Circolare omaggi breve_ML
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Circolare omaggi breve_ML
STEFANO RAVO dottore commercialista revisore contabile Corso Italia n. 9 Tel. 040 63 09 29 cell. 335 80 37 166 34122 TRIESTE (TS) fax 040 347 3480 e-mail [email protected] OMAGGI E FISCO Con l’approssimarsi delle festività si comincia a pensare ai regali e agli omaggi per clienti e per le persone maggiormente legate alla propria attività. Oltre ai dubbi sulla scelta dei regali, si presentano anche dubbi e perplessità circa il relativo trattamento fiscale. Nel seguito vengono illustrati gli aspetti principali. Gli omaggi: 2 gruppi diversi Il primo gruppo riguarda i beni che rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa. Esempio: Ø il calzaturificio regala scarpe Ø il grossista di prodotti dolciari regala dolci Ø il dettagliante di elettrodomestici regala radioline, ecc. Il secondo gruppo riguarda i beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa. Esempio: Ø il calzaturificio regala casse di vino: Ø il grossista di prodotti dolciari regala agende con calendario; Ø il dettagliante di elettrodomestici regala cesti natalizi.. Aspetti IVA e Redditi Le domande più frequenti sono: Ø l'IVA che pago sui beni che regalo è detraibile? Ø il costo che ho sostenuto per i beni che ora regalo è deducibile nella determinazione del mio reddito? Studio RAVO - Corso Italia 9 - TRIESTE 1 aggiornamento al novembre 2002 Le risposte si trovano nello schema seguente: GRUPPO DESCRIZIONE IN FASE DI ACQUISTO DETRAZIONE IVA DEDUZIONE COSTO NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA EMISSIONE FATTURA TIPO OPERAZIONE RICAVO Beni rientranti nell’oggetto SI’ SI’ 100% SI’ soggetta ad IVA SI’ dell’attività (a) Beni non rientranti NO SI’ NO esclusa IVA NO 2 nell’oggetto dell’attività di 1/3 in 5 anni valore superiore a € 25,82 Beni non rientranti SI’ SI’ 100% NO esclusa IVA NO 2/A nell’oggetto dell’attività di valore fino a € 25,82 (a) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’iva in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall'IVA. 1 GRUPPO 1 L'imprenditore che omaggia i propri clienti con beni oggetto della sua attività, SE non adotta il comportamento indicato nella nota a) della tabella, deve scegliere tra 3 comportamenti: 1) Emettere la fattura nei confronti del cliente (soluzione preferibile) In sede di fatturazione, sono possibili due soluzioni: 1/a) se gli accordi non prevedono per il cliente il pagamento dell'IVA (come avviene di solito), é necessario indicare in fattura che trattasi di: “cessione gratuita senza rivalsa IVA”. Il cedente (l'imprenditore) dovrà annotare la fattura sul registro IVA vendite; il cessionario (chi riceve l'omaggio) dovrà annotare la fattura nel registro IVA acquisti, facendo attenzione che per lui l'IVA addebitata in fattura NON è detraibile (in quanto non pagata). 1/b) nel caso invece l’accordo col cliente preveda il pagamento dell'IVA, la fattura riporterà la seguente dicitura: “cessione gratuita con rivalsa IVA”. In tal caso, il cliente, pagando l’IVA, potrà portarla in detrazione, salvo il caso in cui sia oggettivamente indetraibile, in tutto o in parte (IVA sui telefonini, IVA sui beni di lusso, ecc.). 2) Istituire il “registro degli omaggi”, Se istituito ora, va solo numerato e non più bollato inizialmente, con l’indicazione del cliente cessionario, del valore normale dei beni ceduti in ciascun giorno, e della relativa IVA , la quale concorrerà nella liquidazione mensile o trimestrale. Al cliente non sarà rilasciata nessuna fattura. 3) Fare una autofattura Nell'autofattura si indica il valore normale dei beni specificando che si tratta di una “autofattura per omaggi”. Studio RAVO - Corso Italia 9 - TRIESTE 2 aggiornamento al novembre 2002 Le spese di rappresentanza La normativa fiscale prevede dei limiti alla deduzione del costo dei beni dati in omaggio, anche se questi recano emblemi o denominazioni (ad esempio l'agenda data in omaggio con il nome della società). Questi costi rientrano nella categoria delle cosiddette "spese di rappresentanza". La misura della deduzione per spese di rappresentanza é limitata ad un terzo della spesa sostenuta, con l’ulteriore obbligo di ripartire detto terzo in cinque anni, è quindi deducibile 1/15 del costo sostenuto, per cinque anni. Ipotizzando quindi una spesa pari a € 750,00, l’importo deducibile sarà pari a € 250,00 (1/3), da dedurre ripartendolo in misura pari a € 50,00 per cinque esercizi. Rimangono interamente deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario fino a € 25,82. ATTENZIONE! Nella determinazione del valore, superiore o meno a € 25,82 si deve far riferimento al prezzo di acquisto senza considerare l’IVA relativa. Nel caso di una confezione regalo formata da più beni, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti che lo compongono. Gli omaggi natalizi costituiscono delle tipiche spese di rappresentanza. Qualificarli come "spese di pubblicità" - le quali hanno un trattamento fiscale più favorevole può essere pericoloso. Spese di pubblicità (deducibili al 100%) Spese di rappresentanza (deducibili 1/3 in 5 anni) Ÿ Portano a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta dei prodotti. Ÿ Creano un’immagine positiva dell’azienda verso il pubblico. Ÿ Stimolano la formazione della domanda. Ÿ Aumentano l’immagine dell’azienda, della sua attività, in termini di organizzazione ed efficienza. Ÿ Reclamizzano e aumentano la domanda Ÿ Sono effettuate a titolo gratuito. Ÿ Derivano da un contatto a fronte del quale, in cambio del pagamento, c’è un obbligo di pubblicizzare o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività della controparte. Ÿ Non c’è un corrispettivo o una controprestazione da parte dei clienti o destinatari. In ogni caso le spese sostenute, devono avere i requisiti della competenza e devono essere inerenti all’attività svolta. Omaggi ai dipendenti Le spese per omaggi ai dipendenti quali i regali fatti in occasione delle festività non sono da considerare spese di rappresentanza, e per queste spese non opera il limite unitario di € 25,82. Gli omaggi ai dipendenti sono deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Studio RAVO - Corso Italia 9 - TRIESTE 3 aggiornamento al novembre 2002 L'IVA pagata sull’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti è INDETRAIBILE. Per il dipendente non costituisce reddito, ricevere regali in occasione delle festività, purché di valore non superiore a € 258,23. Documento di trasporto Se l'omaggio é documentato dalla fattura immediata, non sarà necessario nessun altro documento di trasporto. In tutti gli altri casi al fine di poter dare prova della destinazione degli omaggi, si consiglia l’emissione del documento di trasporto (D.D.T.). Professionisti Quanto detto ai fini IVA vale anche per i professionisti, mentre ai fini delle imposte sui redditi ricordiamo che le spese di rappresentanza dei professionisti sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti. Studio RAVO - Corso Italia 9 - TRIESTE 4 aggiornamento al novembre 2002