indice - Comune di Alfonsine
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1 COMUNE DI ALFONSINE cap. 48011 PROVINCIA DI RAVENNA Settore Ambiente e Territorio Servizio Edilizia Privata REGOLAMENTO per l'installazione di mezzi pubblicitari, chioschi, strutture accessorie ed elementi di arredo. Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° _____________________________ 2 INDICE Art. 1 Finalità del regolamento e campo di applicazione Pag. 2 Art. 2 Mezzi pubblicitari e informativi Pag. 2 Art.3 Insegne di esercizio Pag. 3 Art. 4 Cartelli e impianti pubblicitari Pag. 3 Art. 5 Manifesti - frecce direzionali - striscioni locandine - stendardi e impianti di pubblicità o propaganda temporanei Pag. 4 Art.6 Targhe professionali Pag. 5 Art.7 Bacheche Pag. 6 Art. 8 Preinsegne e segnaletica stradale permanente di direzione turistica e di territorio Pag.6 Art.9 Segnaletica per impianti di carburanti Pag. 6 Art.10 Fioriere Pag. 7 Art.11 Tende parasole Pag. 7 Art. 12 Chioschi (riviste e giornali - souvenir fiori - somministrazione frutta - piadina romagnola) Pag. 8 Art. 13 Strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi (tipo veranda) Pag. 8 Art.14 Pergolati Pag. 9 Art. 15 Gazebo (chioschi da giardino) Pag. 9 Art. 16 Strutture da giardino (casette in legno e simili) Pag. 10 Art. 17 Domande e documentazione Pag. 10 Art. 18 Manutenzione e modifiche ai manufatti Pag. 10 Art. 19 Competenze e iter procedurale Pag. 11 Art. 20 Norma finale e sanzioni Pag. 11 3 ALLEGATI: Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Fac-simile per la presentazione della comunicazione di cui all’Art. 1 Fac-simile per la presentazione della richiesta autorizzazione art. 23 D.to Leg.vo n° 285/92 stralciato dalla "Normativa tecnica" art. da 47 a 58 D.P.R. n° 495/92 stralciati da "Normativa tecnica" Art. 1 FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE c.1 Il presente regolamento disciplina l’installazione di: mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, tende parasole, elementi di arredo urbano, strutture accessorie (chioschi, verande, gazebo, pergolati, etc.) che non costituiscono superficie utile né coperta, nel rispetto del Codice della Strada, del Codice Civile, delle Norme di PRG, e del Regolamento Edilizio. Gli uffici comunali competenti possono, per particolari ambiti di valore storico, precisare e/o modificare quanto contenuto nel presente regolamento. c.2 Il regolamento si applica all’intero territorio comunale. Lungo la viabilità provinciale e statale si applica quanto previsto dal codice della strada o dai regolamenti attuativi predisposti dagli enti competenti. c.3 Se non diversamente prescritto nei successivi articoli l'installazione di mezzi pubblicitari conformi a quanto previsto nel presente regolamento è soggetta a semplice COMUNICAZIONE al Sindaco; ciò in sostituzione dell'AUTORIZZAZIONE del Sindaco di cui agli artt. 50 e 53 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada. Possono essere eccezionalmente assentite, con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio, proposte progettuali alternative al presente regolamento, se debitamente motivate e qualora il contesto dei luoghi non consenta, per la sua particolarità, il rispetto delle norme del presente regolamento. c.4 L'applicazione di scritte adesive su vetro o su tende parasole, i manifesti da apporre negli appositi spazi delle affissioni, le locandine (poste esclusivamente nelle vetrine e/o nelle spallette laterali previo parere favorevole della proprietà) e le comunicazioni pubblicitarie temporanee su strutture leggere appoggiate al suolo (dimensione max. 1x1 ml.) nelle aree degli impianti di carburante o su altri spazi privati, sono soggette al solo pagamento dell'imposta di pubblicità. c.5 L'installazione di tutti gli altri mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, previa presentazione della ricevuta di avvenuta COMUNICAZIONE all'Amministrazione Comunale, o dell’AUTORIZZAZIONE nei casi prescritti. Art. 2 MEZZI PUBBLICITARI E INFORMATIVI c.1 Sono mezzi pubblicitari: insegne di esercizio (art.3); cartelli e impianti pubblicitari (art.4); manifesti, frecce direzionali, striscioni, locandine, stendardi, impianti di pubblicità o di propaganda temporanei (art.5), così come definiti all’art.47 del regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada (DPR 495/92) e successive modificazioni e integrazioni; sono inoltre mezzi pubblicitari targhe professionali (art.6), bacheche (art.7), e scritte su vetro o tende (art.1). 4 c.2 Sono mezzi informativi: orologi, datari e indicatori di temperatura che devono essere inseriti nelle insegne, di cui all’art. 3, per non più del 50% della superficie totale dell’insegna. In ogni caso il tempo di variabilità del messaggio non potrà essere inferiore al minuto. c.3 Qualsiasi altra forma pubblicitaria o informativa non espressamente indicata nel presente regolamento non è ammessa, salvo quanto consentito al comma 3 del precedente articolo. Art. 3 INSEGNE DI ESERCIZIO c.1 Sono installate solo nella sede delle attività, devono avere prevalentemente carattere informativo e sono soggette a COMUNICAZIONE qualora presentino le caratteristiche sotto riportate nonché le ulteriori elencate all'art. 49 D.P.R. 495/92 e successive modificazioni: a) i colori non devono costituire disturbo estetico dell’ambiente circostante e non devono generare confusione con la segnaletica stradale; b) le forme devono essere di tipo regolare anche quando ottenute con l'utilizzo di lettere indipendenti; c) nel caso di insegne luminose, saranno luminose le sole lettere e/o marchio escludendo insegne intermittenti; d) non devono comunque alterare o nascondere il linguaggio architettonico dell'edificio e) devono essere installate in fabbricati ubicati all'interno della delimitazione di centro abitato istituita con delibera di G.M. n° 434/95 ed inserite all'interno del vano vetrina o lungo l'allineamento verticale dello stesso ed avere altezza massima pari a ml. 0.60 c.2 Nelle zone artigianali/industriali e commerciali così come definite dalla vigente cartografia di PRG l'installazione di insegne di esercizio subordinate al regime della semplice COMUNICAZIONE può avvenire senza limitazioni nel solo caso che sia interessato il prospetto principale. c.3 E' necessaria l'AUTORIZZAZIONE del Responsabile del Servizio negli altri casi fermo restando che le insegne di esercizio per attività svolte in fabbricati posti all'interno dei centri abitati lungo la viabilità comunale, se collocate sull'area pertinenziale il fabbricato, dovranno essere poste: ad almeno ml. 3.00 dalla carreggiata se perpendicolari rispetto alla direzione stradale e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 1.50 dalla carreggiata misurata dalla perpendicolare a terra condotta dallo spigolo esterno. ad almeno ml. 1.50 nel caso di insegna posta parallelamente la carreggiata stradale. Le insegne di esercizio per attività svolte in fabbricati posti all'interno dei centri abitati lungo la viabilità comunale possono essere poste sul fabbricato qualora lo stesso risulti edificato a confine con la viabilità pubblica. c.4 Negli organismi edilizi sede di centri commerciali o caratterizzati dalla contemporanea presenza di attività a carattere commerciale/direzionale/artigianale l'installazione delle insegne è subordinata alla preventiva approvazione, mediante Delibera di G.M., di un progetto preliminare di localizzazione delle stesse. Art 4 CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI c.1 Lungo le strade all'interno dei centri abitati, è vietata la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari, ad eccezione degli impianti delle Pubbliche Affissioni, di altri impianti ritenuti in 5 seguito a Deliberazione di G.M. di Pubblico Interesse e degli impianti temporanei collocati nelle aree di cantiere. c.2 Lungo le strade, fuori dai centri abitati, la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione a Attuazione (acquisizione preventiva del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada). c.3 Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere e comunque non superiore ai 36 mesi non rinnovabili, è possibile collocare cartelli e impianti pubblicitari alle seguenti condizioni: a) il messaggio pubblicitario dovrà riguardare esclusivamente l’attività svolta all’interno del cantiere (classificazione e finalità dell'intervento, fornitori di materiali, servizi e informazioni attinenti il cantiere ecc.), altri tipi di messaggi pubblicitari evidenziati per mezzo di locandine, manifesti e impianti pubblicitari in genere non sono ammessi; b) la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata solo dopo l'avvenuta presentazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o costruzione/ristrutturazione del fabbricato/i; c) l’impianto dovrà essere posto, ad una distanza di almeno 5.00 ml. dal confine stradale. Tale distanza potrà variare fino a 20.00 ml. per strade extraurbane o urbane caratterizzate da rilevante transito automobilistico. In caso di intervento su edifici posti contiguamente la pubblica via potrà essere posto sul confine (parete del fabbricato); d) tali impianti non potranno essere luminosi di luce propria; c.4 Tutti gli impianti disciplinati dal presente articolo sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE ad esclusione di cartelli e impianti con superficie inferiore o uguale a 2,00 mq., che se collocati su strutture di cantiere esistenti o in aderenza ai fabbricati sono soggetti a semplice COMUNICAZIONE. c.5 In tutti i casi, per gli impianti non autorizzati e/o quelli collocati in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 23 commi 11,12,13 del nuovo Codice della Strada. Art. 5 MANIFESTI, FRECCE DIREZIONALI, STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA TEMPORANEI. c.1 L'esposizione di manifesti, pubblicità e informazione temporanea al di fuori degli spazi preposti sarà concessa solamente per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, iniziative di particolare interesse pubblico. c.2 I tabelloni con superficie max di mq. 2.00, si potranno collocare in vie e piazze. Non potranno essere collocati più di quattro (4) impianti per ogni singola manifestazione. E’ vietata ogni altra collocazione di plance o cartelli lungo le strade. In aggiunta a quanto sopra si potrà usufruire degli spazi per le affissioni. c.3 Nel territorio comunale gli striscioni potranno essere collocati lungo vie o piazze. Complessivamente non potranno essere collocati più di 3 striscioni per singola manifestazione. L'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a ml. 5,10. 6 c.4 Per le manifestazioni di tipo nazionale e gli spettacoli viaggianti non essendo possibile stabilire a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati fermo restando quanto definito al quarto comma, è quindi fissato a tre (3) il numero massimo di striscioni e a sette (7) il numero dei tabelloni, variando di volta in volta la superficie che sarà riportata nell'autorizzazione, salvo quanto consentito al comma 3 dell’art.1. c.6 Gli stendardi potranno essere collocati solo per manifestazioni di interesse generale organizzate, patrocinate e/o autorizzate dalla Giunta Comunale (feste, fiere, sfilate, carri, cerimonie ecc.). c.7 Per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, spettacoli, di particolare interesse generale è consentita l’installazione temporanea di segnaletica (frecce direzionali) di indicazione. Tale segnaletica dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata di volta in volta dal Servizio Competente. c.8 Le frecce direzionali dovranno essere realizzate su supporti rigidi e potranno avere i seguenti formati: cm 20 x 100, cm 25 x 125, o formati similari, e potranno essere installate lungo vie, piazze, incroci stradali, rotatorie ed altre intersezioni e comunque su supporti indipendenti dagli impianti segnaletici di pericolo, precedenza, divieto e obbligo e dagli impianti semaforici. Il numero massimo complessivo di frecce direzionali autorizzabili è di 20 unità per singola manifestazione. Dovranno riportare esclusivamente la denominazione della manifestazione, il periodo in cui la manifestazione si svolge e la direzione che indichi il percorso, dalla viabilità principale verso il luogo della manifestazione. Altre scritte (programma, pubblicità ecc.) non potranno essere riportate pena l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata. c.9 Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA. Tali autorizzazioni avranno una data di inizio dell'affissione e una di termine, entro la quale è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola totalmente o parzialmente, o ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali. c.10 Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al versamento nelle casse del Comune di una cauzione di L. 20.000 per ogni manufatto esposto; la cauzione sarà restituita solo se l’Ente o Associazione interessata avrà rimosso le plance entro il giorno successivo alla scadenza dell’Autorizzazione. In caso di non rimozione, per installazioni in difformità dal presente regolamento, o per accertati danni al patrimonio comunale la cauzione sarà trattenuta in parte o per intero dal Comune secondo l'irregolarità accertata. c.11 Il deposito cauzionale dovrà essere eseguito anteriormente il rilascio di Autorizzazione secondo le procedure comunicate a mezzo posta dal Servizio competente. Art. 6 TARGHE PROFESSIONALI E SOCIETARIE c.1 Le targhe indicanti attività professionali, societarie, economiche, sociali e similari, di enti pubblici e/o associazioni devono essere installate previa COMUNICAZIONE solo nel fabbricato in cui ha sede l’attività da evidenziare oppure, qualora l’attività sia arretrata rispetto alla sede stradale, possono essere installate nelle immediate adiacenze dell’ingresso alla suddetta. 7 c.2 Le targhe devono avere una dimensione max di 0,12 mq e non devono essere luminose. I materiali utilizzabili sono alluminio anodizzato color argento, color oro, ferro, bronzo, vetro e ceramica. Sono consentite anche qualora l’attività sia già dotata di insegna. Art. 7 BACHECHE c.1 L'installazione di bacheche è consentita previa COMUNICAZIONE solo per attività di interesse collettivo quali: associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative, sociali e politiche. Possono essere installate presso la sede dell’associazione o in altri spazi a disposizione. La superficie non dovrà superare i mq 1.00 e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi e non pubblicitari. E’ vietato l’uso dell’alluminio anodizzato color argento e color oro. c.2 Per l'installazione di bacheche su suolo pubblico si rimanda ai regolamenti comunali vigenti previa deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico. c.3 Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere installate bacheche o sostituite quelle esistenti (ove esistano) solo se previste (nelle quantità e nelle dimensioni) dal medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso. c.4 Con delibera di Giunta Comunale l'Amministrazione si impegna (a seguito di progetto da predisporsi dal preposto ufficio tecnico) a localizzare sull'area pubblica soggetta ad arredo urbano uno spazio collettivo da occupare con bacheche destinate alla informazione politica dei gruppi consigliari. Art. 8 PREINSEGNE E SEGNALETICA STRADALE PERMANENTE DI DIREZIONE TURISTICA E DI TERRITORIO c.1 Le indicazioni si suddividono nelle seguenti tipologie: turistiche; industriali; alberghiere; territoriali e di luoghi di pubblico interesse; Per tali tipologie si fa riferimento alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada. c.2 Tra i segnali relativi ai luoghi di pubblico interesse, oltre quelli espressamente indicati nel nuovo Codice della Strada, sono individuate anche le seguenti attività: a) attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista, elettrauto ecc.); b) strutture di vendita di tipo grande e medio così come definiti dalla Legge Regionale n. 14/1999; c) sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse; d) attrezzature ospedaliere e sanitarie ai sensi del Decreto 16 settembre 1994 n° 657; e) autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse; f) ristoranti; 8 c.3 La collocazione di detta segnaletica (preinsegne e segnaletica stradale) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al percorso che partendo dalla viabilità principale arrivi alla sede dell’attività stessa: gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa; Tutti i cartelli direzionali sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE senza esame della C.E. in quanto previsti dal Nuovo Codice della Strada. Art. 9 SEGNALETICA PER IMPIANTI DI CARBURANTE c.1 All'interno dei centri abitati, negli impianti di distribuzione carburanti è consentita previa COMUNICAZIONE, oltre all'installazione dei marchi delle ditte produttrici, l'installazione di impianti pubblicitari che potranno essere autorizzati solo all’interno dell'area di pertinenza e solo se attinenti prodotti e/o servizi relativi al distributore stesso. Fuori dai centri abitati, nelle stazioni di servizio e nelle relative aree di parcheggio, si applicano le norme di cui all’art. 52 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada. Art. 10 FIORIERE c.1 Possono essere inserite fioriere, e relative piantumazioni, con tipologia unitaria per strada (o più strade) previa richiesta e proposta di tutti i commercianti delle aree interessate. Tali richieste sono soggette ad AUTORIZZAZIONE. La collocazione di singole fioriere è ammessa, previa comunicazione, solo se queste costituiscono continuità di arredi unitari già esistenti. c.2 In tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, non possono essere in ogni caso collocate fioriere. I marciapiedi delle strade o piazze, non possono essere occupati per più di un terzo della loro larghezza; dovrà in ogni caso essere lasciato libero un passaggio minimo di ml. 1,50. Le piante non dovranno costituire ostacolo al passaggio e alle aperture quali porte, finestre, vetrine ecc. Il titolare dell’istanza dovrà provvedere alla regolare cura e manutenzione di piante e fioriere e alla loro immediata sostituzione in caso di deterioramento. c.3 In ogni caso le fioriere vanno poste in aderenza al fabbricato, salvo diversa prescrizione degli uffici. c.4 Interventi di arredo proposti unitariamente dai commercianti per piazze o altri spazi che prevedono l’installazione di sistemi composti di vasche e di fioriere, potranno prevedere anche essenze arboree. Art. 11 TENDE PARASOLE c.1 Sono da intendersi tende parasole quegli elementi accessori a prevalente funzione ombreggiante con struttura a sbalzo o appoggiata a terra. c.2 L'installazione su suolo pubblico di tende parasole è comunque ammessa solo a servizio di esercizi pubblici e attività commerciali; 9 c.3 Nei fabbricati prospicienti aree di proprietà pubblica provviste di marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino a filo dello stesso; nei fabbricati prospicienti aree di proprietà pubblica sprovviste di marciapiede, la sporgenza dal profilo del paramento murario esterno non dovrà essere superiore a ml. 0.80. La distanza della tenda (compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno) dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale) non dovrà essere inferiore a ml. 2,20. c.4 All’interno della delimitazione di P. di R. Strada della Memoria l'installazione di tende parasole e/o aggettanti è subordinata alla acquisizione del preventivo parere della C.E. c.5 Su area privata l'installazione di tende parasole può avvenire anche mediante l'utilizzo di strutture di sostegno in legno ed è ammessa: a) a servizio di esercizi pubblici e attività commerciali. La superficie così ricavata potrà essere occupata con tavoli e sedie. L'autorizzazione sarà rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale. La struttura non dovrà interferire con l’eventuale utilizzo dell’area a parcheggio in base al progetto di costruzione dell’immobile; β) a servizio di fabbricati residenziali senza parere della Commissione Edilizia; La tenda dovrà essere posta ad almeno ml. 1.50 dal confine di proprietà o sul confine previo assenso dei proprietari confinanti. Gli elaborati dovranno in ogni caso riportare gli accorgimenti da adottare per evitare la immissione delle acque piovane nella proprietà confinante. Gli interventi di cui al comma 2, 3 e 5 lett. a) sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA i restanti, comma 5 lett. b) a semplice COMUNICAZIONE. Art. 12 CHIOSCHI (RIVISTE E GIORNALI SOMMINISTRAZIONE FRUTTA E VERDURA) - FIORI - SOUVENIR - c.1 L'installazione di chioschi è ammessa su suolo pubblico, previa Deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico qualora l'intervento sia compatibile con le destinazioni d'uso ammesse in base alle NTA PRG vigente, alle seguenti condizioni: a) le installazioni sono vietate qualora sussistano pericoli per la sicurezza della circolazione. b) la distanza dell’installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e comunque non inferiore a 15.00 ml; c) è vietata l’installazione di chioschi prospicienti vie ove vige il divieto di sosta su entrambi i lati della strada sempre che non siano presenti aree limitrofe che consentano comunque la sosta delle autovetture. c.2 Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere realizzati chioschi (o verande) o sostituiti quelli esistenti (ove esistano) solo se previsti (nelle quantità e nella dimensione) dal medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso. I materiali ammessi sono i seguenti: ghisa, ferro color grafite e vetro; altro materiale eventualmente previsto dal citato progetto di arredo urbano; c.3 Fuori delle zone e degli ambiti di cui al comma precedente i nuovi chioschi e quelli in sostituzione degli esistenti non potranno in ogni caso superare i 18 mq, salvo diverse prescrizioni dell’Amministrazione. 10 c.4 Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili. Previa autorizzazione dei competenti uffici comunali è consentito attrezzare l’area pubblica, limitrofa al chiosco, con elementi di arredo che siano comunque omogenei all’arredo urbano circostante. Non è invece consentito interessare il suolo pubblico attiguo il chiosco, con affissioni e/o esposizioni e/o occupazioni di qualsiasi altro genere. I chioschi non dovranno in alcun modo intralciare la visibilità per il traffico veicolare né la segnaletica. c.5 L'installazione di chioschi è ammessa su suolo privato qualora l'intervento sia compatibile con le destinazioni d'uso ammesse in base alle NTA PRG vigente, alle seguenti condizioni: a) siano posti ad almeno ml. 3.00 dal confine di proprietà; b) non risultino pregiudizievoli della circolazione stradale. (In questo caso si procederà d'ufficio all'acquisizione del parere della Polizia Municipale). Per quel che riguarda la compatibilità con l'accessibilità veicolare vale quanto citato dal precedente comma 1 lett. d). c.6 I chioschi per produzione e vendita di piadina romagnola sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 57 del 20/07/98; Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, comprensiva di scrittura privata per occupazione di suolo se installati su suolo pubblico. Art. 13 STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI (TIPO VERANDA) c.1 Nelle aree interessate da attività commerciali, esclusivamente se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consentono, è ammessa l’installazione di strutture temporanee, anche tamponate. Tali strutture dovranno essere completamente e facilmente amovibili, a servizio di attività caratterizzate dalla somministrazione di alimenti e bevande quali bar, gelaterie, pasticcerie ed assimilati. L'installazione è ammessa inoltre per alberghi e strutture ricettive in genere purché su suolo privato. Tali manufatti non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e del Codice della Strada. Non devono essere interessate aree sia pubbliche che private destinate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale. In presenza di più pubblici esercizi interessati dall'intervento deve essere prevista una soluzione unitaria. E' vietato tamponare i portici esistenti o di futura realizzazione. Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere realizzati chioschi (o verande) o sostituiti quelli esistenti (ove esistano) solo se previsti (nelle quantità e nella dimensione) dal medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso. I materiali ammessi sono i seguenti: ghisa, ferro color grafite e vetro; altro materiale eventualmente previsto dal citato progetto di arredo urbano; c.2 Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture portanti leggere in metallo verniciato o legno. I tamponamenti dovranno esser realizzati in vetro, plexiglass o similari. Se realizzati in aree private nei tamponamenti è ammesso il ricorso ad opere in muratura di altezza massima ml. 0.50. Le opere dovranno tendere alla creazione di un organismo che nelle stagioni estive risulti completamente aperto ai lati. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno. E' rigorosamente vietato l'uso di alluminio anodizzato di qualsiasi colore . 11 c.3 Gli interventi su suolo pubblico dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale per quanto attiene l'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico. Sarà cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell’area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni del Servizio competente. c.4 Tali manufatti sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Nei casi di installazione su suolo pubblico l’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di intervenuto interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. Art. 14 PERGOLATI c.1 Trattasi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando esclusivamente piante rampicanti. Sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste dimensioni che consenta la rimozione previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, costituita da elementi in legno deve avere altezza massima pari a ml. 2.50. E' ammessa la realizzazione di pergole su area privata. L'ubicazione delle pergole dovrà rispettare le distanze stabilite dal Codice Civile per la messa a dimora di siepi e alberi in quanto a queste assimilabile. c.2 Il pergolato, in quanto elemento di arredo e funzionale all’uso dell’area verde o cortilizia non concorre alla formazione della superficie coperta come definita dalle NTA PRG. c.3 Strutture che eccedono le caratteristiche fisiche e dimensionali sopra riportate presuppongono il rilascio di AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Tutti gli altri casi sono subordinati a COMUNICAZIONE. Art. 15 GAZEBO (STRUTTURE DI ARREDO GIARDINI E/O TERRAZZI) c.1 Sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire permanentemente ed autonomamente una area coperta di modeste dimensioni. La struttura, con altezza massima pari a ml. 3.00 deve essere realizzata da elementi portanti in legno o metallo. La copertura può avvenire con tela cerata o stuoie di canna o bambù o legno. L'opera dovrà essere realizzata in modo da garantire lo smontaggio con completo recupero dei materiali. E’ ammessa la realizzazione di gazebo limitatamente a uno per giardino/terrazzo. Nel caso di edifici plurifamiliari con corte comune è ammessa la realizzazione di un gazebo ogni unità abitativa c.2 La struttura, in quanto elemento di arredo, non concorre alla formazione della superficie coperta come definita dalle NTA PRG e l'ubicazione sull'area dovrà rispettare la distanza di ml. 3.00 dal confine. Nei casi di accordi fra i confinanti i gazebo possono essere posti a ml. 1.50 o sul confine. In questi casi gli elaborati grafici dovranno riportare le misure da adottare per evitare immissioni di acque piovane nelle proprietà confinanti. Il manufatto dovrà avere una superficie massima di mq. 25.00. c.3 Non può avere funzione di ricovero per autovetture e l'installazione non deve essere ubicata sul/i prospetto/i frontistanti la viabilità pubblica. L’installazione dei gazebo è soggetta a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. c.4 Strutture che eccedono o contrastano le caratteristiche dimensionali e di utilizzo di cui sopra saranno computate interamente come superficie coperta e utile. 12 Art. 16 CASETTE IN LEGNO E SIMILI (STRUTTURE DA GIARDINO) c.1 Sono costituite interamente in legno o in alternativa la struttura portante può essere eseguita in profilati in ferro a sezione rettangolare o quadrata con rivestimento (tamponatura e copertura) in legno. Per la realizzazione del manto di copertura si possono utilizzare idonee guaine ardesiate. Il manufatto dovrà avere una superficie massima di mq. 8.00 ed altezza massima pari a ml.2.40. In quanto elemento funzionale e di arredo giardino, non concorre alla formazione della superficie coperta e utile come definita dalle NTA PRG e l'ubicazione sull'area dovrà rispettare le seguenti disposizioni : ml. 3.00 dal confine; ml. 1.50 o a confine nel caso di accordi fra i confinanti. In questi casi gli elaborati dovranno riportare le misure da adottare per evitare immissioni di acque piovane nelle proprietà confinanti. E’ ammessa la realizzazione di casette in legno limitatamente a una per giardino. L'installazione non deve essere ubicata sul/i prospetto/i frontistanti la viabilità pubblica. Le casette in legno non devono essere corredate di corpi addizionali assimilabili a portici, verande, tettoie a sbalzo anche quando la superficie di detti corpi risulti compresa all'interno della superficie massima (8mq.). c.2 L’installazione delle casette in legno è soggetta a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Strutture che eccedono le caratteristiche dimensionali e di utilizzo di cui sopra saranno computate interamente come superficie coperta e utile. Art. 17 MANUTENZIONE E MODIFICHE AI MANUFATTI c.1 Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione nel rispetto del progetto approvato a cura e spese del soggetto autorizzato. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del soggetto autorizzato. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento, relativa a forma, quantità e dimensioni, deve essere preventivamente autorizzato o comunicato secondo quanto indicato dal presente regolamento. Le modifiche relative ai colori o agli elementi costitutivi, purché conformi al regolamento, sono soggette a Comunicazione anche qualora si tratti di struttura originariamente soggetta ad autorizzazione. c.2 La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo conformandosi al presente regolamento. Art. 18 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE c.1 Nei casi soggetti a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA valgono le norme di cui all'art. 7 Legge n° 94/1982. c.2 Nei casi soggetti a AUTORIZZAZIONE e COMUNICAZIONE la stessa, in carta bollata, va redatta come da facsimile allegato (rispettivamente "modello 2" e "modello 1" allegati al presente regolamento). c.3 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 alla domanda va allegata la seguente documentazione: 13 1. Dichiarazione o documentazione attestante la titolarità ad intervenire o riferimento a pratiche da cui risulti la proprietà. 2. Stralcio di P.R.G. con individuazione dell’area interessata. 3. N.3 copie del progetto del manufatto, in scala adeguata per una precisa comprensione, che dovrà riportare: a) planimetria dell’area con eventuale indicazione della presenza di altri cartelli e/o manufatti la cui distanza trova disciplina nel presente regolamento; b) tutte le dimensioni del manufatto e degli spazi interessati dall’installazione; c) eventuali particolari di fissaggio; d) indicazioni dei colori, dei materiali, della luminosità o non, e delle eventuali scritte o marchi. 4. Documentazione fotografica a colori 10x15 del luogo di installazione. 5. Eventuali Nulla Osta: a) Nulla Osta Ordine dei medici per le insegne o targhe relative a case di cura, gabinetti, ambulatori mono e poli specialistici così come previsto dalla L. 175/92 e regolamento di attuazione; b) Nulla Osta dell’ente proprietario della strada come previsto all' art. 1 c. 2; c) Nulla osta di altri Enti competenti; d) Assenso dei proprietari degli immobili o dei condomini per installazioni interessanti altre proprietà; Art. 19 COMPETENZE E ITER PROCEDURALE c.1 Le istanze di cui al presente regolamento vanno presentate all'Ufficio Protocollo da cui verranno trasmesse al Servizio Edilizia Privata. Tale Servizio verificherà la completezza della documentazione allegata acquisendo eventuali pareri competenti a questa Amministrazione Comunale. c.2 Per le istanze soggette a COMUNICAZIONE ("modello 1"), il Servizio Edilizia Privata timbrerà e visterà copia che sarà restituita al richiedente tramite posta il quale avrà un anno di tempo a decorrere dalla data apposta con timbro sugli elaborati per installare il manufatto. Entro tale termine dovrà pervenire comunicazione di fine lavori. c.3 Per le istanze soggette ad AUTORIZZAZIONE ("modello 2") l'Ufficio Edilizia Privata espletate le verifiche istruttorie trasmetterà le stesse ai Servizi interessati per l’acquisizione dei pareri di competenza acquisendo contestualmente il parere della Commissione Edilizia nei casi previsti dal presente Regolamento. Le AUTORIZZAZIONI rilasciate hanno validità di 1 anno dalla data del rilascio termine entro il quale devono essere installati i manufatti. Dell'avvenuto termine dei lavori deve essere data comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata. Copia dell’AUTORIZZAZIONE viene inoltrata anche al Servizio preposto alla riscossione dell’imposta di pubblicità. Art. 20 NORMA FINALE E SANZIONI c.1 L'installazione abusiva di mezzi pubblicitari o informativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di pagamento di una somma da L. 1.212.000 a L. 4.148.000; c.2 L'installazione di mezzi pubblicitari o informativi difformi da quanto previsto e prescritto nelle autorizzazione rilasciate, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di pagamento di una somma da L. 600.000 a L. 2.424.000; 14 c.3 Nel caso in cui i mezzi pubblicitari o informativi installati abusivamente o in difformità dalle autorizzazioni precedentemente rilasciate risultino conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, può essere rilasciata, su specifica richiesta, AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA, previo pagamento del minimo della pena pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La pena pecuniaria verrà applicata in misura massima nel caso in cui l'interessato non provveda a richiedere AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di inizio di procedimento amministrativo nei suoi confronti; c.4 Nel caso in cui sia avvenuta installazione abusiva o in difformità dalla autorizzazione rilasciata delle strutture elencate agli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e le stesse risultino conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, può essere rilasciata, su specifica richiesta, AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA, previo pagamento della seguente pena pecuniaria: lire 500.000 per le strutture pertinenziali i fabbricati residenziali ovunque ubicati; lire 2.000.000 per le strutture pertinenziali le attività commerciali , pubblici esercizi e simili; c.5 Le strutture e i manufatti regolati dalle presenti norme autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno in caso di sostituzione, modifica e consolidamento adeguarsi, qualora in contrasto, col presenta Regolamento. c.6 L'autorizzazione o copia della comunicazione dovrà essere conservata nei cantieri ove si svolgono i lavori ed esibita agli addetti alla vigilanza in qualsiasi momento venga richiesta. c.7 In attesa di specifico regolamento, nelle aree assoggettate a progetti di arredo urbano, se non espressamente previsto dal progetto stesso, gli edifici presenti e/o frontistanti tali aree, dovranno assumere colorazione alle facciate, alle modanature e finiture in sintonia con la gamma dei colori riconducibili al periodo di costruzione del centro urbano di Alfonsine, periodo caratterizzato da toni e tonalità variabili dal bianco, all'avorio ai toni pastello. regolamentostrutturegiardino11ter cf/ut 15 16