Circolare n. 291 anno 2016 - Fondo di integrazione salariale (FIS)

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Circolare n. 291 anno 2016 - Fondo di integrazione salariale (FIS)
Studio Gambalonga & Partners
Consulenza del Lavoro
www.studiogambalonga.it
Abano Terme, lì 14.10.2016
A TUTTE LE AZIENDE
LL.SS.
Circolare n.291/2016
Oggetto: Fondo di integrazione salariale (FIS)
Collaborano:
• CdL Giancarlo Gambalonga - Libero Professionista
Gentile Cliente,
• CdL. Riccardo Bettin - Libero Professionista
• CdL Silvia Boldrin – Libero Professionista
• CdL Martino Carrieri – Libero professionista
• CdL Dario Ceccato - Libero Professionista
• CdL Giulia Colombo – Libero Professionista
• CdL Chiara Contino - Libero Professionista
• CdL Fabiola Giornetta – Libero professionista
• CdL Filippo Griggio - Libero Professionista
la seguente per informarLa che l’Inps, con propria Circolare n. 176/2016, ha illustrato la disciplina
del Fondo di integrazione salariale (FIS), introdotto dal D.lgs. n. 148/2015 attuativo della Legge n.
183/2014 (c.d Jobs Act) e divenuto operativo dal 1 Gennaio 2016, rivolto a tutti i datori di lavoro, anche
non organizzati in forma d’impresa, che occupino mediamente più di 5 dipendenti.
In particolare:
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• CdL Luigi Meneghin - Libero Professionista
• CdL Matteo Mori - Libero Professionista
• CdL Cristiana Muz - Libero Professionista
• CdL Marco Salmaso - Libero Professionista
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• CdL Alice Selmin - Libero Professionista
• CdL Nicola Signoretti – Libero professionista
• CdL Luca Torni – Libero Professionista
-
• Dr.. Denny Boscaro
• Dr. Alessandro Quaglio
• Dr.ssa Nicoletta Salmaso
dal 1 Gennaio 2016 sono tenuti al versamento al FIS della relativa contribuzione ( nella nuova
misura dello 0,65%, in precedenza 0,50%), e quindi possono accedere alle relative prestazioni, i
soggetti che risultavano già iscritti all’ex Fondo di solidarietà residuale (ora Fondo di integrazione
salariale), ovvero le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
per gli eventi intervenuti dal 30 marzo 2016 possono accedere alle prestazioni del FIS, con
obbligo di contribuzione dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non
iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma d’impresa,;
a partire dal 1 Luglio 2016, possono accedere alle prestazioni del FIS, con obbligo di
contribuzione dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa,
che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, per eventi intervenuti dalla
medesima data.
• Dr. Loris Tonello
N.B. Ai fini della regolarizzazione dei versamenti dei contributi arretrati, relativamente ai periodi da
gennaio a settembre 2016, l’Inps ha dato come termine il 16 dicembre 2016.
• Dr. Matteo Cavinato - Praticante CdL
Vediamo ora in sintesi la disciplina del FIS.
• Dr.ssa Elisa Chiorlin - Praticante CdL
Campo di applicazione
Il FIS è un ammortizzatore sociale (è una sorta di cassa integrazione) che assicura una tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
-
-
ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro
professionalizzante (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), che abbiano alla data di
presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale,
un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è
stata presentata la domanda (ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività, infortunio,
maternità obbligatoria);
di tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa (quindi ad es. anche gli studi
professionali), che occupano mediamente più di 5 dipendenti, comprese tutte le tipologie di
apprendisti (soglia dimensionale che dev’essere verificata mensilmente con riferimento alla
media occupazionale del semestre precedente), appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO/CIGS e che non hanno
costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 26 e 27
del citato D.lgs. 148/2015.
N.B. Nel settore dell’Artigianato è stato costituito il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, che si è
adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, e quindi le aziende di tale settore non devono iscriversi
e contribuire al FIS.
Prestazioni
Assegno di solidarietà
Esso è una prestazione garantita ai dipendenti di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso di una procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 Legge 223/91, o
al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano degli
accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. Esso può essere concesso per massimo
12 mesi in un biennio mobile.
Via Monte Ricco, n.1 35031 - Abano Terme (PD) - Tel. 049.8247801- Fax 049.8247898
Via Mogno, n.34/1 35012 - Camposampiero (PD) - Tel. 049.7381327 - Fax 049.8591627
Via G. Garibaldi, n. 2 35042 - Este (PD) - Tel. 049.8247801 - Fax 049.8247898
[email protected]
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• CdL Giancarlo Gambalonga - Libero Professionista
• CdL. Riccardo Bettin - Libero Professionista
• CdL Silvia Boldrin – Libero Professionista
• CdL Martino Carrieri – Libero professionista
• CdL Dario Ceccato - Libero Professionista
Va presentata domanda in via telematica alla struttura territoriale competente Inps per unità
produttiva entro 7 giorni dall’accordo sindacale, e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio
entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Assegno ordinario
Esso è una prestazione, ulteriore rispetto all’assegno di solidarietà, garantita ai dipendenti di datori di
lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti di tutte le tipologie,
nel semestre precedente l’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per le:
• CdL Giulia Colombo – Libero Professionista
• CdL Chiara Contino - Libero Professionista
-
• CdL Fabiola Giornetta – Libero professionista
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• Dr. Loris Tonello
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• Dr.ssa Elisa Chiorlin - Praticante CdL
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causali previste per la CIGO, escluse le intemperie stagionali: situazioni aziendali dovute a
eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di
mercato);
causali previste per la CIGS, escluso il contratto di solidarietà (CDS) :riorganizzazione
aziendale; crisi aziendale, esclusa la cessata attività aziendale.
Esso può essere concesso per massimo 26 settimane in un biennio mobile, nel limite di un terzo delle
ore lavorabili nel biennio mobile. Non sono considerati nel computo gli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili (ad eccezione di quelli richiesti dalle imprese industriali ed
artigiane dell’edilizia). La domanda deve essere presentata alla sede territorialmente competente
dell’Inps per unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione
o riduzione dell’orario di lavoro (se fatta prima dei 30 giorni essa è irricevibile, se fatta dopo i 15 giorni,
c’è uno slittamento del temine di decorrenza della prestazione).
Misura delle prestazioni
Viene calcolata con le stesse modalità della CIGO, perciò l’assegno è pari all’80% della retribuzione
globale persa, ridotto del 5,84%, e non deve superare gli importi massimi mensili determinati
annualmente dall’Inps (nel 2016 € 914,96 netti per retribuzioni inferiori a € 2.102.24, € 1.099,70 netti
per retribuzioni superiori).
Durata massima complessiva delle prestazioni
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono
superare i 24 mesi in un quinquennio mobile. La durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite dei
24 mesi nel biennio mobile, viene computata alla metà (oltre tale limite viene computata per intero).
Contribuzione al FIS
Contributo ordinario
E’ pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale mensile dei dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori
a domicilio) per i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, e allo 0,65% per quelli con più di
15 dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.
N.B. E’ applicato solo agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Contributo addizionale
E’ pari al 4% della retribuzione persa, dovuto solo nel caso di erogazione, da parte del FIS, di prestazioni
ai lavoratori.
N.B. La norma prevede un limite specifico di accesso alle prestazioni del FIS per ciascun datore di lavoro
(c.d tetto aziendale), pari a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso, che però andrà a regime nel
2022, in quanto nel frattempo è prevista una mitigazione dello stesso, con nessun limite nel 2016, e
passando da dieci volte nel 2017 a cinque volte nel 2021.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.
Studio Gambalonga & Partners
Consulenza del lavoro
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Via G. Garibaldi, n. 2 35042 - Este (PD) - Tel. 049.8247801 - Fax 049.8247898
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