tariffe ICP - Comune di Dorgali

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tariffe ICP - Comune di Dorgali
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
COMUNE DI DORGALI
PUBBLICITA’ ORDINARIA (D.Lgs. 507/1993 Art. 12)
Superficie
Tariffa a mq al mese per max 3 mesi
Tariffa a mq anno solare (periodo > 3mesi)
fino a 5,50 mq
€ 1,14
€ 11,36
compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq
€ 1,70
€ 17,04
oltre 8,50 mq
€ 2,27
€ 22,72
PUBBLICITA’ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (D.Lgs. 507/1993 Art. 7, comma 7)
Superficie
Tariffa a mq al mese per max 3 mesi
Tariffa a mq anno solare (periodo > 3mesi)
fino a 5,50 mq
€ 2,27
€ 22,72
compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq
€ 2,84
€ 28,40
oltre 8,50 mq
€ 3,41
€ 34,08
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (D.Lgs. 507/1993 Art. 13)
Tariffa mensile al mq
Pubblicità esterna ordinaria Pubblicità esterna luminosa
fino a 5,50 mq
€ 1,14
€ 2,27
compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq
€ 1,70
€ 2,84
oltre 8,50 mq
€ 2,27
€ 3,41
Pubblicità su TAXI o TRAM
Tariffa per anno solare
Interna ordinaria
€ 11,36
Interna luminosa
€ 22,72
PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O
ADIBITI A TRASPORTO PER SUO CONTO
Tariffa per anno solare
Senza rimorchio
Con rimorchio
Portata veicolo < 30 q.li
€ 49,58
€ 99,16
Portata veicolo > 30 q.li
€ 74,37
€ 148,74
Altri motoveicoli e veicoli
€ 24,79
€ 49,58
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (D.Lgs. 507/1993 Art. 14; per mq)
messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante
PANNELLI
Tariffa a mq
PROIEZIONI
per conto proprio
per conto altrui
Tariffa al giorno
al mese per max 3 mesi
€ 1,65
€ 3,31
Per i primi 30 giorni
€ 2,07
ad anno solare (periodo > 3mesi)
€ 16,53
€ 33,05
Dal 31° giorno
€ 1,04
PUBBLICITA’ VARIA (D.Lgs. 507/1993 Art. 15)
Tariffa giornaliera
AEREOMOBILI
PALLONI FRENATI
PUBBLICITA' SONORA
€ 49,58
€ 24,79
€ 6,20
PUBBLICITÀ AMBULANTE
Tariffa al giorno a persona
€ 2,07
STRISCIONI
Tariffa al mq per 15 giorni
€ 11,36
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
COMUNE DI DORGALI
MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA (Regolamento Comunale sul ICP e DPA, art. 3)
Durante il periodo stagionale dal 1° giugno al 30 settembre si applica una maggiorazione del 30% sulla
pubblicità temporanea.
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (D.Lgs. 507/1993 Art. 16)
1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
ESENZIONE DELL’IMPOSTA (D.Lgs. 507/1993 Art. 17)
1. Sono esenti dall’imposta:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si
riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine
e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate
adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione
dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o
la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo
qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate
esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività
esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di
viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e della navi, ad eccezione dei battelli di cui
all’art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni
altro ente che non persegua scopo di lucro;
i)
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre
che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di
superficie.
1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con
regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da
emanare, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le
attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per
insegne d'esercizio di superficie complessiva maggiore del limite di cui al 1° periodo del presente comma.