federazione regionale degli ordini degli ingegneri d`abruzzo

Transcript

federazione regionale degli ordini degli ingegneri d`abruzzo
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________________________________________
L’Aquila, 14 marzo 2012
Prot. n. 11 / FR / AQ
Al
Commissario delegato per la Ricostruzione
Dr. Gianni Chiodi
67100 L’AQUILA
Al
Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione
Arch. Gaetano Fontana
67100 L’AQUILA
Alla ReLUIS
c/o Scuola G. di F.
67100 L’AQUILA
Al
c/o
Cineas
Scuola G. di F.
67100 L’AQUILA
Agli Ordini degli Ingegneri della Regione Abruzzo
LORO SEDI
La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo
visto lo schema di convenzione allegato al protocollo d’intesa stipulato tra il
Dipartimento di Protezione Civile, la Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri d’Abruzzo, gli Ordini degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, di Chieti,
di Pescara e di Teramo, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti
d’Abruzzo, gli Ordini degli Architetti della Provincia dell’Aquila, di Chieti, di Pescara
e di Teramo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli
Architetti,
tenuto conto che le attività progettuali per gli interventi sugli edifici classificati “E –
edificio INAGIBILE” sono molto più complesse di quelle necessarie per il ripristino
dell’agibilità sismica degli immobili classificati “B – Edificio TEMPORANEAMENTE
INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento” e “C
– Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE“ e già disciplinate per la maggior parte delle
prestazioni richieste nello schema di convezione su richiamato
ritenendo di dover normalizzare ed uniformare i compensi per le prestazioni ad oggi
non previste
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – Via Saragat n. 32, località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.65959 – Fax 0862.411826 – email: [email protected]
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________________________________________
preso atto delle posizioni espresse dalla Struttura commissariale nel corso delle
riunioni tenutesi nel merito, con esplicito riferimento alle prestazioni relative alla
verifica del livello di sicurezza sismica degli edifici,
ritiene di integrare e modificare lo schema di convenzione allegato al protocollo di
intesa per tener conto anche delle prestazioni richieste dalle vigenti disposizioni
normative sempre con esplicito riferimento alla prestazione professionale su
richiamata.
In via preliminare si richiamano i principi generali contenuti nel Codice Civile all’art.
2233: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’Ordine
professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”
Nello specifico si continua ad evidenziare che la prestazione relativa alla verifica del
livello di sicurezza sismica degli edifici rappresenta un’attività distinta da ogni altra
prestazione professionale e necessaria per l’eventuale adeguamento o miglioramento
della struttura esistente. La verifica, oltre che essere imposta dai dispositivi normativi
vigenti, è assolutamente indispensabile per stabilire il livello di corrispondenza alle
vigenti norme della singola struttura in esame e, di conseguenza, per individuare quali
possano essere gli interventi per migliorare le prestazioni dell’edificio sotto l’azione
sismica.
Restando nell’ambito degli interventi per il ripristino dell’agibilità degli edifici colpiti dal
sisma del 06 aprile 2009, si rammenta che eventuali progetti di intervento sulle strutture
portanti sono condizionati ed ammissibili solo se l’edificio in esame presenta un livello
di sicurezza sismica inferiore al 60%. Condizione, questa, valutabile solo con un
calcolo della struttura allo stato di fatto, non tenendo conto del danno subito. A valle
della verifica della vulnerabilità sismica la struttura in questione può o meno essere
oggetto di interventi di miglioramento sismico per raggiungere i livelli minimi imposti.
La tariffa professionale vigente è antecedente all’emanazione delle norme relative alla
realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, a quali viene
comunque riconosciuto il carattere di priorità. Le norme relative alle prestazioni
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – Via Saragat n. 32, località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.65959 – Fax 0862.411826 – email: [email protected]
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________________________________________
professionali introdotte tengono conto e disciplinano anche i compensi spettanti per le
attività richieste.
Anche nel caso in cui è necessario procedere ad un intervento sulle strutture, per
rispondere alle O.P.C.M. emanate, la prestazione non può ritenersi remunerata con la
tariffa professionale di cui alla Legge 143/49 (o al D.M. 04 aprile 2001 per opere
pubbliche). Tali norme, in quanto antecedenti, non disciplinano circa i compensi
spettanti per tale prestazione. Si continua ad evidenziare che, anche quando si volesse
perdurare su tali posizioni, il compenso commisurato sulle opere strutturali di progetto
non può ricomprendere le verifiche da effettuarsi a monte in quanto in caso di nuova
costruzione nessuna verifica strutturale può essere effettuata e il compenso continua
ad essere commisurato all’importo delle opere da realizzarsi.
Nel caso specifico, relativo al ripristino dell’agibilità sismica degli edifici gravemente
danneggiati dal sisma, si rileva che prima di procedere nella progettazione per
l’intervento sull’esistente è necessario valutare quale sia il valore della PGA relativo allo
stato di fatto. Le calcolazioni sono indispensabili per individuare gli interventi strutturali
da prevedersi nel progetto di miglioramento sismico; in linea di massima può essere
non necessario procedere al miglioramento sismico della struttura esistente in quanto il
valore calcolato della PGA può risultare superiore a 0,60. Tale prestazione
professionale è autonoma rispetto all’eventuale progetto di miglioramento sismico.
Il compenso per la verifica della vulnerabilità sismica va valutato e computato
indipendentemente dal compenso spettante per la redazione del progetto di
miglioramento sismico. Per valutare il compenso spettante per la redazione del
progetto di miglioramento sismico si considera l’importo dei lavori strutturali
effettivamente previsti per il raggiungimento della valore atteso di PGA. L’onorario è
dato dall’importo dei lavori strutturali effettivamente progettato, moltiplicato per la
percentuale di tabella A (allegata alla Legge 143/49 o al D.M. 04 aprile 2001 a secondo
che si tratti di committenza provato o pubblica) e per le prestazioni parziali
effettivamente rese e desunte dalla corrispondente tabella B.
Per il compenso relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio, in
mancanza di riferimenti contenuti in norme di rango più elevato, è da riferirsi
all’O.P.C.M. 3362/2004 che per le verifiche tecniche prevede i seguenti costi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – Via Saragat n. 32, località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.65959 – Fax 0862.411826 – email: [email protected]
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________________________________________
convenzionali di verifica per edifici:
• per edifici con volume fino a 10.000 m3 al prodotto del volume dell'edificio per
un costo unitario di 2,50 €/m3, con un minimo di 3.000,00 €/edificio;
• per edifici con volume superiore a 10.000 m3 e fino a 30.000 m3 alla somma del
costo previsto per un edificio di 10.000 m3 e del prodotto fra il volume
dell'edificio eccedente 10.000 m3 ed un costo unitario di 1,80 €/m3;
• per edifici con volume superiore a 30.000 m3 e fino a 60.000 m3 alla somma del
costo previsto per un edificio di 30.000 m3 e del prodotto fra il volume
dell'edificio eccedente 30.000 m3 ed un costo unitario di 1,20 €/m3;
• per edifici con volume superiore a 60.000 m3 e fino a 100.000 m3 alla somma
del costo previsto per un edificio di 60.000 m3 e del prodotto fra il volume
dell'edificio eccedente 60.000 m3 ed un costo unitario di 0,60 €/m3;
• per edifici con volume superiore a 100.000 m3 alla somma del costo previsto
per un edificio di 100.000 m3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente
100.000 m3 ed un costo unitario di 0,30 €/m3.
L’O.P.C.M. 3362/2004, all’art. 3, stabilisce che “Le risorse da destinare a ciascun
intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente
ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più
approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica
diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 20%. Ciascuna
regione può disporre altresì la concessione del contributo anche in percentuale
superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2, qualora sussistano
condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire
il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio
bilancio.” Tale disposizione normativa è da ritenersi applicabile in toto viste le
successive disposizioni normative in materia e stanti i contenuti del Decreto Legge n.
39 del 28 aprile 2009 e della successiva Legge di conversione.
I costi convenzionali di verifica per edifici esposti nell’O.P.C.M. 3362/2004 tengono
conto anche delle verifiche da effettuarsi per la caratterizzazione dei materiali e dei
terreni.
Il Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi della Regione Abruzzo ha pubblicato in
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – Via Saragat n. 32, località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.65959 – Fax 0862.411826 – email: [email protected]
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________________________________________
data 07 settembre 2006 l’avviso pubblico per la “Individuazione di tecnici per
l’affidamento di incarichi professionali finalizzati all’esecuzione di verifiche tecniche dei
livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali ai sensi della
O.P.C.M. 08.07.2004 n. 3362 e ss.mm.ii.” con importi relativi ai singoli incarichi valutati
in piena applicazione dell’O.P.C.M. 3362/2004. Anche in tale caso gli onorari sono
comprensivi delle eventuali spese per l’esecuzione delle indagini.
Per tener conto che le indagini sono compensate a parte, secondo quanto disciplinato
dalla Circolare del Vice Commissario Dott. Bernardo De Bernardinis del 05 gennaio
2010, si prevede una riduzione degli costi previsti nell’O.P.C.M. 3362/2004. Va
precisato che ove venga impegnato il massimo importo messo a disposizione per le
indagini strutturali al fine di raggiungere un livello più accurato di conoscenza si
riducono le azioni sull’edificio con conseguenti minori costi per gli interventi. Tale
circostanza deve portare a considerare che una spesa iniziale maggiore, ma comunque
contenuta, porta ad economie finali di progetto di ben maggiore portata.
Per individuare la giusta riduzione dei costi stabiliti dall’O.P.C.M. vanno comunque fatte
le seguenti considerazioni:
ƒ le indagini sono a costo fisso e non possono essere oggetto di trattative proprie
del libero mercato;
ƒ il piano di indagini è comunque onere del professionista incaricato della verifica
del livello di sicurezza sismica e rimane responsabilità dello stesso;
ƒ i risultati delle indagini vanno elaborati per arrivare ad una individuazione finale
dei parametri caratterizzanti i materiali con relazioni a cura e responsabilità del
professionista incaricato della verifica del livello di sicurezza sismica;
ƒ gli onorari professionali per la verifica del livello di sicurezza sismica sono oggetto
di una riduzione del 30% in applicazione del Protocollo del 21 luglio 2009 tra il
Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali della Regione
Abruzzo;
ƒ l’O.P.C.M. n. 3362/2004 prevede una maggiorazione fino al 20% dei costi per
l’esecuzione di indagini più approfondite;
ƒ l’O.P.C.M. n. 3362/2004 prevede la possibilità di incremento anche in percentuale
superiore qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – Via Saragat n. 32, località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.65959 – Fax 0862.411826 – email: [email protected]
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________________________________________
Alla luce di tutto quanto su esposto, per la verifica del livello di sicurezza sismica si
ritiene di dover applicare il seguente criterio tariffario desunto in analogia di quanto
previsto dall’O.P.C.M. 3362/2004:
• per edifici con volume fino a 10.000 m3 il compenso sarà pari al prodotto del
volume dell'edificio per un costo unitario di 2,00 €/m3, con un minimo di 2.000,00
€/edificio;
• per edifici con volume superiore a 10.000 m3 e fino a 30.000 m3 il compenso sarà
pari alla somma di quello relativo ad un edificio di 10.000 m3 e del prodotto fra il
volume dell'edificio eccedente 10.000 m3 ed un costo unitario di 1,50 €/m3;
• per edifici con volume superiore a 30.000 m3 e fino a 60.000 m3 il compenso sarà
pari alla somma di quello relativo ad un edificio di 30.000 m3 e del prodotto fra il
volume dell'edificio eccedente 30.000 m3 ed un costo unitario di 1,00 €/m3;
• per edifici con volume superiore a 60.000 m3 e fino a 100.000 m3 il compenso
sarà pari alla somma di quello relativo ad un edificio di 60.000 m3 e del prodotto
fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m3 ed un costo unitario di 0,50 €/m3;
• per edifici con volume superiore a 100.000 m3 il compenso sarà pari alla somma
di quello relativo ad un edificio di 100.000 m3 e del prodotto fra il volume
dell'edificio eccedente 100.000 m3 ed un costo unitario di 0,20 €/m3.
Distinti saluti
Il Presidente
Ing. Pierluigi De Amicis
___________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila – Via Saragat n. 32, località Campo di Pile – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.65959 – Fax 0862.411826 – email: [email protected]