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CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA Condizioni Generali (CG) firmaLex® Protezione giuridica globale Edizione 10.2012 Indice Art. 1 Persone assicurate Art. 11 Casi che consentono all’assicurato di proporre un mandatario Art. 2 Le persone assicurate sono coperte nelle loro seguenti qualità Art. 12 Art. 3 Casi nei quali interviene la protezione giuridica Procedura in caso di divergenza d’opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo Art. 4 Casi nei quali non interviene la protezione giuridica Art. 13 Rescissione in caso di sinistro Art. 5 Prestazioni assicurate Art. 14 Disposizioni riguardanti i premi Art. 6 Prestazioni non assicurate Art. 15 Art. 7 Riduzione delle prestazioni Aggravamento del rischio, cambiamenti di domicilio e d’indirizzo Art. 8 Durata del contratto, validità nel tempo e termine di carenza Art. 16 Comunicazioni Art. 9 Validità territoriale Art. 10 Come comportarsi in caso di sinistro Art. 17 Diritto applicabile Art. 18 Foro competente Art. 1 Persone assicurate Art. 2 Le persone assicurate sono coperte nelle loro seguenti qualità a) Il contraente e le imprese menzionate nella polizza. a) Come gestore o imprenditore, persona che vi esercita un’attività professionale e collaboratore delle imprese menzionate nella polizza. b) Gli associati, i membri del consiglio d’amministrazione, gli amministratori e i membri del comitato del contraente e dell’imprese assicurate. b) Come proprietario e comproprietario dei luoghi d’esercizio menzionati nella polizza e situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (inclusi i depositi, garage, posti di parcheggio). c) I dipendenti ed il personale interinale del contraente e delle imprese assicurate. c) Come locatario e affittuario dei luoghi d’esercizio menzionati nella polizza (inclusi i depositi, garage, posti di parcheggio). d) I membri della famiglia del contraente che lavorano nell’impresa. e) I conducenti autorizzati e i passeggeri dei veicoli aziendali assicurati. d) Come proprietario, detentore, noleggiante, conducente e passeggero dei veicoli e rimorchi aziendali, come pure durante il carico e scarico dei medesimi. e) Come conducente e passeggero dei veicoli dei clienti, quando effettuano un viaggio di lavoro. Art. 3 Casi nei quali interviene la protezione giuridica a) In caso di controversie contrattuali (ad eccezione di quelle inerenti l’incasso di crediti e controversie in relazione a crediti ceduti al contraente): _ con i fornitori _ con i clienti _ con gli artigiani (ad eccezione delle controversie in relazione alla costruzione, l’ingrandimento o la trasformazione dei luoghi d’esercizio, quando è legalmente richiesta un’autorizzazione di costruzione) _ con il locatore di beni mobili _ con i datori di leasing _ con il prestatore di servizi _ con la fiduciaria, il contabile, intermediari e broker d’assicurazione (ad eccezione delle controversie legate al piazzamento di capitali) _ con chi concede il franchising _ con i subappaltatori _ con il locatore dei luoghi d’esercizio menzionati nella polizza _ _ con i locatari di locali situati nei luoghi d’esercizio menzionati nella polizza con i dipendenti ed il personale interinale b) c) In caso di controversie con delle assicurazioni Per far valere pretese civili extracontrattuali e per procedure penali ad esse congiunte d) Quando l’assicurato è oggetto di procedimenti penali a causa di infrazioni per negligenza, così come in caso di legittima difesa, stato di necessità o dovere professionale (è esclusa la violazione intenzionale di disposti penali, anche se l’assicurato contesta la violazione o l’intenzione) Quando l’assicurato è oggetto di una procedura amministrativa a causa di infrazioni per negligenza, così come in caso di legittima difesa, stato di necessità o dovere professionale (è esclusa la violazione intenzionale di disposti amministrativi, anche se l’assicurato contesta la violazione o l’intenzione) Quando viene rifiutata una domanda d’autorizzazione a gestire, di lavoro, di soggiorno o di riduzione dell’orario di lavoro e) f) ZRRA190I 1 Validità territoriale1) Somma assicurata Termine di carenza 2) CH/FL/UE CH/FL/UE CH/FL/UE CHF 150’000.CHF 150’000.CHF 150’000.- 90 giorni 90 giorni 90 giorni CH/FL/UE CH/FL/UE CH/FL/UE CH/FL/UE CHF 150’000.CHF 150’000.CHF 150’000.CHF 150’000.- 90 90 90 90 CH/FL/UE CH/FL/UE CH/FL UE CH/FL UE CH/FL UE CH/FL/UE Europa Mondo Europa Mondo CHF 150’000.CHF 150’000.CHF 600’000.CHF 150’000.CHF 600’000.CHF 150’000.CHF 600’000.CHF 150’000.CHF 600’000.CHF 600’000.CHF 150’000.CHF 600’000.CHF 150’000.- 90 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno Europa Mondo CHF 600’000.CHF 150’000.- nessuno nessuno CH/FL CHF 150’000.- 90 giorni giorni giorni giorni giorni g) h) In caso di controversie con delle organizzazioni professionali Per far valere o in caso di difesa da pretese in base alla legge federale sulla concorrenza sleale e procedure penali ad esse congiunte i) In caso di controversie inerenti immissioni o emissioni j) In caso di controversie sulle distanze ed altezza delle piante k) In caso di controversie inerenti confini e recinzioni divisorie tra beni fondiari l) In caso di controversie inerenti servitù ed oneri fondiari iscritti a registro fondiario m) Quando, per salvaguardare gli interessi della sua impresa, l’assicurato intende opporsi ad una domanda d’autorizzazione di costruzione n) Nel caso d’espropriazione o di restrizione statale della proprietà equivalente ad un’espropriazione o) Informazioni giuridiche telefoniche in materia di diritto svizzero, date dal servizio giuridico della CAP3) Validità territoriale1) Somma assicurata Termine di carenza 2) CH/FL CH/FL CHF 150’000.CHF 150’000.- 90 giorni 90 giorni CH/FL CH/FL CH/FL CH/FL CH/FL CHF 600’000.CHF 600’000.CHF 600’000.CHF 600’000.CHF 150’000.- 90 90 90 90 90 CH/FL CHF 150’000.- 90 giorni nessuna nessuno giorni giorni giorni giorni giorni 1) 2) Europa: tutti gli Stati dell’Europa o extraeuropei legati dalla Convenzione Carta Verde; UE: tutti i membri dell’Unione Europea Il termine di carenza non si applica in caso d’assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l’entrata in vigore del contratto assicurativo. 3) Le informazioni giuridiche telefoniche sono date anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto. b) La presa a carico dei seguenti costi: _ spese di perizie e d’analisi ordinate dalla CAP, oppure da un’autorità civile, penale o amministrativa _ spese di giustizia _ spese di mediazione _ ripetibili poste a carico dell’assicurato _ onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario _ cauzioni a seguito di eventi accidentali, per evitare la detenzione preventiva. Questa prestazione è offerta solo a titolo d’anticipo e l’assicurato deve rimborsarla alla CAP. Art. 4 Casi nei quali non interviene la protezione giuridica a) Nei casi non menzionati all’articolo 3. b) In caso di controversie in relazione con i mandati d’amministratore per società diverse da quelle assicurate. c) In caso di controversie in relazione con l’attività del contraente come imprenditore generale o totale di costruzione. d) In caso di controversie in relazione alla costruzione o alla trasformazione dei luoghi d’esercizio e degli immobili dell’impresa, quando la legge esige un’autorizzazione di costruzione, così come per le controversie relative all’acquisto o vendita di immobili. e) In caso di controversie in relazione al piazzamento o alla gestione di fondi, a titoli di credito (carte valori) e ad affari di natura speculativa. f) La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il pagamento del parziale o totale valore di lite. In caso di controversie inerenti l’incasso puro e semplice di crediti e controversie in relazione a crediti ceduti al contraente. Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l’articolo 3, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. g) In caso di controversie riguardanti il diritto delle società e delle fondazioni. Qualora più persone assicurate secondo l’articolo 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo articolo 3, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. h) Quando si tratti di controversie tra comproprietari, proprietari in comune, azionisti, soci di una cooperativa. i) In caso di controversie in relazione con la proprietà intellettuale (come il diritto dei brevetti, il diritto d’autore, il diritto di design, il diritto dei marchi d’impresa). j) In caso di difesa da pretese in responsabilità civile formulate da terzi. Art. 6 Prestazioni non assicurate k) Quando l’assicurato provoca intenzionalmente lo stato di fatto per il quale chiede la protezione giuridica. a) Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali, mandati di repressione, decreti d’accusa e decisioni di multa. l) b) Emolumenti amministrativi notificati a seguito di una revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o in caso di altre sanzioni di natura amministrativa. In caso di superamento del limite di velocità superiore a: 30 km/h nelle località, 40 km/h al di fuori delle località e 50 km/h sulle autostrade. m) Quando il conducente, al momento del sinistro, non sia in possesso di una valida licenza di condurre, quando non sia autorizzato a condurre il veicolo, o se conduce un veicolo sprovvisto di targhe valide. Questa esclusione non sarà invocata nei confronti dei passeggeri non a conoscenza di tali fatti. c) Spese d’analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti. d) Spese di esecuzioni e di fallimenti. e) Spese e onorari notarili. n) In caso di controversie e procedure in rapporto con aeromobili, nella qualità di pilota, proprietario o detentore. f) Risarcimento dei danni. o) In caso di controversie e di procedure relative ad imposte, tasse, emolumenti o di affari doganali. g) Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria o transattiva, appartengono alla CAP fino a concorrenza dei suoi costi. p) In caso di controversie e procedure a seguito di guerre, sommosse, scioperi o serrate. Art. 7 Riduzione delle prestazioni q) Quando si tratti di sinistri in relazione con la fissione o fusione nucleare o irradiazioni non ionizzanti. In caso di colpa grave, in particolare alla guida in stato d’ebbrezza, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni del 30%. r) In caso di controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza (ad eccezione di controversie con i dipendenti ed il personale interinale). Art. 8 Durata del contratto, validità nel tempo e termine di carenza s) Quando l’assicurato intenda agire contro la CAP o persone che forniscono delle prestazioni in caso di sinistro. Il contratto d’assicurazione entra in vigore al più presto il giorno dopo la sottoscrizione della proposta assicurativa o al più tardi alla data convenuta. Art. 5 Prestazioni assicurate La scadenza del contratto assicurativo è fissata nella polizza d’assicurazione. Se il contratto non è rescisso almeno tre mesi prima della data di scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata valida se perviene alla CAP, rispettivamente al contraente, al più tardi l’ultimo giorno dall’inizio del termine di rescissione di tre mesi. La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate all’articolo 3: a) Il sostegno all’assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite il proprio servizio giuridico della CAP. ZRRA190I 2 La CAP accorda la protezione giuridica per i sinistri avvenuti e annunciati nel corso della durata del contratto, salvo per i rischi, per i quali la copertura d’assicurazione inizia trascorso il termine di carenza. Il termine di carenza non si applica in caso d’assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l’entrata in vigore del contratto assicurativo. d) L’assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d’intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura. Art. 13 Rescissione in caso di sinistro Il sinistro è considerato come avvenuto nel seguente momento: Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La CAP deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell’indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento. a) Per le pretese di risarcimento di danni: quando avviene il fatto su cui si fonda la richiesta di risarcimento (malattia, infortunio, danno materiale). b) Per la difesa degli interessi giuridici in procedure penali e amministrative: quando avviene la violazione, concreta o presunta, delle prescrizioni legali che coinvolge l’assicurato nel procedimento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della CAP cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della CAP, la responsabilità di quest’ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta. c) Per la difesa degli interessi giuridici, in controversie con le assicurazioni: _ quando si verifica l’evento principale (infortunio, malattia, ecc.), per le conseguenti prestazioni; _ quando si verifica la conseguenza di un evento principale (ricaduta, alterazione importante dello stato di salute), per le conseguenti prestazioni (revisione, ecc.). Art. 14 Disposizioni riguardanti i premi Pagamento del premio e adattamento del premio Il premio è fissato per anno d’assicurazione ed è pagabile anticipatamente alla data di scadenza convenuta. Se un’eventuale differenza di premio è inferiore a CHF 10.-, le parti rinunciano al suo pagamento, o rimborso. d) Per tutti gli altri casi: quando avviene la violazione concreta o presunta delle prescrizioni legali, rispettivamente degli obblighi contrattuali. Se il calcolo del premio è determinato da elementi variabili (segnatamente la cifra d’affari annua, il numero delle persone, il numero di veicoli), il contraente deve dapprima versare, ad ogni scadenza, il premio provvisorio. Il conteggio definitivo del premio è allestito una volta all’anno, dopo che l’assicurato avrà comunicato gli elementi variabili, tramite un questionario. Durante l’anno assicurativo, le nuove persone entrate nell’impresa o i nuovi veicoli immatricolati a nome dell’impresa sono assicurati immediatamente e il premio supplementare viene calcolato con il conteggio definitivo. Se il questionario non viene presentato nei termini previsti, la CAP esegue il conteggio sulla base di una stima dei fattori variabili. Art. 9 Validità territoriale La protezione giuridica è accordata unicamente a condizione che il foro ed il diritto applicabili siano situati nel territorio indicato all’articolo 3. Art. 10 Come comportarsi in caso di sinistro a) In caso di sinistro che possa dar luogo all’intervento della CAP, I’assicurato deve immediatamente avvisarla per scritto, indicando dettagliatamente le circostanze dell’evento. Il premio annuo indicato nella polizza vale tuttavia come premio definitivo a condizione che la CAP non richieda alcun conteggio definitivo del premio. Se quest’obbligo non è ossequiato, salvo che l’assicurato provi d’esserne stato impedito senza sua colpa, la CAP può ridurre le proprie prestazioni. Il premio definitivo dell’anno precedente può essere preso in considerazione come premio provvisorio per l’anno d’assicurazione successivo. b) Il servizio giuridico della CAP intraprende, congiuntamente all’assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi. Se il premio non è pagato alla scadenza convenuta, la CAP diffida il contraente a pagare l’importo entro 14 giorni; qualora la diffida resti senza effetto, gli obblighi della CAP sono sospesi per i sinistri che sopravvengano tra la scadenza del termine di diffida ed il completo pagamento del premio e delle spese. c) L’assicurato prende l’impegno di non consultare un mandatario, non introdurre una causa, non accettare una transazione, non ricorrere contro una decisione senza il consenso della CAP e di trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro. Adattamento della tariffa dei premi Se quest’obbligo non è ossequiato, salvo che emerga dalle circostanze come nessuna colpa sia imputabile all’assicurato, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni. Se modifica la tariffa dei premi nel corso della durata del contratto, la CAP può applicare la nuova tariffa a decorrere dalla prossima scadenza; dovrà in tal caso comunicare al contraente il nuovo premio, almeno 30 giorni prima della sua scadenza. Il contraente ha allora il diritto di rescindere il contratto per la fine dell’anno d’assicurazione in corso, quando avrà fine il contratto. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla CAP al più tardi l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione. In mancanza di disdetta, si considera che il contraente ha accettato la nuova tariffa. Art. 11 Casi che consentono all’assicurato di proporre un mandatario a) Se, in una procedura giudiziaria o amministrativa, il monopolio è in favore di avvocati indipendenti, b) se la CAP rappresenta, contemporaneamente, più assicurati i cui interessi sono in conflitto, Art. 15 Aggravamento del rischio, cambiamenti di domicilio e d’indirizzo c) in caso di controversia di un assicurato con una delle società del Gruppo Allianz. Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, I’assicurato ha il diritto di proporre tre altri mandatari di studi legali differenti, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP. Aggravamento del rischio Ogni modifica di un fatto dichiarato nella proposta che generi un aggravamento essenziale del rischio (p. es. cambiamento della forma giuridica, modifica essenziale della natura e del genere dell’attività commerciale, cambiamento del proprietario, ecc.), deve immediatamente essere annunciata per scritto alla CAP, da parte del contraente. Art. 12 Procedura in caso di divergenza d’opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo Se il contraente omette di annunciare l’aggravamento, la CAP non è tenuta ad intervenire per i sinistri che ne conseguono. In caso di aggravamento del rischio, la CAP può rescindere il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza di una modifica, oppure accettare la modifica, se del caso mediante il pagamento di un sovrappremio. a) In caso di divergenza d’opinione tra l’assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l’assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale. In caso di diminuzione del rischio, il premio è proporzionalmente ridotto, dal giorno in cui la CAP è stata avvisata per scritto. b) In tal caso, l’assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall’assicurato e dalla CAP. Cambiamenti di domicilio o d’indirizzo I cambiamenti di domicilio e d’indirizzo devono essere immediatamente comunicati alla CAP. c) L’arbitro può esigere l’anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. ZRRA190I Se il contraente trasferisce il suo domicilio legale all’estero, deve immediatamente avvisare la CAP. In tal caso l’assicurazione si estingue il giorno del trasferimento di domicilio. 3 Art. 16 Comunicazioni Art. 18 Foro competente All’indirizzo della CAP che figura nella polizza o sulla fattura, alla sua sede di Zurigo o sul sito internet www.cap.ch. In caso di controversie giuridiche, il contraente ovvero l’avente diritto ha facoltà di intentare causa al suo domicilio o sede in Svizzera oppure alla sede della CAP. Qualora il contraente risieda oppure abbia gli interessi assicurati nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Vaduz. Art. 17 Diritto applicabile Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni legislative cogenti nel Principato del Liechtenstein. ZRRA190I 4