LA BARCA È MIA E LA NOLEGGIO IO!

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LA BARCA È MIA E LA NOLEGGIO IO!
La voce del diportista
LA BARCA È MIA
E LA NOLEGGIO IO!
I
l decreto “liberalizzazioni”
(decreto-legge n. 1/2012, convertito in legge 24/3/2012, n.
27) ha toccato un importante contratto della navigazione da diporto, cioè il noleggio.
Il Codice della nautica da diporto, nel 2005, con la precisa intenzione di una maggiore professionalizzazione del settore, aveva
introdotto - per la locazione e il
noleggio - un principio di esclusività di utilizzo, per cui le unità
impiegate per locazione e noleggio non potevano essere contemporaneamente utilizzate per usi
non commerciali ovvero per diporto cosiddetto “puro” (art. 2,
comma 4). Così facendo, si era
inteso evitare che i proprietari di
barche potessero praticare locazione e noleggio solo occasionali, riservando, invece, tali attività
a coloro che le svolgevano per
professione (ditte individuali o
società).
Va, infine, ricordato che per comandare imbarcazioni o navi da
diporto adibite al noleggio è necessario, sempre nell’ottica della
professionalizzazione, un titolo
professionale.
Il decreto “liberalizzazioni”, come anticipato, ha introdotto nel
Codice della nautica l’articolo 49
bis, grazie al quale il noleggio ora
si suddivide in due specie: quello
professionale e quello occasionale. Il secondo è il noleggio effet-
tuato dal proprietario
o dall’utilizzatore in
leasing di imbarcazioni o navi da diporto (cioè, mezzi immatricolati). Ciò significa che costoro potranno esercitare tale
attività commerciale
senza avere necessariamente la forma di
ditte o società dedite
al noleggio, senza essere cioè professionisti. Si fa a questo proposito l’esempio, poco calzante, del proprietario di
una casa che vuole affittarsela. In
questo caso, quindi, decade per il
noleggio occasionale il limite sopra ricordato del divieto di uso
promiscuo (diporto puro e commerciale allo stesso tempo) della
barca, cioè quella stessa barca potrà essere utilizzata, ad esempio,
per sei mesi dal proprietario per
uso diportistico puro e per il resto dell’anno per portare in mare
clienti paganti.
Inoltre, decade l’obbligo di titolo
professionale per lo skipper, poiché l’art. 49 bis autorizza (anche
se solo per le imbarcazioni e non
anche per le navi da diporto) il
comando del mezzo con sola patente nautica e ciò anche se non
è il proprietario a fare da skipper,
bensì un qualsiasi soggetto da lui
impiegato.
NOLEGGIASI
Uniche formalità richieste: una
comunicazione all’Agenzia delle
entrate, una alla Capitaneria di
porto, e, se vengono imbarcate
persone di equipaggio, una all’INPS e all’INAIL.
La liberalizzazione esaminata si è
per così dire resa necessaria in un
momento di reale crisi per il settore nautico, vale a dire per permettere ai possessori di barche di
usarle per un certo periodo dell’anno e poi metterle a reddito
con il noleggio occasionale. Ma
sta subendo parecchie contestazioni da parte di alcune categorie, perché - è stato detto - incrina la professionalizzazione del
settore del noleggio perseguita
dal 2005 e genera concorrenza
ad armi impari tra privati e imprenditori del noleggio.
di Aniello Raiola
gennaio-febbraio 2013
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