Piano Casa liguria
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Piano Casa liguria
Guida al PIANO CASA della Regione LIGURIA (aggiornata a dicembre 2015) SOMMARIO INTRODUZIONE………………………………………………………………………….……………….. pag. 3 IL PIANO CASA IN LIGURIA……………………………………...…………………………….……. pag. 4 EDIFICI RESIDENZIALI, Ampliamento volumetrico…………………………….…………...pag. 6 EDIFICI RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…………………………….…........pag. 9 EDIFICI NON RESIDENZIALI, Demolizione e ricostruzione…...………………….…...pag. 10 ESCLUSIONI…………………………………………………………………………………………....... pag. 11 COME APPLICARE IL PIANO CASA…………………………………………………….………… pag. 12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO…………………………………………………………..…... …pag. 14 2 INTRODUZIONE Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici per consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il termine è stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando anche l’edilizia privata. In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato dalla carenza di alloggi. Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. A marzo 2009 l’Esecutivo ha infatti lanciato una pacchetto di interventi per l’aumento delle cubature sugli edifici esistenti, contenenti anche la possibilità di effettuare ampliamenti in seguito alla totale demolizione di un edificio. Interventi da effettuare per un periodo non inferiore a 18 mesi in deroga alla normativa in vigore, prevedendo anche un insieme di semplificazioni al Testo Unico dell’edilizia. I beneficiari di questa tipologia di misure sono i proprietari degli immobili, che avvalendosi di una norma temporanea possono migliorare la qualità della propria abitazione, immettendo nel sistema capitali immobilizzati in grado di sostenere l’occupazione e le attività del comparto edile. È attribuita una notevole importanza anche alla tutela della sicurezza, possibile con l’applicazione delle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, in vigore da luglio 2009. Previsto quindi il rispetto della legislazione in materia antisismica, così come il divieto di effettuare gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico. Dal momento che la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, il percorso normativo per la definizione degli ampliamenti in funzione anticrisi è proseguita su base locale, creando una situazione differenziata sul territorio nazionale. Sono gli enti locali a decidere a quale tipologia di edifici estendere gli interventi, stabilendo o meno il divieto di applicazione della legge per gli immobili anche solo parzialmente abusivi o vincolati, i beni culturali, le aree di pregio paesaggistico e quelle sotto tutela. 3 IL PIANO CASA IN LIGURIA La Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009. La legge disciplina interventi per la riqualificazione funzionale, architettonica e statica del patrimonio edilizio esistente, consentendo l’ampliamento dei volumi esistenti, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici. La norma prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. Data la situazione di crisi che ha colpito il comparto dell’edilizia, la disposizione predisposta dalla Regione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali. Ai cittadini è data la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria. Diventa infatti possibile ricavare una o più stanze aggiuntive per rispondere al fabbisogno abitativo o produttivo, con un investimento minore rispetto all’acquisto di una nuova casa o di un altro capannone. L’obiettivo è raggiungibile con la semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Dia, Denuncia di inizio attività, o al permesso di costruire. Tutto per incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il giro di affari del settore costruzioni, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale congiuntura economica, ma in grado di effettuare la tipologia di micro interventi previsti dalla legge sul patrimonio edilizio privato. Alla legge è riconosciuto carattere straordinario. Per questo gli interventi ammessi dal Piano Casa sono in deroga ai piani urbanistici comunali, ma devono essere conformi al Piano paesaggistico regionale, ai Piani di Bacino, ai Piani dei Parchi, ai vincoli di tutela ambientale e paesaggistica ed agli atti di programmazione regionale in materia di commercio. Il Piano Casa può essere applicato una sola volta su ogni singolo fabbricato, anche condonato. In un primo momento alla norma era stata data una scadenza temporale. Dopo una serie d i proroghe, le misure sono diventate a tempo indeterminato. 4 Il Piano Casa della Liguria in sintesi Edifici Ampliamento Residenziali 60 mc su edifici fino a 200 mc Demolizione e ricostruzione 35% su edifici fino a 2500 mc 20% su edifici tra 200 mc e 500 mc 40% nei Comuni montani 10% su edifici tra 500 mc e 1000 mc 50% con delocalizzaz. Non residenziali 200 mc su edifici tra 1000 e 1500mc --------------- Titolo abilitativo Esclusioni Dia -edifici abusivi Permesso di costruire -aree inedificabili Termine per le istanze -aree demaniali -beni culturali 60% con delocalizzaz. nei Comuni montani 35% su edifici fino a 10.000 mc Dia A tempo indeterminato Permesso di costruire 40% nei Comuni montani 50% con delocalizzaz. 60% con delocalizzaz. nei Comuni montani 5 EDIFICI RESIDENZIALI Ampliamento volumetrico Aumenti di cubatura previsti dalla legge La legge regionale consente l’ampliamento degli edifici esistenti, a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari, di volume non superiore a 1.500 metri cubi, nei seguenti limiti: - Gli edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc possono essere incrementati fino a 60 mc; - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 200 e 500 mc possono essere ampliati fino al 20% per la parte eccedente la soglia di 200 mc; - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra 500 e 1.000 mc beneficiano di un bonus fino al 10% per la parte eccedente la soglia di 500 mc; - Gli edifici di volumetria esistente compresa fra i 1.000 e i 1.500 mc possono usufruire di un incremento fino ad un massimo di 200 metri cubi. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d’uso di locali accessori ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente. Le pertinenze di edifici residenziali, staccate da questi e con volumetria non superiore a 200 metri cubi, possono essere ampliate restando tali oppure con mutamento d’uso nel limite di 60 metri cubi. L’ampliamento è ammesso anche per edifici destinati ad uso socioassistenziale e socio-educativo. Se gli interventi di ampliamento comportano il frazionamento dell’unità immobiliare, le unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati. Sono possibili ulteriori incrementi: - Del 10% qualora l’intero organismo edilizio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alle norme antisismiche e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici; - Del 5% se gli ampliamenti sono realizzati su edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, compresi quelli parzialmente diruti. La premialità è subordinata Gli edifici destinati ad uso socioassistenziale e socio-educativo sono gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e sociosanitaria individuate nell’articolo 44 della legge regionale 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii., nonché le strutture ricettive di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani” e ss.mm.ii.. È edificio rurale di valore testimoniale un immobile realizzato entro il XIX secolo, con rapporto diretto e funzionale con i fondi agricoli circostanti, caratterizzato da riconoscibilità del suo stato originario in quanto non irreversibilmente alterato nel suo stato tipologico e nei materiali tradizionali impiegati. È edificio diruto un immobile di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di documentare l’originario 6 inviluppo volumetrico e la configurazione tipologica ai fini della sua ricostruzione all’obbligo per il proprietario di realizzare gli interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali (quali le lastre di ardesia, aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre in pietra tipo lose) e delle tecniche costruttive che caratterizzano l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da allegare al permesso di costruire; - Del 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali, diversi da quelli rurali di valore testimoniale, si utilizzino lastre di ardesia, tegole in laterizio tipo “coppo” e lastre in pietra se non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti; - Del 3% per gli edifici residenziali posti ad altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare e ricadenti in comuni non costieri - Del 5% se vengono effettuati almeno due dei seguenti interventi: - tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a 1 Kw, - serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 10 mc, - ripristino di suolo agricolo, classato agrario al catasto rurale al 30 giugno 2009, a condizione che l’intervento comprenda il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l’area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell’immobile ampliato e si trovi nell’interno del lotto di pertinenza dell’immobile o comunque entro un raggio non superiore a 200 metri, - in zone boscate e pascoli realizzazione di un progetto di ricostruzione del soprassuolo vegetale, relativamente alla parte di proprietà circostante l’immobile, pari almeno a 20 volte la superficie dell’immobile ampliato, - ripristino, previa convenzione con l’amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d’uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo; Per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo dell’indice edificatorio: - le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali; - i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; - l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all’isolamento acustico. È inoltre riconosciuto un bonus di 15 metri cubi nel caso di ampliamenti con realizzazione di servizi igienici per disabili. Per gli edifici rurali con destinazione non residenziale con volumetria non superiore a 200 metri cubi, è consentito il mutamento della destinazione d’uso per diventare abitazioni a condizione che non vengano demoliti. Vincoli di applicabilità per gli interventi edilizi Gli ampliamenti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili in deroga ai piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia. Le norme sul rendimento energetico degli edifici sono dettate dalla legge regionale n. 22 del 29 maggio 2007 “Norme in materia di energia” e dal Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 7 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”. Gli interventi di ampliamento devono sempre rispettare: - le distanze da pareti finestrate degli edifici, in caso di ampliamenti in senso orizzontale e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano; - le indicazioni tipologiche, formali e costruttive degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti; - la normativa antisismica e i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Gli interventi non sono cumulabili con altri ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici. Gli ampliamenti si possono realizzare anche nei Parchi regionali e nel Parco nazionale delle Cinque Terre, se ammessi dalla normativa del Parco. Titoli abilitativi Gli interventi possono essere effettuati con la presentazione della Dia, denuncia di inizio attività. Per l’ampliamento degli edifici rurali è invece necessario il permesso di costruire, subordinato a una convenzione col Comune con cui il soggetto proponente si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie. La Dia è un’autocertificazione, presentata da un professionista iscritto agli albi degli architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, periti edili, che si assume la responsabilità del rispetto delle norme urbanistiche. Ha il carattere di atto privato che viene protocollato dal Comune 8 EDIFICI RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Aumenti di cubatura previsti dalla legge I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento fino al 35% del volume esistente. È considerato incongruo un edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale perché esposto a rischio idrogeologico o avente criticità statico strutturali e incompatibilità con la zona in cui è insediato. Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi, l’incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi. Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici incongrui, con un volumetria massima di 2500 metri cubi, la percentuale di ampliamento del 35% prevista per i Comuni costieri viene innalzata al 40% nei Comuni montani. Chi delocalizza un edificio esistente da una area con criticità idrauliche e geologiche in un’area sicura, ha diritto ad un incremento volumetrico pari al 50% del volume geometrico esistente nei Comuni costieri, e del 60% nei Comuni montani. Modalità di applicazione degli interventi edilizi Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito o in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale. In questo caso, i progetti devono comprendere la sistemazione o l’approvazione della disciplina urbanistica delle aree liberate dalla demolizione. Le sostituzioni edilizie sono assentibili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati, la dotazione di parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 mq per ogni 10 mc di incremento. Gli interventi devono essere effettuati in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici contenuta nella LR 22/2007. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell’edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, sono assentibili mediante procedura di Conferenza di servizi. Le varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro 9 approvazione o controllo di legittimità è riservata all’esclusiva competenza dell’amministrazione provinciale. Titoli abilitativi Per l’avvio degli interventi è necessario richiedere il permesso di costruire, subordinato a una convenzione col Comune con cui il soggetto proponente si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie. Il Permesso per costruire è un provvedimento amministrativo formale cartaceo con numero e data che autorizza l’attività di trasformazione del territorio, in conformità alla pianificazione 10 EDIFICI NON RESIDENZIALI Demolizione e ricostruzione Per conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale, i Comuni possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% della volumetria esistente di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, aventi una consistenza non eccedente 10 mila metri cubi. Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici incongrui, con un volumetria massima di 10.000 metri cubi, la percentuale di ampliamento del 35% prevista per i Comuni costieri viene innalzata al 40% nei Comuni montani. Chi delocalizza un edificio esistente da una area con criticità idrauliche e geologiche in un’area sicura, ha diritto ad un incremento volumetrico pari al 50% del volume geometrico esistente nei Comuni costieri, e del 60% nei Comuni montani. Dopo la realizzazione dei lavori, la destinazione d’uso degli immobili non può essere modificata per 20 anni. Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario e situati nello stesso lotto, possono essere demoliti e accorpati in un unico edificio. La volumetria complessiva, compreso il premio volumetrico del 35%, deve rispettare i limiti previsti. 11 ESCLUSIONI Il Piano Casa prevede ambiti di non applicabilità per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Sono infatti esclusi: - - - - Gli edifici abusivi, cioè realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, tranne i casi in cui la difformità non ha per oggetto i volumi e le superfici; Gli immobili integralmente condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Se il condono ha per oggetto solo alcune parti dell’edificio, le volumetrie sono computate nella volumetria esistente, ma devono essere sottratte dal calcolo dell’ampliamento; I fabbricati ricadenti in aree di inedificabilità assoluta in base a normative o atti di pianificazione territoriale o in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono interventi di ampliamento; Gli edifici ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative; Gli immobili situati nei centri storici, anche se i Comuni possono aver individuato aree o specifici casi in cui gli ampliamenti sono consentiti; Gli edifici vincolati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, d.lgs n. 42/2004, o individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti; I fabbricati ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra. A questi edifici si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani. Ogni ente parco può, tuttavia, consentire gli ampliamenti, ferme restando le esclusioni stabilite dal Piano Casa. Nei Comuni costieri non è consentito ampliare gli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nelle strutture urbane qualificate (SU); negli ambiti di conservazione (CE); nelle aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri, calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare. Ulteriori limiti possono essere stati posti dai Comuni. Prima di progettare un intervento di ampliamento è quindi necessario una verifica presso l’ufficio tecnico del Comune in cui ricade l’immobile da sottoporre ai lavori (vedi cap. “Come applicare il Piano Casa”). 12 COME APPLICARE IL PIANO CASA Per l’avvio e la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione i privati interessati devono far fronte a vari adempimenti rispondenti alla logica dello snellimento burocratico promosso dalla normativa. È necessario innanzitutto prendere visione delle misure contenute nel Piano Casa regionale, LR 49/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009. Dal momento che è stata riconosciuta agli Enti Locali la possibilità di limitare la portata degli interventi a determinate aree o tipologie di edifici, il cittadino o il progettista interessato, prima di presentare l’istanza all’Ufficio Tecnico, deve controllare i contenuti della delibera eventualmente emanata dal Comune nel quale è situato l’edificio da ampliare o sostituire. Per passare all’applicazione pratica e ottenere una valutazione sulla fattibilità degli interventi è necessario contattare un progettista abilitato. I passaggi successivi consistono nel dotarsi di una attestazione del titolo di legittimazione e dell’asseverazione del professionista abilitato, che dovrà in seguito redigere gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente. Ai sensi del DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, nel caso di intervento su un immobile vincolato è obbligatorio richiedere il parere dell’autorità competente. Il progettista abilitato, incaricato dei lavori, deve redigere una autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, fino al 31 dicembre 2015 si può presentare la Dia all’Ufficio Tecnico del Comune o della Circoscrizione di competenza. In base al Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la Dia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Il privato deve in seguito richiedere al progettista abilitato un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. In caso di ampliamento di edifici rurali o di interventi di demolizione e ricostruzione deve invece essere richiesto il permesso di costruire. Il proprietario del’immobile o il progettista abilitato deve presentare domanda al Comune o allo Sportello Unico per l’edilizia. Alla richiesta devono essere allegati una attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Il Comune o lo sportello unico per l’edilizia comunica entro dieci giorni il nominativo del responsabile del procedimento, che entro 60 giorni cura l’istruttoria, acquisisce i pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, e, valutata la conformità del progetto alla 13 normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. Il responsabile del procedimento qualora ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiederle nello stesso termine dei 60 giorni, illustrandone le ragioni. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. Se per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune o lo sportello unico per l’edilizia, convoca entro 60 giorni una conferenza di servizi. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale o dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento o dall’esito della conferenza dei servizi. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati e al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Il termine dei 60 giorni può essere raddoppiato nei Comuni con più di 100 mila abitanti per progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il proprietario dell’immobile è tutelato dall’inerzia delle Amministrazioni perché l’infruttuosa decorrenza dei termini per il rilascio del richiesto titolo abilitativo, costituisce il presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. 14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Riportiamo di seguito il testo integrale della Legge Regionale 14/2009 per il rilancio del settore edilizio, alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni applicative, nonché le maggiori norme di settore. Legge regionale del 3 novembre 2009 n. 49 “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio” Aticolo 1 (Finalità) 1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1 aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici. 2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno validità per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonicocostruttive e nei materiali tradizionali impiegati; b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione; c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e 7: 1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico; 2) localizzazione; 3) funzione; 4) tipologia; 5) dimensione; 6) stato di degrado; d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socioeducativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni; e) Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque denominati come “centro storico” dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei classificati “Nuclei isolati in regime normativo di conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime normativo di mantenimento” (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP); f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, misurato in metri cubi. Articolo 3 (Ampliamento di edifici esistenti) 1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento 15 preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell’edificio interessato, nei limiti di seguito indicati: a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, è consentito un incremento di 60 metri cubi; b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento; c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento. 2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4. 4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è ammesso anche per edifici destinati ad uso socioassistenziale e socio-educativo. 5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell’unità immobiliare interessata, le unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati. Articolo 4 (Incentivazioni e premialità per l’applicazione dell’articolo 3) 1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 possono essere incrementate: a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero organismo edilizio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonché dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici indicati nell’articolo 3; b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle tecniche costruttive caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio attività (DIA); c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Articolo 5 (Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli articoli 3 e 4) 1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici od unità immobiliari: a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso; b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni; c) ricadenti in aree soggette a regime i inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino; d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative; e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale; f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti; 16 g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra. 2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi: a) strutture urbane qualificate (SU); b) conservazione (CE); c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare. 3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facoltà di ogni ente parco di assumere specifica deliberazione per rendere applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2. 4. I Comuni, entro il termine perentorio di quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all’articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale. Articolo 6 (Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale) 1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009. 2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell’incremento volumetrico, di cui al comma 1, se interrati. 3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l’approvazione della disciplina urbanistica delle stesse. Articolo 7 (Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella residenziale) 1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Articolo 8 (Titoli edilizi) 1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. La DIA per la realizzazione degli interventi di ampliamento sopra indicati può essere presentata decorso il termine di cui all’articolo 5, comma 4. 2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di ampliamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire. 3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in materia paesisticoambientale nonché nelle diverse normative di settore che prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici. 4. La presentazione della DIA, o la richiesta di permesso di costruire, deve avvenire entro il termine 17 perentorio di cui all’articolo 1, comma 2. Articolo 9 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni) 1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 67 (Superficie agibile e superficie accessoria) 1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. 2. Non sono da ricomprendere nella SA: a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella condominiale; d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza all’intradosso del colmo non superiore a metri 2,10; e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia; f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico. 3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere nella SA sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1: a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato; b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c); d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi dell’articolo 19. 4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell’indice edificatorio: a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all’isolamento acustico. 5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.”. 2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 3 novembre 2009 IL PRESIDENTE Claudio Burlando 18 Ulteriore documentazione Legge regionale del 1 marzo 2011 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio)” Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (DL Sviluppo)” Circolare del 12 gennaio 2010 n. PG/2010/4421 “Rettifica della nota di chiarimenti per la applicazione della L.R. 49/009 (Piano casa) PG 2009/184296 del 28-12-2009” Circolare del 28 dicembre 2009 n. PG/2009/184296 “Chiarimento su art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. n. 49/2009 (Piano Casa) relativamente alla applicabilità degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4 della medesima legge agli edifici od unità immobiliari "condonati con tipologia di abuso 1" Decreto Pres. Repubblica del 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” Legge regionale del 06 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia” Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Legge dello Stato del 28 febbraio 1985 n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Legge Nicolazzi)” Legge regionale del 5 aprile 2012 n. 9 “Modifiche alla l.r. n.16/08 (Disciplina dell’attività edilizia), alla l.r. n.25/95 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla l.r. n.36/97 (Legge urbanistica regionale), alla l.r. n.49/09 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)” Per informazioni in tempo reale consulta: Speciale Piano Casa Liguria La presente guida è frutto di una elaborazione della legge regionale curata dalla redazione di Edilportale.com Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti 19