Emergenza nutrie - Comune di Marsciano

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Emergenza nutrie - Comune di Marsciano
COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE
nr. 66 Del 08/04/2015
Protocollo nr. 8902
Tit. 3 Cat. 3 S. 2
ORDINANZA
OGGETTO: Emergenza nutrie - Eradicazione della specie.
IL SINDACO
Premesso la Legge 11 Agosto 2014 n. 116, di conversione del decreto-legge 24 Giugno 2014
n. 91 con il disposto di cui all’art. 11 comma 12 modifica l’art. 2 comma 2 della Legge 11 Febbraio
1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
escludendo la specie Nutria dal campo di applicazione della predetta Legge 157/1992 ed
inserendola nell’elenco delle speci classificate nocive, alla stregua degli animali infestanti e
dannosi;
Che detto animale è un’entità alloctona, estranea ai nostri ecosistemi, infatti la Nutria è stata
importata in Italia nei primi anni dello scorso secolo ed allevato come animale da pelliccia
(castorino);
Che nel corso degli anni successivi la domanda di tali pellicce, si fece man mano più bassa
fino a determinare la chiusura degli allevamenti (anni 1970), con la conseguenza che, al fine di
evitare costi per l’abbattimento e lo smaltimento delle carcasse, le Nutrie vennero liberate negli
ambienti naturali e nel corso degli anni, la specie ha colonizzato le zone umide, il corso dei fiumi e
dei laghi anche del nostro territorio;
Atteso che la presenza di tale selvatico infestante, determina un impatto dannoso
sull’ambiente che colonizza e condiziona significativamente come specificato:
- Impatto sulla vegetazione naturale acquatica della quale si nutre con conseguente alterazione
della struttura e dell’estensione delle aree umide.
- Competizione con l’avifauna circostante il suo abitat della quale distrugge i nidi, asporta le
uova e ne determina l’allontanamento.
- Causa notevoli danni alle colture agricole, mais, girasole, ortaggi ecc.
- Causa danni alle strutture irrigue, dalla occlusione dei canali alla perforazione degli argini di
contenimento sui quali scava lunghe gallerie, determinando il collassamento degli stessi e la
conseguente rottura.
- Costituisce pericoli sotto l’aspetto igienico-sanitario in quanto è veicolo di diffusione di
alcune forme parassitarie (Fasciola epatica, Leptospira interrogans), possibilità di diffusione
della Leptospira rinvenuta nelle sue feci.
Considerato che per tali motivi, la “Raccomandazione del Consiglio d’ Europa n. 77/1999”
include la nutria tra le 100 specie non autoctone più pericolose a livello mondiale, per la
biodiversità biologica e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica auspica la sua eradicazione dal
territorio nazionale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire la
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diffusione delle speci esotiche invasive, che raccomnada agli stati membri di provvedere
all’eradicazione raspida di tali specie;
Atteso che con la Legge di cui in premessa, la specie Nutria ha perduto lo status di “fauna
selvatica” la cui gestione era in capo alla Provincia che curava i piani di controllo per il
contenimento, ora transitata tra le competenze del Comune in quanto “specie nociva”;
Considerato inoltre che con l’esclusione della Nutria dalle norme per la fauna selvatica
(Legge 157/1992), non sono più risarcibili i danni da questa causati alle produzioni agricole ed alle
infrastrutture idrauliche del territorio;
Considerato che il nostro territorio presenta numerosi laghetti collinari e vari corsi d’acqua;
Viste le richieste di alcuni cittadini e coltivatori in merito alla possibilità di abbattimento
della specie nociva Nutria al fine di evitare danni alle colture e alle infrastrutture di contenimento
dei laghetti collinari e loro canali di gestione controllata;
Ritenuto indispensabile ed urgente disporre il controllo numerico della specie fino alla sua
eradicazione, tenendo anche conto del fatto che ogni femmina può partorire 2 volte l’anno dai 2 ai 4
piccoli e, in caso di inerzia la popolazione aumenterà a dismisura;
Vista infine la circolare congiunta del “Ministero della Salute” e del “Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” Prot. DG DISR n. 21814 del 31.10.2014 e DGSAF n.
22732 del 31.10.2014 detta linee guida per la gestione delle problematiche connesse al
sovrappopolamento ed in particolare segnala la non applicabilità della Legge 20.07.2004 n. 189
recante “Disposizioni concernenti il maltrattamento di animali” in virtù di quanto disposto con
Decreto Legge n. 91/2014 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha
escluso la Nutria dal novero della fauna selvatica e quindi delle specie oggetto di tutela; la non
applicabilità del Regolamento CE n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante
l’abbattimento; la attribuzione, per le carcasse della Nutria della qualità di sottoprodotto di origine
animale rientrante nella categoria 2 di cui all’art. 9 lettera g) del Regolamento CE n. 1069/2009 del
Parlamento Europeo, e pertanto destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti dall’art. 13
del suddetto Regolamento CE 1069/2009;
Visto l’art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Per le ragioni in premessa indicate, di dichiarare l’emergenza Nutrie nel territorio comunale
e di avviare immediatamente il contenimento numerico della specie, fino alla sua eradicazione ad
opera dei soggetti sotto indicati e con le modalità di seguito precisate:
SOGGETTI ABILITATI ALLA CATTURA/SOPPRESSIONE DELLA NUTRIA:
- Proprietari dei terreni e degli invasi, agricoltori nelle aziende di proprietà o sui fondi in
conduzione
- Ditte incaricate della disinfestazione o pest-control eventualmente incaricate
- Cacciatori nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio
METODO DI CATTURA E SOPPRESSIONE:
- La cattura delle nutrie potrà avvenire mediante gabbie-trappola metalliche dotate di esca.
- La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal
momento della cattura senza infliggere inutili sofferenze.
- Le trappole dovranno essere controllate dal soggetto installatore, almeno una volta al
giorno, lo stesso provvederà a liberare eventuali animali appartenenti ad altre specie.
La nutria catturata dovrà essere immediatamente uccisa mediante utilizzo di armi ad aria
compressa (fucile-pistola) con potenza inferiore a 7.5 Joule e calibro pari a 4.5 per le quali
non sono richiesti porto d’armi e licenza per l’esercizio venatorio.
SMALTIMENTO DELLE CARCASSE
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Nel caso di limitato numero di carcasse è possibile procedere all’interramento in loco, nel
rispetto delle normative ambientali, praticando scavo profondo almeno ml. 1, lontano da
pozzi, corsi d’acqua e utilizzando calce viva per cospargere la carcassa.
Nel caso di quantitativi consistenti di carcasse, dietro autorizzazione del Comune, si
procederà al ritiro da parte della Ditta incaricata per l’invio all’inceneritore
Laddove il recupero delle carcasse delle nutrie uccise durante l’esercizio dell’attività
venatoria, risultasse oltremodo difficoltoso o pericoloso, le stesse possono essere lasciate in
loco.
DISPONE
1. Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito
dell’Ente nonché sia trasmessa alle Associazioni degli Agricoltori, alla Stazione
dei Carabinieri Caserma di Marsciano e di Spina, al Corpo Forestale dello Stato
Stazione di Marsciano.
2. La presente Ordinanza manterrà la sua efficacia fino alla eventuale revoca.
INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza si potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente atto.
DISPONE
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre
forme previste per legge.
IL SINDACO
Alfio TODINI
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale del comune di MARSCIANO ha notificato in data odierna
copia del presente atto all’interessato, mediante consegna fatta ……………………………………..
nella sua qualità di …………………………………..
Marsciano, li
IL MESSO COMUNALE
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