TITOLO TESI: “I CONTRATTI NELL`E.COMMERCE E LA

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TITOLO TESI: “I CONTRATTI NELL`E.COMMERCE E LA
TITOLO TESI: “I CONTRATTI NELL’E.COMMERCE E LA TUTELA DEL
CONSUMATORE”
MATERIA:
DIRITTO COMMERCIALE
Brandani Natascia
Matricola 17284
RIASSUNTO
La New Economy ha attraversato tre fasi distinte cronologicamente.
Negli anni sessanta e settanta le aziende californiane divennero le prime produttrici al
mondo di hardware (unità funzionale del computer), vale a dire delle componenti
strutturali dei computers. Dalla produzione dei microprocessori queste imprese
passarono poi a produrre i computer stessi, in concorrenza con la International Business
Machines Corporation (I.B.M.) della East Coast statunitense.
Nella seconda fase, vennero sviluppati e commercializzati su larga scala i softwares
(programmi con istruzioni operative per elaborazioni informatiche). Di questo settore la
Microsoft di Seattle divenne ben presto regina incontrastata. Una caratteristica di questa
seconda fase è la redditività marginale crescente che accompagnava la
commercializzazione dei softwares, la ricerca per lo sviluppo di un nuovo software
appariva costosa, ma una volta che il prodotto si era affermato sul mercato, fabbricarne
copie in gran quantità costava pochissimo.
La premessa della terza fase si trova già nella prima e seconda fase. Ufficialmente si fa
risalire l’idea di connettere in rete i computer al sistema Arpanet, (1969), sistema di
connessione e dialogo tra due o più computers voluto e sviluppato dal Pentagono.
Questo sistema è stato creato dal Dipartimento delle Difesa degli Stati uniti d’America
con lo scopo di sviluppare una rete di elaboratori indipendenti che in caso di attacco
nucleare ad una sua parte fossero in grado comunque di continuare ad operare ed a
scambiare informazioni. Bisogna però attendere gli anni ottanta perché alcune università
inizino ad usufruire delle potenzialità di Arpanet per scambiare tra loro informazioni
scientifiche.
Finchè nei primi anni Novanta uno scienziato inglese, Tim Berners-Lee, inventò il
sistema WWW (World Wide Web) che permette tuttora di muoversi all’interno della
Rete seguendo precise gerarchie dell’informazione. Il primo browser commerciale risale
al 1994, la Netscape mise gli acquirenti in grado di muoversi e “navigare” da un sito
all’altro semplicemente “cliccando” l’indirizzo Internet di ogni sito.
Aveva così inizio la terza ondata del fenomeno.
Tre sono le qualità che contraddistinguono il fenomeno: interconnessione, velocità,
immaterialità.
Grazie ad Internet la Conoscenza, intesa come Informazione disponibile,è diventata il
reale valore su cui gli Stati, le Imprese e gli individui, “possono” o meglio “devono”
competere per accrescere la propria ricchezza in termini socio-economici, ma non solo.
Nello specifico ho descritto le relazioni intercorrenti tra Stato e impresa, affermando che
ormai il potere in termini di decisioni di politica economica da parte degli Stati
nazionali è diminuito a causa della crescente forza consolidata da parte delle grandi
multinazionali.
Ormai gli Stati hanno assunto solo la qualità di regolatori all’interno dell’arena
economica internazionale, spogliati completamente delle loro tradizionali funzioni.
Tenendo come punto di riferimento della mia analisi la tecnologia dell’informazione, mi
sono chiesta quali potevano essere i vantaggi economici e sociali del commercio
elettronico sia per il mondo delle imprese che per i consumatori. Internet, infatti, ha
rivoluzionato il mondo di “fare” commercio tra gli agenti economici.
Sia le imprese che i consumatori hanno potuto trarre vantaggi considerevoli dal
commercio elettronico, ed è questo il tema principale che ho trattato nel I capitolo
elencando i benefici, ma anche gli svantaggi, di fare business elettronico.
Dopo aver individuato le quattro categorie formali del commercio elettronico vale a dire
il Business to Business, Business to Consumer, Intra Business ed Administration to
Community le ho analizzate sottolineando l’apporto positivo della Rete.
In definitiva la Rete ha voluto dire trasparenza nel mercato, maggiore concorrenza ed
opportunità per tutti gli agenti economici, ma significa anche costruzione di un nuovo
tipo di amministrazione che ha portato alla creazione di vere e proprie città virtuali dove
l’idea di una democrazia rappresentativa diretta non è più solo un’utopia.
Nel secondo capitolo intitolato Disciplina comunitaria e nazionale in materia di
commercio elettronico, ho delineato uno sguardo generale sulle principali disposizioni
comunitarie e nazionali in materia di commercio elettronico.
Ho iniziato scrivendo che l’interesse del Legislatore comunitario per il commercio
elettronico si è manifestato per la prima volta con la Raccomandazione del 94 n. 820,
alla quale ha fatto seguito la Comunicazione del 96/359.
Ma i primi due atti che furono applicati alle contrattazioni effettuate tramite l’utilizzo di
strumenti informatici, furono la Direttiva 85/77/CE in materia di contratti fuori dai
locali commerciali, e la Direttiva n. 97/7/CEE relativa alla protezione dei consumatori
dei contratti a distanza.
Questi provvedimenti nonostante siano nati in periodi differenti, sono applicabili alle
negoziazioni telematiche.
Ma è con la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici della società
dell’informazione che il Legislatore comunitario definisce in modo chiaro e deciso gli
obblighi sia di informazione commerciale che modalità di pagamento che il “fornitore”
del servizio deve rendere consultabili non solo al consumatore finale ma anche alle
autorità competenti.
Per quanto riguarda la normativa nazionale, si è cercato di adattare le norme che
disciplinano i contratti cartacei agli accordi telematici.
Poi il Legislatore nazionale attraverso una serie di Decreti Legislativi ha introdotto una
serie di Direttive europee volte ad aumentare la fiducia del consumatore nei confronti
del commercio elettronico, in particolare il Decreto Legislativo n. 70/2003 di attuazione
della Direttiva 200/31/CE.
Nel secondo capitolo ho anche parlato delle norme di autoregolamentazione che si sono
sviluppate in questo ambito e della loro importanza.
Nella prima parte del terzo capitolo ho parlato del dominio, della sua rilevanza e delle
regole che le Naming Autority seguono nella sua assegnazione.
Ho poi approfondito i passi che un impresa deve compiere per aprire un attività
commerciale in internet analizzando i contratti di Hosting ed Housing.
Nel prosieguo ho affrontato le dinamiche che regolano il contratto elettronico ed in
particolare:
• le trasttative e la formazione;
• la conclusione;
• l’individuazione delle parti
• l’adempimento.
Inoltre, ho cercato di capire se la pagina Web pubblicata in Rete e contenente le
condizioni contrattuali debba intendersi come offerta al pubblico o come invitatio ad
offerendum.
In effetti ai contratti che si concludono in Rete come offerte pubbliche si applica l’art.
1336 del codice civile, che dispone che l’offerta al pubblico, quando contiene gli
estremi essenziali del contratto vale come proposta.
Dalla risposta se si tratta di offerta al pubblico o invitatio ad offerendum, discenderanno
conclusioni diverse in relazione a tempo e luogo di formazione del contratto.
In generale, in virtù dell’art. 1326 codice civile, li contratto è concluso nel momento in
cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Infatti, l’art. 1335 codice civile stabilisce che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca
e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all’indirizzo elettronico del destinatario, se questi non prova
di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Nel caso in cui, ad esempio, si stia contrattando tramite uno scambio di messaggi di
posta elettronica, il contratto si concluderà nel momento in cui il messaggio di
accettazione giunge all’indirizzo del proponente, quindi non è importante che il
proponente “scarichi” la posta elettronica. Il dato importante è che il messaggio sia a
sua disposizione grazie ad un provider: ciò solo farà applicare la presunzione prevista
dall’art. 1335 codice civile.
Nel caso in cui non si è utilizzato la posta elettronica, il contratto si dovrà ritenere
concluso quando “l’impulso elettronico da parte dell’accettante verrà registrato dal
computer del proponente”.
Per quel che riguarda il luogo della conclusione del contratto, esso si individua
generalmente nel domicilio del proponente quando riceve l’accettazione.
Oppure nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia
dell’accettazione e nel momento in cui viene “scaricato il messaggio di posta
elettronica”.
Si potrebbe identificare, ancora, il luogo della conclusione del contratto, ispirandosi alle
soluzioni suggerite dal principio del criterio del collegamento più stretto indicato dalla
convenzione di Roma del 1980.
Infatti, nel caso di e-mail il luogo di conclusione sarà il luogo fisico dove si trova
collocato il Server del Provider, dove vi sia uno spazio di memoria per la posta
elettronica.
Infine nel quarto e ultimo capitolo ho trattato la difesa del consumatore nel commercio
che si svolge all’interno della Rete delle reti cioè Internet.
Dopo aver spiegato cosa s’intende per consumatore elettronico mi sono addentrato
nell’analisi delle Direttive comunitarie e nei Decreti nazionali che hanno permesso di
costruire quel quadro normativo organico che permette di tutelare il consumatore finale
nella fase di formazione ed esecuzione del contratto.
Inoltre nel paragrafo 5 ho descritto come in base al principio della libera volontà delle
parti sia possibile nel nostro ordinamento formare un contratto in Rete, e come alcune
norme del nostro codice civile siano adattabili anche a strumenti diversi dal documento
cartaceo.
Nell’ultima parte del quarto capitolo mi è sembrato doveroso descrivere sia la
legislazione italiana in materia di reati informatici che la firma digitale con la connessa
conservazione dei documenti.
Ho fato la scelta di descrivere i reati informatici perché mi sembrava normale che oltre a
descrivere le fasi di formazione del contratto, avessi dovuto accennare allo "sforzo”
compiuto dal legislatore nazionale di fare un’opera d’integrazione nel nostro codice
penale a quelle categorie di reati quali possono essere i reati informatici.
Infine il capitolo si chiude parlando dell’utilizzo della firma elettronica, uno strumento
che consente l’autenticazione dei documenti digitali, ossia in forma non cartacea.