorni dal d ricevimento, comunica al edente il no ominativo del d respons sabile del procedimen p oli 4 e 5 richie to ai sensi degli artico della a legge 7 agosto a 1990 0, n. 241 e successiv ve modifica azioni e inte egrazioni. L’esame delle e domande si svolge secondo l’orrdine cronologico di prresentazion ne. 2. Entro E sessa anta giorni dalla pre esentazione e della do omanda, il responsabile del proce edimento cura c l’istru uttoria, acq quisisce, av vvalendosi dello sporrtello unico o di cui all’arrticolo 5 del decreto del Presid dente della Repubblic ca 6 giugno 2001, n. 380, i presc critti parerri e gli atti di assenso o eventualm mente necessari, sem mpre che gli g stessi non siano già stati s allegatti alla dom manda dal richiedente r e, valutata a la conform mità del ormativa viigente, form mula una proposta p di provvedimento, corre edata da progetto alla no 19 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio una de ettagliata relazione, con la qualificazio q one tecnico o-giuridica dell’interv vento richiesto. ocedimento, qualora ritenga ch he ai fini del rilascio o del 3. Il responsabile del pro sso di costrruire sia necessario ap pportare modifiche di modesta e entità rispetto al permes progetto originariio, può, nello stesso o termine di cui al comma 2,, richiedere e tali agioni. L’intteressato si pronuncia a sulla richiesta di modifica modifiche, illustrandone le ra ssato e, in caso di ade esione, è te enuto ad inttegrare la d documentazione entro il termine fis nei successivi quin ndici giornii. La richies sta di cui al a presente e comma so ospende, fino al o esito, il de ecorso del termine t di cui c al comm ma 2. relativo 4. . Il termine t di cui al comma 2 può essere e interrrotto una sola volta d dal respons sabile del prrocedimento, entro trenta giorni g dalla presenttazione della doma anda, esclusiv vamente pe er la motiv vata richies sta di docu umenti che integrino o completino la docume entazione presentata p e che non siano s già nella disponibilità dell’a amministrazione o che questa q non possa acqu uisire auton nomamente e. In tal ca aso, il termine ricomin ncia a decorre ere dalla data di ricezio one della documentaz zione integrrativa. 5. L’inttegrazione documen ntale a soddisfacim mento de elle esigenze istrutttorie rappres sentate, de eve essere presentatta dal richiedente en ntro e non oltre sess santa giorni dal d ricevim mento del provvedime ento interlocutorio; l’infruttuoso o decorrere e del termine e temporale e per l’inte egrazione documenta d d le, comporrta la decadenza di diritto della re elativa domanda. 6. La relazione r di cui al com mma 2, deve e contenere e: - i dati d del sog ggetto richiedente e del progettis sta; - le e caratteris stiche edilizie ed urb banistiche dell’area sulla quale e dovrà essere re ealizzata l’o opera; - attti di assens so, comunq que denominati, acquisiti; - la qualificazione tecnico o-giuridica dell’interve ento richiesto; ne della conformità del progettto alle prrescrizioni urbanistich he ed - la valutazion dilizie vigen nti. ed nto finale, che il com mpetente uffficio comunale provvede a notifficare 7. Il provvedimen a da al dirigente e o dal resp ponsabile dell’ufficio, d entro il terrmine all’interressato, è adottato di trentta giorni da alla propostta di cui al comma 2, ovvero da all’esito della conferen nza di servizi di cui all’a articolo 5 comma c 4 del decreto o del Presidente dellla Repubblica 6 3 Il term mine di cui al primo periodo p del presente c comma è fissato giugno 2001, n. 380. anta giorni con la med desima dec correnza qu ualora il diriigente o il rresponsabile del in quara procedimento abb bia comunic cato all’ista ante i motivi che osttano all’acc coglimento della da, ai sensi dell’artico olo 10-bis della d legge 7 agosto 1990, n. 24 essive domand 41 e succe modificazioni. Delll’avvenuto rilascio del permesso di costruire e è data no otizia al pub bblico ne all’albo pretorio. p Gli estremi del permess so di costruire sono indicati mediante affission sto presso il cantiere, secondo le modalità à stabilite d dal regolam mento nel carttello espos edilizio.. 8. I te ermini di cui c ai comm mi 2 e 4 sono s raddoppiati per i progetti particolarm mente comples ssi secondo o la motivata risoluzio one del resp ponsabile del procedim mento. 9. Dec corso inutilm mente il termine per l’adozione del provve edimento co onclusivo, ove o il dirigentte o il res sponsabile dell’ufficio o non abb bia opposto o motivato o diniego, sulla domand da di perm messo di co ostruire si intende forrmato il sile enzio-assen nso, fatti salvi s i casi in cui sussistano vinc coli ambien ntali, paesaggistici o culturali, per i quali si applican no le dispos sizioni di cu ui ai commi 10 e 11. 10. Qua alora l’immo obile oggettto dell’intervento sia sottoposto ad un vinc colo la cui tutela t compette, anche in n via di de elega, alla stessa s amm ministrazion ne comunale, il termine di cui al comma c 7 de ecorre dal rilascio dell relativo atto di assenso. Ove tale atto no on sia 20 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E favorevole, dec corso il te ermine perr l’adozione e del prov vvedimento o conclusiv vo, sulla c si intende formato il sile enzio-rifiuto o. domanda di perrmesso di costruire 1 Qualora a l’immobile e oggetto dell’interve ento sia sotttoposto ad d un vincollo la cui 11. 10. tutela non compete all’’amministra azione com munale, ov ve il parere favorev vole del getto prepo osto alla tu utela non sia s prodotto o dall’interressato, il c competente e ufficio sogg comu unale acqu uisisce il re elativo asse enso nell’am mbito della a conferenz za di serviz zi di cui all’arrticolo 5, co omma 4 de el decreto del Preside ente della Repubblica R 6 giugno 2001, 2 n. 380. Il termine e di cui al comma c 7 decorre d dalll’esito della a conferenz za. In caso di esito p l’adozio one del pro ovvedimentto conclusiv vo, sulla non favorevole, decorso il termine per c si intende formato il sile enzio-rifiuto o. domanda di perrmesso di costruire p il rilascio o del permesso di cos struire per gli g interven nti di cui all’articolo 12. Il termine per c 7, del decreto o del Presid dente della Repubblica a 6 giugno 2001, n. 380 3 è di 22, comma setta antacinque giorni dalla a data di prresentazion ne della dom manda. Arrt. 21. Atttivazione e della seg gnalazion ne certific cata di in nizio attiv vità e d della denu uncia di in nizio attiività 1. Ai A sensi de ell’articolo 5 della leg gge 12 luglio 2011, n. n 106, le disposizion ni di cui all’arrticolo 19 della d legge 7 agosto 19 990, n. 241 1 si interpretano nel s senso che le stesse si ap pplicano alle e denunce di inizio atttività in ma ateria ediliz zia disciplinate dal dec creto del Presiidente della a Repubblic ca 6 giugno o 2001, n. 380. Ai sen nsi dell’artic colo 19 della legge 7 ag gosto 1990 n. 241 ne ei casi di se egnalazione e certificata a di inizio attività in materia ediliz zia, il cui rilascio dipenda esclusivame e ente dall’a accertamento di req quisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amm ministrativi a contenutto generale e, e non a limitte o conttingente complessivo c o o specifici strum menti di sia previsto alcun ne settoria ale per il rilascio degli atti stessi, s è sostituito da una programmazion nalazione dell’interessato, con la a sola esclu usione dei casi in cui sussistano o vincoli segn ambientali, pae esaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle ammin nistrazioni preposte p azionale, alla pubb blica sicure ezza, all’immigrazion ne, all’asilo, alla alla difesa na dinanza, all’amministtrazione de ella giustizia a, all’amministrazione e delle fina anze, ivi cittad comp presi gli attti concernenti le reti di acquis sizione del gettito, an nche deriva ante dal gioco o, nonché di d quelli pre evisti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quellli imposti dalla norrmativa co omunitaria. La segn nalazione è corredatta dalle dichiiarazioni so ostitutive di d certificaz zioni e dell’atto di no otorietà pe er quanto riguarda r tutti gli stati, le e qualità pe ersonali e i fatti previsti negli arrticoli 46 e 47 del testo unico di cu ui al decretto del Pres sidente della Repubblica 28 dice embre 2000, n. 445, nonché dalle e attestazio oni e asse everazioni di tecnici abilitati, relative r allla sussiste enza dei requisiti e dei presupposti p do; tali atte estazioni e a asseverazio oni sono di cui al prrimo period edate daglii elaborati tecnici nec cessari perr consentire e le verific che di com mpetenza corre dell’a amministra azione. Nei casi in cui la legge pre evede l’acq quisizione d di pareri di organi o o enti appositi, ov vvero l’esecuzione di verifiche prreventive, essi e sono c comunque sostituiti s e autocertifficazioni, atttestazioni e assevera azioni o ce ertificazioni di cui al presente p dalle comm ma, salve le l verifiche e successive e degli organi e delle amministrrazioni com mpetenti. La se egnalazione e, corredatta delle dichiarazioni, attestazion ni e asseve erazioni non nché dei relattivi elabora ati tecnici, può esserre presenta ata median nte posta raccomandata con avvis so di ricev vimento, ad eccezion ne dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclu usivo della modalità te elematica; in tal caso la segnalazione si considera pre esentata al momento della ricezione e da parte dell’ammin nistrazione comunale. N casi in cui sus ssistano vincoli v amb bientali, paesaggistic p ci o cultu urali, la 2. Nei segn nalazione ce ertificata di inizio attiv vità non sos stituisce glii atti di auttorizzazione e o nulla 21 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio osta, co omunque denominati, d delle amm ministrazion ni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrrimonio culturale. 3. L’attività oggetto della segnalaz zione può essere iniziata zione all’am mministrazio one comuna ale. presenttazione dellla segnalaz da alla data della 4. L’am mministrazione compe etente, in caso di accertata ca arenza dei requisiti e dei presupp posti di cu ui al comm ma 1, nel termine t di trenta gio orni dal ric cevimento della segnala azione di cu ui al medesimo comm ma, adotta motivati provvedime p enti di divie eto di prosecu uzione dell’’attività e di d rimozion ne degli eve entuali effe etti dannos si di essa, salvo che, ov ve ciò sia possibile, p l’interessato provveda a conforma are alla normativa vig gente detta attività a ed i suoi effettti entro un termine fissato dall’amministrrazione, in ogni caso non n inferiore a trenta t gio orni. È fatto f comunque sa alvo il potere dell’amministrazio one compettente di as ssumere de eterminazio oni in via d di autotutela, ai quies e 21 -nonies de ella legge 7 agosto 1 1990 n. 24 41. In sensi degli articoli 21 -quinq oni sostitutiive di certifficazione e dell’atto di notorietà ffalse o men ndaci, caso di dichiarazio l’ammin nistrazione,, ferma res stando l’app plicazione delle d sanzio oni penali d di cui all’articolo 19, com mma 6, della legge 7 agosto 199 90 n. 241 nonché di quelle q di cu ui al capo VI V del testo un nico di cui al a decreto del d Preside ente della Repubblica R 2 dicembrre 2000, n. 445, 28 può sem mpre e in ogni o tempo adottare i provvedime enti di cui al a primo pe eriodo. 5. Dec corso il termine per l’adozione l dei provve edimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amm ministrazion ne è consen ntito intervenire solo in presenza a del perico olo di p artistico e culturale, per l’ambie ente, per la salute, per p la un danno per il patrimonio za pubblic ca o la difesa nazionale n e previo motivato accertam mento sicurezz dell’imp possibilità di tutelarre comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla no ormativa vig gente. e il fatto non costituisca più grave rea ato, chiunq que, nelle dichiarazio oni o 6. Ove attestaz zioni o asse everazioni che corredano la segnalazione di d inizio atttività, dichiara o attesta falsamente e l’esistenza dei requis siti o dei prresupposti di cui al comma 1 è punito p con la reclusione da uno a tre t anni. re estano altre esì ferme le l disposizioni relative e alla za sull’attività urbanistico edilizia a, alle responsabilità e alle sanziioni previstte dal vigilanz decreto o del Presidente della Repubblica R 6 giugno 2001, 2 n. 38 80, e dalle lleggi region nali. 7. La denuncia di d inizio atttività, red datta in co onformità con c la vigente norm mativa posta di bolllo, deve es ssere prese entata all’uffficio abilita ato a riceve erla, nei gio orni e sull’imp nelle orre specificattamente prreviste. 8. Ogn ni denuncia di inizio atttività deve concernere un unico procedimento abilitattivo. 9. Il proprietario dell’immob bile o chi abbia a titolo per presentare la de enuncia di inizio nizio dei lav vori, presenta la denu uncia, attività,, almeno trrenta giornii prima delll’effettivo in accomp pagnata da una dettagliata relaz zione a firm ma di un progettista p abilitato e dagli opportu uni elaborati progettu uali, che as sseveri la conformità c delle operre da realizzare agli strrumenti di pianificazio one vigenti ed adotta ati ed ai regolament r genti, i edilizi vig nonchè il rispetto delle norme di sicurez zza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio atttività è corrredata dall’indicazion ne dell’imprresa cui si intende affidare i lavorri. 10. .La segnalazio one certific cata di iniz zio attività e denuncia d’inizio attività de evono d dei documenti e degli elaborati allegati a e i seguenti dati: riportarre l’elenco dettagliato - ge eneralità del d richiedente; nel co ondominio) è necessa ario anche ra appresenta il soggetto o collettivo de enuncia in base allo statuto o de enuncia; caso di soggetto collettivo (società, ente, indicare le e generalità à della perrsona fisica a che o che, com munque, è legittimata l a presenta are la a specifico o atto deliberativo da a indicare nella 22 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E - numero di d codice fis scale del richiedente r ovvero in caso di so oggetto div verso da persona fisica, la denominazion ne e la ragiione sociale e, la sede le egale, il nu umero di partita IVA; - generalità à, numero di codice fiscale ed d estremi dell’iscrizio d ne all’Ordine o al Collegio professiona p le, del prog gettista abillitato assev verante; à dell’assuntore dei lavori che e è stato incaricato della ese ecuzione - generalità dell’interv vento edilizio; - localizzazione e ubicazione dell’immobile, con l’in ndicazione degli iden ntificativi catastali e della disciplina urbanistica in cui ricade l’immobile oggetto vento; dell’interv - indicazion ne di eventtuali vincoli di tutela ambientali, culturale,, o di altra a natura gravan (idrogeolo ogico, sis smico, ecc…), no sull’im mmobile che oggetto dell’interv vento; - descrizion ne sommarria dell’intervento, con n l’indicazio one della q qualificazione dello stesso; - indirizzo, ove non co oincidente con la residenza, dov ve comunic care o notifficare gli atti amministrativi in nerenti il prrocedimento. 11. Il progettistta abilitato nella relaziione deve: a)) descrivere e in modo chiaro c e prreciso le op pere oggetto di interve ento, declin nando la classificaz zione dell’in ntervento edilizio e ai se ensi del pre esente Rego olamento Edilizio; b)) attestare che ricorra ano le condizioni presc critte dall’articolo 22 d del D.P.R. 6 giugno 3 2001, n. 380; c)) asseverarre che tali opere sian no conform mi agli strumenti urba anistici vige enti, sia generali che c attuativ vi, e al presente Rego olamento Edilizio e no on in contra asto con gli strum menti urban nistici adotttati, sia generali g ch he attuativ vi; dovrà, altresì, asseverarre il rispettto delle no orme di sic curezza e di quelle igienico - sanitarie s vigenti. N caso in n cui siano o dovuti oneri di urb banizzazion ne e costo di costruz zione, il 12. Nel relattivo calcolo è allegato alla segna alazione certificata di inizio attività e alla denuncia d di in nizio attività e il paga amento è effettuato con le mo odalità prev viste dalla vigente norm mativa, fatta comunqu ue salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali e integ grazioni. 13. La L quota re elativa agli oneri di urbanizzazion ne è corrisp posta al co omune entro trenta giorn ni successiv vi alla presentazione della segnalazione certificata c di inizio atttività e della a denuncia di inizio atttività, fatta salva la facoltà di ratteizzazione. 14. Nei N casi in n cui la realizzazion r e precedutta dalla e dell’intervento debba essere sotto oscrizione, da parte dell’interes ssato, di atti a di impe egno comu unque denominati, l’effic cacia della denuncia di inizio atttività resta sospesa sino all’av vvenuta deffinizione dell’a adempimen nto richiestto, che risu ulta soddis sfatto anche mediante e presentazione di atto unilaterale d’obbligo. 15. Nel N caso in cui l’interv vento comporti una diversa d des stinazione d d’uso, non esclusa dal PGT, P in relazione alla a quale risu ulti previsto o il congua aglio delle aree per servizi s e attre ezzature pubbliche e di intere esse pubblico o gen nerale, il dichiarante e allega impe egnativa, accompagna a ata da fideiussione bancaria o assicurativa. L’impe egnativa indic ca la superficie delle e aree per servizi e attrezzatu ure pubblic che e di in nteresse pubb blico o generale da cedere al comune a titolo di d conguaglio e l’ass sunzione dell’o obbligo di cedere le aree a con la a loro identtificazione o la loro m monetizzazione. La fideiu ussione ga arantisce l’’obbligo di cessione delle aree e per serv vizi e attre ezzature pubb bliche e di interesse pu ubblico o generale o il versamen nto della somma equiv valente. 23 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 16. I lav vori oggetto o della den nuncia di iniizio attività devono es ssere iniziatti entro un anno dalla da ata di effic cacia della denuncia stessa s ed ultimati en ntro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della a parte di intervento i non ultima ata nel pred detto termine è ova denunc cia. L’intere essato è te enuto a com municare im mmediatam mente subordinata a nuo une la data di inizio e di ultimazione dei lav vori, secondo le moda alità indicatte nel al comu regolam mento ediliz zio. 17. La sussistenza s a del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di d ricevime ento della denuncia d stessa, l’elen nco di quan nto presenttato a o del progetto, l’atte estazione del d profess sionista abilitato, non nchè gli atti di corredo assenso o eventualm mente nece essari. 18. Il dirigente o il respons sabile del competente c e ufficio co omunale, o ovvero, lad ddove s un nico per l’e edilizia, entro il term mine di trenta giorni dalla costituitto, dello sportello presenttazione dellla denuncia a di inizio attività : a) ve erifica la regolarità forrmale e la completezz c za della doc cumentazione presentata; b) ac ccerta che l’intervento o non rientri nel caso di esclusione previsto o dall’artico olo 41 della a legge regiionale 11 marzo m 2005, n. 12; c) ve erifica la co orrettezza del d calcolo del d contribu uto di costrruzione dov vuto in relazione all’in ntervento. 19. Il dirigente o il respons sabile del competente c e ufficio co omunale, o ovvero, lad ddove portello uniico per l’ed dilizia, qualo ora entro il termine s sopra indica ato di costituitto, dello sp trenta giorni g sia riscontrata r l’assenza di una o più p delle co ondizioni stabilite, no otifica all’interressato l’orrdine motiv vato di non n effettuare e il previsto interventto e, in ca aso di falsa attestazione a e del proffessionista abilitato, informa l’’autorità g giudiziaria ed il consiglio dell’ordin ne di apparttenenza. alora non debba provv vedere ai se ensi del com mma 19, il dirigente o il respons sabile 20. Qua del com mpetente uffficio comu unale, ovve ero, laddove e costituito o, dello spo ortello unico o per l’edilizia a, attesta sulla s denunc cia di inizio o attività la chiusura del procedim mento. 21. La realizzazion r ne degli interventi qu ualora riguardino ben ni culturali o paesagg gistici sottopo osti a spec cifica tutela, è subo ordinata al a preventiv vo rilascio o del pare ere o dell’autorizzazione e richiesti dalle d relativ ve previsio oni normatiive, conformemente, per i mbientali, a quanto disposto d da all’articolo 82 della legge regio onale 11 marzo m beni am 2005, n. n 12. Ove e il parere favorevole e del sogge etto preposto alla tu utela non s sia allegato o alla denuncia, il comp petente uffiicio comunale convoc ca una conferenza di servizi ai sensi mine di tre enta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della legge 241/1990. Il term onferenza; in caso di esito e non fa avorevole la a denuncia è priva di e effetti. della co 22. 23. Qua alora la denuncia rig guardi un bene sotttoposto ad un vincollo la cui tutela t competta al comun ne, il termiine di trentta giorni dii cui al com mma 9 dec corre dal rillascio del rela ativo atto di assenso. Qualora Q tale atto non sia favorev vole, la den nuncia è priva di effetti. mato l’intervento, il progettista p o un tecn nico abilitatto rilascia u un certifica ato di 24. Ultim collaudo o finale, ch he va pres sentato al competente ufficio co omunale, o ovvero, lad ddove costituitto, allo sp portello unico per l’e edilizia, con il quale si attesta a la conformità dell’ope era al progetto presen ntato con la l denuncia a di inizio attività . C Contestualm mente allega ricevuta r de ell’avvenuta a presentaz zione in forma digitale e, nei termini e secon ndo le modalittà definite dalla Giun nta regiona ale, degli elaborati e di aggiornam mento del data base to opografico, di certificazione enerrgetica e de ella variazio one catasta ale consegu uente alle op pere realizz zate ovverro dichiara azione che le stesse e non han nno compo ortato 24 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E modificazioni del d classam mento. In assenza di tale do ocumentazione si ap pplica la zione di cui all’articolo 37, comma a 5, del d.P P.R. 6 giugn no 2001, n. 380. sanz Arrt. 22. Do ocumenta azione tec cnica 1. Le L domande e tese all’o ottenimento o di permes sso di costtruire, nonc ché le segn nalazioni certificate di in nizio attivittà e le den nuncie di inizio attività, devono o essere co orredate a documenttazione tec cnica esplic cativa della proposta progettuale e, anche in n ordine dalla alle opportune o verifiche te ecniche com mprovanti l’’ammissibilità del prog getto. 2. La L documen ntazione tec cnica deve essere pre esentata in numero miinimo di du ue copie, oltre e ad una copia aggiiuntiva perr ogni atto o di assen nso, comunque deno ominato, nece essario ai fiini della realizzazione e dell’interv vento edilizio, che dev ve essere richiesto r dall’A Amministra azione comu unale agli Enti E compettenti. 3. Gli G elabora ati grafici, devono essere re edatti segu uendo modalità unittarie di rappresentazion ne sia nella illustraz zione grafic ca delle opere (quottatura, cam mpitura, aglio di solu uzioni tecno ologiche, ec cc …), sia nella n descrizione dei m materiali impiegati. detta 4. Tutti T gli elaborati grafiici devono essere pieg gati second do il formatto Uni A4 e devono conte enere in te estata l’ind dicazione del d tipo di intervento o, la sua u ubicazione, il titolo dell’e elaborato, il numero progressivo p o identificattivo dell’ela aborato, la data di red dazione, le ge eneralità e la firma in originale del d richiedente, del progettista (c con relativo o timbro profe essionale), del diretttore dei la avori (con relativo timbro t pro ofessionale) e del rappresentante e dell’impresa assuntrice dei lavo ori . g dov vrà essere predisposto idoneo s spazio liberro, delle 5. In tutti gli elaborati grafici, ensioni Uni A4, per l’apposizion l ne, da parrte dell’Amministrazio one Comun nale, dei dime timbri di assunz zione al pro otocollo e di d vidimazio one dei tipi progettuali. A sensi dell’articolo 5 della legg ge regionalle 2 febbra aio 2007, n n. 1 proce edimenti 6. Ai amm ministrativi relativi all’’avvio, svo olgimento, trasformaz zione e ces ssazione di attività econ nomiche, no onchè per l’installazio l zione, eserc cizio e sicurezza di im mpianti e ne, attivaz agibiilità degli edifici funzio onali alle atttività economiche, de evono utilizzare la modulistica unific cata predis sposta dalla a regione Lo ombardia. 7. Nei N casi prrevisti dalle e leggi vigenti, deve essere prresentata la documen ntazione prevista dalla normativa n a parte sec conda del d.P.R. d 6 tecnica per l’edilizia di cui alla entazione di d previsione di impa atto acustiico e di giugno 2001, n. 380 e la docume evisionale del d clima ac custico ai se ensi della le egge 26 otttobre 1995, n. 447 valuttazione pre e della legge re egionale 10 agosto 2001, n. 13. F salvi gli elabora ati prescrittti da norm me speciali o da leg ggi di setttore, da 8. Fatti strum menti di pianificaz zione terrritoriale vigenti, v gli elabora ati da allegare, a oppo ortunamentte rapporta ati al concrreto interve ento propos sto e riporrtanti le ind dicazioni grafiche signific cative per le e opere in progetto, sono: s n ogni caso e per qualsiasi tipolog gia di intervento: In a)) attestazio one di prop prietà dell’iimmobile oggetto o dell’intervento o indicaz zione di altro titolo o reale che legittima il richiedentte all’esecuzione dei la avori edili; m cata astale in scala 1:1.000 0, con l’ind dividuazione e di tutti i mappali b)) estratto mappa interessatti dall’inte ervento; in caso di nuova costruzio one deve essere opportuna amente evidenziata la a sagoma planimetrica a dell’opera in progetto o; 25 e di Comune Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio c) sttralcio degli atti del PGT vigen nte e di quello q even ntualmente e adottato,, con in ndividuazion ne dell’area a di interv vento; per gli interventi assoggettati a piano p atttuativo, do ovrà essere e allegato anche stralc cio delle tav vole del piano attuativ vo; d rilievo dell’area di intervento o, a scala non inferio ore a d) planimetria generale di stesa alle aree a limitro ofe per una a profondità à di almeno o 50 metri, con 1::500 ed es sp pecificati: - limiti di proprietà e dell’ambito d oggetto di intervento o; he; ento, topon nomastica, quote altim metriche e planimetrich p - orientame e presenza di beni cu ulturali o ambientali a tutelati e, in quest’u ultimo - eventuale caso, evid denziazione e di emerg genze naturalistiche ed ambien ntali, alberature esistenti con c l’indicazione delle relative es ssenze; e presenza di costruzioni limitroffe, con rela ativi distacc chi ed altez zze e, - eventuale se opporttuno al fin ne di una migliore comprensio c one, prospe etti e/o se ezioni relativi all’intorno so opra descrittto, con ve erifiche graffiche delle distanze e delle nti della costruzione c oggetto d’interventto e gli edifici e altezze tra le fron circostantti; uali infrastrutture e impianti (strade, rete ferrov viaria - presenza di eventu spetto e serrvitù; elettrodottti, metanodotti, ecc.) e relative fasce di ris ea d’interve ento e del suo s contestto, debitam mente e) rillievo fotogrrafico a collori dell’are co orredato da a rappresen ntazione pla animetrica schematica a con indica azione dei punti di ripresa; erifica dettagliata e documentat d ta dei para ametri tecn nici – ediliz zi ed urban nistici f) ve prrevisti dal PGT P vigente e ed eventu ualmente adottato; gni altro tavola, allega ato o docum mento tecn nico e planiimetrico, rilievo esplic cativo g) og e descrittivo o, necessario in relazione alla tip pologia dell’intervento o in progettto, ai vincoli insisttenti sull’arrea oggetto o dell’interv vento e alle prevision ni di legge e e di egolamento o vigenti e alle rego ole dell’artte o richie esto in via istruttoria a dai re co ompetenti uffici u comun nali. Interrventi di manutenzio m one straord dinaria, res stauro e risanament r o conserva ativo, ristru utturazione e edilizia: h) ta avola grafic ca in scala 1:200 (o 1.500 per elaborati la l cui ripro oduzione grrafica es suli dai formati UNI A0) A riportan nte rilievo planivolum metrico quottato, illustrrativo de ello stato di fatto dell’’immobile oggetto o d’in ntervento, comprensiv c vo dell’ingombro de ell’edificio da d ristruttu urare o da restaurare,, delle stra ade limitroffe, dei fabb bricati circostanti con c relative altezze, delle disttanze dai confini, de elle consisttenze senti, delle urbanizzaz zioni prima arie esistenti. Sulla medesima ta avola, arrboree pres qu ualora l’inttervento in ncida sui parametri p urbanistici u ed edilizi, devono essere rip portati i calcoli dimosttrativi nonc ché la loro verifica; v avola grafic ca di proge etto quotata a, in scala 1:100 (o 1:200 per elaborati la l cui i) ta rip produzione e grafica es suli dai forrmati UNI A0) A con piante, prospetti relativi ad og gni lato dell’edificio, con c i riferim menti alle sagome s de egli edifici c contigui, se ezioni significative (almeno due, d con indicazione e delle alte ezze nette e dei piani, dei arapetti e delle d apertu ure), coperrtura e partticolari costtruttivi in s scala 1:20. Sulla pa m medesima ta avola dovra anno essere e indicate le l superfici utili, le de estinazioni d’uso de ei singoli lo ocali, dei va ani accesso ori ecc., nonché il calc colo di verifica dei rap pporti ae eroilluminanti. Dovran nno, infine, essere ind dicati i mate eriali da utiilizzare e i colori c prrescelti perr le parti esterne; 26 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E l) rilievo quo otato dell’im mmobile og ggetto di in ntervento in n scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione all’am mpiezza dell’interven d nto) con piante, prospetti, sezioni ve ed even ntuali partic colari archittettonici; significativ m) tavola grafica comparativa trra stato di fatto e stato di proge m etto in scala 1:100 ale devono o essere (o 1:200 in relazione all’ampiezza dell’iintervento), sulla qua riportate con i colori di rito le demolizio oni e le nuove costrruzioni (con n colore d i e con colo ore rosso le nuove cos struzioni); giallo, le demolizioni portante pla animetria generale g in scala 1:50 00 e piante e dell’interv vento in n)) tavola rip scala 1:1 100, con dimostrazio one grafica dei requisiti prev visti dalla vigente legislazion ne in matteria di abbattimentto delle ba arriere arc chitettonich he circa l’accessibilità, l’adatttabilità e la a visitabilità à degli imm mobili; nterventi non n assogg gettati al preventivo nulla - o osta del Comando o)) per gli in Provinciale dei Vigili del Fuoco,, oltre alla dichiarazio one del prog gettista che e attesti dizione, pla animetria in n scala ad deguata dalla quale rrisultino i requisiti tale cond minimi di d prevenz zione incendi da re ealizzare (uscite ( di sicurezza, porte tagliafuoc co, estintorii, ecc.). nterventi di nuova costtruzione, ricostruzione e di edifici a seguito di demolizio one: in dilizio sia disciplinato d da piano attuativo, stralcio p)) nel caso in cui l’inttervento ed ole prescritttive del pia ano attuativ vo con l’ins serimento d della sagom ma degli delle tavo edifici da realizzare; afica in sca ala 1:200 (o 1:500 per p elabora ati la cui riproduzione e grafica q)) tavola gra esuli dal formato f UN NI A0) riportante riliev vo planivolumetrico q quotato, illu ustrativo dello sta ato di fa atto dei lotti interressati da all’edificazio one, comp prensivo dell’ingom mbro degli edifici da realizzare e, delle strrade limitro ofe, dei fa abbricati circostantti con rela ative altezz ze, delle distanze d da ai confini, delle consistenze arboree presenti, p de elle urbaniz zzazioni priimarie esistenti. Sulla a medesima a tavola devono es ssere riporttati i calcoli dimostrattivi della su uperficie lorrda di pavim mento e del rapporto di copertura, nonc ché la loro verifica; v p q quotata, in scala 1:100 (o 1:200 in relazione r) tavola grrafica di progetto all’ampiez zza dell’inte ervento) co on piante, prospetti p re elativi ad og gni lato dell’edificio con i riferimenti alle e sagome degli d edific ci contigui, sezioni sig gnificative (almeno e delle altez zze nette dei d piani, de ei parapetti e delle ap perture), due, con indicazione ari costrutttivi in scala 1:20. Sulla medesim ma tavola dovranno copertura e particola dicate le su uperfici utili, le destin nazioni d’uso dei sing goli locali, dei vani essere ind accessori ecc..., no onché il calcolo c di verifica dei d rapporrti aeroilluminanti. Dovranno o infine essere indicatti i materiali da utilizz zare e i colori prescelti per le parti esterne; venti di amp pliamento di d edifici es sistenti occo orre riprodu urre in scalla 1:100 s)) per interv (o 1:200 in relazione e all’ampiezza dell’intervento), ill rilievo quo otato dell’im mmobile d intervento con pia ante, prosp petti, sezio oni significa ative ed eventuali e oggetto di particolari architetto onici; nto di edifiici esistenti, tavola grafica comparativa t) per gli intterventi di ampliamen tra stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100 1 (o 1 1:200 in relazione all’ampiez zza dell’inte ervento), sulla s quale devono es ssere riporttate con i colori c di rito le demolizioni e le nuove costruzionii (con colorre giallo le demolizion ni e con sso le nuove costruzioni); colore ros 27 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio avola riporttante planim metria generale in sc cala 1:500 e piante dell’interven nto in u) ta sc cala 1:100 0, con dim mostrazione e grafica dei requis siti previsti dalla vig gente le egislazione in materiia di abba attimento delle barriere archittettoniche circa l’a accessibilità à, l’adattab bilità e la vis sitabilità de egli immobili; er gli interventi non n assoggetttati al pre eventivo nu ulla - osta a del Com mando v) pe Prrovinciale dei d Vigili de el Fuoco, oltre alla dic chiarazione del progetttista che attesti ta ale condizio one, planiimetria in scala adeg guata dalla quale risu ultino i req quisiti m minimi di prevenzion ne incendi da realiizzare (uscite di siicurezza, porte ta agliafuoco, estintori, ecc...); e chema della a rete di sm maltimento delle acque reflue, meteoriche m e inerenti ai a cicli w) sc prroduttivi, in n scala 1:100 (o 1:20 00 in relazio one all’amp piezza dell’iintervento)), con ev ventuali particolari (pozzetti sep paratori, po ozzetti di prrima pioggia, camerettte di ispezione, ec cc…) in scala 1:50; el caso in n cui l’intervento in nteressi la sistemaziione delle aree estterne, z) ne planimetria generale g allla stessa scala s della rappresentazione dello stato di fatto, f on l’indicaz zione di sbancamen s nti, riporti, sistemaziione di arree scoperrte e co fo ormazione di giardini. Varia anti: Nel caso di varianti, v olttre alla do ocumentazione previs sta per il corrispond dente vranno esse ere presentate tavole e grafiche c comparativ ve tra interrvento originario, dov stato o di progettto assentitto e stato di d progetto o variato, in n scala 1:1 100 (o 1:200 in relaz zione all’am mpiezza de ell’interventto), sulla quale q devo ono essere riportate con i colorri di rito le e opere ass sentite e non realizza ate e le opere in variante rispettto al progetto assentito (con colore c giallo o le opere non realizz zate e con colore ros sso le operre in variante). nsione del contributo di costruzio one Interrventi assoggettati alla correspon Nel caso di intterventi ed dilizi che, ai a sensi de ella vigente e legislazio one nazionale e onale, comportino la correspons c ione di un contributo commisura ato all’incid denza regio deglii oneri di urbanizzazi u ione, deve essere prresentato prospetto p riepilogativo o con precisa indicaziione delle quantità q disaggregate e necessarie per il callcolo dei re elativi orti, comprrese, qualora ricorra il caso, le maggioraz zioni di cuii all’articolo o 43, impo comm ma 2 bis della legge regionale r 1 marzo 2005, n. 12 nonché, qualora ricorrano 11 le co ondizioni prrescritte dall’ articolo 43 della legge regionale 11 marrzo 2005, n. n 12, comp puto metric co estimativo e dai prezzi unitarri risultanti dai listini della came era di comm mercio, ind dustria, artigianato e agricoltura a ncia. della Provin Nel caso di intterventi ed dilizi che, ai a sensi de ella vigente e legislazio one nazionale e onale, comportino la correspons sione di un n contributo o commisurato al cos sto di regio costrruzione, de eve essere presentato o il prospettto allegato al decreto o ministeriale 10 maggio 1977 re ecante <<D Determinaz zione del co osto di costtruzione di nuovi edific ci>>, ero per op pere o im mpianti non n destinati alla resiidenza, co omputo me etrico ovve estim mativo e dai d prezzi unitari risu ultanti dai listini della camera di comme ercio, indus stria, artigianato e agricoltura de ella Provinc cia. Artt. 23. Rellazione illlustrativa a 1. Ogn ni progetto di opera edilizia, e de eve essere corredato da una relazione tec cnicaillustrattiva contenente gli ele ementi des scrittivi idon nei a conse entire la co omprension ne del 28 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E progetto e la verifica v dell rispetto delle d dispos sizioni norm mative, ad illustrare i calcoli ci dimostrativi dell’am mmissibilità dell’interv vento per q quanto con ncerne i planiivolumetric parametri urbanistico - ed dilizi, ad es splicitare i requisiti r pre estazionali. L relazione e, in riferim mento al con ncreto intervento prop posto e alle e effettive opere o in 2. La progetto, deve e esplicitare e: ne dell’are ea d’interv vento e sua classificazione nell’ambito dello - descrizion strumento o della pia anificazione e comunale e e, qualo ora ne rico orra il caso, nello strumento o attuativo;; estinazione e d’uso e modalità di attuazione; a - tipo di inttervento, de u vincoli e co ondizioni; - requisiti urbanistici, d nto edilizio; - caratteri dell’interve ne delle op pere di urba anizzazioni esistenti e previste, con riferim mento a - descrizion viabilità, acquedotto a o, fognatura a, distribuz zione energ gia, reti di ttelecomunic cazione, illuminazione pubbliica, e ad ogni o altro servizio o allacciame ento neces ssario in gia dell’intervento in progetto; p relazione alla tipolog ne, ove nec cessario e con gli approfondime enti opporttuni in relazione al - descrizion tipo di in ntervento, dei requisiti illumino otecnici, ac custici, term mici e idro otermici, nonché dii quelli relativi ai serviizi e agli im mpianti tecn nologici e allla sicurezz za; elle superffici di prog getto e dim mostrazione della co onformità a tutti i - calcolo de parametrii urbanistic co - edilizi previsti dag gli strumen nti di pianifficazione co omunale vigenti ed d eventualm mente adotttati, anche mediante tabelle t esemplificative e; ne delle solluzioni prog gettuali e delle d opere e previste p per la eliminazione - descrizion delle barrriere arch hitettoniche e, degli accorgimen a ti tecnico - struttu urali ed impiantisttici e dei materiali pre evisti a tale scopo. N caso tra attasi di ins sediamenti produttivi, la relazione deve es ssere integrata dal 3. Nel puntto di vista tecnico - sanitario con informazio oni relative a: - genere di attività da insediare; - numero di addetti prrevisti; ne delle lav vorazioni efffettuate, con c specific cazione deii materiali trattati, - descrizion dei prodottti deposita ati ed elimin nati; ne dei flussii di traffico interessan nti il comple esso produtttivo; - indicazion one degli accorgimen nti tecnici adottati al a fine di eliminare rumori, - precisazio esalazionii nocive e rifiuti r tossic ci o nocivi. Art.. 24. Docu umentaziione comp provante e la consis stenza ed dificatoria a degli ed difici esis stenti 1. Qualora Q siia necessario, in quanto presupposto p o legittima ante l'ese ecuzione dell’intervento edilizio, ac ccertare la consistenza edificatoria degli ed difici esiste enti, alla mento di titolo t abilittativo edilizio o alla denuncia d’inizio domanda tesa all’ottenim attività dev ve essere allegato a ido oneo rilievo geometric co e materico comprov vante le dell’a carattteristiche dimensiona d ali e archite ettoniche de egli edifici interessati. i 2. Il rilievo, co ompiuto con n gli opporttuni mezzi strumentali, deve ess sere asseve erato da essionista abilitato alla a progetttazione e deve ess sere corred dato da adeguata profe docu umentazione fotografic ca. 3. In ogni caso o, la consis stenza edifiicatoria esistente deve essere ve erificata su ulla base t abilita ativi origina ari e relativ ve varianti che hanno o legittimatto l’edificaz zione; a dei titoli tale fine alla do omanda tesa all’otten nimento di titolo abilittativo ediliz zio o alla denuncia d zio dell’atttività, dev ve essere allegata adeguata ricognizion ne asseverrata da d’iniz 29 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio professionista ab bilitato con n precisa indicazion ne dei tito oli abilitattivi (licenz ze di cessioni ed dilizie, auttorizzazioni edilizie, permessi di costruz zione, costruzione, conc a oni, conces ssioni o au utorizzazion ni in sanatoria, denunce di inizio attività, asseverazio c hanno interessato o l’immobile e oggetto dell’interven d nto edilizio.. ecc...) che 4. Nel caso in cui l’edific cio oggetto o di interv vento edilizio, sia s stato realizzato anteced dentemente e all’entratta in vigore della le egge 17 agosto a 194 42 n. 1150, la consiste enza edifiicatoria le egittimata potrà es ssere com mprovata sulla base e di docume entazione storica s catastale o di altro a atto prrobatorio analogo. A Art. 25. Pa arere pre eventivo 1. Per interventi di ristru utturazione e edilizia, nonché di nuova costruzion ne o ampliam mento, i soggetti interessati i e al com mpetente ufficio u possono presentare comuna ale, un pro ogetto pre eliminare al a fine di ottenere un u parere preventivo o con indicazioni compos sitive per la a redazione e del progettto definitiv vo. p prreliminare, deve esse ere redatto o in scala adeguata all’esigenz za di 2. Il progetto compre ensione delll’intervento o proposto e deve ess sere corredato dai seg guenti elaborati, opportu unamente rapportati r o interventto e riporta anti le indicazioni gra afiche al concreto significa ative per le e opere in progetto: p - planimetria generale che consenta l’esatta individ duazione d dell’immobile e ell’area ogg getto di inte ervento; de - rillievo e pro ogetto delll’immobile oggetto di interventto, con l’in ndicazione delle piante di tuttti i piani, adeguatame a ente quotate, correda ate delle de estinazioni d’uso ei locali, e con c l’indicazione dei prospetti p e di d almeno due d sezioni; de - do ocumentaziione fotogrrafica dello o stato di fatto relatiiva all’imm mobile e alll’area d’’intervento;; - re elazione illu ustrativa de ell’intervento da realizzare e de elle soluzion ni progettu uali di m massima. ompetente ufficio com munale tra asmette alla Commiss sione Ediliz zia, la proposta 3. Il co progettuale entro o trenta giorni g dal ricevimen nto; l’organo adito può form mulare azioni al progetto prreliminare, fornire ind dicazioni per p il migliioramento delle osserva soluzion ni progettu uali e prec cisare le valenze v prrogettuali occorrenti o per il corrretto inserimento ambie entale e com mpositivo della d propos sta. oggetti interessati pos ssono prese entare al co ompetente ufficio com munale, progetto 4. I so prelimin nare inere ente propo oste di pia ani attuativi e loro varianti, corredati dalla docume entazione progettuale p e necessaria a per la co ompleta com mprensione e dell’interv vento di tras sformazione e urbanistica propos sto, opporrtunamente e rapportata al con ncreto interven nto prospetttato, al fin ne di ottenere un parrere preven ntivo con in ndicazioni per p la redazione del prog getto definitivo. A Art. 26. Prrocedura a abilitativ va per im mpianti aliimentati da fonti rin nnovabilii 1. Ai sensi dell’arrticolo 5 de el decreto le egislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzio one e zio degli impianti di d produzio one di en nergia elettrica alime entati da fonti l'eserciz rinnova abili, le opere connesse e le infrastruttu i ure indispensabili alla a costruzio one e all'eserc cizio degli impianti, nonchè n le modifiche m sostanziali s degli impia anti stessi, sono 30 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E sogg getti all'auttorizzazione e unica di cui all'a articolo 12 del decre eto legisla ativo 29 dicem mbre 2003,, n. 387. 2. per p l'attività à di costruz zione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rin nnovabili di cu ui ai paragra afi 11 e 12 delle linee e guida adotttate ai sen nsi dell'artic colo 12, com mma 10 del decreto d leg gislativo 29 9 dicembre 2003, n. 387, si ap pplica la procedura ab bilitativa semp plificata di cui all’artic colo 6 del decreto legis slativo 3 marzo 2011, n. 28. 3. Gli G interven nti di installazione di impianti so olari termic ci sono considerati atttività ad ediliz zia libera e sono re ealizzati, ai a sensi de ell'articolo 11, comm ma 3, del decreto legis slativo 30 maggio m 200 08, n. 115,, previa comunicazion ne, anche p per via tele ematica, dell'inizio dei lavori da parte p dell'in nteressato all'amministrazione c comunale, qualora e le condizio oni previste e dall’artico olo 7 del de ecreto legis slativo 3 ricorrrano congiuntamente marz zo 2011, n.. 28. 31 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio CAPO O IV - MODI IFICAZIONI I DEI TITO OLI ABILITA ATIVI EDIL LIZI Art. 27. Voltu ura 1. Nell’ipotesi di trasferime ento dell’im mmobile og ggetto di titolo t abilittativo ediliz zio, i sori o gli ev ventuali ave enti causa, possono chiedere che e il relativo o provvedim mento success sia volturato agli stessi. s t casi, durante d il periodo p di efficacia del d provve edimento, il successo ore o 2. In tali l’avente e causa dev ve presenta are al comp petente uffficio comunale, la dom manda di vo oltura con indicazione, anche in via a di autocerrtificazione,, dell’atto con c cui è sttata trasferrita la c il presuppos sto per il rilascio del titolo abilittativo titolarità del dirittto che ha costituito edilizio.. 3. Entrro trenta giiorni dalla data d di presentazione della doma anda, il com mpetente ufficio u comuna ale emette esplicito attto di voltura, che cos stituisce appendice al titolo abilittativo edilizio originario e che non costituisce c novazione dei termini di efficacia a dello stes sso. Art. 28. 2 Proro oga 1. I te ermini per l’inizio e per p l’ultimazione dei lavori l poss sono essere e prorogatii, per fatti sopravvenuti estranei alla a volontà à del soggetto intesta atario del titolo abilittativo edilizio.. 2. La proroga p può ò essere ac ccordata, co on provved dimento mo otivato del rresponsabile del compettente ufficio o comunale e, esclusiva amente in consideraz zione della mole dell’o opera da realizzare o de elle sue parrticolari carratteristiche tecnico-c costruttive, ovvero qu uando amento sia previsto in n più esercizi finanziarri. si tratti di opere pubbliche il cui finanzia 3. La proroga, p pu uò essere a accordata una sola vollta per ogni titolo abilitativo edilizio e per un termine t ma assimo di dodici d mesi.. 4. La richiesta di proroga del termin ne di inizio o dei lavorri deve ess sere presentata eressato, almeno a qu uarantacinque giorni prima della scadenza del rellativo dall’inte termine e, con spec cificazione dei d motivi che c hanno sostanziato o l’impossib bilità di iniz ziare i lavori. r di proroga de el termine di d ultimazio one dei lavo ori deve es ssere presentata 5. La richiesta dall’inte eressato, almeno a qu uarantacinque giorni prima della scadenza del rellativo termine e, con spec cificazione dei d motivi che c hanno sostanziato o l’impossib bilità di ultimare i lavori e corredan ndo la dom manda con esauriente e rilievo fottografico a colori e id donea relazion ne, a firma del direttore dei lavorri, che illustri le opere e realizzate e quelle an ncora da eseg guire. 6. L’ev ventuale prroroga è rila asciata dal responsab bile del com mpetente ufficio comu unale, entro trrenta giorn ni dalla pres sentazione della domanda e com munque entro il perio odo di validità del titolo abilitativo a e edilizio originario. 7. In caso c di diniiego alla ric chiesta di proroga p de ei termini di ultimazione dei lavo ori, la prosecu uzione deg gli stessi è subordina ata all’otte enimento di d nuovo ttitolo abilittativo edilizio per le operre mancantti. 32 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Arrt. 29. Var rianti 1. Costituiscon C no variantii, le modiificazioni quantitative q e o qualitative all’originario progetto assenttito. e all’entità delle d modificazioni, le varianti si distinguono in: 2. In relazione arianti mino ori va va arianti che e non incid dano suglii indici urbanistici e sulle volumetrie, che c non m modifichino la destinaz zione d’uso o e la cate egoria edilizia, non a alterino la sagoma de ell’edificio e non vio olino le ev ventuali prrescrizioni contenute nel perm messo di co ostruire. arianti ordin narie va va arianti che esulano da alle fattispecie delle va arianti mino ori. A sensi del combinato o disposto di d cui all’artticolo 22 de el decreto d del Presiden nte della 3. Ai Repu ubblica 6 giugno 2001 1, n. 380, del d articolo o 5 della legge 12 lug glio 2011, n. n 106 e dell’a articolo 41 della legge regionale e 11 marzo o 2005, n. 12, per le varianti minori, m è data facoltà all’’interessato o di presentare comun nicazione di eseguita a attività sotttoscritta da te ecnico abilittato. Ai finii dell’attivittà di vigilan nza urbanis stica ed edilizia, nonch hé ai fini del rilascio r del certificato di agibilità à, tali comu unicazioni costituiscon c no parte inttegrante del procedimen nto relativo al titolo o abilitativo o dell’interrvento prin ncipale e possono mune sino alla dichiiarazione di d ultimazio one dei la avori. E’ essere presenttate al com unque fatta a salva la facoltà f degli interessati di richied dere il rilas scio di perm messo di comu costrruire. 4. Le L varianti minori ha anno caratttere di accessorietà à rispetto al provvedimento abilittativo origiinario e no on comporttano novaz zione dei termini t tem mporali di efficacia dello o stesso. 5. Qualora, Q ne el corso dei d lavori, si intend dano apporrtare modifiche al progetto p apprrovato, app portando varianti v ord dinarie, l'in nteressato deve sosp pendere i lavori e prese entare confforme prog getto di varriante, seco ondo le norme relative e all’ottenim mento di perm messo di costruire c ov vvero, rico orrendone i presuppo osti, secon ndo le disp posizioni relattive alla de enuncia di inizio i attività. I lavorii potranno riprendere e solo ad avvenuta conc cretizzazione del nuovo o titolo abillitativo edilizio. 6. Le L varianti ordinarie determinan d azione dei termini tem mporali di efficacia o una nova del provvedime p ento origina ario. Artt. 30. Sos stituzione e del direttore dei lavori e dell’impre d esa assun ntrice degli stessi 1. Qualora, Q du urante l’esecuzione de egli interven nti edilizi, fosse f sostituito il diretttore dei lavorri o l’impresa assuntriice degli ste essi, l’intes statario del titolo abilittativo ediliz zio deve darne immediatta comunic cazione al competente c e ufficio com munale. L comunica azione, red datta in forrma scritta e firmata dagli d intere essati, deve e essere 2. La prese entata al competente c e ufficio com munale enttro cinque giorni lavorativi dalla data di avve enuta sostittuzione e de eve contenere: - generalità à del richiedente; nel n caso di d soggettto collettiv vo (società à, ente, condomin nio) è nece essario anche indicare e le genera alità della persona fis sica che rappresen nta il sogge etto collettiv vo o che, comunque, c è legittima ata a prese entare la 33 Comune e di Ronco no Briantin - Regolame ento Ed dilizio do omanda in base allo statuto o a specifico o atto deliberativo da a indicare nella do omanda; es stremi del titolo t abilita ativo edilizio cui l’interrvento si rifferisce; ge eneralità, numero n di codice fis scale ed estremi dell’iscrizione all’Ordine o al Co ollegio proffessionale, del direttorre dei lavorri subentratto; ge eneralità dell’assunto ore dei lavori che e è sube entrato ne ella esecuzione de ell’intervento edilizio; ne el caso di sostituzion ne del dire ettore dei lavori, esa auriente relazione a firma co ongiunta de el direttore dei lavori sostituito e del diretttore dei lav vori subenttrato, ch he illustri lo o stato di av vanzamentto degli stes ssi. a del nuovo o direttore dei lavori non sia sim multanea con c la 3. Nel caso in cui la nomina cessazio one del ra apporto de el preceden nte tecnico o, l’intestatario del ttitolo abilittativo edilizio deve imm mediatamen nte sospend dere i lavo ori, che pottranno riprrendere solo ad avvenuta nomina del sostitutto e previa comunicaz zione al com mpetente ufficio comunale. 34 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E CAPO V – AUTORIZZA A AZIONE PER L’ESECUZ ZIONE DI OPERE O E LA AVORI SU BENI I E BENI PA AESAGGIST TICI CULTURALI A Art. 31. Ne ecessità, domanda a, soggettti legittim mati 1. Ai A sensi dell’articolo 21 1 del decre eto legislativ vo 22 genn naio 2004, n. 42, l'ese ecuzione di op pere e lavori di qualun nque generre su beni culturali c è subordinata s a ad autoriz zzazione del soprintende s ente, da richiedere r d parte dell’interess da d sato nei m modi e nei termini disciplinati daglli articoli 22 2 e seguentti del decre eto legislativ vo 22 genn naio 2004, n. 42. l 22 gennaiio 2004, n. n 42, i 2. . Ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo proprietari, pos ssessori o detentori a qualsiasi titolo di im mmobili ed d aree di in nteresse saggistico, tutelati t dalla legge, a termini de ell'articolo 142 1 del dec creto legisla ativo 22 paes genn naio 2004, n. 42 , o in base alla a legge, a termini de egli articoli 136, 143, comma 1, le ettera d), e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , non possono distrruggerli, né é introdurvii modificazioni che re echino preg giudizio ai v valori paesaggistici ogge etto di prote ezione. 3. I soggetti di d cui al co omma 2 ha anno l'obbligo di presentare, co on le moda alità e i criteri stabiliti dalle d dispo osizioni naz zionali e regionali in materia, m alle amminis strazioni petenti il progetto p de egli interve enti che intendano in ntraprenderre, correda ato della comp presc critta docu umentazione, ed aste enersi dall'a avviare i lavori fino a quando non ne abbia ano ottenu uta l'autoriz zzazione. Sono S assog ggettati a procedimen p nto semplifficato di autorizzazione paesaggisttica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 146, comma 9, del eto legislattivo 22 gennaio 2004 4, n. 42, gli g interven nti di lieve entità indicati nel decre decre eto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. 1 4. Fatta F salva l'applicazio one dell'artticolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richie esta l'autorrizzazione prescritta p d dall'articolo 146, dall'a articolo 147 7 e dall'artic colo 159 del decreto d legiislativo 22 gennaio 20 004, n. 42: a)) per gli in nterventi di d manuten nzione ordinaria, straordinaria, di consolid damento sttatico e di restauro conservativ c o stato dei luoghi e l'aspetto o che non alterino lo es steriore deg gli edifici; b)) per gli interventi inerenti l'esercizio de ell'attività agro-silvo-p a pastorale che c non co omportino alterazione a nte dello sta ato dei luog ghi con cos struzioni ed dilizie ed permanen altre opere civili, c e sem mpre che si tratti di atttività ed op pere che no on alterino l'assetto l o del territo orio; idrogeologico glio coltura ale, la fore estazione, la riforesta azione, le opere di bonifica, b c)) per il tag an ntincendio e di cons servazione da eseguirsi nei boschi e nellle foreste indicati da all'articolo 142 del de ecreto legis slativo 22 gennaio g 20 004, n. 42 purché pre evisti ed au utorizzati in n base alla normativa in materia. 35 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio CAP PO VI – AGI IBILITÀ DE EGLI EDIFIC CI Artt. 32. Cerrtificato di d agibilità à 1. Il ce ertificato di agibilità attesta a la sussistenza s delle cond dizioni di sicurezza, ig giene, salubrittà, risparm mio energettico degli edifici e degli d impia anti negli s stessi insta allati, valutate e secondo quanto q disp pone la norrmativa vigente. 2. Il certificato c di agibilità à è rilasciiato dal responsabile e del com mpetente ufficio u comuna ale con riferimento ai seguenti in nterventi: a) nu uove costru uzioni; b) ric costruzioni o sopraele evazioni, tottali o parzia ali; c) in nterventi su ugli edifici esistenti che c possan no influire sulle cond dizioni di cui c al co omma 1 del presente articolo. n riferimentto agli interrventi di cu ui al comma 2 del pre esente artic colo, il soggetto 3. Con titolare del perme esso di costtruire o il soggetto s ch he ha prese entato la de enuncia di inizio attività,, o i loro successorii o aventi causa, so ono tenuti a chiedere e il rilascio o del certifica ato di ag gibilità. La a mancata presenttazione de ella doma anda comporta l’applica azione della sanzione e amministtrativa pec cuniaria prevista dall’articolo 24 4 del D.P.R. 6 giugno 20 001, n. 380 0. 4. Alla domanda per il rilas scio del certificato di agibilità deve d essere e allegata copia della diichiarazione e presentata per la iscrizione in n catasto, redatta in conformità à alle disposiz zioni dell'articolo 6 del d regio decreto d 13 3 aprile 19 939, n. 65 52 e succe essive modificazioni e inttegrazioni. Art. 33. Procedim mento di rilascio r del d certific cato di ag gibilità 1. Entrro quindici giorni dall’ultimazione dei lavorri di finitura a dell’interv vento ediliz zio, il soggettto titolare del d permess so di costru uire o il sog ggetto che ha presenttato la denuncia di inizio o attività, o i loro successori s o aventi causa, son no tenuti a presentare al compettente ufficiio comuna ale la dom manda di rilascio de el certifica ato di agib bilità, correda ata della seguente doc cumentazione: a) ric chiesta di accatastam mento dell’edificio, so ottoscritta dallo stess so richieden nte il ce ertificato di agibilità, che c il comp petente uffic cio comuna ale provved de a trasme ettere al catasto; e, sottoscrritta dallo stesso rich hiedente il certificato di agibilittà, di b) dichiarazione onformità dell’opera rispetto al a progetto approvato o, nonché in ordine e alla co av vvenuta pro osciugatura a dei muri e della salu ubrità degli ambienti; c) dichiarazione e dell’impre esa installa atrice che attesta la conformità à degli imp pianti nstallati negli edifici adibiti ad uso civile e alle pres scrizioni di legge, ov vvero in ce ertificato dii collaudo degli d stessi, ove prev visto, ovvero ancora certificazione di co onformità degli d impian nti; d) ce ertificato dii collaudo statico s di cui c all’artico olo 67 del D.P.R. 6 g giugno 200 01, n. 38 80; e) ov ve necessario, il certiificato del competente c e ufficio te ecnico della a regione, di d cui all’articolo 62 D.P.R. 6 giugno 200 01, n. 380,, attestante e la conform mità delle opere o seguite nellle zone sism miche, alle disposizion ni vigenti in n materia; es f) dichiarazione e di confo ormità delle e opere re ealizzate alla a normativa vigente in m materia di ac ccessibilità e superam mento delle barriere arrchitettoniche. 36 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E nte ufficio comunale comunica al richiede ente, entro o dieci giorrni dalla 2. Il competen zione della domanda di cui all comma 1, il nomiinativo dell responsabile del ricez proce edimento ai a sensi deg gli articoli 4 e 5 della legge 7 ago osto 1990, n. 241. 3. Entro E trenta a giorni dalla ricezione e della dom manda di cu ui al comma a 1, il respo onsabile del competente c e ufficio co omunale, previa p even ntuale ispezione dell’e edificio, ve erifica la docu umentazione presentatta e rilascia a il certifica ato di agibillità. 4. Trascorso T in nutilmente il termine di cui al co omma 3 de el presente articolo, l’’agibilità si inttende attes stata nel ca aso sia sta ato rilasciatto il parere e dell’ASL d di cui all’artticolo 5, comm ma 3, lette era a) del D.P.R. D 6 giu ugno 2001,, n. 380. In n caso di au utodichiara azione, il term mine per la formazione f e del silenzio assenso è di sessan nta giorni. 5. Il termine di d cui al com mma 3 può ò essere interrotto un na sola voltta dal respo onsabile ento, entrro quindici giorni dalla pres sentazione della do omanda, del procedime usivamente e per la richiesta di documentaz d zione integrativa, che e non sia già g nella esclu dispo onibilità dell’Amminis strazione Comunale o che non n possa essere acquisita a autonomamentte. In tal caso, il term mine di tre enta giorni ricomincia a decorre ere dalla cumentazione integrattiva. data di ricezione della doc 6. Nel N caso di cui al com mma 5, l’in ntegrazione e documen ntale a sod ddisfacimen nto delle esige enze istrutttorie rappre esentate, deve d essere e presentatta dal richie edente entrro e non oltre e trenta giiorni dal ricevimento r o del prov vvedimento o interlocuttorio; l’infrruttuoso deco orrere del termine temporale per l’inte egrazione documenttale, comp porta la deca adenza di diritto della relativa domanda. 7. Sono S fatte salve s le dis sposizioni dettate d in materia m dallla legge re egionale 2 febbraio f 2007 7, n. 1. Artt. 34. Dich hiarazion ne di inag gibilità 1. Il rilascio del certific cato di ag gibilità, non impedisc ce l’esercizio del po otere di à di un edifiicio o di parte di esso, ai sensi d dell’articolo 222 del dichiiarazione di inagibilità regio o decreto 27 luglio 1934, n. 1265 5 e del Reg golamento Locale L d’Igiiene. 37 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio CAP PO VII - VIIGILANZA E SANZIONI Art.. 35. Vigillanza sull ll’attività urbanistiico ediliz zia 1. Ai sensi s e per gli effetti di cui all’articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2 2001, n. 380, il respons sabile del competente ufficio comunale c esercita, e an nche secon ndo le mod dalità stabilite e dallo Statuto Comu unale o dai regolamenti dell'Entte, la vigila anza sull'atttività urbanis stico-edilizia a nel territtorio comun nale, al fin ne di assicu urarne la rrispondenza a alle norme di legge e di regolam mento, alle prescrizioni degli strrumenti urbanistici ed d alle e fissate ne ei titoli abilitativi. modalittà esecutive Artt. 36. Res sponsabillità del tittolare dell permess so di costtruire, de el comm mittente, del costrruttore e del diretttore dei lavori, l no onché anc che del prrogettista a per le opere o sub bordinate a denuncia di iniz zio attivittà e segnalaz zione cerrtificata di d inizio attività a 1. Il titolare t dell permesso o di costrruire , il committente e il co ostruttore sono respons sabili, ai fin ni e per glii effetti di cui all’artic colo 29 del D.P.R. 6 g giugno 200 01, n. 380, de ella conform mità delle opere alla normativa a urbanistic ca, alle pre evisioni dell PGT nonché, unitamen nte al direttore dei lavori, l a quelle q del permesso e alle mod dalità ve stabilite dal medes simo. Essi sono, s altres sì, tenuti all pagamentto delle san nzioni esecutiv pecunia arie e solida almente allle spese pe er l'esecuzione in danno, in caso o di demolizione delle op pere abusiv vamente re ealizzate, salvo s che dimostrino d di non essere responsabili dell'abu uso. 2. Il diirettore dei lavori non è responsabile qualo ora abbia co ontestato a agli altri sog ggetti la violazione delle e prescrizioni del perm messo di co ostruire, co on esclusion ne delle varianti so d'opera a, fornend do al resp ponsabile del competente uffficio comu unale, in cors contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Ne ei casi di totale t ssenziale ris spetto al permesso p di costruire,, il direttorre dei difformità o di variazione es d inoltre e rinunziare all'incaric co contestu ualmente alla a comunicazione re esa al lavori deve respons sabile del competente c e ufficio co omunale. In I caso contrario il rresponsabile del compettente uffic cio comuna ale, segna ala al con nsiglio delll'ordine p professionalle di apparte enenza la violazione v in cui è incorso il dirrettore dei lavori, che è passib bile di sospens sione dall'a albo profess sionale da tre t mesi a due d anni. 3. Per le opere realizzate dietro prresentazion ne di denu uncia di in nizio attivittà, il progettista assume la qualità à di person na esercentte un serviz zio di pubblica necess sità ai ce Penale. In caso di dichiarazio oni non verritiere sensi degli articolii 359 e 481 del Codic elazione di asseverazione, l'Amm ministrazion ne Comunale ne dà co omunicazio one al nella re compettente ordine professio onale per l'irrogazione e delle san nzioni disciplinari. Res stano altresì ferme f le disposizioni relative alla vigilanza a sull’attivittà urbanisttico-edilizia, alle respons sabilità e alle a sanzion ni previste dal decretto del Pres sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regio onali. egnalazione e certificata a di inizio attività in materia e edilizia, ai sensi 4. Nei casi di se dell’articolo 19 de ella legge 7 agosto 24 41, ove il fatto f non co ostituisca p più grave reato, r ue, nelle dichiarazio oni o atte estazioni o assevera azioni che e corredan no la chiunqu segnala azione di in nizio attività à, dichiara o attesta falsamente e l’esistenza a dei requiisiti o dei pre esupposti di d cui al co omma 1 è punito co on la reclusione da u uno a tre anni. Restano o altresì fe erme le disposizioni relative alla vigilanz za sull’attiv vità urbanis stico- 38 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E ediliz zia, alle re esponsabilittà e alle sanzioni pre eviste dal decreto de el Presiden nte della Repu ubblica 6 giiugno 2001, n. 380, e dalle leggii regionali. Art. 37 7. Sanzion ni edilizie e 1. Le L sanzioni amministrrative di ca arattere urrbanistico-e edilizie, sono disciplin nate dai segu uenti articolli del D.P.R R. 6 giugno 2001, n. 38 80: - articolo 30 0 “lottizzaz zione abusiv va”; articolo 31 3 “interventi eseguitti in assen nza di perm messo di c costruire, in totale difformità à o con variazioni esse enziali” articolo 33 3 “interve enti di risttrutturazion ne edilizia in assenza di perm messo di costruire o in totale difformità”; 4 “interven nti eseguiti in parziale difformità dal permes sso di costrruire”; articolo 34 articolo 35 “interven nti abusivi eseguiti su u suoli di proprietà de ello Stato o di altri enti pubblici”; nti eseguiti in assenza a o in difformità dalla a denuncia di inizio articolo 37 “interven attività” 8 “interven nti eseguiti in base a permesso p annullato ”. articolo 38 L violazion ni in materria di muta amento dellle destinaz zioni d’uso, sono disc ciplinate 2. Le dall’a articolo 53 della legge e regionale 11 marzo 2005, 2 n. 12 2. 3. Le L fattispec cie di variazioni essen nziali, sono o specificatte dall’artic colo 54 della legge regio onale 11 marzo 2005, n. 12. Art. 38.. Sanzioni per viollazione de egli obbliighi di pro otezione e c conservaz zione deii beni cultturali e di d tutela dei d beni p paesaggis stici 1. Le L sanzioni per la viollazione deg gli obblighi di protezio one e cons servazione dei beni cultu urali sono disciplinate d dal decreto o legislativo o 22 gennaio 2004, n. 42 2. Le L sanzioni per la vio olazione de egli obbligh hi di tutela a dei beni paesaggisttici sono disciplinate dal decreto leg gislativo 22 2 gennaio 2004, 2 n. 42 2 e dall’artic colo 83 della legge onale 11 marzo 2005, n. 12. regio Art.. 39. Proc cedimentto amminiistrativo sanziona atorio e accertame ento di conformiità 1. La L disciplina inerente e il proced dimento am mministrativo sanzion natorio e inerente l’acce ertamento di conform mità, è rego olamentata dal Titolo IV del D.P..R. 6 giugn no 2001, n. 38 80. 2. Le L domande tese all’ottenimentto di permesso di co ostruire in sanatoria, devono essere corredatte dalla doc cumentazio one prevista a dal prese ente Regola amento Edilizio per il corrrispondentte interventto edilizio. . 39 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio CAPO VIII V - CERTIIFICATI ED D ATTESTAZ ZIONI Arrt. 40. Cerrtificato di d destina azione urrbanistica a 1. I prroprietari de egli immob bili o loro de elegati possono richie edere al com mpetente ufficio u comuna ale, il rilasc cio di certifiicato di des stinazione urbanistica u ai sensi e per gli effe etti di cui all’a articolo 30 del d D.P.R. 6 giugno 20 001, n. 380 0. 2. A ta al fine, deve e essere prresentata id donea doma anda che deve indicarre: - ge eneralità del d richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, co ondominio) è necessa ario anche indicare le e generalità à della perrsona fisica a che ra appresenta il soggetto o collettivo o che, com munque, è legittimata l a presenta are la do omanda in base allo statuto o a specifico o atto deliberativo da a indicare nella do omanda ste essa; - nu umero di co odice fiscale e del richie edente; - es stremi catastali identifficativi dell’’area d’inte eresse. m catas stale in sca ala 1:1.000 0, con 3. Alla domanda deve esserre allegato estratto mappa l’individ duazione di tutti i map ppali interes ssati. 4. Il re esponsabile e del comp petente ufficio comuna ale, entro trenta giorrni dalla da ata di presenttazione della domanda, rilascia certificato di desttinazione urbanistica che specifica, per l’im mmobile oggetto o de ella richiestta, l’esatta a classifica azione delll’area nte dal vig gente PGT,, l’eventuale esistenz za di strum menti della a pianificazione risultan comuna ale adottatii, la disciplina urbanis stica così come risulta ante dagli a atti del piano di governo o del territo orio. 40 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E TITOLO O III - COMMIS C SSIONE EDILIZI IA Art. 41. 4 Comp petenze 1. La L Commiss sione Ediliz zia è l'organo ordinario di consu ulenza tecn nica del Com mune in mate eria edilizia ed urbanis stica. 2. La L Commiss sione Edilizia, in partic colare, esprime i prop pri pareri in ordine alla a qualità progettuale de elle opere architettoniche, alla a qualità edilizia, e al loro inse erimento onico nell'assetto urba ano. armo 3. La L Commiss sione Edilizia esprime il proprio parere p cons sultivo, in m merito a: - domande tese all'otttenimento di d permessi di costruirre; domande tese all'otttenimento di d permessi di costruirre in sanato oria; procedime enti tesi all'annullame ento d'ufficio dei permessi di costtruire; applicazio one delle misure di sallvaguardia pareri pre eventivi di cui c all’artico olo 25 del presente p Re egolamento o Edilizio. L Commis ssione Edilizia esprim me il proprio parere in merito o alle prop poste di 4. La varia ante al Pia ano di Go overno del Territorio e alle prroposte di modificazioni del Rego olamento Edilizio. 5. Il parere de ella Commiissione Edillizia non co ostituisce presupposto p o vincolantte ai fini p ento cui il parere p si rife erisce; nei casi di pare eri obbligattori, il respo onsabile del provvedime del competente c e ufficio com munale, pu uò motivata amente discostarsene e; in tali fatttispecie la motivazione deve costituire parte e integrante e e sostanz ziale del prrovvedimen nto cui il parere si riferisce. Art. 42. 4 Compo osizione L Commiss sione Edilizia è compo osta dai seg guenti comm missari, con n diritto di voto: 1. La - quattro es sperti in ma ateria urbanistico - ed dilizia; - due esperrti in materria di tutela paesaggistico - ambientale; iche. azione delle e barriere architetton a - un esperto in materiia di elimina ari esperti devono possedere e la magg giore età, essere ammessi a 2. I commissa all’es sercizio deii diritti poliitici, avere comprovata compete enza e qua alificata esp perienza nelle e discipline e tecnico-scientifiche, figurative e e giuridiche, nelle materie attinenti a all’arrchitettura, all’urbaniistica, all’a attività ediilizia, all’am mbiente, a al paesagg gio, allo studio ed alla a gestione del suolo o, in relaz zione con le aree d di interess se della mma 1. Commissione di cui al com P a alle sedute e della Commission C ne Edilizia,, senza d diritto di voto, il 3. Partecipa respo onsabile de el compete ente ufficio comunale o funziona ario delega ato, che assume le funziioni di segrretario verb balizzante. 41 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio A Art. 43. Nomina N e durata 1. I co ommissari esperti e ave enti diritto di voto so ono nomina ati con deliberazione della Giunta Comunale. omponenti della Commissione Edilizia E resttano in carrica fino alla scadenza del 2. I co mandatto dell'Amm ministrazion ne Comunale che li ha nominati. 3. La prima sed duta della Commissio one Ediliziia deve essere conv vocata enttro il esimo giorn no successivo alla datta di esecutività della deliberazio one della Giunta G quindice Comuna ale di nom mina; in tale e seduta i commissari aventi diritto di vo oto, eleggono al loro intterno il Prresidente e il Vice-P Presidente che ha il compito d di coadiuva are il Presidente e di sos stituirlo in caso c di ass senza o imp pedimento. d Comm missione, sc celto tra i componentti, è eletto a maggiorranza 4. Il presidente della a dei com mponenti aventi a dirittto di voto nella se eduta d’ins sediamento o. La assoluta votazione si svolg ge a scrutinio segretto; qualora a non sia raggiunta la maggiorranza a nella prim ma votazion ne, si proce ede al ballo ottaggio tra i due cand didati che hanno h assoluta raggiun nto il maggiior numero di voti. Ris sulta eletto chi ha con nseguito il m maggior numero di voti. La commis ssione elegg ge con le sttesse moda alità il Vice--Presidente e. 5. Le dimissioni d d membro da o della Commissione Edilizia, E indiirizzate al S Sindaco, de evono essere immediatamente assu unte al Protocollo del Comune. Esse E sono iirrevocabili, non esa d'atto e sono immediatamentte efficaci. necessitano di pre c di dimissioni o in caso di de ecesso di un n membro, ovvero qualora si verrifichi 6. In caso una cau usa di decadenza di cu ui agli artic coli 45 e 46 6 del presen nte regolam mento, la Giunta G Comuna ale provved de entro qu uarantacinq que giorni alla a surroga a. 7. Nel caso in cui i compone enti eletti Presidente P o Vice-pres sidente della Commissione cessino di ricoprire e tale carica, si proced de a nuove e elezioni co on le stesse e modalità di cui d presentte articolo. al quartto comma del 8. Il co ommissario o nominato in sostituz zione del co ommissario decaduto o dimission nario, resta in n carica perr il rimanente periodo di durata della d Comm missione Ediilizia. 9. Alla scadenza a del term mine di durata, la Commissio one Edilizia deve essere ricostitu uita con le modalità previste dal presente Regolament R to Edilizio. Art. 44. Funziona F amento 1. Il Prresidente, sentito s il re esponsabile e del compe etente uffic cio comuna ale, fissa le date della co onvocazione e della Com mmissione, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori, ass sicura la regollarità delle discussionii e delle vottazioni. 2. La convocazion c ne della Co ommissione e deve avvenire con avvisi a scrittti, da recap pitare a ciascu uno dei com mponenti allmeno cinque giorni prima di que ello stabilito o per la sed duta. 3. In caso c di particolare urg genza, la Commission C ne potrà es ssere convo ocata con avvisi a da recapitare a cia ascuno dei componenti almeno un u giorno p prima di que ello stabilito per la sedutta. 4. I co omponenti della Comm missione Ed dilizia hann no l'obbligo o di astenerrsi dal pren ndere parte ai lavori della Commis ssione, sia nella fase istruttoria che in que ella decisio onale, o sono diretttamente in nteressati o siano inte eressati loro o congiunti ed affini siino al quando quarto grado civile e. s della a Commissiione Edilizia a hanno luo ogo in form ma privata. 5. Le sedute 42 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 6. Il Presidente della Com mmissione Edilizia, pe er questionii di particolare rilevan nza, può orre la partecipazio p one alla seduta, senza dirittto di voto, di funzionari dispo dell'A Amministra azione Com munale ov vvero di esperti di d compro ovata e specifica s comp petenza; analogamen nte ha la fa acoltà di richiedere l’audizione del progetttista, al fine dell’illustrazione delle scelte e de elle motivaz zioni sottes se alle prop poste proge ettuali. P la validità delle se edute e dei pareri occ corre la pre esenza di a almeno la metà m dei 7. Per comp ponenti ave enti diritto di voto. 8. I pareri de ella Commissione Edilizia si intendono validamente v e assunti, qualora abbia ano ottenu uto il voto della mag ggioranza dei d votanti. In caso di parità dei d voti, prevale il voto espresso e da al Presidente. N delle comp petenze de ella Commissione, il Presidente P può rappre esentare 9. Nell'ambito esige enze istrutttorie, chie edendo al responsab bile del co ompetente ufficio comunale, apprrofondimentti ed indagini ritenuti utili all'espressione de el parere. 10. Di D ciascuna a seduta viiene redattto verbale a cura de el segretario verbalizz zante; il verbale, al fine della attes stazione di autenticità, deve esse ere firmato o da tutti i membri nti diritto di voto. Il verbale v dev ve riportare e il testo in ntegrale del parere re eso dalla aven Commissione, il numero dei voti a favore, contrari e astenuti su ogni proposta p minata. Qua alora i com mponenti av venti diritto o di voto ne e facciano p precisa rich hiesta al esam Presiidente, i lorro interventi vengono riportati in ntegralmentte a verbale. 11. L'Amministr L razione Com munale si occupa o della conserva azione dei verbali in apposita a racco olta, a cui sarà garantito l'acce esso ai Citttadini, med diante visura o estrazione in copia a, nel risp petto della a normativa vigente in materiia di acce esso ai documenti amm ministrativi. Art. 45 5. Incomp patibilità à per i componenti espe 1. Sussistono S erti aventi diritto di vo oto le mede esime cond dizioni di inele eggibilità e incompatib bilità previste dalla leg gge per i Co onsiglieri Co omunali. 2. Non N posson no essere nominati n co ommissari con diritto o di voto, i rappresen ntanti di Orga ani, Istituzioni e Enti,, esterni alll’Amministtrazione Co omunale ai quali per legge è demandato un parere spe ecifico ed autonomo in n uno o più ù procedime enti di com mpetenza a Commissiione. Non possono, altresì, a essere nominati commis ssari con diritto d di della voto, i compone enti degli organi o di go overno del Comune. C R fe erme, altrresì, le cause c di incompatib bilità dettate 3. Restano deon ntologiche, sancite dall'Ordine e Professio onale cui il memb bro even ntualmente,, iscritto. dalle norme nomin nato è, 4. Le L cause di ineleggibillità sopravv venute e quelle di inc compatibilittà, possono o essere rimosse nei mo odi e nei terrmini previs sti dalla leg gge. ati commissari espertti con dirittto di voto per due 5. I membri che sono sttati nomina mandati conse ecutivi, no on possono o, allo sca adere della seconda a nomina, essere ati. immediatamentte rinomina Art. 46. Decadenza, rimoz zione e so ospension ne L cause di incompattibilità prev viste dall'articolo prec cedente, sia che esis stano al 1. Le mom mento della nomina sia a che sopra avvengano ad essa, co omportano la decaden nza dalla 43 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio carica di d compone ente della Commissio one Edilizia, fatta salv va la possibilità della a loro rimozione nei mod di e nei term mini previstti dalla legg ge. ommissari esperti, e che e senza giu ustificato motivo, m rim mangono as ssenti per più p di 2. I co tre sed dute conse ecutive o di dieci sedute s nel corso de ell'anno so olare, deca adono dall'inca arico. 3. In tali t casi, il Presidente informa la a Giunta Co omunale, che c provved de, entro trenta giorni, alla a surroga a del componente dec caduto. 4. Con n deliberazio one della Giunta G Com munale, i componenti della d Comm missione Edilizia, possono o essere rimossi quan ndo compia ano atti contrari alla Costituzion ne o per grravi e persiste enti violazio oni di legg ge o per gravi motivi di ordine e pubblico. In attesa della delibera azione di rimozione, il Presidente e, qualora sussistono motivi di g grave e urg gente necessità, può sos spendere i component c ti della Com mmissione Edilizia. E 44 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E TITOLO O IV - DI ISCIPLI INA DEG GLI INTE ERVENTI EDILIZI CAPO O I - DISC CIPLINA DE ELLE COSTR RUZIONI Art. 47. Diistanze de elle costrruzioni da ai confinii con prop prietà di terzi t 1. Per P distanza a delle costtruzioni dal confine co on propriettà di terzi ffinitime, si intende la distanza d to opografica misurata come lun nghezza del segmen nto rettilin neo che cong giunge la prroiezione ortogonale sul s piano orizzontale del d terreno delle delim mitazioni perim metrali este erne del manufatto m e edilizio (con n la sola es sclusione d di sporti ag ggettanti aperrti aventi prrofondità in nferiori a metri 1,80) e la linea dii confine. 2. Qualora Q sull confine esista un muro, m la dis stanza si misura m dall’asse del muro m se ques sto è comune, dalla fa accia esterna se il mu uro è di pro oprietà di c chi esegue l’opera, dalla a faccia inte erna se il muro m è di prroprietà del vicino. 3. Ne egli interv venti di nu uova costrruzione, dii ristrutturrazione edilizia comp portante demolizione e ricostruzion r ne, la distan nza minima a non può essere e inferiore a mettri 5,00. ui tale distanza sia in nferiore a metà dell’’altezza de ella costruz zione, la Nel caso in cu anza minima deve essere incrementata fino o a raggiung gere tale m misura. dista 4. Distanze min nori, in ogn ni caso non inferiori a metri 3,00,, sono cons sentite in ca aso di: q dell’e estradosso della solettta di coperttura inferiore a m. − seminterrrati aventi quota 1,40; − tensostruttture, tend doni e tunn nel di coperrtura aventti strutture e retrattili ancorate a agli edific ci, realizzati a protezio one delle ap perture, se enza binari ancorati al suolo e purché av venti dimensioni –misurate nellla loro mas ssima este ensione- infferiori a mq 6; − edifici fac centi parte di piani attuativi a qu uando spec cificatamen nte ammesso dalla normativa a del piano attuativo stesso; s − accordo fra f i proprietari, debitamente dimostrato d con assen nso della proprietà p asservita mediante atto a trascrittto ai Pubblici Registrii Immobilia ari. 5. E’’ ammessa l’edificazione in fregio o al confine e, in caso di: − edifici fac centi parte di piani attuativi a qu uando spec cificatamen nte ammesso dalla normativa a del piano attuativo stesso; s − costruzion ni in unione o in ade erenza a muri nudi dii fabbricati esistenti, ai sensi degli artic coli 873 e seguenti s del Codice Civ vile; f i proprietari, debitamente dimostrato d con assen nso delle proprietà p − accordo fra mediante atto trascrritto ai Pubb blici Registrri Immobiliari − edifici, im mpianti e strrutture, pub bblici o di in nteresse pu ubblico. 6. No on sono co onsiderate, ai fini del computo della distanza, le cos struzioni in nterrate; non sono altres sì considera ati i muri di d cinta, le recinzioni e i muri is solati, che abbiano zza fisica re eale non superiore s a metri 3,00, le struttture di arre o aventi altez edo urbano altez zza fisica reale r inferiore a mettri 3,00, le e pertinenz ze aventi a altezza fisic ca reale inferriore a metrri 3,00 e av venti superfficie lorda inferiore i a mq 25. 7. So ono fatte salve s le deroghe ai se ensi e agli effetti di cui c all’articolo 11 del decreto legis slativo 30 maggio m 2008, n. 115. 45 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Art. 48 8. Distanz ze delle costruzio c ni dagli spazi s pub bblici 1. Per distanza delle d costru uzioni dal confine c con n spazi pub bblici o asso oggettati all’uso pubblico o, si intende la dista anza topografica misu urata come e lunghezza a del segm mento rettiline eo che cong giunge la proiezione ortogonale sul s piano orizzontale d del terreno delle delimita azioni perimetrali estterne del manufatto edilizio (con l’esclu usione di sporti s aggetta anti aperti aventi a profo ondità inferriori a m. 1,80) e la lin nea di conffine. 2. Ferm me restando o le disposizioni detta ate in mate eria dal reg golamento di esecuzio one e attuazio one del Nu uovo Codice della Strrada, negli interventii di nuova costruzion ne, di ristruttu urazione ed dilizia comportante demolizione e ricostruzione, la d distanza miinima dal conffine stradale non può essere infe eriore a: - m metri 5,00 per p strade aventi a carre eggiata di la arghezza in nferiore a m metri 7; - metri m 7,50 per p strade aventi carrreggiata di d larghezza a compresa a tra metrri 7 e m metri 15; - metri m 10,00 per strade aventi carrreggiata di larghezza superiore a metri 15. gli interven nti di nuov va costruz zione, di ristrutturazi r ione edilizia comporrtante 3. Neg demoliz zione e rico ostruzione, la distanza minima dal confine e con altri spazi pubb blici o assogge etti all’uso pubblico, non n può ess sere inferiore a metri 5,00. 4. Ferm me restand do le dispos sizioni dettate in mate eria dal reg golamento di esecuzio one e attuazio one del Nuo ovo Codice della Strad da, per le zone z del territorio com munale rica adenti all'interrno dei ce entri abita ati e class sificate da al PGT come ambiti a preva alente specializzazione produttiva, la l distanza minima da al confine stradale s di v viabilità a fondo f ntersezioni, può esserre ridotta fiino a metrii 3,00 quallora ricorrano le cieco e priva di in seguentti condizion ni: - siano rispetttate le dispo osizioni in materia m di distanze d tra a costruzioni; on ostino motivi m di pericolo per la a circolazio one; - no - no on ostino motivi m deterrminati da interferenze i e con eventuali interv venti sul sis stema de ella mobiilità previsti dai vigenti strumenti s della piianificazione e prrogrammaz zione territo oriale e com munale; - l’intervento di nuova costruzione, c , ricostruzione e amp pliamento s sia assogge ettato ermesso di d costruirre convenz zionato (P PCC), finalizzato ad assicurarre la pe re ealizzazione e di interve enti di riqu ualificazione urbana ovvero dii miglioram mento de elle condiz zioni di sic curezza dellla viabilità à. La conv venzione pubblica o l’atto un nilaterale d’obbligo, d da trascriv versi a cu ura e spes se degli in nteressati, deve prrevedere la l corresponsione di d un contributo, determinato o con app posita de eliberazione e comunale e, da destinare a tali finalità, no onché la ce essione gra atuita de elle eventu uali aree necessarie n alla realizz zazione de elle opere per il trattto di viabilità interessata dalll’intervento o edilizio. sposti di cu ui al D.P.R.. 8 giugno 2001, n. 327, 3 le med desime disttanze 5. Fattti salvi i dis devono essere oss servate perr le strade e gli spazi pubblici p pre evisti dal PG GT. c di: 6. Disttanze minori sono consentite in caso - ed difici facenti parte di piani attu uativi quan ndo specific catamente ammesso dalla no ormativa de ello strume ento esecuttivo; - po ortici esterrni alle porzioni in elevazione e dei fabbricati, qualo ora assoggettati all’uso pubbllico. c di sopraelevazion ni di edifici esistenti, fatte f salve le distanze e minime tra gli 7. In caso edifici e qualora non ostino esigenze di sicu urezza del traffico, è ammes sso il nimento dellle distanze e in atto. manten 46 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 8. Non N sono considerate c , ai fini del computo della dista anza, le cos struzioni in nterrate; non sono altres sì considera ati i muri di d cinta, le recinzioni e i muri is solati, che abbiano zza fisica re eale non superiore s a metri 3,00, le struttture di arre o aventi altez edo urbano altez zza fisica reale r inferiore a mettri 3,00, le e pertinenz ze aventi a altezza fisic ca reale inferriore a metrri 3,00 e av venti superfficie lorda inferiore i a mq 25. Arrt. 49. Diistanze tr ra costruz zioni 1. Pe er distanza a fra le parreti di costrruzioni finittime, si inttende la distanza top pografica misu urata come e lunghezz za del seg gmento re ettilineo ch he congiun nge la pro oiezione ortog gonale sul piano orizz zontale del terreno de elle delimita azioni perim metrali este erne dei manufatti ediliz zi (con la sola esclus sione di sporti aggetttanti apertii aventi profondità inferriori a metri 1,80) antiistanti. 2. Ne egli interv venti di nu uova edific cazione, dii ristrutturrazione edilizia comp portante demolizione e ricostruzion r ne, la distan nza minima a tra fabbric cati non de eve essere inferiore i etri 10,00. a me 3. Sono S amme esse distanz ze minori per p gruppi di d edifici fac centi parte di piani atttuativi o perm messi di co ostruire co onvenzionatti per gli aspetti pla anivolumetrici; in talle caso, comu unque, la distanza d de eve essere tale che la proiezion ne parallela a delle pare eti degli edific ci antistantti, non interressi superffici finestra ate. 4. Non N sono considerate c , ai fini del computo della dista anza, le cos struzioni in nterrate; non sono altres sì considera ati i muri di d cinta, le recinzioni e i muri is solati, che abbiano zza fisica re eale non superiore s a metri 3,00, le struttture di arre o aventi altez edo urbano altez zza fisica reale r inferiore a mettri 3,00, le e pertinenz ze aventi a altezza fisic ca reale inferriore a metrri 3,00 e av venti superfficie lorda inferiore i a mq 25. 5. So ono fatte salve s le deroghe ai se ensi e agli effetti di cui c all’articolo 11 del decreto legis slativo 30 maggio m 2008, n. 115. Art. 50 0. Distanz ze per l’a apertura di d vedute e 1. Nel N caso dii interventii finalizzati all’apertura di vedute dirette verso il fo ondo del vicino, la dista anza tra la delimitazione perimetrale este erna dell’ed dificio sul quale q si guono le opere o e il fondo del d vicino deve essere maggiore di m. m 1,50. eseg Analogamente, nel caso di d costruzio one di sporti aggettanti aperti, balconi, ba allatoi e mite dello sp porto e il fo ondo del vicino deve e essere mag ggiore di simili, la distanza tra il lim m. 1,50. N caso di interventi finalizzati all’aperturra di vedutte laterali e ed oblique verso il 2. Nel fondo del vicino o, la distanza tra il latto più vicino della fine estra o dal più vicino sporto s e ndo del vicino deve es ssere maggiore di m. 0,75. 0 il fon 3. La L misura della d distan nza si effettua perpendicolarme ente al con nfine del fo ondo del vicino, orizzonttalmente e nel punto o più pross simo dal qu uale è poss sibile eserc citare la uta. Qualora a sul confin ne esista un n muro, la distanza si misura dall’asse del muro se vedu ques sto è comune, dalla fa accia esterna se il mu uro è di pro oprietà di c chi esegue l’opera, dalla a faccia inte erna se il muro m è di prroprietà del vicino. 4. Distanze D inferiori sono o consentitte in caso di accordo o fra i proprietari con nfinanti, debittamente dimostrato con assenso o delle prop prietà media ante atto trrascritto ai Pubblici Regis stri Immob biliari. 47 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Art. 51. Diistanze per la costtruzione di d pozzi, cisterne, piscine, co ondutture e 1. Per la costruziione di poz zzi, cisterne e, piscine e vasche per p la racco olta di liquidi in genere,, deve esse ere osservata una disttanza minim ma pari a metri m 2,00 ttra il confin ne e il punto più p vicino del perimetrro interno delle d opere predette. Per le cond dutture di acqua a potabile e o di acque di fogna, tubature del d gas e pe er tutte le opere o simillari che pos ssano dare orrigine ad infiltrazioni dannose, d deve essere e osservata una distan nza minima a pari a metri 1,00 tra il confine e il punto o più vicino o del perim metro interno delle opere o predette. alora sul co onfine esistta un muro, la distanza si misura dall’asse del muro se 2. Qua questo è comune,, dalla facc cia esterna se il muro è di proprrietà di chi esegue l’opera, a se il muro o è di proprietà del vic cino. dalla faccia interna c in caso di accordo frra i proprie etari confin nanti, 3. Disttanze inferiori sono consentite debitam mente dimo ostrato con assenso de elle proprietà mediantte atto trascritto ai Pubblici Registrii Immobilia ari. Art. 52. 5 Distan nze deglii alberi da alle strad de, dagli edifici e ed dai confin ni di p proprietà 1. Per la distanza a delle albe erature dalle strade, devono es ssere osserrvati gli obblighi previsti in partico olare daglii articoli 16, 1 17, 18 8, 29 relattivi a fasce e di rispettto e gioni, dal Nu uovo Codice della Stra ada e dal re elativo rego olamento di esecuzion ne. piantag 2. In ogni o caso, le l piantagio oni lungo le e strade do ovranno ess sere realizz zate in mod do da non com mprometterre il campo o visivo nec cessario perr la sicurezz za della circolazione. 3. La distanza d de elle alberatture rispettto agli ediffici deve essere comm misurata con lo sviluppo o prevedib bile della chioma c che e, in ogni caso, non deve dive enire fatto ore di disturbo o e alteraz zione delle e condizioni di ventila azione o soleggiamen s nto di amb bienti confinanti prospiciienti. vono, in og gni caso, essere oss servate le distanze d'impianto dal confin ne di 4. Dev propriettà, prescrittte dal Codice Civile. A Art. 53. Sporti S ed aggetti su s spazi pubblici p o di uso pubblico 1. Ferm me restand do le dispo osizioni di carattere tributario, t è consentito l’aggetto sul suolo pubblico p o di d uso pubblico, di grronde, balc coni, pensiline, tende solari, inse egne, purché abbiano profondità inferiori a metri m 1,50 e purché siano postte ad un’altezza non infferiore a metri m 2,50 dal d piano di d pavimento dei marrciapiedi e non inferio ore a metri 4,50 dal piano di pavim mento degli spazi desttinati alla ciircolazione di veicoli. ggiori altez zze potranno essere prescritte dall’Ammiinistrazione e Comunale, in 2. Mag ragione e di motivi di d sicurezza a per il trafffico. 3. Non n sono amm messi sportti e aggettii su spazi pubblici p o d di uso pubb blico destin nati a parco, per il gioco o e lo sportt, ovvero pertinenti a strutture ed e impiantii per l’istruzione une. ovvero destinati ad attrezzatture di interresse comu 48 mune di Com Ronco Briantino CA APO II R Regolam mento Edilizio E – DIISCIPLINA PER L’INST TALLAZION NE DI INSEG GNE DI ESE ERCIZIO E ALTRI A IMPIA ANTI PUBBLICITARI Art. 54.. Campo di d applica azione e definizion d ni 1. La L disciplin na per l’es secuzione della d pubb blicità e pe er l’installa azione di insegne, i manifesti, carte elli pubblic citari ed alttre forme di pubblicittà e propa aganda, è regolata apposito re egolamento comunale e dal piano generale degli impia anti, ai sen nsi e per dall’a gli efffetti dell’arrticolo 3 de el decreto le egislativo 15 1 novembrre 1993, n. 507. 2. Ai A fini dei riflessi sulla sicurezza stradale e, la collo ocazione di insegne, cartelli, manifesti, impia anti di pubblicità o propaganda è comunqu ue assoggettta alle disp posizioni ui al decreto o legislativo o 30 novem mbre 1992, n. 285 (Nu uovo codice e della stra ada) e di di cu cui al a Decreto del d Presiden nte della Re epubblica 16 1 dicembre e 1992, n. 495 (Regolamento di es secuzione e di attuazio one del nuo ovo codice della d strada a). 3. Ai A fini del presente p Capo si defiinisce "inse egna di ese ercizio" la scritta in caratteri c alfan numerici, completata c eventualmente da simboli e da marchi, realiz zzata e supp portata con materiali di qualsias si natura, in nstallata ne ella sede d dell'attività a cui si riferiisce o nelle e pertinenz ze accesso orie alla ste essa. Sono o equiparatte alle inse egne, le iscriz zioni che identificano l'attività o l'esercizio cui c si riferis scono, realiizzate con tecniche t pitto oriche, bass sorilievi, graffiti ecc... Si definisc ce "targa di esercizio o professio onale" la scrittta in carattteri alfanum merici, com mpletata eve entualmentte da simbo oli e da marchi che contraddistingu uono l’imprresa cui si riferisce, installata nella sede d dell'attività o nelle essorie alla a stessa al fine di indiividuare il luogo di es sercizio dell’attività pertinenze acce nomica. Perr pertinenze e accessorie e si intendo ono gli spaz zi e le aree e limitrofe alla a sede econ dell'a attività, pos ste a serviz zio, anche non n esclusivo, della sttessa. Si de efiniscono “tende” “ i manufatti mobiili o semimobili in tess suto o in materiali m ass similabili, p posti estern namente e e a protezione p d vetrine o ingressi. di agli edifici 4. Per P quanto concerne gli aspetti di decoro urbano, per p l’installa azione di insegne, i targh he e tende devono ess sere osserv vate le disp posizioni del presente Capo. Arrt. 55. Ins segne 1. Al A fine di co ontraddistin nguere il lu uogo di svo olgimento di d un'attivittà commerrciale, di produzione di beni b e serv vizi o professionale, è ammessa la collocaz zione sulle facciate i di esercizio, con c l’osserv vanza delle e disposizio oni di cui ai commi deglii edifici di insegne successivi. L insegne di eserciz zio devono essere realizzate co on materiali non dep peribili e 2. Le resis stenti agli agenti a atmo osferici; le strutture di d sostegno o devono essere progettate e costrruite in mo odo da ass sicurare la stabilità de el manufattto, saldam mente realiz zzate ed anco orate, sia gllobalmente sia nei singoli elemen nti. 3. La L collocaziione delle insegne dii esercizio non deve determina are pericolo o per la circo olazione, né é intralcio per p il pubbliico passagg gio di pedon ni e ciclisti. 4. La L grafica delle d insegn ne di esercizio deve es ssere di norma impron ntata alla massima m semp plicità, tenendo particolarmente e conto de elle esigenz ze di leggibilità e chiarezza; nelle e loro sagome e nell’u uso dei colo ori, non de evono in og gni caso ge enerare con nfusione con la segnalettica stradale e, né ostac colarne la visibilità, v né é arrecare d disturbo vis sivo agli ada. utenti della stra 49 e di Comune Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 5. Le insegne di esercizio devono inserirsi arm monicamentte nel conttesto urban no di ento; nel caso c di più ù esercizi presenti p in n un unico edificio o in una co ortina riferime edilizia,, deve ess sere perseguita la co ontinuità delle d linee orizzontali, allineand do la posizion ne delle ins segne di ese ercizio. 6. Le insegne di esercizio, di d norma, devono ess sere del tip po “monofa acciali” collo ocate ssonetti o fasce porrtinsegna, ricavati ne ella parte superiore delle negli appositi cas vi esercizi commercia ali. In caso o di assenz za del cass sonetto pos ssono vetrine dei relativ essere collocate nella n proiez zione ortogonale supe eriore della luce delle e vetrine e delle etrie di facc ciata in ade erenza al lato superio ore del perrimetro di o ogni vetrina dei fonome relativi esercizi commerciali. 7. Le insegne i di esercizio di d cui al comma 6 devono d ave ere le segu uenti dimen nsioni massim me: a) altezza metrri 0,50; ari alla dime ensione dellle vetrine o delle fono ometrie mu urarie di fac cciata b) larghezza pa corrispondenti; m 0,15; in ogni ca aso non son no ammess se sporgen nze dal filo della c) prrofondità metri mura atura magg giori di mettri 0,05, inc crementabili fino a me etri 0,15 pe er insegne poste ad una u altezz za da terrra superiore a metri 2,50 se e aggettan nti su perrcorsi esclu usivamente e pedonali o ad una altezza da terra maggiore di metri 4,5 50 se agge ettanti su se edi stradalii o passagg gi accessibilli da autom mezzi. 8. In alternativa a a alle insegne e di eserciz zio di cui ai commi 6 e 7, in caso o di impedim menti nella co ollocazione di insegn ne nella prroiezione ortogonale superiore della luce delle vetrine e delle fon nometrie di facciata, è ammessa la collocaziione di inse egne a lato delle vetrine e delle fon nometrie di facciata, avente a una superficie massima d di metri qua adrati 1,00. L’insegna L de eve essere e posizionatta sul piano della facciata, in og gni caso so olo in corrispo ondenza de el piano terrreno, coerrentemente e all’ordine architetton nico dell’edificio, in modo da non occultare gli elemen nti architetttonici e da a non alterrare l’imma agine ssiva dell’e edificio stesso. comples 9. Per le sedi dii attività site s in ediffici posti a distanza dalle carre eggiate strradali maggiore di metri 10,00, ferme restand do le dispos sizioni di cu ui al comma a 6, è amm messa cazione di insegne i di esercizio e av venti le seg guenti dime ensioni mas ssime: la colloc a) altezza metrri 1,00; ari alla dime ensione dellle vetrine o delle fono ometrie mu urarie di fac cciata b) larghezza pa corrispondenti; entimetri 15; in ogni caso c non so ono ammes sse sporgen nze dal filo della c) prrofondità ce mura atura magg giori di cen ntimetri 5, incrementa abili fino a centimetri 15 per ins segne poste e ad una altezza da terra sup periore a metri m 2,50 se aggetta anti su perrcorsi esclu usivamente e pedonali o ad una altezza da terra maggiore di metri 4,5 50 se agge ettanti su passaggi acc cessibili da automezzi. 10. Nel caso di ed difici privi di vetrine,, è consentita esclusivamente l’installazione di un’inseg gna di eserrcizio per ogni attività, nel rispettto delle dim mensioni m massime di cui al comma 7 e com munque av vente una superficie massima di metri quadrati 1,00, entabile a metri quad drati 2,00 nel n caso di sedi di atttività site in edifici po osti a increme distanza a dalle carrreggiate stradali s ma aggiore di metri 10,0 00. L’insegna deve essere posizion nata sul piano della facciata, in ogni cas so solo in corrispond denza del piano terreno, coerentem mente all’ordine architettonico dell’edificio, d in modo d da non occu ultare menti archittettonici e da d non alterare l’imma agine comp plessiva dell’edificio sttesso. gli elem E' comu unque viettata l’ insta allazione dii insegne sui s parapettti di balco oni, sui terrazzi, dentro le luci delle e finestre. 50 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 11. Per P le sedi di attività site nei so ottoportici è ammessa a, in altern nativa alle insegne ordin narie di cui ai commi 6 e 7, la co ollocazione di insegne di esercizio o sui pilastrri o sulle mura ature di sostegno delle arcate frrontali e di testa dei portici, opp pure sopra l’arcata del portico, p nel rispetto de elle seguenti disposizio oni: a)) le insegne e, da collocarsi in ogni caso solo in corris spondenza del piano terreno, do ovranno av vere spesso ore inferiorre a centim metri 3 e dimensione d massima di metri qu uadrati uno o; b)) in caso di d collocazio one sui pila astri o sullle muraturre di sosteg gno, le dim mensioni de ell’insegna devono ess sere inferio ori alla dime ensione dell pilastro o della mura atura cui so ono appogg giate e il fillo superiore e dell’inseg gna deve essere posto o a quota inferiore i alla quota de ella linea d’’imposta de ell’intradoss so dell’arco o; d collocazione sopra a l’arcata del portico o, le inseg gne devono o avere c)) in caso di larghezza massima parri alla dime ensione dell’arcata corrrispondentte e il filo inferiore i ell’insegna deve esserre posto a distanza d no on inferiore e a dieci centimetri da alla linea de de ell’intradoss so dell’arca ata del porttico stesso; d)) in presenz za di più insegne, que este dovran nno essere tra t loro coo ordinate. 12. Per P le sedi di attivittà site all’’interno di gallerie commercia c messa la li, è amm collocazione di insegne di esercizio o sulle de elimitazioni perimetra ali della ga alleria o edificio in cui c la galleria è inserita a, nel rispe etto delle se eguenti disp posizioni: dell’e a)) le insegne e da colloc carsi in ogn ni caso sollo in corris spondenza del piano terreno, do ovranno av vere spesso ore inferiorre a centim metri 3 e dimensione d massima di metri qu uadrati uno o; b)) in presenz za di più insegne, que este dovran nno essere tra t loro coo ordinate; c)) all’interno o delle galllerie privatte non assoggettate a servitù d di uso pub bblico, è am mmessa la collocazion ne, in corrispondenza a dell’ingres sso dell’atttività, di insegne a ba andiera, po oste ad una a altezza da a terra superiore a me etri 2,50 e aventi dim mensione m massima di metri m quadrati 0,60. 13. Per P le sedi di attività site in ed difici produtttivi è amm messa la c collocazione e di una inseg gna di ese ercizio del tipo t “mono ofacciali”, avente a dim mensione m massima di mq. 2, altez zza massim ma di metri 1 e una pro ofondità massima di metri m 0,20. In alternattiva, nei casi in cui l’insegna, posiz zionata sulla facciata dell’edificio o non fosse e ben visib bile dalla da, è possibile colloca are un’inseg gna sulla recinzione r d dell’area di pertinenza a, senza strad agge etti o sporg genze su sp pazi pubblic ci e avente e dimension ne massima a di mq. 2,, altezza mass sima di me etri 0,50 e una profon ndità massima di mettri 0,20. L’altezza da terra di tali insegne non n deve esse ere superio ore all’altezz za della rec cinzione. Nei casi in cui non è ente la re ecinzione, l’insegna può p essere e posiziona ata all’interrno del pe erimetro prese dell’a area di pertinenza, senza s agge etti e sporgenze su spazi s pubb blici, ad un n’altezza mass sima di metri 2 dal filo o superiore e dell’insegn na al piano di campag gna. 14. Non N è conse entita l'insttallazione di d insegne a bandiera ad eccezione delle ins segne di serviizio relative e ad uffici postali, farrmacie, serrvizi di pronto soccors so e di emergenza strad dale, stazio oni di Polizia a, posti tele efonici pub bblici e simiilari, enti pubblici di in nteresse gene erale nonch hè delle in nsegne obb bligatorie per p legge o per Reg golamenti statali s e regio onali e di quelle q amm messe ai sensi della lettera c) del comma 11 del presente p articolo. A fine di perseguire e il risparm mio energe etico e la riduzione dell’inquin namento 15. Al luminoso, l’eve entuale illum minazione delle d insegne di eserc cizio deve avvenire mediante m mpade ad avanzata tecnologia a ed eleva ata efficien nza lumino osa, con l’utiliizzo di lam l’osservanza de elle disposiizioni di cu ui alla legge regionale e 27 marrzo 2000 n. 17, ai 51 e di Comune Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio relativi criteri di applicazione a e di cui alla a D.g.r. 20 0 settembre e 2001 – n n. 7/6162 e alle seguentti prescrizio oni: a) le e insegne dotate d di illuminazione propria devono presentare p una lumin nanza m media globale minore di d 10 cd/mq q; le insegn ne non dota ate di illuminazione prropria de evono esse ere illuminate dall’alto verso il basso; b) tu utti gli impianti di illum minazione delle d insegn ne di eserciizio dotate di illuminazione prropria, dov vranno ess sere realizz zati sulla base b di un n progetto illuminote ecnico re edatto da un u progettista qualificato che ne n attesti la l risponde enza ai req quisiti de ella legge regionale r 2 marzo 2000, 27 2 n. 17 7, dei relatiivi criteri di applicazio one e de el presente articolo; c) ad d eccezione e delle inse egne di serrvizio di cu ui al comma a 13 di ind dispensabile e uso no otturno, le insegne dii esercizio devono ess sere spente e entro il relativo orario di ch hiusura e co omunque entro e le ore e 23.00 nel periodo di ora legale e ed entro le ore 22 2.00 nel periodo di d ora solare, entro o le ore 2.00 per le attivittà di so omministrazione di alimenti e bevande; d) l'u utilizzo di luce interm mittente è ammesso soltanto per p le inse egne di servizio prreviste al comma c 13 del presentte articolo; la collocaz zione di talli insegne dovrà d es ssere tale da d escluderre ogni poss sibile disturrbo alla circ colazione sttradale; e) no on é comunque consentita l'illumina azione ab bbagliamen nto e disturrbo alla percezione vis siva. di insegne che provochi Arrt. 56. Tarrghe proffessionalii 1. Le targhe ind dicanti proffessioni ed d attività in i genere, devono e essere collo ocate mente al manufatto m d’ingresso degli edifici, posso ono avere una sporg genza lateralm massim ma di centim metri 3 e no on possono superare la dimensio one massim ma di mq. 0,50. 2. Nel caso di ubiicazioni di più p targhe, queste van nno colloca ate in appos siti porta-ta arghe multiple e da installa are in prossimità dell'ingresso prrincipale de ell'edificio. 3. Non n sono cons sentite targ ghe con illuminazione e propria; possono es ssere illum minate con luce e indiretta dall’alto ve erso il bass so, con l’oss servanza degli orari d di cui alla le ettera c) del comma c 14 dell’articolo d o 55. Art. 57. Tend de 1. Le tende t a pro otezione di mostre, vetrine v ed accessi pedonali, agg gettanti su area pubblica a o soggettta a pubblico passagg gio, anche quando q non n finalizzatte alla diffusione di mess saggi pubblicitari o prropagandisttici, dovran nno osserva are i requis siti dimensionali prescrittti dall’articolo 53 del presente Regolamento R o Edilizio. 2. Le tende dov vranno ess sere impro ontate a sobrietà s fo ormale e cromatica, con no in cui sono inserite. particolare attenziione al conttesto urban n è consentita l’illuminazione delle tende. 3. Non 52 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E CAPO III - MORFOLO OGIA URBANA Art. 58. Topo onomastic ca e segn naletica 1. L'Amministr L razione Com munale può ò, per ragio oni di pubb blico interes sse e previo o avviso alla proprietà, p a applicare o fare applic care sul fron nte delle co ostruzioni: - le targhe con indicaz zione dei no omi assegn nati alle are ee pubbliche e; p segnalazioni strada ali; - i cartelli per ne e i capisaldi per in ndicazioni altimetriche a e, di tracciiamenti, di idranti, - le piastrin ecc...; d pubblic ci servizi di trasporto o, di pronto o soccorso e delle - i cartelli indicatori dei farmacie; - i cartelli segnalatori s dei servizi pubblici po ostali, telefo onici e simili; - le targhe e gli apparrecchi relatiivi ai pubblici servizi. L targhe delle d vie, le e piastrine,, i capisald di, gli avvis satori, gli o orologi eletttrici e i 2. Le carte elli sopra in ndicati, non devono in alcun mod do essere so ottratti alla pubblica vista. v 3. L'installazio L v di ne di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva distu urbo del tra affico o esse ere pericolo osa per la circolazione c e veicolare e pedonale e. 4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbric cato alla e sia appos sto uno de egli apparec cchi o deglli indicatorii di cui ai commi pre ecedenti, quale deve e darne avviso al competente c e ufficio comunale c o all'Ente interessato, che presc crivono nel più breve tempo possibile le cau utele del ca aso. 5. La L manuten nzione deglli oggetti elencati e nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essii direttamente interessate, è a ca arico degli enti o priva ati interessati. N caso di applicazio one degli in ndicatori dii cui al pre esente artic colo sul fronte f di 6. Nel immobili sogge ette a tute ela, dovran nno essere e osservate e le prescrizioni detttate dal eto legislattivo 29 otto obre 1999, n. 490. decre Art. 59. 5 Nume eri civici 1. L'Amministr L razione Com munale ass segna il nu umero civic co e i rela ativi subalterni, da appo orsi a cura e a spese dei d proprietari degli edifici, in co orrisponden nza degli ac ccessi da aree pubbliche.. 2. Il numero civico deve, in particolare, essere colloc cato a fian nco della porta p di esso, a destra di chi la a guarda da allo spazio pubblico, ad a un'altezz za variabile e da due ingre metrri a tre metri e deve essere mantenuto m nella med desima pos sizione a cura c del proprietario, a cui è fatto altresì obb bligo di riprristinare il numero n civ vico qualora a questo eggiato o divenuto poc co leggibile. sia stato danne L eventuali variazion ni della nu umerazione e civica, previa notiffica all'interessato, 3. Le sono o realizzate a cura e sp pese del prroprietario dell’edificio d . 4. In caso di demolizion ne dell'edifiicio, di sop ppressione di porte e esterne di accesso onale o di d variazione della numerazio one civica,, il proprrietario res stituisce pedo all'Am mministraz zione Comu unale, entrro il termiine di quin ndici giorni, gli indic catori in prece edenza ass segnatigli. 53 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 5. Qua alora la numerazione civica non n fosse rea alizzata dal proprietarrio, vi prov vvede l'Ammin nistrazione Comunale,, addebitan ndone le spese al prop prietario. 6. Gli Amministra atori dei condomini c s sono tenutti ad apporre nei pre essi dell'en ntrata o amministtrato, idone ea targhetta fissata in n modo stab bile, conten nente dell'edifficio da loro i propri dati e reca apito, affinc ché possano o essere co ontattati ne ei casi di em mergenza. Art. 60. 6 Struttture e infrrastrutturre per im mpianti tec cnologicii di intere esse collettivo 1. Le strutture s e le infrastrrutture perr gli impian nti tecnologici di inte eresse colle ettivo quali ca abine elettrriche di tras sformazione, cabine per p telecom municazioni,, attrezzatu ure di servizio o degli imp pianti di co omunicazio oni radio-te elevisive, attrezzature a e di serviz zio ai sistemi di distribu uzione dei combustibiili energetici, devono corrispond dere a crite eri di decoro urbano e di armoniz zzazione co on l’ambien nte circosta ante e ado ottare diseg gno e oni edilizie e prevalentti nel conttesto urban no di finiture coerenti con le carratterizzazio riferime ento. 2. Tali manufatti devono essere prreferibilmen nte realizz zati interra ati; in cas so di realizza azione fuori terra, dev vono esserre osservatte le prescrizioni inerrenti le disttanze dai conffini e dalle costruzionii di cui al Capo C I del presente p Tittolo. 3. Al fine f di gara antire il co orretto inse erimento urrbano e di determina are un rapporto equilibrrato con il contesto c e con le cara atteristiche e dei luoghii circostantti, tali manufatti devono rispettare le seguentti caratteristiche: stimento de elle pareti esterne co on intonaco o nella colo orazione da a scegliers si con − rives riferiimento alle e tinte pres senti negli edifici e circo ostanti e, in n caso di as ssenza di effetti e crom matici preva alenti, nellla gamma delle terre naturali. Non è ritenuto con ngruo l’utiliizzo di rive estimenti plastici e ce eramici di qualsiasi q ge enere, i co olori accesi e gli inton naci trattatii a disegni vistosi; − porte e in vetrorresina colorata o in lamiera zin ncata verniiciata, con colorazion ne da scegliersi con riferimento alle tinte presenti neg gli edifici cirrcostanti; m r ricadenti in n ambiti cla assificati da al P.R.G. come zone A centri sttorici, − per manufatti cope erture con coppi c o altre tegole in cotto. alizzazione di tali man nufatti su sp pazi pubblic ci o di uso pubblico, al a fine 4. Nel caso di rea di minimizzare l’impatto visivo, v l’Am mministrazione Comu unale può prescriverre la azione di barriere visiive e masc cheramenti vegetali da d attuarsi a cura e spese s realizza dell’Entte proprieta ario delle sttrutture e delle d infrasttrutture. A Art. 61. Ch hioschi, edicole, e ca abine tele efoniche 1. Chio oschi, cabin ne telefonic che a disposizione del pubblico, edicole e simili situate su spazi pu ubblici, anc che se di tip po precario o e provviso orio, devono corrispon ndere a critteri di decoro urbano e di armo onizzazione e con l’am mbiente cirrcostante e non de evono sentare ostacolo alla circolazione c e del traffic co. Tali manufatti, in particolare, non rappres devono in alcun modo costtituire riduz zione dei requisiti r minimi di ac ccessibilità degli visti dalle vigenti v norm mative in materia m di eliminazion e ne delle barrriere spazi pubblici prev architetttoniche. 2. Sono, in ogni caso, fattte salve le e norme de el Nuovo Codice C dellla Strada e del o regolamen nto di esecu uzione e di attuazione e. relativo 54 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Art. 62. 6 Strade e private 1. La L costruzio one di strad de private è consentitta nell’ambito dei pian ni attuativi,, ovvero nelle e zone no on urbanizz zate, prev via appositta convenz zione con l’Amministrazione Comunale. G enti o i soggetti s pro oprietari de elle strade debbono d prrovvedere: 2. Gli - alla pavim mentazione;; alla manu utenzione e pulizia; all’apposiz zione e manutenzione e della segn naletica pre escritta; all’efficien nza del sedime e del manto m strad dale; alla realiz zzazione e manutenziione delle opere di ra accolta e s scarico delle acque meteorich he, fino alla a loro immis ssione nei collettori c co omunali. L strade private p a servizio s di residenze con più unità abitative, devono avere 3. Le largh hezza minim ma di metri 4,50 e raggio r di cu urvatura, misurato m ne ella mezzerria della carre eggiata, no on inferiore a metri 7,50 e se cie eche, devon no terminare in uno spazio s di manovra tale da consentirre l’agevole e inversione e di marcia dei veicoli. L strade prrivate a serrvizio di res sidenze con n una sola unità abitativa, devon no avere 4. Le largh hezza minim ma di metri 3,50 e raggio r di cu urvatura, misurato m ne ella mezzerria della carre eggiata, non inferiore a metri 6,7 75. 5. Le L strade private a servizio di insediamentii produttivi e commerrciali devon no avere largh hezza minim ma di metrri 4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di me etri 5,50 nel caso c di doppio senso di d marcia e raggio di curvatura, c misurato nella mezzeria della carre eggiata, no on inferiore a metri 10 0,00; se cie eche, devon no terminare in uno spazio s di manovra tale da consentirre l’agevole e inversione e di marcia dei veicoli. L strade private p pos ste all’interrno del cen ntro abitato o, debbono o essere dotate di 6. Le idone eo impianto o di illuminazione. 7. Nel N caso di comprovatta impossib bilità tecnic ca, ovvero per ragione di sicurezza e di esige enze paesa aggistico-am mbientali, sono amm messe derog ghe ai requisiti presc critti dal prese ente artico olo, subord dinatamentte alla rea alizzazione di accorg gimenti altternativi ritenuti congrui alle esigen nze di sicurrezza del trraffico. Art. 63. 6 Marcia apiedi e passaggi p p pedonali 1. Le L strade di d nuova formazione f e, laddov ve possibile e, quelle e esistenti, dovranno essere munite di d marciapiiedi ovvero o di passagg gi pedonali pubblici o da assoggettare a saggio pub bblico, realizzati in co onformità con i disposti della legge 9 serviitù di pass genn naio 1989, n. 13 e su uccessive modificazion m ni ed integrazioni, della legge re egionale 20 fe ebbraio 198 89, n. 6, del D.P.R. 24 2 luglio 19 996, n. 503 3 e del D.P..R. 6 giugn no 2001, n. 38 80, inerentii l’eliminaziione delle barriere b arc chitettonich he. 2. Pe er quanto attiene alle a carattteristiche tecniche t è fatto, in noltre, rinv vio alle dispo osizioni di cui al de ecreto miniisteriale 30 0 novembrre 1999 n. 557, al decreto minis steriale 5 novembre 2001, al regolament r to regionale 24 aprile e 2006, n.. 7 e al Piano o Urbano del Traffico. 3. La L pavime entazione deve es ssere realizzata antis sdrucciolevo ole, compatto ed omo ogeneo. 55 con l’impieg go di materiale m Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 4. Non n sono amm messe fessure in griglie ed altri manufatti con larghe ezza o diam metro superiore a centim metri 2,00; i grigliati ad a elementti paralleli devono, d comunque, essere on gli eleme enti ortogonali al sens so di marcia a. posti co 5. I su upporti de egli appare ecchi illuminanti, dellla segnale etica vertic cale e gli altri manufa atti di serrvizio, dev vono corris spondere a criteri di decoro o urbano e di armoniz zzazione co on l’ambiente circosttante e no on devono rappresentare ostaco olo e pericolo o alla circolazione. Talli manufatti, in partico olare, non devono d cos stituire riduzione dei requisiti minim mi previsti dalle vige enti normattive in matteria di eliminazione delle e architetto oniche. barriere A Art. 64. Percorsi P ciclabili c 1. Le piste p ciclabili, qualora siano desttinate ad un n solo sens so di marcia a, devono avere a la largh hezza miniima di me etri 1,50; le l piste a due sensi di marcia a devono avere a larghezza minima a di metrri 2,50 e devono, possibilme ente, esse ere separa ate o a degli au utoveicoli in modo d da garantire la sopraelevate rispetto alla carreggiata ma sicurezza a per i ciclis sti. massim 2. La pavimentazione de eve esserre realizza ata ucciolevole, compatto ed omogeneo. antisdru con l’impiego di eriale mate 3. Per quanto non precisato o nel presente articolo o è fatto richiamo e rrinvio al de ecreto ministeriale 30 novembre 19 999, n. 557. di sicurezza a e di 4. Nel caso di comprovata impossibilittà tecnica, ovvero per ragione d esigenz ze paesagg gistico-ambientali, son no ammess se deroghe e ai requisiti prescrittti dal presentte articolo,, subordinatamente alla realiz zzazione di accorgim menti altern nativi ritenuti congrui allle esigenze e di sicurezz za del traffiico. Art. 65 5. Recinz zioni 1. I muri di recinzione, le re ecinzioni ad d inferriate o a rete e i cancelli esposti in tu utto o e alla pubbllica vista, debbono d pre esentare un n aspetto decoroso. d in parte 2. Le recinzioni r n non devono o ostacolarre la visibillità o pregiudicare la sicurezza della circolaz zione. 3. Sulle recinzion ni è vietato o applicare oggetti ch he creino pericolo, qu uali ad esem mpio, nato o cocci di vetro. filo spin 4. L’Am mministraziione Comu unale può dettare prescrizioni p al fine di garantirre la sicurezz za e la visib bilità alla ciircolazione stradale o di rispettarre il decoro o ambientale. 5. Le recinzioni r trra le proprietà private e confinanti possono essere realiz zzate: - co on co on co on co on muro pie eno; muretto o cordolo sovrastato s da reti, can ncellate, inferriate o s siepi; reti e sie epi; pali infis ssi al suolo e rete di prrotezione. a a partire dalla 6. L’alttezza delle recinzioni fra le proprietà privatte confinanti, misurata quota naturale n del terreno da a recintare,, non deve essere sup periore a metri 3,00. 56 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 7. Eventuali E m maggiori alte ezze, in ogni caso non n superiori a metri 3,5 50, sono am mmesse previo accordo fra i proprrietari conffinanti, deb bitamente dimostrato d con assenso degli si mediante e atto trasc critto ai Pub bblici Registtri Immobiliari. stess 8. Nelle N aree agricole a rica adenti in te erritori qualificati dal PGT come sistema de elle aree agric cole e siste ema delle aree a di vallore paesag ggistico-am mbientale e ed ecologiche sono amm messe unica amente recinzioni in siepe o con pali infissi al suolo e rete di pro otezione, senz za muretto o cordolo, salvo che e per le re ecinzioni de elle aree d di pertinenza degli edific ci realizzatti per la co onduzione del d fondo agricolo, a pe er le quali sono amm messe le recin nzioni di cui ai commi precedenti. Sono com munque fattte le disposizioni del PGT per le arree a parco agricolo. 9. Le L recinzion ni in fregio alle strade e o verso sp pazi pubblic ci possono essere rea alizzate: - con muretto o cordo olo, avente altezza ma assima parri a metri 1 1,00, sovras stato da e o inferriatte con maglia aperta; cancellate - con reti e siepi. L de elle recinzio oni in fregio alle stra ade o vers so spazi pu ubblici, mis surata a 10. L’altezza partire dalla qu uota del pia ano stradalle antistantte, considerato al lord do del marciapiede m 0,15, ovvero dalla quota o, in caso di assenza, dalla quota strradale aumentata di metri naturale del terrreno in cas so di altri spazi pubblici confinan nti, non dev ve essere su uperiore etri 3,00. a me 11. I cancelli pe edonali e carrabili c ins seriti nelle recinzioni devono d aprrirsi verso l’interno della a proprietà. 12. I cancelli po osti a chius sura dei passi carrabili devono conformarsi alle larghe ezze per ques sti stabilite. 13. I cancelli a movimento o motorizza ato protetto o da fotoce ellula, devono essere dotati d di dispo ositivi di se egnalazione e atti a gara antire la sic curezza deg gli utenti. 14. Ferme F resta ando le disp posizioni de el Codice Civile, C l’Amm ministrazion ne Comuna ale ha la facolltà di acco ogliere o richiedere r soluzioni alternative a di recinziioni in rag gione di esige enze ambie entali, di igiiene, di sicu urezza e di decoro. Arrt. 66. Ac ccessi e passi p carrrabili 1. L’accesso L dei veicoli alle a aree dii pertinenza a delle cos struzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve d esserre autorizza ata, previo o assenso dell’Ente d azi da cui si s accede, nel rispetto o delle disp posizioni proprietario delle strade o degli spa ate dal Nuo ovo Codice della Strada e dal relativo r reg golamento di esecuzio one e di detta attua azione. 2. L’accesso L ad uno spazio privato o tramite più passi ca arrabili, può essere concesso c quan ndo sia gius stificato da esigenze di d viabilità interna ed esterna. e 3. Nelle N nuove e costruzion ni la larghez zza del pas sso carrabile non deve e essere infferiore a metrri 3,00 e non n superio ore a metrii 6,00, elev vabili fino a metri 8.00 per l’ac ccesso a comp plessi ed im mpianti pro oduttivi di beni b e serviizi. 4. Nelle N nuov ve costruziioni, la distanza minima m tra i cancellli, sbarre e altri accorgimenti simili s di re egolamentazione dell’’accesso ag gli spazi d di pertinenza e la eggiata non n deve esse ere minore e di metri 4,50; 4 l’even ntuale recin nzione deve e essere carre racco ordata con smussi a 45°. 4 57 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 5. L’us scita dei pa assi carrabili verso il suolo pubb blico, deve e essere se empre realizzata adottan ndo tutti gli g accorgim menti funzionali ad una buona a visibilità, fatta salv va la distanza a minima di d metri 12,,00 dalle intersezioni. 6. La distanza d minima da rispettarsi r t tra due pas ssi carrai non n deve essere mino ore di metri 2,00; la disttanza minim ma dei pass si carrabili dal d confine con proprietà di terzi, non ssere minorre di metri 1,00. deve es 7. Nel caso di comprovata c a, ovvero per ragion ne di sicurrezza, impossibilità tecnica l’Ammin nistrazione Comunale può conse entire derog ghe ai requ uisiti prescrritti dal pres sente articolo, subordina ando l’asse enso alla realizzazione di accorg gimenti altternativi rittenuti nze di sicurrezza del traffico. congrui alle esigen Art. 67. Ramp pe me restand do le disposizioni in materia m d’ig giene, di sicurezza e di eliminazione 1. Ferm delle ba arriere arch hitettoniche e, le rampe e destinate e al transito o di veicolii devono essere realizza ate con ido onea pende enza, non superiore al 20%, pavimentate p e con mate eriale antisdru ucciolevole, ed aventti carreggia ata con dim mensioni minime m parri a metri 4,50, riducibile, se collegano autorrimesse fino o a 10 auto ovetture, a metri 3,50 0. Le dimen nsioni e di cui sop pra, sono ulteriormen u te riducibili a metri 2,50 2 in cas so di rampe e che minime collegan no autorimesse di pertinenza di edifici mon no o bifamiliari. 2. Tra l'inizio dellla rampa e l'accesso allo a spazio pubblico o altro spazio destinato o alla circolaz zione dei pe edoni e dei veicoli, de eve essere e ricavato id doneo spaz zio di attes sa in piano, della d lunghe ezza minim ma di metri 4,00. 3. Le rampe che e assicuran no l'accesso a parcheggi pubblici o priva ati a rotaz zione, ndenza non superiore e al 16%, devono av vere larghezza minim ma di devono avere pen esa, in piano e non intterrotto da sbarre, can ncellate e simili, s metri 6,00 e lo spazio di atte ve avere lunghezza minore m di metri m 8,00. non dev 4. In caso c di com mprovata im mpossibilità à tecnica allla realizzaz zione di rampe carrab bili, è consenttito assicu urare l’acce esso ai parcheggi privati p anc che media ante sistem mi di elevazio one mecc canizzata ed e automa atizzata; in n tale caso o deve comunque essere realizza ato idoneo spazio di attesa a in pia ano prima dell’immiss sione nello spazio pub bblico destinato alla circo olazione de ei pedoni e dei veicoli. p m misto veico olare e pe edonale, q quest'ultimo deve essere 5. In caso di percorso unamente separato s co on cordoli o altre barriere, deve essere e scalinato o den ntato, opportu e avere e larghezza minima di metri 0,80 0. 6. Le rampe perr il passag ggio pedonale devono o essere agevoli, a sic cure e, qu ualora d metri 0,5 50, dotate di d adeguata a protezion ne verso il vuoto v superino dislivelli maggiori di e di corrrimano. 7. L'Am mministraziione Comu unale, suss sistendo co omprovata impossibilità tecnica,, può consenttire deroghe ai requisiti prescrittti dai comm mi preceden nti, subordinando l'ass senso alla rea alizzazione d’accorgim menti altern nativi ritenu uti congrui alle esigen nze di sicurezza del trafffico. 58 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Art. 68 8. Spazi in nedificatii 1. Le L aree inedificate non possono essere lasciate in sta ato di abba andono ma devono essere soggette e a manute enzione perriodica, a cura c e spes se dei proprrietari, in modo m da curarne il decoro e la sicurezza. s assic 2. Le L aree ined dificate, gli edifici o pa arti di essi, i manufattti e le infras strutture in n disuso, che determinan no o che possono determinare e grave sittuazione ig gienico - sa anitaria, ono essere adeguatam mente recin ntati e sotttoposti ad interventi i p periodici di pulizia, devo cura del verde, e se neces ssario, di diisinfestazione o di derrattizzazion ne. 3. L’Amministr L razione Co omunale, in caso di inottemperanza alle e disposizioni dei prece edenti com mmi, può ordinare l’ese ecuzione de egli opportu uni interven nti. Art. 69 9. Sistema azioni esterne ai fabbricati f i 1. Le L sistema azioni esterne ai fabbricati, compresa a l’illumin nazione arrtificiale, costituiscono parte integrrante del p progetto edilizio e com me tali son no vincolanti ai fini a ultimazion ne delle ope ere. della 2. Nella N progetttazione de egli spazi re esiduali e non n edificatti del lotto edificabile, devono essere tenute in debita co onsiderazio one le esige enze di massimo utiliz zzo della su uperficie a verrde. 3. Gli G spazi estterni devon no essere dotati di ade eguata illum minazione. 4. Nelle N zone contigue c ag gli spazi pu ubblici le sis stemazioni esterne de evono armo onizzarsi con le l essenze arboree e le l tipologie di piantum mazione esis stenti o pre eviste. 5. Fatti F salvi accordi a fra i proprietari confinan nti, debitam mente dimo ostrati con assenso delle e proprietà mediante atto trascritto ai Pubblici P Reg gistri Immobiliari, no on sono amm messe opere e di sistem mazione che e modifichiino lo scolo o e il deflu usso natura ale delle acqu ue, arrecand do danno e pregiudizio ai fondi contigui c e a quelli non contigui. 59 e di Comune Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio CAPO IV – INDIR RIZZI PER LA L PROMOZ ZIONE DELLA QUALIT TÀ ARCHITE ETTONICA E PER LA VA ALORIZZAZ ZIONE DEL PATRIMON P IO EDILIZI IO ESISTEN NTE Art. 70. Principi e ambito di applica azione 1. La qualità q deg gli insediam menti urban ni e degli elementi e de ell’architettura, concorrono ad inna alzare il liv vello della qualità q della vita e in n quanto tali t riveston no un interesse pubblico o, da prom muovere tra a gli obietttivi dell'Amministrazio one Comunale median nte la tutela e il migliora amento del patrimonio o architettonico. 2. La centralità del progettto deve essere e esp plicitata olttre che ne elle scelte delle ni architettoniche ed urbanistich he riferite alla a cultura locale, anc che nel corrretto soluzion uso dei materiali da costruzione e della loro qualità intrinse eca, al fine e della coerrenza mplessivo, la struttura a dell'edific cio e gli spa azi di architetttonica fra l'impianto urbano com pertinen nza. 3. Sulla base di d questi principi og gni soggetto coinvo olto alle d diverse fasi di mazione de el territorio,, ciascuno per p il proprrio ruolo e per p la propria compete enza, trasform orienta azioni di promozione p e, diffusione e e sensibilizzazione alle a culture e architettoniche e urban ne. 4. Gli indirizzi i di cui al presente Capo esprimono specifici criteri generrali di guida a alla progettazione a cui sono ass soggettati, per quanto di merito o, tutti gli iinterventi edilizi e ettuarsi su ull'intero territorio t c comunale. Per motiv vate esige enze di ordine o da effe tecnologico e di ricomposizio one tipolog gica e morffologica deg gli edifici, s sono comu unque ni alternativ ve a quelle esplicitate purché finalizzate al raggiungim mento ammesse soluzion edesimo ob biettivo. In n tale caso o, alle dom mande tese all'ottenimento di titoli del me abilitativi edilizi, deve ess sere allega ata dichiarazione re esa dal p progettista, con azione delle motivazio oni che sos stanziano il i discostam mento dagli indirizzi e con esplicita illustraz zione delle soluzioni alternative e proposte. Per gli ambiti a classificati dal PGT come centri storic ci e nuclei di d antica fo ormazione, edifici di in nteresse sttorico di ma atrice s gli ind dirizzi progettuali di guida g tecnic ca agli interventi esplicitati rurale, sono fatti salvi egato A delle norme di d governo del territorio del piano o delle rego ole. nell’ alle Art. 71. 7 Frontii, prospettti e facciiate 1. Tuttte le frontii degli ediffici e di og gni altro manufatto m d devono corrispondere e alle esigenz ze di un co orretto ed equilibrato e inserimentto nel conttesto urban no e territo oriale circosta ante. 2. Le aperture a in facciata, devono d risp pondere ad un princip pio generale e di unitarietà e coordinamento, perseguire p un equilibrrato rapporrto fra i pieni e i vu uoti, seguirre un o criterio compositivo per quanto riguarda posizione, forma,, proporzio one e ordinato allineam mento. 3. L’utilizzo dei diversi d matteriali sulle e facciate, deve esserre promoss so secondo o una a identifica azione prog gettuale che ne verrifichi la fa attibilità in n relazione e agli corretta elementi architetto onici del co ontesto. e ringhiere ed ogni altro manuffatto relativ vo alle facc ciate, 4. Gli intonaci, gli infissi, le nteggiati, salvo s che non siano impiegati materiali che per la a loro devono essere tin dono tintegg giatura o verniciatura. natura non richied 60 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 5. Negli N edifici condominiiali la colorritura delle facciate, de elle cornici, degli infis ssi, delle ringh hiere e di ogni altro manufatto o visibile dall'esterno d o, deve ess sere coerente con l'ordine archite ettonico delll’edificio sttesso, senz za interruz zioni e disc continuità estranee e c ne e al dise egno della facciata. alla composizio 6. I prospetti laterali l dei fabbricati destinati d a rimanere scoperti s devono esserre rifiniti in arrmonia con le fronti prrincipali. 7. Nella N scelta a degli into onaci e dei rivestime enti di facc ciata devon no essere utilizzati u colorri in armon nia con qu uelli degli edifici e circo ostanti e comunque c da sceglierrsi nella gamma delle terre t naturrali. Non è ritenuto congruo l’utilizzo di colori acce esi e di naci trattatii a disegni vistosi. inton 8. Nel N caso di utilizzo di finiture in cotto faccia a vista o in materia ale lapideo devono essere utilizzatti materiali aventi carratteristiche e proprie della d tradizione archittettonica locale. Art.. 72. Coperture 1. Nella N scelta dei manti di copertura deve es ssere perseguito l’uso di materia ali propri della a tradizione e locale qua ali tegole e coppi laterrizi; in ognii caso, i colori delle co operture devo ono armoniz zzarsi con il i contesto urbano e paesistico p di riferimentto. 2. Nel N caso di edifici a cortina, gli sporti di gronda devono d ess sere adegu uati, per quan nto riguarda a sporgenz za, inclinaziione e profilo altimetrrico della lin nea di gron nda, alle cope erture degli edifici dire ettamente confinanti. c 3. Nel N caso dii interventii di recupe ero del pattrimonio ed dilizio esisttente, deve e essere perse eguita la rimozione r d tutte le strutture precarie di p in lastre di lamiera, ce ementoamia anto, vetroresina o altro materia ale improprrio, reinteg grando le fa alde manom messe e le relative gronde con idon nei materia ali. Arrt. 73. Im mpianti e canalizza c azioni 1. Sia S negli in nterventi di d nuova costruzione c e che negli interventti di recup pero del patrimonio edilizio esisten nte, deve es ssere perse eguita l'insttallazione d di caldaie, serbatoi, s ori, condizionatori, antenne a pa araboliche e altri macchinari e apparecchiature moto tecniiche, nei locali al piano terreno o in elevazione privi di elementi q qualificanti, in vani interrrati o sem minterrati appositame a ee di pertinenza, ovv vero nei nte ricavatti nelle are sotto otetti e ne ei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde e spioventti senza emergere dal profilo p complessivo de elle copertu ure. In caso o di comprovata impo ossibilità ora sia inev vitabile l’ins stallazione sulla faccia ata dell’ed dificio, deve e essere tecniica e qualo prefe erita l’insta allazione su ulle facciatte secondarie ovvero la loro m mimetizzazio one con oppo ortune sche ermature. 2. Le L tubazioni e le condutture di im mpianto per l'alimenta azione delle e utenze a rete, se in fa acciata, non devono interferire con l'estettica dell'ed dificio e con la composizione della a stessa. De eve essere comunque e perseguito il collocamento delle tubazioni e delle cond dutture sottto traccia. 3. Valvole, V ridu uttori, misu uratori, e altri a apparecchi access sori collocati lungo i prospetti p esterrni, devono o essere ra acchiusi en ntro apposiiti vani mu uniti di spo ortello dello o stesso colorre del rives stimento dii facciata o comunque e verniciato o in tinta c coerenteme ente alla colorrazione deg gli infissi de ell’edificio. 61 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 4. Le colonne c di scarico, le canne fum marie e le condotte c in n genere di grossa sezione devono, per quanto possibile e, essere in nserite in appositi a van ni e cavedi all'interno delle aso di comp provata imp possibilità ttecnica pos ssono murature perimetrali dell'ediificio; in ca s prospetti secondari. E’ comun nque amme esso il loro rivestimen nto in essere collocate su o la lo oro foderattura in muratura into onacata o altro a materriale tinteg ggiato rame oppure nello stesso colore e del rivestiimento dellla facciata. 62 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E CAPO V – REQUISITI R DEGLI EDIFICI Art.. 74. Serv vizi fonda amentali che devo ono essere re assicurrati negli edifici 1. Gli G edifici, in n rapporto alla loro sp pecifica des stinazione e utilizzazio one, devono o essere dotati degli imp pianti, delle e strutture e degli acco orgimenti tecnici idone ei ad assicu urare: - la distribu uzione dell’a acqua potabile e dell’e energia eletttrica; la raccolta a e l’allonta anamento delle d acque meteoriche e delle ac cque reflue; la raccolta a e l’allonta anamento dei d rifiuti so olidi; il riscaldamento. Art. 75.. Assenza a di barrie ere archittettonich he G organism mi edilizi, le e loro parti e le loro pe ertinenze non devono presentare e: 1. Gli - ostacoli fisici fonte di disagio per la mo obilità di chiunque c ed d in partic colare di e, per quals siasi causa, hanno un na capacità motoria rid dotta o imp pedita in coloro che forma perrmanente o temporanea; - ostacoli che impedis scano la com moda e sicura utilizza azione di sp pazi, attrezz zature e nti; componen - ostacoli all’orientam a ento e alla a riconoscib bilità dei lu uoghi e delle fonti di pericolo per chiunq que ed in particolare p p i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi. per d garantirre nei modi e nei term mini disposti dalle leggi vigenti 2. I livelli di prrestazione da in materia, son no articolati in: AC CCESSIBILIT TÀ, cioè po ossibilità, an nche per persone p con n ridotta o impedita capacità c motoria o sensoriale, m s di raggiun ngere l’organismo edilizio e le sue singole unità im mmobiliari e ambienta ali, di entra arvi agevolm mente e di fruirne spa azi ed attre ezzature in n condizion ni di ade eguata sicurezza ed d autonom mia: l’acce essibilità consente c ne ell’immedia ato la tottale fruizio one dell’orrganismo edilizio e delle sue e unità im mmobiliari; VI ISITABILITÀ À, cioè pos ssibilità, an nche da pa arte di persone con ridotta o impedita ca apacità motoria o sen nsoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad alm meno un se ervizio igienico di ogni unità im mmobiliare. Sono spa azi di relaz zione gli sp pazi per atttività princ cipale e sec condaria come il soggiiorno o il prranzo dell’a alloggio e quelli q dei luoghi di lav voro, serviz zi ed incontro, nei qu uali il cittad dino entra in rapporto o con la unzione ivi svolta. La visitabilità rappres senta quind di un livello di acce essibilità fu lim mitato ad una partte dell’orga anismo ed dilizio o delle d sue unità imm mobiliari, co onsentendo o le relazio oni fondamentali anch he alla perrsona con ridotta o impedita ca apacità mottoria o sens soriale; AD DATTABILITÀ À, cioè la possibilità p d modificarre nel temp di po lo spazio o costruito, a costi lim mitati, allo scopo di renderlo completame ente ed ag gevolmente fruibile an nche da pa arte di pers sone con ridotta o impedita capa acità motorria o sensoriale. L’ada attabilità ra appresenta quindi un n livello rid dotto di qu ualità, pote enzialmente e suscettib bile, per orriginaria previsione progettuale e, di trasformazione e in livello o di acces ssibilità; l’a adattabilità è, pertanto, un’acces ssibilità diffferita. 63 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Art. 76. Cara atteristich he dimens sionali de egli allog ggi 1. Ogn ni alloggio deve d essere e idoneo ad d assicurare e lo svolgim mento delle e attività prroprie del nucleo familiarre. 2. L’allloggio può essere a piianta fissa o a pianta libera. 3. In considerazio c one della pe ermanenza a delle persone e in relazione agli specifici usi, u in ogni alloggio a pia anta fissa sii distinguon no: ocali primarri: camere da d letto, sa ale, soggiorno, cucina e sale da p pranzo; - lo - lo ocali access sori: studio o, sala da a gioco, sa ala di lettura, sottottetti acces ssibili, ve erande, tav vernette, ec cc …; - lo ocali di se ervizio: ba agni, postii di cottu ura, lavand deria, corrridoi, ripos stigli, sp pogliatoi, guardaroba, ecc … ocali primari e almen no un bagno, devono essere raggiungibi r li internam mente 4. I lo all’allog ggio. 5. Ogn ni alloggio deve d essere dotato allmeno di una camera da letto, d di una stan nza di soggiorrno-pranzo,, di un bagn no e di una a cucina o posto p di cotttura. 6. In ogni o alloggiio a pianta fissa deve e essere assicurata un na superficiie utile abittabile per ogn ni abitante non inferiore a mq. 14 4,00 per i primi p quatttro abitanti ed a mq. 10,00 1 per ogn ni abitante successivo. s . 7. Nel caso in cui l’alloggio sia realizza ato con pianta libera, deve avere e una supe erficie utile ab bitabile, co omprensiva dei serviz zi, non inferiore a mq. 28,00 0 per la prima p persona a e mq 10,00 per ogn ni successiv va persona e nel rispe etto di quanto stabilitto dal Regolam mento Locale d’Igien ne. Nel ca aso di alloggi con pianta liberra è comu unque obbligattorio realiz zzare idone ea delimita azione fissa a per l’isolamento del bagno e del relativo o antibagno o. Art. 77. 7 Superrfici minim me dei locali 1. Le stanze s da letto devon no avere un na superficie utile abitabile minima di mq. 9,00 se per una person na, di mq 14,00 1 se per due perrsone; in og gni caso il lato minorre del n può ess sere inferiore a metri 2,50. locale non 2. La superficie dell’even ntuale cab bina-armadio può essere e ric compresa nella ella superfic cie minima di cui soprra, fino alla a concorren nza massim ma del determinazione de ella superfic cie della sta anza da letto cui accede. 10% de 3. Il lo ocale soggio orno deve avere una superficie utile abitab bile minima a di mq. 14 4,00; nel caso di posto di cottura integrato al locale soggiorno, s la superficie minima deve 00. essere aumentata di mq. 3,0 c deve avere su uperficie uttile abitabile minima pari a mq.. 8,00, con n lato 4. La cucina minore non inferio ore a metri 1,80. 5. Il ba agno costittuente il prrimo serviziio, deve av vere superficie utile ab bitabile min nima, escluso l’eventuale e antibagno o, di mq. 4,00 4 con latto minore non n inferiore a m 1,50; gli ali ulteriorii bagni e servizi igie enici dovra anno avere e superficie e utile abittabile eventua minima di mq. 2,0 00 con lato minore non inferiore a m 1,20. p i dettate dalla d norma ativa vigen nte in 6. Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni a di eliminazione delle barriere architettonic che. materia 64 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Arrt. 78. Alttezze min nime dei locali l 1. L’altezza L ne etta media interna de ei locali di abitazione non deve essere infferiore a metrri 2,70, ridu ucibile a me etri 2,40 pe er i locali ac ccessori e di d servizio. 2. In caso di soffitto s non orizzontale, l’altezza netta minima interna a non potrà à essere etri 2,10, ferme f restando le disposizioni speciali dettate dalla legge inferriore a me regio onale 15 lug glio 1996, n. 15 e suc ccessive mo odificazioni e integraziioni. 3. L’altezza L ne etta media interna può ò essere ulteriormente e riducibile e a metri 2,,10 per i corridoi e luoghi di passa aggio in ge enere, com mpresi i rip postigli e le e cabine armadio; a ezza netta minima m di tali t spazi no on potrà es ssere inferio ore a metri 1,80. l’alte 4. Gli G eventuali spazi di altezza a infe eriore ai miinimi sopra a prescritti in relazione e all’uso dei locali, devo ono essere chiusi mediante ope ere murarie e e potrann no essere utilizzati u amente com me ripostiglio. unica Arrt. 79. Cu ucine e sp pazi di cotttura 1. Le L cucine e gli spazi dii cottura, oltre o ai requ uisiti genera ali, devono avere pavimenti e pareti perimetrali, queste ultime perr un’altezza a minima dii metri 1,80 0, con supe erficie di eriale impermeabile, liiscio, lavab bile e resiste ente. mate 2. Le L cucine e gli spazi cottura devono avere e una dota azione miniima di imp pianti ed attre ezzature co ostituita da: lavello, frigorifero, f idonea atttrezzatura per la cotttura e il risca aldamento dei d cibi. 3. Devono D ess sere, altresìì, dotati di idoneo sis stema aspirante, collo ocato diretttamente sopra a ad ogni punto p di cotttura, per la a captazion ne e l’allonttanamento dei vapori,, dei gas e deg gli odori, sffociante in idonea can nna fumaria a. A Art. 80. Bagni e se ervizi igie enici 1. La L dotazione minima del d bagno è costituita a da un vaso, un lava abo, un bid det, una docc cia o vasca da bagno; gli spazi non n aventi la dotazion ne completa a di cui sop pra sono cons siderati serv vizi igienici.. 2. I bagni e i servizi igienici devon no essere separati co on delimita azioni fisse a tutta altez zza da ogni altro locale e. 3. I pavimenti e le pareti perimetralli dei bagni e dei servizi igienici, queste ultiime sino ad un’altezza minima m di metri m 1,80, devono ess sere piastre ellati o in o ogni caso, costituiti c m im mpermeabile e, liscio, lav vabile e res sistente. da materiale 4. I bagni e i servizi s igien nici devono o essere co onvenientem mente disim mpegnati da agli altri locali di abitazione; in parrticolare de evono avere e accesso da d apposito o vano, corrridoio o mpegno delimitato da serramenti; nel caso in cui abbiiano access so direttam mente da disim locali di abita azione dev vono esserre muniti di idoneo o antibagn no, delimittato da amenti, de ella dimen nsione min nima di mq. m 1,00. Negli intterventi di nuova serra costrruzione, no on è in ognii caso cons sentito l’acc cesso a bag gni o serviz zi igienici, anche a se disim mpegnato da d antibagno, attrave erso il loca ale cucina. Per secon ndi bagni o servizi igien nici, è conse entito l’acce esso diretto o dalla cam mera da letto. 65 e di Comune Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Art.. 81. Scalle 1. Ai fiini del pres sente Regollamento Ed dilizio, le sc cale si distin nguono in s scale prima arie e scale se econdarie. Le scale primarie p so ono quelle che collegano più piani con div verse unità im mmobiliari ovvero cos stituiscono l’accesso ad a una uniità immobiliare, nonc ché le scale di generale uso pubblic co. Le scale secondarrie sono qu uelle che co ollegano fra a loro ella medesiima unità im mmobiliare e. spazi de 2. I requisiti delle e scale prim marie sono dettati dalle norme vigenti v in m materia di ig giene, e delle barrriere archite ettoniche. di sicurezza e di eliminazione mo restand do quanto previsto da d norme speciali, s le scale secondarie de evono 3. Ferm essere agevoli e sicure, dotate di opporrtuno corrim mano e parrapetto di p protezione verso v o, devono avere a larghezza minim ma di metri 0,80 e dev vono esserre interrotte e con il vuoto apposito pianerottolo, di no orma, alme eno ogni 10 1 alzate. Le restanti caratteris stiche no essere conformi c a quanto stabilito dal Re egolamento o Locale d’IIgiene. dovrann 4. Le scale s a chio occiola devo ono avere diametro d minimo m di metri m 1,40 e pedata miinima di metri 0,25, esclluse eventu uali sovrapp posizioni. v l'ape ertura di po orte ad una a distanza, misurata dalla d soglia della porta a alla 5. E' vietata prima alzata a della scala, inferiore a mettri 0,50. 6. Nel caso di sca ale seconda arie che collegano spa azi senza permanenza a continuatiiva di persone e, fermi res stando i req quisiti di sicurezza previsti dalle norme vig genti in materia, sono am mmessi req quisiti dimensionali infferiori a que elli previsti dal presen nte articolo.. Art. 82. 8 Soppa alchi 1. L’alttezza netta a minima in nterna degli spazi sotttostanti ai soppalchi n non deve essere minore di metri 2,,10; almeno o la medes sima altezza a netta min nima deve e essere gara antita tra il pa avimento finito f dei so oppalchi e il soffitto finito f dei lo ocali, ove i soppalchi siano destinati alla perm manenza di persone. nché possa ano concorrrere alla determinaz zione della a superficie e minima degli 2. Affin alloggi, la parte soprastante s e o sottosttante dei soppalchi s d deve avere, comunqu ue, le altezze minime prescritte dalll’articolo 78 del prese ente Regola amento Edilizio. 3. Il co ollegamentto della superficie soprastante il soppalco o deve avv venire con scala avente le caratte eristiche minime m dellle scale se econdarie di cui all’’articolo 81 1 del presentte Regolamento Ediliziio. 4. La superficie s d soppalchi, esclusa la scala dii accesso, non dei n deve e essere supe eriore ad un terzo di que ella del loca ale cui acce edono. Qualora l’altezz za degli spa azi sottosta anti e ppalchi sia maggiore di metri 2,,40, la superficie dei soppalchi potrà soprasttanti ai sop essere pari alla me età di quellla del locale e su cui pro ospettano. uminazione e deve ess sere verific cata per il complesso o del 5. La regolarità dell'aeroillu s consideran ndo la supe erficie utile complessiv va. In ogni caso, le so olette locale soppalcato, del soppalco non devono d limitare o ridu urre la funziionalità delle superficii finestrate.. 66 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Art. 83. Aggetti e parapettti 1. Gli G spazi accessibili a caratterizz zati da afffacci o ch he prevedo ono dislive elli, con differenze di quote magg giori di me etri 0,30, devono d essere opporttunamente protetti o il vuoto. verso 2. I parapetti, i davanzali e le altrre strutture di prote ezione verso il vuoto, devono essere realizzatti con materiali che garantiscan g no la sicure ezza e la re esistenza agli a urti, ono avere altezza a non n inferiore a metri 1,00, aumen ntata a mettri 1,10 qu ualora la devo differenza di qu uota sia ma aggiore di metri m 3,00 ed e essere realizzati r in modo da impedire ampicamen nto. l'arra A Art. 84. Ventilazio V one naturrale 1. Le L abitazion ni devono essere e prog gettate e re ealizzate in n modo che e le concen ntrazioni di so ostanze inq quinanti e di vapore e acqueo, non possa ano costituire pericolo o per il bene essere e la salute uma ana. 2. Al A fine di perseguirre idonee condizioni di qualiità dell’ariia, l’utilizz zo della ventilazione naturale può essere con nsiderato elemento e su ufficiente, iin relazione e al tipo d ricambi attuabili a e alle a differen nti tipologie e di apertura degli inffissi, per ed al numero di nere adeguati requisitti di salubrittà. otten 3. Le L condizio oni di ven ntilazione naturale n si ritengono o soddisfatte quando siano assic curate l’aerrazione prim maria per unità u abitattiva nonché é l’aerazion ne sussidiaria per i singo oli spazi de ell’unità abittativa stess sa. 4. L’aerazione L primaria deve d esserre garantita a mediante e aperture permanenti verso l’este erno, adeguatamente e ubicate e dimension nate second do le moda alità della specifica s norm mativa tecnica vigente e, in relazio one anche alla a eventu uale necessità di assic curare la regolarità del processo p di combustio one negli ambienti in cui sono in nstallati im mpianti o arecchi a fia amma liberra. appa 5. L’aerazione L sussidiaria a deve ess sere garan ntita media ante la pre esenza del doppio risco ontro d’aria a per ogni unità abita ativa e di superfici s fin nestrate ap pribili nella a misura non inferiore ad 1/8 de ella superficie utile del d pavime ento per i locali priimari di azione e i lo ocali access sori. abita 6. Al A fine della verifica della aerazione suss sidiaria, le parti aprib bili dei serrramenti devo ono essere misurata in luce arch hitettonica (computata a convenzio onalmente al lordo dei telai); posso ono essere computate e eventuali parti auton nomamente e apribili re ealizzate e porte di accesso alle a unità immobiliari i i purché siano s a contatto dire etto con nelle l’este erno. 7. Ferme F resta ando le specifiche no ormative in n materia di d eliminaziione delle barriere architettoniche e in matteria di sicurezza, l’apertura dei d serram menti deve essere mente atttivabile da a persona a in pos sizione ere etta; l’eve entuale comando facilm automatizzato che le atttivi, deve essere fa acilmente manovrabile da persona in zione sedutta. posiz 8. Il requisito del doppio riscontrro d’aria può p essere e derogato,, purché vengano v e soluzioni alternative, nei segue enti casi: adottate idonee o edilizio es sistente; - negli interrventi di recupero del patrimonio oggi aventii superficie utile abitab bile inferiorre a mq 40. - per gli allo 67 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Arrt. 85. Ven ntilazione e attivata a 1. In sostituzione s e della ven ntilazione naturale n è ammessa quella q di tiipo attivato o con sistemi permanen nti di condizionamento o dell’aria, nel rispettto della no ormativa te ecnica ed igien nico - sanita aria vigente e, nei seguenti casi: - lo ocali - lo ocali - lo ocali lo ocali destina ati ad uffici; aperti al pubblico destinati ad a attività commercial c li, culturali e ricreative e; destina ati ad attiv vità che rich hiedono pa articolari co ondizioni di illuminazio one e per spe ettacoli. chi dovrann no essere predispostii apparecch hi di aeraz zione meccanica 2. Nei bagni ciec aventi valori v minim mi di proge etto di 6 volumi per orra, in caso di aerazion ne continua, e di 12 volu umi per ora, adegua atamente temporizza t o da garantire alme eno 3 ti in modo ricambi ad ogni uttilizzazione dell’ambiente, in caso o di aerazio one discontinua. Art.. 86. Illum minazione naturalle 1. Gli edifici de evono ess sere proge ettati e realizzati r l’ottimiz zzazione de ell’uso della a illuminazio one naturale. in modo da assicurare 2. Tuttti i locali prrimari di ab bitazione, i locali acce essori, nonc ché i locali ufficio e i locali destinati ad attiviità produttiva, devono avere un na adeguatta superfic cie finestratta ed ssicurare l’illluminazion ne naturale diurna, ne el rispetto d delle dispos sizioni apribile atta ad as ente Regola amento Loc cale d’Igiene. del vige 3. Poss sono usufrruire della sola illum minazione artificiale a i locali di servizio: bagni b seconda ari, posti dii cottura, spogliatoi, ripostigli, gu uardaroba, lavanderie e ecc... 4. La superficie s a aeroillumin estrata apriibile, non dovrà d ante riferitta alla superficie fine essere inferiore al 12,5% (1//8) della su uperficie di pavimento utile del lo ocale abitativo. e utile si inttende la superficie tottale dell’ape ertura fines strata 5. Per superficie illuminante verticale misurata a in luce architettonic ca (computtata conve enzionalmen nte al lordo dei d l’e eventuale porzione in nferiore po osta entro un’altezza di metri 0,60, telai), detratta misuratta dal pav vimento fin nito del loc cale e detrratta l’eventuale porrzione supe eriore coperta a da sporgenze, agge etti, copertture ecc… maggiori di d metri 1,,20, second do le specifiche del segu uente schema esplicattivo. Legenda L = lunghe ezza dell'agg getto superio ore; p = proiez zione dell'ag ggetto = L/2 2. Si calcola per L maggiore di m. 1,20; a = superficie finestrrata utile pe er 1/3 agli effetti della aeroiilluminazione e; b = superficie e utile agli effetti dell'aeroilluminazione;; c = superrficie anche se finestratta comunque non utile ai fini dell'aeroillu uminazione ((c = m. 0,60 0); La superficie finestrata utile è da ata da: b + 1/3 di a. 68 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 6. Esclusivame E ente per glii interventi di recupero dei sottottetti, si con nsidera equ uivalente alla superficie s f finestrata v verticale, la a superficie e finestrata inclinata p posta ad un n’altezza comp presa fra metri m 1,00 e metri 2,00 0 dal piano del pavime ento. 7. Superfici S finestrate diverse d da quelle ve erticali o inclinate dii cui sopra, sono cons sentite per l’illuminaziione natura ale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l’ecce ezione dellla prima stanza da bagno; sono s conse entite anche negli spazi s di abita azione quale sistema integrativo o; in tale ca aso, non po otranno concorrere in n misura maggiore del 30% del req quisito minimo dell’illuminazione. N locali aventi una profondità compresa tra 2,5 vo olte e 3,5 volte l’alte ezza del 8. Nei voltin no della fin nestra misu urata dal pa avimento finito, la sup perficie illuminante uttile deve essere proporz zionalmente e incrementata fino a raggiungere il 2 25 % (1/4 4) della erficie utile del pavime ento. supe 9. Nel N caso di abitazion ni a pianta a libera, deve essere e garantito o il regolam mentare rapporto illumin nante per l’’intera supe erficie. S amme esse anche soluzioni alternative a finalizzate a favorire l’utilizzo de ella luce 10. Sono naturale attrav verso sistem mi e accorrgimenti architettonic ci e tecnologici di tra asporto, ssione e difffusione della luce natturale. In particolare p a integraz ad zione dei sistemi di rifles illum minazione trradizionali, al fine di trarre i massimi m van ntaggi di c comfort visivo e di rispa armio energ getico deriv vanti da un n maggior utilizzo u della luce natu urale disponibile, è amm messa la realizzazione e di idonei sistemi di trasporto t d della luce n naturale sia a passivi (fissii) che attivi (mobili), quali q condo otti solari ed d eliostati. 11. Nei N casi di cui al com mma 10, la a concorren nza ai fini del compu uto della su uperficie illum minante utille è compu utata per il valore dii superficie e corrispondente alla sezione effetttiva di pas ssaggio de ella luce rid dotta del coefficiente c e di trasmissione glob bale del dispo ositivo; pre evio speciffico progettto e idone ea certifica azione reda atti da pro ogettista aven nti i requisiti tecnico-p professiona ali di cui alll’articolo 10 09 del d.P.R. 6 giugn no 2001, n. 38 80, tale co oncorrenza può essere e rapportatta alla supe erficie effetttiva di cap ptazione della a luce diurn na EDCS (effecting ( d daylight capturing surrface) gara antita dal sistema, s qualo ora sia assiicurato un fattore f med dio di luce diurna dei locali magg giore del 2% %. Arrt. 87. Illluminazio one artific ciale 1. Ogni O locale di abitazio one, di serv vizio o acce essorio, dev ve essere m munito di impianto elettrico stabile e, atto ad d assicurarre l’illumina azione artiificiale tale e da garan ntire un male comfort visivo pe er le operaz zioni che vi si svolgono o. norm 2. Possono P usu ufruire di sola s illuminazione artifficiale i locali destinatti a servizi igienici, gli sp pogliatoi, i ripostigli, i guardarob ba, le lavanderie, gli spazi destinati a disimpegno, i locali non desttinati alla presenza p di persone, i locali ap perti al pub bblico desttinati ad erciali, cultu urali e ricre eative, i locali destina ati ad attiv vità che ric chiedono attività comme dizioni di illu uminazione e e i locali per p spettaco oli. particolari cond Art. 88. Conttrollo del soleggia amento n edific cazioni dov vranno esse ere previsti sistemi di schermatura atti a 1. In tutte le nuove ntrollo del soleggiame ento, riduc cendo al co ontempo gli effetti garantire un efficace con a radiazione e solare inc cidente. della 69 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 2. Il co ontrollo de el soleggiam mento può ò essere otttenuto, in alternativa a, attraverrso la formaziione di aggetti posti al di sopra delle su uperfici finestrate ovvero attrav verso l’arretra amento delle superficii finestrate rispetto al filo di facciata. 3. Al fiine di assic curare un adeguato so oleggiamento, nelle nu uove abitaz zioni è vieta ata la realizza azione di unità abitatiive nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci solo verso nord. Si S intende per p affaccio o verso nord quello in cui l’angolo formato tra la e est-ovestt sia inferiore a 30°. linea di affaccio e la direttrice Art. 89. Corttili 1. Neg gli interven nti di ristrrutturazione edilizia, i cortili devono av vere superrficie, misuratta alla quotta del pavimento delll'unità imm mobiliare fuori terra av vente quotta più bassa, non inferio ore ad un quarto dellla somma delle supe erfici delle fronti reali che no sul cortile stesso. insiston 2. Agli effetti de ella verifica a di quantto sopra, la superfic cie libera si misura sulla perpend dicolare di ogni frontte al netto delle proie ezioni orizz zontali di b ballatoi, balconi, gronde e altri spo orti aperti, aventi dim mensioni in nferiori a metri m 1,50;; parimenti non sono co onsiderate al fine dellla verifica,, le rientra anze aventi il lato ap perto inferio ore a metri 5,00 e profo ondità non maggiore m d della metà di d detto lato aperto. metro del cortile c non è ammess sa, in ogni caso, la realizzazione di 3. Lungo il perim nze che abb biano profo ondità maggiore di du ue terzi (2/3) della larrghezza del loro rientran lato ape erto. 4. Neg gli interventti di recupe ero del patrrimonio edilizio, in cas so di situazioni preesis stenti non con nformi al re equisito di cui c al comm ma precede ente, non è consentito o porre in essere opere che c determ minano un peggiorame p ento delle condizioni c igienico-san nitarie esistenti, fatti sallvi interven nti finalizzatti all’elimina azione delle e barriere architettoni a iche. 5. Il su uolo dei co ortili deve essere e sisttemato in modo m da co onsentire il facile defflusso delle ac cque meteo oriche. 6. Gli sporti e gli g aggetti che si afffacciano sul s cortile, devono e essere posti ad zza tale da a non costituire ostac colo e peric colo al pas ssaggio delle persone e e in un'altez ogni caso non infe eriore a mettri 2,50. e pav vimentate con mate eriale 7. Le aree di passaggio pedonale devono essere ucciolevole ed esse ere realizzate in modo da permette ere un'agevole antisdru percorribilità. Art. 90. Ca avedi e po ozzi luce 1. Fattte salve le prescriz zioni del Regolamen nto Locale d'Igiene in materia di caratterristiche dim mensionali e costrutttive, nel caso di in nterventi d di recupero o del patrimo onio edilizio o esistente e è ammes ssa la realiizzazione di d cavedi e pozzi luce e per l'illumin nazione e la a ventilazio one dei loca ali di serviz zio. Nei cas si di realizza azione di cavedi e pozzii luce aperti in alto,, deve ess sere realizz zato idoneo accesso agli stess si per consenttire le norm mali operaziioni di puliz zia. 2. La pavimentaz p zione deve essere dotata di idonei sistemi per lo sm maltimento delle acque meteoriche m . 70 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 3. I cavedii te ecnici, destinati unica amente al passaggio o dei condotti degli impianti tecniici dell'edifficio, devo ono essere realizzati con c materiiali rispond denti alle norme di sicurrezza ed essere e dotati di ade eguato tiraggio naturrale o meccanico da al piede dell'e edificio al colmo c del tetto. t Devo ono, inoltre e, avere strutture fiss se di colleg gamento verticale e piani grigliati,, atti a ga arantire l'accesso age evole e sic curo del pe ersonale etto alle ma anutenzioni. adde Artt. 91. Sottterranei e semintterrati 1. I locali sem minterrati e sotterranei non posso ono, in ogn ni caso, ess sere adibiti a locali primari di abitazione. Q sian no destinatti a spazi ac ccessori e di d servizio, devono po ossedere i seguenti s 2. Qualora requisiti, secondo la precipua utilizza azione e fattte salve le e particolari normative e vigenti e destinazio oni: per le specifiche s m minima utile e, aeroillum minazione naturale n diretta confo ormi alle - altezza, superficie prescrizioni del vigen nte Regolam mento Loca ale d'Igiene e; - adeguato vespaio ae erato; avimento; - idoneo pa metrali effic cacemente protetti co ontro l'umid dità del terrreno; - muri perim ediante vallvole antirigurgito, po ompe di - regolamentare scarico delle acque me ento o analo oghi idonei mezzi tecn nici; sollevame e il tetto. - idonee canne di venttilazione sfocianti oltre L ne dei loc cali sotterra anei per lo svolgime ento di atttività lavorrative è 3. L'utilizzazio subo ordinata a specifica s ap pprovazione e da parte della d compe etente ASL. Arrt. 92. Ves spai, inte ercapedin ni e griglie e di aeraz zione 1. In caso di costruzione c e di edifici privi di loc cali cantina ati, interratti o seminte errati, e e degli ediffici costruiti su pilotis,, al fine di assicurare idonea pro otezione con l’esclusione umidità, de eve essere realizzato idoneo i vespaio aerato o, avente a altezza miniima pari dall’u a metri 0,50, con superrficie di aerazione lib bera, al ne etto di eve entuali griglie, non a superficie e in pianta a del vespaio stesso e uniform memente inferriore ad 1//2000 della distrribuita, in modo m che si realizzi la circolazione dell’aria. 2. Allo A stesso scopo, s dovranno esse ere realizzate idonee intercapedin ni aventi la arghezza minima pari a metri m 0,80,, dotate di idonee con ndutture o canaline c pe er l’allontan namento e acque, attte a isolare dal terrreno i muri perimetrrali degli s spazi destin nati alla delle perm manenza co ontinuativa di persone. 3. Solo S per ed difici ad us so produttiivo/depositto, per motivate esig genze produttive e previo parere dell’ASL, è amme essa, in alternativa, a l’adozione di altri idonei t e tecnologicii che imp pediscano la risalita dell’umid dità per accorgimenti tecnici capillarità. L griglie dii aerazione a coperturra di intercapedini e bocchette, b rrealizzate al a fine di 4. Le assic curare l’aerrazione, l’illuminazion ne e la pro otezione da all’umidità d dei locali interrati, qualo ora si ap prano su spazi pubblici, dev vono confformarsi a alle finiturre della pavim mentazione e pubblica circostante c e e non dev vono in alcu un modo re ecare pregiiudizio e peric colo per la pubblica p inc columità. 71 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio A Art. 93. Gronde G e pluviali 1. Nel caso di ed difici che si affacciano o direttame ente sul suo olo pubblico, i pluviali non devono arrecare pregiudizio p ed ostaco olo alla circ colazione di persone e autoveicoli, e que non de evono sporg gere dal muro m perime etrale dell'e edificio perr una profo ondità comunq maggiore di metri 0,25. ealizzazione e di canaline di scolo di d coperture e, balconi, logge, terrrazze, 2. E’ vietata la re ne recinzion ni e simili, con c recapito o diretto su u spazi pub bblici e di us so pubblico o. pensilin Art. 94. 9 Criterii generalii della dis sciplina degli d scarrichi 1. La progettazio one, la costtruzione e la l manuten nzione delle e reti fognarie si effetttuano ndo le mig gliori tecnic che dispon nibili e che e comportino costi e economicam mente adottan ammiss sibili, tenen ndo conto, in particolare: a) de ella portata a media, de el volume annuo e de elle caratte eristiche de elle acque reflue r urrbane; b) de ella prevenzione di ev ventuali fen nomeni di riigurgito che e comportino la fuoriu uscita de elle acque reflue r dalle e sezioni fog gnarie; c) de ella limitaziione dell'inq quinamento o dei ricettori, causato o da tracim mazioni orig ginate da a particolarri eventi me eteorici. 2. Tuttti gli scaric chi sono dis sciplinati in n funzione del rispettto degli obiettivi di qu ualità dei corrpi idrici e devono comunque c ecreto rispettare i valori limite previisti dal de legislatiivo 3 aprile e 2006, n. 152. 1 3. Ferm ma restando l'indero ogabilità dei d valori-limite di emissione e di cui de ecreto legislatiivo 3 aprile e 2006, n. 152 gli sca arichi di ac cque reflue e industriali che recap pitano in reti fognarie f sono sottopos sti alle norm me tecniche, alle pres scrizioni reg golamentarri e ai valori limite adotttati dall'Au utorità d'am mbito com mpetente in n base alle e caratteris stiche pianto, e in modo che sia assicurrata la tute ela del corp po idrico ric cettore nonché il dell'imp rispetto o della dis sciplina de egli scarich hi di acqu ue reflue urbane de efinita ai sensi dell'articolo 101 de el decreto legislativo l 3 aprile 2006, n. 152.. ue domestiche che rec capitano in reti fognarrie sono sempre 4. Gli scarichi di acque reflu ammessi purché osservino i regolame enti emana ati dal sogg getto gesto ore del servizio ntegrato ed d approvati dall'Autorittà d'ambito o competen nte. idrico in 5. Per quanto non precisato o nel presente articolo o è fatto richiamo e rrinvio al de ecreto legislatiivo 3 aprile 2006, n.. 152, alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 2 al Regolam mento regionale 24 marzo m 2006 - n. 2, al Regolam mento regio onale 24 marzo m 2006 - n. 3, al Reg golamento regionale 24 2 marzo 2006 2 - n. 4,, alle disposizioni del piano suolo (PUGSS), e al regolamento emanato dal urbano generale dei servizi nel sottos soggettto gestore del d servizio o. Art. 95. Loca ali per il deposito d dei d rifiutii domestiici 1. Ferm me restand do le dispo osizioni detttate dalle leggi spec ciali vigentti in materria di rifiuti, la raccolta dei d rifiuti do omestici do ovrà avvenire in confo ormità ai crriteri dispos sti dal mento comu unale di netttezza urba ana. regolam 72 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 2. In tutti gli edifici com mposti da più di 4 unità u immo obiliari, dev ve essere ricavato eo locale per p il depos sito dei rifiuti solidi urbani da re ealizzare co onformeme ente alle idone carattteristiche dimensiona ali prescrittte dal vigente Regola amento Loc cale d’Igien ne e alle segu uenti dispos sizioni: - superficie adeguata, tale da pe ermettere ad a una pers sona adulta un agevole lavoro ccolta e sis stemazione delle immondizie e la movimen ntazione connesso con la rac dei restan nti rifiuti differenziat d i e comun nque aventti dimensio one minima a di mq 10,00 perr immobili fino f a 8 unità immobiliari, increm mentati di m mq 1 per og gni unità immobilia are supplem mentare. m inte erna di me etri 2,10 e porta mettallica a te enuta di la arghezza - altezza minima minima di metri 0,90 0; - pavimento o e paretti con raccordi arrotondati riv vestiti con materiali lisci e impermea abili, facilmente lavabili e per un'altezza minima di me etri 1,80; o dell'edific cio, devono o essere muniti m di dispositivi id donei ad - se ubicati all'esterno e la disperrsione dell''aria viziata, distare il più pos ssibile da aperture a assicurare costituentti vedute ed assicurarre, comunq que, una diistanza min nima di die eci metri da finestrre e balconi; cio, devono o essere dotati d di apposita canna di esa alazione - se inclusii nell'edific sfociante sopra il ma anto di cope ertura; esa d'acqua a, con rela ativa lancia per il lava aggio e di scarichi - presenza di una pre ati per l'acqua di lava aggio, il cu ui recapito dovrà avv venire in regolamentari sifona f pubblica fognatura. e, in ogni caso, c avere e superficie sufficiente e, per la 3. Il locale deposito dei rifiuti deve olta differen nziata e il rrecupero di materiale riciclabile (carta, ( vetrro, metalli, ecc...). racco A Art. 96. In nterventii per favo orire lo sv viluppo de ella mobiilità ciclis stica 1. Ai A sensi dellla legge re egionale 30 0 aprile 2009, n. 7, in n caso di interventi di d nuova costrruzione e di ristruttu urazione edilizia e com mportante demolizione e ricostruzione, comp portanti la a realizzaz zione di edifici, e des stinati a residenza, r attività terziarie, comm merciali e produttive, p aventi Slp p superiore di mq 400 o aventi p più di quatttro unità immobiliari, dev vono esserre previsti spazi s comu uni per il de eposito di b biciclette in n misura q og gni cento metri m quadra ati di slp di costruzion ne . non inferiore a due metri quadrati T spazi, da d ricavarsi all’interno dell’area di d pertinenz za degli edifici, devono o essere 2. Tali facilm mente ragg giungibili dagli d ingres ssi pedonali o carrab bili e dotati di idonei sistemi porta abiciclette. Art. 97 7. Canne fumarie, canne dii aerazion ne e di es salazione e 1. Ogni O unità immobiliare i e destinata a ad abitaziione, deve essere dottata di alme eno una cann na di esalaz zione e di una canna a fumaria; nel caso di d presenza a di impian nti per il risca aldamento autonomo o per la produzio one di ac cqua calda a funzionanti con comb bustibile gassoso o liquido e comunque e qualora sia previstta la pres senza di appa arecchi e im mpianti di combustion ne, anche nelle unità a destinaz zione diverrsa dalla resid denza deve essere pre evista idone ea canna fu umaria. 2. Le L canne devono d essere progetttate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell’a aria estratta in altri am mbienti. 73 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 3. Le canne dev vono esserre indipendenti e sffocianti olttre il tetto o con app posito comignolo. amini, le canne c e i condotti di d collegam mento dovra anno essere dimensiionati 4. I ca conform memente allle specifich he normativ ve tecniche e vigenti in materia. Arrt. 98. Com mfort igr rotermico o 1. Gli edifici devo ono essere e progettatti e realizza ati in modo che si a abbiano, in ogni ure superfic ciali interne adeguate e alle specifiche locale, temperature d’aria e temperatu mbiente, nel rispetto delle d dispos sizioni di cu ui alle funzioni svolte all’’interno di ciascun am m di contenimen c nto del cons sumo di ene ergia negli edifici. vigenti norme in materia p opach he delle parreti degli alloggi non devono ess sere sedi d di condensa azioni 2. Le parti superfic ciali nelle co ondizioni di occupazio one ed uso previste da al progetto.. 3. Gli elementi costitutivi c d degli edifici non devo ono essere imbibiti irrreversibilm mente cque meteo oriche e da eventuali acque a fluen nti o freatich he o stagna anti. dalle ac 4. Dev ve in ogn ni caso essere perseguita la a ricerca di maggio ore isolam mento dell’invo olucro este erno, a vantaggio di una riduzion ne dei costii di gestion ne degli imp pianti termici per la climatizzazione e. A Art. 99. Comfort C acustico a 1. Gli edifici e devo ono essere costruiti in n modo da a garantire che i pote enziali occu upanti siano adeguatame ente difesi dal rumore e provenien nte dall’ambiente este erno, nonch hé da e da sorgenti in nterne o co ontigue. In particolare e, gli edifici devono essere quello emesso concepiiti e costru uiti in mod do che il rumore r cuii sono sotttoposti gli occupanti e le persone e situate in prossimità à, si mantenga a livelli che non nuocciano n a alla loro salute e tali da consentire c soddisfacen nti condizio oni di sonno o, di riposo e di lavoro o. 2. I re equisiti attii ad assicu urare idone ei livelli di protezione degli ed difici da rumore devono essere verrificati per quanto q con ncerne: - umorosità proveniente p e da ambien nte esterno o; ru ru umorosità trasmessa per p via aere ea tra ambienti adiace enti sovrapposti; ru umori da ca alpestio; ru umorosità provocata p d impianti ed apparec da cchi tecnolo ogici dell’ed dificio; ru umorosità provocata p d attività contigue. da c vranno essere osserv vate, in pa articolare, le prescriz zioni di cuii ai decretti del 3. Dov Presidente del Con nsiglio dei Ministri M 1 marzo m 1991 1 e 5 maggio 1997, e di cui alla legge n 447. 26 ottobre 1995, n. Artt. 100. Re equisiti dii sicurezz za delle costruzion ni r ne degli ed difici dovrà conformarrsi ai requisiti genera ali di resisttenza 1. La realizzazion meccan nica, stabiilità statica a e sicurezz za in caso di incendiio, stabiliti dalla norm me di settore vigenti in materia. m 74 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 2. Per P quanto concerne la a resistenza a meccanic ca e la stab bilità statica a, gli edifici devono essere concepitti e costruiti in modo o tale che le azioni cui c possono o essere so ottoposti ne non prov vochino: durante la costruzione e l'utilizzazion ell'intero ed dificio o di una u sua parte; - il crollo de urazioni di importanza i a inammissiibile; - deformazioni e fessu e altre parrti dell'operra o alle attrezzature e, in seguitto a deform mazione - danni alle degli elem menti portanti; a che li ha provocati. p - danni accidentali sprroporzionatti alla causa P quanto concerne la a sicurezza in caso d’incendio, l'e edificio dev ve essere co oncepito 3. Per e cos struito in modo m che: - la capacità portante dell'ediificio sia garantita per un p periodo di tempo ato; determina o e del fumo o all'interno o delle opere siano - la produziione e la prropagazione del fuoco limitate; pere vicine sia limitata a; - la propagazione del fuoco ad op anti possano lasciare l'opera o es ssere socco orsi altrimen nti; - gli occupa s de elle squadre di soccorrso. - sia presa in considerrazione la sicurezza Art. 101. Requisiiti di sicur rezza deg gli impian nti G impianti a servizio di tutti gli spazi dell’organis smo ediliziio, devono o essere 1. Gli conc cepiti e realizzati in modo m tale da d garantire il massim mo grado d di sicurezza a per gli utenti e per gli operatori, oltre a dov ver risponde ere ad esigenze di fruibilità. N caso di installazion ne, trasform mazione e ampliamen a o essere 2. Nel to di impianti, devono osservate le no orme di cui alla Parte II I del D.P.R R. 6 giugno 2001, n. 3 380. G impianti devono es ssere proge ettati e realizzati a reg gola d’arte, secondo le e norme 3. Gli tecniiche di sicurezza dell’Ente d Ittaliano di Unificazio one (UNI) e del Comitato C Eletttrotecnico Italiano I (CE EI), nonché é nel rispettto di quantto prescritto o dalla legislazione tecniica vigente in materia, utilizzand do materialii certificati.. Art. 102 2. Controll llo delle c caratteris stiche noc cive dei m materiali da d costruzio one 1. Gli G edifici devono d ess sere conce epiti e costtruiti in modo m da no on compro omettere l’igie ene o la salu ute degli oc ccupanti o dei d vicini e in modo da a non provocare: a)) b)) c)) d)) e)) f) sviluppo di d gas tossici; presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; emissione e di radiazio oni pericolo ose; inquiname ento o toss sicità dell’ac cqua o del suolo; s difetti nell’eliminazio one delle ac cque di scarico, dei fumi o dei riffiuti solidi o liquidi; ne di umidittà su parti o pareti dell’opera. formazion zione degli elementi tecnici che delimitan no spazi chiusi c di 2. I materiali di costruz fruizione dell’uttenza (pare eti perimettrali, pareti interne,pa areti mobilii, solai, pav vimenti, he galleggia anti, contro osoffitti, po orte, ecc...) e gli imp pianti di fornitura dei servizi, anch non devono em mettere gas s, sostanze e aeriformi,, polveri o particelle, dannosi o molesti 75 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio per gli utenti, sia a in condizioni norma ali che in condizioni c c critiche, ad d esempio sotto e di elevate temperatu ure, di irrag ggiamento diretto d o pe er impregna azione d’ac cqua. l’azione 3. In particolare p per la clas sse di mate eriali a bas se di fibre minerali, m non è conse entito l'utilizzo o di quelli contenenti c fibre di am mianto; i materiali m a base b di altrre fibre min nerali (di vetrro, ecc…) devono esse ere trattati e posti in opera o in maniera tale da esclude ere la presenz za di fibre in i superficie e la cess sione di que este all'ambiente; in o ogni caso non n è consenttito l'utilizz zo di materriali a base e di fibre minerali m nei condotti d degli impianti di adduzio one dell'aria a. 4. In caso c di intterventi su edifici e strutture s con c presenz za di mate eriali conte enenti amianto o, devono trovare applicazione le procedure e le mo odalità esec cutive pres scritte dalla le egge 27 ma arzo 1992 n. 257 e dalla d legge regionale 29 settembre 2003 n. n 17 per il ris sanamento o, la bonifica e lo smalltimento de ell’amianto. 5. Dev ve essere, comunque, segnalato o l'impiego o di fibre minerali m ed d individua ata la localizza azione, al fine di consentire c la messa in opera a di opporrtune azioni di salvagu uardia e bon nifica in un eventuale successivo o intervento o edilizio. 76 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E CAPO VI – ESECUZIIONE DEGL LI INTERVENTI EDILIZ ZI Art. 10 03. Inizio dei lavorri 1. Nei N titoli abilitativi edilizi sono ind dicati i term mini temporrali per l’inizio dei lavo ori. 2. Il termine temporale per p l'inizio dei d lavori per p qualsias si interventto, non può ò essere eriore ad un n anno, de eterminato a partire dalla d data di d emission ne del perm messo di supe costrruire, ovvero dallo sca adere del trentesimo t giorno dalla data di p presentazio one della denu uncia di iniz zio attività. 3. L’intestatari L io del tito olo abilitattivo edilizio, deve comunicarre per isc critto al comp petente uffficio comu unale la data d dell'in nizio dei la avori, entrro il terzo o giorno lavorrativo dall'e effettivo inizio. 4. La L comunica azione, con ntrofirmata dal direttore dei lavori e dal lega ale rappres sentante dall'impresa ass suntrice de egli stessi, deve d contenere: mi del titolo abilitativo edilizio cui i lavori si riferiscono; r ; - gli estrem i numero di d codice fiscale f del titolare, ov vvero in - le generalità, la residenza, e il eralità del legale caso di soggetto diverso da persona fisica, le gene ntante, la denominazi d agione socia ale, la sede e legale, il numero one e la ra rappresen di partita IVA; alità delle imprese esecutrici dei lavorri, le generalità del legale - le genera rappresen ntante, la denominazi d agione socia ale, la sede e legale, il numero one e la ra di partita a IVA, il numero n di iscrizione alla Came era di Com mmercio In ndustria, Artigianatto e Agricoltura; r dalle imprese esecutrici e in merito a all'organico o medio - una dichiiarazione resa annuo, distinto perr qualifica, nonché una u dichiarrazione relativa al contratto oni sindac cali comparativamen nte più collettivo stipulato dalle organizzazio rappresen ntative, app plicato ai lavoratori dip pendenti; cato di regolarità contributiva delle impres se esecutric ci . Tale ce ertificato - un certific può esserre rilasciato o, oltre che dall'INPS S e dall'INA AIL, per qu uanto di rispettiva competen nza, anche dalle casse e edili le qu uali stipulano una app posita conv venzione con i pre edetti istitu uti al fine del rilascio o di un do ocumento u unico di re egolarità contributiva; ponsabile del d cantiere e. - le generalità del resp L dei lavori si manifesta m co on l’avvio delle d fasi di attività ed dilizia, in relazione 5. L'inizio alla dimensione e e natura dei lavori, che dimo ostrino l'efffettiva volo ontà di darre corso secuzione dell'interve d ento edilizio o; non son no idonee a costituire e inizio de ei lavori, all'es operre meramen nte prepara atorie di alle estimento del d cantiere e edile. 6. L’infruttuoso L o decorrere del term mine tempo orale per l'inizio l dei lavori, cos sì come even ntualmente prorogato,, comporta la decaden nza di dirittto del relativo titolo ab bilitativo ediliz zio. Arrt. 104. Riichiesta e determiinazione dei puntii fissi 1. Prima P dell'e esecuzione di interventi di nuov va edificazione o di interventi tesi t alla realiz zzazione di recinzio oni, intere essanti su uperfici di pertinenza dell'inttervento confiinante con proprietà pubbliche p o assoggettate all'uso pubblico, s siano esse esistenti e o prreviste da strumenti urbanistici vigenti, l’’intestatario o del perm messo di co ostruire, 77 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio deve richiedere all'Amminist a trazione Co omunale la a ricognizio one per la determinazione metrici e pla animetrici. dei punti fissi altim sato deve e provvedere alla identificazione med diante 2. A tale fine, l'interess a segnalazio one, dei ca apisaldi alttimetrici e planimetric ci cui picchetttatura o alltra idonea dovrà essere e riferiito il traccia amento dell'opera da realizzare. 3. La ricognizion ne da partte di perso onale del competentte ufficio comunale deve v giorn ni lavorativ vi dalla da ata di pre esentazione e della relativa avvenirre entro venti domand da. 4. Al termine delle d operrazioni di ricognizione, deve essere rredatto ve erbale e dei lavo ori e dal legale rap ppresentante dell'imp presa controfiirmato dal direttore assuntrrice degli sttessi, nel quale q devono essere identificati la linea di confine co on gli spazi pubblici p o di uso pubblico, la quota altim metrica di riferimentto del pian no di campag gna, la de elimitazione e del perim metro della a costruzio one e gli e elementi metrici m indispen nsabili alla corretta individuazion ne della dislocazione della d stessa a sul terreno. 5. La picchettattura o altra segna alazione idonea, i dovrà esse ere mante enuta nentemente e visibile per tutta la a durata de el cantiere edile e co omunque fino f a perman trenta giorni g succe essivi alla data d di dich hiarazione di d fine lavorri. 6. Nei casi di interventi edilizi di nuova edificazione o di interrventi tesi alla realizza azione di re ecinzioni, oggetto o di denuncia d di d inizio attività, il pro ogettista ch he ha asseverrato l'interv vento ovve ero un tecn nico abilitatto, successivamente a al concretiz zzarsi delle co ondizioni di efficacia della denunc cia e prima a dell’effettiivo inizio de elle opere, deve provved dere alla id dentificazione, median nte picchetttatura o altra a idone ea segnalaz zione, della lin nea di confiine con gli spazi pubb blici o di uso pubblico,, della quotta di riferim mento del piano di cam mpagna, de el perimetrro della co ostruzione e degli e elementi metrici m nsabili per la corretta individuaziione della dislocazione d e della stes ssa sul terre eno. indispen 7. Delle operazioni di cui so opra, deve essere e reda atto idoneo o verbale co ontrofirmatto dal gale rappre esentante dell'impresa d a assuntrice e degli stes ssi; il direttorre dei lavorri e dal leg verbale e deve essere trasmes sso all'Amm ministrazione Comunale prima de ell'effettivo inizio dei lavo ori. 8. La picchettattura o altra segna alazione idonea, i dovrà esse ere mante enuta nentemente e visibile per tutta la a durata de el cantiere edile e co omunque fino f a perman trenta giorni g succe essivi alla data d di dich hiarazione di d fine lavorri. Art. 105. Visite isp pettive 1. L'Am mministraziione Comu unale duran nte l'esecu uzione dei lavori edilli, può disporre l'effettu uazione di visite v ispetttive tese alla verifica della regola are esecuzione delle opere o e all'ac ccertamento o del rispe etto del pro ogetto assentito. A tal t fine, l'A Amministrazione Comuna ale può richiedere la presen nza del direttore d d dei lavori e del legale rappres sentante de ell'impresa assuntrice degli stessi. Art. 106 6. Sicurez zza e disc ciplina ge enerale de ei cantierri edili 1. Ferm me restand do le disposizioni in materia m di qualificazio one delle im mprese di cui c al Decreto o legislativo o 12 aprile e 2006, n. 163 e al d.P.R. d 5 otttobre 2010 0, n. 207, tutti t i lavori edili e discipliinati dal prresente Reg golamento Edilizio, de evono esse ere realizza ati da 78 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E perso onale qualiificato e in possesso dei requisiti e delle idoneità te ecnico-profe essionali previsti dalle leggi di setto ore. ealizzazione e e conduziione dei can ntieri edili, devono essere adotta ate tutte 2. In fase di re ecessarie misure m perr garantire la sicurezza e la inc columità dei lavorato ori, per le ne prevenire ognii forma di pericolo per la pu ubblica inc columità, p per evitare e danni mbiente e per p attenua are le moles stie a terzi.. all'am 3. In particola are, devono essere osservate le disposiz zioni speciifiche prev viste dal e alle misure per la tu utela della salute e Decrreto legislattivo 9 aprile 2008, n. 81 relative per la sicurezz za dei lavo oratori nei cantieri temporanei t o mobili, sia nella fase di d c che durante e l’esecuzio one dei lavo ori edili o d di ingegneriia civile. progettazione dell’opera mmittenti, i responsab bili dei lavo ori, il coordinatore in materia m di s sicurezza e gli altri I com sogg getti individ duati dalla norme vige enti in matteria, ognuno per parrte di comp petenza, provvedono: nimento del cantiere in n condizion ni ordinate e di soddisffacente salubrità; a)) al manten b)) alla sceltta dell’ubicazione di posti di lav voro tenen ndo conto delle condizioni di ac ccesso a tali posti, deffinendo vie o zone di spostamen s olazione; to o di circo c)) alle condiz zioni di movimentazio one dei vari materiali; d)) alla man nutenzione,, al contro ollo prima dell’entratta in serv vizio e il controllo c pe eriodico de egli appres stamenti, delle d attrez zzature di lavoro de egli impiantti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti d che possono pregiudicare p e la sicurez zza e la alute dei lav voratori; sa e)) alla delim mitazione e all’allestime ento delle zone z di stoccaggio e d di deposito dei vari m materiali, in particolare e quando si tratta di materie m e di sostanze p pericolose; f) all’adeguamento, in funzione f de ell’evoluzion ne del canttiere, della durata effe ettiva da atttribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro o; g)) la coopera azione e il coordiname c ento tra datori di lavoro e lavoratori autono omi; h)) le interaz zioni con le attività ch he avvengo ono sul luog go, all’interrno o in pro ossimità de el cantiere. 4. Devono D ess sere altres sì adottati tutti gli opportuni o accorgimen nti atti a limitare l'inqu uinamento acustico e a evitare e l'inquinamento atm mosferico e delle acq que, nel rispe etto delle no orme vigen nti in materria. 5. In relazion ne all’entittà del cantiere, alla durata prevista delle lavo orazioni, ale e spaziale dei lavo ori, nei can ntieri devon no essere realizzati r all’orrganizzazione tempora idone ei servizi igienici, con c scarich hi conformi alla normativa vig gente e adeguata fornitura di acq qua potabile, dotati di docce e spogliatoi s a disposizione dei lavo oratori e umero adeg guato agli addetti. Do ovrà essere e altresì re ealizzato ido oneo spazio per le in nu operrazioni di prronto interv vento di priimo soccors so in caso d’infortunio d o. 6. Nel N caso in cui sia pre evista la rea alizzazione di alloggi temporane ei per i lavo oratori e per il personale e di custod dia, di stru utture da destinare d a spazio me ensa o perr uffici dite, dovranno essere e assicurati i requis siti di abita abilità pres scritti dal vigente vend Rego olamento Lo ocale d'Igie ene. 7. Nei N cantieri edili devon no essere mantenuti m a disposizio one dei fun nzionari com munali e delle e Autorità competenti, i tipi proge ettuali relattivi all'interrvento in co orso di esec cuzione, muniti del visto o originale di approvazione, o copia c degli stessi; in caso di in nterventi etto di den nuncia di inizio attiv vità o seg gnalazione certificata di inizio attività, ogge dovrranno esse ere tenutii a dispo osizione co opia della denuncia a o segnalazione debittamente co orredata dall'assevera azione da parte del progettista a e degli elaborati e 79 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio allegati alla stess sa, riportan nti gli estrremi della data di prresentazion ne al proto ocollo comuna ale. 8. Il le egale rapprresentante dell'impres sa assuntric ce dei lavori deve ess sere presen nte in cantiere e o vi dev ve assicura are la pre esenza permanente di d idonea persona ch he lo rappres senti quale responsabile del canttiere. Le ge eneralità de el responsabile del can ntiere devono essere comunicate e all'Amm ministrazione e Comuna ale contes stualmente alla azione di inizio dei lavori. dichiara 9. In caso c di inte erruzione dei lavori, devono d esse ere eseguitte le opere e necessarie e alla garanzia della sicurezza, alla a tutela delll'ambiente e dell'igien ne, al rispettto del deco oro. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esisttente e ne egli interventi di 10. Neg ampliam mento deglli edifici, de evono esse ere messe in atto tuttte le misurre idonee atte a a tutelare e gli eventu uali occupanti delle po orzioni di ed dificio non interessate e dai lavori edili; dovrann no altresì essere po osti in essere tutti gli accorg gimenti tec cnici al fin ne di minimiz zzare i disa agi e al fine e di consen ntire l'acces sso all'edific cio e alle u unità immob biliari non inte eressate da all'interventto e, per qu uanto possibile, l'uso delle parti comuni. 11. Nel deposito e nell'accata astamento di materiali di lavoraz zione al suo olo o sui pia ani di lavoro, devono es ssere adottati tutti gli g accorgim menti atti ad a impedirre l'insorge ere di pericolo o per i lavoratori e perr la pubblica incolumittà. 12. Nei cantieri ed dili nei quali siano in corso interventi edilizi disciplina ati dal pres sente Regolam mento Edilizio, deve e essere affissa, in n vista de el pubblico o, una ta abella chiaram mente leggiibile avente e dimensio oni minime di metri 0,50 0 di altezza e di metri 1,00 di larghezza, con l'indiicazione de egli estrem mi del titollo abilitativ vo edilizio, delle s del direttore dei d lavori, dell'impresa d a assuntric ce dei generallità del titolare dello stesso, lavori e del respon nsabile del cantiere. 13. Sono esentati dall’obblig go di cui al comma precedentte gli interventi edilizi di enzione ordinaria. manute 14. La tabella t e le scritte sono esenti da al pagamen nto di tasse e dei dirittti comunali.. 15. In caso di viiolazioni alle disposiz zioni del presente p a articolo, l'A Amministrazione ale procede alle oppo ortune seg gnalazioni alle a Autorittà compete enti all'adozione Comuna dei con nseguenti provvedim menti e pu uò ordinarre la sosp pensione d dei lavori, fino all'accertamento dell'avvenut d ta osservan nza delle prrescrizioni violate. v o nel presente articolo o è fatto ric chiamo e rrinvio al De ecreto 16. Per quanto non precisato legislatiivo 9 aprile e 2008, n. 81. 8 Art. 107. 1 Disp posizioni c concerne enti la pre evenzione e dei risc chi di cadu uta d dall’alto 1. Al fiine di prevenire i risc chi di inforttunio sul lavoro a seguito di cad dute nell’altto nei cantieri temporane ei o mobili di cui al de ecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il pres sente venzione, anche a in attuazione del d decreto o n. 119 del 14 articolo detta norrme di prev o2009 del Direttore D Ge enerale dellla Direzione Sanità de ella regione e Lombardia a. gennaio 2. Le seguenti s dis sposizioni si s applicano o alle nuove e costruzion ni di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, commerrciale, indu ustriale, agricolo ecc… …) nonché in occasione di nti su ediffici esistenti che com mportino an nche il rifa acimento s strutturale della interven copertu ura. 3. L’inttera opera deve esserre progettata ed eseguita in mod do che le successive azioni a di veriffica, manuttenzione o di riparaz zione dell’o opera stess sa e delle sue pertine enze, 80 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E e, possano avvenire in condizion comp prese le componenti tecnologich t ni di sicurez zza per i lavorratori che effettuano e t tali lavori e per le perrsone prese enti nell’edificio ed inttorno ad esso. P l’access so alla cope ertura devo ono esservi una o più ù aperture aventi le seguenti s 4. Per dime ensioni minime: - l’apertura verticale di d accesso alla a copertu ura deve av vere larghezza ≥ 0,70 0 metri e esenza di vincoli costrruttivi non e eliminabili saranno altezza di ≥ 1,20 metri. In pre c one dimens sioni divers se, ma che devono ga arantire un agevole prese in considerazio passaggio o delle pers sone e dei materiali; m esso al sotttotetto de eve essere dimension nata sui - l’apertura orizzontale di acce ali e attrezzature da trasportare e e comunq que non prevedibilli ingombri di materia deve averre una supe erficie inferriore a 0,50 0 mq; - l’apertura orizzontale e o inclinatta di access so alla cope ertura deve e avere le seguenti s ce netta di passaggio:: misure minime di luc - superficie ≥ 0.50 mq; f retta angolare, il i lato inferiore deve essere ≥ 0,70 metri; nelle - se di forma vecchie e costruzio oni esso può esserre ridotto a 0,65 m metri nel rispetto comunque della superficie s m minima prev vista; ezione circo olare il diam metro deve essere ≥ 0,80 0 metri. - se a se 5. l’’accesso da a aperture orizzontalli o inclina ate non de eve comportare la rim mozione dell’a anta dalla/e sede/i in n cui è ince ernierata allo a stipite ed il sistem ma di conn nessione dell’a anta allo stipite deve e essere tale da impe edire il disttacco accid dentale delll’anta in posiz zione di ap pertura; l’a anta dovrà inoltre es ssere provv vista di me eccanismo tale da evita are l’investimento imp provviso e incontrollato o del sogge etto che la apre. 6. L’accesso L aii luoghi ele evati deve poter p avven nire in cond dizioni di sicurezza. Gli G edifici devo ono essere muniti di id donei manu ufatti tali da d consentire l’accesso o sulla copertura e perm mettere gli interventi di manutenzione e riiparazione, in sicurez zza. Le mod dalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevatti dovranno o essere de efinite nel ffascicolo de ell’opera n un docum mento equiv valente pre edisposto dal d progettiista o dal direttore d se previsto o in d e di cui al presente comma c non n elimina l’obbligo di allestire dei lavori. La disposizione ee opere provvisionali laddove si s configura ano lavori importanti sulle faccia ate e sui idone tetti nel rispetto o della norm mativa vige ente. 7. Per P gli edifici per i quali non esiste la poss sibilità di ac ccesso alla copertura tramite aperrtura dall’interno dell’e edificio med desimo e non n sono prrevisti man nufatti fissi esterni, dovrrà essere de escritta una a modalità d’accesso che c minima amente pre eveda: - L’attrezza atura più ido onea da utilizzare perr accedere alla a copertu ura; edificio dove e operare l’accesso in relazione alla posizio one sulla - il punto esterno all’e mi di ancoraggio. copertura dei sistem Tale descrizione e deve far parte degli elaborati del fascico olo dell’opera se previisto o in un documento equivalente e e. n edifici per conse entire l’acce esso ed il llavoro in sicurezza 8. I manufatti richiesti negli sulle e coperture,, possono essere e costituiti da dis spositivi di ancoraggio o. Questi dispositivi richie edono che: - siano dislo ocati in mo odo da cons sentire di procedere p in n sicurezza a su qualsia asi parte della copertura, a partire p dal punto di accesso alla stessa, fino al pu unto più lontano; - siano chia aramente id dentificati per p forma e/o e colore o con altro mezzo analogo; a di accesso alla cope ertura sia posta p idone ea cartellonistica identtificativa - nella zona da cui risulti l’obblig go dell’uso di imbracatture di sicu urezza e di funi di trattenuta, 81 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio l’identificazio one e la po osizione deii dispositivii fissi a cui ancorarsi e le modalità di ncoraggio; an l’ancoragg - il punto di accesso sia s conform mato in modo m da consentire c gio al m manufatto fisso senza rischio r di ca aduta. Questi dispositivi devono essere e realizzati in modo da mantenere e nel temp po le arie caratte eristiche di resistenza a e solidità. L’azione e di mante enimento di d tali necessa requisitti è a carico o del proprietario dell’’edificio e verrà v esercitata sulla b base di ade eguati program mmi di manutenzio m ne eseguiiti da personale sp pecializzato o seguend do le prescriz zioni del fa abbricante. I dispositivi di anco oraggio dev vono posse edere i req quisiti previsti dalle relattive norme UNI EN e norme n EN vigenti. v s adottate devono esserre evidenziate nella documenta d azione tecnica a 9. Le soluzioni corredo o delle dom mande tese e all’ottenim mento di permesso p d costruire di e, nonché delle segnala azioni certifficate di iniz zio attività e delle den nuncie di inizio attività à. 10. A lavori ultima ati l’installattore attesta a la conform mità dell’installazione dei manuffatti o nsentono l’a accesso e il lavoro in sicurezza s su ulla copertu ura median nte: disposittivi che con - la dichiarazione della corretta messa m in op pera dei co omponenti di sicurezza in elazione alle e indicazion ni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; re - le e certificazio oni del prod duttore di materiali m e componentti utilizzati; - la verifica della rispond denza delle e soluzioni adottate a quanto descritto in sede prrogettuale. atto della progettazion p ne di edific ci dotati di ampie sup perfici fines strate sarà cura 11. All’a del progettista ind dicare negli elaborati di progettto, le attre ezzature fis sse previste e per ezza le suc ccessive op pere di ma anutenzione o pulizia a delle sup perfici eseguirre in sicure verticali esterne. ossimo all’’accesso alla a copertura dovrà essere e esposta id donea 12. In luogo pro e richiami l’obbligo dii utilizzare appropriatti dispositiv vi di protezione cartellonistica che uale. Inoltre e, nell’affid damento de ei lavori di manutenzio one, verific ca o riparaz zione, individu il comm mittente dev ve prenderre in consid derazione il fascicolo dell’opera, se predisp posto, ed info ormare dell contenuto l’appalta atore affinc ché questi possa es seguire i lavori l commis ssionati ten nendo conto o delle cara atteristiche dell’opera,, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’operra e delle attrezzature a e ausiliarie necessarie e. Tali ssere fornitte a maggiior ragione e laddove non n esiste la possibilità di notizie devono es o alla copertura tramite aperttura all’intterno dell’e edificio me edesimo e non accesso esistono o manufattti fissi per accedervi. a 13. Il fa ascicolo delll’opera, lad ddove prev visto, deve contenere le informa azioni utili ai a fini della prrevenzione e protezio one dai risc chi cui sara anno espos sti i lavorattori nel corrso di lavori successivi s e i provvedimenti prog grammati per p prevenire tali risc chi. Ove no on sia previsto o il fascico olo, sarà cu ura del pro ogettista o dal diretto ore dei lav vori redigerre un docume ento analog go con la descrizione degli eleme enti protetttivi incorporati nell’opera e delle attrezzature e ausiliarie e necessariie per con ndurre i la avori di m manutenzion ne in za. Copia del d fascicolo dell’operra o docum mento equiv valente vie ene allegata a alla sicurezz richiesta di abitab bilità o di agibilità del fabbrica ato o collaudo per fine lavori; deve p o o comunq que al resp ponsabile de ell’immobile e. Il docum mento essere fornita al proprietario ssere aggio ornato in occasione o d ogni inte di ervento successivo su ulle compo onenti deve es statiche e e/o sugli impianti. 82 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Art.. 108. Rec cinzioni provvisor p rie per il cantiere c e strutturre provvis sionali 1. I cantieri edili e devon no essere opportuna amente delimitati e isolati con n idonei accorgimenti tecnici t pro otettivi, attti a salva aguardare la pubblic ca incolum mità, ad curare la tu utela e la salute s della popolazion ne e a perm mettere il pubblico transito e assic l'acce esso agli sp pazi pubblic ci o di uso pubblico co onfinanti co on l'area im mpegnata dai lavori edili.. 2. Gli G interven nti di recup pero del pa atrimonio edilizio e esis stente, inte eressanti fa abbricati insistenti o con nfinanti con n spazi pub bblici o di uso pubblico, possono effettua arsi solo zione di re ecinzione chiusa c dei fabbricati stessi o prrevia l'adoz zione di previa realizzaz oghe misurre protettive atte a ga arantire la pubblica p inc columità. analo 3. Le L disposizioni del pre ecedente co omma non si applican no in caso d d’interventi edili di modesta entità à la cui durata sia inferiore a cinque c giorrni continua ativi, purch hé siano ortunamentte vigilati e segnalati e a condiz zione che siano s poste e in essere e idonee oppo misu ure protettiv ve per evita are ogni po ossibile periicolo e inco onveniente. 4. L'autorizzaz L zione alla re ealizzazione e delle recinzioni prov vvisorie di c cantiere e alla a posa di strutture pro ovvisionali di d cantiere, si considera compres sa nel titolo o abilitativo o edilizio cui il cantiere si riferisce. E obbligo del d committente, del direttore dei lavori e dell'impres sa assuntriice degli 5. E' stess si, acquisire, preventiivamente alla a realizza azione delle e recinzion ni, il benesttare e il nulla a - osta da a parte deg gli Enti ese ercenti le condutture e i cavi, a aerei e sottterranei, even ntualmente presenti ne ell'area di cantiere. c Qualora la re ecinzione ra acchiuda manufatti m attinenti a serrvizi pubblic ci, deve essere sempre consentiito pronto e libero accesso al onale degli Enti eserce enti tali pubblici serviz zi. perso 6. Il committe ente, qualo ora le operre di predis sposizione del cantie ere presupp pongano a di spazi pubblici p deve preventtivamente o ottenere l'a apposita l'occupazione temporanea orizzazione da parte de ella compettente Autorrità. Auto 7. Le L recinzion ni provvisorrie di cantiere devono o essere re ealizzate co on idonei materiali, m devo ono avere aspetto de ecoroso, alltezza miniima pari a metri 2,0 00 e risulta are non trasp parenti. 8. Le L porte o i cancelli ricavate nelle n recinz zioni provv visorie, dev vono aprirs si verso l'inte erno dell'area di ca antiere, de evono esse ere realizz zate in m modo da impedire l'accidentale intterferenza con gli spa azi pubblici o di uso pubblico co onfinanti e devono ute chiuse dopo l'orarrio di lavoro o e comunq que quando o i lavori non sono essere mantenu orso. in co 9. Gli G angoli delle d recinz zioni o di altre struttture provvisionali di cantiere sp porgenti verso o il suolo pubblico, p de evono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e ros sse con ido onea vernic ce riflettentte e devon no essere muniti m di se egnale illum minato a luce rossa, che e deve rim manere acce eso dal tra amonto al levare del sole e comunque secondo l'orario o della pubblica illumin nazione. L recinzion ne deve ess sere corredata, ove ne ecessario, da d regolam mentare seg gnaletica 10. La strad dale e da integrazione e di illumin nazione stra adale, seco ondo le dis sposizioni im mpartite dalla a competente Polizia Locale L e a cura c e spese e del comm mittente deii lavori. 11. L'Amministr L razione Com munale ha la facoltà di d servirsi delle d recinz zioni provv visorie di cantiere prospe ettanti verrso spazi pubblici, p pe er il serviz zio delle p pubbliche affissioni a za che sia dovuto per tale t uso ne essun corris spettivo. senz 12. Tutte T le sttrutture provvisionali presenti nei cantieri edili ((ponti di servizio, s impa alcature, sc cale, rampe e, parapettti e simili) devono av vere requis siti di resis stenza e stabiilità ed es ssere dotatte di idone ee protezio oni atte a garantire l'incolumità delle 83 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio persone e e l'integrrità delle co ose; devon no altresì essere confo ormi alle v vigenti norm me di legge in n materia di d prevenzio one degli in nfortuni sul lavoro. 13. Le fronti f dei ponti prosp picienti spa azi pubblic ci o di uso o pubblico, devono essere adeguatamente ch hiuse con te eli di rivesttimento, stuoie, gratic cci, reticolati o altro mezzo m sione delle polveri e atto a ad assicurare dife esa e tratte enuta idoneo per impediire la diffus adute accid dentali di materiali. m contro i rischi di ca 14. Le scale s aeree, i ponti mobili, gli ap pparecchi e i macchina ari per il so ollevamento o non possono o essere po osti in eserrcizio se non sono muniti del rela ativo certificato di collaudo rilasciatto dalle Autorità comp petenti; og gni altro ma acchinario impiegato i n nei cantierii edili deve ris spondere alle norme di d legge vig gente in ma ateria. 15. Imm mediatamen nte dopo il compime ento dei lav vori edili, l'impresa a assuntrice deve provved dere alla rimozione r della recin nzione e delle d struttture provv visionali e deve restituirre al pristino stato l'eventuale spazio pu ubblico tem mporaneam mente occupato, liberand dolo da ogn ni ingombro o o impedim mento. 16. In difetto d dell'o osservanza a delle pres scrizioni del presente articolo, l'A Amministrazione Comuna ale procede alle oppo ortune seg gnalazioni alle a Autorittà compete enti all'adozione dei co onseguenti provvedim menti e può ordin nare l'ese ecuzione d degli oppo ortuni accorgimenti, fattta salva la facoltà di interv vento sosttitutivo d'u ufficio a spese s dempiente.. dell'inad 17. Per quanto non precisato o nel presente articolo o è fatto ric chiamo e rrinvio al De ecreto legislatiivo 9 aprile e 2008, n. 81. 8 Art. 10 09. Sistem mazione e bonifica a delle arree edific cabili 1. E' vietato realizzare nuov ve costruzio oni su terre eni che sian no serviti co ome depos sito di n genere, le etame o alttro materiale insalubre e che abbia a potuto inq quinare il suolo, s rifiuti in se non previo com mpleto risan namento de el sottosuolo corrispon ndente. cedentemente all'ese ecuzione di d lavori edili inte eressanti a aree indus striali 2. Prec dismess se, attività à di depos sito e com mmercio di idrocarburi, attività di deposito o commercio di sos stanze o preparati p to ossici, dev vono essere e effettuatte le opportune accertamen nto dei limitti di contam minazione dei d suoli, n nel rispetto delle verifiche tese all'a ure fissate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in matteria. procedu 3. Qua alora il terrreno oggettto di edific cazione fos sse soggettto a infiltrrazioni di acque a sotterra anee o sup perficiali, dovrà d esse ere operato o un idone eo drenagg gio e dovrranno essere adottati gli adeguati accorgimen nti atti a ga arantire la salubrità s de el sito. donate o che c comunq que interes ssano 4. Gli interventi di sistemazione di arree abband i gravi sittuazioni di carenza di condizioni igienico - sanitarie, devono essere luoghi in precedu ute da adeg guati interv venti di risa anamento e dovrà essere acquis sito il bene estare dell’ente competen nte in mate eria di prote ezione amb bientale. Art. 110. Sca avi 1. La stabilità s degli scavi de eve essere assicurata in modo da d resistere e alla spintta del terreno circostante e in mod do da non compromettere la sic curezza di e edifici, imp pianti, atti posti ne elle vicinan nze. strutturre e manufa 84 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 2. La L sicurezza a degli ediffici, degli im mpianti, delle strutturre e dei ma anufatti circ costanti, deve e essere ve erificata a cura del direttore de ei lavori e del d responsabile del cantiere mediante idone eo monitora aggio. Q fos sse riscontrrata qualsia asi anomalia, lesione o infiltrazione d'acqua negli 3. Qualora edific ci circostan nti, il diretttore dei la avori e il responsabile e del cantiiere devono darne immediata com municazione e all'Ammin nistrazione Comunale, fermo restando l'ob bbligo di ni operazio one di scav vo e di ado ottare tutte e le cautelle per gara antire la sospendere ogn uoghi. sicurrezza dei lu 4. In tali casi, l'Amministrazione Comunale, C fatta salva l'opportu unità di prrocedere mittente de ei lavori, può richiede ere allo stes sso, idonea a perizia d'uffficio a spese del comm redatta da tec cnico abilita ato e attestante l'ins sussistenza a di perico oli per la pubblica p vero in caso di accerttato pericollo, può ord dinare l'ese ecuzione de ei rimedi incolumità, ovv giare la situ uazione gen neratasi. ritenuti congrui a frontegg G scavi non n devono o in alcun n modo arrrecare da anno, impe edire o dis sturbare 5. Gli l'ordinario uso degli spaz zi pubblici o di uso pubblico; qualora q risultasse necessaria emporanea a di tali spazi, il comm mittente dei lavori deve preventiv vamente l'occupazione te nere le ap pposite Auttorizzazionii per l'occupazione del d suolo pubblico e per la otten manomissione del suolo pubblico. F restando gli ade empimenti previsti p dalla norme vigenti v in m materia di riffiuti e di 6. Fermi gestiione delle terre e ro occe da sc cavo, per ogni o interv vento di sc cavo che comporti c l'allo ontanamentto di materriale di risu ulta, deve essere e comunicato al competentte ufficio comu unale, l'idoneo recapitto in cui si intende con nferire tale materiale. 7. Nelle N operazioni di tra asporto dev ve evitarsi ogni imbra attamento d del suolo pubblico; in ca aso di eve entuali disp perdimenti di materiali lungo il i percorso o verso il recapito autorizzato, la pulizia delle strade è a cura e sp pese dell'im mpresa assuntrice dei lavori e mmediatamente. dovrrà essere efffettuata im 8. E' E in ogni ca aso facoltà dell'Ammin nistrazione Comunale,, ordinare l'adozione di d idonei accorgimenti te ecnici al fine e di evitare e l'imbrattamento del suolo pubb blico. N casi di scavi s che co omportino pregiudizio o delle cond dizioni di sic curezza dell traffico 9. Nei a causa del rile evante num mero di tras sporti nece essari all'allontanamen nto dei matteriali di nistrazione Comunale e potrà pre escrivere pa articolari orari e perc corsi per risultta, l'Ammin l'effe ettuazione di d detti tras sporti. 10. La L raccolta,, il trasporrto, lo smaltimento e l'eventua ale riutilizz zo dei matteriali di risultta di scavii sono, in ogni caso,, soggetti al rispetto delle vige enti disposizioni in mate eria di rifiutti e alle pre escrizioni di carattere igienico-sanitario. Art. 111. 1 Dem molizioni 1. In tutti i ca antieri in cu ui si proced da ad interv venti di de emolizione a mezzo dii palle o o meccanico o, ovvero a mezzo di esplosivi, dovranno trovare altri macchinarri a braccio ele atte a impedire i l'iinsorgere di d situazioni di pericolo per la appliicazione tutte le caute pubb blica incolum mità. 2. Nei N cantierii dove si procede p all'effettuazio one di dem molizioni, si deve provvedere affinché i mate eriali risulta anti dalle sttesse, veng gano fatti scendere s al suolo a mezzo m di osite tromb be o recipienti e comunque previa bagn natura allo o scopo di evitare appo l'ecce essivo sollevamento di polveri; l'Amministrazione Comunale potrà pre escrivere l'ado ozione di sp peciali accorrgimenti allo scopo di evitare l'ec ccessiva po olverosità. 85 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 3. Nei casi di dem molizioni di edifici fac centi parte di cortine edilizie o c comunque a cui siano addossati alltri fabbrica ati o strutture, devon no essere adottate a tuttte le caute ele in d non compromette erne la sicurezza. An nalogamentte, in caso o di demolizioni modo da parziali, deve essere salva aguardata la stabilità à e l’uso della parte e residua della costruzione. anti luoghi in gravi situazioni di carenz za di condizioni 4. Le demolizioni interessa o - sanitarie e, devono essere e precedute da adeguati interventi di rrisanamento. igienico 5. I materiali m ris sultanti alle demolizioni non devono d ess sere accata astati sul suolo pubblico o; qualora si rendess se necessa ario per le particolari condizioni di lavoro o in ragione e della nattura delle opere, occ cupare tem mporaneame ente spazi pubblici per p il momen ntaneo acc catastamen nto dei materiali m di risulta,, il comm mittente dovrà d preventtivamente ottenere l'apposita Autorizzaz zione per l'occupaziione del suolo pubblico o. In tali casi, dov vranno ess sere adottate tutte le cautele e per imp pedire l'insorgere di periicoli per la pubblica incolumità e dovrann no essere a adottati tuttti gli arantire il rispetto del decoro. accorgimenti tecniici atti a ga mi restando o gli adem mpimenti prrevisti dalla a norme viigenti in m materia di rifiuti, r 6. Ferm per ogni interven nto di dem molizione che c comporti l'allonta anamento di materia ale di u comunale, l'ido oneo recapito in risulta, deve essere comunicato al competente ufficio cui si in ntende confferire tale materiale. m 7. Nelle operazioni di traspo orto deve evitarsi e ogn ni imbrattamento del suolo pubb blico; o di eventu uali disperrdimenti di materiali lungo il percorso p ve erso il rec capito in caso autorizz zato, la pullizia delle strade s è a cura c e spes se dell'imprresa assunttrice dei lav vori e dovrà essere e effetttuata imme ediatamentte. 8. E' in n ogni caso o facoltà dell'Amministtrazione Co omunale, orrdinare l'ad dozione di id donei accorgimenti tecniici al fine di evitare l'im mbrattame ento del suo olo pubblico o. molizioni ch he comporttino pregiud dizio delle condizioni di sicurezz za del 9. Nei casi di dem traffico a causa del rilevan nte numero o di traspo orti necess sari all'allon ntanamento o dei materia ali di risulta a, l'Ammin nistrazione Comunale potrà pres scrivere pa articolari orrari e percors si per l'effetttuazione di detti trasp porti. 10. La raccolta, il trasporto,, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei materiali di molizioni sono, in ogni o caso, soggetti al rispetto o delle viigenti risulta delle dem zioni in matteria di rifiu uti e alle prrescrizioni di d carattere e igienico-sa anitario. disposiz Art. 112. Cau utele per ritrovame r enti di be eni culturrali 11. I ritrovamentii di cose immobili o mobili in ndicate ne ell'articolo 10 del de ecreto naio 2004, n. 42, devono essere immediata amente, e c comunque entro legislatiivo 22 genn ventiqu uattro ore, denunciati alla competente So oprintenden nza o all'A Amministrazione Comuna ale ovvero all'Autorità à di Pubblic ca Sicurezz za nei mod di e nei terrmini discip plinati dall’articolo 90 del decreto le egislativo 22 2 gennaio 2004, 2 n. 42 2. A Art. 113. Manomis ssione de el suolo pubblico 1. La manomissio m one di suolo o pubblico è soggetta ad appositta Autorizza azione rilas sciata dall’Amministrazio one Comuna ale. unque, sog ggetti priva ati o Enti erogatori di d pubblici servizi, in ntenda ese eguire 2. Chiu interven nti che com mportano la a manomis ssione del suolo pubb blico, fatte salve le norme 86 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E che regolamenttano l'occupazione di suolo pubblico, deve e presentare e idonea domanda ompetente ufficio u comunale. al co 3. La L domanda a, redatta in carta lega ale, deve contenere: c - le generalità, la resiidenza, e ill numero di d codice fiiscale del rrichiedente,, ovvero o da pers sona fisica a, le gene eralità dell legale in caso di soggettto diverso ntante, la denominazi d one e la ra agione socia ale, la sede e legale, il numero rappresen di partita IVA; presa esecu utrice dei la avori; - le generalità dell'imp ne esatta del d luogo in cui si inten nde effettua are l'intervento. - l'ubicazion L domand da deve es ssere corre edata dalla a seguente e documentazione in duplice 4. La copia a: - planimetrria catastale e in scala 1.1000 1 con individuazione dell'are ea d'interve ento; e orientata,, in scala non inferiore e a 1:500, con individ duazione - planimetrria generale delle dimensioni dell'intervento o e con la prospettazione dello o stato dei luoghi: o, presenz za di vege etazione, materiali della pavimentazione del suolo pubblico acinesche, caditoie, co ordoli, e di eventuali a altri manufatti. aiuole, chiusini, sara zazione è subordinato alla prese entazione d di idonea ca auzione, 5. Il rilascio dell’Autorizz d si con app posita delib berazione del d compettente organ no comuna ale sulla da determinars base e dei costi parametrici p dei lavori da effettua are, a garan nzia della corretta oss servanza di tu utte le dis sposizioni contenute c nella stess sa e della congrua rrealizzazion ne degli interrventi di sca avo, riempiimento e ripristino del suolo pubblico. 6. Gli G interven nti da esegu uirsi in cas si d'urgenza a e di peric colo per la pubblica e privata incolumità pos ssono essere esegu uiti senza preventiv va autorizz zazione, sotto s la onsabilità personale del comm mittente de ei lavori, nei limiti indispensa abili per respo l'elim minazione dell'inconve d eniente. In tali casi, entro tre giorni lavo orativi l'inte eressato dovrrà, comunque provved dere alla re egolarizzaziione dell'intervento urgente, neii modi e nei termini pres scritti dai commi prece edenti. A termine e dei lav vori di manomissio m one del suolo s pub bblico, il titolare 7. Al dell'A Autorizzazio one è te enuto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, per mezzo di comunicazio c one scritta. E trenta a giorni da al ricevimento della comunicazi c 8. Entro one, deve essere efffettuata, alla presenza del soggettto titolare e dell'Autorizzazione o di suo delegato, verifica onale dell'A Amministraz zione Comu unale, tesa a alla verifiica della ispetttiva da parrte di perso cong gruità dei la avori di riprristino effettuati. 9. In caso di esito e negatiivo della ve erifica, l'Am mministrazio one Comun nale potrà ordinare o nadempientte l'esecuzione dei lavori l nece essari che dovranno essere al soggetto in guiti entro dieci d giorni, ovvero, potrà p ordinarne l'esec cuzione d'ufficio con addebito a eseg delle e spese al soggetto titolare t dellla Autorizzazione. In tale caso, l'Amministrazione Comunale pro ovvederà ad a escute ere la garanzia pre estata, de etraendo il costo d o della cauz zione. dell'intervento dall'importo a garanzia prestata sarà rilasc ciata nei 10. In caso di esito positivo della verifica, la successivi trentta giorni. N eressano il suolo pubb blico, la pa avimentazio one o la one di scavi che inte 11. Nell'esecuzi vege etazione es sistente non dovrà es ssere danneggiata o lesionata o oltre il limiite dello scavo. La stess sa, pertantto, dovrà essere e opp portunamen nte tagliata a con continuità in a sezione de ello scavo. modo da delimiitare con prrecisione la 87 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 12. Il materiale m d risulta dello di d scavo o non dov vrà in alcu un modo o occupare spazio pubblico o oltre a quello ogg getto di ap pposita auttorizzazione e all'occupazione e dovrà d essere tempestiva t amente conferito press so le discarriche autorizzate. 13. I rie empimenti, da effettuarsi con i materiali m prrescritti nell'Autorizzaz zione, dovrranno essere eseguiti im mmediatame ente dopo l'effettuazio l one dei lavo ori, in modo da limitare gli enienti per il pubblico transito. inconve 14. Dov vrà essere e cura del d sogge etto titolare dell'Au utorizzazion ne, ripristtinare immediatamente eventuali cedimenti e conservare il piano p del suolo pub bblico messo, unifo orme e priv vo di dislivelli. manom 15. In caso c di manomissione e di strade o di acces ssi a edifici pubblici, p potranno essere prescrittti orari e modalità m di esecuzione e dei lavori,, anche in ordine o al differimento degli interven nti, in ragione di as ssicurare il transito veicolare v e pedonale. Per interrventi interess santi le sttrade di maggiore m intensità di d traffico,, potrà es ssere prescritto l'utilizza azione di te ecniche "spingitubo". 16. Imm mediatamen nte dopo il riempimen nto dovrà essere e eseg guito il riprristino del suolo pubblico o danneggiato, con n le mod dalità ese ecutive e i materia ali determ minati nell'Auttorizzazione e. 17. I lavori di rip pristino dov vranno ess sere preced duti dalla messa in quota di tutti t i e caditoie, i cordoli dei d marciapiedi o de elle aiuole e gli chiusinii, le saracinesche, le eventua ali altri manufatti m p presenti ne ell'area ogg getto dell'intervento,, siano es ssi di propriettà pubblica o privata. 18. I la avori di ripristino dovranno comprendere anche e l'eventua ale segnaletica orizzonttale e verticale danne eggiata, da eseguirsi con c i materiali e le mo odalità pres scritte dall'Amministrazio one Comunale, che po otrà comun nque fare eseguire e i la avori da prropria a incaricata a, con adde ebito dei cos sti al sogge etto titolare e dell'Autorizzazione. impresa 19. Per tutta la du urata dell'A Autorizzazio one e comunque fino o all'espleta amento positivo della viisita ispettiiva di colllaudo, il so oggetto tito olare dell'A Autorizzazio one, è obblligato alla delimitazione e dell'area di cantierre con idonea recinz zione o tra ansenna attta a o all'area og ggetto di in ntervento e a limitare e la diffusio one di polv veri e interdire l'accesso eve essere corredata,, ove nece essario, da regolamentare rumori. La delimitazione de etica strada ale, secondo o le disposizioni imparrtite dall'Am mministraziione Comun nale. segnale 20. Il so oggetto tito olare dell'Autorizzazione è responsabile di qualsiasi q da anno prodo otto a persone e, animali o cose, provocato o nel cors so dei lav vori. Il so oggetto tittolare dell'Auttorizzazione e è, in particolare, p responsab bile di ev ventuali da anni prodo otti a tubazioni, cavi, condutture c , vegetazione, aiuolle, chiusini, saracine esche, cad ditoie, uali altri ma anufatti, di proprietà pubblica p o privata. p cordoli, e a eventu Art. 114 4. Discipliina d’uso del sotto osuolo so degli sp pazi di sotttosuolo perr finalità pubbliche, nel n rispetto o della dire ettiva 1. L’us della Presidenza del d Consiglio dei Min nistri del 3 marzo 19 999, ha come obiettivo la zazione deg gli spazi di superficie s r rispetto ai quali q gli spa azi nel sotttosuolo risu ultano valorizz complementari. s di sotttosuolo per finalità pu ubbliche, deve intende ersi l’utilizz zo del 2. Per uso degli spazi sottosuolo per i sottoserv vizi impian ntistici, i locali tec cnici, la rrealizzazion ne di assaggi pe edonali o veicolari, la realizz zazione dii parchegg gi interratti, la sottopa realizza azione di re eti di viabilittà, la realiz zzazione di reti di trasporto pubb blico. 3. Gli spazi s del so ottosuolo dovranno es ssere : 88 mune di Com Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E - ventilati anche a mezzo di prese d’a aria e/o in ntercapedin ni adeguattamente protette; - illuminati artificialme ente e/o na aturalmente e; - identificatti nel soprassuolo con idonea seg gnaletica; ativa per il superame ento delle barriere a architettonic che e a - conformi alla norma ativa a misure di sicurrezza dei siistemi antin ncendio. quella rela 4. Ogni O nuov vo interve ento deve e essere compatibile con i futuri sviluppi dell’o occupazione del suolo e non deve d costittuire eleme ento di po ossibile lim mitazione futurra. 5. Per P quanto non prec cisato nel presente articolo a è fatto richiamo e rin nvio alle dispo osizioni del piano urba ano generale dei serviizi nel sotto osuolo (PUG GSS). A Art. 115. Allacciam A menti ai pubblici p se ervizi in rrete 1. L'allacciame L ento ai pub bblici serviizi in rete,, deve ess sere debitamente auttorizzato daglii Enti ese ercenti tali servizi. L’allacciamento alla rete fogn naria deve essere autorizzato dall’Ente gesttore preven ntivamente al rilascio del perme esso di cos struire o ne della denuncia d di inizio dell’attività à, della preventivamentte alla prresentazion nalazione ce ertificata di inizio dell’attività o di d altro tito olo abilitativ vo edilizio previsto segn dall’o ordinamentto vigente. 2. L'Amministr L razione Comunale, in ragion ne di es sigenze te ecnologiche e e di armo onizzazione e con le opere o pubbliche esis stenti o in n corso dii esecuzion ne, può presc crivere, in accordo con c l’Ente gestore, i punti d’im mmissione d degli scaric chi nella fognatura e detttare le modalità di raccordo con le altre retti impiantis stiche. A Art. 116. Ultimazio U one dei la avori 1. Nei N titoli ab bilitativi ed dilizi sono indicati i termini t tem mporali per l’ultimaziione dei lavorri. 2. Il termine temporale t n può esse ere superiore a tre per l’ultimazione dei lavori non ato a partirre dalla data a di inizio dei d lavori. anni,, determina 3. L’intestatari L io di titolo abilitativo edilizio o, deve comunicare e per isc critto al comp petente uffficio comun nale la data dell’ultim mazione deii lavori, en ntro il terzo o giorno lavorrativo dall'e effettiva conclusione. 4. La L comunic cazione, red datta sugli appositi moduli m predisposti da all'Amministrazione Comunale, de eve essere e controfirrmata dal direttore dei lavo ori e dal legale e dall'impresa assuntrice degli ste essi. rappresentante L ne dei lavo ori si concrretizza, in relazione alla a dimens sione e nattura dei 5. L'ultimazion lavorri edili, co on il raggiu ungimento dei requisiti di agib bilità del ffabbricato oggetto dell'intervento edilizio. e m ultimazione dei lavori alla scaden nza del terrmine temp porale di 6. In caso di mancata acia del tito olo abilitatiivo edilizio,, così come e eventualm mente prorogato, il pe ermesso effica di co ostruire de ecade di diritto d per la parte non n eseguita; l'esecu uzione delle e opere resid due è subordinata all''ottenimentto di nuovo o titolo abilitativo ediilizio, comm misurato all'en ntità dei lav vori ancora da effettua are. 89 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio T TITOLO V - DIS SPOSIZI IONI FIN NALI E TRANSI T TORIE Arrt. 117. Intervent I ti urgenti 1. Gli interventi da d eseguirs si in casi d'urgenza e di pericolo o per la pu ubblica e prrivata mità possono essere e eseguiti, nei limitti indispen nsabili perr l'eliminazione incolum dell'inco onveniente, senza pre eventiva ac cquisizione del titolo abilitativo a e edilizio, sottto la respons sabilità pers sonale del committente dei lavorri. 2. In tali t casi, gli g interess sati devono dare im mmediata segnalazion s ne dei lavo ori al compettente ufficio o comunale e, allegando idonea attestazione a e a firma d di professio onista abilitato o alla prog gettazione,, inerente la sussisttenza del pericolo e la descrizione dettagliiata degli interventi e degli accorgime enti tecnici da porrre in atto o per l’elimina azione dello o stesso. 3. Entrro trenta giiorni dall'inizio dei lavori, gli inte eressati dev vono presen ntare il progetto e la co orrisponden nte doman nda tesa all’ottenime a ento del provvedime p ento edilizio, in relazion ne alla natu ura dell'inte ervento. Art. 118. Intervent I ti per man nufatti prrovvisori 1. Le opere o direttte a soddisfare obiettive esige enze contin ngenti e temporanee e ad essere immediata amente rim mosse al ce essare della necessità à e, comunque, entrro un e non superriore a nov vanta giornii possono essere e realizzate, ai se ensi dell’articolo termine 6 del D:P.R. D 6 giu ugno 2001,, n. 380, previa comu unicazione, anche perr via telema atica, dell'iniz zio dei lavorri da parte dell'interes ssato all'am mministrazio one comunale. 2. I ma anufatti oggetto dell’in ntervento devono d risp pettare le se eguenti pre escrizioni: - de evono risp pettare le normative di settorre aventi incidenza sulla disciplina de ell'attività edilizia e,, in partic colare, le norme an ntisismiche, di sicurrezza, an ntincendio, igienicosan nitarie, di quelle q relative all'efficienza energ getica nonc chè le disposizioni contenute nel codice e dei beni culturali e del paesa aggio, di cui c al ecreto legis slativo 22 gennaio g 200 04, n. 42; de - de evono averre le dimen nsioni minime necess sarie in rela azione al loro uso, essere re ealizzati in materiali leggeri, co on requisiti di agevole asportabilità, ed avere a as spetto compatibile con n il decoro urbano e con l’ambien nte circosta ante; - no on devono o comportare perico olo e osta acolo alla circolazion ne veicolare e pe edonale; - de evono osse ervare le diisposizioni inerenti le distanze delle d costruzioni dai co onfini co on proprietà à di terzi, dagli d spazi pubblici e in materia di d distanze tra costruz zioni. c one di cui al primo co omma deve essere so ottoscritta da soggettti che 3. La comunicazio siano nel n legittim mo possesso dell'area a interessata dall'inte ervento e deve conte enere espress sa impegna ativa con la a quale il richiedente r assuma l'o obbligazion ne di procedere, entro la a scadenza di cui al co omma 1, all'integrale rimozione r d manufatti. dei 4. La comunicazione deve essere co orredata da alla descriz zione delle e caratteris stiche ogiche del manufatto o, dei materiali da usare e dell'esatta d ubicazione e del morfolo manufa atto stesso. 90 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 5. La L comunica azione di cui al presen nte articolo o non sostittuisce, né l’autorizzazione per l'occupazione di d spazi e aree pubb bliche né gli altri tittoli abilitattivi eventualmente essari in relazione alla natura dell’opera. nece ento provv 6. Le L disposizio oni del pres sente artico olo non si applicano a a all'insediam visorio di impia anti destina ati al merc cato settima anale od a spettacoli viaggianti né all'occu upazione temp poranea di suolo pubblico p co on stands per iniziative cultturali, politiche e comm merciali da a porre su u aree a tale fine messe m a disposizione dalla com mpetente autorità comunale, insedia amento perr il quale non è neces ssario alcun n provvedim mento in eria edilizia. mate A Art. 119. Violazion ni del Reg golamentto e sanziioni 1. Fatte F salve e le sanziioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la l violazion ne delle disposizioni d ente Regolamento del prese zio, compo orta l’applic cazione delle sanzionii amministrative prev viste dall’arrticolo 7 Ediliz bis del d decreto legislativo o 18 agosto o 2000, n. 267, previa eliminaz zione, ove occorra, del motivo m che ha dato luo ogo all’infra azione. Art. 120 0. Entrata a in vigorre 1. Il presente Regolamen nto Edilizio o assume efficacia, e ai sensi e pe er gli effettti di cui m 200 05, n. 12, dalla data di esecutività della relativa alla legge regionale 11 marzo berazione di approvaziione. delib 2. Alle A doman nde presen ntate prece edentemen nte all’entrrata in vig gore del presente p Rego olamento Edilizio, si s applica la norm mativa vige ente alla data dellla loro prese entazione, fatta comu unque salva a la possib bilità per gli interessatti di adeguarsi alle dispo osizioni del presente Regolament R to Edilizio. 91 e di Comune Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Allegatto A: Gloss sario Al fine di individuare e controllare i requisiti ediliizi ed urbanistici delle e trasforma azioni d interv venti edilizi,, sono assu unti dal pres sente Rego olamento Ed dilizio d'uso del suolo e degli enti termini, di seguitto elencati con le relative defin nizioni. In caso di te ermini i segue precisatti in altri sttrumenti no ormativi co omunali, il Regolamen R si riferisce a tali to Edilizio s definizio oni. a netta: è la misura che c si consiidera ai fini dell’individ duazione de egli spazi frruibili Altezza ed è misurata dal piano di pavimento p el solaio so ovrastante o tra finito all’inttradosso de d pavimentto finito e intradosso delle struttture emerg genti dal so offitto quan ndo il piano di loro inte erasse risulti inferiore e a metri 0,40. L’altezz za virtuale utile, per i locali ave enti soffitti inclinati, a più pendenze o currvi, è data da al rapporto o tra il volu ume utile dello d spazio o interessa ato e la relativa supe erficie utile. ure: luci e vedute: pe er luci si intendono ap perture che e danno pas ssaggio di aria a e Apertu di luce ma non permettono p o l'affacciam mento; per vedute si s intendon no aperture e che permetttono anche e l'affacciam mento, o dirretto oppurre obliquo o laterale. ggiata: parte della strada destinata allo scorrime ento dei v veicoli; es ssa è Carreg compos sta da una o più corsie di marcia ed, in ge enere, è pa avimentata e delimitata da strisce di margine. e stradale: limite uale risulta a dagli attti di della prroprietà sttradale qu Confine acquisiz zione o dalle fasce di esproprio del d progettto approvatto; in manc canza, il co onfine è costittuito dal cig glio esterno o del fosso di guardia a o della cu unetta, ove e esistenti, o dal piede della scarpa ata se la strrada è in rilevato o da al ciglio sup periore della scarpata se la a. strada è in trincea cio: è la su uperficie pia ana o curva a delimitata a dai vari sp pigoli - vertticali, Fronte dell'edific nati - che delimitano una faccia a esterna dell'elevaziione dell'ed dificio orizzonttali e inclin stesso, senza tene er conto di sporti agg gettanti ape erti aventi profondità p inferiori a metri 1,50 . e: si definis sce parete finestrata, f un fronte dell'edificio d dotato di una u o Pareti finestrate più ape erture aven nti i requisiti di vedutte. Si definiscono pros spicienti du ue pareti, di d cui anche una u sola fin nestrata, che c si frontteggiano interessando o l'affacciam mento direttto di almeno una vedu uta. Per afffacciamento diretto, si intende la proiezio one ortogo onale, o al piano della d veduta a, del suo asse a median no. rispetto enziale, ge eneralmente e destinato o alla Pensiliina: manuffatto apertto a caratttere pertine protezio one di ingre essi e apertture; è costituita da struttura in aggetto da alle delimita azioni verticali di un edifficio, sormo ontata da co opertura in materiale durevole. ufatto aperrto a caratttere pertin nenziale, generalmen g nte destina ato al Pergolato: manu no di tende e, stuoie e piante ram mpicanti, è costituito da d struttura a in elementi in sostegn legno o metallo. d un edificio: porzio one di spaz zio racchius sa tra due solai, delim mitata in tu utto o Piano di in parte e da paretii perimetra ali, o anche e priva di pareti p perim metrali; il s solaio supe eriore può pre esentarsi piano, inclina ato o voltatto. 92 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E Sago oma dell''edificio: figura solida delimittata dalle varie sup perfici - verticali, v orizz zontali, incllinate e cu urve - che contengon no tutte le fronti dell'edificio ste esso e i pianii delle cope erture (fald de, lastrici solari, cope erture a te errazza), co ompresi i balconi b e gli alltri corpi ag ggettanti av venti sporgenza magg giore di mettri 1,80. 93 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio Alle egato B: re equisiti di prestazion ne energe etica e sos stenibilità nell’ediliz zia B.1 Finalità ed ob biettivi gene erali 1. Il co omune, in armonia a co on gli indiriz zzi della po olitica energ getica dell'U Unione euro opea, naziona ale, regiona ale e prov vinciale dis sciplina con n il presen nte allegatto gli interrventi program mmatici e operativi o in materia dii riduzione del consum mo energetico e l’utiliz zzo di energia a da fonti rinnovabili r nel settore e dell’edilizia al fine di d promuov vere lo svilluppo sostenib bile del sistema energ getico conttribuendo a ridurre la dipendenz za energetica e le emiss sioni di gas s a effetto serra. s 2. Il prresente alle egato è inttegrato da ulteriori temi a comp pletamento delle tema atiche concern nenti la sos stenibilità quali q l’uso razionale delle d risorse e idriche e il consumo dei materia ali al fine dii minimizza are gli impa atti ambientali derivan nti dalle cos struzioni ed dilizie e miglio orarne il comfort ambientale inte erno. B.2 Norrma di rinv vio 1. Al fiine di evita are la duplicazione di norme, di nozioni e requisiti r tec cnici già previsti da disposizioni di legge l dello Stato e de ella Regione e Lombardia a, in materria di: metodologia per il calco m olo delle prrestazioni energetiche integrate d degli edifici; ap pplicazione di requisiti minimi in materia di prestazion ni energetiche degli ed difici; re endimento degli d impianti termici o di climatizzazione; crriteri generrali per la certificazion c ne energetiica degli ed difici e per il trasferim mento de elle relative e informazio oni in sede di compravendita e lo ocazione; - ispezioni perriodiche deg gli impianti di climatiz zzazione; arantire la qualificazio one e l'indip pendenza degli d espertti incaricati della - crriteri per ga ce ertificazione e energetic ca e delle is spezioni deg gli impianti; è fatto esplicito riichiamo e rinvio r alle disposizioni di settore e pro temp pore vigenti e in particolare: - - 9.08.2005 n. 192; al decreto legislativo 19 el Presidentte della Rep pubblica 2 aprile 2009 9 , n. 59; al decreto de 3.03.2011 n.28; al decreto legislativo 03 2 n. 24 4; alla legge regionale 11 dicembre 2006, zione della Giunta Reg gionale n. VIII/8745 V d 22/12/2 del 2008. alla deliberaz B.3 Am mbito di app plicazione 1. Ai fini f del con ntenimento dei consumi energettici e della a riduzione delle emis ssioni inquinanti, fatte sa alve le ecce ezioni di cu ui alle dispo osizioni di settore vige enti e fatte salve cifiche esclusioni operate negli articoli se eguenti, le disposizioni del pres sente le spec allegato o si applica ano a tutte e le categorie di edific ci, così com me classific cati in base e alla destinazione d’uso o indicata all’articolo a 3 del Decre eto del Pres sidente della a Repubblic ca 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di: ne e realizz zazione di edifici di nuova n costrruzione e d degli impianti in a) progettazion ssi installatti; es b) o opere di ristrutturazio one degli edifici e degli d impianti esisten nti, ampliam menti vo olumetrici e installazio one di nuov vi impianti in i edifici es sistenti. 2. Ai fini f dell’uso razionale e delle ris sorse idrich he e di consumo dei materia ali, le disposiz zioni del presente p allegato si applicano, per quan nto di merrito, a tuttti gli interven nti edilizi. 94 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E 3. Sono S comun nque fatte salve, per gli immobili tutelati ai a sensi del decreto leg gislativo 22 gennaio 200 04, n. 42 le e prescrizion ni dettate dall’Ente d preposto alla tutela del bene. B.4 Requisiti degli impiianti per la l climatizz zazione in nvernale ovvero per il solo risca aldamento ambientale e e per la produzione p e di acqua calda c sanittaria 1. Ai A sensi della deliberaz zione della Giunta Reg gionale n. VIII/8745 V d del 22/12/2 2008 nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione dii nuova allazione o di ristruttturazione di impiantti termici è obbligattorio proge ettare e insta realiz zzare l’impianto di pro oduzione di energia te ermica in modo m tale da coprire almeno il 50% % del fabbisogno ann nuo di ene ergia prima aria per la produzion ne di acqu ua calda sanittaria attrav verso il con ntributo di impianti i aliimentati da a fonti di Energia rinn novabile. Le biomasse b devono essere utilizza ate nel risp petto delle disposizio oni che la Regione Lomb bardia em mana per il i contenim mento e la prevenz zione degli episodi acuti a di inquinamento atmosferico a o. L coperturra del 50% % del fabbisogno annuo di enerrgia primarria richiesta a per la 2. La produzione di acqua a calda a sanitaria si s intende rispettata r q qualora l’acq qua calda sanitaria s vi da una rete r di tele eriscaldame ento, che sia alimenta ata anche da combus stione di deriv R.S.U U. e/o biogas, o da reflui ene ergetici di un process so produttivo non alltrimenti utiliz zzabili. La presente p dis sposizione si intende rispettata qualora q si u utilizzino pompe di calorre purché siano rispe ettati i valo ori fissati nella n Tabella A.5.1 di cui all’Allegato A della a deliberazione della Giunta G Reg gionale n. VIII/8745 V d 22/12/2 del 2008. Si co onsidera altre esì rispettatto il dispostto di cui sopra qualora a pari fabbiisogno di energia prim maria sia sodd disfatto tram mite il conttributo di impianti alimentati da a fonti di energia rinn novabile, utiliz zzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscald damento. 3. Se S l’ubicazione dell’ed dificio rende impossib bile l’installazione di iimpianti alimentati secondo le dis sposizioni di d cui ai commi 1 e 2, oppure e esistano condizioni tali da edire il loro o sfruttamento ottim male, le pre escrizioni di d cui al p precedente articolo impe possono esserre omesse e. L’eventu uale omiss sione dovrà essere dettagliattamente umentata nella n relazione tecnic ca di cui all’Allegato a B della d deliberazion ne della docu Giunta Regionale n. VIII/8 8745 del 22 2/12/2008. A sensi della delibera azione della Giunta Regionale R n VIII/874 n. 45 del 22/1 12/2008 4. Ai per gli g impianti termici nu uovi o ristru utturati, è prescritta p l’installazion ne di dispos sitivi per la re egolazione automatica a della temp peratura am mbiente ne ei singoli locali o nelle e singole zone e che hanno caratte eristiche di uso ed esposizion ni uniformii, al fine di non determinare sovra riscalda amento per effetto de egli apporti solari e de egli apporti gratuiti d dispos sitivi è aggiiuntiva risp petto ai sisttemi di rego olazione interrni. L’installlazione di detti di cu ui all’artico olo 7, comm mi 2, 4, 5 e 6 del Decreto D Pre esidente de ella Repubblica 26 agos sto 1993, n. n 412 e successive modifiche m ed d integrazio oni, e deve e comunque e essere tecniicamente compatibile con l’eventtuale sistem ma di conta abilizzazione. 5. Ai A sensi della deliberaz zione della Giunta Reg gionale n. VIII/8745 V d del 22/12/2 2008, in tutti gli edifici esistenti, e ap ppartenenti alle categorie E.1 ed d E.2 indica ata all’artico olo 3 del Decrreto del Presidente della Repub bblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di d nuova insta allazione o ristruttura azione dell’impianto termico e in caso d di sostituzione del gene eratore di calore, c devo ono essere e realizzati gli interven nti necessa ari per perm mettere, ove tecnicamen nte possibile, la conta abilizzazion ne e la term moregolazio one del calore per ola unità im mmobiliare. Gli eventu uali impedim menti di nattura tecnica a alla realiz zzazione singo dei predetti p inte erventi dev vono essere e motivati nella relazione tecnica a di cui all’’Allegato B della delibera azione della a Giunta Re egionale n. VIII/8745 del d 22/12/2 2008. 95 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio B.5 Oriientamento o dell’edific cio 1. La posizione degli d edific ci all’interno di un lo otto deve privilegiare p il rapporto tra o e l’ambiente allo scopo di migliorare m il microclim ma interno o, sfruttand do le l’edificio risorse energetiche rinnovabili (in partic colare la radiazione so olare). a di documenta d ati impedim menti di nattura tecnica a e funzionale, gli ediffici di 2. In assenza nuova costruzione c e devono essere e posiz zionati con l’asse long gitudinale principale lungo l la direttrice Est-O Ovest con una u tolleran nza di 45° e le interd distanze fra a edifici con ntigui arantire ne elle peggiorri condizion ni stagionalli (21 all’interrno dello sttesso lotto devono ga dicembre) il minim mo ombreg ggiamento possibile p su ulle facciate e. Gli ambiienti nei qu uali si ono essere disposti a Sud-Est, Sud S e svolge la maggiorr parte dellla vita abittativa devo vest. Gli spa azi che han nno meno bisogno b di riscaldamen r nto e di illuminazione (box, Sud-Ov ripostigli, lavande erie e corridoi) devon no essere preferibilme p ente dispos sti lungo il lato e più freddo o e gli spaz zi più utilizz zati. Le ape erture Nord e servire da cuscinetto fra il fronte me devono essere e collo ocate da Su ud-Est a Su ud-Ovest. massim 3. Al fine f di conc correre ad un uso razionale delle risorse climatiche ed energe etiche nella progettazion p ne di nuov vi edifici deve d esserre controlla ato l’acces sso al sole e agli organismi edilizi, ai sistemi solari attivi e passivi e agli spaz zi di vita esterni med diante o di un app proccio prog gettuale integrato che e controlli l’apporto l en nergetico solare s l’utilizzo e gli efffetti diretti ed indirettii che questo produce sul microclima esterno e sugli ed difici. 4. Al fine di co ontenere la temperratura inte erna degli ambienti e di lim mitare uentemente e i fabbiso ogni energe etici per il raffrescam mento degli edifici, de evono consegu essere adottati sistemi s ch he contribu uiscano a ridurre gli apporti termici dovuti d ggiamento solare durante il reg gime estivo o, considerrando in m modo sinerg gico i all’irrag seguentti aspetti: - ad dozione di sistemi che consento ono la prottezione delle chiusure e maggiorm mente es sposte all’irrraggiamen nto solare; - ad dozione di soluzioni che conse entono la riduzione dell’apporto d o di calore e per irrraggiamentto solare atttraverso le e superfici vetrate. v Tenendo conto di tali aspetti, il progettiista dovrà individuare i le strategie più opportune d soluziioni adotta ate, fornen ndone adeg guata per garantire la massima efficacia delle dimostrrazione. 5. Le soluzioni adottate a d devono, pe er quanto concerne al solegg giamento estivo e o e gestire e in manierra strategic ca il rapporto fra sup perfici controllare l’ombrreggiamento meabilizzate e e verdi, la loro pos sizione in riferimento r al costruitto e predilligere imperm quali materiali m di finitura de elle superfic ci esterne, quelli con n caratteristiche di ele evata riflettan nza della ra adiazione solare. s Le coperture degli edific ci possono essere pro otette dagli effetti e della a radiazione solare con c soluzio oni specific che, quali ad esemp pio la ventilaz zione delle medesime e, i tetti verdi, ecc. Gli spazi di d sosta es sterni, nonché i percors si-ciclopedo onali, devo ono essere e opportun namente ombreggiat o ti. Per qu uanto riguarda il soleggiiamento inv vernale, l’a accesso al sole s agli orrganismi ed dilizi e agli spazi olare dei lu uoghi di so osta) deve e essere atttentamente controlla ato in esterni (in partico relazion ne ad even ntuali ostru uzioni esterrne. In pre esenza di zone z dedic cate ad osp pitare sistemi solari attivi o pas ssivi è ob bbligatorio controllare e il soleggiamento delle medesime, che ga arantisca un’esposizio u one al sole superiore al 70% ve erificata alle e ore v pro ogettuali e delle strattegie adottate in merrito al 12 del 21 dicembre. Delle verifiche orto energetico solare,, deve esse ere data dim mostrazione e nella relazione controllo dell’appo a al titolo abilitativo a e edilizio. illustrattiva allegata 6. Al fiine di conc correre ad un uso razionale delle e risorse cllimatiche ed energetic che e migliora are il bene essere neg gli organismi edilizi e negli sp pazi di vitta esterni nella progettazione di nuovi edifici deve es ssere adotttato approc ccio progettuale integrato o dei flussi e dell’inten nsità dei ve enti e delle e brezze ne ei diversi pe eriodi mirato al controllo 96 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E dell’a anno. In particolare p al fine di proteggere e gli organ nismi ediliz zi esposti ai venti inverrnali preva alenti, devo ono essere e valutati id donei acco orgimenti (quali ad esempio, e barriiere di vege etazione, barriere b natturali) che consentano o di ottene ere tale pro otezione. Al fin ne di utilizz zare l’effettto benefico delle brezz ze estive negli organismi edilizi, devono essere valutatii orientamenti degli edifici in modo tale e da avere e il prospe etto con ci degli spa azi destinatti ad attivittà principale esposto alle brezze estive maggiori affacc e progettua ali e delle strategie s adottate in merito il controllo c prevalenti. Delle verifiche ella direzio one dei ve enti invern nali domin nanti e de elle brezze e estive progettuale de ontrollo delll’apporto energetico e solare, dev ve essere d data dimostrazione prevalenti al co a relazione illustrativa allegata al titolo abilitativo ediliz zio. nella B.6 Tetti T verdi 1. Al A fine di migliorare m la a gradevole ezza della vita v urbana a, di ottene ere un sign nificativo rispa armio enerrgetico e di d ridurre l'inquiname ento, è co onsigliata la realizzaz zione di cope erture a verde, intese e quali coperture continue dotatte di un sistema che utilizza specie vegetalli in grado di adatttarsi e svilupparsi nelle condizioni am mbientali ali coperture sono rea alizzate tra amite un carattteristiche della coperrtura di un edificio. Ta siste ema strutturale che prrevede in particolare p uno u strato colturale opportuno sul s quale radifficano ass sociazioni di specie e vegetali.. L’utilizzo o dell’inve erdimento pensile contribuisce, infatti, al miglioram mento de ell’inserimen nto ambie entale deii nuovi diamenti, alla a regolaz zione del deflusso d de elle precipitazioni, alla regolaziione del insed microclima, alla a protezion ne dall’inqu uinamento acustico a e alla riduzio one della presenza p olvere nell’a aria. di po B.7 Uso U razion nale del verrde 1. Gli G alberi a medio e alto fusto prroiettano ombra sul suolo e sugli edifici a seconda della a forma della chioma, del grado di d copertura a del fogliame e dell’a altezza del sole. s In gene erale, l’effe etto di omb breggiamen nto sul suo olo è modesto per le e chiome a forma fusifo orme e ov voidale, me entre è se ensibile per quelle co on altre fo orme. Sulle e pareti verticali degli edifici, e l’om mbreggiame ento è dete erminato in n modo rile evante in relazione d alberi, diisposti a distanza mo olto ravvicinata fra alla densità degli alberi. Un filare di eggiamento o molto se ensibile anc che con ch hiome a loro, può produrre effettti di ombre ma fusiforme e od ovoida ale. form 2. Nel N periodo estivo le alberature correttame ente localiz zzate produ ucono una serie di effettti positivi sugli s edifici:: - impedisco ono il surris scaldamento delle pare eti opache;; o il comfortt termico degli ambien nti interni; - migliorano ono un ec ccessivo so oleggiamento di eventuali siste emi solari passivi - impedisco presenti; - riducono la l necessità à di scherm mature mob bili artificialii. 3. Una U scelta errata delle essenze arboree pu uò però prrodurre nel periodo in nvernale effettti negativi causati dall’ostruziione al so oleggiamen nto delle s strutture verticali, v mantenendo frredde le pareti p e facilitando fenomeni f d condensa all’intern di no degli ambienti. A nostre latitudini è quindi opportuno utilizzare alberature e a foglia caduca 4. Alle dispo oste in dire ezione sud-e est e sud-o ovest rispettto alla facc ciata consid derata. In tal t modo veng gono mante enuti gli efffetti positiv vi di ombre eggiamento o e raffrescamento du urante la stagiione calda e fortemente ridotti gli effetti negativi du urante la stagione fre edda. La mess sa a dimora di alberi negli orien ntamenti es st e ovest riduce r il carico termic co estivo senz za consegue enze negative sull’irraggiamento invernale. 97 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 5. Delle verifiche progettuali e delle sttrategie ad dottate in merito m all’uso razionalle del d essere e data conttezza nella relazione illustrativa allegata a al titolo abilittativo verde deve edilizio.. B.8 Ges stione delle e acque me eteoriche 1. Nella progetta azione di in nterventi assoggettat a ti a pianific cazione atttuativa, de evono s di convoglia amento, filtrazione e accumullo delle acque a essere previsti sistemi nienti dalle strade, dalle piazze e dalle aree e a parcheg ggio, in mod do da meteoriche proven ere la porrtata mass sima in us scita dalla nuova urrbanizzazion ne, second do le contene indicazioni delle autorità co ompetenti e le meto odologie di d calcolo d disponibili nella ovranno preferire que ei dispositiv vi che garantiscano il più letteratura scientiifica. Si do nza del valo ore della po ortata in us scita e che consentano o il lavaggio o e la possibile la costan d invasii, sia essa periodica p eseguita a mano m o auto omatica. pulizia degli 2. In alternativa a agli invasi potranno essere e adotttati degli interventi i d di tipo “difffuso”, distribu uiti sull’inte era area urbanizzata,, atti a favorire l’inffiltrazione nel suolo (Best Manage ement Prac ctices, BMP P) o interve enti di lam minazione diffusi, d o in nvasi in linea in tubazioni opportun namente so ovradimens sionate. entazione del d piano attuativo dovrà es ssere data dimostrazione 3. Nella docume s di convogliam mento, filtrazione ed accumulo della dettagliiata degli eventuali sistemi acque meteoriche m scelti in co onformità al a livello di prestazione e richiesto dalla norm mativa di setto ore e relativ vo calcolo in relazione e alla carattteristiche specifiche s d del sito in cui si colloca l’interventto, alla pre esenza di corpi idricii superficia ali, alle carratteristiche e del one dei defflussi. terreno, con la vallutazione della capacittà di riduzio gli interventti di nuova costruzione e di ristrutturazione e comportante demolizione 4. Neg e ricosttruzione, de eve essere valutata la a fattibilità tecnica di sistemi s di c convogliamento, filtrazio one e accum mulo delle acque metteoriche prrovenienti dal d coperto o degli edifiici da indirizza are a recup pero per usi compatibiili all’interno o all’este erno dell’edificio. 5. L’ac cqua meteo orica raccoltta deve ess sere accumulata in ido onei serbatoi a cielo aperto o interrrati adegu uatamente dimension nati in funzione dell’’estensione e della zon na di raccolta a e dei volu umi necess sari; essi de evono esse ere dotati di d idonei accessi al sis stema di accum mulo per co onsentirne la periodica manutenzione e di sistemi s di ttroppo pien no tali da veicolare le acq que in ecce esso verso sistemi di infiltrazione e nel terren no o se, ciò ò non bile, verso corpi idrici superficiali. è possib 6. Qua alora non risultasse te ecnicamentte possibile e il recuperro, devono essere adottati preferib bilmente sis stemi di drrenaggio ch he consentano di infiltrare nel terreno le acque a proveniienti dalle coperture, evitando però p l’immiissione dire etta in falda, attraverrso la presenz za di uno strato di terreno idoneo a dete erminare una u filtrazio one delle acque a stesse. 7. Nella relazione e illustrativa a allegata all’atto a abilitativo ediliizio deve essere conte enuta agliata deii sistemi scelti e relativo calcolo c in relazione alle descriziione detta caratterristiche spe ecifiche del sito in cu ui si colloca a l’interven nto, alla prresenza di corpi idrici su uperficiali, alle caratte eristiche de el terreno, con la valutazione d della capacità di riduzion ne dei deflussi, oltre alla descrizione dettagliiata degli interventti di manute enzione da eseguirsi sui sistemi progettati. p B.9 Rec cupero dell lle acque meteoriche m 1. Al fine f della riduzione r d consumo di acqua del a potabile, negli interventi di nuova n costruzione, fatte e salve ne ecessità sp pecifiche co onnesse ad attività produttive e con zioni partic colari, dev ve essere perseguito o l’utilizzo delle acque meteorriche, prescriz raccolte e dalle cope erture degli edifici, pe er l’irrigazio one del verrde pertinen nziale, la pulizia p 98 Com mune di Ronco Briantino R Regolam mento Edilizio E dei cortili c e de ei passagg gi. Le cope erture dei tetti devo ono essere munite di idonei accorgimenti te ecnici atti a convogliare le acque e meteorich he nel siste ema di racc colta per utilizzate. poter essere riu G edifici di nuova cos struzione, con una su uperficie de estinata a v verde pertinenziale 2. Gli supe eriore a 30 00 mq, de evono dota arsi di una a cisterna per la rac ccolta delle e acque mete eoriche, il cui volume e deve essere calcola ato in funzione dei se eguenti parametri: cons sumo annuo o totale di acqua perr irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua s volta dalla superfiicie di racco olta della co opertura, d dall'altezza annuale oggia, dal coefficiente c e di deflusso o, efficienza del filtro. di pio 3. La L cisterna deve esse ere dotata di un siste ema di filtratura per l’acqua in entrata, deve e essere op pportuname ente collegata ad ade eguato reca apito per smaltire l’ev ventuale acqu ua in ecces sso e di un adeguato sistema di pompag ggio per fo ornire l’acq qua alla press sione necessaria agli usi suddettti. L’impianto idrico così formatto non può ò essere collegato alla normale n rette idrica e le sue bocchette devono essere e dotate di dicitura ondo la norrmativa vigente. “acqua non pottabile”, seco B.10 0 Uso razionale delle risorse r idri riche 1. Gli G edifici devono d ess sere concep piti e costrruiti in mo odo da perrseguire il migliore utiliz zzo delle risorse idriche; a tale fine tutti gli edifici di d nuova costruzione devono essere dotati di d impianto o idrico corrredato di dispositivi di riduzion ne del cons sumo di ua potabile,, quali ad esempio, erogazione e differenzia ata, limitattori di flusso degli acqu scariichi, rubine etti a tempo, miscelattori aria/ac cqua frangig getto, cass sette di sca arico dei w.c. con dispos sitivi di ero ogazione diffferenziata del volume e d’acqua, ecc … Neg gli edifici cond dominiali è prescritta l’applicazio l ne di conta atori volum metrici per la a contabiliz zzazione indiv viduale del consumo di acqua potabile, per indurre comporttamenti corretti di rispa armio e razionalizzazio one dei con nsumi. 2. Al A fine di riidurre il co onsumo di acqua pota abile prove eniente da falde sotte erranee, devo ono, inoltre e, essere perseguiti p usi compatibili delle acque me eteoriche, quali q ad esem mpio: risciacquo w.c c., lavaggio autome ezzi, lavag ggio spazi esterni, sistema antin ncendio, inn naffio giard dini, ecc … B.11 1 Recupero o, riciclo e riutilizzo r de ei materialii 1. Al A fine di fa avorire l’im mpiego di materiali m riciclati e/o di recuperro per dim minuire il cons sumo di nuo ove risorse e, negli inte erventi di nuova n costrruzione è c consigliato l’utilizzo di materiali e fiiniture natu urali o riciclabili, che richiedano r un basso c consumo di energia mbientale nel n loro inte ero ciclo di vita. e un contenuto impatto am 2. In particola are, ferme e restando le dispos sizioni vige enti in ma ateria di rifiuti, r è sigliato l’utilizzo di matteriali di recupero con n particolare e riferimento a: cons - inerti da demolizione da impie egare per sottofondi, s riempimen nti, opere esterne; e malte; calcestruzzi; - legno per strutture principali p e secondarie e; - travi e putrelle in ferrro; - mattoni e pietre di recupero pe er murature e; d coperturra coppi, teg gole; - elementi di aniglia, legno, pietra); - pavimentii (cotto, gra d materiali con alto contenuto di materia a riciclata c come ad esempio: - impiego di fibra di ce ellulosa, fibra di legno, legno cem mento, plas stica, alluminio, ecc… L d materiali ecosostenibili deve di e comunque garantire il rispetto delle 3. L’impiego norm mative rigua ardanti il ris sparmio en nergetico e la qualità acustica a degli edifici. 99 Comune e di Ronco no Briantin Regolame ento Ed dilizio 4. Nel caso in cui il pro ogetto pre eveda la realizzazion ne di rilevati, re-in nterri, riempim menti, sotttofondazion ni, deve essere pe erseguito l’impiego di materia ali e compon nenti deriva anti da attiv vità di riciclaggio. 5. Se l’intervento l o prevede demolizioni d a , sbancamenti devono essere perseguite azioni per il riutilizzo, r ill riciclaggio o e il recu upero di materiale m in nerte secon ndo le mod dalità consenttite dalla no ormativa viigente. 100