ALLEGATO A) ALLA DETERMINA n. 92 del 05/10/2016 e

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ALLEGATO A) ALLA DETERMINA n. 92 del 05/10/2016 e
ALLEGATO A) ALLA DETERMINA n. 92 del 05/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE - TECNICO –TERRITORIO - AMBIENTE
f.to geom. Maria Carla Maldotti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma auto
ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO “LASCITO GRASELLI”
Con la presente scrittura privata redatta
tra
il Comune DI STAGNO LOMBARDO, con sede in Stagno Lombardo (CR), Piazza
Roma n° 16,
Codice Fiscale e P. IVA 00304830193, nella persona del geom.
Maldotti Maria Carla, Responsabile del Settore Tecnico – Territorio - Ambiente,
munita dei necessari poteri ed in forza decreto Sindacale n. 16 del 17/08/2016,
prot. n. 3655, di seguito il “Concedente”
e
la Sig.ra ------------------- nata a ------------------- il ---------------- residente a ---------------------------, Via ---------------- n° ------------------, - Codice Fiscale -----------------------------------------, che verrà in seguito indicata come “Concessionario”
congiuntamente, definite di seguito le “Parti”
premesso
−
che con delibera C.C. n 6 del 24/03/2016, sono state approvatele le modifiche
al Regolamento per la gestione di unità immobiliari di proprietà comunale
“Legato Grasselli”;
−
che con determina del Settore Tecnico – Territorio – Ambiente n. 84 del
07/09/2016, è stato approvato l’avviso per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione dell’alloggio sopra citato;
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−
che con determina del Settore Tecnico – Territorio – Ambiente n. 92 del 05
ottobre2016, non materialmente allegata, assegnava l’alloggio ed approvava lo
schema del presente atto di concessione, riportante tutte le clausole e le
condizioni integralmente riportate nella presente scrittura;
Tutto ciò premesso e con l’intesa che quanto precede forma parte integrale ed
integrante del presente atto;
si stipula e si conviene quanto segue:
Art.1 - OGGETTO
1) Il Comune di STAGNO LOMBARDO, come sopra rappresentato, nella sua
qualità di Ente proprietario del bene indisponibile, concede in uso la Sig.ra ----------------------------- che, come sopra identificata, accetta, l’alloggio di proprietà
comunale “Lascito Grasselli”, sito in Vicolo La Malfa n. 4, di proprietà comunale
“Lascito Grasselli”, piano terra, individuato al NCEU, foglio 12, mappale 322,
subalterno 504, Categoria A/3, classe 3, vani 2,5, rendita € 121,37, di seguito
definito “Immobile”;
2) l’Immobile è composto da 3 locali (cucina, bagno e camera, dotato a cura del
Comune di Stagno Lombardo del gruppo cucina ed ogni ulteriore arredo è a
completo carico del Concessionario.
Art.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1) La presene concessione ha decorrenza dal ------------------, ha la durata di anni 2
(due) e potrà essere rinnovata se permarranno alla predetta scadenza le
condizioni di assegnazione, che saranno verificate dal Servizio Sociale
Comunale, con il supporto dell’ufficio tecnico, previa valutazione che si
concluderà con apposita relazione.
Art.3 – IMPORTO DELLA TARIFFA PER L’USO DELL’ALLOGGIO
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1) la tariffa per l’uso dell’alloggio è determinata in proporzione alla capacità
economica del Concessionario, in base all’attestazione ISEE presentata
unitamente alla domanda di assegnazione dell’immobile a due persone adulte,
pertanto con ISEE compreso nella fascia tra € -------------------- e € ------------------è di €------------- (------------------) mensili, pari a € ---------------- (-----------------)
annuali.
2) la tariffa è da pagare alla Tesoreria Comunale in rate anticipate mensili, entro il 5
di ogni mese.
Art.4 – IMPORTO DELLA CAUZIONE
1) Il Concessionario ha versato, contestualmente alla sottoscrizione della
concessione, una cauzione rapportata a 2 mensilità, a garanzia del corretto
utilizzo dell’alloggio, pari a € ----------------- (---------------), come da ricevuta n.
in data
della Tesoriere Comunale;
2) Il deposito cauzionale sarà utilizzato per la copertura delle spese per
danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza dell’incuria
degli ospiti nella gestione dell’alloggio o degli spazi comuni.
3) Potrà essere richiesto il reintegro del deposito cauzionale nel caso in cui
sia stato utilizzato per i motivi sopra precisati.
4) Il deposito cauzionale verrà restituito al concessionario o ai suoi eredi al
momento della scadenza, decadenza o revoca e solo dopo il definitivo
allontanamento del concessionario dell’alloggio, previa verifica dello
stato dell’appartamento ed il pagamento del rimborso delle spese
elettriche.
Art.5 – DOVERI E FACOLTA’ DELL’ ASSEGNATARIO
1) L’appartamento è adibito esclusivamente ad uso di civile abitazione, con divieto
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di qualsiasi altra utilizzazione.
2) L’assegnatario è tenuto:
a) alla scrupolosa pulizia del loro appartamento, delle pertinenze private e degli
spazi ad uso comune;
b)ad usare le precauzioni e gli accorgimenti necessari
per garantire una
cordiale convivenza e reciproca tranquillità;
c) ad essere responsabili, anche per i loro familiari ed ospiti, degli eventuali
danni che verranno arrecati alle persone, agli altri alloggi ed alle parti di uso
comune.
3) L’assegnatario non può:
a) lasciare aperti i rubinetti in modo continuo, accendere le luci di uso comune
inutilmente;
b) gettare negli scarichi materiali come: pannolini, stracci ecc…,che possono
ingombrarle tubazioni e, la spesa del cambio quando siano rotti o anche rovinati
da negligenza dell’uso, sarà a carico esclusivo di chi ne è stato la causa;
c) infiggere all’esterno dei locali dell’appartamento ganci di sostegno per tende,
depositare materiali che arrechino danno al decoro della struttura;
d) mettere i residui della spazzatura delle abitazioni sotto il porticato;
depositare sotto il porticato materiali ed oggetti di qualsiasi genere;
e)
esporre
cartelli
negli
spazi
comuni,
senza
previa
autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale;
f) entrare nelle stanze e negli alloggi altrui, in mancanza della persona a cui
s’intende far visita.
4) È consentito all’assegnatario:
a) tenere vasi di fiori, purché abbiano un aspetto decoroso e siano collocati su
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appositi sostegni, in modo da renderne facile la manutenzione;
b) depositare la bicicletta negli appositi porta-biciclette;
Art.6 – PARTI COMUNI ED USO DA PARTE DELL’ ASSEGNATARIO
1) L’assegnatario può usufruire dei seguenti spazi comuni: portico all’aperto,
giardino, orti.
2) L’assegnatario può servirsi delle parti comuni, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri di farne uso secondo il diritto.
3) Nell’uso delle parti comuni, l’assegnatario deve rispettarne la destinazione, che
risulta dal titolo o dalla natura della cosa stessa. Non può prendere l’iniziativa di
adibire un giardino a parcheggio, dovendo rispettare il diritto di godimento degli
altri fruitori degli spazi comuni del giardino.
4) L’uso delle parti comuni deve essere fatto con discrezione ed in modo da non
disturbare la quiete o il godimento della casa da parte degli altri inquilini.
5) Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione. Sono vietate le
innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti
comuni inservibili all’uso o al godimento di un solo destinatario.
6) È vietata qualsiasi opera di costruzione, demolizione, scavo, tinteggiatura, che
muti la sostanza, la forma, o la destinazione delle aree comuni o delle parti
dell’edificio, eccedendo i limiti di necessità di conservazione.
Art.7 – MANUTENZIONE
1) Per manutenzione vanno intese le seguenti opere:
a) Ordinaria manutenzione a carico dell’assegnatario e precisamente:
- sostituzione di rubinetterie e lampadine elettriche;
- riparazione dei tubi esalatori;
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- riparazioni delle colonne di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica per le
parti non a carico delle aziende erogatrici, ma di pertinenze dei singoli alloggi;
- piccole o medie riparazioni isolate ai serramenti ed agli infissi in genere;
- riparazioni di maniglie, chiavistelli e cremonesi;
- ripassatura degli intonaci e dei rivestimenti, con sigillatura e sostituzione isolata
delle piastrelle e listelli rotti, rappezzi e ripuliture.
b) Straordinaria manutenzione a carico del Comune.
2) Ogni danno o anomalia agli impianti va segnalato tempestivamente.
3) Ogni inquilino deve provvedere a propria cura e spese, nei locali di sua
assegnazione, a tutte quelle opere e riparazioni che si rendessero necessarie al
fine di evitare danni alle parti comuni dell’edificio e a quelle assegnate agli altri
utenti.
Art.8 – ACCESSO AGLI APPARTAMENTI
1) Ogni assegnatario è tenuto a consentire l’accesso, nei rispettivi appartamenti, al
personale incaricato del Comune di procedere ai controlli o riparazioni
concernenti le parti comuni.
2) Copia delle chiavi di ciascun alloggio è depositata presso il Comune per
permettere di intervenire ai soggetti preposti (FF.OO, 118,VVFF, ecc.) in caso di
urgenze di carattere sanitario o di pubblica incolumità.
Art.9 – VISITE DI PARENTI ED OSPITI
Quando l’alloggio è occupato da una sola persona, è possibile il
pernottamento di un parente o una badante, solo per motivi assistenziali,
previa esplicita autorizzazione dei Servizi Sociali del Comune.
Art.10 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE E DECADENZA
1) La morte dell’assegnatario determina la decadenza dall’assegnazione.
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2) L’alloggio non può essere concesso in uso ad eventuali eredi, la decadenza è
automatica e non necessita di alcun atto da parte dell’Amministrazione
Comunale.
3) Costituiscono motivi di revoca dall’assegnazione:
a) l’abbandono dell’alloggio.
b) Il venir meno delle condizioni di assegnazione, previste dall’art. 3, è motivo di
cessazione della validità del comodato d’uso e pertanto l’assegnatario dovrà
rientrare in famiglia, o RSA, entro 5 giorni dalla perdita delle condizioni di
assegnazione.
4) Nel caso di grave inadempimento dell’assegnatario agli obblighi previsti dal
presente regolamento, compreso l’obbligo del pagamento della contribuzione di
cui all’art. 8, il Comune può revocare l’assegnazione dell’alloggio con preavviso
di 3 mesi.
5) La revoca o la decadenza sono disposte dalla Giunta Comunale, a seguito
segnalazione del Servizio Sociale.
Art.11 – NORME FINALI
1) Il Comune si riserva la facoltà di verificare, durante la vigenza dell’atto di
concessione, il mantenimento delle condizioni di ammissione dell’alloggio
previste nel Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 24 marzo 2016.
2) Il Conduttore dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in
ordine alla prestazione energetica, Attesto n. 1910300001311, all’atto di
sottoscrizione del verbale di consegna dell’alloggio.
3) Le spese per la registrazione del presente atto sono a carico, in parti uguali, del
Concedente e del Concessionario.
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4) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al
Regolamento alle norme di legge in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Stagno Lombardo, lì
IL CONCESSIONARIO IL CONDECENTE – per il Comune di Stagno Lombardo -
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