ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA via Ettore Lombardo Pellegrino n. 12 is.176 - 98122 Messina sito internet www.iacpmessina.it CAPITOLATO SPECIALE del servizio di copertura assicurativa globale contro i danni e la responsabilità civile verso i terzi del patrimonio immobiliare, sia in proprietà che in gestione, dell’IACP di Messina, per un periodo di mesi dodici decorrenti dal 01/01/2017, nei termini di seguito definiti. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ - L’assicurazione riguarda gli immobili di proprietà dell’IACP, locati a terzi e/o di terzi affidati in gestione all’IACP, denominati in seguito “unità immobiliari”, ancorchè trattasi di locali ad uso commerciale e/o artigianale facenti parte di fabbricati assicurati e/o separati, costruiti sempre nell’ambito delle proprietà dell’IACP e di quello ad esso affidate in gestione da parte dello Stato, Regione e Comuni. - All’atto della stipula della presente polizza si conviene che restino inclusi, in garanzia, tutte le unità immobiliari come sopra specificate che ammontano a n. 7848 comprese quelle ad uso non abitativo. - L’inclusione di unita immobiliari a seguito di nuove costruzioni e/o acquisizioni in gestione avverrà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione, a decorrere dalla data del positivo collaudo e/o dalla data di acquisto e/o dell’acquisizione in affidamento di gestione. - L’esclusione di unità immobiliari dopo l’avvio della polizza a seguito di trasferimento di proprietà dallo IACP a terzi e/o dismissione dì gestione e /o demolizione, avverrà automaticamente senza obbligo di comunicazione preventiva a far data dalla alienazione e/o dismissione di gestione e/o demolizione. GARANZIE PRESTATE SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI La Società assicuratrice nella forma “a valore intero” indennizza i danni materiali e diretti causati alle unità immobiliari assicurate, escluso il valore dell’area, distrutte o danneggiate da: - incendio (compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio); - fulmine, fumo, urto di veicoli, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate; - esplosione, implosione, scoppio con esclusione dei danni da ordigni esplosivi, a macchine e/o impianti, ove i suddetti eventi sono stati originati in conseguenza di usura, corrosione e difetto del materiale; - rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni; - guasti arrecati da ladri ai fissi ed infissi relativi a vani di uso comune ed ai fissi ed infissi d’ingresso delle singole unità immobiliari o furto degli stessi, fino alla concorrenza per sinistro di 1.100,00 (euro millecento/00) - spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro, fino alla più vicina discarica pubblica, con il limite del 10% e massimo risarcimento di 33.000,00 per sinistro (euro trentatremila/00); - i danni derivanti dalla perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall’assicurato proprietario e/o gestore e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. Tale garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità sinistrate. I locali adibiti dall’assicurato vengono compresi in garanzia, per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. - i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore e determinati da colpa grave dell’Assicurato o del contraente. SEZIONE EVENTI SPECIALI EVENTI SOCIO POLITICI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’unità immobiliare assicurata da incendio, esplosione e scoppio, verificatosi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare o sommossa. La Società, inoltre, indennizza gli altri danni materiali e diretti arrecati all’immobile assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono esclusi i danni: - causati da furto o tentato furto; - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata. TERRORISMO, SABOTAGGIO ORGANIZZATO ED ATTENTATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da incendio esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato ed attentati. La Società, inoltre, indennizza gli altri danni materiali e diretti arrecati all’immobile assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono esclusi i danni: - causati da furto o tentato furto; - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata. Relativamente agli eventi di cui ai precedenti punti “eventi socio politici, terrorismo, sabotaggio organizzato ed attentati” per ogni unità immobiliare o per ogni fabbricato non sarà indennizzato, per sinistro, importo superiore al 70% . La Società e il contraente IACP hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia “attentati e terrorismo” mediante preavviso di giorni 15 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia assicurativa questa provvederà al rimborso della parte di premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo della partita incendio – relativa al periodo di rischio non corso. EVENTI ATMOSFERICI La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria e da qualunque altra perturbazione quando la violenza che caratterizza gli eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di beni. La garanzia comprende i danni di bagnamento che si verificassero all’interno dell’immobile, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o di grandine attraverso rotture, brecce, o lesione provocate al tetto , alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli anzidetti eventi. Sono inoltre in garanzia i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico di neve sul tetto o sul lastrico solare. Sono esclusi i danni causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d’acqua o specchi d’acqua naturali o artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli; - accumulo esterno d’acqua; - rottura o rigurgito di sistemi di scarico; - gelo; - valanghe e slavine; -cedimenti o franamento di terreno, ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da: insegne, antenne (ameno che con siano centralizzate radioriceventi ) e consimili installazione esterne; tettoie, vetrate, lucernai, tende da sole, pannello solari; manufatti in materia plastica e lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto di grandine. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e, comunque, con una franchigia di 300,00 (euro trecento/00). Per le sezioni incendio, rischi accessori ed eventi speciali, le parti convengono che, in caso di sinistro, i danni per ogni evento verranno risarciti con i seguenti massimi di indennizzo: a) 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) per ogni singola unita abitativa; b) 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) quale limite massimo, per ogni fabbricato o corpi di fabbrica contigui e/o comunicanti e/o separati da spazio vuoto inferiore a dieci metri. La Società, limitatamente a tutte le garanzie prestate, effettuerà il pagamento dell’indennizzo, con applicazione di una franchigia fissa di 300,00 (euro trecento) per ogni sinistro (franchigia assoluta). SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e i dipendenti dell’Ente, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (compresi autoveicoli e ciclomotori) ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, alla gestione e/o la conduzione di immobili e dei relativi impianti, compresi ascensori e montacarichi. Le parti convengono che, in caso di sinistro, i danni per ogni evento, verranno risarciti con i seguenti massimi di indennizzo: 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro ; 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) per danni a persone; 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) per danni a cose ed animali. L’assicurazione comprende anche i danni derivanti: - da spargimento d’acqua e rigurgiti di fognatura, solo se conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; - da occlusione e/o conseguente rigurgito dì sistemi dì scarico; - da incendio, esplosione o scoppio originati nel fabbricato assicurato ; - da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo purchè derivanti da impianti fissi di pertinenza del fabbricato assicurato – la garanzia è prestata fino alla concorrenza di 75.000,00 (euro settantacinquemila/00); - dalla proprietà, gestione, conduzione di spazi (anche tenuti a giardino) corti comuni, strade private adiacenti e/o di pertinenza dei fabbricati, compresi parchi, attrezzature sportive e per giochi, nonché di alberi anche di alto fusto, con esclusione dei danni derivanti da lavori di potatura e abbattimento; - da caduta accidentale di antenne di qualsiasi tipo ; - da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato; - da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole, commerciali o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, per ogni sinistro con il minimo assoluto di 500,00 (euro cinquecento/00), con il massimo risarcimento di 30.000,00 (euro trentamila/00), per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri, e per sinistro. Sono inoltre in garanzia: - la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere, anche ai sensi dell’art.2049 codice civile; - la responsabilità civile derivante da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione del fabbricato indicato in polizza. Tale estensione è operante alla condizione che l’Assicurato abbia designato i responsabili dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata fino al massimale previsto in polizza, con il limite di 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri, e per sinistro. L’assicurazione non comprende i danni derivanti: - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - dall’esercizio da parte dell’Assicurato o di terzi di industrie,commerci,arti, professioni, o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari e/o conviventi; - da furto; - alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. - da detenzione o impiego di esplosivi; - da campi elettromagnetici; - dalla presenza, detenzione e impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; - causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione; - causati in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati da atti dolosi compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio; - causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, - causati agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; - da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi , anche se conseguenti a fulmine od atri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; - causati da gelo e da rigurgiti di fogna; - causati da ritardo nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; - causati ad affreschi e statue che abbiano valore artistico. Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. A parziale modifica delle condizioni generali e particolari di polizza si conviene che la Società, limitatamente a tutte le garanzie prestate, fatti salvi gli eventuali scoperti previsti nelle singole garanzie, effettuerà il pagamento dell’indennizzo con applicazione di una franchigia fissa di 500,00 (euro cinquecento /00) per sinistro (franchigia assoluta). DANNI AI VETRI La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata di 10.000,00 (euro diecimila/00) e nella forma “a primo rischio assoluto” rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per sostituire le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, alle scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali, comprese quelle derivanti da colpa grave dell’Assicurato. Sono esclusi i danni derivanti: - da grandine, uragani, bufere, trombe d’aria, temporali, neve, vento e urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento; - determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti; - quelli che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano le prestazioni di operai; - da rigature, segnature, screpolature, scheggiature; - da vizio di costruzione o da difettosa installazione; - da furto o tentato furto, salvo quanto previsto nella garanzia incendio; - da dolo dell’Assicurato o dai locatari, conduttori e loro conviventi. Le parti convengono che la garanzia è prestata con l’applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di 150,00 (euro centocinquanta/00). In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per evento e per annualità assicurativa somma maggiore di 10.000,00 (euro diecimila/00). Il massimo risarcimento, per singola lastra, è fissato in 1.000,00 (euro mille/00 ). CLAUSOLE PARTICOLARI A parziale deroga delle condizioni generali e particolari, nella polizza dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) che i termini per la denuncia di ogni sinistro siano in ogni caso estesi per l' IACP, ad almeno 45 giorni dalla data del sinistro stesso; b) che in caso di eventuale recesso anticipato da parte della Società, dopo ogni sinistro, il termine di preavviso venga fissato in almeno 180 giorni dalla data del preavviso stesso; c) che la Società si impegni, qualora nel corso del contratto venga trasferita la proprietà di interi fabbricati o parte di essi, dall' IACP agli assegnatari, a stornare detti fabbricati ceduti o porzione degli stessi, con decurtazione del relativo premio corrispondente, e ad una automatica risoluzione del contratto nel caso di cessione di tutti gli immobili; d) che i singoli fabbricati, destinati ad abitazioni civili, si intendono assicurati nel loro insieme, compreso eventuali posti auto, box auto, ripostigli, portici, locali (non adibiti ad abitazioni),accessori, servizi ed impianti di pertinenza (anche se fuori corpo di fabbrica principale), nonché cortili, recinzioni, alberature e tutte le parti di uso comune, ecc., secondo lo stato effettivo dei luoghi. e) che, qualora l’unità immobiliare assicurata costituisca la porzione di un fabbricato in condominio, l’assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti costituenti proprietà comune. CONDIZIONI GENERALI Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – In deroga agli artt. 1892, 1893 e1894 c.c. la mancata comunicazione da parte del contraente /assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazione rese all’atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento, sempreché tali omissioni o inesatte/incomplete dichiarazione non siano avvenute con dolo. Durata dell’appalto – proroga - L’assicurazione ha la durata indicata in polizza, e cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta delle parti. Tuttavia, se il contratto viene stipulato per la durata superiore ad un anno, alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi novanta giorni prima della suddetta scadenza. La società si impegna in ogni caso su richiesta del contraente a prorogare l’assicurazione in questione, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario al completamento delle procedure finalizzate alla stipula della nuova assicurazione. Il relativo rateo sarà conteggiato in dodicesimi del premio annuo lordo per ogni mese di proroga. Il premio annuo offerto resterà invariabile per tutta la durata del contratto, ad eccezione delle variazioni di legge e di quelle che potranno intervenire a seguito di eventuale aumento di imposte e tasse. Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - L’assicurazione ha effetto immediato dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Il premio come risultante dall’aggiudicazione verrà pagato all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dall’esecuzione del presente appalto, di cui all’art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. il premio verrà corrisposto dal contraente in rate semestrali anticipate, entro il termine di 60 giorni da ogni singola scadenza. Se il contraente non paga il premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. I termini di cui sopra si applicano anche quando il contraente si avvalga della facoltà di proroga della polizza, o in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente IACP ai sensi del D.M.E.F. n. 40 del 18/01/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del decreto. Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’agente di riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della medesima società. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della gara inerente il presente servizio, previsti nel disciplinare e dalla vigente normativa per la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione; ciò anche nel caso in cui dette verifiche eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora sopra previsti per il pagamento della prima rata. Diminuzione del rischio – Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art.1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso. Modalità per la denuncia dei sinistri - I sinistri devono essere denunciati dal contraente all’agenzia che ha incarico la polizza, entro 45 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. Esonero denuncia altre assicurazioni - In deroga all’art.1910 c.c., il contraente e gli assicurati sono esonerati dal comunicare alla Società altre assicurazioni che avessero in corso o che stipulassero in futuro per gli stessi rischi assicurati, fermo l' obbligo di darne avviso scritto in caso di sinistro. Gestione polizza - La Società si impegna ad accertare l’entità ed a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti dell’eventuale scoperto e/o franchigia. Gestione vertenze – La società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. La Società si impegna a tenere costantemente aggiornato l’IACP sullo stato del contenzioso, fornendo su richiesta, il dettaglio dei sinistri. Anticipo indennizzo – L’assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 (euro centomila/00). La Società adempirà all’obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Limite massimo dell’indennizzo – Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c. per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. Sinistri – Si fa riferimento al normativo di ciascuna Società o Compagnia di Assicurazione che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dall’Agente munito di procura speciale ed allegato alla documentazione di gara. Il predetto normativo deve essere conforme alle disposizioni dell’IVASS . Rinuncia alla rivalsa - La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante, a termini dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei locatari e conduttori. Ispezione delle cose assicurate – La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Modifiche dell’assicurazione - Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Comunicazioni – Tutte le comunicazioni tra le parti sono considerate valide se eseguite a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax , posta certificata. Le comunicazioni saranno fatte all’Agenzia che ha in carico la polizza. Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente. Divieto cessione contratto e rilascio procure - E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio di in oggetto, pena la risoluzione di diritto del contratto. E’ fatto divieto assoluto alla impresa assicuratrice di rilasciare procura generale a rappresentarla a titolari di altre imprese. Foro competente – La risoluzione di eventuali controversie, non definite in via amministrativa, è devoluta esclusivamente al Foro di Messina. Trasformazione e/o cambiamento ragione sociale della contraente – Nei casi di trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione sociale, la polizza continua ad avere effetto con la nuova contraente sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Trattamento dei dati – Ai sensi del D.Lgs.196/2003 la parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non sia espressamente regolato dal presente capitolato e relativa polizza, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia. Interpretazione del contratto - Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al contraente/assicurato. Disposizione finale - Le previsioni del presente capitolato devono considerarsi prevalenti rispetto alle condizioni generali e/o particolari che nel testo della polizza assicurativa fossero eventualmente contrastanti. La firma apposta dal contraente sulla modulistica fornita dalla società vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale,del numero assegnato alla polizza, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.