fotografie per patenti
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fotografie per patenti
Via Cilea 119 – Milano MILANO 02/12/2010 AI DIRETTORI DEGLI UMC LOMDARDIA PIEMONTE LIGURIA LORO SEDI PROT. N. 4391/DGT/NO OGGETTO: Uso del copricapo nelle fotografie di conducenti professanti determinati culti religiosi. La circolare n. 88827 del 5/11/2010, conformemente a quanto previsto all’art. 289 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha rammentato che la fotografia da applicare sulla patente di guida debba riprodurre l’immagine a capo scoperto (nella norma da cui trae origine la dizione è “senza cappello”). In realtà la suddetta disposizione ha trovato, nel tempo, una diversa interpretazione ed applicazione nelle disposizioni emanate dal Ministero degli Interni in materia di fotografie da applicare sui documenti di identità, e sui permessi di soggiorno, con circolari n. 4 del 14/3/1995 e n. 300.C/200/3656/A/24.159 del 24/7/2000. In tali disposizioni si legge che il divieto contenuto nel citato art. 289 del Regolamento al TULPS “non fa riferimento all'esigenza che l'interessato mantenga il capo scoperto (il volto naturalmente sì) ma si limita a proibire l'uso del cappello quale semplice accessorio eventuale dell'abbigliamento personale che potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto”. Non è equiparabile a tale ipotesi il caso in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi. Infatti, come viene ulteriormente specificato “il turbante, il "chador" o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili”. In omaggio alla univocità dell’azione della pubblica amministrazione si invitano le SS.LL. a disporre che siano accettate anche per le patenti, come già avviene per le carte di identità, fotografie di donne a capo coperto, per motivi religiosi, purché tali fotografie permettano una identificazione chiara del viso. F.to IL DIRETTORE GENERALE Dott.ing. Roberto Garrisi 1