Direttiva dell`Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici

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Direttiva dell`Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici
Il Dirigente
Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili
delle Unità Organiche e Strutture del
CNR
OGGETTO: novità legislative introdotte dalla L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità
2016) – integrazioni e modifiche alla circolare n. 15/2016.
A seguito dell’emanazione della circolare CNR n. 15/2016 ed alla luce di
sopravvenuti chiarimenti interpretativi, nonché della prassi adottata da altre pubbliche
amministrazioni, con la presente direttiva si dettano disposizioni integrative in ordine
all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, di cui all’art. 1, commi da 512 a
520, della L. 28.12.2015 n. 208 (di seguito anche legge di stabilità), nonché in ordine
all’acquisto nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95,
convertito in L. 07.08.2012 n. 135.
1) Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
Come già rappresentato con circolare CNR n. 15/2016, la disposizione di cui all’art.
1, comma 512, della legge di stabilità impone alle pubbliche amministrazioni di
approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività attraverso gli strumenti di
acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed altri soggetti aggregatori.
Ogni qual volta non sia possibile ricorrere ai detti strumenti a causa
dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del
fabbisogno dell’amministrazione, ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque
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funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, le strutture in
indirizzo potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata
dell’organo di vertice amministrativo.
Si chiarisce, a tal riguardo, che il vertice amministrativo può essere individuato:

per la rete scientifica, limitatamente alle disposizioni oggetto della presente direttiva,
nel Direttore di Istituto, in considerazione dei poteri di autonomia finanziaria e
gestionale di cui lo stesso gode per espressa previsione statutaria;

per gli uffici dell’amministrazione centrale, compresi i Dipartimenti, nel Direttore
Generale.
Per completezza si riporta, di seguito, l’iter procedurale da seguire per effettuare
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
Le strutture in indirizzo dovranno:
A)
in via prioritaria, verificare l’esistenza e l’idoneità del bene/servizio su convenzioni-
quadro, contratti-quadro, accordi-quadro o sistemi dinamici di acquisizione stipulati da
Consip, ovvero sul Mepa o altri soggetti aggregatori e, in caso positivo, procedere
all’acquisto mediante i predetti strumenti;
B)
procedere ad acquisti autonomi, previa autorizzazione specificamente motivata,
rilasciata dal Direttore di Istituto su richiesta del RUP qualora:

all’esito della verifica di cui al punto A), il bene/servizio non sia disponibile;

all’esito della verifica di cui al punto A), il bene/servizio non risulti idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della PA;

per ragioni di necessità ed urgenza, funzionali ad assicurare la continuità della
gestione amministrativa, non sia possibile fare ricorso a Consip o agli strumenti di
approvvigionamento sopra elencati.
L’organo di vertice amministrativo, come sopra individuato, dovrà effettuare una
ponderata valutazione dell’istruttoria redatta dall’ufficio interessato all’acquisto, nella
quale dovranno essere evidenziati i presupposti normativi per l’acquisto in deroga, e solo
all’esito della stessa potrà rilasciare la suddetta autorizzazione. La predetta istruttoria dovrà
essere obbligatoriamente allegata all’autorizzazione e rimanere agli atti della relativa
procedura di acquisto.
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Si sottolinea che gli approvvigionamenti effettuati ai sensi della lett. B) che precede
devono essere comunicati all’ANAC e all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e che la
violazione di tutti gli obblighi sopra citati rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per
danno erariale.
Alla luce delle prime pronunce della giurisprudenza contabile, e in attesa di eventuali
ed ulteriori interventi legislativi in materia, si ritiene che all’indicato regime debbano essere
sottoposti anche gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività inferiori ad euro
1.000,00 (mille).
2) Acquisti nelle categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia
mobile e buoni pasto.
Come già rappresentato con circolare CNR n. 15/2016, la legge di stabilità è
intervenuta anche sull’art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/12 convertito in legge n. 135/2012,
prevedendo che, nelle categorie in esso indicate (energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile e, da
ultimo, anche buoni pasto), il ricorso a procedure autonome ad evidenza pubblica, in luogo
dell’adesione agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip o da
altre centrali di committenza regionale, è possibile solo nel caso in cui sia previsto un
corrispettivo inferiore almeno del 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile, e
del 3% per le restanti categorie, rispetto ai migliori corrispettivi dei suddetti strumenti di
acquisto centralizzati.
Si ricorda inoltre che tali contratti - che andranno comunque inoltrati all’ANAC dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva per l’ipotesi in cui intervenga
successivamente una convenzione Consip o di altra centrale di committenza regionale che
preveda condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10%
rispetto ai contratti già stipulati; in tal caso dovrà essere riconosciuta al contraente la
possibilità di adeguare il corrispettivo già pattuito alle condizioni migliorative previste dalle
predette convenzioni.
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La possibilità di acquisti autonomi nelle predette categorie merceologiche, come già
rappresentato nella menzionata circolare n. 15/2016, non troverà applicazione nel triennio
compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019.
Ad integrazione delle disposizioni sin qui richiamate si evidenzia che ove fossero
attive convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionale per le categorie
merceologiche sopra indicate, ma le stesse non fossero idonee a soddisfare le esigenze
dell’ente “per mancanza di caratteristiche essenziali” dei beni o servizi oggetto di
convenzione, sarà possibile procedere ad acquisti autonomi previa autorizzazione
dell’organo di vertice (Direttore dell’Istituto/Direttore Generale) a prescindere dal
conseguimento delle predette percentuali di sconto.
Anche in tal caso l’organo di vertice amministrativo come sopra individuato dovrà
effettuare una ponderata valutazione dell’apposita istruttoria redatta dall’ufficio interessato
all’acquisto, nella quale dovranno essere evidenziati i presupposti normativi per l’acquisto
in deroga, e solo all’esito della stessa potrà rilasciare la suddetta autorizzazione.
Ovviamente, qualora per le categorie merceologiche predette non fossero attive
convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionale non sarebbe necessaria
l’autorizzazione dell’organo di vertice per provvedere in via autonoma all’acquisto; in tal
caso vi è comunque l’obbligo, per gli appalti sotto soglia comunitaria, di ricorrere in via
prioritaria al Mepa ed agli altri soggetti aggregatori.
Per completezza si riporta, di seguito, l’iter procedurale da seguire per gli acquisti in
parola.
Le strutture in indirizzo dovranno:
A)
In caso di convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento ovvero di sistemi telematici di negoziazione
messi a disposizione da tali soggetti per le predette categorie:

se il bene o servizio risulta idoneo, procedere all’acquisto;

se il bene o servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell’Ente per mancanza di caratteristiche essenziali, procedere
all’acquisto previa autorizzazione dell’organo di vertice come sopra descritta,
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ricorrendo in via prioritaria, per gli appalti sotto soglia, al Mepa ed agli altri soggetti
aggregatori.
B)
In mancanza di convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero di sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione da tali soggetti per le predette categorie:

procedere all’acquisto in via autonoma senza autorizzazione dell’organo di vertice,
ricorrendo in via prioritaria, per gli appalti sotto soglia, al Mepa ed agli altri soggetti
aggregatori.
Si evidenzia, in conclusione, che a norma dell’art. 1, comma 510, della legge di
stabilità, l’autorizzazione di cui alla lett. A) del presente paragrafo, dovrà essere trasmessa
alla Corte dei Conti.
Firmato da
Brignone Giambattista
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