Bruno Malusardi - Ufficio Centrale Arresti e Fermi

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Bruno Malusardi - Ufficio Centrale Arresti e Fermi - Polizia Locale di Milano
DECRETO-LEGGE N. 93 DEL 14.08.2013
(IN VIGORE DAL 17.08.2013)
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 15.10.2013, N. 119 (G.U. DEL
15.10.2013)
IN VIGORE DAL 16.10.2013
Il Governo con decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante " Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16-8-2013 per
quanto riguarda la legge penale è intervenuto sia sulla disciplina delle fattispecie di maltrattamenti
in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, modificando le pene e introducendo nuove
circostanze aggravanti, sia sulla procedura penale, intervenendo nelle norme in materia di arresto in
flagranza e prevedendo meccanismi di tutela della persona offesa in occasione della revoca o
sostituzione delle misure cautelari.
Come si legge nella premessa del decreto-legge in esame, ritenuto «il susseguirsi di eventi di
gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato», il
Governo è intervenuto nelle forme della decretazione d'urgenza con un atto teso a «inasprire, per
finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati
casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di
violenza domestica.»
Il d.l. n. 93/2013 ha introdotto anche ulteriori disposizioni in materia di reati contro il patrimonio «a
tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonchè per garantire soggetti deboli, quali
anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti
informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e
senza pregiudizio della loro integrità psicofisica».
A tal fine la novella introduce nuove aggravanti dei reati di furto, rapina, ricettazione e frode
informatica, ispirate soprattutto all’esigenza di contrastare il dilagante fenomeno dei furti di “rame”
e la pratica dell’utilizzo indebito di identità altrui nella consumazione delle frodi informatiche.
Il decreto-legge 93/2013 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 17 agosto 2013 fatta eccezione per una delle modifiche all'art.
380 c.p.p. che invece sarà vigente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Esaminiamo (sommariamente) le disposizioni aventi rilevanza penale del decreto-legge nel testo
coordinato con la legge di conversione entrata in vigore il 16 ottobre 2013 (giorno successivo alla
pubblicazione nella gazzetta ufficiale).
Capo I – Prevenzione e contrasto della violenza di genere
Art. 1 - Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori
L’articolo 1, come recita la sua rubrica, si dedica a tre categorie di reati caratteristici del contesto nel
quale maturano le violenze "di genere":
• i maltrattamenti contro familiari e conviventi (o contro persone in un particolare rapporto con il
reo)
• la violenza sessuale,
• gli atti persecutori (stalking).
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Il d.l. n. 93/2013 pur non menzionando la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata
con legge 27 giugno 2013, n. 77) in alcune norme anticipa l'adeguamento dell’ordinamento interno
a una parte dei suoi contenuti.
1.1) modifica art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni)
1. All’art. 61 c.p. è aggiunto, in fine, il seguente numero: "11-quinquies) l’avere, nei delitti non
colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui
all’art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno
di persona in stato di gravidanza".
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il
prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato:
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un
mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da
motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un
pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita
della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o
consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio,
di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) [ ]
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di
istituti di istruzione o di formazione.
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura
alternativa alla detenzione in carcere.
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale
nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto
ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
Si tratta di una circostanza comune a effetto comune, quindi non va considerata dalla polizia
giudiziaria per la determinazione della pena nell'esecuzione di misure precautelari (arresto e fermo).
(vedasi anche commento successivo)
La consumazione di un delitto contro la persona - formula che comprende anche le prime tre
tipologie di reati menzionati nel n. 11-quinquies di nuovo conio – ai danni di un soggetto minore già
integra l’aggravante prevista dal n. 11-ter dello stesso art. 61 qualora il fatto sia commesso
all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. In questo caso, ricorrendo al
principio di specialità, qualora ricorra la specifica condizione contemplata dal n. 11-ter, non potrà
trovare applicazione il successivo n. 11-quinquies. La nuova aggravante comune, per lo stesso
motivo, non può essere addebitata se ricorrono quelle previste dall’art. 609-ter, comma primo, nn. 1
e 5, e comma secondo per il reato di violenza sessuale e dall’art. 609-quater, comma secondo, per
quello di atti sessuali.
1.1-bis) modifica art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
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Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale è abrogato.
testo al 16.08.2013
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque
convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.] abrogato
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una
lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro
anni.
La prima novità introdotta dall’art. 1 del decreto riguarda la circostanza aggravante del reato base di
cui al primo capoverso (cioè il comma 2,) dell'art. 572 c.p. che prima della novella si configurava
soltanto in danno di un minore di anni 14.
La circostanza speciale (a effetto comune) è ora sostituita dalla circostanza comune (a effetto
comune) del nuovo n. 11-quinquies dell'art. 61 c.p. e oltre che il delitto di cui all’articolo 572
riguarda anche i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà
personale, quando il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero
in danno di persona in stato di gravidanza.
La modifica soddisfa ed estende la specifica indicazione contenuta in tal senso nell’art. 46 lett. d)
della citata Convenzione di Istanbul concernente la commissione del fatto su un bambino o in
presenza di un bambino e recepisce anche la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez.
V pen. n. 41142 del 22.10.2010).
Si tratta dell'aggravante sulla c.d. violenza "assistita" intesa come il complesso degli innegabili
danni di tipo psicologico, sociale e cognitivo, sui minorenni costretti a partecipare a scene di
violenza domestica (in particolare quelli di cui è vittima la madre).
Per quanto attiene specificamente al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, stante la
natura di reato abituale, sembrerebbe necessario per la sussistenza dell’aggravante di cui all'art. 61
n. 5-quinquies che i minori assistano a una pluralità di atti di maltrattamento.
1.1-ter) e 1.2) modifiche art. 609-ter c.p. (circostanze aggravanti)
All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente,
il genitore, anche adottivo, il tutore"»
All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i
seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato
legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".
in vigore dal 17.08.2013
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi
della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il
genitore, anche adottivo, il tutore.
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui
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che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci.
Vengono aggiunte nel primo comma dell’art. 609 ter c.p. due circostanze aggravanti al reato base
previsto dall'art. 609-bis (Violenza sessuale). La prima (n. 5-ter) quando la vittima di violenza
sessuale è incinta (anche in questo caso è recepita l'indicazione di cui all'art. 46 lett. c) della
Convenzione di Istanbul che prevede l'ipotesi particolare di vittima che si trovi "in circostanze di
particolare vulnerabilità"); la seconda (n. 5-quater) quando il reo è coniuge della vittima, anche
separato o divorziato, oppure compagno o fidanzato o ex compagno o ex fidanzato, in ogni caso
indipendentemente da uno stato di convivenza.
Eventuali problematiche nell’applicazione della fattispecie al n. 5-ter (che replica quella già
contemplata dal terzo comma dell’art. 612-bis c.p.) riguardano i casi in cui lo stato di gravidanza
non sia facilmente conoscibile dal reo secondo i principî statuiti dal secondo comma dell’art. 59 c.p.
(circostanze non conosciute o erroneamente supposte) che in tema di colpevolezza recita: "Le
circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute
ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa."
Considerato che non è stata introdotta l’inescusabilità dell’ignoranza dello stato di gravidanza della
persona offesa, al pari di quanto già avviene per la minore età della vittima, è dunque necessaria la
consapevolezza (anche soltanto in termini di ignoranza colpevole) da parte del soggetto attivo del
reato della particolare condizione in cui versa la vittima al momento della sua consumazione.
Profilo che ovviamente rileva in modo particolare quando lo stato di gravidanza non è evidente (ad
esempio perché la gestazione è cominciata da poche settimane o mesi).
La fattispecie al n. 5-quater riconosce la specifica gravità della violenza sessuale perpetrata
all’interno di un rapporto di coniugio o affettivo (anche senza convivenza) con la vittima o
successivamente alla rottura di tali rapporti.
La disposizione, che non opera distinzioni specifiche, consente di ritenere l’aggravante applicabile
anche ai rapporti di tipo omosessuale.
Viene rimodulata l'aggravante n. 5). Viene ora tutelato il minore di anni 18 anziché 16 e viene
specificato meglio che il genitore può essere sia quello biologico sia quello adottivo.
1.2-bis) Modifica art. 609-decies c.p. (Comunicazione al tribunale per I minorenni)
All’art. 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma,
dopo le parole: "per il delitto previsto dall’articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i
delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei
genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore"; b) dopo il primo comma è inserito il
seguente: "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi
in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile".
Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto
dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o
da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al
tribunale per i minorenni.
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo
comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti,
nonché 330 e 333 del codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata,
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in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne,
nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore
dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti
legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei
servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Viene esteso l’obbligo di comunicazione al Tribunale per i minorenni anche nell’ipotesi in cui si
procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori commessi in danno di minori o da
un genitore di un minore ai danni dell’altro genitore.
1.2-ter) Modifica art. 612 c.p. (Minaccia)
All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a euro 1.032"»
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la
multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della
reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
1.3) modifica art. 612-bis c.p. ( Atti persecutori)
All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è aumentata se il fatto è commesso dal
coniuge, anche se-parato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva
alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso stru-menti informatici o telematici";
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i se-guenti: "La remissione della querela
può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma"
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è
o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La
remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Ulteriori modifiche apportate dall’art. 1 del decreto riguardano il delitto di atti persecutori (c.d. stalking):
ossia il reato che, probabilmente più di ogni altro, costituisce la cornice dell’allarmante fenomeno del c.d.
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"femminicidio". Ricordiamo la recente modifica (decreto-legge n. 78/2013, convertito con modifiche dalla
legge 9 agosto 2013, n. 94) che ha aumentato la pena edittale massima dell’ipotesi base, portandola portata
da 4 a 5 anni di reclusione.
a.1) Nel primo capoverso (cioè il secondo comma) dell’art. 612-bis è stata modificata
l'aggravante relativa al fatto che lo stesso fosse commesso dal coniuge legalmente separato o
divorziato ovvero dall’ex partner della vittima (che era stata introdotta dal decreto-legge n. 11/2009
convertito in legge n. 39/2009). Ora non ha più rilevanza il carattere "legale" della separazione,
essendo compresa anche la separazione di fatto, andando così a coprire quella delicata prima fase
della separazione che prelude alla celebrazione dell’udienza di cui all’art. 708 c.p.c. e
all’emanazione dei provvedimenti conseguenti.
A parte il fatto che già con la precedente novella del 2009 le parole "persona che sia stata legata da
relazione affettiva" erano state oggetto di critica tra i commentatori del diritto penale per il fatto che
la disposizione si prestava (e si presta) a incontrollate estensioni interpretative dell’aggravante, la
norma risultante dalla novella in esame non è tuttavia di facile interpretazione.
Con l'introduzione della congiunzione "anche" il tenore letterale della disposizione rispetto al testo
previgente estende l'aggravante anche in costanza del rapporto matrimoniale o comunque di
relazione affettiva.
Ciò tuttavia rende critici i rapporti con il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. in quanto
una linea di confine tra le due fattispecie si era finora delineata per l'appunto con il rapporto di
coniugio. Le conseguenze riguardano anche (e non è poco) il diverso regime di procedibilità.
Del resto il primo comma dell'art. 612-bis prevede una clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto
costituisca più grave reato") che rende applicabile il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.
più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’art.
612-bis, comma primo, c.p..
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità – per es. Cassazione sez. VI pen. n. 24575 del
24.11.2011 – ha finora sostenuto che la fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. non trova
applicazione quando il fatto sia commesso all'interno di un contesto familiare, dovendosi invece
fare applicazione, in tali ipotesi, della fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 c.p.
Resta ferma l’eventualità di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti)
entrambi i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori, essendo diversa l'oggettività giuridica delle
due fattispecie, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive
e per tipologia lesiva. Il reato di maltrattamenti è un reato contro l’assistenza familiare e il suo
oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da
comportamenti vessatori e violenti e dell’interesse dei familiari e conviventi alla difesa della propria
incolumità fisica e psichica. Il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare
contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia
"reiterati" (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.
a.2) È stata aggiunta anche un'ulteriore fattispecie aggravante qualora gli atti persecutori siano
commessi per mezzo di strumenti informatici o telematici. La circostanza aggravante previgente è
stata dunque estesa anche alla casistica che va sotto il nome di cyberstalking. Si pensi per esempio
al reiterato invio alla vittima di messaggi di posta elettronica o postati su un social network, (per es.
Facebook, Twitter) o alla divulgazione in internet di immagini o filmati concernenti rapporti
sessuali della vittima con il reo o altra persona. Deve ritenersi (salvo smentita della giurisprudenza
che si formerà) che per strumenti informatici o telematici il legislatore intenda anche quelli più
tradizionali, come nel caso delle molestie o delle minacce per mezzo di "sms" (che peraltro possono
essere trasmessi sia col telefono cellulare sia col computer o altro apparechio via internet).
b) La novità più rilevante riguarda la previsione di potere rimettere la querela soltanto
processualmente nonché – analogamente a quanto previsto per i delitti di violenza sessuale dall’art.
609-septies c.p. – l'irrevocabilità della querela in relazione al reato di atti persecutori in circostanze
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più gravi. L'irrevocabilità in tali casi è stata prevista nell’evidente intento di prevenire eventuali
tentativi di pressione sulla vittima con minacce o violenze tese per l'appunto a ottenere la
remissione della querela. Anche in questo caso la novella anticipa il recepimento della Convenzione
di Istanbul, che impegna gli Stati firmatari ad adottare "le misure legislative o di altro tipo destinate
a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per
tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione" (art.
48 c. 1 Conv.).
L'eventuale remissione soltanto "processuale" della querela costituisce deroga al primo capoverso
dell'art. 152 c.p. che prevede anche la remissione extraprocessuale.
La distinzione tra le due forme (processuale ed extraprocessuale) non è di univoca definizione. In
dottrina prevale la tesi che è "processuale", come già chiarisce il termine (cioè nel processo)
soltanto quella ricevuta dal giudice procedente, diversamente da quella extraprocessuale che può
essere espressa e in tal caso ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria (che la trasmette con
immediatezza all'ufficio giudiziario) ma può essere anche tacita quando il querelante ha compiuto
fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Tuttavia nella giurisprudenza di legittimità (per es. Cassazione sez. IV pen. n. 20018 del 2008)
viene considerata ai sensi dell'art. 340 c.p.p. remissione processuale non soltanto quella espressa nel
processo ma anche quella espressa per il processo e ricevuta dalla polizia giudiziaria.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Per quanto invece attiene la speciale fattispecie di irrevocabilità della querela se il fatto è stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma, anche in
questo caso il dictum non è di semplice interpretazione. Il secondo comma dell’art. 612 è
richiamato non per la gravità ma per le modalità delle minacce e il rinvio all’art. 339 c.p. operato
dall'art. 612 sembrerebbe suggerire che la querela è irrevocabile quando il fatto è stato commesso
mediante reiterate minacce con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto
anonimo, in modo simbolico, valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni
(esistenti o supposte).
1.4) Modifica art. 8, comma 2, del d.-l. n. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito dalla legge n.
38/2009
le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i
provvedimenti".
Art. 8 – ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di
ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei
fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento,
invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è
rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e
munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da
soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso
da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
L’ultimo comma dell’art. 1 del decreto interviene invece sulla procedura di ammonimento orale
dello stalker da parte del Questore in assenza di querela, prevista dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009,
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rendendo obbligatoria l’adozione da parte del Questore dei provvedimenti in materia di armi e
munizioni conseguenti all’emanazione del provvedimento di ammonimento, in precedenza rimessa
alla sua valutazione discrezionale.
1.4) Modifica art. 11, comma 1, del d.-l. n. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito dalla
legge n. 38/2009
le parole: "di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609- bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7"».
Art. 11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri
antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi
sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia
espressamente richiesta.
A norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119 le misure di cui al presente comma trovano altresì applicazione nei casi in cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati
di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma
1 dell'articolo 3 del D.L. 93/2013.
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================
Il Questore di Milano, con circolare del 03.09.2013 prot. Z3.225/MAS/2013 ha evidenziato la
necessità e l'obbligo di inserire nel campo note del cruscotto operativo, dello SDI interforze,
nelle ipotesi di intervento dell'Ufficio Volanti e/o Commissariati, la dicitura "controllato per
lite in famiglia", in modo da poter verificare con immediatezza l'esistenza di eventuali
precedenti episodi di violenza familiare.
Viene richiamata la circolare Z3.225/MAS/2009 del 30.07.2009 avente come oggetto gli
accertamenti istruttori in tema di stalking disponendo che in presenza di almeno tre episodi di
violenza domestica, riguardanti il medesimo nucleo famigliare, il Commissariato competente
espleti tutti gli accertamenti investigativi necessari per l'emissione del nuovo provvedimento
di ammonimento.
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Art. 2 - Modifiche al codice di procedura penale
Tali modifiche toccano diverse fasi e attività del procedimento, dalle misure cautelari personali
all’incidente
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probatorio, dalla chiusura delle indagini preliminari al sub-procedimento di proroga della durata
delle medesime, dalla richiesta di archiviazione al dibattimento.
2.1.0a) modifica art. 101 c.p.p. (Difensore della persona offesa)
all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell’acquisizione
della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal
reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’ac-cesso al patrocinio
a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore
nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì
informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le
disposizioni dell'articolo 100.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria hanno l’obbligo di informare la persona offesa, al
momento dell’acquisizione della notizia di reato – ovviamente deve trattarsi di un reato che non offenda
un interesse collettivo – della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di accedere al
gratuito patrocinio in base al reddito. Tale diritto però spetta alla persona offesa dei reati di cui agli artt.
572, 583 bis e 612 bis c.p. a prescindere dalle condizioni di reddito.
Questioni pratiche:
Se la notitia criminis è acquisita in seguito a ricezione di denuncia o denuncia-querela resa oralmente
alla polizia giudiziaria, l’ufficiale darà atto dell’avviso nel verbale di ricezione della denuncia.
Se invece si tratta di un reato accertato direttamente dalla polizia giudiziaria, la vittima dovrà essere
avvisata del diritto in questione. Non necessariamente l’informazione richiede una notifica formale, può
essere data con qualsiasi mezzo.
.
2.1.0b) modifica art. 266 c.p.p. (Limiti di ammissibilità)
all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) delitto previsto
dall’articolo 612-bis del codice penale"»
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita
nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del
mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di
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cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale.;
f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano
nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
La nuova lettera f-quater estende al delitto di atti persecutori la possibilità di effettuare
intercettazioni telefoniche, prima non consentita in quanto la pena massima è di 5 anni.
2.1.a) modifica art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare)
All'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," sono inserite le seguenti: "582, limitatamente
alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,",» e le parole "e 609-octies" sono sostituite
dalle seguenti: ", 609-octies e 612, secondo comma,";, , e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare
immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che
procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può
imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il
giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le
modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario
da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha
efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui
al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in
ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi
procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno
dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis.
La novella estende l'applicabilità della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare
ampliando l'elenco dei reati in relazione ai quali, ai sensi del sesto comma dell’art. 282-bis c.p.p., la
stessa può essere disposta in deroga ai limiti edittali di pena fissati dall’art. 280, comma 1, c.p.p..
Al suddetto elenco sono stati aggiunti i delitti di cui agli artt. 582 (lesione personale) procedibile
d'ufficio e/o aggravata e 612, secondo comma (minaccia grave o aggravata dalle circostanze di cui
all’art. 339 c.p.).
A proposito del delitto di lesioni dolose, rispetto al decreto-legge la legge di conversione ha
circoscritto la sfera di applicazione della norma alle sole ipotesi perseguibili d’ufficio o comunque
aggravate, giacché l’art. 2 lett. c) del d.lgs. n. 274/2000 esclude l’applicazione delle norme in tema
di misure cautelari personali dalla disciplina dei reati di competenza del giudice di pace, come
quello di cui al primo capoverso (cioè il secondo comma) dell’art. 582 c.p. perseguibile a querela
della persona offesa (malattia fino a 20 giorni e assenza di aggravanti previste negli articoli 583 e
585 c.p.).
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2.1.a-bis) modifica art. 282-quater c.p.p. (Obblighi di comunicazione)
all’articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l’imputato si
sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi
socio-as-sistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico
ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2";
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente,
ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte
offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un
programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile
del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo
299, comma 2.
2.1.b) modifica art. 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure)
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle
misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti
aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente
comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti
di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di
garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di
inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie
ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede."
3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti
di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della
parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a
dichiarare o eleggere domicilio.".
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure
ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il
giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter,
283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona,
devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle
misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi
alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede . Il
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giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è
richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando
procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il
pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere
può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su
elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha
fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione
con modalità più gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura
con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata
in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.
La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,
applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza
di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere
domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice
dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità
personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la
richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono
segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere
del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due
giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza
del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.
Risponde a quanto statuito dall’art. 56 della Convenzione di Istanbul il porre la vittima nelle
condizioni di tutelarsi dal venir meno dei vincoli imposti all’imputato o indagato; e ciò in relazione
a possibili rischi che la ritrovata libertà di movimento consenta al reo di avvicinarsi alla persona
offesa.
Con il nuovo comma 2-bis si è stabilito che, indipendentemente dal tipo di reato per cui si procede, i
provvedimenti relativi alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis) e del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter), devono essere
immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa stessa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Nessun obbligo di notificazione (verrebbe
da dire: chissà perché) viene introdotto per il caso in cui venga invece modificata una misura più
grave come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari.
Analogamente, due nuovi periodi collocati, rispettivamente, nei commi 3 e 4-ter, impongono che,
sia durante le indagini preliminari sia dopo la chiusura delle stesse, la richiesta di adozione dei
provvedimenti in questione vada, a pena di inammissibilità, contestualmente notificata, a cura del
richiedente (indagato/imputato o pubblico ministero), al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 e 3 del decreto). Anche in
questo caso (e ancora verrebbe da dire: irragionevolmente) nessun obbligo di notificazione è stato
previsto per la richiesta di modifica di misure cautelari più gravi.
L’obbligo imposto all’indagato o all’imputato di notificare alla vittima la richiesta di revoca o di
sostituzione delle suddette misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter, a pena di inammissibilità,
potrebbe creare notevoli problemi qualora la persona offesa sia irreperibile e non sia assistita da un
difensore.
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La disposizione novellata inoltre non indica quali sono le prerogative della persona offesa dopo la
notificazione dell'istanza ex art. 299 c.p.p.. Non essendo previsto un termine per presentare
eventuali memorie ex art. 90 c.p.p ne consegue che il giudice potrebbe aver già preso la sua
decisione prima del deposito della memoria.
2.1.b-bis) modifica art. 350 c.p.p.
All’articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all’articolo
384-bis"
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili
per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di
fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis .
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97, comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà
tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di
provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del
difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata
a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a
norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini , ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma
3.
2.1.b-ter) modifica art. 351 c.p.p.
all’articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "572," e
le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis"
Altre sommarie informazioni.
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362 .
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di
un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un
ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di
ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di
assistere all'atto .
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la
polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un
esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.
2.1.c) modifica art. 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza)
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All'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di
maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e
dall'articolo 612-bis del codice penale;
Un'ulteriore modifica all'art. 380 c.p.p. è stata apportata dall'art. 8 comma 2
All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2),
prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la
seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma,
secondo periodo, del codice penale;
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis,
primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza
sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del
codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice
penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo
articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo
416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo
612-bis del codice penale
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416,
commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o
dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
L’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge, aggiungendo all’art. 380, comma 2, la lettera “l-ter),
ha reso obbligatorio l’arresto in flagranza per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi
e di atti persecutori. In entrambi i casi si tratta di reati necessariamente abituali, per i quali, come è
ben noto, la sussistenza dello stato di flagranza (o di quasi flagranza) è di difficile configurabilità. In
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ogni caso, limitatamente al delitto di atti persecutori, per poter eseguire l'arresto è necessaria la
previa querela, anche proposta oralmente alla polizia giudiziaria presente in luogo (art. 380, comma
3, c.p.p.).
L’entrata in vigore di tale disposizione è stata però differita al momento in cui entrerà in
vigore la legge di conversione.
L’obbligatorietà dell’arresto in flagranza è stata prevista, dall’art. 8, comma 2, del decreto anche per
il furto aggravato ex n. 7 bis dell’art. 625 c.p. (se il fatto è commesso su componenti metalliche o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di
telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di
concessione pubblica) e per il delitto di ricettazione aggravata (quando il fatto riguarda denaro o
cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione
aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo
625, primo comma, n. 7-bis). In questi casi però l'entrata in vigore non è stata differita alla
data di entrata in vigore della legge di conversione, sicché tali norme sono già vigenti dal 17
agosto 2013.
2.1.d) integrazione c.p.p.
Dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
Art. 384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o
per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei
delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte
criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica
della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi
di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del
presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione
orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
Innovativa appare l'introduzione di un'ulteriore misura precautelare facoltativa operata dall’art. 2,
lett. d) del d.l. n. 93/2013 che ha inserito nel codice di rito l'art. 384-bis di nuovo conio al fine di
rafforzare il contrasto alle condotte di violenza domestica.
Con tale disposizione è conferito alla polizia giudiziaria il potere di disporre, previa autorizzazione
del pubblico ministero, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282-bis,
comma 6, c.p.p. (integrato dal decreto-legge in esame) l’allontanamento urgente dalla casa familiare
con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
L’intervento è giustificato soltanto ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte
criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica
della persona offesa.
Si tratta dunque di un istituto precautelare (soggetto a procedimento di convalida, come si ricava dal
rinvio agli artt. 385 e seguenti c.p.p.) che dà attuazione all’art. 52 della Convenzione di Istanbul che
fa riferimento a "situazioni di pericolo immediato" e alla necessità di "dare priorità alla sicurezza
delle vittime o delle persone in pericolo".
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Il decreto non specifica la forma dell'autorizzazione data dal magistrato del pubblico ministero alla
polizia giudiziaria. Si presume che possa essere rilasciata anche oralmente o telefonicamente
quando vi sia l'urgenza di intervenire immediatamente.
Non è di facile interpretazione il secondo comma che fa riferimento all'art. 385 (Divieto di arresto o
di fermo in determinate circostanze) e seguenti. Si può ritenere che sia prevista una procedura
simile a quella per il fermo di indiziato di delitto, che si conclude con il provvedimento che decide
sulla richiesta di convalida e con l’eventuale adozione della misura coercitiva di cui all’art. 282-bis.
È importante sottolineare che la norma che scaturisce dalla novella non può prescindere dal
coordinamento con le disposizioni di cui agli articoli 380 e 381 del codice di rito sull'arresto in
flagranza.
Il comma 6 dell'art.282-bis c.p.p. sopra richiamato prevede il seguente elenco di reati quando sono
commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente:
570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare),
571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina),
582 (lesione personale),
600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù),
600-bis (prostituzione minorile),
600-ter (pornografia minorile),
600-quater (detenzione di materiale pornografico),
600-septies.1 (circostanza attenuante),
600-septies.2 (pene accessorie),
601 (tratta di persone),
602 (acquisto e alienazione di schiavi),
609-bis (violenza sessuale),
609-ter (violenza sessuale aggravata),
609-quater (atti sessuali con minorenne),
609-quinquies (corruzione di minorenne),
609-octies (violenza sessuale di gruppo),
612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata).
Tuttavia per i delitti previsti e puniti dagli articoli 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e
secondo comma, 600-quater, 601, 602, 609-bis (esclusa l’ipotesi lieve prevista dal terzo comma e
previa querela nei casi diversi da quelli perseguibili d'ufficio), 609-ter, 609-quater primo e secondo
comma, 609-octies c.p. è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Sembrerebbe dunque che la polizia giudiziaria possa operare l’allontanamento urgente dalla casa
familiare ex art. 384-bis c.p.p. in via residuale, ovvero soltanto nei casi in cui si proceda per i reati
di cui agli articoli 570, 571, 582, 600-bis secondo comma, 600-ter (esclusi primo e secondo
comma), 609-bis terzo comma, 609-quater (esclusi primo e secondo comma), 609-quinquies, 612,
secondo comma, c.p.
Inoltre per i delitti di cui agli articoli 582 (esclusa la fattispecie di competenza del giudice di pace),
600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, 609-bis terzo comma, 609-quater ultimo
cpv, 609-quinquies e per alcuni casi del 571 secondo comma, è possibile il ricorso all'arresto
facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.
Probabilmente la nuova misura coercitiva troverà pratica applicazione essenzialmente per il reato di
lesione personale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
2.1.e) modifica art. 398 c.p.p. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)
All'art. 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"
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1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico
ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci
giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del
giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata,
con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle
dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti
depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne
derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere
assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione
della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od
opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano,
di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della
prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con
le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.
La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
Vengono estese al delitto di maltrattamenti le particolari modalità di audizione protetta ai fini
dell'assunzione della prova in incidente probatorio descritte dall’articolo 398, comma 5-bis¸ c.p.p.,
ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni.
2.1.f) modifica art. 406 c.p.p. (Proroga del termine)
All'art. 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti "572," e le
parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che
la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle
indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e 612-bis
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del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro
cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella
notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice
provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del
pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3, secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al
pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa
dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede
con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a
proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già
scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma
dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione
del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
Allo scopo di accelerare i processi per reati di violenza domestica, viene disposto che la proroga per
giusta causa del termine di durata delle indagini preliminari possa essere richiesta, al pari di quanto
già previsto per i delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, una
sola volta (art. 406, comma 2 ter c.p.p.).
2.1.g) modifica art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)
All'art. 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Per i delitti commessi con violenza
alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico
ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni."
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata,
presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di
reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale
archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e
presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni
caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti
giorni.
Il decreto aggiungendo il comma 3-bis all’art. 408 c.p.p. ha stabilito che, nel caso si proceda per
maltrattamenti, l'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero debba sempre essere
notificato alla persona offesa, quindi anche nel caso in cui quest’ultima non abbia precedentemente
proposto istanza ai sensi del secondo comma dell’art. 408 citato. Viene così data applicazione al
principio, desumibile dall’art. 56 della Convenzione di Istanbul, secondo il quale la persona offesa
dev’essere avvisata di determinati provvedimenti favorevoli all'indagato.
Inoltre il termine per la persona offesa di prendere visione degli atti e presentare opposizione alla
richiesta di archiviazione è di venti giorni, in deroga al termine generale di dieci giorni.
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2.1.h) modifica art. 415-bis c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)
All'art. 415-bis, co. 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti: "nonché, quando si
procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa".
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se
non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale,
anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle
indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di
prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di
presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere
al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico
ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono
essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del
pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4,
ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la
richiesta di archiviazione.
La novella ha stabilito che, sempre e solo nel caso in cui si proceda per il reato di maltrattamenti,
l’avviso della conclusione delle indagini preliminari debba essere notificato, oltre che all’indagato
ed al suo difensore, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa stessa. La disposizione dà alla vittima il vantaggio pratico di poter più agevolmente preparare
la costituzione di parte civile ma non le conferisce particolari facoltà processuali.
Il mancato coordinamento di tale disposizione con l’art. 416 c.p.p., nella parte in cui prevede la
nullità della richiesta di rinvio a giudizio in caso di mancata notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini ex art. 415-bis crea notevoli difficoltà interpretative circa l’inquadramento della
nullità conseguente all’omesso avviso.
2.1.h-bis) modifica art. 449 c.p.p. (Casi e modi del giudizio direttissimo)
All'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona è stata
allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può
provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e
per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò
pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il
medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere,
può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il
contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo
391, in quanto compatibili
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a
giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
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presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini .
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a
una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato
di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando una
persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può
provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la
contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per
l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le
condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il
rito ordinario.
2.1.i) modifica art. 498 c.p.p. (Esame diretto e controesame dei testimoni)
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,";
2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. – Quando si procede per i reati previsti dal
comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto
anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal
tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o
del suo difensore, l'adozione di modalità protette.".
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del
testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo
l'ordine indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle
parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile.
Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone
con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata
nel corso dell'esame.
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui
all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato
ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il
giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta
della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.
Alcune novità riguardano poi l’esame dibattimentale. Si estendono anche ai processi per il delitto di
maltrattamenti contro familiari e conviventi le modalità “protette” di audizione del minore di cui al
comma 4-ter (rappresentate dall’uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico) e
con l'inserimento del nuovo comma 4-quater si contempla l’adozione da parte del giudice di
modalità protette anche per la vittima maggiorenne particolarmente vulnerabile, anche per il tipo di
reato (di cui al comma 4-ter) per cui si procede. Comunque già il comma 4-bis consente al
presidente (anche d’ufficio) di procedere all’esame in base alle modalità protette previste dall’art.
398, comma 5-bis, c.p.p. in riferimento al minorenne o al maggiorenne infermo di mente.
2.2) modifica art. 132-bis disp. att. c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)
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Dopo l'art. 132-bis, co. 1, lett. a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la
seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice
penale;".
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità
organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene
sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura
cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida
definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
Il secondo comma dell’art. 2 del d.l. n. 93/2013 dà un ulteriore segno di particolare attenzione ai
delitti in danno di persone vulnerabili inserendo (lettera a-bis dell’art. 132-bis, comma 1, disp. att.
c.p.p.) il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), i delitti contro la libertà sessuale (artt. da 609-bis a
609-octies c.p.) e il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) tra i reati per i quali è prevista
priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi. In realtà quasi
tutti i reati aggiunti dalla novella godevano già di priorità assoluta (ai sensi della lettera b) del citato
art. 132-bis) in quanto comminanti la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni.
2.3) modifica dell'art. 76, co. 4-ter d.P.R. n. 115/2002:
Dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583bis, 612-bis".
L’art. 2, comma 3, modificando il comma 4 ter dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni in
materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), assicura anche alla persona offesa dai
delitti di maltrattamenti, atti persecutori e mutilazioni/lesioni di organi genitali femminili
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito previsti dal citato
decreto.
Con l’ammissione sono posti a carico dello Stato in particolare i compensi spettanti al difensore
(sempre che sia scelto negli appositi elenchi di cui all’art. 81), al consulente tecnico e
all’investigatore privato. Il beneficio è, naturalmente, assicurato anche alla persona offesa straniera.
L’ammissione è subordinata alla domanda della persona offesa (o di chi la rappresenta). Una volta
accertata l’esistenza di un procedimento iscritto nell’apposito registro per uno dei menzionati reati il
provvedimento ammissivo non potrà essere revocato, atteso che le ipotesi di revoca contemplate
nell’indicato decreto sono tutte collegate al presupposto reddituale.
Rispetto ai reati già previsti nella disposizione, per le fattispecie aggiunte non è da escludere che in
taluni casi si possa avere una derubricazione del reato originariamente qualificato in altro meno
grave (es. molestie o minaccia). Resta da chiarire che consuguenze può avere l’eventuale
derubricazione. Qualora il reddito della vittima superi il limite per l'ammissione in via generale al
gratuito patrocinio, venendo meno la deroga alla norma generale, è probabile che non potrà essere
disposta la liquidazione delle relative competenze in favore dell’erario.
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2.4-bis) modifica dell'art. 4, co. 1 d.l.vo n. 274/2000 (Giudice di Pace - Competenza penale)
All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive
modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di
parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati
dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.».
Competenza per materia.
1. Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo
comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati
dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a
querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni , nonche' ad
esclusione delle fattispecie di cui all' articolo 590 , terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell' articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ,
e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639- bis , 632, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639- bis , 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639- bis , 635, primo
comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639- bis , 637, 638, primo comma, 639, primo comma, e 647 del
codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale .
2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle
seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di
sicurezza";
b) articoli 1095 , 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del
codice della navigazione" ;
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico
delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati";
e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove
macchine utensili";
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e
di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528 recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale
del lotto";
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n.
87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre
1990, n. 428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n.
88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a
norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
[p)] ;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada";
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n.
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi";
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE
concernente i dispositivi medici" ;
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s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 .
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste
dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Art. 3 – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba
ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o
tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di
querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e
sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente
articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso
la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come
modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del
destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida
per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi
dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il
prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni
economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono
essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati
contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora
annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione
della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono
essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente
infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi
in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia
dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di
cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come
modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto
circa i servizi disponibili
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze,
come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli
autori di violenza domestica o di genere.
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Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto affrontano alcuni temi legati alla violenza domestica e prevedono
alcune misure di carattere non giurisdizionale.
Qualora venga segnalato alle forze dell'ordine un reato, anche tentato, di lesioni personali (dolose)
cosiddette "lievissime" (malattia di durata fino a venti giorni) e non aggravato, nell'ambito di
violenza domestica, dopo le necessarie indagini e/o verifiche il questore può procedere
all'ammonimento nei confronti dell'autore del fatto. Ciò anche se non sia stata proposta la querela
della persona offesa, trattandosi di un provvedimento di polizia.
Art. 4 - Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito
il seguente:
Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per
uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio
nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come
conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità
giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del
presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del
nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da
cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed
attualità del pericolo per l'incolumità personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni
di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi
sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal
caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla
base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma
1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto
di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero
quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo,
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commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini
di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.
L’art. 4 del decreto, inserendo l’art. 18-bis al Testo Unico Immigrazione, sostanzialmente recepisce
il dettato degli articoli 56 e 59 della Convenzione di Istanbul. Viene previsto un permesso di
soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore a cittadini di un Paese terzo vittime di
violenza domestica.
Capo II
Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale
Art. 7 – Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive
e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio.
7.1) modifica art. 8 legge n. 401/1989
All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter, per reato commesso
durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di
fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono
contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all' articolo 6-ter ed
all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al
comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni
di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente
il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione
del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,
l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010
fino al 30 giugno 2016.
Riguarda la proroga della cosiddetta flagranza differita per l’arresto in episodi di violenza da stadio.
7.2) Modifica art. 628 c.p. (rapina)
All'art. 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa"; b) dopo il numero 3-quater), è aggiunto il seguente: "3quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia,
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa da euro 516 a euro 2.065.
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Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito
dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al
terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti.
Il decreto-legge è intervenuto anche sul versante dei reati contro il patrimonio introducendo nel
terzo comma dell’art. 628 c.p. due nuove circostanze aggravanti speciali e a effetto speciale della
rapina.
La prima, collocata nel già esistente n. 3 bis estende l’effetto aggravante della rapina in luogo di
privata dimora a quella commessa in «luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
La seconda aggravante, configurata nell'inedito n. 3-quinquies, riguarda l’ipotesi che il fatto sia
commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne e configura una vera e propria presunzione
assoluta di minorata difesa e quindi assorbe la circostanza comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p..
Giova ricordare che la rapina aggravata ricade nella competenza del tribunale collegiale.
7.3) Modifica art. 24 d.-l. 78/2009 (Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga
di missioni di pace e segreto di Stato)
All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» è soppressa e dopo le
parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonché di
vigilanza di siti e obiettivi sensibili».
7.3-bis) Modifica art. 260 c.p. (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato
di mezzi di spionaggio)
All'articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del
presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito
di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni
di sicurezza pubblica.»
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato
l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate
nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre
a dieci anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di
sicurezza pubblica.
7.4) Modifica art. 682 c.p. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse
militare dello stato)
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All'articolo 682 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del
primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di
materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di
sicurezza pubblica.».
Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro
309.
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o
a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di
sicurezza pubblica.
L’art. 7 ultimo comma del decreto ha esteso la contravvenzione di ingresso arbitrario in luoghi ove
l’accesso sia vietato nell’interesse militare anche all’ipotesi di ingresso in immobili adibiti a sedi di
ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’amministrazione della pubblica sicurezza, ai quali
l’accesso sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Art. 7 bis - Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia
1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri
Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad
operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di
cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai
medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi
contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo
munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in
caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai
veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse
norme nazionali in materia di
circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti
le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la
responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione
europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata
dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.
Art. 8 – Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di
comunicazione
8.1) modifica art. 625 c.p. (Circostanze aggravanti)
All'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: "7-bis) se il fatto è
commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate
all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e
gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;"
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a
euro 1.032:
1) (…)
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico
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ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine,
negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o
esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a
pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate
all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da
soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o
equini, anche non raccolti in mandria.
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze
concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro
206 a euro 1.549.
L’art. 8 del decreto in commento ha introdotto nell’art. 625 c.p. (al n. 7 bis) una nuova aggravante a
effetto speciale del delitto di furto "se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro
materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di
telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di
concessione pubblica." La nuova norma sembra trovare la sua ratio nella pressante esigenza di
contrastare il fenomeno dei furti di metallo, in particolare il "rame", sempre più in aumento negli
ultimi anni anche in ragione dell’esistenza di un fiorente mercato nero di tali materiali, facilmente
riciclabili. Tali furti sono commessi frequentemente sulle linee elettriche degli impianti ferroviari o
di telecomunicazioni, con evidenti ricadute sul funzionamento di servizi di interesse pubblico e
soprattutto sulla sicurezza dei trasporti.
Coerentemente lo stesso art. 8 del decreto ha configurato nel primo comma dell’art. 648 c.p. una
inedita aggravante del delitto di ricettazione qualora lo stesso riguardi cose provenienti dal furto
aggravato ai sensi del nuovo n. 7 bis dell’art. 625.
Prima della novella il fatto specificato dal n. 7-bis di nuovo conio era comunque previsto come
fattispecie di furto pluriaggravato concorrendo la circostanza di cui al n. 2 (violenza sulle cose) e al
n. 7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. La nuova circostanza
(n. 7-bis) rende inaplicabile quella di cui al n. 7 ma sembrerebbe comunque sussistere l'eventuale
concorso con quella di cui al n. 2, prima ipotesi dell'art. 625 c.p. (violenza sulle cose).
8.2) modifica art. 648 c.p. (Ricettazione)
All'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo
628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di
furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è
aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo
628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai
sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale
delitto.
La novella introduce una circostanza aggravante a effetto comune del delitto di ricettazione quando
il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata
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oppure di furto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture
destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi
pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. Quest'ultima
fattispecie prevista dal n. 7-bis dell'articolo 625 c.p. inserito dal decreto-legge in discorso.
Art. 9 – Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale
9.1) Modifica art. 640-ter c.p. (Frode informatica)
All'art. 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo
comma, è inserito il seguente: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno
di uno o più soggetti.";
b) al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo
senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso
con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e
terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Viene introdotta una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di frode informatica al
terzo comma dell’art. 640 ter c.p. quando "il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo
dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti". La pena prevista è quella da due a sei anni di
reclusione e da 600 a 3.000 euro di multa, pertanto l'aggravante di nuovo conio comporta
l'arresto in flagranza facoltativo ex art. 381, comma 1, c.p.p.
Scopo dell’intervento normativo è a prima vista quello di implementare la tutela dell’identità
digitale al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell’uso dei servizi on-line e porre un argine al
fenomeno delle frodi realizzate (situazione alquanto ricorrente nella pratica dei così detti crediti al
consumo) mediante il furto di identità. In definitiva l’intenzione del legislatore sembrerebbe quella
di punire più gravemente le frodi realizzate mediante l’accesso abusivo al sistema informatico
grazie all’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui.
La disposizione non definisce il concetto di “identità digitale”. La stessa, secondo l’Ufficio del
Massimario della Cassazione nel commento al decreto-legge, «è comunemente intesa come
l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico a un particolare
utente mediante un processo di identificazione, che consiste (per come definito invece dall’art. 1
lett. u-ter del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) per l’appunto nella validazione dell’insieme di dati
attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi
informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso.»
L’interprete deve inoltre definire che cosa si intenda per “furto” dell’identità digitale. Al riguardo si
dovrà far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 30-bis del decreto legislativo n. 141 del
2010, in base al quale per furto d’identità s’intende:
a) l'impersonificazione totale e cioè l’occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo
indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto (che può riguardare l'utilizzo
indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto);
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b) l'impersonificazione parziale e cioè l’occultamento parziale della propria identità mediante
l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati
relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli sub a).
Sempre secondo il sopra citato Ufficio della Cassazione, «non è chiaro quale sarebbe il reale ambito
applicativo dell’altra condotta presa in considerazione dalla novella e cioè quella di indebito utilizzo
dell’identità digitale, giacché anche colui che faccia uso di un’identità per fini diversi da quelli per
cui era stato autorizzato apparentemente impersonifica un altro soggetto.»
9.3) modifica decreto legislativo n. 141/2010
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare
all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi
acquisiti, accertare l'identità delle medesime.";
9 bis) Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione
dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 giugno 2013
1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è
sostituito dal seguente:
«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o
miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei
fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può,
com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come
detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare
esplosivi secondari».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si
applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al
comma 6 del medesimo articolo.
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