L`atto pubblico informatico e la sua conservazione a norma
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L`atto pubblico informatico e la sua conservazione a norma
L’atto pubblico informatico e la sua conservazione a norma di Luca Domenici L'articolo tratta dell'evoluzione normativa in materia di atto pubblico informatico e della sua conservazione a norma. Si rende, pertanto, necessario approfondire gli aspetti teorici e soprattutto pratici, stante le problematiche sottese alla legislazione emanata ed emananda. In particolare, si propongono delle possibili formule redazionali (*). 1. Introduzione L'"Ars Notaria" è stata caratterizzata da un processo di profonda innovazione culminato con le previsioni in materia di atto pubblico informatico e della sua conseguente conservazione a norma. Sono ormai lontani i tempi in cui il Notaio, munito di carta, penna e calamaio, redigeva manualmente l’atto da stipulare. I più recenti interventi legislativi evidenziano, infatti, come si stia rapidamente ed inesorabilmente procedendo verso la dematerializzazione della prestazione professionale e verso il cd “Cyber Notary”1, senza però con questo rinunciare ai più elevati standard di garanzia e trasparenza per il cittadino, che hanno da sempre caratterizzato la funzione notarile. A tale proposito, va osservato che il Notariato si è sempre distinto per la particolare attenzione ed apertura verso le nuove tecnologie. Difatti, le stesse hanno comportato una maggiore efficienza e celerità, nello svolgimento delle quotidiane attività professionali. Il processo di informatizzazione delle procedure ha investito l’attività notarile inizialmente con riguardo agli adempimenti. Si pensi all’introduzione del cd “adempimento unico” in forza del quale per la “registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione (*) Si ringrazia l'Avvocato Flavia Narducci per la preziosa collaborazione e si sottolinea che tale argomento è stato oggetto della relazione presentata dall'Autore alla sessione di studio "I cento anni della Legge Notarile: tra certezze e possibili riforme" del quarto raduno estivo dei Notai d'Italia svoltosi a Capri il 7 e 8 giugno 2013. 1 M. Mirrione, Forma del contratto – L’atto notarile informatico, Argomenti Contratti in generale, in I contratti, 2011, 7, 731 ss. 1 nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche” (art. 1 d.lgs. 9/2000). Si pensi, ancora, alla facoltà di accedere ai registri ipotecari, catastali e della camera di commercio, ed in alcuni casi a quelli dell'Ufficio dello Stato Civile, mediante la procedura telematica. Le riforme legislative da ultimo intervenute, aprendo la via alla formazione e alla conservazione di atti in formato digitale, si iscrivono nel processo di informatizzazione descritto e ne rappresentano il compimento, consentendo di stipulare e conservare un atto senza ricorrere all’impiego della carta, quale mezzo tradizionale sul quale scrivere e successivamente da mantenere per una futura memoria. 2. L’atto pubblico informatico La normativa di riferimento in materia di atto pubblico informatico è dettata dal d.lgs. 110/2010, al quale si deve un'epocale riforma della legge notarile. Il legislatore ha, quindi, imposto al Notaio (nonché al coadiutore e al Notaio delegato) di munirsi, per l’esercizio delle sue funzioni, della firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato2 (art. 23-bis l. 89/1913)3. La definizione di firma digitale è dettata dall’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005 (cd C.A.D.), cui l’art. 23-bis della Legge Notarile rinvia4. Come anticipato la firma digitale, strumento essenziale per la formazione, la trasmissione e la conservazione dell’atto pubblico informatico, 2 Per la definizione di firma digitale la disposizione in analisi rinvia all’art. 1, comma 1, lett. s) del C.A.D. ove si stabilisce che la firma digitale è “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.” 3 In realtà, il Notaio già dal 2002 è munito della firma digitale rilasciata dal C.N.N. che certifica oltre all'identità del titolare del certificato la sua qualifica di Notaio nell'esercizio delle funzioni ai fini dei ccdd adempimenti post-stipula. 4 Si evidenzia che ai sensi del C.A.D. vengono riconosciute diverse tipologie di firma elettronica: la firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Esse si differenziano per il grado di sicurezza che sono in grado di offrire e, conseguentemente, per il diverso valore probatorio. Allo stato delle conoscenze tecniche attuali la firma digitale è quella che offre le maggiori garanzie in termini di sicurezza. 2 viene rilasciata dal C.N.N., che “svolge l’attività di certificatore della firma rilasciata al Notaio per l’esercizio delle sue funzioni” (art. 2-bis l. 577/1949). Il C.N.N., in tale particolare veste, certifica l’identità del titolare del certificato e la sua qualifica di Notaio nell’esercizio delle funzioni. Il legislatore ha, dunque, conferito al C.N.N. il ruolo di certificatore unico ai fini della L.N., dovendosi escludere che il Notaio possa avvalersi di certificati di firma rilasciati da organismi diversi dal C.N.N. per lo svolgimento delle proprie funzioni. Invero, se il Notaio autenticasse una firma o sottoscrivesse un atto pubblico con una firma digitale rilasciata da un altro soggetto certificatore, indicato tra quelli autorizzati nell’apposito elenco del CNIPA5, tale firma digitale di cui egli potrebbe comunque disporre quale privato cittadino sarebbe priva di effetti e una simile evenienza potrebbe aprire la strada a nuove ipotesi di responsabilità professionale6. Il certificato rilasciato dal C.N.N., ai sensi dell’art. 23-ter L.N., deve attestare anche l’iscrizione del Notaio al collegio del distretto, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali. In tal modo, è possibile conoscere in ogni momento se il Notaio è o meno nell’esercizio delle sue funzioni. La gestione del certificato qualificato deve, altresì, garantire l’immediata sospensione o revoca dello stesso, a richiesta del titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il Notaio è sospeso o cessa dall’esercizio delle sue funzioni per trasferimento ad altro distretto o per altra causa (art. 23-ter L.N.). Occorre ricordare, inoltre, che la validità del certificato impiegato dal Notaio per sottoscrivere l’atto pubblico in forma digitale è sottoposto a scadenza e che la sottoscrizione apposta in base a un certificato scaduto o revocato o sospeso equivale a mancata sottoscrizione (articolo 21, comma 3 5 Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) è stato trasformato in DigitPA-Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. 6 M. Sala, L’atto notarile informatico, in Immobili e proprietà, 2011, 1, 40. 3 C.A.D.). Per ovviare a tali inconvenienti i primi commentatori della novella legislativa suggeriscono di apporre all’atto una marca temporale7 ovvero di provvedere rapidamente all’invio dell’atto stesso alla struttura tenuta presso il C.N.N., la quale ricevendo l’atto per la conservazione a norma appone essa stessa una marca temporale8. Il Notaio viene, inoltre, gravato dell’onere di custodire ed utilizzare personalmente il dispositivo di firma (art. 23-ter L.N.). Tale previsione appare, in realtà, ridondante in quanto un simile onere poteva dedursi già dall’art. 32 C.A.D., che prescrive l’obbligo di custodia indistintamente per tutti i titolari di firma digitale9. Passando alla trattazione del regime dell’atto redatto con procedure informatiche, il legislatore ha parificato l’atto pubblico informatico all’atto pubblico “cartaceo”, prevedendo che esso è disciplinato dalle disposizioni della L.N. e da quelle emanate in attuazione della stessa (art. 47 bis, comma 1 L.N.), nonchè da quelle di cui agli articoli 2699 e seguenti del codice civile10. 7 Secondo la definizione offerta dal DigitPA, la marca temporale consiste nella predisposizione di un oggetto contenente l’hash (riferimento univoco al contenuto del documento) del documento informatico al quale si vuole associare un riferimento temporale opponibile a terzi per dimostrarne l’esistenza. La marcatura temporale, in altri termini, garantisce la conservazione del valore legale dei documenti firmati digitalmente anche dopo la scadenza del certificato di firma. Si osservi, infatti, che ai sensi dell’art. 51 D.P.C.M. 30/03/2009 la firma digitale, ancorchè sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. La medesima disposizione è oggi contenuta nel D.P.C.M. 22/2/2013 art. 62 che ha sostituito il precedente D.P.C.M. del 2009. 8 Pare opportuno procedere immediatamente alla conservazione a norma per l’ulteriore ragione che un’eventuale perdita dell’atto nelle more dell’ìnvio alla struttura tenuta presso il C.N.N. genera la responsabilità del Notaio così come avviene in caso di perdita di un originale cartaceo già firmato. 9 S. Chibbaro, La formazione e sottoscrizione dell’originale informatico: norme compatibili e innovazione del d.lgs. 110/2010, in L’atto notarile informatico: riflessioni sul d.lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, Gli atti dei convegni, Fondazione italiana per il Notariato, 1/2011. In assenza di una espressa previsione normativa, nell’ipotesi di violazione dei prescritti obblighi di custodia è possibile rilevare quanto segue. In caso di omessa custodia e conseguente perdita del dispositivo di firma, ove questo non venga abusivamente impiegato da terzi, non pare possibile ipotizzare una fattispecie di responsabilità del pubblico ufficiale, ma sarà suo onere richiedere il rilascio di un altro certificato di firma nel più breve tempo possibile. Al contrario, in caso di utilizzo non personale del dispositivo di firma ove questo sia impiegato da ausiliari del Notaio per apporre la firma digitale su atti diversi da quello pubblico, il Notaio risponde nei confronti dei propri clienti e dei terzi che fanno affidamento su tale strumento (nel primo caso a titolo di responsabilità contrattuale e nel secondo caso a titolo di responsabilità aquiliana). In questo senso C. Menichino, Commento all’art. 23-bis l. not. in AA.VV., L’atto pubblico informatico, Torino, 2011, 23. 10 Per la disciplina della scrittura privata autenticata in via informatica, invece, l’art. 47-bis comma 2 L.N. rinvia all’art. 25 C.A.D. 4 Il legislatore pone quindi una sostanziale equiparazione degli atti pubblici informatici (e delle scritture private autenticate con modalità informatiche) con i corrispondenti analogici sotto il profilo sia della formazione sia della conservazione (art. 47-ter L.N.). In particolare, l’art. 47-ter, comma 2, L.N. prevede che l’atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall’art. 47 L.N. ed è letto dal Notaio mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Pertanto, le norme sull’indagine della volontà delle parti, sulla redazione del documento, sulla lettura personale non sono derogate quando si ricorra alla nuova “forma”, con la conseguenza che il ruolo del Notaio conserva la sua centralità11. Peraltro, in ipotesi di ricorso alla forma digitale, al Notaio è assegnato un ulteriore compito: egli, infatti, è tenuto ad attestare la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti (art. 47-ter, comma 3, L.N.)12. La mancanza della predetta attestazione nell’atto pubblico non determina la nullità, in quanto non risulta alcuna modifica in tal senso nel testo dell'art. 58 L.N.. L’operazione di verifica, però, non potrà essere omessa, dal momento che ove essa avesse esito negativo, costituirebbe un’ipotesi di mancata sottoscrizione e comporterebbe la nullità dell'atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 58 e 51 n. 10 della L.N.13 In definitiva, appare opportuno menzionare l'attestazione della validità dei certificati di firma nella chiusa dell'atto. Alla luce delle novelle sopra brevemente riportate, la formula di chiusura dell’atto pubblico informatico potrebbe assumere il seguente tenore: “Richiesto 11 S. Chibbaro, La formazione e sottoscrizione dell’originale informatico: norme compatibili e innovazione del d.lgs. 110/2010, cit. 12 La citata norma va coordinata con l’art. 25 C.A.D. secondo cui l’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 13 La necessità della verifica del certificato di firma si impone inoltre sotto un ulteriore aspetto. Ai sensi dell’art. 30 C.A.D. il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purchè i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato. Pertanto, a differenza di quanto accade per la firma tradizionale si potranno avere per ciascun soggetto più firme elettroniche diversificate in relazione a diversi livelli d’uso cui sono abilitate, in specie in relazione al valore delle transazioni commerciali per le quali sono destinate ma anche alla qualifica di volta in volta ricoperta dal firmatario. In questo senso F. Delfini, Documento informatico, firme elettroniche e funzione notarile, in AA.VV., L’atto pubblico informatico, Torino, 2011, XXXIV. 5 io Notaio ho ricevuto il presente atto formato su ____ pagine in formato digitale PDF/A14. Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio letto ai comparenti mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, omessa la lettura degli allegati (ove presenti) per espressa e concorde volontà dei comparenti stessi, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, sottoscrivendolo digitalmente alle ore _____ e minuti ____; io Notaio, verificate le sottoscrizioni digitali così apposte, sottoscrivo digitalmente l'atto in presenza dei comparenti medesimi.” Come nel documento cartaceo, anche nell’atto informatico il Notaio appone la propria firma (digitale) successivamente alle firme delle parti (e degli altri soggetti eventualmente intervenuti in atto) ed in presenza delle parti stesse. Tale previsione ha una motivazione “tecnica”, oltre che giuridica, poiché attraverso l’apposizione della firma digitale si chiude il documento informatico con l’estensione “p7m.p7m”. Il legislatore ha reputato tale adempimento di particolare rilevanza tanto da sanzionarne la violazione con la sospensione del Notaio da sei mesi ad un anno (art. 138 L.N.) ovvero con la destituzione in caso di recidiva (art. 142, comma 1, lett. b) L.N.). Va sottolineato che una simile previsione risulta maggiormente afflittiva rispetto alla sanzione applicata per l’omologa violazione commessa nel "mondo degli atti cartacei", ove la sanzione prevista risulta essere la sospensione da uno a sei mesi (art. 138 L.N.). Il legislatore, in altri termini, sembra avere voluto assegnare al Notaio un ruolo di particolare rilievo e responsabilità nella nuova materia degli atti pubblici digitali15. L'attenzione che dovrà esser prestata sarà maggiore rispetto agli atti cartacei, in quanto nella redazione degli atti pubblici informatici non sarà 14 Va evidenziato che la formula proposta omette l’indicazione dei fogli. Tale omissione si giustifica in ragione del fatto che nel formato digitale non ci sono fogli. Inoltre occorre rilevare che non sempre nel formato digitale possono individuarsi le pagine e quindi riportarne il relativo numero nella chiusa dell'atto. 15 E’ stato inoltre rilevato che in mancanza della firma digitale del pubblico ufficiale rogante il documento sottoscritto dalla sole parti non avrà valore neanche di forma scritta e quindi di scrittura priva ai sensi dell’art. 2702 c.c., come invece è stato affermato per l’atto pubblico cartaceo privo della firma del Notaio (Cass. 20/8/1990 n. 8442 in Vita notarile, 1990, 638). In questo senso V. Tagliaferri, Commento all’art. 52-bis l. not., in AA.VV., L’atto pubblico informatico, Torino, 2011, 60. 6 possibile ricorrere a delle vere e proprie postille. Difatti, le postille saranno assorbite direttamente nel corpo dell'atto informatico ovvero non ve ne sarà traccia, visto che una volta firmato l'atto con l'estensione "p7m.p7m" lo stesso risulterà esser immodificabile. L'atto redatto con le modalità in questione ha trovato un'ulteriore conferma normativa per la conclusione dei contratti in materia di appalti pubblici, ove viene prescritta la forma dell'atto pubblico informatico a pena di nullità. Difatti, l'articolo 6, comma 4, d.l. 179/2012, modificando l’articolo 11 del d.lgs. 163/2006 (cd codice dei contratti pubblici), dispone espressamente che "Il contratto e' stipulato, informatico, ovvero, ciascuna stazione in a pena modalita' appaltante, in di nullita', con atto pubblico notarile elettronica secondo le norme vigenti per forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata". La modifica introdotta ha trovato applicazione a decorrere dal giorno primo gennaio 2013 ed ha sollevato talune questioni interpretative, in particolare nell’ambito di applicazione oggettivo della norma e nei rapporti con la disciplina generale sulla forma dei contratti pubblici di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (articoli 16, 17 e 18 del R.D. 2440/1923). I dubbi da più parti espressi hanno trovato un primo chiarimento nella determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 13 febbraio 2013, che ha circoscritto l'ambito di applicabilità della normativa solamente alla "species" di contratto pubblico di cui all’art. 3 d.lgs. 163/2006 e non ha ritenuto applicabile la modifica da ultimo menzionata a qualsivoglia contratto concluso dalla PA16. L’Autorità, inoltre, affronta la questione della forma scritta "ad substantiam" con riguardo a tale particolare categoria di contratti pubblici. 16 Trattasi in particolare, secondo il testuale disposto dell'art. 3 d.lgs. 163/2006 dei contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. Conseguentemente restano esclusi dall’ambito di operatività della novella ad esempio i contratti di compravendita e di locazione stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. 7 In proposito, viene chiarito che tali contratti devono essere redatti, a pena di nullità mediante: a) atto pubblico notarile informatico; b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; c) scrittura privata. Si può osservare, quindi, che la nuova formulazione dell’articolo 11 d.lgs. 163/2006 ha comportato il superamento della tassatività della forma scritta cartacea, prevista in via generale dalla legge di contabilità dello Stato per tutti i contratti della PA (anche ove essa agisca "iure privatorum"), avendo previsto forme alternative "ad substantiam". Solo per la scrittura privata si ritiene ancora ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento, stante il tenore testuale della norma che sembra prescrivere l’impiego della forma elettronica quale unica modalità per la stesura dei soli atti in forma pubblica amministrativa.17 18 2.1 L’atto pubblico informatico: aspetti pratici e problematiche Con particolare riferimento alla sottoscrizione dell’atto pubblico in forma digitale, l’art. 52-bis, comma 1, L.N. dispone che “Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del Notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.” La norma prosegue prevedendo al comma 2 che “Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.” E' "ictu oculi" l'assenza dei fidefacenti tra i soggetti 17 Da ultimo la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici chiarisce il concetto di modalità elettronica richiesta per la stesura dei contratti in forma pubblica amministrativa e a tal proposito precisa che detta espressione può essere intesa anche nel senso che, per la forma pubblica amministrativa, è ammesso il ricorso all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l’attestazione, da parte dell’Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell’operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale. 18 Le osservazioni sopra brevemente illustrate appaiono condivise anche dalla Corte di Conti della Lombardia che con parere n. 97 reso in data 18 marzo 2013 ha concluso per la natura di norma speciale dell’art. 11 d.lgs. 163/2006, come novellato, ed ha affermato l’operatività di un sistema di forme alternative "ad substantiam" rispetto al sistema delineato nella legge di contabilità generale dello Stato. 8 individuati nel secondo comma della norma. Tale omissione deve ritenersi colmabile facendo ricorso all'articolo 51 n. 10 L.N. L’analisi dell'art. 52-bis L.N. consente, inoltre, di svolgere due essenziali riflessioni. In primo luogo, va osservato che il legislatore, così come avviene “nel mondo cartaceo”, anche nell’ipotesi di stipulazione dell'atto pubblico digitale richiede la necessaria presenza dinanzi al Notaio dei soggetti che intervengono al rogito. Una simile precisazione porta ad escludere che sia ammessa la possibilità di stipulare atti notarili “on line” ovvero con l’impiego di mezzi di audio e videocomunicazione19. In secondo luogo, emerge che mentre il Notaio è necessariamente tenuto all’impiego della firma digitale, gli altri soggetti, a vario titolo, intervenuti in atto possono ricorrere a diversi strumenti di sottoscrizione. Tale previsione trova la propria ratio, da un lato, nella volontà del legislatore di agevolare la diffusione dell’atto pubblico informatico, concedendo anche a chi non possieda la firma digitale la possibilità di sottoscrivere lo stesso, dall’altro lato, nella funzione certificatrice del Notaio che colma la minore garanzia offerta dalle modalità alternative di firma20. Il riferimento all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa merita delle considerazioni. Infatti, l’acquisizione della firma, in tale ultima modalità, può avvenire attraverso: a) la scannerizzazione del documento redatto in origine su supporto cartaceo; 19 Come attentamente e correttamente evidenziato in dottrina (M. Nastri, Le opportunità dell’atto pubblico informatico, Notariato 2010, 5, 566), la possibilità di stipulare atti a distanza pone, tra gli altri, problemi di coerenza con l’attuale modello organizzativo del notariato, comportando, di fatto, l’abolizione dei limiti di competenza territoriale. Ad ogni modo potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui i contraenti si trovino in due località diverse dinanzi a due pubblici ufficiali differenti: il primo Notaio autenticherà con la firma digitale la sottoscrizione della parte che si trova innanzi a lui e invierà il documento al secondo Notaio, affinchè questi compia la medesima procedura con la parte che ha dinanzi a sé. 20 F. Delfini, Documento informatico, firme elettroniche e funzione notarile, in L’atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010, Atti e contratti nel diritto civile ecommerciale AA.VV. Milano 2011. 9 b) l’impiego di strumenti ad hoc quali “tablet” o schermi “touch screen” muniti di penne con lettore ottico che riproducano sul video del computer la sottoscrizione apposta dalle parti in presenza del Notaio. Sebbene non vietata dal dato normativo, la prima modalità di acquisizione della firma criticata da parte della dottrina notarile per due ordini di motivi21. In primo luogo, infatti, si osserva che il documento cartaceo conserva, oltre al tracciato della firma, anche ulteriori elementi che consentono al perito calligrafo di risalire alla modalità di apposizioni della sottoscrizione e quindi alla sua autenticità e originalità. La scansione del tracciato grafico, non traducendo questi ulteriori elementi, rischia quindi di dare minori garanzie. In secondo luogo, si rileva che, nonostante l’apparente somiglianza con la firma vergata sul supporto cartaceo, l’immagine digitale della sottoscrizione autografa offre un grado di sicurezza minore ed appare inidonea a fungere da criterio di imputazione della paternità di uno scritto. Invero, mentre la sottoscrizione tradizionale viene apposta dalla parte sul documento, con la conseguenza che può essere da esso scorporata solo a seguito della alterazione del documento stesso, una scansione della firma può essere “copiata” ed “incollata” infinite volte per un numero infinito di documenti, anche all’insaputa del soggetto firmatario. In conclusione, l’impiego di strumenti come “tablet” e “touch screen” per l’acquisizione della firma grafica rappresenta l’alternativa preferibile alla firma digitale propriamente intesa22. 21 G. Navone, Il documento informatico con firma elettronica autenticata, Contratti 2012, 10, 839; F. Delfini, Documento informatico, firme elettroniche e funzione notarile, in AA.VV., L’atto pubblico informatico, Torino, 2011, XXXII. 22 Merita di essere evidenziato che l’immagine digitale di una sottoscrizione autografa non è qualificabile come firma elettronica, neppure semplice o non avanzata. La nozione di firma elettronica (art. 1 comma 1 lett. q) C.A.D.) richiede infatti che vi siano dati elettronici associati ad altri dati elettronici. In altri termini, occorrono da un lato i dati elettronici rappresentanti dal documento e dall’altro i dati elettronici rappresentanti la firma. Tale dualismo, però, manca nel caso in analisi. Peraltro, si osserva che se il problema della imputazione digitale fosse stato risolvibile apponendo in calce al documento la semplice immagine della sottoscrizione autografa non vi sarebbe stata alcuna necessità di dettare una disciplina specifica in materia di documento informatico e di firme elettroniche (in questo senso G. Navone, Il documento informatico con firma elettronica autenticata, cit.). 10 Tuttavia, se il comparente non possiede la firma digitale e il Notaio è privo dei predetti strumenti tecnici per l’acquisizione della sottoscrizione, l’acquisizione della firma grafica, ancorchè modalità meno sicura e dunque poco prudente, appare una soluzione percorribile. Del resto, è fuor di dubbio che il legislatore l’abbia menzionata tra le modalità di sottoscrizione dell’atto pubblico informatico. Occorre, a questo punto, valutare in che modo la disciplina in materia di atto pubblico informatico si coniughi con le esigenze di maggiore tutela da riconoscere nell’ipotesi in cui all’atto intervenga un soggetto analfabeta ovvero che non sappia o non possa sottoscrivere ovvero un soggetto muto o privo dell’udito ovvero ancora un soggetto non vedente o che non conosca la lingua italiana. 2.1.1 L’intervento del soggetto che non sappia o non possa sottoscrivere Nel caso di un soggetto analfabeta la normativa dettata dalla L.N. per gli atti cartacei trova piena applicazione. Infatti, anche per la sottoscrizione dell’atto pubblico informatico andranno predisposte e rispettate le cautele che la L.N. prescrive in tale circostanza, in quanto il comparente, non sapendo leggere, non è in grado di verificare quanto sottoscrive. Pertanto, la peculiare modalità di apposizione della firma non incide sulla necessaria ed irrinunciabile presenza dei testimoni e sulla menzione della dichiarazione della parte della sua incapacità di leggere e scrivere23. Nell’ipotesi del soggetto che sappia leggere e scrivere, ma sia impossibilitato a sottoscrivere per motivi fisici, l’impiego delle firma elettronica potrebbe condurre a un risultato diverso da quello cui si giungerebbe nel caso di sottoscrizione autografa. L’apposizione della sottoscrizione elettronica, infatti, per essere giuridicamente valida richiede che il soggetto sia in grado di digitare il codice “pin”. Pertanto, se la menomazione fisica che affligge il soggetto gli impedisce 23 S. Chibbaro, La formazione e sottoscrizione dell’originale informatico: norme compatibili e innovazione del d.lgs. 110/2010, cit. 11 di sottoscrivere manualmente, ma non di digitare il codice "pin" egli potrà validamente rinunciare alle garanzie previste dalla L.N. e sottoscrivere efficacemente24. 2.1.2 L’intervento del muto e del sordomuto Nel caso del muto o del sordomuto che sappia leggere e scrivere l’art. 57 L.N. prevede che costui dichiari in calce all’atto, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà. Secondo parte della dottrina la citata norma impone al soggetto di redigere tale dichiarazione con scrittura autografa, affinchè la stessa possa ricollegarsi al soggetto privo della parola. Tale essendo l’interpretazione data alla norma e considerato lo stato attuale della tecnologia, la scrittura autografa non potrà essere recepita da un documento informatico con la conseguente irricevibilità dello stesso con le modalità prescritte dall'articolo 57, secondo comma L.N. Ne consegue, che per la ricevibilità dell'atto pubblico informatico sarebbe opportuno un intervento legislativo che consenta di digitare al computer quanto richiesto dalla norma. In attesa di tale novella, si potrebbe applicare anche al muto e sordomuto che sappia leggere e scrivere l'articolo 57, terzo comma L.N. parificandolo al muto e sordomuto che non sappia leggere e scrivere, in quanto egli non può scrivere con la sua abituale grafia sull'atto pubblico digitale. Ciò al fine di evitare una disparità di trattamento ed una inaccettabile irricevibilità dello stesso. 2.1.3 L’intervento del soggetto non vedente Nell'ipotesi di un soggetto non vedente, il quale per definizione non può leggere l'atto, sarà necessaria la presenza di due testimoni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 L.N.. In conformità a quanto statuito dalle sentenze della Suprema Corte25 può ritenersi che anche nella redazione dell'atto pubblico informatico troverà applicazione solamente la L.N. e non anche la legge 3 febbraio 1975 n. 18. 24 S. Chibbaro, La formazione e sottoscrizione dell’originale informatico: norme compatibili e innovazione del d.lgs. 110/2010, cit. 25 Corte di Cassazione sentenza n. 15326/1991; Corte di Cassazione sentenza n. 12437/1997; Corte di Cassazione sentenza n. 4344/2000. 12 Ad ogni modo, qualora il cieco ne faccia espressa richiesta potrà essere assistito da uno o più testimoni di sua fiducia, i quali premetteranno alla propria sottoscrizione le parole "il testimone". Tale ultima dizione non potrà essere acquisita nell'ipotesi in cui l'assistente del cieco ("il testimone") sottoscriva con la "smart card", dal momento che tale modalità di sottoscrizione non ammette ovviamente alcun elemento estraneo ai dati di riconoscimento della sottoscrizione digitale. 2.1.4 L’intervento del soggetto che non conosca la lingua italiana Da ultimo, con riguardo all’intervento in atto di un soggetto che dichiari di non conoscere la lingua italiana, gli articoli 54 e 55 L.N. disciplinano tale fattispecie con riferimento al rogito di un “atto cartaceo”, rispettivamente nell’ipotesi in cui il Notaio conosca la lingua straniera e nell’ipotesi in cui egli non la comprenda. Nel primo caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51 L.N. Nel secondo caso la traduzione in lingua straniera viene redatta da un interprete ed essa dovrà essere posta di fronte all'originale o in calce al medesimo e l'una e l'altro saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51 da ultimo richiamato. L'interprete dovrà, quindi, sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione. La L.N. richiede, dunque, in tale particolare ipotesi l’apposizione di due sottoscrizioni. Non pare, tuttavia, possibile applicare pedissequamente le richiamate norme nell’ipotesi di atto pubblico informatico, poiché trattandosi di un "file" esso può essere sottoscritto una sola volta. Va osservato, inoltre, che le espressioni “in margine”, “in calce”, “di fronte all’originale” utilizzate dalla L.N. possono riferirsi esclusivamente agli atti cartacei, mentre perdono di significato se impiegate per un "file". Infine, sarà opportuno menzionare nella chiusa dell'atto che quest'ultimo è stato letto quanto al testo in lingua italiana dal Notaio e quanto al testo in lingua straniera dall'interprete, il tutto sotto la 13 direzione, il controllo e la vigilanza del Notaio rogante nelle modalità e con le accortezze sopra riportate. 2.2 Gli allegati dell'atto pubblico informatico La novella alla L.N. ha disciplinato compiutamente anche il trattamento degli allegati (art. 57-bis L.N.). In particolare, il legislatore ha prescritto quale regola generale in materia quella dell’omogeneità delle forme, prevedendo che l’allegato debba rivestire la medesima forma del documento che si sottoscrive. Tale previsione fa sì che quando ad un atto digitale deve allegarsi un documento cartaceo, quest’ultimo vada trasformato in documento digitale e viceversa. Il Notaio che si accinge a stipulare un atto pubblico informatico deve preoccuparsi, dunque, di avere tutti gli allegati in formato elettronico ed eventualmente dovrà provvedere a formare una copia informatica del documento cartaceo, certificata conforme ai sensi dell’art. 22 C.A.D. In tema di allegati occorre inoltre menzionare l’art. 51 L.N. che prescrive che “Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.” Ne consegue che se l’allegato all’atto informatico è rappresentato, ad esempio, da una procura sottoscritta digitalmente, presentando i due documenti la medesima modalità di scritturazione ed essendo la procura un atto per il quale l’art. 51 L.N. esclude la sottoscrizione, nessun adempimento è richiesto al Notaio rogante, ad eccezione della verifica della firma apposta dal collega sulla procura26. Successivamente, in sede di spedizione dell’atto per la sua conservazione a norma, il Notaio rogante si limiterà ad inviare anche l’allegato costituito dalla procura in forma digitale. 26 Il medesimo controllo è richiesto anche in presenza di un allegato informatico costituito da un documento di matrice amministrativa. Ad esempio nel caso del C.D.U. in formato digitale, il Notaio dovrà preliminarmente verificarne i requisiti giuridici come per un certificato cartaceo (completezza del contenuto del certificato, corrispondenza dello stesso al bene oggetto dell'atto, provenienza da un soggetto legittimato) nonchè compiere le verifiche tecnologiche sulla sottoscrizione digitale, curando di verificare che il certificato di firma evidenzi l'appartenenza del firmatario alla Pubblica Amministrazione cui il certificato deve essere riferibile. In tema di procedura informatica di verifica dell’autenticità si segnala la pronuncia della Coredi Lombardia del 7/2/2013 n. 133. 14 Al contrario, se la procura è redatta su supporto cartaceo, il Notaio è tenuto ai sensi dell’art. 57-bis L.N. a formarne una copia informatica da inviare per la conservazione a norma unitamente all’originale informatico. Conseguentemente l’originale cartaceo della procura dal punto di vista giuridico viene sostituito dalla copia conforme informatica. Nell’ipotesi di allegati soggetti alla sottoscrizione degli intervenuti in atto nelle diverse qualifiche e del Notaio, premesso il controllo in ordine alla necessaria simmetria delle forme, la procedura da seguire per la firma è la medesima prevista per la sottoscrizione dell’atto pubblico digitale. 2.3 Le copie dell'atto pubblico informatico L’art. 62-bis L.N. dispone che gli atti ricevuti dal Notaio o presso di lui depositati e le scritture private da esso autenticate conservati presso la struttura gestita dal C.N.N. “costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie”. In realtà, come attentamente osservato in dottrina27, rispetto al documento informatico il tradizionale concetto di copia, contrapposto a quello di originale, perde di significato. Difatti, il documento informatico è composto da una serie di “bit” che vengono resi intellegibili all’uomo grazie alla mediazione di un apposito software e di un hardware. Pertanto, esso non è indissolubilmente legato alla materialità del supporto, ma ha una vita autonoma e indipendente da esso, essendo trasferibile da un supporto all’altro pur rimanendo sempre uguale a se stesso28. Pare, dunque, più opportuno parlare di duplicati identici tra loro e non distinguibili dal documento originale29. La distinzione accolta dal legislatore, quindi, rappresenta una mera “fictio”, basata sul sistema di conservazione, ma 27 M. Sala, L’atto notarile informatico, in Immobili e proprietà, 2011, 1 40; G. Arcella, Copie, estratti e certificati, le allegazioni all’atto notarile e la certificazione di conformità all’originale dopo il d.lgs. 110/2010, in L’atto notarile informatico: riflessioni sul d.lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, Gli atti dei convegni, Fondazione italiana per il Notariato 1/2011. 28 S. Chibbaro, Codice dell’amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile, Studio n. 2/IG. 29 M. Nastri, Copie autentiche e documento informatico, Studio n. 3-2006/IG approvato dalla Commissione studi di informatica giuridica il 20/11/2006. 15 il concetto di copia appare ancora utile anche nell’universo digitale nell’ipotesi in cui il supporto del documento originario muti, come nel caso di copia informatica di originale cartaceo e viceversa. Nella L.N. le disposizioni che si occupano delle copie sono gli articoli 68ter (copie di atti a raccolta) e 73 (copie di documenti esibiti). In particolare, la prima norma citata dispone che: quando l’uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge è la parte che può richiedere indifferentemente il rilascio della copia sul supporto cartaceo ovvero informatico, ma in entrambi i casi è richiesta al Notaio la dichiarazione di conformità e l’apposizione della firma. Può dunque accadere che al Notaio venga richiesto il rilascio di una copia informatica di documento cartaceo ovvero, al contrario, di una copia cartacea di un documento informatico. Con riferimento alla prima ipotesi l’art. 22 C.A.D. dispone che “i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere (…) formati in origine su supporto analogico (…) hanno piena efficacia ai sensi degli articoli 2714 e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata”. Lo stesso articolo 22 C.A.D. al secondo comma prevede l’ulteriore ipotesi delle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici, cui riconosce la medesima efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità è attestata da un Notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 C.A.D. In tal caso, la dichiarazione di conformità dovrà riportare tutte le indicazioni richieste dalla legge notarile (compresa la data, ma non necessariamente il numero delle pagine posto che non sempre il formato digitale ne consente l’individuazione). Occorrerà apporre, infine, la firma digitale attestante l’esercizio delle funzioni notarili, che ai sensi dell’art. 24, 16 secondo comma C.A.D. integra e sostituisce l’apposizione del sigillo, esonerando così il pubblico ufficiale da tale ulteriore adempimento. Una possibile formula di conformità per tali fattispecie potrebbe esser così redatta: “Copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, che si rilascia ad uso ____30 composta da ____ pagine. Luogo, data e firma.” Ovvero: “Copia per immagine su supposto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, che si rilascia ad uso _____ composta da ______ pagine. Luogo, data e firma.” L’art. 23 C.A.D. disciplina invece l’ipotesi (opposta) del rilascio di copia cartacea di documento informatico. Si dispone che “le copie analogiche di documento informatico (…) hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Occorre, dunque, dare un contenuto al termine “componenti”, il quale racchiude in sé le informazioni che il Notaio è tenuto ad attestare nella certificazione di conformità. Va osservato, in proposito, che la riproduzione cartacea del documento informatico comporta inevitabilmente la perdita di talune caratteristiche informatiche proprie del documento che il Notaio potrà descrivere al fine di preservare il valore giuridico della copia in relazione al valore giuridico del documento riprodotto.31 Pertanto, nella formula di conformità sarà opportuno riportare il software con cui il documento informatico è stato riprodotto (rectius il formato del 30 Pare opportuno indicare l’uso specifico per il quale copia viene rilasciata al fine di limitarne l’uso abusivo da parte di terzi non autorizzati. In questo senso A. Venditti, Commento all'art. 73 l. not., in AA.VV. L'atto pubblico informatico, commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010, cit. 31 G. Arcella, Copie, estratti e certificati, le allegazioni all’atto notarile e la certificazione di conformità all’originale dopo il d.lgs. 110/2010, in L’atto notarile informatico: riflessioni sul d.lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, Fondazione italiana per il Notariato. 17 documento) nonché il software che ne ha consentito la visualizzazione, al fine di permettere, anche in futuro, la collazione della copia con l’originale informatico. Tali indicazioni consentono, infatti, di individuare lo strumento con cui è possibile leggere il documento originale nonché di ricreare la medesima situazione che si è presentata al pubblico ufficiale in sede di collazione al momento della formazione della copia. La formula di conformità dovrà, altresì, riportare la tipologia di sottoscrizione elettronica impiegata, i dati relativi al certificato, al suo titolare, al suo stato di validità e al Certificatore, nonché l’indicazione dello strumento di verifica impiegato per il controllo del certificato stesso e la menzione della marcatura temporale se apposta e dello strumento di verifica della stessa32. In definitiva, tenendo conto di quanto esposto, una possibile formula di conformità potrebbe assumere il seguente tenore: “La presente copia cartacea, composta di ____ pagine su ____ fogli, è conforme all’originale informatico, munito delle prescritte firme. Il documento informatico riprodotto è stato formato con il software ________ e visualizzato con il software _______. Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue: - da _____ con firma elettronica semplice/avanzata/qualificata/digitale rilasciata dal Certificatore _______ e verificata all’indirizzo www.______ in data ______ alle ore ______; - è stata/non è stata apposta marcatura temporale in data ____ alle ore ____ presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore ______ verificato all’indirizzo. Luogo, data e firma.”33 32 G. Arcella, Copie, estratti e certificati, le allegazioni dell’atto notarile e la certificazione di conformità all’originale dopo il d.lgs. 110/2010, cit. 33 M.Nastri, Copie autentiche e documento informatico, Studio n. 3-2006/IG approvato dalla Commissione Studi di informatica giuridica il 20/11/2006. 18 Può, inoltre, verificarsi il caso del rilascio di copia informatica di documento informatico conservato a raccolta e redatto dallo stesso Notaio che rilascia la copia. A tale riguardo, dispone l’articolo 23-bis C.A.D. che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alla vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta”. La formulazione della citata norma appare analoga a quella utilizzata dal legislatore all’articolo 23 C.A.D. in materia di copie analogiche di documenti informatici. Occorre, dunque, chiedersi quali componenti del documento informatico devono essere verificate nell’operazione di copia. Nell’ipotesi in cui il Notaio rilasci copia di documento informatico conservato a raccolta e da lui stesso rogato, nella formula di copia può inserirsi il numero di repertorio e raccolta, che potrebbero non essere stati riportati nel documento originale, ma che risultano ad esso associati tramite il sistema di conservazione. Può, inoltre, inserirsi nella dizione utilizzata per il rilascio della copia stessa la modalità che attiene alla conservazione dell'originale o all'esistenza di una marca temporale apposta su quest'ultimo. L’indicazione del numero dei fogli, invece, trattandosi di copia informatica non viene riportata, mentre il numero delle pagine può essere inserito ove il formato ne consenta l’individuazione. Quanto al formato del documento originale e alla firma delle parti e del Notaio si tratta di elementi che sono sotto la responsabilità di quest'ultimo e possono essere oggetto di controllo solo sull’originale debitamente conservato e non sulla sua copia. Pertanto, nella fattispecie in questione conformità può essere così esemplificata: 19 una possibile formula di “Copia informatica conforme all'atto informatico repertorio numero ___ raccolta numero ___, composta di pagine ____ (se il formato ne consente l'individuazione), da me stipulato digitalmente e conservato in data ____ nel Sistema di Conservazione a Norma del Consiglio Nazionale del Notariato (ovvero da me stipulato digitalmente e munito di marcatura temporale in data _____ valida e non revocata). Luogo, data e firma.” Nel caso in cui, invece, il Notaio sia legittimato ad estrarre copia di un documento rogato da altro Pubblico Ufficiale (ex art. 57-bis L.N.), egli deve verificare e dare atto della correttezza della firma digitale del collega, attestando che il relativo certificato è valido, non revocato e non scaduto. Nessun controllo spetta, invece, in ordine alle firme delle parti e degli altri soggetti intervenuti in atto, essendo quest’ultima verifica, come già esposto, rimessa alla competenza e responsabilità del Notaio rogante. Nel caso in cui l’atto sia munito di marca temporale è opportuno riportare tale dato nella formula di copia, ove potrà altresì essere indicato il numero di pagine di cui la copia si compone se il formato ne consente l’individuazione. Nell’ipotesi, in analisi, la formula di conformità potrebbe assumere il seguente tenore: "Io sottoscritto ____, Notaio in ___ iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di ____, certifico che la presente copia, composta di ___ fogli per ___ facciate, è conforme al documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con firma digitale, il cui certificato di firma (numero di serie …) è intestato a ___, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di___, è stato rilasciato, per l’esercizio delle funzioni notarili, dal Consiglio Nazionale del Notariato in veste di autorità di certificazione della firma digitale, valido e non revocato è stato verificato positivamente all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/ (oppure con e-Sign, dike -altro) in data ___ alle ore ___ (crl n...). La presente copia è certificata conforme al fine dell'allegazione ex art. 57-bis l. not. del documento informatico all'originale cartaceo. 20 Luogo, data e firma”.34 3. La conservazione a norma dell’atto notarile informatico “Prendi questi documenti, questo contratto di compera sigillato e questa copia aperta e mettili in un vaso di terracotta, affinchè possano conservarsi a lungo”. Il passo riportato, tratto dal Vecchio Testamento (Profezia di Geremia, cap. 32) dimostra che l’esigenza della conservazione documentale era avvertita fin dai tempi antichi. La funzione conservativa, invero, assolve un ruolo complementare all’attività notarile di certificazione e di adeguamento della volontà delle parti, ma parimenti essenziale, sebbene venga talvolta percepita come adempimento secondario e riguardante il solo pubblico ufficiale. La centralità di tale funzione si evince dall’intero ordinamento del notariato e in particolare dall’articolo 1 L.N.35, ove vengono elencate, ancorchè non esaustivamente, le funzioni notarili. Il rilievo primario da sempre riconosciuto alla conservazione del documento è dovuto alla centralità che questo assume nel sistema delle prove civili nonché al ruolo che esso svolge nel sistema della pubblicità legale. Il documento pubblico, infatti, assume una particolare forza nell’ambito del processo civile ed è, inoltre, lo strumento per le principali forme di pubblicità contemplate dall’ordinamento, con la conseguenza che la conservazione dello stesso costituisce un presidio di certezza giuridica per la generalità dei cittadini e per la corretta circolazione dei beni nel corso dei secoli. 34 Si segnala che la dottrina risulta esser divisa sulla messa a repertorio o meno della certificazione di conformità eseguita dal Notaio nei casi in cui la copia venga formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N. per rendere cartaceo un documento informatico (e viceversa) non presente nella raccolta del Notaio stesso. Un primo orientamento ritiene che le predette copie non vadano annotate nel repertorio degli atti tra vivi, in quanto si tratterebbe di fattispecie analoga a quella di cui all'art. 18 D.P.R. 445/2000 mentre altri autori, a fini tuzioristici ritengono necessaria la messa a repertorio anche a fini probatori. 35 Ai sensi dell'art. 1 L.N. "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti." 21 In considerazione delle importanti funzioni assolte dalla conservazione documentale occorre valutare con estrema attenzione la problematica del tutto nuova della conservazione dell’atto pubblico in forma digitale. Tale compito appare particolarmente delicato in considerazione dello stato della disciplina legale della materia. La normativa di riferimento è costituita in primo luogo dagli articoli 43 e 44 del C.A.D.. L’art. 43 dispone che i documenti informatici sono conservati in modo permanente nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 dello stesso C.A.D.. L’art. 44, invece, offre indicazioni generali circa i requisiti del sistema di conservazione. Va precisato, però, che le richiamate regole tecniche non sono mai state emanate. La disciplina tecnica va dunque rintracciata in un atto di fonte secondaria, rappresentato dalla deliberazione del C.N.I.P.A. n. 11/2004. Tale delibera introduce il concetto di conservazione sostitutiva di documenti informatici, disciplinandone il relativo processo, nonché la figura del responsabile della conservazione, quale soggetto tenuto ad organizzare e verificare la corretta funzionalità della struttura, a garantire la sicurezza del sistema di conservazione e la leggibilità dei documenti conservati. Nel 2010 il quadro normativo di riferimento è mutato, in quanto il d.lgs. numero 110 ha introdotto l’articolo 62-bis L.N., ove si dispone che il Notaio per l’attività di conservazione si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato nel rispetto dei principi sanciti dal C.A.D. Con il successivo articolo 68-bis, parimenti introdotto dal d.lgs. 110/2010, il legislatore ha assegnato la regolamentazione, tra gli altri, degli aspetti della conservazione dell’atto pubblico informatico, ad emanandi decreti, non aventi natura regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio 22 nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA. I predetti decreti, però, non risultano ancora oggi emanati. In attesa dell’avvento della disciplina tecnica, il legislatore è recentemente intervenuto in materia con l’articolo 6 comma 5 d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. Si tratta di una disposizione transitoria che individua la struttura predisposta e gestita dal C.N.N., quale soggetto deputato alla conservazione degli atti pubblici informatici e delle scritture private autenticate in forma digitale. Tale previsione si discosta dal sistema di conservazione previsto per gli atti redatti su supporto cartaceo. Per questi ultimi (e per i repertori), infatti, la conservazione è curata dal singolo Notaio “con esattezza e in luogo sicuro” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 L.N.. Con riguardo agli atti redatti in forma digitale un simile onere non appariva, tuttavia, tecnicamente ed economicamente sostenibile da parte del singolo professionista. Ne è conseguito che le primarie esigenze di sicurezza, omogeneità ed economicità hanno indotto ad assegnare il compito della conservazione degli atti in questione ad un organismo centralizzato, nel caso di specie: la Notartel S.p.A.36 La suddetta struttura conserva gli atti notarili informatici, considerati ad ogni effetto di legge “gli originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie” (art. 62-bis L.N.)37 e, nei soli casi previsti dalla legge, consente a soggetti diversi dal Notaio depositario l’accesso agli atti stessi. In tale sistema ogni Notaio è titolare di un proprio archivio che la dottrina ha efficacemente paragonato a delle “cassette di sicurezza informatiche”38 36 Sono state sollevate critiche in merito all'attività di conservazione da parte di Notartel S.p.A, in quanto tale soggetto risulta privo della qualifica di pubblico depositario, mentre l'ordinamento ha da sempre affidato la funzione conservativa esclusivamente ai Notai in esercizio e, successivamente, alla Pubblica Amministrazione per il tramite degli Archivi Notarili. Per un'analisi delle perplessità sollevate sulla questione, tuttavia superate dalla dottrina maggioritaria, si veda M.Mirrione, L'atto notarile informatico, Contratti 2011, 7, 731. 37 Ai sensi dell’art. 62-ter LN nell’archivio informatico vengono, altresì, conservate le copie autentiche degli atti cartacei rogati o autenticati dal Notaio. 38 A. Piraino, L’attuazione del decreto legislativo, le ulteriori prospettive di informatizzazione dell’attività notarile, L’atto notarile informatico: prime riflessioni sul d.lgs. 110/2010, Fondazione italiana per il notariato . 23 indipendenti le une dalle altre e della cui custodia il pubblico ufficiale rimane responsabile. Se ne deve dedurre che tale archivio resta nella esclusiva sfera di competenza del singolo Notaio, a nulla rilevando in proposito la centralizzazione strutturale presso il C.N.N. poiché a quest’ultimo è interdetta la gestione degli archivi e l’accesso agli stessi. Dal punto di vista operativo l’operazione di conservazione consta di una pluralità di passaggi (invio, validazione - o prima esibizione - esibizione). Dopo aver redatto l’atto in formato pdf/A e dopo che le parti ed il Notaio lo hanno sottoscritto è necessario procedere all’invio del cd plico, comprendente tutti i file che compongono l’originale informatico (atto, allegati, marca temporale se apposta) ed il “manifesto” del plico39. In sede di invio del plico il sistema richiede l’inserimento di taluni dati concernenti l’atto (in particolare forma, natura e data dello stesso, nonché il numero di repertorio e di raccolta), le parti (generalità, codice fiscale) ed il file oggetto di invio di cui va indicata la tipologia (scegliendo tra opzioni “atto”, “allegato”, “allegato terzo”40, “marca temporale”). Una volta inviato il plico la procedura di conservazione a norma non può dirsi ancora perfezionata. Infatti il sistema, ricevuto l’atto e gli allegati, verifica che essi siano stati sottoscritti da un Notaio e che i formati dei documenti siano quelli previsti dal Manuale Operativo del C.N.N. e, successivamente, invia alla casella di posta elettronica certificata del Notaio un’e-mail contenente la ricevuta di conservazione ed il link per visualizzare il plico ed effettuare la validazione del medesimo41. 39 Va precisato che l’attuale versione del sistema di conservazione a norma individua dei limiti operativi nell’invio dei file relativi agli originali informatici: è consentito, infatti, inviare un massimo di 15 files per plico con dimensione massima di 8 MB per ogni file e di 60 MB per l’intero plico. Per gli atti cd di grandi dimensioni, ovvero per gli atti che superino le soglie fissate, è stata predisposta una procedura dedicata di conservazione. A quest’ultimo proposito si veda il documento “procedura dedicata per gli atti notarili informatici di gradi dimensioni” versione: 0.3 del 15/02/2013 a cura della Notartel S.p.A. 40 La distinzione in ordine alla tipologia di allegati è dovuta al fatto che gli allegati pubblici/registrati non sono sottoscritti dal Notaio. Pertanto in sede di invio con riguardo a tale particolare categoria di allegati il sistema non segnalerà come errore la mancanza della sottoscrizione digitale. 41 La validazione è un obbligo previsto per il Notaio nel Manuale Operativo. 24 In tale fase, il Notaio è tenuto a verificare che il documento corrisponda a quello inviato, sia correttamente formato e sia leggibile. Qualora il predetto controllo abbia esito positivo si procede alla conferma dell’invio, adempimento che consente la "irreversibile conservazione dell’atto". Tale ultimo passaggio assume, dunque, una rilevanza centrale poiché in mancanza di esso non può essere garantita la leggibilità dei documenti nel tempo. Nel caso in cui, tuttavia, il Notaio riscontri irregolarità, egli potrà rifiutare la validazione e in tal caso occorrerà ripetere l’intera procedura per la conservazione. All'esito della avvenuta validazione viene inviato un messaggio di P.E.C. La fase di esibizione consiste invece nella visualizzazione e consultazione degli originali notarili conservati. Ogni volta che viene richiesta la consultazione di un documento conservato, il sistema invia un messaggio di P.E.C. contenente il link attraverso cui effettuare l’accesso al documento che si intende visualizzare. Sarà quindi necessario compiere la ricerca del plico di interesse attraverso le chiavi di ricerca. Il sistema individuerà i plichi che soddisfano il parametro di ricerca inserito sintetizzando accanto a ciascuno di essi i dati essenziali e lo stato di conservazione (ad esempio se trattasi di atto annullato dall’utente in sede di prima esibizione ovvero di atto conservato o da conservare, "id est" in attesa della conferma in sede di prima validazione). L’attività di conservazione degli atti informatici da parte della struttura in questione perdura fino alla cessazione del Notaio dalle sue funzioni o al suo trasferimento presso altro distretto. A seguito di questi ultimi eventi, gli atti stessi vengono trasferiti agli Archivi notarili secondo un procedimento di deposito assimilabile a quello seguito per gli atti redatti nelle forme “ordinarie”.42 4. L’atto notarile informatico e le ispezioni 42 In tema di conservazione degli atti notarili informatici occorre richiamare, altresì, l’articolo 62-ter L.N. anch’esso introdotto per effetto del d.lgs. 110/2010. Tale norma prescrive che nell’archivio informatico tenuto presso il C.N.N. il Notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni, attestandone la conformità agli originali. La richiamata previsione ha l’evidente funzione di incentivare la digitalizzazione e al tempo stesso di consentire un più rapido e semplice accesso del pubblico agli atti notarili. Resta fermo che l’accesso all’archivio sarà consentito solo ai Notai depositari, i quali renderanno disponibili le copie dei singoli atti così come avviene per le copie degli atti cartacei. La prescrizione di cui alla norma in analisi potrà essere operativa a seguito della emanazione delle regole tecniche di cui all’art. 68-bis L.N. 25 Il legislatore del 2010 ha rimesso la regolamentazione delle ispezioni biennali e straordinarie (articoli da 127 a 134 L.N.) degli atti pubblici informatici ai già richiamati decreti di attuazione del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA. Nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti, il legislatore è tornato sulla questione disponendo con il d.l. 179/2012 art. 6 comma 5 che ai fini dell’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 L.N.43 (e del trasferimento agli archivi notarili) degli atti formati su supporto informatico la struttura del C.N.N. fornisce agli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Pertanto, il corrispondente della consegna degli atti cartacei presso gli archivi notarili è rappresentato, per i documenti informatici, dall’accesso alla struttura tenuta dal C.N.N. da parte degli organi ispezionanti44. In particolare, durante l’ispezione agli organi ispezionanti verrà consentito l’accesso solo con riferimento agli atti oggetto della loro indagine. L’accesso sarà negato una volta conclusa la fase ispettiva con la sottoscrizione del verbale. Parimenti il Notaio può rilasciare le copie degli atti assoggettati ad ispezione, così come già accade nel corso dell’ispezione degli atti cartacei, senza ovviamente recarsi presso l’Archivio notarile45. 43 Va osservato che la norma richiamata non menziona espressamente le ispezioni straordinarie ex art. 78 del regolamento notarile né gli accessi ex art. 93 bis LN. Tuttavia, non si riscontrano argomentazioni in base alle quali si debba escludere l’accesso agli atti digitali nella fattispecie in commento. 44 Per quanto riguarda le ispezioni ordinarie, il calendario delle stesse viene comunicato alla struttura del CNN che alla data stabilita comunicherà al Notaio interessato la consegna degli atti agli organi ispezionanti e consentirà a questi ultimi l’accesso agli atti. 45 Si può, infine, ritenere che nel corso del periodo di ispezione di un atto in forma digitale le tecnologie a disposizione potranno consentire di inserire le annotazioni, purchè però venga data piena visibilità a ciò che si annota e venga data certezza in ordine al momento temporale in cui le annotazioni vengono effettuate. Con specifico riguardo alle annotazioni occorre rilevare un'ulteriore difformità dell'atto pubblico digitale rispetto all'atto cartaceo. La legge (art. 23 R.D. 1737/1924) richiede che esse siano apposte a margine degli atti, ma appare evidente che una simile previsione presuppone l'esistenza di un supporto cartaceo. Pertanto, rispetto all'atto pubblico digitale, ove non è configurabile un "margine" e non è possibile operare modifiche una volta firmato e chiuso con l'estensione "p7m.p7m", le annotazioni dovranno essere effettuate con una diversa modalità. In merito il Manuale Operativo del sistema di conservazione a 26 norma del Notariato dispone che tutte le annotazioni all'atto, quelle attualmente previste e quelle eventualmente richieste dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 110/2010, saranno effettuate con un documento informatico autonomo che si collegherà automaticamente al plico di conservazione contenente atto e allegati, non appena tale funzione sarà resa disponibile nella attuale piattaforma. Il sistema, in altri termini, garantirà che il file con le annotazioni sia "agganciato" al plico e sia con esso consultabile. 27