Piano Casa liguria

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Piano Casa liguria
Guida
al PIANO CASA
della Regione LIGURIA
(aggiornata a dicembre 2015)
SOMMARIO
INTRODUZIONE………………………………………………………………………….……………….. pag. 3
IL PIANO CASA IN LIGURIA……………………………………...…………………………….……. pag. 4
EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico…………………………….…………...pag. 6
EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…………………………….…........pag. 9
EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…...………………….…...pag. 10
ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 11
COME APPLICARE IL PIANO CASA…………………………………………………….………… pag. 12
NORMATIVA DI RIFERIMENTO…………………………………………………………..…... …pag. 14
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INTRODUZIONE
Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per
consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è
stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia
privata.
In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni
individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di
alloggi.
Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la
liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla
Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il
settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto.
A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle
cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito
alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18
mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo
Unico dell’edilizia.
I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una
norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema
capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile.
È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione
delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto
della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a
rischio idrogeologico.
Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di
edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione
anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale.
Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o
meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o
vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela.
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IL PIANO CASA IN LIGURIA
La Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia
e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009.
La legge disciplina interventi per la riqualificazione funzionale, architettonica e statica del
patrimonio edilizio esistente, consentendo l’ampliamento dei volumi esistenti, attraverso
l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la
sostenibilità ambientale degli edifici.
La norma prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a
destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.
Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla
Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione di
abitazioni, ma anche di immobili non residenziali.
Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e
architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile
ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un
investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone.
L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia,
Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di
interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni,
caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale
congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla
legge sul patrimonio edilizio privato.
Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo gli interventi ammessi dal Piano Casa
sono in deroga ai piani urbanistici comunali, ma devono essere conformi al Piano paesaggistico
regionale, ai Piani di Bacino, ai Piani dei Parchi, ai vincoli di tutela ambientale e paesaggistica ed
agli atti di programmazione regionale in materia di commercio.
Il Piano Casa può essere applicato una sola volta su ogni singolo fabbricato, anche condonato.
In un primo momento alla norma era stata data una scadenza temporale. Dopo una serie d i
proroghe, le misure sono diventate a tempo indeterminato.
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Il Piano Casa della Liguria in sintesi
Edifici
Ampliamento
Residenziali
60 mc su
edifici fino a
200 mc
Demolizione
e
ricostruzione
35% su edifici
fino a 2500
mc
20% su edifici
tra 200 mc e
500 mc
40% nei
Comuni
montani
10% su edifici
tra 500 mc e
1000 mc
50% con
delocalizzaz.
Non
residenziali
200 mc su
edifici tra
1000 e
1500mc
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Titolo abilitativo
Esclusioni
Dia
-edifici abusivi
Permesso di
costruire
-aree
inedificabili
Termine per le
istanze
-aree
demaniali
-beni culturali
60% con
delocalizzaz.
nei Comuni
montani
35% su edifici
fino a 10.000
mc
Dia
A tempo
indeterminato
Permesso di
costruire
40% nei
Comuni
montani
50% con
delocalizzaz.
60% con
delocalizzaz.
nei Comuni
montani
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EDIFICI RESIDENZIALI
Ampliamento volumetrico
Aumenti di cubatura previsti dalla legge
La legge regionale consente l’ampliamento degli edifici esistenti, a totale o prevalente
destinazione residenziale, mono o plurifamiliari, di volume non superiore a 1.500 metri cubi, nei
seguenti limiti:
- Gli edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc possono essere incrementati fino
a 60 mc;
- Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 200 e 500 mc possono essere ampliati fino
al 20% per la parte eccedente la soglia di 200 mc;
- Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 500 e 1.000 mc beneficiano di un bonus fino
al 10% per la parte eccedente la soglia di 500 mc;
- Gli edifici di volumetria esistente compresa fra i 1.000 e i 1.500 mc possono usufruire di un
incremento fino ad un massimo di 200 metri cubi.
Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d’uso di locali
accessori ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente.
Le pertinenze di edifici residenziali, staccate da questi e con volumetria non superiore a 200 metri
cubi, possono essere ampliate restando tali oppure con mutamento d’uso nel limite di 60 metri
cubi.
L’ampliamento è ammesso anche per edifici destinati ad
uso socioassistenziale e socio-educativo.
Se gli interventi di ampliamento comportano il
frazionamento dell’unità immobiliare, le unità immobiliari
non possono comunque avere una superficie inferiore a 60
metri quadrati.
Sono possibili ulteriori incrementi:
- Del 10% qualora l’intero organismo edilizio
esistente, comprensivo della porzione oggetto di
ampliamento, venga adeguato alle norme
antisismiche e rispetti i requisiti di rendimento
energetico degli edifici;
- Del 5% se gli ampliamenti sono realizzati su
edifici rurali di valore testimoniale a
destinazione residenziale, compresi quelli
parzialmente diruti. La premialità è subordinata
Gli edifici destinati ad uso
socioassistenziale e socio-educativo sono
gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le
strutture a destinazione sociale e sociosanitaria individuate nell’articolo 44 della
legge regionale 12/2006 “Promozione del
sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii., nonché le strutture
ricettive di cui all’articolo 49, comma 4,
della legge regionale 6/2009 “Promozione
delle politiche per i minori e i giovani” e
ss.mm.ii..
È edificio rurale di valore testimoniale un
immobile realizzato entro il XIX secolo, con
rapporto diretto e funzionale con i fondi
agricoli circostanti, caratterizzato da
riconoscibilità del suo stato originario in
quanto non irreversibilmente alterato nel suo
stato tipologico e nei materiali tradizionali
impiegati.
È edificio diruto un immobile di cui parti,
anche significative e strutturali, siano andate
distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la
possibilità di documentare l’originario
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inviluppo volumetrico e la configurazione
tipologica ai fini della sua ricostruzione
all’obbligo per il proprietario di realizzare gli interventi nel rispetto della tipologia, dei
materiali locali tradizionali (quali le lastre di ardesia, aventi composizione chimica con
presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre
in pietra tipo lose) e delle tecniche costruttive che caratterizzano l’edificio esistente, come
da attestazione del progettista da allegare al permesso di costruire;
- Del 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali, diversi da quelli rurali di valore
testimoniale, si utilizzino lastre di ardesia, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre in pietra
se non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti;
- Del 3% per gli edifici residenziali posti ad altitudine superiore ai 500 metri sul livello del
mare e ricadenti in comuni non costieri
- Del 5% se vengono effettuati almeno due dei seguenti interventi:
- tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a 1 Kw,
- serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 10 mc,
- ripristino di suolo agricolo, classato agrario al catasto rurale al 30 giugno 2009, a condizione che
l’intervento comprenda il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche
fasce liguri e che l’area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell’immobile ampliato e si trovi nell’interno del lotto di pertinenza dell’immobile o comunque
entro un raggio non superiore a 200 metri,
- in zone boscate e pascoli realizzazione di un progetto di ricostruzione del soprassuolo vegetale,
relativamente alla parte di proprietà circostante l’immobile, pari almeno a 20 volte la superficie
dell’immobile ampliato,
- ripristino, previa convenzione con l’amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere,
stradine vicinali d’uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo;
Per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici,
non sono considerati nel computo dell’indice edificatorio:
- le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli
elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte
eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali;
- i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri
fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per
quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento
dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
- l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari
finalizzato all’isolamento acustico.
È inoltre riconosciuto un bonus di 15 metri cubi nel caso di ampliamenti con realizzazione di servizi
igienici per disabili.
Per gli edifici rurali con destinazione non residenziale con volumetria non superiore a 200 metri
cubi, è consentito il mutamento della destinazione d’uso per diventare abitazioni a condizione che
non vengano demoliti.
Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi
Gli ampliamenti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia e sono realizzabili in deroga ai
piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia.
Le norme sul rendimento energetico degli edifici
sono dettate dalla legge regionale n. 22 del 29
maggio 2007 “Norme in materia di energia” e dal
Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 “Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 7
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia”.
Gli interventi di ampliamento devono sempre rispettare:
- le distanze da pareti finestrate degli edifici, in caso di ampliamenti in senso orizzontale e laddove
gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano;
- le indicazioni tipologiche, formali e costruttive degli strumenti urbanistici o degli atti di
pianificazione territoriale vigenti;
- la normativa antisismica e i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici.
Gli interventi non sono cumulabili con altri ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici.
Gli ampliamenti si possono realizzare anche nei Parchi regionali e nel Parco nazionale delle
Cinque Terre, se ammessi dalla normativa del Parco.
Titoli abilitativi
Gli interventi possono essere effettuati con la
presentazione della Dia, denuncia di inizio attività. Per
l’ampliamento degli edifici rurali è invece necessario il
permesso di costruire, subordinato a una convenzione
col Comune con cui il soggetto proponente si impegna
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
necessarie.
La Dia è un’autocertificazione, presentata da
un professionista iscritto agli albi degli
architetti, ingegneri, geometri, periti agrari,
periti edili, che si assume la responsabilità
del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il
carattere di atto privato che viene
protocollato dal Comune
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EDIFICI RESIDENZIALI
Demolizione e ricostruzione
Aumenti di cubatura previsti dalla legge
I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi
assimilabili quali residenze collettive,
esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria
non superiore a 2.500 metri cubi e
che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale possono essere demoliti e
ricostruiti con un incremento fino al 35% del volume
esistente.
È considerato incongruo un edificio
suscettibile di riqualificazione
urbanistica, architettonica e
ambientale perché esposto a rischio
idrogeologico o avente criticità
statico strutturali e incompatibilità
con la zona in cui è insediato.
Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi, l’incremento massimo ammissibile
non può superare i 700 metri cubi.
Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere
demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio
volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti.
In caso di demolizione e ricostruzione di edifici incongrui, con un volumetria massima di 2500
metri cubi, la percentuale di ampliamento del 35% prevista per i Comuni costieri viene innalzata al
40% nei Comuni montani.
Chi delocalizza un edificio esistente da una area con criticità idrauliche e geologiche in un’area
sicura, ha diritto ad un incremento volumetrico pari al 50% del volume geometrico esistente nei
Comuni costieri, e del 60% nei Comuni montani.
Modalità di applicazione degli interventi edilizi
Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito o in altra area idonea a soddisfare le
finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale. In questo caso, i progetti
devono comprendere la sistemazione o l’approvazione della disciplina urbanistica delle aree
liberate dalla demolizione.
Le sostituzioni edilizie sono assentibili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o
operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati, la dotazione di
parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 mq per ogni 10 mc di incremento.
Gli interventi devono essere effettuati in conformità alle previsioni del piano territoriale di
coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa
in materia di rendimento energetico degli edifici contenuta nella LR 22/2007.
Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell’edificio al di fuori del sito e si
pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, sono assentibili mediante
procedura di Conferenza di servizi. Le varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro
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approvazione o controllo di legittimità è riservata all’esclusiva competenza dell’amministrazione
provinciale.
Titoli abilitativi
Per l’avvio degli interventi è necessario richiedere il
permesso di costruire, subordinato a una convenzione col
Comune con cui il soggetto proponente si impegna alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie.
Il Permesso per costruire è un
provvedimento amministrativo
formale cartaceo con numero e data
che autorizza l’attività di
trasformazione del territorio, in
conformità alla pianificazione
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EDIFICI NON RESIDENZIALI
Demolizione e ricostruzione
Per conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale, i Comuni possono
approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% della volumetria
esistente di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, aventi una consistenza non
eccedente 10 mila metri cubi.
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nel vigente
strumento urbanistico comunale.
In caso di demolizione e ricostruzione di edifici incongrui, con un volumetria massima di 10.000
metri cubi, la percentuale di ampliamento del 35% prevista per i Comuni costieri viene innalzata al
40% nei Comuni montani.
Chi delocalizza un edificio esistente da una area con criticità idrauliche e geologiche in un’area
sicura, ha diritto ad un incremento volumetrico pari al 50% del volume geometrico esistente nei
Comuni costieri, e del 60% nei Comuni montani.
Dopo la realizzazione dei lavori, la destinazione d’uso degli immobili non può essere modificata
per 20 anni.
Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere
demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio
volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti.
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ESCLUSIONI
Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e
ricostruzione.
Sono infatti esclusi:
-
-
-
-
Gli edifici abusivi, cioè realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, tranne i
casi in cui la difformità non ha per oggetto i volumi e le superfici;
Gli immobili integralmente condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza
o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Se il condono ha per oggetto solo alcune parti
dell’edificio, le volumetrie sono computate nella volumetria esistente, ma devono essere
sottratte dal calcolo dell’ampliamento;
I fabbricati ricadenti in aree di inedificabilità assoluta in base a normative o atti di
pianificazione territoriale o in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di
bacino non ammettono interventi di ampliamento;
Gli edifici ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
Gli immobili situati nei centri storici, anche se i Comuni possono aver individuato aree o
specifici casi in cui gli ampliamenti sono consentiti;
Gli edifici vincolati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni Culturali e del
paesaggio, d.lgs n. 42/2004, o individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici
generali vigenti;
I fabbricati ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco
regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale
regionale di Montemarcello Magra. A questi edifici si applica la disciplina di ampliamento
stabilita nei relativi Piani. Ogni ente parco può, tuttavia, consentire gli ampliamenti, ferme
restando le esclusioni stabilite dal Piano Casa.
Nei Comuni costieri non è consentito ampliare gli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto
insediativo, nelle strutture urbane qualificate (SU); negli ambiti di conservazione (CE); nelle aree
non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di
profondità di 300 metri, calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.
Ulteriori limiti possono essere stati posti dai Comuni. Prima di progettare un intervento di
ampliamento è quindi necessario una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in cui ricade
l’immobile da sottoporre ai lavori (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”).
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COME APPLICARE IL PIANO CASA
Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati
interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento
burocratico promosso dalla normativa.
È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR
49/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009.
Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli
interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di
presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente
emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire.
Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è
necessario contattare un progettista abilitato.
I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e
dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente.
Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile
vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente.
Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità
del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2015 si può presentare
la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza.
In base al Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che
attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
In caso di ampliamento di edifici rurali o di interventi di demolizione e ricostruzione deve invece
essere richiesto il permesso di costruire. Il proprietario del’immobile o il progettista abilitato deve
presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia.
Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie.
Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del
responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici
comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla
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normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta
entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni,
illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non
si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende
concluso in senso negativo.
Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre
amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una
conferenza di servizi.
Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di
provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di
costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo
pretorio.
Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per
progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del
responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda.
Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa
decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la
richiesta di intervento sostitutivo.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 14/2009 per il rilancio del settore
edilizio, alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni applicative, nonché le maggiori norme
di settore.
Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e
per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio”
Aticolo 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti
locali, conclusa in data 1 aprile 2009, per individuare
misure di contrasto della crisi economica mediante il
riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina
interventi atti a promuovere la riqualificazione
funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche
attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel
contesto di un più generale rinnovo del patrimonio
edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e
degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie
per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la
sostenibilità ambientale degli edifici.
2. La presente legge ha carattere straordinario e le
relative disposizioni hanno validità per ventiquattro
mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono
le seguenti definizioni:
a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio
rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o
continui ad avere un rapporto diretto o comunque
funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti
una riconoscibilità del suo stato originario in quanto
non sia stato irreversibilmente alterato nell’impianto
tipologico, nelle caratteristiche architettonicocostruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche
significative e strutturali, siano andate distrutte nel
tempo senza che ciò inibisca la possibilità di
documentare l’originario inviluppo volumetrico
complessivo e la originaria configurazione tipologica, a
fini della sua ricostruzione;
c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza
comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o
effetti di dequalificazione del contesto nel quale è
inserito per uno o più dei seguenti elementi,
riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del
relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e
7:
1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;
2) localizzazione;
3) funzione;
4) tipologia;
5) dimensione;
6) stato di degrado;
d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socioeducativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le
strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria
individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24
maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato
di servizi sociali e socio-sanitari) e successive
modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive
di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9
aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i
minori e i giovani) e successive modifiche ed
integrazioni;
e) Centro storico: comprende i nuclei insediati
ricompresi in zona classificata di tipo A in base al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque
denominati come “centro storico” dai vigenti
strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei
classificati “Nuclei isolati in regime normativo di
conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime
normativo di mantenimento” (NI-MA) dal vigente
Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP);
f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della
costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30
giugno 2009, sulla base della dichiarazione di
ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente
ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della
normativa previgente, misurato in metri cubi.
Articolo 3
(Ampliamento di edifici esistenti)
1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo
2, a totale o prevalente destinazione residenziale,
mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri
cubi, sono ammessi interventi di ampliamento
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preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità
architettonica, statica e/o energetica dell’edificio
interessato, nei limiti di seguito indicati:
a) per edifici di volumetria esistente non superiore a
200 metri cubi, è consentito un incremento di 60 metri
cubi;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200
metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la
soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per
cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500
metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la
soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per
cento.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili
anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici,
fermo restando il rispetto delle distanze da pareti
finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in
senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali
e costruttive di livello puntuale degli strumenti
urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale
vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico
degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007,
n. 22 (Norme in materia di energia) e successive
modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia) e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore
testimoniale a destinazione residenziale sono
disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4.
4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è
ammesso anche per edifici destinati ad uso
socioassistenziale e socio-educativo.
5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il
frazionamento dell’unità immobiliare interessata, le
unità immobiliari non possono comunque avere una
superficie inferiore a 60 metri quadrati.
Articolo 4
(Incentivazioni e premialità per l’applicazione
dell’articolo 3)
1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3
possono essere incrementate:
a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero
organismo edilizio esistente, comprensivo della
porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli
obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme
antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009
nonché dotato di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di
rendimento energetico degli edifici indicati
nell’articolo 3;
b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli
edifici rurali di valore testimoniale a destinazione
residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti,
come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi
da parte del proprietario o dell’avente titolo, di
realizzare i relativi interventi di ampliamento nel
rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali,
quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica
con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20
per cento e delle tecniche costruttive caratterizzanti
l’edificio esistente, come da attestazione del
progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio
attività (DIA);
c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura
di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di
valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto
con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di
ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
Articolo 5
(Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli
articoli 3 e 4)
1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si
applicano nei confronti degli edifici od unità
immobiliari:
a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo
edilizio od in difformità da esso;
b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate
in assenza o difformità della licenza edilizia o
concessione e non conformi alle norme urbanistiche
ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui
alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e successive modifiche ed
integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre
2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici) e
successive modifiche ed integrazioni;
c) ricadenti in aree soggette a regime i inedificabilità
assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione
territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio
di frana così individuate dai Piani di bacino;
d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per
finalità turistico-ricreative;
e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei
Comuni di individuare porzioni dei medesimi o
specifici casi di applicabilità della legge con
deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del
Consiglio comunale;
f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte
Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
successive modifiche ed integrazioni o comunque
individuati come edifici di pregio dagli strumenti
urbanistici generali vigenti;
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g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle
Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del
Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco
naturale regionale di Montemarcello Magra.
2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli
3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici
ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo,
nei seguenti ambiti e regimi normativi:
a) strutture urbane qualificate (SU);
b) conservazione (CE);
c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di
mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di
profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla
battigia anche per i terreni elevati sul mare.
3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi
da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la
disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani,
salva la facoltà di ogni ente parco di assumere
specifica deliberazione per rendere applicabili le
disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le
esclusioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di
quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, possono individuare parti del
proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui
all’articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di
ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale,
culturale.
Articolo 6
(Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione
residenziale)
1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio
idraulico o idrogeologico, di miglioramento della
qualità architettonica e della efficienza energetica del
patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla
data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui,
possono essere demoliti e ricostruiti con incremento
fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare
edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle
norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009
nonché alla normativa in materia di rendimento
energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e
successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r.
59/2009.
2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su
diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle
previsioni urbanistico-edilizie dello strumento
urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle
distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei
parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro
quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non
computarsi nell’incremento volumetrico, di cui al
comma 1, se interrati.
3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per
cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per
migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito,
il Comune, su proposta dei soggetti che intendano
realizzare gli interventi previsti dalla presente
disposizione, può approvare, mediante la procedura di
Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo
strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di
esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione,
competenze e funzionamento del Comitato tecnico
urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il
progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché
compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei
Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la
sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o,
quanto meno, l’approvazione della disciplina
urbanistica delle stesse.
Articolo 7
(Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici
a destinazione diversa da quella residenziale)
1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica
ed ambientale i Comuni possono approvare interventi
di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo 6
aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione
diversa da quella residenziale mediante la procedura
di Conferenza di servizi atta a comportare modifica
allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi
di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2
della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono
determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il
rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché
compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei
Piani di bacino.
Articolo 8
(Titoli edilizi)
1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono
assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge
regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività
edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e non
sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli
strumenti urbanistici comunali. La DIA per la
realizzazione degli interventi di ampliamento sopra
indicati può essere presentata decorso il termine di cui
all’articolo 5, comma 4.
2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7,
nonché gli interventi di ampliamento di cui all’articolo
4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore
testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti
mediante rilascio di permesso di costruire.
3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite
nella vigente legislazione in materia paesisticoambientale nonché nelle diverse normative di settore
che prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni,
nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli
abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in
materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza
degli edifici.
4. La presentazione della DIA, o la richiesta di
permesso di costruire, deve avvenire entro il termine
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perentorio di cui all’articolo 1, comma 2.
Articolo 9
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16
(Disciplina dell’attività edilizia) e successive
modifiche ed integrazioni)
1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 67
(Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di
solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali,
comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o
interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella SA:
a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le
rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli
edifici a destinazione residenziale o ad essa
assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive;
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali
ascensori, montacarichi, impianti termici, di
climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le
intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte
dalle pertinenti normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali
cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime
della costruzione e non comportanti la realizzazione di
più di un piano in sottosuolo o nel piano terra
limitatamente agli edifici aventi destinazione
residenziale e tipologia diversa da quella
condominiale;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti
richiesti per l’agibilità aventi altezza all’intradosso del
colmo non superiore a metri 2,10;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con
un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle
interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9,
comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori
terra o su coperture piane negli edifici a destinazione
commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente
normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.
3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non
ricomprendere nella SA sempreché contenuta entro il
limite massimo del 30 per cento della SA per edifici
aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro
il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA
eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da
misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge,
se ad uso privato;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza
all’intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma
privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non
riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera
c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a
destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad
uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi
dell’articolo 19.
4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali
vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme
sul risparmio energetico e per migliorare la qualità
degli edifici, non sono considerati nel computo per la
determinazione dell’indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che
comportino spessori complessivi, sia per gli elementi
strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30
centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30
e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli
elementi verticali nonché i solai con struttura
superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i
30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per
gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli
orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore
contribuisce al miglioramento dei livelli di
coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei
muri divisori fra unità immobiliari finalizzato
all’isolamento acustico.
5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi
ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante
Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento
urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi
equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla
superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per
cento per motivate esigenze di qualità architettonica e
di efficienza energetica degli edifici.”.
2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e
successive modifiche ed integrazioni le parole:
“diciotto
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro
mesi”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 3 novembre 2009
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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Ulteriore documentazione
Legge regionale del 1 marzo 2011 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49
(Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio
urbanistico – edilizio)”
Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia (DL Sviluppo)”
Circolare del 12 gennaio 2010 n. PG/2010/4421 “Rettifica della nota di chiarimenti per la
applicazione della L.R. 49/009 (Piano casa) PG 2009/184296 del 28-12-2009”
Circolare del 28 dicembre 2009 n. PG/2009/184296 “Chiarimento su art. 5, comma 1, lettera b)
della l.r. n. 49/2009 (Piano Casa) relativamente alla applicabilità degli ampliamenti previsti negli
articoli 3 e 4 della medesima legge agli edifici od unità immobiliari "condonati con tipologia di
abuso 1"
Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”
Legge regionale del 06 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia”
Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”
Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
Legge dello Stato del 28 febbraio 1985 n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)”
Legge regionale del 5 aprile 2012 n. 9 “Modifiche alla l.r. n.16/08 (Disciplina dell’attività edilizia),
alla l.r. n.25/95 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia),
alla l.r. n.36/97 (Legge urbanistica regionale), alla l.r. n.49/09 (Misure urgenti per il rilancio
dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)”
Per informazioni in tempo reale consulta:
Speciale Piano Casa Liguria
La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com
Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti
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