Informativa Commercio Elettronico
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Informativa Commercio Elettronico
COMUNE DI CORIANO PROVINCIA DI RIMINI AREA GOVERNO DEL TERRITORIO S.U.A.P. - S.U.E. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA Sede: Piazza Mazzini n. 15 – 47853 CORIANO (RIMINI) P.I. 00616520409 Ufficio SUAP – SUE – Tel. 0541/659815 - 829 - Centralino 0541/659811 http:www.comune.coriano.rn.it – e-mail – pec: [email protected] COMMERCIO ELETTRONICO Comune: Coriano Ufficio: Ufficio Suap Sue – Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizie Referente: Dott. Michele Fanelli Descrizione: Il commercio elettronico consiste nell'attività di commercio (dettaglio o ingrosso) di prodotti alimentari o non alimentari svolta nei confronti del consumatore finale mediante l'utilizzo di un sito Web rientrando nelle attività disciplinate dall'art. 18 del D.lgs. 114/1998 come modificato dall'art. 68 del D.lgs. 59/2010. Tuttavia il commercio elettronico comprende un'ampia gamma di servizi forniti in linea (cd. servizi della società dell'informazione) che vanno dallo scambio di dati d informazioni commerciali alla negoziazione e conclusione di contratti, oltre che al pagamento dei prodotti e dei servizi acquistati e che nel caso di vendita di beni immateriali, includono la distribuzione e la consegna di beni. Elemento comune a questa vasta gamma di attività è lo strumento utilizzato: la rete telematica. L'operatore che intende svolgere l'attività di commercio elettronico all'ingrosso e al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito web destinando aree del sito distinte. Secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni COM(97) 157 “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”, il commercio elettronico – o e-commerce – consiste nello svolgimento, per via elettronica, di attività commerciali e di transazioni e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni. Il commercio elettronico può assumere a seconda del tipo di soggetti coinvolti (cliente finale, agente, oppure fornitore) tre forme fondamentali: 1) Business-to-Business: commercio elettronico tra aziende, in cui i soggetti coinvolti non sono consumatori finali. 2) Business-to-Consumer: commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente all’utente finale. 3) Intra-Business: commercio elettronico intra-aziendale, che coinvolge un’azienda con sedi dislocate sul territorio o un insieme di aziende appartenenti allo stesso gruppo. A seconda delle modalità di vendita, l’e-commerce può essere inoltre distinto in: 1) commercio elettronico diretto, in cui la vendita dei beni avviene in via telematica mentre la consegna del prodotto avviene secondo le modalità tradizionali. 2) commercio elettronico indiretto, in cui anche la consegna del bene o del servizio avviene per via telematica (es: vendita di un programma software con consegna telematica sull’hard disk del computer del cliente). L’esercizio dell’attività di e-commerce è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/98. Per tale attività tuttavia, considerato che si svolge su rete telematica, non valgono i limiti di superficie massima. 1 Commercianti e commercio elettronico I requisiti necessari per esercitare un’attività commerciale via internet sono gli stessi richiesti per esercitare l’attività nelle forme tradizionali. Artigiani e commercio elettronico La vendita dei propri prodotti da parte dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane deve aver luogo “nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti”; pertanto la circostanza che la vendita si conclude presso i locali di produzione dell’impresa deve essere opportunamente evidenziata all’interno del sito internet. Agricoltori e commercio elettronico L’esercizio della vendita diretta dei propri prodotti da parte degli agricoltori (una volta ottenuta l’autorizzazione comunale di cui alla L. 59/63) non è soggetto al D.Lgs. 114/98. Piccole e medie imprese industriali e commercio elettronico Qualora l’industriale venda online i prodotti fabbricati, questi possono essere acquistati dai consumatori anche direttamente solo se il locale in cui avviene la vendita si trova nello stabilimento di produzione od in locali ad esso adiacenti. Il Ministero dell’industria, con la circolare del 18 gennaio 1999, n. 3459/C (in Disciplina del commercio, 1991, n. 1, p. 160 ss.), ha infatti chiarito che l’attività di vendita da parte degli industriali fuoriesce dall’ambito applicativo del D.Lgs. 114/98 solo se svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga prevista per gli artigiani. Qualora la vendita sia esercitata in altri locali, l’industriale riveste anche la “qualifica” di commerciante, con la sottoposizione al relativo regime (Minindustria, Circ. del 28 maggio 1999, n. 3467/C, in Disciplina del commercio, 1999, n. 2, p. 587 ss.). Cosa fare: Per aprire un'attività di commercio elettronico è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), Mod. Com. 6 Bis L’art. 18 D.Lgs. 114/98, c. 1, dispone che: “la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società”. La comunicazione deve indicare il sito web di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente l’attività di vendita sul territorio italiano e riportare tutte le informazioni relative al deposito merci utilizzato ed ogni altra indicazione utile all’individuazione del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati. L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 18 non si applica nel caso in cui l’attività di commercio telematico abbia ad oggetto beni che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 114/98. A titolo esemplificativo risulta esclusa dal D.Lgs. 114/98 la vendita di carburanti e di prodotti del Monopolio di Stato, la vendita delle proprie opere d’arte o d’ingegno a carattere creativo, le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. Documenti da presentare 1) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) secondo l'apposita modulistica; 2) Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, ed in caso di cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 3) In caso di società, atto sostitutivo di notorietà concernente l'assetto societario; Presentazione dell’istanza: Compilata la modulistica, la stessa deve essere presentata unitamente alla documentazione correlata tramite posta certificata all’indirizzo Pec istituzionale: [email protected], in alternativa presso l’Ufficio Protocollo in formato cartaceo. 2 Modulistica: La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Coriano alla Sezione: Area Governo del Territorio – Ufficio Suap - Sue – Modulistica – Attività Economiche – Commercio Elettronico Modulistica correlata: - Mod. A1 - Notifica igienico sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27/12/2011 e della Determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 – Mod. A1 – (trattasi di modello da compilarsi nel caso di esercizio dell’attività riferita al settore alimentare) disponibile sul sito istituzionale del Comune di Coriano alla Sezione: Area Governo del Territorio – Ufficio Suap - Sue – Modulistica – Servizio Sanitario Regionale – Mod. A1 Notifica Igienico Sanitaria Registrazione Generale per Dipartimento di Sanità Pubblica. Riferimenti: D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997. Circ. Min. Industria n. 3847/C dell’1/06/2000 - Chiarimenti in merito al D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114, concernente la disciplina del commercio elettronico. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000. Taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»). Direttiva 2011/62/CE. Recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003. Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. D.Lgs. n. 273 del 1° agosto 2003. Attuazione della Direttiva 2002/38/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. D.Lgs. 6-9-2005 n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio del 17 ottobre 2005. Disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto D.Lgs. 24-4-2006 n. 219. Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O. D.L. 31-5-2010 n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 4.bis Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122. Art. 49 comma 4 bis.dal 31/07/2010. D.Lgs. 19-2-2014 n. 17. Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2014, n. 55. Note: Commercio Elettronico di Farmaci Il 22 marzo 2014 entra in vigore il D.lgs. 17 del 19/02/2014 di attuazione della Direttiva Europea 2011/62 sui medicinali ad uso umano. Tale decreto interviene anche nella regolamentazione della vendita e dell’acquisto on line dei farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione medica. 3 Tale attività è consentita solo ed esclusivamente ai soggetti già autorizzati alla vendita di farmaci (farmacie e parafarmacie). Rimane vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n 317, e successive modificazioni, e consentita alle condizioni specificate dalla legge. Dove rivolgersi: Ufficio Suap - Sue Piazza Mazzini, 15 - piano secondo tel. 0541/659815 E-mail: [email protected] Orari: lunedì dalle 08:30 alle 12:00 Mercoledì su appuntamento dalle 10:00 alle 13:00 Martedì – Giovedì e Venerdì (Ufficio chiuso al pubblico) Ufficio Urp – Protocollo Piazza Mazzini, 14 - piano terra tel. 0541/659812 Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 – il giovedì dalle 08:30 alle 17:00 4