L`applicazione della Tarsu alle aree scoperte La disciplina delle

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L`applicazione della Tarsu alle aree scoperte La disciplina delle
¾ L’applicazione della Tarsu alle aree scoperte
La disciplina delle aree scoperte è stata sottoposta nel tempo a molteplici modifiche che, peraltro,
per effetto di ripetuti differimenti, non sono mai divenute efficaci.
In primo luogo bisogna operare una distinzione importante tra le aree scoperte operative e le aree
scoperte accessorie o pertinenziali. Tale distinzione era stata introdotta originariamente dal D.P.R.
n. 915/1982, che per la prima volta aveva previsto l’applicazione della tassa rifiuti anche ad aree
scoperte operative, escludendo le aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di locali già
tassati.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 507/1993, sono state apportate rilevanti innovazioni riguardo
alla tassazione delle aree scoperte. L’art. 66, comma 1, del decreto citato stabiliva, infatti, che le
aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ossia le aree scoperte operative, dovevano essere computate
per la metà, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevedeva che le aree scoperte accessorie o
pertinenziali di locali ed aree tassabili dovevano essere computate nel limite del 25%. Tale
disposizione però non è mai stata applicata.
In seguito, con l’art. 3, comma 68, lett. c), della legge n. 549/1995, sono state introdotte nuove
significative variazioni alle disposizioni relative alle aree scoperte. Dopo altri interventi legislativi è
intervenuto il D. L. 29 settembre1997, n. 328, convertito dalla legge 29.11.1997, n. 410, che ha
abrogato la disciplina dell’art. 3, comma 68, lett. f), della legge n. 549/95, ed è stata confermata
l’imponibilità delle superfici scoperte operative e la non tassabilità delle aree scoperte accessorie e
pertinenziali a locali tassabili.
Infine l’art. 1, comma 3, del D. L. n. 8 del 26 gennaio 1999, convertito dalla legge 25 marzo 1999,
n. 75, ha esteso anche agli anni successivi l’applicazione di tale regime, ossia della tassabilità
integrale delle superfici scoperte operative e l’esonero delle aree scoperte accessorie e pertinenziali
a locali tassabili. Non è stata invece esclusa a regime, la tassabilità delle aree scoperte accessorie e
pertinenziali ad altre aree scoperte operative, che, pertanto, devono ritenersi tassabili.
Le aree a verde, invece, in quanto destinate ad ornamento, sono escluse dalla tassazione in
quanto chiaramente qualificabili come pertinenza o accessorio o di civili abitazioni o di altri locali.
Allo stesso modo devono ritenersi intassabili le superfici che non sono suscettibili di produrre rifiuti
a norma dell’art. 62, comma 2 del D. Lgs. n. 507/1993. Un diverso trattamento è stato riservato
alle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di altre aree scoperte operative, che sono tassabili,
mentre le stesse aree, se costituiscono pertinenza o accessorio di un locale coperto già tassato,
non sono gravate dal tributo.
Un caso particolare e molto controverso è quello della tassazione della superficie dei balconi di un
albergo.
L’art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, che disciplina la TARSU dispone che “la tassa è
dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad
esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a
verde..” Nel caso di specie, pur non trattandosi di aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni, ma
di aree scoperte pertinenziali di locali assoggettati a tributo, quali sono le superfici dell’albergo, si
deve comunque escludere la loro tassabilità. Infatti, alla luce delle norme sopra descritte può
desumersi che, pur avendo subito nel tempo numerose modifiche, la disciplina che regola la
tassazione delle superfici scoperte è rimasta sostanzialmente quella applicata prima
dell’introduzione del D. Lgs. n. 507/1993, per cui le superfici scoperte accessorie e pertinenziali di
locali tassabili, quali balconi, garage gratuiti per i clienti non sono tassabili