Vendita uova preconfezionate

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Vendita uova preconfezionate
Vendita uova preconfezionate
Indicazioni ed informazioni riportate sugli imballaggi
I grandi imballaggi e di piccoli imballaggi, anche se contenuti in grandi imballaggi,
recano su uno dei lati esterni, in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili,
(art.10 del Reg. CEE n° 1907/90 e successive modificazioni):
1. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda che ha imballato o fatto
imballare le uova;
Il nome e la ragione sociale o il marchio d’impresa utilizzato da tale azienda, che
può essere un marchio d’impresa utilizzato collettivamente da arie aziende, può
essere indicato se non reca indicazioni o simboli relativi alla qualità o alla
freschezza delle uova, al sistema di produzione seguito o all’origine delle uova,
incompatibili con il presente regolamento;
2. Il numero distintivo del centro d’imballaggio;
3. La categoria di qualità e la categoria di peso. Le uova della categoria “A”
possono essere distinte con i termini “categoria A” o con la lettera “A”, da
sola o abbinata all’aggettivo “fresche”;
CATEGORIA DI QUALITA’
Essendo scomparsa la categoria “C”, sul mercato possiamo trovare solamente uova di
categoria “A” (destinate al consumo umano) e di categoria “B” (destinate alle
industrie alimentari e non alimentari).
Nella categoria “A” sono comprese le cosiddette extra, (seguito facoltativamente dal
termine “fresche”), tali sino al settimo giorno dalla data d’imballaggio o sino al nono
giorno dopo la deposizione. La fascetta che le contraddistingue deve essere apposta in
modo tale che tutte le indicazioni riportate sull’imballaggio, siano visibili; questa
dovrà, obbligatoriamente, essere rimossa dall’esercente, una volta scaduti i termini,
(se la fascetta o l’etichetta non possono essere tolte, l’imballaggio va allontanato dal
punto vendita).
AUSL Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria
Unità Operativa Igiene Alimenti di origine Animale
Via Coriano, 38 – 47900 Rimini – tel. n° 0541/707556/7550
Sportello per la Prevenzione “Spre” – e-mail:[email protected]
CATEGORIA DI PESO
Dal ’97 le uova non sono più classificate con le otto classi di peso indicanti le varie
grammature, ma più semplicemente con le diciture XL, L, M ed S.
4. Il numero di uova imballate;
5. La data di durate minima seguita dalle raccomandazioni idonee di
magazzinaggio, per le uova
della categoria A, e la data d’imballaggi, per le uova della categoria B.
DATA
La data di durata minima (obbligatoria), indicata con la dicitura “ da consumarsi
preferibilmente entro…” (giorno e
mese), è la data sino alla quale le uova della
categoria “A” mantengono determinate caratteristiche, in corrette
condizioni di
conservazione. Tale data non può essere posteriore ai 28 giorni successivi alla data di
deposizione.
La data limite di vendita, in definitiva, corrisponde alla data di durata minima
anticipata di una settimana (quindi il dettagliante ha l’obbligo di ritirare dal commercio
le uova una settimana prima del termine della durata minima).
MAGAZZINAGGIO
Nel nostro paese non si applicano requisiti in materia di temperatura per i locali di
immagazzinamento delle uova, nonché per il trasporto da un locale all’altro.
6. L’indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione o del metodo di
conservazione, quando si tratta di uova della categoria B.
7. Il sistema di allevamento per le uova della categoria A. tale indicazione è usata in
conformità di norme da stabilire secondo determinate procedure.
Dal 1° Gennaio 2004, sugli imballaggi delle uova di cat. “A” dovrà essere riportata la
dicitura relativa ad uno dei tre sistemi di allevamento previsti dalla norma: “uova da
allevamento all’aperto”, uova da allevamento a terra” e “uova da allevamento in
gabbia”. Le uova in essi contenuti dovranno recare stampigliato sul guscio un codice
che permetta di identificare il sistema di allevamento (vedi indicazioni riportate sulle
uova).
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Tanto i piccoli quanto i grandi imballaggi possono tuttavia recare, su uno o più lati,
interni o esterni, le seguenti informazioni:
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Il prezzo di vendita;
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Il codice di gestione del commercio al minuto e/o il codice del controllo delle scorte;
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Una o più altre date per fornire al consumatore informazioni supplementari.
La data d’imballaggio è facoltativa(ad eccezione che per le uova di cat. “B”) come
pure la data di deposizione e di vendita raccomandata; quest’ultima non può
essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione.
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L’indicazione delle condizioni particolari di magazzinaggio;
Indicazioni o simboli intesi a promuovere la vendita di uova o altri prodotti, purché
non siano, di per sé o per loro formulazione, tali da ingannare l’acquirente;
Un’indicazione del sistema di alimentazione delle galline ovaiole.
Per far ciò, i produttori ed i centri d’imballaggio devono comunicare al Ministero e
tenere una registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall’allevatore.
Altre date ed indicazioni riguardanti il sistema d'allevamento, all’origine delle uova
e al sistema d'alimentazione delle galline ovaiole, possono essere apposte soltanto
in conformità di norme specifiche.
Quando grandi imballaggi contengono piccoli imballaggi o uova contrassegnate da
riferimenti all’origine delle uova, tali indicazioni sono riportate anche sui grandi
imballaggi.
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