fotografie per patenti

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fotografie per patenti
Via Cilea 119 – Milano
MILANO 02/12/2010
AI DIRETTORI DEGLI UMC
LOMDARDIA
PIEMONTE
LIGURIA
LORO SEDI
PROT. N. 4391/DGT/NO
OGGETTO: Uso del copricapo nelle fotografie di conducenti professanti determinati culti religiosi.
La circolare n. 88827 del 5/11/2010, conformemente a quanto previsto all’art. 289 del
Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha rammentato che la
fotografia da applicare sulla patente di guida debba riprodurre l’immagine a capo scoperto (nella
norma da cui trae origine la dizione è “senza cappello”).
In realtà la suddetta disposizione ha trovato, nel tempo, una diversa interpretazione ed
applicazione nelle disposizioni emanate dal Ministero degli Interni in materia di fotografie da
applicare sui documenti di identità, e sui permessi di soggiorno, con circolari n. 4 del 14/3/1995 e n.
300.C/200/3656/A/24.159 del 24/7/2000. In tali disposizioni si legge che il divieto contenuto nel
citato art. 289 del Regolamento al TULPS “non fa riferimento all'esigenza che l'interessato
mantenga il capo scoperto (il volto naturalmente sì) ma si limita a proibire l'uso del cappello quale
semplice accessorio eventuale dell'abbigliamento personale che potrebbe alterare la fisionomia di
chi viene ritratto”. Non è equiparabile a tale ipotesi il caso in cui la copertura del capo sia imposta
da motivi religiosi. Infatti, come viene ulteriormente specificato “il turbante, il "chador" o anche il
velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel
loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono
quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione,
le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da
indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili”.
In omaggio alla univocità dell’azione della pubblica amministrazione si invitano le SS.LL. a
disporre che siano accettate anche per le patenti, come già avviene per le carte di identità, fotografie
di donne a capo coperto, per motivi religiosi, purché tali fotografie permettano una identificazione
chiara del viso.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ing. Roberto Garrisi
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