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ORIGINALE
Numero 58
N: ____________ di Rep.
N: ____________ di Prot.
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 31-10-12
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione
OGGETTO
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano
FORCOLIN GIANLUCA
A
NEGRO ALBERTO
P
VINALE STEFANO
P
CASELOTTO GIUSEPPE
P
TAMAI GIANNI
P
DAGONFO EROS
P
SUSANNA SILVIA
P
CARPENEDO LUCIANO
P
MASCHIETTO VITTORINO
P
SACCILOTTO IVAN
P
TURCHETTO CAMILLA
P
CAPIOTTO MASSIMILIANO
P
PIEROBON ELISA
P
CASSARA' GIUSEPPE
P
PERSICO ALFERIO
P
BIANCON OSVALDO
A
SIMIELE FRANCESCA
P
Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale.
Il Sig. NEGRO ALBERTO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a
scrutatore dei consiglieri
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L’assessore Susanna relaziona.
Il consigliere Carpenedo propone la discussione congiunta del seguente argomento e del
successivo (tariffe IMU).
La proposta viene accolta con votazione unanime dei presenti.
L’assessore Susanna espone l’argomento successivo all’ordine del giorno : IMU –
rideterminazione aliquote 2012.
Segue discussione come da registrazione agli atti, nel corso della quale, in particolare:
• Il consigliere Cassarà si dichiara contrario a penalizzare le attività produttive e
ricorda che l’unica soluzione per ridurre le spese è quella dell’incremento dei servizi
in gestione associata con altri comuni, anzi afferma di ritenere che la soluzione
migliore sarebbe quella della fusione dei comuni di Musile e di San Donà di Piave.
• Entra il Sindaco: presenti 16.
• Il consigliere Capiotto ritiene che la scelta di aumentare l’IMU non dipenda da
ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali, ma da esigenze di bilancio del comune.
Ritiene che la facilitazione per l’uso gratuito a parenti di primo grado avrebbe dovuto
essere più circoscritta inserendo dei limiti di reddito.
Ribadisce che l’onere posto a carico delle attività produttive, in questo periodo di
tempo, è eccessivo.
Accusa le amministrazioni di centro destra di aver affossato i processi di sinergia e
associazione tra i comuni delle “città del Piave” che, se adeguatamente sviluppati,
avrebbero consentito significative economie di gestione.
• L’assessore Susanna ribadisce che gli ulteriori tagli dei trasferimenti statali sono
reali: alcuni già ufficializzati, altri non ancora esattamente quantificati. Se la
manovra proposta consentirà delle residue disponibilità di bilancio, queste saranno
destinate ad interventi essenziali per la comunità locale, quali le manutenzioni delle
strade e delle aree pubbliche. Osserva inoltre, che non pare possibile, in base alla
normativa vigente, introdurre un limite di reddito in relazione alla facilitazione per
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado.
• Il consigliere Saccilotto ritiene che, in base al principio “pagare tutti per pagare
meno”, sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento e una migliore
articolazione del provvedimento, anche al fine di evitare abusi. Si chiede troppo alle
imprese. Osserva che l’art.13 del regolamento proposto, come da parere del revisore
dei conti, sembra esulare dalle competenze del comune.
• Il Sindaco sottolinea la gravosità in particolare per il nord, degli interventi finanziari
del governo Monti e l’inevitabilità di effetti perversi sui servizi sociali / scolastici di
un aumento dell’iva che incida su questi ultimi. Rileva che dalla approvazione del
bilancio 2012 ad oggi si sono susseguiti provvedimenti legislativi comportanti
ulteriori tagli al comune e si teme una sovrastima governativa delle previsione di
gettito dell’IMU. I servizi ai cittadini e gli interventi manutentivi del comune sono
ormai ridotti al minimo e non sono assolutamente possibili ulteriori riduzioni.
• L’assessore Susanna propone la seguente integrazione all’art.13 “compatibilmente
con leggi e i contratti nazionali”.
• Il consigliere Carpenedo legge la dichiarazione allegata “Allegato A” e preannuncia
che il proprio gruppo non parteciperà al voto.
• Il consigliere Capiotto preannuncia l’astensione del proprio gruppo per le
motivazioni sopra riportate.
• Il consigliere Persico dichiara voto favorevole a nome del proprio gruppo ed esprime
disponibilità a valutare eventuali future proposte migliorative al testo del
regolamento che dovessero pervenire da parte dei gruppi di minoranza. Ribadisce
comunque che il costume di concedere parete della parte della propria abitazione in
uso gratuito ai figli corrisponde ad una consolidata tradizione locale. Conclude
affermando che l’aumento delle aliquote IMU è una triste ma inevitabile necessità
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per garantire i servizi essenziali al comune in un contesto di tagli generalizzati ai
trasferimenti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che, all’art. 13, prevede di istituire, a decorrere dall’anno
2012, l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere
dall’anno 2014;
Visto, in particolare, l’art. 13, comma 12, così come modificato dal d.l. 174/2012, che fissa
al 31 ottobre 2012 il termine entro cui i comuni possono approvare o modificare il regolamento
oltre che la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e della Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012
che ha chiarito alcuni aspetti controversi della disciplina applicabile al nuovo tributo;
Viste le linee guida per la predisposizione del regolamento IMU fornite dal Ministero
dell’economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
Dato atto che, sebbene il potere regolamentare dei Comuni in materia di IMU risulti
fortemente limitato dalla normativa nazionale, si rende comunque necessario disciplinare alcuni
aspetti inerenti la gestione del tributo non disciplinati dal legislatore nazionale;
Ritenuto, in particolare, meritevoli di attenzione tutte le situazioni in cui ad essere tassato
con aliquota ordinaria e non con quella agevolata prevista per l’abitazione principale, come già
avveniva per l’ICI, sia l’immobile gratuitamente concesso in uso dai genitori ai figli o viceversa
(cosiddetto uso gratuito) oltre che gli immobili di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti ricovero;
Dato atto che in merito alla presente proposta è stato richiesto il parere dell’Organo di
revisione previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b, p.to 7, d.lgs. 267/2000, da ultimo modificato dal n.
1), lettera o), comma 1, dell’art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
T.U.E.L.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma
1, T.U.E.L.;
Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari
espresso dal Segretario generale;
Visto il verbale della I^ Commissione Consiliare del 29/10/2012;
A mezzo di votazione palese che da i seguenti risultati:
presenti
favorevoli
contrari
astenuti
16
12
0
2 (Cassarà, Capiotto)
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non partecipanti al voto
2 (Saccilotto, Carpenedo)
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”, allegato al presente
provvedimento;
2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, in base al quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” e, comunque,
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi
dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.
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COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)
approvato con deliberazone C.C. n. 58 del 31/10/2012
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SOMMARIO
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 2
DEFINIZIONE VALORI AREE FABBRICABILI
Articolo 3
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Articolo 4
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
Articolo 5
ASSIMILAZIONI
Articolo 6
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI
Articolo 7
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Articolo 8
VERSAMENTI
Articolo 9
RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 10
INTERESSI
Articolo 11
RIMBORSI
Articolo 12 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Articolo 13
POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI
Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
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Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
nel Comune di Musile di Piave dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in
avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal
citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
Articolo 2
DEFINIZIONE VALORI AREE FABBRICABILI
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Ferma restando la previsione del precedente comma e fatta salva la facoltà del Comune di
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, i contribuenti, al fine di individuare il valore venale in comune commercio
al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, possono utilizzare i valori già deliberati dal Comune
in materia di ICI.
3. Il versamento dell’imposta sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati dal Comune
non preclude il potere di accertamento nei casi accertati dall’ufficio in cui il medesimo
contribuente dichiari per la stessa fattispecie valori superiori, anche se per finalità estranee
all’IMU.
4. Sono fatte salve anche in materia di IMU tutte le disposizioni comunali, interpretative e non,
relative alla definizione delle basi imponibili, ivi comprese le pertinenze tassabili in ipotesi
di lotti parzialmente edificati, già approvate in materia di ICI.
5. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 (ivi comprese le società in possesso dei requisiti previsti dalla predetta norma),
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iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in
affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci,
continuano a coltivare direttamente.
6. La disposizione contenuta nel comma precedente, avendo natura oggettiva, opera anche nel
caso in cui i requisiti descritti non siano posseduti da tutti i contitolari.
Articolo 3
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta
del 50%. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia
a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente.
2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al presente articolo, si considerano inagibili
o inabitabili i fabbricati che versano in uno stato sopravvenuto di degrado fisico (immobili
diroccati, pericolanti o fatiscenti) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica
non superabile con interventi di manutenzione, così come definita dalle lettere a) e b),
D.P.R. 380/2001.
3. Se accertata, la riduzione è concessa a partire dalla data:
-
del sopralluogo effettuato dall’ufficio Tecnico, con proprio personale ovvero a mezzo di
esperti esterni, nel caso in cui il contribuente richieda al predetto ufficio di verificare lo
stato di inagibilità o inabitabilità;
-
di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal contribuente;
-
di presentazione della dichiarazione IMU qualora lo stato di inagibilità o inabitabilità
venga dichiarato attraverso la predetta dichiarazione.
4. In tutti i casi in cui il Comune debba procedere all’accertamento tecnico, su istanza o in
sede di verifica delle dichiarazioni rese dall’interessato, l’ufficio competente comunica
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l’importo da pagare; detto importo deve essere pagato in via anticipata entro 60 giorni; in
caso contrario, il Comune non procede agli accertamenti necessari e lo stato di
inagibilità/inabitabilità si considera come non accertato.
Articolo 4
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 (ivi comprese le società in possesso dei
requisiti previsti dalla predetta norma), iscritti nella previdenza agricola, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente il
limite fissato dalla vigente normativa e con le riduzioni ivi previste.
2. Trattandosi di un’agevolazione avente natura soggettiva, gli eventuali contitolari privi dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa non potranno beneficiare delle presenti riduzioni,
dovendo scontare l’imposta secondo le regole ordinarie.
3. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il
caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno
concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità
di soci, continuano a coltivare direttamente.
4. L’agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato.
Articolo 5
ASSIMILAZIONI
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
Articolo 6
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI
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1. Il Comune può introdurre un’aliquota agevolata in ipotesi di immobili concessi in uso
gratuito a parenti.
2. L’agevolazione, da adottarsi con lo stesso provvedimento che determina le aliquote e
detrazioni, è ammessa solo se tra il concedente e il concessionario intercorre un rapporto di
parentela in linea retta di primo grado e se il concessionario ha la residenza e la dimora
abituale nell’immobile dato in uso gratuito.
Articolo 7
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo
Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l’aliquota di
base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP/ATER e altri istituti comunque denominati. In tali
ipotesi, l’intero gettito del tributo, ottenuto applicando alla base imponibile l’aliquota di base
di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13 ovvero, se diversa,
l’aliquota deliberata dall’Ente locale, risulterà riservato al Comune.
3. La quota riservata allo Stato è pure esclusa nei casi di unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento e alla casa
coniugale assegnata all’ex coniuge ai quali si applica l’aliquota ridotta di cui al comma 7 del
predetto art. 13 ovvero, se diversa, l’aliquota deliberata dal Comune.
Articolo 8
VERSAMENTI
1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.
2. Detto importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non agli
importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo
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Stato, né ai singoli immobili, dovendosi, pertanto, verificare la debenza del versamento
prima di operare la distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.
3. L’importo di cui al comma 1 non ha valore di franchigia.
Articolo 9
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse,
salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo
ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente
dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del
1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.
2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,
l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. La disposizione non si
applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi
ad un medesimo tributo.
Articolo 10
INTERESSI
1. Sulle somme dovute per imposta in seguito ad attività di accertamento e sull’imposta da
rimborsare si applicano gli interessi in misura pari al tasso d’interesse legale aumentato di 2,5
punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
Articolo 11
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
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2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 10,
comma 1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal
giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 8 del
presente regolamento.
Articolo 12
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
1. Si applica all’IMU l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal
vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del
28/03/2011, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
Articolo 13
POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI
1. Al fine di potenziare l’ufficio tributi, il Comune, compatibilmente con le leggi e i contratti
nazionali, può attribuire compensi incentivanti al personale coinvolto nell’attività di
accertamento. Con regolamento adottato dalla Giunta comunale, sono stabilite percentuali e
modalità di erogazione del compenso.
Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione
regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento è efficace a far data 1° gennaio 2012.
per la regolarità tecnica, parere favorevole
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
DALLA ZORZA ALESSANDRA
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per la regolarità contabile, parere favorevole
Il Responsabile di Ragioneria
MION ANDREA
per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole
Il Segretario Generale
RUPIL ALESSANDRO
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 31-10-2012 Pag. 13 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
NEGRO ALBERTO
Il Segretario Generale
RUPIL ALESSANDRO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 09-11-12 per quindici giorni
consecutivi fino al giorno 24-11-12.
Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari,
riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Lì 09-11-12
Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267
del 18.8.2000, in data 19-11-12.
Lì 19-11-12
Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 31-10-2012 Pag. 14 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE