086_DDL - Consiglio regionale FVG
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Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia _______________________________________________________________________ IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________ DISEGNO DI LEGGE N. 86 Presentato dalla Giunta regionale <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Presentato il 12 agosto 2004 086-DDL (telefonia mobile).doc I Il disegno di legge regionale è stato redatto per pervenire ad una riorganizzazione della materia afferente alle infrastrutture per la telefonia mobile. La telefonia mobile rappresenta una delle più importanti innovazioni nel campo della comunicazione personale, tanto che nel volgere di quindici anni la diffusione delle infrastrutture collegate e la conseguente copertura del territorio, da scarsa è diventata capillare e ancora di più lo sarà nei prossimi anni. Anche le tecnologie si sono sviluppate e si è passati da uno standard iniziale basato su connessioni a 450 MHz (Etacs) allo standard a 900 MHz (GSM) per giungere oggi allo standard 1800 MHz e a quello UMTS. La mancanza di regolamentazione regionale in materia non ha favorito uno sviluppo ordinato delle infrastrutture sul territorio. Viceversa è ben nota la necessità di regolare il sistema, considerata anche la pubblica utilità di queste infrastrutture, così come indicato dal recente Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259). Il disegno di legge, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 12) dello Statuto di autonomia, nel rispetto della Costituzione e partendo dai fondamenti normativi costituiti dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, dal citato D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, si pone l’obiettivo di regolare e favorire la localizzazione delle infrastrutture sul territorio regionale contemperando il diritto di tutti cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione sul territorio degli impianti ed il diritto degli utenti ad usufruire del servizio di telefonia mobile (articolo 1). Le infrastrutture normate sono gli impianti radioelettrici per telefonia mobile ed i ponti radio a servizio della telefonia mobile. All’art. 2 vengono riportate le definizioni ed in particolare vengono definiti gli impianti fissi e gli impianti mobili per la telefonia mobile, i ponti radio e le microcelle. All’art. 3 vengono definite le competenze regionali in materia che si sostanziano nell’emanazione, mediante regolamento, delle linee guida sulla base delle quali ciascuna Amministrazione comunale predispone il proprio piano di settore. L’art. 4 definisce le modalità di approvazione del piano comunale di settore e la sua validità temporale. L’art. 5 individua l’iter procedurale per la realizzazione delle strutture per gli impianti fissi per la telefonia mobile e i ponti radio. Tali impianti sono soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione a seconda della tipologia. Unicamente per gli impianti da realizzarsi da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è previsto il ricorso alla denuncia di inizio dell’attività (DIA). E’ infine ribadita la necessità di acquisizione dei pareri dell’ARPA, per la valutazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico, e dall’Azienda per i Servizi Sanitari, per la valutazione della tutela della salute pubblica. Analogamente gli articoli 6 e 7 individuano l’iter autorizzativo rispettivamente per gli impianti mobili per la telefonia mobile e per i ponti radio su strutture esistenti e le microcelle. All’art. 8 il disegno di legge individua gli edifici e le aree ove le localizzazioni di infrastrutture sono incompatibili. In particolare, applicando il principio di cautela, vengono tutelate le zone e gli edifici destinati all’istruzione, all’infanzia, alla maternità, 086-DDL (telefonia mobile).doc II agli anziani, ai disabili, agli ospedali e alle strutture del sistema sanitario. Vengono inoltre tutelate le zone interessate da biotopi. Per quanto riguarda il patrimonio storico artistico, si rimanda alla Soprintendenza competente per territorio la valutazione di eventuali localizzazioni. L’art. 9 stabilisce che i controlli ambientali sono di competenza dell’ARPA mentre rimane di competenza del Servizio Sanitario la vigilanza nei luoghi di lavoro. Sono invece di competenza comunale i procedimenti sanzionatori i cui importi sono definiti all’art. 10. L’art. 11 detta norme particolari per le reti della Protezione civile della Regione nonché per quelle del Servizio sanitario regionale. L’art. 12 riguarda l’abrogazione delle norme attualmente in vigore in materia di autorizzazione degli impianti oggetto della presente legge. L’art. 13 reca l’obbligo per i gestori di comunicare all’ARPA le caratteristiche tecniche degli impianti autorizzati per l’inserimento nel catasto regionale. L’art. 14, relativo alle norme finali e transitorie, prevede che per i procedimenti in corso si applichino i termini previsti dalla presente legge. Viene ammessa la presentazione delle domande anche in mancanza del regolamento purché le stesse contengano i dati necessari per l’istruttoria. Inoltre fino all’approvazione del piano comunale di settore i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio e della mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico. Infine, i Comuni che già dispongono di uno strumento urbanistico avente i contenuti del piano, non sono tenuti, in sede di prima applicazione, alla stesura del piano di cui all’art. 4. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari -1- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 12) dello Statuto di autonomia, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio a servizio della telefonia mobile e fissa, assicurando: a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici; b) un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti; c) il diritto degli utenti ad usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; b) impianto mobile per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire ad esigenze di copertura dovute ad eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi; c) ponte radio: apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa; d) microcella: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 5 Watt; e) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; 086-DDL (telefonia mobile).doc -2- Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> f) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione; g) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; h) obiettivi di qualità sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all’aperto, nelle aree intensamente frequentate; i) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; l) regolamento: il regolamento di attuazione, di cui all’articolo 3; m) piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti: lo strumento urbanistico previsto dall’articolo 4. Art. 3 (Regolamento di attuazione) 1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento sono definite: a) le linee guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti; b) i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7; c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2 lettera b) della presente legge. Art. 4 (Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti) 086-DDL (telefonia mobile).doc -3- Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. In conformità al regolamento, i Comuni approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato piano. 2. Il piano: a) persegue l’uso razionale del territorio; b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell’Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile; c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d’intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio a servizio della telefonia mobile e le loro eventuali modifiche. 3. La procedura di approvazione del piano, anche in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), si articola nel modo seguente: a) il piano e' adottato dal Consiglio comunale; b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati e' depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall' affissione di manifesti; copia del piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini; c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano; d) il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' sottoposto successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali; e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d), il Consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni presentate ed approva il Piano eventualmente modificato di conseguenza; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari -4- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, e' pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano e' inviata alla struttura regionale competente. 3. Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale. Art. 5 (Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio) 1. L'installazione e la modifica delle strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni; in tale ipotesi il Comune può chiedere, prima dell’inizio dei lavori, una diversa collocazione delle attrezzature di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c). 2. Il Comune rilascia la concessione o l’autorizzazione edilizia previa: a) verifica di eventuali incompatibilità di cui all’articolo 8; b) acquisizione dei pareri vincolanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e dell’Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente (ASS) territorialmente competente, qualora non sussistano le incompatibilità di cui alla lettera a). 3. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta del titolo edilizio abilitativo, all’ARPA e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al comma 2, lettera b); ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta. 4. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri e quelli relativi alle verifiche successive all’attivazione sono a carico del richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. 5. L’ARPA e l’ASS trasmettono al Comune i pareri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. 6. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda e il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all’ARPA e all’ASS. 7. Nel caso di cui all’articolo 87, comma 3 bis del decreto legislativo 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono allegati alla denuncia di inizio attività i pareri favorevoli di ARPA ed ASS. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari -5- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia. 9. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all’ARPA ed all’ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza. 10. In caso di dismissione o riallocazione dell’impianto il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso. Il gestore, all’atto del rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all’articolo 4 della legge regionale 3/1995, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito. Art. 6 (Impianti mobili per telefonia mobile) 1. L’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell’ARPA e dell’ASS. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta, all’ARPA e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti. 2. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla data della domanda. L’ARPA e l’ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta. 3. Il gestore comunica al Comune, all’ARPA ed all’ASS l’attivazione dell’impianto nonché l’avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall’attivazione. 4. In caso di mancata dismissione dell’impianto nei termini previsti, il medesimo è considerato a fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all’art. 5 ed alle sanzioni di cui all’art. 10, comma 3) della presente legge. 5. L’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni è soggetta a comunicazione preventiva al Comune interessato, all’ARPA e all’ASS territorialmente competente, corredata dalle caratteristiche tecniche dell’impianto e dalla certificazione del gestore attestante la conformità dell’impianto ai limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all’attivazione sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti. Art. 7 086-DDL (telefonia mobile).doc -6- Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> (Ponti radio su strutture esistenti e microcelle) 1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e l’installazione di microcelle è soggetta a denuncia di inizio attività. 2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata dalle caratteristiche tecniche dell’impianto e dalla certificazione del gestore attestante la conformità dell’impianto ai limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, e ne dà contestuale comunicazione all’ARPA e all’ASS. 3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività. 4. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all’ARPA ed all’ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza. 5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete. Art. 8 (Localizzazioni incompatibili) 1. In applicazione del principio di cautela di cui all’articolo 174 comma 2 del trattato di istituzione della Comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze totalmente destinati a: a) asili nido; b) scuole di ogni ordine e grado; c) attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva; d) attrezzature per l’assistenza agli anziani; e) attrezzature per l’assistenza ai disabili; f) ospedali ed alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11. 2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonicoambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari -7- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, l’installazione di microcelle è prevista in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1. Art. 9 (Vigilanza e controlli ambientali) 1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall’ARPA. 2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a verificare: a) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) e sue modifiche ed integrazioni; b) lettera a); il rispetto delle misure di risanamento previste dal DPCM di cui alla c) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal concessionario. 3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Regionale. 4. L’ARPA e gli organi del Servizio Sanitario provvedono ad inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune competente per l’avvio del procedimento sanzionatorio. Art. 10 (Sanzioni) 1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),b),c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l’installazione, fissando il termine per l’adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00. 2. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell’impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore. 3. La mancata dismissione dell’impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall’attivazione, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari -8- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> misura non inferiore ad € 10.000 e non superiore ad € 75.000, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche. 4. In caso di superamento dei limiti di esposizione, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale. Art. 11 (Impianti della Protezione civile della Regione e del Servizio sanitario regionale) 1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione ed all’implementazione tecnicooperativa delle reti radio di comunicazione e di monitoraggio di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 64/1986, della legge 225/1992, del D.L. 180/1998, articolo 2., comma 7., convertito in legge dalla legge 267/1998 e del D.L. 279/2000, articolo 1., commi 6. e 7., convertito in legge dalla legge 365/2000, nonché quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati in deroga alle vigenti disposizioni di legge, previa comunicazione al Comune, all’ARPA ed all’ASS competenti per territorio. Art. 12 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) i commi 23, 24 e 25 dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000); b) il comma 35 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002). Art. 13 (Catasto) 1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell’impianto all’ARPA per l’inserimento nel catasto regionale di cui all’art. 4 della legge regionale 2/2000. Art. 14 (Norme finali e transitorie) 1. I procedimenti consultivi di competenza dell’ARPA e dell’ASS in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla medesima. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari -9- Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. I termini di cui all’art. 13 comma 1, per gli altri impianti già attivati, decorrono dall’entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 è ammessa la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per l’istruttoria. 4. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, i comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a), b) e c) tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e della mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento. 5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, non si applicano ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il piano. 086-DDL (telefonia mobile).doc - 10 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Note al disegno di legge regionale concernente Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile Nota all’articolo 1 Il testo dell’articolo 4, primo comma, dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall’articolo 5 della legge costituzionale 2/2001, è il seguente: art. 4 In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti Dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale. Il testo della legge 36/2001 è il seguente: L. 22 febbraio 2001, n. 36. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. art. 1. Finalità della legge. 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 11 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. art. 2. Àmbito di applicazione. 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge. 3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3. art. 3. Definizioni. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni: a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; d) obiettivi di qualità sono: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 12 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. art. 4. Funzioni dello Stato. 1. Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1; b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza; c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico; e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 13 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio; g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti. 3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata. 5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 14 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> art. 5. Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti). 1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione. 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna. 3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi; b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini; c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'àmbito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati; d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi; f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti. 4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo. art. 6. Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. 1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato». 2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 15 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno. 3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13. 4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1. 5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione. 6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge. 7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. art. 7. Catasto nazionale. 1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'àmbito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia. art. 8. Competenze delle regioni, delle province e dei comuni. 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 16 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio. 3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. art. 9. Piani di risanamento. 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 17 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi. 3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma. 4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero. 5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 18 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio. 6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta: a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale. 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto. art. 10. Educazione ambientale. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. art. 11. Partecipazione al procedimento amministrativo. 1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo. art. 12. Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 19 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. art. 13. Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico. 1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. art. 14. Controlli. 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presìdi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. 3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 20 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> art. 15. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato. 5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli. 6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni. 7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. art. 16. Regime transitorio. 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente. art. 17. Copertura finanziaria. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede: a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20012003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 21 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il testo del decreto legislativo 259/2003 è il seguente: D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41; Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; Visto il codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 22 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio); Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003; Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I Disposizioni generali e comuni Capo I - Disposizioni generali 1. Definizioni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 23 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale; c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità; g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica; j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta; l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 24 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili; o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale; q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa; r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni; s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica; u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa; aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete; cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 25 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi; ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale; gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici; ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico; ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea; oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 26 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 2. Campo di applicazione. 1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d) servizi radioelettrici. 2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. 3. Princìpi generali. 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. 3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. 4. Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica. 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 27 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo princìpi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. 3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a: a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private; c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti; h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. 4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati. 5. Regioni ed Enti locali. 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata «Conferenza Unificata»), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'àmbito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 28 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. In coerenza con i princìpi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'àmbito dei princìpi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze e nel rispetto dei princìpi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di: a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'àmbito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese; b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere; d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. 4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite. 6. Misure di garanzia. 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. 2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V. Capo II - Funzioni del Ministero e dell'Autorità ed altre disposizioni comuni 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 29 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 7. Ministero e Autorità. 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3. 3. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. 8. Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. 3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità. 1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. 10. Comunicazione di informazioni. 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 30 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. 2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata. 3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza. 4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza. 5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza. 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento. 2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 31 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità. 12. Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. 2. L'Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell'àmbito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa. 4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorità è tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando: a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18; b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13. 5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. 6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 32 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 13. Obiettivi e princìpi dell'attività di regolamentazione. 1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei princìpi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. 3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'àmbito delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. 4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati: a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria; d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. 5. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo; b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4; c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi; d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice. 6. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini: a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 33 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa; c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata; d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili; f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. 7. Nell'àmbito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. 9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato. 14. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica. 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE. 3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8. 4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. 5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 34 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze. 15. Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 1. Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 2. L'Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinché l'operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 3. L'Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 4. L'Autorità promuove l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno dell'Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei. 5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione. 6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. 7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità. 16. Separazione strutturale. 1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. 3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 35 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. TITOLO II Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico Capo I - Disposizioni comuni 17. Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato. 1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori. 3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate «le linee direttrici». 4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. 18. Procedura per la definizione dei mercati. 1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai princìpi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12. 19. Procedura per l'analisi del mercato. 1. L'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici. 2. L'analisi è effettuata: a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell'Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici; b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in ogni caso, ogni diciotto mesi. 3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 36 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano. 6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli obiettivi e dei princìpi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza. 7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3. 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. 9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'àmbito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento. 20. Normalizzazione. 1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti. 2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). 21. Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 37 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1: a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta; b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche. 2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale. 22. Procedure di armonizzazione. 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni. 23. Risoluzione delle controversie tra imprese. 1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia. 2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice. 4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 38 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale. 24. Risoluzione delle controversie transnazionali. 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del Codice. 3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13. 4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale. Capo II - Autorizzazioni 25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. 1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 39 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità. 8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. 26. Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale. 1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88. 2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 40 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo; b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo. 27. Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri. 1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l'uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso. 2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite. 3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I. 4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale. 5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. 6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1. 7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29. 8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 41 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 9. Qualora l'Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane. 28. Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri. 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1. 2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese. 3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative. 4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1. 29. Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio. 1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorità: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni; d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati. 2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 42 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13. 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi. 5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti. 6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14. 7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. 30. Assegnazione armonizzata delle frequenze radio. 1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nè criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio. 31. Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione. 1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti. 32. Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici. 1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 43 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2. 2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente. 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse. 4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. 5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie. 6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9. 33. Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici. 1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 44 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2; b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'àmbito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso; d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; e) per fini statistici specifici; f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo. 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, nè come condizione necessaria per la stessa. 3. Quando il Ministero o l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne. 34. Diritti amministrativi. 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell'allegato n. 10. 35. Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture. 1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. 3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93. 4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13. 36. Modifica dei diritti e degli obblighi. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 45 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. 2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo. 37. Pubblicazione delle informazioni. 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente. 38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti. 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. 2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni. 3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo. 4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva. 39. Sperimentazione. 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 46 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. 2. La dichiarazione di cui al comma 1: a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o servizio, nè in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa; c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio; d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta; f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa. 4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. 5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza. Capo III - Accesso ed interconnessione Sezione I - Disposizioni generali 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 47 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 40. Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione. 1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. 41. Diritti ed obblighi degli operatori. 1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b). 2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine. 3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale. 42. Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione. 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. 2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre: a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili; b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 48 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2. 3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 20. 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12. 5. Ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24. Sezione II Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato 43. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse. 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca: a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per: 1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio; 2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate. 3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 44. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione. 1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente. 2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 49 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 45. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi. 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50. 2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve: a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43; b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato; c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali. 3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti. 4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12. 46. Obbligo di trasparenza. 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi. 2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo. 3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime. 4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, l'Autorità 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 50 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3. 47. Obbligo di non discriminazione. 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso. 2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. 48. Obbligo di separazione contabile. 1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'àmbito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare. 2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. 49. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete. 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso; c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza; d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte; e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali; f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 51 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i) di interconnettere reti o risorse di rete. 2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. 3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione; b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile; c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine; e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili; f) fornitura di servizi paneuropei. 50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. 1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi. 2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. 4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 52 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34. 51. Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso. 1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali. 2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate. 52. Notificazione. 1. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione europea. Capo IV - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale 53. Disponibilità del servizio universale. 1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico. 54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa. 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione. 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 53 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi. 2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1. 3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale. 4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico. 5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese. 6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80. 7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'attivazione del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. 56. Telefoni pubblici a pagamento. 1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma. 2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1. 3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 57. Misure speciali destinate agli utenti disabili. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 54 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. L'Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. 2. L'Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 58. Designazione delle imprese. 1. L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale. 2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62. 3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale. 59. Accessibilità delle tariffe. 1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori. 2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 3. L'Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. 4. L'Autorità provvede affinché, quando un'impresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie. 60. Controllo delle spese. 1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 55 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio. 3. L'Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti. 61. Qualità del servizio fornito dalle imprese designate. 1. L'Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità. 2. L'Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorità provvede affinché le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione. 3. L'Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego. 4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 83. 5. L'Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate. 6. L'Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale. 62. Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale. 1. Qualora l'Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può: a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11; b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 58, comma 2. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 56 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità. I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11. 63. Finanziamento degli obblighi di servizio universale. 1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorità riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11. 2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorità, sentito il Ministero. 3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i princìpi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria. 4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale. 64. Trasparenza. 1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i princìpi di ripartizione dei costi di cui all'articolo 63 ed il sistema applicato. 2. L'Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale. 65. Riesame dell'àmbito di applicazione degli obblighi di servizio universale. 1. Il Ministero, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame dell'àmbito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 57 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> all'articolo 58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni. Sezione II - Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici 66. Verifica e riesame degli obblighi. 1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi: a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica; b) alla selezione o preselezione del vettore; c) alle linee affittate. 2. L'Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente. 67. Controlli normativi sui servizi al dettaglio. 1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall'articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato nè limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. 3. L'Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese. 4. L'Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 58 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> dall'Autorità. L'Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità. 5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5. 68. Controlli sull'insieme minimo di linee affittate. 1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale, in conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee di cui all'articolo 20, nonché le condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate. 2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato. 3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nell'àmbito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20. 69. Selezione del vettore e preselezione del vettore. 1. L'Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico: a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore; b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore. 2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49. 3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità. Sezione III - Diritti degli utenti finali 70. Contratti. 1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno: a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 59 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale; c) i tipi di servizi di manutenzione offerti; d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione; e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto; f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84. 2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali. 3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorità può estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali. 4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni. 5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti. 6. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori. 71. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni. 1. L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. 2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive. 72. Qualità del servizio. 1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 60 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. L'Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6. 73. Integrità della rete. 1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. 74. Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo. 1. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla. 75. Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi. 1. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a). 2. L'Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. 3. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b). 4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55. 5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni. 76. Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo. 1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall'Autorità con la deliberazione 9/03/CIR. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 61 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. 3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112'. 77. Prefissi telefonici internazionali. 1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni. 2. L'Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete. 78. Numeri non geografici. 1. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche. 79. Fornitura di prestazioni supplementari. 1. L'Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico. 2. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente. 3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali. 80. Portabilità del numero. 1. L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. 2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. 3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 62 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni. 81. Obblighi di trasmissione. 1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva. Sezione IV - Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti 82. Servizi obbligatori supplementari. 1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. 83. Consultazione dei soggetti interessati. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. 2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. 84. Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo. 2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 63 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 85. Notifica alla Commissione europea. 1. L'Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1. 2. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea. Capo V - Disposizioni relative a reti ed impianti 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio. 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. 4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898. 5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione. 6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 64 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo. 7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 65 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1 (3). 4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. 8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. 10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico. 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 66 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. 2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. 4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni. 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun àmbito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato. 9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 67 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. 11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. 12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali. 89. Coubicazione e condivisione di infrastrutture. 1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà. 2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. 3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88. 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 68 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88. 90. Pubblica utilità - Espropriazione. 1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. 3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. 91. Limitazioni legali della proprietà. 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. 6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. 92. Servitù. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 69 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. 7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù. 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. 9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. 93. Divieto di imporre altri oneri. 1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 94. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari. 1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 70 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. 4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate. 5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa. 6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore. 7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione. 8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo. 95. Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze. 1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche: a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica; c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 71 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti. 4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture. 5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero. 6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. 7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. Capo VI - Disposizioni finali 96. Prestazioni obbligatorie. 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2. 2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice. 3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 72 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi. 97. Danneggiamenti e turbative. 1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 98. Sanzioni. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00. 3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. 6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo. 7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 73 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00. 10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile. 11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce. 12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. 14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale. 15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. 16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 74 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. TITOLO III Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. Capo I - Disposizioni generali 99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. 1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze. 5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'àmbito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi. ------------------------ 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 75 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 100. Impianti di amministrazioni dello Stato. 1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio. 2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero. 3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica. 101. Traffico ammesso. 1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. 2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. 3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. 102. Violazione degli obblighi. 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. 3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. 4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. 6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 76 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso. 8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero. 103. Sospensione - revoca - decadenza. 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice. Capo II - Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato 104. Attività soggette ad autorizzazione generale. 1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia. b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 77 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 105. Libero uso. 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'àmbito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'àmbito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 78 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB», sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145. 2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 106. Obblighi dei rivenditori. 1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105. 107. Autorizzazione generale. 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 79 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. 4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate. 5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17. 6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. 7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale. 8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli. 9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18. 10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a). 11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 80 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. 13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato. 14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero. 15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14. 16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. Capo III - Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze diplomatichestraniere 108. Reciprocità. 1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli. 2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. 3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato. 109. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. 1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 81 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi; b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza; c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo; d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica; e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla; f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero. 2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica. 110. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione. 1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. 2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo. 111. Revoca. 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri. Capo IV - Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato 112. Validità. 1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità. 2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107. 3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 82 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 113. Dichiarazioni. 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio. 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero. 114. Requisiti. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 115. Obblighi. 1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze. 2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale. 3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici. 116. Contributi. 1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25. 117. Verifiche e controlli. 1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica. 2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari. 3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. 118. Rinuncia. 1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 83 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 119. Requisiti delle apparecchiature. 1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica. 120. Frequenze. 1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 121. Bande collettive di frequenze. 1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105. 122. Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione. 1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze. 2. È consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in àmbito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico. 123. Sperimentazione. 1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione. 124. Reti e servizi via satellite. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 84 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 107. 125. Licenze ed autorizzazioni preesistenti. 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo. Capo V - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze radio 126. Concessione dei diritti individuali di uso. 1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate. 2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica. 3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. 127. Stazione radioelettrica. 1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa. 128. Risorsa di spettro radio. 1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli. 129. Emittenza privata. 1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Capo VI - Servizio radiomobile professionale autogestito 130. Oggetto. 1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 85 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze. 3. Il presente Capo: a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso; b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti. 4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute). 5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni. 131. Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito. 1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso. 2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n. 23. 3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133. 132. Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito. 1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24. 2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04. 133. Adeguamento dei sistemi esistenti. 1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data. Capo VII - Radioamatori 134. Attività di radioamatore. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 86 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. 3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26. 4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. 135. Tipi di autorizzazione. 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con D.M. 1° dicembre 1990 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt. 3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt. 136. Patente. 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame. 137. Requisiti. 1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia età non inferiore a sedici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 138. Dichiarazione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 87 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda : a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) gli estremi della patente di operatore; d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili; e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2; f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137. 2. Alla dichiarazione sono allegate : a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela. 139. Nominativo. 1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso. 140. Attività di radioamatore all'estero. 1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia. 2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con D.M. 1° dicembre 1990 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. 141. Calamità - contingenze particolari. 1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134. 142. Assistenza. 1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento. 143. Stazioni ripetitrici. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 88 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; c) di impianti destinati ad uso collettivo. 2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra. 144. Autorizzazioni speciali. 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite; e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali. 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore. 145. Banda cittadina - CB. 1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia. 2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 89 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela. 5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in «banda cittadina» possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti. TITOLO IV Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica. Capo I - Impianti sottomarini 146. Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica. 1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. 147. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino. 1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina. 2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00. 148. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica. 1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti. 2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate. 149. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche. 1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche; b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 90 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. 3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo. 150. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini. 1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave. 2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo. 151. Inosservanza della disciplina sui segnali. 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare; b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica; c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico. 152. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini. 1. È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino; b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore; c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 91 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 153. Competenza territoriale. 1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione. 2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale. 154. Reati commessi in alto mare. 1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti. 2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma. 3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza. 155. Rifiuto di esibire i documenti. 1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. 2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare. 156. Pubblico ufficiale. 1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane. 157. Sanzioni civili. 1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale. 2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo. TITOLO V 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 92 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Impianti radioelettrici. Capo I - Disposizioni di carattere generale 158. Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato. 1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico. 159. Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima. 1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti. 2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all'articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo. 160. Licenza di esercizio. 1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza. 161. Norme tecniche per gli impianti. 1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme. Capo II - Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualitàdi operatore 162. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni. 1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero. 2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 93 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto; b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni. 3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono. 163. Titoli di abilitazione. 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l'ammissione agli esami; e) le prove d'esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. 2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25. Capo III - Servizio radioelettrico mobile marittimo Sezione I - Disposizioni generali 164. Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite. 1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri. 2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri. 165. Definizione di nave - Altre definizioni. 1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 94 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi 166. Norme tecniche radionavali. 1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi. 2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. 167. Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi. 1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. 168. Esenzioni. 1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170. 169. Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo. 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche. 170. Corrispondenza pubblica. 1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. 2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio. 171. Installazioni d'ufficio. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 95 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 172. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali. 1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria. 2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane. 3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'àmbito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate. 4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti. 5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli. 6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma. 7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo incaricati. 8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00. 173. Giornale delle comunicazioni radio. 1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo 183. Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo 174. Autorità del comandante di bordo. 1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche. 175. Vigilanza sul servizio radioelettrico. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 96 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente. 2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto. 176. Collaudi e ispezioni. 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa. 3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. 4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3. 5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. 6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto. 7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico. 177. Verbali di collaudo e di ispezione. 1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni. 1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 97 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati. Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave 179. Categoria delle stazioni radioelettriche di nave. 1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie: a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno; b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno; c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno; d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno. 2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183. Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo 180. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo. 1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali. 181. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica. 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. 182. Sanzioni disciplinari. 1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo. 2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo. Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo 183. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 98 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. 2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio. 3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore. 184. Rapporti con gli armatori. 1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. 185. Contributi. 1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi: a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi; b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro. 2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 186. Autorizzazione all'esercizio radioelettrico. 1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale. 2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è accordata all'armatore. 187. Sospensione, revoca, decadenza. 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati. 2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 99 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Capo IV - Servizio radioelettrico per le navi da pesca 188. Navi da pesca: norme tecniche radionavali. 1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale. 189. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca. 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. 2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio. 3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore. 190. Rapporti con gli armatori delle navi da pesca. 1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. 191. Contributi. 1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo 185. 192. Disposizioni applicabili. 1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da diporto 193. Navi da diporto: norme tecniche radionavali. 1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti. 2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172. 194. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto. 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 100 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio. 3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore. 195. Contributi. 1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185. 196. Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto. 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante: a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica; b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. 2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. 3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta. 4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto. 5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività. 197. Disposizioni applicabili. 1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico 198. Servizio radioelettrico mobile aeronautico. 1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate. 199. Definizione di aeromobile. 1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari. 2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 101 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 200. Norme tecniche. 1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli. 201. Licenza di esercizio. 1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità. 202. Sospensione o revoca della licenza di esercizio. 1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa. 203. Installazione d'ufficio. 1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200. 204. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili. 1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza. 205. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale. 1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98. 206. Abilitazione al traffico. 1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo. 207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 102 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni. Capo VII - Disposizioni varie 208. Limitazioni legali. 1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso. 2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. 3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo. 209. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. 3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria. 210. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. 1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. 2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 103 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2. 211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica. 1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97. 212. Sanzioni. 1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00. 2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210. 213. Vigilanza. 1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208. 214. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati. 1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00. 215. Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni. 1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave. 2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione. 216. Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni. 1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali. 2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi. 217. Uso indebito di segnale di soccorso. 1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l'arresto 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 104 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave. TITOLO VI Disposizioni finali. Capo I - Disposizioni finali 218. Abrogazioni. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: «i servizi di telecomunicazioni» fino a: «diffusione sonora e televisiva via cavo»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle comunicazioni»; b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: «e di telecomunicazioni»; il comma 2 è soppresso; e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: «della convenzione internazionale delle telecomunicazioni»; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni» i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: «telegrafici e radioelettrici» fino a: «servizi telefonici»; nella rubrica sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 105 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413. 2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002. 3. Sono o restano abrogati: a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214; b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980; c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981; d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982; e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987; f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989; g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989; h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991; i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992; l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997; q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997; s) la legge 1° luglio 1997, n. 189; t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 106 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998; cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998; dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128; ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; gg) la Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000; hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; ii) la Del.Aut.gar.com. 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001; ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003. 219. Disposizione finanziaria. 1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 220. Disposizioni finali. 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e princìpi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002. 2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza: a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26; b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonché l'allegato n. 9; c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25; d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11; e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 221. Entrata in vigore. 3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 107 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 108 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'àmbito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio; 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'àmbito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 109 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Allegato n. 2 (articoli 42 e 43) Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice. Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice. Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato; b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono: proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza, tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato; c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto: di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato. Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice. a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG) Allegato n. 3 (articolo 46) 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 110 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa; b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale; c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico. A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale 1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi: a) accesso alle reti locali; b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale. 2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici [1], disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale. 4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso. B. Servizio di co-ubicazione 1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato [1]. 2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la coubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale). 3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate. 4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti. 5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti. 6. Norme di sicurezza. 7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato. 8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza. C. Sistemi d'informazione Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione. D. Condizioni di offerta 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 111 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio. 2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi. 3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati. NOTA [1] È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza. Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: a) Fatturazione dettagliata Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi: i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito) Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica. e) Mancato pagamento delle fatture L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai princìpi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 112 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al «112»). Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze) La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri. Allegato n. 5 (articolo 71) Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti. 2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico. Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.). 2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche. 2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso. 2.4. Servizi di manutenzione offerti. 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto. 086-DDL (telefonia mobile).doc - 113 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime. 4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4. Allegato n. 6 (articoli 61 e 72) Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio METODO DI PARAMETRO DEFINIZIONE MISURA (Nota 1) Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Tasso di malfunzionamento per linea di accesso ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Tempo di riparazione dei malfunzionamenti ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Percentuale di chiamate a vuoto (nota 2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Tempo di instaurazione della chiamata (nota 2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Tempi di risposta dei servizi tramite operatore ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Tempi di risposta dei servizi di consultazione elenchi ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete e schede) in servizio ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Fatture contestate ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 114 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Nota 1 I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat. Nota 2 L'Autorità può decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se è dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti. La versione del documento ETSI EG 201 769-1 è la 1.1.1 (aprile 2000). Allegato n. 7 (articolo 74) Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice. 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI), di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. 2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali. Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Allegato n. 8 (articolo 68) Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice. Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate. L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i princìpi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 115 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Non discriminazione L'Autorità vigila affinché le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner. 2. Orientamento ai costi L'Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i princìpi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea. 3. Trasparenza L'Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile. 3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete. 3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate. Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico. 3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti: informazioni sulla procedura di ordinazione, periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti. Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna; durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare, tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. 086-DDL (telefonia mobile).doc - 116 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati, eventuali procedure di rimborso. Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate. Allegato n. 9 (articolo 25) Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice Il sottoscritto: Cognome: Nome: Luogo e data di nascita: Residenza e domicilio: Cittadinanza: Società/ditta: Nazionalità: Sede: Codice fiscale e partita IVA: Dati del rappresentante legale: Cognome e 086-DDL (telefonia mobile).doc - 117 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> nome: Luogo e data di nascita: Residenza e domicilio: Codice fiscale: dichiara di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: Descrizione tipologia di rete: Descrizione tipologia di servizio: Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione: Data di inizio dell'attività: A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle 086-DDL (telefonia mobile).doc - 118 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> imprese in virtù di altre normative non di settore. Si allegano alla presente dichiarazione: 1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità; 2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità. DATA FIRMA Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice. Articolo 1 Diritti amministrativi. 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 119 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali: 1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b); d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro 2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro 3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. Articolo 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio. 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato. 2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato. 3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo: a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1 b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75 c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50 d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25 4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 120 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro; b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 005. 5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla gateway sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 121 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro. 13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo è pari a: a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile; b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell'arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata. 14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo è ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti. Articolo 3 Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri. 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno di attribuzione. 2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici è pari a 111,00 euro. 3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 111.000,00 euro. 4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di «carrier selection» a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro. 5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti «customer care» a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro. 6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 122 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro. 8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio è pari a 50,00 euro. 9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro. 10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro. 11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro. 12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico è pari a 100,00 euro. 13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico è pari a 1.000,00 euro. 14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico è pari a 10.000,00 euro. 15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 50,00 euro. 16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 27.750,00 euro. 17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale è pari ad 100,00 euro. 18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale è pari a 1.000,00 euro. 19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale è pari a 10.000,00 euro. 20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro. 21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro. 22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro. 23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore «OP ID» è pari a 500,00 euro. 24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti. Articolo 4 Modalità di pagamento. 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità: a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza; b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza; 086-DDL (telefonia mobile).doc - 123 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo. Articolo 5 Contributo annuo per l'uso di risorse scarse. (Valori in euro) Frequenza Frequenza superiore Frequenza superiore a 20 GHz Frequenza Larghezza di a sino a 10 10 GHz e sino a 20 superiore a 30 e sino a 30 GHz banda (L) GHz GHz GHz superiore a 30 GHz L inferiore o uguale a 25 kHz 170,00 L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz 370,00 - - L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz 740,00 - - L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz 1.060,00 - - - (L inferiore o (L inferiore o (L inferiore o uguale a uguale a uguale a 1,75 MHz) 1,75 MHz) 1,75 MHz) 700,00 480,00 370,00 - L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz 1.390,00 L superiore a 1,75 086-DDL (telefonia mobile).doc - 124 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz L superiore a 56 MHz 1.750,00 1.060,00 700,00 480,00 2.770,00 2.110,00 1.390,00 950,00 3.850,00 3.130,00 2.110,00 1.390,00 4.880,00 4.180,00 2.770,00 1.860,00 5.930,00 5.240,00 3.490,00 2.330,00 6.980,00 6.290,00 4.180,00 2.770,00 Allegato n. 11 (articoli 62 e 63) Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice Articolo 1 Definizioni. 1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti: a) «cliente non remunerativo», il cliente che l'impresa non servirebbe se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale, ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi è inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'impresa al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente; b) «servizi non remunerativi», i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la prestazione dei servizi in questione; c) «aree non remunerative», le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 125 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> d) «capitale incrementale impiegato», il capitale incrementale di cui un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico; e) «tasso di rendimento del capitale impiegato», il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato; f) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle reti e/o servizi di comunicazione elettronica nonché la sua rischiosità rispetto ai predetti fini; g) «ricavi e costi evitabili», i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività. Articolo 2 Princìpi generali. 1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. 2. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio. 3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.; b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale. 4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità. 5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 126 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. 6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. 7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo. Articolo 3 Finanziamento. 1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui princìpi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in àmbito nazionale. 3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1: a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; c) i fornitori di servizi di trasmissione dati; d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonché i fornitori di accesso ad Internet. 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 127 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale. Articolo 4 Costi da ripartire. 1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale. Articolo 5 Calcolo del costo netto. 1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative. 2. Il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo: a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi; b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato; c) non si tiene conto dei costi non recuperabili; d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati; e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio. 3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali: a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 128 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali: 1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; 2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; 3) fornitura di servizi di informazione abbonati; 4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa; 5) fornitura dei servizi tramite operatore. 4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali: a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative; b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative; c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito; d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi; e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche; f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa incaricata del servizio universale nonché, ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati; g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi. 5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori: a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico; b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 129 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Articolo 6 Modalità di finanziamento. 1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato. 2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato: a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile; b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai princìpi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare: 1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti; 2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto; 3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi; 4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici; 5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese; c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare; d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese; e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato; f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato; g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 130 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi; i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4; j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i); k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrici. 3. Il Ministero provvede a: a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità: 1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; 3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato; b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici; c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a); d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale. 4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula: LEGENDA: RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale; RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative; SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione; AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti; CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 131 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale. Allegato n. 12 (articolo 39) Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice La dichiarazione deve precisare: 1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente: a) denominazione, identità giuridica e sede legale; b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; c) composizione dell'azionariato. 2. L'oggetto: a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione; b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità; c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni; d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio; e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione. 3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione. Allegato n. 13 (artt. 87 e 88) - Modello A Istanza di autorizzazione Il sottoscritto nato a residente a nella sua qualità di con sede in via 086-DDL (telefonia mobile).doc il n. via della Società n. Atti consiliari - 132 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito. Descrizione del terreno circostante. - Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: - edifici posti in vicinanza del sito; - conformazione e morfologia del terreno circostante; - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. - Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). Stime del campo generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana). La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 133 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. Modalità di simulazione numerica. Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Allega alla presente istanza - Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. - Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto. - Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500. - Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. - In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del territorio circostante all'impianto. - Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso); - Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto; - Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche; - Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico. - Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: «l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. - A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. Firma. 086-DDL (telefonia mobile).doc - 134 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Modello B Denuncia di inizio attività (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt); Il sottoscritto nato a residente a nella sua qualità di con sede in Il via n. della Società via n. Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. - La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito. Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. Allega alla presente istanza - Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. Modello C Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane; Il sottoscritto 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 135 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> nato a residente a nella sua qualità di con sede in Il via n. della Società via n. Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto: Descrizione dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare: - dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; - dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; - dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza; - dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. Allega alla presente istanza Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi: - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori; - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia; - particolari «tipo» delle tubazioni utilizzate e dei manufatti; - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; - sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; - vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa; Dichiara di aver comunicato il progetto in formato elettronico. Data. Firma. Modello D Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane Il 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 136 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> sottoscritto nato a residente a nella sua qualità di con sede in Il via n. della Società via n. Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto: Descrizione dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare: - dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; - dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; - dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza; - dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. Allega alla presente istanza Per impianti extraurbani: - stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso; - planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi: - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori; - manufatti previsti lungo l'impianto; - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa. Data Allegato n. 14 (art. 107) Al Ministero delle comunicazioni 086-DDL (telefonia mobile).doc - 137 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni Viale America, 201 00144 Roma DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO Quadro A Il sottoscritto: cognome nome comune di nascita data di nascita prov. codice fiscale Rappresentante legale di: denominazione: codice fiscale / partita IVA con sede legale in: via / piazza / località comune 086-DDL (telefonia mobile).doc n. civico prov. c.a.p. - 138 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> telefono fax E-mail Quadro B DICHIARA: Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di installare ed esercitare una / più stazione/i radioelettrica / che ad uso privato, con validità di anni (max 10 anni) tramite l'attivazione del seguente sistema sistema fisso sistema di radioastronomia sistema fisso via satellite sistema di ricerca spaziale sistema mobile terrestre sist. di esplorazione della terra via satellite sistema mobile terrestre via satellite sistema di operazioni spaziali sistema mobile marittimo sist. di freq. e campione e segnali orari sistema mobile marittimo via satellite sist. di freq. e campione e segnali orari via satellite sistema mobile aeronautico sistema di ausilio alla meteorologia sistema mobile aeronautico via satellite sistema di ausilio alla meteorologia via satellite 086-DDL (telefonia mobile).doc - 139 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> sist. di radionavig. e di radiolocalizzazione altro sist. di radionav. e radioloc. via satellite barrare le voci interessate Quadro C DICHIARA INOLTRE - di essere in possesso dei requisiti prescritti; - di avere titolo alla esenzione dei contributi o a riduzione dei medesimi ai sensi del - che l'attività del richiedente è: - - di essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi); che il collegamento radioelettrico richiesto sarà utilizzato per il seguente scopo: Quadro D 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 140 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> ALLEGA: a) nr. 2 copie in carta semplice della dichiarazione; b) nr. 3 copie del progetto tecnico del radiocollegamento ognuna costituita da nr. nr. c) schede generali e schede relative ad ogni tipo di stazione impiegata nel radiocollegamento; planimetria, (scala 1:200.000) sottoscritta del responsabile del progetto, ove sono indicate le esatte ubicazioni di tutte le stazioni fisse e ripetitrici ed è indicata la zona interessata al radiocollegamento; d) dichiarazione concernente la normativa antimafia (se prevista); e) licenza prefettizia (obbligatoria per gli istituti di vigilanza); f) procura del rappresentante legale (obbligatoria ove esistente); g) attestato del versamento del contributo dovuto Quadro E SI IMPEGNA: > a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; > a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica e di urbanistica; > ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore; > a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; 086-DDL (telefonia mobile).doc - 141 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> > a versare il contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini del collegamento. Quadro F nominativo via / piazza / località n. civico comune telefono prov. fax c.a.p. E-mail (presso una sede diversa da quella legale): nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: cognome telefono nome fax E-mail Quadro G Data FIRMA DEL RICHIEDENTE 086-DDL (telefonia mobile).doc - 142 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> o del RAPPRESENTANTE LEGALE TIMBRO DEL RICHIEDENTE Allegato n. 15 (art. 107) Al Ministero delle comunicazioni Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni Viale America, 201 00144 Roma nominativo via / piazza / località n. civico comune prov. telefono fax c.a.p. E-mail CARATTERISTICHE DEL RADIOCOLLEGAMENTO 1. Caratteristiche BANDA 2. Tipo del collegamento 086-DDL (telefonia mobile).doc NUMERO TOTALE CANALI - 143 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> telefonico teleallarme telegrafico trasmissione dati telemisure video telecomando telesegnale altro 3. Tipo della comunicazione simplex duplex semiduplex unidirezionale 4. Consistenza radiocollegamento indicare la quantità per tipo delle stazioni impiegate fisse mobili portatili cercapersone ripetitrici solo TX solo RX TX / RX 5. Frequenze Numero totale frequenze impegnate nel radiocollegamento 086-DDL (telefonia mobile).doc - 144 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Indicare se il collegamento viene realizzato con tecnica in multiaccesso Indicare se la richiesta è del tipo multiaccesso avanzato Specificare il tipo di multiaccesso avanzato richiesto: (es. Tetra) 6. Estensione Indicare se il collegamento avviene nell'àmbito del proprio fondo Lunghezza max dell'area di servizio impegnata dal radiocollegamento 7. Collegamento tra stazioni di base se il collegamento prevede più stazioni di base, indicarne il numero comunicano tra loro non comunicano tra loro e se: comunicano solo le stazioni n. 8. Avaria stazioni ripetitrici se il collegamento prevede uno o più ripetitori si richiede la possibilità, in caso di avaria degli stessi, dovuti 086-DDL (telefonia mobile).doc - 145 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> ad eventi eccezionali connessi all'esercizio delle attività istituzionali, o di protezione civile, di collegare in simplex ad una frequenza la/le stazione/i di base con le altre stazioni terminali utilizzando la frequenza di emissione del/dei ripetitore/i 9. Area totale del collegamento/lunghezza totale del collegamento Area indicante la superficie del territorio nella quale si intende avere copertura radioelettrica (in relazione alle stazioni mobili e/o portatili) espressa in Km lunghezza massima del collegamento in relazione alla postazione fissa in Km FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE SCHEMA A BLOCCHI DEL RADIOCOLLEGAMENTO Numero complessivo delle schede: 086-DDL (telefonia mobile).doc - 146 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Eventuali informazioni aggiuntive per la descrizione del radiocollegamento da utilizzare in particolare nel caso di sistemi diversi da quelli fissi o mobili FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE TIMBRO DEL RICHIEDENTE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO Allegato n. 16 (art 107) SCHEDA TECNICA PER L'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE 1. Identificativo utente nominativo 086-DDL (telefonia mobile).doc - 147 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> via / piazza / località n. civico comune telefono prov. fax c.a.p. E-mail 2 Località stazione emittente c.a.p. nome della località via / piazza n. civico comune telefono prov. fax c.a.p. E-mail coordinate geografiche del punto di emissione (rispetto al meridiano di Greenwich) longitudine latidudine PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO altezza del terreno sul livello del mare del punto di emissione (in metri): natura del luogo: - centro abitato 086-DDL (telefonia mobile).doc C - 148 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - aeroporto A - porto P - fiume o canale R - località elevata rispetto alla zona circostante H natura del suolo: - zona che presenta, nelle immediate vicinanze costruzioni e/o vegetazione con altezza maggiore di 20 m. 1 - idem c.s. ma con altezza compresa tra 5 e 20 m. 2 - idem c.s. ma con altezza inferiore a 5 m. 3 - zona libera da ostacoli fino a 400 m nella direzione di emissione 4 - zona libera da ostacoli fino a 1000 m nella direzione di emissione 5 classe della stazione - stazione fissa FX - stazione di base BX - stazione mobile ML - stazione portatile FP - stazione ripetitrice FR 086-DDL (telefonia mobile).doc - 149 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - stazione fissa-ripetitrice RF - stazione di operazioni portuali FP collocazione della stazione - su terra L - su autoveicolo W - su mare W - su acque interne R - su ferrovia T - su aeromobile T - 3.1 Caratteristiche radioelettriche della stazione ditta costruttrice dell'apparato PARTE RISERVATA sigla dell'apparato potenza in uscita del trasmettitore (in watt) 3.2 Caratteristiche radioelettriche del segnale 086-DDL (telefonia mobile).doc ALL'UFFICIO - 150 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> PARTE nomenclatura U.I.T. del segnale impiegato RISERVATA ALL'UFFICIO tono sub audio tipo di funzionamento chiamata selettiva simplex S duplex D unidirezionale tipo di modulazione: B larghezza del canale: frequenza: 12,5 kHz 10 fase: 25 kHz 16 50 kHz 36 numero di canali telefonici trasmessi dalla stazione 100 kHz 100 numero di canali telegrafici trasmessi dalla stazione 200 kHz 200 ampiezza: modalità di utilizzazione: 500 kHz 500 1 1000 MHz natura dell'assegnazione: ininterrotta 086-DDL (telefonia mobile).doc frequenza unica S - 151 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> coppia di frequenze (emissione e ricezione) intermittente emissione massima lunghezza collegamento KM ricezione associata massima lunghezza collegamento KM emissione massima lunghezza collegamento KM ricezione associata massima lunghezza collegamento KM emissione massima lunghezza collegamento KM ricezione associata massima lunghezza collegamento KM P 3.3 Caratteristiche radioelettriche dell'antenna PARTE tipo dell'antenna angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale a -3 DB in gradi: guadagno dell'antenna (in DB rispetto al radiatore isotropico) guadagno dell'antenna (in DB rispetto allo stilo ¼ d'onda) polarizzazione: 086-DDL (telefonia mobile).doc RISERVATA ALL'UFFICIO - 152 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> verticale orizzontale altro angolo del sito rispetto all'orizzonte: positivo negativo valore in gradi altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri) attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di ogni attenuazione (in DB) 3.4 Altezza equivalente dell'antenna PARTE rappresenta l'altezza dell'antenna dal livello medio del suolo calcolato tra i 3 e i 15 km a partire dall'antenna stessa in una direzione definita: RISERVATA ALL'UFFICIO per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale uguale o inferiore a 90°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione ed il corrispondente azimuth (in gradi) altezza equivalente azimuth per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale compreso tra 90° e 180°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione e nelle due direzioni che formano con questa angoli di 45° ed il relativo azimuth (in gradi) altezza equivalente 086-DDL (telefonia mobile).doc azimuth - 153 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> altezza a 45° altezza a 45° per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale maggiore di 180° compilare la seguente tabella azimuth altezza equivalente azimuth 0° 180° 45° 225° 90° 270° 135° 315a° altezza equivalente 3.5 Caratteristiche delle stazioni riceventi PARTE indicare per ciascuna stazione fissa di base o ripetitrice collegata alla stazione emittente descritta nella presente scheda il nome della località e le coordinate del punto di ricezione località longitudine 086-DDL (telefonia mobile).doc RISERVATA ALL'UFFICIO latidudine Atti consiliari - 154 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3.6a Consistenza delle stazioni della presente scheda indicare il numero delle stazioni mobili o portatili a cui si riferisce la presente scheda PARTE RISERVATA indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) ALL'UFFICIO 3.6b Consistenza delle stazioni della presente scheda indicare il numero delle stazioni fisse a cui si riferisce la presente scheda PARTE RISERVATA indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) ALL'UFFICIO 3.6c Consistenza delle stazioni della presente scheda indicare il numero delle stazioni ripetitrici a cui si riferisce la presente scheda PARTE RISERVATA indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) ALL'UFFICIO 3.6d Consistenza delle stazioni della presente scheda indicare il numero delle stazioni di base a cui si riferisce la presente scheda 086-DDL (telefonia mobile).doc PARTE - 155 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> RISERVATA indicare la max distanza della stazione emittente di base delle suddette stazioni (km) ALL'UFFICIO 3.7 Area di servizio / lunghezza collegamento specifica esclusivamente in relazione alla suddetta scheda tecnica PARTE indicare: RISERVATA la massima lunghezza del collegamento la massima area in in km km FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO ALL'UFFICIO FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Allegato n. 17 (art. 107) Al Ministero delle comunicazioni Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici Il sottoscritto luogo e data di nascita residenza e domicilio cittadinanza società/ditta sede 086-DDL (telefonia mobile).doc - 156 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> codice fiscale e partita IVA nazionalità dati del rappresentante legale cognome e nome luogo e data di nascita residenza e domicilio codice fiscale ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara - di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche su supporto fisico ad onde convogliate con sistemi ottici (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra (massimo fino al 31 dicembre 10 anni) - di possedere i prescritti requisiti - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 157 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> configuri come impresa) e si impegna: - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare; b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia; c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. (data) (firma) -----------------------Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112) Al Ministero delle comunicazioni Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo Il sottoscritto luogo e data di nascita residenza e domicilio 086-DDL (telefonia mobile).doc - 158 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> cittadinanza dati del rappresentante legale cognome e nome luogo e data di nascita residenza e domicilio codice fiscale ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara - di voler installare ed esercire: una stazione di radioamatore una stazione di radioamatore (una stazione ripetitrice analogica o numerica un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi - un impianto destinato ad uso collettivo una stazione radioelettrica (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre 086-DDL (telefonia mobile).doc (massimo - 159 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 10 anni) - di possedere i prescritti requisiti e presenta le seguenti - che la stazione radioelettrica è ubicata caratteristiche (tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.) e si impegna: - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale; b) la copia della patente di operatore; c) il nominativo acquisito; d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni. (data) (firma) Allegato n. 19 (art. 107) Al Ministero delle comunicazioni Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 107, comma 10 Il sottoscritto 086-DDL (telefonia mobile).doc - 160 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> luogo e data di nascita residenza e domicilio cittadinanza società/ditta sede codice fiscale e partita IVA nazionalità dati del rappresentante legale cognome e nome luogo e data di nascita residenza e domicilio codice fiscale A sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara - di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico (specificare la tipologia) 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 161 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra (massimo fino al 31 dicembre 10 anni) - di possedere i prescritti requisiti; - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa); - che il sistema radioelettrico è ubicato e presenta le seguenti caratteristiche (tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.) e si impegna: - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia; b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale (data) (firma) Allegato n. 20 (art. 107) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il sottoscritto 086-DDL (telefonia mobile).doc - 162 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> nato a residente in n. via nella qualità di dichiara: - in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono: cognome e nome grado di parentela [*] nato a - ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato. (data) (firma) [*] coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente. 086-DDL (telefonia mobile).doc il Atti consiliari - 163 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Allegato n. 21 (art. 131) Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito 157,9125 - 162,5125 MHz 157,9250 - 162,5250 MHz 157,9375 - 162,5375 MHz 157,9500 - 162,5500 MHz 158,0000 - 162,6000 MHz 158,0125 - 162,6125 MHz 158,0250 - 162,6250 MHz 158,0375 - 162,6375 MHz 158,0500 - 162,6500 MHz 158,0875 - 162,6750 MHz 158,0875 - 162,6875 MHz 158,1000 - 162,7000 MHz 158,1250 - 162,7250 MHz 158,1500 - 162,7500 MHz 158,1625 - 162,7625 MHz 158,1750 - 162,7750 MHz 158,2000 - 162,8000 MHz 158,2125 - 162,8125 MHz 158,2250 - 162,8125 MHz 158,2500 - 162,8500 MHz 158,2750 - 162,8750 MHz 158,2875 - 162,8875 MHz 158,3000 - 162,9000 MHz 158,3125 - 162,9125 MHz 158,3250 - 162,9250 MHz 158,3500 - 162,9500 MHz 158,3750 - 162,9500 MHz 158,4000 - 163,0000 MHz 158,4250 - 163,0250 MHz 158,4500 - 163,0500 MHz 158,4625 - 163,0625 MHz 158,4750 - 163,0750 MHz 158,4875 - 163,0875 MHz 158,5000 - 163,1000 MHz 158,5125 - 163,1125 MHz 158,5250 - 163,1250 MHz 158,5375 - 163,1375 MHz 158,5500 - 163,1500 MHz 158,5625 - 163,1625 MHz 158,5750 - 163,1750 MHz 158,5875 - 163,1875 MHz 158,6000 - 163,2000 MHz 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 164 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 158,6125 - 163,2125 MHz 158,6250 - 163,2250 MHz 158,6375 - 163,2375 MHz Allegato n. 22 (art. 131) Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito 450,7625 - 460,7625 MHz 450,7750 - 460,7750 MHz 450,7875 - 460,7875 MHz 450,8000 - 460,8000 MHz 450,8125 - 460,8125 MHz 450,8250 - 460,8250 MHz 450,8375 - 460,8375 MHz 450,8500 - 460,8500 MHz 450,8625 - 460,8625 MHz Allegato n. 23 (art. 131) 1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito - fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie; - fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie; - fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie; - fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie; - fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie; - oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio. 2. L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali. 3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana. Allegato n. 24 (art. 132) Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito (29 canali) 452,0250 - 462,0250 452,0500 - 462,0500 452,0750 - 462,0750 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 165 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 452,1000 - 462,1000 452,1250 - 462,1250 452,1500 - 462,1500 452,1750 - 462,1750 452,2000 - 462,2000 452,2250 - 462,2250 452,2500 - 462,2500 452,2750 - 462,2750 452,3000 - 462,3000 452,3250 - 462,3250 452,3500 - 462,3500 452,3750 - 462,3750 452,4000 - 462,4000 452,4250 - 462,4250 452,4500 - 462,4500 452,4750 - 462,4750 452,5000 - 462,5000 452,5250 - 462,5250 452,5500 - 462,5500 452,5750 - 462,5750 452,6000 - 462,6000 452,6250 - 462,6250 452,6500 - 462,6500 452,6750 - 462,6750 452,7000 - 462,7000 452,7250 - 462,7250 Allegato n. 25 (art. 116) CONTRIBUTI TITOLO I Disposizioni di carattere generale Capo I - Disposizioni di carattere generale Articolo 1 Tipologia dei contributi. 1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi: a) per l'istruttoria delle pratiche; b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni. 2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 166 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso. 4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo. Articolo 2 Modalità di pagamento. 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità: a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69. Articolo 3 Termini per il pagamento e attestazione. 1. Il pagamento dei contributi è comprovato: a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero: 1) per istruttoria, a corredo della domanda; 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo; b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Articolo 4 Ritardato o mancato pagamento. 1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo. 2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni. Articolo 5 Contributo per esami. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 167 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00. TITOLO II Contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze Capo I - Contributi amministrativi Articolo 6 Contributo per istruttoria. 1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a: a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'àmbito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI; b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'àmbito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII; c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'àmbito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e); d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'àmbito interregionale; e) 3.000,00 euro nei residui casi. 2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1. 3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2. Articolo 7 Contributo per vigilanza e mantenimento. 1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a: a) euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b); c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c); d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d); e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e). 2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2. Capo II - Contributi per l'uso di risorsa scarsa - Definizioni e parametri Sezione I - Definizioni e parametri Articolo 8 Definizioni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 168 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente; b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili; c) frequenza di connessione o di «link», la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto; d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. È di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa; e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze; f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato; g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea; h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 1352 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore; l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore. Articolo 9 Parametri. 1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri: a) numero di frequenze in uso; b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto; c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato; d) larghezza di banda assegnata; e) posizionamento della banda nello spettro; f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati. Sezione II - Servizio fisso Articolo 10 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 169 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso puntopunto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro. 2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: lunghezza di tratta canale simplex ad una canale simplex a due frequenza frequenze o duplex euro euro fino a 15 km 500,00 1.000,00 fino a 30 km 1.250,00 2.500,00 fino a 60 km 3.000,00 6.000,00 oltre 60 km 6.500,00 13.000,00 Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti: con larghezza di banda coefficiente (in kHz) fino a 25 2 37,5 3 50 5 Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: numero di tratte coefficiente fino a 10 1,0 fino a 30 0,8 fino a 60 0,6 oltre 60 0,4 5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 170 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 11 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz. 1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro fino a 15 km 900,00 fino a 30 km 2.000,00 fino a 60 km 4.600,00 oltre 60 km 7.500,00 Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti: larghezza di banda(kHz) coefficiente fino a 250 3 fino a 500 5 fino a 1.750 8 fino a 3.500 10 fino a 7.000 14 fino a 14.000 16 fino a 28.000 18 fino a 56.000 20 oltre 56.000 22 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione : numero di tratte coefficiente fino a 10 1 oltre 10 0,8 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 171 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz. Articolo 12 Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz. 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro fino a 15 km 700,00 fino a 30 km 1.700,00 oltre 30 km 4.000,00 Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: larghezza di banda coefficiente (MHz) fino a 3,5 7 fino a 7 10 fino a 14 14 fino a 28 18 fino a 56 22 oltre 56 24 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: numero di tratte coefficiente fino a 10 1 fino a 30 0, 8 oltre 30 0,6 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 172 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 13 Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz. 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro fino a 15 km 650,00 fino a 30 km 1.600,00 oltre 30 km 3.800,00 Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: larghezza di banda coefficiente (MHz) fino a 3, 5 7 fino a 7 10 fino a 14 14 fino a 28 18 fino a 56 22 oltre 56 24 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: numero di tratte coefficiente fino a 10 1 fino a 30 0, 8 oltre 30 0,6 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. Articolo 14 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz. 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto- 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 173 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: lunghezza di tratta collegamenti simplex o distanza equivalente a due frequenze o duplex euro fino a 2,5 km 150,00 fino a 7,5 km 300,00 fino a 15 km 600,00 oltre 15 km 1.200,00 Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo. 2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: larghezza di banda coefficiente (MHz) fino a 3,5 6 fino a 7 8 fino a 14 12 fino a 28 15 fino a 56 18 oltre 56 22 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: numero di tratte coefficiente fino a 10 1 fino a 30 0,75 fino a 60 0,50 oltre 60 0,40 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento. Articolo 15 Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto. 1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonché all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali. 2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz, per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 174 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile. 4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche. Sezione III - Servizio mobile terrestre Articolo 16 Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi. 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18. 2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: raggio dell'area di canale simplex ad una canale simplex a due servizio frequenza frequenze o duplex euro euro fino a 1 km, limitatamente ai 300,00 600,00 casi di fondo proprio o equivalenti fino a 15 km 700,00 1.400,00 fino a 30 km 1.500,00 3.000,00 fino a 60 km 3.000,00 6.000,00 fino a 120 km 4.500,00 9.000,00 oltre 120 km 4.500,00 + 50,00 per 9.000,00 + 100,00 per ogni km eccedente la ogni km eccedente la distanza dei 120 km distanza dei 120 km 3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 175 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> angolo di apertura quota proporzionale fino a 90° 1/3 fino a 180° 1/2 oltre 180° 1 4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal D.M. 12 giugno 1998, n. 349 del Ministro delle comunicazioni. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17. 5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio. 6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni. Articolo 17 Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili. 1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue: a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W; b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W; c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W; d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c). 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà. 3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso. Articolo 18 Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica. 1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro. 2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto. Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre Articolo 19 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 176 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Calcolo del contributo. 1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali. 2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree. 3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18. Articolo 20 Collegamenti unidirezionali. 1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 è ridotto alla metà. Articolo 21 Condivisione di risorse. 1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero. 2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze. 3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa. Sezione V - Multiaccesso Articolo 22 Tecnica multiaccesso. 1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione: numero di canali assegnati coefficiente numero di canali assegnati coefficiente in tecnica multiaccesso in tecnica multiaccesso a) tecnica analogica da 6 a 12 0,95 da 19 a 24 0,85 da 13 a 18 0,90 oltre 24 0,80 b) tecnica numerica da 6 a 12 0,90 da 19 a 24 0,80 da 13 a 18 0,85 oltre 24 0,75 2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1. 3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2. Articolo 23 Sistemi multiaccesso numerici. 1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 177 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato. 2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22. 3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico. Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico Articolo 24 Servizio mobile marittimo. 1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18. 2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo. 3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi. Articolo 25 Servizio mobile aeronautico. 1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1. 2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz. 3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 178 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Sezione VII - Altri servizi Articolo 26 Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia. 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili. 2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. 3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza. 4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18. Articolo 27 Servizi di radioastronomia ed equiparati. 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze. 3. I servizi di «remote sensing» sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione. Sezione VIII - Servizi via satellite Articolo 28 Sistemi di ricerca spaziale. 1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione. Articolo 29 Sistemi di esplorazione della Terra via satellite. 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 179 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione. Articolo 30 Sistemi di operazioni spaziali. 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione. Articolo 31 Servizi via satellite. 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00. 2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o «band on demand», è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità. 3. Per l'uso di frequenze per applicazioni S.N.G. (Satellite News Gathering) è dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00. 4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18. 5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Sezione IX - Esenzioni e riduzioni Articolo 32 Esenzioni e riduzioni. 1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria «118» (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998;tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio. 2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 180 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo. 5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile. 6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna. 7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti. 8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente : a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica; b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi; c) ai servizi di polizia degli enti locali; d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti. 9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi: a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali; b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti; c) i servizi di sicurezza per le miniere; d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso; e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia; f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali; g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici; h) i servizi di auto pubbliche di città; i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali; j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici; k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale; l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere; m) i servizi lacuali e fluviali; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 181 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> n) i servizi gestiti dalle scuole di sci. 10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee. 11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare. Capo III - Autorizzazioni generali Articolo 33 Contributo per istruttoria. 1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari: a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati; 2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati; 3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser; 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice: 1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati; 2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati; 3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati; 4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa; 2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa; 3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11. 3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17. Articolo 34 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 182 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Contributo per vigilanza e mantenimento. 1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1); 2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2); 3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3); 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice: 1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1); 2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2); 3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3); 4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4); c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati; 2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati; 3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11. Articolo 35 Radioamatori. 1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1. Articolo 36 Attività in banda cittadina. 1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo. Articolo 37 Attività assimilate a quella in banda cittadina. 1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono: a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446; b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 183 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1. Capo IV - Disposizioni comuni Articolo 38 Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze. 1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a: a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km. 2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16. 3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie. 4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli. 5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie. Articolo 39 Sperimentazione. 1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a: a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale; b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato: a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 184 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione; c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo. 3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento. 4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1. 5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari: a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a); b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b). 6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione: a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km; b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16; c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie. 7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli. 8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente. Articolo 40 Modalità particolari di esercizio. 1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato. 2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 185 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11. 3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato. 4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti. Articolo 41 Contitolarità. 1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune. Articolo 42 Contributi provvisori - Conguagli. 1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il D.M. 30 gennaio 2002 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 febbraio 2002, n. 32. 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. 3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134) Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale. Capo I - Attività radioamatoriale Sezione I 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 186 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Scopo ed àmbito di applicazione Articolo 1 Validità autorizzazione generale - Rinnovo. 1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni. 2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato. 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato. Articolo 2 Patente. 1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02». 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate: a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla; b) n. 2 fotografie formato tessera. Articolo 3 Esami. 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono: a) per la patente di classe A: a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato; a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1); 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 187 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) per la patente di classe B: b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1). 2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile. 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo. 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare. 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali. 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2). 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato. Articolo 4 Domande ammissione esami. 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente; d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata. 2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno. Articolo 5 Esoneri prove di esami. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero; b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato. 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero; b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente; c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 188 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2. 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia. Articolo 6 Nominativo. 1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato: a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice. Articolo 7 Acquisizione nominativo. 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo: a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni; b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda. Articolo 8 Tirocinio. 1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione. Articolo 9 Ascolto. 1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato. 2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza». Articolo 10 Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate. 1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 189 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b). 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.). 4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio. 6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale. 7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori. 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti. 9. La massima potenza equivalente irradiata (E.R.P.) non deve essere superiore a 10 W. 10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse. 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione. Sezione II Norme tecniche Articolo 11 Bande di frequenza. 1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Articolo 12 Norme d'esercizio. 1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. 2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 190 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione. 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione. 4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore. 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso. 6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto. 7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati. Articolo 13 Trasferimento di stazione. 1. Nell'àmbito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice. Articolo 14 Controllo sulle stazioni. 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Articolo 15 Limiti di potenza. 1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 191 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione: a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W Articolo 16 Requisiti delle apparecchiature. 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore. 2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12. Articolo 17 Installazione di antenne. 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. Capo II° - Disposizioni finali e transitorie Articolo 18 Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale. 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere: a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002; b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001. 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato. Articolo 19 Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01. 1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato. Articolo 20 Autorizzazioni generali speciali. 086-DDL (telefonia mobile).doc - 192 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. Sub Allegato A (articolo 1, comma 2, dell'allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice) Scarica il modulo Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto luogo e data di nascita residenza e domicilio cittadinanza dati del rappresentante legale cognome e nome luogo e data di nascita residenza e domicilio codice fiscale Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 193 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> comunicazioni elettroniche; dichiara - di essere in possesso della patente di operatore di stazione di conseguita radioamatore n. il - di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - di voler installare ed esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi, - un impianto destinato ad uso collettivo; - una stazione (specificare la tipologia) radioelettrica (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata ; si impegna - a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il prescritto contributo annuo; - in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche . Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti: a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione 086-DDL (telefonia mobile).doc - 194 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> generale; b) la copia della patente di operatore; c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo; d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati. (data) (firma) Sub Allegato A1 (art. 1, comma 3, dell'allegato n. 26) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto luogo e data di nascita residenza e domicilio cittadinanza titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe Dati del rappresentante legale cognome e nome luogo e data di nascita residenza e 086-DDL (telefonia mobile).doc , nominativo - 195 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> domicilio codice fiscale titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe , nominativo Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara - di voler esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi, - un impianto destinato ad uso collettivo; - una stazione (specificare la tipologia) radioelettrica (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica è ubicata e si impegna: - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - a versare il prescritto contributo annuo; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche . Allega alla presente dichiarazione l'attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale; 086-DDL (telefonia mobile).doc - 196 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> (data) (firma) Sub Allegato B (art. 1, comma 5, dell'allegato n. 26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE CON POTENZA MASSIMA DI 500 WATT CLASSE A CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATEUR STATION WITH MAXIMUM POWER OF 500 WATT LEVEL A/ CERTIFICAT D'AUTORISATION GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATEUR AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 500 WATT CLASSE A «HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL A CEPT TR 61-02» Autorizzazione generale N° General Authorisation N°/Autorisation générale N° Conseguita con dichiarazione del Obtained by declaration of the/Obtenue avec déclaration du 086-DDL (telefonia mobile).doc FOTO - 197 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Patente N° Licence N° / Permis N° Nominativo Call sign/Indicatif d'appel Sig./Mr./M Nato a il Born in/Né(e) à on the/le Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata for the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l'exercice d'une station de radioamateur in/ à postal code/code Via/Addresse/Adresse n. Valida fino al/Valid until/Valable jusqu'au timbro data/date IL DIRETTORE Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del 086-DDL (telefonia mobile).doc - 198 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec déclaration du è valido fino al/is valid until/est valable jusqu'au IL DIRETTORE data/date timbro Sub allegato C (art. 1, comma 5, dell'allegato n. 26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE OPERANTE SULLE BANDE DI FREQUENZE UGUALI O SUPERIORI A 30 MHZ E CON POTENZA MASSIMA DI 50 WATT CLASSE B CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATEUR STATION WORKING ON THE FREQUENCY BANDS EQUAL OR HIGHER THAN 30 MHZ AND WITH MAXIMUM POWER OF 50 WATT LEVEL b/ CERTIFICAT D'AUTORISATION 086-DDL (telefonia mobile).doc - 199 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATEUR SUR LE BONDES DE FREQUÉNCES ÉGALES OR SUPÉRIEURES À 30 MHZ ET AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 50 WATT CLASSE B «HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL B CEPT TR 61-02» Autorizzazione generale N° General Authorisation N°/Autorisation générale N° Conseguita con dichiarazione del FOTO Obtained by declaration of the/Obtenue avec déclaration du Patente N° Licence N° / Permis N° Nominativo Call sign/Indicatif d'appel Sig./Mr./M Nato a il Born in/Né(e) à Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata 086-DDL (telefonia mobile).doc on the/le - 200 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> for the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l'exercice d'une station de radioamateur in/ à postal code/code Via/Addresse/Adresse n. Valida fino al/Valid until/Valable jusqu'au timbro data/date IL DIRETTORE Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the Le renouvellement de 1'autorisation générale obtenue avec déclaration du è valido fino al/is valid until/est valable jusqu'au IL DIRETTORE data/date timbro Sub Allegato D (art. 3, comma 1 dell'allegato n. 26) Programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore Parte I QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 201 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA 1.- ELETTRICITÀ, ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA 1.1. - Conduttività - Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti - Corrente, tensione e resistenza - Le unità di misura: ampere, volt e ohm - La legge di Ohm - Le leggi di Kirchhoff - La potenza elettrica - L'unità di misura: il watt - L'energia elettrica - La capacità di una batteria 1.2. - I generatori elettrici - Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita - Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo 1.3. - Campo elettrico - Intensità di campo elettrico - L'unità di misura: volt/metro - Schermatura contro i campi elettrici 1.4. - Campo magnetico - Campo magnetico attorno ad un conduttore - Schermatura contro i campi magnetici 1.5. - Campo elettromagnetico - Le onde radio come onde elettromagnetiche - Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda - Polarizzazione 1.6. - Segnali sinusoidali - La rappresentazione grafica in funzione del tempo - Valore istantaneo, valore efficace e valore medio - Periodo - Frequenza - L'unità di misura: hertz - Differenza di fase 1.7. - Segnali non sinusoidali - Segnali di bassa frequenza - Segnali audio - Segnali rettangolari - La rappresentazione grafica in funzione del tempo - Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche 1.8. - Segnali modulati - Modulazione di ampiezza - Modulazione di ampiezza a banda laterale unica - Modulazione di fase, modulazione di frequenza - Deviazione di frequenza e indice di modulazione - Portante, bande laterali e larghezza di banda 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 202 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Forme d'onda 1.9. - Potenza ed energia - Potenza dei segnali sinusoidali - Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi) - Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori - Adattamento (massimo trasferimento di potenza) - relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento - Potenza di cresta della portante modulata 2.- COMPONENTI 2.1.- Resistore - Resistenza - L'unità di misura: l'ohm - Caratteristiche corrente/tensione - Potenza dissipata - Coefficiente di temperatura positivo e negativo 2.2.- Condensatore - Capacità - L'unità di misura: il farad - La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi) - La reattanza - Sfasamento tra tensione e corrente - Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici - Coefficiente di temperatura - Corrente di fuga 2.3.- Induttori - Bobine d'induzione - L'unità di misura: l'henry - L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi) - La reattanza - Sfasamento tra tensione e corrente - Fattore di merito - Effetto pelle - Perdite nei materiali del nucleo 2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori - Trasformatore ideali - La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi) - I trasformatori 2.5.- Diodo - Utilizzazione ed applicazione dei diodi - Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP) 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 203 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura 2.6.- Transistor - Transistor PNP e NPN - Fattore di amplificazione - Transistor a effetto di campo - I principali parametri del transistor ad effetto di campo - Il transistor nel circuito: - a emettitore comune - a base comune - a collettore comune - Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti - I metodi di polarizzazione 2.7.- Varie - Dispositivo termoionico semplice (valvola) - Circuiti numerici semplici 3.- CIRCUITI 3.1.- Combinazione dei componenti - Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi - Corrente e tensione nei circuiti - Impedenza 3.2.- Filtri - Filtri serie e parallelo - Impedenze - Frequenze caratteristiche - Frequenza di risonanza - Fattore di qualità di un circuito accordato - Larghezza di banda - Filtro passa banda - Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi- Risposta in frequenza - Filtri a e a T - Cristallo a quarzo 3.3.- Alimentazione - Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte - Circuiti di filtraggio - Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione 3.4.- Amplificatori - Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza - Fattore di amplificazione - Caratteristica ampiezza/frequenza e larghezza di banda - Classi di amplificatori A, A/B, B e C - Armoniche (distorsioni non desiderate) 3.5.- Rivelatori - Rivelatori di modulazione di ampiezza - Rivelatori a diodi - Rivelatori a prodotto - Rivelatori di modulatori di frequenza 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 204 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Rivelatori a pendenza - Discriminatore Foster-Seeley - Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica 3.6.- Oscillatori - Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione - Oscillatore LC - Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche 3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop) - Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase 4.- RICEVITORI 4.1.- Tipi di ricevitore - Ricevitore a supereterodina semplice e doppia 4.2.- Schemi a blocchi - Ricevitore CW (A1A) - Ricevitore AM (A3E) - Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E) - Ricevitore FM (F3E) 4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi) - Amplificatori in alta frequenza - Oscillatore fisso e variabile - Miscelatore (Mixer) - Amplificatore a frequenza intermedia - Limitatore - Rivelatore - Oscillatore di battimento - Calibratore a quarzo - Amplificatore di bassa frequenza - Controllo automatico di guadagno - Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter) - Silenziatore (squelch) 4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva) - Protezione da canale adiacente - Selettività - Sensibilità - Stabilità - Frequenza immagine - Intermodulazione; transmodulazione 5.- TRASMETTITORI 5.1.- Tipi di trasmettitori - Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza - Moltiplicazione di frequenza 5.2.- Schemi a blocchi - Trasmettitori telegrafici in CW (A1A) - Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E) - Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E) 5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi) 086-DDL (telefonia mobile).doc - 205 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Miscelatore (Mixer) - Oscillatore - Eccitatore (buffer, driver) - Moltiplicatore di frequenza - Amplificatore di potenza - Filtro di uscita (filtro a - Modulatore di frequenza - Modulatore SSB - Modulatore di fase - Filtro a quarzo 5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva) - Stabilità di frequenza - Larghezza di banda in alta frequenza - Bande laterali - Banda di frequenze audio - Non linearità - Impedenza di uscita - Potenza di uscita - Rendimento - Deviazione di frequenza - Indice di modulazione - Clicks di manipolazione CW - Irradiazioni parassite - Irradiazioni della struttura (cabinet radiations) 6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE 6.1.- Tipi di antenne - Dipolo a mezzonda alimentato al centro - Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità - Dipolo ripiegato - Antenna verticale in quarto d'onda - Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi) - Antenne paraboliche - Dipolo accordato 6.2.- Caratteristiche delle antenne - Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna - Impedenza nel punto di alimentazione - Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata - Polarizzazione - Guadagno d'antenna - Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) - Rapporto avanti-dietro - Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale 6.3.- Linee di trasmissione - Linea bifilare - Cavo coassiale - Guida d'onda - Impedenza caratteristica 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 206 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Velocità di propagazione - Rapporto di onda stazionaria - Perdite - Bilanciatore (balun) - Linea in quarto d'onda (impedenza) - Trasformatore di linea - Linee aperte e chiuse come circuiti accordati - Sistemi di accordo d'antenna 7.- PROPAGAZIONE - Strati ionosferici - Frequenza critica - Massima frequenza utilizzabile (MUF) - Influenza del sole sulla ionosfera - Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni - Affievolimenti (fading) - Troposfera - Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta (orizzonte radioelettrico) - Inversione di temperatura - Riflessione sporadica sullo strato E - Riflessione aurorale 8.- MISURE 8.1.- Princìpi sulle misure Misure di: - Tensioni e correnti continue ed alternate - Errori di misura - Influenza della frequenza- Influenza della forma d'onda - Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura - Resistenza - Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta) - Rapporto di onda stazionaria - Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza - Frequenza - Frequenza di risonanza 8.2.- Strumenti di misura Pratica delle operazioni di misura: - Apparecchi di misura a bobina mobile - Apparecchi di misura multigamma - Riflettometri a ponte - Contatori di frequenza - Frequenzimetro ad assorbimento - Ondametro ad assorbimento - Oscilloscopio 9.- DISTURBI E PROTEZIONE 9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici - Bloccaggio - Disturbi con il segnale desiderato 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 207 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Intermodulazione - Rivelazione nei circuiti audio 9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici - Intensità di campo del trasmettitore - Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche) - Effetti non desiderati sull'apparecchiatura - all'ingresso d'antenna - su altre linee di connessione - per irraggiamento diretto 9.3.- Protezione contro i disturbi Misure per prevenire ed eliminare i disturbi - Filtraggio - Disaccoppiamento - Schermatura 10.- PROTEZIONE ELETTRICA - Il corpo umano - Sistemi di alimentazione - Alte tensioni - Fulmini B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 1.- ALFABETO FONETICO A = Alfa J = Juliet S = Sierra B = Bravo K = Kilo T = Tango C = Charlie L = Lima U = Uniform D = Delta M = Mike V = Victor E = Echo N= November W = Whiskey F = Foxtrot O = Oscar X = X-Ray G = Golf P = Papa Y = Yankee H = Hotel Q = Quebec Z = Zulu I = India R = Romeo 2. - CODICE Q Codice Domanda 086-DDL (telefonia mobile).doc Risposta Atti consiliari - 208 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> QRK Qual è l'intelligibilità del mio segnale? L'intelligibilità dei vostri segnali è QRM Siete disturbati? Sono disturbato QRN Siete disturbati da rumori atmosferici? Sono disturbato da rumori atmosferici QRO Debbo aumentare la potenza di emissione? Aumentate la potenza di emissione QRP Debbo diminuire la potenza di trasmissione? Diminuite la potenza di trasmissione QRS Debbo trasmettere più lentamente? Trasmettete più lentamente QRT Debbo cessare la trasmissione? Cessate la trasmissione QRZ Da chi sono chiamato? Siete chiamato da QRV Siete pronto? Sono pronto QSB La forza dei miei segnali è variabile? La forza dei vostri segnali varia QSL Potete darmi accusa di ricezione? Do accusa di ricezione QSO Potete comunicare direttamente con? Posso comunicare direttamente con QSY Debbo cambiare frequenza di trasmissione? Trasmettete su un altra frequenza... kHz (o MHz) QRX Quando mi richiamerete? Vi richiamerò alle ore.... QTH Quale è la vostra posizione in latitudine e longitudine? 086-DDL (telefonia mobile).doc La mia posizione è .... di latitudine e.... di longitudine - 209 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE AR Fine della trasmissione BK Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break) CQ Chiamata a tutte le stazioni CW Onda continua - Telegrafia K Invito a trasmettere MSG Messaggio PSE Per favore RST Intelligibilità, forza del segnale, tonalità R Ricevuto RX Ricevitore SIG Segnale TX Trasmettitore UR Vostro 4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI - Segnali di soccorso: - radiotelegrafia ...---... (SOS) - radiotelefonia «MAYDAY» - Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT - Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali - Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali 5.- INDICATIVI DI CHIAMATA - Identificazione delle stazioni di radioamatore 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 210 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - Utilizzazione degli indicativi di chiamata - Composizione dell'indicativo di chiamata - Prefissi nazionali 6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU - Piani di frequenze della IARU - Obiettivi C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE 1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT - Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite - Definizione della stazione di radioamatore - Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni - Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti - Regioni radio dell'UIT 2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT - Raccomandazione TR 61 -02 - Raccomandazione TR 61-01 - Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT - Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01 3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA - Legislazione nazionale - Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza - Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione: - modo di tenuta del registro - obiettivi - dati da registrare PARTE II^ EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni: - ad una velocità di almeno 5 parole al minuto - per una durata di almeno 3 minuti - con un massimo di quattro errori in ricezione - con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione utilizzando un manipolatore non automatico Sub allegato E (art. 3, comma 8, dell'allegato n. 26) HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC) CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISÈ (HAREC) Delivrès sur la base de la Recomandation de la CEPT TR 61-02 1. L'amministrazione o l'Autorità competente 086-DDL (telefonia mobile).doc - 211 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> del Paese Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l'esame di radioamatore conformemente al regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in questione corrisponde a quello relativo al livello A/B indicata nella Raccomandazione CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare del presente certificato ha il diritto di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione generale) della classe Generale /Limitato In applicazione della Raccomandazione CEPT TR 61-01, la licenza nazionale di questa categoria corrisponde alla classe ½ secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5 dell'Appendice II della Raccomandazione CEPT TR 61-01. 2. L'administration ou l'Autoritè compètente du pays certifie que le titulaire certificat a rèussi un examen de radioamateur conformèment au reglement de l'Union International des Telècomunications (IUT). L'èpreuve en question correspond à la classification [1] 086-DDL (telefonia mobile).doc de la - 212 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Recommadation CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformèment à la règlementation règissant les radiomateurs du pays, , le titulaire du prèsent cerificat est en droit d'obtenir la licence national de la catègorie[1] . En application de la Recommandation CEPT TR 61-01, la license nationale de cette catègorie correspondant à la classification [1] ,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la Recommandation CEPT TR 61-01. 3. The issuing Administration or responsable issuing Authority of the country declares herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio examinination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommmunications Union (ITU).The passed examination is comparable with level [1] , as idicated in CEPT Recommendation TR 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the country licence class [1] , the holder of this certificate in entitled to receive the national . For the purpose of CEPT Recommendation TR 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class [1] , as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommedation 086-DDL (telefonia mobile).doc - 213 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> TR 6-01. 4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde des Landes erklart hiermit,dass der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPT-Empfehlung TR 61-02 (HAREC) der Stufe [1] Amateurfunkbestimmungen des Landes Amateurfunkgenehmigung der Klasse [1] , Gemass hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine ,. In Anwendung der CEPT- Empfehung TR 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse [1] eingestft,wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung 61-01 aufgefuhrt ist. 5. Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla competente Autorità nazionale sotto indicata. Les autoritès officielles dèsirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à l'Autoritè nationale compètente mentionnèe ci dessous. Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or 086-DDL (telefonia mobile).doc - 214 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> the issuing Administration as indicated above. Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten. Adresse/Address/Anschrift Tèlèphone/Telephone /Telefon Tèlèx/Telex/Telex: Tèlècopie/Telefax/Telefax: Signature /Signature/Unterschrift Sub allegato F (art. 9, comma 1, dell'allegato n. 26) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la Il sottoscritto luogo e data di nascita 086-DDL (telefonia mobile).doc - 215 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> residenza e domicilio cittadinanza comunica di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali. chiede - di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale; - di ricevere l'attestato di cui al modello riportato in sub allegato G. (data) (firma) Sub Allegato G (art. 9, comma 1, dell'allegato n. 26) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA SWL n. città ATTESTATO DELL'ATTIVITÀ DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI RADIOAMATORI 086-DDL (telefonia mobile).doc - 216 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Signore/a luogo e data di nascita residenza e/o domicilio cittadinanza data IL DIRETTORE Sub Allegato H (art. 10, comma 1, dell'allegato n. 26) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto luogo e data di nascita residenza o domicilio cittadinanza titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe Dati del rappresentante legale cognome e nome 086-DDL (telefonia mobile).doc , nominativo - 217 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> luogo e data di nascita residenza o domicilio codice fiscale titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe , nominativo Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara - di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica; - di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale) - di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche; - che la stazione radioelettrica è ubicata si impegna: - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione; - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Allega alla presente dichiarazione: a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale 086-DDL (telefonia mobile).doc - 218 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> SCHEDA TECNICA PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE NOMINATIVO D'IDENTIFICAZIONE. 1. Ubicazione stazione ripetitrice: C.A.P. COMUNE Via e numero civico o località 2. Coordinate geografiche del punto di emissione: - Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich: Latitudine 3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata l'antenna: 4. Natura dell'assegnazione: - frequenza unica - Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate) 5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in MHz) - frequenza di ricezione associata (in MHz) 6. Ditta costruttrice dell'apparato: 086-DDL (telefonia mobile).doc , - 219 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 7. Sigla dell'apparato: 8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) 9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt): 10. Tipo dell'antenna: 11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo): 12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri): 13. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB) 14. Operatore responsabile: Cognome Nominativo Nome Comune di residenza Indirizzo data N. (firma) Nota all’articolo 4 Il testo degli articoli 34 e 135 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni è il seguente: LEGGE REGIONALE 19/11/1991, N. 052 Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 34 Piani comunali di settore 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 220 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all' intero territorio comunale. 2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del PRGC e costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso, purche' rientrino nella flessibilita' definita ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione e approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32 e 33. Art. 135 Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti ben ie localita' sottoposti a vincolo paesaggistico 1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all' articolo 32, comma 4, e all' articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono soggetti alle procedure e modalita' di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente all' adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il testo del decreto legislativo 42/2004 è il seguente: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 221 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: 1. 1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente. Parte prima - Disposizioni generali Articolo 1 Princìpi. 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela. Articolo 2 Patrimonio culturale. 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale. 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 222 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale. 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5. 2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale. 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice. 7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 223 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. 1. Il presente codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici. Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale. 1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso. 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. Parte seconda - Beni culturali TITOLO I Tutela Capo I - Oggetto della tutela Articolo 10 Beni culturali. 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 224 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Articolo 11 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela. 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 225 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65; e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65; g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65; i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale. 1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 226 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale. 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. 2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. Articolo 14 Procedimento di dichiarazione. 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 227 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 15 Notifica della dichiarazione. 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione. 1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Articolo 17 Catalogazione. 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. 2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza. Capo II - Vigilanza e ispezione Articolo 18 Vigilanza. 1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 228 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni. Articolo 19 Ispezione. 1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Capo III - Protezione e conservazione Sezione I - Misure di protezione Articolo 20 Interventi vietati. 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi non possono essere smembrati. Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione. 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 229 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. 4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida. Articolo 23 Procedure edilizie semplificate. 1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto. Articolo 24 Interventi su beni pubblici. 1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'àmbito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato. Articolo 25 Conferenza di servizi. 1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto. 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite. Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale. 1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 230 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. 2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori. Articolo 27 Situazioni di urgenza. 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. Articolo 28 Misure cautelari e preventive. 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione. 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13. 3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione. 4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica. Sezione II - Misure di conservazione Articolo 29 Conservazione. 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 231 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. 6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. 9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente. 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. Articolo 30 Obblighi conservativi. 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 232 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Articolo 31 Interventi conservativi volontari. 1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. 2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. Articolo 32 Interventi conservativi imposti. 1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4. Articolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti. 1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. 2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. 3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 233 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta. 6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie. Articolo 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti. 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato. 2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1. 3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Articolo 35 Intervento finanziario del Ministero. 1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali. Articolo 36 Erogazione del contributo. 1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. 2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Articolo 37 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 234 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Contributo in conto interessi. 1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. 3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. 4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. Articolo 38 Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi. 1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35. 2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato. 1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. 2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. 3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana. Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato. 2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 235 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici. Articolo 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. 2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. 3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. Articolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali. 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 236 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 43 Custodia coattiva. 1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29. Articolo 44 Comodato e deposito di beni culturali. 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. 3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. 4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. 5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito. Sezione III - Altre forme di protezione Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta. 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici. Articolo 46 Procedimento per la tutela indiretta. 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 237 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. 2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. 3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana. 4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo. 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Articolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni. 1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 238 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'àmbito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale. Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari. 1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. 2. Lungo le strade site nell'àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. Articolo 50 Distacco di beni culturali. 1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista. 2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia. Articolo 51 Studi d'artista. 1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 239 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13. 2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni. Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale. 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione Articolo 53 Beni del demanio culturale. 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice. Articolo 54 Beni inalienabili. 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi. 2. Sono altresì inalienabili: a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12; b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). 3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. 4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 240 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale. 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che: a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento; b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione. 3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7. Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione. 1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c). 2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. 4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. Articolo 57 Regime dell'autorizzazione ad alienare. 1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari. 2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione. 3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4. 4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 241 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi. Articolo 58 Autorizzazione alla permuta. 1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte. Articolo 59 Denuncia di trasferimento. 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. Sezione II - Prelazione Articolo 60 Acquisto in via di prelazione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 242 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. 5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Articolo 61 Condizioni della prelazione. 1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59. 2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4. 3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. 4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto. Articolo 62 Procedimento per la prelazione. 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. 2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 243 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. 4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima. Sezione III - Commercio Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti. 1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo. 2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. 3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. 4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13. 5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante. Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza. 1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 244 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. Capo V - Circolazione in àmbito internazionale Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale Articolo 65 Uscita definitiva. 1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. 2. È vietata altresì l'uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. 4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Articolo 66 Uscita temporanea per manifestazioni. 1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. 2. Non possono comunque uscire: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 245 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. Articolo 67 Altri casi di uscita temporanea. 1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato; b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero; c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni. 2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. Articolo 68 Attestato di libera circolazione. 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. 5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 246 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. 7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. Articolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato. 1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito. 2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4. 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Articolo 70 Acquisto coattivo. 1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. 2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Articolo 71 Attestato di circolazione temporanea. 1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 247 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea. 2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69. 3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48. 5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8. 6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. 7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. 8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1. Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale. 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 248 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. 3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato. 4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati. Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea Articolo 73 Denominazioni. 1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001; b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III. Articolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea. 1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. 4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione. Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea Articolo 75 Restituzione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 249 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione. 2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione. 3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell'allegato A; b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali; c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee. 5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2. 6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea. 1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri; b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 250 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione; f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. Articolo 77 Azione di restituzione. 1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. 3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale; b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale. 4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. 5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri. Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione. 1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. 2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. 3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c). Articolo 79 Indennizzo. 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 251 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia. Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo. 1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo. 3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione. 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione. Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia. 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato. Articolo 83 Destinazione del bene restituito. 1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. 2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 252 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno. Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale. 1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento. Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. 1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri. Sezione IV - Convenzione UNIDROIT Articolo 87 Beni culturali rubati o illecitamente esportati. 1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione. Capo VI - Ritrovamenti e scoperte Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'àmbito del territorio nazionale Articolo 88 Attività di ricerca. 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. 2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. 3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 253 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. Articolo 89 Concessione di ricerca. 1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata. 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime. Articolo 90 Scoperte fortuite. 1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate. 1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. 2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 254 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario. Articolo 92 Premio per i ritrovamenti. 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90. 2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo 93 Determinazione del premio. 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate. 2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva. 3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale Articolo 94 Convenzione UNESCO. 1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 255 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Capo VII - Espropriazione Articolo 95 Espropriazione di beni culturali. 1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. 2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento. 3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento. Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali. 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico. 1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10. Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità. 1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. 2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali. 1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. 2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Articolo 100 Rinvio a norme generali. 1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. TITOLO II 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 256 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Fruizione e valorizzazione. Capo I - Fruizione dei beni culturali Sezione I - Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura. 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'àmbito e con le 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 257 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura. 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi. 2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito. 3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata. 1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13. 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. 3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38. Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 258 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'àmbito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte. Sezione II - Uso dei beni culturali Articolo 106 Uso individuale di beni culturali. 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali. 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. 2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale. Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione. 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. 4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 259 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali. 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice. Articolo 110 Incasso e riparto di proventi. 1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. 2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. 3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. 4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. Capo II - Princìpi della valorizzazione dei beni culturali Articolo 111 Attività di valorizzazione. 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 260 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115. 5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al medesimo comma 4. 7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata. 8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. 1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. 3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 261 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3. Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione. 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico. 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati. Articolo 115 Forme di gestione. 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. 3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono; b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5. 4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. 5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati. 6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta. 7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato. 8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio. 9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 262 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività. Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso. 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi. Articolo 117 Servizi aggiuntivi. 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. 3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. 4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115. 5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110. Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca. 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 263 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati. Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole. 1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. 2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali. 1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi. 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce. Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie. 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio àmbito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa. Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza Articolo 122 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 264 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti. 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. 2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. 3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati. 1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. 2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico. Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 265 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito. 2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero. Articolo 125 Declaratoria di riservatezza. 1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero. Articolo 126 Protezione di dati personali. 1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti. 2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato. 3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati. 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. 2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3. 3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3. TITOLO III Norme transitorie e finali. Articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 266 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. 2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. 4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari. 1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. 2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche exfidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31. Articolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti. 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte. Parte terza - Beni paesaggistici TITOLO I Tutela e valorizzazione. Capo I - Disposizioni generali Articolo 131 Salvaguardia dei valori del paesaggio. 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 267 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Articolo 132 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche. 1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. 2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. 3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione. 4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. Articolo 133 Convenzioni internazionali. 1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai princìpi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali. Articolo 134 Beni paesaggistici. 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree indicate all'articolo 142; c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. Articolo 135 Pianificazione paesaggistica. 1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici». 2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 268 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Articolo 137 Commissioni provinciali. 1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136. 2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti. Articolo 138 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3. 2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico. Articolo 139 Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, é pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. 2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 269 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. 3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. 4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune interessato. 5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore. 6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla regione. Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza. 1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136. 2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari. 3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione. 4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. Articolo 141 Provvedimenti ministeriali. 1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva. 2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinché provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 270 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti. Articolo 142 Aree tutelate per legge. 1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 271 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. Capo III - Pianificazione paesaggistica Articolo 143 Piano paesaggistico. 1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. 2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun àmbito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare: a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole; c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli. 3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica; d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati; e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 272 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. 4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145. 5. Il piano può altresì individuare: a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'àmbito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159; c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159. 6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142. 7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l'elaborazione d'intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 273 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141. 12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8. Articolo 144 Pubblicità e partecipazione. 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità. 2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4. Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione. 1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione. 2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione. 4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 274 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela Articolo 146 Autorizzazione. 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. 4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. 5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. 8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 275 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. 9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza. 10. L'autorizzazione paesaggistica: a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione; b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo; c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. 11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado. 12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155. 13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza. Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali. 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 276 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. Articolo 148 Commissione per il paesaggio. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. 2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159. 4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12. Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione. 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 277 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facoltà di: a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene; b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. 2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione di cui all'articolo 138 o della proposta dell'organo ministeriale prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 4. 3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere l'attuazione della pianificazione. 4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato. Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori. 1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni. 1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'àmbito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione. 2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. Articolo 153 Cartelli pubblicitari. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 278 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Nell'àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione. 2. Lungo le strade site nell'àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati. 1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13. 3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. 4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio. Articolo 155 Vigilanza. 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi. Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie Articolo 156 Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici. 1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 279 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale sono completate le attività, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. 4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4. 5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 143. Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente. 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, si astata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico. Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione. 1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Articolo 159 Procedimento di autorizzazione in via transitoria. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 280 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495. 3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. 4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici. Parte quarta - Sanzioni TITOLO I Sanzioni amministrative. Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda Articolo 160 Ordine di reintegrazione. 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. 2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 281 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. 5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. Articolo 161 Danno a cose ritrovate. 1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90. Articolo 162 Violazioni in materia di affissione. 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 163 Perdita di beni culturali. 1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. 2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. 4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Articolo 164 Violazioni in atti giuridici. 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2. Articolo 165 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 282 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale. 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465. Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione. 1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620. Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria. 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. 4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate. Articolo 168 Violazione in materia di affissione. 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. TITOLO II Sanzioni penali. Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda Articolo 169 Opere illecite. 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 283 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28. Articolo 170 Uso illecito. 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Articolo 171 Collocazione e rimozione illecita. 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto. Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta. 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180. Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione. 1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469: a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56; b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1. Articolo 174 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 284 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Uscita o esportazione illecite. 1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. 2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale. Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche. 1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea. Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. 1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89. Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali. 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte. 1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 285 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. 3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale. 4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. Articolo 179 Casi di non punibilità. 1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi. 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale. Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 286 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. Parte quinta - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore Articolo 182 Disposizioni transitorie. 1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Articolo 183 Disposizioni finali. 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa. 5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. 6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004. Articolo 184 Norme abrogate. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 287 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; - decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9; - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; - legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9; - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4; - legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7. Allegato A (Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) A. Categorie di beni: 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1]. 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1]. 7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1. 8. Fotografie, film e relativi negativi [1]. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 288 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1]. 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni. I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B. B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2) 13.979,50 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) 27.959,00 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 46.598,00 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti 5) 139.794,00 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. [1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore. Nota all’articolo 5 Il testo dell’articolo 87, comma 3 bis del decreto legislativo 259/2003 è il seguente: D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 289 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. 3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1. Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 3/1995 è il seguente: LEGGE REGIONALE 04/01/1995, N. 003 Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie. Art. 4 Fidejussioni prestate a favore della Regione 1. Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata. 2. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o societa', deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore. 3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Nota all’articolo 6 Il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri dd. 8 luglio 2003 è il seguente: D.P.C.M. 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz; Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 290 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute; Decreta: 1. Campo di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 291 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Definizioni ed unità di misura. 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione. 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B. 3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 4. Obiettivi di qualità. 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 5. Esposizioni multiple. 1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato. 6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione. 1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. 2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. Aggiornamento delle conoscenze. 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, 086-DDL (telefonia mobile).doc - 292 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Allegato A Definizioni Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.». Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Intensità di campo elettrico E (V/m) Tabella 1 Intensità di campo Magnetico H (A/m) Allegato B Densità di Potenza D (W/m2) Limiti di esposizione 0,1 < f 3 MHz 60 0,2 - 3 <f 3000 MHz 20 0,05 1 3 <f 300 GHz 40 0,01 4 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2) 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) Tabella 2 Valori di attenzione 0,1 MHz < f 300 GHz 086-DDL (telefonia mobile).doc - 293 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Tabella 3 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2) 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f 300 GHz Allegato C Riduzione a conformità La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: Se la somma supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti. In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di riduzione j che soddisfa la relazione da cui Se la somma 086-DDL (telefonia mobile).doc - 294 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione. Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione: Posto n + k = p, la (3) può essere scritta: Ponendo nella (4) C = 0,8; EnR = En; EjRR = EjR essendo ( il coefficente di riduzione ed EnR e EjRR i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene: da cui Nota all’articolo 7 Il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri dd. 8 luglio 2003 è il seguente: D.P.C.M. 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 295 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz; Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute; Decreta: 1. Campo di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 296 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Definizioni ed unità di misura. 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione. 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B. 3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 4. Obiettivi di qualità. 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 5. Esposizioni multiple. 1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a 086-DDL (telefonia mobile).doc - 297 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato. 6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione. 1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. 2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. Aggiornamento delle conoscenze. 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Allegato A Definizioni Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.». Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Intensità di campo elettrico E (V/m) Tabella 1 Intensità di campo Magnetico H (A/m) Allegato B Densità di Potenza D (W/m2) Limiti di esposizione 0,1 < f 3 MHz 60 0,2 - 3 <f 3000 MHz 20 0,05 1 3 <f 300 GHz 40 0,01 4 086-DDL (telefonia mobile).doc - 298 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2) 0,1 MHz < f 300 GHz 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) Tabella 3 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2) 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) Tabella 2 Valori di attenzione Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f 300 GHz Allegato C Riduzione a conformità La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: Se la somma supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti. In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di riduzione j che soddisfa la relazione 086-DDL (telefonia mobile).doc - 299 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> da cui Se la somma supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione. Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione: Posto n + k = p, la (3) può essere scritta: Ponendo nella (4) C = 0,8; EnR = En; EjRR = EjR essendo ( il coefficente di riduzione ed EnR e EjRR i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene: da cui Nota all’articolo 8 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 300 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Il testo dell’articolo 174, comma 2 del trattato di istituzione della Comunità europea è il seguente: TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (2002) (2002/C 325/01) Articolo 174 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. Il testo della legge regionale n. 42/1996 è il seguente: LEGGE REGIONALE 30/09/1996, N. 042 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettivita' il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonche' individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento. 2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, e' organizzato in modo unitario con le seguenti finalita': 1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 301 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' residenti, attraverso attivita' produttive compatibili con le finalita' di cui al numero 1), anche sperimentali, nonche' la riconversione e la valorizzazione delle attivita' tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali; 3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attivita' educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare; b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalita' di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalita' indicate alla lettera a); c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono disciplinate le attivita' compatibili con la tutela dei valori naturali presenti; d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa. Art. 3 (Parchi e riserve naturali regionali) 1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i piu' elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversita' biologica. 2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzera' prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunita' montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette. Art. 4 (Biotopi naturali) 1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalita' di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 302 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 puo' essere altresi' formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1. 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversita', nonche' le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonche' a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalita' stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. 2 ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversita' all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilita' e i relativi lavori urgenti e indifferibili. 2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio e' individuato il biotopo naturale. Art. 5 (Aree di rilevante interesse ambientale) 1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA). 2. La delimitazione di cui al comma 1 non puo' includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed e' effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonche' di siti di importanza comunitaria o nazionale. 3. Le ARIA, nonche' i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 303 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. 5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, e' approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta. 6. Alla delimitazione di cui al comma 5 e' allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3. 7. La variante di cui al comma 3 e' adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, gia' previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11. 8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7. 9. Eventuali limitazioni all'attivita' agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale. 10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b). 11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3. 12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso. 13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai comma 11 e 12, e' attribuita priorita' nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28. 14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996. 15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non puo' essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 304 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Art. 6 (Parchi comunali ed intercomunali) 1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali. 2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali. 3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da: a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000; b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione; c) il programma finanziario suddiviso per priorita' di intervento e per settori operativi. 4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli gia' redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983. 5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8. 6. Il parco comunale o intercomunale e' gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del sessanta per cento delle spese ammissibili. A tale fine i Comuni devono presentare richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Le modalita' di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa sono stabilite dal decreto di concessione del contributo. 7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attivita' venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale. Art. 7 (Competenze regionali) 1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Art. 8 (Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve) 1. E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalita' di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie: a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti; b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 305 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve; d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette. 2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresi' parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve. 3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono cosi' individuati: a) l'Assessore regionale ai parchi o suo delegato; b) il Direttore dell' Azienda dei parchi e delle foreste regionali o suo delegato; c) il Direttore regionale delle foreste o suo delegato; d) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato; e) il Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato; f) il Direttore del Servizio della caccia e della pesca o suo delegato; g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia o suo delegato; h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti: 1) in scienze geologiche, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste; 2) in botanica, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste; 3) in scienze agrarie, indicato dall' Universita' degli studi di Udine; 4) in scienze forestali, indicato dall'Universita' degli studi di Padova; 5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste; 6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste; 7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste; 8) in veterinaria, indicato dall'Universita' degli studi di Bologna; 9) in scienze biologiche, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste; 10) in economia agraria, indicato dall'Universita' degli studi di Udine; 11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia. 4. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dall'Assessore regionale ai parchi ovvero, in sua assenza, dal Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario. 7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso. 8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 306 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. 9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale. 10. Ai medesimi componenti si applicano altresi' le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE SEZIONE I Istituzione Art. 9 (Legge istitutiva) 1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore. 2. La legge istitutiva contiene altresi' le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1. 3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, un Comune, il cui territorio non sia compreso nel perimetro del parco o della riserva, puo' promuovere l'inserimento di tutto o parte del proprio territorio nel perimetro del parco o della riserva, con istanza rivolta alla Giunta regionale ai fini dell'avvio del procedimento legislativo diretto all'integrazione della legge istitutiva. SEZIONE II Strumenti di attuazione Art. 10 (Accordo di programma) 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunita' montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. 2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro: a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente; b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalita' di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 307 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> c) le unita' di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attivita' di cui agli articoli 38 e 57; d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo; e) le unita' di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1; f) le modalita' di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31. Art. 11 (Piano di conservazione e sviluppo) 1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalita' di cui all'articolo 17. 2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17. Art. 12 (Contenuti del PCS) 1. Il PCS contiene: a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva; b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone: 1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrita' e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico; 2) zona RG di tutela generale: nella quale e' perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attivita' compatibili con la conservazione della natura; 3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva; c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel parco o nella riserva; d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi; e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprieta' pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS; f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva; g) l' individuazione delle attivita' oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva. 2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione puo' essere limitata alla sola zona RN. Art. 13 (Elementi del PCS) 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 308 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il PCS e' costituito da: a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette; b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano; c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione; d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano. Art. 14 (Effetti del PCS) 1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS. 2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprieta', nonche' la loro occupazione temporanea o d'urgenza. 3. Il PCS ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS. 5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6. 6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale. Art. 15 (Criteri di redazione dei PCS) 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la redazione dei PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 309 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741. Art. 16 (Attivita' agricole e silvo-pastorali) 1. Le attivita' agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2. 2. I PCS, al fine di consentire la continuita' delle attivita' di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente: a) per le attivita' agricole: 1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicita' aziendale; 2) della possibilita' di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attivita' agricole; 3) della possibilita' di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche; b) per le attivita' silvo-pastorali: 1) delle zone destinate a pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta; 2) della gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia; 3) della possibilita' di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attivita' silvopastorali; 4) della possibilita' di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche. 3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3. Art. 17 (Procedure di formazione del PCS) 1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva, alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS e' adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore. 2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione. 3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalita', possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 310 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. Nel caso di un parco o di una riserva gia' dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalita' del presente articolo. 5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni. 6. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva. 7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2, l'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili. 8. Il PCS e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8. 9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 18 (Regolamento) 1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per: a) l'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali; b) la gestione della flora e della fauna selvatica; c) le attivita' scientifiche, didattiche, educative e di promozione; d) le attivita' sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente; e) la circolazione dei veicoli a motore. 2. Il regolamento inoltre: a) individua le attivita' che l'Organo gestore puo' disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva; b) stabilisce le attivita' vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti; c) disciplina i criteri e le modalita' di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33; d) individua le attivita', i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva. 3. In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla 086-DDL (telefonia mobile).doc - 311 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realta' del parco o riserva. 4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sentito, limitatamente alle modificazioni introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8. 5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. 6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4. SEZIONE III Gestione del parco Art. 19 (Ente gestore del parco) 1. La gestione del parco e' affidata ad un apposito ente, di seguito denominato Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione. 2. L'Ente parco persegue le finalita' indicate nella presente legge e svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco. 3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti: a) progetti dei piani di assestamento delle proprieta' silvo-pastorali; b) progetti delle attivita' estrattive di minerali ed inerti; c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria; d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilita' urbanistica. 4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono. 5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco. 6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attivita', esclusa la vigilanza, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati. Art. 20 (Organi) 1. Gli organi dell'Ente parco sono: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei conti; d) la Consulta. Art. 21 (Presidente) 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 312 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo. 2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo. Art. 22 (Consiglio direttivo) 1. Il Consiglio direttivo e' composto: a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati; b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco; c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo i criteri indicati nella legge istitutiva; d) da rappresentanti, in numero da uno a due, delle categorie economiche relative alle attivita' maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva. 2. Del Consiglio direttivo fanno altresi' parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalita' di cui agli articoli 10 e 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa. 3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco. 4. Il Consiglio direttivo delibera: a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1; b) il piano annuale e pluriennale di gestione della fauna; c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale; d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco; e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo; f) la disciplina delle attivita' individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a); g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali; h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco; i) l' acquisto, l' alienazione e la locazione ultranovennale di beni immobili; l) la partecipazione a societa' e associazioni; m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3 e 5. 5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. 6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 313 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi. 7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Azienda dei parchi e delle foreste regionali, entro quindici giorni dalla data della nomina. Art. 23 (Collegio dei Revisori dei conti) 1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il Collegio dura in carica quattro anni. 3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo- contabile sull'Ente parco e in particolare provvede: a) alla redazione, prima dell' approvazione dei conti consuntivi e del patrimonio, di una relazione sulla gestione e sui relativi risultati economici e finanziari; b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale; c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita' dell'amministrazione, nonche' alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti. 4. I Revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio direttivo delle quali devono ricevere comunicazione. 5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione delle entrate e delle spese dell'Ente parco. Art. 24 (Consulta) 1. Presso ogni Ente parco e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del parco. 2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' dell'Ente parco e puo' presentare proposte di iniziative. 3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta. Art. 25 (Amministrazione del patrimonio e contabilita') 1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione. 2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 314 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' degli enti strumentali della Regione. Art. 26 (Entrate) 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali: a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici; b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; d) gli eventuali redditi patrimoniali; e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; f) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39; h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente. Art. 27 (Vigilanza e controllo sugli atti) 1. L'Ente parco e' sottoposto, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, alla vigilanza della Giunta regionale. 2. Sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente parco concernenti: a) il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il conto consuntivo; b) i piani annuali e pluriennali di attivita'; c) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2 diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive. 4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere altresi' trasmesse alla Ragioneria generale per il parere di competenza. 5. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali puo' chiedere all'Ente parco, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi. 6. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Ente parco non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 315 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 7. Entro i termini di cui ai commi 3 e 5 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimita' ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale. 8. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate puo' essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente parco. 9. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformita' dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimita'. 10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che non rientrano nella previsione del comma 2 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'albo dell'Ente parco da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione e per la durata di dieci giorni. Art. 28 (Controllo sostitutivo) 1. La Giunta regionale puo' disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, puo' inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo. 2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento. 3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalita' di cui al comma 2, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione. 4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti. 5. Con il medesimo provvedimento e' stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento. Art. 29 (Direttore) 1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte le attivita' necessarie alla gestione dell'Ente parco. 2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo. 3. L’incarico di Direttore e’ conferito, in relazione all’attivita’ da svolgere, applicando le modalita’ di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. Art. 30 (Personale) 1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 316 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalita' ed operativita' in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e). 3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonche' quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco che, a tale fine, puo' essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c). 4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. 5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonche' le procedure di contrattazione di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. SEZIONE IV Gestione delle riserve Art. 31 (Modalita' di gestione) 1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle riserve si provvede mediante: a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalita' compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilita' ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata; b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari; c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale. 2. Per Organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende: a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1; b) l' Ente parco cui e' affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1; c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del comma 1. 3. La gestione in particolare comprende: a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento. b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva; c) la redazione dei piani e progetti necessari nonche' la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19. 4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a: a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalita' necessarie; b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 317 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Art. 32 (Consulta) 1. Presso ogni riserva ovvero piu' riserve limitrofe e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato. 2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' della riserva e puo' presentare proposte di iniziative. 3. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta. SEZIONE V Disposizioni comuni per la gestione di parchi e riserve Art. 33 (Indennizzi e incentivi) 1. L'Organo gestore e' tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprieta' privata in conseguenza di attivita' gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attivita' agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del parco o della riserva. 2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attivita' incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attivita' possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualita' del regime vincolistico. 3. Ai Comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva e' attribuita priorita' nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attivita' comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di: a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonche' di sistemazione di dissesti idrogeologici; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali e di formazione, aventi le finalita' della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; i) attivita' artigianali tradizionali. 4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, e' attribuita priorita' per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 318 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 5. La medesima priorita' e' attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4. 6. Al fine di assicurare la priorita' di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunita' montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate. 7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorita' nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attivita' di cui ai commi 3 e 4. 8. L'Organo gestore puo' concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualita', da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonche' di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualita' disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalita' del parco o della riserva. 9. L'Organo gestore puo' stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale. 10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore. Art. 34 (Agevolazioni) 1. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale. Art. 35 (Formazione ed aggiornamento professionale) 1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve. 2. La Giunta regionale stipula altresi' convenzioni con Universita', istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi previsti dal presente articolo. Art. 36 (Disciplina della gestione della fauna) 1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 319 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, e' predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico. 3. La fauna selvatica non puo' essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991. 4. Fatta salva l'attivita' di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva e' vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6. 5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, puo' comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorita' ai residenti da almeno cinque anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo. 6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attivita' della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformita' al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non e' richiesta. 7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore puo' dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'. 8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone. Art. 37 (Disciplina delle aree contigue) 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS ed entro centottanta giorni dall'approvazione stessa, puo' essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate in via provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva. 2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale e' approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva. 3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1. 4. All'interno delle aree contigue l'attivita' venatoria e' esercitata dai soci delle riserve di caccia di diritto il cui territorio e' stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attivita', d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta. Art. 38 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 320 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> (Vigilanza) 1. Al personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti ad essi subordinati. 2. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dal restante personale del Corpo forestale regionale, dalle guardie e marescialli dipendenti dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, dagli agenti ittico-venatori delle Amministrazioni provinciali e dal personale di vigilanza comunale. 3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Organo gestore promuove l'adozione di misure di coordinamento delle attivita' di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue, concordate con le amministrazioni di appartenenza del personale di cui al comma 2. Art. 39 (Sanzioni) 1. Ai sensi dell' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 la violazione delle disposizioni della presente legge che prevedono misure di salvaguardia in vista dell' istituzione dei parchi e delle riserve e la violazione delle norme dei regolamenti dei parchi sono punite con le sanzioni penali previste dall' articolo 30, comma 1, della medesima legge 394/1991. 2. Fatte salve le altre sanzioni penali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie di cui al comma 1, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento della riserva, ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all' articolo 79, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. 3. Chiunque violi le disposizioni emanate dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. 4. Chiunque violi le norme di cui all'articolo 4, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. 5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le localita' o le cose protette, e' tenuto altresi' alla riduzione in pristino secondo modalita' tecniche stabilite dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 6. Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attivita' in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attivita' medesima e ordina la riduzione in pristino. 7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 e' eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 321 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di minima entita' si applica la sola sanzione di cui al comma 2. 9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 52/1991. Art. 40 (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni) 1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni amministrative, qualora riguardino le riserve, nonche' la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza e' esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonche' per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore. CAPO III DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE Art. 41 (Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane) 1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane. 2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 42 (Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie) 1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. 2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 43 (Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 322 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 44 (Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4). 3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 45 (Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5). 3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 46 (Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. 4. I beni di proprieta' regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprieta' dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono trasferiti in proprieta’ al patrimonio dell'Amministrazione regionale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 323 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Art. 47 (Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 48 (Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 49 (Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9). 3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 50 (Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10). 3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 51 (Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11). 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 324 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. Art. 52 (Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra) 1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra. 2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12). 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18. CAPO IV ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO Art. 53 (Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane) 1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais. 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto: a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato; b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato; c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato; d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato; e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato; f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato; g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato; h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato; i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente; l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi; m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali; n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria; o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente. 4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 325 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Art. 54 (Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie) 1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia. 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto: a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato; b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato; c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato; d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato; e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato; f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato; g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWFFondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente; h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi; i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali; l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria; m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria; m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente. 4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24. CAPO V DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO E PER L'AREA DEL TARVISIANO Art. 55 (Area protetta del Carso) 1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso. 2. La Regione promuove altresi', con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunita' montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. 3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non gia' perimetrate ai sensi degli 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 326 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuita' territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine. 4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresi' conseguenti proposte istitutive. 5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 31. 6. Nelle aree gia' previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b). 7. ( ABROGATO ) 8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunita' montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale. 9. Fino all’approvazione dell’accordo di programma previsto dall’articolo 10, la gestione delle riserve del Carso e’ affidata alla Direzione regionale dei parchi. Art. 56 (Area del Tarvisiano) 1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, MalborghettoValbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6. CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE Art. 57 (Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale) 1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale, funzionario ispettore forestale. 2. Al personale individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve. 3. In sede di prima applicazione della presente legge le posizioni di lavoro guardiaparco, capo guardia-parco e ispettore di parco possono essere attribuite, su domanda e previo superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a un mese, al personale del CFR gia' in servizio. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 327 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, approvato con DPGR 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonche' al regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del CFR, approvato con DPGR 6 novembre 1990, n. 0558/Pres. Art. 58 (Organico del ruolo unico regionale) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 57, nonche' in relazione all'esercizio delle piu' articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale e' aumentato di 68 unita', di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore. 2. ( ABROGATO ) 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: << d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>. CAPO VII ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988 Art. 59 ( ABROGATO ) Art. 60 ( ABROGATO ) Art. 61 ( ABROGATO ) Art. 62 (Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale 7/1988) 1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 e' abrogato. Art. 63 ( ABROGATO ) Art. 64 ( ABROGATO ) 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 328 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Art. 65 ( ABROGATO ) Art. 66 ( ABROGATO ) Art. 67 (Abrogazione del capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988) 1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 e' abrogato. Art. 68 (Rinvio normativo) 1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sara' diversamente provveduto dalla Regione. CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 69 (Salvaguardia) 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie: a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non e' consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche' finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attivita' produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell' Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita; b) non e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonche', all'interno di queste, gli indici di edificabilita', escluse le zone per attrezzature pubbliche; c) e' vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva. 2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 329 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche' finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all' approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attivita' produttive in atto. Art. 70 (Aree di reperimento) 1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti: a) Monte Auernig; b) Alpi Carniche; c) Jof di Montasio e Jof Fuart; d) Laghi di Fusine; e) Monte Mia; f) Monte Matajur; g) Forra del Torrente Cellina; h) Foresta del Cansiglio; i) Sorgive di Bars; l) Fiume Livenza; m) Magredi del Cellina; n) Risorgive del Vinchiaruzzo; o) Palude Moretto; p) Risorgive dello Stella; q) Palude Selvote; r) Bosco Baredi; s) Bosco Coda di Manin; t) Valle Pantani; u) Isola di S. Andrea; v) Banco d'Orio; z) Landa Carsica. 2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1). 3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attivita' venatoria e' disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale. Art. 71 ( ABROGATO ) Art. 72 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 330 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> (Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi) 1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco. 2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge. 3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno. 4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalita' di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione. Art. 73 (Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983) 1. Gli enti gia' beneficiari di finanziamenti per l'istituzione e la gestione di parchi o ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate. 2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento. 3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalita' delle iniziative gia' finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo. Art. 74 (Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983) 1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi dalla presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 331 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo gia' concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione. Art. 75 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/1991) 1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, e' sostituito dal seguente: << Art. 1 1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere. 3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresi' la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere. 4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>. 2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 e' aggiunta la seguente: << d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacita' di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>. 3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 e' abrogata. 4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 e' sostituito dal seguente: << 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attivita' agro-silvopastorali, economico-produttive ed altre attivita' socialmente utili, nonche' i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed e' tenuto altresi' a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>. 5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente: << 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>. 6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 332 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> << 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>. 7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, gia' prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente. 8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992. Art. 76 ( ABROGATO ) Art. 77 (Abrogazioni) 1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 e' abrogato. 2. L'articolo 22 della legge regionale 52/1991 e' abrogato. 3. All'articolo 137 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19/1992, il comma 1 e' abrogato. 4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 e' abrogato. 5. La legge regionale 11/1983 e' abrogata. 6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, e' abrogata. 7. L' articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, e' abrogato. 8. L' articolo 38 della legge regionale 24/1996 e' abrogato. Art. 78 (Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste) 1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e' soppressa con il 31 dicembre 1996. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3. 3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale. 4. Al commissario liquidatore spetta un'indennita' mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 333 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio: a) entro il 31 ottobre 1996: 1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste; 2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprieta' dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale; 3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi; 4) l' elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico; b) entro il 31 marzo 1997: 1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996; 2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attivita' in corso al 31 dicembre 1996. 6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attivita' di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste. 7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attivita' di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attivita' finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997. 8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attivita' con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore. 9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. 9 bis. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste. Art. 79 (Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dei beni immobili e di personale operaio) 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita', alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dal 31 marzo 1997. 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle: a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia; b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilita' forestale sulle proprieta' regionali; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 334 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro. 2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale. 3. Il personale operaio in servizio al 31 dicembre 1996 presso l'Azienda delle foreste, assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8, con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, e' assegnato, in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 31 marzo 1997, all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste, che subentrano nei rapporti di lavoro vigenti, secondo le necessita' operative delle stesse. 4. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali applica al personale operaio in servizio il trattamento giuridico ed economico e le disposizioni previste dalla legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9. Le competenze e le funzioni che la legge regionale 9/1990 attribuisce alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono esercitate, per il suddetto personale operaio, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e dai Servizi dipendenti. 4 bis. Il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste regionali. 4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' fissato in numero di 20 unita'. 4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale. 4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unita' produttive, ed e' autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalita' previste dal contratto stesso. 4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, e' riconosciuta l'indennita' sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nella misura e secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31. Art. 80 (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986) 1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 335 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>. Art. 81 (Attuazione della legge 442/1971) 1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971. Art. 82 (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 82 del DPR 616/1977) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 312/1985, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 431/1985, i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 ed i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati, provvisoriamente, dalla legge istitutiva, ovvero quelli perimetrati in via definitiva dal PCS di cui all'articolo 11. Art. 83 (Integrazioni alla legge regionale 45/1988) 1. Al titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e all'articolo 1 della medesima legge regionale 45/1988, come modificati dall'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >>. 2. Alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, come modificata dall'articolo 33 della legge regionale 10/1991, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali. >>. 3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 45/1988, e' inserito il seguente: << Art. 10 bis (Enti gestori di parchi naturali regionali) 1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennita' mensile di carica di lire 2.508.275. 2. Ai componenti del Consiglio direttivo e' dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331. 3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennita' annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250. >>. Art. 84 (Norme finanziarie) 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalita' previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 336 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli: a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni; b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997. 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. 5. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, cosi' ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42: a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998; b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998. 6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli: a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5: 1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni; 2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998; b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5: 1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 337 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni; 2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997. 7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. 8. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 6, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998. 9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni. 10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. 12. Per le finalita' previste dall'articolo 56, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997. 13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997. 14. Per le finalita' previste dall'articolo 72, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997. 15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 338 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 16. Per le finalita' previste dall'articolo 78, comma 4, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997. 17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennita' di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni. 18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998. 19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998. 20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonche' relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 22. Nell' ambito delle finalita' previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, e' autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996. 23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996. 24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 339 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996: 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni; 2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996; 3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni; b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997: 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni; 2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni; 3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni; c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998: 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni; 2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni; 3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni. 26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>; b) lire 950 milioni dal capitolo 3000; c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002. Nota all’articolo 9 Il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri dd. 8 luglio 2003 è il seguente: D.P.C.M. 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 340 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz; Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute; Decreta: 1. Campo di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 341 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Definizioni ed unità di misura. 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione. 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B. 3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 4. Obiettivi di qualità. 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 5. Esposizioni multiple. 1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato. 6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione. 086-DDL (telefonia mobile).doc - 342 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. 2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. Aggiornamento delle conoscenze. 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Allegato A Definizioni Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.». Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Intensità di campo elettrico E (V/m) Tabella 1 Intensità di campo Magnetico H (A/m) Allegato B Densità di Potenza D (W/m2) Limiti di esposizione 0,1 < f 3 MHz 60 0,2 - 3 <f 3000 MHz 20 0,05 1 3 <f 300 GHz 40 0,01 4 Intensità di campo 086-DDL (telefonia mobile).doc Intensità di campo Densità di Potenza D - 343 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Tabella 2 elettrico E (V/m) Magnetico H (A/m) (W/m2) 0,1 MHz < f 300 GHz 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) Tabella 3 Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2) 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) Valori di attenzione Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f 300 GHz Allegato C Riduzione a conformità La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: Se la somma supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti. In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di riduzione j che soddisfa la relazione da cui 086-DDL (telefonia mobile).doc - 344 - Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Se la somma supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione. Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione: Posto n + k = p, la (3) può essere scritta: Ponendo nella (4) C = 0,8; EnR = En; EjRR = EjR essendo ( il coefficente di riduzione ed EnR e EjRR i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene: da cui Nota all’articolo 11 Il testo della legge regionale n. 64/1986 è il seguente: LEGGE REGIONALE 31/12/1986, N. 064 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 345 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l' incolumita' delle persone e/o dei beni e dell' ambiente rispetto all' insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso. La funzione predetta privilegera', nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare: - di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti: - livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti; - di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di normalita'. L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile. Art. 2 La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attivita' di protezione civile. Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresi', assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell' attivita' degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi. Art. 3 Le attivita' o azioni di prevenzione, cosi' come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresi', l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 346 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma. Art. 4 Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile. Art. 5 Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l' approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonche' della prestazione in termini di massima tempestivita' ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all' atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti. Art. 6 Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all' approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all' obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati. Art. 7 Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, e', con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile ed allo stesso e' riconosciuta la responsabilita' primaria d' intervento all' atto dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d' entita' tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie. Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresi', allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare: - la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile; - la disponibilita' di una carta a grande scala del proprio territorio con l' indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione; - la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area piu' vasta, di competenza di altri enti ed autorita'; - l' organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree piu' vaste; - l' organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato; - l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi. Art. 8 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 347 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire: - i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l' aggiornamento dei piani e programmi regionali d' intervento; - l' approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonche' assicurare l' integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali; - l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi. Per l' organizzazione e la gestione di servizi ordinari e straordinari di pronto intervento per la protezione civile, la Regione puo' avvalersi delle strutture delle Amministrazioni provinciali. TITOLO II ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE CAPO I Attribuzioni regionali in materia di protezione civile Art. 9 Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresi', il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime. Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato e' dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonche' nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale. 2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero. Per l' esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato puo' infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 348 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> legge, di tutte le strutture dell' Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attivita' ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario. L’Amministrazione regionale, nell’ambito della solidarieta' nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamita', e' autorizzata ad intervenire nell’organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonche', di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamita' e quant’altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalita' della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. Art. 10 Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a: a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento o deposito; b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalita' di cui alla precedente lettera a); c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati; d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonche' a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24; e) finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze; f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari; g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8; g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge. I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto. Art. 11 A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9. Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 349 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile. Art. 12 A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamita' naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9. Sempre a far tempo dalla data predetta, alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, in luogo dell' Assessore alle foreste, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato, con le modalita' previste dall' articolo 9, secondo e terzo comma. Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti. Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile. Art. 13 Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e dei seguenti organismi: - Comitato tecnico scientifico per la protezione civile; - Comitato regionale per le emergenze. Art. 14 Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e' organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonche' per l' elaborazione per le piu' opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere. Il Comitato e' composto dall' Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonche' dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri: - due esperti nominati da ciascuna delle Universita' degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 350 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> - un rappresentante dell' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; - un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; - esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonche' studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale; - i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24. Il Comitato puo' essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all' anno, mentre puo' essere convocato, altresi', in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari. Per l' esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potra' articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria. Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato. La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni e' compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresi', il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. Art. 15 Il Comitato regionale per le emergenze e' composto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attivita' ed azioni per l' emergenza, nonche' dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi. Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attivita' relativa agli interventi per l' emergenza. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19. CAPO II Direzione regionale per la protezione civile Art. 16 Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale e' istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 351 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attivita' ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario. Art. 17 La Direzione regionale per la protezione civile si articola nei seguenti Servizi: 1) Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo; 2) Servizio di coordinamento operativo; 3) Servizio amministrativo - contabile. Per compiti di ricerca, studio e consultivi, la Direzione regionale puo' avvalersi, in aggiunta alle unita' di base, di personale con qualifica funzionale di dirigente, in numero non superiore a tre, caratterizzato da specifica qualificazione professionale e competenze interdisciplinari, cui spetta, per il periodo di durata dell' incarico, l' indennita' di cui all' articolo 21, V comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 18 Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo: - svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all' individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilita', anche mediante la redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due anni; all' ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all' ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe; - cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d' intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilita'; - collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze; - indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale; - cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazione rilevanti a tali fini; - cura la programmazione dell' attivita' educativa e formativa nel settore delle prevenzioni; - svolge compiti di controllo: sull' attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza; - costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l' urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l' aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale; - cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala, una stima costi/benefici e formula il relativo parere; - propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 352 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa. Art. 19 Il Servizio di coordinamento operativo: - provvede all' attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub - regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l' impiego d' emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l' approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l' impiego in operazioni di emergenza; l' organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza. Il Servizio e', altresi', il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualita' - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l' impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonche' dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all' interno ed, eventualmente, all' esterno dell' ambito regionale. Art. 20 Il Servizio amministrativo - contabile: - cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla competenza della Direzione regionale, nonche' di quelli connessi alle disponibilita' del Fondo regionale, si cui al successivo Titolo III, articolo 33. Art. 21 In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni. Gli Uffici regionali decentrati di cui al precedente comma svolgono attribuzioni istituzionali relative a tutti i tre livelli, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi Uffici con la Direzione regionale per la protezione civile, anche prevedendo l' eventuale potenziamento della disponibilita' di personale. Art. 22 ( ABROGATO ) Art. 23 Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unita'. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 353 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> La dotazione organica prevista dall' articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, cosi' come modificata dall' articolo 26, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' elevata di una unita'. Il limite di quattro unita' previsto dall' articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, cosi' come sostituito dall' articolo 26, III comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unita'. Per le esigenze qui prospettate, l' Amministrazione regionale puo' avvalersi anche di personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici; per il personale in posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo previsti dall' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Art. 24 La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai piu' complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni: a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attivita' di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione; b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato; c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali; d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione; e) di associazioni di volontariato. Art. 25 Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonche' allo svolgimento delle attivita' di preparazione ed aggiornamento professionale. Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attivita' di informazione ed educazione civica della collettivita' regionale. Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacita' tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attivita' di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale. Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilita' di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile. Art. 26 Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all' articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 354 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> protezione civile puo' utilizzare un << nucleo di ricerca >> composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente articolo 17. Art. 27 Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile. Art. 28 E' istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile. Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale. Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze. In caso di emergenza la direzione della Sala operativa e' assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresi' da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell' attivita' della struttura qui considerata. La Sala operativa qui considerata puo' essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione. CAPO III Formazioni volontarie Art. 29 La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarieta' sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attivita' di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo. L' attivita' di volontariato ai fini della presente legge, e' gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali. Art. 30 1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attivita’ di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialita’, nonche’ per livello di operativita’ territoriale. Art. 31 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 355 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attivita' formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresi' a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi: a) a realizzare le attivita' istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento; b) a presentare, annualmente, relazione sull' attivita' svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione; c) ad intervenire quando richiesti. Le modalita' relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonche' le forme di partecipazione alle attivita' di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. Art. 32 I Comuni, singoli e associati, le Comunita' montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attivita' dirette alla formazione dei soci. Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attivita'. I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attivita' svolte. CAPO III BIS Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi Art. 32 bis 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore di privati e imprese i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello stesso Assessore, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. 1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai Comuni, esclusivamente per i danni subiti dal proprio patrimonio edilizio, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui allo stesso comma 1. 2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente danneggiati, per i quali non vi siano possibilita' di ripristino. 3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale entita', gravita' ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano predisporre specifici strumenti normativi di intervento. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 356 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di normali condizioni di vita, nonche' a favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive. Art. 32 ter 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso. 2. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 bis i Comuni, i soggetti privati e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonche' gli esercenti le professioni e le attivita' artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 32 bis danni ai beni di loro proprieta' nei Comuni individuati ai sensi del presente articolo. 3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati, in proprieta' dei privati e delle imprese alla data dell'evento calamitoso. I beni mobili per i quali si puo' procedere all'erogazione dei contributi a favore dei privati sono solo quelli essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili essenziali per la vita e' definita con il regolamento previsto dall'articolo 32 sexies. 4. Qualora i beni appartengano in comproprieta' a piu' titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilita' nei confronti dei comproprietari non istanti. Art. 32 quater 1. I contributi vengono concessi ai privati e ai Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorita', in relazione alle risorse effettivamente disponibili: a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino; b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati danneggiati; c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati; d) beni immobili costituenti il patrimonio edilizio di proprieta' dei Comuni delimitati; e) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati; f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati. 2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito indicate: a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo e per i beni immobili dei Comuni, indicati al comma 1 bis dell' articolo 32 bis che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino, il contributo e' pari alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati in conformita' alla legge 5 agosto 1978, n. 457; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 357 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati e per i beni immobili danneggiati costituenti il patrimonio edilizio dei Comuni, nonche' per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, e' assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni accertati con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies; c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo e' erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies. 3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai Comuni danneggiati sono definite con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai Comuni territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente Capo. 5. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, trasferisce ai Comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati. 6. Comuni provvederanno a trasmettere al gestore del Fondo regionale per la protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, nonche' a riaccreditare al Fondo stesso le eventuali risorse residue. 7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 32 sexies. Art. 32 quinquies 1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonche' agli esercenti le professioni e attivita' artistiche, aventi sede operativa nei Comuni delimitati, vengono riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a medio termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attivita'. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti criteri di priorita', in relazione alle risorse effettivamente disponibili: a) beni immobili, beni mobili, escluse le scorte di cui al punto b), beni mobili registrati, impianti e macchinari; b) scorte e materiali di produzione, con esclusione dei prodotti finiti. 3. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 9/1999, puo' avvalersi di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA per l'erogazione delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, quali contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso decennale, per assicurare le disponibilita' necessarie a ridurre gli oneri per interessi dei finanziamenti attivati dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 1. 4. Nel rispetto del disposto del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i prestiti agevolabili con l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie previste dal comma 3 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi. 5. La Giunta regionale definisce, con apposite direttive, l'entita' delle agevolazioni di cui al comma 1, le procedure e le modalita' per la concessione delle agevolazioni stesse. 6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile provvedono a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. Detta 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 358 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> convenzione regolera' le modalita' di attualizzazione dei fondi di agevolazione, le procedure di gestione e di rendicontazione degli stessi, nonche' l'entita' delle competenze per il servizio delegato. 7. Gli interventi agevolativi con le modalita' previste dal presente articolo si applicano anche in favore delle imprese beneficiarie delle provvidenze previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro i limiti percentuali e di tasso stabiliti dal medesimo decreto legge. Art. 32 sexies 1. Qualora i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ristorati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici o di altri Enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti dalle disposizioni del presente Capo ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. 2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi di cui al presente Capo saranno emanate con apposito regolamento, adottato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e registrato dalla Corte dei Conti. 3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvedera' ad individuare le risorse disponibili all'interno del Fondo regionale per la protezione civile. TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 33 Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, e' costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente: - al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell' Amministrazione regionale; - sulle somme che lo Stato assegnera' per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia; - ad ogni altra entrata eventuale. Il Fondo regionale per la protezione civile e' amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato. 3 bis. Il Presidente della Regione o l’Assessore dallo stesso delegato e’ autorizzato, nell’ambito dell’amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalita’ da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile. I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 359 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore regionale per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa. Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunita' montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Universita' e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attivita' per la quale il finanziamento e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento. Art. 34 Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988. Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue: - per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); - per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 360 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> pluriennale per gli anni 1986-1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: - lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165; - lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167; - 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183; - lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6187; - lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 8301. Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresi', iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede: - per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986; - per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del precitato stato di previsione; - per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione. Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attivita' svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile. Art. 36 Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore. Il testo della legge n. 225/1992 è il seguente: L. 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. 1. Servizio nazionale della protezione civile. (abrogato) 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 361 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 3. Attività e compiti di protezione civile. 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2. 2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. 3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. 5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio. 4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso. (abrogato) 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 362 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ( 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile. 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. 3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. 4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1/a). 7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile. (abrogato) 8. Consiglio nazionale della protezione civile. 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 363 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse. 2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. 3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione. 10. Comitato operativo della protezione civile. 1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile. 2. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 364 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato. 4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni 11. Strutture operative nazionali del Servizio. 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (1/a). 12. Competenze delle regioni. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 365 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile. 4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (1/a). 13. Competenze delle province. 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto. 14. Competenze del prefetto. 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 366 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5. 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta. 1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale. 2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica. 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività. 18. Volontariato. 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 367 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. 19. Norma finanziaria. 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. 2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 086-DDL (telefonia mobile).doc Atti consiliari - 368 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86 <<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>> 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile co