ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA
via Ettore Lombardo Pellegrino n. 12 is.176 - 98122 Messina
sito internet www.iacpmessina.it
CAPITOLATO SPECIALE
del servizio di copertura assicurativa globale contro i danni e la responsabilità
civile verso i terzi del patrimonio immobiliare, sia in proprietà che in gestione,
dell’IACP di Messina, per un periodo di mesi dodici decorrenti dal 01/01/2017, nei
termini di seguito definiti.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
- L’assicurazione riguarda gli immobili di proprietà dell’IACP, locati a terzi e/o di terzi
affidati in gestione all’IACP, denominati in seguito “unità immobiliari”, ancorchè trattasi
di locali ad uso commerciale e/o artigianale facenti parte di fabbricati assicurati e/o
separati, costruiti sempre nell’ambito delle proprietà dell’IACP e di quello ad esso
affidate in gestione da parte dello Stato, Regione e Comuni.
- All’atto della stipula della presente polizza si conviene che restino inclusi, in garanzia,
tutte le unità immobiliari come sopra specificate che ammontano a n. 7848 comprese
quelle ad uso non abitativo.
- L’inclusione di unita immobiliari a seguito di nuove costruzioni e/o acquisizioni in
gestione avverrà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione, a
decorrere dalla data del positivo collaudo e/o dalla data di acquisto e/o dell’acquisizione
in affidamento di gestione.
- L’esclusione di unità immobiliari dopo l’avvio della polizza a seguito di trasferimento di
proprietà dallo IACP a terzi e/o dismissione dì gestione e /o demolizione, avverrà
automaticamente senza obbligo di comunicazione preventiva a far data dalla
alienazione e/o dismissione di gestione e/o demolizione.
GARANZIE PRESTATE
SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
La Società assicuratrice nella forma “a valore intero” indennizza i danni materiali e
diretti causati alle unità immobiliari assicurate, escluso il valore dell’area, distrutte o
danneggiate da:
- incendio (compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio);
- fulmine, fumo, urto di veicoli, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose
trasportate;
- esplosione, implosione, scoppio con esclusione dei danni da ordigni esplosivi, a
macchine e/o impianti, ove i suddetti eventi sono stati originati in conseguenza di
usura, corrosione e difetto del materiale;
- rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni;
- guasti arrecati da ladri ai fissi ed infissi relativi a vani di uso comune ed ai fissi ed
infissi d’ingresso delle singole unità immobiliari o furto degli stessi, fino alla concorrenza
per sinistro di 1.100,00 (euro millecento/00)
- spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro, fino alla più
vicina discarica pubblica, con il limite del 10% e massimo risarcimento di 33.000,00
per sinistro (euro trentatremila/00);
- i danni derivanti dalla perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato
assicurato, locato o abitato dall’assicurato proprietario e/o gestore e rimasto
danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. Tale garanzia è prestata per un
periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare
il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità sinistrate.
I locali adibiti dall’assicurato vengono compresi in garanzia, per l’importo della pigione
presumibile ad essi relativa.
- i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore e determinati da colpa grave
dell’Assicurato o del contraente.
SEZIONE EVENTI SPECIALI
EVENTI SOCIO POLITICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’unità immobiliare assicurata
da incendio, esplosione e scoppio, verificatosi in conseguenza di sciopero, tumulto
popolare o sommossa.
La Società, inoltre, indennizza gli altri danni materiali e diretti arrecati all’immobile
assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti
popolari scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti
vandalici o dolosi.
Sono esclusi i danni:
- causati da furto o tentato furto;
- verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine
di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata.
TERRORISMO, SABOTAGGIO ORGANIZZATO ED ATTENTATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da
incendio esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, di
sabotaggio organizzato ed attentati.
La Società, inoltre, indennizza gli altri danni materiali e diretti arrecati all’immobile
assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti
popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti
vandalici o dolosi.
Sono esclusi i danni:
- causati da furto o tentato furto;
- verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine
di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata.
Relativamente agli eventi di cui ai precedenti punti “eventi socio politici, terrorismo,
sabotaggio organizzato ed attentati” per ogni unità immobiliare o per ogni fabbricato
non sarà indennizzato, per sinistro, importo superiore al 70% .
La Società e il contraente IACP hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla
garanzia “attentati e terrorismo” mediante preavviso di giorni 15 da comunicare a
mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Compagnia assicurativa questa provvederà al
rimborso della parte di premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile
annuo della partita incendio – relativa al periodo di rischio non corso.
EVENTI ATMOSFERICI
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da
uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria e da qualunque altra perturbazione
quando la violenza che caratterizza gli eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità
di beni.
La garanzia comprende i danni di bagnamento che si verificassero all’interno
dell’immobile, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o di grandine
attraverso rotture, brecce, o lesione provocate al tetto , alle pareti o ai serramenti dalla
violenza degli anzidetti eventi.
Sono inoltre in garanzia i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico
di neve sul tetto o sul lastrico solare.
Sono esclusi i danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d’acqua o specchi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno d’acqua;
- rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe e slavine;
-cedimenti o franamento di terreno, ancorchè verificatisi a seguito degli eventi
atmosferici di cui sopra subiti da: insegne, antenne (ameno che con siano centralizzate
radioriceventi ) e consimili installazione esterne; tettoie, vetrate, lucernai, tende da sole,
pannello solari; manufatti in materia plastica e lastre in fibrocemento o cemento
amianto per effetto di grandine.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e, comunque, con una franchigia di
300,00 (euro trecento/00).
Per le sezioni incendio, rischi accessori ed eventi speciali, le parti convengono che, in
caso di sinistro, i danni per ogni evento verranno risarciti con i seguenti massimi di
indennizzo:
a) 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) per ogni singola unita abitativa;
b)
8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) quale limite massimo, per ogni fabbricato o
corpi di fabbrica contigui e/o comunicanti e/o separati da spazio vuoto inferiore a dieci
metri.
La Società, limitatamente a tutte le garanzie prestate, effettuerà il pagamento
dell’indennizzo, con applicazione di una franchigia fissa di 300,00 (euro trecento) per
ogni sinistro (franchigia assoluta).
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i
locatari e i dipendenti dell’Ente, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose (compresi autoveicoli e ciclomotori) ed animali, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, alla gestione e/o la conduzione di
immobili e dei relativi impianti, compresi ascensori e montacarichi.
Le parti convengono che, in caso di sinistro, i danni per ogni evento, verranno risarciti
con i seguenti massimi di indennizzo:
3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro ;
1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) per danni a persone;
1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) per danni a cose ed animali.
L’assicurazione comprende anche i danni derivanti:
- da spargimento d’acqua e rigurgiti di fognatura, solo se conseguenti a rotture
accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- da occlusione e/o conseguente rigurgito dì sistemi dì scarico;
- da incendio, esplosione o scoppio originati nel fabbricato assicurato ;
- da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo purchè derivanti da impianti fissi di
pertinenza del fabbricato assicurato – la garanzia è prestata fino alla concorrenza di
75.000,00 (euro settantacinquemila/00);
- dalla proprietà, gestione, conduzione di spazi (anche tenuti a giardino) corti comuni,
strade private adiacenti e/o di pertinenza dei fabbricati, compresi parchi, attrezzature
sportive e per giochi, nonché di alberi anche di alto fusto, con esclusione dei danni
derivanti da lavori di potatura e abbattimento;
- da caduta accidentale di antenne di qualsiasi tipo ;
- da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato;
- da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole,
commerciali o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di
polizza.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, per ogni sinistro con il minimo
assoluto di 500,00 (euro cinquecento/00), con il massimo risarcimento di 30.000,00
(euro trentamila/00), per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal
numero dei sinistri, e per sinistro.
Sono inoltre in garanzia:
- la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso
di persone delle quali debba rispondere, anche ai sensi dell’art.2049 codice civile;
- la responsabilità civile derivante da straordinaria manutenzione e committenza lavori
ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nella sua
qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione del
fabbricato indicato in polizza.
Tale estensione è operante alla condizione che l’Assicurato abbia designato i
responsabili dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia è prestata fino al massimale previsto in polizza, con il limite di 500.000,00
(euro cinquecentomila/00) per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal
numero dei sinistri, e per sinistro.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti:
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- dall’esercizio da parte dell’Assicurato o di terzi di industrie,commerci,arti, professioni,
o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari e/o
conviventi;
- da furto;
- alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a
qualsiasi titolo.
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- da campi elettromagnetici;
- dalla presenza, detenzione e impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti
contenenti amianto;
- causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
occupazione militare e invasione;
- causati in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti
da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
- causati agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto
ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e
circuiti compresi , anche se conseguenti a fulmine od atri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
- causati da gelo e da rigurgiti di fogna;
- causati da ritardo nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- causati ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.
Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del
fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che
ha dato origine allo spargimento di acqua.
A parziale modifica delle condizioni generali e particolari di polizza si conviene che la
Società, limitatamente a tutte le garanzie prestate, fatti salvi gli eventuali scoperti
previsti nelle singole garanzie, effettuerà il pagamento dell’indennizzo con applicazione
di una franchigia fissa di
500,00 (euro cinquecento /00) per sinistro (franchigia
assoluta).
DANNI AI VETRI
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata di
10.000,00 (euro
diecimila/00) e nella forma “a primo rischio assoluto” rimborsa all’Assicurato le spese
sostenute per sostituire le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, alle scale
ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, distrutte o danneggiate a seguito
di rottura per cause accidentali, comprese quelle derivanti da colpa grave
dell’Assicurato.
Sono esclusi i danni derivanti:
- da grandine, uragani, bufere, trombe d’aria, temporali, neve, vento e urto di cose
trasportate o crollate per effetto del vento;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, terremoti, eruzioni
vulcaniche, frane, smottamenti;
- quelli che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che
richiedano le prestazioni di operai;
- da rigature, segnature, screpolature, scheggiature;
- da vizio di costruzione o da difettosa installazione;
- da furto o tentato furto, salvo quanto previsto nella garanzia incendio;
- da dolo dell’Assicurato o dai locatari, conduttori e loro conviventi.
Le parti convengono che la garanzia è prestata con l’applicazione, per ogni sinistro, di
una franchigia fissa di 150,00 (euro centocinquanta/00).
In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per evento e per annualità
assicurativa somma maggiore di 10.000,00 (euro diecimila/00).
Il massimo risarcimento, per singola lastra, è fissato in 1.000,00 (euro mille/00 ).
CLAUSOLE PARTICOLARI
A parziale deroga delle condizioni generali e particolari, nella polizza dovranno essere
inserite le seguenti clausole:
a) che i termini per la denuncia di ogni sinistro siano in ogni caso estesi per l'
IACP, ad
almeno 45 giorni dalla data del sinistro stesso;
b) che in caso di eventuale recesso anticipato da parte della Società, dopo ogni sinistro,
il termine di preavviso venga fissato in almeno 180 giorni dalla data del preavviso
stesso;
c) che la Società si impegni, qualora nel corso del contratto venga trasferita la proprietà
di interi fabbricati o parte di essi, dall'
IACP agli assegnatari, a stornare detti fabbricati
ceduti o porzione degli stessi, con decurtazione del relativo premio corrispondente, e
ad una automatica risoluzione del contratto nel caso di cessione di tutti gli immobili;
d) che i singoli fabbricati, destinati ad abitazioni civili, si intendono assicurati nel loro
insieme, compreso eventuali posti auto, box auto, ripostigli, portici, locali (non adibiti
ad abitazioni),accessori, servizi ed impianti di pertinenza (anche se fuori corpo di
fabbrica principale), nonché cortili, recinzioni, alberature e tutte le parti di uso comune,
ecc., secondo lo stato effettivo dei luoghi.
e) che, qualora l’unità immobiliare assicurata costituisca la porzione di un fabbricato in
condominio, l’assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle
parti costituenti proprietà comune.
CONDIZIONI GENERALI
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – In deroga agli artt. 1892, 1893
e1894 c.c. la mancata comunicazione da parte del contraente /assicurato di circostanze
eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazione
rese all’atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa,
non pregiudicheranno il diritto al risarcimento, sempreché tali omissioni o
inesatte/incomplete dichiarazione non siano avvenute con dolo.
Durata dell’appalto – proroga - L’assicurazione ha la durata indicata in polizza, e
cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta delle parti.
Tuttavia, se il contratto viene stipulato per la durata superiore ad un anno, alle parti è
concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera
raccomandata da inviarsi novanta giorni prima della suddetta scadenza.
La società si impegna in ogni caso su richiesta del contraente a prorogare
l’assicurazione in questione, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo
necessario al completamento delle procedure finalizzate alla stipula della nuova
assicurazione. Il relativo rateo sarà conteggiato in dodicesimi del premio annuo lordo
per ogni mese di proroga.
Il premio annuo offerto resterà invariabile per tutta la durata del contratto, ad eccezione
delle variazioni di legge e di quelle che potranno intervenire a seguito di eventuale
aumento di imposte e tasse.
Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - L’assicurazione ha effetto
immediato dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.
Il premio come risultante dall’aggiudicazione verrà pagato all’agenzia alla quale è stata
assegnata la polizza, che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
derivanti dall’esecuzione del presente appalto, di cui all’art.3 della legge 136/2010 e
successive modifiche.
A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. il premio verrà corrisposto dal contraente in rate
semestrali anticipate, entro il termine di 60 giorni da ogni singola scadenza.
Se il contraente non paga il premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del
sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del
giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze ed il diritto della Società
al pagamento dei premi scaduti.
I termini di cui sopra si applicano anche quando il contraente si avvalga della facoltà di
proroga della polizza, o in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla
società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi
aggiuntivi.
L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali
verifiche effettuate dal contraente IACP ai sensi del D.M.E.F. n. 40 del 18/01/2008, ivi
compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del decreto.
Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’agente di riscossione, ai sensi
dell’art. 72 bis D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei
confronti della medesima società.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e controlli che il
contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della gara inerente il presente
servizio, previsti nel disciplinare e dalla vigente normativa per la stipula dei contratti con
la pubblica amministrazione; ciò anche nel caso in cui dette verifiche eccedessero
temporalmente rispetto ai termini di mora sopra previsti per il pagamento della prima
rata.
Diminuzione del rischio – Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai
sensi dell’art.1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Modalità per la denuncia dei sinistri - I sinistri devono essere denunciati dal contraente
all’agenzia che ha incarico la polizza, entro 45 giorni da quando ne sia venuto a
conoscenza.
Esonero denuncia altre assicurazioni - In deroga all’art.1910 c.c., il contraente e gli
assicurati sono esonerati dal comunicare alla Società altre assicurazioni che avessero in
corso o che stipulassero in futuro per gli stessi rischi assicurati, fermo l'
obbligo di darne
avviso scritto in caso di sinistro.
Gestione polizza - La Società si impegna ad accertare l’entità ed a gestire e definire
tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti dell’eventuale scoperto
e/o franchigia.
Gestione vertenze – La società assume fino alla loro conclusione le vertenze del
danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.
La Società si impegna a tenere costantemente aggiornato l’IACP sullo stato del
contenzioso, fornendo su richiesta, il dettaglio dei sinistri.
Anticipo indennizzo – L’assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del
sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere
pagato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte
contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia
prevedibile in almeno
100.000,00 (euro centomila/00).
La Società adempirà all’obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro,
sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Limite massimo dell’indennizzo – Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c. per nessun
titolo la società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.
Sinistri – Si fa riferimento al normativo di ciascuna Società o Compagnia di
Assicurazione che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dall’Agente
munito di procura speciale ed allegato alla documentazione di gara. Il predetto
normativo deve essere conforme alle disposizioni dell’IVASS .
Rinuncia alla rivalsa - La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad
essa spettante, a termini dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei locatari e conduttori.
Ispezione delle cose assicurate – La Società ha sempre il diritto di visitare le cose
assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed
informazioni.
Modifiche dell’assicurazione - Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Comunicazioni – Tutte le comunicazioni tra le parti sono considerate valide se
eseguite a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax ,
posta certificata. Le comunicazioni saranno fatte all’Agenzia che ha in carico la polizza.
Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Divieto cessione contratto e rilascio procure - E’ vietato cedere o subappaltare,
anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio di in oggetto, pena la risoluzione di
diritto del contratto.
E’ fatto divieto assoluto alla impresa assicuratrice di rilasciare procura generale a
rappresentarla a titolari di altre imprese.
Foro competente – La risoluzione di eventuali controversie, non definite in via
amministrativa, è devoluta esclusivamente al Foro di Messina.
Trasformazione e/o cambiamento ragione sociale della contraente – Nei casi di
trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione
sociale, la polizza continua ad avere effetto con la nuova contraente sotto la nuova
denominazione o ragione sociale.
Trattamento dei dati – Ai sensi del D.Lgs.196/2003 la parti consentono il trattamento
dei dati personali contenuti nella polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non sia espressamente regolato dal
presente capitolato e relativa polizza, valgono le norme legislative e regolamentari
vigenti in Italia.
Interpretazione del contratto - Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione
del contratto sarà quella più favorevole al contraente/assicurato.
Disposizione finale - Le previsioni del presente capitolato devono considerarsi
prevalenti rispetto alle condizioni generali e/o particolari che nel testo della polizza
assicurativa fossero eventualmente contrastanti.
La firma apposta dal contraente sulla modulistica fornita dalla società vale solo quale
presa d’atto della durata contrattuale,del numero assegnato alla polizza, del conteggio del
premio e del trattamento dei dati personali.