Estero: chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate ai fini dell`Imposta sul

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Estero: chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate ai fini dell`Imposta sul
n° 23 dell’ 11 giugno 2010
circolare n° 408 del 09 giugno 2010
referente BRUGNOLI/mr
Estero: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ai fini
dell’Imposta sul Valore Aggiunto
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto con
tre risoluzioni recentemente pubblicate (si veda anche la nostra precedente circolare n. 400
del 3 giugno 2010)
1) Risoluzione n. 35/E del 13 maggio 2010. Condizioni per la non imponibilità delle
triangolazioni comunitarie - Chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di non imponibilità previsto
dall'art. 58 del D.L. 331/93, per le triangolazioni comunitarie con destinazione finale dei beni
in altro Paese membro.
La norma dispone, nell’ipotesi in cui operatore nazionale (promotore della triangolazione)
acquisti dei beni da un altro soggetto italiano (primo cedente), dando incarico a quest’ultimo
di trasportare o spedire detti beni direttamente ad un suo cliente comunitario, che la prima
cessione, posta in essere tra le due società italiane, benefici del regime di non imponibilità
a condizione che i beni siano trasportati o spediti nell'altro Paese membro a cura o a nome
del primo cedente italiano.
Tuttavia, nella pratica può accadere che il cessionario residente (promotore della
triangolazione) riesca a stipulare convenzioni particolarmente vantaggiose con ditte di
autotrasporto che potrebbero non essere applicate all’altro operatore nazionale.
Al fine di poter fruire delle migliori condizioni economiche, pur senza perdere il trattamento
di favore accordato dalla norma, l’Agenzia ha chiarito, rettificando parzialmente una
precedente interpretazione ministeriale (Risoluzione n. 115 del 2001 e n. 51 del 1995), che
il beneficio della non imponibilità si applica anche nell’ipotesi in cui sia il cessionario italiano
a stipulare il contratto di trasporto su mandato ed in nome del primo cedente, a condizione
che i beni siano ritirati dal vettore presso quest'ultimo.
In tal modo si evita che i beni entrino nella materiale disponibilità del cessionario, situazione
che impedirebbe l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dalla Legge IVA.
Tale impostazione trova applicazione anche in ipotesi di triangolazione con destinazione
dei beni fuori dalla UE, prevista dall'art. 8, co. 1, lett. a) del DPR 633/72.
2) Risoluzione n. 37/E del 17 maggio 2010. Manutenzione su beni mobili (navi da
crociera). Regime Iva. Chiarimenti.
Con la Risoluzione n. 37/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate analizza il regime
Iva applicabile all’attività di manutenzione di navi da crociera svolta da una società italiana.
Secondo la nuova disciplina Iva sulla territorialità dei servizi, le operazioni sopra
menzionate, in quanto prestazioni generiche rese nell’ambito di rapporti “business to
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business”, ricadono nel campo di applicazione dell’art. 7-ter, c. 1, lett. a), del DPR
633/1972, non operando le specifiche deroghe contenute negli articoli 7-quater e 7quinquies.
Pertanto, tali prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia se rese a committenti ivi
stabiliti, non lo sono se rese a committenti stabiliti all’estero (siano essi soggetti comunitari
o extra UE). In questo secondo caso, tuttavia, se il committente è un soggetto comunitario,
la società che presta il servizio di manutenzione è obbligata ad emettere fattura non
soggetta ad Iva ex art. 7-ter.
Qualora il servizio, invece, sia territorialmente rilevante in Italia in quanto reso a un
armatore italiano, è applicabile il regime previsto dall’art. 8-bis, c. 1, lett. e), del DPR
633/1972 che considera non imponibili le prestazioni di manutenzione di navi destinate
all’esercizio di attività commerciali.
Come già precisato in precedenti risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il regime
di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis, c. 1, lett. e) si estende alle attività di manodopera
che la società italiana esecutrice del servizio di manutenzione subappalta a soggetti terzi
(nazionali o esteri).
In tal caso, se le prestazioni di manodopera sono svolte materialmente dalla stabile
organizzazione in Italia di soggetti non residenti, l’obbligo di fatturazione ricadrà sulla
stabile organizzazione. Al contrario, se il servizio di manodopera è eseguito da soggetti non
residenti senza stabile organizzazione in Italia, sarà la società italiana subappaltante a
dover fatturare l’operazione con il meccanismo del “reverse charge”. L’obbligo del “reverse
charge” si rende applicabile anche laddove il prestatore estero disponga di una partita Iva
italiana attraverso un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
3) Risoluzione n. 48/E del 1° giugno 2010. Territorialità dei servizi.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 48/E del 1 giugno 2010 ha fornito dei
chiarimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in merito alla problematica
dell’individuazione della territorialità nell’ambito delle prestazioni di servizi.
L’interpellante è una società a responsabilità limitata che ha un contratto di consulenza con
una società spagnola, che affitta telematicamente su incarico di privati appartamenti a
Roma per uso turistico.
Il rapporto con i proprietari degli appartamenti e con gli affittuari è
esclusivamente riconducibile alla società spagnola, che ha invece conferito alla società
italiana l’incarico di assistenza della propria clientela attraverso l’espletamento delle
seguenti attività:
ƒ predisporre costantemente uno studio di mercato;
ƒ valutare e revisionare lo standard di qualità della clientela;
ƒ analizzare gli standard dei prodotti della concorrenza;
ƒ assistere i clienti della società spagnola;
ƒ assistere i clienti fruitori del servizio in caso di contestazioni generate da disservizi
riscontrati negli appartamenti;
ƒ fare ricerche di marketing.
L’interpellante chiede come queste prestazione debbano essere gestite per quanto riguarda
gli adempimenti previsti dalla normativa dell’imposta sul valore aggiunto, in merito alla
sussistenza o meno del requisito della territorialità.
L’Agenzia evidenzia come tali prestazioni non rientrino tra quelle per le quali è prevista una
deroga al principio di carattere generale, dal momento che gli appartamenti affittati sono
situati a Roma, ma le prestazioni rese dalla società italiana non si caratterizzano per la
presenza di una relazione con il bene immobile. Inoltre, non può essere fatto valere
neppure il riferimento alle prestazioni di agenzia, dal momento che la normativa fa
esclusivo riferimento alle prestazioni delle agenzie immobiliari.
Quindi, le prestazioni di servizi in questione si devono considerare prestazioni generiche,
non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale, essendo in questi casi la
territorialità legata al Paese di stabilimento del committente.
La società italiana deve emettere comunque fattura con l’indicazione che si tratta di
operazioni non soggette ad Iva, richiamando l’art. 7-ter, che non concorreranno alla
determinazione del volume d’affari. Tale obbligo è legato esclusivamente a finalità di
controllo e le prestazioni in questione devono essere inserite nei modelli Intrastat.
Per ulteriori informazioni sulle notizie riportate in questa circolare è possibile contattare
l’Area Economica dell’Associazione (dr.ssa Monica Brugnoli, tel. 0372/4171,
[email protected]). Si segnala che nella circolare vengono riportate notizie per le
quali non sempre l’Associazione riesce a verificare l’attendibilità della fonte (offerte
commerciali, proposte di consulenza). Si ritiene tuttavia opportuno segnalare tali
opportunità, consigliando tuttavia alle aziende di effettuare i dovuti approfondimenti.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini