Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili

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Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili
Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili
L’idoneità tecnico professionale imprese e
lavoratori autonomi
Dott. Martini Stefano
[email protected] tel. 0521/865173
tel. 0521/865399
SPSAL - DISTRETTO SUD-EST
AUSL DI PARMA
Piano Nazionale della Prevenzione
2014-2018
Piano Nazionale Prevenzione in Edilizia 2014-18
Da questi deriva il
Piano della Prevenzione 2015-2018 della Regione
Emilia-Romagna
Il Setting 1 «Ambienti di lavoro» contiene il Progetto
1.3 «Prevenzione infortuni e malattie professionali in
edilizia»
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Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e
malattie professionali in edilizia
- vigilanza in particolare riguardo il rispetto
del «minimo etico» (cadute dall’alto,
sprofondamento da solai e coperture,
seppellimento in scavi, folgorazione)
- controllo sull’appropriatezza della
sorveglianza sanitaria attraverso la
«verifica del protocollo di sorveglianza
sanitaria»
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Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e
malattie professionali in edilizia
- Informazione, assistenza e promozione
verso le parti sociali, le figure aziendali
della prevenzione (RSPP, RLS, MC,
Coordinatori, Datori di lavoro,…)
- Elaborazione di progetto formativo per
fornire uno strumento ai docenti degli
istituti per geometri per integrare i
programmi scolastici sui temi della
sicurezza in edilizia
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Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e
malattie professionali in edilizia
- è centrale l’obiettivo di emersione delle
malattie professionali, in particolare dei
TUMORI PROFESSIONALI e delle
PATOLOGIE MUSCOLO
SCHELETRICHE
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Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e
malattie professionali in edilizia
Ci saranno specifici accessi nei cantieri e
nelle aziende agricole per cominciare ad
affrontare anche in questi comparti aspetti
ergonomici del lavoro per prevenire le
patologie muscolo scheletriche e di
esposizione ad agenti fisici e chimici
cancerogeni
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Sorveglianza sanitaria
Nella maggior parte dei cantieri edili vi è un
insieme di lavoratori autonomi, che di fatto sono
senza obbligo di sorveglianza sanitaria
L’allegato XVII del D. Lgs 81/08 prevede che
committente o responsabile lavori richiedano
obbligatoriamente al lavoratore autonomo
attestazione di idoneità sanitaria solo per
esposizione ad amianto o ambienti confinati
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Sorveglianza sanitaria
La presenza dell’attestazione di idoneità
sanitaria costituisce solo un criterio per la
scelta del lavoratore autonomo a cui affidare
i lavori, non è un obbligo (eccezione amianto
o ambienti confinati)
Le visite hanno un significato solo formale e
non servono a fare prevenzione
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LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 89 Definizioni
c. 1, let. l): idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 90 Obblighi del Committente o del
Responsabile dei Lavori.
c. 9, let. a): verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con
le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
autonomi
del
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 90 Obblighi del Committente o del R.d.L.
c. 9, let. b): chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 6 Commissione Consultiva Permanente…
La Commissione Consultiva Permanente ha il compito di:
………
c. 8, let. g): elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i
rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi
c. 1 bis: Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno
strumento
che consenta la
continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con
riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli
organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle
imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale
idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per
la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina
l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel
settore edile.
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Lettura combinata art. 90, c. 9 e Allegato XVII D.Lgs 81/08
Cantieri la cui entità presunta è ≥ 200 uomini-giorno o i cui lavori comportano
rischi particolari di cui all’Allegato XI
Imprese
Lavoratori
Autonomi
a) Certificato di iscrizione CCIAA
si
si
b) DURC
si
si
c) Dichiarazione del DL di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui art. 14 D.Lgs. 81/08
si
no
d) Documentazione attestante la conformità al D.Lgs.81/08 di macchine,
attrezzature ed opere provvisionali
no
si
c) Elenco dei DPI in dotazione
no
si
si
no
g) Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del
Lavoratore Autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08
no
si
h) D.V.R. di cui all’art. 17, c. 1, lett. A)del D.Lgs. 81/08
si
no
Documentazione da presentare/esibire
f) Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e
da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e
CASSA EDILE (solo per esecutrici)
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Lettura combinata art. 90, c. 9 e Allegato XVII D.Lgs 81/08
Cantieri la cui entità presunta è ≤ 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano
rischi particolari di cui all’Allegato XI
Imprese
Lavoratori
Autonomi
a) Certificato di iscrizione CCIAA
si
si
b) DURC
si
si
c) Autocertificazione del DL in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’Allegato XVII D.Lgs. 81/08
si
si
d) Autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai
lavoratori (solo imprese esecutrici)
si
no
Documentazione da presentare/esibire
VERIFICA FORMALE
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 97 Obblighi del DL dell’impresa affidataria
c. 2: Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa
affidataria. Per
la verifica dell’idoneità tecnico professionale
si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
D.Lgs 81/08, art. 96 Obblighi dei DL, Dirigenti e Preposti
c. 2: L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Il DL dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale
di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che ha in subappalto
acquisendo la documentazione di cui alle precedenti tabelle
Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le
imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere acquisendo
dal DL dell’impresa affidataria la documentazione, di cui alle
precedenti tabelle, relativa alla stessa impresa affidataria e alle
imprese e lavoratori autonomi subappaltanti.
LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
D.Lgs 81/08, art. 89 Definizioni
c. 1, let. l): idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento
ai lavori da realizzare.
Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, N, 15081 "In materia di responsabilità
colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a
due fondamentali regole di diligenza e prudenza:
a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico,
accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei
titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e
professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle
concrete modalità di espletamento della stessa;
b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori"... .
VERIFICA SOSTANZIALE