tariffe ICP - Comune di Dorgali
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ COMUNE DI DORGALI PUBBLICITA’ ORDINARIA (D.Lgs. 507/1993 Art. 12) Superficie Tariffa a mq al mese per max 3 mesi Tariffa a mq anno solare (periodo > 3mesi) fino a 5,50 mq € 1,14 € 11,36 compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq € 1,70 € 17,04 oltre 8,50 mq € 2,27 € 22,72 PUBBLICITA’ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (D.Lgs. 507/1993 Art. 7, comma 7) Superficie Tariffa a mq al mese per max 3 mesi Tariffa a mq anno solare (periodo > 3mesi) fino a 5,50 mq € 2,27 € 22,72 compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq € 2,84 € 28,40 oltre 8,50 mq € 3,41 € 34,08 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (D.Lgs. 507/1993 Art. 13) Tariffa mensile al mq Pubblicità esterna ordinaria Pubblicità esterna luminosa fino a 5,50 mq € 1,14 € 2,27 compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq € 1,70 € 2,84 oltre 8,50 mq € 2,27 € 3,41 Pubblicità su TAXI o TRAM Tariffa per anno solare Interna ordinaria € 11,36 Interna luminosa € 22,72 PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO Tariffa per anno solare Senza rimorchio Con rimorchio Portata veicolo < 30 q.li € 49,58 € 99,16 Portata veicolo > 30 q.li € 74,37 € 148,74 Altri motoveicoli e veicoli € 24,79 € 49,58 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (D.Lgs. 507/1993 Art. 14; per mq) messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante PANNELLI Tariffa a mq PROIEZIONI per conto proprio per conto altrui Tariffa al giorno al mese per max 3 mesi € 1,65 € 3,31 Per i primi 30 giorni € 2,07 ad anno solare (periodo > 3mesi) € 16,53 € 33,05 Dal 31° giorno € 1,04 PUBBLICITA’ VARIA (D.Lgs. 507/1993 Art. 15) Tariffa giornaliera AEREOMOBILI PALLONI FRENATI PUBBLICITA' SONORA € 49,58 € 24,79 € 6,20 PUBBLICITÀ AMBULANTE Tariffa al giorno a persona € 2,07 STRISCIONI Tariffa al mq per 15 giorni € 11,36 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ COMUNE DI DORGALI MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA (Regolamento Comunale sul ICP e DPA, art. 3) Durante il periodo stagionale dal 1° giugno al 30 settembre si applica una maggiorazione del 30% sulla pubblicità temporanea. RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (D.Lgs. 507/1993 Art. 16) 1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. ESENZIONE DELL’IMPOSTA (D.Lgs. 507/1993 Art. 17) 1. Sono esenti dall’imposta: a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e della navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per insegne d'esercizio di superficie complessiva maggiore del limite di cui al 1° periodo del presente comma.