086_DDL - Consiglio regionale FVG

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086_DDL - Consiglio regionale FVG
Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
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DISEGNO DI LEGGE N. 86
Presentato dalla Giunta regionale
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Presentato il 12 agosto 2004
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I
Il disegno di legge regionale è stato redatto per pervenire ad una
riorganizzazione della materia afferente alle infrastrutture per la telefonia mobile.
La telefonia mobile rappresenta una delle più importanti innovazioni nel campo della
comunicazione personale, tanto che nel volgere di quindici anni la diffusione delle
infrastrutture collegate e la conseguente copertura del territorio, da scarsa è diventata
capillare e ancora di più lo sarà nei prossimi anni.
Anche le tecnologie si sono sviluppate e si è passati da uno standard iniziale basato su
connessioni a 450 MHz (Etacs) allo standard a 900 MHz (GSM) per giungere oggi allo
standard 1800 MHz e a quello UMTS.
La mancanza di regolamentazione regionale in materia non ha favorito uno sviluppo
ordinato delle infrastrutture sul territorio. Viceversa è ben nota la necessità di regolare il
sistema, considerata anche la pubblica utilità di queste infrastrutture, così come indicato
dal recente Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259).
Il disegno di legge, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 12) dello Statuto di
autonomia, nel rispetto della Costituzione e partendo dai fondamenti normativi costituiti
dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, dal citato D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, si pone l’obiettivo di regolare e favorire la
localizzazione delle infrastrutture sul territorio regionale contemperando il diritto di tutti
cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione sul territorio degli impianti ed il diritto
degli utenti ad usufruire del servizio di telefonia mobile (articolo 1). Le infrastrutture
normate sono gli impianti radioelettrici per telefonia mobile ed i ponti radio a servizio
della telefonia mobile.
All’art. 2 vengono riportate le definizioni ed in particolare vengono definiti gli impianti
fissi e gli impianti mobili per la telefonia mobile, i ponti radio e le microcelle.
All’art. 3 vengono definite le competenze regionali in materia che si sostanziano
nell’emanazione, mediante regolamento, delle linee guida sulla base delle quali ciascuna
Amministrazione comunale predispone il proprio piano di settore.
L’art. 4 definisce le modalità di approvazione del piano comunale di settore e la sua
validità temporale.
L’art. 5 individua l’iter procedurale per la realizzazione delle strutture per gli impianti
fissi per la telefonia mobile e i ponti radio. Tali impianti sono soggetti a concessione
edilizia o ad autorizzazione a seconda della tipologia. Unicamente per gli impianti da
realizzarsi da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è previsto il ricorso alla denuncia
di inizio dell’attività (DIA). E’ infine ribadita la necessità di acquisizione dei pareri
dell’ARPA, per la valutazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico, e
dall’Azienda per i Servizi Sanitari, per la valutazione della tutela della salute pubblica.
Analogamente gli articoli 6 e 7 individuano l’iter autorizzativo rispettivamente per gli
impianti mobili per la telefonia mobile e per i ponti radio su strutture esistenti e le
microcelle.
All’art. 8 il disegno di legge individua gli edifici e le aree ove le localizzazioni di
infrastrutture sono incompatibili. In particolare, applicando il principio di cautela,
vengono tutelate le zone e gli edifici destinati all’istruzione, all’infanzia, alla maternità,
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agli anziani, ai disabili, agli ospedali e alle strutture del sistema sanitario. Vengono
inoltre tutelate le zone interessate da biotopi. Per quanto riguarda il patrimonio storico
artistico, si rimanda alla Soprintendenza competente per territorio la valutazione di
eventuali localizzazioni.
L’art. 9 stabilisce che i controlli ambientali sono di competenza dell’ARPA mentre
rimane di competenza del Servizio Sanitario la vigilanza nei luoghi di lavoro. Sono
invece di competenza comunale i procedimenti sanzionatori i cui importi sono definiti
all’art. 10.
L’art. 11 detta norme particolari per le reti della Protezione civile della Regione nonché
per quelle del Servizio sanitario regionale.
L’art. 12 riguarda l’abrogazione delle norme attualmente in vigore in materia di
autorizzazione degli impianti oggetto della presente legge.
L’art. 13 reca l’obbligo per i gestori di comunicare all’ARPA le caratteristiche tecniche
degli impianti autorizzati per l’inserimento nel catasto regionale.
L’art. 14, relativo alle norme finali e transitorie, prevede che per i procedimenti in corso
si applichino i termini previsti dalla presente legge. Viene ammessa la presentazione
delle domande anche in mancanza del regolamento purché le stesse contengano i dati
necessari per l’istruttoria. Inoltre fino all’approvazione del piano comunale di settore i
Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti tenendo conto delle esigenze di
copertura del servizio e della mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico.
Infine, i Comuni che già dispongono di uno strumento urbanistico avente i contenuti del
piano, non sono tenuti, in sede di prima applicazione, alla stesura del piano di cui all’art.
4.
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Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 12) dello Statuto
di autonomia, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall’ordinamento
comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), disciplina l’installazione degli impianti per la telefonia
mobile e dei ponti radio a servizio della telefonia mobile e fissa, assicurando:
a)
il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione
ai campi elettromagnetici;
b)
un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione sul territorio
regionale degli impianti;
c)
il diritto degli utenti ad usufruire del servizio di telefonia mobile sul
territorio della Regione.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio
di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento
radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
b)
impianto mobile per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del
servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire ad esigenze di copertura
dovute ad eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non
superiore a novanta giorni consecutivi;
c)
ponte radio: apparecchiatura accessoria necessaria, in una data
postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a
servizio della telefonia mobile e fissa;
d)
microcella: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile
destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia
mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 5
Watt;
e)
esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
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Atti consiliari
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f)
limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela
della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione della popolazione;
g)
valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato
negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
h)
obiettivi di qualità sono:
1)
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
2)
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo
Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da
calcolarsi o misurarsi all’aperto, nelle aree intensamente frequentate;
i)
esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e
delle e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
l)
regolamento: il regolamento di attuazione, di cui all’articolo 3;
m)
piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti: lo
strumento urbanistico previsto dall’articolo 4.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1.
In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento sono definite:
a)
le linee guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per
la predisposizione e l’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 4, del Piano comunale di
settore per la localizzazione degli impianti;
b)
i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7;
c)
le procedure per le azioni di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2
lettera b) della presente legge.
Art. 4
(Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti)
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1.
In conformità al regolamento, i Comuni approvano entro un anno dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo il Piano comunale di settore per la
localizzazione degli impianti, di seguito denominato piano.
2.
Il piano:
a)
persegue l’uso razionale del territorio;
b)
è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell’Amministrazione
comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
c)
definisce, di preferenza sulla base di protocolli d’intesa con i gestori
medesimi, la localizzazione delle strutture per l’installazione di impianti fissi per
telefonia mobile e ponti radio a servizio della telefonia mobile e le loro eventuali
modifiche.
3.
La procedura di approvazione del piano, anche in deroga a quanto
contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e
successive modificazioni e integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica), si articola nel modo seguente:
a)
il piano e' adottato dal Consiglio comunale;
b)
la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati e'
depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi,
affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene
dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante
pubblicazione all'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei
Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere
sostituita dall' affissione di manifesti; copia del piano viene contestualmente inviata ai
Comuni contermini;
c)
entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune
osservazioni al Piano;
d)
il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' sottoposto successivamente all'adozione, al parere
del Ministero per i beni culturali ed ambientali; tale parere, da assumere entro novanta
giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i
beni culturali;
e)
decorsi i termini di cui alle lettere b) e d), il Consiglio comunale si
pronuncia sulle osservazioni presentate ed approva il Piano eventualmente modificato di
conseguenza;
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f)
la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, e'
pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano e' inviata alla struttura regionale
competente.
3.
Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario
individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.
Art. 5
(Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio)
1.
L'installazione e la modifica delle strutture per impianti fissi per telefonia
mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal
Comune. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 87, comma 3 bis, del decreto
legislativo 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni; in tale ipotesi il Comune
può chiedere, prima dell’inizio dei lavori, una diversa collocazione delle attrezzature di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c).
2.
Il Comune rilascia la concessione o l’autorizzazione edilizia previa:
a)
verifica di eventuali incompatibilità di cui all’articolo 8;
b)
acquisizione dei pareri vincolanti dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPA) e dell’Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente
competente (ASS) territorialmente competente, qualora non sussistano le
incompatibilità di cui alla lettera a).
3.
Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta del titolo
edilizio abilitativo, all’ARPA e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al
comma 2, lettera b); ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della
documentazione prodotta.
4.
Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri e quelli relativi alle verifiche
successive all’attivazione sono a carico del richiedente l'installazione o la modifica degli
impianti.
5.
L’ARPA e l’ASS trasmettono al Comune i pareri entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6.
Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda e il
Comune ne dà comunicazione alla Regione, all’ARPA e all’ASS.
7.
Nel caso di cui all’articolo 87, comma 3 bis del decreto legislativo
259/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono allegati alla denuncia di inizio
attività i pareri favorevoli di ARPA ed ASS.
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8.
Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia.
9.
Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune,
all’ARPA ed all’ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza.
10.
In caso di dismissione o riallocazione dell’impianto il gestore è obbligato
alla rimessa in pristino del sito dismesso. Il gestore, all’atto del rilascio della
concessione o dell’autorizzazione edilizia costituisce una garanzia fideiussoria a favore
del Comune, nelle forme di cui all’articolo 4 della legge regionale 3/1995, a copertura
degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.
Art. 6
(Impianti mobili per telefonia mobile)
1.
L’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a
nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell’ARPA
e dell’ASS. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta,
all’ARPA e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti.
2.
Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla data della domanda.
L’ARPA e l’ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola
volta, l'integrazione della documentazione prodotta.
3.
Il gestore comunica al Comune, all’ARPA ed all’ASS l’attivazione
dell’impianto nonché l’avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro
novanta giorni dall’attivazione.
4.
In caso di mancata dismissione dell’impianto nei termini previsti, il
medesimo è considerato a fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da
assoggettare alle disposizioni di cui all’art. 5 ed alle sanzioni di cui all’art. 10, comma
3) della presente legge.
5.
L’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per
eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni è soggetta a comunicazione
preventiva al Comune interessato, all’ARPA e all’ASS territorialmente competente,
corredata dalle caratteristiche tecniche dell’impianto e dalla certificazione del gestore
attestante la conformità dell’impianto ai limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
6.
Gli oneri relativi alle verifiche successive all’attivazione sono a carico
del richiedente l'installazione degli impianti.
Art. 7
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(Ponti radio su strutture esistenti e microcelle)
1.
L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e l’installazione di
microcelle è soggetta a denuncia di inizio attività.
2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata dalle
caratteristiche tecniche dell’impianto e dalla certificazione del gestore attestante la
conformità dell’impianto ai limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 e successive modifiche
ed integrazioni, e ne dà contestuale comunicazione all’ARPA e all’ASS.
3.
Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività.
4.
Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune,
all’ARPA ed all’ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza.
5.
Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete.
Art. 8
(Localizzazioni incompatibili)
1.
In applicazione del principio di cautela di cui all’articolo 174 comma 2
del trattato di istituzione della Comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e
mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative
pertinenze totalmente destinati a:
a)
asili nido;
b)
scuole di ogni ordine e grado;
c)
attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva;
d)
attrezzature per l’assistenza agli anziani;
e)
attrezzature per l’assistenza ai disabili;
f)
ospedali ed alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 11.
2.
Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi
istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di
parchi e riserve naturali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonicoambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza
territorialmente competente.
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4.
In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, l’installazione di
microcelle è prevista in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1.
Art. 9
(Vigilanza e controlli ambientali)
1.
Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall’ARPA.
2.
Le attività di controllo e vigilanza sono volte a verificare:
a)
il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle
misure di cautela ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) e sue
modifiche ed integrazioni;
b)
lettera a);
il rispetto delle misure di risanamento previste dal DPCM di cui alla
c)
il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal
concessionario.
3.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro
attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Regionale.
4.
L’ARPA e gli organi del Servizio Sanitario provvedono ad inoltrare i
verbali di accertamento delle infrazioni al Comune competente per l’avvio del
procedimento sanzionatorio.
Art. 10
(Sanzioni)
1.
In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a),b),c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune
ordina al gestore di rendere conforme l’installazione, fissando il termine per
l’adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in
misura non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00.
2.
Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune ordina la
demolizione dell’impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore.
3.
La mancata dismissione dell’impianto mobile per la telefonia mobile
entro novanta giorni dall’attivazione, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in
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misura non inferiore ad € 10.000 e non superiore ad € 75.000, oltre all’applicazione
delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche.
4.
In caso di superamento dei limiti di esposizione, si applicano le sanzioni
previste dalla legge nazionale.
Art. 11
(Impianti della Protezione civile della Regione e del Servizio sanitario regionale)
1.
Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione
civile della Regione necessari alla realizzazione ed all’implementazione tecnicooperativa delle reti radio di comunicazione e di monitoraggio di emergenza, da attuarsi
ai sensi della legge regionale 64/1986, della legge 225/1992, del D.L. 180/1998, articolo
2., comma 7., convertito in legge dalla legge 267/1998 e del D.L. 279/2000, articolo 1.,
commi 6. e 7., convertito in legge dalla legge 365/2000, nonché quelli del Servizio
sanitario regionale sono realizzati in deroga alle vigenti disposizioni di legge, previa
comunicazione al Comune, all’ARPA ed all’ASS competenti per territorio.
Art. 12
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
i commi 23, 24 e 25 dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n.
13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
b)
il comma 35 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13
(Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002).
Art. 13
(Catasto)
1.
I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal
rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell’impianto all’ARPA per
l’inserimento nel catasto regionale di cui all’art. 4 della legge regionale 2/2000.
Art. 14
(Norme finali e transitorie)
1.
I procedimenti consultivi di competenza dell’ARPA e dell’ASS in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti
dalla medesima.
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2.
I termini di cui all’art. 13 comma 1, per gli altri impianti già attivati,
decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
3.
Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 è ammessa
la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per l’istruttoria.
4.
Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, i comuni
autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a), b) e
c) tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e della
mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.
5.
In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma
1, non si applicano ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano
approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il piano.
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Note al disegno di legge regionale concernente
Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile
Nota all’articolo 1
Il testo dell’articolo 4, primo comma, dello Statuto Speciale della Regione Friuli
Venezia Giulia, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come
modificato dall’articolo 5 della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:
art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della
Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli
obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di
quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1)
ordinamento degli Uffici e degli Enti Dipendenti dalla Regione e stato giuridico
ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2)
agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e
ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e
fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3)
caccia e pesca;
4)
usi civici;
5)
impianto e tenuta dei libri fondiari;
6)
industria e commercio;
7)
artigianato;
8)
mercati e fiere;
9)
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10)
turismo e industria alberghiera;
11)
trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse
regionale;
12)
urbanistica;
13)
acque minerali e termali;
14)
istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e
regionale.
Il testo della legge 36/2001 è il seguente:
L. 22 febbraio 2001, n. 36.
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
art. 1. Finalità della legge.
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e
attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui
all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nell'àmbito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
art. 2. Àmbito di applicazione.
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi
civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici
compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso
domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate
con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui
al comma 3.
art. 3. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della
protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei
modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità sono:
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1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per
l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato
secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva
minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di
trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia
mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di
telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di
radiodiffusione televisiva o radiofonica.
art. 4. Funzioni dello Stato.
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché
al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati,
informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della
sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro,
aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di
ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi
connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i
livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui
all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di
attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni
nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di
carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico;
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f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i
proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo
comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza
radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di
costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e
di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di
edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una
permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di
misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h),
sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di
cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata «Conferenza unificata»;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i
Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui
all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza
medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in
sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni
successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del
comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza
unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera
c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione
degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi
di programma di cui agli articoli 12 e 13.
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art. 5. Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).
1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori
pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6
e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche
relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per
la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari
misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere
adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di
elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto
disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando
il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di
contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in
particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente
legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'àmbito dei procedimenti
amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3,
individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
art. 6. Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico.
1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente
delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici,
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dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei
trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12,
comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma
4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente
legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie,
istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse
materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di
lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
art. 7. Catasto nazionale.
1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nell'àmbito del sistema informativo e di monitoraggio di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il
catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei
lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli
impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
art. 8. Competenze delle regioni, delle province e dei comuni.
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo
Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con
la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e
dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al
presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
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d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per
la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono
ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle
esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano
alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n.
249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o
appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza
pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.
art. 9. Piani di risanamento.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni
interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque
entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il
piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro
i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può
prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi
alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il
risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al
fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete
di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti
a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le
informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di
risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di
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rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli
obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso
deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite
dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più
elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i
successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di
risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali
modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è
presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo
periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre
2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con
onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro
sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le
modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di
risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo
e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri
determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad
integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente
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comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici,
degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le
prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli
elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della
rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la
disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo
comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La
disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione
degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia
fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è
disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme
applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere
applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori
di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione
ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di
rispetto.
art. 10. Educazione ambientale.
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di
campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986,
n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
art. 11. Partecipazione al procedimento amministrativo.
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8,
nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui
all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo.
art. 12. Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di
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inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti,
le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso
domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici,
mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono
riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo
stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi
è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali
emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le
imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
art. 13. Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico.
1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di
intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
art. 14. Controlli.
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge,
utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di
lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono
ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si
avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
dei presìdi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni
vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali
delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla
specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze
armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.
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art. 15. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo
16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha
in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi
previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui
all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate
ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e
della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e
l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova
infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti
disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600
milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
art. 16. Regime transitorio.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la
presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive
modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le
disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente.
art. 17. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20012003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il testo del decreto legislativo 259/2003 è il seguente:
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Codice delle comunicazioni elettroniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla
concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313,
e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
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Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della
costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e
ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio
nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto
ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del
23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio
2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e
per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Disposizioni generali e comuni
Capo I - Disposizioni generali
1. Definizioni.
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1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali
servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate
condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di
comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e
alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi
fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse
e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra
cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto
operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni
analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai
sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete
privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato
ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico
può coincidere con la stazione stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica
destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese
disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali
televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di
servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi
specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i
sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o
professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il
controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di
comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di
accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una
particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio
di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente,
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ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed
infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di
interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di
comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che
comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale
alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non
sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e
personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i
numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni,
o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una
rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete
specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il
servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate
dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il
domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica
fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire
servizi telefonici accessibili al pubblico;
la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre
forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di
rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata
principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al
pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
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segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un
servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di
servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione
elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa
autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento,
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione
dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai
servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o
internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei
seguenti servizi: l'assistenza di un operatore;
servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento;
la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non
geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone
esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati
su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di
riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata,
accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto
delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale
l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è
subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare
individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di
trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una
data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o
temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al
pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di
credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
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pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
2. Campo di applicazione.
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti
utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della
televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua
la direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatte
salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e
disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in
materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
3. Princìpi generali.
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di
comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio
in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente
interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e
della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di
legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
4. Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica.
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare,
nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e
della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo
un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
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2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono
reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo
princìpi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e
proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione
ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione
dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle
proprietà pubbliche e private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale
per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della
concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello
locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione
elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da
assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione
elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non
discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare
tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di
promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto
delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e
raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di
convenzioni e trattati.
5. Regioni ed Enti locali.
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e
regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di
leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata «Conferenza Unificata»), le
linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie
risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'àmbito della Conferenza Unificata,
avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle
iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla
dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
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2. In coerenza con i princìpi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e
di sussidiarietà, nell'àmbito dei princìpi fondamentali di cui al Codice e comunque
desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità
con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed
efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e
degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'àmbito delle rispettive
competenze e nel rispetto dei princìpi di cui al primo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga
banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'àmbito degli strumenti di
pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di
reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese
quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili,
ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed
a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria,
necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve
avvenire nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a
quelle già attribuite.
6. Misure di garanzia.
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società
controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del
Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2,
comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle
imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali
da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo
V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo
titolo V.
Capo II - Funzioni del Ministero e dell'Autorità ed altre disposizioni comuni
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7. Ministero e Autorità.
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio
2003, n. 3.
2. L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze
derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la
parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice
intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei princìpi di
ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle
dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
8. Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di
una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione
delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le
informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i
soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'àmbito dei rispettivi
ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di
consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le
disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano
cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di
garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità.
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità adottati sulla base delle
disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva
ed inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con
sede in Roma;
ai giudizi si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni.
10. Comunicazione di informazioni.
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono
tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e
all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità
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alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese
devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del
grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le
richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto
all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono
adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata,
le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato
le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a
disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro
Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia
necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al
diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata,
dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a
disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse
alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni
precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità,
tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato
membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e
nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive
competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella
misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale,
nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in
vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di
cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale
accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere
esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6,
23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in
applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento,
consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di
provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica
alle parti interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del
Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si
applica, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i
documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso
è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
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3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di
provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle
informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono
tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e
dell'Autorità.
12. Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche.
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in
massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui
concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L'Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione degli
altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la piena
applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie
recepite con il Codice; a tale scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad un
accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare
nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un
provvedimento che rientri nell'àmbito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli
scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la
proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il
provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per ulteriori
due mesi e l'Autorità è tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la
Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli
di cui all'articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia
congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19,
commi 4, 5 o 7 e influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea
ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua
compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo
13.
5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di
regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di
cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione
europea.
6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in
deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e
tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice.
L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla
Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La
decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così
adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
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13. Obiettivi e princìpi dell'attività di regolamentazione.
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le
procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive
competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli
obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice
tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione
tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei princìpi di garanzia della concorrenza e non
discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'àmbito delle loro competenze a
promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di
comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul
piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e
promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica,
ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto
degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e
finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle
radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, contribuiscono allo
sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di
comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche
mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni
competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di
comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei
servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi
regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice.
6. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono gli
interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo
IV del Titolo II;
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b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i
fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione
delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita
privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la
trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare
degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di
comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
7. Nell'àmbito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo
1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed
essere conseguentemente motivato.
14. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica.
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai
sensi dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e
dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio
dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo
ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata
disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di
operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno
legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga
tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento
dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.
4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve
essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace
previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità,
comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il
diniego.
5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante
della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei
trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche
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condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata
armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri
provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un
cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.
15. Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
1. Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la
gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di
numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e
indirizzamento.
2. L'Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione
della numerazione nel rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non
discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila
affinché l'operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri
fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L'Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive
modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza
nazionale.
4. L'Autorità promuove l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno
dell'Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi
paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con
le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano
nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei
servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono
decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione
all'Autorità.
16. Separazione strutturale.
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero
anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato
annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica
nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono
soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari
dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e
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successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II
Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
Capo I - Disposizioni comuni
17. Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.
1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese
dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai
Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una
posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in
misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una
posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici
della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo
potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate «le linee direttrici».
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume
che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le
connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un
mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato
complessivo dell'impresa in questione.
18. Procedura per la definizione dei mercati.
1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai
mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di
seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati
rilevanti conformemente ai princìpi del diritto della concorrenza e sulla base delle
caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità
applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
19. Procedura per l'analisi del mercato.
1. L'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'analisi
dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2. L'analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso
dell'Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla
loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in
merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico
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delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno
dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone
nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3.
Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca
per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è
effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone
a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero
mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli obiettivi e dei
princìpi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli
indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della
concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione
europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima
considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito
all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di
regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui
agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che
detengano una quota di mercato significativa nell'àmbito della fornitura di reti
telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva
97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati
ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura
relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di
essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.
20. Normalizzazione.
1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di
interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per
garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla
Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche
adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o
specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni
internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC).
21. Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.
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1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il Ministero, relativamente al
libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità
culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al
pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo
di trasmissione, a usare un'API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i
servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a
rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o
specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità, sentito
il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni
necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire
tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
22. Procedure di armonizzazione.
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima
considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti
l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorità
decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione
europea motivando le proprie decisioni.
23. Risoluzione delle controversie tra imprese.
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice,
l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta
quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante
che risolve la controversia.
2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con
decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato
prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto
disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria
decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale
comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale,
l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una
delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli obiettivi di cui all'articolo
13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della
risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul Bollettino
ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di
riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in
via giurisdizionale.
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5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un
organo giurisdizionale.
24. Risoluzione delle controversie transnazionali.
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in
un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti
competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica
la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità nazionali di
regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla
risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi
obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una
controversia è conforme alle disposizioni del Codice.
3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro,
dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante,
qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per
la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13.
L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano
tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro
quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale,
l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato
membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle
disposizioni di cui all'articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un
organo giurisdizionale.
Capo II - Autorizzazioni
25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi
dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che
prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è
assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
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4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica
titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro
delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per
consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito
Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere
conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria
attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle
disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non
oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute
all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione
elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli
utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine
è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili.
L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo
inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la
presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto
alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno
di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto
qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero
richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui
pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
26. Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale.
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni,
per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione
elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove
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applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo
dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli
obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso,
conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
27. Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia
trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
l'uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di
uso.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti
individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative
condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il
Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o
servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto
degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca
l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del
Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per
una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata
dell'autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di
concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto
radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche,
trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel
concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi
e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato
solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in
conformità all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti
individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di
uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri
assegnati per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di numerazione ed entro sei
settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'àmbito del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto
previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente
al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se
la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita
l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla
richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
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9. Qualora l'Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi
dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore
economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione
competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.
28. Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze
radio e dei numeri.
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati
esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e
C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto
alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.
L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione
elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese
designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione
II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle
imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti
alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A
dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di
altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica
le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.
29. Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze
radio.
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da
concedere per le frequenze radio, l'Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di
favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle
esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente
utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità
di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti
individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati
e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli
operatori interessati.
2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle
frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per
la concessione di tali diritti.
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3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle
frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti
di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri
di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa,
il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di
cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure
siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza
superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi
internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni
orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze
radio in conformità all'articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza
nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di
Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al
bando ed al disciplinare di gara.
30. Assegnazione armonizzata delle frequenze radio.
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure
di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano
stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i
diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità
stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di
selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso
delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nè
criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta
applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.
31. Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e
dei diritti di interconnessione.
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti
di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e
l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine
di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una
dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una
impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di
autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
32. Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici.
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati
dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di
numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero
le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni
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dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le informazioni necessarie
per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni
poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta
l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione
dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine
all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a
presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in
ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere il
differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione
accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito
delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e
proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali
misure e le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana dalla
loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve
rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle
condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto,
di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e
l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire
a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione
elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità,
nell'àmbito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della
violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli
obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e
immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da
ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da
creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi
di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre
rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa
interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune.
Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze,
confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente
articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.
33. Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici.
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o
dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e
l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle
proporzionate e oggettivamente giustificate:
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a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2
della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C
dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a
seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e
dall'Autorità nell'àmbito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità
abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio
dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle
disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere
richiesta prima dell'inizio dell'attività, nè come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, richiedono
informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare
queste ultime circa l'uso che intendono farne.
34. Diritti amministrativi.
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che
forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati
concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi
amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di
autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28,
comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di
standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e
di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato
e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e
interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo
proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e
gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell'allegato n. 10.
35. Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture.
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono
fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista
dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree
pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non
discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.
36. Modifica dei diritti e degli obblighi.
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1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di
uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione
di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai
quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al
riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro
settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del
periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi
eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
37. Pubblicazione delle informazioni.
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti
amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai
diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità
competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati
di accedervi facilmente.
38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le
disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione
dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il
Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre
nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti
di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la
Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per
l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente
alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che
hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano
negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di
entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la
richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
39. Sperimentazione.
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di
regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva
terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al
Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della
persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una
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sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al
modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione
a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non
oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione
generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di
comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o servizio, nè in
relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le
reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in
regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e
dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei
mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza
dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere
sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla
sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua
qualità ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della
stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle
frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal
ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici
nell'àmbito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i
termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono
sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro
e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la
presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla
scadenza.
Capo III - Accesso ed interconnessione
Sezione I - Disposizioni generali
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40. Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione.
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e
commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro
Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non
necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non
vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti
garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di
interconnessione e di accesso.
41. Diritti ed obblighi degli operatori.
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri
operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro
l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi
in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri
operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai
sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 13,
comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di
televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi
in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e
programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico
dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro
operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di
interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state
fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle
informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate
ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o
partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio
concorrenziale.
42. Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione.
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce
forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le
proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza
sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che
detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può
imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi
giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive
reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i
servizi intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2,
parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a
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garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49
e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorità
può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal
fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria.
Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono
conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e interconnessione,
se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su
richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del
presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
43. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse.
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai
telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le
condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni
applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente
alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le
condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che uno o
più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo
potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per
tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non
risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi
di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un
congruo preavviso.
44. Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione.
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di
interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano
stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale
data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai
suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità effettua un'analisi
del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al
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comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con
un congruo preavviso.
45. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi.
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa
sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato
specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli
articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli
operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato
n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le
disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati
personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese
diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un
significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione
diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione
europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei
provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle
questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui
all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le
proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei
soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.
46. Obbligo di trasparenza.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione
all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche
determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche,
caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è assoggettato ad
obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di
riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano
pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una
descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del
mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con
provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione
degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto
e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49
relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, l'Autorità
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provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi
riportati nell'allegato n. 3.
47. Obbligo di non discriminazione.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in
relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore
applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori
che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni
garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri
servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
48. Obbligo di separazione contabile.
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può
imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'àmbito
dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa
verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei
trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni
incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da
usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di
trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le
scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità
può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale,
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle
informazioni commerciali.
49. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste
ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse
correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la
previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero
lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari
agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete,
compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano
formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie
indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici
o piloni;
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g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei
servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di
roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi
necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità,
ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel
considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13,
l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a
fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di
interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a
tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso
l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra
cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un
sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di
un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi
ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale.
L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa
remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi
connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di
determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la
concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo
l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali
comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere
della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole
margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura
di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi
indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore
giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a
sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che
illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.
La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo
indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato
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dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I
costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.
51. Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso.
1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese
conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati
geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime
modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di
accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in
particolare, di segreti aziendali.
2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni
pubblicate.
52. Notificazione.
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene
dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonché gli
obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei
confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni
del presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione europea.
Capo IV - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica
Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
53. Disponibilità del servizio universale.
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione
di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione
geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del
servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei princìpi di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità limita le distorsioni del
mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano
dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa.
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica
pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al
pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero
vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche
locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle
norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da
consentire un efficace accesso ad Internet.
55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni
pubblici a pagamento:
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a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma,
cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a
scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di
disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e
fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio di
consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di
fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette
condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di
protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al
pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1
applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità
di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di
portabilità del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di
elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti
gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al
momento dell'attivazione del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per
fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno.
56. Telefoni pubblici a pagamento.
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a
disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli
utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità
per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione
delle disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previa
consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni
nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e
per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso
comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di
emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate
gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila
sull'applicazione del presente comma.
57. Misure speciali destinate agli utenti disabili.
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1. L'Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali
disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili
al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia
equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. L'Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili
possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della
maggior parte degli utenti finali.
58. Designazione delle imprese.
1. L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del
servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo
tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o
gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire
differenti parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un sistema di designazione efficace,
obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il
sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri
di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano
conformemente all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere
incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59,
comma 2, sull'intero territorio nazionale.
59. Accessibilità delle tariffe.
1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in
base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e
forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al
reddito dei consumatori.
2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58
propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in
normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso
reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei
servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. L'Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie,
in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
4. L'Autorità provvede affinché, quando un'impresa designata è tenuta a proporre
opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie
geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e
siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.
L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
60. Controllo delle spese.
1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi
aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono
le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a
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pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il
servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59,
comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A,
di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare
una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L'Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora
le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo
all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
61. Qualità del servizio fornito dalle imprese designate.
1. L'Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti
dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed
aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui
parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti
nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
2. L'Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme
supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella
fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorità
provvede affinché le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti
parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L'Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità di
pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i
consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio
universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene
conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite
all'articolo 83.
5. L'Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese
designate.
6. L'Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da
parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorità
può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a
spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei
dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
62. Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale.
1. Qualora l'Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da
53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale
servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell'obbligo del servizio
universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa
designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite
nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un
meccanismo di determinazione conforme all'articolo 58, comma 2.
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2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli
obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica
di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze,
incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono
messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.
I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il
Ministero, di cui all'allegato n. 11.
63. Finanziamento degli obblighi di servizio universale.
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorità
riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta
dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il
Ministero, di cui all'allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53
a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4,
5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento
dell'Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i princìpi di trasparenza, minima
distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità all'articolo
2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle
condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre un
meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano
determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della
loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio
universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi
non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.
64. Trasparenza.
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di
servizio universale, l'Autorità pubblica i princìpi di ripartizione dei costi di cui
all'articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L'Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza,
pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale,
quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli
eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese
designate per la prestazione del servizio universale.
65. Riesame dell'àmbito di applicazione degli obblighi di servizio universale.
1. Il Ministero, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame dell'àmbito di
applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di
individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse
offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo
accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui
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all'articolo 58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di
entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II - Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato su mercati specifici
66. Verifica e riesame degli obblighi.
1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della
procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete
telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L'Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede ad
effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli
obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura
di cui all'articolo 12. Fino all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le
deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della
normativa previgente.
67. Controlli normativi sui servizi al dettaglio.
1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 66,
comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente
all'articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli
obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall'articolo 69 non portino al
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle
imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della
concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui
all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese
identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato nè
limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente
determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le
pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del
vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e
l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui
prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al
dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai
prezzi su mercati comparabili.
3. L'Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito
alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità
dei costi impiegati da tali imprese.
4. L'Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe
al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati
sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare la forma e il metodo contabile
da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un
organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato
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dall'Autorità. L'Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione
di conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorità non applica i meccanismi
di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per
i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi
dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.
68. Controlli sull'insieme minimo di linee affittate.
1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66,
comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme
minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese
aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del
territorio nazionale, in conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese
obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato
nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee di cui
all'articolo 20, nonché le condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in
relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66,
comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee
affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a
tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le
norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
nell'àmbito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.
69. Selezione del vettore e preselezione del vettore.
1. L'Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di
mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa
e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri
abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici
accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione,
per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo
altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita
dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49.
3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata
alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli
abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità.
Sezione III - Diritti degli utenti finali
70. Contratti.
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o
l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più
imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
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b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per
l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono
essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i
costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del
contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia
raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie
ai sensi dell'articolo 84.
2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può
estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei
confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica
diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono
contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorità può estendere tale obbligo
affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della
notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono
informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e
sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali,
qualora non accettino le nuove condizioni.
5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare
comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare molestia o
disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva
ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei
consumatori.
71. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni.
1. L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle
tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi
telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai
consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.
2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali,
ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso
alternative, anche mediante guide interattive.
72. Qualità del servizio.
1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, può prescrivere
alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate
sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche
all'Autorità prima della pubblicazione.
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2. L'Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il
contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali
abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche
utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
73. Integrità della rete.
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità della rete
telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di
forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei
servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici
accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per
garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
74. Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo.
1. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di
consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il
Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
75. Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi.
1. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1,
lettera a).
2. L'Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati
soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni
necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma
concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
3. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla
rete telefonica pubblica all'accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai
servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai
servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.
76. Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo.
1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali,
indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento,
possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza
unico europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono
ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei
servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I
numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti
dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono
confermati i numeri di emergenza stabiliti dall'Autorità con la deliberazione 9/03/CIR.
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2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico
europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione
delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui
sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito
all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112'.
77. Prefissi telefonici internazionali.
1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità può
introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate
telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati
membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali
località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche
gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica
europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata
sulla loro rete.
78. Numeri non geografici.
1. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la
possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non
geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato
scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate
zone geografiche.
79. Fornitura di prestazioni supplementari.
1. L'Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a
disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è
fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
2. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del
territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che
l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in
materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come
requisiti generali.
80. Portabilità del numero.
1. L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico,
compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i
propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in
postazione fissa e reti mobili.
3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità
del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati
non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
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4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che
comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio
specifiche o comuni.
81. Obblighi di trasmissione.
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi
sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e
televisiva.
Sezione IV - Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli
utenti
82. Servizi obbligatori supplementari.
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata,
possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi
compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo;
in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di
indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
83. Consultazione dei soggetti interessati.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito
delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del
parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili,
delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei
consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in
particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità,
nell'àmbito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che
associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità
generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di
funzionamento e controllandone l'applicazione.
84. Risoluzione extragiudiziale delle controversie.
1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n.
249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame
delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle
disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione
delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale
dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti
di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di
uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso
dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
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3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorità si
coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per pervenire alla
risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle
controversie e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in
materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del
Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
85. Notifica alla Commissione europea.
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo
immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali
titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco delle imprese che dispongono
di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del
presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni
medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti
alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è
notificato senza indugio alla Commissione europea.
Capo V - Disposizioni relative a reti ed impianti
86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio.
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le
occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie,
ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del
diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un
operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore
autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per
quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur
restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in
materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù
militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei
relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice
della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano
la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
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elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla
concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al
controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico
provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero
la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n.
13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89
trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il
Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le
comunicazioni trasmessegli.
87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici.
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di
tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili
GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle
bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è
presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua
acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale
delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso
l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia
UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo
restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
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3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al
fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria
italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su
aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1 (3).
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur
senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della
documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il
Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché
quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già
esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non
sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere
termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente
comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di
dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla
formazione del silenzio-assenso.
88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico.
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la
realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di
suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme
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ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle
aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od
integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del
procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi,
alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi
indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente
o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e
non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che
l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso
ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni
caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di
lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree
di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al
modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa
può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun àmbito regionale, convocata
dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata
anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta
giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione,
in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
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10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai
soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche,
in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine
di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici
devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione
generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie,
delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico
al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui
all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio
telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno
l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di
consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
89. Coubicazione e condivisione di infrastrutture.
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di
installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto
di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù
ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di
specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture
o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di
coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente
articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze
connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla
realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed
eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la
coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica
od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo
un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì
i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti
l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono
provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad
altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico,
affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e
pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla
condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica,
possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza,
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l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli
operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in
base al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite
all'articolo 88.
90. Pubblica utilità - Espropriazione.
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati
dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno
carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso
esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del
Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli
impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale
procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile
effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
91. Limitazioni legali della proprietà.
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2,
i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove
non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni,
nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non
impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del
personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare
eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
92. Servitù.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio
dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel
sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità
competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi
in apposita convenzione.
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3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è
diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù
richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo
scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle
proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione,
ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e
dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella
autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in
cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta,
detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice
amministrativo.
93. Divieto di imporre altri oneri.
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono
imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di
tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le
opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in
base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione
delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed
integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo
articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle
gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
94. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei
concessionari.
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade,
gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di
recinzione.
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2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette
all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei
lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti,
esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base
all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al
contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù,
determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del
deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un
tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere
dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare
dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di
viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione
elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di
inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e
spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di
forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese
alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il
concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di
cui al presente Capo.
95. Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze.
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso
destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si
sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente
per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel
decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di
comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con
impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano
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il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei
progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e
sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si
riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori
stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere
costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente
ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad
organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio
superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con
impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo
dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia
elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del
comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme
generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di
comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle
autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il
Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri
provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende
necessarie.
Capo VI - Disposizioni finali
96. Prestazioni obbligatorie.
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di
informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli
operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino
all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito
repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle
prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. La
determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di
cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si
applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi il listino
adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
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5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno
l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la
fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se
necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su
richiesta di uno di essi.
97. Danneggiamenti e turbative.
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di
comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi
dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare
interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei
confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati
territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
98. Sanzioni.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione
generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo
rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di
impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla
metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai
limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni
caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo
restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere
o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un
quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura
massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai
sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
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9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad
euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità,
nell'àmbito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del
Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro
250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine
alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di
mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si
riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei
diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti
dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due
volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e
previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra
responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti
dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo,
nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata
per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione
dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione
generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95,
indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione
penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il
Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
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17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui
all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO III
Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.
Capo I - Disposizioni generali
99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato.
1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni
elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una
autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona
fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da
loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione
elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il
soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta
presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e
dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per
proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio
fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui,
ovvero nell'àmbito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato
con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o
detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di
mezzi.
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100. Impianti di amministrazioni dello Stato.
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei
propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica.
Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero,
relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento
del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di
ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il
coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo
Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui
un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel
territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
101. Traffico ammesso.
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di
comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza
propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle
quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la
durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo
svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle
operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di
cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle
comunicazioni.
102. Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato,
senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato,
senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di
cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque
per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da
quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da
quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si
sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una
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somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al
contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo
restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda
a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo, spetta al Ministero.
103. Sospensione - revoca - decadenza.
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del
versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa
fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si
verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei
requisiti previsti dal Codice.
Capo II - Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
104. Attività soggette ad autorizzazione generale.
1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di
collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con
particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico,
ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo
collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da
interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei
servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento
delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare
l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione
di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
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2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto
su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del
traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della
pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la
sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e
stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed
agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali
sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza,
di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della
Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)
CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o
hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in
ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite
a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
105. Libero uso.
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le
quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'àmbito del fondo, ai sensi dell'articolo 99,
comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'àmbito del fondo, ai sensi dell'articolo 99,
comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
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o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB», sempre che per queste ultime
risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi
atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati
destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati
nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono
previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi
destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite
a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
106. Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare
sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato
senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli
apparecchi di cui all'articolo 105.
107. Autorizzazione generale.
1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui
all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al
Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14,
contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad
osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di
concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle
normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con
particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata,
alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da
soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale
progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si
intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire,
di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i
soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252.
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3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni
elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze
comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio
dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le
determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto
negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione
generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle
frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b),
è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato
nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni
circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove
previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei
contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla
dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete
di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici,
sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i
soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese
riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre
l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla
scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la
licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può
essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per
verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a
presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato
nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a
presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato
nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni
dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche
ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero,
presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma
delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di
apertura della stazione.
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12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma
2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati
di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta
giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che
l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12,
ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale.
Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta
dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della
dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della
dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono
essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione
al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza
da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non
ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario,
per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto
per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti
chiarimenti o documenti.
Capo III - Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze diplomatichestraniere
108. Reciprocità.
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi
può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli
affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano,
limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le
modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di
accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia
di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi,
che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche,
installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio
di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non
disciplinato.
109. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del
comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di
un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza
diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
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a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio
della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di
stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria
per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di
comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei
disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di
persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero
siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato
straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel
Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella
convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo
Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede
diplomatica.
110. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate
debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di
impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero
degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto
e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
111. Revoca.
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso
di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole
stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a
particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con
provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero
degli affari esteri.
Capo IV - Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato
112. Validità.
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili,
e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto
previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore
all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.
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113. Dichiarazioni.
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di
esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve
essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
114. Requisiti.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire
l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
115. Obblighi.
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad
ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento
delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale,
nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di
assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti
civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad
acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
116. Contributi.
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati
nell'allegato n. 25.
117. Verifiche e controlli.
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli
necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di
comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche
presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto,
ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del
Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
118. Rinuncia.
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre
di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha
effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere
consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
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119. Requisiti delle apparecchiature.
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non
disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti
alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza
elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di
conformità tecnica.
120. Frequenze.
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
121. Bande collettive di frequenze.
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature
indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli
articoli 104 e 105.
122. Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione.
1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di
comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101,
comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il
previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti
individuali di uso delle frequenze.
2. È consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato
per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana
ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti,
acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa
dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in àmbito portuale.
Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata
apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
123. Sperimentazione.
1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione
di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di
centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al
Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di
valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro
quarantacinque giorni da tale presentazione.
124. Reti e servizi via satellite.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di
comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni
di cui all'articolo 107.
125. Licenze ed autorizzazioni preesistenti.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla
loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
Capo V - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione
di diritti di uso per le frequenze radio
126. Concessione dei diritti individuali di uso.
1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di
frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti
individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle
esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o
l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
127. Stazione radioelettrica.
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di
apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi
riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della
frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.
128. Risorsa di spettro radio.
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle
esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal
soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la
autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a
revocarli.
129. Emittenza privata.
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei,
di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano
esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI - Servizio radiomobile professionale autogestito
130. Oggetto.
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l'autorizzazione
generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e
stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di
fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di
gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente,
attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in
tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici
e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima
applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita
dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie
frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro
delle comunicazioni.
131. Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica
multiaccesso autogestito.
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di
frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il
servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che
in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica
multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda
VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica
multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile
professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le
frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo
le fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima
della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre
comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
132. Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito.
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di
cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste
per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la
decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
133. Adeguamento dei sistemi esistenti.
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di
entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro
diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII - Radioamatori
134. Attività di radioamatore.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in
linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su
mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa
autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo
esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con
apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e
dell'allegato n. 26.
4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di
radioamatore.
135. Tipi di autorizzazione.
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di
due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste
dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con D.M. 1° dicembre 1990 del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le
bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al
servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse
bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30
MHz con potenza massima di 50 Watt.
136. Patente.
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di
operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le
relative prove di esame.
137. Requisiti.
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico
Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli
effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
138. Dichiarazione.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle
responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
139. Nominativo.
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che
non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della
dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni
dall'assegnazione del nominativo stesso.
140. Attività di radioamatore all'estero.
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza
rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di
soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle
norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei
Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero
l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con
D.M. 1° dicembre 1990 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno
temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento
delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel
Paese visitato.
141. Calamità - contingenze particolari.
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari
di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali
collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.
142. Assistenza.
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in
occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi
periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
143. Stazioni ripetitrici.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel
rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140,
l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento
di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a
comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139
relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
144. Autorizzazioni speciali.
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e
l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti,
ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata
tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la
qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal
Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori
nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto,
muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento
dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di
radioamatore.
145. Banda cittadina - CB.
1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera
p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione
europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti
non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui
risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
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b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle
responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in «banda cittadina» possono
partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
TITOLO IV
Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica.
Capo I - Impianti sottomarini
146. Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica.
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino
od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente
posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14
marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto
o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di
cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente
non utilizzato.
147. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino.
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo,
spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di
comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto
o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
148. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica.
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di
comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano
l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta
volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono
aumentate.
149. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche.
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od
impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per
inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato
causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica da parte di altra nave.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e
temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l'autore
della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove
approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
150. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini.
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver
usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la
propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del
danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono
imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
151. Inosservanza della disciplina sui segnali.
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli
abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di
vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla
nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore,
nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si
tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
152. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi
sottomarini.
1. È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di
miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo
di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di
un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un
miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni
delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro
mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi
all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo
termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno
un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di
un cavo sottomarino.
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153. Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la
competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della
navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in
alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata
secondo le norme del Codice di procedura penale.
154. Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli
Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove
abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave
commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa
convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei
documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito
prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la
sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese
al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella
loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria
firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a
prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua
presenza.
155. Rifiuto di esibire i documenti.
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli
dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro
1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina
militare.
156. Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei
documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati
previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici
ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
157. Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme
contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione
internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso
dello stesso articolo.
TITOLO V
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Impianti radioelettrici.
Capo I - Disposizioni di carattere generale
158. Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato.
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni
dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla
accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di
svolgimento del traffico.
159. Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione
marittima.
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la
competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza
della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per
lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione
generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di
prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il
servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero,
sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede
direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle
Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza
attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è
sottoposto al consenso di cui all'articolo 100, che è rilasciato previa verifica della
compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
160. Licenza di esercizio.
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita
l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata
dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene
luogo della licenza.
161. Norme tecniche per gli impianti.
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni
dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
Capo II - Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualitàdi operatore
162. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni.
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio
mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il
personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
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a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni
adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa
e di stazioni adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia,
spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di
frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le
disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o
trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia
ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la
necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale
il servizio o la stazione dipendono.
163. Titoli di abilitazione.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni
esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati
dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.
Capo III - Servizio radioelettrico mobile marittimo
Sezione I - Disposizioni generali
164. Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite.
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni
radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di
nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e
le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra
stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra
stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione
dei sinistri.
165. Definizione di nave - Altre definizioni.
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della
navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
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2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si
intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici
a bordo delle navi
166. Norme tecniche radionavali.
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo
delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto
delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre
disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere
conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
167. Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi.
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a
seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
168. Esenzioni.
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno
1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico
competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere
concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di
corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
169. Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a
determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di
apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
170. Corrispondenza pubblica.
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un
servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana
in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e
l'espletamento del servizio.
171. Installazioni d'ufficio.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre,
d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e
degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia
ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la
navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
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172. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali.
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle
bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e
da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o
richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima
mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza
maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle
onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti
nell'àmbito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat.
L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti
o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse
alla operatività delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al
suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od
alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli
effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli
impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque
territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta
di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la
terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al
ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da
parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro
485,00.
173. Giornale delle comunicazioni radio.
1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione
nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle
chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente
dal capoposto o dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di
bordo, ai sensi dell'articolo 183.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
174. Autorità del comandante di bordo.
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o
della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto
l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le
comunicazioni elettroniche.
175. Vigilanza sul servizio radioelettrico.
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1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di
bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo
obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto
della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero
di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici
costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.
176. Collaudi e ispezioni.
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati
radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario
nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio
della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il
servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima
portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183,
comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui
all'articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare
dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non
sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio
ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi
riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, con eccezione delle navi da carico.
177. Verbali di collaudo e di ispezione.
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi
all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di
gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
178. Spese per i collaudi e le ispezioni.
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte
dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di
surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di
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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti
diversi e privati.
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
179. Categoria delle stazioni radioelettriche di nave.
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica,
sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di
nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di
nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di
nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di
nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali
delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale
indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui
all'articolo 183.
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
180. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo.
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in
possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
181. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il
servizio della corrispondenza pubblica.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli
operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica,
sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
182. Sanzioni disciplinari.
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per
le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni
previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime
anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del
presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo,
non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle
infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente
Titolo. Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il
servizio radiomarittimo
183. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi.
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1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero
l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176.
Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui
all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali
per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile,
delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione
generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di
corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato
all'armatore.
184. Rapporti con gli armatori.
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute
ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
185. Contributi.
1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la
copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei
seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della
domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo,
sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del
Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
186. Autorizzazione all'esercizio radioelettrico.
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui
all'articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che
non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui
all'articolo 160 è accordata all'armatore.
187. Sospensione, revoca, decadenza.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca
l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle
condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di
radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i
requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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Capo IV - Servizio radioelettrico per le navi da pesca
188. Navi da pesca: norme tecniche radionavali.
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli
impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del
tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
189. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione
all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui
all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella
licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali
per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile,
delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione
generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di
corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato
all'armatore.
190. Rapporti con gli armatori delle navi da pesca.
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui
all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
191. Contributi.
1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo
185.
192. Disposizioni applicabili.
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a
bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative
all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da diporto
193. Navi da diporto: norme tecniche radionavali.
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente
alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.
194. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio
è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai
fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o
di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
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2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche
contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita
autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche
è affidato all'armatore.
195. Contributi.
1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all'articolo
185.
196. Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto.
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati
radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il
servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità marittima
portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li
rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le
indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del
titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi
precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività.
197. Disposizioni applicabili.
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche
bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi
radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico
198. Servizio radioelettrico mobile aeronautico.
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni
aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al
servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di
soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
199. Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743
del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide
le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
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200. Norme tecniche.
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce
i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo
degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano,
abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.
201. Licenza di esercizio.
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel
Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio,
rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli
apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del
certificato di navigabilità.
202. Sospensione o revoca della licenza di esercizio.
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione
dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo
successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti
sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute
nella licenza stessa.
203. Installazione d'ufficio.
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone
d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle
stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al
precedente articolo 200.
204. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi della
vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di
accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne
l'efficienza.
205. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale.
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di
effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
206. Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad
effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.
207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo
degli aeromobili.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle
comunicazioni.
Capo VII - Disposizioni varie
208. Limitazioni legali.
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle
stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi
elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di
tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade
ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai
confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
209. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la
fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla
installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile
stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi
radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire
il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla
proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma
dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal
Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è
necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità
che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
210. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel
territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo,
apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali
indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una
dichiarazione di rispondenza.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è
effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o
gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica.
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di
comunicazione elettronica;
si applica il disposto dell'articolo 97.
212. Sanzioni.
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori
di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle
apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.
213. Vigilanza.
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di
fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato
od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui
all'articolo 208.
214. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati.
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di
autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
215. Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni.
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni
nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato
più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una
potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e
l'aggiornamento del registro di stazione.
216. Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di
norme - Sanzioni.
1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano
commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere
l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
217. Uso indebito di segnale di soccorso.
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi
in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l'arresto
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fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato
punito con pena più grave.
TITOLO VI
Disposizioni finali.
Capo I - Disposizioni finali
218. Abrogazioni.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: «i servizi di
telecomunicazioni» fino a: «diffusione sonora e televisiva via cavo»; nella rubrica, sono
soppresse le parole: «e delle comunicazioni»;
b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»;
c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»;
d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: «e di telecomunicazioni»; il
comma 2 è soppresso;
e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: «della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni»; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto,
quinto, sesto e settimo;
f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; nella
rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»;
g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»;
h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»;
nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»
i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: «telegrafici e
radioelettrici» fino a: «servizi telefonici»; nella rubrica sono soppresse le parole: «e
delle telecomunicazioni»;
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»;
m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»;
n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: «e delle
telecomunicazioni»;
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: «e delle
telecomunicazioni»;
p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»;
q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: «e delle
telecomunicazioni»;
r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e
delle telecomunicazioni»;
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
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322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati
gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28
dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg) la Del.Aut.gar.com. 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii) la Del.Aut.gar.com. 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
219. Disposizione finanziaria.
1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
220. Disposizioni finali.
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge
1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di
direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i
medesimi criteri e princìpi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata
legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e
dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria,
sono modificate, all'occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione
della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e
26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della
giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonché l'allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;
e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
221. Entrata in vigore.
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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Allegato n. 1
(articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali
(Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle
numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del
Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione
I, del Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al
Capo III del Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente
finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e
condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e
condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti,
conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi
garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori
di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del
Titolo II del Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al
settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e
comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle
comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del
Titolo II del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle
trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti
all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati
dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin
dall'inizio dell'attività;
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e
le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi
magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme
comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del
Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo
III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire
interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi
del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla
compatibilità elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato,
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7,
comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto
alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2
del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui
all'articolo 20 del Codice.
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:
1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati
concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una
frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del
Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura;
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare
l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle
previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali
modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al
Capo II del Titolo I del Codice;
6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto
nell'àmbito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi
condizione connessa alla fornitura di tale servizio;
2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del
Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV
del Titolo II del Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli
articoli 55 e 75 del Codice;
5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali
cambi del Piano nazionale di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al
Capo II del Titolo I del Codice;
7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto
nell'àmbito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
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Allegato n. 2
(articoli 42 e 43)
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai
telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma
dell'articolo 43, comma 1 del Codice.
Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio
trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo,
conformemente all'articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti
condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della
capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol)
efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo
totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso
condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo
trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui
servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di
telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie
compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire
la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori
autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al
diritto comunitario della concorrenza,
tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di
prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di
diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo
fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle
licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai
titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel
medesimo prodotto:
di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso
diversi, oppure
di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza
rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la
sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma
2, lettera b) del Codice.
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)
Allegato n. 3
(articolo 46)
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Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso
disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere
pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete
nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di
accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla
rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della
proprietà della rete locale;
c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario
dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi
l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla
rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda
non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la
rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico
il servizio telefonico.
A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale
1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
a) accesso alle reti locali;
b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di
frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici [1], disponibilità di reti
locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi
incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.
B. Servizio di co-ubicazione
1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato [1].
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la coubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).
3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che
possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati
per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una
co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di
capienza.
C. Sistemi d'informazione
Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi
informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le
richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.
D. Condizioni di offerta
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1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni
relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello
normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato
rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra
elencati.
NOTA
[1] È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per
evitare pericoli per la pubblica sicurezza.
Allegato n. 4
(articoli 60 e 79)
Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese)
e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice
Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice:
a) Fatturazione dettagliata
Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 467, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in
materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo
di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del
Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:
i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in
postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e
ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che
ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie
fatture.
Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un
maggior livello di dettaglio delle fatture.
Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di
emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)
Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio
telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o
tipi di numeri.
c) Sistemi di pagamento anticipato
L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di
pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi
telefonici accessibili al pubblico.
d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento
L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a
scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica.
e) Mancato pagamento delle fatture
L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture
non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure
sono rese pubbliche e ispirate ai princìpi di proporzionalità e non discriminazione. Esse
garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del
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servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i
casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per
quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio
interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture
avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale
cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto
durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un
addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al «112»).
Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice:
a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)
La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF
(raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.
b) Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della
parte chiamante.
La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e
comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per
facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di
composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
Allegato n. 5
(articolo 71)
Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice
L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato,
conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali
informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche
pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere
pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano
compiere scelte informate.
1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.
Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche
pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti.
2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico.
Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi
compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi
mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo
della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).
2.2. Tariffe generali.
Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e
sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.
2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione
dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.
2.4. Servizi di manutenzione offerti.
2.5. Condizioni contrattuali generali.
Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.
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3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese
medesime.
4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le
prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.
Allegato n. 6
(articoli 61 e 72)
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice
per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio
METODO DI
PARAMETRO
DEFINIZIONE
MISURA
(Nota 1)
Tempo di fornitura
dell'allacciamento iniziale
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Tasso di malfunzionamento per
linea di accesso
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Tempo di riparazione dei
malfunzionamenti
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Percentuale di chiamate a
vuoto (nota 2)
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Tempo di instaurazione
della chiamata (nota 2)
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi tramite
operatore
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi di
consultazione elenchi
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Percentuale di telefoni pubblici a
pagamento (a monete e schede) in
servizio
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
Fatture contestate
ETSI EG 201 769-1
ETSI EG 201 769-1
086-DDL (telefonia mobile).doc
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Nota 1
I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire
almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS)
pubblicata da Eurostat.
Nota 2
L'Autorità può decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai
due parametri se è dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti.
La versione del documento ETSI EG 201 769-1 è la 1.1.1 (aprile 2000).
Allegato n. 7
(articolo 74)
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi
dell'articolo 74 del Codice.
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della
televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo
nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune
europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo
(attualmente l'ETSI),
di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione
dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.
2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali
Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore
a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa
d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad
esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un
agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e
ricevitori digitali.
Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a
30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa
d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o
conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune
DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere
tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di
accesso condizionato e interattivo.
Allegato n. 8
(articolo 68)
Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.
Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un
insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che
esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.
L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui
all'articolo 68 del Codice esegua i princìpi fondamentali della non discriminazione,
dell'orientamento ai costi e della trasparenza.
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1. Non discriminazione
L'Autorità vigila affinché le imprese identificate come aventi un significativo potere di
mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non
discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese
applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili;
esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri
qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o
società partner.
2. Orientamento ai costi
L'Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui
all'articolo 68 del Codice seguano i princìpi fondamentali dell'orientamento ai costi. A
tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di
mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un
adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo
adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle
suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione
europea.
3. Trasparenza
L'Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di
linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente
accessibile.
3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli
delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.
3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri.
In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.
Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un
significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non
ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle
condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere
l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico.
3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:
informazioni sulla procedura di ordinazione,
periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha
confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate
dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.
Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate
durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in
cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;
durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la
durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare,
tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato
comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come
avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al
momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state
ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento.
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Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i
vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,
eventuali procedure di rimborso.
Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo
di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi
per le condizioni di fornitura sopra elencate.
Allegato n. 9
(articolo 25)
Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 25 del Codice
Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Luogo e data di
nascita:
Residenza e
domicilio:
Cittadinanza:
Società/ditta:
Nazionalità:
Sede:
Codice fiscale e partita
IVA:
Dati del rappresentante legale:
Cognome e
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nome:
Luogo e data di
nascita:
Residenza e
domicilio:
Codice
fiscale:
dichiara
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di
rete:
Descrizione tipologia di
servizio:
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa
ubicazione:
Data di inizio
dell'attività:
A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del
Codice delle
comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di
comunicazione
elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare
tempestivamente al
Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle
disposizioni di cui al Capo II del
Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che
possono essere imposte alle
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imprese in virtù di altre normative non di settore.
Si allegano alla presente dichiarazione:
1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
comprensivo del nullaosta
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno
1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi
dell'Unione europea o in
Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;
2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il
titolare dell'impresa non
sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono
sottoposti a misure di
sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in
uno dei Paesi dell'Unione
europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena
reciprocità.
DATA
FIRMA
Allegato n. 10
(articoli 34 e 35)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente,
agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.
Articolo 1
Diritti amministrativi.
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del
Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti
pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e
per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello
offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione
di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal
quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base
della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli
anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro
il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
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1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei
documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa,
si applicano i contributi di cui alla lettera b);
d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di
comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al
pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un
contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di
commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non
si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni
di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche
tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole
preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi
ed ai siti oggetto del controllo.
Articolo 2
Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio.
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano
e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione
elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di
un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui
all'articolo 5 del presente allegato.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui
all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.
3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla
tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo
progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto
del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici,
da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla
documentazione attestante il versamento del contributo:
a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25
4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla
larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni
periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale:
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a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1
MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;
b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi
alla decisione ERC DEC 005.
5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al
pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di
seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete S-PCS riferito alla gateway sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito
indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
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11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di
seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o
punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
comunicazione SNG il contributo è pari a:
a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata
e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla
medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di
trenta giorni rinnovabile;
b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell'arco temporale di
un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.
14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di
comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del
Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo
per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo è ridotto di una misura
fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare
in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della
condivisione di impianti, infrastrutture e siti.
Articolo 3
Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri.
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte
del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al
pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di
uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del
Codice, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi
geografici è pari a 111,00 euro.
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni
mobili e personali è pari a 111.000,00 euro.
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di «carrier selection» a 4 o 5 cifre è pari,
rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti «customer
care» a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro,
16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro.
6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per
servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.
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7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi
di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o
166 per servizi di tariffa premio è pari a 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o
848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per
servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.
11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o
6 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X
per servizi di numero unico è pari a 100,00 euro.
13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice
199XY per servizi di numero unico è pari a 1.000,00 euro.
14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice
199XYZ per servizi di numero unico è pari a 10.000,00 euro.
15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per
servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 50,00 euro.
16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per
servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 27.750,00 euro.
17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X
per servizi di numero personale è pari ad 100,00 euro.
18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice
178XY per servizi di numero personale è pari a 1.000,00 euro.
19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice
178XYZ per servizi di numero personale è pari a 10.000,00 euro.
20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per
servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a
55.500,00 euro.
21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X
per servizi Internet è pari a 10,00 euro.
22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione
nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.
23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore «OP ID» è pari a 500,00 euro.
24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di
numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli
importi previsti nei commi precedenti.
Articolo 4
Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato
può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di competenza;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
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c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una
banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8,
con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo
10 del medesimo Capo e Capitolo.
Articolo 5
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse.
(Valori in euro)
Frequenza
Frequenza superiore
Frequenza
superiore a 20 GHz
Frequenza
Larghezza di
a
sino a 10
10 GHz e sino a 20
superiore a 30
e sino a 30 GHz
banda (L)
GHz
GHz
GHz
superiore a 30 GHz
L inferiore o
uguale a 25 kHz
170,00
L superiore a 25
kHz ed inferiore
o
uguale a 125 kHz
370,00
-
-
L superiore a 125
kHz ed inferiore
o
uguale a 250 kHz
740,00
-
-
L superiore a 250
kHz ed inferiore
o
uguale a 500 kHz
1.060,00
-
-
-
(L inferiore o
(L inferiore o
(L inferiore o
uguale a
uguale a
uguale a
1,75 MHz)
1,75 MHz)
1,75 MHz)
700,00
480,00
370,00
-
L superiore a 500
kHz ed inferiore
o
uguale a 1,75
MHz
1.390,00
L superiore a
1,75
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MHz ed inferiore
o
uguale a 3,5 MHz
L superiore a 3,5
MHz ed inferiore
o
uguale a 7 MHz
L superiore a 7
MHz ed inferiore
o
uguale a 14 MHz
L superiore a 14
MHz ed inferiore
o
uguale a 28 MHz
L superiore a 28
MHz ed inferiore
o
uguale a 56 MHz
L superiore a 56
MHz
1.750,00
1.060,00
700,00
480,00
2.770,00
2.110,00
1.390,00
950,00
3.850,00
3.130,00
2.110,00
1.390,00
4.880,00
4.180,00
2.770,00
1.860,00
5.930,00
5.240,00
3.490,00
2.330,00
6.980,00
6.290,00
4.180,00
2.770,00
Allegato n. 11
(articoli 62 e 63)
Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e
63 del Codice
Articolo 1
Definizioni.
1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato,
si applicano anche le seguenti:
a) «cliente non remunerativo», il cliente che l'impresa non servirebbe se non fosse
soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale, ovvero il cliente per il quale
l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi è inferiore al costo incrementale che
deve essere affrontato dall'impresa al fine di prestare il predetto servizio al medesimo
cliente;
b) «servizi non remunerativi», i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore
a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la
prestazione dei servizi in questione;
c) «aree non remunerative», le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio
telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta
all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla
clientela di un accesso alla rete;
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d) «capitale incrementale impiegato», il capitale incrementale di cui un'impresa ha
bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può
riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
e) «tasso di rendimento del capitale impiegato», il rapporto tra profitto contabile e
capitale contabile impiegato;
f) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso richiesto per
continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti,
anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle reti e/o servizi di
comunicazione elettronica nonché la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;
g) «ricavi e costi evitabili», i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se
cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.
Articolo 2
Princìpi generali.
1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei
confronti di un'impresa perché questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio
nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per
la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i
consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.
2. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o
non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi.
Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella
differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta
ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali
obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le
imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali
obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli
intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente
tale servizio.
3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle
normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali
l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a
pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;
b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una
rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie
geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi
dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie
di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta
ad obblighi di servizio universale.
4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio
universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione
dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di
servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi
degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica
del costo netto è di competenza dell'Autorità.
5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale
implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta
trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinché tali trasferimenti siano effettuati in
modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i
trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della
domanda degli utenti.
6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione
deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio
di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.
7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a
contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede
inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle
imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.
Articolo 3
Finanziamento.
1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del
servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al
successivo articolo 4 del presente allegato.
2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui princìpi di non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti
pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in
proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di
comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in àmbito
nazionale.
3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al
fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi
compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti
remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti
disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3
avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le
predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse
versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute
a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti
a contribuire al fondo di cui al comma 1:
a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;
d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi telefonici avanzati
quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di
teleacquisto, nonché i fornitori di accesso ad Internet.
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un
onere iniquo;
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c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di
gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi
di servizio universale.
Articolo 4
Costi da ripartire.
1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale
calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo
articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo
effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di
specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva
implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di
fornitura del servizio universale.
Articolo 5
Calcolo del costo netto.
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare
distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non
remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti
ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative.
2. Il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici
incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del
servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o
in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al
Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo:
a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo,
in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;
b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale
impiegato;
c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;
d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente
o indirettamente, ai servizi prestati;
e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio
telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per
ciascun servizio.
3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo
periodo, tra i quali:
a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi,
alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti
o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non
remunerativi;
c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non
remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di
clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero
dalle aree non remunerative;
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f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi
non remunerativi, tra i quali:
1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti
disabili o con particolari esigenze sociali;
3) fornitura di servizi di informazione abbonati;
4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed
alle attività di pubblicazione e stampa;
5) fornitura dei servizi tramite operatore.
4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo
periodo, tra i quali:
a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti
da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non
remunerativi ovvero da aree non remunerative;
c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli
utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non
remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con
addebito ripartito;
d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non
remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;
e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico
generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle
cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla
pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché i ricavi
derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;
f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico
abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli
elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati
dall'impresa incaricata del servizio universale nonché, ove determinabili, i ricavi
derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco
telefonico abbonati;
g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un
confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il
servizio ai clienti non remunerativi.
5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali
prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il
servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali:
la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione
elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di
pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a
vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di
qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature
di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;
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c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali,
con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa
nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del
richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Articolo 6
Modalità di finanziamento.
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare
all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del
servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del
Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato.
2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal
presente Allegato:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo
netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in
un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai princìpi ed alle modalità di
determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle
disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali
vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura
del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto
organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso
di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del
territorio già raggiunto;
3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti
o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;
5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del
servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed
alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;
c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di
ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo
di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;
d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II
del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero
da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato
dall'organismo appositamente incaricato;
f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di
fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del
presente allegato;
g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e
dell'articolo 3 del presente allegato;
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h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma
4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della
determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;
i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate
della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del
presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;
j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del
servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di
cui alla lettera i);
k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione
al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrici.
3. Il Ministero provvede a:
a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrici l'importo dei
contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti
modalità:
1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla
tesoreria dello Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;
c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio
universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a);
d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo
del servizio universale.
4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo
3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:
LEGENDA:
RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al
Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in
particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai
servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove
applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese
incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti
non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre
imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di
interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre
imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre
imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità
trasmissiva;
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre
imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming
nazionale.
Allegato n. 12
(articolo 39)
Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione
elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice
La dichiarazione deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.
2. L'oggetto:
a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai
servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;
b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni
caso, non può eccedere le tremila unità;
c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per
regolare le reciproche obbligazioni;
d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da
una determinata data di inizio;
e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.
3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del Codice, pertinenti al
servizio oggetto della sperimentazione.
Allegato n. 13
(artt. 87 e 88)
- Modello A
Istanza di autorizzazione
Il
sottoscritto
nato
a
residente
a
nella sua qualità
di
con sede in
via
086-DDL (telefonia mobile).doc
il
n.
via
della
Società
n.
Atti consiliari
- 132 -
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Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto
dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la
loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione
dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di
grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e
di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato,
evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche
radioelettriche dell'impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel
seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme
seguenti:
volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico
la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di
rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla
realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle
soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza
superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità
per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione
della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni
accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o
minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è
possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento
all'esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo
quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o
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calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del
fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalità di simulazione numerica.
Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà
essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia
di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione
utilizzata.
Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena
emanate.
Allega alla presente istanza
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo
irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o
meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In
tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o
deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale
con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre
emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione
complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala
1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni
presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani
fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno
all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di
livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai
sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero
utilizza atti falsi,
Rilascia
la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: «l'impianto, sulla base della
stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti
di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36.
- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio
documento di identità.
Firma.
086-DDL (telefonia mobile).doc
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Modello B
Denuncia di inizio attività
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);
Il
sottoscritto
nato
a
residente
a
nella sua qualità
di
con sede
in
Il
via
n.
della
Società
via
n.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la
loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al
secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se
assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche
radioelettriche dell'impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo
irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o
meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali
diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del
campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale
con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Modello C
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in
aree urbane;
Il
sottoscritto
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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nato
a
residente
a
nella sua qualità
di
con sede
in
Il
via
n.
della
Società
via
n.
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con
l'elenco delle strade interessate, in particolare:
- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle
sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione
utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri
enti/gestori sul medesimo tracciato
note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione
dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari
all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari «tipo» delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel
sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al
posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
Dichiara
di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.
Firma.
Modello D
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in
aree extraurbane
Il
086-DDL (telefonia mobile).doc
Atti consiliari
- 136 -
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
sottoscritto
nato
a
residente
a
nella sua qualità
di
con sede
in
Il
via
n.
della
Società
via
n.
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con
l'elenco delle strade interessate, in particolare:
- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle
sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione
utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri
enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente
istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione
dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti extraurbani:
- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di
posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali
necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel
sottosuolo dei cavidotti;
- strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.
Data
Allegato n. 14
(art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 137 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Direzione generale per le
concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma
DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI STAZIONI
RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO
Quadro A
Il sottoscritto:
cognome
nome
comune di nascita
data di nascita
prov.
codice fiscale
Rappresentante legale di:
denominazione:
codice fiscale / partita IVA
con sede legale in:
via / piazza / località
comune
086-DDL (telefonia mobile).doc
n. civico
prov.
c.a.p.
- 138 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
telefono
fax
E-mail
Quadro B
DICHIARA:
Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche,
di installare ed esercitare una / più stazione/i radioelettrica / che ad uso privato,
con validità di anni
(max 10 anni) tramite l'attivazione del seguente sistema
sistema fisso
sistema di radioastronomia
sistema fisso
via satellite
sistema di
ricerca spaziale
sistema mobile
terrestre
sist. di esplorazione della
terra via satellite
sistema mobile
terrestre via satellite
sistema di operazioni
spaziali
sistema mobile
marittimo
sist. di freq. e campione
e segnali orari
sistema mobile
marittimo via satellite
sist. di freq. e campione
e segnali orari via satellite
sistema mobile
aeronautico
sistema di ausilio
alla meteorologia
sistema mobile
aeronautico via satellite
sistema di ausilio
alla meteorologia via satellite
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 139 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
sist. di radionavig. e di
radiolocalizzazione
altro
sist. di radionav. e radioloc. via satellite
barrare le voci interessate
Quadro C
DICHIARA INOLTRE
-
di essere in possesso dei requisiti prescritti;
-
di avere titolo alla esenzione dei contributi o a riduzione dei
medesimi ai sensi del
-
che l'attività del
richiedente è:
-
-
di essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per ditte
individuali, società di
persone, società di capitali, cooperative e consorzi);
che il collegamento radioelettrico richiesto sarà utilizzato per il
seguente scopo:
Quadro D
086-DDL (telefonia mobile).doc
Atti consiliari
- 140 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
ALLEGA:
a)
nr. 2 copie in carta semplice della dichiarazione;
b)
nr. 3 copie del progetto tecnico del radiocollegamento ognuna
costituita da nr.
nr.
c)
schede generali
e
schede relative ad ogni tipo di stazione impiegata nel radiocollegamento;
planimetria, (scala 1:200.000) sottoscritta del responsabile del progetto, ove sono indicate
le esatte ubicazioni di
tutte le stazioni fisse e ripetitrici ed è indicata la zona interessata al radiocollegamento;
d)
dichiarazione concernente la normativa antimafia (se prevista);
e)
licenza prefettizia (obbligatoria per gli istituti di vigilanza);
f)
procura del rappresentante legale (obbligatoria ove esistente);
g)
attestato del versamento del contributo dovuto
Quadro E
SI IMPEGNA:
>
a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
>
a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica e
di urbanistica;
>
ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore;
>
a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero
delle comunicazioni;
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 141 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
>
a versare il contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini del
collegamento.
Quadro F
nominativo
via / piazza / località
n. civico
comune
telefono
prov.
fax
c.a.p.
E-mail
(presso una sede diversa da quella legale):
nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni:
cognome
telefono
nome
fax
E-mail
Quadro G
Data
FIRMA DEL RICHIEDENTE
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 142 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
o del
RAPPRESENTANTE LEGALE
TIMBRO DEL RICHIEDENTE
Allegato n. 15 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale per le
concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma
nominativo
via / piazza / località
n. civico
comune
prov.
telefono
fax
c.a.p.
E-mail
CARATTERISTICHE DEL RADIOCOLLEGAMENTO
1. Caratteristiche
BANDA
2. Tipo del collegamento
086-DDL (telefonia mobile).doc
NUMERO TOTALE
CANALI
- 143 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
telefonico
teleallarme
telegrafico
trasmissione dati
telemisure
video
telecomando
telesegnale
altro
3. Tipo della
comunicazione
simplex
duplex
semiduplex
unidirezionale
4. Consistenza
radiocollegamento
indicare la quantità per tipo delle stazioni impiegate
fisse
mobili
portatili
cercapersone
ripetitrici
solo TX
solo RX
TX / RX
5. Frequenze
Numero totale frequenze impegnate nel radiocollegamento
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 144 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Indicare se il collegamento viene realizzato con tecnica in multiaccesso
Indicare se la richiesta è del tipo multiaccesso avanzato
Specificare il tipo di multiaccesso avanzato
richiesto: (es. Tetra)
6. Estensione
Indicare se il collegamento avviene nell'àmbito del proprio fondo
Lunghezza max dell'area di servizio impegnata dal radiocollegamento
7. Collegamento tra stazioni di
base
se il collegamento prevede più stazioni di base,
indicarne il numero
comunicano tra
loro
non comunicano tra
loro
e se:
comunicano
solo
le stazioni n.
8. Avaria stazioni
ripetitrici
se il collegamento prevede uno o più ripetitori si richiede la possibilità, in caso di
avaria degli stessi, dovuti
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 145 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
ad eventi eccezionali connessi all'esercizio delle attività istituzionali, o di protezione
civile, di collegare in
simplex ad una frequenza la/le stazione/i di base con le altre stazioni terminali
utilizzando la frequenza di
emissione del/dei ripetitore/i
9. Area totale del collegamento/lunghezza totale del
collegamento
Area indicante la superficie del territorio nella quale si intende avere copertura
radioelettrica
(in relazione alle stazioni mobili e/o portatili) espressa in Km
lunghezza massima del collegamento in relazione alla postazione fissa in Km
FIRMA
DEL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
FIRMA
DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
SCHEMA A BLOCCHI DEL RADIOCOLLEGAMENTO
Numero complessivo delle schede:
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 146 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Eventuali informazioni aggiuntive per la descrizione del radiocollegamento
da utilizzare in particolare nel caso di sistemi diversi da quelli fissi o mobili
FIRMA DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
TIMBRO DEL RICHIEDENTE
IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
Allegato n. 16 (art 107)
SCHEDA TECNICA PER L'ASSEGNAZIONE DI
FREQUENZE
1. Identificativo utente
nominativo
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 147 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
via / piazza / località
n. civico
comune
telefono
prov.
fax
c.a.p.
E-mail
2 Località stazione
emittente
c.a.p.
nome della località
via / piazza
n. civico
comune
telefono
prov.
fax
c.a.p.
E-mail
coordinate geografiche del punto di emissione (rispetto al meridiano di Greenwich)
longitudine
latidudine
PARTE
RISERVATA
ALL'UFFICIO
altezza del terreno sul livello del mare del punto di
emissione (in metri):
natura del luogo:
- centro abitato
086-DDL (telefonia mobile).doc
C
- 148 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- aeroporto
A
- porto
P
- fiume o canale
R
- località elevata rispetto alla zona circostante
H
natura del suolo:
- zona che presenta, nelle immediate vicinanze costruzioni
e/o vegetazione con altezza maggiore di 20 m.
1
- idem c.s. ma con altezza compresa tra 5 e 20 m.
2
- idem c.s. ma con altezza inferiore a 5 m.
3
- zona libera da ostacoli fino a 400 m nella direzione di
emissione
4
- zona libera da ostacoli fino a 1000 m nella direzione di
emissione
5
classe della stazione
- stazione fissa
FX
- stazione di base
BX
- stazione mobile
ML
- stazione portatile
FP
- stazione ripetitrice
FR
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 149 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- stazione fissa-ripetitrice
RF
- stazione di operazioni portuali
FP
collocazione della stazione
- su terra
L
- su autoveicolo
W
- su mare
W
- su acque interne
R
- su ferrovia
T
- su aeromobile
T
-
3.1 Caratteristiche radioelettriche della
stazione
ditta costruttrice
dell'apparato
PARTE
RISERVATA
sigla
dell'apparato
potenza in uscita del trasmettitore
(in watt)
3.2 Caratteristiche radioelettriche del segnale
086-DDL (telefonia mobile).doc
ALL'UFFICIO
- 150 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
PARTE
nomenclatura U.I.T. del segnale
impiegato
RISERVATA
ALL'UFFICIO
tono sub audio
tipo di funzionamento
chiamata
selettiva
simplex
S
duplex
D
unidirezionale
tipo di modulazione:
B
larghezza del canale:
frequenza:
12,5
kHz
10
fase:
25
kHz
16
50
kHz
36
numero di canali
telefonici
trasmessi dalla stazione
100
kHz
100
numero di canali
telegrafici
trasmessi dalla stazione
200
kHz
200
ampiezza:
modalità di utilizzazione:
500 kHz
500
1
1000
MHz
natura dell'assegnazione:
ininterrotta
086-DDL (telefonia mobile).doc
frequenza unica
S
- 151 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
coppia di
frequenze
(emissione e ricezione)
intermittente
emissione
massima lunghezza
collegamento KM
ricezione
associata
massima lunghezza
collegamento KM
emissione
massima lunghezza
collegamento KM
ricezione
associata
massima lunghezza
collegamento KM
emissione
massima lunghezza
collegamento KM
ricezione
associata
massima lunghezza
collegamento KM
P
3.3 Caratteristiche radioelettriche dell'antenna
PARTE
tipo dell'antenna
angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale a -3
DB in gradi:
guadagno dell'antenna (in DB rispetto al radiatore
isotropico)
guadagno dell'antenna (in DB rispetto allo stilo ¼
d'onda)
polarizzazione:
086-DDL (telefonia mobile).doc
RISERVATA
ALL'UFFICIO
- 152 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
verticale
orizzontale
altro
angolo del sito rispetto all'orizzonte:
positivo
negativo
valore in gradi
altezza dal suolo del centro dell'antenna (in
metri)
attenuazione della linea di alimentazione
dell'antenna
comprensiva di ogni attenuazione (in DB)
3.4 Altezza equivalente dell'antenna
PARTE
rappresenta l'altezza dell'antenna dal livello medio del
suolo calcolato tra i 3 e i 15 km a partire
dall'antenna stessa in una direzione definita:
RISERVATA
ALL'UFFICIO
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano
orizzontale uguale o inferiore a 90°,
indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di
massima irradiazione ed il
corrispondente azimuth (in gradi)
altezza
equivalente
azimuth
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale
compreso tra 90° e 180°,
indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima
irradiazione e nelle due
direzioni che formano con questa angoli di 45° ed il relativo azimuth (in
gradi)
altezza
equivalente
086-DDL (telefonia mobile).doc
azimuth
- 153 -
Atti consiliari
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
altezza a
45°
altezza a 45°
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale
maggiore di 180°
compilare la seguente tabella
azimuth
altezza equivalente
azimuth
0°
180°
45°
225°
90°
270°
135°
315a°
altezza equivalente
3.5 Caratteristiche delle stazioni riceventi
PARTE
indicare per ciascuna stazione fissa di base o ripetitrice
collegata alla stazione emittente descritta
nella presente scheda il nome della località e le
coordinate del punto di ricezione
località
longitudine
086-DDL (telefonia mobile).doc
RISERVATA
ALL'UFFICIO
latidudine
Atti consiliari
- 154 -
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3.6a Consistenza delle stazioni della presente scheda
indicare il numero delle stazioni mobili o portatili a cui si riferisce la
presente scheda
PARTE
RISERVATA
indicare la max distanza della stazione emittente di base delle
suddette stazioni (km)
ALL'UFFICIO
3.6b Consistenza delle stazioni della presente scheda
indicare il numero delle stazioni fisse a cui si riferisce la presente
scheda
PARTE
RISERVATA
indicare la max distanza della stazione emittente di base delle
suddette stazioni (km)
ALL'UFFICIO
3.6c Consistenza delle stazioni della presente scheda
indicare il numero delle stazioni ripetitrici a cui si riferisce la
presente scheda
PARTE
RISERVATA
indicare la max distanza della stazione emittente di base delle
suddette stazioni (km)
ALL'UFFICIO
3.6d Consistenza delle stazioni della presente scheda
indicare il numero delle stazioni di base a cui si riferisce la presente
scheda
086-DDL (telefonia mobile).doc
PARTE
- 155 -
Atti consiliari
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
RISERVATA
indicare la max distanza della stazione emittente di base delle
suddette stazioni (km)
ALL'UFFICIO
3.7 Area di servizio / lunghezza collegamento specifica
esclusivamente in relazione alla suddetta scheda tecnica
PARTE
indicare:
RISERVATA
la massima lunghezza del collegamento
la massima area in
in km
km
FIRMA
DEL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
ALL'UFFICIO
FIRMA
DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Allegato n. 17 (art. 107)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
Il sottoscritto
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
cittadinanza
società/ditta
sede
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 156 -
Atti consiliari
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
codice fiscale e partita
IVA
nazionalità
dati del rappresentante legale
cognome e
nome
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
codice
fiscale
ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche
su supporto fisico
ad onde convogliate
con sistemi ottici
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra
(massimo
fino al 31 dicembre
10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si
086-DDL (telefonia mobile).doc
Atti consiliari
- 157 -
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
configuri come
impresa)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed
urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle
comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal
quale decorre
l'autorizzazione generale.
(data)
(firma)
-----------------------Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi
che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo
Il sottoscritto
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 158 -
Atti consiliari
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
cittadinanza
dati del rappresentante legale
cognome e
nome
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
codice
fiscale
ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire:
una stazione di radioamatore
una stazione di radioamatore (una stazione ripetitrice analogica o numerica
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi
-
un impianto destinato ad uso collettivo
una stazione
radioelettrica
(specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra
fino al 31 dicembre
086-DDL (telefonia mobile).doc
(massimo
- 159 -
Atti consiliari
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti
e presenta le seguenti
- che la stazione radioelettrica è
ubicata
caratteristiche
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica,
ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed
urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle
comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla
normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal
quale decorre
l'autorizzazione generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) il nominativo acquisito;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.
(data)
(firma)
Allegato n. 19 (art. 107)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali
di comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 107, comma 10
Il sottoscritto
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 160 -
Atti consiliari
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
cittadinanza
società/ditta
sede
codice fiscale e partita
IVA
nazionalità
dati del rappresentante legale
cognome e
nome
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
codice
fiscale
A sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler utilizzare il seguente sistema
radioelettrico
(specificare la tipologia)
086-DDL (telefonia mobile).doc
Atti consiliari
- 161 -
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra
(massimo
fino al 31 dicembre
10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si
configuri come
impresa);
- che il sistema radioelettrico è
ubicato
e presenta le seguenti
caratteristiche
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica,
ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed
urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle
comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla
normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal
quale decorre
l'autorizzazione generale
(data)
(firma)
Allegato n. 20 (art. 107)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
il sottoscritto
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nato
a
residente
in
n.
via
nella qualità
di
dichiara:
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della
legge 31 maggio 1965,
n. 575
- ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto
conviventi nel territorio dello
Stato, sono:
cognome e nome
grado di parentela [*]
nato a
- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.
(data)
(firma)
[*] coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.
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il
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Allegato n. 21 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica
multiaccesso in banda VHF autogestito
157,9125 - 162,5125 MHz
157,9250 - 162,5250 MHz
157,9375 - 162,5375 MHz
157,9500 - 162,5500 MHz
158,0000 - 162,6000 MHz
158,0125 - 162,6125 MHz
158,0250 - 162,6250 MHz
158,0375 - 162,6375 MHz
158,0500 - 162,6500 MHz
158,0875 - 162,6750 MHz
158,0875 - 162,6875 MHz
158,1000 - 162,7000 MHz
158,1250 - 162,7250 MHz
158,1500 - 162,7500 MHz
158,1625 - 162,7625 MHz
158,1750 - 162,7750 MHz
158,2000 - 162,8000 MHz
158,2125 - 162,8125 MHz
158,2250 - 162,8125 MHz
158,2500 - 162,8500 MHz
158,2750 - 162,8750 MHz
158,2875 - 162,8875 MHz
158,3000 - 162,9000 MHz
158,3125 - 162,9125 MHz
158,3250 - 162,9250 MHz
158,3500 - 162,9500 MHz
158,3750 - 162,9500 MHz
158,4000 - 163,0000 MHz
158,4250 - 163,0250 MHz
158,4500 - 163,0500 MHz
158,4625 - 163,0625 MHz
158,4750 - 163,0750 MHz
158,4875 - 163,0875 MHz
158,5000 - 163,1000 MHz
158,5125 - 163,1125 MHz
158,5250 - 163,1250 MHz
158,5375 - 163,1375 MHz
158,5500 - 163,1500 MHz
158,5625 - 163,1625 MHz
158,5750 - 163,1750 MHz
158,5875 - 163,1875 MHz
158,6000 - 163,2000 MHz
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
158,6125 - 163,2125 MHz
158,6250 - 163,2250 MHz
158,6375 - 163,2375 MHz
Allegato n. 22 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica
multiaccesso in banda UHF autogestito
450,7625 - 460,7625 MHz
450,7750 - 460,7750 MHz
450,7875 - 460,7875 MHz
450,8000 - 460,8000 MHz
450,8125 - 460,8125 MHz
450,8250 - 460,8250 MHz
450,8375 - 460,8375 MHz
450,8500 - 460,8500 MHz
450,8625 - 460,8625 MHz
Allegato n. 23 (art. 131)
1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica
multiaccesso autogestito
- fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di
servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
- fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di
servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
- fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area
fino ad un massimo di 12 coppie;
- fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area
fino ad un massimo di 16 coppie;
- fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area
fino ad un massimo di 20 coppie;
- oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio
dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze
nell'area di servizio.
2. L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento
terminali.
3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è
consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero
di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia
oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.
Allegato n. 24 (art. 132)
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
TETRA autogestito
(29 canali)
452,0250 - 462,0250
452,0500 - 462,0500
452,0750 - 462,0750
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452,1000 - 462,1000
452,1250 - 462,1250
452,1500 - 462,1500
452,1750 - 462,1750
452,2000 - 462,2000
452,2250 - 462,2250
452,2500 - 462,2500
452,2750 - 462,2750
452,3000 - 462,3000
452,3250 - 462,3250
452,3500 - 462,3500
452,3750 - 462,3750
452,4000 - 462,4000
452,4250 - 462,4250
452,4500 - 462,4500
452,4750 - 462,4750
452,5000 - 462,5000
452,5250 - 462,5250
452,5500 - 462,5500
452,5750 - 462,5750
452,6000 - 462,6000
452,6250 - 462,6250
452,6500 - 462,6500
452,6750 - 462,6750
452,7000 - 462,7000
452,7250 - 462,7250
Allegato n. 25 (art. 116)
CONTRIBUTI
TITOLO I
Disposizioni di carattere generale
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Articolo 1
Tipologia dei contributi.
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento
di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio
e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso
delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un
contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee
e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui
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al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e
decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i
contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun
contributo.
Articolo 2
Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato
con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello
Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Articolo 3
Termini per il pagamento e attestazione.
1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze,
mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del
Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni
dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con
conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la
concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di
versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla
lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del
Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento
ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31
gennaio di ciascun anno.
Articolo 4
Ritardato o mancato pagamento.
1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun
anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma
dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il
termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in
ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la
medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il
periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
Articolo 5
Contributo per esami.
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1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento
dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.
TITOLO II
Contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto
d'uso delle frequenze
Capo I - Contributi amministrativi
Articolo 6
Contributo per istruttoria.
1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione
generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a
versare una somma pari a:
a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie
di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'àmbito
provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI;
b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie
di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'àmbito
interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione
VII;
c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o
coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'àmbito
regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V,
comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b);
per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o
coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'àmbito
interregionale;
e) 3.000,00 euro nei residui casi.
2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di
collegamento di cui al comma 1.
3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa
nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 7
Contributo per vigilanza e mantenimento.
1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto
al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale
l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 2.
Capo II - Contributi per l'uso di risorsa scarsa - Definizioni e parametri
Sezione I - Definizioni e parametri
Articolo 8
Definizioni.
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1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa
assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;
b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il
collegamento con le stazioni mobili;
c) frequenza di connessione o di «link», la frequenza utilizzata per realizzare
collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. È di
norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione
del contributo per uso di risorsa scarsa;
e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di
singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla
stessa o sulle stesse frequenze;
f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato
collegamento in un servizio prefissato;
g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di
trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una
data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o
temporanea;
h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato
ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico
può coincidere con la stazione stessa;
i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze
collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 1352 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui
impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;
l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su
frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN
300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica
da parte dell'utilizzatore.
Articolo 9
Parametri.
1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in
considerazione i seguenti parametri:
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio
fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di
apertura delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
Sezione II - Servizio fisso
Articolo 10
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze
utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso puntopunto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che
utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre
30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il
servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5
kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle
seguenti misure:
lunghezza di tratta
canale simplex ad una
canale simplex a due
frequenza
frequenze o duplex
euro
euro
fino a 15 km
500,00
1.000,00
fino a 30 km
1.250,00
2.500,00
fino a 60 km
3.000,00
6.000,00
oltre 60 km
6.500,00
13.000,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà
tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla
metà di quello della tratta superiore.
3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a
12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12
giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati
nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
con larghezza di banda
coefficiente
(in kHz) fino a
25
2
37,5
3
50
5
Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni
corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella
soprariportata.
4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte
coefficiente
fino a 10
1,0
fino a 30
0,8
fino a 60
0,6
oltre 60
0,4
5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra
ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla
somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda
impegnata per il servizio mobile.
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Articolo 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10
GHz.
1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz
e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso
punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato,
per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti
misure:
lunghezza di tratta
collegamenti simplex
a due frequenze o duplex
euro
fino a 15 km
900,00
fino a 30 km
2.000,00
fino a 60 km
4.600,00
oltre 60 km
7.500,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà
tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla
metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a
125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i
seguenti coefficienti:
larghezza di banda(kHz)
coefficiente
fino a 250
3
fino a 500
5
fino a 1.750
8
fino a 3.500
10
fino a 7.000
14
fino a 14.000
16
fino a 28.000
18
fino a 56.000
20
oltre 56.000
22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione :
numero di tratte
coefficiente
fino a 10
1
oltre 10
0,8
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra
ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla
somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a
1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750
kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e
fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale,
è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello
scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500
kHz fino a 4.000 kHz.
Articolo 12
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a
19,7 GHz.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre
10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il
servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75
MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato,
nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta
collegamenti simplex a due
frequenze o duplex
euro
fino a 15 km
700,00
fino a 30 km
1.700,00
oltre 30 km
4.000,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è
dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello
della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto
indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i
seguenti coefficienti:
larghezza di banda
coefficiente
(MHz)
fino a 3,5
7
fino a 7
10
fino a 14
14
fino a 28
18
fino a 56
22
oltre 56
24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte
coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
0, 8
oltre 30
0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra
ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla
somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
086-DDL (telefonia mobile).doc
Atti consiliari
- 172 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Articolo 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a
29, 5 GHz.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre
19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il
servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75
MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato,
nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta
collegamenti simplex
a due frequenze o duplex
euro
fino a 15 km
650,00
fino a 30 km
1.600,00
oltre 30 km
3.800,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è
dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello
della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto
indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i
seguenti coefficienti:
larghezza di banda
coefficiente
(MHz)
fino a 3, 5
7
fino a 7
10
fino a 14
14
fino a 28
18
fino a 56
22
oltre 56
24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte
coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
0, 8
oltre 30
0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra
ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla
somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Articolo 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i
29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per
ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta
collegamenti simplex
o distanza equivalente
a due frequenze o duplex
euro
fino a 2,5 km
150,00
fino a 7,5 km
300,00
fino a 15 km
600,00
oltre 15 km
1.200,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in
una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto
indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i
seguenti coefficienti:
larghezza di banda
coefficiente
(MHz)
fino a 3,5
6
fino a 7
8
fino a 14
12
fino a 28
15
fino a 56
18
oltre 56
22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte
coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
0,75
fino a 60
0,50
oltre 60
0,40
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra
ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla
somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di
lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.
Articolo 15
Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto.
1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la
determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2
e 3, nonché all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz, per utilizzo di larghezza di
canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda
superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla
larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo
restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di
base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del
90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla
quota di banda impegnata per il servizio mobile.
4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la
stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio
punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi
funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali
apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni
terminali o periferiche.
Sezione III - Servizio mobile terrestre
Articolo 16
Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da
teleallarmi.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze
utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile
terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che
utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di
raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota
supplementare di cui all'articolo 18.
2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti
radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino
a 12, 5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o
ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
raggio dell'area di
canale simplex ad una
canale simplex a due
servizio
frequenza
frequenze o duplex
euro
euro
fino a 1 km, limitatamente ai
300,00
600,00
casi
di fondo proprio o equivalenti
fino a 15 km
700,00
1.400,00
fino a 30 km
1.500,00
3.000,00
fino a 60 km
3.000,00
6.000,00
fino a 120 km
4.500,00
9.000,00
oltre 120 km
4.500,00 + 50,00 per
9.000,00 + 100,00 per
ogni km eccedente la
ogni km eccedente la
distanza dei 120 km
distanza dei 120 km
3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di
apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una
quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella
medesima tabella:
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
angolo di apertura
quota proporzionale
fino a 90°
1/3
fino a 180°
1/2
oltre 180°
1
4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al
comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal D.M. 12 giugno 1998, n.
349 del Ministro delle comunicazioni. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si
applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si
applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al
comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione
simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i
limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.
6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale
o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di
raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza
fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti,
comprese le frazioni.
Articolo 17
Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili.
1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del
contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio
geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio
equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2
dell'articolo 16 è ridotto della metà.
3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.
Articolo 18
Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica.
1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di
30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato
mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento
apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si
applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati
bidirezionale il contributo è pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi
cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati
eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora
le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.
Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Articolo 19
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Calcolo del contributo.
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad
una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero
dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del
presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle
singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.
Articolo 20
Collegamenti unidirezionali.
1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli
da 10 a 19 ed all'articolo 21 è ridotto alla metà.
Articolo 21
Condivisione di risorse.
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni
generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su
richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari diversi
di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare
è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa
dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo
per la risorsa.
Sezione V - Multiaccesso
Articolo 22
Tecnica multiaccesso.
1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di
cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:
numero di canali assegnati
coefficiente
numero di canali assegnati
coefficiente
in tecnica multiaccesso
in tecnica multiaccesso
a) tecnica analogica
da 6 a 12
0,95
da 19 a 24
0,85
da 13 a 18
0,90
oltre 24
0,80
b) tecnica numerica
da 6 a 12
0,90
da 19 a 24
0,80
da 13 a 18
0,85
oltre 24
0,75
2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui
all'articolo 18, comma 1.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si
applica l'articolo 18, comma 2.
Articolo 23
Sistemi multiaccesso numerici.
1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi
multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze
assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello
stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni
particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la
commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del
progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei
suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva
senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo
aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il
medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze
superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1
dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero
delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel
complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti
disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per
ogni tipologia di multiaccesso numerico.
Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Articolo 24
Servizio mobile marittimo.
1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice,
è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o
portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui
all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia
costituito da più aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di
comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
Articolo 25
Servizio mobile aeronautico.
1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3
kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei
radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo
complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda
fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con
larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di
servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi
(1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza.
Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra
riportata, in funzione della banda richiesta.
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Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base
combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto
previsto dal comma 3.
Sezione VII - Altri servizi
Articolo 26
Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali
orari, di ausilio alla meteorologia.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione
di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla
navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di
introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per
stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli
aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed
aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è
dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si
applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.
Articolo 27
Servizi di radioastronomia ed equiparati.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di
radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo
complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze
indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle
interferenze.
3. I servizi di «remote sensing» sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della
determinazione del contributo e della protezione.
Sezione VIII - Servizi via satellite
Articolo 28
Sistemi di ricerca spaziale.
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un
contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un
collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza
di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro
2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di
richiesta di protezione.
Articolo 29
Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di
esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per
stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5
MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro
1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
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- 179 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di
richiesta di protezione.
Articolo 30
Sistemi di operazioni spaziali.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di
operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per
stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5
MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro
1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di
richiesta di protezione.
Articolo 31
Servizi via satellite.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via
satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un
collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di
banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro
1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14
MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00;
oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o «band on
demand», è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2
Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per
velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di
utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in
funzione delle relative velocità.
3. Per l'uso di frequenze per applicazioni S.N.G. (Satellite News Gathering) è dovuto un
contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento
utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a
7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre
28 MHz in euro 18.000,00.
4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi
1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico,
ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo
quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
Articolo 32
Esenzioni e riduzioni.
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per
le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria
«118» (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6
ottobre 1998;tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link)
ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono
esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio
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- 180 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui
all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente
Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi
dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le
associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al
presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266, e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al
presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti
riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per
radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai
servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di
beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta
per cento relativamente :
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione
civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli
incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la
vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi
di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e
acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas,
stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed
autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori,
limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
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n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali
temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle
riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto
ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.
Capo III - Autorizzazioni generali
Articolo 33
Contributo per istruttoria.
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale,
di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria.
Tale contributo è pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro
funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o
all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20
apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati,
ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con
strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al
contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di
100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5
tipologie di apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6
fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16
fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori
a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro
per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del
Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al
versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di
cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri,
si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al
comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.
Articolo 34
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Contributo per vigilanza e mantenimento.
1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per
l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un
contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre.
Tale contributo è pari:a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto
fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o
alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al
contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o
frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del
Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al
versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di
cui all'articolo 32, comma 11.
Articolo 35
Radioamatori.
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati,
l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale
l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A
e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività
di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 36
Attività in banda cittadina.
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato
versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di
cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi
sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
Articolo 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina.
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
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2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli
apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione
generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per
le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Capo IV - Disposizioni comuni
Articolo 38
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che
deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo
complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di
larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della
autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la
determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile,
ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto
al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del
contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comprese le relative applicazioni, a
seconda delle fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui
agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per
ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi
articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di
durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei
contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti
per le autorizzazioni generali ordinarie.
Articolo 39
Sperimentazione.
1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e
dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari
a:
a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con
concessione del diritto d'uso delle frequenze.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della
domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni
dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:
a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al
comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
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b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo
pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e
controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti
per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla
sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per
l'attività di vigilanza e di mantenimento.
4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata
dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un
contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:
a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o
frazione:
a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai
servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza
del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30
km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per
lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del
collegamento superiore a 120 km;
b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4
dell'articolo 16;
c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al
punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un
quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli
16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o
frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.
8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed
esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto
richiedente.
Articolo 40
Modalità particolari di esercizio.
1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese
in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è
ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con
modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche
ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di
avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed
all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad
autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne
omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP
indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle
applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano
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nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne
esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non
siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle
frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli
articoli 10 e 11.
3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza
(FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di
tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere
autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico
come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione
fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della
concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le
disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono
essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia
marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali
insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi
marittimi, qualora previsti.
Articolo 41
Contitolarità.
1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1,
lettera b), del Codice, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un
progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili
esclusivamente in comune.
Articolo 42
Contributi provvisori - Conguagli.
1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in
acconto, il D.M. 30 gennaio 2002 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 febbraio 2002, n. 32.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali
e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un
mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei
contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a
decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli
36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o
del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la
facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa
comunicazione.
Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
(art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività
radioamatoriale.
Capo I - Attività radioamatoriale
Sezione I
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Scopo ed àmbito di applicazione
Articolo 1
Validità autorizzazione generale - Rinnovo.
1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente
per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente
allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella
dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle
corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con
domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai
modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
Articolo 2
Patente.
1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di
stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione «Harmonized
Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02».
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1,
sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da
effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la
raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», classe A o B,
in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a
domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è
tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a
riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3
Esami.
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per
il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui
al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e
ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di
cui alla lettera a1);
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b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve
essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli
ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A
devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse,
di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la
partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato
territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio
domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per
lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al
sub allegato E, al presente allegato.
Articolo 4
Domande ammissione esami.
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di
operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al
competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni
anno, accompagnata dai seguenti documenti:a) fotocopia avanti-retro del documento di
identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che,
di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo 5
Esoneri prove di esami.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono esonerati da tutte le prove, sia
scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di
uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato
dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o
riconosciuto dallo Stato.
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3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola
prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di
classe B di cui all'articolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di
altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di
provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Articolo 6
Nominativo.
1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di
cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo
di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del
Codice.
Articolo 7
Acquisizione nominativo.
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata
debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione
della relativa domanda.
Articolo 8
Tirocinio.
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento
del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco
massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il
cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il
quale è responsabile del corretto uso della stazione.
Articolo 9
Ascolto.
1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un
attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al
modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e
l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su
documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short
Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della
provincia di appartenenza».
Articolo 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di
cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a
mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato,
dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici
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- 189 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la
sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale
concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo,
comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di
ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare
sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio
di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione,
previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (U.I.T.).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il
soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente
allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto
funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse
nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua
della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli
intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (E.R.P.) non deve essere superiore a 10 W.
10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su
bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono
effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta
giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la
necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione II
Norme tecniche
Articolo 11
Bande di frequenza.
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 12
Norme d'esercizio.
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle
norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute
nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare,
salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta
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- 190 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla
quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane
od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere
abbiano notificato la loro opposizione.
4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di
comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle
finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in
linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono
essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti;
è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso
di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di
trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere
contenuto in ogni pacchetto.
7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali
che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a
ricevere;
è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi
intercettati e involontariamente captati.
Articolo 13
Trasferimento di stazione.
1. Nell'àmbito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione
di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione
alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato
nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente
ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi
dell'articolo 139 del Codice.
Articolo 14
Controllo sulle stazioni.
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento
ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione
di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Articolo 15
Limiti di potenza.
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare
con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza,
in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Articolo 16
Requisiti delle apparecchiature.
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate,
modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla
normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.
Articolo 17
Installazione di antenne.
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad
altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II° - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 18
Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale.
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto
dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a
decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in
essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31
dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti,
abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la
dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.
Articolo 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01.
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni
generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe
A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite
anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e
alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1°
dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia
su documento separato.
Articolo 20
Autorizzazioni generali speciali.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate
statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144
del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni
locali.
Sub Allegato A
(articolo 1, comma 2, dell'allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice)
Scarica il modulo
Al Ministero delle
comunicazioni
Ispettorato territoriale per
il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
cittadinanza
dati del rappresentante legale
cognome e
nome
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
codice
fiscale
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 193 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
comunicazioni
elettroniche;
dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di
conseguita
radioamatore n.
il
- di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
- di voler installare ed esercire:
una stazione di radioamatore,
una stazione ripetitrice analogica o numerica,
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di
messaggi,
- un impianto destinato ad uso collettivo;
- una stazione
(specificare la tipologia)
radioelettrica
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino
al 31 dicembre
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
- che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata
;
si impegna
- a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed
urbanistiche;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del
Codice delle
comunicazioni elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche .
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre
l'autorizzazione
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generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.
(data)
(firma)
Sub Allegato A1
(art. 1, comma 3, dell'allegato n. 26)
Al Ministero delle
comunicazioni
Ispettorato territoriale per
il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
luogo e data di
nascita
residenza e
domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale
radioamatoriale di classe
Dati del rappresentante legale
cognome e
nome
luogo e data di
nascita
residenza e
086-DDL (telefonia mobile).doc
,
nominativo
- 195 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
domicilio
codice
fiscale
titolare di autorizzazione generale
radioamatoriale di classe
,
nominativo
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle
comunicazioni
elettroniche;
dichiara
- di voler esercire:
una stazione di radioamatore,
una stazione ripetitrice analogica o numerica,
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di
messaggi,
- un impianto destinato ad uso collettivo;
- una stazione
(specificare la tipologia)
radioelettrica
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino
al 31 dicembre
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
- che la stazione radioelettrica è ubicata
e si impegna:
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed
urbanistiche;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche .
Allega alla presente dichiarazione l'attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal
quale decorre il rinnovo
dell'autorizzazione generale;
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- 196 -
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(data)
(firma)
Sub Allegato B
(art. 1, comma 5, dell'allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
ISPETTORATO TERRITORIALE
PER IL/LA
TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE
ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI
STAZIONE DI
RADIOAMATORE CON POTENZA MASSIMA DI 500 WATT CLASSE A
CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE
OF A RADIO
AMATEUR STATION WITH MAXIMUM POWER OF 500 WATT LEVEL A/ CERTIFICAT
D'AUTORISATION
GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE
RADIOAMATEUR AVEC
PUISSANCE MAXIMALE DE 500 WATT CLASSE A
«HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL A CEPT TR
61-02»
Autorizzazione
generale N°
General Authorisation N°/Autorisation
générale N°
Conseguita con
dichiarazione del
Obtained by declaration of the/Obtenue avec
déclaration du
086-DDL (telefonia mobile).doc
FOTO
- 197 -
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Patente
N°
Licence N° / Permis
N°
Nominativo
Call sign/Indicatif d'appel
Sig./Mr./M
Nato
a
il
Born in/Né(e)
à
on
the/le
Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata
for the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l'exercice d'une station de radioamateur
in/
à
postal code/code
Via/Addresse/Adresse
n.
Valida fino al/Valid until/Valable
jusqu'au
timbro
data/date
IL DIRETTORE
Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con
dichiarazione del
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 198 -
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The renewal of the general authorisation obtained by
declaration of the
Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec
déclaration du
è valido fino al/is valid until/est valable
jusqu'au
IL DIRETTORE
data/date
timbro
Sub allegato C
(art. 1, comma 5, dell'allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
ISPETTORATO TERRITORIALE
PER IL/LA
TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE
ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI
STAZIONE DI
RADIOAMATORE OPERANTE SULLE BANDE DI FREQUENZE UGUALI O SUPERIORI
A 30 MHZ E
CON POTENZA MASSIMA DI 50 WATT CLASSE B
CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE
OF A RADIO
AMATEUR STATION WORKING ON THE FREQUENCY BANDS EQUAL OR HIGHER
THAN 30 MHZ
AND WITH MAXIMUM POWER OF 50 WATT LEVEL b/ CERTIFICAT D'AUTORISATION
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 199 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE
RADIOAMATEUR SUR LE
BONDES DE FREQUÉNCES ÉGALES OR SUPÉRIEURES À 30 MHZ ET AVEC
PUISSANCE MAXIMALE DE 50
WATT CLASSE B
«HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL B CEPT TR
61-02»
Autorizzazione
generale N°
General Authorisation N°/Autorisation
générale N°
Conseguita con
dichiarazione del
FOTO
Obtained by declaration of the/Obtenue avec
déclaration du
Patente
N°
Licence N° / Permis
N°
Nominativo
Call sign/Indicatif d'appel
Sig./Mr./M
Nato
a
il
Born in/Né(e)
à
Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata
086-DDL (telefonia mobile).doc
on
the/le
- 200 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
for the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l'exercice d'une station de radioamateur
in/
à
postal code/code
Via/Addresse/Adresse
n.
Valida fino al/Valid until/Valable
jusqu'au
timbro
data/date
IL DIRETTORE
Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con
dichiarazione del
The renewal of the general authorisation obtained by
declaration of the
Le renouvellement de 1'autorisation générale obtenue avec
déclaration du
è valido fino al/is valid until/est valable
jusqu'au
IL DIRETTORE
data/date
timbro
Sub Allegato D
(art. 3, comma 1 dell'allegato n. 26)
Programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore
Parte I
QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA
REGOLAMENTAZIONE
086-DDL (telefonia mobile).doc
Atti consiliari
- 201 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA
1.- ELETTRICITÀ, ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA
1.1. - Conduttività
- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unità di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unità di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacità di una batteria
1.2. - I generatori elettrici
- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito,
resistenza interna e tensione di uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo
1.3. - Campo elettrico
- Intensità di campo elettrico
- L'unità di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici
1.4. - Campo magnetico
- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici
1.5. - Campo elettromagnetico
- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione
1.6. - Segnali sinusoidali
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza
- L'unità di misura: hertz
- Differenza di fase
1.7. - Segnali non sinusoidali
- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e
armoniche
1.8. - Segnali modulati
- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda
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Atti consiliari
- 202 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Forme d'onda
1.9. - Potenza ed energia
- Potenza dei segnali sinusoidali
- Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e
20 dB (positivi e negativi)
- Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o
attenuatori
- Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
- relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
- Potenza di cresta della portante modulata
2.- COMPONENTI
2.1.- Resistore
- Resistenza
- L'unità di misura: l'ohm
- Caratteristiche corrente/tensione
- Potenza dissipata
- Coefficiente di temperatura positivo e negativo
2.2.- Condensatore
- Capacità
- L'unità di misura: il farad
- La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti
qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed
elettrolitici
- Coefficiente di temperatura
- Corrente di fuga
2.3.- Induttori
- Bobine d'induzione
- L'unità di misura: l'henry
- L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della
composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Fattore di merito
- Effetto pelle
- Perdite nei materiali del nucleo
2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
- Trasformatore ideali
- La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle
correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- I trasformatori
2.5.- Diodo
- Utilizzazione ed applicazione dei diodi
- Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a
capacità variabile (VARICAP)
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Atti consiliari
- 203 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
2.6.- Transistor
- Transistor PNP e NPN
- Fattore di amplificazione
- Transistor a effetto di campo
- I principali parametri del transistor ad effetto di campo
- Il transistor nel circuito:
- a emettitore comune
- a base comune
- a collettore comune
- Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
- I metodi di polarizzazione
2.7.- Varie
- Dispositivo termoionico semplice (valvola)
- Circuiti numerici semplici
3.- CIRCUITI
3.1.- Combinazione dei componenti
- Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
- Corrente e tensione nei circuiti
- Impedenza
3.2.- Filtri
- Filtri serie e parallelo
- Impedenze
- Frequenze caratteristiche
- Frequenza di risonanza
- Fattore di qualità di un circuito accordato
- Larghezza di banda
- Filtro passa banda
- Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi
passivi- Risposta in frequenza
- Filtri a e a T
- Cristallo a quarzo
3.3.- Alimentazione
- Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
- Circuiti di filtraggio
- Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
3.4.- Amplificatori
- Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
- Fattore di amplificazione
- Caratteristica ampiezza/frequenza e larghezza di banda
- Classi di amplificatori A, A/B, B e C
- Armoniche (distorsioni non desiderate)
3.5.- Rivelatori
- Rivelatori di modulazione di ampiezza
- Rivelatori a diodi
- Rivelatori a prodotto
- Rivelatori di modulatori di frequenza
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Atti consiliari
- 204 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Rivelatori a pendenza
- Discriminatore Foster-Seeley
- Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
3.6.- Oscillatori
- Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per
l'oscillazione
- Oscillatore LC
- Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
- Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
4.- RICEVITORI
4.1.- Tipi di ricevitore
- Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
4.2.- Schemi a blocchi
- Ricevitore CW (A1A)
- Ricevitore AM (A3E)
- Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
- Ricevitore FM (F3E)
4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miscelatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)
4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
- Protezione da canale adiacente
- Selettività
- Sensibilità
- Stabilità
- Frequenza immagine
- Intermodulazione; transmodulazione
5.- TRASMETTITORI
5.1.- Tipi di trasmettitori
- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza
5.2.- Schemi a blocchi
- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 205 -
Atti consiliari
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Miscelatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)
- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo
5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
- Stabilità di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearità
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)
6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
6.1.- Tipi di antenne
- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato
6.2.- Caratteristiche delle antenne
- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale
6.3.- Linee di trasmissione
- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 206 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Velocità di propagazione
- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna
7.- PROPAGAZIONE
- Strati ionosferici
- Frequenza critica
- Massima frequenza utilizzabile (MUF)
- Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
- Affievolimenti (fading)
- Troposfera
- Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta (orizzonte
radioelettrico)
- Inversione di temperatura
- Riflessione sporadica sullo strato E
- Riflessione aurorale
8.- MISURE
8.1.- Princìpi sulle misure
Misure di:
- Tensioni e correnti continue ed alternate
- Errori di misura
- Influenza della frequenza- Influenza della forma d'onda
- Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
- Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza
- Frequenza
- Frequenza di risonanza
8.2.- Strumenti di misura
Pratica delle operazioni di misura:
- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento
- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio
9.- DISTURBI E PROTEZIONE
9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
- Bloccaggio
- Disturbi con il segnale desiderato
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 207 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Intermodulazione
- Rivelazione nei circuiti audio
9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
- Intensità di campo del trasmettitore
- Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
- Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
- all'ingresso d'antenna
- su altre linee di connessione
- per irraggiamento diretto
9.3.- Protezione contro i disturbi
Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
- Filtraggio
- Disaccoppiamento
- Schermatura
10.- PROTEZIONE ELETTRICA
- Il corpo umano
- Sistemi di alimentazione
- Alte tensioni
- Fulmini
B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1.- ALFABETO FONETICO
A = Alfa
J = Juliet
S = Sierra
B = Bravo
K = Kilo
T = Tango
C = Charlie
L = Lima
U = Uniform
D = Delta
M = Mike
V = Victor
E = Echo
N= November
W = Whiskey
F = Foxtrot
O = Oscar
X = X-Ray
G = Golf
P = Papa
Y = Yankee
H = Hotel
Q = Quebec
Z = Zulu
I = India
R = Romeo
2. - CODICE Q
Codice
Domanda
086-DDL (telefonia mobile).doc
Risposta
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- 208 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
QRK
Qual è l'intelligibilità del mio segnale?
L'intelligibilità dei vostri segnali
è
QRM
Siete disturbati?
Sono disturbato
QRN
Siete disturbati da rumori atmosferici?
Sono disturbato da rumori
atmosferici
QRO
Debbo aumentare la potenza di
emissione?
Aumentate la potenza di
emissione
QRP
Debbo diminuire la potenza di
trasmissione?
Diminuite la potenza di
trasmissione
QRS
Debbo trasmettere più lentamente?
Trasmettete più lentamente
QRT
Debbo cessare la trasmissione?
Cessate la trasmissione
QRZ
Da chi sono chiamato?
Siete chiamato da
QRV
Siete pronto?
Sono pronto
QSB
La forza dei miei segnali è variabile?
La forza dei vostri segnali varia
QSL
Potete darmi accusa di ricezione?
Do accusa di ricezione
QSO
Potete comunicare direttamente con?
Posso comunicare direttamente
con
QSY
Debbo cambiare frequenza di
trasmissione?
Trasmettete su un altra
frequenza...
kHz (o MHz)
QRX
Quando mi richiamerete?
Vi richiamerò alle ore....
QTH
Quale è la vostra posizione in
latitudine e longitudine?
086-DDL (telefonia mobile).doc
La mia posizione è .... di
latitudine e....
di longitudine
- 209 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI
RADIOAMATORE
AR
Fine della trasmissione
BK
Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break)
CQ
Chiamata a tutte le stazioni
CW
Onda continua - Telegrafia
K
Invito a trasmettere
MSG
Messaggio
PSE
Per favore
RST
Intelligibilità, forza del segnale, tonalità
R
Ricevuto
RX
Ricevitore
SIG
Segnale
TX
Trasmettitore
UR
Vostro
4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI
URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
- Segnali di soccorso:
- radiotelegrafia ...---... (SOS)
- radiotelefonia «MAYDAY»
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi
naturali
- Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali
5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
- Identificazione delle stazioni di radioamatore
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 210 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
- Utilizzazione degli indicativi di chiamata
- Composizione dell'indicativo di chiamata
- Prefissi nazionali
6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi
C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI
RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT
- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
- Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
- Regioni radio dell'UIT
2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
- Raccomandazione TR 61 -02
- Raccomandazione TR 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della
CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01
3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER
L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA
- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
- modo di tenuta del registro
- obiettivi
- dati da registrare
PARTE II^
EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE
Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a ricevere in codice Morse
dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni:
- ad una velocità di almeno 5 parole al minuto
- per una durata di almeno 3 minuti
- con un massimo di quattro errori in ricezione
- con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione
utilizzando un manipolatore non automatico
Sub allegato E
(art. 3, comma 8, dell'allegato n. 26)
HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC)
CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISÈ (HAREC)
Delivrès sur la base de la Recomandation de la CEPT TR 61-02
1. L'amministrazione o l'Autorità competente
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 211 -
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del
Paese
Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l'esame di
radioamatore conformemente al
regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in questione
corrisponde a quello
relativo al
livello
A/B
indicata nella Raccomandazione CEPT TR 61-02
(HAREC).
Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare del
presente certificato ha il
diritto di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione
generale) della classe
Generale
/Limitato
In applicazione della Raccomandazione CEPT TR 61-01, la licenza nazionale di questa categoria
corrisponde alla
classe
½
secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5
dell'Appendice II
della Raccomandazione CEPT TR 61-01.
2. L'administration ou l'Autoritè compètente
du
pays
certifie que le titulaire certificat a rèussi un examen de radioamateur conformèment au reglement
de l'Union International
des Telècomunications (IUT). L'èpreuve en question correspond à
la classification [1]
086-DDL (telefonia mobile).doc
de la
- 212 -
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Recommadation CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformèment à la règlementation règissant les
radiomateurs du pays,
, le titulaire du prèsent cerificat est en droit d'obtenir la licence
national de la
catègorie[1]
.
En application de la Recommandation CEPT TR 61-01, la license nationale de cette catègorie
correspondant à la
classification
[1]
,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la
Recommandation CEPT TR 61-01.
3. The issuing Administration or responsable issuing Authority
of the
country
declares herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio
examinination which fulfils the
requirements laid down by the International Telecommmunications Union (ITU).The passed
examination is comparable with
level
[1]
, as idicated in CEPT Recommendation TR 61-02 (HAREC).
According to the amateur
radio regulations of the
country
licence class
[1]
, the holder of this certificate in entitled to
receive the national
.
For the purpose of CEPT Recommendation TR 61-01 this national licence class is classified as
being CEPT licence class
[1]
, as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommedation
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 213 -
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TR 6-01.
4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde
des
Landes
erklart hiermit,dass der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich
abgelegt hat,welche den
Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind.
Die abgelegte Prufung
entspricht nach CEPT-Empfehlung TR 61-02
(HAREC) der Stufe [1]
Amateurfunkbestimmungen
des Landes
Amateurfunkgenehmigung der
Klasse [1]
, Gemass
hat der Inhaber dieser Bescheinigung
Anspruch auf eine
,.
In Anwendung der CEPT- Empfehung TR 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als
CEPT Genehmigungskasse
[1]
eingestft,wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung
61-01 aufgefuhrt ist.
5. Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro
domande alla competente
Autorità nazionale sotto indicata.
Les autoritès officielles dèsirant des informations sur ce document devront adresser leur
demandes à l'Autoritè nationale
compètente mentionnèe ci dessous.
Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing
national Authority or
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 214 -
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the issuing Administration as indicated above.
Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die
genannte ausstellende
nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten.
Adresse/Address/Anschrift
Tèlèphone/Telephone
/Telefon
Tèlèx/Telex/Telex:
Tèlècopie/Telefax/Telefax:
Signature /Signature/Unterschrift
Sub allegato F
(art. 9, comma 1, dell'allegato n. 26)
Al Ministero delle
comunicazioni
Ispettorato territoriale per
il/la
Il sottoscritto
luogo e data di
nascita
086-DDL (telefonia mobile).doc
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residenza e
domicilio
cittadinanza
comunica
di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto
sulle gamme di
frequenze radioamatoriali.
chiede
- di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL)
costituito presso codesto
ispettorato territoriale;
- di ricevere l'attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.
(data)
(firma)
Sub Allegato G
(art. 9, comma 1, dell'allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PER
IL/LA
SWL n.
città
ATTESTATO DELL'ATTIVITÀ DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE
RISERVATE AI
RADIOAMATORI
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 216 -
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Signore/a
luogo e data di
nascita
residenza e/o
domicilio
cittadinanza
data
IL DIRETTORE
Sub Allegato H
(art. 10, comma 1, dell'allegato n. 26)
Al Ministero delle
comunicazioni
Ispettorato territoriale per
il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
luogo e data di
nascita
residenza o
domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale
di classe
Dati del rappresentante legale
cognome e
nome
086-DDL (telefonia mobile).doc
,
nominativo
- 217 -
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luogo e data di
nascita
residenza o
domicilio
codice
fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale
di classe
,
nominativo
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle
comunicazioni
elettroniche;
dichiara
- di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non
presidiata descritta nella
scheda tecnica;
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al
31 dicembre
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
- che la stazione radioelettrica è
ubicata
si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed
urbanistiche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione:
a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale
086-DDL (telefonia mobile).doc
- 218 -
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SCHEDA TECNICA
PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
NOMINATIVO
D'IDENTIFICAZIONE.
1. Ubicazione stazione ripetitrice:
C.A.P.
COMUNE
Via e numero civico o
località
2. Coordinate geografiche del punto di emissione:
- Longitudine rispetto al meridiano di
Greenwich:
Latitudine
3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è
installata l'antenna:
4. Natura dell'assegnazione:
-
frequenza unica
-
Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione
(in MHz)
- frequenza di ricezione associata
(in MHz)
6. Ditta costruttrice dell'apparato:
086-DDL (telefonia mobile).doc
,
- 219 -
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7. Sigla dell'apparato:
8. Larghezza del canale a r f. (in KHz)
9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt):
10. Tipo
dell'antenna:
11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo):
12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri):
13. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali
elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB)
14. Operatore responsabile:
Cognome
Nominativo
Nome
Comune di
residenza
Indirizzo
data
N.
(firma)
Nota all’articolo 4
Il testo degli articoli 34 e 135 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni
e integrazioni è il seguente:
LEGGE REGIONALE 19/11/1991, N. 052
Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Art. 34
Piani comunali di settore
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 220 -
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1. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della
Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare
modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico ed ambientale
relativamente all' intero territorio comunale.
2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del PRGC e costituiscono, ove
necessario, variante al piano stesso, purche' rientrino nella flessibilita' definita ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32 bis,
comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione e approvazione sono quelle
indicate agli articoli 31, 32 e 33.
Art. 135
Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti ben ie localita'
sottoposti a vincolo paesaggistico
1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all' articolo 32, comma 4,
e all' articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti
urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n.
45, nei quali siano compresi beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al
titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono soggetti alle procedure e modalita'
di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n.
45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente all' adozione dello
strumento urbanistico, del parere della competente sezione del Comitato tecnico
regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 16, comma
terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto
parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le localita'
sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Il testo del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per
i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 221 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio
2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184
articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Parte prima - Disposizioni generali
Articolo 1
Princìpi.
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il
patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la
memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della
cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica
fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la
conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale
sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del
patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa
di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale.
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11,
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e
gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione
della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non
vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale.
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette,
sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica
fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a
conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale.
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne
può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai
sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale
anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del
patrimonio culturale.
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito
denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio
delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda
del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti,
autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o
non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di
seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti
musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed
adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli
altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale.
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1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
1. Il presente codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà
legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni
pubblici.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale.
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso.
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di
competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con
le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi
dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18
febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle
leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Parte seconda - Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I - Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali.
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
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2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista
dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale
interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i
supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o
storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del
presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e
condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente
Titolo:
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a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui
all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche,
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67,
comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più
di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio
storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale.
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore
non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le
cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al
comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al
fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi
dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi,
le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede
sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio
e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto
della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con
propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle
richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri
soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al
comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del
presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è
trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora,
secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse.
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6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla
sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,
effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi
previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con
esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un
archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche
qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24
novembre 2003, n. 326.
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale.
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse
richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni
rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione.
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale,
anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della
cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa
risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche
al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del
presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di
dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.
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Articolo 15
Notifica della dichiarazione.
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento
di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione.
1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per
motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal
Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione.
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali,
assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A
tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie
comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al
decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro
appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13
è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II - Vigilanza e ispezione
Articolo 18
Vigilanza.
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da
chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per
l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1,
appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche
mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.
Articolo 19
Ispezione.
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a
cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare
l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Capo III - Protezione e conservazione
Sezione I - Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati.
1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione.
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva
ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi
2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione
di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del
detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal
ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è
soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque
genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica
dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21,
comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro
il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il
termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva
comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di
trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare
l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate.
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo
abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei
casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al
comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici.
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni
dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa
nell'àmbito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi.
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra
alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata
in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata,
acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per
la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di
servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da
quest'ultimo impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale.
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per
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- 230 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da
presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera
non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui
quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la
procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione
espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza.
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori
indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata
comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive.
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto
degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di
interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano
ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione
del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di
verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico,
anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2,
o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di
saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera
pubblica.
Sezione II - Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione.
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di
rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al
controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità,
dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
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- 231 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro
comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione
delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche,
criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di
opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro
che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità
cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché
dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo
Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di
accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e
dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le
caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al
restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai
sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso
delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare
attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi
di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali
centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione
per l'insegnamento del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi.
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto
pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di
loro appartenenza.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro
fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel
luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la
conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro
organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono
assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari.
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi
dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato,
sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e
certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della
concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti.
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli
interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti.
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la
necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento,
al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi,
assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del
progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e
con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto
presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di
presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede
con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure
conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti.
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal
Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore.
Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in
uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa
spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il
Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi
dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma
1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma
da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero.
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore
o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono
di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può
concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici
previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene
conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali
siano stati ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo.
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa
effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non
sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme
si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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Contributo in conto interessi.
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati
ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo
modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi
su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi.
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso
totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in
conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso,
da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari
all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al
pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico
degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli
immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato.
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di
appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri
soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli
interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione
o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio
dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il
Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città
metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le
misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad
accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo
30, comma 2.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente
oggetto di preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle
amministrazioni statali.
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello
Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni,
unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono.
Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato
possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di
dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di
scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda
necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno
parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare
sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione
dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli
scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli
atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto
con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri;
non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali.
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto,
su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati
presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il
proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo
le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in
materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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Articolo 43
Custodia coattiva.
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici
istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la
conservazione ai sensi dell'articolo 29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali.
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito
raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono
ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato
tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti
non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del
termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in
comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del
Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e
custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III - Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta.
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad
evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47,
sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le
prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta.
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata
richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile
cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica
l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al
quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti
essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla
città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità
dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella
comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo
procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo.
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite
messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di
ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui
le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso
ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni.
1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera
c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera
b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a
tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio
della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e,
per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è
subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le
procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con
decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei
beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della
sua congruità da parte del Ministero.
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5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o,
con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al
comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La
garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite
con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'àmbito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari.
1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle
aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il
collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla
pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini
dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato
collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della
normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli,
previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o
della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei
beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità
con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per
l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione
degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A
tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto
dei lavori medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali.
1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non
alla pubblica vista.
2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e
monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.
Articolo 51
Studi d'artista.
1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il
contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel
086-DDL (telefonia mobile).doc
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suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse
particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla
tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale.
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o
sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
Capo IV - Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale.
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali
che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il
demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti
a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.
Articolo 54
Beni inalienabili.
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1,
che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito
del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e
i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo
articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse
particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente
secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale.
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli
elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione
del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne
pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con
il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro
conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui
essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione.
1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55,
comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli
indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione
delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di
cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e
di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali
ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi
comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare.
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni
appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal
programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere
rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo
tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2
del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento
di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il
relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma
4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed
istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia
menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di
proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere
rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al
pubblico godimento dei beni medesimi.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta.
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché
di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti
e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento.
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la
detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o
gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di vendita
forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto
di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il
termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai
competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della
successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i
beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro
rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni
previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o
con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II - Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione.
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1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente
pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza
previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico
è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del
comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non
si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta
di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato
in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione.
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della
denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti
incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in
cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato
all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima
notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane
condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato
effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate,
l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione.
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà
immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito
si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio
Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello
nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla
denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la
necessaria copertura finanziaria della spesa.
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3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro
quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il
relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica
all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima.
La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3,
primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della
denuncia medesima.
Sezione III - Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di
denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a
ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate,
trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima,
presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla
lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di
pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di
valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto
delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del
comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La
verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla
locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita,
nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare
al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso
obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può
avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli
documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e
di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza.
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio
o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica
ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque
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abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare
all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile
attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità
previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove
possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica
degli stessi.
Capo V - Circolazione in àmbito internazionale
Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65
Uscita definitiva.
1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili
indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a
quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10,
comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita,
perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla
provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le
modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse
culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a
chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità
stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni.
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e
dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni,
mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
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a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni
ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di
un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o
bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea.
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono
essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi
diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche
che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore
alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da
eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali
straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che
non può essere, comunque, superiore a quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica
dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e
raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione.
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni
indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente
ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore
venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del
bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i
successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati
per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega
con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera
circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli
uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno
dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve
accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
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6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo
14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di
cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al
comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di
esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato.
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del
termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni
rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che
provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo.
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può
proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto
resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta
giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella
denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la
notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto
e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro
sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di
esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel
rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura
finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è
notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea.
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
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competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato
di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega,
con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni
necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita
temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse
richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli
elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui
all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si
attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e
dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato
all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è
prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma
8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte
dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni
promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli
istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui
al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da
polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione,
per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione
ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della
cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea
previsti dall'articolo 67, comma 1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale.
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da
un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a
domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla
base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la
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provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il
bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità
quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per
il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della
provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Articolo 73
Denominazioni.
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16
dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come
modificata dalla direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e dalla direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione
di restituzione a norma della sezione III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea.
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati
nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente
articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata
dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero
non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La
licenza è valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente
codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali
entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata
di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità
competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne
forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea
Articolo 75
Restituzione.
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1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della
presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal
territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al
patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di
Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti
categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di
conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto
pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni
o dagli altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o
della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio
culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di
uscita o di esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o
l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il
provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al
momento della proposizione della domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea.
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il
Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi
centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di
altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene
culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche
sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento
utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un
bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi
precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine
al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due
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mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine,
non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso
istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed
impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a
qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal
fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della
controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 77
Azione di restituzione.
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione
europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di
citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene
culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita
illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo
del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione
delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali
degli altri Stati membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione.
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal
giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si
trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal
giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3,
lettere b) e c).
Articolo 79
Indennizzo.
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte
interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a
dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda
delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato
non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei
confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo.
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla
restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un
notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al
quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione
della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione.
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o
custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti
all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che
dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia.
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è
esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice
dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito.
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede
alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il
procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà
notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è
acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e
le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o
archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più
opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale.
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate
dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché
sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati
membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la
relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la
Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti,
secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio
culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati
membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le
corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
Sezione IV - Convenzione UNIDROIT
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati.
1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione
dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente
esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione.
Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'àmbito del territorio nazionale
Articolo 88
Attività di ricerca.
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate
all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono
eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non
interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca.
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle
ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di
concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la
concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi
nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato
dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale,
l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli
immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in
parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che
l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle
cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite.
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa
denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di
pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia,
lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la
conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni
detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate.
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel
sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili
o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli
822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i
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materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non
sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui
all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti.
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose
ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo
89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del
valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo
altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose
ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di
imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio.
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai
sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in
misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose
ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si
accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta
di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state
ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare
territoriale
Articolo 94
Convenzione UNESCO.
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici
miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle
«Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» allegate alla
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a
Parigi il 2 novembre 2001.
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Capo VII - Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali.
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa
di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma
1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente
interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private
senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali.
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia
necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne
l'accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico.
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi
di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo
10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità.
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96,
anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto
equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali.
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto
prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno
dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali.
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Fruizione e valorizzazione.
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sezione I - Princìpi generali
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura.
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e
gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalità di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme
organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti
originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di
ricerca.
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di
manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati
anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma
rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono
destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di
utilità sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto
pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la
fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui
all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono
destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti
ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'àmbito e con le
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procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a
garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e
agli altri enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare
un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura.
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a
pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare
intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e
ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo
del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla
lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di
riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e
privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove
tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare
discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata.
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che
rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato
con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà
comunicazione al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico.
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1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'àmbito delle rispettive competenze, affinché
siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i
beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II - Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali.
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei
beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione
culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e
adotta il relativo provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali.
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in
consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto
d'autore.
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli
originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano
fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi
da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono
disciplinate con decreto ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali
sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne
derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o
per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I
richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni
culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione,
costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non
hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni
sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
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Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali.
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di
raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento
concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi.
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di
concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in
consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi
di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche
mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero
sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della
cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede,
non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi
appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la
sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché
all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della
prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi
appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II - Princìpi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione.
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed
organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di
competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono
concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di
partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento,
economicità e trasparenza della gestione.
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4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta
la finalità di solidarietà sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica.
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui
all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono
destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni
del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine
di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi
medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i
competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro,
del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni
interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per
uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al medesimo comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo
consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di
proprietà privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le
associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione
della conoscenza dei beni culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata.
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di
proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai
quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il
proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di
sostegno.
086-DDL (telefonia mobile).doc
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- 261 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla
valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi
previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione.
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle
università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano
l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede
di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di
valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione.
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in
forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali
o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione
pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un
adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione
comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere
alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza
pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma
indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la
gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la
concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed
integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con
contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di
erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e
controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.
9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al
comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di
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- 262 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del
servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque
causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono
soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore
economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la
concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della
concessione del servizio o dell'attività.
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso.
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115,
commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le
funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero
nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi.
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti
servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici,
audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni
culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il
recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per
l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative
promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di
pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca.
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle
università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono,
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il
patrimonio culturale.
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2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle
ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il
Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o
interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale,
prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole.
1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la
conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e
grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la
elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi,
nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi
tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari
esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali.
1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da
parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero,
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo
della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il
nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del
marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo,
in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene
culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione
del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla
realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie.
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio
àmbito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni
conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo
creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e
delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul
patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse
finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse
finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
Articolo 122
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Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti.
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono
liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica
estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura
penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano
accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza
di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento
o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di
proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti
possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di
qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei
confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di
documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di
acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
riservati.
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e
udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio
riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per
scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche
prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è
rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1
conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi
storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il
parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della
pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri
enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi
generali stabiliti dal Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza.
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili
indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali.
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla
normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono
conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli
stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che
non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un
concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è
assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi privati.
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli
documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi,
che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la
consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il
soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai
sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per
i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122,
comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma
dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126,
comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali.
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente.
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1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e
trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e della legge
11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli
effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21
della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti
o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono
stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante
sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di
dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è
ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari.
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi
architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od
archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche exfidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n.
1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti.
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano
in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio
decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
Parte terza - Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione.
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio.
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i
cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime
quali manifestazioni identitarie percepibili.
086-DDL (telefonia mobile).doc
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Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche.
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri
riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della
reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni
pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del
paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del
Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
Articolo 133
Convenzioni internazionali.
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai
princìpi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici.
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da
138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti
dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica.
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal
fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani
paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati
«piani paesaggistici».
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo
134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di
valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse
pubblico:
086-DDL (telefonia mobile).doc
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a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali.
1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito
di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i
beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono
nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed
esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci
dei comuni interessati e può consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali
interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la
sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo
136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata
con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche
proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del
territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le
prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire
una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente
agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte
integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di
immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro
identificazione, é pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su
almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un
quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli
086-DDL (telefonia mobile).doc
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altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito ricadono gli immobili o le aree da
assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della
proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla
regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli
immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché
alla città metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali,
identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché
l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il
proprietario, possessore o detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla
regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza.
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e
tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore
o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei
registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i
comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata
a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali.
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il
provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga
comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore
regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione
eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della
formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinché provvedano agli
adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli
adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
086-DDL (telefonia mobile).doc
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4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e
provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è
notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140,
commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di
integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e)
ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.
Articolo 142
Aree tutelate per legge.
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono
comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse
paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in
tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in
apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con
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provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia
confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati
all'articolo 157.
Capo III - Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico.
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e
integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da
quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o
degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce
a ciascun àmbito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità
paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie,
tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali
costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi
livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio,
con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare
nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua
elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche,
naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori
paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli
altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità
paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio
compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree
tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di
valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le
azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
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h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili
o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche
misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi
di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro
realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle
misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3,
lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche
parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici
in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
5. Il piano può altresì individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e
degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori
paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede
comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140,
141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla
base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello
strumento urbanistico, effettuata nell'àmbito del procedimento inerente al titolo edilizio
e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146, 147 e 159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata
all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai
provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall'inclusione dell'area nelle
categorie elencate all'articolo 142.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la
realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di
un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti
delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b), siano
effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di
un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il
recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale
indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici.
Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l'elaborazione d'intesa,
nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione
d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via
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sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la
revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza
di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua
l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5,
6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione.
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la
concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni
costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione
degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in
vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento
delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.
1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la
tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di
sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli
strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla
sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle
aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le
ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del
territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici
individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto
di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli
strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la
partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
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Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei
provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli
articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle
disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1,
hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato
la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è
individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica
degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene
interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle
trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica
la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne
accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed
acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal
progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone
notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a
quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto
termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare
accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della
necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo
comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per
l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in
merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il
termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto
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distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di
richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario
ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare
accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata
alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel
corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e,
ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile
o l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione
ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione
paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e
liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione
paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le
attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le
attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia,
che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dalla competente soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il
personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi
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ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le
procedure previste all'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il
Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate
le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di
difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono
l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono
attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella
tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di
partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso,
il parere di cui all'articolo 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità
stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146,
commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156,
comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146,
dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico
e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed
altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati
dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla
normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori.
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1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli
139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la
regione o il Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di
pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la
sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree
non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il
termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della
proposta della commissione di cui all'articolo 138 o della proposta dell'organo
ministeriale prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la
comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene
paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o
di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la
regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella
esecuzione dei lavori, per non compromettere l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune
interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di
cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole
interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata
intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato può ottenere
il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere
già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e
di palificazione nell'àmbito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo
136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo,
la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima
facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo
142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari.
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1. Nell'àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è
vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente
individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del
mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a
tutela.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati.
1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree
contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella
armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui
all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136,
lettera c), o all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione consulta
preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati,
l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Articolo 155
Vigilanza.
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate
dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto
legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle
competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.
Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici.
1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che
hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni
dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di
convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di
tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
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- 279 -
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento
d'intesa delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla
base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo è stabilito il
termine entro il quale sono completate le attività, nonché il termine entro il quale la
regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attività non
consegua il provvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto
del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e
5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli
157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è
subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3
e 4.
5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano
la verifica e l'adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto
dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della
normativa previgente.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e
dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,
eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai
sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in
ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, si astata formulata la
proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione.
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente
codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi
dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle
autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è
inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli
accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce
comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli
legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla
data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di
richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata
dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data
comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo
l'approvazione dei piani paesaggistici.
Parte quarta - Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative.
Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione.
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti
dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce
un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere
necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio
l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città
metropolitana o al comune interessati.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero
provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme
relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere
allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore
subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato,
la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate.
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle
cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione.
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali.
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione
I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o
risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato
una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della
somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato,
la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici.
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti
stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle
condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61,
comma 2.
Articolo 165
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale.
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque
trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle
disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77, 50 a
euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione.
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione
europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione
l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della
Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte
terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati
nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per
provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per
finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione delle aree degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione.
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali.
Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite.
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue
opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi,
stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per
evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata
comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti
dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di
sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito.
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile
con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita.
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato
dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente
soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni
medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta.
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo
45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma
4, è punita ai sensi dell'articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione.
1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli
articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma
2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni
culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la
consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
Articolo 174
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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Uscita o esportazione illecite.
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate
all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o
licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa
da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa
rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia
stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona
estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale
relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a
fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche.
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di
cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90,
comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla
loro conservazione temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo
Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se
il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo
89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali.
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due
terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole
rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte.
1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a
euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura,
scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione,
pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel
territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di
antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e
b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri
od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata
e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice
penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre
quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località.
Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle
opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a
persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilità.
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in
vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita,
mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per
la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata
all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici
che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi.
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un
ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del
presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di
qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei
luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al
comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Parte quinta - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie.
1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi
limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale
ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000,
come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in
possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi
prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla
prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali.
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non
sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo
gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli
articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli
appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate
in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie
il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente
decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
Articolo 184
Norme abrogate.
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- 287 -
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1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9
della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente:
all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e
sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del
medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente
all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e
primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999,
n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo
modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6,
primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli
articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre
1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e
153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e
provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a
mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con
qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti
originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il
medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
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9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o
in collezione [1].
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta
anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di
cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo
Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della
presentazione della domanda di restituzione.
[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.
Nota all’articolo 5
Il testo dell’articolo 87, comma 3 bis del decreto legislativo 259/2003 è il seguente:
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Codice delle comunicazioni elettroniche.
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87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici.
3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al
fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria
italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su
aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.
Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 3/1995 è il seguente:
LEGGE REGIONALE 04/01/1995, N. 003
Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.
Art. 4
Fidejussioni prestate a favore della Regione
1. Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a
garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da
atto scritto con sottoscrizione autenticata.
2. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o societa', deve essere preventivamente
accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore.
3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale.
Nota all’articolo 6
Il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri dd. 8 luglio 2003 è il
seguente:
D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla
esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle
esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto,
in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli
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obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai
campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di
applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno
2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine
sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro della salute;
Decreta:
1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di
attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo
termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da
sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa
inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione
ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di
esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente
decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per
esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per
gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate,
sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo
delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle
Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del
presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
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2. Definizioni ed unità di misura.
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai
fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Limiti di esposizione e valori di attenzione.
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere
superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori
efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze
all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e
cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2
all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
4. Obiettivi di qualità.
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici,
i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati
all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati
nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente
alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero
attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e
ricreativi.
5. Esposizioni multiple.
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi
contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso
contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto
nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a
impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà
essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione.
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella
norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. Aggiornamento delle conoscenze.
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro
procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto,
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all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche
prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute
originati dai campi elettromagnetici.
Allegato A
Definizioni
Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e
per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Tabella 1
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Allegato B
Densità di Potenza
D (W/m2)
Limiti di esposizione
0,1 < f
3 MHz
60
0,2
-
3
<f
3000 MHz
20
0,05
1
3
<f
300 GHz
40
0,01
4
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Densità di Potenza D
(W/m2)
6
0,016
0,10 (3 MHz-300
GHz)
Tabella 2
Valori di attenzione
0,1 MHz < f 300 GHz
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Tabella 3
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Densità di Potenza
D (W/m2)
6
0,016
0,10 (3 MHz-300
GHz)
Obiettivi di qualità
0,1 MHz < f 300 GHz
Allegato C
Riduzione a conformità
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che
concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3,
comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel
modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il
corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza
della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si
calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in
considerazione nel modo seguente:
Se la somma
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari
segnali Ei vanno pertanto ridotti.
In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il
valore 1.
A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di
riduzione
j
che soddisfa la relazione
da cui
Se la somma
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supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C 0,8 ai fini
di una maggior tutela della popolazione.
Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un
contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:
Posto n + k = p, la (3) può essere scritta:
Ponendo nella (4)
C = 0,8; EnR =
En; EjRR =
EjR
essendo ( il coefficente di riduzione ed EnR e EjRR i nuovi valori, ridotti a conformità,
dei campi elettrici si ottiene:
da cui
Nota all’articolo 7
Il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri dd. 8 luglio 2003 è il
seguente:
D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
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Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla
esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle
esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto,
in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli
obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai
campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di
applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno
2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine
sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro della salute;
Decreta:
1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di
attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo
termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da
sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa
inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione
ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di
esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente
decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per
esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per
gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate,
sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo
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delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle
Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del
presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Definizioni ed unità di misura.
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai
fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Limiti di esposizione e valori di attenzione.
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere
superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori
efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze
all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e
cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2
all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
4. Obiettivi di qualità.
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici,
i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati
all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati
nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente
alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero
attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e
ricreativi.
5. Esposizioni multiple.
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi
contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso
contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto
nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a
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impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà
essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione.
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella
norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. Aggiornamento delle conoscenze.
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro
procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto,
all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche
prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute
originati dai campi elettromagnetici.
Allegato A
Definizioni
Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e
per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Tabella 1
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Allegato B
Densità di Potenza
D (W/m2)
Limiti di esposizione
0,1 < f
3 MHz
60
0,2
-
3
<f
3000 MHz
20
0,05
1
3
<f
300 GHz
40
0,01
4
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Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Densità di Potenza D
(W/m2)
0,1 MHz < f 300 GHz
6
0,016
0,10 (3 MHz-300
GHz)
Tabella 3
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Densità di Potenza
D (W/m2)
6
0,016
0,10 (3 MHz-300
GHz)
Tabella 2
Valori di attenzione
Obiettivi di qualità
0,1 MHz < f 300 GHz
Allegato C
Riduzione a conformità
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che
concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3,
comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel
modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il
corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza
della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si
calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in
considerazione nel modo seguente:
Se la somma
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari
segnali Ei vanno pertanto ridotti.
In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il
valore 1.
A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di
riduzione
j
che soddisfa la relazione
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da cui
Se la somma
supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C 0,8 ai fini
di una maggior tutela della popolazione.
Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un
contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:
Posto n + k = p, la (3) può essere scritta:
Ponendo nella (4)
C = 0,8; EnR =
En; EjRR =
EjR
essendo ( il coefficente di riduzione ed EnR e EjRR i nuovi valori, ridotti a conformità,
dei campi elettrici si ottiene:
da cui
Nota all’articolo 8
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Il testo dell’articolo 174, comma 2 del trattato di istituzione della Comunità europea è il
seguente:
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA (2002) (2002/C 325/01)
Articolo 174
2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è
fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul
principio «chi inquina paga».
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione
dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza
gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
Il testo della legge regionale n. 42/1996 è il seguente:
LEGGE REGIONALE 30/09/1996, N. 042
Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi,
al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla
collettivita' il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e
scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi
naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e
intercomunali, nonche' individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali
e aree di reperimento.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali,
nazionali e internazionali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici,
storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, e' organizzato in modo unitario
con le seguenti finalita':
1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le
sue risorse;
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2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la
qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' residenti, attraverso
attivita' produttive compatibili con le finalita' di cui al numero 1), anche sperimentali,
nonche' la riconversione e la valorizzazione delle attivita' tradizionali esistenti
proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di
attivita' educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche
interdisciplinare;
b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali
ed in cui le finalita' di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle
altre finalita' indicate alla lettera a);
c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia
con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
disciplinate le attivita' compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da
emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e
scomparsa.
Art. 3
(Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati
rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991
e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di
pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i piu' elevati valori naturalistici
delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al
mantenimento della diversita' biologica.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale utilizzera' prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori
riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in
attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunita' montane ed i Comuni
interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati
dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di
conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree
naturali protette.
Art. 4
(Biotopi naturali)
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con
parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto
medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori
naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalita' di
gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione
regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra
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l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 puo' essere
altresi' formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo
comma
1.
2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere
necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversita',
nonche' le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione
didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra,
l'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione
di terreni di particolare pregio naturalistico, nonche' a concedere ai conduttori dei fondi
incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti
comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalita' stabilite da uno specifico
regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai
parchi.
2 ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse
naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di
habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della
biodiversita' all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi
di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilita' e
i relativi lavori urgenti e indifferibili.
2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono
essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n.
42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio e' individuato il biotopo
naturale.
Art. 5
(Aree di rilevante interesse ambientale)
1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli
ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con
DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle
aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).
2. La delimitazione di cui al comma 1 non puo' includere territori di parchi, riserve o
aree di reperimento ed e' effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere
idrogeologico ed ambientale, nonche' di siti di importanza comunitaria o nazionale.
3. Le ARIA, nonche' i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco
naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non
compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo
strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione
dell'ambiente e del paesaggio.
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4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a
pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19
novembre 1991, n. 52.
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, e' approvata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta
dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore
regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro
sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si
intende raggiunta.
6. Alla delimitazione di cui al comma 5 e' allegato un documento tecnico di indirizzo,
che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici
comunali, di cui al comma 3.
7. La variante di cui al comma 3 e' adottata entro sei mesi dalla data di emanazione
del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto
compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali
e degli ambiti di tutela ambientale, gia' previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983,
n. 11.
8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4,
rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli
ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 7.
9. Eventuali limitazioni all'attivita' agricola, previste dalle normative dei piani di cui
al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico
generale.
10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani
particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui
all'articolo 69, comma 1, lettera b).
11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e
sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla
legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la
predisposizione delle varianti previste al comma 3.
12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui
al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.
13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il
finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai comma
11 e 12, e' attribuita priorita' nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge
regionale 20 novembre 1989, n. 28.
14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro
due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si
tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare,
di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.
15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7,
decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa
immediatamente un nuovo termine, che non puo' essere superiore a centoventi giorni,
trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso.
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Art. 6
(Parchi comunali ed intercomunali)
1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque
coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco
comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale
comunale e deve essere costituito da:
a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale
zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;
b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le
analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di
attuazione;
c) il programma finanziario suddiviso per priorita' di intervento e per settori operativi.
4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli
gia' redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati
di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.
5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale e' approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 8.
6. Il parco comunale o intercomunale e' gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai
quali l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per le spese di
gestione nella misura massima del sessanta per cento delle spese ammissibili. A tale
fine i Comuni devono presentare richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla
Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Le modalita' di concessione,
rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa sono stabilite dal
decreto di concessione del contributo.
7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attivita' venatoria resta
disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel
territorio regionale.
Art. 7
(Competenze regionali)
1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non
diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo
VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione
regionale della pianificazione territoriale.
Art. 8
(Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve)
1. E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza
dell'Amministrazione regionale, con la finalita' di esprimere pareri obbligatori nelle
seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione
e l'educazione ambientale delle aree protette.
2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresi' parere su qualsiasi altro argomento
che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti
parco o degli Organi gestori delle riserve.
3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta
dell'Assessore regionale ai parchi, e sono cosi' individuati:
a) l'Assessore regionale ai parchi o suo delegato;
b) il Direttore dell' Azienda dei parchi e delle foreste regionali o suo delegato;
c) il Direttore regionale delle foreste o suo delegato;
d) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato;
e) il Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato;
f) il Direttore del Servizio della caccia e della pesca o suo delegato;
g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia o suo delegato;
h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati
rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel
settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti
soggetti:
1) in scienze geologiche, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste;
2) in botanica, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste;
3) in scienze agrarie, indicato dall' Universita' degli studi di Udine;
4) in scienze forestali, indicato dall'Universita' degli studi di Padova;
5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Universita' degli studi
di Trieste;
6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Universita' degli
studi di Trieste;
7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Universita'
degli studi di Trieste;
8) in veterinaria, indicato dall'Universita' degli studi di Bologna;
9) in scienze biologiche, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste;
10) in economia agraria, indicato dall'Universita' degli studi di Udine;
11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato
dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.
4. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dall'Assessore regionale ai parchi
ovvero, in sua assenza, dal Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali.
5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il
termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta,
l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e
delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario.
7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta
giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.
8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti,
adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta
dell'Assessore regionale ai parchi.
9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di
presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale.
10. Ai medesimi componenti si applicano altresi' le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARCHI E RISERVE
SEZIONE I
Istituzione
Art. 9
(Legge istitutiva)
1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne
definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente
gestore.
2. La legge istitutiva contiene altresi' le norme di salvaguardia vigenti fino
all'approvazione del piano di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al
comma 1.
3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, un Comune, il cui
territorio non sia compreso nel perimetro del parco o della riserva, puo' promuovere
l'inserimento di tutto o parte del proprio territorio nel perimetro del parco o della
riserva, con istanza rivolta alla Giunta regionale ai fini dell'avvio del procedimento
legislativo diretto all'integrazione della legge istitutiva.
SEZIONE II
Strumenti di attuazione
Art. 10
(Accordo di programma)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o
riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province,
delle Comunita' montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per
la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale
dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione
degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area
protetta sul territorio.
2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla
redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro
trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione
propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:
a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di
aggiornamento di quella esistente;
b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione
del parco o riserva e le modalita' di reperimento delle restanti risorse eventualmente
necessarie;
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c) le unita' di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per
l'esplicazione delle attivita' di cui agli articoli 38 e 57;
d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e
sviluppo;
e) le unita' di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa
delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;
f) le modalita' di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.
Art. 11
(Piano di conservazione e sviluppo)
1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede
alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalita' di cui
all'articolo 17.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o
riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo
17.
Art. 12
(Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa
definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:
1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono
conservati nella loro integrita' e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di
ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il
profilo naturalistico;
2) zona RG di tutela generale: nella quale e' perseguito il fine di uno sviluppo sociale
ed economico attraverso attivita' compatibili con la conservazione della natura;
3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;
c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva,
denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel
parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono
per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprieta' pubblica, necessari al
conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al
parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attivita' oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore
del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni
territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione
puo' essere limitata alla sola zona RN.
Art. 13
(Elementi del PCS)
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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1. Il PCS e' costituito da:
a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e
culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la
conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico e culturale che si
prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di
massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi
compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti
del piano;
c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati
necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro
organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la
fruizione;
d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.
Art. 14
(Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione
edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni
determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi
in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza
ed indifferibilita' per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore
dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune
territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica
proprieta', nonche' la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
3. Il PCS ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano
urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici ed i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti
conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di
approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito
al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono
adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede
l'Amministrazione regionale.
Art. 15
(Criteri di redazione dei PCS)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore
regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la
redazione dei PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in
quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei
piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di
tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984,
n. 741.
Art. 16
(Attivita' agricole e silvo-pastorali)
1. Le attivita' agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare
e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2. I PCS, al fine di consentire la continuita' delle attivita' di cui al comma 1, devono
tener conto prioritariamente:
a) per le attivita' agricole:
1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area
protetta per i quali deve essere garantita l'economicita' aziendale;
2) della possibilita' di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attivita' agricole;
3) della possibilita' di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il
ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle
relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;
b) per le attivita' silvo-pastorali:
1) delle zone destinate a pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione
dell'area protetta;
2) della gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative
nazionali e regionali in materia;
3) della possibilita' di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attivita' silvopastorali;
4) della possibilita' di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il
ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle
relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle
procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei
parchi e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 17
(Procedure di formazione del PCS)
1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10,
l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge
istitutiva, alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti
della presente legge. Il PCS e' adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre
sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore
della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono
redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti,
l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche
professionalita', possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.
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4. Nel caso di un parco o di una riserva gia' dotati di piano finanziato ai sensi della
legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per
le finalita' del presente articolo.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno
dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione e di presentare
all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni
interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie
opposizioni.
6. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani
maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali
esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate
e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. In sede di prima
applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al
PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2, l'Organo
gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.
8. Il PCS e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo
parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' depositato presso la segreteria
dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera
visione del pubblico, ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
(Regolamento)
1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attivita'
consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
a) l'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali;
b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
c) le attivita' scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
d) le attivita' sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
e) la circolazione dei veicoli a motore.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua le attivita' che l'Organo gestore puo' disciplinare con apposite
disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
b) stabilisce le attivita' vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e
disciplina le eventuali deroghe ai divieti;
c) disciplina i criteri e le modalita' di corresponsione degli indennizzi di cui
all'articolo 33;
d) individua le attivita', i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso
del nome e dell'emblema del parco o della riserva.
3. In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale,
sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da
inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla
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comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realta' del parco
o riserva.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento e' approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su
proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sentito, limitatamente alle modificazioni
introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo
gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed
approvate con la procedura di cui al comma 4.
SEZIONE III
Gestione del parco
Art. 19
(Ente gestore del parco)
1. La gestione del parco e' affidata ad un apposito ente, di seguito denominato Ente
parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.
2. L'Ente parco persegue le finalita' indicate nella presente legge e svolge le funzioni
tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco.
3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco,
parere vincolante sui seguenti atti:
a) progetti dei piani di assestamento delle proprieta' silvo-pastorali;
b) progetti delle attivita' estrattive di minerali ed inerti;
c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilita'
urbanistica.
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale
sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato
e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo
parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attivita', esclusa la vigilanza,
puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Art. 20
(Organi)
1. Gli organi dell'Ente parco sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) la Consulta.
Art. 21
(Presidente)
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1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il
Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio
direttivo.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un componente del
Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.
Art. 22
(Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo e' composto:
a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nel perimetro
delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree
protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito
dall'Ente parco;
c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla
Regione e scelti secondo i criteri indicati nella legge istitutiva;
d) da rappresentanti, in numero da uno a due, delle categorie economiche relative alle
attivita' maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva.
2. Del Consiglio direttivo fanno altresi' parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il
cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco
assume la gestione, con le modalita' di cui agli articoli 10 e 31. La partecipazione al
Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche
successivamente alla formale costituzione della stessa.
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e
il regolamento del parco.
4. Il Consiglio direttivo delibera:
a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il piano annuale e pluriennale di gestione della fauna;
c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la
divulgazione e l'educazione ambientale;
d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
beni utilizzati dall'Ente parco;
e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) la disciplina delle attivita' individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera a);
g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;
h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della
determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;
i) l' acquisto, l' alienazione e la locazione ultranovennale di beni immobili;
l) la partecipazione a societa' e associazioni;
m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3 e 5.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta
dell'Assessore regionale ai parchi.
6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla
durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva
elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque
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giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il
Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono
essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.
7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla Giunta
regionale, tramite la Azienda dei parchi e delle foreste regionali, entro quindici giorni
dalla data della nomina.
Art. 23
(Collegio dei Revisori dei conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta
dell'Assessore regionale ai parchi, ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con
funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo- contabile sull'Ente parco e in
particolare provvede:
a) alla redazione, prima dell' approvazione dei conti consuntivi e del patrimonio, di
una relazione sulla gestione e sui relativi risultati economici e finanziari;
b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento
finanziario e patrimoniale;
c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla
regolarita' dell'amministrazione, nonche' alla formulazione degli eventuali rilievi e
suggerimenti.
4. I Revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio direttivo delle
quali devono ricevere comunicazione.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la
documentazione delle entrate e delle spese dell'Ente parco.
Art. 24
(Consulta)
1. Presso ogni Ente parco e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e
categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del parco.
2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita'
dell'Ente parco e puo' presentare proposte di iniziative.
3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, sono
disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta.
Art. 25
(Amministrazione del patrimonio e contabilita')
1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.
2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 novembre dell'esercizio
finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo
dell'anno successivo.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' degli enti strumentali della Regione.
Art. 26
(Entrate)
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini
istituzionali:
a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di
specifici progetti;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 13 bis,
comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) gli eventuali redditi patrimoniali;
e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di
privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 39;
h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente.
Art. 27
(Vigilanza e controllo sugli atti)
1. L'Ente parco e' sottoposto, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali,
alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Azienda dei parchi e
delle foreste regionali le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente parco
concernenti:
a) il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il conto consuntivo;
b) i piani annuali e pluriennali di attivita';
c) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 diventano esecutive dopo l'approvazione da
parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le
deliberazioni diventano comunque esecutive.
4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere altresi' trasmesse
alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
5. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali puo' chiedere all'Ente parco, entro
quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi
integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di
effettivo ricevimento degli elementi integrativi.
6. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Ente parco non ottemperi, entro
quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta dell'Azienda dei parchi e delle
foreste regionali.
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7. Entro i termini di cui ai commi 3 e 5 le deliberazioni possono essere annullate per
vizi di legittimita' ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con
deliberazione della Giunta regionale.
8. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni
censurate puo' essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza
assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente parco.
9. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma
dell'atto, in conformita' dei rilievi formulati, quando non contengano altre
modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimita'.
10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che non rientrano nella previsione del
comma 2 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'albo dell'Ente parco
da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione e per la durata di dieci giorni.
Art. 28
(Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale puo' disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche
sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di
assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto
obbligatorio, puo' inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per
l'adozione dell'atto medesimo.
2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale ai parchi, per grave violazione di legge e regolamento,
in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero
per altre gravi irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento.
3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalita' di cui al comma 2,
qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.
4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
ai parchi, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti
i poteri degli organi disciolti.
5. Con il medesimo provvedimento e' stabilito il termine per la ricostituzione degli
organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla
data del relativo scioglimento.
Art. 29
(Direttore)
1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte
le attivita' necessarie alla gestione dell'Ente parco.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo.
3. L’incarico di Direttore e’ conferito, in relazione all’attivita’ da svolgere,
applicando le modalita’ di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico
previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Art. 30
(Personale)
1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente
alle assunzioni di personale.
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2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalita' ed
operativita' in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli
Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della
dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).
3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonche' quelle di vigilanza ai
sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale
con posizione di lavoro parco che, a tale fine, puo' essere assegnato in posizione di
comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c).
4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti
numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31
agosto 1981, n. 53.
5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale della Regione, nonche' le procedure di
contrattazione di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
SEZIONE IV
Gestione delle riserve
Art. 31
(Modalita' di gestione)
1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle
riserve si provvede mediante:
a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalita'
compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39,
40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilita' ad assumere le funzioni
da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette
con caratteristiche similari;
c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Per Organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende:
a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1;
b) l' Ente parco cui e' affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1;
c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del
comma 1.
3. La gestione in particolare comprende:
a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento.
b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna
e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;
c) la redazione dei piani e progetti necessari nonche' la formulazione dei pareri di cui
all'articolo 19.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a:
a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento
delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalita' necessarie;
b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve.
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Art. 32
(Consulta)
1. Presso ogni riserva ovvero piu' riserve limitrofe e' istituita una Consulta dei
rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel
territorio interessato.
2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' della
riserva e puo' presentare proposte di iniziative.
3. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore
regionale ai parchi, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento
della Consulta.
SEZIONE V
Disposizioni comuni per la gestione di parchi e riserve
Art. 33
(Indennizzi e incentivi)
1. L'Organo gestore e' tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprieta' privata in
conseguenza di attivita' gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni
all'esercizio dell'attivita' agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e
divieti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attivita' incentivabili anche
economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale,
mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attivita' possono essere
individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in
relazione alla qualita' del regime vincolistico.
3. Ai Comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un
parco o di una riserva e' attribuita priorita' nella concessione dei finanziamenti regionali,
statali e comunitari per opere ed attivita' comprese entro i confini del parco o della
riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:
a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e
culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo, nonche' di sistemazione di dissesti idrogeologici;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito
delle attivita' agricole e forestali;
e) attivita' culturali e di formazione, aventi le finalita' della presente legge, ivi
compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni
scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
f) agriturismo;
g) attivita' sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale,
nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) attivita' artigianali tradizionali.
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i
confini di un parco, e' attribuita priorita' per la concessione di finanziamenti regionali,
statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
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5. La medesima priorita' e' attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono
realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
6. Al fine di assicurare la priorita' di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e
le Comunita' montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e
del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle
in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di
stanziamento ad esse riservate.
7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene,
assicurando priorita' nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei
Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attivita' di cui ai
commi 3 e 4.
8. L'Organo gestore puo' concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del
nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualita', da utilizzarsi nella
commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonche' di prodotti e servizi
artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di
qualita' disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalita' del parco o
della riserva.
9. L'Organo gestore puo' stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di
cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la
corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali e delle vicinie,
che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia
delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal
competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo
gestore.
Art. 34
(Agevolazioni)
1. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di
prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo
gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo
restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.
Art. 35
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla
legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di
formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle
riserve.
2. La Giunta regionale stipula altresi' convenzioni con Universita', istituti o enti
specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi
previsti dal presente articolo.
Art. 36
(Disciplina della gestione della fauna)
1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa
l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.
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2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
8, e' predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del
patrimonio faunistico.
3. La fauna selvatica non puo' essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del
territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge
394/1991.
4. Fatta salva l'attivita' di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o
della riserva e' vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto
previsto ai commi 5 e 6.
5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, puo'
comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari,
avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorita' ai residenti da almeno
cinque anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni
compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate
sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo.
6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attivita' della
pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia
Giulia, che vi provvede, in conformita' al piano di cui al comma 2, di intesa con
l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non e' richiesta.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo
gestore puo' dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata
alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non
possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della
legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due
chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Art. 37
(Disciplina delle aree contigue)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione
della Giunta medesima, su proposta dell'Organo gestore, successivamente
all'approvazione del PCS ed entro centottanta giorni dall'approvazione stessa, puo'
essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate in via provvisoria ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.
2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale e' approvata la
perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.
3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono
approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro
sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti
di cui al comma 1.
4. All'interno delle aree contigue l'attivita' venatoria e' esercitata dai soci delle riserve
di caccia di diritto il cui territorio e' stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area
protetta, che assicurano la gestione dell'attivita', d'intesa con l'Organo gestore dell'area
protetta.
Art. 38
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(Vigilanza)
1. Al personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco sono
attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme
poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e
delle riserve e dagli strumenti ad essi subordinati.
2. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dal restante
personale del Corpo forestale regionale, dalle guardie e marescialli dipendenti dall'Ente
tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, dagli agenti ittico-venatori delle Amministrazioni
provinciali e dal personale di vigilanza comunale.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Organo gestore promuove l'adozione di
misure di coordinamento delle attivita' di vigilanza nel territorio del parco o della
riserva e delle aree contigue, concordate con le amministrazioni di appartenenza del
personale di cui al comma 2.
Art. 39
(Sanzioni)
1. Ai sensi dell' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 la violazione delle
disposizioni della presente legge che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'
istituzione dei parchi e delle riserve e la violazione delle norme dei regolamenti dei
parchi sono punite con le sanzioni penali previste dall' articolo 30, comma 1, della
medesima legge 394/1991.
2. Fatte salve le altre sanzioni penali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie di cui
al comma 1, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dal
regolamento della riserva, ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del
patrimonio regionale di cui all' articolo 79, comma 1, soggiace alla sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
3. Chiunque violi le disposizioni emanate dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera a), soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
1.000.000.
4. Chiunque violi le norme di cui all'articolo 4, comma 1, soggiace alla sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della
presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o chi, in violazione
delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva,
ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le localita' o le cose protette, e'
tenuto altresi' alla riduzione in pristino secondo modalita' tecniche stabilite dal Direttore
dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle
foreste regionali.
6. Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei
parchi e delle foreste regionali, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di
attivita' in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione
dei lavori o dell'attivita' medesima e ordina la riduzione in pristino.
7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il
termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 e' eseguita d'ufficio e le
spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
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8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in
sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di
minima entita' si applica la sola sanzione di cui al comma 2.
9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o
della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII della legge
regionale 52/1991.
Art. 40
(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono
determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni
amministrative, qualora riguardino le riserve, nonche' la sanzione amministrativa di cui
al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei
parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore
dell'Ente parco, tale competenza e' esercitata, anche per i parchi, dal Direttore
dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le
norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonche' per quanto in essa non
previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.
CAPO III
DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
Art. 41
(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria
con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge
(Allegato 1).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 42
(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)
1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria
con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge
(Allegato 2).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 43
(Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.
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2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 3).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 44
(Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 4).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 45
(Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 5).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 46
(Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 6).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
4. I beni di proprieta' regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1
sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22
dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto
1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione
diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale
12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprieta' dell'ERSA, situati all'interno della
Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con
finanziamenti regionali, sono trasferiti in proprieta’ al patrimonio dell'Amministrazione
regionale.
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Art. 47
(Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente
legge (Allegato 7).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 48
(Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 8).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 49
(Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 9).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 50
(Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 10).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 51
(Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 11).
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 52
(Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via
provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente
legge (Allegato 12).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione
regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento
della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
CAPO IV
ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO
Art. 53
(Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:
a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di
nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo
mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla
Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana
naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla
Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e forestali;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali
designato dalle principali associazioni di categoria;
o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle
principali associazioni di categoria.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori
dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che
provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede
all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.
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Art. 54
(Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)
1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:
a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna
di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWFFondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla
Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana
naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla
Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e forestali;
l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali
designato dalle principali associazioni di categoria;
m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle
principali associazioni di categoria;
m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio
comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori
dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che
provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede
all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.
CAPO V
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO
E PER L'AREA DEL TARVISIANO
Art. 55
(Area protetta del Carso)
1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza
nazionale ed internazionale nel Carso.
2. La Regione promuove altresi', con le procedure di cui all'articolo 10, con le
Province di Gorizia e Trieste, la Comunita' montana del Carso e i Comuni interessati, un
apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli
articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano
urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.
3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree
definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non gia' perimetrate ai sensi degli
086-DDL (telefonia mobile).doc
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuita' territoriale fra le stesse lungo la
fascia di confine.
4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra
gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree
naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando
altresi' conseguenti proposte istitutive.
5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite
ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformita’ a quanto previsto
dall’articolo 31.
6. Nelle aree gia' previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della
presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4,
le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).
7.
( ABROGATO )
8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunita'
montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le
specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione
territoriale.
9. Fino all’approvazione dell’accordo di programma previsto dall’articolo 10, la
gestione delle riserve del Carso e’ affidata alla Direzione regionale dei parchi.
Art. 56
(Area del Tarvisiano)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991,
promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano
comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, MalborghettoValbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di
pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE REGIONALE
Art. 57
(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale)
1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente
legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo
guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del
Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale,
funzionario ispettore forestale.
2. Al personale individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite le funzioni di
tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le posizioni di lavoro guardiaparco, capo guardia-parco e ispettore di parco possono essere attribuite, su domanda e
previo superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a un
mese, al personale del CFR gia' in servizio.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie
modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge
regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 54, approvato con DPGR 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonche' al
regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del
CFR, approvato con DPGR 6 novembre 1990, n. 0558/Pres.
Art. 58
(Organico del ruolo unico regionale)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 57, nonche' in relazione all'esercizio delle piu'
articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo
unico regionale e' aumentato di 68 unita', di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia,
10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.
2.
( ABROGATO )
3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7
maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle
urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle
foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
<< d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di
quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.
CAPO VII
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE
REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
7/1988
Art. 59
( ABROGATO )
Art. 60
( ABROGATO )
Art. 61
( ABROGATO )
Art. 62
(Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale 7/1988)
1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 e' abrogato.
Art. 63
( ABROGATO )
Art. 64
( ABROGATO )
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Art. 65
( ABROGATO )
Art. 66
( ABROGATO )
Art. 67
(Abrogazione del capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988)
1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 e' abrogato.
Art. 68
(Rinvio normativo)
1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126,
concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della
legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento
dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in
quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sara'
diversamente provveduto dalla Regione.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 69
(Salvaguardia)
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo
III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei
relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:
a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non e' consentita l'esecuzione di opere che
provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo
stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di
preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche' finalizzate queste
ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il
perseguimento di attivita' produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria
deliberazione su proposta dell' Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante
entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale
termine, l'opera si intende assentita;
b) non e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino
l'estensione delle aree edificabili, nonche', all'interno di queste, gli indici di
edificabilita', escluse le zone per attrezzature pubbliche;
c) e' vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.
2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e
sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati
ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie
quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta
dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di
preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche' finalizzate queste
ultime alla regimazione delle acque o all' approvvigionamento idrico necessario per il
proseguimento di attivita' produttive in atto.
Art. 70
(Aree di reperimento)
1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui
alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si
considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:
a) Monte Auernig;
b) Alpi Carniche;
c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
d) Laghi di Fusine;
e) Monte Mia;
f) Monte Matajur;
g) Forra del Torrente Cellina;
h) Foresta del Cansiglio;
i) Sorgive di Bars;
l) Fiume Livenza;
m) Magredi del Cellina;
n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
o) Palude Moretto;
p) Risorgive dello Stella;
q) Palude Selvote;
r) Bosco Baredi;
s) Bosco Coda di Manin;
t) Valle Pantani;
u) Isola di S. Andrea;
v) Banco d'Orio;
z) Landa Carsica.
2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 e' perimetrato in
via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le
aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate
alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del
comma 1).
3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui
all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attivita' venatoria e' disciplinata
dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Art. 71
( ABROGATO )
Art. 72
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
(Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)
1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di
assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni
compresi nel parco.
2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento
presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte
con gli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali
entro l'1 marzo di ciascun anno.
4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa
a finanziamento, le modalita' di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e
rendicontazione.
Art. 73
(Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti
erogati ai sensi della legge regionale 11/1983)
1. Gli enti gia' beneficiari di finanziamenti per l'istituzione e la gestione di parchi o
ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come
da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la
documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi,
possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto
mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al
completamento delle iniziative finanziate.
2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione
pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a
contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non
documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla
notifica del suddetto provvedimento.
3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della
spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2,
l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalita' delle
iniziative gia' finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo.
Art. 74
(Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i
benefici della legge regionale 11/1983)
1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della
legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di
mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per
un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni
ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi dalla presente legge i Comuni
medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente
parco o dell'Organo gestore della riserva.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del
contributo gia' concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale,
maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione.
Art. 75
(Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 15/1991)
1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo
1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, e' sostituito dal seguente:
<< Art. 1
1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati
dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato
dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti
a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi,
gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati
altresi' la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.
4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti
nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento.
>>.
2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della
legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno
1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
<< d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacita' di
deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza;
>>.
3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 e' abrogata.
4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
<< 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune
competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i
mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attivita' agro-silvopastorali, economico-produttive ed altre attivita' socialmente utili, nonche' i mezzi
strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune,
contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da
apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle
foreste ed e' tenuto altresi' a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata
all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni
dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.
5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della
legge regionale 39/1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
<< 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta
motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato
ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.
6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della
legge regionale 39/1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
<< 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente
all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi
autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.
7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente
legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive
disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale
15/1991, gia' prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.
8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di
reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai
commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti
dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.
Art. 76
( ABROGATO )
Art. 77
(Abrogazioni)
1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 e' abrogato.
2. L'articolo 22 della legge regionale 52/1991 e' abrogato.
3. All'articolo 137 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 26
della legge regionale 19/1992, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 e' abrogato.
5. La legge regionale 11/1983 e' abrogata.
6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, e' abrogata.
7. L' articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, e' abrogato.
8. L' articolo 38 della legge regionale 24/1996 e' abrogato.
Art. 78
(Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)
1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita
con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e' soppressa con il 31 dicembre 1996.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di
amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge
regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario
liquidatore di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore
regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene
nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non
inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31
dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla
Giunta regionale.
4. Al commissario liquidatore spetta un'indennita' mensile lorda di carica pari a lire
2.508.275.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione
dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del
patrimonio:
a) entro il 31 ottobre 1996:
1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;
2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprieta' dell'Azienda
delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;
3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
4) l' elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con
l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;
b) entro il 31 marzo 1997:
1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;
2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attivita' in corso al 31 dicembre 1996.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore
regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede
all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il
trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione
dell'attivita' di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.
7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione
dell'attivita' di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attivita' finanziarie
all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.
8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attivita' con il personale
del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli
adempimenti del commissario liquidatore.
9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del
personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle
foreste regionali.
9 bis. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per
il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti
del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste.
Art. 79
(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali dei beni immobili e di personale operaio)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore
regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da
attribuire alla disponibilita', alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e
delle foreste regionali a decorrere dal 31 marzo 1997.
1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e
delle foreste regionali provvede alle:
a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi
lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in
economia;
b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione
dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilita'
forestale sulle proprieta' regionali;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla
sicurezza del lavoro.
2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda
dei parchi e delle foreste regionali e' autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.
3. Il personale operaio in servizio al 31 dicembre 1996 presso l'Azienda delle foreste,
assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, come
modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8, con contratto di
diritto privato a tempo indeterminato, e' assegnato, in costanza di rapporto di lavoro, a
decorrere dal 31 marzo 1997, all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla
Direzione regionale delle foreste, che subentrano nei rapporti di lavoro vigenti, secondo
le necessita' operative delle stesse.
4. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali applica al personale operaio in
servizio il trattamento giuridico ed economico e le disposizioni previste dalla legge
regionale 26 febbraio 1990, n. 9. Le competenze e le funzioni che la legge regionale
9/1990 attribuisce alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi ed agli Ispettorati
ripartimentali delle foreste sono esercitate, per il suddetto personale operaio,
dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e dai Servizi dipendenti.
4 bis. Il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e'
autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme
sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per
l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di
competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste
regionali.
4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, il
contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma
dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla
Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' fissato in numero di
20 unita'.
4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle
circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge
regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale.
4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali funge
da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unita' produttive, ed e' autorizzata
ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto
nazionale e degli accordi locali, secondo le modalita' previste dal contratto stesso.
4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, e'
riconosciuta l'indennita' sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini,
nella misura e secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.
Art. 80
(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo
le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione
per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.
Art. 81
(Attuazione della legge 442/1971)
1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.
Art. 82
(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui
all'articolo 82 del DPR 616/1977)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del DPR 24
luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 312/1985,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 431/1985, i parchi e le riserve
regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 ed i territori cui fare riferimento
sono quelli perimetrati, provvisoriamente, dalla legge istitutiva, ovvero quelli
perimetrati in via definitiva dal PCS di cui all'articolo 11.
Art. 83
(Integrazioni alla legge regionale 45/1988)
1. Al titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e all'articolo 1 della
medesima legge regionale 45/1988, come modificati dall'articolo 33 della legge
regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >>
sono inserite le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >>.
2. Alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, come modificata
dall'articolo 33 della legge regionale 10/1991, dopo le parole << Aziende di promozione
turistica >> sono inserite le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali. >>.
3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 45/1988, e' inserito il seguente:
<< Art. 10 bis
(Enti gestori di parchi naturali regionali)
1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennita'
mensile di carica di lire 2.508.275.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo e' dovuto, per la partecipazione alle sedute,
un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.
3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete
un'indennita' annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250. >>.
Art. 84
(Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per
l'attuazione delle finalita' previste dalla presente legge relativamente alla stipula di
accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali,
all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la
concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire
3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e
1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione
con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma
1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di
programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali
regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento
complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire
1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in
termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di
programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali
regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo
stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi
naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei
fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di
approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.
5. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa complessiva di lire
8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200
milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, cosi' ripartita a favore
degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane,
suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire
1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie,
suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno
1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente
gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di
funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo
stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in
ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento
in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione
<< Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le
spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo
stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente
gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento
ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in
termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di
cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione
<< Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le
spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con
lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.
10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci
predetti.
8. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 6, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni
1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la
denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed
intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire
2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e
1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di
lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al
capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli
anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e
del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni
successivi.
12. Per le finalita' previste dall'articolo 56, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 300
milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese
d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la
denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale
particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni
per l'anno 1997.
14. Per le finalita' previste dall'articolo 72, comma 1, e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno
1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29)
con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da
parchi per assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale
11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000
milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per
l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
16. Per le finalita' previste dall'articolo 78, comma 4, e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e
lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4.
Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il
pagamento dell'indennita' di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste
>>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni,
suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e
con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1
ed 1 bis, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di
lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29)
con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni
immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di
competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e
di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400
milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la
denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonche' relativi
oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo
stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in
ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalita' previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione
degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali
protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, e' autorizzata la spesa di lire
774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19961998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29)
con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree
naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di
lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede
mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo
8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato
ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre
1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma,
della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n.
24.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni,
suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per
l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai
seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di
ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di
spesa:
a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti
a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6,
secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle
finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai
commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento
di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.
Nota all’articolo 9
Il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri dd. 8 luglio 2003 è il
seguente:
D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla
esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle
esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto,
in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli
obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai
campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di
applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno
2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine
sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro della salute;
Decreta:
1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di
attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo
termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da
sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa
inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione
ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di
esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente
decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per
esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per
gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate,
sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo
delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle
Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del
presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Definizioni ed unità di misura.
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai
fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Limiti di esposizione e valori di attenzione.
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere
superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori
efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze
all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e
cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2
all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
4. Obiettivi di qualità.
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici,
i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati
all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati
nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente
alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero
attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e
ricreativi.
5. Esposizioni multiple.
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi
contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso
contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto
nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a
impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà
essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella
norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. Aggiornamento delle conoscenze.
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro
procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto,
all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche
prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute
originati dai campi elettromagnetici.
Allegato A
Definizioni
Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 200101, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e
per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana».
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Tabella 1
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Allegato B
Densità di Potenza
D (W/m2)
Limiti di esposizione
0,1 < f
3 MHz
60
0,2
-
3
<f
3000 MHz
20
0,05
1
3
<f
300 GHz
40
0,01
4
Intensità di campo
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Intensità di campo
Densità di Potenza D
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Tabella 2
elettrico E (V/m)
Magnetico H (A/m)
(W/m2)
0,1 MHz < f 300 GHz
6
0,016
0,10 (3 MHz-300
GHz)
Tabella 3
Intensità di campo
elettrico E (V/m)
Intensità di campo
Magnetico H (A/m)
Densità di Potenza
D (W/m2)
6
0,016
0,10 (3 MHz-300
GHz)
Valori di attenzione
Obiettivi di qualità
0,1 MHz < f 300 GHz
Allegato C
Riduzione a conformità
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che
concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3,
comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel
modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il
corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza
della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si
calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in
considerazione nel modo seguente:
Se la somma
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari
segnali Ei vanno pertanto ridotti.
In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il
valore 1.
A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di
riduzione
j
che soddisfa la relazione
da cui
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Se la somma
supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C 0,8 ai fini
di una maggior tutela della popolazione.
Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un
contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:
Posto n + k = p, la (3) può essere scritta:
Ponendo nella (4)
C = 0,8; EnR =
En; EjRR =
EjR
essendo ( il coefficente di riduzione ed EnR e EjRR i nuovi valori, ridotti a conformità,
dei campi elettrici si ottiene:
da cui
Nota all’articolo 11
Il testo della legge regionale n. 64/1986 è il seguente:
LEGGE REGIONALE 31/12/1986, N. 064
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Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di
protezione civile.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e
delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a
livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le
azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti
e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali
regionali, l' incolumita' delle persone e/o dei beni e dell' ambiente rispetto all' insorgere
di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di
grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure
straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso.
La funzione predetta privilegera', nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni
di prevenzione da qualificare:
- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il
rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti:
- livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette
situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti;
- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il
ripristino di situazioni di normalita'.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte
programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione
civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte
dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Art. 2
La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della
Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in
concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti
delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed
organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi
ordinamenti svolgono attivita' di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato
spetta, altresi', assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'
attivita' degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche
di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture
statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque,
concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Art. 3
Le attivita' o azioni di prevenzione, cosi' come qualificate dall' articolo 1, secondo e
terzo comma, comprendono, altresi', l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di
previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio
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di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato
articolo 1, primo comma.
Art. 4
Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le
aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale
gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta
accettabile.
Art. 5
Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l'
approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od
eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree
e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonche' della prestazione in
termini di massima tempestivita' ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all'
atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.
Art. 6
Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all'
approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all' obbligo
solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione
degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.
Art. 7
Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, e',
con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile
ed allo stesso e' riconosciuta la responsabilita' primaria d' intervento all' atto dell'
insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma,
della presente legge ovvero di quelli d' entita' tale da poter essere fronteggiati con
misure ordinarie.
Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresi', allo svolgimento delle
attivita' e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in
particolare:
- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;
- la disponibilita' di una carta a grande scala del proprio territorio con l' indicazione
delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e
protezione;
- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai
possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area piu' vasta, di competenza
di altri enti ed autorita';
- l' organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli
di aree piu' vaste;
- l' organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;
- l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a formare nella popolazione la
consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.
Art. 8
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Allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali di protezione civile
partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle
vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire:
- i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l' aggiornamento dei
piani e programmi regionali d' intervento;
- l' approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonche' assicurare l'
integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali;
- l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a formare nella popolazione la
consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.
Per l' organizzazione e la gestione di servizi ordinari e straordinari di pronto
intervento per la protezione civile, la Regione puo' avvalersi delle strutture delle
Amministrazioni provinciali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
PER LA PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Attribuzioni regionali
in materia di protezione civile
Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato,
oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresi', il potere propositivo per
tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi
dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione,
comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato e' dato, in caso di urgenza
ed in vista di un rischio di emergenza, nonche' nel corso dello stato di emergenza
decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu'
immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi
relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del
precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni
dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi
ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al
Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la
situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui
dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo
stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua
nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione
regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge
regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e
funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.
Per l' esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il
Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato puo' infine disporre,
nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente
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legge, di tutte le strutture dell' Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche
modo funzionali o comunque connessi con le attivita' ed azioni considerate al Titolo I
ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.
L’Amministrazione regionale, nell’ambito della solidarieta' nazionale in caso di
eventi eccezionali causati da calamita', e' autorizzata ad intervenire nell’organizzazione
di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta
di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonche', di concerto con le
Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere
infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamita' e quant’altro risulti
necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.
Gli interventi di cui al quarto comma e le modalita' della loro attuazione sono
deliberati dalla Giunta regionale e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per
la protezione civile.
Art. 10
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e
consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di
attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di
volontariato per le finalita' di cui alla precedente lettera a);
c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni
volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'
intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonche' a
sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'
ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori
addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti,
siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento
delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;
g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai
sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge.
I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del precedente comma possono raggiungere
il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica
soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.
Art. 11
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all'
esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a),
della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge
regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e
terzo comma del precedente articolo 9.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo
4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall'
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articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d'
intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione
civile.
Art. 12
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle
attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento
per la prevenzione di calamita' naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale
8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo
quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Sempre a far tempo dalla data predetta, alle attribuzioni relative allo spegnimento
degli incendi boschivi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede, in luogo dell' Assessore alle foreste, il
Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato, con le modalita'
previste dall' articolo 9, secondo e terzo comma.
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il
Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione
civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all'
assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta
eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82,
sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente
della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Art. 13
Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione
civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l'
Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale
per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al
successivo articolo 24, e dei seguenti organismi:
- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
- Comitato regionale per le emergenze.
Art. 14
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e' organo di consulenza ai fini
della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali,
nonche' per l' elaborazione per le piu' opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo
ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Il Comitato e' composto dall' Assessore delegato per la protezione civile e per le
politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione
civile quale Vicepresidente, nonche' dal dirigente preposto al Servizio tecnico
scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione
civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:
- due esperti nominati da ciascuna delle Universita' degli studi aventi sede nella
regione Friuli - Venezia Giulia;
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- un rappresentante dell' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore,
nonche' studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati
dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.
Il Comitato puo' essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal
suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all' anno,
mentre puo' essere convocato, altresi', in ogni tempo, in via straordinaria dal suo
Presidente, in caso di emergenze particolari.
Per l' esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potra' articolarsi in
gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie
afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche
stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato
in sessione plenaria.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti,
salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di
esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.
Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato si avvale in funzione di
segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni e'
compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato
annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta stessa.
Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di
servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le
riunioni, compete, altresi', il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23
agosto 1982, n. 63.
Art. 15
Il Comitato regionale per le emergenze e' composto dal Presidente della Giunta
regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore
regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti
per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attivita'
ed azioni per l' emergenza, nonche' dai responsabili degli organi statali di protezione
civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque,
concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso
delegato nell' attivita' relativa agli interventi per l' emergenza.
Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Comitato si avvale in funzione di
segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.
CAPO II
Direzione regionale per la protezione civile
Art. 16
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale e' istituita la Direzione
regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di
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coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle
attivita' ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.
Art. 17
La Direzione regionale per la protezione civile si articola nei seguenti Servizi:
1) Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo;
2) Servizio di coordinamento operativo;
3) Servizio amministrativo - contabile.
Per compiti di ricerca, studio e consultivi, la Direzione regionale puo' avvalersi, in
aggiunta alle unita' di base, di personale con qualifica funzionale di dirigente, in numero
non superiore a tre, caratterizzato da specifica qualificazione professionale e
competenze interdisciplinari, cui spetta, per il periodo di durata dell' incarico, l'
indennita' di cui all' articolo 21, V comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo:
- svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il
coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all' individuazione delle fonti
di rischio e di vulnerabilita', anche mediante la redazione di mappe di rischio da
realizzarsi entro due anni; all' ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed
interventi di emergenza; all' ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico,
economico e sociale, a seguito di catastrofe;
- cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di
prevenzione e dei progetti generali e particolari d' intervento sulle fonti manifeste di
rischio e vulnerabilita';
- collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla
gestione delle emergenze;
- indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito
provinciale, comunale e consorziale;
- cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il
rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazione rilevanti a tali fini;
- cura la programmazione dell' attivita' educativa e formativa nel settore delle
prevenzioni;
- svolge compiti di controllo: sull' attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di
intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto
delle norme regionali in materia di sicurezza;
- costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza,
quando per l' urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l' aspetto della
sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;
- cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di
catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala,
una stima costi/benefici e formula il relativo parere;
- propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico, specifiche normative tecniche
finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
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naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione
della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa.
Art. 19
Il Servizio di coordinamento operativo:
- provvede all' attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti
essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione
dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub - regionali; la predisposizione
dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l'
impiego d' emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l' approntamento delle
risorse umane, materiali ed organizzative per l' impiego in operazioni di emergenza; l'
organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il
coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di
prevenzione che di emergenza.
Il Servizio e', altresi', il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di
emergenza; in tale qualita' - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o
dell' Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di
protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l' impiego delle risorse
umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle
associazioni volontaristiche, nonche' dei volontari singoli e professionali, la cui
collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all' interno ed,
eventualmente, all' esterno dell' ambito regionale.
Art. 20
Il Servizio amministrativo - contabile:
- cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla
competenza della Direzione regionale, nonche' di quelli connessi alle disponibilita' del
Fondo regionale, si cui al successivo Titolo III, articolo 33.
Art. 21
In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione
regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre
Direzioni.
Gli Uffici regionali decentrati di cui al precedente comma svolgono attribuzioni
istituzionali relative a tutti i tre livelli, secondo le norme che saranno emanate con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa;
con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi Uffici con
la Direzione regionale per la protezione civile, anche prevedendo l' eventuale
potenziamento della disponibilita' di personale.
Art. 22
( ABROGATO )
Art. 23
Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il
numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato,
per la qualifica di dirigente, di quattro unita'.
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- 353 -
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
La dotazione organica prevista dall' articolo 13, primo comma, della legge regionale
14 dicembre 1984, n. 50, cosi' come modificata dall' articolo 26, secondo comma, della
legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all'
articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' elevata di una unita'.
Il limite di quattro unita' previsto dall' articolo 24, ultimo comma, della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53, cosi' come sostituito dall' articolo 26, III comma, della
legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unita'.
Per le esigenze qui prospettate, l' Amministrazione regionale puo' avvalersi anche di
personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti
pubblici; per il personale in posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo
previsti dall' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 24
La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai piu' complessi
problemi di carattere tecnico e scientifico, puo' avvalersi, mediante stipula di apposite
convenzioni:
a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attivita' di protezione
civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie
aventi sede nella regione;
b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che
internazionali;
d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d'
informazione;
e) di associazioni di volontariato.
Art. 25
Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di
ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a
specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonche' allo
svolgimento delle attivita' di preparazione ed aggiornamento professionale.
Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di
comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del
precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attivita' di informazione ed
educazione civica della collettivita' regionale.
Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con le associazioni di
volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze
professionali e capacita' tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attivita' di
protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.
Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di
assicurare la pronta disponibilita' di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e
personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della
struttura di protezione civile.
Art. 26
Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei
gruppi di ricerca di cui all' articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
protezione civile puo' utilizzare un << nucleo di ricerca >> composto da esperti esterni
da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente
articolo 17.
Art. 27
Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale
su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.
Art. 28
E' istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa
regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio
regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione
con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione
civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario
responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa e' assunta dal Presidente della
Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresi' da sede
unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle
statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far
parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa,
disposizioni per la disciplina dell' attivita' della struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata puo' essere collegata con un Centro regionale per le
comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede
RAI in regione.
CAPO III
Formazioni volontarie
Art. 29
La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarieta'
sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei
cittadini all' attivita' di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma
formazione, l' impegno e lo sviluppo.
L' attivita' di volontariato ai fini della presente legge, e' gratuita e si svolge in forma
di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.
Art. 30
1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell’elenco regionale delle
organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che
svolgono attivita’ di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e
specialita’, nonche’ per livello di operativita’ territoriale.
Art. 31
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove
lo svolgimento di attivita' formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e
provvede altresi' a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per
accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui
al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attivita' istituzionali curando un costante aggiornamento ed
addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attivita' svolta e sulla consistenza e stato
di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
Le modalita' relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l'
Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi
derivanti dall' iscrizione, nonche' le forme di partecipazione alle attivita' di protezione
civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione
della presente legge.
Art. 32
I Comuni, singoli e associati, le Comunita' montane, le Province, sulla base delle
previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a
stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato
per lo svolgimento di attivita' dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o
al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma
di attivita'.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attivita' svolte.
CAPO III BIS
Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi
calamitosi
Art. 32 bis
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore di
privati e imprese i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o
danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 9, secondo comma, da parte del Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello
stesso Assessore, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai Comuni,
esclusivamente per i danni subiti dal proprio patrimonio edilizio, in conseguenza degli
eventi calamitosi di cui allo stesso comma 1.
2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente
danneggiati, per i quali non vi siano possibilita' di ripristino.
3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale
entita', gravita' ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione
di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano
predisporre specifici strumenti normativi di intervento.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di
normali condizioni di vita, nonche' a favorire l'immediata ripresa delle attivita'
produttive.
Art. 32 ter
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente
della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede
con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, a delimitare i Comuni
colpiti da ciascun evento calamitoso.
2. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 bis i Comuni, i soggetti privati e le
imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonche' gli esercenti le
professioni e le attivita' artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui
al medesimo articolo 32 bis danni ai beni di loro proprieta' nei Comuni individuati ai
sensi del presente articolo.
3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati,
in proprieta' dei privati e delle imprese alla data dell'evento calamitoso. I beni mobili per
i quali si puo' procedere all'erogazione dei contributi a favore dei privati sono solo quelli
essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili
essenziali per la vita e' definita con il regolamento previsto dall'articolo 32 sexies.
4. Qualora i beni appartengano in comproprieta' a piu' titolari, i contributi sono
concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il
comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione
regionale da ogni responsabilita' nei confronti dei comproprietari non istanti.
Art. 32 quater
1. I contributi vengono concessi ai privati e ai Comuni danneggiati dagli eventi
calamitosi secondo i seguenti criteri di priorita', in relazione alle risorse effettivamente
disponibili:
a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati
completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino;
b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati
danneggiati;
c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;
d) beni immobili costituenti il patrimonio edilizio di proprieta' dei Comuni delimitati;
e) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;
f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.
2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale
nelle misure di seguito indicate:
a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo e per i beni immobili dei Comuni,
indicati al comma 1 bis dell' articolo 32 bis che siano andati distrutti o per i quali non vi
siano possibilita' di ripristino, il contributo e' pari alla spesa necessaria per la
ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un
alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella
dell'unita' immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite
massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti
massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata, come determinati in conformita' alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati e per i beni immobili
danneggiati costituenti il patrimonio edilizio dei Comuni, nonche' per i beni immobili
destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, e' assegnato un contributo fino al
75 per cento del valore dei danni accertati con le modalita' previste dal regolamento di
cui all'articolo 32 sexies;
c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo e'
erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le
modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies.
3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai Comuni danneggiati
sono definite con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su conforme
deliberazione della Giunta regionale.
4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai Comuni
territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente Capo.
5. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come
modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, trasferisce ai
Comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati.
6. Comuni provvederanno a trasmettere al gestore del Fondo regionale per la
protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande
presentate, nonche' a riaccreditare al Fondo stesso le eventuali risorse residue.
7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti
dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 32 sexies.
Art. 32 quinquies
1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonche' agli esercenti
le professioni e attivita' artistiche, aventi sede operativa nei Comuni delimitati, vengono
riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a medio
termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attivita'.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti criteri di priorita',
in relazione alle risorse effettivamente disponibili:
a) beni immobili, beni mobili, escluse le scorte di cui al punto b), beni mobili
registrati, impianti e macchinari;
b) scorte e materiali di produzione, con esclusione dei prodotti finiti.
3. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come
modificato dall'articolo 25 della legge regionale 9/1999, puo' avvalersi di Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia SpA per l'erogazione delle risorse stanziate ai sensi del comma
1, quali contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a
rimborso decennale, per assicurare le disponibilita' necessarie a ridurre gli oneri per
interessi dei finanziamenti attivati dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 1.
4. Nel rispetto del disposto del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, i prestiti agevolabili con l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie
previste dal comma 3 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie
convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi.
5. La Giunta regionale definisce, con apposite direttive, l'entita' delle agevolazioni di
cui al comma 1, le procedure e le modalita' per la concessione delle agevolazioni stesse.
6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile
provvedono a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposita
convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. Detta
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
convenzione regolera' le modalita' di attualizzazione dei fondi di agevolazione, le
procedure di gestione e di rendicontazione degli stessi, nonche' l'entita' delle
competenze per il servizio delegato.
7. Gli interventi agevolativi con le modalita' previste dal presente articolo si
applicano anche in favore delle imprese beneficiarie delle provvidenze previste dal
comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro i limiti percentuali e di tasso
stabiliti dal medesimo decreto legge.
Art. 32 sexies
1. Qualora i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ristorati
con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici o di altri Enti pubblici, la
corresponsione dei contributi previsti dalle disposizioni del presente Capo ha luogo solo
fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi di cui
al presente Capo saranno emanate con apposito regolamento, adottato dal Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e registrato dalla
Corte dei Conti.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo,
l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale,
provvedera' ad individuare le risorse disponibili all'interno del Fondo regionale per la
protezione civile.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, e'
costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.
Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:
- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio
dell' Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnera' per interventi urgenti di protezione civile da
utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.
Il Fondo regionale per la protezione civile e' amministrato - fermo quanto disposto ai
successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo
stesso delegato.
3 bis. Il Presidente della Regione o l’Assessore dallo stesso delegato e’ autorizzato,
nell’ambito dell’amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire
parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i
limiti e le modalita’ da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire
forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema
regionale integrato di protezione civile.
I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma, 11, I comma, e 12, I
comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati
previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta
regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore
regionale per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa.
Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la
protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea
documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i
beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della
documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una
dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione
prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facolta' di
chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal
Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunita' montane, i
Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario
regionale, le Universita' e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o
provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che
l'attivita' per la quale il finanziamento e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle
disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente
poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile puo' disporre controlli ispettivi
e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di
lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale
per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative
ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico
della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a
mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la
protezione civile che ha concesso il finanziamento.
Art. 34
Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16
della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione
civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del
Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in
termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni
per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988)
mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di
previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988)
mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
pluriennale per gli anni 1986-1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165;
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167;
- 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183;
- lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo
6187;
- lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo
8301.
Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresi', iscritto lo stanziamento, in termini di
cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede:
- per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del precitato
stato di previsione;
- per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo
1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il
precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il
Consiglio regionale dell' attivita' svolta dall' Amministrazione regionale in materia di
protezione civile.
Art. 36
Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale
per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua
entrata in vigore.
Il testo della legge n. 225/1992 è il seguente:
L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
1. Servizio nazionale della protezione civile.
(abrogato)
2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
3. Attività e compiti di protezione civile.
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria
ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle
zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche
sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle
popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli
organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le
necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del
territorio.
4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
(abrogato)
5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in
stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si
procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al
comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì
ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli
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IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 86
<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione
delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché
vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(
6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti
ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra
istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di
protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di
volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1
nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con
informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al
Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di
segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla
prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per
la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con
la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le
norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400 (1/a).
7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.
(abrogato)
8. Consiglio nazionale della protezione civile.
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali
della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di
massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di
soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
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vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il
funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni
caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o
loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato
9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è
organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le
attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle
esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati
forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti
dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi
conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla
presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che
la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori
del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità
organizzative e di funzionamento della Commissione.
10. Comitato operativo della protezione civile.
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di
emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti
interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie
delle zone interessate dalla emergenza.
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3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del
Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi
Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione
da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del
Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di
protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o
amministrazioni
11. Strutture operative nazionali del Servizio.
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della
protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di
geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le
strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione
civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza
per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle
strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate
secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi
vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per
l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali
alle esigenze di protezione civile (1/a).
12. Competenze delle regioni.
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1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da
calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano
all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo
3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto
dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione
civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di
previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui
al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici
ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione
civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della
legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso
di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (1/a).
13. Competenze delle province.
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del
Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti
relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e
prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione,
predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne
cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e
la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del
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Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2
dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il
prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni
tenuti al concorso.
15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in
materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione
civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di
organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce,
nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di
protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza
nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta
regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al
prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente
dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta,
rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel
territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle
riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di
impedimento, un suo rappresentante.
17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie
finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di
gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del
presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.
18. Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei
cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di
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previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato
civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di
cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le
forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione
civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il
potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni
all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di
volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a
modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
19. Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione
civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche
di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative
che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da
effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la
protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle
rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per
la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari
di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di
accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le
norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di
somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non
estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all'esercizio seguente.
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<<Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile>>
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e
amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile
co