LA BARCA È MIA E LA NOLEGGIO IO!
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LA BARCA È MIA E LA NOLEGGIO IO!
La voce del diportista LA BARCA È MIA E LA NOLEGGIO IO! I l decreto “liberalizzazioni” (decreto-legge n. 1/2012, convertito in legge 24/3/2012, n. 27) ha toccato un importante contratto della navigazione da diporto, cioè il noleggio. Il Codice della nautica da diporto, nel 2005, con la precisa intenzione di una maggiore professionalizzazione del settore, aveva introdotto - per la locazione e il noleggio - un principio di esclusività di utilizzo, per cui le unità impiegate per locazione e noleggio non potevano essere contemporaneamente utilizzate per usi non commerciali ovvero per diporto cosiddetto “puro” (art. 2, comma 4). Così facendo, si era inteso evitare che i proprietari di barche potessero praticare locazione e noleggio solo occasionali, riservando, invece, tali attività a coloro che le svolgevano per professione (ditte individuali o società). Va, infine, ricordato che per comandare imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio è necessario, sempre nell’ottica della professionalizzazione, un titolo professionale. Il decreto “liberalizzazioni”, come anticipato, ha introdotto nel Codice della nautica l’articolo 49 bis, grazie al quale il noleggio ora si suddivide in due specie: quello professionale e quello occasionale. Il secondo è il noleggio effet- tuato dal proprietario o dall’utilizzatore in leasing di imbarcazioni o navi da diporto (cioè, mezzi immatricolati). Ciò significa che costoro potranno esercitare tale attività commerciale senza avere necessariamente la forma di ditte o società dedite al noleggio, senza essere cioè professionisti. Si fa a questo proposito l’esempio, poco calzante, del proprietario di una casa che vuole affittarsela. In questo caso, quindi, decade per il noleggio occasionale il limite sopra ricordato del divieto di uso promiscuo (diporto puro e commerciale allo stesso tempo) della barca, cioè quella stessa barca potrà essere utilizzata, ad esempio, per sei mesi dal proprietario per uso diportistico puro e per il resto dell’anno per portare in mare clienti paganti. Inoltre, decade l’obbligo di titolo professionale per lo skipper, poiché l’art. 49 bis autorizza (anche se solo per le imbarcazioni e non anche per le navi da diporto) il comando del mezzo con sola patente nautica e ciò anche se non è il proprietario a fare da skipper, bensì un qualsiasi soggetto da lui impiegato. NOLEGGIASI Uniche formalità richieste: una comunicazione all’Agenzia delle entrate, una alla Capitaneria di porto, e, se vengono imbarcate persone di equipaggio, una all’INPS e all’INAIL. La liberalizzazione esaminata si è per così dire resa necessaria in un momento di reale crisi per il settore nautico, vale a dire per permettere ai possessori di barche di usarle per un certo periodo dell’anno e poi metterle a reddito con il noleggio occasionale. Ma sta subendo parecchie contestazioni da parte di alcune categorie, perché - è stato detto - incrina la professionalizzazione del settore del noleggio perseguita dal 2005 e genera concorrenza ad armi impari tra privati e imprenditori del noleggio. di Aniello Raiola gennaio-febbraio 2013 47