ìfedercasa - Comune di PALAGONIA
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ìfedercasa - Comune di PALAGONIA
OT. N,rc ìfedercasa 1 T ? '^-''••MAJ-.i^-'i 1 ' , liliinji'""l'in'i'l^r701 Aeircolafi\d9lraiione fiscale.ao« 22;06'2aiS CIRCOLARE N. 39/2015 RSmtfl-^tnagoJojiC&StGpoLARi CATANIA PM5vrnvo Area dì Destinazione; ................ ....ìJJSM.^.f} FISCO Area dì Destinazione; Data Ai Presidenti e Direttori Generali degli Enti Associati HENTI PUBBLICI ECONOMICI SENTI PUBBLICI NON ECONOMICI , IL DIRETTOLE GENERALE OGGETTO Detrazione fiscale per a^oggio sociale di cui all'art. 7/1 D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito in legge 23.05.2014, n. 80. E' sorta una non facile questione interpretativa in merito all'applicabilità della detrazione stabilita dalla norma in oggetto agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si ricorda che l'art. 7 del D.L. 28.03.2014 N.47, convertito con legge n. 80 n. 23.05.2014, dispone: "Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8.02.2007, n. 9, adibita a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 ; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41." In via generale, si segnalano alcuni dati che fanno dubitare della volontà dei legislatore L. 80/2014 di riferire la detrazione prevista per gli alloggi sociali anche alla particolare categoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Dubbi derivano da una lettura sistematica della L, 80/2014, che dedica puntuali disposizioni (art. 3 e 4) all'e.r.p., identificata come tale, e si occupa in altre disposizioni degli "alloggi sociali", mantenendo cosi una sorta di distinzione tra i due ambiti, ai fini delle specifiche disposizioni. Sul piano della ricerca delia volontà dei legislatore non è priva di rilevanza la circostanza che rart.7 L. 80/2014 prescriva come requisito l'utilizzo dell'alloggio come "abitazione principale"; è infatti questo un requisito che, se riferito all'edilizia residenziale pubblica si potrebbe considerare una tautologia. E' altresì rilevante la lettura degli atti parlamentari laddove si fa riferimento costante ai contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 e si stima il numero dei potenziali interessati alla detrazione in n. 40.000, facendo riferimento ai rapporti in essere a canone concordato. E" noto che la platea dei possibili beneficiari e.r.p. può essere stimata in circa 600.000 posizioni: differenze di questa entità diffìcilmente possono essere considerate un puro errore di stima. Va detto infine, riflettendo sulla finalità della norma, che l'art. 7 citato intende incentivare (con una detrazione che sì può stimare mediamente incidente tra il 15% ed il 25% rispetto al canone di affitto) la sottoscrizione di contratti a canone concordato anche da parte di nuclei familiari a reddito basso 0 medio basso, tale da costituire potenziale requisito anche per la partecipazione a bandi e.r.p.. In questo senso la detrazione in parola può costituire quindi un'alternativa praticabile rispetto all'accesso alla più qualificata tutela fornita dall'edilizia residenziale pubblica ai nuclei in situazioni di disagio. Detta finalità di incentivazione non si configura, con tutta evidenza, nei confronti dell'aspirante assegnatario di e.r.p., così come l'importo della detrazione nel caso dell'alloggio di e.r.p., arriva a coprire l'intero canone LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL 001S7 Roni.a Via Venti Settembre 4 ÌEGREIERIA GEIIERALE tei 068Q811720/21 ufFicioTECMicote! 0688811730 fax 0642004526 e-mail [email protected] ^mw.federeasa.it codice fiscale 02468530585 vjsb medio o comunque una quota maggioritaria di esso. Come sì può evincere dalla breve sintesi che precede non è possibile dare ad oggi un'interpretazione univoca della normativa in esame in merito alla ri conoscibilità della detrazione di cui all'art. 7 agli alloggi di e.r.p.. Per essere del tutto chiara con gli associati, Federcasa ritiene improprio e rischioso che in tale situazione siano gli enti e soggetti gestori di e.r.p. a sciogliere un nodo interpretativo quale quello indicato, rilasciando attestazioni di applicabilità della detrazione art. 7 L. 80/2014 agli assegnatari gestiti; non dovrebbe essere sfuggito da quanto sopra indicato che, rispetto alle stime di cui agli atti parlamentari, sì tratterebbe di un possibile "buco" di diverse centinaia di milioni di euro . La risposta del Governo all'interpellanza Mirabelli giunge in qualche modo ad individuare un onere di attestazione in capo agli enti proprietari, dopo una serie di distinguo e rinvìi ad eventuali diverse indicazioni del Ministero delle ìnfrastmtture e dei trasporti; peraltro tale indicazione fa seguito ad un'analogia alquanto incongrua, con una FAQ IMU/TASl {n. 20) del Dipartimento delle finanze. Ora, a prescindere dalla forza giuridica di una FAQ, resta il fatto che la medesima prevede che sia il proprietario ad attestare la sussistenza del requisito dì "alloggio sociale" per la fruizione dell'esenzione; ciò è ovvio, essendo appunto il proprietario il beneficiario dell'esenzione IMU/TASl. Nel caso in esame il beneficiario delia detrazione non è il proprietario/gestore ma è l'assegnatario, ma l'assegnatario, per cui l'analogia richiamata Opera semmai nel senso di attribuire all'assegnatario stesso l'onere dell'attestazione. Tale conclusione non estrania l'ente proprietario/soggetto gestore dalla vicenda In oggetto, in quanto certamente l'assegnatario, in forza del generale principio delia trasparenza e dell'accesso documentale, ha diritto ad ottenere, ove lo richieda, l'attestazione della natura di "edilìzia residenziale pubblica" dell'alloggio a luì assegnato, distinguendolo così dalle altre possìbili tipologìe di alloggi che - come correttamente segnalato nella risposta del Governo all'interpellanza Mirabelli - possono essere incluse tra quelli posseduti o gestiti. Tale attestazione dovrebbe risultare esaustiva per il CAAF, anche alla luce della più volte ricordata presa dì posizione del Governo; ove non lo fosse, peraltro sì avrebbe la conferma delia preoccupazione sopra espressa, di un'incertezza normativa seria, con ricadute potenzialmente pesanti; in tal caso appare sconsigliabile che gli enti e soggetti gestori di e.r.p. assecondino il ribaltamento su di essi delle relative responsabilità. Ciò detto nel merito della questione, mi permetto di aggiungere una riflessione politica che per quanto mi riguarda fa da cornice alla questione. La Federazione ha sempre politicamente sostenuto e continuerà a sostenere che la corretta interpretazione del DM del MIT del 28.4.2008 consiste nel considerare che gli alloggi ERP rientrano nella categoria di Alloggio Sociale. Abbiamo quindi e coerentemente, dal punto di vista amministrativo, scelto dì non pagare l'IMU/TASl sugli alloggi ERP medesimi. Ovviamente questa scelta amministrativa comportava un rischio oggettivamente molto basso di controversie con i Comuni che avessero avuto l'intenzione di chiedere comunque il pagamento delt'IMU/TASI. Rìschio basso per più motivi, da quelli di opportunità politica essendo sìa noi che ì Comuni uniti sul fronte del disagio abitativo, a quelli relativi alla dimensione pubblicistica del nostro comparto. Il dato esposto può considerarsi acquisito, alla luce delle finalità sociali proprie dell'ERP. Infatti va detto che può essere considerata definita l'esenzione IMU/TASl per gli alloggi dì edilizia residenziale pubblica, in quanto la locazione di tali alloggi non risponde certamente a logiche dì redditività dì mercato. In tal senso e sotto tale aspetto va anche valorizzata la risposta del Governo del 14.05. u.s. all'interpellanza Mirabelli. Mentre, per quanto riguarda la scelta di procedere sempre dal punto di vista amministrativo come richiesto dai Sindacati degii inquilini dì fornire una certificazione che dica che l'alloggio ERP è alloggio sociale per soddisfare rart.7 della L. n. 80/2014, tale scelta sottoporrebbe al rischio dì ritrovarci indebitamente coinvolti, in una mancata entrata da parte dello Stato, per mancanza dì chiarezza interpretativa delle norme emanate, con la conseguenza di eventuali problemi di natura amministrativa/civilistica per i rappresentanti legali e/o i Dirigenti ed il risctiio non secondario di tipo politico di riaprire con il MEF la questione del pagamento deiriMU/TASI, da parte delle nostre aziende come contrappeso a questa esenzione. Il tutto per un beneficio che vede solamente interessati gli inquilini, i Sindacati ed i loro CAF alla ricerca di un esenzione dì responsabilità. Con ì migliori saluti. Il Presidente Ing. Luca Talluri