Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili
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Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili L’idoneità tecnico professionale imprese e lavoratori autonomi Dott. Martini Stefano [email protected] tel. 0521/865173 tel. 0521/865399 SPSAL - DISTRETTO SUD-EST AUSL DI PARMA Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 Piano Nazionale Prevenzione in Edilizia 2014-18 Da questi deriva il Piano della Prevenzione 2015-2018 della Regione Emilia-Romagna Il Setting 1 «Ambienti di lavoro» contiene il Progetto 1.3 «Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia» 2 Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia - vigilanza in particolare riguardo il rispetto del «minimo etico» (cadute dall’alto, sprofondamento da solai e coperture, seppellimento in scavi, folgorazione) - controllo sull’appropriatezza della sorveglianza sanitaria attraverso la «verifica del protocollo di sorveglianza sanitaria» 3 Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia - Informazione, assistenza e promozione verso le parti sociali, le figure aziendali della prevenzione (RSPP, RLS, MC, Coordinatori, Datori di lavoro,…) - Elaborazione di progetto formativo per fornire uno strumento ai docenti degli istituti per geometri per integrare i programmi scolastici sui temi della sicurezza in edilizia 4 Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia - è centrale l’obiettivo di emersione delle malattie professionali, in particolare dei TUMORI PROFESSIONALI e delle PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE 5 Progetto 1.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia Ci saranno specifici accessi nei cantieri e nelle aziende agricole per cominciare ad affrontare anche in questi comparti aspetti ergonomici del lavoro per prevenire le patologie muscolo scheletriche e di esposizione ad agenti fisici e chimici cancerogeni 6 Sorveglianza sanitaria Nella maggior parte dei cantieri edili vi è un insieme di lavoratori autonomi, che di fatto sono senza obbligo di sorveglianza sanitaria L’allegato XVII del D. Lgs 81/08 prevede che committente o responsabile lavori richiedano obbligatoriamente al lavoratore autonomo attestazione di idoneità sanitaria solo per esposizione ad amianto o ambienti confinati 7 Sorveglianza sanitaria La presenza dell’attestazione di idoneità sanitaria costituisce solo un criterio per la scelta del lavoratore autonomo a cui affidare i lavori, non è un obbligo (eccezione amianto o ambienti confinati) Le visite hanno un significato solo formale e non servono a fare prevenzione 8 LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 89 Definizioni c. 1, let. l): idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori. c. 9, let. a): verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in autonomi del ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 90 Obblighi del Committente o del R.d.L. c. 9, let. b): chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 6 Commissione Consultiva Permanente… La Commissione Consultiva Permanente ha il compito di: ……… c. 8, let. g): elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi c. 1 bis: Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE Lettura combinata art. 90, c. 9 e Allegato XVII D.Lgs 81/08 Cantieri la cui entità presunta è ≥ 200 uomini-giorno o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI Imprese Lavoratori Autonomi a) Certificato di iscrizione CCIAA si si b) DURC si si c) Dichiarazione del DL di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui art. 14 D.Lgs. 81/08 si no d) Documentazione attestante la conformità al D.Lgs.81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali no si c) Elenco dei DPI in dotazione no si si no g) Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del Lavoratore Autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 no si h) D.V.R. di cui all’art. 17, c. 1, lett. A)del D.Lgs. 81/08 si no Documentazione da presentare/esibire f) Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e CASSA EDILE (solo per esecutrici) LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE Lettura combinata art. 90, c. 9 e Allegato XVII D.Lgs 81/08 Cantieri la cui entità presunta è ≤ 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI Imprese Lavoratori Autonomi a) Certificato di iscrizione CCIAA si si b) DURC si si c) Autocertificazione del DL in ordine al possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII D.Lgs. 81/08 si si d) Autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori (solo imprese esecutrici) si no Documentazione da presentare/esibire VERIFICA FORMALE LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 97 Obblighi del DL dell’impresa affidataria c. 2: Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII. D.Lgs 81/08, art. 96 Obblighi dei DL, Dirigenti e Preposti c. 2: L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3 LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE Il DL dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che ha in subappalto acquisendo la documentazione di cui alle precedenti tabelle Il Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere acquisendo dal DL dell’impresa affidataria la documentazione, di cui alle precedenti tabelle, relativa alla stessa impresa affidataria e alle imprese e lavoratori autonomi subappaltanti. LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE D.Lgs 81/08, art. 89 Definizioni c. 1, let. l): idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, N, 15081 "In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori"... . VERIFICA SOSTANZIALE