Pag. 42 - Camera di Commercio Arezzo
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SOMMARIO . Viale Giotto, 4 52100 AREZZO CALENDARIO GIUGNO 2009 DI INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE........ Pag. 2 COMMERCIO ESTERO……………………....….. Pag. 4 - Presidente Giovanni Tricca Segretario Generale Giuseppe Salvini Proteggere i marchi nell’UE sarà più semplice e meno costoso: riduzione del 40% sulle tasse di registrazione On Line il rapporto 2009 sullo stato dell’economia Regolamento 312/2009 Commissione UE: Integrazioni e modifiche al codice doganale comunitario Ente Certificato UNI EN ISO 9001:00 Cert.SQ041612 - 7 REGIME ATA ………………….......................…......….. Pag. - Operazioni di temporanea importazione con Carnet ATA in Iran CERTIFICAZIONI…………………..................…....….. Pag. - Algeria: richiesto il certificato di conformità delle merci alle norme algerine per le importazioni - FINANZA AGEVOLATA: …………………..Pag. - REGIONE TOSCANA: Uno Sportello e una newletter gratuiti per i finanziamenti Bandi Aperti: I finanziamenti nazionali e internazionali all'export ed agli investimenti Fondi strutturali - aggiornamenti Informazioni Tel. 0575-303806 Fax: 0575/303806 Coordinamento: Isabella Bietolini - CAMERALE Abbonamento gratuito CAMERA DI COMMERCIO INFORMA 5-6 Maggio-Giugno 2009 anno IX Hanno collaborato a questo numero: www.ar.camcom.it con il patrocinio di 9 - - SCHEDE EXPORT:…………………………………..… Pag. 16 documenti e formalità per esportare in BRASILE - BANCAETRURIA…………….……………..…. . Pag. 19 Svincolo della merce: Assicurarsi la disponibilità Dei documenti all’arrivo della nave Redazione: Carla Fabbrini CIRCOLARE INFORMATIVA 7 NORMATIVA DOGANALE..……………… Pag. - 21 DOGANE TRASPORTI ACCISE IVA CONTRATTUALISTICA INT.LE………....Pag. 27 DALL’ITALIA, DALL’EUROPA E DAL MONDO: NORMATIVA – GIURISPRUDENZA- SENTENZE - - INIZIATIVE PROMOZIONALI - Fiere, mostre, workshop, seminari convegni, missioni economiche…….……. Pag. 39 - OPPORTUNITÀ COMMERCIALI ….....Pag. 42 ICE - SPORTELLO SPRINTOSCANA –MINCOMES Camere di Commercio Italiane all'estero - LAVORO DOMANDA/OFFERTA Per informazioni : Segreteria organizzativa Seminari SPORTELLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE GLOBUS -SPRINTOSCANA Camera di Commercio di AREZZO Viale Giotto, 4 - 52100 Arezzo Tel .0575303806 Fax 0575-300953 E-mail [email protected] I REGIMI SPECIALI DEL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO 23 giugno 2009 - SALA CONFERENZE CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO DALLE ORE 9,45 ALLE ORE 13,30 A pochi mesi dall’aggiornamento del codice doganale comunitario è finalmente possibile fare un bilancio sul nuovo assetto doganale dell’Unione europea voluto dal Parlamento europeo e dal Consiglio che, congiuntamente, hanno lavorato allo scopo di rendere concreta l’applicazione delle misure tariffarie e di altre misure vigenti in ambito comunitario anche alle transazioni con Stati o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Il nuovo strumento giuridico ha semplificato e specificato i regimi speciali definendo i criteri di accertamento del momento in cui sorge l’obbligazione doganale che il codice del 1992 aveva lasciato nell’ombra. Programma La riformulazione dei regimi doganali ad opera del NCDC Transito: Transito esterno ed interno, Transito comunitario Deposito: Custodia temporanea, Deposito doganale, Zone franche Uso particolare: Ammissione temporanea, uso finale Perfezionamento attivo e perfezionamento passivo Conclusioni Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 2 La partecipazione è gratuita, La Camera di Commercio, certificata EISO9001/2000, rilascerà ai partecipanti preventivamente registrati un "attestato di frequenza" che sarà consegnato al termine dell'incontro. Gli interessati devono confermare la loro partecipazione, via fax (0575300953), oppure tramite e-mail ([email protected] utilizzando l’allegata scheda di adesione : Segreteria Organizzativa: Carla Fabbrini Tel. 0575/303806- fax 0575/300953- 303806 [email protected] SCHEDA DI ADESIONE I REGIMI SPECIALI DEL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO Martedì 23 GIUGNO 2009 dalle ore 9,45 alle ore 13,30 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Viale Giotto, 4- AREZZO COGNOME E NOME ___________________________________________________________________________ Denominazione azienda e sua ragione sociale _____________________________________ Indirizzo:___________________________________________________________________ Località ______________________________________________________Prov:_________ Tel.______________________________ fax_____________________________ E-mail____________________________________________________________________ Tutela della privacy Informativa e consenso ai sensi della D.Lgs.196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il/La sottoscritto/a,__________________________ ____________________________ nel trasmettere i propri dati allo Sportello Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Arezzo, acconsente al loro trattamento da parte dell’Azienda medesima. Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall'art. 13 della predetta legge Data ____________________ Timbro e firma_______________________ Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 3 COMMERCIO ESTERO Proteggere i marchi nell’UE sarà più semplice e meno costoso: riduzione del 40% sulle tasse di registrazione La Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre ulteriormente le tasse dovute all’agenzia comunitaria responsabile della concessione dei diritti di marchio nell’UE (UAMI – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad Alicante, Spagna) e di semplificare la procedura di registrazione. Questa misura, che segue un’iniziale riduzione decisa nel 2005 (IP/05/1289) renderà molto più conveniente e più semplice ottenere la protezione dei marchi per le imprese che operano nel mercato unico europeo, che risparmieranno circa 60 milioni di euro l’anno. Questa misura entrerà in vigore il 1° maggio 2009 Charlie McCreevy, Commissario per il mercato interno e i servizi, ha dichiarato: “È una buona notizia per le imprese europee. La diminuzione consistente delle tasse e la semplificazione della procedura rendono molto più conveniente e facile ottenere la protezione dei marchi in tutta l’UE, con conseguente incentivo allo spirito imprenditoriale e al commercio, essenziale in tempi di crisi economica. Questi miglioramenti andranno a vantaggio in particolare delle piccole e medie imprese, per le quali i costi e la procedura per ottenere questa protezione rappresentano spesso un grande onere.” Il presidente dell’UAMI, Wubbo de Boer, ha dichiarato: “Per una piccola impresa, proteggere il proprio marchio a livello comunitario significa tutelare il diritto dei propri beni e servizi di accedere gratuitamente, in futuro, al mercato unico europeo. Per le imprese più grandi si tratta di uno strumento essenziale per operare sui mercati internazionali.” La riduzione delle tasse e la semplificazione della procedura consistono essenzialmente nell'azzerare la tassa di registrazione per i marchi comunitari, perciò le imprese pagheranno unicamente una tassa per il deposito della domanda e non più una tassa separata per la registrazione; di conseguenza, il tempo necessario per la registrazione di un marchio comunitario risulterà notevolmente ridotto. Questo significa in pratica che, in futuro, le imprese non dovranno più versare 1 750 euro per il deposito della domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo una tassa di deposito della domanda di 1 050 euro. La riduzione sarà ancora maggiore per le imprese che inoltreranno la domanda via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900 euro anziché 1 600 euro. Queste riduzioni implicano che in futuro le imprese pagheranno il 40% in meno per ottenere un marchio comunitario e fino al 44% in meno utilizzando mezzi elettronici. Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi internazionali che designano la Comunità europea conformemente al Protocollo di Madrid scenderà da 1 450 euro a 870 euro, pari anche in questo caso ad una riduzione del 40%. Contesto L’UAMI è stata istituita dal Consiglio dei Ministri nel 1994. Sin dall’inizio della sua attività, nel 1996, la domanda di marchi comunitari ha registrato una crescita costante, talvolta eccezionale. Finora l’agenzia ha registrato complessivamente oltre 500 000 marchi per conto di centinaia di migliaia di imprese in tutto il mondo. Essendo un’agenzia comunitaria che si autofinanzia, il suo bilancio è costituito interamente dalle tasse versate dalle imprese che si avvalgono dei suoi servizi e non riceve sussidi o sostegno finanziario dai contribuenti europei; inoltre, in quanto organizzazione senza scopo di lucro, il suo bilancio deve essere in pareggio. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 4 Negli ultimi anni l’UAMI ha attuato con buoni risultati un programma ambizioso volto ad aumentare la propria produttività ed efficienza offrendo nel contempo un servizio di qualità che ha attirato un numero di utenti sempre crescente. Nonostante la riduzione delle tasse attuata nel 2005, l'UAMI ha generato in questi ultimi tempi riserve liquide notevoli. Di conseguenza l'agenzia, pur continuando a investire nel miglioramento dei servizi offerti (in particolare quelli online) e nella riduzione dei tempi di risposta, può condividere con l'intera comunità imprenditoriale i vantaggi ottenuti grazie alla maggiore efficienza, in particolare con le PMI, per le quali i costi per la tutela e l’applicazione della proprietà intellettuale pongono spesso delle difficoltà. Questa ulteriore e consistente riduzione delle tasse è stata largamente dibattuta con gli Stati membri e rappresenta la prima di un'ampia serie di misure volte a equilibrare meglio il bilancio dell'UAMI; le misure sono state approvate dagli Stati membri nel settembre 2008 in occasione di una riunione congiunta con il Consiglio di amministrazione e il Comitato di bilancio dell’UAMI. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en http://oami.europa.eu Fonte (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/506&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it) ON LINE IL RAPPORTO DELL’ECONOMIA ARETINA 2009 SULLO STATO Il Rapporto 2009 sullo Stato dell’Economia aretina pubblicato dalla Camera di Commercio di Arezzo consente di fare il punto sulla direzione di marcia del nostro territorio con riferimenti supportati anche dal ricorso costante al benchmark regionale e nazionale. L'approccio del rapporto è ad ampio raggio: partendo da un esame della congiuntura nel 2008, si passa poi ad esaminare la struttura imprenditoriale per concludere con un capitolo di riflessione sulla crisi economica e sulle strategie d’intervento messe in atto. Le difficoltà del periodo stanno ridisegnando gli equilibri e senza dubbio la realtà socioeconomica che conosciamo ne uscirà profondamente mutata. Tuttavia proprio dal dinamismo delle PMI italiane, diventato ormai un esempio, si possono trarre linee di indirizzo e strategie utili e per combattere la crisi e per reagire: innovazione di prodotto, politica di “brand”, riorganizzazione strutturale, presenza sui mercati, diversificazione e riconversione, sono queste le linee progettuali poste in essere, spesso con successo. Accanto ad esse c’è poi il ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione che mai come in questo periodo è stata chiamata a dare risposte concrete ed immediate: le Camere di Commercio, dal canto loro, costituiscono l’interlocutore “pubblico” più vicino alla realtà economico-produttiva e proprio dal sistema camerale sono giunti segnali di interventi rapidi e mirati per sostenere l’accesso al credito, per favorire l’internazionalizzazione e la cultura d’impresa, per diffondere la conoscenza e l’utilizzo di energie rinnovabili quale fattore competitivo. Insieme alla fotografia statistica ed alle elaborazioni che nel rapporto sono contenute , è dunque questo il messaggio che si cerca di cogliere: un’immagine a più facce, dinamica ed in divenire, per un sistema-Paese che, forse meglio di altri, cerca di vedere la luce in fondo al tunnel. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 5 Per accedere: http://www.ar.camcom.it/file_studi_pubblicazioni/Rappporto%202009.pdf Regolamento 312/2009 Commissione UE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CODICE DOGANALE COMUNITARIO Si applicheranno dal 1° luglio 2009 le modifiche ed integrazioni apportate al Codice doganale comunitario apportate dal Regolamento 312/2009, con particolare riferimento al cosiddetto numero unico EORI, ossia alla previsione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità. Il Regolamento inoltre è diretto a sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI; e ad adeguare e specificare taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all'arrivo e alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità. (Commissione, Regolamento (CE) del 16 aprile 2009 N. 312/2009 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 aprile 2009, L98). FONTE FILODIRITTO ACCORDO DOGANALE TRA IL MERCOSUD E SUDAFRICA L’ Unione Doganale di Africa Australe ha sottoscritto un accordo con il Mercosud per la riduzione dei dazi doganali nel commercio bilaterale. Questo accordo include 2.116 prodotti che avranno una riduzione del 10%, del 25%, del 50% e del 100% nei rispettivi dazi di importazione. L’accordo sarà applicabile subito dopo la sua approvazione da parte dei Parlamenti dei nove Paesi coinvolti. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 6 REGIME ATA Operazioni di temporanea importazione con Carnet ATA in Iran. l'Ente garante locale fa sapere che gli utenti possono rivolgersi alla Società indicata, accreditata presso l'Associazione iraniana, per portare a termine le formalità doganali. The Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines (the Iranian national guaranteeing organization) would like to inform its counterparts that if ATA Carnet holders wish to appoint a representative in Iran they may use the services of: Tchakad Mehr Int'l Trans Co General Manager: Mr. Babak Amali Tel/ Fax: 0098-21-88926054, 88926055 Mobile: 0098-912-1004080 / 0098-912-2094105 email:[email protected] which is authorized by the Iranian national guaranteeing organization and Iranian Customs for the purpose. This information will also be available under “What’s new!” and “Country information” on the Website of the ATA Carnet Manual at the following address: www.atacarnets.org To have access to the ATA Carnet Manual, you have to click on the ATA Carnet Manual icon and enter the following codes: - Username: ATAMANUAL - Password: NGOSONLY. Laurence Bottier-Heiderscheid ATA Carnet Manager ICC World Chambers Federation 38 cours Albert 1er, 75008 Paris, France Tel: +33 1 4953 2868 Fax: +33 1 4953 2938 www.atacarnets.org Maggiori chiarimenti a riguardo possono essere richiesti all’Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di Arezzo – [email protected] ALGERIA . RICHIESTO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE MERCI ALLE NORME ALGERINA PER LE IMPORTAZIONI. Comunicato Unioncamere E’ stato introdotto per le importazioni in Algeria un certificato di conformità delle merci alle norme algerine. Si tratta di un controllo di conformità già disposto con un decreto del 2005, divenuto obbligatorio dal 15/3/2009. Si allega il link alla notizia pubblicata sul sito del Ministero del commercio algerino: http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers09/comnuqfr.pdf L'avviso chiarisce che l'ispezione sul controllo di conformità può essere effettuata in frontiera, anche presso gli spedizionieri locali abilitati, ma la responsabilità della dichiarazione di conformità rimane in carico all'importatore. Inoltre, siamo stati recentemente informati di una direttiva parallela inviata dalla Banca algerina a tutti gli istituti di credito, che prevede l'obbligo di una serie di documenti (CO, certificato fitosanitario, certificato di qualità delle merci rilasciato da un organismo terzo rispetto all'esportatore. L'organismo in questione, (Intertek Government Services Phone: +39 02 95383833 Via Aldo Moro, 47 - 20060 Gessate (Milan), Italy Fax: +39 02 9538383) Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 7 che si propone per prestare servizio per il rilascio della certificazione di qualità in Italia per merci destinate in Algeria, in relazione alle specifiche esigenze del sistema bancario algerino. Non è chiaro se tale certificazione possa essere anche sufficiente a quanto previsto per la "certificazione di conformità" in Algeria e se la produzione di un "certificato di qualità" ottenuto in Italia esaurisca gli obblighi dell'esportatore o se l'ispezione all'arrivo rimanga comunque un adempimento separato. Su questo aspetto intendiamo richiedere un chiarimento, che non mancheremo di comunicare successivamente. Nel frattempo le aziende interessate potranno eventualmente prendere contatti diretti con l'organismo di certificazione in questione per maggiori informazioni e per verificare l'attendibilità del servizio proposto. Resta inteso che le Camere di commercio non assumono alcuna responsabilità nei rapporti tra le aziende ed il soggetto terzo in questione. Fonte Unioncamere UTILITY Un servizio offerto da GMAIL: La nuova funzionalità della posta elettronica. Traduzione istantanea dei testi Nuova funzionalità della posta elettronica: traduzione istantanea delle proprie missive. Con meno strafalcioni del solito Cinese, arabo, magiaro, finlandese e chi più ne ha più ne metta: un nuovo servizio proposto da Google trasforma la casella di posta di Gmail in un centro di traduzioni multilingue. Message Translation consente agli utenti di leggere la propria posta elettronica in arrivo nella lingua che preferiscono, scegliendo tra 41 idiomi diversi. La funzionalità risolve così almeno in parte i problemi di comprensione tra navigatori di differente nazionalità e, seppur non perfettamente preciso, dà la possibilità di capire almeno il senso di quanto ci è stato scritto. Un servizio utilissimo, dunque, soprattutto per chi si trova a dover comunicare con imprese e istituzioni di paesi esteri. Per attivare l’opzione basta entrare nella proprio casella Gmail, cliccare in alto a destra su “Impostazioni”, poi su “Labs”, scrollare la pagina verso il basso e spuntare la voice “Attiva” di “Traduzione del messaggio”. Una volta salvata la modifica, occorre poi andare su Impostazioni/Generali e selezionare l’idioma in cui si vogliono leggere i messaggi.E la traduzione è fatta. Link alla fonte dell’articolo: http://canali.kataweb.it/kataweb-itech/2009/05/21/gmail-traduce-la-postaautomaticamente/?ref=rephpsp4 Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 8 FINANZA AGEVOLATA REGIONE TOSCANA Uno sportello e una newsletter gratuiti per i finanziamenti alle imprese toscane Ad I-Place, in viuzzo del Piscetto, 6/8 a Scandicci (FI), cuore operativo del consorzio Centopercento Italiano, e' presente uno sportello di FidiToscana, presso il quale il giovedi' pomeriggio, previo appuntamento telefonico al 055- 0516551-2-3-4, potranno rivolgersi gratuitamente tutte le imprese del territorio toscano per avere ulteriori informazioni sulla tipologia dei finanziamenti a cui poter accedere (tra gli altri, il Docup 1.3.1 che si ricorda scadra' il 31/5/2009) e le modalita' di presentazione della documentazione per ottenerli. Le imprese e potranno visitare anche il sito di FidiToscana - www.fiditoscana.it dove, nella sezione Emergenza Economica, troveranno i moduli per la domanda, l’elenco delle banche aderenti, le direttive UE, i regolamenti in merito e i contatti utili. Le aziende interessate a fissare un appuntamento e per ulteriori informazioni possono scrivere a [email protected] o telefonare allo 055-0516551-2-3-4 L'iniziativa vuole fornire alle imprese toscane di tutti i settori economici risposte concrete per un miglior uso delle opportunità creditizie disponibili, rese possibili da uno stanziamento regionale di 48 milioni di Euro. Per informare ancora più puntualmente le imprese toscane I-Credit, il settore dedicato alla finanza agevolata di I-Place, inaugura I-CREDITnews, newsletter informativa gratuita con le segnalazioni di finanziamenti disponibili. Le imprese che intendono registrarsi possono inviare una mail con scritto "iscrizione newsletter" ad [email protected] o fornire i propri dati per riceverla, telefonando allo 0550516551-2-3-4 o via fax allo 055-7351410 Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 9 Bandi Aperti Asse I Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità Aiuti alle piccole e medie imprese dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione per l’acquisizione di servizi avanzati e qualificati Bando sempre aperto con graduatorie trimestrali Bando, approvato con decreto 4545 del 39/09/2008 e modificato con i successivi decreti 1621 del 27/03/2009 e 1988 del 29 aprile 2009. Finalità. Al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo la Regione Toscana concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti d'investimento innovativi immateriali ed in particolare per quelli finalizzati all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati come definiti nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione" approvato con decreto 3567 del 06/08/2008. Riferimento. Linea di intervento 1.3.b del POR (Aiuti all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione). Destinatari. Micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori: industrie alimentari e delle bevande, tessili e dell'abbigliamento, manifatturiere, trasporti, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore, costruzioni ed altre attività di servizio alle imprese. Agevolazioni. L’agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non rimborsabile nella misura indicata nel "Catalogo" per ogni tipologia di servizio acquisito e non deve superare l'importo massimo di Euro 200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni ed un'intensità massima del 75% qualora il fornitore di servizi non possieda certificazione nazionale o europea. Scadenza. il bando è sempre aperto Presentazione domande. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere redatta esclusivamente on line previa autorizzazione da rilasciare all'impresa (documento fac simile) e mediante accesso al Sistema Gestionale POR CReO. L'impresa può delegare la compilazione della domanda ad altro soggetto munito di specifica autorizzazione (documento fac simile) Modulistica. Reperibile sui siti internet www.regione.toscana.it/creo e www.artea.toscana.it Per saperne di più. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento scrivere al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 10 FONDO DI GARANZIA AZIONE 1.3.1 Docup 2000-2006 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto Regione Toscana 1004 del 06/03/2009, disponibile sul sito: www.fiditoscana.it SOGGETTI BENEFICIARI Piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa in Toscana nelle aree obiettivo 2, in possesso dei ! parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, iscritte nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, che non siano in difficoltà e che rispettano tutti i seguenti parametri: a. rapporto Patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 5% sull’ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali i! l patrimonio netto è considerato integrato con il patri! monio de i soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti di questi ultimi; b. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese alberghiere proprietarie dell’immobile in cui operano, tale apporto può essere sostituito con: patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 15%. c. Rientrare in una delle classi di merito di Fidi Toscana non inferiori a B. Sono ammissibili anche le nuove imprese purchè attive da non oltre 18 mesi alla data di richiesta della garanzia. Le imprese richiedenti devono comunque essere valutate economicamente e finanziariamente sane. SETTORI AMMISSIBILI Elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it. INVESTIMENTI AMMISSIBILI Investimenti materiali ed immateriali, funzionali all’esercizio dell’attività, già effettuati o da effettuare alla data di presentazione della domanda di garanzia. Per una dettagliata descrizione delle fattispecie ammissibili: www.fiditoscana.it OPERAZIONI GARANTIBILI Finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria di durata non inferiore a 18 mesi. IMPORTO MASSIMO GARANTITO € 1.500.000 per impresa. NATURA E MISURA DELLA GARANZIA Diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima semplice richiesta della banca al momento dell’insolvenza dell’impresa. La garanzia può essere rilasciata fino all’80% dell’operazioni! e finanziaria. GARANZIE ACCESSORIE Non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative. COSTO DELLA GARANZIA Zero PROCEDURE · La richiesta di garanzia è presentata dall'impresa interessata, sull'apposito modulo con allegata la documentazione prevista scaricabile dal sito www.fiditoscana.it, contemporaneamente alla banca e a Fidi Toscana. · Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche. · Il finanziamento dovrà essere completamente erogato dal soggetto finanziatore entro un anno dalla delibera di ammissione alla garanzia. · Gli investimenti devono essere integralmente effettuati dalle PMI entro due anni dall’ ammissione alla garanzia. · Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, la data di scadenza dell’ultima rata. per informazioni: SPORTELLO FIDITOSCANA il giovedi' pomeriggio, previo appuntamento telefonico al 055- 0516551-2-3-4 presso I-Place | Consorzio Centopercento Italiano Viuzzo del Piscetto, 6/8 - 50018 Scandicci (FI) Tel. + 39 055 0516551-2-3-4 Fax + 39 055 7351410www.iplace.it | [email protected] Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 11 SPECIALE FONDI STRUTTURALI IN POLONIA, BULGARIA, SLOVACCHIA, REPUBBLICA CECA, UNGHERIA E ROMANIA L'Istituto nazionale per il Commercio Estero di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo l'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Est Europa (Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania) ha previsto la creazione del "Progetto speciale Paesi nuova adesione", nell'ambito del piano promozionale annuale, finalizzato a promuovere la partecipazione delle imprese italiane ai programmi di sviluppo dei territori delle varie Regioni attraverso l'utilizzo dei Fondi Strutturali europei. Nell'ambito del progetto è stata prevista l'attivazione di specifici Desk presso gli uffici ICE di Bratislava, Bucarest, Budapest, Praga, Sofia, e Varsavia per l'informazione e l'assistenza alle imprese italiane che intendono investire in questi mercati attraverso i progetti finanziati con fondi europei. Le imprese italiane che hanno costituito o che intendono costituire nei Paesi nuovi membri, beneficiari dei Fondi Strutturali, società di diritto locale, possono accedere ai finanziamenti menzionati attraverso la presentazione di domande e di proposte progettuali sulla base dei relativi bandi pubblicati in lingua locale. L'opportunità si estende anche a società locali partecipate al 100% da capitale italiano che intendono sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali in diversi settori economici (industriali, commerciali, servizi, turismo, information technology). Obiettivo dei Desk Promuovere la partecipazione ai programmi di sviluppo tramite informazioni ed assistenza per utilizzare al meglio i numerosi finanziamenti che la UE ha destinato ai Paesi di nuova adesione, soprattutto sotto forma di Fondi Strutturali (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Assistenza e Garanzia per l'Agricoltura, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo di nuovo orientamento della pesca). Attività dei Desk 1. fornire servizi informativi mirati alla creazione di rapporti di collaborazione con partner locali tramite la presentazione di progetti comuni da realizzarsi in Bulgaria, Polonia, Romania, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Ungheria, finanziabili attraverso l'utilizzo dei Fondi Strutturali; 2. favorire l’individuazione delle opportunità offerte dai progetti attuali in termini di flussi di beni e servizi dall'Italia; 3. monitoraggio delle gare d'appalto bandite dai beneficiari diretti dei fondi europei 4. elaborazione e distribuzione mensile di "Newsletter Fondi Europei" Per far conoscere alle aziende italiane i piani di sviluppo dei singoli Paesi e l'attività dei Desk sono in programma seminari che si svolgeranno in tempi diversi nei singoli Paesi e nelle varie città italiane. Gli Uffici ICE hanno elaborato un Manuale sui Fondi Strutturali destinato ai singoli Paesi e reperibile on-line, di seguito riportiamo i contatti ICE VARSAVIA Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 12 Dott. ssa Paolina Kostecka Tel. 0048 22 628 02 43 Fax 0048 22 628 06 00 [email protected] http://www.ice.gov.it/paesi/europa/polonia/desk.htm ICE SOFIA Dr.ssa Anahid Mamian Tel. 00359 2 9861574/9861618 Fax. 00359 2 9817346 [email protected] http://www.ice.gov.it/paesi/europa/bulgaria/desk.htm ICE BUDAPEST Dr.ssa Réka Jentetics Tel. 0036 1 2667555 Fax 0036 1 2660171 [email protected] http://www.ice.gov.it/paesi/europa/ungheria/desk.htm ICE BUCAREST Dr.ssa Elena Dumitrache Tel. 0040 21 2114240 Fax. 0040 21 2100613 [email protected] http://www.ice.gov.it/paesi/europa/romania/desk.htm ICE PRAGA Dr. Pavel Javurek Tel. 00420 2 57532590 Fax. 00420 2 57532597 [email protected] http://www.ice.gov.it/paesi/europa/repceca/deskfondi.htm ICE BRATISLAVA Dr.ssa Linda Adameková Tel. 00421 2 54410622 Fax 00421 2 54430296 [email protected] http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovacchia/desk.htm Per le informazioni riguardanti l'attività dei Desk e l'utilizzo in generale dei Fondi Strutturali le aziende possono rivolgersi all'Area Collaborazione Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali – Linea Affari Europei Tel. + 39 06 59926706 Fax + 39 06 89210314 e.mail: [email protected] ; [email protected] . FONTE: ICE Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 13 Con la presente Vi segnalo che è scaricabile dal seguente link: http://www.toscanapromozione.it/it/toscanapromozione.jsp?IdDoc =251&Where=IdDoc%3d2172 I dossierinformativi redatti da Informest (Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale), esplicativi dei bandi attivi nei sottostanti Paesi: - Ungheria; - Romania; - Repubblica Ceca; - Slovacchia. Vi ricordo che Toscana Promozione organizza per tutte le imprese toscane degli incontri gratuiti e personalizzati mensili con i consulenti di Informest . Per appuntamenti si prega contattare lo sportello Globus Spritntosanca della CCIAA di Arezzo: tel.0575/303806 – [email protected]. Inoltre, è sempre possibile attivare sotto forma di quesito un primo orientamento a favore delle imprese provinciale per tutte le richieste di informazione e di potenziale accesso ai bandi. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 14 AVVISO SACE Spa e Sace Bt ogni mese sono presenti a Toscana Promozione per incontrare gratuitamente le aziende toscane interessate. CHIUNQUE SIA INTERESSATO AD UN COLLOQUIO CON I FUNZIONARI PUO’ PRENDERE CONTATTO CON L’Ufficio camerale Globus Sprintoscana al numero telefonico 0575/303806 - Fabbrini Ricordiamo che il Gruppo SACE è uno dei protagonisti della gestione del credito in Italia. Il Gruppo offre coperture in 155 paesi con oltre € 46 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il mondo. Attraverso una gamma completa di prodotti per l’assicurazione, il finanziamento e la gestione dei crediti, il Gruppo SACE garantisce la certezza di flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo. Oltre all’assicurazione del credito, SACE offre soluzioni integrate di credit management quali la protezione degli investimenti, le cauzioni e le garanzie finanziarie per operazioni commerciali, finanziarie e di project & structured finance. SACE SpA assicura le imprese che esportano macchinari, impianti, linee complete e/o forniscono servizi all’estero, con dilazioni di pagamento superiori a 24 mesi verso paesi UE e OCSE di 1^ Categoria e per TUTTE LE DURATE verso tutti gli altri paesi, secondo normativa internazionale. Le imprese maggiormente interessate sono quelle del settore meccanico, tessile, legno, ceramica, chimica, cartario, tecnologico, cantieristico ecc. ASSICURAZIONE DEL CREDITO Polizza Credito Fornitore: assicura le transazioni singole verso un acquirente estero. La polizza facilita la monetizzazione dei crediti assicurati attraverso lo sconto pro-soluto dei titoli, con trasferimento (voltura) della polizza stessa alla banca. ll prodotto è disponibile nelle versioni semplificate della Polizza Basic per transazioni singole di importo fino a € 500mila con dilazioni di pagamento fino a 36 mesi e della Polizza Plus One (online) per transazioni di importo fino a € 5 milioni con dilazioni di pagamento fino a 5 anni, disponibili online sul portale www.exportplus.it Polizza Lavori: assicura le imprese che eseguono lavori all’estero o forniscono impianti “chiavi in mano” con regolamento a SAL o milestones, durante l’approntamento. PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Polizza Political Risk Insurance: protegge gli apporti di capitale all’estero dai rischi politici (ad esempio nazionalizzazione, embargo, disordini civili) che possono causare perdite al capitale investito. anche disponibile online sul portale www.exportplus.it. Prodotti per MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO delle imprese: Garanzia per l’Internazionalizzazione delle PMI: studiata per le PMI sostiene l’impresa nei processi di crescita. Il prodotto si avvantaggia degli accordi specifici sottoscritti da SACE con alcuni istituti di credito. Garanzia Fideiussoria: emessa direttamente da SACE o tramite un agente estero (banca o compagnia assicurativa) a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni legali o contrattuali sottoscritte delle imprese esportatrici in relazione alla fornitura di beni/servizi/lavori. Garanzia finanziaria su investimenti all’estero: garantisce i prestiti connessi ad operazioni di investimento all’estero o in Italia Garanzia finanziaria su capitale circolante: garantisce i finanziamenti per l’approntamento di forniture destinate all’esportazione, all’esecuzione di lavori all’estero, allo sviluppo di fonti di energie rinnovabili e infrastrutture strategiche SACE BT SpA assicura le imprese che operano in Italia e all’estero, con dilazioni di pagamento a breve termine. Le imprese maggiormente interessate sono quelle del settore agroalimentare, moda, pelle, turismo, casa-arredo, ecc. ASSICURAZIONE DEL CREDITO Polizza Multiexport Online: assicura le transazioni ripetute verso uno o più clienti esteri con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi Polizza Multimarket Globale: assicura l’intero fatturato dilazionato svolto con acquirenti italiani e esteri con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi CAUZIONI SACE BT offre inoltre una vasta gamma di soluzioni assicurative nell’ambito del ramo Cauzioni e Rischi della costruzione. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 15 Documenti e formalità per esportare in BRASILE Fonte: (schede export fornite da Unioncamere) le informazioni di cui sopra sono estratte dal sito Unioncamere: www.unioncamere.it/schede contenente le informazioni sui documenti e le formalità per esportare inoltre 160 paesi. Le informazioni della scheda sono soggette ad una clausola di esclusione della responsabilità e ne è vietata la riproduzione. Il Brasile fa parte del Mercosur che allo stesso tempo comprende l`Argentina, l`Uruguai, il Paraguai e il Venezuela. Il mercato comune sud-americano ha per obiettivo la libera circolazione dei beni, servizi e degli elementi di produzione, la creazione di una tariffa estera comune, il riavvicinamento delle politiche economiche e l`armonizzazione delle normative tra i suoi membri. Nelle sue relazioni con l`Unione Europea, il Mercosur negozia, da molti anni, un accordo di partenariato e di libero scambio. Per quanto concerne l`importazione, il Brasile mantiene un sistema di licenze automatiche e non automatiche. I prodotti alimentari esportati verso il Brasile sono soggetti a misure complesse. Salvo eccezioni, l`importazione delle merci in Brasile è subordinata alla presentazione di una licenza per l`ottenimento della quale l`importatore è tenuto a presentare una fattura pro forma rilasciata dal fornitore. Documenti di spedizione Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU)usualmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all`interno dell`Unione europea), le spedizioni destinate al Brasile devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati. A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.agenziadogane.it/. certificato di origine Non è obbligatorio ma può essere richiesto per alcuni prodotti, di solito per i vini gli alcolici ed i tessili. Le regole relative all`emissione, impiego dei certificati d`origine sono precisate nell`allegato XI. Fattura commerciale La fattura commerciale (in due o tre esemplari) deve essere redatta preferibilmente, in portoghese (in mancanza, in francese, in inglese o spagnolo). Deve riportare, in particolare, la descrizione dettagliata della merce, il paese di acquisizione, di origine e di provenienza, il prezzo unitario e totale di ciascun prodotto, gli sconti i ribassi e le commissioni, così come l`ammontare della spese di spedizione. Sebbene non esista alcun testo ufficiale che confermi questo obbligo, è necessario apporre, sulla fattura e sulla polizza di carico, del numero di registrazione presso l`albo delle camere di commercio dell`importatore brasiliano così come quello delle merci della nomenclatura brasiliana dei prodotti importati. Non è ammessa alcuna cancellatura. Il documento non è soggetto ad alcun visto. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 16 E` importante sottolineare le pesanti penali inflitte dalle dogane brasiliane in caso di infrazione, ed in particolare nel caso di differenze riscontrate tra le indicazioni del peso e di valore riportate sulle fatture e quelle riportate sulla licenza di importazione; è comunque ammessa una variazione non superiore al 5%. Certificato di non contaminazione radioattiva E` necessario per il latte e le carni di pollame originarie dell`Unione Europea.(2) Dichiarazione consolare Necessaria per le bevande alcoliche ad eccezione dei vini e dei derivati del vino. Dovrà essere firmata dall`impresa produttrice, dall`importatore e successivamente legalizzata dal Consolato. Il documento è necessario per ogni importatore con cui l`impresa lavora. Inoltre per ciascuna importazione è necessario fornire una lista, la più completa possibile, dei prodotti così come un certificato di analisi e un certificato di origine. Spedizioni destinate a Manaus E' raccomandato inserire sulle fatture di accompagnamento della spedizione con destinazione zona franca di Manaus, la seguente dicitura: "Para zona franca Manaus. Consumo interno". Certificato sanitario Necessario per le carni, ed i prodotti di origine animale (latte, uova,alimenti a base di carne ecc) viene rilasciato dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza. Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici Redatto sulla base delle informazioni fornite dall`esportatore, attesta che i prodotti spediti sono conformi alla normativa italiana e liberamente venduti in Italia. Dovrà essere vistato dalla Camera di Commercio di competenza.(4) Certificato fitosanitario Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali, è rilasciato dal servizio fitosanitario della Regione di appartenenza. l) Certificato di non contaminazione da diossina Il certificato può essere richiesto per i prodotti avicoli. Trattamento degli imballaggi in legno Il Brasile ha adottato la normativa NIMP N° 15 gli imballaggi in legno devono essere fumigati. Può essere domandato un certificato fitosanitario(3). Costi consolari Non vi sono costi consolari e non è previsto visto d’affari per i cittadini italiani, è sufficiente il passaporto con una validità di almeno 6 mesi. Trasporto a) Documenti di trasporto. b) Lista dei colli. c) Assicurazione trasporto Secondo la normativa brasiliana, le spedizioni devono essere assicurate presso una compagnia con sede nel paese. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 17 Spedizioni per Manaus Si consiglia di far figurare, sulle fatture che accompagnano le spedizioni dirette alla zona franca di Manaus, la seguente dicitura: ¨Para zona franca de Manaus. Consumo interno¨ Sospensione delle importazioni di animali o carne animale A causa del rischio di contaminazione della malattia della ¨mucca pazza¨, un certo numero di paesi, tra cui il Brasile, ha deciso di sospendere le importazioni di carni e derivati provenienti dall`Unione europea. Il Brasile continua a vietare l`impotrazione di bovini vivi e di carne bovina. Il Ministero della sanità Servizio veterinario Uff. III può fornire eventuali indicazioni sui paesi che portano avanti l`interdizione, allo stesso tempo, si suggerisce di informarsi direttamente presso il proprio importatore. Spedizione temporanea Il paese non aderisce alla convenzione ATA, le spedizioni temporanee si fanno secondo le procedure del diritto comune attraverso un agente doganale ¨un transitaire¨. NOTE: Codificazione iso-alfa per i paesi e per le monete: - una codificazione iso-alfa su due caratteri per i paesi e territori; - una codificazione iso-alfa su tre caratteri per le monete. La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12) Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni. (2) Il certificato sanitario viene rilasciato dalle ASL di appartenenza. (3) Per informazioni sui laboratori di analisi accreditati rivolgersi: Ministero Politiche agricole, tel. centralino 06.4665 div VI certificazione vini 46655104 - www.politicheagricole.it/, il secondo è rilasciato sia dagli organismi competenti per i vini a denominazione di origine che dalle Camere di commercio, per le altre categorie. (4) Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l'attestato di libera vendita. Il certificato di libera vendita va richiesto al Ministero della Sanità (la richiesta va fatta alla sede centrale di Roma, c.a 30 giorni prima della spedizione delle merci e per conoscenza all'assessorato della sanità locale - sito web: /www.sanita.it). L'attestato di libera vendita va richiesto alle Camere di commercio di competenza (Allegato XV - fac-simile attestato). Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 18 BANCAETRURIA Consulente: Direzione Attività Estero di BancaEtruria SVINCOLO DELLA MERCE:: assicurarsi la disponibilità dei documenti all’arrivo della nave. Da sempre per gli esportatori esiste il delicato problema di assicurarsi la disponibilità dei documenti – necessari per il ritiro della merce – in concomitanza con l’arrivo della nave al porto di destinazione. Il problema riguarda soprattutto il trasporto marittimo di corto raggio: se la nave mercantile impiega pochissimo tempo per raggiungere la destinazione non è così per il documento rappresentativo della merce, ovvero la polizza di carico, necessario al compratore per entrare in possesso della merce. La questione può essere affrontata in vari modi. Quando la polizza di carico è compresa nel set di documenti in appoggio a un credito documentario è soggetta ad un iter particolare. Nella fase di utilizzo del credito documentario il tempo di completamento dell'iter documentario (che va dalla presentazione dei documenti da parte del venditore/beneficiario alla loro consegna all'acquirente/ordinante) quasi sempre supera il tempo materiale di trasferimento della nave dal porto di partenza a quello di arrivo, con la conseguenza che il ricevitore/compratore non è in grado di presentare alla compagnia marittima la polizza di carico con la quale ottenere la consegna delle merci. Per quanto ovvio quando c’è di mezzo un titolo rappresentativo il problema si estende a ogni altra forma di incasso documentario. E’ quindi ampia la fascia di transazioni commerciali che può essere influenzata da questo fenomeno di mancato sincronismo tra arrivo della nave e disponibilità dei documenti con grave pregiudizio per l’importatore: si pensi alle merci deperibili o urgenti ma anche alle spese di sosta gravanti sulle stesse una volta sbarcate e non ritirate. Le soluzioni che consentono all’importatore di avere la disponibilità del titolo rappresentativo sono almeno due: la prima, consiste nel far viaggiare un originale della polizza di carico con la “posta del capitano”; in questo modo il comandante della nave si fa garante della custodia del titolo e della sua consegna all’arrivo al legittimo destinatario per consentirgli lo svincolo e il ritiro della merce. Poiché non tutte le compagnie marittime sono disponibili a questa procedura, l’alternativa, quindi la seconda soluzione, è che le parti si accordino per l’emissione, in luogo di una normale polizza, di una lettera di vettura marittima “non negoziabile”. In pratica si tratta di una polizza di carico che non è “titolo di credito rappresentativo” e che, come tale, può liberamente viaggiare con la merce (in questo caso il suo possessore non ha la necessità di negoziarla, ossia di trasferirne la disponibilità a terzi durante il viaggio). Anche il pagamento contrassegno potrebbe fare al caso nostro. Questa forma di regolamento comporta l’incasso della fornitura attraverso il vettore, che diventa in tal modo una sorta di esattore del mittente/creditore, che garantisce la consegna della merce all’incasso, ovvero al ricevimento di documentazione provante l’avvenuto pagamento. Questa soluzione, nota nel commercio internazionale come cash on delivery, è chiaramente inefficace nel caso di insolvenza del debitore. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 19 Solo in situazioni di urgente e indifferibile necessità di ritiro della merce da parte del destinatario privo di apposito titolo si può ricorrere alla presentazione di una lettera di garanzia da parte del consignee (destinatario in polizza) in favore della compagnia marittima che accondiscende nel consegnare la merce senza la polizza. La garanzia sarà volta a tenere indenne la nave, il suo comandante, il vettore da qualunque molestia, domanda o azione che venisse sollevata in dipendenza di siffatta consegna. Allo stesso tempo la lettera di garanzia contiene l’obbligazione del ricevitore a rimborsare immediatamente tali soggetti del controvalore della merce qualora un terzo, in regolare possesso della polizza di carico, si presentasse. successivamente per reclamarne con legittimità la consegna. Ognuna delle soluzioni sinteticamente accennate ha delle indicazioni a favore e delle controindicazioni che di volta in volta devono essere analizzate e valutate affinché possa essere individuata quella che meglio risponde alle esigenze delle parti. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 20 NORMATIVA DOGANALE Consulente K STUDIO ASSOCIATO DOGANE Differimento obbligo per le comunicazioni telematiche Con Regolamento CE 273/2009 del 02/04/2009 pubblicato in GUCE L 91 del 03/04/2009, la Commissione ha stabilito il differimento di alcuni obblighi di invio di comunicazioni telematiche. In particolare, si tratta in sostanza del differimento all’01/01/2011 dell’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci, originariamente previsto a far data dall’01/07/2009. Gli artt. 1 e 2 del Regolamento in commento rispettivamente che la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita non sono più obbligatorie, ma meramente facoltative, con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 31 dicembre 2010. Viene inoltre esteso il termine per la concessione dell’esonero di cui all’art. 285bis, paragrafo 2 del Regolamento 2454/1993; in particolare si tratta della dispensa dalla presentazione della dichiarazione semplificata di esportazione che l’Autorità Doganale può concedere agli esportatori autorizzati a determinate condizioni. L’art. 3 del Regolamento in commento aumenta il termine originariamente previsto al 30/06/2009 per la concessione di tale dispensa, fissando lo stesso al 31/12/2010. Tale ultimo differimento opera a condizione che l’ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso Stato Membro dell’Ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni Arabia Saudita: chiarimenti circa l’apposizione del marchio d’origine A seguito dell’intensificarsi dei controlli in Arabia Saudita circa l’apposizione del marchio d’origine (made in) sulle merci importate, la Dogana Saudita ha provveduto a diramare alcune direttive chiarificatrici. Ricordiamo a tal fine che tale obbligo era relativo all’apposizione del marchio indelebile, attraverso stampa o marchiatura, su ogni prodotto importato in Arabia Saudita nonché sui relativi imballaggi. Riportiamo nell’immediato prosieguo le direttive chiarificatrici fornite dalla Dogana Saudita, al fine di facilitare gli operatori nelle operazioni di esportazione poste in essere: • Si concorda sul fatto che l'aspetto critico dell'applicazione della norma è la mancanza di un congruo periodo di preavviso da parte delle Autorità saudite, tanto più che la non osservanza di tale adempimento comporta la non accettazione della merce da parte della Dogana saudita e anche l'applicazione di una penale. Tuttavia, sul piano giuridico non è facilmente eccepibile l'attuale decisione del Ministero Finanze/ Dogana, sia perché la legge era già in vigore, sia perché la sua applicazione si pone come un deterrente contro la contraffazione; • Si conferma che il marchio di origine ''Made in...'', deve essere apposto in maniera indelebile (stampa o marchiatura) su ogni singolo prodotto e sull'imballaggio e che non sono pertanto accettate etichette rimovibili. E' sufficiente che l'opposizione del marchio avvenga in maniera indelebile (stampa o marchiatura). Non è obbligatorio che tale marchio venga inciso sul prodotto; • La dicitura "Made in (paese d'origine)" deve essere impressa sul prodotto in modo che sia facilmente visibile al consumatore; • Per quanto riguarda gli articoli di plastica di piccola dimensione in uso nei laboratori, è stato precisato dalla Dogana che se la dicitura ''Made in ...'' sul prodotto può causare Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 21 • • • • • • • • danni allo stesso prodotto o alla sua funzionalità, questa può essere sostituita con scritta sulla confezione contenente i singoli prodotti; Non vengono accettate diciture del tipo Made in EU o CE sul prodotto o sull'imballaggio; Circa l'apposizione del marchio di origine sui prodotti assemblati o confezionati, è stato precisato dalla Dogana che se il prodotto è esportato già assemblato o confezionato, non è necessaria l'apposizione del marchio di origine su ogni singola parte che lo compone, pur se di diversa origine. E' sufficiente che tale marchio, come richiesto, sia apposto in maniera indelebile (stampa o marchiatura), sul prodotto assemblato o confezionato, come unicum, ed anche apposto sull'imballaggio; Se lo stesso prodotto viene invece esportato in parti separate o insieme con sue parti di ricambio, queste devono riportare il marchio di origine, apposto come prescritto, su ogni singolo prodotto ed anche sull'imballaggio (con l'accompagno dei singoli rispettivi certificati di origine), a meno che non si tratti di un prodotto da considerare come unicum da assemblare in loco. In tal caso, secondo quanto dichiarato dalla Dogana, potrebbe essere sufficiente apporre il marchio ''Made in...'' solo su una parte del prodotto, quella particolarmente significativa e visibile per il consumatore (da valutare caso per caso presentando alla Dogana foto e campione); Se le parti di ricambio (marchiate e confezionate come prescritto dalla normativa saudita per il ''Made in...'') vengono inviate alla Dogana saudita in un'unica spedizione accompagnata da una sola fattura, è sufficiente che vi sia un solo certificato di origine. Conseguentemente, secondo quanto dichiarato dalla stessa Dogana, il certificato di origine non deve essere emesso per ogni singola parte della confezione, ma per l'intero prodotto in esportazione (un certificato per ogni spedizione della stessa origine); La fattura emessa, in relazione alla merce spedita, può essere una sola, pur se fa riferimento a merci di diversa origine, mentre il certificato di origine che deve accompagnare le merci in esportazione, deve indicare il paese d'origine per ogni articolo; L'uso dei pallets (possono essere di qualsiasi materiale) è obbligatorio nei porti marittimi o di terra, per facilitare lo scarico della merce, ma non è richiesto che la dicitura del ''Made in...'' venga anche su queste apposta; E’ stato precisato dalla Dogana che per i prodotti di piccole dimensioni, valgono le stesse regole in uso per le esportazioni in ambito UE. In caso di dubbio è opportuno che l'importatore saudita presenti in Dogana un campione della merce da importare, al fine di fornire all'esportatore italiano un più sicuro riscontro; Per quanto riguarda la scritta "Designed & Developed in Italy" sia sull'imballaggio che all'interno del prodotto, è stato ribadito dalla Dogana che la normativa saudita non permette l'esistenza di informazioni ritenute ingannevoli, "misleading information," per il consumatore locale (Designed in ..., Italy design ...etc) sui prodotti che devono essere importati nel Paese. È pertanto richiesto che la dicitura ''Made in...'' debba essere chiara ed univoca, così da non indurre ad equivoci, riportando solo il Paese di origine. • Fonte: Sito Istituto Nazionale per il Commercio Estero Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 22 Etichettatura olio d’oliva: nuova regolamentazione A far data dal 1 luglio 2009, sarà obbligatorio indicare l’origine nelle etichette dell’olio d’oliva, dichiarando la provenienza delle materie prime utilizzate. Tale modifica è stata introdotta con Regolamento 182/2009, di modifica delle disposizioni del Regolamento CE 1019/2002 recante norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. La modifica in commento è stata introdotta a tutela della salute e dei diritti del consumatore e del made in, consentendo al tempo stesso di combattere al meglio le contraffazioni che vengono perpetrate nel settore, indicando come originari prodotti che non soddisfano i requisiti d’origine previsti dalla normativa. Aumento valore franchigie per importazioni beni a fini non commerciali E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07/04/2009, il Decreto 03/03/2009, che stabilisce le modalità di esenzione dall’Iva e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi. Il Decreto in commento contiene la formalizzazione delle nuove soglie di esenzione, già applicate a far data dal 1 dicembre 2008, in conseguenza della diretta applicabilità della Direttiva 2007/74/CE, come peraltro confermato con Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 43/2008. Tra le novità, è stato introdotto l’innalzamento della soglia di franchigia precedentemente prevista in misura pari ad € 175,00, ad un importo pari ad € 300,00 per viaggiatore, (aumentato ad € 450,00 se lo stesso viaggia per via aerea o marittima e diminuito ad € 150,00 se il viaggiatore ha un’età inferiore a 15 anni). Sono inoltre previsti alcuni limiti quantitativi per l’importazione di tabacchi, alcolici e carburanti. Per l’importazione di tabacchi e di alcolici, l’esenzione, spetta entro i seguenti limiti quantitativi: • Tabacco: 200 sigarette o 100 sigaretti o 50 sigari o 250 grammi di tabacco da fumare; • Alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo pari o superiore all’80% o 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo non superiore a 22%; • Altre bevande alcoliche: 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra. Per i carburanti viene ritenuta spettante l’esenzione limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio di qualsiasi mezzo di trasporto, nonché al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile con capacità massima pari a 10 lt. Non si fa inoltre luogo alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto ed alle accise se l’importo delle predette non supera il valore di € 10,00. I predetti limiti quantitativi subiscono riduzioni per le importazioni effettuate dalle persone residenti nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale. Infine preme sottolineare come il Decreto in commento rechi inoltre definizioni rilevanti per l’applicazione della disciplina in esame, quali quella di importazione non commerciale, di bagaglio personale, di zona di frontiera, di lavoratore frontaliero, ecc. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 23 Contratto di Trasporto Unico – deroghe AES/ECS Con Nota Prot. 17619/RU, emessa dall’Agenzia delle Dogane in data 18 febbraio 2009, sono state fornite le linee guida per quanto concerne le deroghe all’applicazione del sistema AES/ECS previste a fronte di un’operazione di esportazione effettuata per il tramite di un contratto di trasporto unico, con destinazione Paese Terzo. In via preliminare ricordiamo che il sistema AES/ECS è un progetto varato a decorrere dal 01/07/2007, in ossequio alle disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2454/1993, nell’ambito del quale vengono gestite in procedura elettronica le comunicazioni del visto uscire tra ufficio di esportazione ed ufficio di uscita dei beni dal territorio comunitario. Non sono però gestite con la predetta procedura le esportazioni - oltre alle esportazioni abbinate a transito ed alle esportazioni in sospensione d’accisa – anche le esportazioni per le quali gli operatori economici si avvalgano di un contratto di trasposto unico, di cui al par. 2, lett. b) dell’art. 793 del Reg. CEE 2454/1993. Ciò premesso, l’Agenzia delle Dogane, con la Nota in commento, fornisce alcune direttive di carattere generale ed alcune indicazioni procedurali relative a diverse possibili ipotesi (per il dettaglio delle quali si rimanda alla Nota). In via generale l’Agenzia delle Dogane chiarisce che la procedura di cui all’art. 793, par. 2, lett. b) è valida per tutte le ipotesi di trasporto in cui le merci siano prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima od aerea. Il medesimo contratto di trasporto unico deve poi indicare espressamente (i) il Paese Terzo di destinazione ed (ii) il luogo ove avviene l’effettiva presa in carico della merce da parte del vettore. Inoltre, la presa in carico della merce da parte del vettore stabilisce la presa in consegna da parte dello stesso e deve avvenire con un atto formale, il quale si estrinsechi con evidenza sul contratto medesimo, a tal proposito si ritiene sufficiente allo scopo l’apposizione di un timbro da parte dello stesso. Tale atto formale costituisce l’assunzione di responsabilità da parte del vettore circa il trasporto della merce indicata nel contratto di trasporto unico verso la destinazione finale del Paese Terzo. Al fine di determinare quale sia la dogana di uscita competente ad espletare le formalità di uscita occorrerà aver riguardo al luogo in cui avviene la presa in carico della merce (e che nel trasporto è indicato quale luogo di partenza) e non al luogo in cui il contratto di trasporto unico sia semplicemente concluso. La Dogana chiarisce inoltre che qualora il trasporto tra la Dogana di uscita individuata ai sensi dell’art. 793, par. 2, lett b) e la Dogana di effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario avvenga con trasporto combinato, lo stesso deve avvenire con i mezzi o sotto la responsabilità del vettore. Infine, viene previsto l’onere a carico dei vettori di comunicazione alla Dogana di uscita eventuali variazioni del contratto di trasporto che abbiano per effetto quello di far terminare all’interno del territorio comunitario. Dual use – Certificato Comunitario per prodotti a duplice uso In data 16/01/2009 è stata pubblicata nella G.U.U.E. n. C 11 la Raccomandazione del Consiglio 2009/C 11/01, che propone l’adozione di un certificato comunitario di uso finale per i cd prodotti dual use. Per completezza ricordiamo che si definiscono prodotti a duplice uso quei prodotti che possono avere sia un uso civile che militare e che tra gli stessi possono rientrare anche beni immateriali come software e tecnologie varie. Il certificato comunitario del quale il Consiglio propone l’adozione, dovrà essere prodotto, ove opportuno, dagli esportatori che richiedano alle autorità nazionali un’autorizzazione all’esportazione di prodotti a duplice uso. Per completezza si ricorda che la normativa dual use è contenuta nel Reg. CE n. 1334/2000 del Consiglio (da ultimo modificato con Reg. 1167/2008) e che l’art. 6, par. 2 del predetto Regolamento stabilisce che la concessione di una licenza di Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 24 esportazione può essere sottoposta all’obbligo di produrre una dichiarazione di uso finale dei prodotti indicati ell’Allegato I al Regolamento. Si segnala infine che il modello del certificato comunitario è visionabile all’indirizzo web http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:011:0001:0003:IT:PDF ACCISE Excise Movement Control – Obbligo per prodotti in regime sospensivo L’ Agenzia delle Dogane con determinazione n. 46083 del 1° aprile 2009 ha confermato che a decorrere dal 2010 la movimentazione comunitaria dei beni in sospensione da accisa potrà avvenire solo con il sistema automatizzato Emcs (Excise movement control system). Nella fattispecie nell’art. 1 della determinazione viene stabilito che il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa (di cui all’art. 6 del T.U.A. di cui al D.L. 504/1995) è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dalla data stabilita nel regolamento della Commissione Europea attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE in relazione al progetto EMCS. A tal fine ricordiamo che l’art. 21 paragrafo 1 della Direttiva 2008/118/CEE prevede che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dell’accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico. Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette (di cui agli artt. 10, 12, 61 e 62 del T.U.A.), la determinazione ha previsto che saranno presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla precedente data, dopo un periodo di prova della durata di 60 giorni. TRASPORTI Istituzione della Scheda di trasporto e novità D.lgs 214/2008 In G.U. n. 11 del 15/01/2009 è stato pubblicato il D.lgs n. 214/2008 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore”. Tale decreto introduce diverse novità d’interesse tra cui, in primis, quella costituita dalla cd scheda di trasporto. La ratio di tale modifica risiede nella finalità di identificare con certezza tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto di merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), oltre alle specifiche del prodotto trasportato (tipologia e peso della merce) ed ai luoghi di carico e scarico merci. A tal fine, il committente dovrà compilare la scheda di trasporto la quale dovrà poi essere conservata a bordo del veicolo dal vettore designato (sia in ambito di trasporto nazionale che internazionale). In sostituzione della scheda di trasporto saranno ammessi (i) copia del contratto di trasporto o (ii) altra documentazione equivalente. La mancata o erronea compilazione della scheda di trasporto darà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie anche a carico del committente (tra cui segnaliamo anche il fermo del veicolo). Viene inoltre fatto rinvio, ai fini dell’attuazione della previsione qui in commento ad un successivo Decreto – emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - per l’esatta determinazione dei contenuti della scheda di trasporto, delle possibili esenzioni nonché della individuazione dei documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi, dalle convenzioni Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 25 internazionali o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto merci, i quali debbano considerarsi come equipollenti alla scheda di trasporto. Infine segnaliamo come l’unica esenzione prevista sia relativa ai trasporti di merci a collettame, categoria in relazione alla quale saranno delineati i contenuti nel predetto decreto interministeriale attuativo delle previsioni qui in commento. IVA Deposito IVA: novità D.L. Anticrisi Con manovra di fine anno il Governo ha varato – tra gli altri – il cd D.L. anticrisi, emanato con D.L. 29/11/2008 n. 185 (pubblicato in G.U. 29/11/2008 n. 280), e contenente diverse disposizioni previste generalmente a sostegno delle famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa. Tra le novità d’interesse segnaliamo l’art. 16, comma 5-bis, recante norma interpretativa della lett. h) del comma 4 dell’art. 50-bis del D.L. 331/1993. Quest’ultima disposizione disciplina il regime di deposito IVA, istituto che consente alle merci comunitarie introdotte in Italia di fruire del regime di non imponibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, posponendo l’assoggettamento al tributo ad un successivo momento coincidente con l’estrazione dei beni dal deposito ed alla destinazione degli stessi al consumo nel territorio dello Stato. Oggetto d’interpretazione autentica è la predetta lett. h) del comma 4, la quale prevede che il regime di non imponibilità sia esteso anche alle prestazioni di servizi – comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali – relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, a condizione che le suddette operazioni siano di durata inferiore a 60 giorni. In base all’interpretazione introdotta dall’art. 16, comma 5-bis del D.L. anticrisi, la predetta lett. h) si dovrà pertanto interpretare “nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA”. L’esigenza di tale intervento chiarificatore è stata avvertita in quanto per le prestazioni di servizi l’esatta individuazione del momento di “entrata” e di “uscita” delle merci dal regime del deposito non era molto agevole, diversamente da quanto accade in relazione alle cessioni di beni, per i quali è, al contrario, fisicamente ben individuabile il momento di entrata e di uscita delle stesse dal deposito. L’intervento di modifica comporta pertanto che l’identificazione del momento di uscita dal deposito fiscale del servizio reso, ossia il momento di imponibilità IVA dello stesso, è determinato in base all’immissione sul mercato del bene sul quale il servizio è stato operato (in senso conforme cfr Camera dei Deputati - Servizio Studi – Commento a D.L. 185/2008). Da ultimo è stata inoltre pubblicata la Nota dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 22321 del 24/02/2009, la quale ha ulteriormente precisato che, anche a seguito di tale pronuncia interpretativa, in ogni caso, l’art. 50-bis del D.L. 331/1993 non può ritenersi applicabile nei casi di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, costituendo il contratto di deposito stesso il presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’istituto. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 26 CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE Consulente : Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati Dall’Italia I CONSORZI ESTERNI, ED IN PARTICOLARE I CONSORZI ESTERNI PER IL COMMERCIO ESTERO L’economia moderna, sempre più globalizzata e concorrenziale, impone alle piccolemedie imprese l’adozione di scelte strategiche dirette al massimo contenimento dei costi di produzione da una parte, ed alla creazione di prodotti da commercializzare a prezzi concorrenziali nei mercati esteri dall’altra. Uno strumento giuridico che permette agli imprenditori italiani di rispondere a queste esigenze è rappresentato dal Consorzio con attività esterna disciplinato dagli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, che consente a due o più imprenditori di poter creare un’organizzazione comune dotata di autonomia giuridica nei confronti dei terzi, mediante la quale svolgere attività, operazioni e in genere servizi a beneficio delle rispettive imprese. In particolare, lo scopo precipuo dei Consorzi cosiddetti “esterni”, infatti, consiste nel perseguimento di un vantaggio mutualistico individuato in un risparmio generale dei costi derivante dalla gestione in comune di alcune fasi del ciclo produttivo delle imprese consorziate (es. l’acquisto, la lavorazione delle materie prime, il trasporto, le gestione dei servizi logistici e tecnici, la vendita del prodotto finito, la partecipazione a gare d’appalto, ecc.) o, per i consorzi per il commercio estero indicati in seguito, dalla gestione in comune dell’esportazione dei prodotti e della relativa attività promozionale (es. apertura di uffici di rappresentanza, stipula dei relativi contratti, ecc.). Il Consorzio con rilevanza esterna, pur essendo costituito da due o più imprese che mantengono la propria configurazione e continuano a svolgere la propria attività, si distingue in concreto come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che assume la responsabilità, garantita da un fondo consortile, dei contratti conclusi in nome del consorzio e della relativa attività imprenditoriale. Di particolare rilievo, infatti, è l’obbligo per le imprese consorziate di creare con propri contributi un fondo consortile che costituisce un patrimonio autonomo preordinato allo svolgimento dell’attività dell’impresa consortile e destinato a rappresentare l’esclusiva garanzia patrimoniale dei creditori. A livello organizzativo, il Consorzio esterno è caratterizzato da una struttura simile a quella delle società, costituita da un’assemblea dei consorziati, da un organo direttivo e dagli organi investiti della rappresentanza dell’ente consortile. In ogni caso, l’ampio spazio riconosciuto dalla legge all’autonomia statutaria permette alle imprese consorziate di modellare la struttura del Consorzio e di disciplinarne l’azione nel modo più rispondente alle proprie specifiche esigenze. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 27 L’istituto del consorzio con attività esterna, inoltre, consente alle piccole-medie imprese di affacciarsi più facilmente e con maggior efficacia di azione sui mercati esteri, al fine di promuovere e favorire le proprie esportazioni. I vantaggi derivanti dalla costituzione di un consorzio con attività esterna possono manifestarsi in svariati settori dell’economia: ne sono un esempio alcuni consorzi con attività esterna già da tempo presenti nella realtà economica italiana, quali il Consorzio Del Prosciutto Di Parma, il Consorzio Export 3-P.it, il Consorzio Moda Firenze, il Consorzio Calzatura Italiana Alta Moda, il Consorzio Produttori Orafi Aretini, il Consorzio Tessile Cremasco. A titolo esemplificativo, nell’oggetto sociale di uno degli statuti dei consorzi di cui sopra si legge: “Scopo sociale esclusivo del Consorzio è l’esecuzione dell’attività promozionale necessaria per realizzare e/o incrementare l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate, nonché l’importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse”. I consorzi che hanno come scopi esclusivi l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla, oltre a costituire un mezzo per la gestione comune dell’attività di esportazione, sono ammessi a godere di benefici fiscali e finanziari, diversamente riconosciuti a seconda del carattere monoregionale o multiregionale del consorzio stesso. I consorzi “export” composti da imprese con sede nella medesima regione (monoregionali) sono ammessi a ricevere i contributi stanziati dalle regioni di appartenenza. I consorzi export nei quali almeno il 25% delle imprese abbia sede legale in una o più regioni diverse da quelle delle restanti imprese e, in ogni caso, costituiti da un numero di imprese non inferiore ad otto (multiregionali), possono invece ricevere le agevolazioni espressamente previste dalla legge n. 83 del 1989, nei modi e nelle forme indicate da una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Commercio Internazionale (per l’anno 2009 la domanda andava presentata entro il 14.12.2008). Maggiori informazioni ed aggiornamenti, anche relativi ai termini per depositare le domande per gli anni successivi al 2009 sono disponibili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione (www.mincomes.it) GARANTE PRIVACY: PRESCRIZIONI PER LA CORRETTA VIDEOSORVEGLIANZA Dall’adozione del provvedimento del 2004 che fissava le condizioni per effettuare il trattamento dei dati personali mediante sistema di videosorveglianza, il Garante è più volte tornato sull’argomento, a seguito di richieste di intervento da parte di interessati o di indagini avviate d’ufficio, rilevando spesso irregolarità soprattutto nei luoghi di lavoro, come nel caso di specie, che presenta riflessi suscettibili di applicazione in tante realtà aziendali. In particolare, il Garante ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali effettuati mediante un sistema di videosorveglianza in un supermercato, sulla base delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal “Nucleo speciale funzione pubblica e privacy” della Guardia di Finanza su delega del Garante stesso. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 28 Nel caso di specie, il sistema di videosorveglianza risultava installato, come normalmente avviene in azienda, per finalità “di supporto delle forze dell’ordine in caso di eventi criminosi e di servizio per la clientela che accede e lascia i parcheggi sotterranei […]”, nonché di tutela del patrimonio aziendale “relativamente alla zona di scarico delle merci e [di] sicurezza dei luoghi e del personale presso il box informazioni ove vengono custoditi i valori”. Il Garante ha rilevato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa società, che alcune delle telecamere installate risultano dislocate in aree (box informazioni; caveau; zona di scarico merci) suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di ripresa della loro attività in dette aree. A tal proposito il Garante ha ricordato l’orientamento della Cassazione secondo cui il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente. Venendo pertanto a mancare il presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice), ossia il rispetto della normativa di settore prevista per i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, il Garante ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box informazioni, nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300). Il Garante ha altresì rilevato gravi omissioni e carenze in ordine (i) alla designazione degli incaricati del trattamenti dei dati personali in materia di videosorveglianza, (ii) alle informazioni rese agli interessati del trattamento, (iii) alla conservazione delle immagini, il Garante ha prescritto al titolare del trattamento, disponendo specifiche misure alle quali il titolare del trattamento dovrà uniformarsi. (Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 26 febbraio 2009: prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato). TRIBUNALE DI COSENZA: CONDANNA DELLA PERSONAGIURIDICA Il Tribunale di Cosenza, secondo in Italia, ha emesso una importante sentenza di condanna di una persona giuridica per illecito amministrativo a norma del Decreto Legislativo 231/2001 (il “Decreto”) - le altre pronunce ad oggi note riguardano l’applicazione di misure cautelari. In estrema sintesi, il Decreto, a differenza di quanto accadeva in passato, prevede la possibilità di sanzionare direttamente la società i cui amministratori e/o dipendenti si siano resi colpevoli di alcuni reati tassativamente determinati (tra gli altri: reati societari, corruzione, omicidio e lesioni colpose se commessi in violazione della normativa antinfortunistica, e, in futuro, corruzione privata, tutela penale degli appalti, tutela della proprietà intellettuale). Il caso di specie verteva su una complicata operazione organizzata da diversi soggetti mediante alcune società, diretta ad ottenere fraudolentemente erogazioni ai sensi della legge 488/92. Oltre al reato di truffa ai danni dello Stato, la sentenza si segnala per l’esame di problematiche riguardanti i reati fiscali, in particolare le cosiddette “frodi carosello” ed il concorso di tali reati con le ipotesi di truffa disciplinate dal codice. Nel caso di specie alla società ritenuta responsabile sono state applicate le seguenti sanzioni: sanzione pecuniaria di euro 75.000;confisca dei beni sequestrati fino Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 29 all’ammontare di oltre due milioni di euro; pubblicazione della sentenza; divieto di pubblicizzare beni e servizi. (Tribunale di Cosenza, Sentenza 2 marzo 2009, n. 1341). AGENZIA: NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER IL SETTORE DEL COMMERCIO (16.02.2009) Scopo di questo scritto è indicare succintamente e senza alcuna pretesa di esaustività le numerose e talora significative novità di questo AEC di categoria rispetto al precedente AEC commercio del 2002, rinviando a successivi commenti un’indagine più precisa circa la portata concreta di tali innesti. Premesso che il nuovo AEC 2009 è destinato a sostituire le norme di tutti precedenti AEC intercorsi tra le medesime parti stipulanti “fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa”, in tema di variazioni di zona, clientela e prodotti, l’art.2 nel ribadire i criteri di quantificazione circa la determinazione dei casi di “lieve”, “media” e “sensibile” entità della variazione, innova rispetto al passato laddove afferma che “l’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate nei 18 mesi antecedenti l’ultima variazione sarà da considerarsi come un’unica variazione”; mentre per i monomandatari il periodo è esteso “a 24 mesi antecedenti l’ultima variazione”. L’AEC precisa inoltre che in luogo del preavviso spetterà all’agente, anche in caso di proseguimento del rapporto dopo la variazione, un’indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di mancato preavviso. In tema di provvigioni, l’art.4 oltre a prevedere l’applicabilità integrale dell’articolo 1748 Codice Civile ribadisce due volte (che si tratti di un refuso?) che “la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico” mentre per quanto concerne la liquidazione delle stesse, opportunamente l’art.6 prevede in caso di ritardo l’applicabilità degli interessi di mora sulla base del Decreto Legislativo 231/2002. Infine, in tema di indennità di fine rapporto, ribadito il sistema dei tre emolumenti, l’AEC innova a vario titolo circa il quantum da corrispondere all’ex agente, precisando in materia di indennità di risoluzione del rapporto - che sarà da corrispondere tout court all’agente all’atto della cessazione del rapporto, salvo ora il solo caso di risoluzione per ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente (l’AEC Commercio del 2002 prevedeva invece anche la fattispecie di concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, la violazione dell’obbligo di esclusiva) - alla nuova lettera f) la percentuale applicabile al periodo dal 1 gennaio 2002 in poi; nessuna novità è registrabile in materia di indennità suppletiva di clientela - da corrispondersi, lo ricordiamo, “se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente”; mentre in materia di indennità meritocratica aggiuntiva ed eventuale - da corrispondersi qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1751 Codice Civile - il sistema di calcolo è modificato in senso migliorativo per l’agente rispetto ai precedenti AEC, essendo qui esaltato l’aspetto del merito e calcolandosi tale Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 30 voce indennitaria sull’incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari. Il nuovo articolo 12 lettera III) stabilisce infatti che l’indennità meritocratica sarà “pari alla differenza tra un valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito prevista e quanto di competenza dell’agente a titolo di indennità di risoluzione e suppletiva”, laddove è indicativo che i valori in percentuale indicati nella predetta tabella partono - in un rapporto di agenzia della durata massima di 12 mesi - da un minimo 25% dell’indennità massima ai sensi dell’articolo 1751 Codice Civile (dedotte le due voci indennitarie predette) in caso di aumento del fatturato dal 5% al 30%. Si tratterà dunque di valutare dove condurrà in concreto l’applicazione delle percentuali contenute nella tabella dell’art.12 nei singoli casi di specie, laddove tuttavia ciò che appare sin da ora inconfutabile è che con la sottoscrizione di questo AEC 2009 rilevanti passi in avanti sono stati compiuti nella direzione di un avvicinamento della disciplina contrattuale alla norma dell’articolo 1751 Codice Civile ed all’indennità massima annuale ivi prevista. CASSAZIONE CIVILE: RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLO SPEDIZIONIERE Nel commercio internazionale l’affidamento dell’incarico di spedizione, trasporto e consegna della merce oggetto del contratto rappresenta in tutta evidenza un momento essenziale ai fini della corretta esecuzione del contratto. In sintesi, sul fronte dei rapporti venditore – compratore, si tratterà di disciplinare contrattualmente i reciproci obblighi, ricorrendo eventualmente agli Incoterms. A seconda di quanto convenuto nel rapporto principale, sul fornitore potrà incombere la consegna della merce. La sentenza che riportiamo ci permette di valutare i diversi obblighi (e le conseguenti responsabilità) che incombono sullo spedizioniere e sul vettore, e, d’altro canto, le facoltà concesse al committente. Una società italiana cita in giudizio lo spedizioniere per gli ingenti danni patiti a causa dell’inadempimento del contratto con cui aveva affidato l’incarico di provvedere ad un trasporto di merce ad Hong Kong. Lo spedizioniere anziché stipulare il contratto di trasporto aveva stipulato, senza autorizzazione, un altro contratto di spedizione, cui avevano fatto seguito altri due contratti di spedizione e da ultimo quello di trasporto. Secondo la Cassazione: “Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto. Lo spedizioniere infatti, esaurisce il suo compito, con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sé i rischio dell’esecuzione del trasporto. Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessaria per la natura dell’incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell’esecuzione del mandato, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 31 benché non essendo il mandato basato necessariamente sull’intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di trasporto è stato concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione”. In conclusione sul punto, la Cassazione ha affermato “Che lo spedizioniere debba considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative dell’operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di obbligazioni contrattuali, nonché dalla lettera e dallo spirito dell’articolo 1717 Codice Civile”. (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 febbraio 2009, n.3354: Contratto di spedizione - Obbligazioni - Conferimento incarico ad altro spedizioniere Responsabilità). Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 32 Dal mondo UNIONE EUROPEA: DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, SI CONFERMA L’ORIENTAMENTO PRO AGENTI La Corte di Giustizia UE ha fornito un’importante interpretazione della Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE in materia di agenti commerciali indipendenti, con riferimento all’articolo 17, n. 2, lett. a), a norma del quale: “L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui :– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; e – il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20”. Secondo la Corte di Giustizia, detta disposizione deve essere interpretata: - nel senso che non consente che il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto sia limitato d’ufficio alle perdite di provvigioni risultanti dalla cessazione del rapporto contrattuale, anche quando i vantaggi mantenuti dal preponente debbano essere ritenuti superiori; - nel senso che, nel caso in cui il preponente appartenga ad un gruppo di società, i vantaggi tratti dalle società del detto gruppo non sono, in linea di principio, ritenuti compresi nei vantaggi del preponente e, conseguentemente, non devono essere necessariamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità di fine rapporto spettante all’agente commerciale. Il caso che ha portato alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia era stato promosso avanti l’autorità giurisdizionale della Germania da un locatario di una stazione di servizio della Deutsche Tamoil in Berlino, nella quale vendeva essenzialmente carburanti e lubrificanti in nome e per conto della preponente, ma parimenti carte telefoniche di vari operatori che la società medesima gli metteva a disposizione. Richiamandosi alla prassi giurisprudenziale, il giudice del rinvio era propenso ad interpretare l’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva nel senso che tale disposizione, secondo cui la perdita di provvigioni da parte dell’agente commerciale costituisce solamente un elemento da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame dell’equità, consente parimenti di ritenere che la perdita di provvigioni da parte dell’agente costituisca il limite superiore dell’indennità. Come visto, la Corte di Giustizia è stata di avviso diverso, rilevando che “alla luce delle finalità della direttiva, ..., da considerazioni di ordine sistematico emerge che un’interpretazione dell’art. 17 della direttiva, come quella indicata dal giudice del rinvio, può essere ammissibile solamente qualora sia escluso che essa operi a detrimento dell’agente commerciale. Conseguentemente, atteso che la perdita delle provvigioni subita costituisce solamente uno dei vari elementi pertinenti nel quadro dell’esame dell’equità, spetta al giudice nazionale accertare, nell’ambito della seconda fase di valutazione, se l’indennità Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 33 riconosciuta all’agente commerciale risulti, in definitiva, equa e, pertanto, se ed eventualmente in qual misura occorra procedere, alla luce di tutte le circostanze specifiche della specie, ad un adeguamento dell’indennità medesima”. (Corte di Giustizia CE, Sentenza 26 marzo 2009). ASPETTI OPERATIVI PER OTTENERE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA Facendo seguito a quanto già illustrato nella precedente newsletter 1/2009, descriviamo la nostra esperienza maturata recentemente per ottenere, primi nel foro di Bologna, un’ingiunzione di pagamento europea in base al Regolamento CE 1896/2006 applicabile, ricordiamo, dal 12 dicembre 2008. Nel caso concreto è stato possibile promuovere il procedimento avanti il Tribunale di Bologna, in quanto tale foro era previsto nelle condizioni generali di vendita applicabili. In via generale, l’individuazione del giudice competente segue i criteri del Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Esaminiamo gli aspetti operativi. - Compilazione online di un apposito modulo, redatto in una delle lingue ammesse nello Stato avanti la cui autorità giurisdizionale si presenta la domanda. La caratteristica veramente innovativa della domanda di ingiunzione europea deriva dal fatto che il suddetto modulo richiede l’indicazione dei soli aspetti essenziali della controversia, quali: parti, organo giurisdizionale competente, carattere transfrontaliero della causa, importo da liquidarsi con l’ingiunzione, spese e descrizione dei documenti a sostegno della domanda (senza che ne sia necessaria la produzione). Sarà eventualmente il giudice adito a dover richiedere, prima di emettere l’ingiunzione, la presentazione delle eventuali prove descritte. Altri elementi inseribili nella domanda sono: le coordinate bancarie del creditore per ricevere un pronto pagamento da parte del debitore, nonché le eventuali dichiarazioni integrative per meglio chiarire l’oggetto della controversia (ad esempio, nel caso concreto abbiamo espressamente motivato la competenza del giudice adito sulla base delle condizioni generali del venditore). - Presentazione della domanda avanti al tribunale. La domanda viene presentata avanti alla cancelleria del tribunale competente per il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, unitamente alla nota di iscrizione al ruolo, pagando il relativo contributo unificato, variabile a seconda dell’importo del capitale. A mero titolo esemplificativo nel caso di specie per un credito di circa euro 3.000,00, l’importo versato a titolo di contributo è stato di euro 43,00. Per il deposito della domanda non è richiesta la presentazione di una procura a favore del legale che eventualmente assista il creditore. - Emissione dell’ingiunzione europea Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 34 Il giudice deve accogliere, rigettare la domanda o chiederne l’integrazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Nel caso concreto, il giudice ha accolto la domanda in tempi molto più rapidi di quelli previsti dal Regolamento, e cioè in soli dieci giorni, peraltro senza richiedere alcuna integrazione e facendoci avvertire telefonicamente dalla cancelleria dell’avvenuta emissione. Dell’ingiunzione di pagamento europeo abbiamo richiesto copia e, non appena disponile, procederemo alla notifica dell’ingiunzione e relativa traduzione al debitore estero (in questo caso con sede nel Lussemburgo), il quale potrà pagare o opporsi nel termine di 30 giorni. In mancanza, il Giudice dichiarerà esecutiva l’ingiunzione, e sulla base di tale titolo si potrà attivare nel Paese estero una procedura di espropriazione forzata. In conclusione, il nuovo strumento offerto in ambito comunitario consente in tempi rapidi e con costi contenuti di ottenere un titolo a tutti gli effetti valido per costringere il debitore comunitario a soddisfare il credito o, eventualmente, per aggredirne i beni all’estero. FRANCIA: NUOVA DISCIPLINA SUI TERMINI DI PAGAMENTO Dal 1° gennaio 2009 a tutti i contratti di vendita e fornitura conclusi con un venditore francese ed agli ordini trasmessi ad un fornitore francese si applicano nuovi termini di pagamento che si caratterizzano per essere imperativi. I nuovi termini sono previsti dall’articolo L. 441-6 del Code de Commerce come modificato dalla Legge sulla Modernizzazione dell’Economia (LME) n. 776 del 4 agosto 2008. Al fine di favorire le piccole e medie imprese, la novellata normativa francese prevede ora che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. L’articolo L. 441-6 precisa peraltro che il diverso termine convenuto tra le parti non potrà in ogni caso superare a) 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione oppure b) 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Si tratta, ed è questo un profilo che interessa anche l’operatore commerciale straniero che intrattenga rapporti con venditori/fornitori francesi, di una loi de police, ovvero di una disposizione di applicazione necessaria quando uno dei contraenti è francese. Ne derivano l’inderogabilità e l’applicabilità anche nell’ipotesi in cui la legge che disciplina il rapporto di fornitura e compravendita sia diversa da quella francese. L’applicazione è tutelata dalla previsione di apposite sanzioni: per il venditore / fornitore francese (passibile di una sanzione amministrativa sino a euro 15.000,00) e per la parte acquirente che, avendo costretto il proprio fornitore a deroghe surrettizie alla suddetta Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 35 normativa, risponderà del pregiudizio causato. Tra le pratiche abusive l’articolo L. 4426, anch’esso modificato dalla Legge 2008-776, cita espressamente la pretesa del debitore che il fornitore differisca la data di emissione della fattura, senza ragioni oggettive. L’unica possibilità di deroga ai termini di pagamento imposti dal Code de Commerce francese è costituita dalla conclusione di eventuali accordi interprofessionali di settore. Anche in questo caso sono comunque previste stringenti limitazioni temporali e di contenuto: i) il superamento del termine di pagamento previsto per legge deve essere motivato da ragioni economiche oggettive e specifiche del settore in questione (tenuto conto, in particolare, dei termini di pagamento rilevati nel 2007 e della particolare situazione della rotazione dello stock nel settore in questione); ii) l’accordo deve essere concluso entro il 1° marzo 2009 e non può avere durata successiva al 1° gennaio 2012; iii) in tale arco temporale l’accordo deve prevedere una progressiva riduzione della differenza fra i termini di pagamento legislativamente previsti e quelli determinati nell’accordo stesso. Perché gli accordi in deroga possano essere validamente applicati, la loro conformità ai requisiti di legge dovrà essere verificata con decreto, da adottarsi previo parere di un’autorità indipendente, il Conseil de la concurrence. In sostanza, sembra potersi dire che l’autonomia delle parti nel determinare i termini di pagamento del rapporto commerciale sia di fatto esclusa. SVIZZERA: NUOVO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI INDENNITA’ A FAVORE DEI DISTRIBUTORI In Svizzera nessuna indennità era mai stata riconosciuta al distributore in caso di scioglimento di un contratto di distribuzione con esclusiva, sulla base del risalente orientamento adottato dalla Swiss Federal Supreme Court (“SFSC”) nel 1962. Tuttavia, con il passare del tempo la materia ha subito un cambiamento piuttosto rilevante. La giurisprudenza ha infatti elaborato nuove soluzioni più favorevoli al distributore. In particolare, nel maggio del 2008 la SFSC ha trattato un ricorso promosso da due distributori con esclusiva che chiedevano fosse loro riconosciuta un’indennità di clientela a seguito dello scioglimento del contratto di distribuzione con esclusiva di lunga durata con un produttore con sede a Ginevra. Il contratto conferiva ai due ricorrenti l’incarico di agire per la distribuzione di profumi nel territorio della Repubblica Ceca e in quello della Repubblica Slovacca. Diversamente da quanto disposto dalla Corte di primo grado, la SFSC, rimettendo la causa alla Corte di primo grado per il computo dell’ammontare dell’indennità di clientela, ha ritenuto potersi applicare in via analogica l’articolo 418 del Swiss Code of Obligations (“CO”) concernente il contratto di agenzia, viste le peculiarità del caso che stava trattando. Ma quali sono stati i fattori determinanti per la decisione della Corte in senso difforme al consolidato orientamento? Si tratta in realtà – e questo è motivo di particolare interesse per le aziende che hanno in essere contratti di distribuzione collegati alla legge svizzera – di previsioni standard che ricorrono nella quasi totalità dei contratti di distribuzione con esclusiva, limitando la Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 36 libertà dei distributori di fare impresa in vario modo. Nel caso di specie, il contratto prevedeva obblighi e limitazioni all’attività dei distributori, tra cui i seguenti: - presentare nuovi luoghi per le vendite al produttore per l’approvazione di quest’ultimo; - acquistare annualmente una quantità minima di prodotti; - accettare modifiche impartite unilateralmente riguardanti prezzo e condizioni di fornitura; - consegnare mensilmente rapporti e liste riguardanti il proprio fatturato e quello dei concorrenti; - investire almeno il 10% del proprio fatturato annuale in attività pubblicitaria; - provvedere a mantenere una quantità specifica di prodotti in magazzino; - rendere note le proprie scritture contabili; - subire la decisione del produttore di sospendere con effetto immeditato la fornitura di alcuni prodotti oggetto del contratto. Non solo: i distributori erano vincolati a rivelare periodicamente al produttore i nomi e gli indirizzi dei propri clienti. La SFSC ha ritenuto che ciò, in sostanza, costituisse un obbligo a trasferire la clientela al produttore a seguito dello scioglimento del contratto di distribuzione con esclusiva. Basandosi sulle previsioni contrattuali sopra menzionate la SFSC ha dichiarato che l’autonomia dei distributori con esclusiva è stata limitata malgrado la loro formale indipendenza, riconoscendo ai distributori con esclusiva un’indennità di clientela alla fine del rapporto contrattuale. La SFSC ha altresì osservato che i distributori con esclusiva avevano svolto attività promozionale verso clienti legati al marchio dei profumi commercializzati. In linea generale, secondo la SFSC la forza attrattiva del marchio del produttore sulla clientela del distributore con esclusiva non esclude in linea di principio che il distributore possa avere diritto all’indennità di clientela. La quantificazione dell’importo spettante al distributore deve essere effettuata dal Giudice sulla base dei criteri previsti dal citato articolo 418. Per completezza si precisa che l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 418, anche in via analogica, prevista da un contratto, non ha effetto, dovendosi considerare norme inderogabile. È evidente pertanto che è dal tenore delle singole clausole contrattuali e dai vincoli che essere impongono al distributore che può scaturire o meno una equiparazione alla figura dell’agente, almeno ai fini dell’indennità di clientela. RUSSIA: RIFORMA DELLA NORMATIVA RESPONSABILITÀ LIMITATA SULLA SOCIETÀ A La Russia è stata attraversata da una profonda riforma nel campo del diritto commerciale che ha modificato, in maniera sostanziale, la disciplina giuridica delle società a responsabilità limitata. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 37 Il 30 dicembre 2008, infatti, è stata approvata la legge 312-FZ che dal 1° gennaio 2010 sostituirà la disciplina attualmente in vigore, dopo un periodo di transizione di sei mesi. Riconoscendo maggiore autonomia alle parti, la nuova legge ha innovato in particolar modo i seguenti aspetti: diritto di recesso del socio dalla società; patti parasociali; Consiglio dei Direttori; modalità di cessione delle quote; atto costitutivo. Il socio non avrà più il diritto inderogabile di recedere liberamente dalla società in qualsiasi momento senza il consenso degli altri soci e della società, come previsto dall’attuale disciplina, tale diritto potrà infatti essere esercitato solo se espressamente previsto dallo statuto della s.r.l.. L’innovazione principale riguarda l’ingresso di una nuovo istituto, già esistente nel nostro ordinamento, ma sconosciuto al diritto societario russo. I soci potranno, per la prima volta, stipulare patti parasociali (accordi interni fra soci) mediante i quali disciplinare aspetti non regolati all’interno dell’atto costitutivo, quali ad esempio il diritto di voto in assemblea, le limitazioni o restrizioni alla circolazione delle quote, le opzioni di acquisto o di cessione della quota stessa. Quanto agli organi della s.r.l. russa, un cambiamento rilevante si è avuto riguardo al Consiglio dei Direttori, che da organo marginale, potrà diventare un vero e proprio organo della società al quale i soci potranno attribuire direttamente la competenza a decidere su materie specificamente individuate. Infine, la legge si è occupata della disciplina della modalità di cessione delle quote da parte di un socio agli altri soci o a terzi. Mentre continua a permanere in capo ai soci il diritto di prelazione della quota offerta, rispetto ai terzi, la novità consiste nella possibilità di prevedere, all’interno dello statuto, l’esercizio di tale diritto anche solo per una parte della quota offerta in vendita. Inoltre, la legge ha stabilito che la cessione integrale o parziale della quota dovrà essere formalizzata con atto pubblico e non potrà, quindi, avvenire mediante semplice sottoscrizione di un contratto fra le parti. Pertanto, sarà compito di un notaio verificare i poteri del socio che cede la quota, nonché provvedere alla iscrizione delle modifiche alla compagine societaria nel registro statale unico delle persone giuridiche, dietro presentazione della documentazione completa attestante la cessione accompagnata da un modulo specifico firmato dal socio cedente davanti al notaio. Infine, per effetto della legge 312-FZ da luglio l’atto costitutivo diventerà l’unico documento valido ai fini della costituzione di una S.r.l. in Russia. Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 38 INIZIATIVE PROMOZIONALI Fiere, mostre, workshop, seminari convegni, missioni economiche Rif. 101/ICE/5 Organizza ICE Confindustria Ministero per lo sviluppo Economico “MISSIONE COMMERCIALE CINESE DI ACQUISTO IN ITALIA CINA 6-9 GIUGNO 2009 settore: plurisettoriale Rif. 102/TP/5 Organizza: TOSCANA PROMZIONE Iniziativa promozionale del settore meccano tessile in Iran - luglio 2009” L'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) in collaborazione con Confindustria e sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico, sta curando l'organizzazione di una missione di imprenditori cinesi in Italia interessata all'acquisto di prodotti italiani. Questa missione rappresenta un forte segnale, pubblico ed economico,da parte delle Cina, volto ad incrementare e rafforzare la collaborazione con il nostro Paese attraverso l’aumento delle esportazioni. Il Governo cinese ha infatti varato nei mesi scorsi un piano di stimoli della domanda interna, con l’obiettivo di riequilibrare la Bilancia Commerciale della Repubblica Popolare Cinese. La parte cinese ha espresso l’auspicio di poter ricevere da parte italiana una lista di prodotti da proporre agli acquirenti cinesi. Al fine di pervenire ad un elenco il più possibile esaustivo della disponibilità dei prodotti italiani, si rende necessario accompagnare tale lista con i nominativi delle imprese italiane concretamente interessate al mercato cinese.. Il successo della missione di acquisto cinese in italica sarà tanto più garantita se l’elenco dei prodotti e delle imprese italiane verrà presentato in modo accurato e puntuale. Le imprese interessate sono invitate a manifestare il proprio interesste e scheda di partecipazione entro la giornata di giovedì 4 giugno 2009 direttamente a ICE-Dipartimento Promozione dell'Internazionalizzazione (tel. 06/5992 6634; e-mail: [email protected]) che provvederà altresì a rispondere direttamente a tutte le Vostre richieste di informazioni e chiarimenti. Nell'ambito del Programma Promozionale 2009, Toscana Promozione, a seguito di regolare procedura amministrativa, ha affidato in outsourcing al Consorzio Texma Prato International un'iniziativa promozionale in Iran rivolta a tutti gli operatori toscani del settore meccanotessile. L’iniziativa in oggetto, da realizzare in una o due tappe in base all’interesse effettivo che sarà manifestato dalle aziende, avrà le caratteristiche di base del simposio tecnologico: oltre alla presentazione del meccanotessile toscano verrà dato uno spazio, di circa venti minuti, alle singole aziende per la presentazione dei loro prodotti, oltre all’organizzazione di un momento di contatto, diretto e personale, tra le aziende meccanotessili e gli operatori locali. In accordo con l’Ufficio ICE in Iran, l’evento si svolgerà comunque nelle prime due settimane di Luglio. Ulteriori dettagli organizzativi, ivi compresa l’effettiva organizzazione della tappa di Mashhad in ragione della numerosità delle adesioni, verranno comunicati alle aziende che manifesteranno il loro interesse compilando la scheda allegata ed inviandola alla Segreteria del Consorzio Texma Prato International (Ref. Sig.ra Cecilia Del Corso; fax 0574 / 455243; e- mail: [email protected]) Per qualsiasi chiarimento o delucidazione, siete invitati a contattare il Consorzio Texma Prato International (ref- Sig.ra Cecilia del Corso; tel. 0574 4551 ), . Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 39 Rif. 103/CCIE/5 Organizza: CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MAROCCO Settimana Italiana METRO MAROCCO 25 giugno- 8 luglio 2009 MAROCCO Settore: ALIMENTARE La Camera di Commercio Italiana in Marocco, in collaborazione con METRO MAROCCO, organizzerà una Settimana Italiana dedicata ai prodotti alimentari italiani presso tutti i grandi magazzini METRO presenti in Marocco, dal 25 Giugno all’8 Luglio 2009. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda locale di prodotti alimentari italiani, e al tempo stesso fornire alla METRO Marocco la possibilità di entrare in contatto con potenziali nuovi fornitori, data la scarsità attuale di contatti validi di fornitori di generi alimentari italiani. Per le società italiane si tratta, di conseguenza, di un’ottima possibilità di trovare nuovi sbocchi di mercato. Per partecipare, ogni società dovrà: - fornire i prezzi dei propri prodotti alla consegna al porto di Casablanca (CIF); - inviare i propri prodotti secondo le quantità concordate con METRO. -I prodotti forniti saranno messi in vendita durante la manifestzione, in spazi riservati negli 8 magazzini METRO presenti in Marocco. I prodotti richiesti sono i seguenti: - mozzarella normale e da pizza, Grana Padano (forma intera), Gorgonzola (confezione da 2 kg), mascarpone (confezione da 250 e 500 g), fontina (forma intera), formaggi a pasta dura; - vino (di prezzo medio-basso), birra, limoncello, vini da dessert, acqua minerale, olio d’oliva; - piatti pronti surgelati; - pasta secca e fresca, gnocchi (confezioni da 500 g, 2 kg, 5 kg); - salumi (bresaola, salami di piccola dimensione, prosciutto crudo e cotto già affettati); - salse e condimenti, maionese, aceto balsamico (confezioni da 300 g a 5 kg); - conserve di legumi e verdure (confezioni da 5 kg); - dolciumi, biscotti, gelati confezionati, dessert surgelati. QUALORA INTERESSATI E PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTATE LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA ALLE SEGUENTI COORDINATE: Tel: +212 (0)522 278217/265653/264651 Fax: +212 (0)522 278627 Email: [email protected] Rif. 104/TP/5 Nell'ambito del progetto Prato Italian Excellence 2009, Toscana Promozione ha affidato in outsourcing alla Camera di Commercio di Prato le seguenti iniziative: Organizza: TOSCANA PROMOZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO a) Format Promozionale per il Settore "CASA ARREDO" finalizzato alla realizzazione dei prototipi da esporre in un'area comune presso il Japan Interior Festival 2009 - Tokyo 11-13 novembre 2009: la JIIA ( Japan Interior Industry Association) fornirà un supporto per la Format Promozionale per promozione delle aziende toscane presso i propri membri e per l'organizzazione di incontri di business matching tra le aziende toscane e gli importatori giapponesi durante l'Interior il Settore "CASA Festival 2009. ARREDO” TOKIO 11-13 NOVEMBRE 2009 Format promozionale per il settore "ALIMENTARE TOSCANO D’ECCELLENZA TOKIO 27-28 NOVEMBRE 2009 Settore : ENOLOGICO b) Format promozionale per il settore "Alimentare Toscano di eccellenza" rivolto al mercato giapponese: in collaborazione con la Japan Self Service Association ( l'associazione che riunisce i buyer della grande distribuzione giapponese) la Camera di Commercio di Prato intende ricercare prodotti toscani di eccellenza da presentare in occasione di seminari tecnici da tenersi a Tokyo nei giorni 27-28 ottobre 2009. Le iniziative sopra indicate sono aperte a tutte le aziende toscane. Le Imprese regionali interessate sono invitate ad inoltrare il modulo allegato alla Camera di Commercio di Prato (Fax:0574/612834) entro il prossimo 12 maggio 2009. Maggiori informazioni sulle iniziative in oggetto e sulle modalità di partecipazione sono contenute nelle circolari allegate alla presente e-mail. Per qualsiasi chiarimento o delucidazione, siete invitati a contattare l'Ufficio Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Prato al numero telefonico: 0574/612801/830 Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 40 Rif. 105/CCIE/5 Organizza: Camera di Commercio Italo Ellenica Atene LA MODA ITALIANA “VIAGGIA” IN GRECIA ATENE 09-10/10/2009 SETTORI: Abbigliamento uomo donna bambino, accessori moda ***** VERI SAPORI ITALIANI! 21-22/11/2009 La Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, organizzerà nel mese di Ottobre 2009 presso hotel “Titania” (al centro di Atene) nei giorni 9 e 10, incontri imprenditoriali tra 10 aziende italiane produttrici di abbigliamento uomo/donna/bambino/accessori moda, e 30 tra i piú importanti buyer greci. Durante i 2 giorni di show-room, ogni singola azienda avrà la possibilità di incontrare operatori greci tra cui importatori, distributori, commercianti all’ingrosso e al dettaglio, selezionati anticipatamente dalla Camera. Il costo per la partecipazione all’evento é di euro 2.000 per ogni azienda, e prevede: ricerca e selezione dei buyer seconda criteri da Voi forniti; assistenza di delegato camerale per traduzione ed interpretariato durante gli incontri; possibilità di trasmettere video e descrizione dei Vs prodotti sul nostro sito www.italia.gr, che supera le 10.000 visite giornaliere; pubblicità dell’evento tramite quotidiani economici in Grecia Sala con le più moderne apparacchiature (Video Projector, tavoli-stand, manichini, appendi abiti, segreteria, coffee break) Considerato che anche quest’anno vogliamo limitare la partecipazione italiana a solo 10 aziende, non tanto concorrenziali tra di loro, ma complementari per le neccesità che richieste dai buyer greci, sarà presa in considerazione l’adesione delle aziende partecipanti in ordine cronologico. Per maggiori informazioni potete contattarci al numero telefonico: 0030.210.7213209 o all’indirizzo e-mail: [email protected] *********************************************************** La Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene organizzera’, nel mese di Novembre 2009, presso hotel “Titania” (al centro di Atene), nei giorni 21, 22 incontri imprenditoriali tra 10 aziende italiane con prodotti agro-alimentari (salumi, formaggi, pasta, liquori, vini, dolciumi, prodotti confezionati, conserve ecc.) e 30 tra i piu’ importanti buyer greci tra cui importatori, distributori, commercianti all’ingrosso e al dettaglio, catene di negozi ecc... selezionati anticipatamente dalla Camera sulla base del proprio prodotto. SETTORI: Agroalimentare salumi, formaggi, pasta, liquori, vini, dolciumi, prodotti Il costo per la partecipazione all’evento é di euro 2.000 per ogni azienda, e confezionati, conserve ecc Il ns indirizzo Camera di Commercio Italo-Ellenica Via Ventiri 5, 11528 ATENE-GRECIA Tel. 0030 2107213209 Fax 0030 2107213212 ·Email: [email protected] [email protected] ·Siti-web: www.italia.gr www.sistemaitalia.gr prevede: Ricerca e selezione dei buyer seconda criteri da Voi forniti; assistenza di delegato camerale per traduzione ed interpretariato durante gli incontri; possibilità di trasmettere video e descrizione dei Vs prodotti sul nostro sito www.italia.gr, che supera le 10.000 visite giornaliere; trasferimento con taxi a nostra cura da e per l’aeroporto. pubblicità dell’evento tramite quotidiani economici in Grecia Servizi facoltativi con un costo aggiuntivo di 500 euro trasferimento con taxi a nostra cura da e per l’aeroporto prenotazione presso Titania Hotel Considerato che anche quest’anno vogliamo limitare la partecipazione italiana a solo 10 aziende, non tanto concorrenziali tra di loro, ma complementari per le neccesità che richieste dai buyer greci, sarà presa in considerazione l’adesione delle aziende partecipanti in ordine cronologico. Per maggiori informazioni potete contattarci al numero telefonico: 0030.210.7213209 o all’indirizzo e-mail: [email protected] Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 41 OPPORTUNITÀ COMMERCIALI Avvertenza: Queste notizie sono state trasmesse alla Camera di Commercio direttamente da organismi esteri e organizzazioni private che propongono opportunità di affari e servizi alle imprese della nostra provincia. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità sull'affidabilità commerciale e professionale dei nominativi segnalati. Rif. 201/OC/5 PROGETTO AMERICA LATINA Ricerca potenziali partners e opportunità di affari e di finanziamento per operazioni di internazionalizzazione in America Latina Il Progetto “America Latina” è uno strumento al servizio delle imprese italiane e latinoamericane, diretto specialmente alle PMI, che hanno l’obiettivo di cercare e trovare potenziali partners, opportunità di investimenti e operazioni di internazionalizzazione sia commerciali che industriali. Sono promotori del progetto : in Italia : · Promofirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze · UnionCamere Toscana, Unione delle CCIAA della Toscana · UnionCamere Emilia Romagna, Unione delle CCIAA dell’Emilia Romagna · BIC (Business Innovation Centre) del Lazio in America : · IIC (Corporazione Interamericana per gli Investimenti), struttura dell’IADB · Camere di Commercio Italiane di America Latina e America Centrale Il progetto ha tre canali : - matching : portale per la ricerca di partners e opportunità d’affari, - finanziamenti : tramite la Corporazione Interamericana per gli Investimenti, - l’esperto risponde : soluzioni per problemi diversi risolti da un esperto. La partecipazione al progetto è totalmente gratuito. L’accesso è tramite un portale di scorrimento rapido nel quale sono iscritte già oltre 700 imprese dell’Italia, dell’America Latina e dell’America Centrale. www.progettoamericalatina.com Per ulteriori informazioni contattare: PROMOFIRENZE - Francesco Pannocchia Tel. 055 2671633 fax 055 2671404 [email protected] Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 42 Rif. 202/OC/3 OFFERTE DALLA GRECIA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ELLENICA DI SALONICCO Kon. Karamanli 47 - 54639 Salonicco tel. +302310-947744, 947844, 951272 Fax : +302310-951542 e-mail : [email protected], [email protected] www.italchamber.gr KARTALAS MICHALIS – “TO AEROSTATO” 28hs Oktwvriou 14 – 27100 Pyrgos Ileias Tel. 0030-26210-28916 Fax : 0030-26210-28916 e-mail : [email protected] Resp. per contatti : Sig. Kartalas Michalis Richiesta : Grossisti italiani di giocattoli. NIKOLOPOULOS KOSTANTINOS 27064 Karatoula Ileias Tel. 0030-6976-780078 Fax : 0030-26210-62555 Resp. per contatti : Sig. Nikolopoulos Konstantinos Richiesta : Produttori italiani di mobili per cucine, guardaroba, porte in legno, mobili per il bagno e camerette per bambini. GEORGOPOULOS N. & CO. OE 1° Km. Thes/nikis – Kalochoriou – 57009 Thessaloniki Tel. 0030-2310-511191 Fax : 0030-2310-556750 e-mail : [email protected] www.thefoodcompany.gr Resp. per contatti : Sig.ra Georgopoulou Froso Richiesta : Caseifici italiani ( parmigiano, mozzarella, pecorino, mascarpone, ecc.) Rif. 202/OC/3 DOMANDE E OFFERTE DALLA TURCHIA: Ufficio Commerciale del Consolato di Turchia Via Cesare Battisti 8 20122 Milano Tel: 02 5456832 Fax: 02 5456325 Vi comunichiamo che è stato preparato un sito web http://www.yoikk.gov.tr nelle lingue Turco ed Inglese per lo scopo di razionalizzare le procedure di investimenti per sviluppare il ruolo del settore privato nella economia Turca e per risolvere i problemi amministrativi sull’ambiente elettronico che investitori stranieri e quelli Turchi incontrano in ogni fase del investimento. Inoltre, esiste un’altro sito web http://www.invest.gov.tr dove ci sono le informazioni in Italiano sui condizioni e incentivi per l’investimento in Turchia Maggio-Giugno 2009 PAG. CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected] 43