Droni e FPV – Posizione rispetto alla sicurezza e alla

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Droni e FPV – Posizione rispetto alla sicurezza e alla
 Mitteilung des Verbandes
Communications de la Fédération
Comunicazione della Federazione
Droni e FPV – Posizione rispetto alla sicurezza e alla protezione dati nell’aeromodellismo con uso di mezzi tecnici e ottici per la guida dei modelli stato Giugno 2011 Riguardo alla salvaguardia della sicurezza generale nell’aeromodellismo quando sono utilizzati mezzi tecnici per realizzare voli in FPV (First Person View), detti anche UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), e i relativi problemi di protezione dei dati personali, la Federazione Svizzera di Aeromodellismo FSAM e l’Aero Club Svizzero AeCs difendono la seguente posizione: Nell’uso delle attuali e future possibilità tecniche dell’aeromodellismo, i requisiti legali hanno la massima priorità. Tutti gli aeromodellisti appartenenti alla federazione contribuiscono al consenso verso l’aeromodellismo e alla sicurezza dello spazio aereo con il loro comportamento e con il loro modo di intendere la sicurezza rispetto alla collettività, e soprattutto rispetto all’aviazione con persone a bordo, con il fine di evitare danni a persone e cose. Gli aeromodellisti non organizzati devono essere motivati a mantenere un alto standard di sicurezza e a evitare situazioni pericolose attraverso l’esempio e il trasferimento d’informazioni. L’UFAC1 ha pubblicato sul suo sito le seguenti linee guida per l’aeromodellismo, basate sulla OACS (Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili del novembre 1994, stato 1. April 2011, 748.941, http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it): 1. L'utilizzo di droni e aeromodelli è consentito senza autorizzazione a condizione che il "pilota" mantenga costantemente un contatto visivo con l'apparecchio. 2. L'impiego di tecnologie accessorie che ampliano il naturale campo visivo, come binocoli o video occhiali, necessita l'autorizzazione dell'UFAC. 3. All'interno del campo visivo del "pilota" l'utilizzo di video occhiali e simili è consentito a condizione che un secondo "operatore" sorvegli le operazioni di volo e in caso di necessità possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell'apparecchio. 4. Il volo automatizzato (esercizio autonomo) all'interno del campo visivo del "pilota" è concesso a condizione che quest'ultimo possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell'apparecchio. 5. Le videoriprese aeree sono autorizzate in osservanza delle prescrizioni vigenti a protezione delle opere militari. Tale tutela si estende inoltre al rispetto della sfera privata, nonché a quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati. 6. Chi utilizza un drone o un aeromodello di peso superiore a 500 grammi deve avere una copertura assicurativa pari ad almeno un milione di franchi. 7. In prossimità di un aerodromo vigono restrizioni di volo per droni e aeromodelli. È proibito ad esempio l'utilizzo di tali apparecchi volanti a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo. 1
Peter Krüger, lic. iur., Ufficio Federale dell’Aviazione CIvile UFAC Mitteilung des Verbandes
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8. Cantoni e Comuni possono emanare ulteriori restrizioni per l'utilizzo di aeromobili senza occupanti. Nell’importazione di dispositivi tecnici corrispondenti dall’estero si deve osservare che l’impiego di apparecchi o di modifiche per aumentare il raggio d’azione del radiocomando che risultino in un’emissione di onde radio con potenza superiore ai 100mW costituisce una trasgressione della legge sulle telecomunicazioni. La FSAM si aspetta dai suoi membri che, quando siano testimoni di trasgressioni alla OACS da parte di aeromodellisti non organizzati, intervengano per spiegare e per assicurare la sicurezza, in particolare evitando danni dell’aeromodellismo organizzato. Le trasgressioni gravi che mettono in pericolo la sicurezza di terzi, edifici o aeromobili, possono essere segnalate al presidente regionale o direttamente al responsabile della sottosezione sicurezza della FSAM. Per quanto riguarda i voli FPV in territorio alpino si deve in particolare osservare che: •
non si voli in corridoi aerei ufficiali •
le missioni di elicotteri di soccorso possono accadere senza preavviso •
gli elicotteri di soccorso possono essere in volo in particolari regioni con una cosiddetta “long‐line”: gli operatori di salvataggio sono trasportati fino a 150 m sotto l’elicottero con un cavo difficile da vedere •
non sia superata l’altezza massima sul livello del suolo nelle CTR gli alianti pilotati sono silenziosi e possono apparire all’improvviso i voli di aeromodelli nelle vicinanze di basi REGA richiedono un’attenzione supplementare •
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I video „Fly by“ e „Proximity“ sono spettacolari da vedere ma hanno un’elevata pericolosità. Per poter eseguire con una certa sicurezza voli di questo tipo è necessario un addestramento estremamente intenso. Le aberrazioni ottiche alla periferia dell’obiettivo possono rendere difficile valutare la quota o la distanza, Se si volo a bassa quota si possono mettere in pericolo persone e oggetti che appaiono all’improvviso. Anche un pilota d’elicottero esperto non è sempre in condizione di riconoscere con sicurezza, anche da breve distanza, linee di alta tensione o cavi di funicolari. Se un modello FPV urta uno di questi cavi viene distrutto e i frantumi possono ferire persone o provocare altri danni (ad esempio incendi causati da cortocircuito degli accumulatori). Nei voli con videocamere a bordo e quando si salvano le immagini si deve tener presente la Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). Secondo l’articolo 80 della ONA (Ordinanza sulla Navigazione Aerea) la presa di vedute aeree e la loro diffusione sono autorizzate sotto riserva della legislazione concernente la protezione delle opere militari. La pubblicazione di foto e video su cui siano riconoscibili installazioni militari è in linea di principio proibita. Nella Legge Federale sulla protezione dei Dati (LPD) stabilisce in modo inequivocabile come si debbano trattare foto o video su cui siano rappresentate o siano riconoscibili persone. Nell’articolo 2, capoverso 2a è chiaramente stabilito che questo articolo NON è applicabile se le foto o i video sono utilizzate esclusivamente a scopo privato e NON vengono pubblicate. In linea di principio è applicabile a tutte le riprese aeree la LPD, articolo 4 capoverso 5, che indica che l’acquisizione di dati personali, e in particolare il loro scopo, devono essere riconoscibili per la persona interessata. Mitteilung des Verbandes
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I dati personali particolarmente degni di protezione sono definiti nella LPD articolo 3, capoverso c: 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
2. la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza,
3. le misure d’assistenza sociale,
4. i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali.
Oltre alla sfera intima, anche la sfera privata è protetta. La sfera privata comprende il campo non pubblico in cui una persona gode del suo diritto al libero sviluppo della personalità, indisturbata da influssi esterni. Il Diritto alla sfera privata è uno dei Diritti dell’Uomo ed è ancorato in tutte le democrazie moderne. La sfera privata è regolata nella Costituzione Federale, articolo 13: 1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua
abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via
posta e telecomunicazioni.
2. Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati
personali.
Il concetto di abitazione viene esteso all’intero terreno su cui sorge l’abitazione se esiste una limitazione visiva o di accesso al terreno. Non è consentito fare riprese fotografiche o video nel giardino del vicino senza previa informazione e consenso dell’interessato se su tali riprese sono riconoscibili persone o se possono esserne dedotti dati secondo la LPD articolo 3, capoverso 3. L’utilizzo di dati che cadono sotto questa definizione è regolato nella LPD articolo 4, capoverso 5: “Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona
interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita
informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di
profili della personalità, il consenso deve essere anche esplicito”
Il diritto della personalità riposa sul pensiero, che a ogni personalità compete un valore protetto dalla legge. La protezione e il diritto rappresentano un diritto assoluto nei confronti di altri. La protezione di questo diritto non può essere garantita solo dal diritto civile. Piuttosto, si tratta di un compito dell’intero ordinamento legislativo. Disposizioni sulla protezione della personalità so trovano nella Costituzione Federale Svizzera (articolo 10, capoverso 2) , nel codice penale (articolo 179quater), nel diritto civile, ossia nel Codice Civile Svizzero (CS) da un lato e nella legge sulla protezione dei dati (LPD). Ulteriori disposizioni si trovano nella legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) 2. Secondo l’articolo 28 CS non è necessaria una colpa perché sussista una lesione alla personalità. Questo segue dal carattere del diritto alla personalità come diritto assoluto. Per la posizione generale della FSAM sul tema droni e UAV si rimanda al documento “Posizione dell' AeCS e della FSAM riguardo la definizione die UAV e degli aeromodelli” del dicembre 2008. Questo documento può essere scaricato dal sito web della Federazione Svizzera di Aeromodellismo www.modellflug.ch. 2
http://www.altenburger.ch „Das Recht am eigenen Bild“