differenze tra impresa e lavoro autonomo

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differenze tra impresa e lavoro autonomo
Impresa e lavoro autonomo
Lorenzo Pingiotti
Ufficio del Registro delle Imprese, Albi e Ruoli
DIFFERENZE TRA IMPRESA E
LAVORO AUTONOMO:
Alcune attività sono “ex lege”
attività di impresa (mediatore,
estetista, installatore, etc),
altre non lo sono (es. bed &
breakfast per l'Abruzzo)
MA
Dopo la “Direttiva Servizi”
(recepita in Italia con D.Lgs.
59/10 e successive modifiche),
bisogna sancire che....
...ogni attività che non sia riconducibile all'iscrizione in Ordini o Collegi
professionali – per effetto di norme nazionali - e che non sia inquadrabile
nell'ambito del lavoro dipendente, è attività di impresa. Pertanto lo status
di impresa sarebbe “residualmente” attribuito
a tutte le atttività
professionali, economiche e organizzate non ordinistiche o
espressamente escluse da costante giurisprudenza nazionale o
comunitaria
DIFFERENZE TRA IMPRESA E LAVORO AUTONOMO:
●Sul tema delle professioni libere (non ordinistiche, i c.d. “senza albo”) è
intervenuta la nuova legge 4/2013 (attività prevalentemente intellettuali);
●Sul tema delle “collaborazioni a progetto” (co.co.pro.) sono intervenute
invece le novità della “Legge Fornero” (63/2012) che ha modificato la
“Legge Biagi” (D.Lgs. 276/2003) ed ha riflessi anche sulle attività iscrivibili
in Camera di Commercio
ALTRE DIFFERENZE TRA IMPRENDITORE E LAVORATORE AUTONOMO:
obbligazione di mezzi e di risultato (poco convincente..)
A differenza dell'imprenditore, il lavoratore autonomo assumerebbe
un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Es. l'avvocato ha diritto ad essere pagato per il contributo materiale e
intellettuale a prescindere dalla conclusione nel senso desiderato dal
cliente.
L'imprenditore dovrebbe invece fornire “un risultato”. Ma anche il
mediatore è un imprenditore ed egli ha diritto alla provvigione a
prescindere dalla conclusione del contratto. La soluzione sembra poco
convincente.
Il Registro delle Imprese, per effetto delle stringenti regole lavoristiche e
della frammentazione dei rapporti tra committente e collaboratore (a
progetto, occasionale, etc), accentuata dalla crisi economica, si trova a
fronteggiare una crescita di “imprenditori individuali” spesso marginali
che chiedono di essere iscritti o che, per evitare di transitare nel Registro,
sono “alla ricerca di un albo” o di un ruolo 'tecnico' che consente di non
far scattare le presunzioni di subordinazione della Legge Fornero.
CHI E'?
L'IMPRENDITORE
«È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi».
CONDIZIONI
• l’esercizio di una attività economica (volta al “profitto”) diretta alla
produzione o allo scambio di beni e di servizi;
• l’organizzazione (in termini di mezzi e di lavoro) dell’attività;
• la professionalità (non occasionalità).
L'IMPRENDITORE ARTIGIANO
Esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare
l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri
e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Il
fattore “lavoro” deve avere la prevalenza sul capitale.
L'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane
è istituito per legge presso ciascuna Camera di Commercio.
Sono tenute all'iscrizione all'Albo le imprese in possesso dei requisiti
artigiani ai sensi della Legge quadro 443/85 (e successive modificazioni) e
della Legge Regionale 23/2009. Le iscrizioni e modificazioni di atti e fatti
concernenti le imprese artigiane sono comunicate all'Albo e annotate al
Registro delle Imprese esclusivamente tramite denuncia telematica
(attraverso i canali Comunica-Starweb o previa compilazione offline della
pratica con appositi software).
In Abruzzo le Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) sono state
abrogate con la legge regionale 20 ottobre 2009, n.23 (per effetto
dell'abrogazione della precedente legge quadro regionale 60/1996),
facendo seguito alla precedente eliminazione della CRA (Commissione
Regionale per l’Artigianato) nel 2007 (L.R. 34/2007). I ricorsi avverso i
provvedimenti dell’Albo avvengono, entro 60 giorni, alla competente
struttura regionale (art. 20) insediata presso la Direzione Sviluppo
Economico - Servizio Sviluppo dell'Artigianato - Ufficio Commissione
Regionale artigianato, promozione e tutela – Regione Abruzzo, Pescara.
L'art. 54 della L.R. 23/2009 istituisce inoltre presso la Regione
l'Osservatorio Regionale per l'artigianato, con funzioni consultive.
La “Legge Fornero” (L. 92/2012)...
...che ha modificato la “Legge Biagi” (D.Lgs. 276/2003) ha stabilito che SI
PRESUME che i lavoratori parasubordinati – c.d. co.co.pro - siano in realtà
"false partite IVA" (e quindi dovrebbero essere assunti), salvo prova
contraria fornita dal committente (ribaltamento onere) se sono vere
almeno DUE delle 3 seguenti condizioni:
1) negli ultimi 2 anni hanno lavorato per almeno 8 mesi per lo stesso
committente;
2) l'80% del fatturato negli ultimi 2 anni è stato prodotto con lo stesso
committente;
3) ha una postazione lavorativa presso il committente.
La presunzione non opera se è vera anche UNA delle seguenti condizioni:
a) si tratta di lavori che presumono elevate competenze tecniche;
b) guadagnano almeno 1,25 volte il minimale imponibile Inps (quindi circa
19 mila euro lordi annui);
3) si tratta di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in
registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati (presso i vari Ministeri,
IVASS, Banca d'Italia, etc).
Come può l'imprenditore “residuale” salvaguardare la propria capacità di
produzione e reddito?
- Iscrivendosi alla sezione speciale del Registro Imprese se ne ha i
requisiti (diritto annuale di soli 88 euro) in quanto “artigiano, piccolo
commerciante o svolgente lavoro organizzato prevalentemente col lavoro
proprio o dei collaboratori familiari”
- Aderendo al “regime dei contribuenti minimi” (L.244/07) in fase di
apertura della partita IVA (col mod. AA9/11 – imprenditore individuale -) se:
●Non supera 30 mila euro di compensi (ricavi) annui lordi
●non ha spese per beni strumentali (cioè necessari alla professione, come
affitti di locali, acquisto di attrezzi da lavoro, computer ecc.) superiori ai
15.000 euro nell'ultimo triennio;
●non vende all'estero e non distribuisce utili soci.
Vantaggi: imposta sostitutiva Irpef secca del 20% (e niente addizionali);
esenzione dall'Iva, che non deve essere inserita in fattura né versata;
esonero dall'obbligo delle scritture contabili, dall'Irap ed esclusione dagli
studi di settore AE. E' sufficiente numerare progressivamente le fatture e
conservarle.
Dal 1° gennaio 2012, vige il “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile” (applicabile sempre a imprenditori e professionisti INDIVIDUALI,
no società).
In aggiunta ai 3 requisiti del vecchio “regime dei minimi”:
•il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio
attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa anche in
forma associata o familiare;
•l’attività da esercitare non deve essere prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente
( fatta eccezione per la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni);
•in caso di prosecuzione di attività d’impresa svolta da altro soggetto,
l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non
deve essere superiore ad €. 30.000.
La permanenza nel nuovo regime dura 5 anni, a partire dal periodo
d’imposta di inizio attività. L'aliquota sostitutiva Irpef passa al 5%.
Si può comunque proseguire il suddetto regime oltre i 5 anni, fino al
compimento del 35° anno di età.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti di età superiore ai
35 anni potranno comunque beneficiare delle nuove agevolazioni, sempre
rispettando il limite temporale dei 5 anni.
Quindi....
Un lavoratore autonomo che raggiungesse il “break even point” tra costi
fiscali e previdenziali per lo svolgimento dell'attività in forma di lavoro
autonomo (si presume non protetto da ordini e collegi) e quelli previsti per
lo svolgimento in forma imprenditoriale, troverà più confacente svolgere
l'attività come IMPRESA INDIVIDUALE iscrivendosi alla Camera di
Commercio.
- Il lavoratore autonomo sconta un'aliquota superiore (27% - 20% se ha
obbligo di 'doppia contribuzione' avendo già un'altra forma previdenziale
obbligatoria - a fronte del 21,75% di imprenditori artigiani e commercianti)
per i versamenti alla gestione separata dell'Inps;
-può direttamente iscriversi alla CCIAA (senza 'trasformarsi' da autonomo
a imprenditore) per cogliere i vantaggi del regime fiscale dei
“superminimi”;
- può contare sui servizi camerali (carta nazionale dei servizi gratuita,
certificabilità della propria posizione REA, etc)
IL REGISTRO DELLE IMPRESE
E' un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di
Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti
relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). L'avvio di
tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo
regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio è divenuto operativo a tutti
gli effetti a decorrere dal 19/2/1996.
Ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, è
diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona
del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio
stessa, ed è sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal
Presidente del tribunale del capoluogo di provincia;
E' suddiviso in sezione ordinaria e sezione speciale (cui si iscrivono i
piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e altre nuove forme
individuate dal legislatore)
LE NOVITA' NORMATIVE
LA START UP INNOVATIVA (L.221/12)
Sono società di capitali che, titolari di brevetti o dotate di alte
professionalità sviluppano, producono o commercializzano prodotti o
servizi ad alto valore aggiunto.
Pro: totale esenzione da diritti e bolli per pratiche camerali per 4 anni (solo
diritto annuale); collocazione in una “sezione speciale” del Registro
Imprese (certificabilità);
Contro - obbligo di aggiornamento semestrale
LA SRL SEMPLIFICATA
Aperta oggi anche agli over 35 (anche con amministratore esterno, se non
sono esperti), consente di avviare una Società a responsabilità limitata
anche con 1 euro di capitale.
Pro: niente spese notarili e di registrazione dell'atto alla CCIAA (bolli e
diritti), solo imposta di registro (168 euro) e diritto annuale (200 euro), oltre
a tassa di CCGG per vidimazione registri (309,87 euro)
Contro: idonea se non deve fare eccessivo ricorso al credito esterno
(sotto-capitalizzazione); “niente sconti” su contabilità ordinaria
LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA (L. 40/2007) – in vigore dal 1°
aprile 2010
Consente, tramite un unico adempimento effettuato a partire dai software
“Comunica-Starweb” e “Comunica-Fedra”, di inviare domande di
iscrizione e variazione
La comunicazione unica è integrabile con gli altri adempimenti relativi allo
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per il quale esiste il portale
www.impresainungiorno.gov.it
La pratica telematica compilata attraverso il canale “Impresa in un giorno”
può essere ribaltata in Starweb per compilare la parte relativa al Registro
Imprese