REGOLAMENTO - Comune di Sesto Calende
Transcript
REGOLAMENTO - Comune di Sesto Calende
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con DCC n. 71/25.10.1994 Modificato con DCC n. 49/04.08.2003 (art. 6) Modificato con DCC n. 18/28.02.2005 (art.6 E, ora 6/bis: PUBBLICITA’ SU RIMORCHI) Modificato con DCC n. 46/29.11.2011 (adeguamento al Piano di Governo del Territorio approvato con DCC 32/12.08.2005) 1 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.3 del Decreto Legislativo n. 507/1993, e successive modificazioni, in proseguo indicato con “decreto”: a. Disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità, stabilendo limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie; b. Determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, e fissa i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti; c. Stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette. Considerato che le modifiche apportate al presente regolamento consistono nell’adeguamento al nuovo strumento urbanistico, approvato con DCC n. 32 del 12.08.2011, esso entrerà in vigore contestualmente all’efficacia del PGT. Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE Ai sensi dell’art. 2 del Decreto questo Comune, con popolazione residente di n.10.347 abitanti al 31-12-2005, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 1.05 al 31.07 e dal 1 al 30.09, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 35 per cento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell’art.3 del Decreto. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie: a. Per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi; b. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall’impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti; c. Per la pubblicità varia di cui all’art. 15 del Decreto; d. Per le pubbliche affissioni a carattere commerciale. Art. 3 LIMITAZIONI E DIVIETI E’ fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9.00. E’ altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici. E’ vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. 2 La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. Art. 4 DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE STRADALI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI PER LA COMUNICAZIONE COMUNALE La installazione su aree stradali comunali degli “impianti pubblicitari di servizio“, fissi, come definiti dall’art. 47 del DPR 495/92 (manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale –fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili- recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta), destinati a: - comunicazione istituzionale del Comune e pubblicizzazione di iniziative culturali, sportive, sociali e ricreative patrocinate dal Comune; - comunicazione pubblicitaria; aventi o meno altre funzioni di arredo urbano (quali planimetrie urbane, pensiline, bacheche a messaggio fisso oppure variabile, orologi, barometri e termometri, portabiciclette, cestini) è riservata al Comune, che può affidarla in concessione a soggetti privati, previa idonea procedura di gara. Le installazioni sono subordinate ad un progetto generale che ne disciplina le tipologie, le quantità e le localizzazioni, la cui approvazione compete alla Giunta Comunale, sentita la Commissione Paesaggio. Art. 4 bis PRE-INSEGNE In conformità all’art. 47 del DPR 495/92 (codice della strada) si definisce pre-insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce , supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. La installazione di pre-insegne singole o multiple per attività turistiche e produttive fa parte della segnaletica pubblica ed è riservata al Comune, che può affidarla in concessione a soggetti privati, previa idonea procedura di gara. Ai fini paesaggistici si ritengono irrilevanti. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 e superiore di m. 1,50 x 0,30; l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno è ammesso per un numero massimo di sei pre-insegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione. Art. 5 3 MODALITA’ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI Chiunque intenda installare su area privata o su suolo di altri enti pubblici nel territorio comunale, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere: a. L’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b. L’ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l’impianto; c. La descrizione dell’impianto corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; d. La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell’esame della domanda. L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 07/08/1990 n.241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo, secondo i criteri di cui al seguente art.6. Art. 6 TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI In conformità all’art. 47 del DPR 495/92 (regolamento codice della strada), i mezzi pubblicitari sono così classificati: A – INSEGNE DI ESERCIZIO (scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta). Ai fini paesaggistici sono soggette alla opportuna autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Sono ammesse in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle sole limitazioni del codice della strada (artt. 49-50 del DPR 495/92: devono avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare per l’uso dei colori rosso e verde, ecc.), con i seguenti limiti dimensionali e tipologici, oltre quelli di cui all’art. 48 del DPR 495/92 (superficie massima complanare di m2 20 per facciate sino a m2 100 incrementabile del 10% della superficie di facciata eccedente i m2 100, fino al limite di m2 50): - Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF), nei Nuclei Rurali e nelle Aree di Valore ambientale, paesaggistiche ed ecologiche del PGT devono rispettare quanto previsto nell’art. 39 comma 4 della normativa del piano delle regole del PGT;; - nelle altre zone, superficie max m.1,00 x 1,40 per una ditta o 1,40 x 2,00 per più ditte con palo (o coppia di pali) di altezza max rispettivamente m. 3,50 e 4,50 (compresa altezza dell’insegna); - nelle aree a standard dei Piani Attuativi, in favore dei soli immobili rimasti ai lottizzanti ed aventi causa, sono ammessi impianti 4 complessi per ospitare l’insieme delle insegne delle aziende ivi ospitate, con un ingombro massimo di larghezza m 2,00 ed altezza m 5,00 (totem); 2. compatibilità dimensionale e formale con le caratteristiche degli edifici (colori, elementi architettonici quali fasce marcapiano, cornici, zoccolature, intonaci caratteristici, elementi decorativi ecc.); 3. possibilità di inserire elementi luminosi purché non intermittenti e compatibilità con la normativa contro l’inquinamento luminoso; 4. unitarietà con altri elementi pubblicitari siti sullo stesso immobile o nelle aree attigue, che siano paesaggisticamente compatibili. Le targhe professionali e le bacheche commerciali poste agli ingressi degli immobili, di dimensioni non superiori a mq. 0,5 e prive di elementi luminosi si ritengono irrilevanti ai fini paesaggistici. B – SORGENTI LUMINOSE (intese come mezzi pubblicitari: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali). Ai fini paesaggistici si ritengono irrilevanti.Sono ammesse in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle sole limitazioni del codice della strada e della normativa contro l’inquinamento luminoso (non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento e devono verificare anche le norme di cui alla L.R. 17/2000 e s.m.i). C – CARTELLI (manufatti bidimensionale supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..). Ai fini paesaggistici sono soggetti alla opportuna autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Nel rispetto delle specifiche limitazioni del codice della strada (art. 50 DPR 495/92: devono avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare per l’uso del colore rosso, ecc.), sono ammesse solo in alcune parti del territorio comunale con i seguenti limiti localizzativi, dimensionali e tipologici: C.1 - Cartelloni e impianti pubblicitari in aree private sono vietati nelle zone classificate dal PGT come: - Nuclei di Antica Formazione (NAF), Nuclei Rurali, Aree di Valore ambientale, paesaggistiche ed ecologiche; - Aree agricole e boscate, individuate anche come Aree di Valore; - Aree per attrezzature pubbliche; ad esclusione degli impianti di pertinenza di attività già esistenti, all’interno dell’area ad esse asservita. Ove ammessi devono rispettare i seguenti limiti dimensionali e tipologici: 1. ml 3,00 in qualunque direzione; superficie massima m2 6,00 se installati fuori dai centri abitati; 2. compatibilità di collocazione, ingombro, disegno, colori con l’inserimento ambientale tenendo conto dei coni ottici di visione da parte degli utenti delle aree attigue aperte alla pubblica circolazione; 3. esclusione di elementi luminosi. 5 C.2 - Cartelloni pubblicitari stradali Non sono ammessi nelle aree stradali contigue alle zone sopra indicate (vedi punto C.1). Ove ammessi, e previo assenso dell’ente proprietario della strada, devono rispettare i seguenti limiti dimensionali: 1. ml 3,00 in ogni direzione; superficie massima m2 6,00 se installati fuori dai centri abitati; 2. compatibilità di collocazione, ingombro, disegno e colori con l’inserimento ambientale, tenendo conto dei coni ottici e della percezione visiva da parte degli utenti della strada e delle aree urbane attigue; 3. esclusione di elementi luminosi. D - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (striscioni, locandine, stendardi, cartelli temporanei, palloni o altre strutture e oggetti, proiezioni, segni orizzontali reclamistici, altri impianti di pubblicità o propaganda diversi dai precedenti) a carattere temporaneo La installazione di striscioni e cartelli temporanei, posti sopra le aree stradali pubbliche, è ammessa solo per pubblicizzare iniziative di carattere pubblico o di interesse sociale, che abbiano luogo nel territorio comunale, alle seguenti condizioni, oltre quelle di cui all’art. 49 del DPR 495/92,: - durata massima di esposizione fino alla data di conclusione della manifestazione pubblicizzata, con stampigliatura evidente della data di scadenza sul retro o al margine di ogni elemento e con obbligo di rimozione entro i 2 giorni successivi; - è vietata l’interferenza con alberature, segnaletica pubblica, impianti tecnologici (elettrici, telefonici, ecc.): sono ammessi sulle transenne para-pedonali e di protezione di dislivelli, sulle recinzioni, sui pali di illuminazione di proprietà comunale (o previo assenso dell’Ente proprietario o gestore); - è consentito l’uso di cavalletti appoggiati sul suolo delle aree pedonali, a condizione che non ostruiscano il normale transito e che non costituiscano pericolo per i passanti; - dimensione massima: • per gli striscioni: m. 1,00 x 10,00; • per i cartelli: o m 1,00 x 1,40 se complanari a edifici o recinzioni; o m 1 x 0,70 se a bandiera; - n° massimo per campagna: n° 5 striscioni e n° 30 cartelli, con stampigliatura della numerazione progressiva (numero frazionario) sul retro o al margine di ogni elemento; Nelle aree private , previo consenso delle proprietà interessate, sono ammessi, alle medesime condizioni di cui sopra, cartelli e striscioni temporanei, con presenza temporanea di un solo striscione per ogni immobile. La installazione temporanea di impianti pubblicitari di altra natura (palloni ancorati, proiezioni luminose, posa di strutture, oggetti ecc.) è ammessa solo nell’ambito di manifestazioni presidiate dagli operatori interessati, di durata massima di giorni 7, 6 previa concessione del suolo, se pubblico, ed è subordinato a semplice comunicazione preventiva. Per tutte le istallazioni temporanee di cui sopra, il cui impatto paesaggistico è da considerarsi nullo, data la temporaneità e le delimitazioni di zona e dimensione, è sufficiente la comunicazione al Comune, tramite la Concessionaria della Pubblicità. Art . 6/bis MEZZI PUBBLICITARI SU AUTOVEICOLI E RIMORCHI E’ vietato effettuare pubblicità attraverso mezzi pubblicitari installati su autoveicoli (art.54 codice della strada) e rimorchi (art. 56 codice della strada) posti in stazionamento privi di conducente, in luoghi pubblici o aperti al pubblico di tutto il territorio comunale. Lo stazionamento degli autoveicoli e dei rimorchi provvisti di mezzi pubblicitari è consentito sulle aree private visibili da aree pubbliche previa autorizzazione da rilasciarsi su domanda dell’interessato e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e ai precedenti commi dell’art.6 del presente regolamento. In caso di accertata violazione si applicano le sanzioni previste dall’art.24 del d.lgs 507/93, che prevede la sanzione pecuniaria e, ove il caso lo richieda, la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, anche d’ufficio a spese del responsabile. Si veda l’art. 14 del presente regolamento. Art . 6/ter DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI E VOLANTINI E’ ammessa la distribuzione di volantini e manifestini direttamente a mano dei destinatari; è vietato il lancio, l’abbandono, la posa di volantini e manifestini sui parabrezza delle auto. Art. 7 TIPOLOGIA, SUPERFICIE TOTALE E COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE AD AFFISSIONI Gli impianti pubblici destinati ad affissioni sono distinti nelle seguenti tipologie e quantità globali: TIPO A Stendardi bifacciali cm. 140 x 100 N. 19 N. FOGLI 70x100 76 MQ 53,2 7 B Stendardi monofacciali cm. 140 x 200 4 16 C Stendardi bifacciali cm. 140 x 200 13 52 D Tabelle o cornici murali cm. 200 x 140 56 224 cm. 100 x 210 12 36 cm. 100 x 140 4 8 cm.100 x 70 38 38 Totale tabelle 110 304 TOTALE GENERALE 146 448 313,6 2 – La superficie totale si ripartisce in ragione della natura delle affissioni secondo le disposizioni degli articoli seguenti. Art. 8 AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE Alla affissione dei manifesti, indicati nell’articolo 21 del decreto è riservata la superficie totale di mq. 53,2 corrispondenti alla tipologia A di cui al precedente articolo. Art. 9 AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE E AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA Alla affissione dei manifesti indicati nell’art. 20 del decreto, ad eccezione di quelli contenenti annunci mortuari, è riservata la superficie di mq. 15 all’interno delle tipologie B-C-D dell’art. 7. Alla affissione dei manifesti contenenti annunci mortuari è riservata la superficie di mq. 25 all’interno delle tipologie B-C-D dell’art.7. La localizzazione in via esclusiva degli spazi per le precedenti categorie è determinata con delibera della Giunta Comunale. Art. 10 AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE Alle affissioni di natura commerciale, definite come quelle che non rientrano nelle ipotesi indicate nei precedenti articoli 8 e 9, è riservata la superficie residuale delle tipologie B-C-D dell’art.7. 8 Art. 11 AFFISSIONI DIRETTE Il 10% degli spazi destinati alle affissioni di carattere istituzionale e sociale (cioè 10% di mq 68,2) è destinato all’affissione gratuita e diretta da parte dei soggetti di cui all’art. 20 bis del Decreto. Art. 12 MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI Si qualificano urgenti le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi. Nell’ipotesi in cui il periodo di affissioni richiesto si sovrapponga a quello di affissioni non urgenti richieste prima, ma decorrenti da un giorno successivo, la richiesta di affissione urgente deve essere rifiutata o il relativo periodo deve essere decurtato del tempo utile per garantire che le normali affissioni inizino nel termine previsto. La maggiorazione prevista dal paragrafo 9 dell’art. 22 del Decreto è ripartito con l’eventuale concessionario in base all’aggio di cui all’art. 26. Il registro cronologico di cui all’art. 23 punto 10 del Decreto deve contenere la data di ricevimento della richiesta, gli estremi di identificazione del soggetto che richiede l’affissione, il numero e le dimensioni dei manifesti da affiggere, gli impianti su cui l’affissione deve effettuarsi, il periodo richiesto, la misura del diritto pagato. Il registro prima di essere posto in uso deve essere vidimato e bollato dal funzionario comunale responsabile. Art. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO Il Comune può affidare in concessione il servizio ai soggetti iscritti nell’albo previsto dall’art. 32. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio ai sensi dell’art. 25 comma 3 del Decreto. Il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, e con esclusione di ogni altro corrispettivo. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberato dal Comune e stabilito per legge nel corso della concessione, l’aggio dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare della riscossione, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del Decreto. Art. 14 SANZIONI Per le violazioni delle norme regolamentari si applicano sanzioni amministrative da € 206,00 a € 1.549,00, così come previsto dall’art. 24 del Decreto. 9 10