1. Il contributo all`affitto preclude la possibilità dell`eventuale

Transcript

1. Il contributo all`affitto preclude la possibilità dell`eventuale
1. Il contributo all’affitto preclude la possibilità dell’eventuale contributo
futuro all’acquisto?
Risposta: La finalità di entrambe le misure è quella di creare autonomia abitativa
del giovane quindi il beneficiario del contributo all’affitto è in realtà già
autonomo e sicuramente non ha più la residenza nel nucleo familiare di origine.
Tra gli obblighi di chi riceve il contributo all’affitto c’è infatti quello di trasferire
la propria residenza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto di
locazione.
2. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere
stipulato a partire dalla scadenza del bando o è necessario aspettare l’uscita
della graduatoria?
Risposta: Il contratto può essere stipulato a partire dal giorno successivo alla
scadenza della finestra per la presentazione della domanda e presentato entro 180
giorni dall’uscita della graduatoria. Fino all’uscita della graduatoria, però, non è
possibile sapere se si è stati ammessi o meno al contributo.
3. Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua
sottoscrizione? (Per decorrenza si intende la data, pattuita e fissata nel
contratto, a partire dalla quale il giovane ha l’effettiva disponibilità
dell’alloggio e può andare ad abitarvi.)
Risposta:Sì. Ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a
quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio. Infatti il
bando regionale stabilisce che:
o la copia del contratto di locazione, registrato, deve essere presentata alla
Regione insieme la richiesta di pagamento del contributo, entro 180
giorni dall’approvazione della graduatoria;
o che il trasferimento di residenza nell’alloggio preso in affitto debba
avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
o Pertanto, in base a queste due disposizioni, sono considerate ammissibili
al pagamento del contributo quei contratti che hanno una decorrenza
successiva alla data della sottoscrizione a condizione che la data della
decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere
trasferita la residenza nell’alloggio.
Il pagamento della prima semestralità del contributo si calcola dalla decorrenza
del contratto.
4. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove
ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane
richiedente? Il proprietario dell’appartamento può mantenere la residenza?
Risposta: No. Il bando prevede infatti che l’alloggio in locazione non deve
essere la residenza o il domicilio di persone diverse dai giovani ammessi a
contributo.
5. Il contratto d’affitto deve avere dei requisiti particolari?
Risposta: Fermo restando le disposizioni del Codice Civile, il contratto di
locazione deve:
a) essere stipulato ex- novo e presentato alla Regione Toscana entro 180
(centottanta) giorni dall’approvazione della graduatoria (ovvero entro il
17.11.2014 per il bando scaduto il 28.2.2014) utilizzando il modulo denominato
“richiesta di pagamento” (allegato C);
b) avere una durata non inferiore a tre anni ed essere registrato all’Agenzia delle
Entrate;
c) stabilire che la modalità di pagamento del canone avviene mediante la
domiciliazione dell’importo sul conto corrente bancario o postale del
proprietario.
Inoltre sono escluse dal contributo le locazioni:
a) a carattere transitorio;
b) di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e
di singoli vani;
c) riguardanti la cessione di contratti d’affitto precedentemente stipulati;
d) riferite a contratti di subaffitto;
e) sottoscritte tra parenti o affini entro il secondo grado;
f) sottoscritte, in qualità di locatari, da soggetti non compresi nella graduatoria.
Qualora i destinatari ammessi a contributo siano coppie già costituite o di nuova
formazione e in caso di nuovi nuclei familiari come definiti all’art. 3, lettera e) il
contratto di locazione dovrà essere cointestato;
6. L’appartamento in locazione deve avere dei requisiti particolari?
Risposta: Per ricevere il contributo della Regione è necessario che l’abitazione
in affitto abbia le caratteristiche stabilite all’art. 8 del bando.
7. Considerato che il bando prevede che la modalità di pagamento del canone
avviene mediante la domiciliazione dell’importo sul conto corrente
bancario/postale del proprietario, l’unica modalità di pagamento del canone
ammessa è tramite bonifico bancario/postale? Anche la caparra deve essere
pagata tramite bonifico?
Risposta: Il canone di locazione deve essere pagato tramite bonifico
bancario/postale o tramite SEPA (ex- RID). Il deposito cauzionale può essere
pagato secondo le modalità scelte dalle parti.
8. È necessario che nel contratto di locazione sia riportato espressamente il
numero di conto corrente bancario/ postale del proprietario
dell’appartamento locato?
Risposta: No è sufficiente che sia previsto per iscritto che il pagamento del
canone avviene mediante bonifico bancario o postale.
9. Una volta stipulato il contratto di locazione, è necessario che tutte le utenze
di luce, gas, ecc siano intestate ai destinatari del contributo? Possono,
eventualmente, rimanere intestate al proprietario dell’appartamento?
Risposta: La questione è autonomamente regolata fra le parti nel contratto di
locazione.
10. Nel caso di nuclei familiari di cui alle lettere b), c) e e) del bando, nella
richiesta di contributo da allegare alla copia di contratto, può essere
indicato il conto corrente bancario/ postale di uno solo dei componenti del
nucleo oppure è necessario indicare un conto corrente cointestato?
Risposta: La Regione emana un pagamento intestato a tutti i richiedenti anche se
il conto corrente è intestato ad uno solo di essi.
11. Se nel corso dei tre anni di contratto il destinatario del contributo decide di
abbandonare l’appartamento e stipulare un nuovo contratto di locazione
per un appartamento nuovo, perde il contributo oppure può sostituire il
contratto precedente con quello nuovo e continuare a beneficiare del
contributo?
Risposta: Il rilascio dell’alloggio locato comporta la decadenza del contributo.
Non è possibile trasferire il contributo in altro appartamento.
12. Nel momento in cui viene inviata la richiesta di pagamento di contributo
(all. C del bando) deve essere già stata presentata al Comune la richiesta di
trasferimento di residenza nell’alloggio oggetto di contributo oppure può
essere fatto successivamente?
Risposta: Occorre tener presente due importanti scadenze:
o La richiesta di pagamento e la copia del contratto di locazione registrato
devono essere presentati alla Regione entro il 17.11.2014 per il bando
scaduto il 28.2.2014;
o I giovani devono risiedere nell’alloggio in locazione entro 90 giorni dalla
data della firma del contratto di locazione ovvero dalla firma del
contratto.
Di norma, nel momento in cui viene fatta la richiesta del pagamento il giovane
ha già fatto la dichiarazione al Comune per il trasferimento della residenza
nell’alloggio in locazione. Nel caso in cui sia presentata una richiesta di
pagamento con un contratto che ha decorrenza successiva alla scadenza della
graduatoria ( il 17.11.2014 per il bando scaduto il 28.2.2014 ) la richiesta stessa
è ammissibile fermo restando che il giovane trasferisca la residenza entro 90
giorni dalla data della firma del contratto.
13. Sono ammessi a contributo contratti di locazione con patto di futura
vendita?
Risposta. Sì. In tale caso nel contratto d’affitto devono essere indicati
separatamente l’importo mensile della locazione vera e propria e la quota
d’acconto dovuta sul prezzo della futura vendita.
14. Quali sono gli obblighi dei giovani affittuari durante i tre anni in cui
ricevono il contributo ragionale?
Risposta. Durante il triennio di erogazione del contributo hanno l’obbligo:
a) di risiedere e di occupare ininterrottamente l’alloggio;
b) di comunicare alla Regione l’eventuale rilascio dell’alloggio nonché la
risoluzione del contratto di locazione entro 20 (venti) giorni dal loro verificarsi;
c) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
15. E’ possibile l’ampliamento del nucleo familiare dei giovani “single” o
“monoparentali” residente nell’appartamento affittato?
Risposta. Sì ma solo in presenza dei presupposti e rispettando le condizioni
stabilite dal bando regionale ( articolo 10.5 ).
Questa possibilità riguarda anche i “single” e “monoparentali” che hanno
partecipato ai bandi precedenti.
L’ampliamento del nucleo deve essere comunicato alla Regione.