REGOLAMENTO - Comune di Sesto Calende

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REGOLAMENTO - Comune di Sesto Calende
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’
E PER L’EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Approvato con DCC n. 71/25.10.1994
Modificato con DCC n. 49/04.08.2003 (art. 6)
Modificato con DCC n. 18/28.02.2005 (art.6 E, ora 6/bis: PUBBLICITA’ SU RIMORCHI)
Modificato con DCC n. 46/29.11.2011 (adeguamento al Piano di Governo del Territorio
approvato con DCC 32/12.08.2005)
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.3 del Decreto Legislativo n. 507/1993, e
successive modificazioni, in proseguo indicato con “decreto”:
a. Disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità, stabilendo limitazioni e divieti
per particolari forme pubblicitarie;
b. Determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per
ottenere il provvedimento per l’installazione, e fissa i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti;
c. Stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle
affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica
e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli
impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del
pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette.
Considerato che le modifiche apportate al presente regolamento consistono
nell’adeguamento al nuovo strumento urbanistico, approvato con DCC n. 32 del
12.08.2011, esso entrerà in vigore contestualmente all’efficacia del PGT.
Art. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto questo Comune, con popolazione residente di n.10.347
abitanti al 31-12-2005, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, è
classificato nella classe IV.
In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo
dal 1.05 al 31.07 e dal 1 al 30.09, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del
35 per cento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
ai sensi del disposto del comma 6 dell’art.3 del Decreto. Tale maggiorazione si applica per
le seguenti fattispecie:
a. Per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
b. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non
superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall’impresa, o se effettuata
in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
c. Per la pubblicità varia di cui all’art. 15 del Decreto;
d. Per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.
Art. 3
LIMITAZIONI E DIVIETI
E’ fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore
00.00 alle ore 9.00.
E’ altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora limitatamente alle ore di lezione,
nei pressi degli istituti scolastici.
E’ vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o
veicoli.
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La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è
consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
Art. 4
DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI SU AREE STRADALI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI PER LA
COMUNICAZIONE COMUNALE
La installazione su aree stradali comunali degli “impianti pubblicitari di servizio“, fissi, come
definiti dall’art. 47 del DPR 495/92 (manufatti aventi quale scopo primario un servizio di
pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale –fermate autobus, pensiline,
transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili- recanti uno spazio pubblicitario
che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta), destinati a:
- comunicazione istituzionale del Comune e pubblicizzazione di iniziative culturali, sportive,
sociali e ricreative patrocinate dal Comune;
- comunicazione pubblicitaria;
aventi o meno altre funzioni di arredo urbano (quali planimetrie urbane, pensiline,
bacheche a messaggio fisso oppure variabile, orologi, barometri e termometri,
portabiciclette, cestini) è riservata al Comune, che può affidarla in concessione a soggetti
privati, previa idonea procedura di gara.
Le installazioni sono subordinate ad un progetto generale che ne disciplina le tipologie, le
quantità e le localizzazioni, la cui approvazione compete alla Giunta Comunale, sentita la
Commissione Paesaggio.
Art. 4 bis
PRE-INSEGNE
In conformità all’art. 47 del DPR 495/92 (codice della strada) si definisce pre-insegna la
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente
da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su
una sola o su entrambe le facce , supportato da una idonea struttura di sostegno,
finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata
attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel
raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
La installazione di pre-insegne singole o multiple per attività turistiche e produttive fa
parte della segnaletica pubblica ed è riservata al Comune, che può affidarla in concessione
a soggetti privati, previa idonea procedura di gara.
Ai fini paesaggistici si ritengono irrilevanti.
Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti
inferiori di m. 1,00 x 0,20 e superiore di m. 1,50 x 0,30; l’abbinamento sulla stessa
struttura di sostegno è ammesso per un numero massimo di sei pre-insegne per ogni
senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano
oggetto di un’unica autorizzazione.
Art. 5
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MODALITA’ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI
Chiunque intenda installare su area privata o su suolo di altri enti pubblici nel territorio
comunale, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
La domanda deve contenere:
a. L’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale
del richiedente;
b. L’ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l’impianto;
c. La descrizione dell’impianto corredata della necessaria documentazione tecnica e
disegno illustrativo;
d. La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel
presente regolamento.
Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati
ritenuti necessari al fine dell’esame della domanda.
L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle
disposizioni della L. 07/08/1990 n.241, e del vigente Regolamento comunale sul
Procedimento Amministrativo, secondo i criteri di cui al seguente art.6.
Art. 6
TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI
In conformità all’art. 47 del DPR 495/92 (regolamento codice della strada), i mezzi
pubblicitari sono così classificati:
A – INSEGNE DI ESERCIZIO (scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente
da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate
nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono
essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta).
Ai fini paesaggistici sono soggette alla opportuna autorizzazione ai sensi del D. Lgs.
42/2004.
Sono ammesse in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle sole limitazioni del codice
della strada (artt. 49-50 del DPR 495/92: devono avere sagoma regolare, non devono
generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare per l’uso dei colori rosso e
verde, ecc.), con i seguenti limiti dimensionali e tipologici, oltre quelli di cui all’art. 48 del
DPR 495/92 (superficie massima complanare di m2 20 per facciate sino a m2 100
incrementabile del 10% della superficie di facciata eccedente i m2 100, fino al limite di m2
50):
- Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF), nei Nuclei Rurali e nelle Aree
di Valore ambientale, paesaggistiche ed ecologiche del PGT devono
rispettare quanto previsto nell’art. 39 comma 4 della normativa del
piano delle regole del PGT;;
- nelle altre zone, superficie max m.1,00 x 1,40 per una ditta o 1,40 x
2,00 per più ditte con palo (o coppia di pali) di altezza max
rispettivamente m. 3,50 e 4,50 (compresa altezza dell’insegna);
- nelle aree a standard dei Piani Attuativi, in favore dei soli immobili
rimasti ai lottizzanti ed aventi causa, sono ammessi impianti
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complessi per ospitare l’insieme delle insegne delle aziende ivi
ospitate, con un ingombro massimo di larghezza m 2,00 ed altezza
m 5,00 (totem);
2. compatibilità dimensionale e formale con le caratteristiche degli edifici
(colori, elementi architettonici quali fasce marcapiano, cornici, zoccolature,
intonaci caratteristici, elementi decorativi ecc.);
3. possibilità di inserire elementi luminosi purché non intermittenti e
compatibilità con la normativa contro l’inquinamento luminoso;
4. unitarietà con altri elementi pubblicitari siti sullo stesso immobile o nelle aree
attigue, che siano paesaggisticamente compatibili.
Le targhe professionali e le bacheche commerciali poste agli ingressi degli immobili, di
dimensioni non superiori a mq. 0,5 e prive di elementi luminosi si ritengono irrilevanti
ai fini paesaggistici.
B – SORGENTI LUMINOSE (intese come mezzi pubblicitari: qualsiasi corpo illuminante o
insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare,
illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali).
Ai fini paesaggistici si ritengono irrilevanti.Sono ammesse in tutto il territorio comunale, nel
rispetto delle sole limitazioni del codice della strada e della normativa contro
l’inquinamento luminoso (non possono avere luce né intermittente, né di intensità
luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi
abbagliamento e devono verificare anche le norme di cui alla L.R. 17/2000 e s.m.i).
C – CARTELLI (manufatti bidimensionale supportati da una idonea struttura di sostegno,
con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali
manifesti, adesivi, ecc..).
Ai fini paesaggistici sono soggetti alla opportuna autorizzazione ai sensi del D. Lgs.
42/2004.
Nel rispetto delle specifiche limitazioni del codice della strada (art. 50 DPR 495/92: devono
avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, in
particolare per l’uso del colore rosso, ecc.), sono ammesse solo in alcune parti del
territorio comunale con i seguenti limiti localizzativi, dimensionali e tipologici:
C.1 - Cartelloni e impianti pubblicitari in aree private
sono vietati nelle zone classificate dal PGT come:
- Nuclei di Antica Formazione (NAF), Nuclei Rurali, Aree di Valore
ambientale, paesaggistiche ed ecologiche;
- Aree agricole e boscate, individuate anche come Aree di Valore;
- Aree per attrezzature pubbliche;
ad esclusione degli impianti di pertinenza di attività già esistenti, all’interno dell’area ad
esse asservita.
Ove ammessi devono rispettare i seguenti limiti dimensionali e tipologici:
1. ml 3,00 in qualunque direzione; superficie massima m2 6,00 se installati fuori
dai centri abitati;
2. compatibilità di collocazione, ingombro, disegno, colori con l’inserimento
ambientale tenendo conto dei coni ottici di visione da parte degli utenti delle
aree attigue aperte alla pubblica circolazione;
3. esclusione di elementi luminosi.
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C.2 - Cartelloni pubblicitari stradali
Non sono ammessi nelle aree stradali contigue alle zone sopra indicate (vedi punto
C.1).
Ove ammessi, e previo assenso dell’ente proprietario della strada, devono rispettare i
seguenti limiti dimensionali:
1. ml 3,00 in ogni direzione; superficie massima m2 6,00 se installati fuori dai
centri abitati;
2. compatibilità di collocazione, ingombro, disegno e colori con l’inserimento
ambientale, tenendo conto dei coni ottici e della percezione visiva da parte degli
utenti della strada e delle aree urbane attigue;
3. esclusione di elementi luminosi.
D - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (striscioni, locandine, stendardi, cartelli temporanei,
palloni o altre strutture e oggetti, proiezioni, segni orizzontali reclamistici, altri impianti di
pubblicità o propaganda diversi dai precedenti) a carattere temporaneo
La installazione di striscioni e cartelli temporanei, posti sopra le aree stradali pubbliche,
è ammessa solo per pubblicizzare iniziative di carattere pubblico o di interesse sociale,
che abbiano luogo nel territorio comunale, alle seguenti condizioni, oltre quelle di cui
all’art. 49 del DPR 495/92,:
- durata massima di esposizione fino alla data di conclusione della
manifestazione pubblicizzata, con stampigliatura evidente della data di
scadenza sul retro o al margine di ogni elemento e con obbligo di
rimozione entro i 2 giorni successivi;
- è vietata l’interferenza con alberature, segnaletica pubblica, impianti
tecnologici (elettrici, telefonici, ecc.): sono ammessi sulle transenne
para-pedonali e di protezione di dislivelli, sulle recinzioni, sui pali di
illuminazione di proprietà comunale (o previo assenso dell’Ente
proprietario o gestore);
- è consentito l’uso di cavalletti appoggiati sul suolo delle aree pedonali,
a condizione che non ostruiscano il normale transito e che non
costituiscano pericolo per i passanti;
- dimensione massima:
• per gli striscioni: m. 1,00 x 10,00;
• per i cartelli:
o m 1,00 x 1,40 se complanari a edifici o recinzioni;
o m 1 x 0,70 se a bandiera;
- n° massimo per campagna: n° 5 striscioni e n° 30 cartelli, con
stampigliatura della numerazione progressiva (numero frazionario) sul
retro o al margine di ogni elemento;
Nelle aree private , previo consenso delle proprietà interessate, sono ammessi, alle
medesime condizioni di cui sopra, cartelli e striscioni temporanei, con presenza
temporanea di un solo striscione per ogni immobile.
La installazione temporanea di impianti pubblicitari di altra natura (palloni ancorati,
proiezioni luminose, posa di strutture, oggetti ecc.) è ammessa solo nell’ambito di
manifestazioni presidiate dagli operatori interessati, di durata massima di giorni 7,
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previa concessione del suolo, se pubblico, ed è subordinato a semplice comunicazione
preventiva.
Per tutte le istallazioni temporanee di cui sopra, il cui impatto paesaggistico è da
considerarsi nullo, data la temporaneità e le delimitazioni di zona e dimensione, è
sufficiente la comunicazione al Comune, tramite la Concessionaria della Pubblicità.
Art . 6/bis
MEZZI PUBBLICITARI SU AUTOVEICOLI E RIMORCHI
E’ vietato effettuare pubblicità attraverso mezzi pubblicitari installati su autoveicoli (art.54
codice della strada) e rimorchi (art. 56 codice della strada) posti in stazionamento privi di
conducente, in luoghi pubblici o aperti al pubblico di tutto il territorio comunale.
Lo stazionamento degli autoveicoli e dei rimorchi provvisti di mezzi pubblicitari è
consentito sulle aree private visibili da aree pubbliche previa autorizzazione da rilasciarsi
su domanda dell’interessato e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e ai precedenti commi
dell’art.6 del presente regolamento.
In caso di accertata violazione si applicano le sanzioni previste dall’art.24 del d.lgs 507/93,
che prevede la sanzione pecuniaria e, ove il caso lo richieda, la rimozione dei mezzi
pubblicitari abusivi, anche d’ufficio a spese del responsabile. Si veda l’art. 14 del presente
regolamento.
Art . 6/ter
DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI E VOLANTINI
E’ ammessa la distribuzione di volantini e manifestini direttamente a mano dei
destinatari; è vietato il lancio, l’abbandono, la posa di volantini e manifestini sui
parabrezza delle auto.
Art. 7
TIPOLOGIA, SUPERFICIE TOTALE E COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO DEGLI
IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE AD AFFISSIONI
Gli impianti pubblici destinati ad affissioni sono distinti nelle seguenti tipologie e
quantità globali:
TIPO
A
Stendardi bifacciali cm. 140 x 100
N.
19
N.
FOGLI
70x100
76
MQ
53,2
7
B
Stendardi monofacciali cm. 140 x 200
4
16
C
Stendardi bifacciali cm. 140 x 200
13
52
D
Tabelle o cornici murali
cm. 200 x 140
56
224
cm. 100 x 210
12
36
cm. 100 x 140
4
8
cm.100 x 70
38
38
Totale tabelle
110
304
TOTALE GENERALE
146
448
313,6
2 – La superficie totale si ripartisce in ragione della natura delle affissioni secondo le
disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 8
AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE
Alla affissione dei manifesti, indicati nell’articolo 21 del decreto è riservata la superficie
totale di mq. 53,2 corrispondenti alla tipologia A di cui al precedente articolo.
Art. 9
AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE E AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA
Alla affissione dei manifesti indicati nell’art. 20 del decreto, ad eccezione di quelli
contenenti annunci mortuari, è riservata la superficie di mq. 15 all’interno delle
tipologie B-C-D dell’art. 7.
Alla affissione dei manifesti contenenti annunci mortuari è riservata la superficie di mq.
25 all’interno delle tipologie B-C-D dell’art.7.
La localizzazione in via esclusiva degli spazi per le precedenti categorie è determinata
con delibera della Giunta Comunale.
Art. 10
AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE
Alle affissioni di natura commerciale, definite come quelle che non rientrano nelle
ipotesi indicate nei precedenti articoli 8 e 9, è riservata la superficie residuale delle
tipologie B-C-D dell’art.7.
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Art. 11
AFFISSIONI DIRETTE
Il 10% degli spazi destinati alle affissioni di carattere istituzionale e sociale (cioè 10%
di mq 68,2) è destinato all’affissione gratuita e diretta da parte dei soggetti di cui
all’art. 20 bis del Decreto.
Art. 12
MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Si qualificano urgenti le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere o entro i due giorni successivi.
Nell’ipotesi in cui il periodo di affissioni richiesto si sovrapponga a quello di affissioni
non urgenti richieste prima, ma decorrenti da un giorno successivo, la richiesta di
affissione urgente deve essere rifiutata o il relativo periodo deve essere decurtato del
tempo utile per garantire che le normali affissioni inizino nel termine previsto.
La maggiorazione prevista dal paragrafo 9 dell’art. 22 del Decreto è ripartito con
l’eventuale concessionario in base all’aggio di cui all’art. 26.
Il registro cronologico di cui all’art. 23 punto 10 del Decreto deve contenere la data di
ricevimento della richiesta, gli estremi di identificazione del soggetto che richiede
l’affissione, il numero e le dimensioni dei manifesti da affiggere, gli impianti su cui
l’affissione deve effettuarsi, il periodo richiesto, la misura del diritto pagato. Il registro
prima di essere posto in uso deve essere vidimato e bollato dal funzionario comunale
responsabile.
Art. 13
GESTIONE DEL SERVIZIO
Il Comune può affidare in concessione il servizio ai soggetti iscritti nell’albo previsto
dall’art. 32.
Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione
del servizio ai sensi dell’art. 25 comma 3 del Decreto.
Il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo
conseguita, e con esclusione di ogni altro corrispettivo.
Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberato dal Comune e stabilito per
legge nel corso della concessione, l’aggio dovrà essere ragguagliato in misura
proporzionale al maggiore o minore ammontare della riscossione, ai sensi dell’art. 25
comma 5 del Decreto.
Art. 14
SANZIONI
Per le violazioni delle norme regolamentari si applicano sanzioni amministrative da €
206,00 a € 1.549,00, così come previsto dall’art. 24 del Decreto.
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