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TITOLO TESI: “I CONTRATTI NELL`E.COMMERCE E LA
TITOLO TESI: “I CONTRATTI NELL’E.COMMERCE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE” MATERIA: DIRITTO COMMERCIALE Brandani Natascia Matricola 17284 RIASSUNTO La New Economy ha attraversato tre fasi distinte cronologicamente. Negli anni sessanta e settanta le aziende californiane divennero le prime produttrici al mondo di hardware (unità funzionale del computer), vale a dire delle componenti strutturali dei computers. Dalla produzione dei microprocessori queste imprese passarono poi a produrre i computer stessi, in concorrenza con la International Business Machines Corporation (I.B.M.) della East Coast statunitense. Nella seconda fase, vennero sviluppati e commercializzati su larga scala i softwares (programmi con istruzioni operative per elaborazioni informatiche). Di questo settore la Microsoft di Seattle divenne ben presto regina incontrastata. Una caratteristica di questa seconda fase è la redditività marginale crescente che accompagnava la commercializzazione dei softwares, la ricerca per lo sviluppo di un nuovo software appariva costosa, ma una volta che il prodotto si era affermato sul mercato, fabbricarne copie in gran quantità costava pochissimo. La premessa della terza fase si trova già nella prima e seconda fase. Ufficialmente si fa risalire l’idea di connettere in rete i computer al sistema Arpanet, (1969), sistema di connessione e dialogo tra due o più computers voluto e sviluppato dal Pentagono. Questo sistema è stato creato dal Dipartimento delle Difesa degli Stati uniti d’America con lo scopo di sviluppare una rete di elaboratori indipendenti che in caso di attacco nucleare ad una sua parte fossero in grado comunque di continuare ad operare ed a scambiare informazioni. Bisogna però attendere gli anni ottanta perché alcune università inizino ad usufruire delle potenzialità di Arpanet per scambiare tra loro informazioni scientifiche. Finchè nei primi anni Novanta uno scienziato inglese, Tim Berners-Lee, inventò il sistema WWW (World Wide Web) che permette tuttora di muoversi all’interno della Rete seguendo precise gerarchie dell’informazione. Il primo browser commerciale risale al 1994, la Netscape mise gli acquirenti in grado di muoversi e “navigare” da un sito all’altro semplicemente “cliccando” l’indirizzo Internet di ogni sito. Aveva così inizio la terza ondata del fenomeno. Tre sono le qualità che contraddistinguono il fenomeno: interconnessione, velocità, immaterialità. Grazie ad Internet la Conoscenza, intesa come Informazione disponibile,è diventata il reale valore su cui gli Stati, le Imprese e gli individui, “possono” o meglio “devono” competere per accrescere la propria ricchezza in termini socio-economici, ma non solo. Nello specifico ho descritto le relazioni intercorrenti tra Stato e impresa, affermando che ormai il potere in termini di decisioni di politica economica da parte degli Stati nazionali è diminuito a causa della crescente forza consolidata da parte delle grandi multinazionali. Ormai gli Stati hanno assunto solo la qualità di regolatori all’interno dell’arena economica internazionale, spogliati completamente delle loro tradizionali funzioni. Tenendo come punto di riferimento della mia analisi la tecnologia dell’informazione, mi sono chiesta quali potevano essere i vantaggi economici e sociali del commercio elettronico sia per il mondo delle imprese che per i consumatori. Internet, infatti, ha rivoluzionato il mondo di “fare” commercio tra gli agenti economici. Sia le imprese che i consumatori hanno potuto trarre vantaggi considerevoli dal commercio elettronico, ed è questo il tema principale che ho trattato nel I capitolo elencando i benefici, ma anche gli svantaggi, di fare business elettronico. Dopo aver individuato le quattro categorie formali del commercio elettronico vale a dire il Business to Business, Business to Consumer, Intra Business ed Administration to Community le ho analizzate sottolineando l’apporto positivo della Rete. In definitiva la Rete ha voluto dire trasparenza nel mercato, maggiore concorrenza ed opportunità per tutti gli agenti economici, ma significa anche costruzione di un nuovo tipo di amministrazione che ha portato alla creazione di vere e proprie città virtuali dove l’idea di una democrazia rappresentativa diretta non è più solo un’utopia. Nel secondo capitolo intitolato Disciplina comunitaria e nazionale in materia di commercio elettronico, ho delineato uno sguardo generale sulle principali disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio elettronico. Ho iniziato scrivendo che l’interesse del Legislatore comunitario per il commercio elettronico si è manifestato per la prima volta con la Raccomandazione del 94 n. 820, alla quale ha fatto seguito la Comunicazione del 96/359. Ma i primi due atti che furono applicati alle contrattazioni effettuate tramite l’utilizzo di strumenti informatici, furono la Direttiva 85/77/CE in materia di contratti fuori dai locali commerciali, e la Direttiva n. 97/7/CEE relativa alla protezione dei consumatori dei contratti a distanza. Questi provvedimenti nonostante siano nati in periodi differenti, sono applicabili alle negoziazioni telematiche. Ma è con la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici della società dell’informazione che il Legislatore comunitario definisce in modo chiaro e deciso gli obblighi sia di informazione commerciale che modalità di pagamento che il “fornitore” del servizio deve rendere consultabili non solo al consumatore finale ma anche alle autorità competenti. Per quanto riguarda la normativa nazionale, si è cercato di adattare le norme che disciplinano i contratti cartacei agli accordi telematici. Poi il Legislatore nazionale attraverso una serie di Decreti Legislativi ha introdotto una serie di Direttive europee volte ad aumentare la fiducia del consumatore nei confronti del commercio elettronico, in particolare il Decreto Legislativo n. 70/2003 di attuazione della Direttiva 200/31/CE. Nel secondo capitolo ho anche parlato delle norme di autoregolamentazione che si sono sviluppate in questo ambito e della loro importanza. Nella prima parte del terzo capitolo ho parlato del dominio, della sua rilevanza e delle regole che le Naming Autority seguono nella sua assegnazione. Ho poi approfondito i passi che un impresa deve compiere per aprire un attività commerciale in internet analizzando i contratti di Hosting ed Housing. Nel prosieguo ho affrontato le dinamiche che regolano il contratto elettronico ed in particolare: • le trasttative e la formazione; • la conclusione; • l’individuazione delle parti • l’adempimento. Inoltre, ho cercato di capire se la pagina Web pubblicata in Rete e contenente le condizioni contrattuali debba intendersi come offerta al pubblico o come invitatio ad offerendum. In effetti ai contratti che si concludono in Rete come offerte pubbliche si applica l’art. 1336 del codice civile, che dispone che l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto vale come proposta. Dalla risposta se si tratta di offerta al pubblico o invitatio ad offerendum, discenderanno conclusioni diverse in relazione a tempo e luogo di formazione del contratto. In generale, in virtù dell’art. 1326 codice civile, li contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Infatti, l’art. 1335 codice civile stabilisce che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo elettronico del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. Nel caso in cui, ad esempio, si stia contrattando tramite uno scambio di messaggi di posta elettronica, il contratto si concluderà nel momento in cui il messaggio di accettazione giunge all’indirizzo del proponente, quindi non è importante che il proponente “scarichi” la posta elettronica. Il dato importante è che il messaggio sia a sua disposizione grazie ad un provider: ciò solo farà applicare la presunzione prevista dall’art. 1335 codice civile. Nel caso in cui non si è utilizzato la posta elettronica, il contratto si dovrà ritenere concluso quando “l’impulso elettronico da parte dell’accettante verrà registrato dal computer del proponente”. Per quel che riguarda il luogo della conclusione del contratto, esso si individua generalmente nel domicilio del proponente quando riceve l’accettazione. Oppure nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell’accettazione e nel momento in cui viene “scaricato il messaggio di posta elettronica”. Si potrebbe identificare, ancora, il luogo della conclusione del contratto, ispirandosi alle soluzioni suggerite dal principio del criterio del collegamento più stretto indicato dalla convenzione di Roma del 1980. Infatti, nel caso di e-mail il luogo di conclusione sarà il luogo fisico dove si trova collocato il Server del Provider, dove vi sia uno spazio di memoria per la posta elettronica. Infine nel quarto e ultimo capitolo ho trattato la difesa del consumatore nel commercio che si svolge all’interno della Rete delle reti cioè Internet. Dopo aver spiegato cosa s’intende per consumatore elettronico mi sono addentrato nell’analisi delle Direttive comunitarie e nei Decreti nazionali che hanno permesso di costruire quel quadro normativo organico che permette di tutelare il consumatore finale nella fase di formazione ed esecuzione del contratto. Inoltre nel paragrafo 5 ho descritto come in base al principio della libera volontà delle parti sia possibile nel nostro ordinamento formare un contratto in Rete, e come alcune norme del nostro codice civile siano adattabili anche a strumenti diversi dal documento cartaceo. Nell’ultima parte del quarto capitolo mi è sembrato doveroso descrivere sia la legislazione italiana in materia di reati informatici che la firma digitale con la connessa conservazione dei documenti. Ho fato la scelta di descrivere i reati informatici perché mi sembrava normale che oltre a descrivere le fasi di formazione del contratto, avessi dovuto accennare allo "sforzo” compiuto dal legislatore nazionale di fare un’opera d’integrazione nel nostro codice penale a quelle categorie di reati quali possono essere i reati informatici. Infine il capitolo si chiude parlando dell’utilizzo della firma elettronica, uno strumento che consente l’autenticazione dei documenti digitali, ossia in forma non cartacea.