Pag. 42 - Camera di Commercio Arezzo

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Pag. 42 - Camera di Commercio Arezzo
SOMMARIO
.
Viale Giotto, 4
52100 AREZZO
CALENDARIO GIUGNO 2009
DI INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE........ Pag.
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COMMERCIO ESTERO……………………....….. Pag.
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-
Presidente Giovanni Tricca
Segretario Generale Giuseppe Salvini
Proteggere i marchi nell’UE sarà più semplice
e meno costoso: riduzione del 40% sulle tasse
di registrazione
On Line il rapporto 2009 sullo stato dell’economia
Regolamento 312/2009 Commissione UE:
Integrazioni e modifiche al codice doganale
comunitario
Ente Certificato
UNI EN ISO
9001:00
Cert.SQ041612
-
7
REGIME ATA ………………….......................…......….. Pag.
-
Operazioni di temporanea importazione con
Carnet ATA in Iran
CERTIFICAZIONI…………………..................…....….. Pag.
-
Algeria: richiesto il certificato di conformità delle
merci alle norme algerine per le importazioni
-
FINANZA AGEVOLATA: …………………..Pag.
-
REGIONE TOSCANA: Uno Sportello e una newletter
gratuiti per i finanziamenti
Bandi Aperti: I finanziamenti nazionali e internazionali all'export ed
agli investimenti Fondi strutturali - aggiornamenti
Informazioni
Tel. 0575-303806
Fax: 0575/303806
Coordinamento:
Isabella Bietolini
-
CAMERALE
Abbonamento
gratuito
CAMERA DI
COMMERCIO
INFORMA
5-6
Maggio-Giugno
2009
anno IX
Hanno collaborato a
questo numero:
www.ar.camcom.it
con il patrocinio di
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-
- SCHEDE EXPORT:…………………………………..… Pag. 16
documenti e formalità per esportare in BRASILE
- BANCAETRURIA…………….……………..…. . Pag.
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Svincolo della merce: Assicurarsi la disponibilità
Dei documenti all’arrivo della nave
Redazione:
Carla Fabbrini
CIRCOLARE
INFORMATIVA
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NORMATIVA DOGANALE..……………… Pag.
-
21
DOGANE
TRASPORTI
ACCISE
IVA
CONTRATTUALISTICA INT.LE………....Pag.
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DALL’ITALIA, DALL’EUROPA E DAL MONDO:
NORMATIVA – GIURISPRUDENZA- SENTENZE
-
- INIZIATIVE PROMOZIONALI
- Fiere, mostre, workshop, seminari
convegni, missioni economiche…….……. Pag. 39
- OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
….....Pag. 42
ICE - SPORTELLO SPRINTOSCANA –MINCOMES
Camere di Commercio Italiane all'estero
-
LAVORO DOMANDA/OFFERTA
Per informazioni :
Segreteria organizzativa Seminari
SPORTELLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
GLOBUS -SPRINTOSCANA
Camera di Commercio di AREZZO
Viale Giotto, 4 - 52100 Arezzo
Tel .0575303806 Fax 0575-300953
E-mail [email protected]
I REGIMI SPECIALI
DEL NUOVO CODICE DOGANALE
COMUNITARIO
23 giugno 2009
- SALA CONFERENZE CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO DALLE ORE 9,45 ALLE ORE 13,30
A pochi mesi dall’aggiornamento del codice doganale comunitario è finalmente
possibile fare un bilancio sul nuovo assetto doganale dell’Unione europea voluto dal
Parlamento europeo e dal Consiglio che, congiuntamente, hanno lavorato allo scopo di
rendere concreta l’applicazione delle misure tariffarie e di altre misure vigenti in ambito
comunitario anche alle transazioni con Stati o territori che non fanno parte del territorio
doganale della Comunità.
Il nuovo strumento giuridico ha semplificato e specificato i regimi speciali definendo i
criteri di accertamento del momento in cui sorge l’obbligazione doganale che il codice
del 1992 aveva lasciato nell’ombra.
Programma
La riformulazione dei regimi doganali ad opera del NCDC
Transito: Transito esterno ed interno, Transito comunitario
Deposito: Custodia temporanea, Deposito doganale, Zone franche
Uso particolare: Ammissione temporanea, uso finale
Perfezionamento attivo e perfezionamento passivo
Conclusioni
Maggio-Giugno
2009
PAG.
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA
Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
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La partecipazione è gratuita,
La Camera di Commercio, certificata EISO9001/2000, rilascerà ai partecipanti preventivamente
registrati un "attestato di frequenza" che sarà consegnato al termine dell'incontro.
Gli interessati devono confermare la loro partecipazione, via fax (0575300953), oppure
tramite e-mail ([email protected] utilizzando l’allegata scheda di adesione :
Segreteria Organizzativa:
Carla Fabbrini
Tel. 0575/303806- fax 0575/300953- 303806
[email protected]
SCHEDA DI ADESIONE
I REGIMI SPECIALI DEL NUOVO CODICE
DOGANALE COMUNITARIO
Martedì 23 GIUGNO 2009
dalle ore 9,45 alle ore 13,30
presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio
Viale Giotto, 4- AREZZO
COGNOME E NOME
___________________________________________________________________________
Denominazione azienda e sua ragione sociale _____________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Località ______________________________________________________Prov:_________
Tel.______________________________ fax_____________________________
E-mail____________________________________________________________________
Tutela della privacy
Informativa e consenso ai sensi della D.Lgs.196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il/La
sottoscritto/a,__________________________ ____________________________ nel trasmettere i propri dati allo Sportello Internazionalizzazione della
Camera di Commercio di Arezzo, acconsente al loro trattamento da parte dell’Azienda medesima. Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento
dei dati di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall'art. 13 della predetta legge
Data
____________________ Timbro e firma_______________________
Maggio-Giugno
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COMMERCIO ESTERO
Proteggere i marchi nell’UE sarà più semplice e meno
costoso: riduzione del 40% sulle tasse di registrazione
La Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre ulteriormente le tasse
dovute all’agenzia comunitaria responsabile della concessione dei diritti di marchio nell’UE
(UAMI – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad Alicante, Spagna) e di
semplificare la procedura di registrazione. Questa misura, che segue un’iniziale riduzione
decisa nel 2005 (IP/05/1289) renderà molto più conveniente e più semplice ottenere la
protezione dei marchi per le imprese che operano nel mercato unico europeo, che
risparmieranno circa 60 milioni di euro l’anno. Questa misura entrerà in vigore il 1° maggio
2009
Charlie McCreevy, Commissario per il mercato interno e i servizi, ha dichiarato: “È una buona
notizia per le imprese europee. La diminuzione consistente delle tasse e la semplificazione
della procedura rendono molto più conveniente e facile ottenere la protezione dei marchi in
tutta l’UE, con conseguente incentivo allo spirito imprenditoriale e al commercio, essenziale in
tempi di crisi economica. Questi miglioramenti andranno a vantaggio in particolare delle piccole
e medie imprese, per le quali i costi e la procedura per ottenere questa protezione
rappresentano spesso un grande onere.” Il presidente dell’UAMI, Wubbo de Boer, ha
dichiarato: “Per una piccola impresa, proteggere il proprio marchio a livello comunitario significa
tutelare il diritto dei propri beni e servizi di accedere gratuitamente, in futuro, al mercato unico
europeo. Per le imprese più grandi si tratta di uno strumento essenziale per operare sui mercati
internazionali.”
La riduzione delle tasse e la semplificazione della procedura consistono essenzialmente
nell'azzerare la tassa di registrazione per i marchi comunitari, perciò le imprese pagheranno
unicamente una tassa per il deposito della domanda e non più una tassa separata per la
registrazione; di conseguenza, il tempo necessario per la registrazione di un marchio
comunitario risulterà notevolmente ridotto.
Questo significa in pratica che, in futuro, le imprese non dovranno più versare 1 750 euro per il
deposito della domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo una tassa di
deposito della domanda di 1 050 euro. La riduzione sarà ancora maggiore per le imprese che
inoltreranno la domanda via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900
euro anziché 1 600 euro.
Queste riduzioni implicano che in futuro le imprese pagheranno il 40% in meno per ottenere un
marchio comunitario e fino al 44% in meno utilizzando mezzi elettronici.
Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi internazionali che
designano la Comunità europea conformemente al Protocollo di Madrid scenderà da 1 450
euro a 870 euro, pari anche in questo caso ad una riduzione del 40%.
Contesto
L’UAMI è stata istituita dal Consiglio dei Ministri nel 1994. Sin dall’inizio della sua attività, nel
1996, la domanda di marchi comunitari ha registrato una crescita costante, talvolta eccezionale.
Finora l’agenzia ha registrato complessivamente oltre 500 000 marchi per conto di centinaia di
migliaia di imprese in tutto il mondo. Essendo un’agenzia comunitaria che si autofinanzia, il suo
bilancio è costituito interamente dalle tasse versate dalle imprese che si avvalgono dei suoi
servizi e non riceve sussidi o sostegno finanziario dai contribuenti europei; inoltre, in quanto
organizzazione senza scopo di lucro, il suo bilancio deve essere in pareggio.
Maggio-Giugno
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Negli ultimi anni l’UAMI ha attuato con buoni risultati un programma ambizioso volto ad
aumentare la propria produttività ed efficienza offrendo nel contempo un servizio di qualità che
ha attirato un numero di utenti sempre crescente. Nonostante la riduzione delle tasse attuata
nel 2005, l'UAMI ha generato in questi ultimi tempi riserve liquide notevoli.
Di conseguenza l'agenzia, pur continuando a investire nel miglioramento dei servizi offerti (in
particolare quelli online) e nella riduzione dei tempi di risposta, può condividere con l'intera
comunità imprenditoriale i vantaggi ottenuti grazie alla maggiore efficienza, in particolare con le
PMI, per le quali i costi per la tutela e l’applicazione della proprietà intellettuale pongono spesso
delle difficoltà.
Questa ulteriore e consistente riduzione delle tasse è stata largamente dibattuta con gli Stati
membri e rappresenta la prima di un'ampia serie di misure volte a equilibrare meglio il bilancio
dell'UAMI; le misure sono state approvate dagli Stati membri nel settembre 2008 in occasione
di una riunione congiunta con il Consiglio di amministrazione e il Comitato di bilancio dell’UAMI.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en
http://oami.europa.eu
Fonte
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/506&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it)
ON LINE IL RAPPORTO
DELL’ECONOMIA ARETINA
2009
SULLO
STATO
Il Rapporto 2009 sullo Stato dell’Economia aretina pubblicato dalla Camera di
Commercio di Arezzo consente di fare il punto sulla direzione di marcia del nostro
territorio con riferimenti supportati anche dal ricorso costante al benchmark regionale e
nazionale. L'approccio del rapporto è ad ampio raggio: partendo da un esame della
congiuntura nel 2008, si passa poi ad esaminare la struttura imprenditoriale per
concludere con un capitolo di riflessione sulla crisi economica e sulle strategie
d’intervento messe in atto.
Le difficoltà del periodo stanno ridisegnando gli equilibri e senza dubbio la realtà socioeconomica che conosciamo ne uscirà profondamente mutata. Tuttavia proprio dal
dinamismo delle PMI italiane, diventato ormai un esempio, si possono trarre linee di
indirizzo e strategie utili e per combattere la crisi e per reagire: innovazione di prodotto,
politica di “brand”, riorganizzazione strutturale, presenza sui mercati, diversificazione e
riconversione, sono queste le linee progettuali poste in essere, spesso con successo.
Accanto ad esse c’è poi il ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione che mai
come in questo periodo è stata chiamata a dare risposte concrete ed immediate: le
Camere di Commercio, dal canto loro, costituiscono l’interlocutore “pubblico” più vicino
alla realtà economico-produttiva e proprio dal sistema camerale sono giunti segnali di
interventi rapidi e mirati per sostenere l’accesso al credito, per favorire
l’internazionalizzazione e la cultura d’impresa, per diffondere la conoscenza e l’utilizzo
di energie rinnovabili quale fattore competitivo.
Insieme alla fotografia statistica ed alle elaborazioni che nel rapporto sono contenute ,
è dunque questo il messaggio che si cerca di cogliere: un’immagine a più facce,
dinamica ed in divenire, per un sistema-Paese che, forse meglio di altri, cerca di vedere
la luce in fondo al tunnel.
Maggio-Giugno
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Per accedere:
http://www.ar.camcom.it/file_studi_pubblicazioni/Rappporto%202009.pdf
Regolamento 312/2009 Commissione UE
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CODICE DOGANALE
COMUNITARIO
Si applicheranno dal 1° luglio 2009 le modifiche ed integrazioni apportate al Codice
doganale comunitario apportate dal Regolamento 312/2009, con particolare riferimento
al cosiddetto numero unico EORI, ossia alla previsione del numero di registrazione e
identificazione degli operatori economici (numero EORI) da assegnare a ciascun
operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento
comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio
di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità.
Il Regolamento inoltre è diretto a sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la
conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici
e delle altre persone e ai numeri EORI; e ad adeguare e specificare taluni elementi
relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all'arrivo e
alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della
Comunità.
(Commissione, Regolamento (CE) del 16 aprile 2009 N. 312/2009 recante modifica del
regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 aprile 2009,
L98).
FONTE FILODIRITTO
ACCORDO DOGANALE TRA IL MERCOSUD E SUDAFRICA
L’ Unione Doganale di Africa Australe ha sottoscritto un accordo con il Mercosud per la
riduzione dei dazi doganali nel commercio bilaterale.
Questo accordo include 2.116 prodotti che avranno una riduzione del 10%, del 25%,
del 50% e del 100% nei rispettivi dazi di importazione.
L’accordo sarà applicabile subito dopo la sua approvazione da parte dei Parlamenti dei
nove Paesi coinvolti.
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REGIME ATA
Operazioni di temporanea importazione con Carnet ATA in Iran.
l'Ente garante locale fa sapere che gli utenti possono rivolgersi alla Società indicata, accreditata
presso l'Associazione iraniana, per portare a termine le formalità doganali.
The Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines (the Iranian national guaranteeing organization)
would like to inform its counterparts that if ATA Carnet holders wish to appoint a representative in Iran
they may use the services of:
Tchakad Mehr Int'l Trans Co General Manager: Mr. Babak Amali
Tel/ Fax: 0098-21-88926054, 88926055 Mobile: 0098-912-1004080 / 0098-912-2094105
email:[email protected]
which is authorized by the Iranian national guaranteeing organization and Iranian Customs for the
purpose.
This information will also be available under “What’s new!” and “Country information” on the Website of
the ATA Carnet Manual at the following address: www.atacarnets.org
To have access to the ATA Carnet Manual, you have to click on the ATA Carnet Manual icon and enter
the following codes: - Username: ATAMANUAL - Password: NGOSONLY.
Laurence Bottier-Heiderscheid ATA Carnet Manager ICC World Chambers Federation
38 cours Albert 1er, 75008 Paris, France
Tel: +33 1 4953 2868 Fax: +33 1 4953 2938 www.atacarnets.org
Maggiori chiarimenti a riguardo possono essere richiesti all’Ufficio Commercio Estero
della Camera di Commercio di Arezzo – [email protected]
ALGERIA . RICHIESTO IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE MERCI ALLE
NORME ALGERINA PER LE IMPORTAZIONI.
Comunicato Unioncamere
E’ stato introdotto per le importazioni in Algeria un certificato di conformità delle merci
alle norme algerine.
Si tratta di un controllo di conformità già disposto con un decreto del 2005, divenuto
obbligatorio dal 15/3/2009.
Si allega il link alla notizia pubblicata sul sito del Ministero del commercio algerino:
http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers09/comnuqfr.pdf
L'avviso chiarisce che l'ispezione sul controllo di conformità può essere effettuata in
frontiera, anche presso gli spedizionieri locali abilitati, ma la responsabilità della
dichiarazione di conformità rimane in carico all'importatore.
Inoltre, siamo stati recentemente informati di una direttiva parallela inviata dalla Banca
algerina a tutti gli istituti di credito, che prevede l'obbligo di una serie di documenti (CO,
certificato fitosanitario, certificato di qualità delle merci rilasciato da un organismo terzo
rispetto all'esportatore. L'organismo in questione, (Intertek Government Services
Phone: +39 02 95383833 Via Aldo Moro, 47 - 20060 Gessate (Milan), Italy Fax: +39 02 9538383)
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che si propone per prestare servizio per il rilascio della certificazione di qualità in Italia
per merci destinate in Algeria, in relazione alle specifiche esigenze del sistema
bancario algerino.
Non è chiaro se tale certificazione possa essere anche sufficiente a quanto previsto
per la "certificazione di conformità" in Algeria e se la produzione di un "certificato di
qualità" ottenuto in Italia esaurisca gli obblighi dell'esportatore o se l'ispezione all'arrivo
rimanga comunque un adempimento separato.
Su questo aspetto intendiamo richiedere un chiarimento, che non mancheremo di
comunicare successivamente.
Nel frattempo le aziende interessate potranno eventualmente prendere contatti diretti
con l'organismo di certificazione in questione per maggiori informazioni e per verificare
l'attendibilità del servizio proposto. Resta inteso che le Camere di commercio non
assumono alcuna responsabilità nei rapporti tra le aziende ed il soggetto terzo in
questione.
Fonte Unioncamere
UTILITY
Un servizio offerto da GMAIL: La nuova funzionalità
della posta elettronica. Traduzione istantanea dei testi
Nuova funzionalità della posta elettronica: traduzione istantanea delle proprie missive.
Con meno strafalcioni del solito
Cinese, arabo, magiaro, finlandese e chi più ne ha più ne metta: un nuovo servizio
proposto da Google trasforma la casella di posta di Gmail in un centro di traduzioni
multilingue.
Message Translation consente agli utenti di leggere la propria posta elettronica in arrivo
nella lingua che preferiscono, scegliendo tra 41 idiomi diversi.
La funzionalità risolve così almeno in parte i problemi di comprensione tra navigatori di
differente nazionalità e, seppur non perfettamente preciso, dà la possibilità di capire
almeno il senso di quanto ci è stato scritto.
Un servizio utilissimo, dunque, soprattutto per chi si trova a dover comunicare con
imprese e istituzioni di paesi esteri.
Per attivare l’opzione basta entrare nella proprio casella Gmail, cliccare in alto a destra
su “Impostazioni”, poi su “Labs”, scrollare la pagina verso il basso e spuntare la voice
“Attiva” di “Traduzione del messaggio”. Una volta salvata la modifica, occorre poi
andare su Impostazioni/Generali e selezionare l’idioma in cui si vogliono leggere i
messaggi.E la traduzione è fatta.
Link alla fonte dell’articolo:
http://canali.kataweb.it/kataweb-itech/2009/05/21/gmail-traduce-la-postaautomaticamente/?ref=rephpsp4
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FINANZA AGEVOLATA
REGIONE TOSCANA
Uno sportello e una newsletter gratuiti
per i finanziamenti alle imprese toscane
Ad I-Place, in viuzzo del Piscetto, 6/8 a Scandicci (FI), cuore operativo del consorzio
Centopercento Italiano, e' presente uno sportello di FidiToscana, presso il quale il
giovedi' pomeriggio, previo appuntamento telefonico al 055- 0516551-2-3-4, potranno
rivolgersi gratuitamente tutte le imprese del territorio toscano per avere ulteriori
informazioni sulla tipologia dei finanziamenti a cui poter accedere (tra gli altri, il Docup
1.3.1 che si ricorda scadra' il 31/5/2009) e le modalita' di presentazione della
documentazione per ottenerli.
Le imprese e potranno visitare anche il sito di FidiToscana - www.fiditoscana.it dove, nella sezione Emergenza Economica, troveranno i moduli per la domanda,
l’elenco delle banche aderenti, le direttive UE, i regolamenti in merito e i contatti utili. Le
aziende interessate a fissare un appuntamento e per ulteriori informazioni possono
scrivere a [email protected] o telefonare allo 055-0516551-2-3-4 L'iniziativa
vuole fornire alle imprese toscane di tutti i settori economici risposte concrete per un
miglior uso delle opportunità creditizie disponibili, rese possibili da uno stanziamento
regionale di 48 milioni di Euro.
Per informare ancora più puntualmente le imprese toscane I-Credit, il settore dedicato
alla finanza agevolata di I-Place, inaugura I-CREDITnews, newsletter informativa
gratuita con le segnalazioni di finanziamenti disponibili. Le imprese che intendono
registrarsi possono inviare una mail con scritto "iscrizione newsletter"
ad [email protected] o fornire i propri dati per riceverla, telefonando allo 0550516551-2-3-4 o via fax allo 055-7351410
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Bandi Aperti
Asse I
Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità
Aiuti alle piccole e medie imprese dell’industria, dell’artigianato e dei servizi
alla produzione per l’acquisizione di servizi avanzati e qualificati
Bando sempre aperto con graduatorie trimestrali
Bando, approvato con decreto 4545 del 39/09/2008 e modificato con i successivi
decreti 1621 del 27/03/2009 e 1988 del 29 aprile 2009.
Finalità. Al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo la Regione Toscana
concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti d'investimento innovativi
immateriali ed in particolare per quelli finalizzati all'acquisizione di servizi avanzati e
qualificati come definiti nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI
toscane dell'industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione" approvato con
decreto 3567 del 06/08/2008.
Riferimento. Linea di intervento 1.3.b del POR (Aiuti all'acquisizione di servizi avanzati
e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione).
Destinatari. Micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori: industrie alimentari e
delle bevande, tessili e dell'abbigliamento, manifatturiere, trasporti, produzione e
distribuzione di energia elettrica, gas, vapore, costruzioni ed altre attività di servizio alle
imprese.
Agevolazioni. L’agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non rimborsabile nella
misura indicata nel "Catalogo" per ogni tipologia di servizio acquisito e non deve
superare l'importo massimo di Euro 200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre
anni ed un'intensità massima del 75% qualora il fornitore di servizi non possieda
certificazione nazionale o europea.
Scadenza. il bando è sempre aperto
Presentazione domande. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa, deve essere redatta esclusivamente on line previa
autorizzazione da rilasciare all'impresa (documento fac simile) e mediante accesso al
Sistema Gestionale POR CReO.
L'impresa può delegare la compilazione della domanda ad altro soggetto munito di
specifica autorizzazione (documento fac simile)
Modulistica. Reperibile sui siti internet www.regione.toscana.it/creo
e
www.artea.toscana.it
Per saperne di più. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento scrivere al seguente
indirizzo e-mail: [email protected]
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FONDO DI GARANZIA AZIONE 1.3.1 Docup 2000-2006
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Regione Toscana 1004 del 06/03/2009, disponibile sul sito: www.fiditoscana.it
SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa in Toscana nelle aree obiettivo 2, in possesso dei !
parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, iscritte nel Registro
Imprese presso la Camera di Commercio, che non siano in difficoltà e che rispettano tutti i seguenti parametri:
a. rapporto Patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 5% sull’ultimo bilancio approvato; per le società di persone
e le imprese individuali i! l patrimonio netto è considerato integrato con il patri! monio de i soci o del titolare e ridotto
dei prelevamenti di questi ultimi;
b. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio
approvato. Per le imprese alberghiere proprietarie dell’immobile in cui operano, tale apporto può essere sostituito
con: patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 15%.
c. Rientrare in una delle classi di merito di Fidi Toscana non inferiori a B.
Sono ammissibili anche le nuove imprese purchè attive da non oltre 18 mesi alla data di richiesta della garanzia.
Le imprese richiedenti devono comunque essere valutate economicamente e finanziariamente sane.
SETTORI AMMISSIBILI
Elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Investimenti materiali ed immateriali, funzionali all’esercizio dell’attività, già effettuati o da effettuare alla data di
presentazione della domanda di garanzia.
Per una dettagliata descrizione delle fattispecie ammissibili: www.fiditoscana.it
OPERAZIONI GARANTIBILI
Finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria di durata non inferiore a 18 mesi.
IMPORTO MASSIMO GARANTITO
€ 1.500.000 per impresa.
NATURA E MISURA DELLA GARANZIA
Diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima semplice richiesta della banca al momento
dell’insolvenza dell’impresa. La garanzia può essere rilasciata fino all’80% dell’operazioni! e finanziaria.
GARANZIE ACCESSORIE
Non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.
COSTO DELLA GARANZIA
Zero
PROCEDURE
· La richiesta di garanzia è presentata dall'impresa interessata, sull'apposito modulo con allegata la documentazione
prevista scaricabile dal sito www.fiditoscana.it, contemporaneamente alla banca e a Fidi Toscana.
· Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle
singole pratiche.
· Il finanziamento dovrà essere completamente erogato dal soggetto finanziatore entro un anno dalla delibera di
ammissione alla garanzia.
· Gli investimenti devono essere integralmente effettuati dalle PMI entro due anni dall’ ammissione alla garanzia.
· Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana
dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, la data di scadenza dell’ultima rata.
per informazioni:
SPORTELLO FIDITOSCANA
il giovedi' pomeriggio, previo appuntamento telefonico al 055- 0516551-2-3-4 presso I-Place | Consorzio
Centopercento Italiano
Viuzzo del Piscetto, 6/8 - 50018 Scandicci (FI) Tel. + 39 055 0516551-2-3-4 Fax + 39 055 7351410www.iplace.it | [email protected]
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PAG.
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Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
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SPECIALE FONDI STRUTTURALI IN POLONIA, BULGARIA,
SLOVACCHIA, REPUBBLICA CECA, UNGHERIA E ROMANIA
L'Istituto nazionale per il Commercio Estero di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico, dopo l'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Est Europa
(Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovenia, Ungheria,
Bulgaria, Romania) ha previsto la creazione del "Progetto speciale Paesi nuova
adesione", nell'ambito del piano promozionale annuale, finalizzato a promuovere la
partecipazione delle imprese italiane ai programmi di sviluppo dei territori delle varie
Regioni attraverso l'utilizzo dei Fondi Strutturali europei. Nell'ambito del progetto è stata
prevista l'attivazione di specifici Desk presso gli uffici ICE di Bratislava, Bucarest,
Budapest, Praga, Sofia, e Varsavia per l'informazione e l'assistenza alle imprese
italiane che intendono investire in questi mercati attraverso i progetti finanziati con fondi
europei.
Le imprese italiane che hanno costituito o che intendono costituire nei Paesi nuovi
membri, beneficiari dei Fondi Strutturali, società di diritto locale, possono accedere ai
finanziamenti menzionati attraverso la presentazione di domande e di proposte
progettuali sulla base dei relativi bandi pubblicati in lingua locale. L'opportunità si
estende anche a società locali partecipate al 100% da capitale italiano che intendono
sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali in diversi settori economici (industriali,
commerciali, servizi, turismo, information technology).
Obiettivo dei Desk
Promuovere la partecipazione ai programmi di sviluppo tramite informazioni ed
assistenza per utilizzare al meglio i numerosi finanziamenti che la UE ha destinato ai
Paesi di nuova adesione, soprattutto sotto forma di Fondi Strutturali (Fondo Sociale
Europeo, Fondo Europeo di Assistenza e Garanzia per l'Agricoltura, Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, Fondo di nuovo orientamento della pesca).
Attività dei Desk
1. fornire servizi informativi mirati alla creazione di rapporti di collaborazione con
partner locali tramite la presentazione di progetti comuni da realizzarsi in
Bulgaria, Polonia, Romania, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Ungheria, finanziabili
attraverso l'utilizzo dei Fondi Strutturali;
2. favorire l’individuazione delle opportunità offerte dai progetti attuali in termini di
flussi di beni e servizi dall'Italia;
3. monitoraggio delle gare d'appalto bandite dai beneficiari diretti dei fondi europei
4. elaborazione e distribuzione mensile di "Newsletter Fondi Europei"
Per far conoscere alle aziende italiane i piani di sviluppo dei singoli Paesi e l'attività
dei Desk sono in programma seminari che si svolgeranno in tempi diversi nei singoli
Paesi e nelle varie città italiane.
Gli Uffici ICE hanno elaborato un Manuale sui Fondi Strutturali destinato ai singoli
Paesi e reperibile on-line, di seguito riportiamo i contatti
ICE VARSAVIA
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Dott. ssa Paolina Kostecka
Tel. 0048 22 628 02 43
Fax 0048 22 628 06 00
[email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/polonia/desk.htm
ICE SOFIA
Dr.ssa Anahid Mamian
Tel. 00359 2 9861574/9861618
Fax. 00359 2 9817346
[email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/bulgaria/desk.htm
ICE BUDAPEST
Dr.ssa Réka Jentetics
Tel. 0036 1 2667555
Fax 0036 1 2660171
[email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/ungheria/desk.htm
ICE BUCAREST
Dr.ssa Elena Dumitrache
Tel. 0040 21 2114240
Fax. 0040 21 2100613
[email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/romania/desk.htm
ICE PRAGA
Dr. Pavel Javurek
Tel. 00420 2 57532590
Fax. 00420 2 57532597
[email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/repceca/deskfondi.htm
ICE BRATISLAVA
Dr.ssa Linda Adameková
Tel. 00421 2 54410622
Fax 00421 2 54430296
[email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovacchia/desk.htm
Per le informazioni riguardanti l'attività dei Desk e l'utilizzo in generale dei Fondi Strutturali le aziende
possono rivolgersi all'Area Collaborazione Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali – Linea
Affari Europei Tel. + 39 06 59926706 Fax + 39 06 89210314 e.mail: [email protected] ;
[email protected] .
FONTE: ICE
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Con la presente Vi segnalo che è
scaricabile dal seguente link:
http://www.toscanapromozione.it/it/toscanapromozione.jsp?IdDoc
=251&Where=IdDoc%3d2172
I dossierinformativi redatti da Informest (Centro di Servizi e
Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale),
esplicativi dei bandi attivi nei sottostanti Paesi:
- Ungheria;
- Romania;
- Repubblica Ceca;
- Slovacchia.
Vi ricordo che Toscana Promozione organizza per tutte le
imprese toscane degli incontri gratuiti e personalizzati mensili con
i consulenti di Informest . Per appuntamenti si prega contattare lo
sportello Globus Spritntosanca della CCIAA di Arezzo:
tel.0575/303806 – [email protected].
Inoltre, è sempre possibile attivare sotto forma di quesito un primo
orientamento a favore delle imprese provinciale per tutte le
richieste di informazione e di potenziale accesso ai bandi.
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AVVISO
SACE Spa e Sace Bt ogni mese sono presenti a Toscana Promozione per incontrare gratuitamente le
aziende toscane interessate.
CHIUNQUE SIA INTERESSATO AD UN COLLOQUIO CON I FUNZIONARI PUO’ PRENDERE
CONTATTO CON L’Ufficio camerale Globus Sprintoscana al numero telefonico 0575/303806 - Fabbrini
Ricordiamo che il Gruppo SACE è uno dei protagonisti della gestione del credito in Italia. Il Gruppo offre
coperture in 155 paesi con oltre € 46 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il
mondo.
Attraverso una gamma completa di prodotti per l’assicurazione, il finanziamento e la gestione dei
crediti, il Gruppo SACE garantisce la certezza di flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di
insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo.
Oltre all’assicurazione del credito, SACE offre soluzioni integrate di credit management quali la protezione
degli investimenti, le cauzioni e le garanzie finanziarie per operazioni commerciali, finanziarie e di project
& structured finance.
SACE SpA assicura le imprese che esportano macchinari, impianti, linee complete
e/o forniscono servizi all’estero, con dilazioni di pagamento superiori a 24 mesi verso
paesi UE e OCSE di 1^ Categoria e per TUTTE LE DURATE verso tutti gli altri paesi,
secondo normativa internazionale.
Le imprese maggiormente interessate sono quelle del settore meccanico, tessile,
legno, ceramica, chimica, cartario, tecnologico, cantieristico ecc.
ASSICURAZIONE DEL CREDITO
Polizza Credito Fornitore:
assicura le transazioni singole verso un acquirente estero.
La polizza facilita la monetizzazione dei crediti assicurati attraverso lo sconto pro-soluto
dei titoli, con trasferimento (voltura) della polizza stessa alla banca.
ll prodotto è disponibile nelle versioni semplificate della Polizza Basic per transazioni
singole di importo fino a € 500mila con dilazioni di pagamento fino a 36 mesi e della
Polizza Plus One (online) per transazioni di importo fino a € 5 milioni con dilazioni di
pagamento fino a 5 anni, disponibili online sul portale www.exportplus.it
Polizza Lavori:
assicura le imprese che eseguono lavori all’estero o forniscono impianti “chiavi in
mano” con regolamento a SAL o milestones, durante l’approntamento.
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Polizza Political Risk Insurance:
protegge gli apporti di capitale all’estero dai rischi politici (ad esempio
nazionalizzazione, embargo, disordini civili) che possono causare perdite al capitale
investito. anche disponibile online sul portale www.exportplus.it.
Prodotti per MIGLIORARE L’ACCESSO AL CREDITO delle imprese:
Garanzia per l’Internazionalizzazione delle PMI:
studiata per le PMI sostiene l’impresa nei processi di crescita. Il prodotto si
avvantaggia degli accordi specifici sottoscritti da SACE con alcuni istituti di credito.
Garanzia Fideiussoria:
emessa direttamente da SACE o tramite un agente estero (banca o compagnia
assicurativa) a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni legali o contrattuali
sottoscritte delle imprese esportatrici in relazione alla fornitura di beni/servizi/lavori.
Garanzia finanziaria su investimenti all’estero:
garantisce i prestiti connessi ad operazioni di investimento all’estero o in Italia
Garanzia finanziaria su capitale circolante:
garantisce i finanziamenti per l’approntamento di forniture destinate all’esportazione,
all’esecuzione di lavori all’estero, allo sviluppo di fonti di energie rinnovabili e
infrastrutture strategiche
SACE BT SpA assicura
le imprese che operano in
Italia e all’estero, con
dilazioni di pagamento a
breve termine.
Le imprese
maggiormente
interessate sono quelle
del settore agroalimentare, moda, pelle,
turismo, casa-arredo,
ecc.
ASSICURAZIONE DEL
CREDITO
Polizza Multiexport
Online:
assicura le transazioni
ripetute verso uno o più
clienti esteri con dilazioni
di pagamento fino a 12
mesi
Polizza Multimarket
Globale: assicura l’intero
fatturato dilazionato svolto
con acquirenti italiani e
esteri con dilazioni di
pagamento fino a 12 mesi
CAUZIONI
SACE BT offre inoltre una
vasta gamma di soluzioni
assicurative nell’ambito
del ramo Cauzioni e
Rischi della
costruzione.
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Documenti e formalità per esportare in BRASILE
Fonte: (schede export fornite da Unioncamere)
le informazioni di cui sopra sono estratte dal sito Unioncamere: www.unioncamere.it/schede
contenente le informazioni sui documenti e le formalità per esportare inoltre 160 paesi. Le
informazioni della scheda sono soggette ad una clausola di esclusione della responsabilità e
ne è vietata la riproduzione.
Il Brasile fa parte del Mercosur che allo stesso tempo comprende l`Argentina, l`Uruguai, il
Paraguai e il Venezuela. Il mercato comune sud-americano ha per obiettivo la libera
circolazione dei beni, servizi e degli elementi di produzione, la creazione di una tariffa estera
comune, il riavvicinamento delle politiche economiche e l`armonizzazione delle normative tra i
suoi membri.
Nelle sue relazioni con l`Unione Europea, il Mercosur negozia, da molti anni, un accordo di
partenariato e di libero scambio.
Per quanto concerne l`importazione, il Brasile mantiene un sistema di licenze automatiche e
non automatiche. I prodotti alimentari esportati verso il Brasile sono soggetti a misure
complesse.
Salvo eccezioni, l`importazione delle merci in Brasile è subordinata alla presentazione di una
licenza per l`ottenimento della quale l`importatore è tenuto a presentare una fattura pro forma
rilasciata dal fornitore.
Documenti di spedizione
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU)usualmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo
all`interno dell`Unione europea), le spedizioni destinate al Brasile devono essere
accompagnate dai documenti di seguito riportati.
A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione
del DAU.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.agenziadogane.it/.
certificato di origine
Non è obbligatorio ma può essere richiesto per alcuni prodotti, di solito per i vini gli alcolici ed i
tessili.
Le regole relative all`emissione, impiego dei certificati d`origine sono precisate nell`allegato XI.
Fattura commerciale
La fattura commerciale (in due o tre esemplari) deve essere redatta preferibilmente, in
portoghese (in mancanza, in francese, in inglese o spagnolo). Deve riportare, in particolare, la
descrizione dettagliata della merce, il paese di acquisizione, di origine e di provenienza, il
prezzo unitario e totale di ciascun prodotto, gli sconti i ribassi e le commissioni, così come
l`ammontare della spese di spedizione.
Sebbene non esista alcun testo ufficiale che confermi questo obbligo, è necessario apporre,
sulla fattura e sulla polizza di carico, del numero di registrazione presso l`albo delle camere di
commercio dell`importatore brasiliano così come quello delle merci della nomenclatura
brasiliana dei prodotti importati.
Non è ammessa alcuna cancellatura. Il documento non è soggetto ad alcun visto.
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E` importante sottolineare le pesanti penali inflitte dalle dogane brasiliane in caso di infrazione,
ed in particolare nel caso di differenze riscontrate tra le indicazioni del peso e di valore riportate
sulle fatture e quelle riportate sulla licenza di importazione; è comunque ammessa una
variazione non superiore al 5%.
Certificato di non contaminazione radioattiva
E` necessario per il latte e le carni di pollame originarie dell`Unione Europea.(2)
Dichiarazione consolare
Necessaria per le bevande alcoliche ad eccezione dei vini e dei derivati del vino. Dovrà essere
firmata dall`impresa produttrice, dall`importatore e successivamente legalizzata dal Consolato.
Il documento è necessario per ogni importatore con cui l`impresa lavora. Inoltre per ciascuna
importazione è necessario fornire una lista, la più completa possibile, dei prodotti così come un
certificato di analisi e un certificato di origine.
Spedizioni destinate a Manaus
E' raccomandato inserire sulle fatture di accompagnamento della spedizione con destinazione
zona franca di Manaus, la seguente dicitura: "Para zona franca Manaus. Consumo interno".
Certificato sanitario
Necessario per le carni, ed i prodotti di origine animale (latte, uova,alimenti a base di carne
ecc) viene rilasciato dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici
Redatto sulla base delle informazioni fornite dall`esportatore, attesta che i prodotti spediti sono
conformi alla normativa italiana e liberamente venduti in Italia. Dovrà essere vistato dalla
Camera di Commercio di competenza.(4)
Certificato fitosanitario
Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali, è rilasciato dal servizio fitosanitario
della Regione di appartenenza.
l) Certificato di non contaminazione da diossina
Il certificato può essere richiesto per i prodotti avicoli.
Trattamento degli imballaggi in legno
Il Brasile ha adottato la normativa NIMP N° 15 gli imballaggi in legno devono essere fumigati.
Può essere domandato un certificato fitosanitario(3).
Costi consolari
Non vi sono costi consolari e non è previsto visto d’affari per i cittadini italiani, è sufficiente il
passaporto con una validità di almeno 6 mesi.
Trasporto
a) Documenti di trasporto.
b) Lista dei colli.
c) Assicurazione trasporto
Secondo la normativa brasiliana, le spedizioni devono essere assicurate presso una
compagnia con sede nel paese.
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Spedizioni per Manaus
Si consiglia di far figurare, sulle fatture che accompagnano le spedizioni dirette alla zona franca
di Manaus, la seguente dicitura: ¨Para zona franca de Manaus. Consumo interno¨
Sospensione delle importazioni di animali o carne animale
A causa del rischio di contaminazione della malattia della ¨mucca pazza¨, un certo numero di
paesi, tra cui il Brasile, ha deciso di sospendere le importazioni di carni e derivati provenienti
dall`Unione europea.
Il Brasile continua a vietare l`impotrazione di bovini vivi e di carne bovina.
Il Ministero della sanità Servizio veterinario Uff. III può fornire eventuali indicazioni sui paesi che
portano avanti l`interdizione, allo stesso tempo, si suggerisce di informarsi direttamente presso
il proprio importatore.
Spedizione temporanea
Il paese non aderisce alla convenzione ATA, le spedizioni temporanee si fanno secondo le
procedure del diritto comune attraverso un agente doganale ¨un transitaire¨.
NOTE:
Codificazione iso-alfa per i paesi e per le monete:
- una codificazione iso-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
- una codificazione iso-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio
tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della
Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12)
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di
scambio di beni.
(2) Il certificato sanitario viene rilasciato dalle ASL di appartenenza.
(3) Per informazioni sui laboratori di analisi accreditati rivolgersi: Ministero Politiche agricole, tel. centralino
06.4665 div VI certificazione vini 46655104 - www.politicheagricole.it/, il secondo è rilasciato sia dagli organismi
competenti per i vini a denominazione di origine che dalle Camere di commercio, per le altre categorie.
(4) Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l'attestato di libera vendita.
Il certificato di libera vendita va richiesto al Ministero della Sanità (la richiesta va fatta alla sede centrale di Roma, c.a
30 giorni prima della spedizione delle merci e per conoscenza all'assessorato della sanità locale - sito web:
/www.sanita.it).
L'attestato di libera vendita va richiesto alle Camere di commercio di competenza (Allegato XV - fac-simile attestato).
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BANCAETRURIA
Consulente: Direzione Attività Estero di BancaEtruria
SVINCOLO DELLA MERCE::
assicurarsi la disponibilità dei documenti all’arrivo della nave.
Da sempre per gli esportatori esiste il delicato problema di assicurarsi la disponibilità dei
documenti – necessari per il ritiro della merce – in concomitanza con l’arrivo della nave al porto
di destinazione.
Il problema riguarda soprattutto il trasporto marittimo di corto raggio: se la nave mercantile
impiega pochissimo tempo per raggiungere la destinazione non è così per il documento
rappresentativo della merce, ovvero la polizza di carico, necessario al compratore per entrare in
possesso della merce.
La questione può essere affrontata in vari modi.
Quando la polizza di carico è compresa nel set di documenti in appoggio a un credito
documentario è soggetta ad un iter particolare. Nella fase di utilizzo del credito documentario il
tempo di completamento dell'iter documentario (che va dalla presentazione dei documenti da
parte del venditore/beneficiario alla loro consegna all'acquirente/ordinante) quasi sempre
supera il tempo materiale di trasferimento della nave dal porto di partenza a quello di arrivo,
con la conseguenza che il ricevitore/compratore non è in grado di presentare alla compagnia
marittima la polizza di carico con la quale ottenere la consegna delle merci. Per quanto ovvio
quando c’è di mezzo un titolo rappresentativo il problema si estende a ogni altra forma di
incasso documentario. E’ quindi ampia la fascia di transazioni commerciali che può essere
influenzata da questo fenomeno di mancato sincronismo tra arrivo della nave e disponibilità dei
documenti con grave pregiudizio per l’importatore: si pensi alle merci deperibili o urgenti ma
anche alle spese di sosta gravanti sulle stesse una volta sbarcate e non ritirate. Le soluzioni
che consentono all’importatore di avere la disponibilità del titolo rappresentativo sono almeno
due: la prima, consiste nel far viaggiare un originale della polizza di carico con la “posta del
capitano”; in questo modo il comandante della nave si fa garante della custodia del titolo e
della sua consegna all’arrivo al legittimo destinatario per consentirgli lo svincolo e il ritiro della
merce. Poiché non tutte le compagnie marittime sono disponibili a questa procedura,
l’alternativa, quindi la seconda soluzione, è che le parti si accordino per l’emissione, in luogo di
una normale polizza, di una lettera di vettura marittima “non negoziabile”. In pratica si tratta di
una polizza di carico che non è “titolo di credito rappresentativo” e che, come tale, può
liberamente viaggiare con la merce (in questo caso il suo possessore non ha la necessità di
negoziarla, ossia di trasferirne la disponibilità a terzi durante il viaggio).
Anche il pagamento contrassegno potrebbe fare al caso nostro. Questa forma di regolamento
comporta l’incasso della fornitura attraverso il vettore, che diventa in tal modo una sorta di
esattore del mittente/creditore, che garantisce la consegna della merce all’incasso, ovvero al
ricevimento di documentazione provante l’avvenuto pagamento. Questa soluzione, nota nel
commercio internazionale come cash on delivery, è chiaramente inefficace nel caso di
insolvenza del debitore.
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Solo in situazioni di urgente e indifferibile necessità di ritiro della merce da parte del destinatario
privo di apposito titolo si può ricorrere alla presentazione di una lettera di garanzia da parte del
consignee (destinatario in polizza) in favore della compagnia marittima che accondiscende nel
consegnare la merce senza la polizza. La garanzia sarà volta a tenere indenne la nave, il suo
comandante, il vettore da qualunque molestia, domanda o azione che venisse sollevata in
dipendenza di siffatta consegna. Allo stesso tempo la lettera di garanzia contiene l’obbligazione
del ricevitore a rimborsare immediatamente tali soggetti del controvalore della merce qualora
un terzo, in regolare possesso della polizza di carico, si presentasse. successivamente per
reclamarne con legittimità la consegna.
Ognuna delle soluzioni sinteticamente accennate ha delle indicazioni a favore e delle
controindicazioni che di volta in volta devono essere analizzate e valutate affinché possa
essere individuata quella che meglio risponde alle esigenze delle parti.
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NORMATIVA DOGANALE
Consulente K STUDIO ASSOCIATO
DOGANE
Differimento obbligo per le comunicazioni telematiche
Con Regolamento CE 273/2009 del 02/04/2009 pubblicato in GUCE L 91 del 03/04/2009, la
Commissione ha stabilito il differimento di alcuni obblighi di invio di comunicazioni telematiche.
In particolare, si tratta in sostanza del differimento all’01/01/2011 dell’obbligo di invio telematico
delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci, originariamente previsto a far
data dall’01/07/2009.
Gli artt. 1 e 2 del Regolamento in commento rispettivamente che la dichiarazione sommaria di
entrata e di uscita non sono più obbligatorie, ma meramente facoltative, con riferimento al
periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
Viene inoltre esteso il termine per la concessione dell’esonero di cui all’art. 285bis, paragrafo 2
del Regolamento 2454/1993; in particolare si tratta della dispensa dalla presentazione della
dichiarazione semplificata di esportazione che l’Autorità Doganale può concedere agli
esportatori autorizzati a determinate condizioni. L’art. 3 del Regolamento in commento aumenta
il termine originariamente previsto al 30/06/2009 per la concessione di tale dispensa, fissando
lo stesso al 31/12/2010.
Tale ultimo differimento opera a condizione che l’ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso
Stato Membro dell’Ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni
Arabia Saudita: chiarimenti circa l’apposizione del marchio d’origine
A seguito dell’intensificarsi dei controlli in Arabia Saudita circa l’apposizione del marchio
d’origine (made in) sulle merci importate, la Dogana Saudita ha provveduto a diramare alcune
direttive chiarificatrici. Ricordiamo a tal fine che tale obbligo era relativo all’apposizione del
marchio indelebile, attraverso stampa o marchiatura, su ogni prodotto importato in Arabia
Saudita nonché sui relativi imballaggi.
Riportiamo nell’immediato prosieguo le direttive chiarificatrici fornite dalla Dogana Saudita, al
fine di facilitare gli operatori nelle operazioni di esportazione poste in essere:
• Si concorda sul fatto che l'aspetto critico dell'applicazione della norma è la mancanza di
un congruo periodo di preavviso da parte delle Autorità saudite, tanto più che la non
osservanza di tale adempimento comporta la non accettazione della merce da parte
della Dogana saudita e anche l'applicazione di una penale. Tuttavia, sul piano giuridico
non è facilmente eccepibile l'attuale decisione del Ministero Finanze/ Dogana, sia
perché la legge era già in vigore, sia perché la sua applicazione si pone come un
deterrente contro la contraffazione;
• Si conferma che il marchio di origine ''Made in...'', deve essere apposto in maniera
indelebile (stampa o marchiatura) su ogni singolo prodotto e sull'imballaggio e che non
sono pertanto accettate etichette rimovibili. E' sufficiente che l'opposizione del marchio
avvenga in maniera indelebile (stampa o marchiatura). Non è obbligatorio che tale
marchio venga inciso sul prodotto;
• La dicitura "Made in (paese d'origine)" deve essere impressa sul prodotto in modo che
sia facilmente visibile al consumatore;
• Per quanto riguarda gli articoli di plastica di piccola dimensione in uso nei laboratori, è
stato precisato dalla Dogana che se la dicitura ''Made in ...'' sul prodotto può causare
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•
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•
•
danni allo stesso prodotto o alla sua funzionalità, questa può essere sostituita con scritta
sulla confezione contenente i singoli prodotti;
Non vengono accettate diciture del tipo Made in EU o CE sul prodotto o sull'imballaggio;
Circa l'apposizione del marchio di origine sui prodotti assemblati o confezionati, è stato
precisato dalla Dogana che se il prodotto è esportato già assemblato o confezionato,
non è necessaria l'apposizione del marchio di origine su ogni singola parte che lo
compone, pur se di diversa origine. E' sufficiente che tale marchio, come richiesto, sia
apposto in maniera indelebile (stampa o marchiatura), sul prodotto assemblato o
confezionato, come unicum, ed anche apposto sull'imballaggio;
Se lo stesso prodotto viene invece esportato in parti separate o insieme con sue parti di
ricambio, queste devono riportare il marchio di origine, apposto come prescritto, su ogni
singolo prodotto ed anche sull'imballaggio (con l'accompagno dei singoli rispettivi
certificati di origine), a meno che non si tratti di un prodotto da considerare come unicum
da assemblare in loco. In tal caso, secondo quanto dichiarato dalla Dogana, potrebbe
essere sufficiente apporre il marchio ''Made in...'' solo su una parte del prodotto, quella
particolarmente significativa e visibile per il consumatore (da valutare caso per caso
presentando alla Dogana foto e campione);
Se le parti di ricambio (marchiate e confezionate come prescritto dalla normativa saudita
per il ''Made in...'') vengono inviate alla Dogana saudita in un'unica spedizione
accompagnata da una sola fattura, è sufficiente che vi sia un solo certificato di origine.
Conseguentemente, secondo quanto dichiarato dalla stessa Dogana, il certificato di
origine non deve essere emesso per ogni singola parte della confezione, ma per l'intero
prodotto in esportazione (un certificato per ogni spedizione della stessa origine);
La fattura emessa, in relazione alla merce spedita, può essere una sola, pur se fa
riferimento a merci di diversa origine, mentre il certificato di origine che deve
accompagnare le merci in esportazione, deve indicare il paese d'origine per ogni
articolo;
L'uso dei pallets (possono essere di qualsiasi materiale) è obbligatorio nei porti marittimi
o di terra, per facilitare lo scarico della merce, ma non è richiesto che la dicitura del
''Made in...'' venga anche su queste apposta;
E’ stato precisato dalla Dogana che per i prodotti di piccole dimensioni, valgono le
stesse regole in uso per le esportazioni in ambito UE. In caso di dubbio è opportuno che
l'importatore saudita presenti in Dogana un campione della merce da importare, al fine
di fornire all'esportatore italiano un più sicuro riscontro;
Per quanto riguarda la scritta "Designed & Developed in Italy" sia sull'imballaggio che
all'interno del prodotto, è stato ribadito dalla Dogana che la normativa saudita non
permette l'esistenza di informazioni ritenute ingannevoli, "misleading information," per il
consumatore locale (Designed in ..., Italy design ...etc) sui prodotti che devono essere
importati nel Paese. È pertanto richiesto che la dicitura ''Made in...'' debba essere chiara
ed univoca, così da non indurre ad equivoci, riportando solo il Paese di origine.
•
Fonte: Sito Istituto Nazionale per il Commercio Estero
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Etichettatura olio d’oliva: nuova regolamentazione
A far data dal 1 luglio 2009, sarà obbligatorio indicare l’origine nelle etichette dell’olio d’oliva,
dichiarando la provenienza delle materie prime utilizzate. Tale modifica è stata introdotta con
Regolamento 182/2009, di modifica delle disposizioni del Regolamento CE 1019/2002 recante
norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.
La modifica in commento è stata introdotta a tutela della salute e dei diritti del consumatore e
del made in, consentendo al tempo stesso di combattere al meglio le contraffazioni che
vengono perpetrate nel settore, indicando come originari prodotti che non soddisfano i requisiti
d’origine previsti dalla normativa.
Aumento valore franchigie per importazioni beni a fini non commerciali
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07/04/2009, il Decreto 03/03/2009, che
stabilisce le modalità di esenzione dall’Iva e dalle accise per le merci importate da viaggiatori
provenienti da Paesi terzi.
Il Decreto in commento contiene la formalizzazione delle nuove soglie di esenzione, già
applicate a far data dal 1 dicembre 2008, in conseguenza della diretta applicabilità della
Direttiva 2007/74/CE, come peraltro confermato con Circolare dell’Agenzia delle Dogane n.
43/2008.
Tra le novità, è stato introdotto l’innalzamento della soglia di franchigia precedentemente
prevista in misura pari ad € 175,00, ad un importo pari ad € 300,00 per viaggiatore, (aumentato
ad € 450,00 se lo stesso viaggia per via aerea o marittima e diminuito ad € 150,00 se il
viaggiatore ha un’età inferiore a 15 anni).
Sono inoltre previsti alcuni limiti quantitativi per l’importazione di tabacchi, alcolici e carburanti.
Per l’importazione di tabacchi e di alcolici, l’esenzione, spetta entro i seguenti limiti quantitativi:
• Tabacco: 200 sigarette o 100 sigaretti o 50 sigari o 250 grammi di tabacco da fumare;
• Alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo superiore a 22%
o alcol etilico non denaturato con titolo pari o superiore all’80% o 2 litri di alcol e
bevande alcoliche con titolo non superiore a 22%;
• Altre bevande alcoliche: 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.
Per i carburanti viene ritenuta spettante l’esenzione limitatamente ai quantitativi contenuti nel
serbatoio di qualsiasi mezzo di trasporto, nonché al carburante eventualmente contenuto in un
recipiente portatile con capacità massima pari a 10 lt.
Non si fa inoltre luogo alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto ed alle accise se
l’importo delle predette non supera il valore di € 10,00.
I predetti limiti quantitativi subiscono riduzioni per le importazioni effettuate dalle persone
residenti nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto
utilizzati nel traffico internazionale.
Infine preme sottolineare come il Decreto in commento rechi inoltre definizioni rilevanti per
l’applicazione della disciplina in esame, quali quella di importazione non commerciale, di
bagaglio personale, di zona di frontiera, di lavoratore frontaliero, ecc.
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Contratto di Trasporto Unico – deroghe AES/ECS
Con Nota Prot. 17619/RU, emessa dall’Agenzia delle Dogane in data 18 febbraio 2009, sono
state fornite le linee guida per quanto concerne le deroghe all’applicazione del sistema
AES/ECS previste a fronte di un’operazione di esportazione effettuata per il tramite di un
contratto di trasporto unico, con destinazione Paese Terzo.
In via preliminare ricordiamo che il sistema AES/ECS è un progetto varato a decorrere dal
01/07/2007, in ossequio alle disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2454/1993, nell’ambito del quale
vengono gestite in procedura elettronica le comunicazioni del visto uscire tra ufficio di
esportazione ed ufficio di uscita dei beni dal territorio comunitario. Non sono però gestite con la
predetta procedura le esportazioni - oltre alle esportazioni abbinate a transito ed alle
esportazioni in sospensione d’accisa – anche le esportazioni per le quali gli operatori economici
si avvalgano di un contratto di trasposto unico, di cui al par. 2, lett. b) dell’art. 793 del Reg. CEE
2454/1993.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Dogane, con la Nota in commento, fornisce alcune direttive di
carattere generale ed alcune indicazioni procedurali relative a diverse possibili ipotesi (per il
dettaglio delle quali si rimanda alla Nota). In via generale l’Agenzia delle Dogane chiarisce che
la procedura di cui all’art. 793, par. 2, lett. b) è valida per tutte le ipotesi di trasporto in cui le
merci siano prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di Paese
Terzo, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima
od aerea. Il medesimo contratto di trasporto unico deve poi indicare espressamente (i) il Paese
Terzo di destinazione ed (ii) il luogo ove avviene l’effettiva presa in carico della merce da parte
del vettore.
Inoltre, la presa in carico della merce da parte del vettore stabilisce la presa in consegna da
parte dello stesso e deve avvenire con un atto formale, il quale si estrinsechi con evidenza sul
contratto medesimo, a tal proposito si ritiene sufficiente allo scopo l’apposizione di un timbro da
parte dello stesso. Tale atto formale costituisce l’assunzione di responsabilità da parte del
vettore circa il trasporto della merce indicata nel contratto di trasporto unico verso la
destinazione finale del Paese Terzo.
Al fine di determinare quale sia la dogana di uscita competente ad espletare le formalità di
uscita occorrerà aver riguardo al luogo in cui avviene la presa in carico della merce (e che nel
trasporto è indicato quale luogo di partenza) e non al luogo in cui il contratto di trasporto unico
sia semplicemente concluso.
La Dogana chiarisce inoltre che qualora il trasporto tra la Dogana di uscita individuata ai sensi
dell’art. 793, par. 2, lett b) e la Dogana di effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario
avvenga con trasporto combinato, lo stesso deve avvenire con i mezzi o sotto la responsabilità
del vettore.
Infine, viene previsto l’onere a carico dei vettori di comunicazione alla Dogana di uscita
eventuali variazioni del contratto di trasporto che abbiano per effetto quello di far terminare
all’interno del territorio comunitario.
Dual use – Certificato Comunitario per prodotti a duplice uso
In data 16/01/2009 è stata pubblicata nella G.U.U.E. n. C 11 la Raccomandazione del Consiglio
2009/C 11/01, che propone l’adozione di un certificato comunitario di uso finale per i cd prodotti
dual use. Per completezza ricordiamo che si definiscono prodotti a duplice uso quei prodotti
che possono avere sia un uso civile che militare e che tra gli stessi possono rientrare anche
beni immateriali come software e tecnologie varie.
Il certificato comunitario del quale il Consiglio propone l’adozione, dovrà essere prodotto, ove
opportuno, dagli esportatori che richiedano alle autorità nazionali un’autorizzazione
all’esportazione di prodotti a duplice uso. Per completezza si ricorda che la normativa dual use
è contenuta nel Reg. CE n. 1334/2000 del Consiglio (da ultimo modificato con Reg. 1167/2008)
e che l’art. 6, par. 2 del predetto Regolamento stabilisce che la concessione di una licenza di
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esportazione può essere sottoposta all’obbligo di produrre una dichiarazione di uso finale dei
prodotti indicati ell’Allegato I al Regolamento.
Si segnala infine che il modello del certificato comunitario è visionabile all’indirizzo web
http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:011:0001:0003:IT:PDF
ACCISE
Excise Movement Control – Obbligo per prodotti in regime sospensivo
L’ Agenzia delle Dogane con determinazione n. 46083 del 1° aprile 2009 ha confermato che a
decorrere dal 2010 la movimentazione comunitaria dei beni in sospensione da accisa potrà
avvenire solo con il sistema automatizzato Emcs (Excise movement control system).
Nella fattispecie nell’art. 1 della determinazione viene stabilito che il documento amministrativo
di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa
(di cui all’art. 6 del T.U.A. di cui al D.L. 504/1995) è presentato in forma esclusivamente
telematica a decorrere dalla data stabilita nel regolamento della Commissione Europea
attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE in relazione al progetto
EMCS.
A tal fine ricordiamo che l’art. 21 paragrafo 1 della Direttiva 2008/118/CEE prevede che la
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione
dell’accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico.
Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti
assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette (di cui agli artt. 10, 12, 61 e 62 del T.U.A.),
la determinazione ha previsto che saranno presentati in forma esclusivamente telematica a
decorrere dal dodicesimo mese successivo alla precedente data, dopo un periodo di prova
della durata di 60 giorni.
TRASPORTI
Istituzione della Scheda di trasporto e novità D.lgs 214/2008
In G.U. n. 11 del 15/01/2009 è stato pubblicato il D.lgs n. 214/2008 recante “Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore”.
Tale decreto introduce diverse novità d’interesse tra cui, in primis, quella costituita dalla cd
scheda di trasporto. La ratio di tale modifica risiede nella finalità di identificare con certezza
tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto di merci (vettore, committente, caricatore e
proprietario della merce), oltre alle specifiche del prodotto trasportato (tipologia e peso della
merce) ed ai luoghi di carico e scarico merci. A tal fine, il committente dovrà compilare la
scheda di trasporto la quale dovrà poi essere conservata a bordo del veicolo dal vettore
designato (sia in ambito di trasporto nazionale che internazionale). In sostituzione della scheda
di trasporto saranno ammessi (i) copia del contratto di trasporto o (ii) altra documentazione
equivalente.
La mancata o erronea compilazione della scheda di trasporto darà luogo all'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie anche a carico del committente (tra cui segnaliamo anche il
fermo del veicolo).
Viene inoltre fatto rinvio, ai fini dell’attuazione della previsione qui in commento ad un
successivo Decreto – emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - per l’esatta determinazione
dei contenuti della scheda di trasporto, delle possibili esenzioni nonché della individuazione dei
documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi, dalle convenzioni
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internazionali o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto merci, i quali debbano
considerarsi come equipollenti alla scheda di trasporto.
Infine segnaliamo come l’unica esenzione prevista sia relativa ai trasporti di merci a collettame,
categoria in relazione alla quale saranno delineati i contenuti nel predetto decreto
interministeriale attuativo delle previsioni qui in commento.
IVA
Deposito IVA: novità D.L. Anticrisi
Con manovra di fine anno il Governo ha varato – tra gli altri – il cd D.L. anticrisi, emanato con
D.L. 29/11/2008 n. 185 (pubblicato in G.U. 29/11/2008 n. 280), e contenente diverse
disposizioni previste generalmente a sostegno delle famiglia, del lavoro, dell’occupazione e
dell’impresa. Tra le novità d’interesse segnaliamo l’art. 16, comma 5-bis, recante norma
interpretativa della lett. h) del comma 4 dell’art. 50-bis del D.L. 331/1993. Quest’ultima
disposizione disciplina il regime di deposito IVA, istituto che consente alle merci comunitarie
introdotte in Italia di fruire del regime di non imponibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
posponendo l’assoggettamento al tributo ad un successivo momento coincidente con
l’estrazione dei beni dal deposito ed alla destinazione degli stessi al consumo nel territorio dello
Stato. Oggetto d’interpretazione autentica è la predetta lett. h) del comma 4, la quale prevede
che il regime di non imponibilità sia esteso anche alle prestazioni di servizi – comprese le
operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali – relative a beni custoditi in un deposito
IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, a
condizione che le suddette operazioni siano di durata inferiore a 60 giorni.
In base all’interpretazione introdotta dall’art. 16, comma 5-bis del D.L. anticrisi, la predetta lett.
h) si dovrà pertanto interpretare “nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a
beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA”.
L’esigenza di tale intervento chiarificatore è stata avvertita in quanto per le prestazioni di servizi
l’esatta individuazione del momento di “entrata” e di “uscita” delle merci dal regime del deposito
non era molto agevole, diversamente da quanto accade in relazione alle cessioni di beni, per i
quali è, al contrario, fisicamente ben individuabile il momento di entrata e di uscita delle stesse
dal deposito.
L’intervento di modifica comporta pertanto che l’identificazione del momento di uscita dal
deposito fiscale del servizio reso, ossia il momento di imponibilità IVA dello stesso, è
determinato in base all’immissione sul mercato del bene sul quale il servizio è stato operato (in
senso conforme cfr Camera dei Deputati - Servizio Studi – Commento a D.L. 185/2008).
Da ultimo è stata inoltre pubblicata la Nota dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 22321 del
24/02/2009, la quale ha ulteriormente precisato che, anche a seguito di tale pronuncia
interpretativa, in ogni caso, l’art. 50-bis del D.L. 331/1993 non può ritenersi applicabile nei casi
di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, costituendo il contratto di
deposito stesso il presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’istituto.
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CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE
Consulente : Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
Dall’Italia
I CONSORZI ESTERNI, ED IN PARTICOLARE I CONSORZI ESTERNI PER IL
COMMERCIO ESTERO
L’economia moderna, sempre più globalizzata e concorrenziale, impone alle piccolemedie imprese l’adozione di scelte strategiche dirette al massimo contenimento dei
costi di produzione da una parte, ed alla creazione di prodotti da commercializzare a
prezzi concorrenziali nei mercati esteri dall’altra.
Uno strumento giuridico che permette agli imprenditori italiani di rispondere a queste
esigenze è rappresentato dal Consorzio con attività esterna disciplinato dagli articoli
2612 e seguenti del Codice Civile, che consente a due o più imprenditori di poter creare
un’organizzazione comune dotata di autonomia giuridica nei confronti dei terzi,
mediante la quale svolgere attività, operazioni e in genere servizi a beneficio delle
rispettive imprese.
In particolare, lo scopo precipuo dei Consorzi cosiddetti “esterni”, infatti, consiste nel
perseguimento di un vantaggio mutualistico individuato in un risparmio generale
dei costi derivante dalla gestione in comune di alcune fasi del ciclo produttivo
delle imprese consorziate (es. l’acquisto, la lavorazione delle materie prime, il
trasporto, le gestione dei servizi logistici e tecnici, la vendita del prodotto finito, la
partecipazione a gare d’appalto, ecc.) o, per i consorzi per il commercio estero
indicati in seguito, dalla gestione in comune dell’esportazione dei prodotti e della
relativa attività promozionale (es. apertura di uffici di rappresentanza, stipula dei
relativi contratti, ecc.).
Il Consorzio con rilevanza esterna, pur essendo costituito da due o più imprese che
mantengono la propria configurazione e continuano a svolgere la propria attività, si
distingue in concreto come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che
assume la responsabilità, garantita da un fondo consortile, dei contratti conclusi in
nome del consorzio e della relativa attività imprenditoriale.
Di particolare rilievo, infatti, è l’obbligo per le imprese consorziate di creare con propri
contributi un fondo consortile che costituisce un patrimonio autonomo
preordinato allo svolgimento dell’attività dell’impresa consortile e destinato a
rappresentare l’esclusiva garanzia patrimoniale dei creditori.
A livello organizzativo, il Consorzio esterno è caratterizzato da una struttura simile a
quella delle società, costituita da un’assemblea dei consorziati, da un organo direttivo e
dagli organi investiti della rappresentanza dell’ente consortile. In ogni caso, l’ampio
spazio riconosciuto dalla legge all’autonomia statutaria permette alle imprese
consorziate di modellare la struttura del Consorzio e di disciplinarne l’azione nel modo
più rispondente alle proprie specifiche esigenze.
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L’istituto del consorzio con attività esterna, inoltre, consente alle piccole-medie imprese
di affacciarsi più facilmente e con maggior efficacia di azione sui mercati esteri, al fine
di promuovere e favorire le proprie esportazioni.
I vantaggi derivanti dalla costituzione di un consorzio con attività esterna possono
manifestarsi in svariati settori dell’economia:
ne sono un esempio alcuni consorzi con attività esterna già da tempo presenti nella
realtà economica italiana, quali il Consorzio Del Prosciutto Di Parma, il Consorzio
Export 3-P.it, il Consorzio Moda Firenze, il Consorzio Calzatura Italiana Alta Moda, il
Consorzio Produttori Orafi Aretini, il Consorzio Tessile Cremasco.
A titolo esemplificativo, nell’oggetto sociale di uno degli statuti dei consorzi di cui sopra
si legge: “Scopo sociale esclusivo del Consorzio è l’esecuzione dell’attività
promozionale necessaria per realizzare e/o incrementare l’esportazione dei prodotti
delle imprese consorziate, nonché l’importazione delle materie prime e dei semilavorati
da utilizzarsi da parte delle imprese stesse”.
I consorzi che hanno come scopi esclusivi l’esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla, oltre a costituire un
mezzo per la gestione comune dell’attività di esportazione, sono ammessi a godere di
benefici fiscali e finanziari, diversamente riconosciuti a seconda del carattere
monoregionale o multiregionale del consorzio stesso.
I consorzi “export” composti da imprese con sede nella medesima regione
(monoregionali) sono ammessi a ricevere i contributi stanziati dalle regioni di
appartenenza. I consorzi export nei quali almeno il 25% delle imprese abbia sede
legale in una o più regioni diverse da quelle delle restanti imprese e, in ogni caso,
costituiti da un numero di imprese non inferiore ad otto (multiregionali), possono
invece ricevere le agevolazioni espressamente previste dalla legge n. 83 del 1989, nei
modi e nelle forme indicate da una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico –
Commercio Internazionale (per l’anno 2009 la domanda andava presentata entro il
14.12.2008).
Maggiori informazioni ed aggiornamenti, anche relativi ai termini per depositare le
domande per gli anni successivi al 2009 sono disponibili sul sito internet del Ministero
dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
(www.mincomes.it)
GARANTE PRIVACY: PRESCRIZIONI PER LA CORRETTA
VIDEOSORVEGLIANZA
Dall’adozione del provvedimento del 2004 che fissava le condizioni per effettuare il
trattamento dei dati personali mediante sistema di videosorveglianza, il Garante è più
volte tornato sull’argomento, a seguito di richieste di intervento da parte di interessati o
di indagini avviate d’ufficio, rilevando spesso irregolarità soprattutto nei luoghi di lavoro,
come nel caso di specie, che presenta riflessi suscettibili di applicazione in tante realtà
aziendali.
In particolare, il Garante ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali
effettuati mediante un sistema di videosorveglianza in un supermercato, sulla
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal “Nucleo speciale
funzione pubblica e privacy” della Guardia di Finanza su delega del Garante stesso.
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Nel caso di specie, il sistema di videosorveglianza risultava installato, come
normalmente avviene in azienda, per finalità “di supporto delle forze dell’ordine in caso
di eventi criminosi e di servizio per la clientela che accede e lascia i parcheggi
sotterranei […]”, nonché di tutela del patrimonio aziendale “relativamente alla zona di
scarico delle merci e [di] sicurezza dei luoghi e del personale presso il box informazioni
ove vengono custoditi i valori”.
Il Garante ha rilevato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa società, che
alcune delle telecamere installate risultano dislocate in aree (box informazioni;
caveau; zona di scarico merci) suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con
conseguente possibilità di ripresa della loro attività in dette aree. A tal proposito il
Garante ha ricordato l’orientamento della Cassazione secondo cui il divieto di controllo
a distanza dell’attività lavorativa non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad
essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo
saltuariamente.
Venendo pertanto a mancare il presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del
trattamento di dati (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice), ossia il rispetto della
normativa di settore prevista per i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, il
Garante ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo
videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box informazioni,
nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure previste dallo Statuto dei
lavoratori (art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Il Garante ha altresì rilevato gravi omissioni e carenze in ordine (i) alla designazione
degli incaricati del trattamenti dei dati personali in materia di videosorveglianza, (ii) alle
informazioni rese agli interessati del trattamento, (iii) alla conservazione delle
immagini, il Garante ha prescritto al titolare del trattamento, disponendo specifiche
misure alle quali il titolare del trattamento dovrà uniformarsi.
(Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizioni 26 febbraio 2009:
prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato).
TRIBUNALE DI COSENZA: CONDANNA DELLA PERSONAGIURIDICA
Il Tribunale di Cosenza, secondo in Italia, ha emesso una importante sentenza di
condanna di una persona giuridica per illecito amministrativo a norma del Decreto
Legislativo 231/2001 (il “Decreto”) - le altre pronunce ad oggi note riguardano
l’applicazione di misure cautelari.
In estrema sintesi, il Decreto, a differenza di quanto accadeva in passato, prevede la
possibilità di sanzionare direttamente la società i cui amministratori e/o dipendenti
si siano resi colpevoli di alcuni reati tassativamente determinati (tra gli altri: reati
societari, corruzione, omicidio e lesioni colpose se commessi in violazione della
normativa antinfortunistica, e, in futuro, corruzione privata, tutela penale degli appalti,
tutela della proprietà intellettuale).
Il caso di specie verteva su una complicata operazione organizzata da diversi soggetti
mediante alcune società, diretta ad ottenere fraudolentemente erogazioni ai sensi della
legge 488/92. Oltre al reato di truffa ai danni dello Stato, la sentenza si segnala per
l’esame di problematiche riguardanti i reati fiscali, in particolare le cosiddette “frodi
carosello” ed il concorso di tali reati con le ipotesi di truffa disciplinate dal codice.
Nel caso di specie alla società ritenuta responsabile sono state applicate le seguenti
sanzioni: sanzione pecuniaria di euro 75.000;confisca dei beni sequestrati fino
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all’ammontare di oltre due milioni di euro; pubblicazione della sentenza; divieto di
pubblicizzare beni e servizi.
(Tribunale di Cosenza, Sentenza 2 marzo 2009, n. 1341).
AGENZIA: NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER IL SETTORE DEL COMMERCIO (16.02.2009)
Scopo di questo scritto è indicare succintamente e senza alcuna pretesa di esaustività
le numerose e talora significative novità di questo AEC di categoria rispetto al
precedente AEC commercio del 2002, rinviando a successivi commenti un’indagine più
precisa circa la portata concreta di tali innesti.
Premesso che il nuovo AEC 2009 è destinato a sostituire le norme di tutti precedenti
AEC intercorsi tra le medesime parti stipulanti “fatte salve le condizioni di miglior favore
previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa”, in tema di variazioni di zona,
clientela e prodotti, l’art.2 nel ribadire i criteri di quantificazione circa la determinazione
dei casi di “lieve”, “media” e “sensibile” entità della variazione, innova rispetto al
passato laddove afferma che “l’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate
nei 18 mesi antecedenti l’ultima variazione sarà da considerarsi come un’unica
variazione”; mentre per i monomandatari il periodo è esteso “a 24 mesi antecedenti
l’ultima variazione”. L’AEC precisa inoltre che in luogo del preavviso spetterà all’agente,
anche in caso di proseguimento del rapporto dopo la variazione, un’indennità sostitutiva
pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare
precedente, quanti sono i mesi di mancato preavviso.
In tema di provvigioni, l’art.4 oltre a prevedere l’applicabilità integrale dell’articolo 1748
Codice Civile ribadisce due volte (che si tratti di un refuso?) che “la provvigione spetta
inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe
dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a
suo carico” mentre per quanto concerne la liquidazione delle stesse, opportunamente
l’art.6 prevede in caso di ritardo l’applicabilità degli interessi di mora sulla base del
Decreto Legislativo 231/2002.
Infine, in tema di indennità di fine rapporto, ribadito il sistema dei tre emolumenti, l’AEC
innova a vario titolo circa il quantum da corrispondere all’ex agente, precisando in
materia di indennità di risoluzione del rapporto - che sarà da corrispondere tout court
all’agente all’atto della cessazione del rapporto, salvo ora il solo caso di risoluzione per
ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente (l’AEC Commercio del 2002
prevedeva invece anche la fattispecie di concorrenza sleale ovvero, per i
monomandatari, la violazione dell’obbligo di esclusiva) - alla nuova lettera f) la
percentuale applicabile al periodo dal 1 gennaio 2002 in poi; nessuna novità è
registrabile in materia di indennità suppletiva di clientela - da corrispondersi, lo
ricordiamo, “se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non
imputabile all’Agente”; mentre in materia di indennità meritocratica aggiuntiva ed
eventuale - da corrispondersi qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1751
Codice Civile - il sistema di calcolo è modificato in senso migliorativo per l’agente
rispetto ai precedenti AEC, essendo qui esaltato l’aspetto del merito e calcolandosi tale
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voce indennitaria sull’incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari. Il nuovo articolo 12
lettera III) stabilisce infatti che l’indennità meritocratica sarà “pari alla differenza tra un
valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di
seguito prevista e quanto di competenza dell’agente a titolo di indennità di risoluzione e
suppletiva”, laddove è indicativo che i valori in percentuale indicati nella predetta tabella
partono - in un rapporto di agenzia della durata massima di 12 mesi - da un minimo
25% dell’indennità massima ai sensi dell’articolo 1751 Codice Civile (dedotte le due
voci indennitarie predette) in caso di aumento del fatturato dal 5% al 30%. Si tratterà
dunque di valutare dove condurrà in concreto l’applicazione delle percentuali contenute
nella tabella dell’art.12 nei singoli casi di specie, laddove tuttavia ciò che appare sin da
ora inconfutabile è che con la sottoscrizione di questo AEC 2009 rilevanti passi in
avanti sono stati compiuti nella direzione di un avvicinamento della disciplina
contrattuale alla norma dell’articolo 1751 Codice Civile ed all’indennità massima
annuale ivi prevista.
CASSAZIONE CIVILE:
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLO SPEDIZIONIERE
Nel commercio internazionale l’affidamento dell’incarico di spedizione, trasporto e
consegna della merce oggetto del contratto rappresenta in tutta evidenza un momento
essenziale ai fini della corretta esecuzione del contratto.
In sintesi, sul fronte dei rapporti venditore – compratore, si tratterà di disciplinare
contrattualmente i reciproci obblighi, ricorrendo eventualmente agli Incoterms. A
seconda di quanto convenuto nel rapporto principale, sul fornitore potrà incombere la
consegna della merce.
La sentenza che riportiamo ci permette di valutare i diversi obblighi (e le conseguenti
responsabilità) che incombono sullo spedizioniere e sul vettore, e, d’altro canto, le
facoltà concesse al committente.
Una società italiana cita in giudizio lo spedizioniere per gli ingenti danni patiti a causa
dell’inadempimento del contratto con cui aveva affidato l’incarico di provvedere ad un
trasporto di merce ad Hong Kong. Lo spedizioniere anziché stipulare il contratto di
trasporto aveva stipulato, senza autorizzazione, un altro contratto di spedizione, cui
avevano fatto seguito altri due contratti di spedizione e da ultimo quello di trasporto.
Secondo la Cassazione: “Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della
merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in
adempimento del mandato ricevuto. Lo spedizioniere infatti, esaurisce il suo compito,
con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è
l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, insieme al
rischio della gestione, ad assumere su di sé i rischio dell’esecuzione del trasporto.
Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso,
senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessaria per la natura
dell’incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé
nell’esecuzione del mandato, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante,
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benché non essendo il mandato basato necessariamente sull’intuitus personae, non gli
sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle
conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio
dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il
fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o
da altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di
trasporto è stato concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi
che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria
obbligazione”.
In conclusione sul punto, la Cassazione ha affermato “Che lo spedizioniere debba
considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna
necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato
verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative
dell’operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di
obbligazioni contrattuali, nonché dalla lettera e dallo spirito dell’articolo 1717 Codice
Civile”.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 febbraio 2009, n.3354:
Contratto di spedizione - Obbligazioni - Conferimento incarico ad altro spedizioniere Responsabilità).
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Dal mondo
UNIONE EUROPEA: DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, SI
CONFERMA L’ORIENTAMENTO PRO AGENTI
La Corte di Giustizia UE ha fornito un’importante interpretazione della Direttiva del
Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE in materia di agenti commerciali indipendenti,
con riferimento all’articolo 17, n. 2, lett. a), a norma del quale:
“L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui
:– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari
con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti; e
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso,
in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli
affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze
comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi
dell’articolo 20”.
Secondo la Corte di Giustizia, detta disposizione deve essere interpretata: - nel senso
che non consente che il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto sia
limitato d’ufficio alle perdite di provvigioni risultanti dalla cessazione del rapporto
contrattuale, anche quando i vantaggi mantenuti dal preponente debbano essere
ritenuti superiori;
- nel senso che, nel caso in cui il preponente appartenga ad un gruppo di società, i
vantaggi tratti dalle società del detto gruppo non sono, in linea di principio, ritenuti
compresi nei vantaggi del preponente e, conseguentemente, non devono essere
necessariamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità di fine
rapporto spettante all’agente commerciale.
Il caso che ha portato alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia era stato
promosso avanti l’autorità giurisdizionale della Germania da un locatario di una
stazione di servizio della Deutsche Tamoil in Berlino, nella quale vendeva
essenzialmente carburanti e lubrificanti in nome e per conto della preponente, ma
parimenti carte telefoniche di vari operatori che la società medesima gli metteva a
disposizione. Richiamandosi alla prassi giurisprudenziale, il giudice del rinvio era
propenso ad interpretare l’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva nel senso che tale
disposizione, secondo cui la perdita di provvigioni da parte dell’agente commerciale
costituisce solamente un elemento da prendere in considerazione nell’ambito
dell’esame dell’equità, consente parimenti di ritenere che la perdita di provvigioni da
parte dell’agente costituisca il limite superiore dell’indennità.
Come visto, la Corte di Giustizia è stata di avviso diverso, rilevando che “alla luce delle
finalità della direttiva, ..., da considerazioni di ordine sistematico emerge che
un’interpretazione dell’art. 17 della direttiva, come quella indicata dal giudice del rinvio,
può essere ammissibile solamente qualora sia escluso che essa operi a
detrimento dell’agente commerciale.
Conseguentemente, atteso che la perdita delle provvigioni subita costituisce solamente
uno dei vari elementi pertinenti nel quadro dell’esame dell’equità, spetta al giudice
nazionale accertare, nell’ambito della seconda fase di valutazione, se l’indennità
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riconosciuta all’agente commerciale risulti, in definitiva, equa e, pertanto, se ed
eventualmente in qual misura occorra procedere, alla luce di tutte le circostanze
specifiche della specie, ad un adeguamento dell’indennità medesima”.
(Corte di Giustizia CE, Sentenza 26 marzo 2009).
ASPETTI OPERATIVI PER OTTENERE L’INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO EUROPEA
Facendo seguito a quanto già illustrato nella precedente newsletter 1/2009,
descriviamo la nostra esperienza maturata recentemente per ottenere, primi nel foro di
Bologna, un’ingiunzione di pagamento europea in base al Regolamento CE 1896/2006
applicabile, ricordiamo, dal 12 dicembre 2008.
Nel caso concreto è stato possibile promuovere il procedimento avanti il Tribunale di
Bologna, in quanto tale foro era previsto nelle condizioni generali di vendita applicabili.
In via generale, l’individuazione del giudice competente segue i criteri del Regolamento
CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.
Esaminiamo gli aspetti operativi.
- Compilazione online di un apposito modulo, redatto in una delle lingue ammesse nello
Stato avanti la cui autorità giurisdizionale si presenta la domanda.
La caratteristica veramente innovativa della domanda di ingiunzione europea deriva dal
fatto che il suddetto modulo richiede l’indicazione dei soli aspetti essenziali della
controversia, quali: parti, organo giurisdizionale competente, carattere transfrontaliero
della causa, importo da liquidarsi con l’ingiunzione, spese e descrizione dei documenti
a sostegno della domanda (senza che ne sia necessaria la produzione). Sarà
eventualmente il giudice adito a dover richiedere, prima di emettere l’ingiunzione, la
presentazione delle eventuali prove descritte.
Altri elementi inseribili nella domanda sono: le coordinate bancarie del creditore per
ricevere un pronto pagamento da parte del debitore, nonché le eventuali dichiarazioni
integrative per meglio chiarire l’oggetto della controversia (ad esempio, nel caso
concreto abbiamo espressamente motivato la competenza del giudice adito sulla base
delle condizioni generali del venditore).
- Presentazione della domanda avanti al tribunale.
La domanda viene presentata avanti alla cancelleria del tribunale competente per il
deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, unitamente alla nota di iscrizione al ruolo,
pagando il relativo contributo unificato, variabile a seconda dell’importo del capitale. A
mero titolo esemplificativo nel caso di specie per un credito di circa euro 3.000,00,
l’importo versato a titolo di contributo è stato di euro 43,00. Per il deposito della
domanda non è richiesta la presentazione di una procura a favore del legale che
eventualmente assista il creditore.
- Emissione dell’ingiunzione europea
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Il giudice deve accogliere, rigettare la domanda o chiederne l’integrazione entro 30
giorni dalla presentazione della domanda stessa.
Nel caso concreto, il giudice ha accolto la domanda in tempi molto più rapidi di quelli
previsti dal Regolamento, e cioè in soli dieci giorni, peraltro senza richiedere alcuna
integrazione e facendoci avvertire telefonicamente dalla cancelleria dell’avvenuta
emissione.
Dell’ingiunzione di pagamento europeo abbiamo richiesto copia e, non appena
disponile, procederemo alla notifica dell’ingiunzione e relativa traduzione al debitore
estero (in questo caso con sede nel Lussemburgo), il quale potrà pagare o opporsi nel
termine di 30 giorni. In mancanza, il Giudice dichiarerà esecutiva l’ingiunzione, e sulla
base di tale titolo si potrà attivare nel Paese estero una procedura di espropriazione
forzata.
In conclusione, il nuovo strumento offerto in ambito comunitario consente in tempi
rapidi e con costi contenuti di ottenere un titolo a tutti gli effetti valido per costringere il
debitore comunitario a soddisfare il credito o, eventualmente, per aggredirne i beni
all’estero.
FRANCIA:
NUOVA DISCIPLINA SUI TERMINI DI PAGAMENTO
Dal 1° gennaio 2009 a tutti i contratti di vendita e fornitura conclusi con un venditore
francese ed agli ordini trasmessi ad un fornitore francese si applicano nuovi termini di
pagamento che si caratterizzano per essere imperativi.
I nuovi termini sono previsti dall’articolo L. 441-6 del Code de Commerce come
modificato dalla Legge sulla Modernizzazione dell’Economia (LME) n. 776 del 4 agosto
2008.
Al fine di favorire le piccole e medie imprese, la novellata normativa francese prevede
ora che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra
le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo
giorno dalla data di ricevimento della merce o dalla data di esecuzione della
prestazione. L’articolo L. 441-6 precisa peraltro che il diverso termine convenuto tra le
parti non potrà in ogni caso superare a) 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione
oppure b) 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Si tratta, ed è questo un profilo che interessa anche l’operatore commerciale straniero
che intrattenga rapporti con venditori/fornitori francesi, di una loi de police, ovvero di
una disposizione di applicazione necessaria quando uno dei contraenti è francese. Ne
derivano l’inderogabilità e l’applicabilità anche nell’ipotesi in cui la legge che disciplina il
rapporto di fornitura e compravendita sia diversa da quella francese.
L’applicazione è tutelata dalla previsione di apposite sanzioni: per il venditore / fornitore
francese (passibile di una sanzione amministrativa sino a euro 15.000,00) e per la parte
acquirente che, avendo costretto il proprio fornitore a deroghe surrettizie alla suddetta
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normativa, risponderà del pregiudizio causato. Tra le pratiche abusive l’articolo L. 4426, anch’esso modificato dalla Legge 2008-776, cita espressamente la pretesa del
debitore che il fornitore differisca la data di emissione della fattura, senza ragioni
oggettive.
L’unica possibilità di deroga ai termini di pagamento imposti dal Code de Commerce
francese è costituita dalla conclusione di eventuali accordi interprofessionali di settore.
Anche in questo caso sono comunque previste stringenti limitazioni temporali e di
contenuto: i) il superamento del termine di pagamento previsto per legge deve essere
motivato da ragioni economiche oggettive e specifiche del settore in questione (tenuto
conto, in particolare, dei termini di pagamento rilevati nel 2007 e della particolare
situazione della rotazione dello stock nel settore in questione); ii) l’accordo deve essere
concluso entro il 1° marzo 2009 e non può avere durata successiva al 1° gennaio 2012;
iii) in tale arco temporale l’accordo deve prevedere una progressiva riduzione della
differenza fra i termini di pagamento legislativamente previsti e quelli determinati
nell’accordo stesso.
Perché gli accordi in deroga possano essere validamente applicati, la loro conformità ai
requisiti di legge dovrà essere verificata con decreto, da adottarsi previo parere di
un’autorità indipendente, il Conseil de la concurrence. In sostanza, sembra potersi dire
che l’autonomia delle parti nel determinare i termini di pagamento del rapporto
commerciale sia di fatto esclusa.
SVIZZERA: NUOVO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI
INDENNITA’ A
FAVORE DEI DISTRIBUTORI
In Svizzera nessuna indennità era mai stata riconosciuta al distributore in caso di
scioglimento di un contratto di distribuzione con esclusiva, sulla base del risalente
orientamento adottato dalla Swiss Federal Supreme Court (“SFSC”) nel 1962. Tuttavia,
con il passare del tempo la materia ha subito un cambiamento piuttosto rilevante. La
giurisprudenza ha infatti elaborato nuove soluzioni più favorevoli al distributore.
In particolare, nel maggio del 2008 la SFSC ha trattato un ricorso promosso da due
distributori con esclusiva che chiedevano fosse loro riconosciuta un’indennità di
clientela a seguito dello scioglimento del contratto di distribuzione con esclusiva di
lunga durata con un produttore con sede a Ginevra.
Il contratto conferiva ai due ricorrenti l’incarico di agire per la distribuzione di profumi nel
territorio della Repubblica Ceca e in quello della Repubblica Slovacca.
Diversamente da quanto disposto dalla Corte di primo grado, la SFSC, rimettendo la
causa alla Corte di primo grado per il computo dell’ammontare dell’indennità di
clientela, ha ritenuto potersi applicare in via analogica l’articolo 418 del Swiss
Code of Obligations (“CO”) concernente il contratto di agenzia, viste le
peculiarità del caso che stava trattando.
Ma quali sono stati i fattori determinanti per la decisione della Corte in senso difforme al
consolidato orientamento?
Si tratta in realtà – e questo è motivo di particolare interesse per le aziende che hanno
in essere contratti di distribuzione collegati alla legge svizzera – di previsioni standard
che ricorrono nella quasi totalità dei contratti di distribuzione con esclusiva, limitando la
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libertà dei distributori di fare impresa in vario modo. Nel caso di specie, il contratto
prevedeva obblighi e limitazioni all’attività dei distributori, tra cui i seguenti:
- presentare nuovi luoghi per le vendite al produttore per l’approvazione di
quest’ultimo;
- acquistare annualmente una quantità minima di prodotti;
- accettare modifiche impartite unilateralmente riguardanti prezzo e condizioni di
fornitura;
- consegnare mensilmente rapporti e liste riguardanti il proprio fatturato e quello dei
concorrenti;
- investire almeno il 10% del proprio fatturato annuale in attività pubblicitaria;
- provvedere a mantenere una quantità specifica di prodotti in magazzino;
- rendere note le proprie scritture contabili;
- subire la decisione del produttore di sospendere con effetto immeditato la fornitura
di alcuni prodotti oggetto del contratto.
Non solo: i distributori erano vincolati a rivelare periodicamente al produttore i nomi e gli
indirizzi dei propri clienti. La SFSC ha ritenuto che ciò, in sostanza, costituisse un
obbligo a trasferire la clientela al produttore a seguito dello scioglimento del
contratto di distribuzione con esclusiva.
Basandosi sulle previsioni contrattuali sopra menzionate la SFSC ha dichiarato che
l’autonomia dei distributori con esclusiva è stata limitata malgrado la loro
formale
indipendenza, riconoscendo ai distributori con esclusiva un’indennità di clientela alla
fine del rapporto contrattuale.
La SFSC ha altresì osservato che i distributori con esclusiva avevano svolto attività
promozionale verso clienti legati al marchio dei profumi commercializzati. In linea
generale, secondo la SFSC la forza attrattiva del marchio del produttore sulla
clientela del distributore con esclusiva non esclude
in linea di principio che il distributore possa avere diritto all’indennità di clientela.
La quantificazione dell’importo spettante al distributore deve essere effettuata dal
Giudice sulla base dei criteri previsti dal citato articolo 418.
Per completezza si precisa che l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 418,
anche in via analogica, prevista da un contratto, non ha effetto, dovendosi
considerare norme inderogabile. È evidente pertanto che è dal tenore delle singole
clausole contrattuali e dai vincoli che essere impongono al distributore che può
scaturire o meno una equiparazione alla figura dell’agente, almeno ai fini dell’indennità
di clientela.
RUSSIA:
RIFORMA DELLA NORMATIVA
RESPONSABILITÀ LIMITATA
SULLA
SOCIETÀ
A
La Russia è stata attraversata da una profonda riforma nel campo del diritto
commerciale che ha modificato, in maniera sostanziale, la disciplina giuridica delle
società a responsabilità limitata.
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Il 30 dicembre 2008, infatti, è stata approvata la legge 312-FZ che dal 1° gennaio 2010
sostituirà la disciplina attualmente in vigore, dopo un periodo di transizione di sei mesi.
Riconoscendo maggiore autonomia alle parti, la nuova legge ha innovato in particolar
modo i seguenti aspetti:
diritto di recesso del socio dalla società;
patti parasociali;
Consiglio dei Direttori;
modalità di cessione delle quote;
atto costitutivo.
Il socio non avrà più il diritto inderogabile di recedere liberamente dalla società in
qualsiasi momento senza il consenso degli altri soci e della società, come previsto
dall’attuale disciplina, tale diritto potrà infatti essere esercitato solo se espressamente
previsto dallo statuto della s.r.l..
L’innovazione principale riguarda l’ingresso di una nuovo istituto, già esistente nel
nostro ordinamento, ma sconosciuto al diritto societario russo. I soci potranno, per la
prima volta, stipulare patti parasociali (accordi interni fra soci) mediante i quali
disciplinare aspetti non regolati all’interno dell’atto costitutivo, quali ad esempio il diritto
di voto in assemblea, le limitazioni o restrizioni alla circolazione delle quote, le opzioni
di acquisto o di cessione della quota stessa.
Quanto agli organi della s.r.l. russa, un cambiamento rilevante si è avuto riguardo al
Consiglio dei Direttori, che da organo marginale, potrà diventare un vero e proprio
organo della società al quale i soci potranno attribuire direttamente la competenza a
decidere su materie specificamente individuate.
Infine, la legge si è occupata della disciplina della modalità di cessione delle quote da
parte di un socio agli altri soci o a terzi. Mentre continua a permanere in capo ai soci il
diritto di prelazione della quota offerta, rispetto ai terzi, la novità consiste nella
possibilità di prevedere, all’interno dello statuto, l’esercizio di tale diritto anche solo per
una parte della quota offerta in vendita.
Inoltre, la legge ha stabilito che la cessione integrale o parziale della quota dovrà
essere formalizzata con atto pubblico e non potrà, quindi, avvenire mediante semplice
sottoscrizione di un contratto fra le parti. Pertanto, sarà compito di un notaio verificare i
poteri del socio che cede la quota, nonché provvedere alla iscrizione delle modifiche
alla compagine societaria nel registro statale unico delle persone giuridiche, dietro
presentazione della documentazione completa attestante la cessione accompagnata da
un modulo specifico firmato dal socio cedente davanti al notaio.
Infine, per effetto della legge 312-FZ da luglio l’atto costitutivo diventerà l’unico
documento valido ai fini della costituzione di una S.r.l. in Russia.
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INIZIATIVE PROMOZIONALI
Fiere, mostre, workshop, seminari
convegni, missioni economiche
Rif. 101/ICE/5
Organizza
ICE
Confindustria
Ministero per lo sviluppo
Economico
“MISSIONE
COMMERCIALE
CINESE DI
ACQUISTO IN ITALIA
CINA
6-9 GIUGNO 2009
settore: plurisettoriale
Rif. 102/TP/5
Organizza:
TOSCANA PROMZIONE
Iniziativa promozionale
del settore meccano
tessile in Iran
- luglio 2009”
L'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) in collaborazione con
Confindustria e sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico, sta
curando l'organizzazione di una missione di imprenditori cinesi in Italia
interessata all'acquisto di prodotti italiani.
Questa missione rappresenta un forte segnale, pubblico ed economico,da
parte delle Cina, volto ad incrementare e rafforzare la collaborazione con il
nostro Paese attraverso l’aumento delle esportazioni. Il Governo cinese ha
infatti varato nei mesi scorsi un piano di stimoli della domanda interna, con
l’obiettivo di riequilibrare la Bilancia Commerciale della Repubblica Popolare
Cinese.
La parte cinese ha espresso l’auspicio di poter ricevere da parte italiana una
lista di prodotti da proporre agli acquirenti cinesi.
Al fine di pervenire ad un elenco il più possibile esaustivo della disponibilità
dei prodotti italiani, si rende necessario accompagnare tale lista con i
nominativi delle imprese italiane concretamente interessate al mercato
cinese..
Il successo della missione di acquisto cinese in italica sarà tanto più garantita
se l’elenco dei prodotti e delle imprese italiane verrà presentato in modo
accurato e puntuale.
Le imprese interessate sono invitate a manifestare il proprio interesste e
scheda di partecipazione entro la giornata di giovedì 4 giugno 2009
direttamente a ICE-Dipartimento Promozione dell'Internazionalizzazione (tel.
06/5992 6634; e-mail: [email protected]) che provvederà altresì a
rispondere direttamente a tutte le Vostre richieste di informazioni e
chiarimenti.
Nell'ambito del Programma Promozionale 2009, Toscana Promozione, a seguito di regolare
procedura amministrativa, ha affidato in outsourcing al Consorzio Texma Prato International
un'iniziativa promozionale in Iran rivolta a tutti gli operatori toscani del settore
meccanotessile.
L’iniziativa in oggetto, da realizzare in una o due tappe in base all’interesse effettivo che
sarà manifestato dalle aziende, avrà le caratteristiche di base del simposio tecnologico: oltre
alla presentazione del meccanotessile toscano verrà dato uno spazio, di circa venti minuti,
alle singole aziende per la presentazione dei loro prodotti, oltre all’organizzazione di un
momento di contatto, diretto e personale, tra le aziende meccanotessili e gli operatori locali.
In accordo con l’Ufficio ICE in Iran, l’evento si svolgerà comunque nelle prime due settimane
di Luglio.
Ulteriori dettagli organizzativi, ivi compresa l’effettiva organizzazione della tappa di Mashhad
in ragione della numerosità delle adesioni, verranno comunicati alle aziende che
manifesteranno il loro interesse compilando la scheda allegata ed inviandola alla Segreteria
del Consorzio Texma Prato International (Ref. Sig.ra Cecilia Del Corso; fax 0574 / 455243;
e- mail: [email protected])
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione, siete invitati a contattare il Consorzio Texma
Prato International (ref- Sig.ra Cecilia del Corso; tel. 0574 4551 ), .
Maggio-Giugno
2009
PAG.
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA
Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
39
Rif. 103/CCIE/5
Organizza:
CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA IN MAROCCO
Settimana Italiana
METRO MAROCCO
25 giugno- 8 luglio 2009
MAROCCO
Settore: ALIMENTARE
La Camera di Commercio Italiana in Marocco, in collaborazione con METRO MAROCCO,
organizzerà una Settimana Italiana dedicata ai prodotti alimentari italiani presso tutti i grandi
magazzini METRO presenti in Marocco, dal 25 Giugno all’8 Luglio 2009.
L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda locale di prodotti alimentari italiani, e al
tempo stesso fornire alla METRO Marocco la possibilità di entrare in contatto con potenziali
nuovi fornitori, data la scarsità attuale di contatti validi di fornitori di generi alimentari italiani.
Per le società italiane si tratta, di conseguenza, di un’ottima possibilità di trovare nuovi
sbocchi di mercato.
Per partecipare, ogni società dovrà:
- fornire i prezzi dei propri prodotti alla consegna al porto di Casablanca (CIF);
- inviare i propri prodotti secondo le quantità concordate con METRO.
-I prodotti forniti saranno messi in vendita durante la manifestzione, in spazi riservati negli 8
magazzini METRO presenti in Marocco.
I prodotti richiesti sono i seguenti:
- mozzarella normale e da pizza, Grana Padano (forma intera), Gorgonzola (confezione da 2
kg), mascarpone (confezione da 250 e 500 g), fontina (forma intera), formaggi a pasta dura;
- vino (di prezzo medio-basso), birra, limoncello, vini da dessert, acqua minerale, olio d’oliva;
- piatti pronti surgelati;
- pasta secca e fresca, gnocchi (confezioni da 500 g, 2 kg, 5 kg);
- salumi (bresaola, salami di piccola dimensione, prosciutto crudo e cotto già affettati);
- salse e condimenti, maionese, aceto balsamico (confezioni da 300 g a 5 kg);
- conserve di legumi e verdure (confezioni da 5 kg);
- dolciumi, biscotti, gelati confezionati, dessert surgelati.
QUALORA INTERESSATI E PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTATE LA
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA ALLE SEGUENTI COORDINATE:
Tel: +212 (0)522 278217/265653/264651
Fax: +212 (0)522 278627 Email: [email protected]
Rif. 104/TP/5
Nell'ambito del progetto Prato Italian Excellence 2009, Toscana Promozione ha affidato in
outsourcing alla Camera di Commercio di Prato le seguenti iniziative:
Organizza:
TOSCANA PROMOZIONE
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO a) Format Promozionale per il Settore "CASA ARREDO" finalizzato alla realizzazione dei
prototipi da esporre in un'area comune presso il Japan Interior Festival 2009 - Tokyo 11-13
novembre 2009: la JIIA ( Japan Interior Industry Association) fornirà un supporto per la
Format Promozionale per promozione delle aziende toscane presso i propri membri e per l'organizzazione di incontri di
business matching tra le aziende toscane e gli importatori giapponesi durante l'Interior
il Settore "CASA
Festival 2009.
ARREDO”
TOKIO
11-13 NOVEMBRE 2009
Format promozionale per
il settore "ALIMENTARE
TOSCANO
D’ECCELLENZA
TOKIO
27-28 NOVEMBRE 2009
Settore : ENOLOGICO
b) Format promozionale per il settore "Alimentare Toscano di eccellenza" rivolto al mercato
giapponese: in collaborazione con la Japan Self Service Association ( l'associazione che
riunisce i buyer della grande distribuzione giapponese) la Camera di Commercio di Prato
intende ricercare prodotti toscani di eccellenza da presentare in occasione di seminari tecnici
da tenersi a Tokyo nei giorni 27-28 ottobre 2009.
Le iniziative sopra indicate sono aperte a tutte le aziende toscane. Le Imprese regionali
interessate sono invitate ad inoltrare il modulo allegato alla Camera di Commercio di Prato
(Fax:0574/612834) entro il prossimo 12 maggio 2009.
Maggiori informazioni sulle iniziative in oggetto e sulle modalità di partecipazione sono
contenute nelle circolari allegate alla presente e-mail.
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione, siete invitati a contattare l'Ufficio
Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Prato al numero telefonico:
0574/612801/830
Maggio-Giugno
2009
PAG.
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA
Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
40
Rif. 105/CCIE/5
Organizza:
Camera di Commercio Italo
Ellenica Atene
LA MODA ITALIANA
“VIAGGIA” IN GRECIA
ATENE
09-10/10/2009
SETTORI:
Abbigliamento uomo donna
bambino, accessori moda
*****
VERI SAPORI ITALIANI!
21-22/11/2009
La Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, organizzerà nel mese di Ottobre
2009 presso hotel “Titania” (al centro di Atene) nei giorni 9 e 10, incontri
imprenditoriali tra 10 aziende italiane produttrici di abbigliamento
uomo/donna/bambino/accessori moda, e 30 tra i piú importanti buyer greci.
Durante i 2 giorni di show-room, ogni singola azienda avrà la possibilità di
incontrare operatori greci tra cui importatori, distributori, commercianti all’ingrosso e
al dettaglio, selezionati anticipatamente dalla Camera.
Il costo per la partecipazione all’evento é di euro 2.000 per ogni azienda, e
prevede:
ricerca e selezione dei buyer seconda criteri da Voi forniti;
assistenza di delegato camerale per traduzione ed interpretariato durante gli
incontri;
possibilità di trasmettere video e descrizione dei Vs prodotti sul nostro sito
www.italia.gr, che supera le 10.000 visite giornaliere;
pubblicità dell’evento tramite quotidiani economici in Grecia
Sala con le più moderne apparacchiature (Video Projector, tavoli-stand, manichini,
appendi abiti, segreteria, coffee break)
Considerato che anche quest’anno vogliamo limitare la partecipazione italiana a
solo 10 aziende, non tanto concorrenziali tra di loro, ma complementari per le
neccesità che richieste dai buyer greci, sarà presa in considerazione l’adesione
delle aziende partecipanti in ordine cronologico. Per maggiori informazioni potete
contattarci al numero telefonico: 0030.210.7213209 o all’indirizzo e-mail:
[email protected]
***********************************************************
La Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene organizzera’, nel mese di
Novembre 2009, presso hotel “Titania” (al centro di Atene), nei giorni 21, 22
incontri imprenditoriali tra 10 aziende italiane con prodotti agro-alimentari (salumi,
formaggi, pasta, liquori, vini, dolciumi, prodotti confezionati, conserve ecc.) e 30 tra
i piu’ importanti buyer greci tra cui importatori, distributori, commercianti
all’ingrosso e al dettaglio, catene di negozi ecc... selezionati anticipatamente dalla
Camera sulla base del proprio prodotto.
SETTORI:
Agroalimentare
salumi, formaggi, pasta,
liquori, vini, dolciumi, prodotti
Il costo per la partecipazione all’evento é di euro 2.000 per ogni azienda, e
confezionati, conserve ecc
Il ns indirizzo
Camera di Commercio
Italo-Ellenica
Via Ventiri 5, 11528
ATENE-GRECIA
Tel. 0030 2107213209
Fax 0030 2107213212
·Email:
[email protected]
[email protected]
·Siti-web:
www.italia.gr
www.sistemaitalia.gr
prevede:
Ricerca e selezione dei buyer seconda criteri da Voi forniti;
assistenza di delegato camerale per traduzione ed interpretariato durante gli
incontri;
possibilità di trasmettere video e descrizione dei Vs prodotti sul nostro sito
www.italia.gr, che supera le 10.000 visite giornaliere;
trasferimento con taxi a nostra cura da e per l’aeroporto.
pubblicità dell’evento tramite quotidiani economici in Grecia
Servizi facoltativi con un costo aggiuntivo di 500 euro
trasferimento con taxi a nostra cura da e per l’aeroporto
prenotazione presso Titania Hotel
Considerato che anche quest’anno vogliamo limitare la partecipazione italiana a
solo 10 aziende, non tanto concorrenziali tra di loro, ma complementari per le
neccesità che richieste dai buyer greci, sarà presa in considerazione l’adesione
delle aziende partecipanti in ordine cronologico. Per maggiori informazioni potete
contattarci al numero telefonico: 0030.210.7213209 o all’indirizzo e-mail:
[email protected]
Maggio-Giugno
2009
PAG.
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA
Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
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OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
Avvertenza:
Queste notizie sono state trasmesse alla Camera di Commercio direttamente da organismi esteri e
organizzazioni private che propongono opportunità di affari e servizi alle imprese della nostra
provincia. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità sull'affidabilità
commerciale e professionale dei nominativi segnalati.
Rif. 201/OC/5
PROGETTO AMERICA LATINA
Ricerca potenziali partners e opportunità di affari e di finanziamento per operazioni di
internazionalizzazione in America Latina
Il Progetto “America Latina” è uno strumento al servizio delle imprese italiane e
latinoamericane, diretto specialmente alle PMI, che hanno l’obiettivo di cercare e
trovare potenziali partners, opportunità di investimenti e operazioni di
internazionalizzazione sia commerciali che industriali.
Sono promotori del progetto :
in Italia :
·
Promofirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze
·
UnionCamere Toscana, Unione delle CCIAA della Toscana
·
UnionCamere Emilia Romagna, Unione delle CCIAA dell’Emilia Romagna
·
BIC (Business Innovation Centre) del Lazio
in America :
·
IIC (Corporazione Interamericana per gli Investimenti), struttura dell’IADB
·
Camere di Commercio Italiane di America Latina e America Centrale
Il progetto ha tre canali :
- matching : portale per la ricerca di partners e opportunità d’affari,
- finanziamenti : tramite la Corporazione Interamericana per gli Investimenti,
- l’esperto risponde : soluzioni per problemi diversi risolti da un esperto.
La partecipazione al progetto è totalmente gratuito. L’accesso è tramite un portale di
scorrimento rapido nel quale sono iscritte già oltre 700 imprese dell’Italia, dell’America
Latina e dell’America Centrale.
www.progettoamericalatina.com
Per ulteriori informazioni contattare:
PROMOFIRENZE - Francesco Pannocchia
Tel. 055 2671633 fax 055 2671404
[email protected]
Maggio-Giugno
2009
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CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA
Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
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Rif. 202/OC/3
OFFERTE DALLA GRECIA
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ELLENICA DI SALONICCO
Kon. Karamanli 47 - 54639 Salonicco
tel. +302310-947744, 947844, 951272
Fax : +302310-951542
e-mail : [email protected], [email protected]
www.italchamber.gr
KARTALAS MICHALIS – “TO AEROSTATO”
28hs Oktwvriou 14 – 27100 Pyrgos Ileias
Tel. 0030-26210-28916 Fax : 0030-26210-28916
e-mail : [email protected]
Resp. per contatti : Sig. Kartalas Michalis
Richiesta : Grossisti italiani di giocattoli.
NIKOLOPOULOS KOSTANTINOS
27064 Karatoula Ileias
Tel. 0030-6976-780078 Fax : 0030-26210-62555
Resp. per contatti : Sig. Nikolopoulos Konstantinos
Richiesta : Produttori italiani di mobili per cucine, guardaroba, porte in legno,
mobili per il bagno e camerette per bambini.
GEORGOPOULOS N. & CO. OE
1° Km. Thes/nikis – Kalochoriou – 57009 Thessaloniki
Tel. 0030-2310-511191 Fax : 0030-2310-556750
e-mail : [email protected] www.thefoodcompany.gr
Resp. per contatti : Sig.ra Georgopoulou Froso
Richiesta : Caseifici italiani ( parmigiano, mozzarella, pecorino, mascarpone, ecc.)
Rif. 202/OC/3
DOMANDE E OFFERTE DALLA TURCHIA:
Ufficio Commerciale del Consolato di Turchia
Via Cesare Battisti 8 20122 Milano
Tel: 02 5456832 Fax: 02 5456325
Vi comunichiamo che è stato preparato un sito web http://www.yoikk.gov.tr nelle lingue
Turco ed Inglese per lo scopo di razionalizzare le procedure di investimenti per
sviluppare il ruolo del settore privato nella economia Turca e per risolvere i problemi
amministrativi sull’ambiente elettronico che investitori stranieri e quelli Turchi incontrano
in ogni fase del investimento.
Inoltre, esiste un’altro sito web http://www.invest.gov.tr dove ci sono le
informazioni in Italiano sui condizioni e incentivi per l’investimento in Turchia
Maggio-Giugno
2009
PAG.
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - SPORTELLO GLOBUS -SPRINTOSCANA
Viale Giotto n. 4 - 52100 AREZZO - Telefono 0575/303806 -Telefax 0575/300953 - 303806E-MAIL - [email protected]
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