Art. 4 del decreto legge 98/11

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Art. 4 del decreto legge 98/11
Art. 4. Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla
normativa dell'unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con
le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di
esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i
settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la
stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e
poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei
proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali
consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in
cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di
società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure
sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio
e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa,
dagli enti affidanti.
9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle
procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che
documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza
per l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la
lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
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a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire
elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia
partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza
degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In
ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e
numero degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e
composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al commi 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per
cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su
quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire
a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per
la gestione cosiddetta "in house".
14. Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le
riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno.
15. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo
articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre
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condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino
all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di
conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i
casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono
sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui
agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri
organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi
pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi
soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati
regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa società.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma
21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali
da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto
non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 (leggasi: comma 29 - n.d.r.)
non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un
importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici
direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche
regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi
accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata
della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non
conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13,
nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione
del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al
comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di
apposita
deliberazione
dell'ente
affidante,
alla
data
del
30
giugno
2012;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione
del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al
comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso
investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno
2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante,
rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è
affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora
separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in
mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva
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alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto
i servizi da essi forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto dai commi 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
475.
35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.
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